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Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanze del DEFR concernenti la LPSU

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI

Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e

Ordinanze del DEFR concernenti la LPSU

Rapporto esplicativo

Avamprogetto per l’indagine conoscitiva, 5 maggio 2014

I. Contesto

La nuova Costituzione impegna la Confederazione e i Cantoni, nell’ambito delle rispettive competenze, a provvedere insieme a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. Secondo il nuovo articolo costituzionale (art. 63a Cost.), la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a provvedere insieme al coordinamento del settore universitario svizzero nonché a garantirne la qualità. Per adempiere a questi compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) , approvata dalle Camere federali il 30 settembre 2011, concretizza le nuove disposizioni costituzionali e costituisce la base necessaria per creare uno spazio universitario svizzero competitivo, permeabile e di alta qualità. La LPSU disciplina le competenze che possono essere delegate agli organi comuni e determina i principi organizzativi e procedurali di coordinamento dell’intero settore universitario svizzero. Inoltre, concretizza il dovere costituzionale della Confederazione di sostenere finanziariamente le università cantonali e le scuole universitarie professionali attraverso principi uniformi e tenendo conto della loro autonomia e dei loro diversi incarichi. La legge non concerne né le competenze né le responsabilità degli enti responsabili. Per poter applicare la LPSU, i Cantoni non necessitano solo della legge federale, ma anche di un Concordato sulle scuole universitarie in base al quale la Confederazione e i Cantoni stipuleranno una Convenzione sulla cooperazione (ConSu). Il 20 giugno 2013, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha approvato il Concordato sulle scuole universitarie necessario per avviare il processo di adesione dei Cantoni. Il Concordato potrà entrare in vigore quando vi avranno aderito almeno 14 Cantoni, tra cui almeno otto Cantoni universitari. La LPSU entrerà in vigore in diverse fasi. La presente ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) contiene le disposizioni esecutive per la prima parte dell’entrata in vigore della LPSU. Nel quadro della consultazione rientreranno anche due progetti di modifica di ordinanze del

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) concernenti il settore delle scuole universitarie: l’ordinanza del DEFR del 4 luglio 2000 sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale e l’ordinanza del DEFR del 2 settembre 2005 concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali. Entrambe sono già oggi vigenti e rimarranno tali anche in seguito all’entrata in vigore della LPSU.

1 FF 2011 6629 http://www.edk.ch/dyn/26398.php 3 RS 414.711.5 4 RS 414.715

II. Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)

1 Punti principali del progetto

1.1 Entrata in vigore della LPSU

Tenendo conto del processo di adesione dei Cantoni al Concordato sulle scuole universitarie ancora in corso, il Consiglio federale prevede l’entrata in vigore della LPSU all’inizio del 2015. Siccome il passaggio dalla legge dell’8 ottobre 1999 sull’aiuto alle università (LAU) e dalla legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP) deve avvenire di concerto e in modo regolamentato (art. 80 LPSU), l’entrata in vigore della LPSU avverrà in due fasi (art. 81 cpv.3 LPSU): le disposizioni sugli organi, quelle sull’accreditamento e le disposizioni transitorie entreranno in vigore già da inizio 2015, mentre l’attuazione delle nuove norme sul finanziamento è prevista per il periodo ERI 2017-2020. Per l’attuazione del nuovo finanziamento e del coordinamento comune sono necessarie diverse decisioni preliminari da parte della Conferenza universitaria svizzera. Pertanto gli organi dovranno già essere costituiti, ma le disposizioni sul coordinamento comune non saranno ancora applicabili. Nell’ambito della prima fase di entrata in vigore, quindi, verranno creati esclusivamente gli organi comuni, verrà messo a punto il nuovo sistema di accreditamento e garanzia della qualità e verranno attuate le disposizioni transitorie e finali. Il 1° gennaio 2015 è prevista l’entrata in vigore delle seguenti disposizioni della LPSU:

  • articoli 1-35: disposizioni generali, Convenzione sulla cooperazione, organi comuni, ammissione alle scuole universitarie e struttura degli studi nelle scuole universitarie professionali, garanzia della qualità e accreditamento;

  • articolo 45-46: diritto ai sussidi;

  • articoli 62-81: protezione delle denominazioni e dei titoli, sanzioni e rimedi giuridici, competenza del Consiglio federale di concludere accordi internazionali, disposizioni finali. Secondo la pianificazione attuale, le altre disposizioni dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2017 :

  • articoli 36-44: coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e ripartizione dei compiti;

  • articoli 47-61: sussidi federali (tranne art. 45-46), ossia generi di sussidi e finanziamento, sussidi di base, sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative, sussidi vincolati a progetti. Il termine per l’entrata in vigore della LPSU dipende dalla procedura di adesione dei Cantoni e potrà essere adeguato di conseguenza.

1.2 Oggetto

Il presente avamprogetto di ordinanza contiene solo le disposizioni necessarie alla prima fase di entrata in vigore della LPSU. Si tratta da un lato delle norme concernenti la ripartizione delle competenze all’interno dell’Amministrazione federale e, dall’altro, delle disposizioni d’esecuzione concernenti le disposizioni transitorie della LPSU. Siccome gli articoli della LPSU in materia di finanziamento entreranno in vigore solo in un secondo momento, la presente ordinanza non contiene prescrizioni al riguardo.

5 RS 414.20 6 RS 414.71

Secondo la pianificazione attuale, il 1° gennaio 20 17 è previsto l’inserimento nella O-LPSU delle disposizioni d’esecuzione sugli articoli in materia di finanziamento. Il Consiglio federale effettuerà quindi una revisione totale dell’ordinanza, che verrà a sua volta sottoposta a un’indagine conoscitiva.

2. Commento ai singoli articoli della O-LPSU

Titolo dell’ordinanza Il titolo dell’ordinanza deriva dal titolo della legge.

Ingresso La presente ordinanza è basata sul testo della LPSU nel suo insieme. Poiché la LPSU contiene diverse disposizioni attributive di competenze, si rinuncia all’enumerazione dei singoli articoli e si fa riferimento all’intero atto legislativo.

Sezione 1: Competenze Secondo la LPSU, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU) è presieduta dal consigliere federale competente (art. 14 cpv. 2 LPSU). Anche la gestione degli affari della CSSU spetta alla Confederazione (art. 14 cpv. 4 LPSU). L’espressione «il consigliere federale competente» è dovuta al fatto che durante l’elaborazione della LPSU i Dipartimenti competenti in materia di scuole universitarie erano due: il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e l’ex Dipartimento federale dell’economia (DFE). Il 29 giugno 2011 , il Consiglio federale ha stabilito una riorganizzazione dei Dipartimenti e ha riunito i rami formazione, ricerca e innovazione. La Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER) e il settore dei Politecnici federali (entrambi gestiti dal DFI sino a fine 2012) sono stati riuniti – insieme all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) sotto al DFE. Il 1° gennaio 2013, il DFE è d iventato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Nel contempo la SER e l’UFFT sono stati fusi nella Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).

Art. 1 Consigliere federale competente Conformemente all’articolo 14 capoverso 2 LPSU, il Consiglio federale designa il consigliere federale competente per rappresentare la Confederazione (art. 11 cpv. 1 lett. a e art. 12 cpv.1 lett. a LPSU) e il suo voto in seno alla CSSU (art. 16 cpv. 2 lett. b e art. 17 cpv. 2 lett. b LPSU). Oggi, le scuole universitarie e la politica in materia sono di competenza di un solo Dipartimento. Con la presente disposizione il Consiglio federale designa, quindi, il capo del DEFR quale rappresentante della Confederazione all’interno della CSSU (cpv. 1). In seno alla CSSU il capo del DEFR è competente per tutte le questioni che la LPSU, la ConSu e il Concordato sulle scuole universitarie le delegano in qualità di organo competente per la politica universitaria. Il capoverso 2 prevede che la supplenza del consigliere federale competente venga definita mediante la procedura generale del Consiglio federale per la designazione del supplente (art. 22 legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA).

Art. 2 Dipartimento federale competente L’articolo 14 capoverso 4 LPSU stabilisce che il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. Il Consiglio federale definisce un’organizzazione

8 RS 172.010

razionale dell’Amministrazione federale (art. 8 LOGA ) e stabilisce mediante ordinanza quali settori sono legittimati a decidere in merito a determinati affari (art. 47 LOGA). Pertanto spetta al Consiglio federale stabilire a chi spetta la gestione degli affari della CSSU. L’attribuzione delle competenze ai vari livelli dell’Amministrazione federale è effettuata dall’unità presso cui è concentrata la necessaria competenza politica e materiale (art. 13 ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, OLOGA ). La presente disposizione attribuisce direttamente la gestione degli affari all’ufficio federale competente, la SEFRI. Questa normativa corrisponde già alla nuova organizzazione della SEFRI approvata dal DEFR, che è entrata in vigore il 1° aprile 2014 . Secondo la riorganizzazione, a partire dall’entrata in vigore della LPSU l’attuale Segretariato generale della Conferenza universitaria svizzera (SG-CUS) sarà integrato nella divisione della SEFRI «Scuole universitarie».

Sezione 2: Disposizioni d’esecuzione concernenti le disposizioni transitorie della LPSU

Art. 3 Applicabilità di disposizioni della legge sull’aiuto alle università e della legge federale sulle scuole universitarie professionali Siccome la LPSU verrà attuata in due fasi, è necessario che alcune delle attuali disposizioni della LAU e della LSUP restino applicabili sino all’entrata in vigore della seconda parte della legge. Le disposizioni in materia di finanziamento della LPSU entreranno in vigore il 1° gennaio 2017 (art. 80 e 81 LPSU, cfr. 1.1). Pertanto, sino a fine 2016, gli articoli 13-21 (aiuti finanziari, sussidi di base, sussidi per investimenti e per progetti) e 23 (esecuzione) LAU nonché gli articoli 18 e 19 (sussidi federali) e 23 (esecuzione) LSUP resteranno in vigore. Per quanto concerne l’applicazione delle relative ordinanze si vedano i commenti agli articoli 13 e 14.

Art. 4 Procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali e di ottenimento retroattivo di titoli Conformemente all’articolo 78 capoverso 2 LPSU, il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti fino ad oggi. Questa diposizione corrisponde all’articolo 25 capoverso 1 LSUP e costituisce la base per le necessarie conversioni di titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Ciò significa che i titolari di diplomi di scuole attualmente convertite in scuole universitarie professionali possono fare richiesta, a determinate condizioni, per l’ottenimento retroattivo del diploma SUP. Secondo l’articolo 4 capoverso 1, il DEFR è incaricato di disciplinare la procedura di riconoscimento, compito che gli spetta già oggi.

Art. 5 Campi specifici delle scuole universitarie professionali e relativi cicli di studio con bachelor In base all’articolo 25 capoverso 2 LPSU, il Consiglio delle scuole universitarie specifica le condizioni d’ammissione per i singoli campi specifici delle scuole universitarie professionali. Fino alla determinazione delle condizioni d’ammissione da parte del Consiglio delle scuole universitarie, l’ammissione alle SUP è disciplinata dall’articolo 73 capoversi 2-4 LPSU . Ai fini dell’ammissione, questo articolo prevede da un lato una distinzione tra i campi della tecnica, dell’economia e del design e i campi della sanità, del lavoro sociale e dell’arte e, dall’altro, condizioni d’ammissione diverse anche per alcuni singoli cicli di studio con bachelor appartenenti a questi campi specifici. Per poter attribuire

9 RS 172.010 10 RS 172.010.1 Cfr. art. 5 LSUP

inequivocabilmente i cicli di studio con bachelor a un campo specifico, l’articolo 5 riporta nell’allegato l’elenco di campi specifici e cicli di studio con bachelor contenuto nell’ordinanza del DEFR concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali . Il nuovo elenco presenta però tutti i cicli di studio con bachelor approvati e non - come finora - solamente quelli già accreditati.

Art. 6 Riconoscimento federale dei diplomi delle scuole universitarie professionali La Confederazione riconosce e protegge i titoli di bachelor, master e master di perfezionamento attualmente rilasciati dalle scuole universitarie professionali (art. 7 cpv. 3 lett. a, art. 8 cpv. 2 lett. b e art. 22 LSUP). Il capoverso 1 stabilisce che il riconoscimento federale e la protezione dei titoli sia garantito anche per i diplomi di bachelor, master e master di perfezionamento iniziati prima dall’entrata in vigore della LPSU e conclusi entro i sei anni seguenti. Per questi diplomi riconosciuti e protetti a livello federale sono impiegate le stesse diciture utilizzate per i titoli di cui agli articoli 6 e 7 capoverso 1 dell’ordinanza del DEFR concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali (cpv. 2). Con l’entrata in vigore della LPSU verranno soppressi il riconoscimento e la protezione di titoli a livello federale per i diplomi di bachelor, master e master di perfezionamento rilasciati dalle SUP. Tuttavia secondo l’articolo 78 LPSU, i titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore (o in conformità con la LSUP) in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti conformemente al diritto anteriore. Spetterà quindi al Consiglio delle scuole universitarie emanare prescrizioni sul riconoscimento dei diplomi (art. 12 cpv. 3 lett. a n. 3 LPSU). La protezione dei titoli è garantita tramite normative cantonali e intercantonali.

Art. 7 Domande per sussidi a investimenti edili Per garantire un trasferimento dei sussidi edili regolamentato e trasparente in conformità con la LAU e la LSUP, le domande complete presentate entro il 31 luglio 2016 continueranno a essere valutate secondo il diritto anteriore (ossia LAU e LSUP) (cpv. 1). Questo termine deriva dalle «Direttive, contributi federali per investimenti e locazioni (scuole universitarie professionali)» del 1° gennaio 2013 , secondo le quali l’esame delle domande richiede almeno cinque mesi. Sarà possibile valutare ed emettere una decisione in base al diritto anteriore solamente per le domande presentate entro il 31 luglio 2016. Le richieste inoltrate dopo questa data verranno esaminate in base alla LPSU e, se ritenute conformi, riceveranno i sussidi a partire dal 1° gennaio 2017. Le domande da valutare secondo il diritto anteriore devono essere complete, ovvero devono soddisfare i requisiti della fase 4.32 del SIA Regolamento 102 (cpv. 2). I documenti richiesti sono descritti nella sezione Progetto (fase 4.32) delle «Direttive, contributi federali per investimenti e locazioni (scuole universitarie professionali)» del 1° gennaio 2013. Secondo il capoverso 3, i sussidi assegnati vengono concessi solo se il conteggio finale per il progetto di costruzione realizzato è presentato entro dieci anni dall’entrata in vigore della LPSU.

Art. 8 Domande per sussidi a investimenti non edili I sussidi a investimenti non edili disciplinati dall’articolo 18 capoverso 2 lettera b LAU (acquisto e installazione di apparecchi scientifici, macchine, attrezzature e mezzi informatici) non sono previsti dalla LPSU. Pertanto le domande per la concessione di tali sussidi possono essere presentate solo fino al 31 dicembre 2015 (cpv. 1). I sussidi possono essere assegnati solo se il conteggio finale è giunto alla SEFRI entro il 30 settembre 2016 (cpv. 2).

13 RS 414.712

Art. 9 Accreditamento di scuole universitarie professionali private In conformità con l’articolo 75 capoverso 3 LPSU, l’accreditamento istituzionale delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici ottenuto dopo il 1° gennaio 2011 secondo il diritto an teriore sarà valido per otto anni dall’entrata in vigore della LPSU. Nella fattispecie di cui all’articolo 75 capoverso 3 LPSU rientra solo una SUP privata a cui il DEFR ha rilasciato l’accreditamento istituzionale a metà 2013. Trattandosi di un accreditamento con condizioni, la domanda resterà pendente finché il DEFR non deciderà in merito al completo adempimento delle condizioni, presumibilmente a metà 2015. Affinché questo processo possa essere portato a termine anche dopo l’entrata in vigore della LPSU, il capoverso 1 conferisce al DEFR la competenza di decidere in merito all’adempimento delle condizioni per le domande di accreditamento istituzionale delle SUP private presentate in virtù della LSUP. Se le condizioni sono soddisfatte verrà deciso in base alla valutazione e alle raccomandazioni dell’Agenzia svizzera di accreditamento, conformemente alla LPSU (cpv. 2). Secondo la LSUP, il DEFR poteva emettere una decisione solo previa consultazione della Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP). Siccome quest’ultima verrà sciolta con l’entrata in vigore della LPSU, il capoverso 2 stabilisce che la valutazione preventiva della CFSUP non sarà più necessaria. La base per l’accreditamento continua a essere il documento «Direttive del DEFR del 2007 per l’accreditamento di SUP», impiegato finora per la procedura di accreditamento istituzionale delle scuole universitarie professionali private.

Art. 10 Domande di accreditamento di cicli di studio Secondo la LSUP, i cicli di studio delle scuole universitarie professionali sono accreditati dal DEFR (art. 17a cpv. 1 e 2 LSUP). Con l’entrata in vigore la LPSU, l’accreditamento dei cicli di studio non sarà più obbligatorio, ma potrà essere richiesto presso il Consiglio svizzero di accreditamento (art. 21 cpv. 3 e art. 28 cpv. 3 LPSU). Siccome a breve l’accreditamento di programmi nel settore delle SUP diventerà facoltativo, a fine 2013 la SEFRI ha comunicato al Consiglio SUP della CDPE, alla CFSUP e alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie professionali (CSSUP) che l’accreditamento rimane obbligatorio solo per i cicli avviati prima o durante l’autunno del 2012. Per i cicli di studio iniziati in seguito deve esistere la possibilità di richiedere un accreditamento facoltativo da parte del DEFR in virtù della LSUP (cpv. 1). Come per l’accreditamento istituzionale, il DEFR decide basandosi sulla valutazione e sulla raccomandazione dell’agenzia di accreditamento incaricata, senza valutazione preventiva da parte della CFSUP (cpv. 2). Il capoverso 3 precisa che l’agenzia incaricata è la stessa che ha valutato la domanda secondo il diritto anteriore, in qualità di agenzia riconosciuta dal DEFR. Oltre all’Agenzia svizzera di accreditamento, i cicli di studio possono essere accreditati anche da altre agenzie. La decisione si basa sulle Direttive del DEFR del 2007 per l’accreditamento di SUP (cpv. 4). A differenza dell’attuale accreditamento dei programmi, obbligatorio e quindi gratuito, per gli accreditamenti in virtù della LPSU verranno riscossi emolumenti destinati in linea di principio a coprire i costi occasionati (art. 35 cpv. 1 LPSU). Il capoverso 5 stabilisce quindi che i costi derivanti dalla richiesta volontaria di accreditamento dei cicli di studio in virtù della LPSU sono a carico della SUP.

Art. 11 Vigilanza sulle scuole universitarie professionali private autorizzate secondo il diritto anteriore Secondo la LSUP, l’istituzione e l’esercizio di una scuola universitaria professionale soggiacciono all’autorizzazione del Consiglio federale (art. 14 cpv. 1 LSUP), che viene accordata purché sia provato, tra l’altro, che la SUP dispone di mezzi finanziari sufficienti e garantisce stabilità a lungo termine (art. 14 cpv. 2 lett. b e c LSUP). In conformità con il diritto vigente, la SEFRI esamina quindi i

rapporti finanziari annuali delle due SUP private autorizzate. Con l’entrata in vigore della LPSU, le SUP non dovranno più richiedere l’autorizzazione del Consiglio federale, ma ottenere l’accreditamento istituzionale da parte del Consiglio svizzero di accreditamento. Quest’ultimo sarà incaricato di esaminare il rapporto finanziario annuale delle scuole universitarie private che ottengono l’accreditamento e di adottare le misure necessarie nel caso in cui la stabilità a lungo termine sia a rischio. Le scuole universitarie devono ottenere l’accreditamento istituzionale entro otto anni come prevede la LPSU. Per tale ragione il capoverso 1 prevede che le SUP private restino soggette alla vigilanza del Consiglio federale fino al loro accreditamento istituzionale da parte Consiglio svizzero di accreditamento. Secondo il capoverso 2, la SEFRI esamina i rapporti annuali delle SUP private richiesti dal Consiglio federale (in conformità con le decisioni emanate sinora) e, se necessario, ordina le misure per garantire la regolamentazione degli studi. Inoltre, secondo il capoverso 3, il Consiglio federale può limitare, sottoporre a condizioni o revocare l’autorizzazione in caso di mancato adempimento dei presupposti per il rilascio di quest’ultima.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione di altri atti normativi Con l’entrata in vigore della O-LPSU verranno abrogate l’ordinanza del 13 marzo 2000 relativa alla legge sull’aiuto alle università (OAU) e l’ordinanza dell’11 settembre 1996 sulle scuole universitarie professionali (OSUP), attualmente in vigore. Tuttavia, determinate disposizioni della OAU e della OSUP continueranno a essere applicabili (in particolare quelle concernenti il finanziamento) per garantire il passaggio dalla normativa attuale alla O-LPSU. Al riguardo si veda il commento all’articolo 14.

Art. 13 Modifica di altri atti normativi Con l’entrata in vigore della O-LPSU viene modificata l’ordinanza del 27 giugno 2007 sulle professioni mediche (OPMed): negli articoli 7 capoverso 1 e 11 capoverso 1 i rimandi alla LAU vengono sostituiti da rimandi alla LPSU e, quale organo di accreditamento conformemente alla LPSU, viene nominata l’Agenzia svizzera di accreditamento. Con l’entrata in vigore della LPSU e l’adesione alla ConSu verrà inoltre creato il Consiglio svizzero di accreditamento (art. 21 LPSU) che sostituirà il Consiglio attualmente esistente. Le relative disposizioni della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche vengono modificate mediante la LPSU (art. 71 LPSU).

Art. 14 Disposizioni transitorie Fino al 1° gennaio 2017, data dell’entrata in vigor e delle disposizioni concernenti il finanziamento (si veda 1.1), restano applicabili anche le relative disposizioni contenute nelle ordinanze. Nel caso della bis OAU rimangono in vigore gli articoli 6-52 e nel caso della OSUP gli articoli 5, 15-16, 16b, 16c, 16c , 16d, 17-20, 26 nonché le disposizioni transitorie A e B.

Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entrerà in vigore il 1° genna io 2015 insieme alla prima parte della LPSU.

16 RS 414.201 17 RS 414.711 18 RS 811.112.0 19 RS 811.11

III. Ordinanze del DEFR concernenti la LPSU

1. Ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola

universitaria professionale In conformità con l’articolo 25 capoverso 1 LSUP e, ora, con l’articolo 78 capoverso 2 LPSU, il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti fino ad oggi. In tal modo continua a regolare le conversioni dei titoli rilasciati secondo il diritto finora vigente. A questo fine, l’ordinanza del DEFR del 4 luglio 2000 sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale rimarrà in vigore. Le modifiche apportate all’ingresso e all’articolo 1 sono puramente formali: i riferimenti alla LSUP vengono, infatti, sostituiti da rimandi alla LPSU e alla O- LPSU. È ancora in corso di valutazione l’indagine conoscitiva iniziata a dicembre 2013 sull’eventuale ottenimento retroattivo di un titolo di studio nel settore delle cure infermieristiche. I risultati emersi confluiranno nel processo di revisione dell’ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale.

2. Ordinanza del DEFR concernente l’ammissione agli studi delle scuole

universitarie professionali Secondo l’articolo 73 capoverso 4 LPSU, il Dipartimento competente definisce le ulteriori condizioni di ammissione che possono essere previste (lett. a), le condizioni di ammissione per diplomati di altri cicli di studio (lett. b) e gli obiettivi di apprendimento dell’esperienza lavorativa di un anno nei singoli campi specifici (lett. c). Fino all’entrata in vigore della LPSU, il DEFR, in qualità di Dipartimento competente, ha fissato dette condizioni in base all’articolo 5 capoverso 3 LSUP, mediante la sua ordinanza del 2 settembre 2005 concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali, che potrà rimanere in vigore anche in seguito all’attuazione della LPSU. Nell’ingresso e nell’articolo 1 i riferimenti alla LSUP sono stati quindi sostituiti da rinvii alla LPSU e alla O-LPSU. All’articolo 2 è stata apportata una correzione linguistica: anziché «una maturità professionale» è stata impiegata l’espressione «un attestato federale di maturità professionale».

20 RS 414.711.5 21 RS 414.715

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