Ordinanza concernente le emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza per il rumore delle macchine all'aperto, ORMAp)
Stato: 2 agosto 2006
Ordinanza sulle emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale 3
2 Commento delle singole disposizioni dell’ordinanza 4
Ingresso 4
Sezione1: Disposizioni generali 4 Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione 4 Articolo 2 Definizioni 4 Articolo 3 Immissione in commercio 5
Sezione 2: Immissione in commercio di macchine e attrezzature 5 Articolo 4 Principio 5 Articolo 5 Procedure di valutazione della conformità 5 Articolo 6 Documentazione tecnica 5 Articolo 7 Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità 6 Articolo 8 Dichiarazione di conformità 6 Articolo 9 Marcatura 6
Sezione 3 Esposizioni e presentazioni 6 Articolo 10 6
Sezione 4 Controlli ulteriori (sorveglianza del mercato) 6 Articolo 11 Competenza 6 Articolo 12 Compiti e competenze della SUVA 7 Articolo 13 Provvedimenti 7 Articolo 14 Emolumenti 7 Articolo 15 Calcolo degli emolumenti 7 Articolo 16 Spese 7
Sezione 5 Vigilanza 8 Articolo 17 8
Sezione 6 Disposizioni finali 8 Articolo 18 Disposizione transitoria 8 Articolo 19 Entrata in vigore 8
Allegati 1- 6 8 Allegato 1 n. 1ss. Macchine e attrezzature soggette a valori limite di emissione 8 Allegato 1 n. 12 Tabella dei valori limite 8 Allegato 1 n. 2 Macchine e attrezzature non soggette a valori limite di emissione 8 Allegati 2 - 5 Le procedure di valutazione della conformità 8 Allegato 6 Modello di marchio LWA 9
1 Situazione iniziale
L’articolo 5 dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF, RS 814.41) invita il DATEC a emanare un’ordinanza sull’omologazione e il contrassegno delle tosatrici d’erba e delle mac- chine da costruzione. La presente ordinanza dipartimentale intende disciplinare il rumore esterno emesso da queste macchine. Nella CE, le prescrizioni relative al rumore esterno delle macchine da costruzione sono state armonizzate con la direttiva 2000/14 concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto1. Questa direttiva obbliga il fabbri- cante a determinare e rilevare le emissioni foniche della macchina o dell’attrezzatura. In se- guito, sulla macchina o attrezzatura viene apposto un marchio che indica il livello di potenza sonora garantito (marchio LWA ). Certe macchine e attrezzature sono inoltre soggette a valori limite di emissione. L’ordinanza (svizzera) da elaborare si propone di riprendere in gran parte i contenuti di que- sta direttiva europea per i seguenti motivi: 1. la Svizzera, dopo il No allo SEE, ha deciso spontaneamente di adeguare le prescri- zioni in materia di produzione a quelle della CE (adeguamento autonomo). Sarà in tal modo possibile ridurre se non eliminare gli ostacoli tecnici al commercio tra la Svizze- ra e la CE. 2. Grazie al riconoscimento dell’equivalenza giuridica dell’ordinanza svizzera con la di- rettiva della CE, una macchina che in Svizzera è stata sottoposta a una procedura di valutazione della conformità sulla base del diritto svizzero, potrà essere immessa sul mercato anche nella CE senza subire ulteriori esami2. E ciò costituisce un vantaggio sostanziale per l’industria nazionale svizzera. La direttiva 2000/14 applica i principi del "New and Global Approach": la prova della confor- mità di un prodotto ai requisiti dell’ordinanza avviene mediante procedure standardizzate di valutazione della conformità. Queste procedure richiedono, nella maggior parte dei casi, il ricorso a un servizio privato, più precisamente a un organismo di valutazione della conformi- tà. Lo svolgimento di una procedura di valutazione della conformità è la condizione per l’immissione in commercio. Una volta che i prodotti sono presenti sul mercato, un controllo ufficiale ne garantisce l’ottemperanza alle prescrizioni (sorveglianza del mercato).
In una prima riunione con l’Associazione svizzera dell'industria delle macchine edili (vsbm) e l’Associazione dei responsabili cantonali per la prevenzione dei rumori (Cercle Bruit) si è convenuto che l’ordinanza prevista non comporta problemi rilevanti né per l’economia né per i Cantoni.
L’articolo 5 OIF, che funge da base legale per la presente ordinanza, richiede soltanto ade- guamenti minimi, che saranno apportati entro la data di entrata in vigore dell’ordinanza.
GU n. L 162/1 del 3/7/2000, modificata dalla direttiva 2005/88 (GU n. L 344/44 del 27/12/2005). Cfr. in merito l’Accordo tra la Svizzera e la CE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazio- ne della conformità (RS 0.946.526.81), articolo 1 capoverso 2.
2 Commento delle singole disposizioni dell’ordinanza
Ingresso
L’ordinanza concernente le emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a fun- zionare all’aperto è fondata sull’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF). A titolo com- plementare si fa riferimento alla legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). La LOTC definisce le condizioni quadro per la legislazione tecnica in Svizzera. Dato che l’ordinanza per il rumore delle macchine all’aperto stabilisce prescrizioni tecniche per i pro- dotti, essa deve adempiere le prescrizioni di questa legge.
Sezione1: Disposizioni generali
Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione
Il capoverso 1 definisce l’oggetto della nuova ordinanza: le macchine e attrezzature devono recare il marchio relativo alle loro emissioni foniche. Le emissioni foniche di certe macchine e attrezzature vengono limitate a titolo preventivo. L’ottemperanza a queste prescrizioni è ga- rantita da un controllo ulteriore da parte delle autorità preposte (sorveglianza del mercato). Nell’allegato 1 dell’ordinanza sono elencate tutte le macchine e attrezzature che rientrano nel campo d’applicazione dell’ordinanza. Si tratta di 57 tipi di macchine e attrezzature, in gran parte macchine per cantieri edili. Queste macchine e attrezzature sono definite nell’allegato 1 della direttiva CE. Non rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza le macchine e le attrezza- ture destinate esclusivamente alla difesa del Paese.
Articolo 2 Definizioni
Livello di potenza sonora LWA: la definizione del livello di potenza sonora LWA avviene in base alle norme SN EN ISO 3744 nonché SN EN 3746. Il livello di potenza sonora è la misura dell’energia sonora totale irradiata da una macchina e rappresenta il valore essenziale per l’indicazione dell’emissione sonora. Questo valore di emissione è indipendente dalla distanza di misurazione e dalla superficie di misurazione nonché dalla collocazione spaziale (riflessi sonori) del rilevamento e dai rumori estranei pro- vocati da macchine circostanti. Il livello di potenza sonora rilevato è determinato in base alle misurazioni di cui all’allegato III della direttiva CE. I campi acustici dipendono in sostanza dalla potenza sonora e dal livello di potenza sonora delle fonti di rumore. Vi sono diverse procedure di rilevamento (misurazione) atte a determi- nare indirettamente il livello di potenza sonora Lw attraverso il livello di pressione sonora Lp. Le prescrizioni relative alla misurazione contemplate nella direttiva 2000/14/CE sono riferite senza eccezioni alla norma DIN EN ISO 3744 “Determinazione del livello di potenza sonora di fonti di rumore a partire da misurazioni della pressione sonora”. Livello di potenza sonora garantito: nella misurazione del livello di potenza sonora sorgono sempre incertezze legate alle variazioni relative ai metodi di produzione e di misurazione. Il livello di potenza sonora garantito include queste incertezze ed è pertanto più elevato del livello di potenza sonora rilevato.
Articolo 3 Immissione in commercio
La definizione di immissione in commercio corrisponde a quella presente in altre prescrizioni svizzere di diritto tecnico. Per immissione in commercio si intende il trasferimento o la con- segna a terzi a titolo oneroso o gratuito di una macchina o di un’attrezzatura a scopo di smercio o uso in Svizzera (cpv. 1). È considerata immissione in commercio la messa in ser- vizio di macchine e attrezzature in esercizio proprio (cpv. 2).
Sezione 2: Immissione in commercio di macchine e attrezzature
Articolo 4 Principio
L’articolo 4 sottolinea che le macchine e le attrezzature possono essere immesse in com- mercio soltanto se è stata effettuata una procedura di valutazione della conformità per quan- to concerne le loro emissioni foniche. Inoltre, ad ogni nuova immissione in commercio dev’essere allegata una dichiarazione di conformità, e ogni macchina e ogni attrezzatura deve recare il marchio LWA. Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza incombono al fabbricante nella misura in cui immette egli stesso in commercio la macchina o l’attrezzatura. Essi incombono inoltre alle altre persone legate all’immissione in commercio, ossia a tutti coloro che intervengono nella catena di distribuzione (ad es. importatori e grossisti).
Articolo 5 Procedure di valutazione della conformità
L’articolo 5 sancisce le procedure per la valutazione della conformità. Ogni caso è riferito al corrispondente allegato dell’ordinanza. La procedura di valutazione della conformità per macchine e attrezzature non soggette a valori limite di emissione corrisponde, nella termino- logia del Global Approach, al modulo A (controllo interno di fabbricazione). Per questa pro- cedura non è necessario l’intervento di un organismo di valutazione della conformità. Per le macchine e attrezzature soggette a valori limite di emissione sono previsti i moduli A+, G e H (controllo interno della fabbricazione con valutazione della documentazione tecnica e control- li periodici, verifica dell’esemplare unico, garanzia di qualità totale). Per lo svolgimento di questa procedura è necessario l’intervento di un organismo di valutazione della conformità.
Articolo 6 Documentazione tecnica
Il contenuto della documentazione tecnica è concretizzato nei singoli allegati alle procedure di valutazione della conformità. La documentazione tecnica deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in lingua inglese. La documentazione tecnica può essere redatta in un’altra lingua, purché le informa- zioni necessarie per la sua valutazione siano comunicate in una lingua ufficiale svizzera o in lingua inglese. Chi intende immettere in commercio macchine o attrezzature secondo la presente ordinanza, dev’essere in grado di presentare, entro un termine adeguato, la relativa documentazione tecnica. Di norma, quest’ultima è custodita dal fabbricante per ragioni legate al segreto d’affari. 5/9
Articolo 7 Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità
I requisiti per i laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità ricalcano quelli sanciti nella LOTC (art. 18). Pertanto, in linea di massima, è necessario un accredita- mento.
Articolo 8 Dichiarazione di conformità
Con la dichiarazione di conformità si attesta che le macchine e le attrezzature adempiono i requisiti della presente ordinanza. Essa deve essere allegata alla macchina o all’attrezzatura per la loro immissione in commercio. Se la macchina, o l’attrezzatura, è assoggettata a diverse regolamentazioni che richiedono una dichiarazione di conformità (ad es. alla OSIT3), può essere rilasciata una sola dichiara- zione.
Articolo 9 Marcatura
Su ogni macchina e ogni attrezzatura deve essere apposto un marchio che indichi chiara- mente il livello di potenza sonora garantito (marchio LWA ) secondo il modello raffigurato nell’allegato 6.
Sezione 3 Esposizioni e presentazioni
Articolo 10
Macchine e attrezzature non conformi alla presente ordinanza possono essere esposte e presentate soltanto se una targhetta indica chiaramente il non adempimento delle disposi- zioni dell’ordinanza.
Sezione 4 Controlli ulteriori (sorveglianza del mercato)
Articolo 11 Competenza
Il controllo riguardante le macchine e le attrezzature immesse in commercio compete all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA). La SUVA, quale organo esecutivo della LSIT4, controlla già le macchine e le attrezzature che rientrano nel campo d’applicazione dell’ordinanza. La SUVA dispone pertanto di ampie conoscenze speci- fiche nell’ambito della sorveglianza del mercato relativo alle macchine e alle attrezzature. Inoltre, in tal modo è possibile evitare doppioni nel quadro dell’esecuzione della LSIT e dell’ordinanza per il rumore delle macchine all’aperto.
Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, RS 819.11. 4 6/9 Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, RS 819.1.
Articolo 12 Compiti e competenze della SUVA
Nell’ambito dei suoi controlli LSIT, la SUVA verifica inoltre, in una prima fase, se i requisiti formali della presente ordinanza sono adempiuti (in particolare la dichiarazione di conformità e la marcatura corretta delle macchine). Dopo questo primo controllo, la SUVA decide se occorre procedere a controlli ulteriori. Se lo ritiene necessario, invita il fabbricante a presen- tare la documentazione tecnica e/o la dichiarazione di conformità. Se il fabbricante non presenta la documentazione richiesta, la SUVA non è in grado di valu- tare la conformità della macchina. In tal caso, essa è autorizzata a disporre un controllo delle emissioni foniche. La SUVA può disporre un controllo anche nel caso in cui la dichiarazione di conformità o la documentazione tecnica denuncino lacune che rendono impossibile una valutazione della conformità. Le spese del controllo sono a carico del fabbricante.
Articolo 13 Provvedimenti
Se una macchina o un’attrezzatura non è conforme alle prescrizioni della presente ordinan- za, la SUVA informa il fabbricante e lo invita ad esprimere il suo parere. Dopodiché, la SUVA ordina i provvedimenti necessari mediante una decisione e fissa un termine adeguato da rispettare per il loro adempimento. Si dovrebbe trattare in gran parte di lacune formali per quanto concerne la marcatura o la dichiarazione di conformità. In questi casi sarà sufficiente disporre la rimozione della lacuna mediante una decisione. Se il fabbricante non attua i provvedimenti entro il termine stabilito, la SUVA può adottare ulteriori provvedimenti e, in particolare, può anche vietare l’immissione in commercio.
Articolo 14 Emolumenti
Il fabbricante è tenuto a versare una tassa per i controlli. In base al principio di causalità in materia di diritto ambientale, è possibile riscuotere dal fabbricante una tassa anche nel caso in cui la macchina o l’attrezzatura sia ritenuta conforme.
Articolo 15 Calcolo degli emolumenti
Il calcolo degli emolumenti corrisponde a quello previsto nella bozza della nuova OT-LSIT (art. 4).
Articolo 16 Spese
Anche la disposizione concernente le spese corrisponde alla disposizione analoga presente nella bozza della nuova OT-LSIT (art. 6).
Sezione 5 Vigilanza
Articolo 17
La vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza è di competenza dell’UFAM. La SUVA redige un rapporto annuale sulla propria attività all’attenzione dell’UFAM.
Sezione 6 Disposizioni finali
Articolo 18 Disposizione transitoria
Le macchine e attrezzature che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza possono essere immesse in commercio fino al 1° maggio 2009 secondo il diritto previgente, pertanto le disposizioni della presente ordinanza saranno vincolanti solo a partire da questa data.
Articolo 19 Entrata in vigore
La data prevedibile per l’entrata in vigore della presente ordinanza è il 1° maggio 2007.
Allegati 1- 6
Allegato 1 n. 1ss. Macchine e attrezzature soggette a valori limite di emissione
Il numero 11 contiene un elenco delle macchine e attrezzature che sono soggette a un valo- re limite di emissione.
Allegato 1 n. 12 Tabella dei valori limite
La tabella dei valori limite specifica ulteriormente le macchine e attrezzature elencate nell’allegato 1 numero 11 e indica i valori limite per ciascuna di esse.
Allegato 1 n. 2 Macchine e attrezzature non soggette a valori limite di emissione
Questo allegato enumera le macchine e le attrezzature che non sono soggette ad alcun valo- re limite di emissione. Va comunque tenuto presente che anche queste macchine e attrezza- ture sono sottoposte all’obbligo di marcatura (cfr. il commento all’art. 4).
Allegati 2 - 5 Le procedure di valutazione della conformità
Gli allegati 2-5 descrivono in dettaglio le procedure di valutazione della conformità. Per quan- to concerne la procedura di valutazione della conformità per macchine e attrezzature non soggette a valori limite di emissione, non è indispensabile l’intervento di un organismo di va- lutazione della conformità. Per macchine e attrezzature soggette a valori limite è invece ri- chiesto l’intervento di organismi di valutazione della conformità.
La direttiva 2000/14 CE rientra nell’Accordo internazionale sul reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità. Il suo contenuto è ripreso dalla presente ordinanza senza modi- fiche materiali. Si presuppone pertanto che il Comitato misto Svizzera-CE, incaricato di gesti- re questo accordo, riconoscerà la presente ordinanza quale atto legislativo e amministrativo equivalente alla direttiva 2000/14. Nel caso di riconoscimento dell’equivalenza giuridica, un
unico certificato di conformità rilasciato secondo il diritto svizzero o secondo il diritto della CE sarebbe sufficiente affinché una macchina o un’attrezzatura possa essere immessa in com- mercio in Svizzera e nella CE.
Allegato 6 Modello di marchio LWA
Nell’allegato 6 è raffigurato il modello che dovrà essere impiegato per l’applicazione del mar- chio LWA.