Dipartimento federale dell’economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV
Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria. Note esplicative
Premessa La mozione 08.3675 Obbligo di dichiarazione delle pellicce, depositata dalla consigliera nazionale Moser il 3 ottobre 2008 (qui appresso mozione Moser) e trasmessa dal Parlamento, incarica il Consiglio federale di modificare le basi legali affinché si introduca l'obbligo di dichiarazione per le pellicce e gli articoli in pelliccia, così da fornire ai consumatori informazioni chiare sul tipo di allevamento, l'origine e la specie animale1. Un primo incontro informativo su questo tema si è svolto il 5 febbraio 2009. Sono stati invitati i rappresentanti dei rami interessati dell’industria della pelliccia e dell’industria tessile, che hanno potuto esprimersi in merito alle richieste e all'attuazione della mozione. In generale i partecipanti si sono detti favorevoli all’introduzione di un obbligo di dichiarazione. In quell’occasione è stata rilevata la necessità di contenere al massimo gli oneri attuativi della mozione. Sono state inoltre menzionate le attuali prescrizioni di Swissfur in tale materia ed è stata posta la questione relativa all’opportunità di adottare in quest’ambito, da parte svizzera, una procedura diversa da quella degli altri Paesi europei. Nel corso di un incontro successivo, svoltosi il 1o dicembre 2010, gli ambienti interessati hanno nuovamente potuto illustrare le loro posizioni. Sotto il profilo giuridico, l’obbligo di dichiarazione si fonda sulla legge sull’informazione dei consumatori (LIC, RS 944.0). Secondo l’articolo 3 LIC, le organizzazioni dell’economia e dei consumatori concordano l’elenco delle merci da dichiarare. Se tale accordo non viene raggiunto entro congruo termine, il Consiglio federale può disciplinare la dichiarazione mediante un’ordinanza (art. 4 lett. a LIC). Dopo il secondo incontro sono stati definiti i criteri fondamentali da seguire per l’introduzione di un obbligo di dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria. Da fine febbraio fino ad aprile 2011, le organizzazioni interessate (commercianti di tessili, di pellicce, negozi specializzati in articoli di pellicceria, commercianti al dettaglio nonché organizzazioni di tutela dei consumatori) hanno avuto la possibilità di stabilire alla luce dei criteri fondamentali di cui sopra un accordo di diritto privato relativo a una dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria, secondo quanto previsto dall’articolo 3 LIC. Soltanto tre associazioni hanno risposto entro i termini: due contrarie all’ipotesi di un accordo di diritto privato, una – in rappresentanza dell’industria tessile – favorevole. Considerato che non è stato raggiunto alcun accordo relativo ad una dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria entro un termine appropriato, in adempimento della mozione Moser e sulla base all’articolo 4 lettera a LIC è stato elaborato un progetto di ordinanza.
1 La legge sulla protezione degli animali prescrive un divieto di importazione delle pelli di cane e di gatto (RS 455; art. 14 cpv. 2). Inoltre, la revisione del 15.6.2012 della suddetta legge (FF 2012 5951), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2013, stabilisce all’art icolo 14 capoverso 2 un divieto generale di commercializzazione delle pelli di cane e di gatto. 1/7
Dichiarazione volontaria concernente le pellicce: situazione in Svizzera Swissfur è l’associazione professionale svizzera della pellicceria. I suoi membri sono negozi specializzati in articoli di pellicceria che già attualmente perseguono la trasparenza nei confronti della loro clientela. A livello europeo, Swissfur è stata la prima associazione del settore ad introdurre, nel 1996, una dichiarazione concernente tutti gli aspetti della produzione delle pellicce. Si tratta di un documento unitario e numerato, rilasciato per ogni nuovo acquisto, contenente informazioni relative a: - tipo di pelame (denominazione commerciale e denominazione secondo la nomenclatura zoologica e binomiale); - origine; - modo di ottenimento del pelame (caccia, allevamento in mandria/branco, allevamento in azienda); - tipo di trasformazione (naturale, colorato, rasato, ecc.); e - lavorazione.
Dichiarazione volontaria concernente le pellicce: situazione internazionale Nel 2007 associazioni internazionali di commercianti di pellicce hanno creato il marchio OA (Origin Assured) sia per le pellicce ottenute da animali di allevamenti aziendali (Origin Assured), sia per quelle di animali selvatici (Origin Assured Wild Fur). Il marchio OA viene assegnato per garantire che le pellicce e/o i prodotti di pellicceria sono originari di Paesi in cui la produzione avviene nel rispetto delle locali normative in materia di protezione degli animali. Tuttavia non si tratta necessariamente di normative equiparabili a quella vigente in Svizzera.
Confronto giuridico e rapporti con altre normative UE Il regolamento UE n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili si prefigge principalmente di migliorare il funzionamento del mercato interno (art. 1). Pellicce e prodotti di pellicceria non rientrano nel suo campo d’applicazione. Alla base dell’indicazione della presenza di parti non tessili di origine animale (peli o lana) sull’etichetta vi sono ragioni sanitarie (reazioni allergiche, nota esplicativa n. 23). Nell’UE non esistono prescrizioni relative all’etichettatura delle pellicce. Ciò vale anche per Italia, Francia e Germania. USA Negli Stati Uniti vige l’obbligo di una dichiarazione dettagliata concernente le pellicce, basato sul «Fur Products Labeling Act» (FPLA). Se e in quale misura i prodotti sono soggetti all’obbligo di dichiarazione viene stabilito alla luce del loro valore. In linea di massima i prodotti venduti ad un prezzo inferiore a 150 dollari americani non devono essere oggetto di una dichiarazione. Questa deroga basata sul prezzo di vendita viene applicata secondo criteri e condizioni che le presenti note esplicative non illustrano in dettaglio. Per i prodotti di pellicceria venduti ad un prezzo superiore a 150 dollari USA, gli aspetti che devono essere menzionati nella dichiarazione sono i seguenti: • nome della specie secondo la «Fur Products Name Guide». Il Paese d’origine può essere specificato mediante un aggettivo che accompagna il nome della specie (ad es.: Russian Mink); • Paese d’origine del pelame. In caso di importazione di prodotti di pellicceria finiti da un Paese che non corrisponde al Paese d’origine del pelame, deve essere dichiarato anche quest’ultimo. Per i prodotti nazionali questo aspetto può essere tralasciato. Tuttavia se un animale originario da un Paese diverso dagli USA viene importato
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negli USA a scopo d’allevamento, ciò deve essere menzionato nella dichiarazione (ad es.: Mexican Ranccoon; Fur Origin: U.S.); • nome/numero dell’importatore, del venditore o del fornitore delle pellicce/dei prodotti di pellicceria; • tipo di lavorazione/trasformazione. Se non è stato effettuato alcun trattamento, il prodotto viene dichiarato «natural»; • utilizzazione di un unico pelame o di più pelami, eventuali danni subiti dal pelame e precedente utilizzazione di quest’ultimo per altri scopi. • anche l’etichetta deve soddisfare determinati requisiti, in relazione a dimensioni minime (4,5 x 7 cm), modalità di applicazione, nonché tipo e dimensione dei caratteri.
Note relative alle singole disposizioni
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 Oggetto Devono essere dichiarati soltanto le pellicce e i prodotti di pellicceria che vengono forniti ai consumatori da un operatore del mercato (business to consumer). La dichiarazione deve avvenire al momento in cui il prodotto viene fornito ai consumatori. Non è richiesta alcuna dichiarazione per gli scambi tra operatori del mercato (business to business) o tra consumatori (consumer to consumer).
Art. 2 Definizioni L’articolo 2 specifica quali pelami di quali specie animali debbano essere oggetto di dichiarazione nel caso in cui vengano forniti ai consumatori. Gli obblighi relativi alla dichiarazione valgono unicamente per gli «animali selvatici» di cui al capoverso 3. La possibilità di estendere gli obblighi relativi alla dichiarazione a tutte le specie animali è stata discussa con gli ambienti interessati e con le unità amministrative preposte. Si è però giunti alla conclusione che un simile obbligo sarebbe risultato eccessivo e, di conseguenza, inopportuno sotto il profilo del principio di proporzionalità.
Sezione 2: Obblighi relativi alla dichiarazione
Art. 3 Dichiarazione della specie animale selvatica Dall’incontro svolto con i rappresentanti degli ambienti interessati, finalizzato alla definizione di criteri fondamentali per la dichiarazione, è emersa la necessità di menzionare nel quadro di quest’ultima il nome zoologico (ad es.: lupo) e il nome scientifico (ad es.: Canis lupus). Agli occhi del consumatore il nome zoologico riveste maggiore importanza: tuttavia soltanto il nome scientifico è inequivocabile. La dichiarazione del nome scientifico è necessaria anche considerando le denominazioni commerciali in uso, che, in alcuni casi, possono risultare ingannevoli (ad es.: «Gaewolf» invece di «cane»). Inoltre il numero delle specie animali utilizzate per la produzione industriale di pellicce è limitato: pertanto la richiesta di menzionare il nome scientifico dovrebbe essere condivisibile. La dichiarazione della specie animale selvatica è obbligatoria. Non sono ammesse indicazioni di più specie animali selvatiche possibili o relative soltanto al genere. Alla luce di quanto discusso con gli ambienti interessati, un commerciante deve essere in grado di indicare la specie animale selvatica da cui è stato ottenuto il pelame. In caso contrario non può fornire il prodotto ai clienti.
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Art. 4 Dichiarazione dell’origine del pelame L’«origine» del pelame è il Paese in cui l’animale selvatico è stato cacciato o in cui è stato allevato e tenuto fino all’età di macellazione (cpv. 2). Secondo il capoverso 3, in alcuni casi – quando diversi Paesi di origine sono possibili – è ammessa l’indicazione della zona geografica di provenienza: ad es. «Asia centrale», «Scandinavia» o «America del Nord». L’indicazione «UE» andrebbe utilizzata soltanto se la regione in questione, situata all’interno dell’UE, non può essere delimitata con maggiore precisione. Il capoverso 4 permette l’indicazione «origine sconosciuta» se risulta impossibile dichiarare il Paese di origine o la zona geografica di provenienza. Abusi a tale riguardo sono improbabili, visto che l’indicazione «origine sconosciuta» potrebbe avere effetti negativi sull’attrattiva del prodotto agli occhi dei consumatori.
Art. 5 Dichiarazione del modo di ottenimento del pelame Sotto il profilo del modo di ottenimento, se l’animale è stato cacciato è importante che i consumatori siano informati sull’eventuale uso di trappole. Se si tratta di un animale allevato si deve invece distinguere tra allevamento in mandria o in branco oppure, nel caso di allevamento in gabbia, se il fondo di queste è naturale o a griglia (cpv. 2). Se il modo di ottenimento ai sensi del capoverso 2 non può essere specificato, va indicato che il pelame è stato ottenuto da un animale che può essere stato cacciato o allevato in qualsiasi modo. Indicazioni come «allevamento» o «modo di ottenimento sconosciuto» sono inammissibili, poiché non forniscono sufficienti informazioni ai consumatori e, nel contempo, danneggiano i commercianti che dichiarano con precisione il modo di ottenimento conformemente al capoverso 2.
Art. 6 Dichiarazione in caso di prodotti composti di più pelami Un prodotto di pellicceria può essere stato confezionato con pelami di diverse specie animali selvatiche oppure con pelami della medesima specie animale selvatica, ricavati però da esemplari di origine diversa e/o ottenuti in modo diverso. Per poter mantenere entro limiti adeguati i contenuti delle indicazioni, l’obbligo di dichiarazione viene considerato adempiuto se i tre pelami presenti nel prodotto in maggiore quantità (per unità di superficie) sono dichiarati conformemente alle prescrizioni.
Art. 7 Dove e in che lingua deve figurare la dichiarazione Secondo il capoverso 1, la dichiarazione deve figurare direttamente sul prodotto o sul suo imballaggio. Lo scopo consiste nel garantire la leggibilità delle indicazioni e, di conseguenza, consentire un acquisto consapevole, nonché ridurre al minimo il rischio che le dichiarazioni non vengano viste dai consumatori. La dichiarazione può figurare su un’etichetta incollata o fissata in altro modo al prodotto stesso; può anche essere cucita sul/al prodotto. A seconda dei casi, chi offre la merce ha perciò la possibilità di scegliere la modalità di indicazione che ritiene più appropriata (cpv. 2). Secondo il principio di cui all’articolo 2 capoverso 6 LIC, le dichiarazioni vanno fatte nelle lingue ufficiali della Svizzera; tuttavia è sufficiente che l’indicazione sia redatta in una delle lingue ufficiali. Questa soluzione è conforme all’articolo 4a capoverso 1 lettera a della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51).
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Sezione 3: Controllo della dichiarazione
Art. 8 Controllo autonomo Chi fornisce pelli o prodotti di pellicceria ai consumatori deve, nell’ambito delle sue attività, provvedere affinché le relative dichiarazioni siano corrette (cpv. 1). Chi fornisce pelli o prodotti di pellicceria ai consumatori è inoltre tenuto a garantire la trasmissione delle informazioni lungo la catena di fornitura e, su richiesta, a fornirle a titolo gratuito agli organi di controllo (cpv. 2).
Art. 9 Organo di controllo L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) è incaricato di svolgere i controlli relativi all’adempimento degli obblighi concernenti la dichiarazione (cpv. 1). Il capoverso 2 prevede che l’UFV posa collaborare a livello attuativo con organizzazioni pubbliche e private. Secondo l’articolo 13 capoverso 2 LIC, il Consiglio federale può inoltre far capo, per l’esecuzione delle prescrizioni, alle organizzazioni interessate dell’economia e dei consumatori. Il messaggio concernente la LIC2 specifica che la collaborazione attuativa delle organizzazioni interessate è facoltativa. Tuttavia possono essere sfruttate le sinergie offerte dai controlli svolti attualmente dalla organizzazioni private. Secondo l’articolo 14 dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, in linea di principio anche le altre unità amministrative sono tenute a collaborare con l’UFV. L’articolo in questione prevede che le unità amministrative si sostengano e si informino a vicenda. Al capoverso 3 viene descritta con maggiore precisione la collaborazione con l’Amministrazione federale delle dogane (AFD).
Art. 10 Svolgimento dei controlli Vengono svolti controlli a campione presso i punti vendita per verificare l’adempimento degli obblighi relativi alle dichiarazioni e al controllo autonomo (cpv. 1). Il campionamento è basato sul rischio. Considerato che l’attendibilità delle dichiarazioni dipende strettamente dalla possibilità di verificarne l’esattezza, in caso di dubbi l’UFV può controllare i bollettini di consegna, i contratti, le fatture e altri documenti, come pure prelevare campioni da identificare e disporne l’analisi (cpv. 2). L’esito dei controlli viene comunicato soltanto se sussistono inadempienze in relazione agli obblighi concernenti la dichiarazione (cpv. 3); in tal caso può essere disposta una rettifica della dichiarazione (cpv. 4). Il capoverso 4 contiene una disposizione facoltativa, affinché l’UFV possa intervenire secondo il principio di proporzionalità. Così, se nella sua presa di posizione chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori riconosce l’obbligo di dichiarazione, l’UFV può evitare il ricorso ad una decisione.
Art. 11 Tasse I capoversi 1‒4 disciplinano la riscossione di tasse. Quest’ultima è prevista soltanto se dai controlli risulta l’inadempimento degli obblighi relativi alla dichiarazione.
2 FF 1986 II 253 3 RS 172.010.1 5/7
Sezione 4: Sanzioni penali
Art. 12 L’articolo 11 LIC stabilisce che è punito con la multa chiunque viola una prescrizione del Consiglio federale sulla dichiarazione di merci o di servizi che commina una pena. Questo articolo prevede che chi viola le disposizioni degli articoli 3‒7 del progetto di ordinanza venga punito secondo l’articolo 11 LIC. Viene applicata la procedura penale amministrativa.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 13 Modifica del diritto vigente Il nuovo obbligo di dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria è in contrasto con la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). A tale riguardo viene pertanto chiesto al Consiglio federale di stabilire una deroga al principio «Cassis de Dijon» ai sensi all’articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC.
Art. 14 Disposizioni transitorie Sono previsti termini transitori di 12 mesi affinché gli ambienti interessati possano mettere in atto un sistema per l’acquisizione delle informazioni necessarie per l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione.
Implicazioni per la Confederazione L’attuazione del progetto di ordinanza, in particolare il monitoraggio del mercato e i controlli a campione (procedura di controllo e procedura penale), comporterà un onere supplementare per la Confederazione (circa un posto a tempo pieno con formazione nell’ambito delle scienze naturali). Le tasse copriranno soltanto una piccola parte dei costi, poiché la loro riscossione è prevista unicamente in caso di inadempienze.
Implicazioni per Cantoni e Comuni Per Cantoni e Comuni il progetto di ordinanza non comporta alcuna conseguenza sul piano finanziario o per quanto attiene alle risorse di personale.
Implicazioni economiche L’obbligo di dichiarazione mira alla trasparenza nell’offerta di pellicce e prodotti di pellicceria riguardo alle modalità di allevamento degli animali, alla loro origine e alle specie animali utilizzate, affinché i consumatori possano decidere consapevolmente quali merci acquistare. Le prescrizioni relative all’etichettatura limitano le attività commerciali in misura nettamente inferiore rispetto ai divieti. Con le prescrizioni viene mantenuta l’offerta sul mercato di tutti i prodotti e il meccanismo dei prezzi rimane efficace. Sebbene la dichiarazione comporti dei costi, le attività già svolte attualmente dall’Associazione professionale svizzera della pellicceria in relazione ad una dichiarazione volontaria crea trasparenza per la clientela. Gli oneri causati dalla dichiarazione sono sufficientemente compensati dai vantaggi che ne derivano per la clientela. Sono anche previste diverse disposizioni volte a contenere gli oneri a carico delle imprese interessate (ad es. l’indicazione di tre sole specie nel caso di prodotti composti di più pelami, o la possibilità, in alcuni casi, di indicare soltanto la zona geografica di provenienza; in casi eccezionali, è permessa l’indicazione «origine sconosciuta»). Inoltre secondo l’articolo 7 le indicazioni non devono obbligatoriamente figurare sul prodotto, e sono previste di verse possibili modalità di etichettatura. 6/7
I produttori esteri potrebbero essere svantaggiati dalla maggiore facilità con cui si possono stabilire origine e modo di ottenimento delle pellicce svizzere. Soprattutto i Paesi in cui sono praticate forme illegali di caccia ed allevamento potrebbero avere maggiori difficoltà di accesso al mercato.
Compatibilità con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale Un obbligo di dichiarazione è una prescrizione tecnica che rientra nel campo d’applicazione dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell’Organizzazione mondiale del commercio4. Inoltre mediante l’Accordo del 19725 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, il nostro Paese si è impegnato a non introdurre nessuna nuova restrizione quantitativa all’importazione o misura di effetto equivalente negli scambi tra UE e Svizzera. Il commercio di pellicce rientra nel campo d’applicazione di questo accordo: le nuove prescrizioni adottate a livello nazionale devono essere compatibili con gli obblighi che la Svizzera ha assunto sul piano internazionale. Considerando soprattutto il fatto in materia di etichettatura non sussistono prescrizioni UE, non si può escludere che le nuove disposizioni previste dalla Svizzera vengano equiparate sul piano attuativo dall’UE ad una restrizione quantitativa all’importazione. La conformità all’accordo dipende dall’adempimento dei criteri seguenti: la misura adottata è giustificata da motivi di interesse generale; non deve costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti; deve rispettare il principio di proporzionalità. L’obbligo di dichiarazione è finalizzato all’informazione dei consumatori. Non sussiste alcuna manifesta discriminazione, poiché l’obbligo di dichiarazione vale sia per i prodotti svizzeri sia per quelli importati. Alla luce della formulazione dell’obbligo di dichiarazione, rispettosa delle esigenze dell’economia, si può ritenere che anche il principio di proporzionalità venga rispettato. Per valutarne la compatibilità con gli obblighi assunti sul piano internazionale, parallelamente all’indagine conoscitiva le nuove prescrizioni tecniche sono oggetto di notifica in relazione all’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell’Organizzazione mondiale del commercio e, e alla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)6 .
4 RS 0.632.20, allegato 1A.6
5 RS 0.632.401
6 RS 0.632.31, allegato H
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