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Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sulle epizoozie

1. Aspetti generali

Di tanto in tanto le disposizioni riguardanti le epizoozie devono essere adattate alla nuova situazione tenendo conto dei cambiamenti intervenuti e delle più recenti conoscenze scientifiche. Ciò vale in particolare per le attuali esperienze con la peste aviare che si sta manifestando con una nuova forma di trasmissione attraverso gli uccelli selvatici. L'allentamento delle disposizioni disciplinanti l'importazione dei suini, negoziato nel quadro degli accordi bilaterali, rende necessario introdurre nella categoria delle epizoozie da eradicare la sindrome respiratoria e riproduttiva dei suini (PRRS) nonché definire un piano di lotta contro tale epizoozia allo scopo di preservare il buono stato di salute di questi animali in Svizzera. Le nuove procedure per la messa in evidenza delle polmoniti dei suini (EP/APP) semplificano notevolmente la rilevazione di queste malattie. Fra le epizoozie soggette all'obbligo di notifica sono state introdotte due malattie delle api causate da agenti patogeni in rapida diffusione nel mondo intero. Lo scopo di questo provvedimento è far sì che sia possibile reagire rapidamente nel caso in cui facciano la loro comparsa in Svizzera. La lotta all'artrite/encefalite caprina (AEC) delle capre è stata efficace. La situazione epizootica è notevolmente migliorata al punto che la sorveglianza degli effettivi caprini può essere allentata. L'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet; RS 812.212.27) ha introdotto disposizioni particolari riguardanti la somministrazione di medicamenti ai cavalli. Per controllare l'applicazione di questa regolamentazione ai fini della sicurezza alimentare è stato introdotto l'obbligo del passaporto per equidi anche per i cavalli destinati alla macellazione. Le disposizioni sul commercio del bestiame sono state adeguate alla modifica del 20 giugno 2003 della legge sulle epizoozie (RU 2003 4237) e alle circostanze in cui attualmente si svolge il controllo del traffico di animali. La banca dati CODAVET, una nuova piattaforma di gestione e comunicazione, intende consentire ai Cantoni e all'Ufficio federale di veterinaria la registrazione, trasmissione e valutazione coordinata dei dati in seno al Servizio veterinario svizzero. L'utilizzo della banca dati si trova attualmente in una fase pilota. La trasmissione dei dati, la proprietà degli stessi e

il finanziamento della banca dati saranno disciplinati in un secondo tempo a livello di ordinanza.

2. Dettagli riguardanti i singoli articoli

2.1 Peste aviare e malattia di Newcastle (art. 2 lett. o; art. 122a a 123d)

La peste aviare, conosciuta anche come influenza aviaria o influenza dei polli, è una malattia dei volatili di origine virale, estremamente contagiosa. I rischi per la sanità pubblica e per la salute degli animali variano notevolmente a seconda del ceppo virale e sono difficilmente prevedibili a causa dell'estrema mutabilità dei virus e della possibile ricombinazione del materiale genico tra i vari ceppi. Occorre quindi adeguare le disposizioni alle recenti acquisizioni scientifiche e alle esperienze fatte con i recenti focolai della malattia nonché garantire l'equivalenza con la direttiva 2005/94 del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria che abroga la direttiva 92/40/CEE.

Art. 122a In generale Alcuni virus influenzali di sottotipo H5 o H7 causano nei volatili da cortile malattie gravi caratterizzate da un'elevata mortalità. Per questo sono detti "ad alta patogenicità". Altri, invece, sono responsabili di forme meno gravi della malattia. I vari tipi di virus possono essere riconosciuti mediante diversi metodi di laboratorio.

Art. 122b Registrazione Affinché nel caso in cui scoppi l'epizoozia sia possibile adottare rapidamente le misure necessarie è importante avere registrato preventivamente tutte le aziende detentrici di volatili. In applicazione delle corrispondenti disposizioni dell'ordinanza del 21 ottobre 2005 che istituisce misure preventive urgenti destinate a impedire l'introduzione della peste aviare (RU 2005 4845; in vigore dal 25 ottobre 2005 al 15 dicembre 2005) e della successiva omonima ordinanza del 15 febbraio 2006 (RS 916.403.1), si è provveduto ad allestire tali registri. Ora si tratta di garantirne l'aggiornamento.

Art. 122c Peste aviare ad alta patogenicità nei volatili da cortile: provvedimenti in caso di sospetto e in caso di epizoozia I virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità causano perdite elevate negli effettivi avicoli oltre a rappresentare un grosso pericolo anche per la salute pubblica. Pertanto, onde garantire il più elevato livello di protezione possibile, sono necessari provvedimenti supplementari rispetto alle misure generali previste per le epizoozie altamente contagiose. Fra queste figurano: l'applicazione delle misure di sequestro anche ai suini e ai cavalli, poiché si tratta di animali particolarmente ricettivi a determinati ceppi virali, la notifica dei casi di sospetto o di epizoozia al veterinario cantonale e la protezione delle persone esposte.

Art. 122d Peste aviare a bassa patogenicità nei volatili da cortile: provvedimenti in caso di sospetto e in caso di epizoozia I rischi legati ai virus della peste aviare a bassa patogenicità sono inferiori. Per questa ragione è possibile rinunciare ad ordinare zone di protezione e di sorveglianza. Tuttavia, è necessario individuare, mediante accertamenti epidemiologici, le aziende con le quali i volatili sono entrati in contatto e procedere ad analisi cliniche e di laboratorio.

Art. 122e Peste aviare negli uccelli selvatici in libertà Gli uccelli selvatici possono essere vettori importanti della malattia. Se i programmi di sorveglianza dovessero rilevare un virus della peste aviare ad alta patogenicità in un uccello selvatico, sarebbe necessario adottare misure atte a garantire la protezione dei volatili da cortile.

Art. 122f Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza Questo articolo corrisponde all'attuale articolo 124.

Art. 123 a a d Le disposizioni riguardanti la malattia di Newcastle sono riprese tali e quali in una sezione separata.

2.2 Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (art. 3 lett. obis; art. 5 lett. o; art.

La sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) è una malattia virale dei suini comparsa la prima volta negli Stati Uniti nel 1987 e nel frattempo diffusasi nel mondo intero. Tutti i Paesi che ci circondano ne sono infetti. In Svizzera, invece, analisi a campione condotte su tutto il territorio hanno dimostrato che il nostro Paese è tuttora indenne da questa malattia. La PRRS appartiene al complesso di malattie che, dal punto di vista economico, pesano maggiormente sulla produzione suina moderna. Disturbi della fertilità e problemi polmonari causano infatti danni economici notevoli. Nei casi gravi, le perdite vanno da 150 a 750 franchi l'anno per ogni scrofa riproduttrice. Per il settore suinicolo svizzero è quindi essenziale garantire l'assenza a lungo termine di questa epizoozia. La pratica fin qui restrittiva delle importazioni di suini e di seme di verro è stato sicuramente uno dei fattori che ha consentito alla Svizzera di mantenere favorevole la sua situazione epizootica. A seguito della modifica delle condizioni di importazione di suini e seme fresco dall'UE, la situazione potrebbe tuttavia cambiare. Poiché a livello di UE la PRRS non è oggetto di un programma di lotta ufficiale, l'UE non accorda alla Svizzera garanzie supplementari nell'ambito delle operazioni commerciali. È lecito pertanto temere che in futuro animali infetti possano entrare in Svizzera mediante le importazioni. Per poter riconoscere gli animali portatori della malattia, i suini importati sono quindi esaminati riguardo alla PRRS durante la quarantena o nel corso del controllo veterinario ufficiale. Obiettivo della modifica dell'ordinanza è creare la base legale affinché al momento della comparsa dell'epizoozia, l'agente patogeno possa essere eliminato rapidamente.

Art. 3 lett. obis La PRRS va combattuta con le misure previste per le epizoozie da eradicare e va sorvegliata con analisi sierologiche a campione.

Art. 129 cpv. 3 In caso di aumento degli aborti, gli effettivi di suini vanno analizzati sia riguardo alla brucellosi, sia riguardo alla PRRS.

Art. 182 Diagnosi L'Istituto di virologia e d'immunoprofilassi (IVI), che è l'istituto nazionale di riferimento per la PRRS, ha sviluppato negli ultimi anni metodi sierologici poco costosi per le analisi a campione e le analisi sugli effettivi. La diagnosi della PRRS è effettuata, tuttavia, anche da laboratori privati sulla base di metodi sierologici propri. Nel caso in cui l'epizoozia scoppiasse, è a disposizione anche un metodo PRC per la messa in evidenza del virus che consente l'eliminazione mirata dell'agente patogeno.

Art. 184 Caso di sospetto e obbligo di notifica L'evoluzione clinica della malattia può variare considerevolmente a seconda della virulenza dei virus PRRS e di eventuali agenti patogeni secondari. Nelle aziende d'allevamento è motivo di sospetto l'aumento degli aborti, delle nascite precoci e dei decessi delle scrofe madri nonché le perdite di lattonzoli superiori al 15% nell'arco di più settimane. Nelle aziende dedite all'ingrasso si può parlare di sospetto quando la capacità d'ingrasso diminuisce di oltre il 20%.

Si è in presenza di un caso di sospetto anche quando dalle analisi di laboratorio risulta che un animale dell'effettivo è sieropositivo. Poiché non si può escludere a priori che il risultato di

un'analisi sia errato, si potrà affermare senza ombra di dubbio che si è in presenza della PRRS solo quando più animali di un effettivo risultano sieropositivi.

Art. 185 Provvedimenti in caso di sospetto Se al veterinario cantonale è notificato un caso di sospetto, egli ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo colpito. Se nell'effettivo si registrano turbe riproduttive (aborti, nascite precoci), egli ordina l'analisi sierologica delle scrofe madri che presentano tali disturbi. Laddove nell'effettivo siano emersi altri problemi sospetti, egli ordina l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di giovani animali di età superiore a 10 settimane. Qualora invece l'effettivo non presenti alcuni problema tipico, egli analizza un campione rappresentativo di animali di tutte le unità produttive. Se gli animali sono morti, il veterinario cantonale ordina gli esami per la messa in evidenza del virus. Poiché il seme è un importante vettore della PRRS, tutto il seme di verri adulti risultati positivi all'analisi sierologica deve essere distrutto.

Art. 185a Caso di epizoozia Laddove gli animali sono in stretto contatto fra loro, il virus si trasmette facilmente per via aerea (tramite goccioline) da un animale all'altro. La probabilità di una trasmissione diminuisce con l'aumento della distanza fra gli animali. È pertanto possibile che in uno stesso effettivo si trovino suini infetti e non. Dopo l'analisi sierologica di cui all'articolo 185, tutti gli animali entrati in contatto diretto con un animale malato devono essere eliminati. Vi è contatto diretto quando gli animali sono tenuti nello steso box o nello stesso recinto. Non devono invece essere abbattuti gli animali tenuti in recinti o in box nei quali non è stato trovato alcun animale sieropositivo o alcun portatore del virus. Per comprovare l'eliminazione dell'agente patogeno dall'effettivo, un campione rappresentativo di animali dovrà essere sottoposto ad analsi sierologica al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

2.3 Epizoozie delle api (art. 5 lett. u e ubis)

Il piccolo scarabeo degli alveari (Aethina tumida) e l'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) sono agenti patogeni esotici che attaccano le api mellifere e che negli ultimi anni si sono diffusi in diversi paesi extraeuropei causando gravi danni all'apicoltura. Nell'autunno 2004 il piccolo scarabeo degli alveari è stato scoperto per la prima volta nel continente europeo (Portogallo). Allo scopo di impedirne l'introduzione in Svizzera, l'importazione di api dalle aree colpite è stata vietata. Se tuttavia le epizoozie dovessero fare la loro comparsa in Svizzera, verrebbe emanata un'ordinanza di misure immediate conformemente all'articolo

291 capoverso 3 OFE.

Nella CE il regolamento (CE) n. 1398/2003 recante modifica dell'allegato A della direttiva 92/65/CEE del Consiglio ha introdotto per entrambi gli agenti patogeni l'obbligo della denuncia. Allo stato attuale, l'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) prevede tale obbligo solo per l'acaro Tropilaelaps.

2.4 Movimento di animali (art. 12 cpv. 6; art 14 cpv.1; art. 19a; art. 24)

Art. 12 cpv. 6 Finora la validità del certificato d'accompagnamento era definita nelle Istruzioni riguardanti i certificati d'accompagnamento (disponibili in de e fr). Allo scopo di garantire la rintracciabilità dei movimenti degli animali risulta necessario ridurre la validità del certificato d'accompagnamento al giorno del rilascio.

Art. 14 cpv. 1 A partire dal 1° gennaio 2007, la banca dati sul traffico di animali ingloberà i dati delle aziende detentrici di animali e dei detentori registrati nel sistema AGIS-SIPA (AGIS-SIPA = sistema di informazione per la politica agricola) dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). Questo implica che non solo le nuove aziende detentrici di animali bensì anche il cambiamento di detentore di un'azienda esistente devono essere notificati alla banca dati.

Art. 19a Documento di identificazione degli equidi Gli equidi, in Svizzera, ovvero i cavalli, i pony, i muli e gli asini sono considerati animali da reddito e sono dunque generalmente ritenuti parte della catena alimentare. Per questa ragione, ai detentori di equidi è fatto obbligo di tenere un giornale dei trattamenti in cui figurano tutti i medicamenti somministrati all'animale. L'OMVet prevede che il cavallo possa essere dichiarato animale da compagnia per tutta la sua vita. Questo statuto deve essere iscritto nel passaporto per equidi, documento che già oggi esiste per i cavalli da compagnia. In questo caso, l'animale sottostà a disposizioni meno severe per quanto riguarda la somministrazione dei medicamenti. Per controllare l'osservanza delle disposizioni riguardanti la sicurezza alimentare sono necessarie una chiara identificazione e la registrazione di tutti gli equidi. Per questo è opportuno introdurre un passaporto per equidi sul modello di quello già utilizzato nell'allevamento equino, negli sport equestri e nei trasporti internazionali. Elemento centrale del passaporto è la scheda con le caratteristiche dell'animale che ne rende possibile una chiara identificazione. Queste caratteristiche possono essere completate da altri elementi distintivi (ad es. microchip). Il documento può essere rilasciato dalla Federazione Svizzera Sport Equestri o da un'organizzazione d'allevamento equino ufficialmente riconosciuta dall'UFAG. Queste organizzazioni si occupano anche della registrazione. Conformemente alle direttive della Universal Equine Line (UEL; membri: 12 organizzazioni internazionali degli sport equestri e dell'allevamento equino), ogni animale deve essere munito di un numero di identificazione personale composto da un codice Paese, un codice per l'organizzazione che rilascia il passaporto e un numero di registrazione individuale. Per ogni cavallo nato in Svizzera deve essere rilasciato un passaporto entro la fine dell'anno di nascita. Se prima di tale scadenza, il cavallo è trasferito in un'altra azienda detentrice di animali (rientrano in questa categoria anche i mercati, le esposizioni e i macelli), il rilascio del passaporto deve avvenire prima del trasferimento. Occorre prevedere la possibilità di rilasciare passaporti diversi a seconda dell'uso cui il

cavallo è destinato (cavallo da macello, cavallo d'allevamento o cavallo da sport). Tuttavia, il passaporto per equidi deve indicare in ogni caso se l'animale è un animale da compagnia o un animale da reddito. Esso deve contenere le dichiarazioni sanitarie secondo l'articolo 23 OMVet e l'articolo 24 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190). Il giornale dei trattamenti, tenuto per i cavalli considerati animali da reddito, deve poter essere chiaramente associato a un passaporto. L'Ufficio federale stabilisce quali passaporti rilasciati in Svizzera sono validi e quali passaporti esteri possono essere riconosciuti. I costi per la registrazione delle caratteristiche dell'animale, il rilascio del passaporto e la registrazione oscilleranno per i cavalli da sport e i cavalli d'allevamento fra i 100 e i 200 franchi. I costi per i cavalli da macello potranno essere quantificati solo dopo che la procedura applicabile a questi animali sarà stata definita in dettaglio.

Art. 24 Nella maggior parte dei casi, le carte di passo sono state sostituite da notifiche elettroniche. Le pertinenti disposizioni sono contenute nell'ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.11).

2.5 Commercio di bestiame (art. 34 a 37b)

La modifica della legge sulle epizoozie del 20 giugno 2003 (RU 2003 4237) e le circostanze in cui attualmente si svolge il controllo del traffico di animali rendono necessario aggiornare le disposizioni sul commercio di bestiame. Le disposizioni dell'articolo 56a LFE sulla tassa per la prevenzione e la lotta contro le epizoozie, non ancora in vigore, sono state rimesse in discussione nel quadro della consultazione sulla PA 2011. Pertanto esse dovranno essere nuovamente vagliate e dibattute. Alle eventuali corrispondenti modifiche dell'ordinanza si potrà quindi procedere solo al termine dei dibattiti parlamentari. La tabella che segue illustra la corrispondenza delle disposizioni proposte con quelle dell'OFE in vigore. Le spiegazioni riguardano unicamente le modifiche delle disposizioni vigenti. OFE nuova OFE vecchia art. 34 art. 36 cpv. 1 e 2, art. 35 cpv. 2 art. 35 art. 36 cpv. 3 e 4 art. 36 art. 35 cpv. 3 art. 37 art. 37

Art. 34 Il commercio di bestiame è ora definito nell'articolo 20 della LFE.

Art. 35 Rinnovo e ritiro della patente di commerciante di bestiame La nuova disposizione introduce l'obbligo per i commercianti di bestiame di frequentare un corso di aggiornamento ogni 5 anni in materia di prevenzione delle epizoozie e di protezione degli animali.

Art. 36 Corsi per i commercianti di bestiame I contenuti dei corsi di introduzione e di aggiornamento saranno definiti in modo unitario in uno specifico regolamento.

Art. 37 Obblighi dei commercianti di bestiame Il commercio di animali comporta sempre il rischio di una trasmissione delle epizoozie. Nel presente articolo sono pertanto elencati i principi fondamentali che vanno rispettati per ridurre tale rischio e le esigenze di polizia epizootica che devono essere soddisfatte dalle stalle per il bestiame da commercio.

Art. 37a Registro di controllo del commercio di bestiame Affinché sia garantita la rintracciabilità in termini di polizia epizootica, occorre registrare nel registro di controllo tutti i movimenti commerciali degli effettivi.

Art. 37b Sorveglianza veterinaria ufficiale Le stalle per il bestiame da commercio e il registro di controllo del commercio di bestiame sono controllati da un veterinario ufficiale almeno una volta l'anno.

2.6 Banca dati CODAVET (art. 65 cpv. 2, art. 65a – e; art. 84 cpv.1; art. 312 cpv. 4)

Da diversi anni l'Ufficio federale di veterinaria sta elaborando in collaborazione con i Cantoni una soluzione informatica integrata che possa servire da strumento di lavoro per lo svolgimento dei principali compiti degli uffici veterinari cantonali (banca dati CODAVET). Questo sistema dovrebbe consentire, in futuro, di registrare e scambiare in modo semplice le informazioni riguardanti i casi di epizoozia nonché i risultati di accertamenti e controlli nei settori delle epizoozie, della protezione animale e dell'igiene delle derrate alimentari. La banca dati CODAVET consentirà il trattamento razionale di un flusso di informazioni standardizzato e in costante crescita e aumenterà l'utilità dei dati rilevati rendendo possibile il collegamento con altre collezioni di dati. L'Ufficio federale di veterinaria è proprietario dei dati trasmessi dai Cantoni. Gli altri dati inseriti dagli uffici veterinari cantonali restano di proprietà dei Cantoni i quali si assumono la piena responsabilità del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. Le disposizioni esecutive riguardanti la banca dati CODAVET saranno messe in vigore insieme all'articolo 54a della legge del 1° luglio 1966 (LFE; RS 916.40) sulle epizoozie, che costituiscono parte integrante del messaggio sulla politica agricola 2011 (cfr. progetto messo in consultazione dall'UFAG: Politica agricola 2011 – Ulteriore sviluppo della politica agricola, pag. 356)

Art. 65a Registrazione elettronica dei rapporti sulle epizoozie Le notifiche all'UFV (casi di epizoozia, statistica delle macellazioni, ecc.) devono essere registrate dai Cantoni nella banca dati CODAVET. L'UFV regola le questioni tecniche riguardanti l'inserimento e la valutazione dei dati.

Art. 65b Allestimento della banca dati CODAVET All'allestimento della banca dati provvede l'UFV in collaborazione con i Cantoni. La concettualizzazione del progetto, lo sviluppo, l'utilizzo durante la fase pilota e l'introduzione alla banca dati sono diretti dall'UFV. Lo sviluppo della banca dati CODAVET ha avuto inizio nel 2002 e si concluderà nel 2006. Ad oggi, la Confederazione ha già speso 2,5 milioni di franchi (credito di progetto UFV / assunzione del deficit). I Cantoni, dal canto loro hanno versato un contributo globale di fr. 750'000.-). Per il 2006, i costi rimanenti ammontano a 0,5 milioni di franchi. I costi per l'utilizzo della banca dati durante la fase pilota dovrebbero ammontare a circa 600'000 franchi l'anno e saranno sostenuti per un terzo dalla Confederazione e per due terzi dai Cantoni. La quota a carico dei Cantoni è calcolata come segue. Ogni Cantone corrisponde un contributo di base di 10'000 franchi per i quali riceve due postazioni d'accesso (= 2 posti di lavoro). L'importo residuo pari a fr. 140'000.- sarà finanziato dai Cantoni mediante l'acquisto di cosiddette "licenze" per posti di lavoro supplementari. Per ottenere una di queste licenze, ovvero un posto di lavoro, dovranno essere versati alla Confederazione fr. 3'500.- nel quadro di accordi per l'utilizzo della banca dati (cpv. 3). Questa ripartizione dei costi valida per la fase pilota sarà applicata anche all'utilizzo definitivo della banca dati (cfr. messaggio sulla politica agricola 2011). Per spiegazioni più dettagliate riguardanti la banca dati CODAVET si rinvia all'allegato.

Art. 84 cpv. 1 Il sospetto di un'epizoozia altamente contagiosa deve essere notificato all'UFV mediante la banca dati CODAVET.

Art. 312 cpv. 4 La banca dati dei laboratori sarà integrata nella banca dati CODAVET affinché i laboratori possano trasmettere con questa sistema i risultati delle analisi riguardanti le epizoozie sottoposte all'obbligo di notifica.

2.7 Stima ufficiale (art. 75 cpv. 3 lett. c, d, ebis , k e kbis)

Lo scoppio di un'epizoozia rende quasi sempre necessario l'abbattimento degli animali infetti cosa che si traduce in un grave danno economico per il detentore. Per questa ragione, l'OFE stabilisce le epizoozie per le quali la Confederazione (tutte le epizoozie altamente contagiose) o il Cantone (tutte le epizoozie da eradicare) rimborsano le perdite di animali. Per la stima del valore commerciale dell'animale sono determinanti i valori di macellazione e di reddito nonché, eventualmente, il valore d'allevamento. La stima è eseguita secondo le direttive del 1° aprile 1982 relative alla stima di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina nella lotta contro le epizoozie (attualmente in revisione). Il valore di stima non può superare le aliquote fissate nel presente articolo.

Le aliquote per la stima ufficiale di pecore, capre, selvaggina tenuta in parchi e camelidi del Nuovo Mondo sono state adattate agli attuali valori di mercato. Poiché il valore dei pesci da ripopolamento può essere di molto superiore a quello dei pesci da consumo, è stata introdotta per i primi un'aliquota di fr. 20.-.

2.8 Tubercolosi (art. 163 cpv. 1 lett. a e abis)

Secondo l'ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione (RS 817.190.1), la carne di animali affetti da tubercolosi non è idonea al consumo. Gli animali colpiti non possono pertanto essere macellati bensì devono essere abbattuti.

2.9 Encefalopatia spongiforme bovina (art. 179d cpv. 1 lett. b)

Si tratta di una precisazione della regolamentazione in vigore. La pelle della testa e le corna non sono considerate materiale a rischio specificato.

2.10 Artrite/encafalite caprina (CAE) (art. 201 e 202)

La lotta condotta contro l'AEC può essere considerata un successo. Alla fine degli anni Ottanta un effettivo su due risultava colpito dalla malattia. Oggi, oltre il 99 percento degli effettivi è indenne da questa malattia. Nel nostro Paese, i casi clinici sono rari e le perdite economiche e zootecniche quasi azzerate.

Art. 201 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza I costi di controlli annuali o biennali di tutti gli effettivi caprini non sono più giustificati se confrontati all'utilità che ne deriva. Un controllo annuale a campione degli effettivi indenni da AEC e un controllo annuale mirato delle aziende e degli animali a rischio consentono di sorvegliare in modo più efficiente la situazione epizootica senza comprometterla.

Art. 202 Caso di epizoozia Principale via di trasmissione del virus è l'infezione dei capretti neonati attraverso il latte infetto. Per questa ragione tutti i discendenti di femmine infette o sospette di esserlo devono essere eliminati.

2.11 Polmoniti dei suini: polmonite enzootica e pleuropolmonite (EP/APP)

L'introduzione di metodi nuovi e notevolmente più avanzati per la messa in evidenza dei virus semplifica notevolmente la diagnosi di queste malattie. Nel caso della EP si potrà rinunciare, in futuro, alla costosa analisi istopatologica, mentre per la APP si procederà ad analisi sierologiche solo nel caso di perdite economiche tali da richiedere accertamenti epidemiologici. Si può inoltre rinunciare alla sorveglianza sistematica di aziende che vendono ad altre suinetti per l'allevamento.

2.12 Esigenze di formazione poste ai veterinari ufficiali (art. 302 cpv. 4)

Per ragioni di equivalenza con la normativa UE, la nomina a veterinario ufficiale è possibile solo se la persona ha frequentato il corso di formazione.

2.13 Modifica del diritto vigente

Numero 1 Abrogazione di disposizioni obsolete riguardanti la funzione di ispettore del bestiame nell'ambito della legislazione sull'esecuzione e il fallimento.

Numeri 2 a 5 Queste disposizioni introducono nelle ordinanze riguardanti la protezione degli animali e l'igiene delle derrate alimentari l'obbligo di effettuare le registrazioni nella banca dati CODAVET e adeguano dal profilo terminologico le disposizioni relative al passaporto per equidi. Numero 6 Le aziende di commercio di bestiame sono considerate aziende detentrici di animali ai sensi dell'articolo 6 lettera o OFE e devono pertanto essere registrate nella banca dati sul traffico di animali.

Numero 7

Art. 9 Autorizzazione Precisazione della disposizione affinché sia chiaro che anche l'utilizzo nell'alimentazione dei carnivori di sottoprodotti di origine animale della categoria 3 non sottostà all'obbligo dell'autorizzazione.

Art. 21 Alimentazione degli animali la cui carne non è ammessa come derrata alimentare

Finora, le farine animali utilizzate per produrre alimenti per animali dovevano essere sottoposte a un processo di sterilizzazione a pressione per escludere il rischio di una contaminazione degli alimenti per animali da reddito con materiale a rischio BSE. Oggigiorno i flussi delle merci per la produzione di alimenti per animali da reddito e di alimenti per animali da compagnia sono separati. I principi della rintracciabilità e delle procedure HACCP sono ormai stati recepiti nella legislazione in materia di alimenti per animali. Ciò rende possibile un ravvicinamento delle disposizioni elvetiche a quelle dell'UE, nel senso che si può prescindere dalla sterilizzazione a pressione delle farine animali destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia a condizione che siano rispettate alcune condizioni di sicurezza supplementari.

Allegato 1, numero 31 lett. d Rettifica di un errore.

Allegato 3, numero 31 Conformemente all'articolo 14 capoverso 2 OESA, i prodotti del metabolismo (ad es. contenuto del rumine) possono essere valorizzati direttamente in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio. Come sancito dall'allegato 3 numero 31, detta valorizzazione deve avvenire in un impianto chiuso. Poiché la valorizzazione del contenuto del rumine non comporta un rischio epizootico maggiore di quello legato alla valorizzazione di pelli, pelami, pellicce, corna, setole, piume o peli non vi è motivo per cui non debba avvenire in un impianto di compostaggio aperto. Questa valorizzazione implica tuttavia la totale separazione dei prodotti del metabolismo da altri sottoprodotti di origine animale (ad es. la parete del rumine). Allegato 4, titolo e numero 39 In questo numero sono sanciti i criteri microbiologici che devono essere soddisfatti dai prodotti affinché possano essere impiegati per la produzione di alimenti per animali da compagnia senza dover essere sottoposti alla sterilizzazione a pressione.

Numero 8

Art. 29a Equidi I cavalli importati in Svizzera devono essere registrati. Se non sono muniti di un passaporto riconosciuto dall'UFV, il detentore deve farsene rilasciare uno.

2.14 Entrata in vigore

Le disposizioni riguardanti il passaporto per equidi si applicheranno, in un primo momento, solo ai cavalli nati a partire dal 2007. I cavalli nati prima hanno bisogno di un passaporto solo se partecipano ad una manifestazione pubblica, se cambiano proprietario o se sono destinati alla macellazione. Per tutti gli altri cavalli le disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2009.

- 11 - Allegato

Banca dati CODAVET (art. 65a OFE): obiettivi, concetto, struttura, flusso dei dati e sicurezza dei dati

Obiettivi La banca dati mette a disposizione un ampio ventaglio di strumenti di lavoro per gestire il lavoro di routine e affrontare le situazioni di crisi. Gli obiettivi della banca dati sono, in particolare:

  • coordinare la lotta contro le epizoozie e definire la gestione delle crisi nel caso di epizoozie altamente contagiose (ad es. afta epizootica);

  • ottimizzare i controlli veterinari delle aziende detentrici di animali grazie ad un flusso ottimale di informazioni;

  • servire da base per un'eventuale certificazione del Servizio veterinario svizzero;

  • incrementare l'efficienza dei programmi nazionali di sorveglianza;

  • fungere da strumento di lavoro al servizio dei servizi veterinari cantonali.

Concetto Poiché la trasmissione alla "centrale" delle notifiche a cui i Cantoni sono tenuti per legge viene automatizzata (epizoozie, statistica delle macellazione, ecc.), l'UFV è messo in condizione di svolgere la propria funzione di coordinamento, di pianificare i programmi di lotta e di prelievo dei campioni a livello nazionale (controllo delle aziende detentrici di animali, indennità dalle epizoozie) e di conferire i mandati ai servizi veterinari cantonali. I Cantoni, dal canto loro, possono registrare e gestire i dati riguardanti i casi di epizoozia, i casi di infrazione alla legislazione sulla protezione degli animali, le contestazioni a seguito di controlli, le domande di autorizzazione, le autorizzazioni, le macellazioni e i rapporti fra le varie unità.

Struttura Il programma e i dati sono memorizzati su un server centrale. A detto server gli utenti accedono via Internet mediante un'interfaccia Web sicurizzata (Citrix). I dati registrati sono a disposizione unicamente delle persone autorizzate. Su richiesta, sarà tuttavia possibile utilizzare i dati a scopi scientifici. Gli utenti sono suddivisi in tre gruppi principali: uffici veterinari cantonali, utenti dell'UFV e altri (ad es. veterinari ufficiali che inseriscono dati). Ciascun gruppo d'utenti potrà accedere al sistema utilizzando un modulo specificamente adeguato alle proprie esigenze.

Struttura con tutti gli utenti del sistema

ITS Banca dati Datenban UFV ITS

TVD Terminal

BDTA Servizi veterinari cantonali DC

Banca dati KODAVET CODAVET Datenban

e

Veterinari t l r o at t

ufficiali

Fornitori esterni di dati (ad es. macelli, Test

On On Smart Replace Load Line Batt ery Boost Battery Bat tery

AGIS VETSITE laboratori) Server web AGIS-SIPA

Pubblico

Diagramma dei flussi d'informazione

Ufficio veterinarioRVA cantonale

Unit Rapporti & Domande di Statistiche Informazioni collegament Progetti Casi & sulla fra le autorizzazione delle UFV BVET cartine unità macellazioni comparsa di Banca dati Datenbank für Cas focolai di epizoozie Tierseuchen - per le notifica d’epizoozia delle meldungen epizoozie

UF BVET Informazioni Sito Webweb Site sulle

CODAVET KODAVET

Informazioni su aziende & Statistiche persone delle macellazioni

Informazioni sul processo Informazion d’importazione Banca Datenbank Feedback sui controlli per Informazione dell’ufficio des Landwirt - Mandat campionatura, mandat ad hoc dell’agricoltura schaftsamts Movimenti- sulla lotta contro Effettivi attuali Risultati Informazioni di animali analisi le epizoozie, su aziende di laboratorio sulle analisi per & persone la ricerca Dati AGIS-SIPA su di residui aziende & persone

Veterinari Tierärzte (Kontrolltier- (veterinari di BVET UFV AGIS- controllo, ärzte, controllori delle Utenti Anwender SIPA TVD BDTA ITS Fleischkon- carni, ecc.etc) trolleure,

Flusso dei dati La trasmissione di dati fra le autorità veterinarie cantonali e l'UFV è prescritta dalla legislazione federale nei settori seguenti: notifiche dei casi di epizoozia, statistiche del controllo delle carni, risultati delle analisi a campione e controlli dei residui.

Collegamenti con banche dati esistenti Alla banca dati CODAVET sono collegate le seguenti banche dati: BDTA Animal Movement Database, AGIS-SIPA, ITS Laboratory Information Systems. Per visualizzare i movimenti dei bovini, gli utenti disporranno di un accesso dinamico ai dati della BDTA. Sempre un accesso dinamico consentirà agli utenti di accedere anche ai dati che i laboratori registrano nell'ITS. I dati delle altre banche dati saranno importati regolarmente.

Altri dati che i Cantoni possono inserire nel sistema

  • Autorizzazioni;

  • persone fisiche o giuridiche coinvolte nell'attività ufficiale (veterinari ufficiali, detentori di animali, aziende di trasformazione, ecc.)

  • eventi aventi una rilevanza dal profilo della polizia epizootica nelle aziende detentrici di animali e in altre aziende (controlli, non conformità, casi di epizoozie).

Proprietà dei dati L'UFV è proprietario dei dati registrati in CODAVET conformemente all'articolo 65a OFE. Per quanto riguarda i dati concernenti le persone e gli animali che sono importati dalle banche dati BDTA e AGIS-DIPA, valgono, in materia di proprietà dei dati, le regolamentazioni che li riguardano in modo specifico (cfr. ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (RS 916.404) e l'ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (RS 431.903)). I dati registrati sono a disposizione unicamente delle persone autorizzate. I Cantoni restano proprietari dei propri dati (cantonali) e sono gli unici a poterli consultare. Nel caso in cui scoppi un'epizoozia altamente contagiosa, tuttavia, i Cantoni coinvolti possono accedere a tutti i dati.

Archiviazione L'archiviazione dei dati avviene mediante regolari backup.

Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie | Lexipedia | Lexipedia