Art. 11a (nuovo) Il nuovo articolo 11a sancisce il diritto dell’Ufficio di comunicazione di richiedere informazioni complementari all’intermediario finanziario autore della segnalazione o a intermediari finanziari terzi, come pure l’obbligo per gli intermediari finanziari di consegnare tali informazioni: Cpv. 1 Secondo l’attuale prassi, l’Ufficio di comunicazione può chiedere agli intermediari finanziari autori di una segnalazione di sospetto d’inviare ulteriori informazioni (finanziarie) pertinenti, allorché una comunicazione di sospetto risulti incompleta. Al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario sancire tale prassi nella LRD. La richiesta non può concernere informazioni estranee alla comunicazione di sospet- to pervenuta. Infatti, le informazioni devono essere sempre strettamente correlate alla segnalazione in questione. Inoltre, contrariamente a quanto talvolta sostenuto dagli intermediari finanziari, l’invio di documenti mancanti (p. es. estratti conto riguardanti transazioni sospette già segnalate) non presuppone la decisione di un’autorità giudiziaria. Secondo il diritto vigente, l’intermediario finanziario che soddisfa una richiesta dell’Ufficio di comunicazione non viola né il segreto banca- rio, né quello d’ufficio o professionale. L’invio di una comunicazione di sospetto e
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di tutti i documenti pertinenti è retto infatti dal diritto federale e più precisamente dalla LRD (casi riconducibili all’obbligo di comunicazione) e dal CP (casi ricondu- cibili al diritto di comunicazione). Le pertinenti disposizioni legali forniscono dun- que all’intermediario finanziario la giustificazione a livello di legge formale per derogare alle norme menzionate sulla tutela del segreto. Occorre inoltre sottolineare che, sebbene l’articolo 3 lettera b LUC, in combinazione con l’articolo 23 capover- so 2 LRD, autorizzi già ora l’Ufficio di comunicazione a richiedere informazioni, MROS non ha ancora esercitato tale competenza, visto che la disposizione è formu- lata in modo troppo impreciso per essere applicata nei confronti di privati. Gli intermediari finanziari sono tenuti a consegnare all’Ufficio di comunicazione soltanto le informazioni disponibili, ossia in loro possesso. Per disponibili s’intendono tutte le informazioni in possesso delle entità di un’impresa o che posso- no essere acquisite, ammesso che tali entità siano soggette alla giurisdizione sviz- zera. Cpv. 2 La nuova norma estende le competenze dell’Ufficio di comunicazione, autorizzan- dolo a raccogliere informazioni anche presso gli intermediari finanziari terzi che non hanno inviato alcuna comunicazione di sospetto, sempreché il coinvolgimento di quest’ultimi risulti da una comunicazione trasmessa a MROS ai sensi dell’articolo 9 LRD o dell’articolo 305ter capoverso 2 CP. La richiesta d’informazioni a intermedia- ri finanziari terzi può scaturire anche da una domanda trasmessa a MROS da una FIU estera, a condizione che a quest’ultima sia stata precedentemente notificata una segnalazione di sospetto inviata da un intermediario finanziario svizzero. La cerchia degli intermediari finanziari terzi cui l’Ufficio di comunicazione può rivolgersi conformemente al capoverso 2 dipende pertanto sempre dalle segnalazioni di sospetto inviate da altri intermediari finanziari e dalle informazioni ricavate dall’analisi pertinente. Spesso è infatti possibile desumere direttamente dalla segna- lazione di sospetto o dalla documentazione allegata che uno o più intermediari finanziari terzi sono, o sono stati, coinvolti in transazioni o relazioni d’affari sospet- te. In altri casi, l’Ufficio di comunicazione può giungere alla medesima conclusione dopo aver analizzato la comunicazione di sospetto e consultato altre fonti. In en- trambi i casi, il capoverso 2 garantisce all’Ufficio di comunicazione la possibilità di estendere la propria analisi a tutte le tracce della documentazione («paper trail») disponibili presso i diversi intermediari finanziari coinvolti. L’Ufficio di comunicazione deve inoltre essere legittimato a richiedere informazioni agli intermediari finanziari che non hanno eseguito alcuna transazione per conto della persona sospetta, ma che intrattengono o hanno intrattenuto con essa una relazione d’affari. Basti pensare alle relazioni gestite dagli amministratori patrimo- niali, i quali, in genere, non hanno accesso ai beni patrimoniali che gestiscono, o vi hanno accesso solo in modo limitato, e pertanto non sono coinvolti nelle transazioni, pur partecipando ugualmente alla relazione d’affari. In questi casi, l’intermediario finanziario terzo può essere identificato consultando gli estratti conto allegati a una segnalazione di sospetto. L’identificazione può avvenire, inoltre, anche in maniera indiretta, ad esempio se emergono indizi in seguito a una ricerca nella banca dati GEWA56, svolta nel quadro del trattamento di una comunicazione. Infine, analoga-
56 Art. 23 cpv. 3 LRD.
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mente al capoverso 1, l’intermediario finanziario è tenuto a consegnare all’Ufficio di comunicazione soltanto le informazioni in suo possesso. Come illustrato in precedenza, la nuova norma tiene conto delle prescrizioni della raccomandazione 29 del GAFI, secondo cui la FIU deve poter ottenere dagli inter- mediari finanziari terzi le informazioni complementari necessarie per esercitare correttamente le proprie funzioni (cfr. n. 1.1.7). Cpv. 3 Il capoverso 3 statuisce che l’Ufficio di comunicazione fissa dei termini per la consegna delle informazioni. Per le segnalazioni di sospetto trasmesse conforme- mente all’articolo 9 LRD (obbligo di comunicazione), tale termine non può di norma superare uno o due giorni lavorativi. La brevità di tale termine è dovuta al fatto che l’Ufficio di comunicazione ha soltanto cinque giorni di tempo per analizzare le comunicazioni inviate in virtù dell’articolo 9 LRD. Secondo l’articolo 10 LRD, infatti, il blocco dei beni patrimoniali può essere protratto al massimo per cinque giorni feriali. Tuttavia, nella prassi, tale termine si riduce ulteriormente a tre giorni, visto che in caso di trasmissione all’autorità di perseguimento penale, il pubblico ministero competente deve avere tempo a sufficienza per decidere se prorogare il blocco dei beni patrimoniali, prevenendo in tal modo un loro prelievo. Il grado d’urgenza non è, invece, lo stesso in occasione di comunicazioni ai sensi dell’articolo 305ter capoverso 2 CP (diritto di comunicazione), dato, che in questi casi, gli intermediari finanziari non sono obbligati a bloccare i beni patrimoniali. Pertanto, sebbene sia ugualmente importante analizzare rapidamente tali segnala- zione, l’Ufficio di comunicazione dispone di un margine di manovra più ampio che gli consente di fissare termini più lunghi. Nell’avamprogetto, era stato inizialmente previsto l’obbligo di consegnare senza indugio le informazioni richieste. Per contro, accogliendo i pareri critici espressi nel quadro della consultazione, il presente dise- gno si limita a statuire che le informazioni richieste debbano essere consegnate a MROS entro i termini prefissati. Cpv. 4 Come gli intermediari finanziari che hanno effettuato una comunicazione confor- memente all’articolo 9 LRD, anche gli intermediari finanziari terzi sottostanno al divieto di fornire informazioni di cui all’articolo 10a capoverso 1 LRD. Tale princi- pio è riconducibile al concetto di «tipping-off» elaborato dal GAFI, secondo cui è vietato fornire informazioni in merito alla trasmissione di una segnalazione di so- spetto. Cpv. 5 Questa disposizione stabilisce che gli intermediari finanziari (contemplati dal cpv. 1) non possono essere perseguiti per violazione del segreto d’ufficio, del segreto pro- fessionale o del segreto d’affari o essere resi responsabili di una violazione di con- tratto sulla base delle informazioni complementari fornite all’Ufficio di comunica- zione. Sancisce inoltre che anche gli intermediari finanziari terzi che hanno fornito informazioni su richiesta di MROS (che sono contemplati dal cpv. 2) possono far valere l’esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell’articolo 11.
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Commenti inerenti alla punibilità dell’inosservanza dell’obbligo di consegnare le informazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2 La LRD non prevede alcuna sanzione in caso d’inosservanza dell’obbligo di conse- gnare informazioni sancito dai capoversi 1 e 2 nonché dei rispettivi termini. Tale principio vale anche per l’inosservanza del blocco dei beni di cui all’articolo 10 LRD. La mancanza di sanzioni è stata più volte criticata nella dottrina. Per tale ragione, ci siamo interrogati sull’opportunità d’introdurre, con la presente revisione, sanzioni generali per la violazione di tali obblighi. In primo luogo, occorre precisare che l’inosservanza dell’obbligo sancito dall’arti- colo 11a LRD non può essere integrata genericamente nel concetto di violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 37 LRD. Infatti, essa non costi- tuisce una violazione dell’obbligo di comunicazione in quanto tale, bensì del dovere d’inviare una segnalazione completa. L’obbligo di comunicazione è considerato invece violato quando un intermediario finanziario che ha inviato una segnalazione di sospetto del tutto inutilizzabile, si rifiuta in seguito di soddisfare la richiesta di apportare i dovuti miglioramenti. Ciò non significa tuttavia che una violazione dell’articolo 11a LRD debba restare del tutto impunita. Infatti, l’ordinanza dell’8 di- cembre 201057 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (ORD-FINMA), che disciplina in modo più dettagliato l’applicazione degli obblighi degli intermediari finanziari volti a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanzia- mento del terrorismo, sancisce, nell’articolo 9, che la violazione delle disposizioni della ORD-FINMA o di norme di un organismo di autodisciplina riconosciuto dalla FINMA può mettere in discussione la garanzia di un’attività irreprensibile richiesta all’intermediario finanziario. Gravi violazioni possono persino comportare un divie- to di esercizio della professione retto dall’articolo 33 della legge del 22 giugno 200758 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA). Oltre agli intermediari finanziari, la cui sorveglianza è garantita dalla FINMA, la legge sul riciclaggio di denaro contempla, fra l’altro, anche le case da gioco (cfr. art. 34 della legge del 18 dicembre 199859 sulle case da gioco, LCG). Nei documenti sulle concessioni delle case da gioco è indicato che il concessionario è tenuto a soddisfare i requisiti previsti dalla legge, in particolare dalla LRD e dall’ordinanza del 12 giugno 200760 della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro. Se una casa da gioco si rifiuta di fornire informazioni all’Ufficio di comunicazione confor- memente all’articolo 11a LRD, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) può pronunciare una decisione, retta dall’articolo 50 LCG, che la obbliga a farlo oppure una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 51 LCG. In conclusione, considerando che gli strumenti appena descritti sono già sanciti da leggi speciali, riteniamo che non sia necessario introdurre nella LRD alcuna norma sanzionatoria supplementare.
57 RS 955.033.0 58 RS 956.1 59 RS 935.52 60 RS 955.021
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Art. 23 cpv. 2 Nell’articolo 23 capoverso 2 concernente la ricezione e l’analisi delle comunicazioni di sospetto, il rinvio alla LUC è sostituito da un riferimento alle norme speciali introdotte nella LRD dal presente disegno.
Art. 30 (nuovo) Collaborazione con uffici di comunicazione esteri Osservazioni generali L’articolo 30 disciplina l’oggetto principale del presente disegno, consistente nell’ampliare le competenze dell’Ufficio di comunicazione in materia di scambio d’informazioni con i propri omologhi esteri al fine di consentirgli di trasmettere a quest’ultimi, nel quadro dell’assistenza amministrativa, tutte le informazioni di cui dispone nonché, in virtù di una nuova competenza, le informazioni finanziarie in suo possesso o che è autorizzato a raccogliere. Tale disposizione è valida per tutti i tipi di FIU esteri destinatari d’informazioni, a prescindere dal fatto che facciano parte o meno di organismi quali il gruppo Egmont (cfr. n. 1.1.2). Con riguardo alla questione, sollevata nel quadro della consultazione, concernente il grado di precisione normativa del nuovo articolo 30, occorre ricordare che in virtù delle prescrizioni del GAFI e dei principi del Gruppo Egmont, all’Ufficio di comu- nicazione va accordato un minimo di potere discrezionale sotto il piano operativo. La trasmissione d’informazioni tra l’Ufficio di comunicazione e le autorità nazionali di perseguimento penale non è retta invece dal nuovo articolo 30, bensì dall’artico- lo 23 LRD. Quest’ultimo costituisce la base legale per la trasmissione al pubblico ministero delle segnalazioni analizzate dall’Ufficio di comunicazione. Il termine «autorità di perseguimento penale» ai sensi del capoverso 4 dell’articolo 23 LRD comprende non solo il pubblico ministero ai sensi dell’articolo 12 lettera b del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 200761 (CPP), ma anche la polizia ai sensi della lettera a dello stesso articolo. Per polizia s’intendono i servizi di polizia giudiziaria della Confederazione e dei Cantoni preposti all’analisi, al chiarimento e al perseguimento di reati nel settore del riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, del finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata. Questa categoria include in particolare gli uffici centrali di polizia giudiziaria di fedpol che, nel quadro delle proprie competenze in materia di lotta contro i casi complessi di criminalità economica internazionale, sono incaricati anche dell’analisi delle informazioni finanziarie. Cpv. 1 L’attuale articolo 32 LRD autorizza l’Ufficio di comunicazione a trasmettere i dati in suo possesso nel quadro dell’assistenza amministrativa, eccetto le informazioni finanziarie coperte dal segreto bancario sancito da una legge speciale (cfr. n. 1.1.6). Il legislatore non ha previsto nella LRD alcuna restrizione, sotto il profilo del conte- nuto, dei dati che possono essere trasmessi, motivo per cui l’Ufficio di comunica- zione, che in virtù della propria adesione al Gruppo Egmont è tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso (cfr. n. 1.1.8), collabora già attualmente con i propri omologhi esteri secondo i principi di disponibilità e reciprocità (cfr. n. 1.1.6 per maggiori informazioni sui suddetti principi). Pertanto, il capoverso 1, consentendo
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all’Ufficio di comunicazione di trasmettere le informazioni in suo possesso o che è autorizzato a trasmettere in virtù della LRD, si limita a sancire nella legge una prassi pluriennale di MROS retta dal vigente articolo 32. La formulazione secondo cui l’Ufficio di comunicazione può trasmettere in linea di principio tutte le informazioni, indica che non si tratta di uno scambio automatico di tutte le informazioni disponibili. MROS analizza infatti, caso per caso, quali sono le informazioni necessarie per rispondere alla richiesta di una FIU e si limita a trasmet- tere soltanto quest’ultime. Lo stesso principio vale per le richieste che l’Ufficio di comunicazione indirizza ai propri omologhi esteri. Sono considerati direttamente disponibili i dati personali contenuti nei vasti archivi elettronici che rientrano nella sfera di competenza dell’Ufficio di comunicazione. Questa categoria d’informazioni comprende la maggior parte dei dati che MROS tratta nella propria banca dati GEWA62 sulla base delle comunicazioni di sospetto trasmessegli. Per indirettamente disponibili s’intendono invece i dati personali che, pur non rientrando nella sfera di competenza dell’Ufficio di comunicazione che li fornisce, possono essere da esso facilmente procurati rivolgendosi ai detentori pub- blici di tali informazioni63. È il caso dei dati contenuti in tutte le banche dati di polizia gestite da fedpol, ai quali MROS può accedere direttamente online, oppure del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA gestito dall’UFG, anch’esso accessibile online. In virtù del principio di disponibilità, l’Ufficio di comunicazione non è tenuto, nemmeno secondo le nuove norme, a richiedere, su domanda delle FIU estere, informazioni agli intermediari finanziari o ad altri privati. Un’eccezione è prevista unicamente nei casi in cui la FIU richiedente sia giunta a conoscenza con un metodo conforme al diritto svizzero, di fatti che erano stati precedentemente oggetto di una comunicazione trasmessa a MROS (cfr. commento all’art. 11a cpv. 2). Le lettere a–e menzionano i principi consolidati del diritto svizzero in materia di assistenza amministrativa di polizia, cui le FIU estere alle quali MROS trasmette le informazioni sono chiamate ad attenersi. Nel corso della sua attività pluriennale, l’Ufficio di comunicazione ha potuto maturare numerose esperienze concernenti lo scambio d’informazioni con i servizi omologhi. Quando trasmette un’informazione, MROS allega un avviso standard («disclaimer»), per richiamare l’attenzione delle altre FIU sull’obbligo di rispettare i suddetti principi (cfr. n. 1.1.6 Divieto di utilizza- re e trasmettere dati senza autorizzazione). Se si escludono le violazioni commesse involontariamente, si registrano assai di rado violazioni delle condizioni e degli obblighi da parte delle FIU. Nei 14 anni di attività di MROS, non è infatti mai successo che una FIU estera, dopo aver ricevuto le informazioni dall’Ufficio di comunicazione, violasse gli obblighi o le condizioni pertinenti. Una siffatta violazione verrebbe percepita in particolare dalle FIU che aderiscono al Gruppo Egmont come un abuso di fiducia, con ripercussioni imme- diate per l’ufficio di comunicazione inadempiente. Infatti, in virtù del principio di reciprocità, una FIU che ha subito un abuso di fiducia ha la facoltà di limitare o sospendere in modo unilaterale, e in casi gravi unitamente ad altre FIU, la coopera- zione con il proprio omologo inadempiente. Tale prassi dimostra sostanzialmente, anche se non ne deriva una presunzione legale, che la cooperazione tra i membri del
62 RS 955.033.0 63 Cfr. DTF 133 IV 271, consid. 2.5 (Pra 97, n. 59, 2008).
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Gruppo Egmont fornisce un elevato livello di garanzia per quanto concerne il rispet- to delle regole di buona fede da parte delle FIU. In virtù degli obblighi di garanzia sanciti nel capoverso 1, MROS può dunque sospendere in qualsiasi momento la collaborazione con una FIU inadempiente, riprendendo lo scambio regolare d’informazioni soltanto dopo che sono state adotta- te misure volte a reinstaurare un clima di fiducia e a offrire garanzie sufficienti che permettano di escludere nuove violazioni delle condizioni e degli obblighi pertinenti. In veste di membro del Gruppo Egmont, MROS ha inoltre la facoltà di avviare una procedura di non-compliance nei confronti della FIU inadempiente, che potrebbe condurre, come ultima ratio, a un’esclusione dal Gruppo. In caso di gravi violazioni delle disposizioni in materia di assistenza amministrativa, quali il divieto di utilizzare le informazioni a fini probatori o il divieto relativo alle «fishing expeditions» (cfr. n. 1.1.6 Divieto di ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni [«fishing expedition»]), l’articolo 31 del presente disegno di legge statuisce che l’ufficio di comunicazione non è autorizzato a rispondere a questo tipo di richieste. A contrario, ne consegue che nei casi di minore gravità, in cui non si riscontra alcuna intenzione di elusione di tali divieti, l’Ufficio di comunicazione può e deve concedere la possibilità alla FIU in questione di completare la propria richie- sta. La lettera a statuisce che le FIU destinatarie devono garantire il rispetto del princi- pio di finalità (cfr. n. 1.1.6), impegnandosi a utilizzare le informazioni ricevute da MROS esclusivamente ai fini delle analisi volte a corroborare o validare i sospetti di riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, di criminalità organizzata o di finan- ziamento del terrorismo. Va sottolineato che la menzione esplicita dei reati prelimi- nari corrisponde alla versione rivista della raccomandazione numero 40 del GAFI. La presente disposizione fa inoltre riferimento anche alla lotta alla criminalità orga- nizzata ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 1 LRD e della racco- mandazione numero 3 del GAFI. La lettera b rafforza il principio sancito dal diritto svizzero in materia di assistenza amministrativa, nonché dalle prescrizioni del GAFI e dai principi del Gruppo Eg- mont, secondo cui una richiesta dev’essere accolta a condizione che l’altra parte sia in grado di garantire, alla luce delle previsioni e delle esperienze precedenti, il diritto di reciprocità. La lettera c stabilisce che la FIU richiedente deve garantire di ricorrere esclusiva- mente a personale che sia legalmente tenuto al rispetto del segreto d’ufficio e profes- sionale. Ciò presuppone che la FIU estera provveda a formare e a istruire il proprio personale in modo da impedire una trasmissione involontaria o non autorizzata delle informazioni a terzi. A tale scopo, il Gruppo Egmont organizza, con successo, programmi di formazione in tutte le aree del mondo. La lettera d sottolinea l’importanza centrale che assume l’obbligo di autorizzazione per la trasmissione a terzi di dati provenienti dall’Ufficio di comunicazione. Chiun- que trasmette tali dati ad autorità terze senza la previa autorizzazione di MROS viola il divieto di trasmissione. Se, a seguito di una trasmissione non autorizzata, le infor- mazioni sono utilizzate come mezzo di prova nel quadro di procedimenti di carattere penale, civile o tributario, sussiste anche una violazione del principio di finalità e del divieto di utilizzazione, il che comporta conseguenze proporzionali alla gravità della violazione (cfr. n. 1.1.6 concernente i suddetti principi). Per quanto concerne, inve- ce, la trasmissione di dati a terzi privati, MROS non rilascia alcuna autorizzazione.
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La disposizione di cui alla lettera e è di carattere residuale e finalizzata a completare l’elenco non esaustivo degli obblighi menzionati nelle lettere precedenti. Essa con- templa anche gli obblighi speciali sanciti dall’Ufficio di comunicazione che vanno oltre i principi fondamentali standard dell’assistenza amministrativa. Tali prescrizio- ni speciali emanate, in singoli casi, dall’Ufficio di comunicazione hanno per le FIU estere lo stesso carattere vincolante dei principi generali. Cpv. 2 Il capoverso 2 costituisce la disposizione centrale del presente disegno. Esso intro- duce una novità sostanziale che si distanzia dall’attuale prassi dell’Ufficio di comu- nicazione in materia di assistenza amministrativa e introduce un’eccezione significa- tiva alla tutela del segreto nel quadro dell’assistenza amministrativa di polizia64. Il fatto che le diverse categorie di dati che generalmente figurano nelle comunica- zioni di sospetto trasmesse dagli intermediari finanziari siano elencate in modo non esaustivo indica chiaramente che, con la presente revisione, l’Ufficio di comunica- zione sarà autorizzato a consegnare alle FIU estere anche le informazioni finan- ziarie, la cui trasmissione è attualmente vietata in virtù della priorità accordata al segreto bancario e al segreto d’ufficio. Le informazioni finanziarie che possono essere trasmesse sono state intenzionalmen- te elencate in modo non esaustivo. Del resto il capoverso 1 autorizza l’Ufficio di comunicazione a trasmettere tutte le informazioni in suo possesso. Un’eventuale scelta di limitare le informazioni finanziarie a determinate categorie si rivelerebbe peraltro in contrasto, al momento dell’analisi, con lo scopo di utilizzare in maniera più completa possibile tutte le informazioni disponibili. A tale riguardo, va ricordato che le informazioni finanziarie comprendono, ad esempio, anche i dati concernenti le persone aventi diritto di firma o procura e la documentazione relativa all’apertura del conto. Lett. a–d Riguardo alle categorie di dati finanziari menzionati a titolo esemplificativo nelle lettere a‒d, occorre osservare che l’Ufficio di comunicazione è autorizzato a scam- biare tali dati con i propri omologhi esteri, a condizione che sia rispettato il principio di reciprocità. Il tipo di dati finanziari trasmessi è stato dunque scelto in base a un confronto tra le legislazioni nazionali e alle esperienze maturate da MROS con i propri omologhi. Inoltre, conformemente al principio fondamentale di proporzionali- tà sancito dalla legislazione in materia di protezione dei dati, la trasmissione d’informazioni da parte dell’Ufficio di comunicazione deve essere limitata a quanto strettamente necessario per consentire all’ufficio di comunicazione richiedente di adempiere i propri compiti in un caso specifico. MROS può adempiere a tale obbli- go, esortando i propri omologhi a rispettare il principio di finalità e il divieto di ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni. A tal fine, esso verificherà sempre che i fatti esposti nella richiesta estera presentino un legame con la Svizzera, conformemente all’articolo 31, evitando tuttavia eccessivi formalismi. Anche se i principi del Gruppo Egmont stabiliscono che l’ufficio di comunicazione richiedente deve motivare la propria richiesta, essi non autorizzano l’ufficio di comunicazione richiesto a esigere che tale motivazione debba menzionare concretamente i reati
64 Cfr. art. 2 cpv. 2 LSIS.
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preliminari del riciclaggio di denaro. In fase di analisi, spesso non è infatti possibile qualificare i fatti con sufficiente certezza. L’Ufficio di comunicazione deve inoltre tener conto del fatto che, in virtù della raccomandazione 40 del GAFI, esso non è autorizzato a respingere una richiesta d’informazione semplicemente perché non si può escludere che la richiesta sia riconducibile a reati fiscali o perché vi sono indizi in tal senso65. Soltanto in caso di inoltro a terzi, l’ufficio di comunicazione richiesto può rifiutarsi di concedere il proprio accordo indispensabile ai fini della trasmissione. La lettera a autorizza l’Ufficio di comunicazione a trasmettere alla FIU richiedente il nome dell’intermediario finanziario sempre che ne sia a conoscenza. La comuni- cazione di tale informazione è attualmente vietata dall’articolo 32 capoverso 3 LRD. Con l’attuale modifica, quindi, il nome dell’intermediario potrà essere trasmesso, a condizione che la FIU richiedente applichi sempre, anch’essa, il principio di recipro- cità e che MROS giudichi pertinente tale informazione. Questa norma è tuttavia soggetta a una restrizione: occorre infatti considerare che, in virtù del nuovo capo- verso 3 dell’articolo 32, il divieto di trasmissione a un’autorità estera di persegui- mento penale riguarderà esclusivamente il nome dell’autore della comunicazione, ovvero il personale dell’intermediario finanziario. Per analogia, l’Ufficio di comuni- cazione sarà dunque tenuto ad astenersi, anche nel quadro dello scambio d’informa- zioni con le FIU estere disciplinato dall’articolo 30, dal trasmettere il nome dell’intermediario finanziario se la comunicazione di tale informazione non garanti- sce l’anonimato dell’autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto all’obbligo di informare sancito dalla LRD. È il caso, ad esempio, delle piccole imprese o delle ditte individuali, in seno alle quali è relativamente semplice risalire all’identità della persona che ha effettuato la comunicazione di sospetto o che ha fornito le informazioni. Se sussiste il rischio di svelare l’identità di tali persone, l’Ufficio di comunicazione dovrà rinunciare a comunicare tutte le informazioni che permettono di identificarle. In caso di dubbio, MROS può richiedere il consenso delle persone esposte a questo rischio. Le lettere b, c e d menzionano come ulteriori categorie di informazioni i titolari, i numeri, i saldi dei conti, l’avente diritto economico e le indicazioni sulle transazio- ni. Questi dati possono essere particolarmente utili per le FIU richiedenti in vista di un’analisi finanziaria. Le FIU devono tuttavia assicurare che tali dati non siano messi a disposizione come elementi di prova nel quadro di procedimenti di qualsiasi genere. La stessa norma vale anche per la trasmissione, autorizzata da MROS, d’informazioni a un’autorità di perseguimento penale allo scopo di «avviare un procedimento penale» ai sensi del capoverso 4 lettera b. Se tale procedimento viene avviato e giunge alla fase probatoria, l’autorità giudiziaria competente è infatti tenuta a richiedere i documenti necessari a determinare la colpevolezza o l’inno- cenza tramite i canali dell’assistenza giudiziaria. L’avviso standard («disclaimer») che accompagna ogni comunicazione d’informazioni finanziarie trasmessa da MROS permette agli avvocati delle parti di accertare, al momento dell’esame degli atti, un’eventuale elusione dell’assistenza giudiziaria e di contestare l’utilizzabilità delle informazioni acquisite impropriamente e di altri elementi basati su tali dati.
65 Nota esplicativa concernente la raccomandazione numero 40 A. 2. [a].
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Cpv. 3 L’Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere alle FIU estere tutti i dati finanziari e le altre informazioni in suo possesso esclusivamente sotto forma di rapporto. Tale disposizione corrisponde alla prassi attuale di MROS. MROS non trasmette dunque in nessun caso ai propri omologhi esteri copie di documenti o documenti originali, poiché essi non sono necessari né per il lavoro di analisi delle FIU richiedenti, né per l’apertura di un procedimento penale. Tali documenti diven- tano necessari soltanto quando il procedimento penale giunge alla fase probatoria. Come illustrato in precedenza, i documenti originali indispensabili ai fini probatori vanno sempre richiesti dall’autorità giudiziaria mediante l’iter dell’assistenza giudi- ziaria. Anche nell’eventualità improbabile che i documenti originali siano trasmessi involontariamente, le FIU che li hanno ricevuti sono vincolate al divieto di utilizzare e trasmettere dati senza autorizzazione (cfr. n. 1.1.6). Cpv.4 L’analisi delle comunicazioni di sospetto e lo scambio di questo tipo d’informazioni tra le FIU servono a individuare i fenomeni criminali segnalati e i loro reati prelimi- nari. L’analisi e lo scambio d’informazioni non sono tuttavia fini a se stessi. I dati ricevuti e trattati dalle FIU permetteranno infatti di svolgere, in un secondo momen- to, procedimenti penali e procedure di assistenza giudiziaria nel rispetto del diritto procedurale, senza tuttavia anticiparli. Alla luce di tali premesse, è dunque indispen- sabile autorizzare l’Ufficio di comunicazione a trasmettere ai pubblici ministeri competenti i risultati delle analisi che possono avvalorare un sospetto, in vista dell’apertura di un procedimento penale. Detta autorizzazione deriva dall’articolo 32 capoverso 1 LRD. Affinché l’assistenza informativa internazionale prestata dagli uffici di comunicazione risulti realmente efficace, è inoltre necessario che le FIU si autorizzino reciprocamente a trasmettere ai pubblici ministeri del rispettivo Paese le informazioni pervenute dall’estero allo scopo di consentire l’apertura di un procedi- mento penale. Il capoverso 4 definisce le condizioni e le modalità da seguire affinché MROS possa concedere a una FIU estera l’autorizzazione necessaria per la trasmissione d’infor- mazioni ad autorità terze. Occorre innanzitutto osservare che tra il momento in cui MROS fornisce le informazioni a una FIU estera e il momento in cui quest’ultima chiede l’autorizzazione a inoltrare tali informazioni a un’autorità terza estera posso- no intercorrere anni, giorni o soltanto alcuni minuti. Nei casi più urgenti, l’Ufficio di comunicazione può concedere tale autorizzazione contemporaneamente alla trasmis- sione delle informazioni richieste. Anche in futuro, MROS continuerà ad allegare a ogni autorizzazione un avviso standard («disclaimer) contenente le regole di com- portamento che la FIU destinataria è tenuta a rispettare:
«The attached information contains sensitive information and is submitted to you under the following conditions, which you should strictly adhere to: (1) The information is for criminal intelligence purposes only, and must not be used for any administrative, judicial or fiscal purpose. (2) The contents must not be used as evidence in any court proceedings and must not be used or placed on any prosecution files. (3) Should you propose to take any further action in addition to the intelligence then this will need our express, written and prior consent.
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(4) It must not, under any circumstance, be further disseminated to another party or agency without our express, written and prior consent. (5) Evidence may only be obtained by the way of mutual legal assistance.» Tali istruzioni rispecchiano i criteri di autorizzazione di cui alle lettere a‒e, descritti qui di seguito. Le lettere a e b stabiliscono due condizioni che devono essere soddisfatte in modo alternativo: le informazioni possono infatti essere trasmesse sia per scopi di analisi sia per avviare un procedimento penale o comprovare una richiesta di assistenza giudiziaria. In entrambi i casi, la trasmissione è autorizzata soltanto qualora vi sia la garanzia che le informazioni siano utilizzate per combattere o perseguire il riciclag- gio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. Le condizioni di cui alle lettere a‒e valgono anche nei casi in cui le informazioni dell’Ufficio di comunicazione sono trasmesse alle autorità svizzere di perseguimento penale, cui MROS è tenuto a garantire un trattamento non meno favorevole rispetto a quello riservato alle autorità omologhe estere. In virtù della lettera a, l’Ufficio di comunicazione può autorizzare la trasmissione d’informazioni ad autorità terze estere incaricate di svolgere compiti di analisi nel quadro degli scopi menzionati precedentemente. È il caso, ad esempio, dei servizi centrali specializzati di polizia giudiziaria che si occupano dei modi operandi della criminalità organizzata. Tale categoria non comprende, invece, i servizi d’informa- zione dato che, conformemente al principio di finalità, la trasmissione d’informazio- ni è autorizzata soltanto per individuare o perseguire i reati. Secondo la lettera b, l’Ufficio di comunicazione può acconsentire all’inoltro d’informazioni alle autorità estere di perseguimento penale cui compete avviare, nel rispetto degli scopi previsti, un procedimento penale o una procedura di assistenza giudiziaria. Esso è tenuto invece a opporsi all’inoltro dei dati a tali autorità qualora sussistano indizi che le informazioni potrebbero essere utilizzate per scopi probatori. Non è inoltre consentito trasmettere tali informazioni ad autorità giudiziarie. Le FIU estere devono infatti esortare le autorità giudiziarie del proprio Paese a seguire i canali dell’assistenza giudiziaria allo scopo di procurarsi i documenti originali indispensabili per stabilire la colpevolezza o l’innocenza di una persona. Per quanto concerne, invece, le autorità fiscali, occorre richiamare la loro attenzione sulle procedure previste dalle leggi speciali, le quali, in determinati casi, conferiscono agli interessati diritti di partecipazione particolari, estranei alle disposizioni che discipli- nano l’assistenza amministrativa tra uffici di comunicazione. Affinché MROS possa autorizzare, nel singolo caso, la trasmissione d’informazioni è necessario che siano rispettati, cumulativamente, il principio della doppia punibi- lità (lettera c), il divieto di utilizzazione (lettera d), il segreto d’ufficio e il segreto professionale (lettera e). Secondo la lettera c deve essere certo che le informazioni trasmesse non siano utilizzate per perseguire reati che, ai sensi del diritto svizzero, non sono reati preli- minari del riciclaggio di denaro. Secondo diversi partecipanti alla consultazione, la revisione parziale delle raccomandazioni del GAFI, adottata nel febbraio del 2012, avrebbe potuto avere ripercussioni imprevedibili sul presente disegno, in quanto, in virtù di tale revisione, i reati fiscali gravi concernenti le imposte dirette e indirette sarebbero stati considerati reati preliminari del riciclaggio di denaro. Tale preoccu- pazione è tuttavia infondata, poiché il principio della «doppia punibilità», sancito
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dalla lettera c, esclude la possibilità di trasmettere dati per l’accertamento di reati che, ai sensi del diritto svizzero vigente o futuro, non sono qualificabili come reati preliminari del riciclaggio di denaro. Occorre inoltre sottolineare che il diritto svizzero vigente qualifica già attualmente come reati due forme gravi di infrazione fiscale, le quali possono pertanto costituire un reato preliminare del riciclaggio di denaro. Si tratta segnatamente della truffa qualificata in materia di tasse ai sensi dell’articolo 14 capoverso 4 della legge fede- rale del 22 marzo 197466 sul diritto penale amministrativo e delle cosiddette «frodi carosello» sull’imposta sul valore aggiunto, le quali, conformemente alla giurispru- denza del Tribunale penale federale, sono di norma qualificate come truffa ai sensi dell’articolo 146 CP. Per tale ragione, anche qualora il summenzionato progetto relativo alla realizzazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI dovesse aggiun- gere altri reati fiscali al catalogo dei reati preliminari del riciclaggio di denaro, ciò non comporterebbe per MROS alcuna novità in termini di assistenza amministrativa, ma soltanto un’estensione materiale di una prassi consolidata, sancita per legge. È possibile pertanto affermare che le ripercussioni della revisione parziale delle rac- comandazioni del GAFI sul presente disegno sono del tutto prevedibili e chiare sotto il profilo giuridico. La lettera d vieta alle autorità terze di utilizzare come mezzi di prova le informa- zioni fornite loro dall’Ufficio di comunicazione. Tale divieto è conforme a un prin- cipio generalmente applicato da MROS nell’ambito dell’assistenza amministrativa (cfr. n. 1.1.6). Il divieto di utilizzare le informazioni trasmesse a fini probatori è già contenuto nel principio di finalità ai sensi della lettera a. Tuttavia, vista la sua im- portanza a livello pratico e al fine di rafforzare le disposizioni legislative volte a contrastare l’elusione dell’assistenza giudiziaria, è necessario sancire in modo espli- cito tale divieto nella lettera d. Per ulteriori precisazioni in merito alla lettera e, si rinvia al commento relativo alle disposizioni analoghe del capoverso 1 lettera c. Cpv. 5 Il capoverso 5 si applica esclusivamente ai casi concreti, contemplati dal capoverso 4, nei quali un ufficio di comunicazione estero richiede l’autorizzazione a inoltrare le informazioni a un’altra autorità. Lo scopo di tale disposizione è impedire che le informazioni trasmesse da MROS possano pregiudicare eventuali procedimenti penali già avviati in Svizzera. In virtù del capoverso 5, l’Ufficio di comunicazione è tenuto quindi a svolgere verifiche per accertare se, in Svizzera, nei confronti della persona fisica o giuridica oggetto della richiesta proveniente dall’estero è in corso un’istruzione ai sensi dell’articolo 308 e seguenti CPP. In caso affermativo, MROS contatta il ministero pubblico responsabile del procedimento e richiede l’autorizzazione a trasmettere le informazioni alle autorità estere. Se il ministero pubblico decide di non concedere la suddetta autorizzazione, MROS dovrà, a sua volta, respingere la richiesta dell’ufficio di comunicazione estero. Occorre precisare che anche numerosi altri Stati, quali la Francia (art. L. 561-31 cma 2 del codice monetario e finanziario francese) e il Belgio (art. 33 § 6 della legge dell’11 gennaio 1993), prevedono disposizioni analoghe. Lo stesso principio è
66 RS 313.0
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inoltre contemplato espressamente dall’articolo 4 paragrafo 3 della decisione del Consiglio dell’Unione europea del 17 ottobre 200067. Esso risulta infine conforme alle raccomandazioni del GAFI. Secondo la nota esplicativa concernente la racco- mandazione numero 40, i Paesi non dovrebbero vietare lo scambio d’informazioni e l’assistenza amministrativa né assoggettarli a condizioni irragionevoli o eccessiva- mente restrittive. In particolare, le autorità competenti non dovrebbero avere la facoltà di respingere una richiesta di assistenza amministrativa sulla base del fatto che nello Stato richiesto è in corso un’istruzione o un procedimento, a meno che sussista il rischio che l’assistenza richiesta possa pregiudicare l’istruzione o il proce- dimento in questione. Cpv. 6 Il capoverso 6 autorizza l’Ufficio di comunicazione a concludere in modo autonomo accordi con le FIU estere che richiedono un trattato di cooperazione per cooperare con i propri omologhi (Memorandum of Understanding, MoU). Per maggiori informazioni circa i motivi che hanno determinato l’abrogazione dell’attuale norma che conferisce al Consiglio federale la competenza in materia di conclusione di protocolli con le FIU estere nonché in merito alla conformità della nuova disposizione con le indicazioni del GAFI si rimanda al numero 1.2.3.
Art. 31 (nuovo) Rifiuto di fornire informazioni La presente disposizione trae spunto dagli articoli 2 capoverso 2 e 12 capoverso 2 LSIS e ribadisce il divieto per l’Ufficio di comunicazione di entrare nel merito di richieste finalizzate a ricerche generalizzate e indiscriminate d’informazioni oppure a eludere l’assistenza giudiziaria. La lettera a vieta di entrare nel merito di una richiesta d’informazioni quando si presume che la FIU estera intenda effettuare ricerche generalizzate e indiscriminate d’informazioni. Allo scopo di impedire questo tipo di ricerche, MROS chiede sem- pre alle FIU richiedenti di dimostrare in quale misura la loro richiesta presenti un legame con la Svizzera. Un legame sussiste, ad esempio, quando la richiesta concer- ne beni patrimoniali detenuti in Svizzera, aziende aventi sede o persone residenti in Svizzera nonché quando sono coinvolti cittadini svizzeri o se dalle informazioni della polizia risultano elementi di collegamento con la Svizzera. In caso di assenza di un tale legame, MROS non è autorizzato a entrare nel merito della richiesta. In caso, invece, di richieste che sono solo parzialmente giustificate, ovvero che non sono finalizzate alla ricerca generalizzata e indiscriminata d’informazioni e non rientrano dunque nel campo di applicazione dell’articolo 31, l’Ufficio di comunica- zione può consentire alla FIU estera di correggere o completare la propria richiesta (cfr. a tale riguardo il commento inerente all’articolo 30 capoverso 2 lettere a–d). La lettera b concerne le forme gravi di elusione dei canali dell’assistenza giudiziaria, ad esempio i tentativi delle FIU estere di raccogliere, mediante l’assistenza ammini- strativa, informazioni che, secondo il diritto svizzero, possono essere ottenute soltan- to tramite mezzi di coercizione ordinati da un giudice. Poiché il ricorso alla coerci- zione processuale non è più riservato soltanto ai canali dell’assistenza giudiziaria, ma è previsto anche da alcuni nuovi accordi in materia di assistenza amministrativa, il campo di applicazione della lettera b dev’essere esteso ad altre procedure discipli-
67 GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4.
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nate da leggi speciali o da trattati internazionali. È vietato pertanto eludere anche l’applicazione di tali leggi e di tali trattati nonché le rispettive condizioni ed esigen- ze. In generale, dette azioni devono essere talmente gravi da giustificare l’applica- zione dell’articolo 31 e la conseguente limitazione del potere discrezionale dell’Ufficio di comunicazione. Questa situazione si verifica quando una FIU estera tenta di effettuare una ricerca generalizzata e indiscriminata d’informazioni oppure di eludere la procedura giudiziaria. Tali pratiche sono infatti da considerarsi come un attacco di uno Stato estero alla territorialità del diritto svizzero.
Art. 31a (nuovo) Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione Il rinvio alla prima sezione della LUC è necessario affinché l’Ufficio di comunica- zione possa salvaguardare il proprio diritto a ottenere informazioni in virtù di leggi diverse dalla LRD. Il rimando alla quarta sezione della LUC autorizza invece l’Ufficio di comunicazio- ne, conformemente all’articolo 13 LUC in combinato disposto con l’articolo 12 OURD, a prestare assistenza amministrativa spontanea alla Polizia giudiziaria fede- rale trasmettendole informazioni in suo possesso per farle analizzare in modo più approfondito, a prescindere dall’esistenza di una segnalazione di sospetto. Tale modo di procedere corrisponde al diritto e alla prassi vigente, Tuttavia, se l’informazione proviene da una FIU estera, l’Ufficio di comunicazione potrà tra- smetterla alla Polizia giudiziaria federale soltanto dopo aver chiesto il consenso della FIU in questione (analogamente a quanto MROS si attende da una FIU estera con- formemente all’art. 30 cpv. 4).
Art. 32 Collaborazione con autorità estere di perseguimento penale (nuovo) Alla presente disposizione è stato aggiunto un nuovo titolo. Il capoverso 2 è stato abrogato, poiché il suo contenuto è disciplinato in modo più preciso negli articoli 30 e 31. Due punti del capoverso 3 sono stati adeguati. La prima modifica è di carattere tecnico. Poiché il capoverso 2 è abrogato, il capoverso 3 non potrà più contenere un rinvio alla disposizione precedente. La seconda modifica è di tipo materiale; le spiegazioni pertinenti sono contenute nel commento al nuovo articolo 30 capover- so 3 lettera a.
3 Ripercussioni 3.1 Per le finanze e il personale della Confederazione Il disegno non ha ripercussioni né per le finanze né per il personale della Confedera- zione. La realizzazione dell’obiettivo principale perseguito dal presente disegno, ovvero creare le condizioni affinché l’Ufficio di comunicazione possa scambiare le infor- mazioni finanziarie con i propri partner esteri, non dovrebbe comportare per MROS alcun aumento del carico di lavoro. La soluzione delle divergenze con il Gruppo Egmont dovrebbe anzi contribuire a semplificarne il lavoro di fedpol.
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3.2 Per l’economia L’inclusione delle informazioni finanziarie tra i dati che MROS è autorizzato a scambiare con i servizi omologhi esteri non comporterà alcun onere amministrativo supplementare per gli intermediari finanziari, dato che quest’ultimi forniscono già attualmente questo tipo d’informazioni all’Ufficio di comunicazione. Inoltre, sebbe- ne il presente disegno preveda nuovi obblighi di informazione per gli intermediari finanziari, si suppone che MROS, tenuto conto anche del poco tempo di cui dispone durante il blocco dei beni patrimoniali, si concentrerà su aspetti specifici e si limiterà a richiedere un numero limitato d’informazioni. Occorre infine sottolineare che gli oneri supplementari per gli intermediari finanziari saranno compensati da un carico di lavoro minore nella fase della procedura penale, poiché i pubblici ministeri saran- no tenuti a effettuare un numero minore di accertamenti. Infine, le restanti norme proposte nel quadro del presente disegno corrispondono già all’attuale prassi e non avranno quindi alcuna ripercussione finanziaria.
3.3 Altre ripercussioni Il presente disegno non comporta alcuna ripercussione degna di nota né per i Can- toni, i Comuni, i centri urbani, le agglomerazioni e le regioni di montagna né, in generale, per la società e l’ambiente.
4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale 4.1 Programma di legislatura Il presente disegno è annunciato nel messaggio del 25 gennaio 201268 sul program- ma di legislatura 2011–2015. Esso fa parte dell’ampio progetto legislativo relativo al «messaggio concernente la trasposizione nel diritto interno degli standard riveduti del GAFI», che sarà completato in una fase successiva.
4.2 Strategie nazionali del Consiglio federale Il 22 febbraio 2012 il Consiglio federale ha pubblicato la «Strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale». Il documento sottolinea l’importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro per preservare l’integrità della piazza finanziaria svizzera. Uno dei requisiti essenziali per ottenere questo risultato è impedire l’entrata di proventi di attività criminali, facendo affidamento su un sistema efficace e quanto più completo possibile di lotta al riciclaggio di denaro69. La presente revisione legislativa dovrebbe consentire alla Svizzera di armonizzare la propria prassi in materia di assistenza amministrativa nell’ambito della lotta contro il
68 FF 2012 305 segg., 433 («Altri oggetti: Messaggio concernente la trasposizione nel diritto interno degli standard riveduti del GAFI»). 69 Cfr. pag. 6, 10 della strategia. Documento disponibile sul sito Internet: www.sif.admin.ch/00754/index.html?lang=it.
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riciclaggio di denaro con le norme internazionali in vigore. Le modifiche proposte sono in linea con l’obiettivo generale che consiste nel permettere alla Svizzera di esercitare anche in futuro, senza restrizioni e collaborando con i partner esteri, la propria responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Il 28 marzo 2012 il Consiglio federale ha approvato le priorità della strategia della Confederazione per combattere la criminalità nel periodo 2012–2015, ponendo l’accento, oltre che sulle misure contro il terrorismo e il suo finanziamento, anche sulla lotta alla corruzione internazionale e al riciclaggio di denaro70.
5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità e legalità Conformemente agli articoli 95, 98 e 123 della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione ha la competenza legislativa in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ed è quindi autorizzata a emanare la LRD. Le modifiche proposte della LRD rispettano tali basi costituzionali. Poiché il disegno comporta la modifica di una legge federale (LRD), la modifica dev’essere emanata sotto forma di legge federale, come statuito dall’articolo 164 Cost. Oltre alla modifica della LRD, il disegno non prevede altri cambiamenti del diritto federale.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera La presente revisione non intacca direttamente gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera.
5.3 Forma dell’atto Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti che con- tengono norme di diritto, in particolare quelle in materia di diritti costituzionali, devono essere emanate sotto forma di legge federale.
5.4 Subordinazione al freno alle spese La revisione della legge non implica spese subordinate al freno delle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
70 Cfr. pag. 7 delle Priorità della strategia di lotta alla criminalità per il periodo 2012–2015, disponibile sul sito Internet: www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2012/2012-03-281.html.
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5.5 Delega di competenze legislative Il presente disegno non prevede alcuna delega di competenze legislative supplemen- tari.
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