Lexipedia

Dipartimento federale dell 'interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica

BOZZA Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi)

1. Situazione attuale

La legge sulle professioni psicologiche (LPPsi)1 è stata approvata dal Parlamento il 18 marzo

2011 e la sua entrata in vigore è prevista per il 1° marzo 2013.

La legge contiene norme che delegano al Consiglio federale la facoltà di emanare ordinanze. Le deleghe riguardano il disciplinamento dell'estensione e della durata del perfezionamento per ottenere il titolo federale di perfezionamento nei diversi settori specialistici della psicologia (cfr. art. 6 cpv. 3 LPPsi). Il Consiglio federale, dopo aver consultato la Commissione delle professioni psicologiche (CoPsi), emana disposizioni sulle denominazioni professionali (art. 10 LPPsi) e sul registro delle professioni psicologiche (art. 40 cpv. 2 LPPsi). Inoltre redige, sotto forma di disposizione transitoria, un elenco dei cicli di perfezionamento in psicoterapia accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dell'entrata in vigore della legge (art. 49 cpv. 1 LPPsi). Secondo l’articolo 13 capoverso 2 LPPsi, dopo aver consultato le organizzazioni responsabili il Consiglio federale può emanare disposizioni che concretizzano il criterio di accreditamento di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPPsi (raggiungimento degli scopi del perfezionamento nell'ambito dei cicli di perfezionamento accreditati). Infine, ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 LPPsi, il Consiglio federale può determinare, conformemente alle disposizioni di trattati internazionali, quali certificati sono tenuti a presentare i cosiddetti fornitori di prestazioni limitati a 90 giorni. Lo sviluppo e la messa in opera del registro delle professioni psicologiche richiedono un grande impegno finanziario e in termini di personale, che non può essere realizzato con le risorse preparatorie disponibili prima dell’entrata in vigore prevista della LPPsi. Inoltre è in corso di preparazione la revisione dell'ordinanza del 15 ottobre 2008 sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed)2: il registro delle professioni psicologiche (PsyReg) è allestito sulla base dell’esistente registro delle professioni mediche (MedReg). Quindi, qualsiasi modifica delle basi legali del MedReg si ripercuote potenzialmente anche sullo PsyReg. Perciò l'elaborazione dell'ordinanza sullo PsyReg va possibilmente coordinata con la revisione dell'ordinanza sul registro LPMed. Le disposizioni concernenti lo PsyReg saranno emanate in un'ordinanza separata, che entrerà in vigore successivamente.

2. Commenti alle singole disposizioni

Articolo 1 Titoli federali di perfezionamento Con questa norma si attua l'articolo 8 LPPsi. Il capoverso 1 rinvia all’articolo 8 capoverso 1 LPPsi, dove sono elencati i cinque titoli federali di perfezionamento attualmente ottenibili. Con questa formulazione si afferma chiaramente che il Consiglio federale per il momento non si avvale della competenza ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LPPsi. Tuttavia, a seconda degli sviluppi nei vari settori specialistici della psicologia, il Consiglio federale (dopo aver consultato la Commissione delle professioni psicologiche CoPsi) si riserva di introdurre in futuro altri titoli federali di perfezionamento (cfr. art. 8 cpv. 2 LPPsi). Il capoverso 2 stabilisce che i titoli federali di perfezionamento sono firmati dal direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a nome della Confederazione (cfr. art. 8 cpv. 4 LPPsi).