Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie
Rapporto esplicativo
1. Premessa
Nell'ambito della politica agricola 2011, la legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) è stata modificata sotto diversi aspetti (FF 2007 6541). La presente proposta di modifica dell'ordinanza del 27 maggio 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) contiene soprattutto le disposizioni d'esecu- zione necessarie per gli articoli 16, 20 capoverso 2 e 56a LFE. La novità nel settore consiste nell'obbligo di registrazione del traffico di suini presso la banca dati sul traffico di animali. Per combattere efficacemente contro un'epizoozia altamente contagiosa è impor- tante poter contare su chiarimenti veloci e su una procedura coordinata, entrambi realizzabili esclusi- vamente grazie a una registrazione centralizzata dei dati concernenti gli animali e le aziende detentri- ci. La registrazione elettronica di tutte le aziende detentrici di suini e di tutti i trasferimenti di suini è prevista anche dalla direttiva europea 2000/15/CEE del 10 aprile 2000. Nell'ambito degli accordi bila- terali con l'UE (accordo agricolo, allegato veterinario) la Svizzera si è impegnata ad adeguare al diritto europeo le proprie prescrizioni in materia di epizoozie in maniera tale che le prescrizioni giuridiche concordino nei contenuti essenziali e producano gli stessi risultati. Per tali motivi si rende necessario l'adeguamento dell'ordinanza sulle epizoozie e di altre ordinanze (cfr. pag. 8).
Considerata poi la nuova situazione epizoologica, si dovranno adeguare anche i provvedimenti di lotta contro diverse epizoozie. Sono interessati dalle modifiche la peste europea delle api (art. 273 OFE), la BSE (art. 179c cpv. 1 lett. c OFE), l'AEC (art. 201, 202 cpv. 2 lett. b OFE), il carbonchio sintomatico (resterà solo la sorveglianza) e la Coxiellosi (resterà solo la sorveglianza). La rogna delle pecore e la febbre catarrale maligna non dovranno più essere combattute a livello nazionale. Per quanto riguarda la diagnostica delle epizoozie, si dovrà trasferire all'UFV la competenza di decidere i metodi di analisi per la sorveglianza e la lotta alle singole epizoozie e di regolare l'autorizzazione alla diagnostica vete- rinaria (art. 297 cpv. 1 lett. bbis e c OFE).
Oggetto di una successiva revisione dell'ordinanza sulle epizoozie saranno l'identificazione e la regi- strazione degli equidi. La Commissione europea ha decretato, da poco tempo, l'introduzione di un si- stema d'identificazione degli equidi maggiormente efficace e chiaro. Il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi sarà in vigore dal 1° luglio 2009 (GU L 149/3 del 7.6.2008). Esso prevede che ogni equide disponga di un passaporto individuale entro sei mesi dalla nascita. Assieme al rilascio del passaporto inoltre, verrà impiantato nella regione del collo dell'animale un chip associato al passaporto. Entro breve anche la Svizzera dovrà disporre di prescrizioni giuridiche equivalenti in questo ambito. Per tale motivo l'UFV, in collaborazione con l'U- FAG e con i rappresentanti di categoria, intraprenderà i lavori per approfondire le questioni concernen- ti l'identificazione (passaporto e chip) e la registrazione degli equidi e per fornire in tempo una soluzio- ne.
2. Registrazione centralizzata di aziende detentrici di equidi, volatili da cortile, pesci o api Finora è prevista la sola registrazione centralizzata delle aziende detentrici di animali ad unghia fessa. Con l'introduzione dell'articolo 16 OFE si può ora prescrivere l'obbligo di registrazione anche per a- ziende detentrici di animali diversi da quelli ad unghia fessa, qualora queste rappresentino un pericolo per la trasmissione di epizoozie o qualora si dovesse certificare la provenienza di prodotti alimentari di origine animale. In futuro dovranno quindi iscriversi al registro centralizzato anche le aziende che de- 1/9
tengono equidi, pesci o api. Dovrà essere condotta in maniera centralizzata anche la registrazione di cui all'articolo 18a OFE delle aziende detentrici di volatili da cortile, finora gestita a livello cantonale. La registrazione delle suddette aziende detentrici di animali deve essere effettuata dagli stessi uffici cantonali (servizio di coordinazione), che già si occupano di registrare le aziende detentrici di animali ad unghia fessa. I Cantoni possono decidere quali organi esecutivi debbano notificare i dati presso il suddetto servizio di coordinazione. Una volta registrati presso il servizio di coordinazione, i dati ven- gono trasmessi all'Ufficio federale dell'agricoltura attraverso il “sistema SIPA” (SIPA = sistema d'infor- mazione sulla politica agricola). La registrazione centralizzata di tutte le aziende detentrici di equidi, volatili da cortile, pesci o api dovrà avvenire a partire dal 1° gennaio 2010.
3. Commercio di bestiame, tassa di macellazione
L'articolo 20 capoverso 2 e l'articolo 56a LFE sono stati inseriti nella legge nell’ambito dei dibattiti par- lamentari concernenti la Politica agricola 2007, dietro proposta delle Commissioni dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Questa nuova regolamentazione prevede che anche i macelli che acquistano direttamente il loro bestiame (macellaio) contribuiscano ai costi di pre- venzione e lotta contro le epizoozie. Durante la preparazione delle disposizioni d'esecuzione è però emerso che l'incasso della tassa di macellazione è correlato a un'onerosa spesa amministrativa e che, qualora l’animale cambi proprietario più volte, lo stesso animale sarebbe tassato a più riprese. L'asso- ciazione svizzera negozianti di bestiame ha reputato inaccettabile un tale stato dei fatti; per tale moti- vo l'articolo 56a LFE non è mai stato attuato. Grazie alla nuova modifica della LFE nell'ambito della PA 2011 è stato possibile introdurre una tassa di macellazione (versamento unico al momento della macellazione). La tassa di macellazione consente di eliminare il controllo sul commercio di bestiame, che deve esse- re effettuato dai negozianti di bestiame, e quindi di migliorare il rapporto tra le spese per la riscossione da un lato e le entrate degli emolumenti dall'altro. L'eliminazione del controllo sul commercio di be- stiame (autodichiarazione) porterà a una diminuzione delle spese amministrative. Il presente nuovo ordinamento giuridico concernente il commercio di bestiame rappresenta un'inter- pretazione quasi completa, nel diritto federale, del contenuto della Convenzione intercantonale del 13 settembre 1943 sul commercio del bestiame (Concordato sul commercio del bestiame). Esso pone dunque la questione dell'abrogazione della Convenzione.
4. Peste europea delle api
La situazione della peste europea in Svizzera è peggiorata drammaticamente negli ultimi anni. I casi annuali sono aumentati passando dai 30 del 1998 ai 145 del 2002 e ai 382 nel 2007. Non è ancora chiaro se tale incremento massiccio sia da ricondurre a un aumento della virulenza dell'agente pato- geno o all'insufficienza di misure di risanamento. Attualmente le prescrizioni dell'ordinanza sulle epizoozie concernenti la lotta contro la peste europea sono notevolmente carenti di chiarezza e uniformità, con una conseguente difformità di esecuzione nei vari Cantoni che ostacola un efficiente risanamento della malattia. Per una lotta efficiente manca inoltre un registro centralizzato delle aziende apicole; gli apicoltori dovranno essere maggiormente sensibilizzati nei confronti del problema “peste europea”. I metodi diagnostici sono attualmente insuffi- cienti: le modifiche proposte ai provvedimenti di lotta dovrebbero contribuire all'eliminazione delle sud- dette lacune.
5. Coxiellosi, carbonchio sintomatico, rogna delle pecore e febbre catarrale
maligna Negli ultimi anni lo stato di alcune malattie animali è cambiato tanto da rendere inutili i provvedimenti di lotta attualmente in vigore. Per evitare che i Cantoni si assumano spese inutili, la Coxiellosi e il car- bonchio sintomatico saranno classificati come epizoozie da sorvegliare e non come epizoozie contro
2/9
cui lottare, mentre saranno abrogate le disposizioni per la lotta contro la rogna delle pecore e la febbre catarrale maligna.
6. Spiegazioni alle singole disposizioni
Art. 7 cpv. 1 lett. f, g e h (Registrazione) La registrazione delle dimensioni degli effettivi di caprini, ovini e di camelidi del nuovo mondo consen- te di intraprendere provvedimenti mirati di lotta e profilassi contro le epizoozie; ad esempio, per la pia- nificazione dei vaccini contro la malattia della lingua blu (bluetongue) è importante sapere dove e quanti animali sono detenuti. (lett. f). Tipo di detenzione dei suini: negli ultimi anni è stato effettuato un controllo nei macelli di tutto il territo- rio per la presenza di trichine nei suini. Tuttavia sarebbe anche possibile effettuare una sorveglianza basata sul rischio. Questo procedimento più economico non può però essere introdotto finché restano insufficienti le indicazioni sulla forma di detenzione degli animali. Le informazioni concernenti le azien- de detentrici di animali registrate nel SIPA si riferiscono all'orientamento dei contributi SSRA e URA. Tale informazione non è sufficiente per la valutazione del rischio di trichinellosi. Cambiare metodo di sorveglianza e utilizzare quella basata sul rischio può dare buoni risultati dal pun- to di vista finanziario: secondo stime, solo circa 100 000 dei 2,5 milioni circa di suini macellati all'anno appartengono alla categoria a rischio (suini allevati al pascolo, all'alpeggio o con uscita libera) e sa- rebbero quindi tutti da controllare mentre, per i restanti 2 milioni di suini, basterebbe effettuare un'in- dagine su un campione del 3,5% circa. Calcolando il costo di circa 1 franco a suino, il risparmio po- trebbe ammontare fino a 2 milioni di franchi (lett. g).
Art. 8 (Registro degli animali ad unghia fessa) Modifica redazionale: l’articolo 14 capoverso 2 lettera b è inserito, per ragioni metodiche, nell'artico- lo 8.
Art. 10 cpv. 2 (Identificazione e riconoscimento degli animali ad unghia fessa) I marchi auricolari di plastica tradizionali per animali della specie suina e per la selvaggina devono includere un numero identificativo individuale dell'animale. Tuttavia, nella registrazione del traffico a- nimale i numeri dei suini non devono essere registrati presso la banca dati sul traffico di animali (cfr. modifica dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali, pag. 8). I futuri sistemi elettronici di registrazione presuppongono l'introduzione dell'identificazione univoca dell'animale.
Art. 14 cpv. 1 e 2 (Annunci relativi al traffico di animali) Ai fini dell'aggiornamento del registro centralizzato delle aziende, tutte le modifiche concernenti l'a- zienda detentrice di animali e il detentore devono essere dichiarate presso l'Ufficio cantonale prepo- sto. Tutti gli arrivi, le nascite e le morti di animali contrassegnati della specie suina devono essere di- chiarati presso la banca dati sul traffico di animali. I dati da notificare sono riportati nell'ordinanza del 23 novembre 2006 concernente la banca dati sul traffico di animali (cfr. pag. 8).
Art. 18a Registrazione di aziende detentrici di equidi, volatili da cortile, pesci o api Con la registrazione di tutte le aziende detentrici di equidi, volatili da cortile, pesci o api si mira alla creazione di un unico registro nazionale delle aziende. Tale registrazione è necessaria per la rintrac- ciabilità di alimenti di origine animale e per la lotta contro le epizoozie. La registrazione di aziende de- tentrici di volatili da cortile dovrà essere effettuata, da ora e in ogni caso presso il registro centralizza- to. Per le aziende nelle quali, oltre ad animali ad unghia fessa, si detengono anche equidi, volatili da 3/9
cortile, pesci o api non sarà effettuata una nuova registrazione ma sarà semplicemente completata quella finora esistente con la notifica delle altre specie animali.
Volatili da cortile: Il tipo di detenzione e le specie di volatili detenuti sono informazioni fondamentali, utilizzate per una sorveglianza basata sul rischio. Epizoozie quali la peste dei polli (influenza aviaria) infatti, hanno mani- festazioni cliniche diverse nei polli, nei tacchini, nelle anatre e nelle oche. La voce “specie dei volatili” è già presente sul modulo di registrazione della rilevazione coordinata dei dati delle aziende agricole (cpv. 1 lett. c).
Il tipo di reddito mostra per quali detenzioni di volatili il traffico rappresenta un potenziale rischio (a- ziende per polli da ingrasso, aziende detentrici di galline ovaiole). Nel resoconto sulla sorveglianza dell'infezione da salmonella del volatile, la sorveglianza dovrebbe poter essere analizzata in maniera separata per le aziende da allevamento di razze ovaiole e per quelle da allevamento di razze da in- grasso. Un resoconto così dettagliato viene stabilito anche dal rapporto dell'UE sulla diffusione delle zoonosi. La Svizzera, ai sensi della decisione 1/2006 del Comitato misto veterinario e dell'articolo 291e OFE, si impegna a redigere tale resoconto. (cpv. 1 lett. d)
Pesci: Quale indicazione delle dimensioni di un allevamento di pesce deve essere indicata la produzione an- nuale essendo quest'ultima maggiormente significativa rispetto a quella del numero di pesci o della biomassa ad una data indicativa. (cpv. 1 lett. b)
A seconda della specie, i pesci sono sensibili a malattie molto diverse. L'indicazione della specie de- tenuta permette di sorvegliare i pesci grazie a un approccio basato sul rischio e di mantenere quindi a livelli più bassi le spese per tali aziende. La registrazione avviene per le seguenti specie di pesci: trota iridea, trota fario (trote lacustri incluse), salmerino (salmerino di torrente e lacustre, trota canadese), carpa, pesce persico di fiume, coregone, luccio, altri. (cpv. 1 lett. e)
Api: Per l'apicoltura si prevede la registrazione, una volta all'anno (data indicativa 1° aprile), del numero di apiari occupati e delle rispettive coordinate. (cpv. 1 lett. b).
Art. 19a Identificazione di apiari e notifica del trasferimento Per un controllo efficiente delle epizoozie è necessario che i singoli apiari possano essere riconosciuti quali apiari registrati e che l'ispettore degli apiari possa attribuirli direttamente al singolo apicoltore. Il gruppo di lavoro sugli apiari, sotto la guida dell'UFAG, raccomanda in risposta alla mozione 04.3733 Gadient “Promozione dell'apicoltura in Svizzera” una registrazione centralizzata degli apicoltori. (cpv. 1). Prima di spostare le proprie colonie di api al di fuori del raggio di volo di 2 km, ogni apicoltore dovreb- be avere l'obbligo di informarsi presso l'ispettore degli apiari riguardo alla situazione delle epizoozie delle api. Tale obbligo dovrebbe evitare all'apicoltore di spostare le proprie api in zone a rischio o già colpite da epizoozie e, in futuro, dovrebbe corrispondere a una maggiore consapevolezza sul rischio epizoozie da parte dell'apicoltore e a uno scambio di informazioni più intenso tra lo stesso e l'ispettore degli apiari, in modo che, in caso di epizoozie, si possano prendere tempestivamente i provvedimenti necessari. (cpv. 2).
Art. 20 cpv. 3 (Controllo degli effettivi di volatili, pappagalli e colonie di api) I dati dei controlli degli effettivi possono fornire importanti indicazioni sull'aumentata mortalità delle api in una determinata zona o rilevare una possibile zona a rischio, che necessita di controlli rafforzati. Affidando il controllo degli effettivi agli ispettori degli apiari, i Cantoni e/o le associazioni di apicoltori hanno la possibilità di condurre statistiche sulla mortalità delle api nelle loro zone.
4/9
Art. 34 Patente per il commercio di bestiame La definizione "stalla per bestiame da commercio" è sostituita da "stalla", poiché nella maggior parte dei casi non esistono, in pratica, stalle adibite esclusivamente a bestiame da commercio. Le caratteri- stiche delle stalle sono definite all'articolo 37. (cpv. 3 lett. b). I macellai dovranno essere esonerati dalla frequentazione di un corso per commercianti di bestiame; quali compratori diretti, infatti, sono attivi solo in una fase del commercio del bestiame e il pericolo di propagazione delle epizoozie è quindi proporzionalmente minore (cpv. 6).
È compito del Cantone rilasciare le patenti per il commercio di bestiame e deciderne le relative tasse. La decisione federale concernente i massimali deve assicurare che le differenze cantonali per le tasse sulle patenti rimangano entro limiti sostenibili. (cpv. 7).
Art. 36 Corsi introduttivi e di aggiornamento L'Associazione svizzera negozianti di bestiame ha intenzione di unire la formazione e l'aggiornamento dei commercianti di bestiame e quella dei trasportatori. L'obiettivo è quello di elaborare un concetto globale per la formazione delle suddette categorie e offrire i relativi corsi, durante i quali si dovrà tra- smettere anche il contenuto dei corsi di introduzione e di aggiornamento.
A questo proposito è da segnalare che ai sensi dell'articolo 190 della nuova ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali esisterà un obbligo di aggiornamento e perfezionamento per gli autisti, i guardiani del bestiame e il personale con funzioni dirigenziali nel servizio trasporto bestiame di un'azienda di trasporti o di commercio di bestiame.
Art. 37 Obblighi dei commercianti di bestiame Il commercio di bestiame include sempre il pericolo di diffusione di epizoozie. Qui sono elencati i prin- cipi fondamentali a cui ci si deve attenere per diminuire tale rischio e le prescrizioni della polizia epi- zootica concernenti la stalla. La tassa sul fatturato per i commercianti di bestiame è stata finora calcolata sulla base del registro di controllo. Con l'introduzione della tassa di macellazione (cfr. art. 37b) decade la tassa sul fatturato e si può quindi rinunciare al registro di controllo, che fungeva anche da strumento di controllo per il traffico degli animali. Con l'introduzione e l'attuale ampliamento del controllo del traffico degli animali si può quindi rinunciare anche a un registro di controllo. Le prescrizioni per la stalla corrispondono alle indicazioni della direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (64/432/CEE). (cpv. 2).
Art. 37a Sorveglianza da parte del veterinario ufficiale
Il controllo del commercio di bestiame è di competenza dei Cantoni. Tale tipo di sorveglianza è stato proposto da una maggioranza di Cantoni dato che i controlli devono essere condotti in maniera coor- dinata e devono tener conto del rischio. La frequenza dei controlli deve essere decisa dal veterinario cantonale.
Art. 37b Tassa di macellazione Gli emolumenti per la macellazione, destinati a coprire i costi della prevenzione e della lotta contro le epizoozie nel traffico, nell'allevamento e nella produzione di animali, sono riscossi al momento della macellazione stessa. La novità è quindi che ora la tassa di macellazione deve essere versata da colui che porta gli animali alla macellazione, mentre finora le tasse sul commercio di bestiame (tasse sul fatturato) venivano richieste direttamente ai commercianti di bestiame. Questo nuovo sistema è mag- giormente adeguato; infatti, è il traffico di animali in genere e non solo il commercio di bestiame pro- fessionale a rappresentare un rischio per la propagazione di epizoozie. La tassa di macellazione viene riscossa dai macelli. Quasi tutti gli animali ad unghia fessa sono ma- cellati in un macello. Tutti i macelli sono registrati presso la banca dati sul traffico di animali. Il ricavato totale della tassa di macellazione si attesta, nell'ambito delle tasse corrispondenti finora a quelle da 5/9
fatturato nel commercio di bestiame, sui circa 3 milioni di franchi. Per la maggior parte dei Cantoni il ricavato sarà maggiore rispetto a quello finora riscosso dalle imposte sul fatturato, per alcuni invece leggermente minore. Con l'abolizione dell'imposta sul fatturato decadrà inoltre la spesa sostenuta dai Cantoni per l'introduzione per i commercianti di bestiame dell'imposta sul fatturato finora esistente. I macelli riceveranno un indennizzo per il mancato incasso. Un tale indennizzo è particolarmente giusti- ficato poiché gli emolumenti per la macellazione soddisfano la copertura dei costi di provvedimenti che non vanno a favore dei macelli (in ogni caso non direttamente).
Ricavato totale della tassa di macellazione (fac-simile di calcolo): Numero di animali macellati in un anno: Animali della specie bovina di età superiore a 6 mesi: ca. 396 000 a fr. 3.-- = fr. 1 188 000.-- Animali della specie bovina di età inferiore a 6 mesi: ca. 264 000 a fr. 1.50 = fr. 396 000.-- Animali delle specie suina, ovina e caprina: ca. 3 000 000 a fr. --.50 = fr. 1 500 000. -- I macelli riceveranno un risarcimento di fr. --.10 per ogni capo di bestiame macellato. Tale indennizzo si aggiunge alla tassa di macellazione. (3 660 000 a fr --.10 = fr. 366 000.--).
(cpv. 1 e 2) Il macello riscuote dai propri fornitori e conserva la tassa di macellazione, compensata dai contributi per lo smaltimento pagati dalla BDTA per ogni animale ad unghia fessa macellato. La tassa di macel- lazione viene versata dalla BDTA ai Cantoni in un'unica soluzione annuale. L'ammontare viene suddi- viso tra i Cantoni in base al numero di animali ad unghia fessa detenuti. Per il numero di animali ci si attiene alle informazioni contenute nella banca dati SIPA, che raccoglie i dati durante le rilevazioni annuali delle aziende agricole. (cpv. 3 e 4)
Art. 61 cap. 1bis (Obbligo di notifica) L'articolo 14 capoverso 2 lettera d ordina che i detentori di animali notifichino le morti di animali della specie suina alla banca dati sul traffico di animali. Tale procedura evita la notifica presso l'ufficio can- tonale preposto.
Art. 65 cpv. 3 (Rapporto sulle epizoozie) In futuro l'UFV divulgherà i propri comunicati in forma elettronica. Questi saranno inviati sotto forma di newsletter alle autorità e persone nominate nel presente rapporto e resi disponibili in libera consulta- zione su internet per tutti coloro che fossero interessati.
Art. 73 cpv. 1 (Pulizia, disinfezione e disinfestazione: principi) Il risanamento degli apiari spetta all'ispettore degli apiari. Per ragioni finanziarie è però impossibile che l'ispettore resti sul posto per tutta la durata del risanamento. Per tale motivo, nella maggior parte dei casi, nella pratica gli apicoltori effettuano le misure di risanamento senza la sorveglianza dell'ispettore apiario. Questi ultimi e i veterinari ufficiali hanno quindi l'obbligo di provvedere affinché gli apicoltori dispongano delle conoscenze tecniche sufficienti a una corretta pulizia e disinfestazione.
Art. 179c cpv. 1 lett. c (BSE: caso di epizoozia) Da un po' di tempo è scientificamente dimostrato che non comporta alcun rischio utilizzare fino alla fine del periodo di produzione gli animali della specie bovina nati tra un anno prima e un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che, in questo periodo, si sono trovati in un effettivo di cui alla lettera b numero 2 (i cosiddetti animali di coorte). Di tali conoscenze si è tenuto conto già da tempo in seno all'OIE che ha modificato di conseguenza il Terrestrial Animal Health Code. Ora che anche l'UE autorizza tale possibilità, anche la LFE potrà es- sere adattata.
6/9
Art. 201 (Artrite/encefalite caprina: riconoscimento ufficiale e sorveglianza) Il programma di eradicazione dell'Artrite/encefalite caprina (AEC) ha conosciuto grandi sviluppi negli ultimi anni. La percentuale di aziende nelle quali è stata ancora rilevata la presenza di infezioni AEC era < 1%. La buona situazione epizootica permette ora di riconoscere, in generale, le aziende deten- trici di specie caprine come completamente indenni da AEC. In casi sospetti si sottrae alle aziende tale status.
Art. 271 cpv. 4 (Peste americana delle api: caso di epizoozia) Le modalità degli esami complementari per la sorveglianza dell'epizoozia sono stabilite nelle direttive della sezione Apiaria (Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP)) sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche. Le direttive dovrebbero assicurare un'esecuzione più uniforme possibile da parte dei Can- toni.
Art. 273 (Peste europea delle api: lotta) La lotta contro la peste europea deve essere intensificata. Per impedire un'ulteriore diffusione dei suoi agenti patogeni sarebbe utile istituire una zona di sequestro così come è già stato fatto per la lotta contro la peste americana. Controlli più recenti hanno dimostrato che negli apiari risanati è possibile che, nella primavera succes- siva al risanamento, si manifestino casi di reinfezione da peste europea. Per tale motivo, la prossima primavera dovranno essere nuovamente controllati, secondo le direttive ALP, sia gli apiari interessati dalla peste sia quelli delle ex zone di sequestro.
Art. 276 cpv. 1 (Aziende di piscicoltura) La registrazione delle aziende di piscicoltura dovrà ora essere centralizzata (art. 18a). Per tale motivo l'articolo 276 capoverso 1 può essere abrogato.
Art. 297 cpv. 1 lett. bbis e c OFE (Diagnostica: esecuzione all’interno del Paese) Il successo della lotta e della sorveglianza delle epizoozie è dovuto soprattutto a una diagnostica at- tendibile ed efficiente. Strumento fondamentale per la diagnostica delle epizoozie è il metodo di analisi adeguato alla messa in evidenza del virus. Ai sensi dell'articolo 42 capoverso 1 lettera e LFE i metodi di analisi per la diagnostica delle epizoozie possono essere prescritti dalla Confederazione. Il suddetto articolo è stato tramutato nell'articolo 130 capoverso 3 lettera c OFE per la messa in evidenza delle epizoozie da eradicare che, nei programmi annuali di controllo per campionatura, sono sorvegliate con analisi del sangue. Le prescrizioni per la lotta delle singole epizoozie (cfr. BSE e BVD) contengono inoltre un obbligo di autorizzazione per il metodo diagnostico. Attualmente esiste quindi una garanzia che la procedura di autorizzazione venga avviata rapidamente solo per le epizoozie menzionate. Per le altre sussiste invece il pericolo che si inizi l'analisi senza che vi sia a disposizione alcun metodo di analisi autorizzato o che non si sia potuta ancora completare l'implementazione nel laboratorio dia- gnostico. Assegnando all'UFV la competenza di decidere i metodi di analisi adatti alla diagnostica di un'epizoozia, si creeranno i presupposti per una rapida reazione in caso di comparsa di un'epizoozia. (lett. bbis). Il rilascio dell'autorizzazione alle diagnostiche veterinarie si svolgerà in collaborazione con i laboratori di riferimento. Il procedimento sarà specificato nelle prescrizioni tecniche (lett. c).
Epizoozie per le quali si attuerà la sola sorveglianza o che saranno eliminate dall'OFE:
Coxiellosi (Art. 4 lett. b, art. 5 lett. x, art. 217 – 221) Questa malattia batterica infettiva conosce ampia diffusione; molti ruminanti però non ne presentano quasi mai i sintomi e in alcuni casi può causare un aborto. Nonostante l'utilizzo di dispendiose misure di lotta, l'agente patogeno viene eliminato difficilmente dagli effettivi o spesso ne viene attestata la presenza anche durante esami complementari. Non si riescono quindi a definire criteri per l'abolizione
7/9
dei provvedimenti di sequestro. Il passaggio dalla categoria di epizoozia da combattere a quella di epizoozia da sorvegliare permette di intraprendere provvedimenti adeguati a ogni singolo caso.
Carbonchio sintomatico (art. 4 lett. d, art. 5 lett. o, art. 228 – 229) Su alcuni pascoli alpini si verificano ogni anno singoli casi di carbonchio sintomatico negli animali che partecipano all'estivazione. I bovini possono essere protetti grazie a una vaccinazione da effettuare prima della transumanza, provvedimento questo che può essere affidato alla responsabilità del deten- tore del bestiame. Il carbonchio sintomatico può essere quindi assegnato a una nuova categoria e passare da epizoozia da combattere a epizoozia da sorvegliare. Resta in ogni caso l'obbligo di notifica che assicura il riconoscimento degli alpeggi potenzialmente pericolosi.
Rogna delle pecore (art. 4 lett. g, art. 237 – 239) Negli ultimi anni sono stati sviluppati mezzi diagnostici migliori e trattamenti più semplici da utilizzare che permettono ai singoli detentori di bestiame di tenere la malattia lontana dal proprio effettivo. At- tualmente, inoltre, i danni economici causati dalla rogna delle pecore sono molto bassi, per tale motivo una lotta a livello statale non è più a lungo giustificata.
Febbre catarrale maligna (art. 5 lett. g) Progetti di ricerca hanno dimostrato che la febbre catarrale maligna negli effettivi colpiti deve essere affrontata caso per caso. Per il risanamento degli effettivi è infatti imprescindibile la consultazione per ogni singolo caso. Non si delinea inoltre un programma di lotta comune e risulta quindi superfluo an- che l'obbligo di notifica. Le disposizioni concernenti la lotta alla febbre catarrale maligna vengono per- tanto abrogate.
Modifica del diritto vigente:
1. Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (RS 455.1)
Il commercio di bestiame è definito all'articolo 20 capoverso 2 LFE. Per tale motivo si può evitare una nuova trascrizione del concetto nell'OFE. Si deve adeguare di conseguenza il rimando all'articolo 103 lettera c.
2. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (RS 916.404) All'articolo 4 capoverso 4 sono elencati i dati che il detentore di animali deve notificare presso la ban- ca data per il traffico di animali. All'acquisizione di nuovi animali le aziende detentrici hanno l'obbligo di notificarne sempre, entro tre giorni lavorativi, il numero totale e di indicare l'azienda detentrice di pro- venienza. Quest'ultima non deve invece fare alcuna notifica. Le aziende dove nascono suini devono notificare alla banca dati sul traffico di animali entro 30 giorni il numero dei porcellini nati che sono sta- ti contrassegnati con un marchio auricolare BDTA. Gli animali nati morti non devono essere registrati, mentre ogni azienda detentrice deve notificare le morti di animali contrassegnati entro 30 giorni alla banca dati sul traffico di animali, dichiarando non il giorno, ma solo il mese di morte dell'animale. Tale metodo di dichiarazione evita la notifica delle morti di animali della specie suina presso l'ufficio canto- nale preposto, come previsto all'articolo 61 capoverso 1bis OFE.
Grazie alla registrazione di nascite, nuovi arrivi e morti, la banca dati sul traffico di animali dispone di dati aggiornati sugli effettivi di animali. I detentori di animali che dispongono dell'accesso elettronico alla banca dati sul traffico di animali (internet) soddisfano anche le richieste di registrazione di animali della specie suina di cui all'articolo 8 OFE.
3. Ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti per il traffico di animali (RS 916.404.2)
8/9
La legge sulle epizoozie fissa che i costi d'esercizio della banca dati centrale sono di regola coperti dagli emolumenti versati dai detentori di animali. Per i suini gli emolumenti sono stati finora riscossi sui marchi auricolari. Con l'introduzione di una notifica di macellazione si dovrà riscuotere una tassa di fr. --.10 sulla stessa, quale contributo per la copertura dei costi d'esercizio. (art. 3 cpv. 1 e Allegato n.
5 lett. b).
Per i suini non deve essere registrato il numero d'identificazione del singolo animale ma solo la quanti- tà totale. Allo stesso tempo, qualora tale indicazione mancasse, si deve riscuotere anche una tassa amministrativa. (Allegato n. 6 lett. b). L'attuale contributo di fr. 5.-- dovrà essere ridotto a fr. 2.-- (Allegato n. 8 lett. c).
4. Ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407) I contributi per l'eliminazione di animali della specie suina sono assegnati solo dopo che il macello ha effettuato la notifica di macellazione degli animali al gestore della banca dati (art. 2 cpv. 1). Ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti sul traffico di animali, il gestore della banca dati sul traffico di animali può compensare i contributi per lo smaltimento con la tassa di macellazione.
5. Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui dati agricoli (RS 919.117.71):
La modifica dell'articolo 2 capoverso 1 lettera e è una conseguenza dell'estensione dell'obbligo di re- gistrazione alle aziende detentrici di altri animali ad unghia fessa (art. 18a OFE).
9/9