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Modifica dell’ordinanza sul controllo del latte Note esplicative

Art. 6 cpv. 3

I campioni ufficiali che comportano atti esecutivi devono essere registrati nel sistema di dati del Servizio veterinario. Pertanto, anche per i dati derivanti dal controllo ufficiale del latte deve essere ben definito con quale modalità i laboratori di prova debbano trasmetterli all’UFV. Come avviene già per le analisi di laboratorio delle epizoozie, deve essere garantito che i dati originali del laboratorio siano trasmessi, a intervalli regolari, per via diretta alla banca dati dei laboratori dell’UFV. La registrazione dei dati sul controllo del latte nella suddetta banca dati consente agli organi esecutivi di gestire in modo efficace i processi operativi nelle banche dati veterinarie. Inoltre, si presenta la possibilità di metterli a disposizione per la scheda tecnica dell’azienda ai fini dei controlli effettuati nell’ambito della produzione primaria, il che eviterà di dover effettuare il login a diverse banche dati.

Dato che i laboratori di prova hanno già definito le interfacce con la banca dati dei laboratori dell’UFV nell’ambito della diagnosi delle epizoozie, la presente modifica non genera costi supplementari.

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