Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell’ambiente UFAM
Sezione EIA e ordinamento del territorio
Referenz/Aktenzeichen: G445-0154 20 dicembre 2007
Revisione dell’ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA) Rapporto esplicativo
Indice 1 Situazione iniziale / Genesi ............................................................................................................. 2 1.1 Le nuove norme della legge .................................................................................................. 2 2 Gli adeguamenti concernenti l’ordinanza sull’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA) ................ 2 2.1 Le disposizioni modificate in dettaglio (cfr. il disegno di revisione nell’allegato) ................... 3 3 Verifica dell’allegato "Impianti sottoposti all’esame e procedura decisiva"..................................... 7 3.1 Criteri generali........................................................................................................................ 7 3.2 Questioni speciali................................................................................................................... 8 3.3 Tipi di impianto in dettaglio .............................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 3 Costruzioni idrauliche .................................................................................................................... 11 4 Relazione con il diritto europeo ..................................................................................................... 17 5 Ripercussioni su Confederazione, Cantoni ed economia............................................................. 17 6 Allegato.......................................................................................................................................... 18 6.1 Modifiche della LPAmb del 20 dicembre 2006 concernenti l’impatto sull’ambiente ........... 18
1/18
1 Situazione iniziale / Genesi
L’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA)1 risale al 1988 ed è stata rivista per l’ultima volta nel 1995. A seguito di diversi interventi parlamentari relativi all’EIA e al diritto di ricorso delle associazioni2 , la legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente LPAmb)3 è stata a sua volta modificata.
1.1 Le nuove norme della legge4
Nell’ambito dell’esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) sono state decise in particolare le seguenti modifiche fondamentali: ― il Consiglio federale è tenuto a verificare periodicamente l’elenco dei tipi d’impianto che devono essere sottoposti all’esame e i valori soglia per l’obbligo dell’esame (art.10a cpv. 3). Sottostanno all’esame dell’impatto sull’ambiente gli impianti che possono gravare notevolmente sull’ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l’adozione di misure specifiche al progetto e all’ubicazione al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente (art. 10a cpv. 2); ― i rapporti concernenti l’impatto sull’ambiente devono essere conclusi sempre più spesso mediante un’indagine preliminare (art. 10b cpv. 3); ― nel rapporto concernente l’impatto sull’ambiente non occorre più specificare quali misure consentirebbero di ridurre il carico ambientale oltre quanto prescritto dalla legge; ― impianti pubblici e impianti privati concessionati non devono più indicare nel rapporto concernente l’impatto sull’ambiente la motivazione del progetto.
2 Gli adeguamenti concernenti l’ordinanza sull’esame dell’impatto
sull’ambiente (OEIA) Le modifiche della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) impongono l’adeguamento dell’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA). Il testo dell’ordinanza ha subito, oltre ai necessari adeguamenti del testo della legge, alcuni miglioramenti di tecnica legislativa senza modifiche sostanziali e l’adeguamento di pochi articoli alla buona prassi abituale, nonché la loro eventuale puntualizzazione. Inoltre, l’allegato dell’ordinanza, che designa gli impianti sottoposti all’esame, è stato verificato secondo la nuova disposizione di cui all’articolo 10 capoverso 2 LPAmb e adeguato di conseguenza.
1 RS 814.011 2 00.3476 Mozione Hofmann Hans, 01.3266 Postulato CAG-CN, 02.436 Iniziativa parlamentare Hofmann Hans, 04.3038 Mozione Scherer Marcel, 04.3386 Mozione Rutschmann Hans, 05.3169 Mozione Schwander Pirmin,
07.3120 Mozione Hofmann Hans e 07.3418 Mozione Hofmann Hans
3 RS 814.01 4 I nuovi articoli 10a -10d concernenti l’esame dell’impatto sull’ambiente sono riportati nell’allegato. 2/18
2.1 Le disposizioni modificate in dettaglio
(cfr. il disegno di revisione nell’allegato)
2.1.1 Modifiche ricorrenti meramente formali
Nell’Ingresso, articolo 1 e articolo 9 capoverso 1, il riferimento agli articoli 10a –- 10d LPAmb e alla Convenzione del 25 febbraio 19915 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo) è stato aggiornato. Negli articoli 6a capoverso 2 lettera a, articolo 10 capoverso 1 e lettera b, articolo 12 capoversi 2 e 3, articolo12a capoversi 2 e 3, articolo 12b capoversi 2 e 3, articolo 14 capoverso 3 e articolo 20 capoverso 1, l’espressione Ufficio federale dell’ambiente6 (Ufficio federale) è stata sostituita con Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
2.1.2 Adeguamenti strutturali e sostanziali
Articolo 2 capoverso 1 lettera a. Il nuovo periodo serve al chiarimento e alla precisazione; esso coincide con l’interpretazione data nella più recente giurisprudenza7 . Ai fini della decisione di sottoporre all’EIA le modifiche di un impianto è determinante soltanto l’aumento del carico ambientale riconducibile a un impianto e non ad esempio la portata della modifica o l’entità della spesa per la modifica. L’articolo 3 capoverso 1 è stato adeguato al testo di legge (art. 10a e 10b LPAmb), che non limita l’esame alle prescrizioni del diritto federale. Secondo Rausch/Keller 8 , il Tribunale federale, oltre quanto disposto letteralmente dall’articolo 3 capoverso 1 OEIA, ravvisava già nella versione originale dell’articolo 9 LPAmb un obbligo derivante dal diritto federale ad ottemperare alle prescrizioni ambientali cantonali. Con la revisione della LPAmb del 1995, questo obbligo è stato sancito nella legge. Alcuni Cantoni hanno inoltre elaborato ordinanze di esecuzione relative all’EIA, nelle quali è sancito esplicitamente che l’EIA debba considerare le prescrizioni cantonali in materia di protezione dell’ambiente. Inoltre, l’enumerazione nel capoverso 1 è stata completata con le (nuove) prescrizioni relative all’ingegneria genetica. Dopo l’articolo 6, è ora inserito il titolo Sezione 3: OEIA in un contesto transfrontaliero, a seguito della Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), in vigore per la Svizzera dal 10 settembre 1997. Scopo della convenzione è garantire che nel caso della pianificazione di impianti dagli effetti presumibilmente notevoli in contesto transfrontaliero, gli Stati confinanti interessati siano informati e consultati. Articolo 6a. Questo nuovo articolo designa le autorità abilitate ad esercitare in Svizzera diritti e doveri nell’ambito della Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo). L’inserimento di questa norma nell’OEIA era stato prospettato dal Consiglio federale nel messaggio del 5 settembre 1995 concernente la ratifica della Convenzione di Espoo. Il capoverso 1 designa l’autorità svizzera competente sia per quanto concerne la notifica allo Stato confinante interessato sia per un’adeguata considerazione dei risultati della procedura di
5 RS 0.814.06 6 La designazione dell’unità amministrativa "Ufficio federale dell’ambiente" è già stata adeguata in precedenza, in applicazione dell’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 novembre 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). 7 Keller P. M. 2007: UVP-Pflicht bei Änderung bestehender UVP-pflichtigen Anlagen. Rechtsgutachten zu Handen des Bundesamtes für Umwelt und des Amtes für Umweltkoordination und Energie des Kantons Bern. 8 Cfr. Rausch/Keller 2001: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Artikel 9 N68 3/18
consultazione e di partecipazione nello Stato confinante. Il capoverso 2 disciplina le competenze per i casi in cui la Svizzera è interessata da un progetto all’estero. L’UFAM è l’organo di contatto per le notifiche relative a progetti di uno Stato confinante (lett. a). Gli Stati confinanti sanno così a chi rivolgersi la prima volta. Per compiti legati all’attuazione della Convenzione in Svizzera sono tuttavia competenti le autorità responsabili dell’autorizzazione di un tipo di progetto analogo in Svizzera (lett. b). Articolo 7. Il termine attualmente in uso rapporto sull’impatto ambientale (rapporto), è inserito, secondo l’articolo 10b capoverso 1 LPAmb, nel titolo e nel testo. Articolo 8. Il titolo dell’articolo 8 è esteso – contrariamente a quanto avveniva nella versione precedente dell’articolo 8 OEIA – all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri, in quanto l’articolo si occupa dei due tipi di documenti. Nell’articolo 10 b capoverso 3 LPAmb è stato sancito che, da ora in poi, il rapporto EIA può concludersi, a determinate condizioni, con l’indagine preliminare. Nella presente revisione parziale dell’OEIA, le funzioni dell’indagine preliminare quale primo documento di sintesi (art. 8 cpv. 1 lett. a) e quale rapporto conclusivo (art. 8a) sono strutturate meglio, e il ruolo del capitolato d’oneri (art. 8 cpv. 1 lett. b) è precisato conformemente alla buona prassi. Il nuovo articolo 8 capoverso 2, contrariamente alla versione anteriore dell’articolo 8, sancisce che i richiedenti devono presentare all’autorità decisionale l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri. Dato che il capitolato d’oneri non può essere valutato senza le conoscenze relative al progetto previsto e ai suoi presumibili effetti sull’ambiente, l’indagine preliminare, conformemente alla prassi corrente, viene inoltrato insieme al capitolato d’oneri e valutato dal servizio di protezione dell’ambiente insieme al capitolato. Articolo 8a. L’indagine preliminare considerato quale rapporto. Il nuovo articolo riprende il testo dell’articolo 10b capoverso 3 LPAmb. Diversamente da quanto sancisce il diritto vigente (art. 8 cpv. 2), i richiedenti possono concludere il rapporto EIA – anche se si prevede che l’impianto comporterà effetti notevoli – con l’indagine preliminare se questo include tutte le informazioni necessarie (secondo l’art. 10b cpv. 2 LPAmb e gli art. 9 e 10 dell’ordinanza) richieste dall’autorità per l’esame della conformità di un progetto al diritto ambientale. Ovviamente, l’elaborazione di un capitolato d’oneri diventa di conseguenza obsoleta. Inoltre, si precisa che nei casi in cui l’indagine preliminare sia inoltrato come rapporto, i termini di valutazione applicati dal servizio per la protezione dell’ambiente sono gli stessi di quelli applicati per il rapporto (art. 12b). I richiedenti sono liberi di scegliere l’una o l’altra procedura. Nel caso di progetti grandi e complessi o progetti ubicati in siti sensibili, è spesso vantaggioso per i richiedenti, e utile per una procedura regolare, che la rendicontazione avvenga in maniera scaglionata – in sintonia con lo stato di avanzamento del progetto – con l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto. Ciò offre il vantaggio, soprattutto per i richiedenti, che eventuali opposizioni fondamentali contro il sito o contro componenti del progetto, o questioni delicate dal punto di vista della legislazione sulla protezione dell’ambiente, vengano rese note con anticipo e possano essere considerate nella pianificazione successiva. Nell’ambito della direttiva EIA (2008, attualmente in preparazione) l’UFAM formula delle raccomandazioni all’attenzione dei richiedenti circa i progetti atti ad essere inoltrati con un’indagine preliminare conclusiva. L’articolo 9 capoverso 4 subisce una lieve modifica nel senso che mette in evidenza il fatto che i richiedenti devono indicare nel rapporto anche come sono state considerate nel progetto le verifiche ambientali condotte nell’ambito della pianificazione territoriale. Questo nuovo aspetto tiene conto anche della richiesta della mozione della Commissione per gli affari giuridici del Consiglio degli Stati
4/18
(02.436) di un miglior coordinamento tra protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale, adottata dalle Camere federali nel 20069 . Articolo 10 capoverso 1 e capoverso 2. La frase introduttiva dell’articolo 10 capoverso 1 stabilisce che le direttive del servizio di protezione dell’ambiente rivestono carattere di aiuti all’esecuzione e non carattere di atti normativi. Già secondo il diritto vigente (art. 8 cpv. 10), l’indagine preliminare doveva essere conforme alle direttive del servizio di protezione dell’ambiente. Ora, anche l’allestimento del capitolato d’oneri deve essere conforme alle direttive del servizio di protezione dell’ambiente. Ciò è ragionevole perché il capitolato d’oneri stabilisce il quadro tematico e metodico d’inserimento del rapporto allestito secondo le direttive del servizio della protezione dell’ambiente. Lettera b UFAM invece di Ufficio federale.
Il titolo del Capitolo 3 prima dell’articolo 12 è stato formulato – conformemente ai contenuti degli articoli 12-13 – in maniera più generale, e quindi applicabile anche per la valutazione dell’indagine preliminare e del capitolato d’oneri. Articolo 12 disciplina la competenza per la valutazione dell’indagine preliminare, del capitolato d’oneri e del rapporto, a seconda che si tratti di una procedura d’approvazione cantonale (o comunale) o di una procedura federale. Capoverso 2. Nel caso di progetti della Confederazione, l’UFAM nella sua valutazione tiene conto anche del parere del Cantone. Che l’UFAM accolga – oltre ad altri pareri del Cantone conformemente all’articolo 14 capoverso 2 – anche il parere del servizio cantonale della protezione dell’ambiente, rientra nella prassi corrente. Questo parere costituisce una base importante per l’UFAM ai fini della valutazione del progetto, in quanto, di regola, i servizi cantonali di protezione dell’ambiente dispongono di conoscenze più approfondite a livello locale, sono in grado di valutare con sufficiente competenza specifica il rispetto delle prescrizioni cantonali e fungono da orientamento per un’eventuale ponderazione degli interessi tra disposizioni di protezione cantonali10 . Capoverso 3. Per motivi di sistematicità, l’articolo 13a inserito nel quadro della revisione del 1995 viene nuovamente soppresso e la competenza dell’UFAM nei casi in cui esso, nel quadro delle procedure cantonali, va sentito, viene ora riproposta nell’articolo 12. In occasione della revisione dell’OEIA del 1995, il ruolo dell’UFAM nell’ambito delle consultazioni è stato semplificato nel senso che l’UFAM non dovrebbe più esprimere valutazioni approfondite ma soltanto sommarie in merito al rapporto. All’epoca non era stata proposta una valutazione sommaria del capitolato d’oneri. Da un’ottica attuale sembra però corretto che l’UFAM, nel caso in cui venga consultato, si limiti a una valutazione sommaria anche per quanto concerne la valutazione dell’indagine preliminare e del capitolato d’oneri. Nelle consultazioni, l’UFAM, per la valutazione dell’indagine preliminare, del capitolato d’oneri e del rapporto dispone del parere del servizio cantonale della protezione dell’ambiente. L’aggiunta imprecisa “oppure di un progetto definitivo dello stesso” è soppressa. Per motivi di sistematicità, i termini di trattazione per la valutazione dell’indagine preliminare, del capitolato d’oneri e del rapporto sono disciplinati in appositi articoli specifici (art. 12a e 12b) e non, come finora, ripartiti in diversi articoli.
9 La mozione invita il Consiglio federale a proporre misure in ambito esecutivo e legislativo che garantiscano il coordinamento tra protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale. Inoltre, essa chiede che le decisioni in materia di pianificazione del territorio permettano di istituire le condizioni essenziali per una realizzazione rapida ed ecologica di progetti edili sgravando in tal modo i progetti EIA (esame dell’impatto sull’ambiente). 10 Cfr. commenti all’articolo 3 capoverso 1 5/18
Articolo 12a. Termini di trattazione per l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri. I capoversi 1-3 riprendono le norme vigenti11 concernenti i termini per la valutazione dell’indagine preliminare e del capitolato d’oneri. Nel capoverso 2 è precisato il termine per la valutazione dell’indagine preliminare e del capitolato d’oneri da parte dell’UFAM nella procedura federale: il parere deve essere espresso, come finora, entro un termine di due mesi dal ricevimento dell’indagine preliminare e del capitolato d’oneri. Dopo la stesura di un parere da parte del Cantone – si tratta in generale della presa di posizione del servizio di protezione dell’ambiente – resta ancora all’UFAM almeno un mese per la sua valutazione. Questo termine, concepito analogamente al termine di trattazione per il rapporto nella procedura federale (cfr. art. 12b cpv. 2), permette una valutazione pressoché parallela da parte del Cantone e dell’UFAM. Capoverso 3. In caso di consultazione, l’UFAM valuta l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri entro due mesi. Il termine parte dal momento in cui l’UFAM dispone dell’indagine preliminare, del capitolato d’oneri e del parere del servizio cantonale della protezione dell’ambiente. Articolo 12b. Termini di trattazione per il rapporto. In questo nuovo articolo sono riuniti – senza modifiche sostanziali – i termini per la valutazione del rapporto che in precedenza erano distribuiti tra l’articolo 12 capoversi 1 e 2 e l’articolo 13a capoverso 2. Capoverso 3. In caso di consultazione, l’UFAM valuta il rapporto entro tre mesi a decorrere dal momento in cui l’UFAM riceve il rapporto e il parere del servizio cantonale della protezione dell’ambiente (cfr. articolo 14 capoverso 3). Articolo 13a è abrogato. Il suo contenuto figura ora nell’articolo 14 capoverso 3 e nell’articolo 12 capoverso 3. Articolo 14. I capoversi 1 e 2 sono invariati. Il capoverso 3 riprende senza modifiche il contenuto dell’articolo 13a capoverso 1, che è stato stralciato. Il capoverso 4 corrisponde al capoverso 3 antecedente. Articolo 17 lettera a. Per l’esame, l’autorità decisionale si fonda sul rapporto; l’attributo “del richiedente” è superfluo e pertanto viene soppresso. L’articolo 17a equivale per il contenuto al terzo periodo del precedente articolo 12 capoverso 2. L’eliminazione delle divergenze nella procedura federale è trattata per motivi sistematici in un articolo a se stante. Articolo 20 cpv. 1. Da un lato, Ufficio federale è sostituito da UFAM; dall’altro, nella LPAmb la legittimazione a ricorrere è disciplinata negli articoli 55 e 55f. Articolo 24. Disposizioni transitorie. In via di principio, il nuovo diritto deve essere applicato il prima possibile. È stato pertanto disposto che, dopo l’entrata in vigore della modifica, le domande pendenti saranno trattate secondo il nuovo diritto. Soltanto nel caso di domande con ricorsi pendenti è applicato il diritto anteriore. Data dell’entrata in vigore: la data prevista è il 1° luglio 2008.
11 I termini erano contemplati in precedenza in due capoversi dell’articolo 8. 6/18
3 Verifica dell’allegato "Impianti sottoposti all’esame e procedura decisiva"
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha verificato, su mandato del Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), l’elenco dei tipi d’impianto che sono sottoposti a EIA riportato nell’allegato conformemente alle disposizioni dell’articolo 10a capoverso 2 LPAmb. L’UFAM analizzava in dettaglio se da un certo tipo d’impianto ci si deve attendere di regola un carico ambientale notevole durante la fase di costruzione o di esercizio e se questo tipo d’impianto può esser presumibilmente realizzato soltanto mediante misure specifiche. Da questa verifica è risultato che impianti in precedenza sottoposti all’obbligo dell’EIA ne devono essere esonerati e viceversa. La verifica dell’allegato concernente gli impianti sottoposti all’esame è stato effettuato in stretta collaborazione con i servizi-EIA cantonali e con gli Uffici federali interessati. Si è dovuto rinunciare al coinvolgimento di altri ambienti interessati a causa del rigido calendario delle scadenze dettato dalla mozione Hofmann (07.3418).
3.1 Criteri generali
L’articolo 10a capoverso 2 LPAmb limita l’obbligo di esame agli impianti che possono presumibilmente ottemperare alle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente soltanto con l’adozione di misure specifiche al progetto o all’ubicazione, vale a dire adattate al caso particolare. Per contro, i progetti che per l’osservanza della legislazione ambientale necessitano soltanto di misure standard correnti (secondo le norme tecniche) in futuro non saranno più sottoposti all’EIA. Diversi tipi d’impianto adempiono già secondo il diritto vigente il criterio della rilevanza soltanto se raggiungono una determinata dimensione minima. Come era già stato stabilito nel rapporto esplicativo del DFI del maggio 1986 concernente il disegno dell’OEIA (p. 33), per tracciare una linea di separazione tra gli impianti sottoposti all’EIA e quelli che non lo sono esiste un margine di apprezzamento. Spesso la rilevanza degli effetti sull’ambiente dipende in misura elevata dall’ubicazione e dal suo inquinamento preesistente nonché dalla modalità di utilizzazione dell’impianto. Una rivalutazione per quanto attiene l’aumento o la riduzione dei valori soglia ai fini dell’EIA del 1988 può essere opportuna – oltre che per i criteri generali dell’articolo 10a capoverso 2 LPAmb – per i motivi seguenti: a) gli effetti sull’ambiente della categoria degli impianti sono sostanzialmente mutati negli ultimi anni: gli effetti tipici di una categoria di impianti possono essere, ad esempio, diminuiti in generale grazie allo sviluppo tecnologico, oppure anche aumentati a causa di uno sfruttamento più intenso; b) le esperienze fatte sull’arco di molti anni con progetti concreti mostrano che i valori soglia stabiliti venti anni fa sono troppo elevati o troppo bassi o anche troppo poco differenziati; c) un valore soglia supera nettamente il limite – rispetto a quelli di altri tipi d’impianto sottoposti all’EIA. Va tenuto presente che il confronto tra i diversi tipi d’impianto per quanto concerne le loro caratteristiche è un compito estremamente difficile; d) il margine di apprezzamento nell’interpretazione del concetto giuridico indeterminato di "carico inquinante notevole" è utilizzato in modo più o meno esteso, a seconda del contesto economico, politico o sociale.
7/18
3.2 Questioni speciali
L’UFAM ha sfruttato l’occasione data dalla presente revisione per precisare le definizioni di impianto e di valore soglia che, com’è noto, sono difficilmente interpretabili. Inoltre, sono stati esonerati dall’esame EIA impianti che molto probabilmente oggi non vengono più fabbricati o non sono più in esercizio. Occorre segnalare che per nessun tipo d’impianto è stata modificata l’assegnazione delle competenze procedurali (Confederazione o Cantoni) .
3.3 Tipi di impianto in dettaglio
1 Trasporti
11 Circolazione stradale
I tipi d’impianto n. 11.1 (Strade nazionali), n. 11.2 (Strada principale, costruita con il contributo della Confederazione [articolo 12 della legge federale del 22 marzo 198512 concernente i dazi sui carburanti]) e n. 11.3 (Altre strade a grande traffico e altre strade principali) sono invariati. Le tre categorie d’impianti comportano, sia nella fase di costruzione che in quella d’esercizio, effetti di portata notevole in diversi settori ambientali e richiedono sempre provvedimenti ambientali specifici all’ubicazione. Nel 1988, Il Consiglio federale ha stabilito la soglia di rilevanza per parcheggi (in edificio o all’aperto) (tipo d’impianto n. 11.4) a 300 parcheggi. Conformemente alle informazioni fornite dal gruppo specializzato EIA dei Cantoni della Svizzera tedesca, la maggior parte dei parcheggi sottoposti all’obbligo EIA è sita in zone urbane, inclusi gli agglomerati13 ; si tratta in parte di nuovi impianti, in parte di ampliamenti di impianti esistenti. Questo tipo d’impianto comporta un carico fonico e un carico atmosferico con possibili effetti nocivi sulla natura e sul paesaggio, sulle acque sotterranee e sul suolo. La rilevanza degli effetti è però determinata fortemente dall’ubicazione e dall’inquinamento preesistente nonché dal tipo di utilizzazione dei parcheggi 14 . Un centro commerciale che vende beni per il consumo quotidiano può generare, con 300 parcheggi, un traffico (diverse migliaia di viaggi al giorno) equivalente a quello di un mercato specializzato con un parcheggio dotato di un numero di posti auto di gran lunga maggiore. Negli ultimi 15-20 anni, il trasporto individuale motorizzato, e l’inquinamento generale causato dal settore dei trasporti negli insediamenti, sono notevolmente aumentati. Nello stesso periodo di tempo, le emissioni specifiche imputate ai veicoli sono invece sensibilmente diminuite; questo sgravio è però stato nuovamente compensato, almeno in parte, dalla crescita dei trasporti. Negli agglomerati, i valori limite d’immissione per il NO2 e il PM10 vengono regolarmente superati, ,come già in passato. Il netto sorpasso dei valori limite per il NO2 e il PM10 è registrato in particolare nel centri urbani e lungo le autostrade, ossia proprio dove esistono, o sono programmati, centri commerciali e la maggior parte dei grandi parcheggi. Il carico fonico causato dai veicoli a motore è nuovamente salito negli ultimi anni a causa dell’assetto del parco veicoli (motorizzazioni più potenti, vetture più alte, pneumatici più larghi). Inoltre, i parcheggi sono sfruttati oggi più intensamente che non un paio di anni fa, in seguito alla proroga dei tempi di apertura dei negozi, soprattutto nelle ore serali.
12 RS 725.116.2 13 Informazioni del 3 ottobre 2007 14 Ad es. parchetti per residenti, parchetti pubblici per dipendenti, parchetti pubblici per i clienti di centri commerciali 8/18
La conclusione che possiamo trarre da queste osservazioni è che nulla è cambiato per quanto concerne la rilevanza del carico sull’ambiente del tipo d’impianto n. 11.4.. Al fine di determinare l’impatto ambientale, occorre che gli effetti di questi impianti siano raggruppati; proprio per far fronte alle opposizioni da parte degli abitanti, è utile disporre di un rapporto sull’impatto ambientale. La politica si è concentrata per anni su questo tipo di impianto nel contesto del diritto di ricorso delle associazioni; sarebbe pertanto opportuno incrementare, nell’ambito del margine di apprezzamento (cfr. n. 3.1), il valore soglia da 300 a 500 posti auto. Questo aumento può essere giustificato se confrontato con gli altri impianti della circolazione stradale che sono sottoposti all’obbligo dell’EIA. Con questo allentamento del valore, gran parte delle nuove costruzioni o ampliamenti sarà esonerato in futuro dall’obbligo dell’EIA 15 .
12 Ferrovie
I tipi d’impianto n. 12.1 (Nuove linee ferroviarie [articolo 4 LF del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere e articoli 5 e 6 LF del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie]) e n. 12.2 (Altri impianti che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio ferroviario (compreso il potenziamento di linee ferroviarie) – con un preventivo (esclusi gli impianti di sicurezza) superiore a 40 milioni di franchi oppure – che corrispondono a un tipo d’impianto descritto nel presente allegato) rimangono invariati 16 . Il tipo d’impianto n. 12.3 non è mai stato realizzato negli ultimi anni quale progetto a se stante e viene pertanto soppresso.
13 Navigazione
I tipi d’impianto n. 13.1 (Impianto portuale per battelli delle imprese pubbliche di navigazione) e n. 13.2 (Porto industriale con dispositivi fissi per il carico e lo scarico cantonale) sono invariati. Anche il tipo d’impianto n. 13.4 (Nuova via navigabile) rimane (per il momento) sottoposto all’obbligo dell’EIA. Anche se, attualmente, nuove vie navigabili sono poco probabili, si tratta comunque di una categoria di progetti molto problematici per l’ambiente. La corrispondente ordinanza sulla protezione del tracciato delle idrovie del 21 aprile 1993 è stata rivista pochi anni fa, ed è applicabile come per il passato (essa prevede persino un piano settoriale per le vie navigabili). Nel caso di porti per battelli (n. 13.3) si fa la distinzione tra porti per battelli in laghi e porti per battelli in corsi d’acqua. Invariata la soglia dei 100 posti d’ormeggio per battelli in laghi; la soglia per porti per battelli lungo le rive di un corso d’acqua è per contro limitata a 50 posti d’ormeggio.
14 Navigazione aerea
I tipi d’impianto della navigazione aerea n. 14.1 (Aeroporto) e n. 14.2 (Campo d’aviazione [esclusi gli eliporti] con più di 15 000 movimenti all’anno) e n. 14.3 (Eliporto con più di 1000 movimenti all’anno) restano invariati. Nel rimando b) relativo ai tipi d’impianto n. 14.2 e 14.3 vengono ora definiti direttamente i movimenti di volo (è considerato movimento di volo ogni atterraggio e ogni decollo; le manovre di atterraggio con decollo immediato contano come due movimenti di volo), in quanto il riferimento esistente all’allegato
15 Dalla statistica relativa all’EIA 1989-2003 allestita dal gruppo specializzato dei responsabili EIA cantonali della Svizzera occidentale (BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS) e del Ticino risulta che circa il 25 per cento di tutte le procedure cantonali EIA riguardano parcheggi. 16 La soglia è stata aumentata di 20 milioni già nell’ambito dell’ultima revisione parziale dell’OEIA nel 1995. 9/18
5 numero 31 capoverso 3 dell’ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF) concerne soltanto i piccoli aerei.
2 Energia
21 Produzione di energia
I tipi d’impianto n. 21.1 (Impianti per l’impiego dell’energia nucleare, per l’estrazione, la produzione, l’utilizzazione, il trattamento e il deposito di materiali radioattivi), n. 21.4 (Impianto geotermico (compresi gli impianti che sfruttano il calore delle acque sotterranee) di più di 5 MWth) e n. 21.6 (Raffineria di petrolio) restano invariati. Nel caso del tipo d’impianto n. 21.2 (Impianto termico per la produzione di energia) la soglia viene ora differenziata in base al tipo di vettore energetico: nel caso di vettore energetico fossile, l’impianto è sottoposto come finora all’obbligo dell’EIA se la potenza termica è superiore a 100 MWth. Per gli impianti con vettore energetico rinnovabile e impianti misti, il valore soglia è fissato solo se la potenza termica, o l’impianto pirolitico 17 , è superiore a 20 MWth. Una classificazione siffatta nell’ottica della protezione dell’ambiente è ragionevole: impianti con una potenza superiore a 20 MWth per vettori energetici rinnovabili e impianti misti sono impianti di grandi dimensioni 18 . Benché questi impianti siano auspicabili nell’ottica della protezione del clima, la combustione del legname (ad es. nell’impiego di legno di scarto) comporta notevoli emissioni di polveri fini (fuliggine, sali, metalli pesanti, diossina) o altri inquinanti atmosferici. Anche il trasporto e il necessario deposito di quantità di legno molto grandi (un impianto di queste dimensioni necessita di circa 6 t di legno l’ora o 140 t al giorno) – e in particolare lo smaltimento di circa 1,4 t di ceneri e sostanze residue al giorno – fanno sì che un impianto di questo ordine di grandezza provochi un notevole inquinamento ambientale. Con il tipo d’impianto n. 21.2a (Impianti di fermentazione con una capacità di trattamento di 5000 t di sostrato all’anno) un tipo di impianto è stato ora catalogato tra gli impianti per la produzione di energia, che finora, sotto il titolo di Impianti per lo smaltimento dei rifiuti (n. 40.7), era sottoposto all’obbligo dell’EIA già a partire da una quantità di sostrato di 1000 t all’anno. L’aumento della soglia garantisce che soltanto grandi impianti (ma non gli impianti di biogas di grandi aziende agricole) siano soggetti all’obbligo dell’EIA. Il tipo d’impianto n. 21° – prescindendo dai pericoli possibili per i valori naturali o paesaggistici – induce, soprattutto nella fase di esercizio, effetti potenziali notevoli (sul suolo, sulle acque sotterranee, sull’aria e sul rumore). La soglia per il tipo d’impianto n. 21.3 (Centrale idroelettrica a bacino d’accumulazione, centrale idroelettrica a filo d’acqua nonché centrale elettrica ad accumulazione/pompaggio) è stata puntualizzata e ora viene impiegato esplicitamente il concetto di potenza installata (di più di 3 MW). I due tipi d’impianto n. 21.5 (Officina di produzione del gas, cokeria, impianto per l’idrogenazione del carbone) e n. 21.7 (Impianto per l’estrazione di petrolio, gas naturale o carbone) sono soppressi, essendo ormai obsoleti. Qualora nei prossimi anni si dovesse scoprire che in Svizzera si producono impianti per l’estrazione del gas naturale, il Consiglio federale, in base all’articolo 10a capoverso 3, sottoporrà nuovamente questo tipo d’impianto all’obbligo dell’EIA. Impianti per l’utilizzazione dell’energia eolica con una potenza installata di oltre 3 MW devono ora essere sottoposti all’obbligo dell’EIA (impianto n. 21.8). La dimensione minima per l’obbligo dell’EIA è analoga a quella relativa alle centrali idroelettriche con una potenza installata di 3 MW. Ciò equivale
17 Impianti per la gassificazione del legno 18 La maggior opera realizzata finora, e in procinto di essere ultimata, è quella delle Industrielle Werke di Basilea con una potenza di 25 MWth, che tratta la maggior parte del legno proveniente dalla Svizzera nordorientale. 10/18
alla prestazione di tre grandi turbine eoliche. Poiché gli impianti eolici devono essere ubicati in località esposte al vento, il loro carico sul paesaggio è quasi sempre rilevante. Detti impianti costituiscono inoltre trappole potenziali per gli uccelli. Notevoli sono pure le immissioni foniche dei rotori.
22 Trasporto e deposito d’energia
I tipi d’impianto n. 22.1 (Condotta ai sensi dell’articolo 1 della legge del 4 ott. 1963 19 sugli impianti di trasporto in condotta, per la quale è necessaria un’approvazione dei piani ), n. 22.2 (Linea aerea ad alta tensione o cavo interrato ad alta tensione, dimensionati per tensioni pari a 220 kV e più) e n. 22.3 (Serbatoi per il deposito di gas, combustibili o carburanti, con una capacità superiore a 50 000 m3 di gas o 5000 m3 di liquido in condizioni normali) restano invariati. I depositi di carbone con una capacità superiore a 50 000 m3 (tipo d’impianto n. 22.4) non esistono più in Svizzera. Questo tipo d’impianto è soppresso.
3 Costruzioni idrauliche
Nel caso del tipo d’impianto n. 30.1 (Opere per regolare il livello o il deflusso delle acque di laghi naturali), il valore soglia è aumentato da 0,5 km² di superficie media a 3 km², in quanto è poco probabile (e infatti negli ultimi decenni questa fattispecie non si è mai verificata) che siano stati regolati laghi naturali con una superficie media inferiore a 3 km2. Con l’aumento della soglia – rispetto ad oggi – solo il lago di Oeschinen, con una superficie di 1,1 km², sarebbe esonerato dall’obbligo dell’EIA nel caso di un’eventuale regolazione. Per il tipo d’impianto n. 30.2 (Opere d’ingegneria idraulica come: sbarramenti con dighe, arginamenti, correzioni, opere per il contenimento delle piene e di materiale alluvionale) il valore soglia è stato abbassato dagli attuali 15 milioni a 10 milioni di franchi, dato che già impianti sostanzialmente più piccoli possono provocare un carico ambientale notevole e richiedere l’adozione di provvedimenti adeguati all’ubicazione specifica. Per questo motivo – e fondandosi sulle esperienze con progetti concreti – i servizi cantonali EIA hanno addirittura richiesto un abbassamento del valore soglia a 5 milioni. Il Dipartimento approva le valutazioni dei Cantoni e propone una riduzione della soglia a 10 milioni di franchi. Le soglie dei tipi d’impianto n. 30.3 (Riporto di più di 10 000 m3 di materiali in un lago) e n. 30.4 (Estrazione di più di 50 000 m3 all’anno di ghiaia, sabbia e altri materiali da corsi d’acqua (esclusa l’estrazione annuale effettuata per motivi di sicurezza (piene)) restano invariati.
4 Smaltimento di rifiuti
I tipi d’impianto n. 40.1 (Depositi di scorie radioattive in strati geologici profondi ), n. 40.2 (Impianti nucleari per l’immagazzinamento intermedio di elementi di combustibile esausti e per il condizionamento o l’immagazzinamento intermedio di scorie radioattive), n. 40.4 (Discarica per materiali inerti, con un volume di più di 500 000 m3 ), n. 40.5 (Discarica reattore), n. 40.6 (Discarica per sostanze residue) e n. 40.9 (Impianto di depurazione delle acque di rifiuto con una capacità superiore a 20 000 equivalenti-abitanti) restano invariati. Il tipo d’impianto n. 40.3 (Impianto «Shredder» per demolizione di autoveicoli) viene soppresso, in quanto è inserito tra gli impianti del tipo (rivisto) n. 40.7 (lettera a).
19 RS 746.1 11/18
Il tipo d’impianto n. 40.7 viene completamente rielaborato. I valori soglia variano e vengono nettamente aumentati a seconda delle modalità di trattamento. Di conseguenza, gli impianti per la cernita e il trattamento meccanico ad esempio di rifiuti edili sono ora sottoposti all’obbligo dell’EIA se hanno una capacità di trattamento superiore a 10 000 t di rifiuti edili all’anno (finora la soglia era di 1000 t). In futuro, gli impianti di compostaggio dovranno essere sottoposti all’obbligo dell’EIA a partire da una soglia di 5000 t (finora la soglia era di 1000 t). Il valore soglia esistente di 1000 t all’anno è mantenuto soltanto per gli impianti destinati al trattamento termico o chimico perché questi ultimi sono i tipi d’impianto con il maggiore potenziale di carico ambientale. Occorre fare presente che i posti comunali di raccolta dei rifiuti non soggiacciono all’obbligo dell’EIA perché la raccolta e la cernita di rifiuti, così come avviene nei posti comunali di raccolta, non costituisce un “trattamento” nel senso dell’ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR). Nel caso del tipo d’impianto n. 40.8, il valore soglia per i depositi temporanei di rifiuti sotto forma liquida, sotto forma solida o semiliquida viene ora aumentato in modo uniforme a 10 000 t (finora 1000 t per rifiuti speciali sotto forma liquida e 5000 t sotto forma solida o semiliquida). L’aumento è determinato anche dal fatto che per quanto riguarda il trattamento di materiale di scavo, nell’ambito del risanamento di siti contaminati, di impianti conformemente al tipo d’impianto n. 40.8, non sorgano contraddizioni rispetto al tipo d’impianto n. 40.7 lettera a.
5 Costruzioni e impianti militari
I tipi d’impianto n. 50.1 – 50.4 restano invariati. Il tipo d’impianto n. 50.5 è soppresso, dato che per la costruzione e il risanamento di impianti di tiro, il carico sul terreno e sulle acque sotterranee (installazione di cassoni parapallottole) e il rumore (regolamento d’esercizio) viene in generale compensato con l’adozione di provvedimenti standard. Inoltre, si prevede che grandi impianti nuovi saranno costruiti parzialmente o totalmente inseriti in un involucro o costruiti in parte anche sottoterra. Vengono meno in tal modo le immissioni foniche e il rilascio di metalli pesanti nel suolo e nelle acque sotterranee.
6 Sport, turismo e tempo libero
Dato che per l’impianto n. 60.1 sono stati necessari adeguamenti sostanziali della nuova legge del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune e i tipi di impianto n. 60.1 e 60.3 hanno dato luogo a più riprese in passato a difficoltà d’interpretazione, essi sono stati ristrutturati nel quadro della presente verifica. Sottostanno d’ora in poi all’obbligo dell’EIA tutti gli impianti a fune conformemente all’articolo 3 della legge sugli impianti a fune, per i quali secondo la legge del 18 giugno 1993 sul trasporto viaggiatori, è necessaria una concessione per il trasporto di viaggiatori rilasciata dalla Confederazione (tipo d’impianto n. 60.1) – e non solo per gli impianti a fune destinati alla valorizzazione turistica di nuove regioni sciistiche o per il collegamento di regioni sciistiche esistenti. Ciò è motivato di per sé dalla rilevanza del carico ambientale che gli impianti a fune comportano e dai provvedimenti speciali e localizzati per la protezione dell’ambiente necessari nelle regioni sensibili del territorio alpino a prealpino. E, altresì, dal fatto che oggi la maggior parte degli impianti a fune sono utilizzati sia nella stagione estiva sia in quella invernale. Non sono sottoposti all’obbligo dell’EIA gli impianti a fune che necessitano di un’autorizzazione cantonale. Per gli skilift che in passato figuravano tra i tipi d’impianto 60.1, viene istituito – senza modifiche sostanziali – un nuovo tipo d’impianto, il n. 60.2. L’espressione regione sciistica è sostituita con quella più attuale di regione sciistica sportiva.
12/18
Per il tipo d’impianto n. 60.3 (Modificazioni del terreno di più di 5000 m2 per impianti sciistici sportivi) l’espressione piste da sci – della versione precedente – è stata sostituita con quella più attuale di impianti sciistici sportivi. Oltre a ciò, la soglia per le modificazioni del terreno è stata alzata da 2000 m² a 5000 m². Nel tipo d’impianto n. 60.4 (Impianto d’innevamento con superficie innevata superiore a 50’000 m2) l’ha, quale unità di misura, è sostituito dal m², per motivi di uniformazione (tra gli impianti sotto il n. 6); ma il valore soglia resta invariato. I tipi d’impianto n. 60.5 (Stadio con tribune fisse per più di 20 000 spettatori), n. 60.6 (Parco di divertimenti con una superficie superiore a 75 000 m2 o una capacità superiore a 4000 visitatori al giorno) e n. 60.7 (campi da golf) sono invariati. Il Dipartimento, a causa del carico ambientale potenzialmente elevato di questi impianti e il relativo fabbisogno di adottare provvedimenti specifici all’ubicazione, ha deciso di sottoporre, come in passato, i campi da golf all’obbligo dell’EIA, nonostante un intervento parlamentare chieda l’esclusione di questi tipi d’impianto 20 . Campi da golf con 9 o più buche necessitano in generale, nella zona agricola, da 50 a 100 di ettari di terreno e costituiscono impianti artificiali con importanti modificazioni del terreno, tappeti erbosi sportivi e ostacoli idraulici artificiali. I tappeti erbosi sportivi sono applicati su uno strato portante di sabbia oppure su fogli, richiedono una concimazione intensa, devono essere trattati con prodotti fitosanitari e, nella maggior parte dei casi, anche innaffiati. Sono affiancati quasi sempre da impianti infrastrutturali (edifici, strade, parcheggi) e nuovo traffico indotto. Complessivamente, gli effetti dei campi di golf sull’ambiente sono dunque considerevoli. Il tipo d’impianto n. 60.8 equivale al tipo d’impianto 60.2 di prima. Il suo contenuto è invariato ed è collocato alla fine degli impianti che figurano sotto il numero 6, affinché impianti a fune e altri impianti nell’ambito degli sport sciistici siano riuniti sotto una sola voce (n. 60.1-60.4).
7 Industria
Sono invariati i tipi d’impianto n. 70.1 (Impianto per la produzione di alluminio), n. 70.2 (Acciaieria), n. 70.3 (Impianto per la lavorazione di metalli non ferrosi), n. 70.4 (Impianto per il pretrattamento e la fusione di rottami metallici e ferraglia), n. 70.8 (Fabbrica di esplosivi e di munizioni), n. 70.9 (Macello e azienda per la lavorazione delle carni, con una capacità di produzione superiore a 5000 t all’anno), n. 70.10 (Cementificio), n. 70.11 (Vetreria, con una capacità di produzione superiore a 30 000 t all’anno), n. 70.12 (Fabbrica di cellulosa, con una capacità di produzione superiore a 50 000 t all’anno) e n. 70.14 (Fabbrica di pannelli di masonite). Sono soppressi due tipi d’impianto: il tipo d’impianto n. 70.13 (Impianto per la produzione e la lavorazione dell’amianto e di prodotti contenenti amianto) che è ormai obsoleto dal 1989, data in cui è stato emanato il divieto di principio e generalizzato dell’amianto.
Il tipo d’impianto n. 70.15 (Altri impianti il cui flusso dei gas non trattati (in caso di non funzionamento del sistema di lavaggio dei gas) che, con regime massimo d’esercizio, superi i valori limite dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico: a) di oltre 20 volte per le sostanze secondo la cifra 5 dell’allegato 1; b) di oltre 100 volte per le altre sostanze dell’allegato 1) costituisce una categoria d’impianti corredata da criteri piuttosto inappropriati, in quanto il criterio per l’applicabilità dell’EIA è fondato sui sorpassi delle soglie d’emissione stabilite nelle prescrizioni, che non possono essere stabiliti a priori ma individuati solo in seguito alle indagini relative all’EIA.
20 05.3169, Mozione Schwander Pirmin, Deregolamentazione delle procedure d'autorizzazione di progetti edili soggetti alla LPAmb, in cui si chiede tra l’altro l’esclusione di questo tipo d’impianto 13/18
I due vecchi tipi d’impianto per la sintesi e per la produzione di prodotti chimici (n. 70.5 e n. 70.6) vengono sostituiti da quattro tipi d’impianto nuovi e differenziati adeguati alla terminologia delle direttive UE concernenti l’EIA 21 : con i nuovi tipi d’impianto n. 70.5 (Impianto con una superficie d’esercizio superiore a 5000 m2 o con una capacità di produzione superiore a 1000 t all’anno per la sintesi di prodotti chimici di base organici, prodotti chimici di base inorganici o concimi contenenti fosforo, azoto o potassio) e n. 70.5a (Impianti per la sintesi in quantità industriali di: materie prime per la sintesi di prodotti fitosanitari e biocidi oppure prodotti farmaceutici di base utilizzando un procedimento chimico o biologico), l’obbligo dell’EIA ivi definito è vincolato in misura più adeguata alla tossicità ed ecotossicità effettive delle sostanze e preparati prodotti. Per il tipo d’impianto 70.5 non viene stabilito alcun valore soglia ma soltanto indicata la produzione di sostanze e preparati in quantità industriale, perché il carico sull’ambiente potrebbe già essere notevole in piccole quantità e seconda del tipo di sostanza. Con i nuovi tipi d’impianto n. 70.6 (Impianto con una superficie d’esercizio superiore a 5000 m2 o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all’anno per la lavorazione di prodotti intermedi e di prodotti chimici) e n. 70.6a (Impianto industriale per la lavorazione di prodotti fitosanitari e biocidi, prodotti farmaceutici o colori, vernici, elastomeri o perossidi), l’obbligo dell’EIA ivi definito è vincolato in misura più adeguata alla tossicità ed ecotossicità effettive delle sostanze e preparati lavorati. Il tipo d’impianto 70.6° è definito analogamente al tipo d’impianto 70.5a. I tipi d’impianto n. 70.10a (Imprese produttrici di calcestruzzo con una capacità di trattamento superiore a 10 000 t all’anno), e n. 70.10b (Imprese produttrici di rivestimenti stradali con una capacità di trattamento superiore a 10 000 t all’anno), che finora erano stati sottoposti dai Cantoni, in parte come tipi d’impianto 40.7 o 80.3, all’obbligo dell’EIA, vengono ora classificati in categorie a sé stanti. Gli effetti potenziali delle imprese di calcestruzzo sull’aria, il suolo, l’acqua e il paesaggio, le potenziali emissioni e la produzione di rumore provocate dai trasporti in autocarri di calcestruzzo e di prefabbricati in calcestruzzo, sono elevati e devono essere sottoposti all’obbligo dell’EIA. Dato che le imprese di calcestruzzo sono ubicate spesso in contesti paesaggistici sensibili (ad es. lungo le rive dei laghi), s’impongono di regola anche provvedimenti di protezione ambientale specifica all’ubicazione. Considerazioni analoghe sono valide anche per le Imprese produttrici di rivestimenti stradali.
8 Altri impianti
I tipi d’impianto n. 80.3 (Cava di ghiaia, sabbia o pietre e altre aziende d’estrazione di materiali non destinati alla produzione di energia, con un volume globale asportabile superiore a 300 000 m3), n. 80.7 (Impianti di radiocomunicazioni fissi (soltanto impianti di trasmissione) con una potenza irradiata pari o superiore a 500 kW) e n. 80.8 (Aziende in cui, mediante organismi geneticamente modificati o patogeni, viene eseguita un’attività della classe 3 o 4 secondo l’ordinanza del 25 agosto 199917 sull’impiego confinato) restano invariati. Il tipo d’impianto n. 80.1 (Miglioramento fondiario generale) e 80.2 (Progetti generali di raggruppamento forestale e progetti di allacciamento forestale) sono formulati ora in maniera più comprensibile senza alcuna modifica delle soglie fissate in base alle quantità. Impianti per l’allevamento di bestiame da reddito (tipo d’impianto n. 80.4) possono comportare – soprattutto se si tratta di impianti per l’allevamento di massa – con grande probabilità un carico
21 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 14/18
ambientale notevole. Possono inquinare le acque sotterranee o le acque di superficie, generare inquinamento atmosferico (NH3) o immissioni foniche indotte nell’ambiente circostante; indurre il rilascio diretto o (attraverso immissione, diffusione) indiretto, indesiderato, di sostanze nutritive in superfici ecologicamente pregiate (oligotrofe), spesso collegato a un carico notevole sul paesaggio. La conformità di grandi impianti per l’allevamento di bestiame da reddito alla legislazione vigente in materia di protezione dell’ambiente impone generalmente l’adozione di provvedimenti specifici all’ubicazione.
Nel 1988, nell’ambito dell’introduzione della OEIA, il valore soglia vigente finora (posti per categorie singole di animali da reddito) è stato derivato dall’allora vigente ordinanza sugli effettivi massimi. Questa ordinanza22 costituisce uno strumento di regolazione del mercato nel quadro della politica agricola e serve all’incentivazione della produzione di carne e di uova. I valori soglia ivi fissati non servono affatto ad appurare il carico ambientale effettivo dei singoli impianti per l’allevamento di bestiame da reddito. Inoltre, secondo il diritto vigente – e a prescindere al carico ambientale effettivo – le aziende miste (ad es. le aziende dove vengono allevate diverse categorie di animali che, per quanto concerne, il numero si collocano appena al di sotto del valore soglia) sono state privilegiate rispetto a quelle che allevano una sola categoria di bestiame ma in grandi quantità (al di sopra della soglia EIA). Oltre a ciò, il tipo d’impianto n. 80.4 ha sempre dato luogo a difficoltà d’interpretazione, in quanto nelle aziende agricole sono allevate anche specie di animali da reddito non annoverabili nelle categorie previste dal tipo d’impianto (ad es. oltre a scrofe da allevamento e suini da ingrasso anche suinetti svezzati, giovani scrofe e verri). La definizione del tipo d’impianto 80.4 è stata uniformata e di conseguenza essenzialmente semplificata. La costruzione di impianti per la tenuta di animali da reddito richiede da ora in poi l’obbligo dell’EIA, nel caso di una stalla di nuova costruzione o modificata o di un padiglione di nuova costruzione o modificato, se l’azienda nel suo complesso supera la capacità di 125 unità di bestiame grosso (UBG). Nell’ottobre del 2005, l’UFAM, in vista della revisione del tipo d’impianto, ha interpellato tutti i servizi EIA e uffici cantonali dell’agricoltura dei Cantoni circa la ridefinizione (tipo23 ed entità dei valori soglia). I risultati del sondaggio sono stati discussi in seno a un gruppo di lavoro paritetico con i servizi cantonali EIA, gli uffici cantonali dell’agricoltura e l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). La nuova definizione del tipo d’impianto n. 80.4 viene ora proposta in base alle conoscenze risultate da questa procedura. Con questa nuova definizione, la soglia EIA per le aziende la cui attività è concentrata sull’allevamento di una specie di animali da reddito, viene nettamente elevata24 , eccetto che per il bestiame grosso. In tal modo, saranno soltanto le aziende agricole molto grandi ad essere sottoposte all’EIA: nel 2004, con la nuova soglia, circa l’1 per cento di tutte le aziende sarebbe stato sottoposto all’obbligo dell’EIA 25 . Al fine di facilitare agli agricoltori l’allestimento di un rapporto sull’impatto ambientale, sia per quanto attiene al contenuto sia per quanto attiene ai costi, l’UFAM e i Cantoni mettono a disposizione una lista di controllo e un modello di rapporto standard. La definizione di tipo d’impianto n. 80.5 viene completata aggiungendovi i mercati specializzati e,in tal modo, adeguata alla situazione attuale. Inoltre, il valore soglia viene aumentato, nell’ambito del margine di apprezzamento concernente la valutazione della rilevanza del carico ambientale –
22 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) 23 Status Quo (posti per ogni categoria di animali), somma dei valori soglia EIA (somma delle UBG dell’azienda), intensità di sfruttamento dell’azienda (UBGF pro ha SAU) 24 Ad esempio per suini all’ingrasso al 118%, per ovaiole al 167%, per polli da ingrasso al 417% 25 Secondo i dati AGIS dell’Ufficio federale dell’agricoltura 15/18
analogamente alle considerazioni fatte a proposito del tipo d’impianto n. 11.4 (parcheggi) – dagli attuali 5000 m² a 7500 m². Il valore soglia del tipo d’impianto n. 80.6 (Piazza per il trasbordo di merci e centro di distribuzione, con superficie di deposito superiore a 20 000 m2 oppure un volume di deposito superiore a 120 000 m3) viene meglio precisato rispetto alla versione precedente. Alla superficie di deposito è affiancato ora una soglia relativa al volume di deposito, perché il volume di deposito è, ai fini della rilevanza del carico ambientale, decisivo quanto la superficie occupata. Da ora in poi, con il tipo d’impianto n. 80.9 (Vivaio con una superficie superiore a 100 000 m2 e serra con una superficie complessiva superiore a 20 000 m2), i vivai e le serre di grandi dimensioni saranno sottoposti all’obbligo dell’EIA. Vivai e serre siffatte hanno un potenziale carico ambientale notevole sul paesaggio, sul suolo, sulle acque sotterranee, sull’aria e, a seconda della località, anche notevoli effetti sugli abitanti a causa delle emissioni rilasciate dal traffico indotto. L’UFAG non è d’accordo circa le difficoltà supplementari cui vanno incontro gli agricoltori a causa dell’obbligo dell’EIA per quanto riguarda questo tipo d’impianto. Poiché, con esso (ma con soglie sostanzialmente più basse) si è voluto soddisfare un desiderio espresso dal servizio cantonale della protezione dell’ambiente, l’eventuale soppressione o reimpostazione di questo tipo d’impianto dipenderà dai risultati della consultazione.
16/18
4 Relazione con il diritto europeo
Nell’UE, per determinati progetti pubblici e privati, si applica la Direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1985, sull’esame dell’impatto sull’ambiente (85/337/CEE)26 . Per la Svizzera, è determinante, oltre alle prescrizioni della LPAmb e della OEIA, la Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo, RS 0.814.06). La legislazione svizzera, malgrado le presenti modifiche, coincide nella stessa misura di prima con quella europea in tale ambito. Le differenze seguenti non sono state eliminate: Secondo il diritto svizzero, il Consiglio federale designa in maniera definitiva gli impianti sottoposti all’obbligo dell’EIA. L’allegato I della Direttiva 85/337 contiene un elenco degli impianti, in parte con valori soglia, che devono essere sottoposti in ogni caso all’EIA. Questi valori soglia sono, di regola, più elevati che non quelli dell’OEIA. L’allegato II della Direttiva 85/337 contiene per contro un elenco degli impianti senza valori soglia, a proposito dei quali gli Stati membri possono emanare altri valori soglia, ed esaminare in seguito, nel caso particolare, se l’impianto deve essere sottoposto all’EIA (cosiddetto screening). Ciò significa che, per queste categorie di impianti, il richiedente non sa, in tali circostanze, se il suo impianto, nell’ambito della pianificazione, deve essere sottoposto all’obbligo dell’EIA. In Svizzera, non sono previste decisioni siffatte per i casi particolari. L’obbligo dell’EIA deve essere applicato in modo uniforme e inequivocabile a livello nazionale al fine di garantire la certezza del diritto e, in ultima analisi, anche gli interessi del richiedente. Si presume peraltro che, all’atto pratico, anche nell’UE si ricorra all’obbligo dell’EIA nella misura in cui si ricorre in Svizzera. Secondo il diritto dell’UE, il responsabile del progetto deve mostrare le possibilità di soluzione da lui esaminate in altro modo, indicando i motivi essenziali della sua scelta. Le disposizioni rivedute della LPAmb e anche dell’OEIA non lo richiedono. In Svizzera, la discussione sulle varianti avviene nel quadro nella pianificazione territoriale.
5 Ripercussioni su Confederazione, Cantoni ed economia
Le ripercussioni finanziarie e per il personale di Confederazione e Cantoni delle modifiche proposte sono, nel complesso, minime; la loro attuazione è possibile anche nel quadro dei fondi stanziati. Per alcuni tipi d’impianto – e grazie alla possibilità di concludere la rendicontazione con la sola indagine preliminare – l’economia fruisce di alcune facilitazioni.
26 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40–48), modificata dalla Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73 del 14.3.1997, pagg. 5–15) 17/18
6 Allegato
6.1 Modifiche della LPAmb del 20 dicembre 2006 concernenti l’impatto
sull’ambiente Le modifiche seguenti sono in vigore dal 1° luglio 2007.
Art. 927
Capitolo 3:28 Esame dell’impatto sull’ambiente
Art. 10a Esame dell’impatto sull’ambiente 1 Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l’autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche. 2 Sottostanno all’esame dell’impatto sull’ambiente gli impianti che possono gravare notevolmente sull’ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l’adozione di misure specifiche al progetto o all’ubicazione al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente. 3 Il Consiglio federale designa i tipi di impianto che sottostanno all’esame dell’impatto sull’ambiente; può determinare valori soglia a partire dai quali si deve procedere allesame. Esamina periodicamente i tipi di impianto e i valori soglia e, se del caso, li adegua.
Art. 10b Rapporto sull’impatto ambientale 1 Chiunque intende progettare, costruire o modificare un impianto che sottostà l’esame dell’impatto sull’ambiente deve sottoporre all’autorità competente un rapporto sull’impatto ambientale. Tale rapporto costituisce la base per l’esame. 2 Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell’ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell’ambiente e comprende i seguenti punti: a. lo stato iniziale; b. il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell’ambiente e per i casi di catastrofe; c. il carico inquinante presumibile dopo l’esecuzione del progetto. 3 Per preparare il rapporto si effettua un esame preliminare. Se l’esame preliminare accerta in modo esaustivo gli effetti sull’ambiente e le necessarie misure di protezione ambientale, i risultati valgono come rapporto sull’impatto ambientale. 4 L’autorità competente può esigere informazioni o spiegazioni complementari. Può far eseguire perizie far eseguire perizie; dà agli interessati la possibilità di esprimersi in via preliminare.
Art. 10c Valutazione del rapporto 1 I servizi della protezione dell’ambiente valutano l’esame preliminare e il rapporto e propongono all’autorità competente per la decisione le misure da prendere. Il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini per la valutazione. 2 Nel caso di raffinerie, fabbriche di alluminio, centrali termiche o grandi torri di raffreddamento, l’autorità competente sente l’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale). Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di consultazione ad altri impianti.
Art. 10d Pubblicità del rapporto 1 Chiunque può consultare il rapporto e i risultati dell’esame dell’impatto sull’ambiente nella misura in cui interessi preponderanti pubblici o privati non esigano l’osservanza del segreto.
2 Il segreto d’affari e di fabbricazione è in ogni caso protetto.
27 Abrogato dal n. I della LF del 20 dicembre 2006, con effetto dal 1° luglio 2007 (RU 2007 2701 2709; FF 2005 4777 4817).
28 Inserito dal n. I della LF del 20 dicembre 2006, in vigore dal 1°luglio 2007
(RU 2007 2701 2709; FF 2005 4777 4817). 18/18