Art. 16 cpv. 1 Questa disposizione del freno all'indebitamento concernente il calcolo del conto di compensazione è oggetto di un mero adeguamento. Nel quadro della norma com- plementare sussiste la possibilità di effettuare riduzioni dell'importo massimo delle uscite totali per controfinanziare il bilancio straordinario. Di conseguenza la rettifica a livello di consuntivo delle uscite massime ammesse dovrebbe includere anche queste riduzioni. Si rinuncia pertanto alla specificazione concreta «ai sensi degli articoli 13 o 15» e per motivi di semplificazione si opta a favore della formulazione «per le uscite totali».
22 Per il limite di debito viene proposto un limite superiore dell’1 % del prodotto interno lordo (media degli ultimi cinque anni). Il freno all’indebitamento definisce tale limite come il 6 % delle uscite totali dell’esercizio annuale precedente (art. 17 cpv. 2 LFC). Nel 2006, il limite del disavanzo del conto di compensazione è di 3,1 miliardi. Applicando il criterio del limite di debito esso sarebbe di 4,5 miliardi. 23 International Monetary Fund (2007), Switzerland, Staff Report for the 2007 Article IV Consultation. 24 Organization for Economic Development (2007): OECD Economic Surveys: Switzerland.
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Art. 17a (nuovo) Conto di ammortamento Questa disposizione stabilisce il valore di riferimento. I numeri 1.3.1 e 1.5.1 conten- gono spiegazioni dettagliate in merito. Il capoverso 1 specifica le transazioni che possono essere allibrate in un conto di distinto dal consuntivo. Le entrate straordinarie sono accreditate al conto di ammor- tamento, mentre le uscite straordinarie vi sono addebitate. Il capoverso 2 elenca le eccezioni al capoverso 1. Le entrate straordinarie a destina- zione vincolata e le uscite straordinarie che sono loro abbinate non sono accreditate al conto di ammortamento. Sebbene non siano menzionate come eccezioni nel testo di legge, non sono accredi- tate al conto di ammortamento neppure entrate straordinarie elevate, quali i ricavi provenienti dalla privatizzazione di imprese della Confederazione. In simili casi, il Consiglio federale provvede affinché l'accredito delle entrate straordinarie al conto di ammortamento sia impedito dalle pertinenti leggi speciali.
Art. 17b (nuovo) Disavanzi del conto di ammortamento Il capoverso 1 stabilisce che il disavanzo del conto di ammortamento dell'esercizio annuale precedente deve essere compensato sull'arco dei sei esercizi annuali succes- sivi per il tramite della riduzione dell'importo massimo delle uscite totali ai sensi del freno all'indebitamento. I sei anni successivi si riferiscono ai sei esercizi contabili che seguono l'anno in corso. Ad esempio, se nella primavera del 2011 si constata un disavanzo del conto di ammortamento nell'esercizio annuale 2010, l'eliminazione di tale disavanzo deve essere effettuata tra il 2012 e il 2017. I numeri 1.5.1 e 1.5.3 contengono spiegazioni dettagliate in merito. Il capoverso 2 si riferisce all'ipotesi di un nuovo addebito del conto di ammortamen- to. Il termine di sei anni decorre nuovamente se il disavanzo del conto di ammorta- mento supera dello 0,5 per cento il tetto di spese ai sensi del freno all'indebitamento. Questa disposizione garantisce che la strategia di risanamento sia adeguata ai nuovi obiettivi di riduzione in caso di notevole aumento del deficit del bilancio straordina- rio e attuata in maniera compatibile con la congiuntura. In questo contesto il limite minimo impedisce che la compensazione del bilancio straordinario venga differita nel caso di lievi peggioramenti. Le spiegazioni in merito figurano al numero 1.5.3. Il capoverso 3 garantisce il privilegio costituzionale a favore delle uscite straordina- rie. L'obbligo di equilibrare il conto di ammortamento è differito finché il conto di compensazione presenta un disavanzo. I numeri 1.3.2 e 1.5.2 contengono spiegazio- ni sulla conformità alla Costituzione. Il capoverso 4 stabilisce che l'Assemblea federale determina ogni anno l'ammontare delle riduzioni in occasione dell'adozione del preventivo. Questa disposizione garan- tisce che le eventuali misure di risanamento possano essere attuate compatibilmente con il bilancio e la congiuntura. La necessità e l'importanza di una fissazione flessi- bile degli importi di ammortamento sono illustrate ai numeri 1.3.4 e 1.5.4.
Art. 17c (nuovo) Risparmi preventivabili Questo articolo schiude la possibilità di una politica finanziaria previdente. Secondo il capoverso 1 al fine di compensare disavanzi prevedibili del conto di ammortamen- to l'Assemblea federale può decidere di ridurre l'importo massimo delle uscite totali
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ai sensi del freno all'indebitamento. In altre parole, in caso di disavanzi previsti del conto di ammortamento, si possono, ma non si devono, effettuare risparmi preventi- vabili. Conformemente al capoverso 2, questo modo di procedere è ammesso soltan- to se il conto di compensazione è almeno in pareggio. Questa disposizione è parago- nabile all'articolo 17b capoverso 3. Essa esige che il bilancio ordinario sia in pareggio prima di iniziare a compensare i deficit previsti del bilancio straordinario.
Art. 17d (nuovo) Accrediti al conto di ammortamento Anche questa disposizione discende dall’anteriorità attribuita al bilancio ordinario. Le riduzioni delle uscite totali massime ammesse nel quadro del preventivo possono essere accreditate al conto di ammortamento soltanto se in tal modo non risulta un addebito del conto di compensazione. A livello di consuntivo gli importi di ammor- tamento preventivati sono accreditati soltanto se sono coperti da eccedenze struttura- li del bilancio ordinario. Questa circostanza è definita «posteriorità II» al numero 1.5.2.
Art. 18 cpv. 1 Frase introduttiva Con l'ampliamento della frase introduttiva dell'articolo 18 capoverso 1 si stabilisce unicamente che le riduzioni destinate a compensare i disavanzi del conto di ammor- tamento devono essere attuate in maniera analoga alle riduzioni volte a compensare il disavanzo del conto di compensazione.
Art. 66 Disposizioni transitorie della modifica del … Il capoverso 1 si riferisce a uno stato di fatto anteriore all'entrata in vigore della norma complementare. Con l'entrata in vigore della norma complementare il credito del conto di compensazione è ridotto di circa 1,1 miliardi di franchi in termini attua- li. Il Consiglio federale ha finora operato una compensazione volontaria dei disavan- zi del bilancio straordinario per il tramite delle eccedenze strutturali del bilancio ordinario. Nel quadro del sistema attuale, le eccedenze strutturali sono state accredi- tate al conto di compensazione. Esse devono essere stralciate affinché non vengano utilizzate per compensare gli addebiti al conto di compensazione e non provochino quindi un aumento del debito. Il capoverso 2 stabilisce l'inizio della tenuta del conto di ammortamento. Le entrate e le uscite straordinarie dell'esercizio annuale in corso al momento dell’entrata in vigore della norma complementare sono allibrate sul conto di ammortamento. Se la norma complementare è posta in vigore nel corso dell'anno, sul conto di ammorta- mento sono allibrate le transazioni straordinarie dall'inizio di quell'anno.
3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione Il presente progetto ha volutamente ripercussioni dirette sull'evoluzione del bilancio della Confederazione. La norma complementare prescrive che le uscite straordinarie escluse dal freno all'indebitamento devono essere controfinanziate entro un termine adeguato. Essa garantisce pertanto che le uscite straordinarie siano oggetto di una ponderazione dei costi e dei vantaggi. Grazie alla norma complementare le uscite
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straordinarie non possono più determinare un aumento durevole del debito della Confederazione. A più lungo termine il debito della Confederazione potrebbe au- mentare soltanto a motivo dei mutui di tesoreria concessi all'infuori del conto di finanziamento (ad es. a favore dell'assicurazione contro la disoccupazione) oppure a motivo di transazioni di bilancio (ad es. in ambito di gestione del debito da parte della Tesoreria della Confederazione).
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni Il presente progetto non ha ripercussioni dirette sulle finanze dei Cantoni e dei Comuni. A titolo di effetto collaterale positivo la norma complementare è apporta- trice di una maggiore prevedibilità del bilancio della Confederazione. Ne approfitta- no anche gli altri bilanci pubblici. La norma complementare determina d'altro canto una politica finanziaria tendenzialmente più restrittiva da parte della Confederazio- ne. I deficit del bilancio straordinario dovrebbero essere compensati per il tramite di eccedenze strutturali del bilancio ordinario. La norma complementare non prescrive le modalità di realizzazione di eccedenze strutturali. Dato che i riversamenti ai Cantoni e ai Comuni assorbono circa un terzo del bilancio della Confederazione è comunque inevitabile che eventuali riduzioni delle uscite tocchino anche questi settori, fermo restando che bisogna rinunciare a mere traslazioni di oneri. A più lungo termine si può supporre che la norma complementare contribuisca a tutelare un sufficiente margine di manovra alla politica finanziaria e ad avviare tempestiva- mente misure correttive.
3.3 Ripercussioni per l'economia La Costituzione federale prescrive che la Confederazione deve prendere provvedi- menti per un'equilibrata evoluzione congiunturale (art. 100). Il freno all'indebita- mento è strutturato in maniera che ne risulti una politica finanziaria anticiclica passiva. Nella fasi di recessione sono ammessi deficit, mentre nelle fasi di ripresa devono essere generate eccedenze. Nell'ambito della norma complementare l'equità congiunturale è garantita dalla posteriorità e dalla flessibilità della normativa25. Grazie alla posteriorità, i disavanzi del conto di ammortamento non possono essere eliminati finché il conto di compensazione è in negativo. Una simile situazione dovrebbe soprattutto verificarsi nella fasi di recessione, dove si sa per esperienza che le entrate sono sopravvalutate. Nell'ipotesi che il conto di compensazione non ridi- venga negativo all'inizio di una fase di recessione, la flessibilità della norma com- plementare consente di adeguare gli importi di ammortamento alla situazione con- giunturale all'interno del termine fisso di ammortamento. Non sono di massima neppure escluse misure attive di politica congiunturale. Anche le uscite straordinarie corrispondenti devono comunque essere compensate a medio termine. Se la norma complementare dovesse ostacolare gli investimenti degli enti pubblici questa circostanza si ripercuoterebbe negativamente sulla crescita economica. La norma complementare è nondimeno neutrale rispetto alle priorità della politica finanziaria. Come il freno all'indebitamento essa traccia unicamente l'ambito della politica finanziaria. Essa accorda al Parlamento un margine di manovra all'interno
25 Cfr. n. 1.5.3.
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del tetto di spese per avvantaggiare se del caso gli investimenti a scapito delle uscite di consumo. I principali programmi di investimento della Confederazione – come il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria e del traffico di agglomerato – sono comunque scorporati in Fondi separati della Confederazione. Le relative uscite sono soltanto indirettamente sottoposte alle limitazioni del freno all'indebitamento e della norma complementare proposta. Le generazioni future approfittano più di tutti della norma complementare. Prive di voce politica, esse corrono il pericolo di un trasferimento degli oneri attuali per il tramite del debito. Unitamente al freno all'indebitamento, la norma complementare contribuisce a un'evoluzione responsabile del debito.
3.4 Altre ripercussioni La norma complementare limita consapevolmente il margine di manovra politico- finanziario di Consiglio federale e Parlamento. Unitamente al freno all'indebitamen- to essa traccia l'ambito di politica finanziaria che deve essere rispettato. Nell'ipotesi di un deficit del bilancio straordinario viene ridotto il tetto di spese del bilancio ordinario. All'interno dell'ambito della politica finanziaria bisognerebbe viepiù fissare priorità politiche. La sovranità finanziaria dell'Assemblea federale sancita dall'articolo 167 della Costituzione non ne è intaccata.
4 Rapporto con il programma di legislatura Il presente progetto è annunciato nel messaggio concernente il programma di legisla- tura 2007–2011. Esso costituisce una misura di conservazione della capacità di intervento della Svizzera nel quadro delle linee direttive sul rafforzamento della piazza economica Svizzera.
5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità Il presente progetto poggia sugli articoli 126 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.). L'articolo 126 disciplina a livello costituzionale il freno all'indebi- tamento e ha in parte un carattere istitutivo di competenze. L'articolo 126 capoverso 3 Cost. autorizza un aumento dell'importo massimo delle uscite ai sensi del capover- so 2 nel caso di un fabbisogno finanziario eccezionale. Questa disposizione esige pertanto un trattamento differenziato delle uscite ordinarie e delle uscite straordina- rie. Il progetto di revisione si attiene di massima a questa differenziazione ed è pertanto conforme alla Costituzione26. Solitamente l'articolo 173 capoverso 2 Cost. è menzionato come base legale di leggi federali allorquando si disciplinano l'organiz- zazione di istituzioni dello Stato o la procedura (competenza inerente della Confede- razione). Entrambe le disposizioni costituzionali figurano nel preambolo dell'attuale LFC.
26 Cfr. il n. 1.5.2.
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5.2 Forma dell'atto legislativo Secondo l'articolo 22 capoverso 1 della legge sul Parlamento, l'Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Conformemente all'articolo 126 capoverso 5 Cost. i dettagli del freno all'indebitamento devono inoltre essere disciplinati a livello di legge.
5.3 Assoggettamento al freno all'indebitamento Il presente progetto ha invero ripercussioni finanziarie, ma non contempla disposi- zioni in materia di sussidi, né crediti di impegno, né limiti di spesa. Esso non sotto- stà pertanto al freno all'indebitamento conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.
5.4 Delega di competenze legislative La presente revisione parziale della LFC non prevede alcuna autorizzazione di emanare disposti ordinativi surrogatori della legge.
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Appendice 1: Bilancio del freno all'indebitamento La politura finanziaria degli anni Novanta è stata caratterizza da ingenti deficit cronici, da un raddoppio del debito, nonché dall'impossibilità di provvedere in tempi favorevoli ai tempi difficili. Con un'impressionante maggioranza a favore del freno all'indebitamento, il 2 dicembre 2001 Popolo e Cantoni si sono espressi contro un ulteriore finanziamento dei compiti ordinari dello Stato mediante l'indebitamento. Il freno all'indebitamento è stato applicato per la prima volta al Preventivo 2003. Contrariamente alle aspettative, al momento dell'introduzione del freno all'indebita- mento il bilancio della Confederazione non era in pareggio, ma presentava una notevole lacuna strutturale di finanziamento. Grazie all'attuazione rapida e coerente dei Programmi di sgravio PSg 03 e PSg 04 il livello delle uscite ha nondimeno potuto essere ridotto di circa 5 miliardi. In tal modo è stato possibile raggiungere già nel 2006 – un anno prima del previsto – l'obiettivo di un bilancio strutturalmente equilibrato. Il Consiglio federale ha proseguito la sua strategia di risanamento, pianificando e realizzando ulteriori eccedenze strutturali. Tali eccedenze sono neces- sarie per garantire due obiettivi di politica finanziaria, ovvero la stabilizzazione dell'indebitamento nominale e la limitazione della crescita delle uscite. Questi obiet- tivi caratterizzano anche il Preventivo 2008 e il Piano finanziario di legislatura 2009–2011. Per il tramite delle eccedenza strutturali occorre ulteriormente garantire che le uscite straordinarie non sottoposte al freno all'indebitamento non provochino un aumento del debito. Sul versante delle uscite, l'attuazione della verifica dei com- piti persegue una limitazione durevole del tasso di crescita. Schema 4: Saldo strutturale e bilancio straordinario 2003–2008 (in mia.)
10 Saldo strutturale 8 Saldo del bilancio 6 straordinario
4
2
0
-2
-4
-6
-8 C 2003 C 2004 C 2005 C 2006 C 2007 P 2008 Cumulato 2003-2008
Lo schema 4 mostra i saldi strutturali e le transazioni straordinarie a far stato dall'e- poca dell'introduzione del freno all'indebitamento. Negli anni 2003–2005 sono costantemente diminuiti i deficit strutturali che erano stati tollerati in deroga alla norma del freno all'indebitamento come «soluzione di eliminazione dei deficit» conformemente alla disposizione transitoria della LFC. Negli anni 2006 e 2007 sono già state generate notevoli eccedenze strutturali. Un'eccedenza strutturale è prevista anche per l'anno in corso. Sull'arco del periodo 2003–2008 i deficit strutturali dei
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primi anni sono stati più che compensati dalle eccedenze strutturali. L'eccedenza strutturale cumulata ammonta a circa 1,2 miliardi. Essa è sufficiente per coprire durante il periodo 2003–2008 il disavanzo del bilancio straordinario di 0,8 miliardi. I risultati del conto di finanziamento dall'epoca dell'introduzione del freno all'indebi- tamento fino a oggi determinano nell'ottica attuale una stabilizzazione del debito nominale della Confederazione (cfr. schema 5). Schema 5: Evoluzione del debito lordo 2003–2008 (in mia.) 140
120
100
80
60
40
20
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Stima 2008
* A contare dall'esercizio contabile 2007 i debiti sono documentati secondo i principi del Nuovo modello contabile: il concetto di debito è stato adeguato agli standard internazionali e alla definizione che ne dà il modello contabile cantonale. Ne risulta un aumento del livello del debito, dovuto a ragioni statistiche, di 1,6 miliardi di franchi. A far stato dalla sua introduzione, il bilancio del freno all'indebitamento è positivo. Nel 2003 esso ha indotto la politica ad attuare il risanamento immediato del bilancio della Confederazione. La rapidità di elaborazione e di attuazione dei PSg 03 e 04 ha consentito di realizzare e di mantenere l'equilibrio del bilancio della Confederazione. Il chiaro orientamento della politica budgetaria e finanziaria sull'obiettivo della stabilizzazione del debito ha avuto per effetto che anche il bilancio straordinario fosse controfinanziato per il tramite di eccedenze strutturali.
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Appendice 2: Esempi in cifre delle varianti scartate Gli esempi in cifre qui appresso servono a illustrare le varianti di soluzione che sono state vagliate, ma poi scartate27. A.2.1 Ammortamento tramite il conto di compensazione Tabella A2.1: Ammortamento tramite il conto di compensazione (esempio) Conto di compensazione alla chiusura dei conti Mio. fr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Σ
Stato al 31.12 dell'anno - -511 1718 1818 118 118 618 618 618 618 618 618 precedente [1] Deviazione dal tetto di 1089 2229 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3318 spese* [2] Entrate straordinarie [3] 500 500 Uscite straordinarie [4] 1600 1700 3300 Saldo bilancio -1600 0 0 -1700 0 500 0 0 0 0 0 0 straordinario [5]=[3]-[4] -2800 Variazione totale del conto di compensazione -511 2229 0 -1700 0 500 0 0 0 0 0 0 518 6% delle uscite [7] 3702 3813 3927 4045 4166 4291 4420 4552 4689 4830 4975 5124 Da eliminare entro 3 anni[8]=[1]-[7] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Accredito importo di 100 100 ammortamento** [8] Nuovo stato al 31.12 [9]=[1]+[5]+[8] -511 1718 1818 118 118 618 618 618 618 618 618 618 * Stime secondo il PFL 2009–2011, per il 2012 e gli anni successivi non è disponibile alcun dato. ** Corrisponde alla riduzione delle uscite massime ammesse nel preventivo dell'anno corrispondente, vale a dire, si presuppone che gli importi di ammortamento siano anche effettivamente risparmiati.
La tabella A2.1 mostra la regola di ammortamento descritta al numero 1.4.1. Si presuppone un addebito al conto di compensazione a seguito di uscite straordinarie del 2010. L'addebito determina un disavanzo del conto di compensazione nel 2010. Esso si situa nettamente al di sotto del limite del 6 per cento. La compensazione deve essere effettuata imperativamente sull'arco di tre anni soltanto nel caso dei disavanzi che superano tale limite. La compensazione del disavanzo del 2010 può pertanto essere pianificata in maniera flessibile, su un arco di tempo più lungo. Nel Preventivo 2012 è ipotizzata una riduzione di 100 milioni. Negli anni 2010 e 2011 si registrano inoltre eccedenze anche nel conto di finanziamento, che determinano accrediti al conto di compensazione (riga «Deviazione dal tetto di spese»). Grazie a questi accrediti il disavanzo è estinto già nell'anno successivo 2012, nel quadro della presentazione dei conti 2011. Ulteriori misure di compensazione del disavanzo del conto di ammortamento divengono quindi superflue. Un nuovo addebito consecutivo alle uscite straordinarie del 2013 riduce a 118 milioni l'eccedenza del conto di com- pensazione. Non sono quindi necessari ammortamenti. Nel 2015 il credito del conto di compensazione aumenta di 500 milioni. Le eccedenza del conto di compensazio-
27 Cfr. n. 1.4. e tabella 4
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ne non devono determinare un aumento delle uscite, ma sussistono come «cuscinet- to» per eventuali futuri addebiti. Nel presente esempio le eccedenza del bilancio ordinario accreditate al conto di compensazione impediscono quasi integralmente il subentro di un obbligo di am- mortamento dei deficit del bilancio straordinario. Le uscite straordinarie non sono quindi affatto ammortizzate. Se il conto di compensazione fosse per contro deficita- rio, un ulteriore addebito consecutivo alle uscite straordinarie aumenterebbe forte- mente gli importi di ammortamento necessari. In caso di superamento del limite del 6 per cento il termine di tre anni, principalmente concepito come meccanismo di sanzione degli errori di stima, si applicherebbe anche all'ammortamento del bilancio straordinario. Ciò non sarebbe conforme alla Costituzione. A.2.2 Ammortamento singolo Tabella A2.2: Ammortamento singolo (esempio) Conto di ammortamento alla chiusura dei conti Mio. fr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Σ
Stato al 31.12 dell'anno precedente [1] - -1600 -1600 -1333 -2767 -2500 -1450 -900 -550 -366 -183 1 Entrate straordinarie [2] 500 500 Uscite straordinarie [3] 1600 1700 3300 -1600 0 0 -1700 0 500 0 0 0 0 0 0 -2800 Saldo bilancio straordinario [4]=[2]-[3] Ammortamenti: Uscite 2010 [5] 267 267 267 267 267 167 1500 Termine residuo [6] 6 5 4 3 2 1 Uscite 2013 [7] 283 283 183 183 183 183 1301 Termine residuo [8] 6 5 4 3 2 1 Accredito importo di 267 267 267 550 550 350 183 183 183 0 2801 ammortamento* [9] Nuovo stato al 31.12 [10]=[1]+[4]+[5]+[7] -1600 -1600 -1333 -2767 -2500 -1450 -900 -550 -366 -183 1 1 * Corrisponde alla riduzione delle uscite massime ammesse nel preventivo dell'anno corrispondente, vale a dire, si presuppone che gli importi di ammortamento siano anche effettivamente risparmiati.
L'esempio in cifre mostra come i diversi addebiti possano essere ammortati singo- larmente (cfr. n. 1.4.2.). Le uscite straordinarie del 2010 provocano un disavanzo di uguale importo del conto di ammortamento. Esso viene constatato nella primavera del 2011, nel quadro del Consuntivo 2010. La compensazione del disavanzo dovreb- be iniziare imperativamente nel Preventivo 2012. Nell'ipotesi di un termine di am- mortamento di sei anni e di una ripartizione lineare degli importi di ammortamento (267 mio. all'anno), l'uscita straordinaria del 2010 sarebbe integralmente compensata nel 2017. Un nuovo addebito nel 2013 determina ammortamenti corrispondenti negli anni 2015–2020. Durante un periodo di tre anni (2015–2017) la pianificazione di entrambi gli ammortamenti si accavalla. L'accredito consecutivo alle entrate straor- dinarie del 2015 è computato, in diminuzione dell'importo, negli ammortamenti delle uscite del 2010 (-100 mio.) e di quelle del 2013 (-400 mio.). Al riguardo sareb- bero applicabili anche altre procedure.
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Come nel caso della norma complementare proposta, la compensazione del bilancio straordinario è conclusa nel 2020. Gli importi di ammortamento fluttuano in misura tendenzialmente maggiore rispetto alla norma complementare proposta. La docu- mentazione degli importi di ammortamento è inoltre più complessa. A.2.3 Ammortamento degressivo Tabella A2.3: Ammortamento degressivo (esempio) Conto di ammortamento alla chiusura dei conti Mio. fr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Σ
Stato al 31.12 dell'anno precedente [1] - -1600 -1600 -1280 -2724 -2519 -1515 -1112 -890 -712 -569 -456 Entrate straordinarie [2] 500 500 Uscite straordinarie [3] 1600 1700 3300 Saldo bilancio straordinario [4]=[2]-[3] -1600 0 0 -1700 0 500 0 0 0 0 0 0 -2800 Accredito importo di 320 256 205 504 403 222 178 142 114 91 2436 ammortamento* [5] Nuovo stato al 31.12 [6]=[1]+[4]+[5] -1600 -1600 -1280 -2724 -2519 -1515 -1112 -890 -712 -569 -456 -364 * Corrisponde alla riduzione delle uscite massime ammesse nel preventivo dell'anno corrispondente, vale a dire, si presuppone che gli importi di ammortamento siano anche effettivamente risparmiati.
In questo esempio il 20 per cento del disavanzo del conto di ammortamento è di volta in volta ammortizzato nei successivi preventivi (cfr. n. 1.4.3.). In questo senso nel preventivo del 2012 è iscritta una riduzione di 320 milioni delle uscite massime ammesse, ossia il 20 per cento del disavanzo documentato nel Consuntivo 2010. Ogni nuovo addebito o accredito determina una modifica discontinua degli importi di ammortamento necessari. Nel quadro del Preventivo 2015, essi passano da 205 milioni a 504 milioni, perché nel Consuntivo 2013 il disavanzo aumenta di 1,7 miliardi. Nel 2017 le entrate straordinarie del 2015 riducono gli ammortamenti da 403 milioni a 222 milioni. Nel 2021 sul conto di ammortamento risulta un disavanzo di 364 milioni. In occasione di ciascun addebito straordinario, gli importi di ammortamento aumen- tano in maniera sconnessa; il conto di ammortamento non raggiunge mai il valore zero – la compensazione integrale dovrebbe essere attuata tramite un aumento vo- lontario delle misure di ammortamento. Nel caso della norma complementare propo- sta è invece possibile un aumento più costante degli importi di ammortamento. La scadenza impedisce d'altronde un procrastinamento della compensazione integrale del bilancio straordinario.
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A.2.4 Ammortamento in funzione del tetto di spese Tabella A2.4: Ammortamento in funzione del tetto di spese (esempio) Conto di ammortamento alla chiusura dei conti Mio fr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Σ
Stato al 31.12 dell'anno precedente [1] - -1600 -1600 -1130 -2341 -1838 -819 -285 0 0 0 0 Entrate straordinarie [2] 500 500 Uscite straordinarie [3] 1600 1700 3300 Saldo bilancio straordinario [4]=[2]-[3] -1600 0 0 -1700 0 500 0 0 0 0 0 0 -2800 Accredito importo di 470 489 504 519 534 285 2800 ammortamento* [5] Tetto di spese 57223 59693 62643 65195 67151 69165 71240 73377 75579 77846 80181 82587 Nuovo stato al 31.12 [7]=[1]+[4]+[5] -1600 -1600 -1130 -2341 -1838 -819 -285 0 0 0 0 0 * Corrisponde alla riduzione delle uscite massime ammesse nel preventivo dell'anno corrispondente, vale a dire, si presuppone che gli importi di ammortamento siano anche effettivamente risparmiati.
In questa variante gli importi di ammortamento sono calcolati come percentuale del tetto di spese (cfr. n. 1.4.4.). Nel presente esempio è ammortizzato lo 0,75 per cento del tetto di spese finché il disavanzo è eliminato. Le uscite straordinarie del 2010 determinano un disavanzo del conto di ammortamento. Gli importi di ammortamen- to sono iscritti per la prima volta nel preventivo del 2012. L'addebito al conto di ammortamento nel 2013 non provoca alcun aumento degli importi di ammortamen- to. L'incremento del disavanzo del conto di ammortamento estende nondimeno il termine di ammortamento agli anni 2016 e 2017. Nel 2018 non è più necessario alcun ammortamento. Il minore importo di ammortamento del 2017 corrisponde al disavanzo residuo. In occasione del primo addebito, gli importi di ammortamento aumentano in manie- ra sconnessa. Il secondo addebito ha invece ripercussioni di politica finanziaria meno percettibili. Nel caso di questa variante sono problematici sia l'assenza di flessibilità all'inizio dell'obbligo di ammortamento (deve essere ammortizzato un importo minimo), sia il minore stimolo di politica finanziaria a minimizzare le uscite straordinarie, perché la somma di ammortamento è in relazione diretta con il deficit, ma non con gli importi annui di ammortamento.
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Atto normativo (Avamprogetto) Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …1,
decreta:
I
La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modifica- ta come segue:
Art. 16 cpv. 1 1 Dopo l’approvazione del consuntivo, l’importo massimo fissato per le uscite totali dell’anno precedente è rettificato sulla base delle entrate ordinarie effettivamente conseguite.
Art. 17a (nuovo) Conto di ammortamento 1 Le entrate o le uscite straordinarie iscritte nel consuntivo sono accreditate o addebi- tate a un conto di ammortamento distinto dal consuntivo.
2 Nel conto di ammortamento non vengono tuttavia allibrate:
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a. le entrate straordinarie a destinazione vincolata;
b. le uscite straordinarie coperte da entrate secondo la lettera a.
Art. 17b (nuovo) Disavanzi del conto di ammortamento 1 I disavanzi del conto di ammortamento dell’esercizio annuale precedente devono essere compensati sull’arco dei sei esercizi annuali successivi per il tramite della riduzione dell’importo massimo di cui agli articoli 13 o 15. 2 Se il disavanzo del conto di ammortamento supera di oltre lo 0,5 per cento l’importo massimo di cui all’articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il termine previsto dal capoverso 1 decorre nuovamente. 3 L’obbligo di equilibrare il conto di ammortamento è differito fintantoché non sarà eliminato il disavanzo del conto di compensazione di cui all’articolo 17. 4 L’Assemblea federale determina ogni anno l’ammontare delle riduzioni in occasio- ne dell’adozione del preventivo.
Art. 17c (nuovo) Risparmi preventivabili 1 Al fine di compensare disavanzi prevedibili del conto di ammortamento, l’Assemblea federale può, al momento dell’adozione del preventivo, ridurre l’importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.
2 La riduzione presuppone che il conto di compensazione ai sensi dell’articolo 16 sia almeno in pareggio.
Art. 17d (nuovo) Accrediti al conto di ammortamento
Le riduzioni di cui agli articoli 17b capoverso 1 o 17c sono accreditate al conto di ammortamento, purché l’accredito non gravi il conto di compensazione.
Art. 18 cpv. 1 Frase introduttiva 1 Il Consiglio federale realizza le riduzioni di cui all’articolo 17, 17b capoverso 1 oppure 17c come segue:
…
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Art. 66 Disposizioni transitorie della modifica del … 1 Al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, il saldo del conto di compensazione di cui all’articolo 16 capoverso 2 si riduce di … miliardi di franchi. 2 L’articolo 17a si applica a tutte le entrate e uscite straordinarie dell’esercizio an- nuale in corso al momento dell’entrata in vigore.
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
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