Art. 927
Capitolo 3:28 Esame dell’impatto sull’ambiente
Art. 10a Esame dell’impatto sull’ambiente 1 Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l’autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche. 2 Sottostanno all’esame dell’impatto sull’ambiente gli impianti che possono gravare notevolmente sull’ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l’adozione di misure specifiche al progetto o all’ubicazione al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente. 3 Il Consiglio federale designa i tipi di impianto che sottostanno all’esame dell’impatto sull’ambiente; può determinare valori soglia a partire dai quali si deve procedere allesame. Esamina periodicamente i tipi di impianto e i valori soglia e, se del caso, li adegua.
Art. 10b Rapporto sull’impatto ambientale 1 Chiunque intende progettare, costruire o modificare un impianto che sottostà l’esame dell’impatto sull’ambiente deve sottoporre all’autorità competente un rapporto sull’impatto ambientale. Tale rapporto costituisce la base per l’esame. 2 Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell’ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell’ambiente e comprende i seguenti punti: a. lo stato iniziale; b. il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell’ambiente e per i casi di catastrofe; c. il carico inquinante presumibile dopo l’esecuzione del progetto. 3 Per preparare il rapporto si effettua un esame preliminare. Se l’esame preliminare accerta in modo esaustivo gli effetti sull’ambiente e le necessarie misure di protezione ambientale, i risultati valgono come rapporto sull’impatto ambientale. 4 L’autorità competente può esigere informazioni o spiegazioni complementari. Può far eseguire perizie far eseguire perizie; dà agli interessati la possibilità di esprimersi in via preliminare.
Art. 10c Valutazione del rapporto 1 I servizi della protezione dell’ambiente valutano l’esame preliminare e il rapporto e propongono all’autorità competente per la decisione le misure da prendere. Il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini per la valutazione. 2 Nel caso di raffinerie, fabbriche di alluminio, centrali termiche o grandi torri di raffreddamento, l’autorità competente sente l’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale). Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di consultazione ad altri impianti.
Art. 10d Pubblicità del rapporto 1 Chiunque può consultare il rapporto e i risultati dell’esame dell’impatto sull’ambiente nella misura in cui interessi preponderanti pubblici o privati non esigano l’osservanza del segreto. 2 Il segreto d’affari e di fabbricazione è in ogni caso protetto.
27 Abrogato dal n. I della LF del 20 dicembre 2006, con effetto dal 1° luglio 2007 (RU 2007 2701 2709; FF 2005 4777 4817). 28 Inserito dal n. I della LF del 20 dicembre 2006, in vigore dal 1°luglio 2007 (RU 2007 2701 2709; FF 2005 4777 4817). 18/18
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