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Modifica dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1), dell'ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Rapporto esplicativo

Modifica della legge suII‘asilo del 14 dicembre 2012

Avamprogetto delle modifiche d‘ordinanza

Ufficio federale della migrazione Berna, giugno 2013

1. Parte generale .2

1.1 Oggefto della consultazione 2

1.2 Principali contenuti delle modifiche d‘ordinanza 3

1.2.1 Partecipazione della Confederazione alle spese di costruzione di

stabilimenti carcerari cantonali destinati alI‘esecuzione della carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri (OEAE) 3

1.2.2 Aumento deIl‘importo forfettario per la carcerazione amministrativa 4

1 .2.3 Sostituzione delle fattispecie di non entrata nel merito mediante una

procedura materiale accelerata / nuova disciplina delle domande multiple e di riesame (OAsi 1) 4 1 .2.4 Modifiche per quanto riguarda la concessione dei contributi federali nel settore dell‘asilo (OAsi 2) 5 1 .2.5 Contributi finanziari della Confederazione nel settore dell‘integrazione (OlntS) 5

2. Partespeciale 7

2.1 Commento alle singole disposizioni 7

2.1.1 Ordinanza concernente l‘esecuzione dell‘allontanamento e dell‘espulsione

di stranieri (OEAE) 7

2.1.2 Ordinanza 1 sull‘asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1) 13

2.1.3 Ordinanza 2 sull‘asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) 14

2.1.4 Ordinanza sull‘integrazione degli stranieri (OlntS) 17

3. Conseguenze flnanziarie 21

3.1.1 Partecipazione alle spese della carcerazione / finanziamento per posto di

carcerazione da parte della Confederazione 21

3.1.2 Modifiche per quanto riguarda la concessione di contributi federali nel

settore dell‘asilo 22

3.1.3 Contributi finanziari nel settore dell‘integrazione 22

1. Parte generale

1.1 Oggetto della consultazione

La consultazione verte sulle disposizioni esecutive relative alla revisione della legge sull‘asilo del 14 dicembre 2012 (atto legislativo 1)1. Questi gli elementi centrali della predetta revisione della legge suII‘asilo:

  • sostituzione delle fattispecie di non entrata nel merito mediante una procedura mate riale accelerata,

  • introduzione di una fase preparatoria e della visita medica nei centri di registrazione e procedura della Confederazione (CRP);

  • diverse nuove disposizioni procedurali e formali vertenti sulle domande multiple o di riesame come anche sulla procedura di ricorso;

  • la nuova base per l‘assunzione parziale o totale delle spese da parte della Confede razione per la costruzione di stabilimenti carcerari cantonali destinati all‘esecuzione della carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri;

  • diverse modifiche concernenti la concessione di sussidi federali nel settore dell‘asilo;

  • una nuova base per la concessione di contributi finanziari alla promozione dell‘integrazione. Gran parte delle modifiche di legge nell‘atto legislativo 1 provengono dal messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20102 concernente la modifica della legge sull‘asilo e dal messaggio aggiuntivo del 23 settembre 2011 concernente la modifica della legge sull‘asilo. Altre proposte di modifica provenienti da questi messaggi sono entrate in vigore in via urgen te il 29 settembre 2012 in concomitanza con modifiche adottate nell‘ambito dei dibattiti par lamentari (atto legislativo 3). L‘atto legislativo 3 comprende per esempio le nuove basi legali per l‘alloggio di richiedenti l‘asilo recalcitranti e per l‘esame di nuove fasi procedurali nell‘ambito di fasi di test. Sempre nella cornice dell‘atto legislativo 3 sono state abrogate le basi legali per la presentazione di domande d‘asilo all‘estero (procedura presso le ambascia te). L‘indagine conoscitiva concernente le tre modifiche dordinanza suindicate si svolta dal 19 febbraio al 19 marzo 2013. Le modifiche della legge sull‘asilo contenute nell‘atto legislati vo 3 sono state accolte in occasione della votazione del 9 giugno 2013 sul relativo referen dum. Verosimilmente nell‘estate 2013 sar svolta una consultazione su un‘altra modifica della leg ge sull‘asilo intitolata «riassetto della procedura d‘asilo» (atto legislativo 2).

http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/201 2/851 5.pdf Questa revisione si fonda segnatamente sul rapporto del marzo 2011 sulle misure daccelerazione nel settore deII‘asilo (in tedesco e francese:

asyId .pdf;

asyl-fpdf)

1.2 Principall contenuti delle modifiche d‘ordinanza

1.2.1 Partecipazione della Confederazione alle spese di costruzione di stabili

menti carcerari cantonall destinati aIl‘esecuzione della carcerazione am ministrativa secondo ii diritto in materia di stranieri (OEAE) In virtü delI‘articolo 14e capoverso 1 della vecchia legge federale concernente la dimora e ii domicilio degli stranieri (LDDS), la Confederazione poteva finanziare integralmente o par zialmente la costruzione di stabilimenti penitenziari esclusivamente destinati all‘esecuzione della carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto. In tal modo era garantito un «finan ziamento iniziale» per la predisposizione di un congruo numero di posti di carcerazione. Alb ra la Confederazione copriva di regola la totaIit dei costi edili riconosciuti per la costruzione di stabilimenti cantonali di carcerazione amministrativa, ovvero di posti di carcerazione am ministrativa a Iivello cantonale. La disposizione non stata ripresa nella legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, entrata in vigore ii 10 gennaio 2008. AII‘epoca ciö non era stato ritenuto necessario. Da un rilevamento concernente ii settore della carcerazione amministrativa svolto nelI‘agosto 2011 presso i Cantoni dalI‘Ufficio federale della migrazione (UFM) d‘intesa con -

la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia (CDCGP) emerso che i posti di -

carcerazione esistenti non bastavano piü a coprire il fabbisogno. 1 Cantoni stimavano una penuria, a medio e lungo termine, pan a circa 250 posti di carcerazione. A fronte del dimo strato bisogno di posti supplementari e dell‘importanza per la Confederazione di un sistema ben funzionante di esecuzione degli albontanamenti nei settoni deII‘asibo e degli stranieri, il Consiglio federale ha deciso di creare la necessaria base legale per una partecipazione fi nanzianla della Confederazione alla costruzione di stabilimenti cantonali per la carcerazione amministrativa neIl‘ambito di una revisione della LStr discussa in quel momento in Parlamen . II Parlamento, tuttavia, ha anticipato la modifica introducendola gi nell‘ambito della revi to sione della legge del 26 giugno 1998v suII‘asibo del 14 dicembre 2012 (atto legislativo 1). Di versamente da quanto proposto dal Consiglio federale, la disposizione adottata dal Parla mento prevede tuttavia sia una partecipazione alle spese sia la presa a carico integrale dei costi da parte della Confederazione. Con il previsto riassetto del settore dell‘asibo ci si propone di eseguire la maggior parte degli albontanamenti direttamente dai centri della Confederazione. Per garantire l‘esecuzione degli albontanamenti non occorre soltanto ovviare all‘attuale penuria di posti di carcerazione nei Cantoni ma anche prevedere posti supplementani. Nella dichiarazione congiunta scaturita dalla conferenza suII‘asibo deb 21 gennaio 2013, i Cantoni s‘impegnano a predisporre tempe stivamente i necessari posti di carcerazione amministrativa per l‘esecuzione delle misure coercitive nel diritto in materia di stranieri, a mettere in campo la pianificazione di complessivi 500-700 posti di carcerazione amministrativa e a determinarne I‘ubicazione in funzione del riassetto del settore dell‘asibo. In compenso, la Confederazione s‘impegna a indennizzare i Cantoni per i costi di costruzione e d‘esercizio degli stabilimenti carcerari conformemente alle nuove, pertinenti disposizioni della LStr. In virtü della base legale per la partecipazione finanziaria della Confederazione alla costru zione di penitenziari cantonali per Ia carcerazione amministrativa secondo ii diritto in materia di stranieri (art. 82 cpv. 1 LStr), la procedura d‘autorizzazione e la commisurazione dei sus

RS 142.20 Modifica delle legge federale sugli stranieri (obbligo di diligenza e obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo, sistemi dinformazione); messaggio del Consiglio federale: http://wwwadmin.ch/opc/itifederal-gazette/201 3/21 95.pdf; Avamprogetto di legge: http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/201 3/2231 .pdf. RS 142.31

sidi soggiacciono per analogla alle sezioni 2 e 6 della legge federale del 5 ottobre 19848 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell‘esecuzione delle pene e delle misure (LPPM). Alcune di queste disposizioni a livello di legge o esecutivo, applicabili a tutti i tipi di carcerazione nel campo dell‘esecuzione delle pene e delle misure, possono fungere da base per fa futura procedura d‘autorizzazione nel settore dell‘esecuzione della carcerazione am ministrativa. Laddove le disposizioni concernenti l‘esecuzione delle pene e delle misure non rispondono al senso e alb scopo della predetta base contenuta nella LStr, ovvero laddove non possibile applicarle alla procedura secondo il diritto in materia di stranieri, occorre predisporre basi specifiche nell‘ordinanza dell‘ll agosto 1999 concernente l‘esecuzione dell‘allontanamento e dell‘espulsione di stranieri (OEAE). La concessione di sussidi federali per posti di carcerazione vincolata a una serie di condi zioni. Con i sussidi per la costruzione la Confederazione sovvenziona un dato progetto. Nell‘ambito del sovvenzionamento possibile definire le condizioni di costruzione in modo che siano osservati sia il diritto superiore sia la giurisprudenza. 1 criteri determinanti sono dati dalle prescrizioni costituzionali e del diritto internazionale per quanto concerne l‘organizzazione delle misure privative della libertä e la giurisprudenza del Tribunale federale. In virtü dell‘articolo 82 capoverso 1 LStr° e del dibattito parlamentare, l‘avamprogetto di or dinanza prevede la possibilitä della copertura integrale dei costi. Tale possibilit deve tuttavia costituire l‘eccezione e intervenire soltanto qualora siano soddisfatte le prescrizioni per la costruzione e qualora lo stabilimento sia destinato in primis all‘esecuzione degli allontana menti direttamente dai CRP, ovvero dai centri della Confederazione previsti nell‘ambito del riassetto del settore dell‘asilo. La Confederazione contribuir parzialmente al finanziamento laddove gli stabilimenti siano esclusivamente destinati all‘esecuzione della carcerazione amministrativa conformemente alla LStr e siano a disposizione di piü Cantoni e della Confederazione. Deve inoltre trattarsi di stabilimenti di una certa entit e 1 regime carcerario dev‘essere piü blando di quelbo appli cato in ambito penale.

1.2.2Aumento deII‘importo forfettario per la carcerazione amministrativa Su richiesta dei Cantoni previsto un aumento da 140 a 200 franchi dell‘importo forfettario per la carcerazione amministrativa nel settore dell‘asilo. Stando a un rilevamento svolto dall‘UFM nell‘estate 2011, le spese d‘esercizio legate all‘esecuzione della carcerazione pre liminare, in vista di rinvio coatto e cautelativa ammontano in media a circa 200 franchi al giorno. CiÖ peraltro consono alla mozione accolta dalle Camere federali il 5 marzo 2012, che obbliga il Consiglio federale a rimborsare interamente ai Cantoni i costi sopportati per la «carcerazione nel settore 11 dell‘asibo» .

1.2.3 Sostituzione delle fattispecie di non entrata nel merito mediante una pro

cedura materiale accelerata / nuova disciplina delle domande multiple e di riesame (OAsi 1) La maggior parte delle fattispecie di non entrata nel merito sono state abrogate dalla revisio ne della LAsi del 14 dicembre 2012. D‘ora in poi la procedura di non entrata nel merito sar svolta unicamente in caso di procedura Dublino o di allontanamento verso uno Stato terzo sicuro oppure in assenza di una domanda d‘asilo (p. es. qualora i richiedenti l‘asilo adducano

8 RS 341 RS 142.281 10 . . .

cfr. Bollettina ufficiale 2012 S 710; per ii dibattito in Consiglio nazionale cfr. Bollettino ufficiale 2012 N 1959 segg.: 10.3066 Mozione del Gruppo PCD-PEV-glp «Lotta contro la criminalit degli stranieri». —

esclusivamente motivi economici o . 12 In tutti gIl altri casi sar emanata una decisione medici) materiale. II nuovo sistema richiede poche modifiche a livello delI‘ordinanza 1 dell‘l 1 agosto 199913 sull‘asilo (OAsi 1). Le singole fasi procedurali sono gi codificate in dettaglio a Iivello di legge. Occorreranno invece adeguamenti consistenti a livello di istruzio ni. Le modifiche di legge per quanto riguarda le domande multiple e di riesame richiedono in primis adeguamenti formali a livello esecutivo. Occorrono inoltre adeguamenti materiali per quanto riguarda gli emolumenti per le procedure di riesame o per ii trattamento delle doman de multiple come anche neIl‘ambito della concessione delI‘aiuto sociale o del soccorso d‘emergenza per la durata della procedura nell‘ambito delle domande multiple.

1.2.4Modifiche per quanto riguarda la concessione dei contributi federali nel settore dell‘asilo (OAsi 2) Durante la procedura per il trattamento di una domanda multipla (art. 111 c LAsi) le persone interessate fuiscono ormai soltanto del soccorso demergenza (art. 82 cpv. 2 LAsi). Occorre pertanto adeguare singole disposizioni dell‘ordinanza 2 delI‘l 1 agosto 201114 sull‘asilo (OA si 2), precisando che i Cantoni non beneficeranno piü di un importo forfettario globale per queste persone. Nel quadro dei dibattiti parlamentari relativi alla revisione della LAsi inoltre stato deciso di abolire il diritto dei rifugiati riconosciuti con status di rifugiato al rilascio del permesso di do micilio dopo cinque anni di dimora (art. 60 CPV. 2 LAs1). II rilascio del permesso di domicilio soggiace ormai alle disposizioni generali della LStr (cfr. art. 34 LStr, rilascio del permesso di domicilio di regola dopo dieci anni). Conformemente alla disciplina anteriore, I‘UFM versava ai Cantoni, per i rifugiati riconosciuti titolari del permesso di dimora, un importo forfettario per la copertura delle spese dell‘aiuto sociale (l‘importo era corrisposto per cinque anni, fino al rilascio del permesso di domicilio, cfr. art. 88 cpv. 3 LAsi). Secondo la nuova disciplina, la Confederazione si assume le spese dell‘aiuto sociale durante cinque anni semprech non sia stato rilasciato un permesso di domicilio.

1.2.5 Contributi finanziari della Confederazione ne! settore deII‘integrazione

(01 ntS) Conformemente al diritto vigente, la Confederazione versa ai Cantoni, nelIambito del credito approvato dal Parlamento, contributi finanziari per la promozione dell‘integrazione degli stra nieri (in virtü del programma dei punti fondamentali erogato dal Dipartimento federale di giu stizia e polizia [DFGP] conformemente all‘art 55 LStr). Trattasi di un contributo annuo pan a circa 16 milioni di franchi. La Confederazione versa inoltre ai Cantoni una somma forfettaria per l‘integrazione dei rifugiati riconosciuti, delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione fissata nell‘ordinanza del 24 ottobre 200715 sullintegrazione degli stranieri (OlntS; art. 87 LStr, art. 88 LAsi e art. 18 OlntS). Nel 2010 sono stati versati complessivamente circa 45 milioni di franchi, nel 2011 circa 36,5 milioni e nel 2012 circa 23 milioni. Per i gruppi di persone suindicati, la Confederazione puö concedere contributi anche per finanziare progetti e programmi d‘importanza nazionale (art. 11 OIntS). Occorre riagganciarsi in linea di principio al vecchio sistema della promozione dell‘integrazione. Ora, perö, l‘articolo 55 LStr offre una base legale per la concessione di contributi federali all‘integrazione, sia per il settore degli stranieri sia per quello dell‘asilo. Con

Per la motivazione rimandiamo al Messaggio concernente la modifica della legge suII‘asilo, FF 2010 3889 segg. 13 RS 142.311 14 RS 142.312 15 RS 142.205

decisione unanime delI‘assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantonali (CGC) del 30 settembre 2011 e con decisione del Consiglio federale del 23 novembre 2011, Can toni e la Confederazione hanno convenuto obiettivi congiunti e un nuovo modello di finan ziamento per quanto riguarda la promozione specifica dell‘integrazione. Questa convergenza stata codificata in un documento di base (di seguito «Documento di base della Confedera zione e dei Cantoni»). In virtü di tale documento, i crediti della Confederazione sono perlopiü attribuiti ai Cantoni tramite la conclusione di accordi programmatici per programmi cantonali d‘integrazione. L‘importo della somma forfettaria a favore dell‘integrazione (art. 18 OlntS), versata attualmente ai Cantoni in funzione del numero di concessioni dell‘asilo, di ammissio ni provvisorie e di concessioni di protezione, sar fissato per una durata di quattro anni nel quadro dei programmi cantonali d‘integrazione. Anche ii credito annuo di 16 milioni di franchi, impiegato sinora per ii programma dei punti fondamentaii del DFGP per gli anni 2008-20 1 1 (prorogato fino al 2013) confluir nei programmi cantonali d‘integrazione. La Confederazione aumenta tale credito di altri 20 milioni di franchi fino a un totale di 36 milioni I‘anno. Tale im- porto gi stato preventivato nel quadro del piano finanziario 2014—2016. La concessione di questi contributi vincolata alla condizione che i Cantoni partecipino al finanziamento dei programmi cantonali d‘integrazione in misura almeno identica alla Confederazione. Accanto ai programmi cantonali d‘integrazione potranno essere sostenuti anche programmi e progetti d‘importanza nazionale. Trattasi di iniziative per sviluppare basi e strumenti nel set tore della garanzia della sicurezza. Nell‘ambito della promozione deII‘integrazione, la qualit va garantita sulla base di pertinenti standard nazionali. 1 programmi e progetti d‘importanza nazionale sono anche fonte d‘impulsi per l‘ulteriore sviluppo della politica nell‘ambito della promozione dell‘integrazione. Le esperienze raccolte possono essere messe a profitto dei programmi cantonali o delle misure attuate neue strutture ordinarle.

2. Parte speciale

2.1 Commento alle singole disposizioni

2.1.1 Ordinanza concernente l‘esecuzione delI‘allontanamento e deIl‘espulsione

di stranieri (OEAE)

Articolo 15 Partecipazione alle spese della carcerazione Capoverso 1 Nell‘ambito della procedura di consultazione sull‘ultima modifica delle disposizioni finanziarie nel settore dell‘asilo (OAsi 2, OEAE, OlntS) dell‘aprile 2012, 15 Cantoni e l‘Associazione dei servizi cantonali in materia di migrazione (ASM) hanno espresso ii desiderio che fosse au mentato anche I‘importo forfettario versato dalla Confederazione per le spese di carcerazio ne ne! settore dell‘asilo, che ammonta attualmente a 140 franchi (art. 15 cpv. 1 . OEAE) Quale motivo sono stati addotti i costi effettivi nettamente piü elevati. Stando a un rilevamen to svolto dall‘UFM nell‘estate 2011, le spese d‘esercizio legate all‘esecuzione della carcera zione preliminare, in vista di rinvio coatto e cautelativa ammontano in media a 200 franchi al giorno. L‘importo forfettario va quindi aumentato a 200 franchi. Nella maggior parte dei Can toni l‘indennit attuale non basta a coprire le spese. 1 200 franchi corrispondono a un valore medio valevole per tutta la Svizzera per quanto concerne le spese d‘esercizio connesse alla carcerazione amministrativa. Questo valore medio stato calcolato in base a un rilevamento svolto nella tarda estate del 2011 presso tutti i . 17 Cantoni Un aumento della partecipazione alle spese della carcerazione non riflette solo l‘auspicio della maggioranza dei Cantoni, ma corrisponde anche a un incarico del Parlamento. II 15 marzo 2012, infatti, le Camere hanno approvato una mozione che obbliga la Confedera zione a rimborsare interamente ai Cantoni i costi sopportati per la «carcerazione ne! settore dell ‘asi 0»1 8 Con II previsto adeguamento per quanto riguarda le spese di ammortamento s‘intende evita re che la Confederazione, tramite l‘importo forfettario per le spese d‘esercizio, finanzi una componente di ammortamento per un istituto carcerario di cui ha cofinanziato la costruzione. Capoverso 2 Occorre dare all‘articolo 15 capoverso 2 OAEA una formulazione aperta e dissociarlo dall‘importo forfettario giornaliero di cui all‘articolo 15 capoverso 1 OEAE (stralcio dell‘ultima frase secondo cui l‘indennit retta dal cpv. 1 anche se la carcerazione ordinata da! CRP). L‘UFM beneficia cosi di un margine di manovra piü ampio per la conclusione di convenzioni amministrative. Con ciö possibile garantire che siano disponibili posti di carcerazione in

numero sufficiente per l‘esecuzione degli allontanamenti direttamente dalle strutture ricettive della Confederazione.

Cfr. Riassunto dei risultati della procedura di consultazione: http://www.bfm.admin.ch/contentlbfm/it/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/laufende gesetzgebungsroiekte/teilrev aug ca rrier-sanctions html .

Cfr. rapporto delI‘UFM concernente la valutazione deII‘indagine sulla carcerazione amministrativa del 15 settembre 2011. 10.3066 Mozione del Gruppo PCD-PEV-glp «Lotta contro la criminaIit degli stranieri».. —

Sezione Ic: Partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione e sistema zione di stabilimenti carcerari cantonali

Articolo 15j Condizioni per la partecipazione finanziaria della Confederazione Frase introduttiva L‘articolo elenca le condizioni cumulative fondamentali per la patecipazione della Confede raione alle spese di costruzione di stabilimenti carcerari cantonali nei limiti dei crediti dispo nibili. 1 criteri risultano dal tenore della base legale (art. 82 cpv. 1 LStr) e dalla documenta , dalle norme di diritto costituzionale e di diritto 20 zione afferente‘

9 internazionale dalla giuri

, sprudenza del Tribunale federale sull‘organizzazione della carcerazione amministrativa nel settore degli stranieri e dal rimando alle pertinenti disposizioni della LPPM nonch dalle per tinenti disposizioni esecutive.

Lettera a Come gi precisato a livello di legge, la partecipazione finanziaria della Confederazione alla costruzione, all‘ampliamento e alla trasformazione entra in linea di conto soltanto per stabili menti carcerari esclusivamente destinati all‘esecuzione della carcerazione secondo il diritto in materia di stranieri. Possibilmente deve trattarsi di edifici autonomi. Secondo il Tribunale federale, stabilimeneti specifici organizzati in funzione delle esigenze di questo tipo di carce razione e in vista di un regime carcerario liberale sono la soluzione che meglio consente ti considerare la situazione speciale delle persone in carcerazione amministrativa secondo ii

21 (di

diritto in materia di stranieri (DTF 1231231 consid. b). Anche la direttiva 200811151CE rettiva sul rimpatrio), che fa parte della normativa Schengen e pertanto vincolante per la Svizzera, formula esigenze generali in merito. L‘articolo 16 paragrafo 1 precisa infatti che «il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea». Qualora l‘esecuzione della carcerazione secondo ii diritto in materia di stranieri sia prevista in uno stabilimento destinato anche all‘esecuzione delle pene, occorre separare completamente le persone in carcerazione amministrativa dai detenuti ordinari. La soluzione adottata deve al tresi consentire un regime carcerario piü blando e prevedere salette comuni, possibilit di ricevere visite e affivit ricreative (FF 1994 1 297). L‘esecuzione della carcerazione prelimina re, in vista di rinvio coatto e cautelativa dev‘essere autonoma e indipendente rispetto aTl‘esecuzione della carcerazione per scontare una pena. Occorre predisporre all‘uopo spazi separati dal resto dello stabilimento. 1 diritti delle persone che si trovano in carcerazione amministrativa devono essere integralmente garantiti anche in caso di doppia destinazione di determinati spazi dello stabilimento carcerario. Con la separazione fisica ci si propone altresi di mostrare chiaramente verso l‘esterno che le persone trattenute non sono sospettate di reati penali ma si trovano nello stabilimento per ragioni squisitamente amministrative (DTF 122 II 53 consid. 5a).

Bollettino ufficiale 2012 S 710 / Bollettino ufficiale 2012 N 1959 segg. / Raccomandazione del Consiglio dEuropa: principi europei sulresecuzione delle pene 2006 (conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale occorre conforrnarsi ai principi europei sull‘esecuzione delle pene, giacch contengono importanti direttive per una prassi moderna nell‘ambito della privazione della libert in ambito penale, pur non essendo, sotto ii profllo del diritto internazionale, sufficientemente vincolanti per garantire che linosservanza di tali principi costituisca di per s una violazione dei diritti costituzionali dei cittadini o possa essere impugnata per violazione di un trattato internazionale interponendo ricorso sussidiario in materia costituzionale [DTF 118 la 64 consid. 2a1). Art. 3 eS CEDU; art. 31 Cost.; Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo edel Consiglio del 16 dic. 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e irregolare (direttiva sul rimpatrio), GU L 348/98 del 24.12.2008, pag. 1. Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo edel Consiglio del 16 dic. 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno irregolare (direttiva sul rimpatrio), GU L 348/98 del 24.12.2008, pag. 1.

Lettera b Esigendo che lo stabilimento carcerario sia a disposizione di piü Cantoni e delTa Confedera zione si perseguono piü obiettivi. In primo luogo s‘intende incoraggiare la collaborazione in tercantonale nel settore dell‘esecuzione della carcerazione amministrativa. L‘idea che i Cantoni mettano a disposizione di altri Cantoni un numero maggiore di posti di carcerazione e, possibilmente, predispongano congiuntamente appositi stabilimenti, per esempio in virtü di concordati cantonali. Si vuole altresi garantire che nella pianificazione di nuovi stabilimenti carcerari siano sistematicamente considerate anche le esigenze della Confederazione per quanto concerne la garanzia deII‘esecuzione degli allontanamenti dai centri della Confedera zione. Infine, con la nuova disciplina si desidera fare in modo che gli stabilimenti carcerari raggiungano una certa entit (cfr. in merito anche I‘art. 15/ DEAE). Lettera c Conformemente all‘articolo 81 capoverso 2 LStr, per quanto possibile offerta agli stranieri incarcerati un‘occupazione adeguata. II Tribunale federale rileva che in caso di carcerazione di breve durata (una settimana) si puö prescindere da un‘occupazione, mentre d‘obbligo proporla in caso di permanenza prolungata (DTF 122 1 234 consid. 3). Tuttavia, le persone in carcerazione amministrativa non soggiacciono a nessun obbligo di lavoro (DTF 123 1 238 consid. 1 lI3fIaa). Lo scopo delTa carcerazione non esige una limitazione dei contatti con l‘esterno o con altre persone incarcerate secondo ii diritto in materia di stranieri. Eventuali motivi di sicurezza connaturali alla carcerazione sono giustificati soltanto se dettati da esigenze atte a garantire il buon funzionamento dello stabilimento o da preoccupazioni concrete in termini di sicurezza (DTF 122 II 299 consid. 3 c). Devono essere garantite le prestazioni di pronto soccorso medico e le cure indispensabili in caso di malattia. Con sentenza del 12 luglio 1996, il Tribunale federale ha definito quale criterio almeno un‘ora di passeggio o moto all‘aria libera al giorno conformemente alle regole penitenziarie europe e. Secondo l‘Alta corte, una regolamentazione che non si conformi a queste esigenze mmi me nei riguardi di stranieri in carcerazione amministrativa non giustificabile alla luce del diritto costituzionale e, stante Io scopo della carcerazione, non compatibile con II diritto

fondamentale alla libert personale (DTF 122 1 230 consid. 4b). AItri esempi tratti dalla giurisprudenza de/ Tribuna/e federale: Contatti con persone in carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri:

  • possibilitä di usufruire regolarmente di un locale comune o, per lo meno, possibiIit di svolgere attivit comuni (sport nel cortile dello stabilimento, altre attivit nei locali di lavoro quando non sono occupati, ecc.) al di l dell‘ora di passeggio prescritta (DTF 122 II 299 consid. 5 a). Contatti ccl mondo esterno:

  • se non vi sono rischi concreti per la sicurezza, dev‘essere garantita la possibilitä di in trattenere contatti stretti con l‘esterno (DTF 122 II 299 consid. 6 a). La possibilit di ri cevere visite nell‘apposita cabina con vetro divisorio non risponde alle esigenze poste dal dirittofederale (DTF 12211311 consid. 6 a);

  • lecito controllare la posta in arrivo e in uscita soltanto se nella fattispecie sussistono speciali esigenze in termini di sicurezza (DTF 122 II 54 seg. consid. 5b/bb);

  • in Iinea di principio, le persone incarcerate secondo ii diritto in materia di stranieri hanno diritto di telefonare a titolo privato e a proprie spese senza sorveglianza (DTF 122 II 55 consid. 5blbb). Lettera d Nell‘organizzare la carcerazione va tenuto conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione, dei minorenni non accompagnati e delle famiglie con figli minorenni. L‘organizzazione defla carcerazione inoltre retta dagli articoli 16 paragrafo 3 e 17 della di rettiva 2008/115/CE (cfr. art. 81 cpv. 3 LStr). Nel caso di minorenni non accompagnati e famiglie con figli minorenni occorre ordinare la carcerazione solo in casi estremi e per una durata quanto piü possibile breve. Le famiglie devono fruire di un alloggio separato che le garantisca sufficiente privacy. 1 minorenni devo no avere la possibilit di svolgere attivit ricreative, quindi anche di dedicarsi a giochi e sva ghi consoni alla loro et. Per quanto possibile devono essere alloggiati in infrastrutture con sone alle esigenze personali e materiali della loro et. In Svizzera non possibile trattenere in carcerazione amministrativa ragazzi minori di 15 anni (cfr. art. 80 cpv. 4 LStr). Lettera e Le libert individuali delle persone interessate non devono essere limitate al di l di quanto richiesto dallo scopo della carcerazione e dal buon funzionamento dello stabilimento (DTF 122 1 226 consid. 2alaa). Lettera f Accanto alle esigenze summenzionate poste all‘edificazione di stabilimenti carcerari canto nah, per analogia con la procedura d‘autorizzazione federale conforme alla LPPM devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

  • la necessit della costruzione documentata in una pianificazione cantonale o inter cantonale;

  • il progetto edile stato autorizzato nell‘ambito del pertinente concordato, ovvero dalla competente autorit cantonale;

  • l‘ampliamento o la trasformazione parte integrante di una pianificazione globale dell‘infrastruttura;

  • i previsti lavori operano un miglioramento proporzionale all‘investimento;

  • l‘assetto per l‘esercizio dello stabilimento e i promotori del progetto garantiscono il raggiungimento dello scopo dell‘infrastruttura.

Articolo 15k Entitä dei sussidi In virtü dell‘articolo 82 capoverso 1 LStr adottato dal Parlamento, ha Confederazione puö fi nanziare integralmente o parzialmente ha costruzione e ha sistemazione di stabilimenti carce ran cantonali esclusivamente destinati alh‘esecuzione dehla carcerazione amministrativa. Ah calcoho dei contributi e ahla procedura si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni 2 e 6 LPPM. La LPPM disciphina come segue ha partecipazione dehla Confederazione alla costruzione di stabilimenti carcerari cantonali per l‘esecuzione delle pene e delle misure (art. 4 cpv. 1 LPPM): «II sussidio della Confederazione ammonta ah 35 per cento dei costi di costruzione riconosciuti». L‘articolo 82 capoverso 1 prima frase LStr oltrepassa chiaramente tale partecipazione, con sentendo alha Confederazione di finanziare «integralmente o parzialmente» i havori di costru zione, ovvero di assumersi fino al 100 per cento dei costi per ha costruzione di stabilimenti carcerari cantonali destinati alh‘esecuzione delha carcerazione amministrativa. quanto e

merge chiaramente anche dalla documentazione afferente (cfr. Bollettino ufficia le 2012 S 710; per II dibattito in Consiglio nazionale cfr. Bollettino ufficia le 2012 N 1959 segg.). Questa disciplina dovrebbe consentire di risolvere ii problema della penuria di posti di carce razione e incentivare i Cantoni a pianificare e costruire stabilimenti carcerari. Considerato quanto sopra, ii riferimento (analogico) alle sezioni 2 e 6 LPPM e agli importi ivi codificati, contenuto neII‘articolo 82 capoverso 1 seconda frase LStr, ha una portata limitata. In ogni caso non suo scopo limitare ii finanziamento a un tetto massimo del 35 per cento. La disposizione esecutiva prevede pertanto la possibilit per la Confederazione di assumersi fino al 35 per cento dei costi di costruzione se lo stabilimento carcerario offre almeno 30 posti di carcerazione e se sono soddisfatte le condizioni dell‘articolo 15] OEAE (cpv. 1). La partecipazione della Confederazione puö raggiungere ii 60 per cento se Io stabilimento offre almeno 50 posti ed esclusivamente destinato aII‘esecuzione della carcerazione am ministrativa (cpv. 2). Occorre prevedere la possibiIit di una partecipazione della Confederazione al di I del 60 per cento, segnatamente in vista del previsto riassetto del settore deII‘asilo, se 10 stabili mento carcerario destinato in primis a garantire lesecuzione degli allontanamenti diretta mente dai centri della Confederazione (senza previo trasferimento al Cantone). Se i posti di carcerazione di uno stabilimento sono esclusivamente destinati all‘esecuzione dell‘allontanamento direttamente da un centro della Confederazione e non all‘incarcerazione di persone ii cui allontanamento dev‘essere eseguito dal Cantone d‘ubicazione dello stabili mento carcerario (tutti i posti sono a disposizione della sola Confederazione), in Iinea di prin cipio dev‘essere data la possibiIit alla Confederazione di assumersi la totalit dei costi di costruzione riconosciuti (cfr. cpv. 3 e art. 82 cpv. 1 LStr). In caso di utilizzo condiviso (Confe derazione/Cantoni), per i posti di carcerazione a disposizione dei Cantoni in vista deII‘esecuzione degli allontanamenti si applicano i sussidi di cui ai capoversi 1 e 2. Per i posti di carcerazione originariamente destinati aII‘esecuzione degli allontanamenti dai centri della

Confederazione ma adibiti allesecuzione cantonale, i sussidi devono essere restituiti pro rata La Confederazione puö partecipare ai costi di costruzione anche in caso di trasformazione o ampliamento di uno stabilimento carcerario cantonale, se al termine dei lavori sono soddi sfatte le condizioni deII‘articolo 15] OEAE e Io stabilimento ha raggiunto dimensioni deIIentit richiesta. Calibrando la partecipazione della Confederazione in funzione deII‘entit dello stabilimento ci si propone di:

  • incentivare la predisposizione di un numero maggiore di stabilimenti carcerari specia lizzati destinati alla sola esecuzione della carcerazione amministrativa secondo ii dirit to relativo agli stranieri;

  • incentivare i Cantoni a collaborare maggiormente tra Ioro neII‘ambito della costruzio ne e della sistemazione di stabilimenti carcerari ad hoc;

  • fare in modo che i Iavori di costruzione di stabilimenti carcerari considerino le esigen ze della Confederazione in previsione del riassetto del settore 22 . deIl‘asilo

Articolo 15! Metodo di calcolo Di norma, i costi di costruzione riconosciuti sono calcolati sulla base di importi forfettari. Nel settore deIl‘esecuzione delle pene e delle misure si sono avuti buoni risultati grazie al meto Dichiarazione congiunta in occasione della conferenza sulIasilo del 21 gennaio 2013

dc di calcolo basato sui sussidi forfetari per singolo posto calibrati sulle esigenze di spazio del detenuto. Per definire l‘istituto tipo, occorre tener conto sia delle esigenze di spazio sia dei requisiti di sicurezza. Per la carcerazione amministrativa non esiste uno stabilimento tipo. 1 principi per definire l‘istituto tipo andrebbero disciplinati per analogia con l‘ordinanza del DFGP del 19 novembre 200123 sul sussidi di costruzione della Confederazione agil istituti per l‘esecuzione delle pene e delle misure. Piü tardi sarä svolta un‘indagine conoscitiva a parte sulI‘ordinanza del DFGP. Articolo 15m Sussidi di costruzione Questa disposizione rimanda, per quanto riguarda la definizione dei sussidi di costruzione, all‘applicazione analogica delle pertinenti disposizioni esecutive relative alla LPPM dell‘ordinanza del 21 novembre 200724 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell‘esecuzione delle pene e delle misure (OPPM).

Articolo 15n Restituzione di sussidi La presente disposizione corrisponde allarticolo 12 LPPM. Prevede la restituzione dei sussi di pagati a torto o utilizzati in modo non conforme al loro scopo. Prevede altresi la restituzio ne pro rata dei sussidi qualora uno stabilimento che ha ricevuto contributi di costruzione venga utilizzato per un altro scopo (p. es. esecuzione delle pene e delle misure) entro 20 anni dal versamento finale. 1 sussidi vanno restituiti soltanto in caso di utilizzo non con forme definitivo. Una conversione temporanea per occupazione insufficiente (p. es. in caso di calo delle domande d‘asilo) non fa scattare l‘obbligo di rimborso. Tuttavia, occorre informare previamente ii settore Esecuzione delle pene e delle misure dell‘Ufficio federale di giustizia (UFG).

Articolo 15o Organizzazione e procedura La procedura di esame e autorizzazione corrisponde analogicamente agli articoli 13-16a LPPM e alle pertinenti disposizioni esecutive. L‘UFG ii servizio del DFGP competente per i‘esame delle domande di sussidio e per la procedura di autorizzazione. II settore Esecuzio ne delle pene e delle misure dell‘UFG dispone del necessario know-how, giacch gran parte delle prescrizioni per la costruzione e la manutenzione degli stabilimenti carcerari nel settore dell‘esecuzione delle pene e delle misure vincolante anche per il settore della carcerazione amministrativa secondo II diritto in materla stranieri. II precitato settore dell‘UFG ha peraltro giä assicurato questa funzione in passato, in virtü dell‘articolo 14e capoverso 1 LDDS. Per svolgere questo compito, l‘UFG abbisogner verosimilmente di due posti supplementari a tempo pieno. AII‘UFM compete la pianificazione del fabbisogno e dell‘ubicazione a livello svizzero. Coinvolgendo I‘UFG, I‘UFM predispone inoltre le necessarie basi legali.

Sezione 2: Ammissione provvisoria

Articolo 26a Estinzione delI‘ammissione provvisoria Lettora c L‘ammissione provvisoria si estingue giusta larticolo 84 capoverso 4 LStr, al momento della partenza definitiva dalla Svizzera o dell‘ottenimento di un permesso di dimora. In futuro si estinguerä anche in caso di soggiorno non autorizzato di oltre due mesi all‘estero. pertanto abrogata la disposizione esecutiva secondo cui l‘estinzione interveniva gi dopo un mese di soggiorno non autorizzato ali‘estero.

23 RS 341 .14

2.1.2 Ordinanza 1 suII‘asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)

Articolo 3 Trasmissione e notificazione di decisioni Nell‘ambito della revisione parziale della LAsi del 18 giugno 201025 in vista del recepimento della direttiva sul rimpatrio stata integrata una nuova disposizione (art. 13 cpv. 5) secondo cui le decisioni Dublino di non entrata nel merito sono notificate direttamente all‘interessato, anche se si fa rappresentare da un legale. La notifica comunicata senza indugio al rappre sentante legale. Nel tenore vigente, l‘articolo 3 rimanda soltanto all‘articolo 13 capoverso 3 LAsi. La presente modifica d‘ordinanza l‘occasione per adeguare conseguentemente ii ri mando, includendovi ii nuovo articolo 13 capoverso 5 LAsi.

Articolo 4 Lingua della procedura Per motivi dettati dalla sicurezza del diritto e dalla trasparenza, le disposizioni sulla lingua della procedura sono cra contenute nella legge (art. 16 LAsi). La pertinente disposizione e secutiva puö pertanto essere abrogata (cfr. messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010, FF 2010 3889, 3921).

Articolo 7c Emolumenti per domande di riesame e domande multiple Nel riferimento tra parentesi sotto la rubrica inserito un rimando alle nuove basi legali della procedura in caso di domande di riesame o multiple. La prassi odierna dell‘UFM inoltre integrata nell‘ordinanza. L‘emolumento per le domande di riesame e per le domande multiple dimezzato e passa da 1200 a 600 franchi. Questo adeguamento si allinea con una senten za del Tribunale amministrativo federale (TAF) del 2008 in cui si costata che un emolumento di 1200 franchi per il trattamento di una domanda di riesame o di una domanda multipla viola il principio di pro porzionalitä (DTAF 2008/3).

Articolo 20 Colloquio preliminare consultivo La base legale per l‘introduzione di un colloquio preliminare consultivo nella procedura d‘asilo stata creata nell‘ambito dei dibattiti parlamentari in merito all‘ultima revisione della LAsi (art. 25a LAsi). Conformemente al tenore di tale disposizione, il colloquic preliminare dev‘essere svolto prima della procedura d‘asilo vera e propria. II colloquio preliminare consultivo va svolto durante l‘audizione sulle generalit e sull‘itinerario del viaggio e prima dell‘audizione sui motivi d‘asilo. Pertanto svolto prima che siano avviate le prime fasi della procedura d‘asilo strictu sensu (audizione, ovvero conces sione del diritto di essere sentiti in merito ai motivi d‘asilo). Se svolta solo un‘audizione, senza interrogatorio sommario, il colloquio preliminare va svolto immediatamente prima dell‘audizione.

Articolo 28 Parere dell‘AIto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati Occorre adeguare il riferimento tra parentesi sotto la rubrica. Gli articoli 32-35a e 41 LAsi sono stati abrogati in concomitanza con la soppressione della maggior parte delle fattispecie di non entrata nel merito. La nuova base legale data dall‘articolo 31a LAsi.

Articolo 28a Ulteriori chiarimenti La disposizione esecutiva abrogata giacch nell‘ambito della soppressione della maggior parte delle fattispecie di non entrata nel merito venuta meno la base legale per la procedu

RU 2010 5925; FF 2009 7737

ra di non entrata nel merito in assenza di documenti di viaggio o di legittimazione (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

Articolo 28b Collaborazione aIl‘accertamento dei fatti Occorre adeguare il riferimento tra parentesi sotto la rubrica. L‘articolo 41 capoverso 3 LAsi stato abrogato. La nuova base legale per la cooperazione internazionale all‘accertamento dei fatti data daII‘articolo 29a LAsi.

Articolo 38 Asilo accordato a famiglie La possibilit di includere nell‘asilo «altri parenti prossimi» di rifugiati residenti in Svizzera stata abolita nell‘ambito del dibattito parlamentare sull‘ultima revisione delTa LAsi. La perti nente disposizione esecutiva diventa pertanto superflua.

2.1.3 Ordinanza 2 sull‘asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)

Articolo 2 Definizione delle prestazioni d‘aiuto sociale e di soccorso d‘emergenza rimborsabili La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese dell‘aiuto sociale per le persone ammesse provvisoriamente e per i rifugiati riconosciuti mediante un importo forfettario globale (cfr. art. 88 LAsi e art. 87 LStr i.r.c. gli art. 21 e 25 OAsi 2). La presente modifica, ovvero precisa zione depenna esplicitamente le prestazioni integrative dalle prestazioni d‘aiuto sociale e di soccorso d‘emergenza rimborsabili indennizzate ai Cantoni conformemente all‘articolo 18 OlntS. Conformemente al rapporto esplicativo sulla promulgazione dell‘OlntS (marzo 2007)26, nel calcolo della neutralit dei costi della somma forfettaria globale non si tenuto conto della parte prevista per l‘integrazione (apprendimento della lingua, integrazione professionale ecc.) della somma attuale a favore dei rifugiati, poichä tale parte verr in futuro versata con la somma forfettaria a favore dell‘integrazione. quanto emerge anche dal rapporto esplica tivo sulla revisione dell‘OAsi 2.27 1 rifugiati e, in alcuni Cantoni, anche le persone ammesse provvisoriamente, sono sostenuti conformemente alle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell‘assistenza soda le (CSIAS), che prevedono determinate misure integrative (cfr. cap. D.3 delle direttive) a ca rico dell‘aiuto sociale. Conformemente al capitolo D.5 delle direttive CSIAS, simili misure sono perlopiü considerate prestazioni assistenziali ai sensi dell‘articolo 3 della legge federale del 24 giugno 197728 sull‘assistenza (LAS) e sono pertanto coperte, conformemente al teno re dell‘articolo 2 OAsi 2 vigente, mediante la somma forfettaria unica di cui all‘articolo 88. Siccome l‘articolo 2 capoverso 3 OIntS codifica Ta priorit della struttura ordinaria «sicurezza sociale», le misure attuate in tale ambito sovvenzionate tramite la somma forfettaria unica - -

non possono piü essere finanziate tramite 1 crediti destinati all‘integrazione. La prassi ha tuttavia dimostrato che alcuni Cantoni utilizzano le strutture delTa sicurezza so ciale per attuare misure integrative destinate alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati riconosciuti. Al lato pratico, la delimitazione operata dal diritto vigente tra somma forfettaria a favore dell‘integrazione e somma forfettaria unica si rivelata oggettivamente insoddisfacente.

Cfr. Rapporto relativo aIl‘avamprogetto di ordinanza sullintegrazione degli stranieri (Disposizioni d‘esecuzione concernenti la Iege federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, pag. 12). Cfr. Rapporto concernente la modifica delle ordinanze 1 2 e 3 suII‘asilo (Disposizioni esecutive relative alla revisione parziale della legge sullasila del 16 dicembre 2005, pagg. 27 e 29/30). RS 851.1

La somma forfettaria a favore dellintegrazione, pertanto, deve consentire di finanziare, oltre a misure integrative specifiche ossia misure che non sono finanziate dalle strutture ordina -

ne anche misure tese a prornuovere l‘integrazione professionale e sociale delle persone -‚

ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti, semprech la legislazione cantonale preveda siffatte misure a favore di questi gruppi della popolazione e tau misure siano consi derate prestazioni assistenziali ai sensi dell‘articolo 3 LAS. La somma forfettaria a favore dell‘integrazione deve consentire di finanziare anche le spese di viaggio e gil assegni per l‘integrazione connessi alle predette misure qualora non vi siano altre possibilit di finanzia mento. 1 programmi d‘occupazione proposti nell‘ambito dell‘assistenza al solo scopo di strut turare le giornate continuano come sinora ad essere rimborsati ai Cantoni tramite la somma forfettaria unica e non tramite la somma forfettaria a favore dellintegrazione (cfr. art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 2 OAsi 2).

Articolo 3 Determjnazione e concessione deII‘aiuto sociale e del soccorso d‘emergenza Capoverso 1 Trattasi di un semplice adeguamento linguistico che ricalca a livello esecutivo la formulazio ne del nuovo articolo 83 capoverso b1 is LAsi. Capoverso 3 Conformemente all‘articolo 82 capoverso 2 LAsi, le persone che hanno presentato una dc manda di riesame o multipla (procedura secondo i‘art. 111 b o 111 c LAsi) ricevono, su richle sta, un soccorso d‘emergenza. Occorre pertanto integrare queste categorie di persone nell‘articolo 3 capoverso 3.

Articolo 5 capoverso 6 Secondo ii capoverso 2 del nuovo articolo 89a LAsi, se un Cantone non adempie l‘obbligo di Gui al capoverso 1 I‘UFM puö ridurre le indennit finanziarie destinate a tale Cantone o fis sarle in funzione dei dati disponibili. L‘articolo 5 capoverso 6 OAsi 2 completato precisando che siffatte riduzioni sono computate unitamente ai versamenti giusta l‘articolo 5 capoverso 2 OAsi 2.

Articolo 20 Durata deIl‘obbligo di rimborsare le spese (richiedenti I‘asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non tito lan di un permesso di dimora) Frase introduttiva Conformemente all‘articolo 82 capoverso 2 LAsi, le persone che entro cinque anni dal pas saggio in giudicato della decisione in materia d‘asilo e d‘allontanamento presentano una nuova domanda d‘asilo (art. 111 c LAsi) ricevono, su richiesta, un soccorso d‘emergenza. La disposizione esecutiva deve pertanto precisare che, conformemente all‘articolo 20 OAsi 2, i Cantoni non ottengono una somma forfettaria unica per queste persone. La base legale dell‘obbligo di rimborsare le spese data piuttosto dall‘articolo 28 OAsi 2 (somma for[ettaria per il soccorso d‘emergenza). Lettera f Per la nuova formulazione in merito alla pretesa al rilascio del permesso di dimora, riman diamo all‘articolo 24. La motivazione analoga. Si tratta di una mera modifica redazionale per armonizzare il tenore con quello deIl‘articolo 24.

Per semplificare e armonizzare ii sistema d‘indennit inoltre omessa la parola «iniziale». Conformemente al diritto vigente, II Cantone non fruisce della somma forfettaria globale du rante la seconda procedura d‘asilo, per esempio nel caso di una persona ammessa provviso riamente che ottiene il permesso di dimora per matrimonio, poi lo perde e presenta una nuo va domanda d‘asilo. Se al momento di esaminare l‘eventuale diritto del Cantone al versa mento di una somma forfettaria per una data persona occorre esaminare anche se la perso na gi stata in possesso di un permesso di dimora, il sistema d‘indennit diventa troppo complicato. La modifica concerne un numero esiguo di casi individuali.

Articolo 24 Durata deII‘obbligo di rimborsare le spese Capoverso 1 lettera a Secondo II nuovo articolo 88 capoverso 3 LAsi, le somme forfettarie per rifugiati riconosciuti sono versate al Cantone per al massimo cinque anni a partire da! deposito della domanda d‘asilo. Se prima dello scadere dei cinque anni rilasciato un permesso di domicilio, ii rim borso delle spese da parte della Confederazione cessa in concomitanza con il rilascio. Dc corre pertanto una nuova disciplina dell‘obbligo della Confederazione di rimborsare le spese. II rilascio del permesso di domicilio ai rifugiati riconosciuti ormai retto dall‘articolo 34 LStr. La disciplina speciale prevista dall‘articolo 60 capoverso 2 LAsi, secondo Gui rifugiati rico nosciuti hanno diritto al permesso di domicilio dopo cinque anni, stata abrogata. Tuttavia, vi sono gruppi di persone che continuano a godere di un diritto al permesso di do micilio dopo cinque anni di dimora regolare, per esempio i coniugi di titolari del permesso di domicilio (art. 43 cpv. 2 LStr) e gli apolidi (art. 31 cpv. 3 LStr). Per tenere conto di queste novit e degil sviluppi futuri nel settore (p. es. revisione LStr), gil articoli sui quali si fonda la pretesa al rilascio di un permesso secondo ii diritto in materia di stranieri non vengono piü elencati individualmente bensi sostituiti da una formulazione gene rale. Si tratta segnatamente delle pretese secondo gli articoli 43 capoverso 2 e 43 capover so 3 LStr (lett. a) nonch l‘articolo 31 capoverso 3 LStr (lett. c). In tutti i casi in Gui continua a sussistere un diritto al permesso di domicilio, l‘obbligo della Confederazione di rimborsare le spese termina alla fine del mese in cui sorto ii diritto. In assenza di un diritto al permesso di domicilio, l‘obbligo di rimborsare le spese termina al piü tardi dopo cinque anni dal rilascio delta domanda d‘asilo rilevante. Capoverso 1 lettere a-d In merito alb stralcio della parola «iniziale» nelle lettere a-d rimandiamo al commento ad articolo 20 lettera f. Si applica per anabogia la medesima motivazione. Capoverso 1 lettera f Alla bettera f, per ragioni di sistematica, introdotto un nuovo fattore che pone termine all‘obbligo di rimborsare le spese per rifugiati riconosciuti, rifugiati ammessi provvisoriamen te, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora. L‘obbligo del

la Confederazione di rimborsare le spese cessa dunque quabora una persona abbia lasciato definitivamente la Svizzera o sia partita senza essere controllata. Tale disciplina riflette la prassi odierna. L‘articolo 20 lettera c OAsi 2 prevede la medesima disciplina per i richiedenti l‘asibo. Capoverso 4 L‘articolo 88 capoverso 3 prevede ora che le somme forfettarie per rifugiati sono versate ai Cantoni in linea di principio fino ab rilascio del permesso di domicilio o ab massimo durante cinque anni dab deposito delba domanda d‘asilo.

Seconda I‘articolo 89 capoverso 2 LAsi, ii Consiglio federale def]nisce l‘assetto delle somme forfettarie versate ai Cantoni per l‘espietamento dei ioro compiti, nonch la durata del versa mento e i relativi presupposti. La pertinente disposizione esecutiva i‘articolo 24 OAsi 2. L‘articoio 24 capoverso 4 prevede un periodo piü Iungo per ii versamento delle somme forfet tarie globaIi a determinate categorle di persone. Tale disposiozione va adeguata al nuovo tenore dell‘articolo 88 capoverso 3 LAsi. Ciö non ha conseguenze finanziarie.

Articolo 28 Rubrica, frase introduttiva e lettera a II rimando tra parentesi sotto la rubrica adeguato conseguentemente all‘abrogazione dell‘articolo 88 capoverso 5 LAs1. Lo stralcio della parola «iniziale» un adeguamento alla formulazione della pertinente norma di legge (art. 88 cpv. 4 LAs1). Occorre modificare la let tera a conseguentemente alI‘abrogazione degil articoli 32-35a LAsi e alla disciplina delle ri manenti fattispecie di non entrata in merito agil articoli 31a capoversi 1 e 3 LAsi.

Sezione 4: Aiuto individuale al ritorno

Articolo 74 Erogazione Capoverso 5 Sono definite piü da vicino le situazioni in cui concesso un aiuto supplementare. Nella prassi questo aiuto supplementare concesso dal 2012 anche nell‘ambito dei pro grammi per i Paesi (p. es. Tunisia e Guinea). Pertanto il capoverso completato menzio nando esplicitamente la possibilitä di concedere l‘aiuto materiale supplementare anche in presenza di motivi specifici legati al Paese.

2.1.4Ordinanza suII‘integrazione degli stranieri (OIntS) L‘adeguamento dell‘articolo 55 LStr si ripercuote su alcune disposizioni del capitolo 4. La sistematica del capitolo adeguata per piü trasparenza e coerenza alle disposizioni sul fi nanziamento. 61 tratta di illustrare chiaramente la nuova disciplina del finanziamento della promozione specifica dell‘integrazione da parte della Confederazione. Alla sezione 1, il capi tolo 4 illustra pertanto i principi per la concessione dei contributi, i settori da promuovere e le modalit di presentazione ed esame delle domande. Le sezioni la, ib e 2 si addentrano nel le varie forme di contributi (programmi cantonall d‘integrazione e somme forfettarle a favore dell‘integrazione).

Capitolo 4: Contributi finanziari per promuovere I‘integrazione La politica integrativa della Confederazione e dei Cantoni si fonda sul principio secondo cul l‘integrazione dev‘essere incoraggiata in primis tramite le strutture ordinarie di rilievo per l‘integrazione (p.es. scuoia, formazione professionale, mercato del lavoro) e le pertinenti mi sure vanno finanziate attraverso il bilancio di previsione ordinario di queste strutture. Laddo ve tuttavia le strutture ordinarie mancano, non bastano o non sono accessibili, occorre ccl mare le lacune grazie a programmi cantonali d‘integrazione e a programmi e progetti della promozione specifica dell‘integrazione. Le offerte della promozione specifica dellintegrazione possono rivolgersi anche alle strutture ordinarie, supportandole neila realiz zazione del loro compito integrativo.

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 11 Concessione dei contributi La disposizione esecutiva stata adeguata fondandosi sul tenore della nuova base legale (art. 55 LStr), valevole sia per ii settore degli stranieri sia per quello deWasilo. Per ragioni di sistematica, i programmi cantonali d‘integrazione e i progetti e programmi d‘importanza na zionale sono trattati negli articoli 17a e 17e OIntS.

Articolo 12 Beneficiari La disposizione puö essere abrogata, giacch i beneficiari sono gi indicati nella legge (art. 55 cpv. 2 e 3 LStr).

Articolo 13 Settori da promuovere L‘unica modifica concerne ii rimando tra parentesi sotto la rubrica.

Articolo 14 Programma prioritario La disposizione puö essere abrogata conseguentemente alla nuova impostazione deHa pro mozione specifica dell‘integrazione da parte della Confederazione e dei Cantoni. 1 punti fon damentali della promozione specifica deII‘integrazione per ii periodo 2014—2017 sono stati definiti nel Documento di base della Confederazione e dei Cantoni menzionato al punto 1.2.5 (programmi cantonali d‘integrazione; cfr. anche II commento ad art. 17a OIntS). L‘obbligo di erogare un ordine di priorit deriva anche dall‘articolo 13 della Iegge del 5 ottobre 199029 sui sussidi (LSu).

Articolo 15 Presentazione ed esame delle domande L‘abrogazione dell‘articolo 14 rende caduca I‘attribuzione delle domande in virtü del pro gramma prioritaric. II DFGP stabilisce, dopo aver sentito la Commissione federale degli stra nieri (CFM), quali domande vanno sottoposte ella stessa.

Sezione la: Programmi cantonali d‘integrazione Articolo 17a Programmi caritonali d‘integrazione Gli obiettivi strategici dei programmi cantonali d‘integrazione per gil anni 2014—201 7, definiti nel Documento di base delta Confederazione e dei Cantoni (punto 1.2.5), prevedono misure riguardanti tre pitastri: informazione e consulenza, formazione e lavoro, comprensione e in tegrazione sociale. Grazie alla modifica dell‘articolo 55 LStr, ii Documento di base della Con federazione e dei Cantoni ottiene una base legale chiara. In futuro i contributi finanziari alle promozione specifica dell‘integrazione saranno concessi in prima linea in virtü di programmi cantonali d‘integrazione. Questi programmi sono parte integrante degli accordi di programma conclusi dalla Confederazione con i Cantoni in virtü dell‘articolo 20a LSu. GIi obiettivi strategici dei programmi cantonali d‘integrazione, stabiliti di concerto, sono yale voli per tutti i Cantoni. La Confederazione definisce bilateralmente con ciascun Cantone mdi catori o prestazioni con cui contribuire al conseguimento degli obiettivi programmatici. QuaTo ra in casi eccezionali non si giunga a un consenso, ovvero non sia possibile stipulare un ac cordo di programme, l‘ordinanza deve mantenere aperta la possibiIit di concedere contributi alla promozione specifica deIl‘integrazione in base a convenzioni di prestazione o per deci sione, com‘ 1 caso attualmente.

29 RS 616.1

Articolo 17b Ripartizione ed entit dei contributi II DFGP conviene con i Cantoni in una convenzione ad hoc le modalit di ripartizione dei contributi federali sui Cantoni. Nel Documento di base della Confederazione e dei Cantoni del 23 novembre 2011 detto che per ii periodo di programma 2014-2017 ii 10 per cento dei crediti federali destinati ai programmi cantonali d‘integrazione viene versato sotto forma di contributo di base e ii 90 per cento secondo le necessit specifiche dei Cantoni. Per definire le necessit specifiche dei Cantoni ci si basa sulla proporzione della popolazione cantonale rispetto alla popolazione residente permanente, da un lato, e alla popolazione residente permanente straniera, dall‘altro. Questi indicatori sono ponderati in un rapporto di 1:2. II tetto alla spesa per ii Cantone fissato di volta in volta per la durata di quattro anni in base alla media dei precedenti quattro anni. La concessione ai Cantoni dei contributi federali confor memente all‘articolo 55 capoverso 3 LStr presuppone che i Cantoni partecipino alle spese della promozione specifica dell‘integrazione in misura almeno uguale alls Confederazione. Sono considerati esclusivamente gli investimenti pubblici dei Cantoni e dei Comuni. In que sto modo s‘intende garantire che i costi per ii compito congiunto della promozione specifica dell‘integrazione siano sostenuti di concerto da Confederazione e Cantoni. II finanziamento assicurato dai Cantoni non comprende la somma forfettaria a favore dell‘integrazione di cui all‘articolo 18 OIntS, che la Confederazione versa ai Cantoni per l‘integrazione dei rifugiati riconosciuti, delle persone ammesse provvisoriamente e delle per sone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora. Tale somma forfettaria conti nua a essere versata senza condizioni di sorta ma in futuro confluir parimenti nei program mi cantonali d‘integrazione. Per accrescere la sicurezza della pianificazione cantonale in vista dell‘attuazione dei programmi cantonali d‘integrazione, la somma forfettaria a favore deIl‘integrazione fissata per I‘intera durata della fase di programms 2014-2017. II suo am montare supera del 10 per cento la media dei versamenti annui corrisposti al Cantone nei precedenti quattro anni in funzione del numero di rifugiati riconosciuti, persone ammesse

provvisoriamente e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora effetti vamente attribuite al Cantone. Se la media caicolata dovesse essere superiore o inferiore di piü del 20 per cento ai dati effettivi, la Confederazione verser la differenza oppure i Cantoni procederanno ad accantonamenti che la Confederazione detrarr dalla somma forfettaria destinata al programms successivo.

Articolo 17c Spese sussidiabili In Iinea di principio, i contributi della Confederazione che confluiscono neII‘attuazione dei programmi cantonali d‘integrazione possono essere impiegati esclusivamente per misure inerenti alla promozione specifica dell‘integrazione. Non possono pertanto essere finanziate misure attuate neue strutture ordinarie, le quali vanno realizzate grazie al bilancio di previsio ne ordinario del servizio competente. In casi eccezionali sono consentite deroghe a breve termine, segnatamente qualora si tratti di aiutare strutture gi esistenti ad attuare in futuro la promozione delI‘integrazione (finanziamento iniziale). L‘UFM disciplina i dettagli a livello di istruzioni. 1 compiti amministrativi generali come per esempio le prestazioni dei servizi cantonali che fungono da interlocutori per le questioni inerenti aul‘integrazione non possono essere finan ziati tramite i programmi cantonali d‘integrazione. L‘attuazione operativa delle misure di pro mozione specifica dell‘integrazione da parte di servizi dell‘amministrazione cantonale o co munale, nello specifico i costi per ii personale direttamente correlati aII‘attuazione di misure concrete, vanno pertanto distinti dai compiti di tipo amministrativo nell‘ambito della promo zione delI‘integrazione. L‘UFM disciplina i dettagil a livello di istruzioni.

Conformemente al documento di base del Consiglio federale e della CGC del 23 novembre 2011, i Cantoni sviluppano 1 propri programmi d‘integrazione in base ad analisi del fabbisogno e dei gruppi target. Su tale base 1 Cantoni definiscono parimenti, nel quadro dei programmi cantonall d‘integrazione, gli indicatori e le prestazioni inerenti ail‘integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente, articolandoli secondo i tre pilastri summenzionati. In complesso le prestazioni per questo gruppo target fornite nelI‘ambito degli investimenti complessivi della Confederazione e del Cantone per ii pro gramma d‘integrazione devono corrispondere pro rata ai contributi versati sotto forma di somma forfettaria a favore dell‘integrazione.

Articolo 17d Rapporto e controllo Conformemente ai capoversi 1 e 2, I‘UFM monitora l‘avanzamento dell‘attuazione dei pro grammi cantonali d‘integrazione verificando regolarmente il raggiungimento degli obiettivi. Lo fa basandosi sugli obiettivi strategici del programma e sugli indicatori e le prestazioni definiti dal Cantone. 1 Cantoni non riferiscono in merito alle singole misure. II capoverso 3 demanda all‘UFM la vigilanza finanziaria orientata al rischio da esercitare sui programmi cantonali d‘integrazione. In virtü dell‘articolo 25 LSu, tale vigilanza deve limitarsi a regolari controlli a campionatura svolti sul posto nel contesto degli accordi di programma con

1 Cantoni. Per II resto si applicano per analogia le disposizioni della LSu.

Sezione lb: Programmi e progetti d‘importanza nazionale Articolo 17e Programmi e progetti L‘articolo risulta dalla nuova sistematica dell‘ordinanza. Le disposizioni del capoverso 1 in merito ai programmi e ai progetti d‘importanza nazionale figuravano sinora nell‘articolol 1 capoversi 1 e 4. Dal punto di vista materiale non vi sono cambiamenti.

Sezione 2: Contributi finanziari per Iintegrazione di persone ammesse provvisoria mente, di rifugiati riconosciuti e di persone bisognose di protezione tito lan di un permesso di dimora Articolo 18 Somma forfettaria a favore deII‘integrazione Lo stralcio del capoverso 1 risulta dal fatto che i versamenti nell‘ambito dei programmi can tonall d‘integrazione non sono piü obbligatoriamente trimestrali. La Confederazione versa ai Cantoni la somma forfettaria a favore dell‘integrazione per pro muovere l‘integrazione di rifugiati riconosciuti e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora. In virtü del decreto federale del 27 aprile 1972 che approva la con venzione sullo statuto degli apolidi, la somma forfettarla a favore dell‘integrazione versata anche per apolidi e apolidi ammessi provvisoriamente.

Articolo 18 capoverso 5 Siccome gran parte dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente frui scono delle prestazioni dell‘aiuto sociale, spesso le misure integrative loro destinate sono attuate nelle strutture ordinarie dell‘aiuto sociale. II capoverso 5 esplicita la possibiIit di de rogare al principio secondo cui le spese per la promozione dell‘integrazione consentite nelle strutture ordinarie non possono essere computate sulle spese consentite neIl‘ambito dei pro grammi cantonali d‘integrazione. Cfr. commenti ad articolo 2 OAsi 2: definizione delle prestazioni di aiuto sociale e soccorso d‘emergenza rimborsabili (pag. 14).

Articolo 19 NeT quadro della revisione della legge sull‘asilo d& 14 dicembre 2012 stato abrogato l‘articolo 91 capoverso 4 LAsi, per cui decade anche Ja pertinente disposizione esecutiva.

3. Conseguenze finanziarie

Di seguito vengono illustrate le conseguenze finanziarie delle modifiche d‘ordinanza non di rettamente risultanti dalle disposizioni di legge e per Je quali pertanto dato un certo margine di manovra nell‘ambito delle disposizioni esecutive.

3.1.1 Partecipazione alle spese della carcerazione 1 flnanziamento per posto di

carcerazione da parte della Confederazione

Costi supplementari II previsto aumento dell‘importo forfettario per Je spese di carcerazione di cui all‘articolo 15 capoverso 1 OEAE dagli attuali 140 a 200 franchi significher per la Confedrazione costi supplemen tari pan a 6-7 milioni di franchi. In caso di creazione di posti di carcerazione amministrativa supplementari aumenteranno anche i costi legati alla partecipazione finanziania della Confe derazione alle spese di carcerazione. 1 crediti necessari in vista dell‘aumento della partecipa zione della Confederazione alle spese d‘esercizio andranno previsti nel preventivo del 2014 e nel piano finanziario per il peniodo 201 5-2017. Come evocato in margine alI‘articolo 151 DEAE, per il momento non esistono strutture model 10 per l‘esecuzione della carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri. Per stabilire un sussidio approssimativo conviene provvisoriamente fare riferimento alb sta bilimento tipo definito come «carcere», aggiungendovi determinati elementi dello stabilimento «chiuso». 1 valori di questi stabilimenti tipo devono essere ampliati poich la carcerazione amministrativa presenta esigenze maggiori rispetto a un carcere tipo (piü libertä all‘interno dello stabilimento per quanto concerne il tempo libero, Je visite e la permanenza; nessun impegno lavorativo, ecc.). In base a queste stirne, i costi riconosciuti per posto di detenzione ammontano a circa 500 000 franchi. Poich non possibile tener conto di tutti i costi di co struzione (p. es. costi di costruzione accessori e del terreno, lavori preparatori, ecc.), Si po trebbe aumentare i costi globali effettivi per posto di detenzione del 15 per cento. Se si base il calcolo su 500 posti di carcerazione supplementari e un finanziamento medio pan al 60 per cento delle spese di costruzione riconosciute, la Confederazione dovr mettere in preventivo almeno 150 milioni di franchi. Partendo dal presupposto che 1 500 posti supplementani in carcerazione amministrativa sa ranno gradualmente disponibili entro il 2020, occorrer mettere a preventivo ogni anno circa 21 milioni di franchi a partire dal 2014. La Confederazione prevede che la richiesta di posti supplementari in carcerazione amministrativa non cesser dopo 1 2020. Come detto, il settore Esecuzione delle pene e delle misure dell‘UFG abbisogner di due

posti supplementari per l‘espletamento della nuova procedura di autorizzazione. In fin dei conti ciö piü conveniente che la predisposizione di una nuova unit presso I‘UFM per l‘espletamento di questo compito.

Riduzione dei costi La predisposizione di posti di carcerazione supplementari e I‘aumento dell‘importo forfettario per ii finanziamento dei posti di carcerazione genereranno a medio e Iungo termine risparmi in altri settori. Poich non possibile prevedere con precisione come evoIver la situazione nel settore delle misure coercitive, non si possono ancora stimare con esattezza le ripercus sioni finanziarie della modifica. Si puö tuttavia presumere che l‘aumento dei posti di deten zione spinger i Cantoni a disporre prima e piü frequentemente la carcerazione in vista di rinvio coatto e la carcerazione cautelativa nei confronti dei cittadini stranieri che devono la sciare la Svizzera in seguito a una decisione passata in giudicato. Da un Iato aumenter ii numero delle partenze coatte e daII‘altro le persone tenute a lasciare ii Paese Io faranno piü spesso e su base volontaria. La modifica accorcia in generale il soggiorno di queste persone in Svizzera, ii che riduce i costi a carico dei Cantoni per ii soccorso di emergenza o almeno evita che aumentino. Spesso le persone che devono Iasciare la Svizzera dopo una decisione d‘asilo e di allontanamento passata in giudicato fruiscono del soccorso d‘emergenza per me si se non addirittura per anni. Nel 2011 i Cantoni hanno per esempio sborsato complessiva mente oltre 71 milioni di franchi per ii soccorso d‘emergenza. Si puö inoltre dare per acquisito che un‘esecuzione sistematica degli allontanamenti diminui r I‘attrattiva esercitata dalla Svizzera su persone tentate di presentare una domanda d‘asilo a priori destinata all‘insuccesso nel solo intento di prolungare la loro permanenza, ovvero di beneficiare delle prestazioni connesse alla permanenza. Tuttavia gli effetti positivi e i rispar mi non sono al momento quantificabili.

3.1.2Modifiche per quanto riguarda la concessione di contributi federali nel settore deII‘asilo Domande multiple (art. 82 cpv. 2 LAsI, art. 3 cpv. 3 OAsi 2) Le persone che presentano una nuova domanda d‘asilo entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d‘asilo e d‘allontanamento (art. 111 c LAsi) ottengono, su richiesta, conformemente all‘articolo 82 capoverso 2 LAsi, un soccorso d‘emergenza anzich prestazioni deII‘aiuto sociale. In futuro la Confederazione non verser piü ai Cantoni un im- porto forfettario globale per queste persone. Anche le domande multiple sono un espediente cui ricorrono spesso i richiedenti l‘asilo desiderosi di protrarre la Ioro permanenza in Svizze ra, causando spese supplementari. In futuro queste spese non saranno piü coperte mediante l‘importo forfettario globale, bensi mediante l‘importo forfettario per il soccorso d‘emergenza. Si puö tuttavia dare per acquisito che il passaggio a un nuovo regime influir sul numero di domande multiple.

3.1.3Contributi finanziari nel settore deII‘integrazione Costi supplementari L‘attuazione della reimpostazione della promozione dell‘integrazione dal 2014 sar finanziata mediante i crediti accordati sinora completati dai crediti supplementari gi previsti nell‘ambito del piano finanziario 2014—2016. In virtü della decisione del Consiglio federale del 23 novembre 2011 relativa alla convenzione con la CGC (seduta plenaria del 30 settembre 2011), dal 2014 la Confederazione aumenter il proprio contributo aIIa promo zione specifica dell‘integrazione di 20 milioni di franchi. Ciö a condizione che i Cantoni au mentino a loro volta il proprio contributo per il finanziamento dei programmi cantonali d‘integrazione, portandolo per Io meno alb stesso livello del contributo federale.

Riduzione dei costi Un‘integrazione riuscita contribuisce a evitare la dipendenza daII‘aiuto sociale e I‘invaIidit, riducendo pertanto anche le spese connesse. L‘integrazione riveste un‘importanza cruciale per I‘economia del Paese. In generale si puö affermare che per l‘economia di un Paese i vantaggi dell‘integrazione sono preponderanti rispetto al costi connessi alla sua promozione. la conclusione Gui giunge anche lo studio dell‘Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) svolto nel 2OO7°.

Vedasi al proposito anche FF 2013 2085 seg. (13.030 Messaggio concernente la modifica della legge federae sugli stranier [Integrazione])

Modifica dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1), dell'ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) | Lexipedia | Lexipedia