Revisione totale dell'ordinanza/del regolamento concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale alle università cantonali e ai politecnici federale
Dipartimento federale dell’interno DFI Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca SER
Rapporto sulla revisione totale dell’ordinanza concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale alle scuole universi- tarie passerella maturità professionale – scuole universitarie
1. Considerazioni generali
La Commissione svizzera di maturità CSM e le scuole di maturità cantonali e riconosciute per adulti propongono dal 2005 l’esame complementare passerella maturità professionale – scuole universitarie che consente ai titolari di una maturità professionale di conseguire un attestato per accedere alle scuole universitarie. Questo passaggio è nel frattempo conosciuto con il termine passerella 1 . Poco tempo dopo l’istituzione della passerella è stata effettuata una prima verifica delle competenze dei candidati che hanno superato l’esame complementare. Nel relativo rapporto di valutazione 2 si raccomandano diverse modifiche di contenuto e forma. Nell’aprile 2007 i tre organi preposti all’esame complementare – la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca SER, l’Ufficio federale della for- mazione professionale e della tecnologia UFFT e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE – hanno concordato di attuare i provvedimenti proposti in due fasi: fase 1: piccoli adeguamenti a livello di direttive; fase 2: esame approfondito degli aspetti più complessi che potrebbero richiedere una modifi- ca dell’ordinanza/del regolamento. La fase 1 si è conclusa con l’entrata in vigore delle Direttive 2008. Per attuare la fase 2, il 15 maggio 2009 la CSM ha istituito un gruppo di lavoro composto di rappre- sentanti delle tre regioni linguistiche. I lavori svolti da questo gruppo sono sfociati nell'avamprogetto di revisione totale dell’ordinanza in oggetto. La Confederazione e i Cantoni hanno armonizzato la nuova normativa: il tenore del regolamento della CDPE e quello dell’ordinanza federale sono identici. Pertanto i tre organi responsabili hanno ritenuto opportuno sottoporre congiuntamente il nuovo testo a consultazione.
2. Gruppo di lavoro
2.1 Composizione
Nel gruppo di lavoro istituito dalla CSM e diretto dal professor Jürg Schmid doveva essere rappresen- tato un ventaglio di competenze più ampio possibile. Il gruppo era composto di rappresentanti:
delle scuole private che preparano all’esame;
delle scuole che organizzano l’esame;
delle scuole universitarie;
delle commissioni specifiche (Commissione federale di maturità professionale CFMP, CSM); e
degli organi pubblici preposti all’educazione (CDPE, UFFT, SER). Nella selezione dei membri è stato tenuto conto, oltre che del bagaglio di esperienze specifiche, di una rappresentanza equa delle regioni linguistiche.
Il termine passerella è comunemente usato per designare altri passaggi all’interno del sistema educativo, per esempio la passerella che consente ai titolari di una maturità liceale di accedere alle scuole universitarie professionali. Prof. Alexander Grob, Università di Basilea, http://berufsbildungplus.ch.schiller.ch- meta.net/fileadmin/user_upload/Dokumente/berufsmaturitaet/extern_070821_EvaluationPasserelle_summary_dt.pdf
N:\06-Allgemeine Bildung\06-Mitarbeitende\No\Matur\SMK\AG Passerelle 2009\Anhörung\100810_Passerelle-Bericht-i.doc
2.2 Mandato
Il gruppo di lavoro aveva il compito di analizzare a fondo la situazione sulla scorta delle esperienze fatte dal 2005 con la passerella maturità professionale – scuole universitarie. In particolare doveva esaminare:
in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi 3 ;
in quali settori si possono eventualmente apportare dei miglioramenti;
dove sussiste un’effettiva necessità d’intervento. Il gruppo di lavoro ha analizzato le necessità fondamentali di revisione e presentato alla CSM un a- vamprogetto di ordinanza.
3. Analisi
Il gruppo ha avviato i lavori nell’estate/autunno 2009 e condotto un’ampia analisi della situazione. Qui di seguito sono elencate brevemente le principali scelte operate.
3.1 Proposte di riforma respinte
Diverse proposte di riforma sono state respinte dopo approfondita discussione. Nell’avamprogetto di ordinanza non sono state prese in considerazione le proposte seguenti: Ö introduzione di cosiddette «note scolastiche»; Ö inserimento di un’ulteriore lingua nazionale tra le materie d’esame; Ö maggiore ponderazione delle note parziali in scienze umane e sociali e in scienze sperimentali; Ö possibilità di estendere a due anni i corsi preparatori.
3.2 Proposte di riforma accolte
Sono state per contro approvate all’unanimità dal gruppo di lavoro le proposte seguenti: Ö istituzione di una base giuridica chiara per l’esame organizzato dalle scuole che conferiscono un attestato di maturità liceale riconosciuto (scuole riconosciute): l’esame sarà retto dal diritto canto- nale e posto sotto la sorveglianza di un’autorità esterna 4 . In questo modo trova riscontro nell’ordinanza la pratica corrente della delega che finora ha dato buona prova di sé; Ö maggiore sfruttamento dei vantaggi della prova orale per una valutazione differenziata dei candi- dati: saranno previsti esami orali e scritti nelle materie seguenti:
prima lingua nazionale;
seconda lingua nazionale o inglese; e
matematica; Ö modifica delle norme per il superamento dell’esame per evitare che si possa passare l’esame con l’80 per cento delle note insufficienti. In futuro non più di 2 note su 5 potranno essere inferiori a 4. Nella seduta del 4 febbraio 2010 il gruppo di lavoro ha approvato all’unanimità l’avamprogetto di ordi- nanza e lo ha successivamente sottoposto alla CSM.
Ad esempio, le competenze linguistiche nella lingua madre sono sufficienti? Le competenze in una seconda lingua rispondono ai requisiti necessari per uno studio universitario? Le conoscenze di base in scienze naturali sono sufficientemente solide (se- condo il rapporto del gruppo di lavoro Dubs del 31 agosto 2001 istituito in previsione dell’istituzione di una passerella maturità professionale – scuole universitarie)? L’autorità di sorveglianza sarà la stessa che controlla anche gli esami di maturità liceale.
4. Avamprogetto di revisione della CSM
Sulla base dei lavori preliminari svolti dal gruppo di lavoro, la CSM ha approvato nella seduta del 19 marzo 2010 l’avamprogetto di ordinanza allegato. Oltre a modifiche di carattere formale, la CSM propone nel suo avamprogetto cambiamenti concernenti principalmente la base giuridica per gli e- sami organizzati dalle scuole riconosciute e la procedura d’esame. Il programma d’esame 5 resta invariato per la maggior parte delle materie: la nuova normativa non prevede né di aumentare né di ridurre le esigenze poste ai candidati. L’unica eccezione è costituita dal programma d’esame per le scienze umane e sociali che è stato sottoposto a una profonda revisione per rendere più chiara la sua struttura e per orientarlo meglio agli obiettivi formativi. La CSM intende apportare le necessarie modifiche, illustrate qui di seguito, nel quadro della revisione in oggetto. Ai fini di un’attuazione trasparente e coerente della riforma proposta, sono illustrati nel presente commento anche punti che, in base all’articolo 6, sono contenuti nelle direttive.
4.1 Modifica della terminologia (titolo, art. 1 e 2)
Il titolo deve essere formulato in modo più preciso per rendere più chiaro l’oggetto dell’ordinanza: l’esame complementare che consente ai titolari di un attestato federale di maturità professionale di accedere alle scuole universitarie e non, come suggerito dal titolo dell’ordinanza vigente, il riconosci- mento dell’attestato di maturità professionale. L’adeguamento terminologico proposto all’articolo 2 (sostituzione del termine «Berufsmaturitätsaus- weis» con il termine «Berufsmaturitätszeugnis») concerne soltanto la versione tedesca 6 .
4.2 Possibilità di delega (art. 3 e 4)
Inizialmente l’esame complementare era concepito come esame organizzato unicamente dalla CSM. Soltanto verso la fine del processo è stato tenuto conto della proposta di introdurre la possibilità di delega a scuole che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti (in analogia all’esame di maturi- tà liceale). Le interpretazioni divergenti dell’articolo 3 hanno però condotto a varie controversie. La possibilità di delegare la responsabilità dell’esame alle scuole che conferiscono un attestato di maturità riconosciuto è esplicitata nell’articolo 3 e completata nell’articolo 4 con le disposizioni concer- nenti l’ammissione e il riferimento alla legislazione cantonale.
4.3 Modifica della procedura d’esame per la prima lingua nazionale (art. 8 lett. a) È indubbio che, senza competenze linguistiche sufficienti nella lingua nazionale parlata nel luogo degli studi, non è possibile portare a termine con successo una formazione universitaria. Un esame più differenziato permette di ponderare maggiormente le conoscenze linguistiche nella prima lingua na- zionale. L’esame prevede pertanto una prova orale e una scritta: Ö nella prova orale sono verificate le conoscenze letterarie sulla base di tre o quattro opere letterarie di periodi diversi definite per la sessione d’esame; Ö nella prova scritta sono verificate le capacità di riflessione e di espressione mediante l’analisi di una problematica complessa legata a un tema d’attualità, un fatto o un’esperienza personale ine- rente alla formazione professionale e/o al mondo del lavoro.
4.4 Modifica della procedura d’esame per la seconda lingua nazionale / l’inglese (art. 8 lett. b) L’intervento più urgente riguarda la lingua straniera. Quale provvedimento immediato attuato nella fase 1 (piccoli adeguamenti) è stata prolungata di 5 minuti la prova orale per conferirle un peso mag- giore. Soprattutto gli ambienti vicini alle scuole preparatorie hanno rilevato che la procedura d’esame vigente non consente di verificare in modo adeguato le conoscenze strutturali della lingua. Questa lacuna è colmata con l’introduzione della prova scritta che consente di esaminare in modo più approfondito le conoscenze morfosintattiche e lessicali, la comprensione del testo, come pure la ca- pacità d’interpretazione del testo e l’espressione orale.
Secondo l’art. 6 cpv. 2 lett. b è contenuto nelle direttive. Cfr. art. 28 ordinanza sulla maturità professionale (RS 412.103.1)
La prova orale, incentrata sulle conoscenze letterarie e su una breve conversazione su un dato tema, non subisce modifiche, ma dura 15 minuti (più 15 minuti di preparazione) come le altre prove orali.
4.5 Modifica della procedura d’esame per la matematica (art. 8 lett. c)
I vantaggi della prova orale devono essere sfruttati anche per la matematica: rispetto a una prova scritta in cui non si assiste direttamente al processo di riflessione del candidato, una prova orale di 15 minuti permette di valutare in modo più differenziato la capacità di riflessione, l’agilità intellettuale, le capacità di applicare quanto appreso e le conoscenze basilari di matematica. La durata della prova scritta è abbreviata da 4 a 3 ore.
4.6 Differenziazione per quanto concerne la suddivisione dell’esame (art. 9)
Per compensare una disparità di trattamento 7 e in analogia all’esame di maturità liceale, la suddivisio- ne dell’intero esame in due sessioni 8 è possibile soltanto per l’esame sostenuto dinanzi alla CSM. Questa soluzione corrisponde alla prassi vigente e ha dato buona prova di sé.
4.7 Precisazione del calcolo delle note (art. 10 cpv. 2)
Finora le conoscenze nelle diverse materie erano verificate e valutate mediante prove orali o scritte. Dato che in futuro tre materie saranno valutate in base a prove orali e scritte risulta necessario preci- sare il metodo applicato per calcolare la nota finale.
4.8 Correzione delle norme per il superamento dell’esame (art. 11 cpv. 1)
In base all’ordinanza vigente, è teoricamente possibile che un candidato superi l’esame anche se l’80 per cento delle note ottenute è insufficiente (1 volta la nota 6, 4 volte la nota 3,5). Questa assurdi- tà è corretta. Con la nuova normativa, soltanto due voti possono essere inferiori a 4. Sul piano formale le tre condizioni per superare l’esame sono strutturate in modo più chiaro: ogni crite- rio è riportato in una lettera separata.
4.9 Differenziazione della competenza (art. 12)
Ai fini di una ripartizione esplicita della competenza e in analogia agli esami di maturità liceale, le san- zioni, la valutazione dell’esame, l’attestato, le deroghe e la procedura di ricorso relativi agli esami or- ganizzati da una scuola riconosciuta sono retti dalle disposizioni cantonali.
4.10 Disposizioni transitorie (art. 15)
Nelle disposizioni transitorie è specificato il diritto applicabile in caso di:
ripetizione dell’esame; o
suddivisione dell’esame in due sessioni. In base alla normativa proposta, nell’anno di entrata in vigore (2012) sono previste due sessioni d’esame con prove condotte parallelamente in base al nuovo e al vecchio diritto.
4.11 Entrata in vigore (art. 16)
L’entrata in vigore dell’ordinanza/del regolamento è prevista il 1° gennaio 2012.
Contrariamente ai candidati che si presentano all’esame organizzato dalle scuole preparatorie, quelli che si presentano all’esame organizzato dalla CMS non conoscono gli esaminatori e il loro modo di procedere. Nella prima sessione sono esaminate le scienze umane e sociali e le scienze sperimentali, nella seconda la prima lingua nazionale, la seconda lingua nazionale o l’inglese e la matematica.
5. Ripercussioni
5.1 Sulla politica in materia di educazione
Con la revisione proposta non vengono aumentate le esigenze poste ai candidati che si presentano all’esame. Tutt’al più la procedura d’esame più differenziata può richiedere un lavoro di preparazione leggermente più oneroso. D’altro canto permette una valutazione più differenziata. La preoccupazione espressa da più parti che l’esame complementare possa trasformarsi in un’autostrada d’accesso alle scuole universitarie non ha finora trovato riscontro nella realtà. Le modifi- che proposte non dovrebbero generare un afflusso maggiore di studenti alle scuole universitarie, dato che non sono state ridotte le esigenze poste ai candidati.
5.2 Sull’organizzazione
L’organizzazione degli esami diventerà più onerosa e impegnativa con l’aumento del numero degli esami orali. Dato che sono previste prove scritte in tutte le materie, il relativo carico lavorativo (prepa- razione dell’esame, correzione) aumenterà lievemente. La durata della prova scritta di matematica è ridotta di un quarto, mentre quella per la prima lingua nazionale prevede una sola parte e non più due. Non si dovrebbe tuttavia rendere necessario un aumento delle risorse umane nell’Amministrazione federale.
5.3 Sulle finanze
La revisione non causa costi supplementari diretti. L’onere supplementare per l’organizzazione dell’esame è compensato dai previsti adeguamenti dell’ordinanza sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari (RS 413.121) 9 .
6. Risultati dell’indagine conoscitiva
….
7. Proposte
Per integrare nell’ordinanza e nell’omonimo regolamento la possibilità di delega alle scuole cantonali, conformemente alla pratica corrente, è necessario adeguare l’Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità del 16 gennaio/15 febbraio 1995.
7.1 Proposta 1
La CSM propone al Consiglio federale e alla CDPE di modificare come segue l’articolo 7a dell’Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità del 16 gennaio/15 febbraio 1995: 1 La Commissione esercita la vigilanza sugli esami complementari per l’ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale alle scuole universitarie. 2 La Commissione può assumersi l’organizzazione degli esami complementari di cui al capoverso 1 o delegarla, su proposta dei Cantoni, a scuole che conferiscono una maturità liceale riconosciu- ta dalla Confederazione. Devono inoltre essere apportate le seguenti modifiche di natura puramente formale: Ö nella versione tedesca, il termine «Berufsmaturitätausweis» deve essere sostituito con il termine «Berufsmaturitätzeugnis»; Ö la designazione «Ufficio federale dell’educazione e della scienza» deve essere sostituita con l’attuale designazione «Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca» (art. 4 cpv. 3).
L’ordinanza sulle tasse e le indennità entra in vigore simultaneamente con l’ordinanza in oggetto.
7.2 Proposta 2
La CSM propone al Consiglio federale e alla CDPE di approvare la revisione totale dell’ordinanza del 19 dicembre 2003/del regolamento del 4 marzo 2004 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l’ammissione alle scuole universitarie.
SER - giugno 2010