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99.3630 · Mozione · 1999-12-22

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1.- Secondo l'articolo 17 capoverso 1 dell'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA) è assoggettato all'imposta chiunque svolge un'attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, anche se non vi è fine di lucro, nella misura in cui le sue forniture, le sue prestazioni di servizi ed il suo consumo proprio nella Svizzera superano complessivamente 75'000 franchi annui. Non sono assoggettati all'imposta, fra l'altro, gli agricoltori che forniscono esclusivamente prodotti agricoli della propria azienda (art. 19 cpv. 1 lett. b OIVA). Il termine "esclusivamente" è inteso con un certo margine di tolleranza nel senso che unicamente quando la cifra d'affari realizzata con i prodotti agricoli acquistati (senza considerare il bestiame acquistato) supera annualmente i 25'000 franchi non è più data l'esclusività.

L'agricoltore non assoggettato all'imposta non deve imporre la propria cifra d'affari ma, contrariamente all'agricoltore assoggettato, non può dedurre direttamente l'aggravio fiscale (imposta precedente) che grava i suoi investimenti, per cui i suoi prodotti sopportano un aggravio fiscale precedente (tassa occulta). Se quest'aggravio fiscale non fosse eliminato si ripercuoterebbe sugli stadi di cifra d'affari successivi originando una tassa occulta analoga a quella che caratterizzava già l'imposta sulla cifra d'affari. Al fine di non svantaggiare l'agricoltore non assoggettato rispetto a quello assoggettato l'articolo 29 capoverso 4 primo periodo OIVA legittima il suo acquirente, nella misura in cui quest'ultimo è contribuente, a dedurre un'imposta precedente forfettaria. Ciò significa che il contribuente che ha acquistato da agricoltori non contribuenti prodotti agricoli per la propria attività aziendale imponibile può dedurre, nel rendiconto per l'Amministrazione federale delle contribuzioni, a titolo d'imposta precedente il 2,3 per cento dell'importo fatturatogli. Con questa soluzione sia l'agricoltore non contribuente che quello contribuente possono offrire ai rispettivi acquirenti contribuenti i propri prodotti senza aggravio fiscale. Questa deduzione forfettaria dell'imposta precedente, prevista per l'acquirente contribuente, corrisponde ad uno dei sistemi introdotti dal diritto dell'Unione Europea in materia di armonizzazione dell'imposta sulla cifra d'affari negli Stati membri per eliminare l'aggravio fiscale precedente nel settore dell'agricoltura.

L'agricoltore non contribuente ha tuttavia anche la possibilità di optare per il proprio assoggettamento e di imporre la propria cifra d'affari (art. 20 cpv. 1 lett. a OIVA): egli è legittimato in tal modo a dedurre direttamente l'imposta precedente (art. 29 OIVA). Ne consegue che esistono già i provvedimenti adatti per sgravare dall'imposta sul valore aggiunto anche gli investimenti effettuati nell'ambito della produzione naturale indigena.

2.- Il Parlamento ha ripreso questa regola in linea di massima nella legge federale del

2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA). Il legislatore ha persino disposto, in materia di eccezioni all'assoggettamento, che gli agricoltori non sono assoggettati in linea generale all'imposta per le operazioni che essi realizzano con i prodotti naturali della loro azienda. È in tal senso che l'articolo 25 capoverso 1 lettera b LIVA introduce l'eccezione all'assoggettamento per gli agricoltori che forniscono prodotti agricoli della propria azienda. Per contro, il contribuente che ha acquistato prodotti agricoli da agricoltori non assoggettati può dedurre a titolo d'imposta precedente il 2,3 per cento dell'importo fatturatogli (art. 38 cpv. 6 LIVA). D'altronde, anche la legge sull'IVA prevede la possibilità di optare per l'assoggettamento (art. 27 LIVA).

È quindi accertato che sia sotto il regime della vigente ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto che nel quadro della futura omonima legge esistono gli strumenti a favore dei produttori agricoli e di conseguenza anche degli agricoltori per eliminare completamente l'aggravio d'imposta sul valore aggiunto sugli investimenti effettuati per la produzione.

Nel quadro dei dibattiti parlamentari sulla legge IVA il consigliere nazionale Josef Kühne fece la proposta, nel marzo del 1997, di completare l'articolo 36 del disegno di legge con un articolo 36bis secondo il quale la Confederazione dovrebbe rimborsare, all'agricoltore non assoggettato, l'IVA gravante i suoi investimenti e i mezzi d'esercizio. Questa proposta è stata tuttavia respinta con 113 voti contro 32.

3.- Considerato che i provvedimenti per sgravare anche gli investimenti effettuati per la produzione agricola sono di per sé già previsti dalla futura legge concernente l'imposta sul valore aggiunto - e sono d'altronde già stati introdotti nella vigente omonima ordinanza - il Consiglio federale propone di respingere la presente mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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