Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto pubblico Settore Progetti e metodologia legislativi
Berna, 29 marzo 2010
Rapporto esplicativo sull'avamprogetto di legge federale sulla metrologia
Indice
Indice ....................................................................................................................................... 2 Compendio .............................................................................................................................. 3 Rapporto esplicativo ................................................................................................................ 5 1 Punti essenziali del progetto............................................................................................. 5 1.1 Situazione iniziale .................................................................................................... 5 1.1.1 Storia dell'Ufficio federale di metrologia (METAS) ............................................... 5 1.1.2 Compiti del METAS.............................................................................................. 6 1.1.3 Contesto internazionale / Situazione negli altri Paesi .......................................... 8 1.2 Statuto giuridico del METAS .................................................................................. 10 1.2.1 Situazione attuale............................................................................................... 10 1.2.2 Motivo della nuova disciplina ............................................................................. 10 1.2.3 Varianti esaminate ............................................................................................. 11 1.2.4 Portata del progetto di revisione ........................................................................ 12 1.3 Punti principali della revisione................................................................................ 12 1.4 Situazione finanziaria ed evoluzione futura ........................................................... 12 2 Commento ai singoli articoli............................................................................................ 13 3 Ripercussioni .................................................................................................................. 33 3.1 Ripercussioni per la Confederazione ..................................................................... 33 3.2 Ripercussioni per i Cantoni .................................................................................... 33 3.3 Ripercussioni per l'economia ................................................................................. 34 4 Programma di legislatura................................................................................................ 34 5 Aspetti giuridici ............................................................................................................... 34 5.1 Costituzionalità e legalità ....................................................................................... 34 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera.................................... 34 5.3 Forma dell'atto ....................................................................................................... 34 5.4 Delega di competenze legislative .......................................................................... 35
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Compendio L'Ufficio federale di metrologia (METAS) è stato creato nel 1862 come Servizio di verificazione federale con sede nel cuore di Berna. Nel corso degli anni ha cambiato spesso nome e collocazione, fino a quando, negli anni sessanta, è stato trasferito nella sede attuale: un edificio dedicato situato a Wabern presso Berna con laboratori speciali, equipaggiati per rispondere alle esigenze della misurazione ad alta precisione. Nel 2001 l'edificio è stato ampliato e dotato di laboratori moderni. L'attività del METAS è retta dall'articolo 125 della Costituzione federale e dalla legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RS 941.20). Il METAS è l'istituto nazionale di metrologia svizzera; la sua funzione centrale è la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura metrologica del Paese, a tal fine l’Istituto: – elabora i criteri di misurazione nazionali, gestisce i laboratori e conduce i lavori di ricerca e di sviluppo necessari a tal scopo (mette a disposizione le unità di misura di riferimento e ne garantisce il riconoscimento internazionale); – assicura che le misurazioni necessarie nei settori del commercio e delle operazioni commerciali, della sanità, della sicurezza pubblica e dell'ambiente siano sufficientemente accurate ed eseguite secondo criteri riconosciuti (allestisce la legislazione, vigila sulla metrologia); – mette a disposizione dell'economia, dell'Amministrazione e della scienza svizzere unità di misura di riferimento internazionalmente riconosciute secondo gli standard tecnici attuali e con l’accuratezza necessaria per l'economia e la ricerca (trasmette le unità di misura); Dal 1999 il METAS è un cosiddetto ufficio GEMAP, ovvero un'unità dell'Amministrazione federale gestita con mandato di prestazioni e budget globale. Non dispone quindi né di una personalità giuridica propria né di autonomia contabile. Il grado di copertura dei costi del METAS ammonta attualmente a poco meno del 30 per cento. La revisione è riconducibile da un lato agli incarichi di verifica formulati nel rapporto sul governo d'impresa del Consiglio federale e dall'altro agli sviluppi che hanno interessato gli istituti di metrologia nazionali in Europa. Il 25 marzo 2009, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di esaminare la struttura organizzativa del METAS e di presentare proposte di sviluppo futuro entro la fine del 2009. Un esame fondato sui principi del rapporto sul governo d'impresa mostra che il METAS è, in un certo senso, un ufficio federale atipico: le prestazioni sovrane non sono infatti preponderanti; le sue funzioni e strutture, così come le sfide con cui l’Istituto è confrontato, sono determinate principalmente dal mercato, non dalla politica. Mettendo a disposizione dell'economia, dell'Amministrazione e della scienza le unità di misura, il METAS fornisce principalmente prestazioni a carattere monopolistico. Oltre che del tipo di compiti, bisogna anche tener conto del fatto che, per quanto riguarda la trasmissione delle unità di misura e le valutazioni di conformità, già oggi il METAS deve affermarsi contro la concorrenza degli istituti di metrologia stranieri operanti sul mercato svizzero. L'Ufficio di metrologia dispone di strutture efficienti in termini scientifici, tecnologici, organizzativi e concorrenziali. L'alta competenza metrologica e l'orientamento all'efficienza sono riconosciuti su scala internazionale e apprezzati dai clienti. Le sfide che è chiamato ad affrontare richiedono al METAS di essere organizzato in modo flessibile e, contemporaneamente, di mantenere un legame con lo Stato: un risultato raggiungibile con la creazione di un istituto di diritto pubblico con personalità e contabilità propria e il conseguente passaggio all'Amministrazione federale decentralizzata.
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Fin dall'inizio dei lavori di revisione della legge federale sulla metrologia, si è rivelato molto difficile integrare nella struttura legislativa esistente le numerose nuove disposizioni organizzative per l'istituto di diritto pubblico. Si sono inoltre dimostrate necessarie modifiche di ulteriori norme, così da giustificare una revisione totale in base ai principi di tecnica legislativa. Se da un lato la struttura organizzativa e le modalità di gestione da parte della Confederazione in qualità di proprietario vengono ridefinite, restano invece immutati sul piano materiale i compiti del METAS. I punti principali della revisione sono i seguenti: – modifica della struttura organizzativa: l’obiettivo è di creare un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e autonomia contabile; il disegno di legge si basa sui principi e sulle spiegazioni formulati dal Consiglio federale nel rapporto sul governo d'impresa, nonché sugli esempi di diverse altre recenti decentralizzazioni – integrazione della legge sull'ora: la legge sull'ora sarà abrogata e le sue disposizioni integrate nella nuova legge sulla metrologia – modifica delle competenze: alcuni aspetti oggi definiti direttamente nella legge competeranno al Consiglio federale (ad esempio per la denominazione e la definizione delle unità di misura legali), mentre saranno introdotti nel nuovo testo alcuni principi finora non previsti (ad esempio quello della riferibilità) – presupposti per la cooperazione: la legge costituirà il fondamento della cooperazione internazionale con organizzazioni nazionali e estere; saranno inoltre create le basi giuridiche per la conclusione di trattati internazionali ad opera del Consiglio federale
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Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Storia dell'Ufficio federale di metrologia (METAS)
Già nella prima Costituzione federale del 1848 si trova traccia degli sforzi decennali di armonizzazione dei pesi e delle misure: alla Confederazione era attribuita la competenza legislativa totale ed esclusiva in materia di metrologia. Nel settembre 1862, una decisione del Consiglio federale istituiva l'Ufficio federale di metrologia (METAS) con il nome di Ufficio federale di taratura, poi rinominato nel 1909 Ufficio federale dei pesi e delle misure con la legge federale sui pesi e sulle misure. L'Ufficio si trasferì nel 1914 in un proprio edificio con laboratori speciali situato nella Wildstrasse nel quartiere bernese di Kirchenfeld. L'ampliamento dei compiti metrologici assegnati all'Ufficio, avvenuto negli anni cinquanta, rese tale edificio gradualmente inadeguato a soddisfare i requisiti dei nuovi laboratori di metrologia. Dal momento che i problemi sorti non potevano essere risolti con un ampliamento dell'immobile, fu necessario costruire una nuova sede. L'istituto nazionale di metrologia fu trasferito infine a Wabern presso Berna e il nuovo edificio occupato dal 1965. Il 1° gennaio 1978 entrarono in vigore la legge federale del 9 giugno 1977 1 sulla metrologia (RS 941.20) e la nuova ordinanza sulle unità 2 , e l'Ufficio fu contemporaneamente rinominato Ufficio federale di metrologia (UFMET). Gli sviluppi metrologici nei settori dell'ambiente, della sanità e della metrologia industriale determinarono con il tempo un aumento del personale e delle esigenze di laboratorio dell'Ufficio. A maggio 2001 si è conclusa con successo una fase di pianificazione e costruzione durata otto anni e culminata nell’inaugurazione dei nuovi edifici, grazie ai quali è stata quasi duplicata la superficie disponibile negli anni sessanta e realizzata un'infrastruttura di laboratorio al passo con gli standard tecnici più recenti. Il METAS è stato integrato nel 1986 con il Servizio svizzero di taratura e nel 1991 incaricato dal Consiglio federale dell'accreditamento. Grazie alla forte richiesta, da parte dell'economia, di prestazioni di accreditamento, il settore è cresciuto costantemente fino a rendere necessaria la costituzione di un reparto a sé stante: il Servizio di accreditamento svizzero (SAS). Gli sviluppi internazionali dei requisiti normativi dei servizi di accreditamento hanno fatto sì che dal 2002 la forma organizzativa del SAS quale reparto del METAS sia stata oggetto di critiche da parte dell'European co-operation for Accreditation (EA). Su decisione del Consiglio federale, il Servizio di accreditamento svizzero è stato trasferito il 1° aprile 2006, come unità GEMAP autonoma, dal METAS al Segretariato di Stato dell'economia (SECO) in seno al Dipartimento federale dell'economia. Da allora il METAS porta la denominazione Ufficio federale di metrologia (METAS).
1 RU 1977 2394, 1993 3149, 2006 3459, 2006 2197. 2 Ordinanza del 23 novembre 1977 sulle unità (RU 1977 2405, 1981 634, 1984 1529). L'attuale ordinanza sulle unità risale al 23 novembre 1994 (RS 941.202). 5/35
1.1.2 Compiti del METAS
La disponibilità di unità di misura e metodi di misurazione affidabili e internazionalmente riconosciuti è essenziale per garantire la tutela e la sicurezza dello spazio economico, della ricerca e della scienza e di conseguenza la prosperità della popolazione; richiede una regolamentazione legislativa e una stretta cooperazione internazionale e può essere garantita solo da istituzioni pubbliche, non legate a interessi privati e finanziariamente indipendenti; riguarda il sistema sanitario e conseguentemente il benessere di esseri umani e animali, la produzione decentrale e il commercio di beni e prestazioni, le operazioni commerciali, l'ambiente e molto altro. La realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura metrologica di un Paese compete al rispettivo istituto nazionale di metrologia, nel caso della Svizzera è quindi un compito del METAS, l'ente di riferimento per il settore metrologico del Paese. Conformemente al suo mandato legislativo 3 , il METAS: – assicura che le misurazioni necessarie nei settori del commercio e delle operazioni commerciali, della sanità, della sicurezza pubblica e dell'ambiente siano sufficientemente accurate ed eseguite secondo criteri riconosciuti (allestimento della legislazione, vigilanza sulla metrologia); – elabora i criteri di misurazione nazionali (messa a disposizione, confronto internazionale e riconoscimento reciproco delle unità di misura di riferimento), gestisce i laboratori e conduce i lavori di ricerca e di sviluppo necessari a tal fine; – mette a disposizione dell'economia, dell'Amministrazione e della scienza svizzere unità di misura di riferimento internazionalmente riconosciute secondo gli standard tecnici attuali e con l’accuratezza necessaria per l'economia e la ricerca (trasmissione delle unità di misura); – designa i servizi specializzati per la valutazione della conformità degli strumenti di misurazione nel quadro degli accordi bilaterali con l'UE; – gestisce un proprio servizio di valutazione della conformità per l'esame e la certificazione degli strumenti di misurazione e dei sistemi gestionali dei produttori di tali strumenti. I compiti e le attività del METAS sono stati raggruppati in tre gruppi di prodotti GEMAP. Nel gruppo di prodotti 1 «Criteri di misurazione nazionali» sono comprese tutte le basi e le prestazioni intermedie che il METAS fornisce secondo la legge sulla metrologia e che costituiscono le condizioni metrologiche obbligatorie per i gruppi di prodotti 2 «Metrologia legale» e 3 «Metrologia industriale». Il gruppo di prodotti 1 «Criteri di misurazione nazionali» include i seguenti compiti: – la messa a disposizione di un'infrastruttura di laboratorio di alto livello e della competenza settoriale necessaria al suo funzionamento, atte a valutare e tarare i più nuovi e precisi strumenti di misurazione immessi sul mercato e utilizzati dalla ricerca e dall'economia svizzere; – l’esecuzione di lavori di ricerca e di sviluppo necessari a tal fine;
3 Legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia; accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81); ordinanza del 23 novembre 1994 sulle unità (RS 941.202); ordinanza del 15 febbraio 2006 (RS 941.210); ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (RS 172.213.1). 6/35
– la cooperazione attiva con organizzazioni internazionali di metrologia (Organizzazione internazionale per lo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure/Convenzione del metro; Organizzazione internazionale di metrologia legale) come presupposto irrinunciabile per il riconoscimento internazionale dei valori di riferimento definiti per le più importanti unità di misura con l’accuratezza necessaria per la ricerca, l'economia e la società svizzera; – manutenzione dell'infrastruttura di laboratorio e delle competenze settoriali. La disponibilità di basi e procedure di tecnica metrologica adeguate riveste un'importanza fondamentale per i nuovi ambiti scientifici e le nuove tecnologie. In quanto istituto nazionale di metrologia svizzero e in considerazione del mandato assegnatogli per legge, il METAS è l'ente di riferimento per tutto il settore metrologico del Paese. Non può quindi limitarsi a tenersi aggiornato sugli sviluppi della tecnica, ma deve sostenerli con progetti di ricerca e sviluppo propri, incentrati sulle basi metrologiche necessarie per rispondere ai bisogni della ricerca e dell'economia svizzere. Soltanto in questo modo si può garantire che il METAS sia in grado di tarare i più accurati strumenti di misurazione sul mercato con metodi di misurazione e taratura internazionalmente riconosciuti e di qualificare secondo i criteri metrologici legali gli strumenti di misurazione introdotti sul mercato svizzero e dotati delle più recenti tecnologie. Per ovvie ragioni questo compito non può essere assolto con gli stessi strumenti oggetto di verifica. Come per ogni istituto nazionale di metrologia, buona parte dei lavori eseguiti al METAS riguarda la ricerca e lo sviluppo, il che permette di realizzare metodi di misurazione adeguati o di adattare le condizioni e le caratteristiche di apparecchi disponibili in commercio (p. es. operando un confronto con le unità di misura di riferimento di altri istituti nazionali di metrologia) rendendoli in grado di tarare e qualificare apparecchiature simili. I progetti di ricerca e sviluppo del METAS sono, conformemente al suo mandato, incentrati sui bisogni dei settori della ricerca e dell'economia. I risultati di tali progetti sono utilizzati direttamente per l'ampliamento, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi e dell'offerta di prestazioni nel settore della metrologia. Il gruppo di prodotti 2 «Metrologia legale» comprende tutti i compiti legislativi, di vigilanza, di esecuzione e di metrologia correlati ai settori del commercio, della salute, della protezione dell’ambiente e della sicurezza pubblica nonché i compiti del METAS che sorgono all’atto dell’accertamento ufficiale di fatti in ragione della regolamentazione statale. In questi compiti rientrano l’elaborazione di atti legislativi adeguati e armonizzati con i principali partner commerciali, nonché la partecipazione attiva a organizzazioni nazionali e internazionali della metrologia legale. Ciò permette al METAS di provvedere affinché gli atti legislativi riguardanti il settore della metrologia rispondano ai bisogni della ricerca, dell'economia e della società svizzere, non vi siano ostacoli tecnici al commercio per gli strumenti di misurazione e possano essere evitati i controlli multipli. Altri compiti facenti parte di questo gruppo di prodotti sono la formazione dei verificatori e l’assistenza ai servizi specializzati di metrologia (uffici di verificazione) dei Cantoni, il controllo, l’autorizzazione, la designazione e la sorveglianza degli uffici di verificazione e di valutazione della conformità, il coordinamento della sorveglianza del mercato e l’adozione di eventuali misure, l’informazione, la consulenza e le perizie nonché la valutazione della conformità, l’ammissione e la verificazione di strumenti di misurazione. Il gruppo di prodotti 3 «Metrologia industriale» prevede la trasmissione alla clientela di valori misurati approvati e riconosciuti su scala internazionale. Per lo sviluppo, la produzione, la certificazione della qualità e il traffico transfrontaliero delle merci, l'industria ha bisogno di valori misurati la cui riferibilità al Sistema internazionale di unità di misura sia garantita da misure di riferimento internazionali. In questo contesto, l'attività del METAS è finalizzata ad assicurare che l'infrastruttura necessaria per la misurazione, la verifica e la certificazione risponda, per quanto riguarda i requisiti scientifici, tecnici, economici e l’assicurazione di 7/35
qualità, ai bisogni dell'economia e della ricerca svizzere in materia di sviluppo, produzione, controlli e servizi. L’infrastruttura metrologica d’avanguardia e le ampie conoscenze settoriali del METAS vengono messe a disposizione dell'economia per esami particolari e sotto forma di servizi di consulenza, di formazione e di collaborazione allo sviluppo di norme (trasferimento di conoscenze, sostegno all'innovazione).
1.1.3 Contesto internazionale / Situazione negli altri Paesi
Oltre a essere importante, la cooperazione internazionale nel settore della metrologia è la premessa per avere unità di misura omogenee e risultati di misurazione globalmente riconosciuti e comparabili. Non è quindi un caso che il primo accordo internazionale di tipo tecnico-scientifico riguardasse la metrologia: il trattato del 20 maggio 1875 4 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure (Convenzione del metro). La Convenzione del metro, di cui la Svizzera è stata uno dei promotori, ha l'obiettivo di unificare sul piano internazionale le unità di misura e i sistemi di misurazione, ovvero di assicurare in tutto il mondo l'uniformità delle misurazioni e la loro riferibilità al Sistema internazionale di unità di misura (SI). A tal fine sono fondamentali il riconoscimento reciproco dei campioni nazionali (misure di riferimento), dei metodi di misurazione e dei certificati degli istituti nazionali di metrologia. All’atto pratico gli istituti di metrologia cooperano soprattutto su scala continentale. Nel 1987 gli istituti di metrologia nazionali europei e il METAS hanno dato vita alla European Collaboration in Measurement Standards (EUROMET; oggi: EURAMET). EUROMET ha istituito commissioni tecniche per le diverse unità di misura ed eseguito misurazioni comparative al fine di verificare i metodi di misurazione degli istituti nazionali di metrologia. In tempi recenti, il METAS e gli analoghi istituti nazionali di metrologia in Europa si scontrano sempre più spesso con la difficoltà di raggiungere la massa critica necessaria per l'elaborazione delle basi metrologiche in settori come la nanotecnologia e la biotecnologia. Inoltre, sono in continuo aumento le esigenze di settori tradizionali come la chimica, la medicina, la sicurezza alimentare e la tutela ambientale, in cui la metrologia riveste un ruolo sempre più importante. Infine, anche l'economia ha bisogno del sostegno della metrologia per rispondere alle sfide metrologiche poste da un contesto in rapida trasformazione. Per coprire il crescente fabbisogno di ricerca e sviluppo dell'infrastruttura metrologica (determinazione e messa a disposizione di basi metrologiche), i membri EUROMET hanno deciso di dar vita a un programma comune europeo di ricerca e sviluppo metrologico. A gennaio 2007, EUROMET è stata trasformata nella European Association of National Metrology Institutes (EURAMET), un'organizzazione con personalità giuridica propria e organi regolati in modo vincolante, per permetterle di fungere da promotrice di un programma di ricerca finanziato da terzi. EURAMET è un'associazione registrata, retta dal diritto tedesco, con sede a Braunschweig; dal 1° luglio 2007 ha assunto tutte le attività di EUROMET. Il METAS è membro fondatore di EURAMET; l'adesione si fonda sull'articolo 12 della legge sulla metrologia in vigore. Le strutture per il lancio, nel 2007, del programma europeo di ricerca e sviluppo metrologico sono state messe a disposizione dai membri di EURAMET. Attualmente, gli istituti nazionali di metrologia intrattengono (ancora) uno scambio d'informazioni generoso e aperto, in particolare per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo in ambito metrologico e il consolidamento del Sistema internazionale di unità di misura (SI). La
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situazione cambia però laddove si tratta di assicurarsi vantaggi competitivi. Infatti si va delineando la tendenza a un inasprimento della concorrenza nell'offerta di prestazioni tra gli istituti di metrologia in Europa. Al riguardo sarà importante trovare il giusto equilibrio per una forma appropriata di cooperazione internazionale, in modo che il METAS resti un partner affidabile senza per questo diffondere in modo ingenuo e poco ponderato tutti i suoi risultati di ricerca e le sue conoscenze. La Convenzione del metro ha istituito una struttura che esige una situazione concorrenziale particolare tra gli istituti nazionali di metrologia: è necessario un numero sufficiente di istituti nazionali di metrologia indipendenti per assolvere il compito principale della Convenzione del metro, segnatamente la realizzazione di campioni di riferimento primari (unità di riferimento indipendenti per determinate grandezze) per il Sistema intenzionale di unità (SI), che siano verificabili attraverso confronti reciproci. In altri termini, il sistema classico di concorrenza spietata in cui alla fine sopravvivono solo pochi grandi istituti nazionali di metrologia è contrario allo spirito della Convenzione e non è nell'interesse del Sistema internazionale di unità. Su scala europea il METAS può essere annoverato tra gli istituti di metrologia di medie dimensioni. Gode di un'eccellente fama sia nel settore specialistico della metrologia che presso i suoi clienti e i fruitori delle sue prestazioni. Questo vale, da un lato, per i lavori di ricerca e sviluppo nel settore delle basi metrologiche e la conseguente realizzazione di laboratori di misurazione, nonché per la partecipazione alle commissioni tecniche dell'EURAMET. Dall'altro, il buon nome è dovuto anche alla qualità delle prestazioni fornite dal METAS, in particolare alla relativa rapidità e flessibilità dell'offerta. Contrariamente ai grandi istituti nazionali di metrologia, il METAS non può coprire l'intera gamma di settori metrologici e si concentra pertanto su quelli che rivestono una certa importanza per l'economia, la ricerca e la società svizzere. Gli istituti nazionali di metrologia in Europa presentano forme organizzative e, in parte, settori di attività diversi. In taluni Paesi la metrologia legale è affidata a servizi autonomi; si consideri però che i vari servizi incaricati di compiti metrologici di solito collaborano tra di loro. Per quanto riguarda il seguente quadro comparativo tra gli istituti nazionali di metrologia di alcuni Paesi europei, è bene notare che i diversi Stati hanno organizzato e realizzato il proprio apparato amministrativo in modo molto differente. Un confronto diretto con la Svizzera risulta quindi difficile. Germania, Physikalisch-Technische Bundesanstalt: l'istituto per la fisica e la tecnica di Braunschweig è un'alta autorità tecnica subordinata al ministero federale dell'economia e della tecnologia. Il suo statuto è paragonabile a quello del METAS come ufficio GEMAP. Austria, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen: l'istituto federale di metrologia e verificazione è gestito come un ufficio federale svizzero, comprendente alcuni elementi caratteristici della GEMAP e delle unità amministrative decentrali. Francia, Laboratoire national de métrologie et d’essais: la forma organizzativa del laboratorio nazionale di metrologia e verificazione corrisponde a quella di un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria e autonomia contabile. Regno Unito: la competenza per la metrologia tecnico-scientifica spetta al laboratorio nazionale di fisica, il National Physical Laboratory (NPL), quella per la metrologia legale all'ufficio nazionale delle misurazioni, il National Measurement Office (NMO). Il NMO è una cosiddetta «Executive Agency», che dal punto di vista organizzativo corrisponde a un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria e autonomia contabile. Il NPL è una «Government Owned-Contractor Operated organisation»: il suo intero patrimonio e i diritti d'autore appartengono allo Stato. La gestione del NPL è affidata su incarico dello Stato alla NPL Management Ltd., un’affiliata di Serco group plc. Serco è un'azienda di servizi, operante
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su scala internazionale, specializzata nella gestione delle istituzioni pubbliche. Il mandato di gestione è messo a concorso periodicamente, la prima volta è assegnato per cinque anni. Paesi Bassi, Holland Metrology Group: l'azienda responsabile della metrologia è stata privatizzata nel 1989 con una forma giuridica paragonabile alla Sagl. Appartiene integralmente allo Stato olandese, che ne è l'unico socio. È organizzata come una holding e possiede varie filiali: – VSL, responsabile della realizzazione delle unità e dei lavori di ricerca; – NMi Certin, un servizio di certificazione, attivo anche nel settore dei giochi d'azzardo (controllo e certificazione degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo); – NMi Nederlands BV, controllo degli strumenti di misurazione, tarature e formazione nel settore della metrologia; – Verispect, responsabile della metrologia legale; – NMi Italia, che certifica gli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo in Italia. Svezia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB: una società anonima che funge da istituto nazionale di metrologia. Lo Stato svedese detiene la totalità delle azioni dell'azienda.
1.2 Statuto giuridico del METAS
1.2.1 Situazione attuale
Attualmente l'Ufficio federale di metrologia (METAS) è un'unità dell’Amministrazione centrale della Confederazione, subordinata al Dipartimento federale di giustizia e polizia (cfr. allegato OLOGA). Dal 1999 è gestito come ufficio con mandato di prestazioni e budget globale e fa quindi parte delle cosiddette unità GEMAP (art. 44 LOGA, art. 42-46 LFC). L'attuale mandato di prestazioni del METAS, il terzo dell'Ufficio, è valido per il periodo 2008-2011. In quanto ufficio GEMAP, il METAS non dispone di una contabilità propria, ma figura nel preventivo e nei conti di Stato della Confederazione come una qualsiasi unità dell'Amministrazione centrale. Le unità GEMAP ricevono un budget globale e devono tenere una contabilità analitica strutturata per gruppi di prodotti.
1.2.2 Motivo della nuova disciplina
La modifica della normativa è riconducibile da un lato a incarichi di verifica formulati nel rapporto sul governo d'impresa del Consiglio federale e dall'altro agli sviluppi che hanno interessato gli istituti di metrologia nazionali in Europa. Il 25 marzo 2009, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di esaminare la struttura organizzativa del METAS e di presentare proposte per il suo sviluppo futuro entro la fine del 2009. Un esame fondato sui principi del rapporto sul governo d'impresa mostra che il METAS è, in un certo senso, un ufficio federale atipico: le prestazioni sovrane non sono infatti preponderanti e persino i compiti sovrani sono spesso eseguiti in loco da unità decentralizzate. Il METAS richiede un controllo politico esiguo: sebbene dipenda fortemente dalle entrate fiscali, che rappresentano il 70 per cento del suo budget, gli interessi politici nel settore della metrologia sono limitati all'obiettivo generale di dotare la Svizzera di una metrologia funzionante e di un’infrastruttura metrologica di alta qualità che soddisfino le esigenze della ricerca e dell'economia. Gran parte dei compiti del METAS sono caratterizzati
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da una limitata commerciabilità. Date le sue peculiarità tecniche, il METAS intrattiene solo poche relazioni di tipo economico con la restante Amministrazione federale. Le sue funzioni e strutture, così come le sfide con cui l’Istituto è confrontato, sono determinate principalmente dal mercato, non dalla politica. Mettendo a disposizione dell'economia, dell'Amministrazione e della scienza le unità di misura, il METAS fornisce principalmente prestazioni a carattere monopolistico. Fornisce inoltre prestazioni sul mercato e assolve, in proporzioni modeste, compiti di vigilanza nei settori dell'economia e della sicurezza; i compiti ministeriali sono trascurabili. Oltre che del tipo di compiti, bisogna anche tener conto del fatto che, per quanto riguarda la trasmissione delle unità di misura (attività del gruppo di prodotti 3) e le valutazioni di conformità (parte delle attività del gruppo di prodotti 2), già oggi il METAS deve affermarsi contro la concorrenza degli istituti di metrologia stranieri operanti sul mercato svizzero. Il settore della valutazione della conformità degli strumenti di misurazione è inoltre caratterizzato dalla concorrenza di altri servizi di valutazione della conformità. Nell'UE il settore della verificazione tende chiaramente verso una totale liberalizzazione e la fornitura transfrontaliera di prestazioni. Queste tendenze avranno ripercussioni anche per la Svizzera. L'Ufficio di metrologia dispone attualmente di strutture efficienti in termini scientifici, tecnologici, organizzativi e concorrenziali. L'alta competenza metrologica e l'orientamento all'efficienza sono internazionalmente riconosciuti e apprezzati dai clienti. Le sfide che è chiamato ad affrontare impongono al METAS di essere organizzato in modo flessibile e, contemporaneamente, di mantenere un legame con lo Stato: un risultato raggiungibile creando un istituto di diritto pubblico con personalità e contabilità proprie da inserire nell'Amministrazione federale decentralizzata.
1.2.3 Varianti esaminate
Sono state esaminate diverse soluzioni per il futuro statuto del METAS, tenendo conto anche delle forme organizzative di altri istituti di metrologia statali presenti in Europa. L'obiettivo della riforma è di ridurre gradualmente l'impegno finanziario della Confederazione e di dotare il METAS di uno statuto che gli garantisca grande autonomia finanziaria e operativa. La soluzione che prevedeva il mantenimento dello status quo, in base alla quale il METAS sarebbe rimasto un ufficio federale dell'Amministrazione centrale con mandato di prestazioni e budget globale (GEMAP), è stata scartata perché avrebbe comportato una riduzione degli introiti futuri. La metrologia legale (verificazione) è fortemente influenzata dal diritto europeo, che ha introdotto una componente di concorrenzialità nelle procedure di ammissione degli strumenti di misura. È prevedibile che altri settori della metrologia saranno liberalizzati. Con lo statuto giuridico di istituto, il METAS dovrebbe essere messo in condizione di compensare le perdite e di posizionarsi meglio rispetto agli altri istituti nazionali di metrologia che già da alcuni anni operano sui mercati stranieri. La privatizzazione dell'METAS, sebbene concepibile, porterebbe più svantaggi che vantaggi. Da un lato bisognerebbe separare la metrologia industriale da quella legale con conseguente perdita di sinergie, dall'altra il METAS non otterrebbe l'indipendenza finanziaria dalla Confederazione. Una situazione simile si ritrova anche in Paesi (segnatamente i Paesi Bassi e la Svezia) che hanno dotato i propri istituti di metrologia di grande autonomia. Un sodalizio con il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA) era già stato esaminato intensamente nel 2006. Allora si era stabilito che esisteva una limitata sovrapposizione delle attività, ma che il METAS e l'EMPA svolgono attività precedenti o successive a quelle dell'altro ente. In Francia entrambe le attività sono svolte dal Laboratoire 11/35
national de métrologie et d’essais. La differenza è che il METAS ha un incarico di ricerca diverso e un edificio dedicato a Wabern, il che rende difficile realizzare sinergie geografiche.
1.2.4 Portata del progetto di revisione
La legge federale sulla metrologia va integrata con le disposizioni organizzative per l'istituto di diritto pubblico. È risultato però molto difficile inserire nella struttura legislativa esistente queste numerose nuove disposizioni. Si sono inoltre dimostrate necessarie modifiche di ulteriori norme, così da giustificare una revisione totale in base ai principi di tecnica legislativa.
1.3 Punti principali della revisione
Se da un lato la struttura organizzativa e le modalità di gestione da parte della Confederazione in qualità di proprietario vengono ridefinite, restano invece immutati sul piano materiale i compiti del METAS. I punti principali della revisione sono i seguenti: modifica della struttura organizzativa: l’obiettivo è di creare un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e autonomia contabile; il disegno di legge si basa sui principi e sulle spiegazioni formulati dal Consiglio federale nel rapporto sul governo d'impresa, nonché sugli esempi di diverse altre recenti decentralizzazioni integrazione della legge sull'ora: la legge sull'ora sarà abrogata e le sue disposizioni integrate nella nuova legge sulla metrologia modifica delle competenze: alcuni aspetti oggi definiti direttamente nella legge competeranno al Consiglio federale (ad esempio per la denominazione e la definizione delle unità di misura legali), mentre saranno introdotti nel nuovo testo alcuni principi finora non previsti (ad esempio quello della riferibilità) presupposti per la cooperazione: la legge costituirà il fondamento della cooperazione internazionale con organizzazioni nazionali e estere; saranno inoltre create le basi giuridiche per la conclusione di trattati internazionali da parte del Consiglio federale.
1.4 Situazione finanziaria ed evoluzione futura
Gli introiti del METAS derivano principalmente da due settori, analizzati separatamente qui di seguito: la metrologia industriale e quella legale. Negli ultimi anni la metrologia legale (verificazione) è stata fortemente influenzata dal diritto europeo, recepito dalla Svizzera con gli accordi bilaterali. Le modifiche più importanti sono dovute al fatto che gli strumenti di misurazione retti dal diritto europeo non sono più soggetti ad ammissione secondo la legislazione nazionale sulla verificazione, ma piuttosto sono messi in commercio dopo essere stati sottoposti a una procedura di valutazione della conformità, che richiede solo limitatamente l'intervento delle autorità. Per questo motivo, dal 2006 gli introiti derivanti dalle tasse di verificazione sono diminuiti. Il METAS ha in parte sopperito a tali perdite espandendo la sua attività nel settore della valutazione della conformità. Tuttavia, già oggi è prevedibile che aumenterà il numero delle categorie di strumenti di misurazione rette dal diritto europeo, comprese alcune che per il METAS rivestono grande importanza finanziaria. Il METAS si troverà così a concorrere con oltre 300
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servizi di valutazione della conformità in Europa. Questa tendenza, fondamentalmente positiva poiché riduce i costi e consente una gestione decisamente più flessibile, non costituisce una difficoltà, ma apre nuove opportunità per l'istituto. Le prestazioni offerte dal METAS sono già oggi riconosciute e apprezzate a livello internazionale, e con l'estensione del sistema europeo a nuove categorie di strumenti di misurazione, l’Istituto avrà la possibilità di offrire i suoi servizi a più clienti stranieri e di conseguenza di ripartire su una base più ampia i costi della sua onerosa infrastruttura. A tal fine il METAS necessita però di una certa libertà imprenditoriale. Il settore della metrologia industriale comprende essenzialmente le tarature eseguite ad alto livello per i clienti. Il fatturato in questo settore è aumentato da 1,6 (2001) a 3,5 milioni di franchi (2009) ed è destinato a superare in tempi brevi gli introiti della metrologia legale. Da notare in tale contesto che l'aumento del fatturato è superiore alla media di mercato. Il motivo è da ricercarsi nella forte richiesta di lavori di taratura di ottima qualità. Il grado di copertura dei costi del METAS ammonta al 27,5 per cento (2009). A medio termine dovrebbe essere possibile un incremento al 35-40 per cento grazie a maggiori introiti derivanti dall'offerta di nuovi prodotti e dall'ampliamento del parco clienti.
2 Commento ai singoli articoli
Titolo, titolo breve e abbreviazione Il titolo della legge corrisponde alla denominazione attuale e si basa sull'articolo 125 Cost. 5 («La legislazione sulla metrologia compete alla Confederazione»). In italiano non è necessario un titolo breve (nella versione tedesca viene invece ufficializzato «Messgesetz», il titolo breve finora comunemente usato), in compenso viene introdotta la sigla «LMetro».
Capitolo 1: Oggetto Art. 1 Oltre a quelli indicati nella legge in vigore, l'articolo 1 include nuovi compiti, segnatamente: la definizione dell'ora ufficiale in Svizzera (lett. d), dei compiti, dell'organizzazione e del finanziamento dell'Istituto svizzero di metrologia (lett. f). Sebbene in tedesco il termine «Messwesen» sia usato nell'articolo 125 Cost. e nel titolo della presente legge, nel nome dell’Istituto si è deciso di mantenere il termine «Metrologie» (ovvero «metrologia», scienza e tecnica delle misurazioni, termine comunemente usato in italiano). Rimane invariata l'abbreviazione «METAS», che è registrata come marchio e con cui l'Ufficio federale di metrologia è ben conosciuto su scala nazionale (presso i suoi clienti, le organizzazioni operanti nel settore delle misurazioni e gli organi esecutivi in materia di metrologia) e internazionale (cooperazione internazionale nella metrologia e presso i clienti).
5 RS 101 13/35
Capitolo 2: Unità di misura e strumenti di misurazione, indicazioni di quantità e tempo
Sezione 1: Unità di misura legali Art. 2 Principi Le unità di misura sono attualmente disciplinate in cinque articoli della legge in vigore. Il presente avamprogetto prevede invece che la legge sulla metrologia stabilisca solo i principi per la definizione delle unità, delegata al Consiglio federale. È stabilito che valgono le unità di misura del Sistema internazionale di unità di misura (unità SI). Il Sistema internazionale (Système international d’unités; SI) è il sistema di unità di misura per grandezze fisiche più diffuso nel mondo. Nella maggior parte dei Paesi il suo utilizzo per determinati ambiti (p. es. commercio e operazioni commerciali, accertamento ufficiale di fatti) è imposto dalla legge. Le unità principali del Sistema internazionale sono le sette unità di base: il metro per la lunghezza, il chilogrammo per la massa, il secondo per il tempo, l'ampere per l'intensità di corrente elettrica, il kelvin per la temperatura termodinamica, la mole per la quantità di materia e la candela per l'intensità luminosa. Queste unità sono definite in modo da avere una grandezza adatta all'uso pratico. Il Sistema internazionale e le sue unità di misura sono definiti dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure in base al trattato del 20 maggio 1875 6 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure. Il Consiglio federale fissa le singole unità, i multipli e i sottomultipli delle unità SI (p. es. giga e nano) in un'ordinanza. La competenza per la definizione di altre unità non SI per scopi particolari (p. es. il millimetro di mercurio per la misurazione della pressione del sangue e di altri fluidi corporei), attribuita al Consiglio federale dal capoverso 2, corrisponde a quanto stabilito dall'attuale articolo 5. Il capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a stipulare autonomamente trattati internazionali sul riconoscimento reciproco dei campioni di riferimento nazionali e a trasmettere le unità di misura fissate mediante taratura. Per gli accordi di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA, questa competenza può essere delegata al METAS conformemente all'articolo 48a capoverso 1 secondo periodo LOGA, che prevede la stessa possibilità di delega per aggruppamenti o uffici federali.
Art. 3 Obbligo di utilizzare le unità di misura legali Le norme contenute in quest'articolo corrispondono a quelle dell'attuale articolo 7, fatto salvo il capoverso 2, che è stato modificato: le deroghe all'obbligo di utilizzare le unità di misura legali non sono più elencate in modo esaustivo nella legge, la loro definizione è delegata al Consiglio federale. Questa delega dovrebbe permettere di introdurre regole più liberali delle attuali se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. Le deroghe andrebbero inoltre previste per gli ambiti in cui l'uso commerciale comune diverge dalla norma e il rispetto dell'obbligo di utilizzare le unità legali potrebbe far sorgere ostacoli tecnici al commercio. È il caso, per esempio, degli schermi per computer o delle tubature, le cui misure sono normalmente espresse in pollici.
6 RS 0.941.291 14/35
Sezione 2: Strumenti di misurazione Art. 4 Definizioni Il termine «strumento di misurazione» include anche i metodi di misurazione e i materiali di riferimento. Nella vecchia legge i metodi di misurazione erano menzionati a parte, mentre i materiali di riferimento necessari alla determinazione delle grandezze chimiche non erano citati. L'ampliamento della definizione consente di sintetizzare le normative in materia. Un campione (ted. Normal, franc. étalon, ingl. standard) è una misura di riferimento che permette di determinare e riprodurre una grandezza specifica e di tarare altri strumenti di misurazione. In determinati casi, può essere utilizzato come campione anche un metodo di misurazione di riferimento o un materiale di riferimento di livello superiore. La definizione utilizzata corrisponde a quella del dizionario internazionale di metrologia (Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie) pubblicato da diverse organizzazioni internazionali.
Art. 5 Principio Sottostanno alla legge sulla metrologia solo gli strumenti di misurazione utilizzati nelle transazioni commerciali, nei settori della sanità e della sicurezza pubblica, nonché nelle attività dello Stato (p. es. riscossione di tributi, calcolo di multe). Non sottostanno alla legge gli strumenti di misurazione utilizzati in ambito privato (p. es. bilance da cucina), all’interno di aziende (p. es. gestione di magazzini) nonché nella scienza, nell'insegnamento e nella ricerca. Questa regola corrisponde al diritto vigente (art. 9 cpv. 1).
Art. 6 Riferibilità La riferibilità di un risultato di misurazione al Sistema internazionale di unità è la premessa per risultati di misurazione e di controllo affidabili, confrontabili e riconosciuti internazionalmente. Per riferibilità si intende la caratteristica di un risultato di misurazione o di una misura di riferimento di poter essere ricondotti a un campione di riferimento nazionale o internazionale adatto, effettuando una serie ininterrotta di misurazioni comparative tenendo conto di un'incertezza di misurazione determinata e indicata (l'incertezza di misurazione è una misura dell’accuratezza di uno strumento di misurazione). La misurazione comparativa di uno strumento di misurazione con un campione di riferimento più preciso dello strumento stesso è chiamata anche «raccordo». Per quanto riguarda la riferibilità, all’atto pratico si parla spesso di «raccordare» uno strumento di misurazione al Sistema internazionale.
Art. 7 Immissione sul mercato Il capoverso 1 stabilisce che gli strumenti di misurazione possono essere immessi sul mercato soltanto se garantiscono un livello di sicurezza metrologica sufficientemente elevato quando utilizzati conformemente alle disposizioni. Tali strumenti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza metrologica (cpv. 2) definiti dal Consiglio federale. In tale contesto il Consiglio tiene conto del diritto internazionale disponibile in materia, in particolare della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 7 , relativa agli strumenti di misurazione e della direttiva
7 GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1, modificata dalla direttiva 2009/137/CE della Commissione, del 15/35
2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico 8 . In base al capoverso 3, Il Consiglio federale può prevedere obblighi di comunicazione e di informazione per chi immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione. Questi obblighi sono necessari per permettere ai servizi competenti di effettuare l'esame della stabilità di misurazione di cui all'articolo 10 e la vigilanza del mercato di cui all'articolo 12.
Art. 8 Certificazione del rispetto dei requisiti essenziali Prima che uno strumento di misurazione possa essere immesso sul mercato deve essere certificato mediante una procedura di ammissione svizzera (p. es. gli strumenti di misurazione della velocità), una procedura di valutazione della conformità (p. es. le bilance) o un'altra procedura di controllo equivalente (cpv. 1). I dettagli di tali procedure sono fissati dal Consiglio federale in un'ordinanza (cpv. 2). Al termine della procedura è apposto un contrassegno sullo strumento di misurazione e i documenti necessari sono allegati, così che l’utilizzatore possa essere sicuro che si tratti di uno strumento di misurazione ammesso e conforme.
Art. 9 Autorizzazione del METAS Il capoverso 1 contiene le basi formali e legali che permettono al Consiglio federale di delegare al METAS il compito di emanare disposizioni tecniche sugli strumenti di misurazione (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. e). I requisiti essenziali degli strumenti di misurazione sono disciplinati dal Consiglio federale, che può delegare ai dipartimenti gli interventi normativi di portata limitata, come previsto dall'articolo 48 capoverso 1 LOGA. Il capoverso 2 prevede che il METAS, d’intesa con la SECO, designi le norme tecniche atte a concretare i requisiti essenziali per gli strumenti di misurazione, per quanto possibile facendo riferimento a norme armonizzate su scala internazionale, in particolare a quelle stabilite dall'Organisation Internationale de Métrologie Légale.
Art. 10 Esame della stabilità di misurazione L’accuratezza di uno strumento di misurazione diminuisce con il tempo e deve pertanto essere verificata periodicamente (cpv. 1). Se del caso devono essere adottate le misure necessarie ad assicurare l’accuratezza richiesta per lo strumento. Questi controlli e le eventuali misure correlate sono mirati a garantire la stabilità di misurazione di uno strumento durante l’intero periodo di utilizzazione. La procedura di controllo della stabilità di misurazione più conosciuta è la cosiddetta verificazione successiva. Le procedure usate per mantenere la stabilità di misurazione di uno strumento devono tener conto sia dell'impiego, sia delle caratteristiche tecniche dello strumento, motivo per cui il Consiglio federale può prevedere controlli supplementari (cpv. 2). Alla verificazione si affiancano quindi altre procedure come i controlli statistici, le misurazioni comparative, la sorveglianza delle misurazioni durante l'esercizio, la taratura, la manutenzione e la regolazione.
10 novembre 2009, GU L 294 del 11.11.2009, pag. 7. 8 GU L 122 del 16.5.2009, pag. 6. 16/35
Oltre che in occasione dei controlli periodici, la stabilità delle misurazioni va inoltre sempre esaminata in presenza di indizi dai quali risulta che lo strumento di misurazione non soddisfa più i requisiti legali, che i sigilli sono stati danneggiati o che sono state riparate parti rilevanti per la misurazione. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli della verifica della stabilità di misurazione (cpv. 3). Ciò include la procedura di controllo, gli intervalli tra le verifiche e il contrassegno apposto sullo strumento al termine dei controlli. L'attuale articolo 13 capoverso 2 stabilisce un ritmo almeno quadriennale per l'ispezione generale (sorveglianza del mercato). Si è rinunciato a fissare tale termine nella nuova legge.
Art. 11 Obblighi posti a chi utilizza strumenti di misurazione Chi impiega uno strumento di misurazione deve rispettare determinati obblighi. Chi utilizza uno strumento non ne è necessariamente il proprietario, ma la persona giuridica o fisica che ne determina l’utilizzo (p. es. il proprietario di un negozio di alimentari per la bilancia da banco, il fornitore d'acqua per il contatore dell'acqua calda). Chi impiega uno strumento di misurazione deve assicurarsi che – sullo strumento di misurazione siano apposti tutti i contrassegni richiesti e che i documenti necessari siano allegati; – la stabilità di misurazione sia stata verificata nel rispetto dei termini previsti: ciò è di solito indicato dal contrassegno (p. es. l'etichetta di verificazione); nel caso vengano ad esempio adottate procedure statistiche, l'utilizzatore deve avere accesso a banche dati idonee con i dati richiesti; – la stabilità di misurazione sarà verificata nel rispetto dei termini previsti: ciò avviene di regola dichiarando lo strumento di misurazione presso l'ufficio di verificazione competente; – sia adatto all'impiego previsto: una bilancia utilizzata nel commercio al dettaglio, per esempio, deve rientrare in una determinata classe di accuratezza ed è considerata inadatta se non raggiunge la precisione richiesta; – lo strumento di misurazione sia impiegato correttamente (di regola, secondo le istruzioni per l'uso); uno dei problemi classici si presenta quando il materiale d'imballaggio viene pesato insieme alla merce e fatturato al cliente (lordo per netto).
Art. 12 Sorveglianza del mercato Per quanto riguarda il controllo degli strumenti di misurazione dopo l'entrata in commercio, il diritto in vigore stabilisce unicamente che, in base all'articolo 13 capoverso 2, i Cantoni devono verificare a intervalli regolari l’osservanza delle prescrizioni legali (ispezione generale) e provvedere ai controlli correnti. Con la legge del 6 ottobre 1995 9 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) è stato introdotto nella metrologia legale il concetto di controllo successivo (sorveglianza del mercato). Per uniformare e semplificare la terminologia, si è deciso di non impiegare più il termine «ispezione generale» e di utilizzare esclusivamente il termine «sorveglianza del mercato». Con i controlli previsti dalla sorveglianza del mercato si verifica se:
9 RS 956.51 17/35
– lo strumento di misurazione ammesso in Svizzera è stato sottoposto a una procedura di valutazione della conformità o a una procedura di controllo equivalente; – i requisiti essenziali sono rispettati; – è garantita la stabilità della misurazione; ciò può avvenire da un lato verificando se i controlli formali di cui all'articolo 10 sono stati eseguiti, dall'altro mediante controlli dell'autorità esecutiva stessa; – lo strumento di misurazione è adatto all'uso previsto ed è utilizzato correttamente.
Art. 13 Competenze degli organi esecutivi Agli organi esecutivi va accordato l'accesso agli strumenti di misurazione. Chi li utilizza deve inoltre fornire informazioni (p. es. sulle valutazioni di conformità e le riparazioni eseguite o su chi ha acquistato lo strumento) e assistenza durante i controlli (p. es. riguardo le modalità d'uso). Il capoverso 2 riprende le disposizioni dell'attuale articolo 19 capoverso 2. Se uno strumento di misurazione non soddisfa i requisiti legali può essere ritirato dal commercio oppure può esserne vietata o limitata la messa in circolazione o l’impiego. La relativa competenza non è però più attribuita al Consiglio federale, ma al METAS, poiché si tratta di una misura esecutiva, per la quale non è determinante la volontà politica, ma la valutazione tecnico- specialistica. L'autorità esecutiva opterà per il provvedimento adatto meno severo. Il Consiglio federale stabilisce in un’ordinanza gli obblighi degli utilizzatori di strumenti di misurazione in caso di controlli e i provvedimenti adottati dagli organi esecutivi nel caso in cui gli strumenti di misurazione non soddisfino i requisiti legali (cpv. 3). Sono fatte salve le competenze previste da altre leggi federali, in particolare dalla LOTC (art. 19 segg.).
Art. 14 Riconoscimento di esami esteri Il capoverso 1 riprende le disposizioni dell'attuale articolo 10 capoverso 2. Il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a stipulare autonomamente trattati internazionali sul riconoscimento di certificati di prova, prove di conformità, ammissioni e verificazioni. Per gli accordi di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA, questa competenza può essere delegata al METAS conformemente all'articolo 48a capoverso 1 secondo periodo LOGA, che prevede la stessa possibilità di delega per aggruppamenti o uffici federali.
Sezione 3: Indicazioni di quantità Art. 15 Il capoverso 1 riprende, in forma più stringata, le disposizioni dell'attuale articolo 11 capoverso 1 primo periodo e capoverso 3. Nella nuova legge non è stato inserito il secondo periodo dell'attuale articolo 1 capoverso 1, il quale dispone che nel caso di forniture susseguenti la quantità fornita deve essere indicata in ogni conteggio. Il Consiglio federale emetterà le disposizioni di questo tipo fondandosi sul capoverso 2. Il capoverso 2 prevede una delega di competenze normative al Consiglio federale, corrispondente a quella dell'attuale articolo 11 capoverso 5 primo periodo e capoverso 6.
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Il capoverso 3 prevede una delega di competenze normative al Consiglio federale, corrispondente a quella dell'attuale articolo 11 capoverso 5 secondo periodo. Le restanti disposizioni dell'attuale articolo 11 sull'indicazione del prezzo unitario saranno trasferite nella legge federale del 19 dicembre 1986 10 contro la concorrenza sleale, poiché relative a tale materia. Al riguardo si rimanda al commento all'articolo 48 «Modifica del diritto previgente».
Sezione 4: Definizione dell'ora Art. 16 La revisione totale della legge federale sulla metrologia consente di abrogare la legge federale del 21 marzo 1980 11 sull’ora e di integrare le sue disposizioni nella nuova legge sulla metrologia. Le competenze federali in materia, secondo le quali la Confederazione disciplina le modalità di misurazione del tempo, giustificano l'abrogazione della legge sull'ora, che stabilisce esclusivamente l'ora in vigore in Svizzera, e l'integrazione delle sue disposizioni nella nuova legge sulla metrologia. Le disposizioni dei due articoli dell'attuale legge sull'ora restano immutati dal punto di vista del contenuto, pur essendo riassunti in un unico articolo. In Svizzera vige l'ora dell'Europa centrale (CET) in vigore anche in molti Stati europei e in alcuni Stati africani. La differenza tra l'ora dell'Europa centrale e il tempo coordinato universale (in inglese Universal Time Coordinated, UTC) corrisponde a un'ora.
Sezione 5: Esecuzione Art. 17 Esecuzione da parte dei Cantoni Gli articoli 17 e 19 corrispondono agli attuali articoli 13-16. In Svizzera circa 6 milioni di strumenti di misurazione sono sorvegliati dalle autorità: il 3 per cento (pari al 30 % degli emolumenti o CHF 6,4 mio.) dai Cantoni e il 97 per cento (pari al 70 % degli emolumenti o CHF 14,3 mio.) dal METAS e in particolare dai laboratori di verificazione sotto la sua sorveglianza. I Cantoni operano nei settori in cui un'organizzazione decentrale è opportuna e non risultano costi elevati per l'infrastruttura e il personale (misurazione della lunghezza, del volume, del peso, dei fluidi e delle emissioni di gas). In altri casi è invece indicata una vigilanza centralizzata da parte del METAS o di terzi (laboratori di misurazione). All’atto pratico, ai Cantoni compete l'esame della stabilità di misurazione (soprattutto verificazioni) e la sorveglianza del mercato. L'ammissione di strumenti di misurazione è di competenza esclusiva del METAS. Un ufficio cantonale di verificazione può però essere nominato organismo di valutazione della conformità. L'attuale articolo 13 capoverso 2 stabilisce un ritmo almeno quadriennale per l'ispezione generale (sorveglianza del mercato). Si è rinunciato a fissare tale termine nella nuova legge per tenere conto dello sviluppo della tecnica. I compiti cantonali saranno definiti nel dettaglio dal Consiglio federale nelle cosiddette ordinanze specifiche sugli strumenti di misurazione. Conformemente all'articolo 19 capoverso 2, il Consiglio federale può anche attribuire al METAS la competenza per alcuni
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ambiti (p. es. per i pesi della massima classe di accuratezza). Anche i Cantoni possono essere incaricati di altri compiti. La revisione totale non ha lo scopo di modificare la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni né il tipo o il numero di compiti cantonali.
Art. 18 Normative cantonali I Cantoni possono decidere liberamente come organizzare la metrologia legale nel loro territorio; resta in essere però la regola che impone un'unica autorità di vigilanza. In particolare, i Cantoni possono assumere i verificatori (come avviene attualmente in 15 Cantoni), assegnargli incarichi su mandato (nove Cantoni) o prevedere un sistema misto (due Cantoni). Possono definire vari circondari di verificazione per Cantone o stabilire competenze speciali per incarichi particolari (come è spesso il caso per i controlli di imballaggi preconfezionati). Contrariamente al diritto vigente (art. 14), i circondari di verificazione non devono essere autorizzati dalla Confederazione. Solo la costituzione di regioni di esecuzione o di vigilanza comuni deve essere autorizzata dalla Confederazione. A questo proposito si rimanda all'accordo amministrativo del 2 novembre 2006 sulla cooperazione nel settore della metrologia stipulato tra i Cantoni di Lucerna, Svitto e Zugo.
Art. 19 Esecuzione da parte della Confederazione Alla Confederazione compete l'esame degli strumenti di misurazione in vista della loro immissione sul mercato. Conformemente all'articolo 17 capoverso 3, ai Cantoni possono essere delegati compiti parziali (p. es. verificazioni iniziali di determinate categorie di strumenti di misurazione). Alla Confederazione può essere attribuita la competenza per parte dell'esame della stabilità di misurazione e della sorveglianza del mercato. Attualmente è per esempio il caso dei pesi della classe di accuratezza più alta, degli strumenti di misurazione della velocità, dell'energia e della potenza elettriche e delle radiazioni ionizzanti. La competenza della Confederazione è appropriata nei casi in cui un'organizzazione decentrale non è opportuna (perché non è necessaria la vicinanza fisica e ogni ufficio di verificazione si occuperebbe solo di pochi strumenti di misurazione) e risultano costi elevati per l'infrastruttura e il personale.
Capitolo 3: Istituto federale di metrologia
Sezione 1: Forma giuridica e organizzazione Art. 20 L'articolo 20 stabilisce che il METAS è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria, che sarà iscritto nel registro di commercio. Si tratta di una modifica della situazione attuale: il METAS è al momento un ufficio federale, e in quanto tale non possiede personalità giuridica propria. Dal punto di vista delle attività del METAS, la forma giuridica adottata corrisponde ai principi guida del rapporto sul governo d'impresa, che prevede di norma per le unità rese autonome che svolgono compiti federali la forma organizzativa di istituto autonomo di diritto pubblico. Il capoverso 2 concede al METAS autonomia organizzativa e operativa nei limiti della presente legge. Come istituto il METAS tiene una contabilità propria, che sarà integrata nel
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bilancio consolidato della Confederazione (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c LFC). In questo modo è assicurata una panoramica completa della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della Confederazione. Conformante al capoverso 3, il Consiglio federale stabilisce la sede del METAS.
Sezione 2: Compiti e collaborazioni Art. 21 Compiti L’articolo 21, che descrive i compiti del METAS, corrisponde all’attuale articolo 17 sebbene l’ordine di elencazione sia diverso e il termine «istituto nazionale di metrologia» sia esplicitamente menzionato . Contrariamente alla legge in vigore, il capoverso 1 designa esplicitamente il METAS come istituto nazionale di metrologia svizzero. Tale designazione figura ad esempio nella norma internazionale ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura» ed è un concetto riconosciuto su scala internazionale. L'introduzione di questo concetto nella legge stessa stabilisce che le tarature eseguite dal METAS sono conformi ai requisiti di questa norma e non necessitano di tarature successive all'estero. Le lettere a-d del capoverso 2 descrivono gli incarichi del METAS riguardanti i criteri di misurazione nazionali, ovvero la messa a disposizione e il riconoscimento internazionale delle unità di misura nazionali di riferimento (lett. a), la riferibilità al Sistema internazionale di unità (lett. b), la definizione e la diffusione dell’ora (lett. c) e lo sviluppo di nuovi metodi di misurazione (lett. d). Le lettere e-o descrivono gli incarichi del METAS riguardanti la preparazione della legislazione sulla metrologia, l’esecuzione delle norme di metrologia legale e la fornitura di prestazioni, in pratica tutte le prestazioni con carattere monopolistico. La lettera e finora era disciplinata solo nell'articolo 20 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 17 novembre 1999 12 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il METAS rappresenta la Svizzera, se necessario in collaborazione con altre unità amministrative della Confederazione, all'interno di organizzazioni e convenzioni internazionali nel settore della metrologia, tra cui la convenzione del 12 ottobre 1955fn istitutiva di un’Organizzazione internazionale di metrologia legale e il trattato del 20 maggio 1875 13 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure. La lettera f, corrispondente all'attuale articolo 17 lettera a, stabilisce che il METAS appronta la legislazione sulla metrologia e ne assicura l'applicazione. La lettera g, corrispondente all'attuale articolo 17 lettera c, stabilisce che il METAS elabora direttive per la corretta determinazione, trasmissione e valutazione di grandezze fisiche e chimiche. Le lettere h-i riprendono le disposizioni dell’attuale articolo 17 lettera d semplificandolo in base alla struttura del capitolo 2, sezione 2. Si stabilisce che il METAS esamina gli strumenti di misurazione in vista dell’immissione sul mercato (lett. h) e ne decide l’ammissione (lett. i). I controlli possono essere eseguiti da terzi o da enti stranieri, mentre l’ammissione compete esclusivamente al METAS.
12 RS 172.213.1 13 RS 941.291 21/35
La lettera j stabilisce esplicitamente che il METAS si occupa della verifica della stabilità di misurazione e della sorveglianza del mercato per gli ambiti di sua competenza (ovvero quelli per cui non sono competenti i Cantoni). La lettera l, corrispondente all'attuale articolo 17 lettera e, stabilisce che il METAS consiglia e istruisce il personale degli organi esecutivi ed emana istruzioni loro destinate. La lettera m consente al METAS, nell’ambito delle sue competenze, di fornire prestazioni remunerate, ovvero di eseguire tarature e offrire consulenze e perizie. Questa disposizione, corrispondente all’attuale articolo 17 lettere g-h, comprende le attività di cui all’articolo 17a nella versione prevista dal messaggio del 30 settembre 2009 14 concernente la modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione e di altri atti normativi. La lettera n, di nuova introduzione, autorizza il METAS a partecipare alla cooperazione tecnica nel settore della metrologia. Questo tipo di collaborazione riveste crescente importanza nel settore, e la partecipazione del METAS appare opportuna nei casi in cui l’industria svizzera ne può trarne vantaggio. La lettera o impone all’istituto di fornire consulenza alle autorità federali in materia di metrologia. Gli strumenti e i risultati di misurazione rivestono un ruolo importante in vari atti normativi, per esempio quando si definisce un valore limite. In questi casi vanno definiti strumenti di misurazione adeguati, valori misurabili e procedure adatte per la manutenzione dello strumento di misurazione.
Art. 22 Cooperazione e coinvolgimento di terzi L’articolo 22 regola il coinvolgimento di terzi nelle attività del METAS finalizzate all’adempimento dei compiti metrologici e le modalità di cooperazione dell’Istituto con altri enti. Il capoverso 1 autorizza il METAS a collaborare con parti terze per l’adempimento dei suoi compiti di istituto nazionale di metrologia. Nel settore metrologico è essenziale cooperare: da un lato, la metrologia non dovrebbe essere fine a se stessa, ma avere lo scopo di risolvere un problema attuale o futuro degli utenti – un obiettivo raggiungibile solo collaborando; dall’altro ormai non è più finanziariamente sostenibile eseguire tutti i lavori in solitaria – ripartirli è inevitabile e opportuno. L’attuale articolo 12 capoverso 2 disciplina solo la cooperazione con organizzazioni nazionali o internazionali per progetti di ricerca e sviluppo; il campo di applicazione del capoverso 1 del nuovo articolo 22 è più ampio, senza però rappresentare una novità: all’atto pratico questo tipo di collaborazione è gestito con successo già da anni. Per adempiere ai compiti previsti dall'articolo 21 capoverso 2 lettere a-d, il METAS può partecipare ai lavori di organizzazioni nazionali (Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca – EMPA; Istituto Paul Scherrer – PSI) e internazionali (Bureau International des Poids et Mesures – BIPM; European Association of National Metrology Institutes – EURAMET) e cooperare con altri istituti di metrologia o con istituti da essi designati, oppure prendere parte ai loro progetti. Il METAS può collaborare e partecipare sia a progetti puramente metrologici, sia a progetti più ampi all'interno dei quali si elaborino tematiche legate alla metrologia (p. es. questioni metrologiche relative all'uso efficiente dell’energia). In alcuni casi i compiti di cui all'articolo 21 capoverso 2 lettere a-d non devono essere svolti necessariamente dall’istituto nazionale di metrologia, ma possono essere delegati a terzi. Costoro vengono indicati con il termine «istituto designato» o «laboratorio designato» e
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sottostanno all’articolo 22 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 1994 15 sulle unità. A seguito della loro crescente importanza, della delega di compiti che ne deriva e della responsabilità residua dell’istituto di metrologia che li nomina, è appropriato disciplinare la materia sul piano legislativo (cpv. 2). I terzi incaricati dei compiti di cui all'articolo 21 capoverso 2 lettere a-d non esercitano competenze sovrane e non emanano decisioni. Il capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a stipulare convenzioni sull'adesione e la partecipazione a organizzazioni o società di diritto pubblico o privato, estere o internazionali, che eseguono studi e lavori di sviluppo tecnico-scientifici nel settore della metrologia. Di recente questo tipo di collaborazione assume forme per le quali non vengono stipulati accordi internazionali di tipo classico. Ne è un esempio EURAMET (European Association of National Metrology Institutes), che riunisce gli istituti di metrologia europei in un’associazione retta dal diritto tedesco. Le competenze attribuite al Consiglio federale comprendono anche questo tipo di accordi; è al contrario esclusa la stipula di trattati internazionali come la Convenzione del metro (che persegue uno standard internazionale per le unità di misura e i sistemi di misurazione), la cui approvazione resta competenza dell’Assemblea federale. Se gli accordi delegati al Consiglio federale secondo il l capoverso 3 sono di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA, la loro stipula può essere delegata al METAS conformemente all'articolo 48a capoverso 1 secondo periodo LOGA, che prevede la stessa possibilità di delega per aggruppamenti o uffici federali. Il capoverso 4 contiene le basi legali per concedere contributi alle organizzazioni o alle società a cui la Svizzera partecipa sulla base del capoverso 3. Il capoverso 5 prevede la possibilità di delega di compiti esecutivi a terzi, come già previsto dall’attuale articolo 16 capoverso 2 e, per quanto concerne la sorveglianza del mercato, dall’articolo 26 capoverso 3 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 16 sugli strumenti di misurazione. I terzi sono di regola laboratori di verificazione, ovvero privati (spesso ditte) che, grazie all’attrezzatura specifica di cui dispongono, sono preparati e disposti ad assumere determinati compiti esecutivi sotto la sorveglianza della Confederazione. La costruzione dei laboratori di verificazione è influenzata anche da aspetti geografici e logistici. La delega di questi compiti a privati è opportuna poiché, in determinati ambiti, il METAS non sarebbe in grado di provvedere all'esecuzione in termini economici ragionevoli a causa della sua posizione centrale e delle capacità operative. Il Consiglio federale regola la procedura di delega, l’organizzazione dei terzi e i loro diritti e doveri; ciò include, per esempio, la definizione delle attività tra loro incompatibili (p. es. sorveglianza del mercato con verifica contemporanea della stabilità di misurazione o esame della stabilità di misurazione di strumenti di misurazione prodotti dalla stessa ditta) e i requisiti di imparzialità.
Sezione 3: Organizzazione e personale Art. 23 Organi L’articolo 23 definisce gli organi del METAS, che corrispondono in gran parte a quelli usuali per un'unità resa autonoma della Confederazione. L'autonomia contabile richiede inoltre la costituzione di un proprio ufficio di revisione.
15 RS 941.202 16 RS 941.210 23/35
Art. 24 Composizione e nomina del consiglio d'istituto Al consiglio d’istituto del METAS compete un numero massimo di sette consiglieri. Non è previsto che la Confederazione sia rappresentata. Le disposizioni nei capoversi 2 e 3 corrispondono alle direttive del rapporto sul governo d'impresa e alle norme consuete per le unità amministrative decentrali. Il capoverso 2 stabilisce che il Consiglio federale è l'organo incaricato della nomina dei membri e del presidente del consiglio d'istituto. Il mandato, della durata di quattro anni, è rinnovabile due volte per i membri del consiglio d'istituto, che possono quindi farne parte per un massimo di
12 anni.
Il capoverso 3 prevede la possibilità di revocare per gravi motivi l'incarico dei membri del consiglio d'istituto anche in corso di mandato, segnatamente quando un membro non soddisfa più i requisiti della carica o ha gravemente violato i suoi obblighi. I membri del consiglio d'Istituto devono tutelare gli interessi dell'ente. In presenza di un conflitto d'interessi, il membro deve astenersi per il caso in oggetto, come espressamente indicato nel capoverso 4. I membri del consiglio d'istituto non sono legati al METAS da un rapporto di lavoro. Il capoverso 5 prevede pertanto che il Consiglio federale stabilisca l'ammontare dell'indennità loro corrisposta. All'onorario e alle altre condizioni contrattuali convenute con tali persone si applica l'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000 17 sul personale federale (LPers) e delle sue ordinanze esecutive (in particolare l'ordinanza del 19 dicembre 2003 18 sulla retribuzione dei quadri).
Art. 25 Compiti del consiglio d'istituto Secondo la lettera a, il consiglio d'istituto provvede all'attuazione degli obiettivi strategici definiti conformemente all'articolo 37 dal Consiglio federale, al quale comunica annualmente i risultati raggiunti. In base alla lettera b, il consiglio d'istituto emana l'ordinamento dell’Istituto. Questa competenza, derivante dall'autonomia definita nell'articolo 20 capoversi 1 e 2, è limitata agli ambiti definiti nella legge, segnatamente: questioni di gestione, limitazione e concretizzazione delle competenze del consiglio d'istituto e della direzione. Il personale del METAS è assunto conformemente alle disposizioni della LPers (art. 29 cpv. 1). Tuttavia, in base all'articolo 29 capoverso 2, il METAS è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers. Il consiglio d'istituto ha il compito di emanare un regolamento del personale che disciplini la remunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali e a cui dovranno essere conformi tutti i singoli contratti di lavoro. Il METAS è anche soggetto alle disposizioni in materia di previdenza professionale (art. 30 cpv. 2). Secondo la lettera c, il consiglio d'istituto ha il compito di stipulare il contratto di affiliazione alla cassa pensioni. Quest’ultimo e il regolamento del personale sono validi solo previa approvazione del Consiglio federale. Dal momento che stipula un proprio contratto di affiliazione in materia di previdenza professionale, il METAS necessita di un organo paritetico per l'istituto di previdenza. In base alla lettera d, è compito del consiglio d'istituto stabilirne la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione.
17 RS 172.220.1 18 RS 172.220.12 24/35
Conformemente all’articolo 9 capoverso 1, il Consiglio federale può autorizzare il METAS a emanare disposizioni tecniche sugli strumenti di misurazione e sulle relative procedure di ammissione, di valutazione della conformità e di controllo. In base alla lettera e questo compito spetta al consiglio d’istituto. La lettera f stabilisce che è compito del consiglio d'istituto richiedere al Consiglio federale le indennità a carico della Confederazione (art. 31 lett. a). La determinazione della politica dei prezzi per le prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 lettera h ed m rientra tra i compiti del consiglio d'istituto (lett. g). Inoltre, conformemente alla lettera h, il consiglio d’istituto approva, all’atto pratico su richiesta della direzione, i criteri che reggono la manutenzione e lo sviluppo dei laboratori. Queste decisioni hanno da un lato conseguenze finanziarie non trascurabili, dall’altro influenzano in modo rilevante l’orientamento delle attività del METAS e del programma di ricerca e sviluppo (lett. j). Come da lettera j, il consiglio d'istituto redige e, previa approvazione da parte del Consiglio federale, pubblica annualmente il rapporto di gestione dell'Istituto, che si compone di conto annuale (conto economico, bilancio, allegato) e rapporto annuale. Il Consiglio federale può rifiutarne l'approvazione se non è d'accordo con elementi fondamentali della relazione. Il contenuto del rapporto si rifà alle disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 662 CO 19 ). Come da lettera j, il consiglio d’istituto approva un programma di ricerca e sviluppo, la pianificazione a breve termine e il bilancio preventivo. Nomina inoltre gli altri membri della direzione su richiesta del direttore (lett. k). Di conseguenza, è il consiglio d'istituto a decidere chi fa parte della direzione e assume formalmente funzioni all'interno della stessa. Il consiglio d'istituto come organo supremo dell'Istituto esercita anche funzioni di vigilanza (lett. l). Per controbilanciare la posizione forte della direzione ne sorveglia l'operato. Il consiglio d'istituto verifica che l'ordinamento dell'Istituto sia rispettato, indaga eventuali irregolarità e ne ordina l'eliminazione. Se rileva problemi gravi nell'organizzazione o nella gestione del METAS, che la direzione non è in grado di risolvere, il consiglio d'istituto deve intervenire attuando le misure necessarie. È inoltre compito suo provvedere a un sistema di controllo interno e alla gestione del rischio. Infine, il consiglio d’istituto decide dell’utilizzo delle riserve (lett. m), una decisione che tiene conto anche delle competenze finanziarie attribuitegli (lett. i).
Art. 26 Composizione della direzione e nomina dei membri Contrariamente a quanto previsto dal quarto principio del rapporto sul governo d'impresa, il direttore non è nominato dal consiglio d'istituto, ma dal Consiglio federale. Ciò è necessario dal momento che il METAS opera in ambito legislativo, rappresenta la Svizzera in organizzazioni internazionali ed esercita funzioni di sorveglianza nei confronti dei Cantoni. Poiché in questi ambiti non è da escludere un conflitto di interessi con il consiglio d’istituto, la nomina del direttore compete, come per un ufficio federale, al Consiglio federale. Il consiglio d'istituto è invece libero di scegliere gli altri membri della direzione. Le condizioni di assunzione del direttore e dei restanti membri della direzione sono rette dall'articolo 6a capoversi 1-5 LPers.
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Art. 27 Compiti della direzione La direzione è l’organo operativo del METAS ed è guidata dal direttore (art. 26 cpv. 1); gestisce tutte le attività del METAS e ha quindi la competenza di pronunciare decisioni; svolge tutti i compiti non attribuiti al consiglio d'istituto dalla legge (art. 2 lett. g), e prepara le basi per le decisioni del consiglio d'istituto; cura inoltre le relazioni esterne dell'Istituto, in particolare con altre istituzioni metrologiche e con le cerchie interessate in Svizzera e all'estero. L'ordinamento dell'Istituto (cpv. 3) stabilisce in dettaglio i compiti e le competenze del consiglio d'istituto, della direzione e del direttore. Il capoverso 4 stabilisce che il direttore assiste alle sedute del consiglio con voto consultivo e il diritto di presentare istanze.
Art. 28 Ufficio di revisione Il passaggio all'autonomia contabile richiede l'istituzione di un ufficio di revisione. È nominato dal Consiglio federale. Come previsto dal rapporto sul governo d'impresa, il mandato, lo statuto, le prerogative, l'indipendenza, la durata del mandato e l'allestimento del rapporto dell'ufficio di revisione sono retti per analogia dagli articoli 727-731 del Codice delle obbligazioni 20 (diritto della società anonima). Il rapporto è all'indirizzo del consiglio d'istituto e del Consiglio federale.
Art. 29 Diritto del personale La direzione e il personale restante sono soggetti alla legge sul personale federale (cpv. 1). Questa soluzione con statuto di diritto pubblico è giustificata dal fatto che il METAS fornisce prestazioni a carattere prevalentemente monopolistico e assolve solo una piccola quota di compiti ministeriali (cfr. spiegazioni nel rapporto supplementare del Consiglio federale concernente il rapporto sul governo d’impresa – attuazione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale del 25 marzo 2009 21 , n. 4.7). Il METAS assumerà lo statuto di datore di lavoro ai sensi della legislazione sul personale (cpv. 2) ed emanerà pertanto anche proprie disposizioni esecutive in materia di diritto del personale, che dovranno essere approvate dal Consiglio federale (art. 25 lett. c).
Art. 30 Cassa pensioni Nel capoverso 1 si stabilisce che il personale dell'Istituto è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e che vengono applicate le disposizioni della sezione 4b della LPers. Il METAS sarà considerato datore di lavoro ai sensi delle disposizioni in materia di previdenza professionale (cpv. 2). Disporrà di un proprio istituto di previdenza o sarà affiliato a un istituto collettivo. Il METAS è il datore di lavoro di riferimento sia per il personale attivo sia per quello attualmente beneficiario di rendite (art. 32b cpv. 2 LPers).
20 RS 220
21 FF 2009 2225 pagg.
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Sezione 4: Aspetti finanziari Art. 31 Finanziamento L'articolo 31 disciplina il finanziamento del METAS. Come illustrato al numero 1.4, il grado attuale di copertura dei costi è di poco inferiore al 30 per cento. Per l’adempimento dei suoi compiti il METAS dipende pertanto dalle indennità corrisposte dalla Confederazione. Per i compiti di cui all'articolo 21 capoverso 2 lettere a-g, k, l, n, o, nonché quelli assegnati con gli obiettivi strategici sono accordate delle indennità; per i compiti di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettere i-j, il Consiglio federale fissa degli emolumenti, i cui ricavi sono a disposizione del METAS. Infine, il METAS si finanzierà con i ricavi ottenuti per le prestazioni fornite.
Art. 32 Tesoreria I fondi liquidi del METAS sono gestiti dalla Tesoreria centrale della Confederazione. Per garantirne la solvibilità, la Confederazione può concedere prestiti all'Istituto, che a tal scopo intrattiene un conto corrente presso la Confederazione. In cambio l'Istituto deposita le sue eccedenze presso la Confederazione a fronte di interessi a condizioni di mercato. I particolari sono definiti in una convenzione tra il METAS e la Confederazione.
Art. 33 Presentazione dei conti Il rendiconto del METAS deve presentare in modo completo l’effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale. La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della chiarezza, della continuità e dell'espressione al lordo, e si fonda su standard comunemente riconosciuti. Il consiglio d'istituto definisce, nel rispetto di tali principi, le norme contabili applicate e le indica espressamente.
Art. 34 Riserve Le disposizioni riguardanti le riserve legali (cpv. 1) corrispondono all’articolo 14 della legge federale del 22 giugno 2007 22 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN) e all’articolo 16 della legge federale del 22 giugno 2007 23 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA). L’ammontare delle indennità, degli emolumenti e degli introiti va fissato in modo da poter costituire riserve adeguate all’attività e da garantire la sicurezza finanziaria del METAS a medio e lungo termine. Le riserve legali sono destinate principalmente a compensare le fluttuazioni reddituali e a coprire eventi non prevedibili, come ad esempio casi di responsabilità civile. Ammontano ad almeno [X] del budget annuo. Per quanto concerne la costituzione delle riserve del METAS, vanno considerati in prima linea gli eventi non prevedibili e non assicurati. Il consiglio d’istituto fissa le riserve nei limiti legali tenendo conto del piano finanziario e della gestione dei rischi del METAS. Sulla base dell’attuale budget del METAS, le riserve ammontano a circa [X] milioni di franchi. Esse non devono però superare il [X] di un budget annuo. Se le riserve eccedono il limite minimo o massimo fissato, vanno adeguati le indennità, gli emolumenti e i ricavi. Per rendere
22 RS 732.2 23 RS 956.1 27/35
economicamente sostenibile l’onere che ne deriva, la costituzione delle riserve iniziali va ripartita su un periodo di tempo sufficientemente lungo; in particolare, sembra appropriata una durata di [X] anni (cfr. disposizioni transitorie di cui all'art. 49 cpv. 7). Il METAS attualmente utilizza strumenti e apparecchiature il cui valore di acquisto è pari a 50 milioni di franchi. Per coprire il fabbisogno di rinnovamento il Consiglio federale può, su richiesta del consiglio d'istituto, autorizzare la costituzione di riserve speciali (cpv. 3).
Art. 35 Imposte Ai sensi dell'articolo 62d LOGA, la Confederazione nonché i suoi istituti, aziende e fondazioni dipendenti sono esenti da qualsiasi imposta cantonale. L'esenzione fiscale è però limitata alle attività non commerciali, come indicato nell'articolo 35. In materia di imposizione federale vale quanto segue: alle prestazioni fornite in concorrenza con fornitori privati si applica l'imposta sul valore aggiunto. Il Legislatore ha rinunciato ad esonerare la Confederazione e le sue unità autonome dall'obbligo soggettivo di imposta preventiva, motivo per cui anche tali imposte sono escluse dall'esenzione fiscale.
Art. 36 Immobili Gli edifici che il METAS utilizza attualmente a Wabern sono stati costruiti appositamente per permettere l’assolvimento dei compiti metrologici e contengono numerose attrezzature, stanze e apparecchiature create per soddisfare i bisogni specifici del METAS. Queste sono in gran parte inutilizzabili per altri scopi, ma risultano indispensabili per poter portare a termine i compiti del METAS. Per questo motivo va previsto un rapporto di usufrutto per tali immobili, ispirato a quello in essere per gli immobili del Museo nazionale svizzero (art. 16 della legge federale del 12 giugno 2009 24 concernente i musei e le collezioni della Confederazione, legge sui musei e le collezioni, LMC).
Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione Art. 37 Obiettivi strategici Il Consiglio federale dirige l'attività del METAS assegnandogli obiettivi strategici quadriennali. Attraverso gli obiettivi strategici il Consiglio federale istruirà l'Istituto riguardo alla gestione dell'ente e all'esecuzione dei compiti. Le direttive riferite ai compiti traspongono nella pratica i compiti fissati per legge nell'articolo 21. Il Consiglio federale provvede affinché il consiglio d'istituto sia consultato in precedenza. Una volta definiti, gli obiettivi strategici vengono resi noti.
Art. 38 Vigilanza Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 4 LOGA, il Consiglio federale controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate. In conformità con tale disposizione, il Consiglio federale ha il compito di vigilare sul METAS e sull’adempimento dei suoi compiti.
24 RS 432.30 28/35
Il capoverso 2 riporta un elenco non esaustivo degli strumenti a disposizione del Consiglio federale per esercitare la sua funzione di vigilanza: la nomina del presidente e degli altri membri del consiglio d'istituto; la nomina del direttore; la designazione dell'ufficio di revisione; l'approvazione del regolamento del personale e del contratto di affiliazione con PUBLICA; l'approvazione del rapporto di gestione; il discarico del consiglio d'istituto. Il capoverso 3 impone al METAS di accordare al Consiglio federale o al dipartimento cui è stato delegato il compito di vigilanza il diritto di visionare la documentazione operativa e di informarsi sull'attività dell'Istituto. Il Consiglio federale può incaricare il Controllo federale delle finanze (CDF) di redigere un rapporto di revisione e, ovviamente, prendere visione di rapporti di revisione già esistenti. Sono fatte salve le competenze legali del CDF e l'alta vigilanza del Parlamento (cpv. 4).
Sezione 6: Prestazioni commerciali Art. 39 Quest’articolo si ispira in ampia misura all’articolo 8 della legge sui musei e le collezioni. L’articolo disciplina le attività commerciali del METAS e le vincola alle seguenti condizioni: – rapporto diretto con i compiti del METAS: l’istituto può impegnarsi in prestazioni commerciali accessorie solo se strettamente connesse ai suoi compiti legali (cpv. 1); – priorità dell’adempimento dei compiti assegnati: al METAS non è consentito concentrarsi troppo sulle attività accessorie a scapito dei compiti principali; l’autorità di vigilanza è autorizzata a intervenire nel caso si concretizzi tale rischio (cpv. 1); – possibili attività accessorie: il capoverso 2 riporta un elenco non esaustivo delle attività accessorie; il METAS può fornire, dietro compenso, prestazioni nel settore della verifica degli strumenti di misurazione e della taratura con un’accuratezza che normalmente non è fornita dagli istituti di metrologia; – principio della neutralità concorrenziale: per le sue attività commerciali il METAS deve fissare prezzi di mercato, il sovvenzionamento indiretto con fondi della Confederazione ed emolumenti non è consentito. Come strumento di controllo è istituita una contabilità aziendale che richiede la netta separazione dei diversi settori (cpv. 3), permettendo così di documentare spese e ricavi delle singole attività e di accertare eventuali sconti sovvenzionati con le indennità della Confederazione e gli emolumenti. Per quanto riguarda le attività commerciali accessorie, il METAS è inoltre soggetto alle stesse norme applicabili agli operatori privati. Tra queste figurano anche i criteri che gli organismi di valutazione delle conformità devono soddisfare (allegato 3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione) e l’articolo 18 LOTC.
Capitolo 4: Emolumenti
Art. 40 Gli emolumenti continuano a essere fissati dal Consiglio federale. Al fine di armonizzare il regime degli emolumenti, questi ultimi restano invariati indipendentemente dal fornitore della prestazione (Cantone, METAS o terzo designato). Il Consiglio federale disciplina le prestazioni e le decisioni soggette a emolumento, l’ammontare degli stessi e le eventuali deroghe. I Cantoni e i terzi incaricati di compiti esecutivi ai sensi dell’articolo 22 capoverso 5 ricorrono a prestazioni del METAS per 29/35
l’assolvere i compiti loro assegnati. Poiché l'ammontare degli emolumenti tiene conto anche delle prestazioni del METAS, i Cantoni e i terzi designati devono versare al METAS, come finora, una quota forfettaria degli emolumenti riscossi (art. 27 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 25 sugli strumenti di misurazione e art. 8 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 26 sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia). L’articolo 40 capoverso 2 seconda parte del periodo fissa formalmente quest’obbligo.
Capitolo 5: Disposizioni penali e opposizione
Sezione 1: Disposizioni penali Art. 41 Strumenti di misurazione illeciti, violazione dell'obbligo di informazione Conformemente al capoverso 1 lettera a è punito con una multa chiunque immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti legali, ovvero strumenti che non hanno superato l’esame di ammissione o la valutazione di conformità, non sono adatti all’impiego o sono usati erroneamente. Queste disposizioni corrispondono all’attuale articolo 21, sia per il contenuto, sia per le pene previste. L’applicazione di queste disposizioni penali è sussidiaria rispetto all’articolo 248 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 27 (CP). La variante di reato presentata alla lettera b è invece nuova. Conformemente all’articolo 13, gli organi esecutivi hanno diritto a informazioni e assistenza gratuite, nonché al libero accesso agli strumenti di misurazione. La violazione di tale disposizione è punita alla stregua dell’immissione sul mercato o l’impiego di strumenti di misurazione inadeguati. Il capoverso 2 prevede un’ammenda di massimo 5 000 franchi se il reato è commesso per negligenza.
Art. 42 Violazione delle norme sulle indicazioni di quantità L’articolo 42 corrisponde all’attuale articolo 22, sia per il contenuto, sia per le pene previste. È punito con multa di massimo 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, ometta le indicazioni di quantità o non rispetti le norme sul contenuto effettivo. Se il reato è commesso per negligenza, è punito con una multa.
Art. 43 Punibilità ai sensi della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio Gli articoli 23-28 LOTC disciplinano le disposizioni penali applicabili in caso di falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità. Valgono per tutti i settori per i quali la Confederazione ha previsto prescrizioni di tipo tecnico (art. 1 cpv. 2 lett. c in combinazione con l’art. 2 cpv. 1 LOTC). Il rimando nell’articolo 43 indica chiaramente che, per reati di questo tipo riferiti agli strumenti di misurazione, le disposizioni penali della LOTC prevalgono su quelle degli articoli 246 e 251 segg. CP. Le disposizioni penali della LOTC hanno carattere sussidiario rispetto
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all’articolo 248 CP. L’articolo 43 corrisponde alle disposizioni dell’articolo 16 capoverso 4 della legge federale del 12 giugno 2009 28 sulla sicurezza dei prodotti. Le disposizioni degli articoli 23-28 LOTC costituiscono il corrispettivo penale della maggiore responsabilità del produttore, del fornitore e del fautore della messa in circolazione, allo scopo di preservare la credibilità delle attestazioni e dei contrassegni. Si tratta di fattispecie speciali quali la falsificazione, la falsa attestazione, il conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, l’uso di falsi certificati di accreditamento, verifica, conformità e ammissione.
Art. 44 Infrazioni commesse nell'azienda Il rimando al diritto penale amministrativo nell’articolo 44 stabilisce la punibilità delle infrazioni commesse all’interno di aziende, da parte di mandatari e simili, come disciplinato dall'attuale articolo 23. La novità è rappresentata dal riferimento all'articolo 7 della legge federale del 22 marzo 1974 29 sul diritto penale amministrativo (norma speciale in caso di multe inferiori a
5 000 franchi).
Art. 45 Competenze L’articolo 45 delega la competenza per il perseguimento penale ai Cantoni e riprende così la normativa in vigore (art. 24). Il capoverso 2 precisa inoltre che il METAS può denunciare infrazioni alle autorità cantonali competenti, procedura necessaria nel caso in cui imballaggi o strumenti di misurazione inesatti vengano offerti in più Cantoni. In questi casi è necessario che il METAS svolga una funzione di coordinamento.
Sezione 2: Opposizione Art. 46 Come nella legge in vigore (art. 25) è prevista la possibilità di presentare opposizione. Tale rimedio giuridico consente di eliminare in modo semplice eventuali incomprensioni o errori e va pertanto mantenuto anche se il numero di opposizioni e ricorsi nel settore metrologico non è molto elevato. Per il rimanente, la protezione giuridica è retta dalla disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 47 Abrogazione del diritto previgente La legge del 1977 sulla metrologia e la legge sull’ora saranno abrogate.
Art. 48 Modifica del diritto previgente L'attuale articolo 11 capoversi 3 e 4 contiene disposizioni ispirate in primo luogo ai principi di concorrenza leale. Per questo motivo non saranno incluse nella nuova legge sulla
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metrologia, ma nella legge federale del 19 dicembre 1986 30 contro la concorrenza sleale (LCSI). Il capoverso 3 dell’attuale articolo 11 sarà ripreso nel nuovo articolo 16a praticamente immutato. Per contro, non sarà più disciplinata esplicitamente la materia dell’attuale articolo 11 capoverso 4, che vieta di utilizzare imballaggi che possono indurre in errore sulla quantità del contenuto. Tali imballaggi sono già oggetto delle disposizioni di diritto civile della LCSI. Ad esempio, l’articolo 3 lettera b LCSI contiene un divieto generale di trarre in inganno; la lettera i dello stesso articolo stabilisce che agisce in modo sleale chiunque inganni la clientela dissimulando la qualità, la quantità, ecc. Dal punto di vista del diritto penale, le infrazioni alle disposizioni di diritto civile sono considerate reati perseguibili a querela di parte. Poiché la revisione in corso della LCSI ha anche lo scopo di ampliare le possibilità di intervento della Confederazione, è sufficiente includere gli imballaggi ingannevoli nella parte di diritto civile della LCSI. Infine, le disposizioni penali dell’articolo 24 della LCSI saranno integrate per punire le infrazioni alle nuove norme introdotte nella LCSI.
Art. 49 Trasferimento di diritti e obblighi L’articolo 49 contiene una serie di norme e misure finalizzate alla trasformazione dell'Ufficio federale in un nuovo istituto di diritto pubblico. Il Consiglio federale determina il momento in cui il METAS acquisisce personalità giuridica propria. Indica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti al METAS. La mobilia (segnatamente l’attrezzatura di laboratorio) e i diritti immateriali (p. es. il marchio METAS) utilizzati dall'Ufficio federale di metrologia diventano proprietà del METAS. Vanno valutati e inseriti nel bilancio d’apertura. Come previsto dal capoverso 3, il Consiglio federale dispone tutte le ulteriori misure necessarie al trasferimento ed emana le disposizioni del caso. Il capoverso 4 prevede l’esenzione da tasse e imposte per l'iscrizione nei registri pubblici, mentre il capoverso 6 esclude l’applicazione della legge del 3 ottobre 2003 31 sulle fusioni. Le riserve vengono costituite nell’arco di più anni (cpv. 7) così da rendere economicamente sostenibile l’onere che ne deriva.
Art. 50 Trasferimento dei rapporti di lavoro Con l'entrata in vigore della nuova legge, i rapporti di lavoro del personale dell’Ufficio federale di metrologia proseguono alle condizioni stabilite dalla nuova legge. Poiché tale riforma non prevede la fusione di diversi enti, l'entrata in vigore della legge non dovrebbe comportare una profonda riorganizzazione della struttura del METAS. In qualità di datore di lavoro ai sensi della legislazione sul personale, il consiglio d'istituto dovrà tuttavia emanare un regolamento sulla remunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali, che potrebbe discostarsi dalle disposizioni esecutive della LPers attualmente in vigore per il personale del METAS. Il capoverso 2 garantisce il diritto del personale al mantenimento dell'attuale retribuzione per un periodo di due anni.
30 RS 241 31 RS 221.301 32/35
Art. 51 Datore di lavoro di riferimento L'articolo stabilisce chiaramente che il METAS è il datore di lavoro di riferimento per chiunque finora abbia percepito una rendita di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità dell'Istituto e che si fa carico dei relativi obblighi. In futuro il METAS, in qualità di unità amministrativa decentrata della Confederazione, sarà considerato un datore di lavoro ai sensi delle disposizioni in materia di previdenza professionale (art. 32b cpv. 2 LPers). Secondo l'articolo 32d LPers disporrà di un proprio istituto di previdenza e quindi di un proprio contratto di affiliazione. L'articolo 32f capoverso 1 LPers stabilisce che, in caso di modifica dello statuto giuridico, il datore di lavoro è competente anche per gli attuali beneficiari di rendite dell'unità amministrativa, pertanto trasferiti allo stesso istituto di previdenza del personale attivo. La deroga prevista all'articolo 32f capoverso 2 LPers è da far valere in modo restrittivo; nel caso in oggetto non vi sono motivi che ne giustifichino l'applicazione.
Art. 52 Referendum ed entrata in vigore La legge deve essere sottoposta a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale (Cost.). Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore della legge conformemente al capoverso 2.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
La nuova legge sulla metrologia e il relativo trasferimento dei compiti metrologici in un’unità amministrativa decentrata rientrano nei progetti di riesame dei compiti della Confederazione; i risparmi che ne derivano non sono ancora quantificabili. In vista dell'entrata in vigore della legge e della creazione di un ente di diritto pubblico sarà necessario disporre alcune misure, come la redazione del bilancio d’apertura, da sottoporre al Consiglio federale per approvazione (art. 49 cpv. 2), e la stipula dell’accordo sulla gestione dei fondi liquidi con l’AFF (art. 32 cpv. 3). In materia di personale è previsto che ai dipendenti del METAS continuino ad applicarsi le disposizioni della LPers e che l'Istituto assuma lo statuto di datore di lavoro ai sensi della legislazione sul personale (art. 29 cpv. 2). Dal momento che il METAS sarà considerato datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers, dovrà stipulare un proprio contratto di affiliazione e designare un organo paritetico (art. 32c LPers). Le disposizioni esecutive della legge in vigore dovranno essere in parte modificate. Il progetto non genera costi supplementari.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni
Il progetto non ha ripercussioni per i Cantoni. In particolare, non sarà modificata l'attuale ripartizione delle competenze nella metrologia legale.
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3.3 Ripercussioni per l'economia
La metrologia è estremamente importante per ogni economia: senza misurazioni affidabili non è concepibile alcun commercio, non sono possibili processi produttivi distribuiti, lo scambio dei risultati di ricerca è intralciato e il commercio di merci transfrontaliero sarebbe fortemente ostacolato. Ogni economia ha quindi bisogno di un istituto nazionale di metrologia funzionante, capace di fornire le sue prestazioni in modo economico, veloce e in linea con il fabbisogno. La trasformazione del METAS in un’unità amministrativa decentrata consolida questo obiettivo.
4 Programma di legislatura
Il presente progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 2008 32 sul programma di legislatura 2007-2011, né nel decreto federale del 18 settembre 2008 33 sul programma di legislatura 207-2011. Poiché il Consiglio federale ha deciso la creazione di un istituto di diritto pubblico solo in seguito alla formulazione dei principi sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione formulati nel rapporto sul governo d'impresa, non è stato possibile includere il progetto nel programma di legislatura al momento della sua elaborazione.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
L'avamprogetto di legge sulla metrologia si fonda sull'articolo 125 Cost., che attribuisce alla Confederazione la completa competenza legislativa nel settore della metrologia, e sull'articolo 95 capoverso 1 Cost., poiché numerose disposizioni sono determinanti per i rapporti di diritto privato.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La nuova legge non modifica le disposizioni materiali in materia di metrologia, la revisione riguarda gli aspetti organizzativi. L'avamprogetto non influisce sugli impegni internazionali della Svizzera nel settore della metrologia.
5.3 Forma dell'atto
Il progetto contiene disposizioni importanti che contengono norme di diritto che secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. vanno emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell'Assemblea federale per l'emanazione della legge risulta dall'articolo 163 capoverso 1 Cost. L'atto sottostà a referendum facoltativo.
32 FF 2008 597 33 FF 2008 7469 34/35
5.4 Delega di competenze legislative
L’avamprogetto contiene numerose deleghe legislative che abilitano il Consiglio federale a emettere disposizioni integrative mediante ordinanza, nei limiti previsti dalla legge.
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