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99.3365 · Interpellanza · 1999-06-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Tra gli obiettivi principali della riforma della politica agricola rientrano il migliore sfruttamento, a tutti i livelli, delle sinergie tra le forze del mercato e la riduzione dell'intervento dello Stato. Di conseguenza la Confederazione non fisserà più prezzi e margini per i prodotti agricoli.

Il corretto funzionamento del mercato presuppone una notevole trasparenza e la conoscenza, da parte degli attori, di tutti i parametri. Nel contempo, è doveroso evitare che singoli operatori del mercato abusino della loro posizione di forza e impongano le loro condizioni ai più deboli. La legislazione vigente in materia di concorrenza offre alla Confederazione adeguate possibilità d'intervento e istanze per la lotta contro tali abusi.

Domanda 1

Nel momento in cui vengono fissati i prezzi per il commercio al minuto entrano in gioco diversi fattori (offerta e domanda, strategie di marketing, ecc.). Ogni distributore adotta la sua propria politica.

Le condizioni di concorrenza che caratterizzano la distribuzione di un prodotto o gruppo di prodotti possono venir influenzate dalle peculiarità del rispettivo mercato, dal predominio di determinati attori, dalla limitazione del libero accesso al mercato dettata dalla concorrenza estera, eccetera. Il Consiglio federale non ha alcuna possibilità d'intervenire in questi ambiti; deve tuttavia vegliare che il mercato funzioni correttamente e che vengano rispettate le norme della legge sui cartelli, della legge sulla sorveglianza dei prezzi, della legge sul mercato interno, della legge sugli ostacoli tecnici al commercio e della legge sull'agricoltura. A tal fine sono previste apposite istanze; tra queste va menzionata in primo luogo la Commissione della concorrenza. Spetta ad essa di stabilire se le pratiche citate dall'autore dell'interpellanza sono veramente illecite. La Commissione della concorrenza svolgerà indagini supplementari in questo settore.

Domanda 2

La questione del predominio dei grandi distributori sul mercato svizzero delle derrate alimentari è già stata affrontata più volte in Parlamento, segnatamente in relazione all'interpellanza Kunz del 20 marzo 1997 (97.3120). La Commissione della concorrenza ha svolto studi e indagini concernenti determinati mercati di prodotti agricoli. Finora non ha mai dovuto intervenire contro abusi palesi. Ha tuttavia constatato che a seguito della fusione tra Bell e SEG il mercato del pollame da macello avrebbe potuto venir dominato da Migros e Coop. Per tale motivo ha autorizzato la fusione a determinate condizioni.

Il fatto che lo Stato si sia ritirato dal mercato agricolo contribuisce a creare nuove condizioni quadro che determinano una maggiore concorrenza tra i singoli operatori. Per evitare che gli anelli più deboli della catena siano eccessivamente penalizzati, la nuova legge sull'agricoltura consente al Consiglio federale di sostenere i contadini che si organizzano per meglio difendere i propri interessi nei confronti degli acquirenti. I contadini dispongono inoltre di un più ampio margine di manovra che permette loro di vendere direttamente tutta o parte dei loro prodotti. Anche la legislazione sulle DOP (denominazione di origine controllata), sulle IPG (indicazione geografica protetta) e sui marchi, che definisce chiaramente i processi di fabbricazione, contribuirà a valorizzare ulteriormente i prodotti indigeni.

Domanda 3

La concorrenza sul mercato interno svizzero è disciplinata dalla legge sui cartelli, dalla legge sulla sorveglianza dei prezzi, dalla legge sul mercato interno e dalla legge sugli ostacoli tecnici al commercio. In virtù di queste leggi possono venir create istanze di sorveglianza incaricate d'impedire gli abusi. La Commissione della concorrenza effettua periodicamente indagini in settori particolarmente a rischio, tra i quali rientra pure il mercato agricolo. Se la differenza tra i prezzi alla produzione praticati in passato e quelli risultanti della riforma agraria non viene traslata sui consumatori, le istanze summenzionate possono intervenire.

L'articolo 27 della legge sull'agricoltura offre inoltre la possibiltà di sottoporre a vigilanza, dalla produzione al consumo, i prezzi delle merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione. Il 1? gennaio 1999 il Consiglio federale ha messo in vigore l'ordinanza concernente la vigilanza sui prezzi nel settore agricolo in virtù della quale l'Ufficio federale dell'agricoltura è incaricato di rilevare periodicamente, a diversi stadi, il livello dei prezzi di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati. Il servizio competente segue l'evoluzione dei prezzi della carne, dei prodotti di carne, degli insaccati, del latte, dei latticini, dei prodotti della campicoltura e dei loro prodotti trasformati, della frutta e della verdura. Informa il pubblico sui risultati delle rilevazioni pubblicando periodicamente dei rapporti che possono essere ottenuti gratuitamente. Questi dati neutri contribuiscono ad aumentare la trasparenza sul mercato e vengono utilizzati in primo luogo quale base negoziale per il dialogo fra gli operatori. In futuro tali dati dovrebbero essere resi ancora più accessibili.

Il Consiglio federale ritiene che le istanze di sorveglianza e d'intervento siano sufficienti. Non è più giustificato l'intervento diretto della Confederazione per fissare i prezzi dei prodotti agricoli a livello di produzione o consumo. Tale funzione dev'essere assunta dal mercato. La rilevazione dei prezzi e dei margini da parte delle istanze pubbliche assicura maggiore trasparenza e fornisce agli operatori del mercato più deboli le informazioni necessarie al fine di esercitare pressione sui loro partner più forti. Grazie a un'azione concertata e aperta, segnatamente nell'ambito delle organizzazioni di categoria, dovrebbe essere possibile traslare integralmente le diminuzioni dei prezzi alla produzione sui consumatori.

Risposta del Consiglio federale.