99.3368 · Interpellanza · 1999-06-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Anche il Consiglio federale constata con preoccupazione che il 13 giugno 1999 una volta ancora un importante progetto nettamente accolto dalla Svizzera latina è stato seccamente respinto dalla maggioranza germanofona. Il risultato della votazione è la riprova che alle differenze linguistiche esistenti tra le varie regioni del nostro Paese fanno eco differenze culturali e, non da ultimo nelle questioni politiche, posizioni diverse. In particolare si possono rilevare differenze nella valutazione di problemi sociopolitici e della loro importanza.
Promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche del Paese è molto importante per la coesione nazionale e per questo costituisce da tempo un compito prioritario della Confederazione. Il rispetto delle culture delle varie regioni linguistiche presuppone innanzitutto una conoscenza più approfondita delle altre comunità linguistiche e una migliore comunicazione tra queste ultime. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che per convivere in una società pluriculturale come quella svizzera in futuro comprensione reciproca e tolleranza assumeranno un'importanza sempre maggiore. Tuttavia il rafforzamento della coesione nazionale non è divenuto uno scopo del Governo soltanto in seguito ai risultati della votazione del 13 giugno 1999: già dopo la votazione del 1992 sullo SEE infatti le Camere federali avevano deposto due mozioni (92.3493 e 93.3527) che affidavano un incarico in tal senso al Consiglio federale.
Nell'elaborazione delle linee direttive di governo per gli anni 1995 - 1999 il Consiglio federale ha fissato come obiettivo di legislatura anche il promovimento della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche. Per quanto faccia e nonostante possa agire in maniera molto differenziata, è tuttavia cosciente dei limiti della sua influenza. Riguardo alla realizzazione di provvedimenti concreti figurano in primo piano soprattutto obiettivi di natura linguistico-politica. Il miglioramento della conoscenza delle altre lingue ufficiali e della specificità culturale delle quattro comunità linguistiche costituisce una premessa importante per ridurre le divergenze d'opinione esistenti tra le regioni linguistiche emerse già più volte dalle votazioni popolari. A tale scopo il Consiglio federale vuole promuovere in modo mirato la comunicazione e gli scambi tra le comunità linguistiche del Paese, compito questo esplicitamente ancorato nell'articolo sulle lingue della Costituzione federale (art. 70 nCost.) come incarico affidato alla Confederazione e ai Cantoni. Il Consiglio federale ha quindi incaricato il DFI di presentare, sulla base dell'articolo sulle lingue e delle mozioni menzionate relative alla comprensione tra le varie regioni linguistiche, un disegno di legge che fissi il quadro in cui la Confederazione possa svolgere questo compito nei seguenti ambiti: mass media, cultura, formazione, scambi e sostegno ai Cantoni plurilingui nell'espletamento dei loro compiti specifici. In collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE) e con i Cantoni plurilingui l'Ufficio federale della cultura sta approntando una legge sulle lingue che sarà messa in consultazione all'inizio del 2000.
Fermo restando che negli ambiti di competenza della Confederazione si dovranno cercare in primo luogo soluzioni accettabili da tutte le componenti del Paese. Laddove vi fosse spazio per soluzioni a livello regionale o cantonale, queste, nel limite del possibile, avranno il sostegno del Consiglio federale. Si pensi ad esempio, nell'ambito della politica interna, alle decisioni in merito alle NFTA, che tengono consapevolmente conto degli interessi di varie regioni. Anche la legislazione sulle assicurazioni sociali federali contiene disposizioni che permettono ai Cantoni - e quindi alle regioni linguistiche - di realizzare soluzioni autonome (ad es. prestazioni complementari, riduzione dei premi nell'assicurazione malattie). Per la politica estera i Cantoni dispongono di una competenza sussidiaria e limitata per concludere trattati. Essi possono stipulare trattati di diritto internazionale pubblico nel loro ambito di competenza, a condizione che la Confederazione non ne abbia già concluso uno in materia. Questa competenza dei Cantoni è stata ripresa anche nella nuova Costituzione (art. 56 nCost.; vedi anche il rapporto sulla cooperazione transfrontaliera e la partecipazione dei Cantoni alla politica estera del 7 marzo 1994, FF 1994 II 548). I Cantoni hanno inoltre il diritto di partecipare alla politica estera della Confederazione per poter rappresentare con efficacia i loro interessi in questo ambito (art. 55 nCost.). Attualmente le Camere stanno esaminando la Legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione, che ha sempre avuto il sostegno del Consiglio federale. Lo spirito della legge viene già applicato dal 1° settembre 1996 e le esperienze maturate possono essere definite positive.
Risposta del Consiglio federale.