Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell’energia UFE Divisione Efficienza energetica e Energie rinnovabili
Ottobre 2013
Rapporto esplicativo concernente la revisione dell’ordinanza sull’energia (OEn, RS 730.01) Attuazione dell’Iv.pa. 12.400 (Consumo proprio, rimborso del supplemento e rimu- nerazione unica)
6. Commento all’ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di
1. Situazione iniziale
Nel corso della sessione estiva 2013 il Parlamento ha approvato l’iniziativa parlamentare 12.400 Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumato- ri depositata dalla Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale. Se il referendum lanciato contro l’iniziativa non dovesse raccogliere le firme necessarie, l’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2014. Le modifiche di legge proposte rendono necessari alcuni adeguamenti dell’ordinanza sull’energia (OEn) che saranno introdotti con la presente revisione dell’OEn. Gli adeguamenti riguardano i se- guenti aspetti: rimborso del supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione, aiuti agli investimenti per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni e regolamentazione del consumo proprio.
2. Aspetti fondamentali del progetto
2.1 Rimborso del supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione
Il rimborso del supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione sarà accordato in futuro a un numero più elevato di consumatori finali. Il diritto al rimborso e l’ammontare di quest’ultimo di- pendono dal rapporto fra i costi dell’elettricità e il plusvalore lordo. Deve inoltre essere stipulata e rispettata una convenzione sugli obiettivi con la Confederazione. Il 20 per cento dell’importo rimbor- sato deve infine essere investito in misure destinate ad aumentare l’efficienza energetica che vada- no al di là delle misure economicamente sostenibili già definite nella convenzione. I consumatori finali sono tenuti a redigere ogni anno un rendiconto relativo al grado di raggiungimento degli obietti- vi e al modo in cui è stato investito il 20 per cento del rimborso. Si ha inoltre diritto al rimborso solo a partire da un determinato importo minimo. I consumatori finali i cui costi dell’elettricità ammontano almeno al 5 per cento e non superano il 10 per cento del plusvalore lordo ottengono un rimborso parziale, dal 10 per cento in poi il rimborso completo. Tra il cinque e il 10 per cento l’ammontare del rimborso viene calcolato mediante una fun- zione lineare. All’impresa che sostiene costi dell’elettricità pari al 5 per cento del plusvalore lordo è versato un importo corrispondente al 30 per cento del supplemento pagato. Ciò avviene tuttavia solo se l’importo annuo da rimborsare raggiunge la soglia minima di 20 000 franchi. La convenzione sugli obiettivi comprende un obiettivo di efficienza energetica fissato in base alle potenzialità dell’impresa di introdurre misure di miglioramento energetico economicamente sosteni- bili e al consumo di energia previsto. Per poter confrontare tra loro i diversi vettori energetici si effet- tua una conversione per mezzo di un fattore di ponderazione (fattore di energia primaria) che per- mette di ottenere un valore di efficienza energetica ponderato. Le misure sono ritenute economica- mente sostenibili quando la durata del periodo di payback per le misure relative ai processi non su- pera i quattro anni e per quelle infrastrutturali gli otto anni. Questo modo di procedere tiene conto delle maggiori o minori potenzialità di miglioramento a livello energetico di ogni impresa. La conven- zione sugli obiettivi copre un periodo di dieci anni e fa riferimento all’anno civile. Sulla base del valo-
re iniziale e del valore obiettivo di efficienza energetica alla fine del periodo di validità della conven- zione si fissano obiettivi intermedi relativi a ogni singolo anno. I valori obiettivo annui devono in linea di massima essere rispettati. Per garantire ai consumatori finali una certa flessibilità nelle loro attività di investimento, è possibile in certi casi restare al di sotto del valore previsto. L’obiettivo generale si ritiene allora raggiunto quando l’efficienza energetica del consumatore, per tutta la durata della con- venzione, non si discosta dai valori annui richiesti per più di due anni consecutivi e complessivamen- te per non più della metà degli anni coperti dalla convenzione. Benché il supplemento sia calcolato sulla base del consumo di energia elettrica, l’obiettivo di efficienza energetica riguarda tutti i vettori utilizzati dall’impresa interessata. La convenzione sugli obiettivi deve infine prendere in considera- zione tutte le sedi rilevanti di quest’ultima.
Oltre all’attuazione delle misure economicamente sostenibili definite nella convenzione, è previsto che il 20 per cento dell’importo rimborsato debba essere investito in ulteriori misure volte ad aumen- tare l’efficienza energetica. Questi mezzi ulteriori mirano a rendere economicamente sostenibili mi- sure di efficienza energetica che, anche se per poco, non lo sono. Poiché l’importo rimborsato cam- bia da un anno all’altro, tali misure non sono prese in considerazione nella fissazione degli obiettivi della convenzione. In questo modo nella convenzione possono essere definiti in maniera esauriente tutti gli obiettivi raggiungibili con misure di efficienza energetica economicamente sostenibili ed è possibile trattare separatamente le misure ulteriori che così risultano chiaramente distinte e docu- mentate. Gli investimenti devono di norma essere effettuati entro un anno dal ricevimento del rim- borso. Per garantire anche in questo caso al consumatore finale una certa flessibilità, l’UFE può, se necessario, concedere una proroga di due anni al massimo. Secondo la legge, l’obbligo di effettuare questi investimenti cessa nel momento in cui essi non siano più economicamente sostenibili. Per la stesura della convenzione sugli obiettivi e il successivo monitoraggio nonché la predisposi- zione dei rendiconti, l’impresa collabora con un’organizzazione incaricata dall’Ufficio federale dell'e- nergia (UFE). Mentre la stesura della convenzione sugli obiettivi (modifiche escluse) è un compito che deve essere svolto una tantum, i rendiconti devono essere presentati ogni anno (sulla base dell’anno civile). Ogni rendiconto di monitoraggio deve presentare dati sul consumo di energia e sugli effetti delle misure di miglioramento attuate che permettano di calcolare il grado di efficienza energetica raggiunto, oltre a dati sul modo in cui è stato investito il 20 per cento dell’importo rimbor- sato. I consumatori finali e l’UFE hanno così la possibilità di verificare periodicamente il raggiungi- mento degli obiettivi e di introdurre eventuali correttivi. Le istruzioni, i moduli e le applicazioni per la redazione della convenzione sugli obiettivi e per il successivo monitoraggio sono messi a disposi- zione dall’organizzazione incaricata dall’UFE. Se necessario, la stessa organizzazione offre una
consulenza ai consumatori finali. I meccanismi di attuazione delle convenzioni sugli obiettivi devono corrispondere nella misura del possibile a quelli previsti dalla legislazione sul CO 2 al fine di mante- nere bassi i costi per le imprese. Per l’esame iniziale della convenzione sugli obiettivi e i controlli successivi, l’UFE può fare ricorso ad audit condotti da esperti esterni, ma la decisione finale in merito all’accettazione degli obiettivi fissati da una convenzione o al loro successivo raggiungimento spetta sempre all’UFE. La procedura per l’inoltro della domanda, le scadenze e le ulteriori modalità di esecuzione per il versamento del rimborso sono essenzialmente analoghe a quelle seguite finora per il rimborso del supplemento. Il rimborso viene versato una volta all’anno dopo che il consumatore finale, sulla base del conto annuale, ha presentato la relativa domanda. Oltre ai costi dell’elettricità, alla quantità di elettricità consumata e a ulteriori indicazioni deve essere documentato anche il plusvalore lordo, determinato di solito sulla base del conto individuale. Se tuttavia società svizzere o straniere costi- tuiscono un’unità economica in Svizzera e per questa unità dispongono di un conto consolidato limi- tato alla Svizzera, per la determinazione del plusvalore lordo deve essere utilizzato quest’ultimo. Il diritto a un rimborso parziale o totale e il suo relativo ammontare sono definiti anno per anno. Per la verifica del plusvalore lordo l’UFE fa ricorso in caso di necessità a una società di revisione. Le nuove disposizioni regolano infine i casi di rigore. I consumatori finali possono chiedere un rim- borso parziale anche se restano al di sotto della soglia del 5 per cento, se la loro concorrenzialità risulta notevolmente pregiudicata a causa del supplemento. Per il caso di rigore valgono le stesse regole applicabili agli altri consumatori finali che hanno diritto al rimborso. L’importo rimborsato deve essere pari almeno a 20 000 franchi e il consumatore finale deve aver stipulato una convenzione sugli obiettivi. Analogamente ai consumatori i cui costi dell’elettricità sono pari al 5 per cento del plusvalore lordo, viene rimborsato il 30 per cento del supplemento pagato. Se la convenzione non viene rispettata o il 20 per cento dell’importo rimborsato non viene investito,
o se il consumatore finale non ottempera all’obbligo di presentare un regolare rendiconto, l’importo rimborsato deve essere interamente restituito.
2.2 Aiuti agli investimenti per impianti fotovoltaici (rimunerazione unica)
Al fine di esaurire rapidamente la lista d’attesa per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC), l’iniziativa parlamentare 12.400 prevede, nel caso dei piccoli impianti fotovoltaici, l’introduzione di un nuovo strumento di promozione, un aiuto agli inve- stimenti (qui di seguito indicato come rimunerazione unica). Il contributo copre al massimo il 30 per cento dei costi d’investimento dell’impianti di riferimento ed è versato in un’unica soluzione dopo la messa in esercizio dell’impianto. Questo nuovo strumento permette di semplificare le procedure amministrative e va a sgravare il fondo RIC. Per impianti di piccole dimensioni di potenza inferiore a 10 kW in futuro sarà versata una ri- munerazione unica. Tali impianti non potranno dunque più essere fatti rientrare nel sistema RIC (fanno eccezione quegli impianti per i quali il gestore ha presentato domanda entro il 31 dicembre 2012 – in questo caso è possibile scegliere tra la rimunerazione unica e la RIC). Per impianti di potenza compresa tra 10 e 30 kW i gestori hanno la possibilità di scegliere se chiedere la rimunerazione unica (versata subito dopo la messa in esercizio dell’impianto) o rimanere nella lista d’attesa per la RIC. Questa possibilità di scelta permette ai gestori (ad esempio agricoltori) che dipendono dalla redditività di attendere la RIC prima di mettere in esercizio l’impianto. Gli altri gestori che non dipendono dalla redditività possono al contrario costruire rapidamente il loro impianto finanziandolo parzialmente con la rimunerazione uni- ca. Questi gestori possono inoltre negoziare a titolo commerciale o trasmettere le garanzie d’origine relative all’elettricità prodotta con gli impianti per i quali hanno ottenuto la rimune- razione unica, una possibilità che non sussiste nel caso delle garanzie d’origine rilasciate per l’elettricità prodotta da impianti che hanno ottenuto la RIC (art. 1d cpv. 5 OEn). Per non penalizzare investitori che hanno deciso di assumersi il rischio in prima persona e hanno costruito il loro impianto pur essendo stati messi in lista d’attesa è prevista anche per loro la possibilità di scelta. Tutti i gestori di impianti a cui è garantita questa possibilità e che hanno già inoltrato la domanda a Swissgrid saranno contattati per iscritto e sollecitati a comunicare
la loro scelta tra il sistema RIC e il contributo unico agli investimenti entro un periodo di tem- po prefissato. Per impianti di potenza pari o superiore a 30 kW non sono previsti cambiamenti e la rimune- razione con le modalità utilizzate finora è ancora l’unico strumento di promozione previsto. Sia per la RIC che per la rimunerazione unica, la procedura di domanda è la stessa. Nel caso dei nuovi impianti (a partire dall’1° gennaio 2013) si deve tuttavia attendere che sia concessa la rimune- razione prima di procedere alla costruzione. Per la determinazione della rimunerazione si deve infat- ti tenere conto non solo dei costi d’investimento degli impianti di riferimento, ma anche dei mezzi a ter disposizione, che possono limitare l’ammontare dei contributi (art. 7a cpv. 1 LEne). Al fine di piani- ficare le riserve di liquidità è importante disporre tempestivamente di informazioni sulla costruzione dell’impianto in modo da garantire un versamento senza indugio del contributo. Ciò è possibile solo se il gestore ha l’obbligo di attendere la notifica della concessione del contributo prima di costruire.
2.3 Regolamentazione del consumo proprio
La modifica della legge sull’energia chiesta dall’iniziativa parlamentare 12.400 (CAPTE-N Liberazio- ne degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori) precisa chiaramente che i produttori possono decidere se intendono utilizzare in tutto o in parte l’energia prodotta dal loro impianto per il consumo proprio. Il produttore che intende avvalersi di questo diritto può computare per la rimunerazione – nel quadro dell’obbligo del ritiro e della rimunerazione dell’elettricità prodotta secondo gli articoli 7 e 7a LEne – solo l’energia elettrica eccedente, ossia quella effettivamente immessa nella rete del gestore, e non quella consumata nel luogo di produzio- ne. Viceversa, il produttore che non si avvale del diritto al consumo proprio ottiene una rimunerazio- ne per la produzione netta, che corrisponde alla produzione lorda dell’impianto dedotta l’elettricità utilizzata dall’impianto stesso. Come già accade oggi, non è determinante il fatto che venga immes- sa in rete la produzione netta o solo l’energia eccedente. Affinché i gestori di rete possano provve-
dere a effettuare i necessari cambiamenti per il conteggio, i produttori sono tenuti a comunicare con tre mesi di anticipo se decidono di optare per il consumo proprio o per l’immissione in rete della pro- duzione netta. Ai gestori di rete che, per motivi tecnici o di gestione, non sono ancora in grado di rilevare l’energia da rimunerare adempiendo alle nuove disposizioni, deve inoltre essere concesso tempo sufficiente per riorganizzarsi. L’obbligo diventa effettivo perciò solo quanto il gestore di rete è concretamente in grado di ottemperarvi; al più tardi il 1° gennaio 2015 tutti dovranno applicare le nuove disposizioni.
3. Ripercussioni
L’estensione della possibilità di rimborso del supplemento per le aziende a forte consumo energetico potrebbe implicare per queste ultime sgravi pari a circa 55-70 milioni di franchi. Dato che, contempo- raneamente, con il proposto aumento del supplemento massimo da 1,0 a 1,5 cent./kWh i mezzi a disposizione del fondo per la promozione delle energie rinnovabili aumenterebbero di circa 300 mi- lioni di franchi, il fondo avrebbe a disposizione ogni anno circa 230 milioni di franchi netti in più. In base alle esperienze fatte con la società di revisione BDO, i costi per la verifica delle dichiarazioni del plusvalore lordo ammontano a circa 2 000 franchi per azienda. Considerando un minimo di 300 e un massimo di 600 aziende interessate, ciò si traduce in una spesa di 600 000-1 200 000 di franchi. Si deve poi tenere conto del maggiore fabbisogno di personale presso l’UFE: la nuova regolamentazione prevede, al posto della RIC, una rimunerazione unica per gli impian- ti fotovoltaici di piccole dimensioni. Questo sistema di promozione, pur riducendo considerevol- mente gli oneri amministrativi relativi a ogni impianto, comporta nella fase di introduzione e im- plementazione maggiori oneri legati ad attività regolatorie pari a un posto di lavoro a tempo pie- no all’UFE, in particolare per assicurare un disbrigo più celere delle domande; poiché anche le gare pubbliche vengono finanziate mediante una percentuale del supplemento e l’aumento di quest’ultimo comporta un incremento dei relativi mezzi finanziari, cresce di con- seguenza il numero di progetti da seguire. Ciò si traduce in un fabbisogno supplementare di personale pari a circa un posto di lavoro a tempo pieno all’UFE; il processo di elaborazione delle convenzioni sugli obiettivi tra le aziende e la Confederazione è un meccanismo consolidato. Con la nuova regolamentazione sarebbe tuttavia necessario ela- borare tra le 300 e le 600 nuove convenzioni. L’UFE segue e controlla questo processo. A ciò si aggiunge l’onere legato alla verifica del rapporto tra costi dell’elettricità e plusvalore lordo cui fa seguito un notevole maggiore carico amministrativo che si traduce in due posti di lavoro a tem- po pieno all’UFE.
Nel complesso si rendono quindi necessari quattro nuovi posti di lavoro a tempo pieno.
4. Commento alle singole disposizioni
Consumo proprio e garanzia di origine
Nell’Unione europea sulle garanzie di origine va indicato se per l’impianto o l’elettricità in questione il gestore beneficia di un contributo statale. Le stesse informazioni dovranno essere fornite anche per l’elettricità prodotta in Svizzera affinché le garanzie d’origine svizzere, in particolare quelle relative all’elettricità prodotta da impianti che hanno ottenuto un aiuto agli investimenti, siano il più possibile compatibili con quelle dell’UE. L’obbligo di indicare i sussidi ottenuti si riferisce esclusivamente al contributo concesso tramite il nuovo strumento rappresentato dall’aiuto agli investimenti. Per gli impianti sostenuti mediante la RIC continua a valere la disposizione secondo la quale la garanzia d’origine non può essere negoziata a titolo commerciale.
bis ter quater bis Capoversi 2 e 2 : a un produttore che opta per la possibilità di far valere il consumo proprio deve essere rimunerata la produzione eccedente, che corrisponde alla produzione totale dedotta la quan- tità di elettricità utilizzata sul posto. Al produttore che non si avvale di questo diritto deve invece es- sere rimunerata la produzione netta, che corrisponde alla produzione totale dell’impianto dedotta l’elettricità utilizzata dall’impianto stesso nella fase di produzione di elettricità. ter Il capoverso 2 sancisce chiaramente che il calcolo della quantità di energia da rimunerare deve basarsi su valori di misurazione. Che per motivi tecnici debbano essere combinate diverse misura- zioni o sia sufficiente invece un’unica misurazione diretta non ha qui alcuna importanza. quater Il capoverso 2 sancisce, per motivi puramente organizzativi, che un produttore deve comunicare al gestore di rete con tre mesi d’anticipo se intende optare per il computo della produzione ecceden- te o di quella netta affinché il gestore possa prendere i necessari provvedimenti. Il capoverso 3, che finora conteneva l’obbligo di utilizzare strumenti tarati, viene semplicemente rettificato: in effetti già oggi gli strumenti di misura utilizzati devono non solo essere tarati, ma anche soddisfare pienamente i requisiti specifici per essere messi in commercio e di garanzia di stabilità della misurazione (cfr. l’ordinanza sugli strumenti di misurazione e l’ordinanza del DFGP sugli stru- menti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche ). In questo modo risulta precisato l’obbligo finora formulato in maniera incompleta.
Anche i produttori che ricevono la RIC hanno la possibilità di far valere il consumo proprio, di conse- guenza anche nel sistema RIC deve essere rimunerata o la produzione eccedente o la produzione netta conformemente all’articolo 2 capoverso 2. Il vigente riferimento alla quantità di elettricità «rile- vata dall’organismo di rilascio», a questo punto, non è più adeguato perché l’organismo in questione per rilasciare la garanzia d’origine rileva normalmente la produzione netta, che include anche l’energia utilizzata per il consumo proprio. Si deve inoltre tenere conto del fatto che sulla base di un rimando nell’articolo 3 anche le restanti esigenze generali fissate nell’articolo 2 si applicano, nel quadro del prelievo di elettricità, agli impianti dei produttori che rientrano nel sistema RIC.
Rimborso del supplemento
Art. 3l Periodo determinante / Oggetto del diritto bis Questo articolo specifica il concetto di «anno» utilizzato nell’articolo 15b LEne e stabilisce che l’esistenza del diritto al rimborso deve essere verificata in relazione a un anno contabile concluso. Il periodo determinante non è dunque l’anno civile bensì l’anno contabile. Questa disposizione è di particolare rilevanza soprattutto per i consumatori finali il cui anno contabile non coincide con l’anno civile. La domanda di rimborso riguarda il supplemento versato nell’anno contabile concluso. Nel caso il diritto sussista, l’importo può essere rimborsato totalmente o in parte.
Art. 3m Convenzione sugli obiettivi Nel capoverso 1 sono disciplinate le modalità di elaborazione di una convenzione sugli obiettivi da stipulare con la Confederazione nonché il termine per la presentazione della proposta di convenzio- ne. Il consumatore finale deve elaborare la proposta in collaborazione con una delle organizzazioni pri- octies vate incaricate dall’UFE conformemente all’articolo 3o capoverso 1 lettera a; devono essere bis rispettate le disposizioni di cui all’articolo 15b capoverso 4 LEne. Se il consumatore finale ha già
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volontariamente stipulato una convenzione sugli obiettivi con la Confederazione, può elaborare la proposta sulla base della convenzione esistente. La proposta deve essere presentata all’UFE al più tardi tre mesi prima della fine dell’anno contabile per il quale il consumatore finale intende chiedere il rimborso. È previsto che il consumatore finale presenti la proposta all’UFE tramite l’organizzazione privata incaricata. octies L’UFE è responsabile dell’esame della proposta, tuttavia, conformemente all’articolo 3o capo- verso 1 lettera b, può incaricare di tale esame un’organizzazione privata. È previsto che per l’esame della proposta di convenzione possa rivolgersi a degli esperti esterni di audit. La decisione definitiva in merito all’accettazione della domanda spetta tuttavia sempre all’UFE. Nel capoverso 2 è fissata la durata minima della convenzione sugli obiettivi. Quest’ultima deve co- prire almeno 10 anni civili e ogni anno civile deve esservi compreso completamente. Poiché la con- venzione sugli obiettivi è un presupposto fondamentale per il diritto al rimborso del supplemento, ogni anno contabile per il quale si intende chiedere il rimborso deve rientrare interamente nel perio- do coperto dalla convenzione. bis Il capoverso 3 precisa l’articolo 15b capoverso 2 lettera a LEne e definisce inoltre quando si ritiene rispettata la convenzione sugli obiettivi. Durante il periodo di validità della convenzione sugli obiettivi il grado di efficienza energetica del consumatore finale non può restare al di sotto dell’obiettivo di efficienza energetica fissato per l’anno in questione per più di due anni civili consecutivi e complessivamente per più della metà degli anni previsti. Come già stabilito nella legge, il consumatore finale, per rispettare la convenzione sugli obiettivi, deve investire almeno il 20 per cento dell’importo rimborsato in ulteriori misure destinate ad aumen- tare l’efficienza energetica. Oltre alle misure prese in considerazione nella convenzione, in quanto economicamente sostenibili, per fissare gli obiettivi intermedi ovvero gli obiettivi di efficienza energe- tica annuali, con i mezzi finanziari supplementari rappresentati dal 20 per cento dell’importo ottenuto a titolo di rimborso possono essere attuate altre misure giudicate, anche se di poco, non pienamente
efficaci sotto il profilo economico. Queste misure ulteriori sono tenute separate dalle precedenti nella convenzione sugli obiettivi e non sono considerate per il raggiungimento dell’obiettivo di efficienza energetica. L’obbligo di investire il 20 per cento della somma rimborsata in ulteriori misure trova il suo limite quando il suo adempimento non risulta più economicamente sostenibile, ad esempio quando le potenzialità di miglioramento energetico sono completamente esaurite o le restanti misure non appaiono ragionevoli. La mancanza di ulteriori potenzialità di miglioramento a livello energetico deve essere dimostrata e giustificata. Gli investimenti devono essere effettuati entro un anno dal ricevimento del rimborso. In casi motivati, l’UFE può prolungare questo periodo di due anni al mas- simo (cpv. 4). La presentazione di regolari rendiconti alla Confederazione secondo l’articolo 3n rientra tra gli obbli- ghi assunti con la conclusione di una convenzione sugli obiettivi. I rendiconti devono contenere i dati relativi al monitoraggio da cui si evince se l’obiettivo è stato raggiunto o no.
Art. 3n Rendiconti nel quadro della convenzione sugli obiettivi bis Questo articolo specifica l’obbligo fissato nell’articolo 15b capoverso 2 lettera a numero 3 LEne, secondo il quale il consumatore finale deve presentare regolari rendiconti relativi alla convenzione e al raggiungimento degli obiettivi fissati. I rendiconti devono fornire informazioni sui dati rilevanti per la verifica del rispetto della convenzione nell’anno civile in questione e devono essere presentati entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono. Tramite il consumo totale di energia e gli effetti delle misure volte ad au- mentare l’efficienza energetica si può calcolare l’efficienza energetica ponderata. Il raffronto tra valo- ri effettivi e valori di riferimento consente di riconoscere eventuali scostamenti. Una presentazione dei dati degli anni precedenti sotto forma di repertorio mette in evidenza l’evoluzione dei dati nel tempo. Se l’obiettivo non è stato raggiunto è necessario spiegarne il motivo. Devono inoltre essere indicati i correttivi che si intende introdurre per riallinearsi agli obiettivi intermedi ed essere di nuovo in grado di raggiungere il valore obiettivo. Anche le misure realizzate con il 20 per cento dell’importo
rimborsato devono essere indicate nei rendiconti. I rendiconti devono infine essere inoltrati tramite octies l’organizzazione privata incaricata dall’UFE secondo l’articolo 3o capoverso 1 lettera c. L’elenco delle indicazioni di cui al capoverso 2 disciplina semplicemente il contenuto minimo di un rendiconto. L’UFE può chiedere al consumatore finale di fornire altri dati nella misura in cui siano necessari per la verifica del rispetto di quanto stabilito nella convenzione stessa (cpv. 3). Vi rientrano ad esempio un repertorio dei dati relativi ai singoli vettori energetici, indicazioni sullo sviluppo delle varie misure di miglioramento dell’efficienza energetica e l’influenza dei singoli vettori energetici, indicatori della produzione che permettano di trarre informazioni sullo sviluppo dell’impresa o un logbuch che fornisca informazioni sui correttivi messi in atto.
Art. 3o Adeguamento della convenzione sugli obiettivi Il capoverso 1 prevede che l’UFE possa verificare d’ufficio o su richiesta del consumatore finale se la convenzione sugli obiettivi deve essere modificata. Il capoverso 2 costituisce una disposizione imperativa: l’UFE deve in ogni caso verificare la conven- zione sugli obiettivi se il grado di efficienza energetica del consumatore finale si colloca almeno per il 30 per cento al di sotto o al di sopra dell’obiettivo di efficienza fissato per l’anno in questione, se lo scostamento è riconducibile a un cambiamento radicale delle condizioni sulla cui base era stata redatta la convenzione sugli obiettivi nonché fissati i valori annui da raggiungere e se tale cambia- mento non è di natura transitoria. Uno scostamento importante dal valore obiettivo e a cui non si può ovviare con l’introduzione di correttivi può essere dovuto a una trasformazione dell’attività imprendi- toriale o a una modifica della quantità prodotta o dell’assortimento. Una verifica della convenzione sugli obiettivi può rendersi necessaria anche nel caso di fusioni, scissioni o trasferimenti di patrimo- bis ni. La modifica dell’importo da investire conformemente all’articolo 15b capoverso 2 lettera a nu- mero 2 LEne non richiede invece modifiche formali della convenzione sugli obiettivi: è in effetti molto probabile che l’importo del rimborso vari notevolmente e che cambi di conseguenza anche l’ammontare del 20 per cento da destinare agli investimenti. L’obbligo stabilito nella convenzione sugli obiettivi non si basa su una cifra determinata, o su misure predefinite in maniera chiara, bensì sull’impegno di impiegare la corrispondente quota degli importi rimborsati. In altre parole: la conven- zione sugli obiettivi è dinamica e non esige adeguamenti. Il capoverso 3 stabilisce l’obbligo di notifica, da parte del consumatore finale, di ogni cambiamento delle condizioni in base alle quali è stata redatta la convenzione sugli obiettivi, a prescindere dai criteri di cui al capoverso 2. Dal capoverso 4 risulta che un’eventuale modifica della convenzione sugli obiettivi ha effetto retroat- tivo e si applica dall’inizio dell’anno in cui si sono manifestati i cambiamenti che hanno avuto riper- cussioni sul rispetto degli obiettivi fissati. La modifica ha effetto dall’inizio dell’anno nel quale è stata
avviata la verifica e se necessario è stato effettuato un adeguamento. bis Art. 3o Caso di rigore Questo articolo disciplina il caso di rigore per i consumatori finali i cui costi dell’energia elettrica sono inferiori al 5 per cento del plusvalore lordo e che perciò non rientrano tra gli aventi diritto al rimborso bis secondo l’articolo 15b capoverso 1 LEne. Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al capover- so 1 lettere a-c, anche a questi consumatori viene rimborsato parzialmente il supplemento pagato nell’anno contabile in questione. Il capoverso 1 lettera a specifica chiaramente che questo caso di rigore si applica tuttavia solo al rapporto tra costi dell’elettricità e plusvalore lordo. Per avere diritto al rimborso i consumatori finali devono comunque soddisfare tutti gli altri requisiti. In particolare devono disporre di una convenzio- ne sugli obiettivi stipulata con la Confederazione e adempiere interamente gli obblighi in essa con- tenuti. Anche in questo caso, inoltre, vale il principio secondo il quale vengono rimborsati solo impor- ti di almeno 20 000 franchi. Questi consumatori finali devono inoltre presentare all’UFE una doman- ter da di rimborso conformemente all’articolo 3o . Il capoverso 1 lettere b e c è stato ripreso con qualche leggera precisazione dall’ordinanza vigente Il capoverso 2 specifica in che modo deve essere fornita la prova di cui al capoverso 1 lettera c.
Il capoverso 3 sancisce che in presenza di un caso di rigore, ovvero se sono rispettati i requisiti di cui al capoverso 1, a questi consumatori finali è rimborsato il 30 per cento del supplemento pagato nell’anno in questione. Questa percentuale corrisponde a quella rimborsata ai consumatori finali i cui costi dell’elettricità ammontano al 5 per cento del plusvalore lordo (cfr. il commento all’appendice 5). sexies Per il resto si applicano le disposizioni delle sezioni 4 e 4a ad eccezione dell’articolo 3o capo- verso 1 secondo periodo. ter Art. 3o Domanda Questo articolo è ripreso, materialmente in maniera pressoché invariata, dall’ordinanza vigente (art. 3l cpv. 2 e 4). Sono state eliminate solo le disposizioni in materia di conto annuale (cfr. a questo quater proposito i commenti all’art. 3o cpv. 3 e 4). quater Art. 3o Plusvalore lordo e costi dell’elettricità Poiché per determinare il diritto al rimborso del supplemento è necessario basarsi sul rapporto tra costi dell’elettricità e plusvalore lordo, i concetti di «costi dell’elettricità» e di «plusvalore lordo» sono definiti nei capoversi 1 e 2. Le definizioni sono riprese, materialmente invariate, dall’ordinanza vi- gente (art. 3m cpv. 1 e 4). Il capoverso 3 è a sua volta ripreso, con qualche leggera precisazione, dall’ordinanza vigente (art. 3m cpv. 2 e 3) e stabilisce che il plusvalore lordo e i costi dell’elettricità devono essere determi- nati, di norma, sulla base del conto individuale relativo all’ultimo anno contabile completo; un even- tuale conto consolidato è determinante solo se sono rispettate le condizioni fissate in questo capo- verso. Viene inoltre chiarito che i costi dell’elettricità e il plusvalore lordo devono in ogni caso riferirsi alla stessa unità economica per poter essere messi in relazione. Di conseguenza, se conformemen- te al capoverso 3 secondo periodo il plusvalore lordo è determinato sulla base del conto consolidato dell’ultimo anno contabile completo di una determinata unità economica, i costi dell’elettricità devono riferirsi alla stessa unità economica. Il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base delle «Raccomandazioni relative alla presen- tazione dei conti» (Swiss GAAP FER) della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presen- tazione dei conti o di un altro standard di contabilità riconosciuto conformemente all’articolo 1 capo-
verso 1 dell’ordinanza del 21 novembre 20124 sulle norme contabili riconosciute. Gli standard di contabilità riconosciuti non citati esplicitamente in questo capoverso sono gli «International Financial Reporting Standards» (IFRS) dell’International Accounting Standards Board (IASB) , gli «Internatio- nal Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities» (IFRS per le PMI) dello IASB, gli «United States Generally Accepted Accounting Principles» (US GAAP) del Financial Ac- counting Standards Board e gli «International Public Sector Accounting Standards» (IPSAS) dell’International Public Sector Accounting Standards Board . Il capoverso 5 è stato ripreso, materialmente invariato, dall’ordinanza vigente (art. 3l cpv. 3). quinquies Art. 3o Esame della domanda L’UFE decide in merito al diritto al rimborso di un consumatore finale sulla base della domanda pre- ter sentata da quest’ultimo nonché della documentazione e delle indicazioni di cui all’articolo 3o capo- verso 2 che comprovano il rapporto tra i costi dell’elettricità e il plusvalore lordo determinante affin- ché sussista tale diritto. Nel contempo l’UFE verifica che il consumatore finale disponga di una convenzione sugli obiettivi in cui risulti compreso l’anno contabile in questione e per controllarne il rispetto fa uso di tutti i docu- menti attraverso i quali è possibile effettuare questo controllo, ad esempio i rendiconti già disponibili redatti conformemente all’articolo 3n.
— www.fer.ch 4 RS 221.432 www.ifrs.org www.fasb.org www.ifac.org/public-sector
Nel caso di domande presentate da consumatori finali il cui anno contabile corrisponde all’anno civile al momento dell’esame è già disponibile un rendiconto comprendente tutte le informazioni relative al rispetto della convenzione sugli obiettivi nell’anno contabile da valutare (cfr. scadenze ter secondo gli art. 3n cpv. 1 e 3o cpv. 1). La disposizione al capoverso 2 riguarda i consumatori finali il cui anno contabile non coincide con l’anno civile. Dato che le indicazioni contenute nel rendiconto conformemente all’articolo 3n si riferi- scono di volta in volta a un anno civile, per verificare il rispetto della convenzione sugli obiettivi di un anno contabile diverso dall’anno civile sono necessari sempre due rendiconti. Per i consumatori finali il cui anno contabile non coincide con l’anno civile che devono presentare la domanda di rim- borso prima della presentazione del rendiconto di cui dell’articolo 3n, al momento della verifica della domanda non sono quindi ancora disponibili entrambi i rendiconti necessari per il controllo del ri- spetto della convenzione dell’anno contabile in questione. Una simile situazione risulta problematica quando si profila la possibilità che il rispetto della convenzione sugli obiettivi per l’anno contabile da verificare sia a rischio. Se il consumatore finale nei due anni precedenti o per la metà degli anni compresi nella convenzione sugli obiettivi non ha raggiunto gli obiettivi di efficienza previsti per i rispettivi anni, per stabilire se sussiste il diritto al rimborso è decisivo capire se li raggiunge o no nell’anno esaminato. In caso di un possibile mancato rispetto della convenzione sugli obiettivi, l’UFE può, ai sensi del capoverso 2, rinviare la decisione in merito al diritto al rimborso fino a quando non saranno disponibili (e saranno stati esaminati) i rendiconti necessari alla verifica del rispetto della convenzione nell’anno contabile in questione. octies Conformemente all’articolo 3o capoverso 1 lettera d l’UFE può incaricare un’organizzazione ter privata della verifica delle indicazioni e della documentazione di cui all’articolo 3o capoverso 2. È previsto che questo compito sia affidato a una società di revisione. Le valutazioni di quest’ultima hanno carattere di raccomandazioni. La decisione finale in merito al diritto al rimborso spetta all’UFE. sexies Art. 3o Rimborso
Se da una verifica della domanda risulta che nell’anno contabile in esame il consumatore finale ha diritto al rimborso, al consumatore finale è rimborsato, completamente o in parte a seconda del rap- porto tra costi dell’elettricità e plusvalore lordo, il supplemento versato per quell’anno contabile com- pleto. La formula di calcolo dell’importo da rimborsare in caso di rimborso parziale è definita nell’appendice 5. Il capoverso 1 sancisce inoltre che l’importo da rimborsare deve essere versato entro due mesi dall’approvazione della domanda. Il capoverso 2 sancisce che su tale somma la Confederazione non calcola interessi. septies Art. 3o Restituzione dei rimborsi ottenuti indebitamente Se il consumatore finale non rispetta completamente gli obblighi contratti con la convenzione sugli bis obiettivi, secondo l’articolo 15b capoverso 5 LEne non ha diritto al rimborso del supplemento. In questo caso l’UFE chiede al consumatore finale, mediante decisione formale, la restituzione di tutte le somme rimborsate nel periodo di validità della convenzione sugli obiettivi. L’UFE non può – ana- sexies logamente a quanto stabilito nell’articolo 3o capoverso 2 – calcolare alcun interesse su queste somme. octies Art. 3o Organizzazioni private Questo articolo stabilisce che, per lo svolgimento di compiti relativi al rimborso del supplemento, l’UFE può incaricare organizzazioni private idonee. L’elenco dei compiti di cui al capoverso 1 non è esaustivo.
Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni
Art. 6b Aventi diritto e diritto di scelta La legge limita il diritto alla rimunerazione unica agli impianti nuovi e agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole senza però dare una definizione di che cosa si debba intendere con «im- pianti nuovi». L’articolo 6b stabilisce pertanto una data di riferimento, il 1° gennaio 2013: sia gli im- pianti nuovi sia gli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole devono essere stati messi in esercizio dopo questa data. I gestori degli impianti più vecchi possono – nella logica del legislatore – essere presi in considerazione (cpv. 3) solo se risultano essere stati messi in lista d’attesa per la RIC entro la fine del 2012 (per questi impianti più vecchi vale la data di riferimento di cui all’art. 7a cpv. 1 LEne, ossia il 1° gennaio 2006). Nel caso degli impianti più vecchi per i quali è previsto un diritto di scelta (tra la RIC e la rimunerazione unica) secondo l’articolo 28d capoverso 4 della legge non è richiesto che siano stati messi in lista d’attesa (entro la fine del 2012) e basta che i gestori abbiano fatto domanda per la RIC. Il capoverso 2 riprende il principio affermato nella legislazione sui sussidi in base al quale chi inten- de chiedere una sovvenzione deve, almeno in linea di massima, attendere la risposta definitiva pri- ma di dare inizio alla costruzione o di procedere ad acquisti importanti (cfr. art. 6c cpv. 1). Un’alternativa consiste nel chiedere all’organo competente (art. 6c) l’autorizzazione all’inizio antici- pato dei lavori. Nel caso dei piccoli impianti fotovoltaici questa situazione non dovrebbe essere fre- quente dato che normalmente la decisione in merito alla rimunerazione unica viene presa in tempi brevi. La disposizione di cui al capoverso 2 non si applica ai gestori che hanno fatto domanda per la RIC entro la fine del 2012 (cfr. n. 3.6 appendice 1.8) perché in tal caso si avrebbe altrimenti un effet- to retroattivo. Non si applica inoltre ai gestori che hanno messo in esercizio il loro impianto tra il 1° gennaio 2013 e l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla rimunerazione unica (n. 3.7 dell’appendice 1.8). Già la legge consente ai gestori di impianti di potenza compresa tra 10 e 30 kW di scegliere tra la RIC e la rimunerazione unica. Poiché tale aspetto non si evince facilmente dalla legge, l’ordinanza
ribadisce questo diritto. Il capoverso 3 ha dunque solo carattere dichiarativo.
Art. 6c Procedura presso la società nazionale di rete Come nel caso della RIC, responsabile della procedura di esecuzione è la società nazionale di rete (Swissgrid SA). Swissgrid SA esamina le domande dei gestori e comunica loro se soddisfano i re- quisiti per ottenere la rimunerazione unica, ossia se la rimunerazione può essere concessa. Ne indi- ca inoltre il probabile ammontare, composto da un importo di base e da un importo legato alle pre- stazioni. Non sono ammesse domande doppie (cpv. 2) nei casi in cui i gestori dispongano del diritto di scelta. Non è possibile dunque fare domanda contemporaneamente per la RIC e per la rimunerazione uni- ca per stesso progetto. Anche un successivo passaggio al sistema RIC è escluso. Chi fa richiesta della rimunerazione unica esercita il suo diritto di scelta in maniera definitiva e irrevocabile. Se l’impianto viene messo in esercizio più tardi del previsto e nel frattempo il DATEC ha aggiornato gli importi di rimunerazione (art. 6d cpv. 2), la società nazionale di rete deve correggere (cpv. 4 se- condo periodo) l’importo precedentemente comunicato. L’importo definitivo della rimunerazione uni- ca è pertanto solo quello stabilito dopo la messa in esercizio o dopo la notifica di quest’ultima. Sulla base di tale importo dovrà poi essere calcolata la rimunerazione unica effettiva che comprende tra l’altro una componente legata alle prestazioni. Il capoverso 5 stabilisce che chi non mette in esercizio il suo impianto - e lo notifica - entro 24 mesi (n. 4.2 dell‘appendice 1.8) perde in linea di massima il diritto alla rimunerazione unica. La società nazionale di rete revoca infatti la sua precedente decisione (a meno che il gestore non possa dimo- strare che il ritardo non è imputabile a lui). Se soltanto la notifica non è stata fatta nei tempi previsti l’annullamento della rimunerazione unica può essere un provvedimento eccessivo. Qualora la socie- tà nazionale di rete verifichi dopo una decisione di revoca che l’impianto è stato messo in esercizio ha la possibilità – in casi motivati – di ritirare la revoca e al gestore viene versata la rimunerazione unica.
Contro la decisione della società nazionale di rete può essere presentato ricorso entro trenta giorni bis alla Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) (art. 25 cpv. 1 LEne); contro le decisioni della ElCom può invece essere interposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale. Può rivolgersi alla ElCom il gestore al quale è stata rifiutata la rimunerazione unica, ad esempio perché la società nazionale di rete è dell’opinione che non soddisfi i requisiti. Ma è ipotizzabile an- che un contenzioso, e di conseguenza un ricorso alla ElCom, nello stadio successivo alla comunica- zione della messa in esercizio, al momento dell’adeguamento dell’importo della rimunerazione unica e del calcolo della rimunerazione effettiva. La società nazionale di rete può perciò rinviare il paga- mento e provvedervi solo una volta trascorsi i 30 giorni di tempo previsti per l’inoltro dell’eventuale ricorso (con la formulazione «pagamento senza indugio» nella legge si intende qualcosa di diverso e non in contraddizione con il fatto che il pagamento possa essere posticipato al fine di chiarire even- tuali questioni in sospeso). Se il gestore dichiara di non aver intenzione di rivolgersi alla ElCom, la società nazionale di rete può procedere al pagamento anche prima.
Art. 6d Ammontare della rimunerazione unica e adeguamento Gli importi della rimunerazione unica sono disciplinati nell’appendice 1.8. Al DATEC spetta la verifica periodica e l’eventuale adeguamento di questi importi. Il capoverso 2 lettera a riprende quanto previsto per l’adeguamento nel caso della RIC. Un adegua- mento degli importi è necessario, tra l’altro, per evitare il superamento dei cosiddetti maggiori costi ter non ammortizzabili – come stabilito dal legislatore nell’articolo 7a capoverso 2 lettera e. Con il ter capoverso 2 lettera b è attuata un’ulteriore disposizione, quella prevista dall’articolo 7a capoverso 1 della legge. L’idea è che gli importi – entro la percentuale prevista dalla legge, pari al 30 per cento dei costi d’investimento – siano adeguati secondo il meccanismo seguente: in presenza di un nume- ro elevato di domande per la rimunerazione unica (tenuto conto del tetto massimo previsto e dei mezzi disponibili per altre finalità, in particolare per la RIC) gli importi devono essere più bassi, in presenza di un numero limitato di domande, gli importi devono essere più alti. I gestori ai quali è già stata assicurata una rimunerazione unica dovrebbero in linea di principio poter essere esclusi dall’adeguamento se l’importo è stato adeguato solo in misura minima. In questo modo è possibile mantenere bassi gli oneri amministrativi e migliorare le possibilità di pianificazione per il gestore.
Disposizioni transitorie relative alla regolamentazione del consumo proprio e al rimborso del supplemento
Art. 29c Disposizioni transitorie della modifica del …
Il capoverso 1 contiene una disposizione transitoria che concede ai gestori di rete il tempo necessa- rio per prepararsi, a livello tecnico ed organizzativo, a determinare l’energia da rimunerare sulla base delle nuove disposizioni. Per i gestori di rete si tratta semplicemente di un rinvio dell’obbligo previsto connesso alle concrete disposizioni di attuazione relative al consumo proprio. Il diritto al consumo proprio per i produttori – anche se formulato in maniera poco esplicita – è già contemplato nel diritto vigente. Di conseguenza questa disposizione transitoria non si applica sempre e in ogni caso fino al 31 dicembre 2014, bensì solo fino al momento in cui sussiste un’effettiva esigenza, in quanto il gestore di rete non è ancora in grado di ottemperare alle nuove disposizioni. Nei capoversi 2 e 3 sono contenute disposizioni transitorie relative al rimborso del supplemento. Il capoverso 2 prevede che nel caso di anni contabili che non coincidono con l’anno civile e che inizia- no nel 2013 e finiscono nel 2014 il diritto al rimborso debba essere stabilito pro rata temporis: fino al 31 dicembre 2013 secondo il diritto attualmente vigente e a partire dal 1° gennaio 2014 secondo il nuovo diritto. I consumatori finali interessati devono di conseguenza chiedere il rimborso pro rata. Gli anni 2013 e 2014 saranno esaminati in maniera completamente indipendente l’uno dall’altro; è in effetti del tutto irrilevante, sia dal punto di vista dell’esistenza del diritto sia dal punto di vista dell’ammontare del rimborso relativi a una parte dell’anno contabile che il consumatore finale abbia
fatto domanda nell’altra parte dell’anno (che rientra nell’altro anno civile) o no, così come è irrilevan- te che questa eventuale domanda abbia ottenuto una risposta positiva o negativa. Per la parte dell’anno contabile che ricade nel 2013 si applica il diritto attualmente vigente, sia per quanto riguarda i requisiti degli aventi diritto (si tratta in particolare solo di consumatori finali per i quali i costi dell’elettricità ammontano ad almeno il 10 per cento del plusvalore lordo, cfr. l’attuale art. 3l cpv. 1 OEn), sia per quanto riguarda l’ammontare del rimborso (nel caso in cui se ne abbia diritto viene rimborsato il supplemento versato nel periodo in esame per la parte del supplemento che supera il 3 per cento dei costi dell’elettricità). Per la parte di anno contabile che ricade nel 2013 il consumatore finale non deve, sulla base delle disposizioni del diritto vigente, disporre di una con- venzione sugli obiettivi. Per una logica conseguenza – e tuttavia in deroga a quanto stabilito dal nuovo articolo 3m capoverso 2 – anche per la determinazione del diritto al rimborso in relazione alla parte di anno contabile che ricade nel 2014 non tutto l’anno contabile in questione deve essere compreso in una convenzione sugli obiettivi bensì solo la parte dell’anno contabile presa in esame ter sulla base delle nuove disposizioni. Le indicazioni di cui all’articolo 3o capoverso 2 sono da inten- dersi anch’esse pro rata. Il capoverso 3 specifica la disposizione transitoria dell’articolo 28d capoverso 1 LEne che non risulta del tutto chiara. L’articolo 28d capoverso 1 LEne stabilisce che nella fase transitoria si deroghi dal criterio in base al quale deve esistere una convenzione sugli obiettivi, in quanto si chiede ai consu- matori finali solo la presentazione di una proposta di convenzione entro il 31 dicembre 2014. Seguendo questo ragionamento e tenendo nel contempo conto dei numerosi casi possibili, nella disposizione transitoria dell’ordinanza si precisa ora che per tutti gli anni contabili che ricadono al- meno in parte nell’anno di passaggio 2014, non vi è l’obbligo di presentare una convenzione sugli obiettivi prima del 31 dicembre 2014. Concretamente questo significa: che mentre una procedura portata avanti con le scadenze e lo svolgimento consueti richiede- rebbe la presentazione di una proposta precedentemente a tale data o addirittura una conven-
zione sugli obiettivi già stipulata, si deve in questo caso rinunciare ad applicare le scadenze consuete. Il consumatore finale deve impegnarsi a presentare una proposta di convenzione su- gli obiettivi entro il 31 giugno 2014, presentare effettivamente la proposta entro il 31 dicembre
2014 e concludere la convenzione sugli obiettivi entro il 31 marzo 2015;
e che nei casi in cui, sempre applicando le scadenze generali, la proposta di convenzione sugli obiettivi dovrebbe essere presentata solo dopo il 31 dicembre 2014, tale termine, ovviamente, non può essere anticipato a scapito del consumatore finale. In questi casi si applicano già pie- namente le nuove disposizioni e non la disposizione transitoria.
5. Appendici
5.1 Commento alle appendici 1.1 – 1.5
L’articolo 3b capoverso 2 OEn disciplina ora in maniera unitaria per tutte le tecnologie la quantità di elettricità da rilevare e rimunerare nell’ambito della RIC. Le disposizioni vigenti delle appendici sono abrogate. Nelle appendici 1.1 e 1.5 si precisa che la quantità di elettricità determinante per la defini- zione della potenza equivalente e quindi del tasso di rimunerazione corrisponde alla produzione netta annua. Nel quadro di una contemporanea revisione dell’ordinanza sull’energia che dovrebbe entrare in vigo- re il 1° gennaio 2014 è prevista tra l’altro una modifica del numero 3.2 dell’appendice 1.1. Il relativo avamprogetto è attualmente sottoposto a indagine conoscitiva (cfr. http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#UVEK). Nella presente revisione questo numero viene ripreso nella forma che prevedibilmente sarà in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.
5.2 Commento all’appendice 1.8
Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni
N. 1 e 2 Definizione di impianto e categorie La rimunerazione unica riguarda tre categorie di impianti: isolati, annessi e integrati. Vale la stessa definizione di impianto che si applica per la RIC.
N. 3 Importi della rimunerazione unica Gli importi della rimunerazione unica sono riportati in due tabelle e comprendono tutti l’imposta sul valore aggiunto. Nella tabella al numero 3.1 figurano gli importi per i gestori di impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, ossia di impianti considerati nuovi conformemente alla definizione contenuta nell’articolo 6b. La tabella al numero 3.5 riguarda i casi regolamentati dal diritto previgente (cfr. art. 6b cpv. 4): an- che i gestori di un impianto messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013 possono richiedere la rimunerazione unica, ma solo se hanno fatto domanda per la RIC entro la fine del 2012. Per questi casi sono previsti importi più elevati che corrispondono ai costi di investimento più alti sostenuti negli anni in questione. Secondo il numero 3.4 i moduli di cui è composto l’impianto fotovoltaico devono essere verificati in base a norme riconosciute, in particolare la norma IEC 61215 o una norma analoga applicata alla tecnologia delle celle fotovoltaiche (cfr. il modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni).
N. 4 Procedura di domanda e di decisione La procedura corrisponde a quella seguita per la RIC, da un lato perché le esigenze sono le stesse e dall’altro perché in questo modo si evita un ulteriore onere amministrativo che si verrebbe a creare con procedure diverse. La fase di notifica dello stato di avanzamento del progetto, che nel caso della RIC è stata eliminata (cfr. il passaggio abrogato nell’appendice 1.2), a maggior ragione non è necessaria per la rimunerazione unica.
N. 6 Funzionamento dell’impianto e restituzione ter Il numero 6 attua le disposizioni di cui all’articolo 7a capoverso 2 lettere c e d della legge. Alla base della disposizione vi è la considerazione che non si debbano versare rimunerazioni uniche a impianti la cui produzione si riduce notevolmente e rapidamente dopo la messa in esercizio o che non con- tribuiscono o contribuiscono in maniera troppo limitata a incrementare la produzione di energia elet- trica da energia solare (che è proprio quanto si vuole promuovere con la rimunerazione unica). Con la RIC una produzione ridotta è compensata mediante una rimunerazione più bassa. La rimunera- zione unica non consente l’applicazione di un simile correttivo e pertanto deve essere possibile chiederne la restituzione. Per i controlli a posteriori non deve essere previsto un sistema dispendio- so. Uno dei vantaggi della rimunerazione unica è il minore onere amministrativo rispetto al sistema RIC nel quale gli impianti devono essere seguiti dal punto di vista dell’esecuzione per tutta la durata della rimunerazione. Devono quindi essere sufficienti alcune efficaci prove a campione. Con «funzionamento dell’impianto» si intende che il gestore ha l’obbligo di manutenzione affinché l’impianto possa essere impiegato correttamente e in maniera efficiente. L’impianto non deve inoltre scendere al di sotto di un determinato livello di produzione minima. L’UFE definirà i criteri a questo proposito in una direttiva.
5.3 Commento all’appendice 5
Calcolo del rimborso parziale Nel caso di costi dell’elettricità compresi tra il 5 e il 10 per cento del plusvalore lordo il supplemento è rimborsato solo parzialmente. L’importo da rimborsare al consumatore finale è calcolato mediante una funzione lineare. Con «a» si intende l’incremento della retta (dal 5 al 10 %). «R» indica il rapporto tra costi dell’elettricità e plusvalore lordo. «P» indica la percentuale minima, ossia la percentuale utilizzata per determinare l’importo rimborsa- to nel caso di costi dell’elettricità pari al 5 per cento del plusvalore lordo. Questa percentuale minima permette di garantire un rimborso ai consumatori finali che non superano la soglia del 5 per cento. È infatti calcolata in modo tale che i consumatori finali che sostengono costi dell’elettricità a partire da circa un milione di franchi all’anno con un supplemento di 0,6 cent./kWh e un prezzo dell’elettricità di circa 10 cent./kWh possano rientrare tra gli aventi diritto al rimborso, nella misura in cui dimostrino di raggiungere un sufficiente livello di costi dell’elettricità in rapporto al plusvalore lordo. L’elaborazione di una convenzione sugli obiettivi che fissa un obiettivo di efficienza energetica è dispendiosa e vale la pena solo a partire da un certo consumo di energia. La percentuale minima è fissata in maniera tale da mantenere in un rapporto equilibrato i costi e i benefici di una convenzione sugli obiettivi. «S» indica il supplemento versato. Il calcolo si riferisce al relativo anno contabile. Ne consegue che in caso di rimborso parziale la percentuale per il calcolo dell’importo del rimborso può variare di an- no in anno.
6. Commento all’ordinanza del 22 novembre 20068 sugli emolumenti
e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En) Art. 13c Emolumenti nel settore delle convenzioni sugli obiettivi octies Le organizzazioni private incaricate dall’UFE conformemente all’articolo 3o capoverso 1 lettere a e c OEn possono riscuotere emolumenti per le prestazioni fornite in questo ambito. L’ammontare degli emolumenti è commisurato, in applicazione delle disposizioni della OE-En, all’impegno richiesto alle organizzazioni private e tiene conto dei versamenti effettuati dalla Confe- derazione a queste stesse organizzazioni nel quadro dell’attribuzione del mandato. Per il calcolo degli emolumenti sono determinanti il principio della copertura dei costi e il principio di equivalenza.
— 8 RS 730.05