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Iniziativa parlamentare. Codice penale. Revisione dell'articolo 179quinquies a tutela delle relazioni d'affari. Rapporto e progetto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 2 maggio 2001. Parere del Consiglio federale

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Iniziativa parlamentare Codice penale. Revisione dell’articolo 179quinquies a tutela delle relazioni d’affari Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 2 maggio 2001

Parere del Consiglio federale

del 22 agosto 2001

Onorevoli presidente e consiglieri,

Conformemente all’articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consi- gli, vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto e sulla proposta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 2 maggio 2001 concernenti l’iniziativa parlamentare «Codice penale. Revisione dell’articolo 179quinquies a tutela delle relazioni d’affari».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

22 agosto 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2001-1492 5225

Parere

1 Situazione iniziale

In virtù dei vigenti articoli 179bis e 179ter CP, la registrazione di conversazioni tele- foniche non pubbliche effettuata senza l’assenso di tutti gli interlocutori è passibile di pena. L’articolo 179quinquies CP prevede una sola deroga al principio della punibi- lità. È infatti esente da pena soltanto chi registra chiamate d’emergenza nell’ambito di servizi d’assistenza, di salvataggio e di sicurezza. Qualsiasi altra registrazione di conversazioni telefoniche effettuata senza l’assenso degli interlocutori è quindi pu- nibile a querela di parte. Questa normativa limita fortemente le possibilità, segnata- mente delle banche, dei cambisti e degli operatori turistici, ma anche dei giornalisti, di registrare simili conversazioni. Il 19 dicembre 1997 il consigliere agli Stati Bruno Frick ha presentato l’iniziativa parlamentare «Codice penale. Revisione dell’articolo 179quinquies a tutela delle rela- zioni d’affari». Tale iniziativa era volta a modificare il Codice penale affinché non sia punibile chi, unicamente allo scopo di evitare confusioni e malintesi, registra per un uso non pubblico una conversazione cui partecipa. Il 10 giugno 1998 il Consiglio degli Stati ha deciso all’unanimità di dar seguito all’iniziativa e ha incaricato la sua Commissione degli affari giuridici (di seguito: Commissione) di elaborare un progetto. Nel rapporto del 2 maggio 2001 la Commissione ha proposto all’unanimità un nuo- vo articolo 179quinquies CP in virtù del quale la registrazione di conversazioni telefo- niche da parte di un interlocutore o di un abbonato al collegamento utilizzato non è punibile se: – concerne una conversazione telefonica con un servizio d’assistenza, di sal- vataggio o di sicurezza; – tutti gli interlocutori ne sono stati previamente informati; o – concerne una conversazione telefonica cui partecipa un imprenditore e le re- gistrazioni sono in seguito esclusivamente utilizzate in quanto prove inerenti al contenuto commerciale delle conversazioni.

2 Parere del Consiglio federale

Condividiamo l’opinione della Commissione secondo cui l’ordinamento giuridico attuale non è più in sintonia con la realtà e non risponde alle esigenze della vita so- ciale e del mondo economico. Mentre sino alla fine del 1997 la registrazione di con- versazioni telefoniche da parte di interlocutori era di fatto ammessa in modo incon- dizionato, la revisione della legge sulle telecomunicazioni ha comportato una vera e propria inversione di tendenza. La versione molto più restrittiva del vigente artico- lo 179quinquies CP ha come conseguenza che la sfera privata e i diritti della persona- lità degli interlocutori prevalgono praticamente sempre sull’interesse alla registra- zione. È quindi esente da pena soltanto chi registra chiamate d’emergenza nell’am- bito di servizi d’assistenza, di salvataggio e di sicurezza. Le registrazioni volte a conservare prove o a evitare malintesi nelle relazioni commerciali, effettuate per

esempio da banche e cambisti o da quanti si occupano di ordinazioni e prenotazioni, possono invece comportare una responsabilità penale. Nella lettera a la Commissione riprende il vigente articolo 179quinquies tenendo tutta- via conto dell’obiezione - sollevata nell’ambito della procedura di consultazione - secondo cui l’attuale formulazione «chiunque registra chiamate d’emergenza nell’ambito di servizi d’assistenza, di salvataggio e di sicurezza» è poco soddisfa- cente. È infatti difficile distinguere le chiamate d’emergenza, la cui registrazione è ammessa, dalle altre conversazioni telefoniche con tali servizi, che non possono in- vece essere registrate. Per questo motivo, la Commissione ha deciso di sostituire la nozione di «chiamate d’emergenza» con quella di «conversazioni telefoniche» e di estendere quindi l’impunibilità a tutte le conversazioni telefoniche effettuate con servizi di assistenza, di salvataggio e di sicurezza. Accogliamo favorevolmente questa modifica del diritto vigente poiché facilita l’attività dei servizi interessati, che assolvono importanti compiti pubblici. La lettera b prevede un’ulteriore deroga al principio della punibilità in favore di chi «come interlocutore o abbonato al collegamento utilizzato, registra conversazioni telefoniche, sempreché tutti gli interlocutori ne siano previamente informati in modo sufficiente». Riteniamo che questa normativa tenga sufficientemente conto della tutela della per- sonalità degli interessati, poiché tutti gli interlocutori devono essere previamente informati in modo sufficiente della registrazione. Secondo la lettera c, non è punibile chi registra conversazioni telefoniche in ambito negoziale al fine di conservare prove. Tale norma presenta il vantaggio di tener conto delle esigenze del mondo degli affari, che auspica una prassi più semplice in materia di registrazioni, e limita l’utilizzazione delle registrazioni alla produzione di prove nell’ambito di relazioni d’affari. Benché nella prassi la definizione di «ambito negoziale» possa creare problemi, poiché le conversazioni telefoniche presentano sovente un contenuto eterogeneo - commerciale e privato -, approviamo la modifica proposta. Si tratta di una soluzione accettabile che tiene conto delle esigenze del mondo economico con- sentendo nel contempo di continuare a tutelare le persone che partecipano a una

conversazione telefonica. Agli interessati deve infatti risultare evidente che la con- versazione concerne principalmente il loro rapporto d’affari. Inoltre, le registrazioni possono essere utilizzate soltanto in quanto prove inerenti al contenuto commerciale delle conversazioni.

3 Conclusione

Per i motivi sopraesposti, accogliamo il rapporto e la proposta della Commissione. Tale proposta rappresenta un compromesso ragionevole tra il divieto totale di effet- tuare registrazioni telefoniche e l’ammissione incondizionata delle stesse.

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