Art. 1 La «missione» dell’esercito è stata disciplinata per la prima volta in maniera esplici- ta a livello giuridico nel quadro dell’articolo 1 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM). In occasio- ne della revisione totale della Costituzione federale, il contenuto dell’articolo 1 LM è stato ripreso nell’articolo 58 capoverso 2 Cost. con un tenore leggermente modifi- cato («compiti» dell’esercito). A livello di articolo 1 LM, la presente revisione è volta a ristabilire la sintonia tra il tenore della legge militare e la formulazione adottata nell’articolo 58 capoverso 2 Cost. Scopo della ripetizione è ribadire a livello di legge i compiti dell’esercito sanciti all’articolo 58 capoverso 2 Cost. Conformemente all’ultimo periodo dell’articolo 58 capoverso 2 Cost., «la legge può prevedere altri compiti». Alcuni di detti «altri compiti» sono attualmente menzionati in ordine sparso nella legge militare e nella legge federale sulla navigazione aerea, altri invece non sono ancora stati disciplinati per legge. Essi sono stati raggruppati nel nuovo articolo 1 LM qui proposto. Al capoverso 1 lettera d è per la prima volta esplicitamente menzionata la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo. Poiché soltanto l’esercito dispone dei mezzi necessari per adempiervi, la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo costituisce un compito peculiare e incontestato dell’esercito. Al capoverso 1 lettera e è menzionato, quale ulteriore importante compito, il promovimento militare della pace. Nel capoverso 2 sono raggruppati i compiti dell’esercito adempiuti in appoggio alle autorità civili e a favore di attività civili o attività fuori del servizio anche in assenza di situazioni straordinarie. Le condizioni per simili compiti di appoggio sono stabilite agli articoli 52, 67 capoverso 1 lettere b–d e 69. I compiti di appoggio secondo il capoverso 2 hanno sempre luogo senza arma; gli impieghi secondo il capoverso 1, invece, sono di regola armati.
Art. 5 cpv. 3, secondo periodo Nella Costituzione federale, l’espressione «obbligo militare» è stata sostituita nel 1999 con l’espressione «obbligo di prestare servizio militare». La legge militare è stata adeguata di conseguenza in occasione della precedente revisione, con l’eccezione dell’articolo 5 capoverso 3. In questa sede si propone di porre rimedio a tale svista.
Art. 6 cpv. 1 lett. c Con sentenza del 30 aprile 2009, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito il carattere discriminatorio di una disposizione che dichiara inidonee al servizio militare persone con un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento senza fornire alternative all’obbligo di pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Il Consiglio federale ha di conseguenza deciso di prevedere per le persone interessate, quale alternativa al pagamento della suddetta tassa, la possibilità di prestare, previa esplicita richiesta, un servizio militare adeguato al rispettivo grado d’invalidità. È qui proposta la creazione della base legale formale necessaria per un simile specifico
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servizio militare. Le persone assegnate all’esercito in virtù della presente disposizio- ne saranno impiegate in qualità di soldati d’esercizio nel settore dell’istruzione e del supporto.
Art. 9 cpv. 2–4 I limiti d’età per il reclutamento devono essere adeguati al nuovo modello di servi- zio. Nel contempo, sono create le basi per una flessibilizzazione dell’inizio del periodo di servizio militare – non più vincolato in via generale a un determinato anno d’età – al fine di poter maggiormente tener conto dell’evoluzione personale dei futuri soldati in ambito civile.
Art. 10 cpv. 1 Le persone soggette all’obbligo di leva devono essere sottoposte in maniera capilla- re, in occasione del reclutamento, all’esame dei motivi d’impedimento per la cessio- ne dell’arma personale (art. 113), affinché potenziali autori di atti di violenza non siano accettati per l’istruzione in seno all’esercito. L’articolo 10 («Contenuto del reclutamento») va ampliato di conseguenza.
Titolo prima dell’art. 12 Allo stato attuale, il titolo del capitolo 2 («Contenuto dell’obbligo di prestare servi- zio militare») e il titolo della seconda sezione del capitolo 2 (titolo prima dell’art. 12: «Obbligo di prestare servizio militare») presentano una ripetizione inopportuna dell’espressione «obbligo di prestare servizio militare». Poiché nella sezione 2 sono disciplinati diversi aspetti del servizio militare, è proposto «Servizio militare» quale nuovo titolo prima dell’articolo 12.
Art. 13 In considerazione della diminuzione in misura del 50 per cento dell’effettivo dell’esercito e della necessità di assicurare l’effettivo dei quadri si impone una modifica moderata del periodo dell’obbligo di prestare servizio militare. Per i gradi di truppa e i sottufficiali non sarà più previsto un limite d’età fisso e saranno intro- dotti, in combinato disposto con l’articolo 49, tempi flessibili per l’inizio e la fine del servizio. Per detti militari l’obbligo di assolvere la scuola reclute decorrerà a partire dall’inizio dell’anno in cui compiono 19 anni e dovrà essere adempiuto al più tardi nell’anno in cui compiono 25 anni; dopodiché saranno tenuti a prestare servizio militare ancora per al massimo dodici anni. Sulla base delle attuali previsioni riguar- do all’entità dell’effettivo, saranno incorporati in formazioni CR in linea di principio durante nove anni. Al fine di poter assicurare l’effettivo dei quadri, quest’ultimi saranno tenuti anche in futuro a prestare servizio militare sino a un limite d’età massimo fisso. Il Consiglio federale deve poter aumentare o diminuire i limiti d’età in funzione delle necessità dell’esercito. Capoverso 2 lettera c: conformemente alla legge sulle indennità di perdita di guadagno, le persone che prestano servizio e che beneficiano di una rendita di vecchiaia dell’AVS o hanno compiuto i 65 anni non hanno più diritto a un’indennità per perdita di guadagno.
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Art. 18 cpv. 1 lett. c e h L’esercito registra una crescente sottodotazione di effettivi nelle funzioni mediche del proprio servizio sanitario. L’attuale disciplinamento dell’esenzione dal servizio del personale medico per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica civile (ca. 50 casi di esenzione l’anno) deve pertanto essere reso più restrittivo. Con il nuovo tenore, il personale medico può essere esentato dal servizio soltanto se non è assolutamente indispensabile all’esercito nell’ambito del proprio servizio sanitario. Il tenore della lettera h va adeguato in considerazione del passaggio dalla «Coopera- zione nazionale in materia di sicurezza» alla «Rete integrata Svizzera per la sicurez- za».
Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva In presenza di manifesti indizi di possibili cambiamenti per quanto concerne l’idoneità di una persona al servizio militare, il riesame dell’idoneità al servizio militare dev’essere possibile anche d’ufficio, senza previa richiesta di una determi- nata autorità o persona. In questo ambito, l’indispensabilità di una previa richiesta conduce a un eccesso di formalismo e a inutili complicazioni burocratiche. Il riesa- me dell’idoneità al servizio militare non è a senso unico: persone dichiarate in un primo momento idonee al servizio militare possono risultare inabili al servizio – e viceversa.
Art. 21, rubrica e cpv. 1 e 2 nonché art. 22, rubrica e cpv. 1 e 2 Al fine di ridurre il più possibile i rischi di abusi in materia di armi, non devono più essere reclutate o devono essere esclusi dall’esercito rispettivamente le persone soggette all’obbligo di leva e i militari a cui, in virtù dell’individuazione di simili rischi in occasione dell’esame dei possibili motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale (art. 113), non può essere ceduta un’arma personale. Considera- to che l’accesso a armi potrebbe essere impedito soltanto con uno sproporzionato dispendio di risorse, non sarebbe ragionevole consentire a simili potenziali autori di atti di violenza di prestare servizio militare non armato. Anziché prestare servizio militare, simili persone saranno in futuro in ogni caso soggette all’obbligo di versare la tassa d’esenzione dal servizio militare, poiché, nel quadro della revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, è previsto che siano escluse anche dalla protezione civile. Se i motivi d’impedimento per la cessio- ne dell’arma personale dovessero venir meno in un secondo momento e in presenza di una corrispondente necessità per l’esercito, gli interessati possono, su richiesta, essere di nuovo ammessi al reclutamento o al servizio militare. Sono considerati motivi d’impedimento segni o indizi seri che persone soggette all’obbligo di leva o militari possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l’arma personale nonché altri segni o indizi di un incombente abuso dell’arma personale da parte di persone soggette all’obbligo di leva o militari oppure terzi. L’articolo 113 capoverso 1 LM sarà al riguardo oggetto di precisazioni nel quadro della legge federale sul migliora- mento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi.
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Art. 30 cpv. 1 A livello di pianificazione dei servizi non è possibile, per diverse ragioni, garantire che servizi d’istruzione di base di lunga durata siano svolti senza intervalli. Pure i singoli servizi d’istruzione necessari per conseguire un grado superiore non sono di regola immediatamente consecutivi. Anche nei casi in cui l’intera carriera militare è concentrata in un unico periodo, tra i singoli servizi possono presentarsi intervalli (di al massimo cinque settimane): per es., tra un servizio pratico in qualità di sottufficia- le e l’istruzione successiva (quali una scuola per furieri, una scuola per sergenti maggiori o una scuola ufficiali). Di solito, a causa del servizio militare imminente, durante i suddetti intervalli i militari interessati non trovano un posto di lavoro. I militari disoccupati in simili frangenti sono pertanto riconosciuti come non colloca- bili. Affinché la conseguente perdita di guadagno, non riconducibile a colpa propria, possa essere compensata, va concesso agli interessati – anche durante i summenzio- nati intervalli – il diritto al soldo e all’indennità per perdita di guadagno. Tale diritto non sussisterà per coloro che, durante detti intervalli, eserciteranno un’attività pro- fessionale retribuita. Quanto sin qui descritto vige già da un certo tempo nella prassi, sulla base dell’ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21), ma non è stato sinora disciplinato a tutti gli effetti a livello di legge. La suddetta concessione di indennità finanziarie comporterà spese per circa 10.5 milioni di franchi a livello di IPG e di circa 700’000 di franchi a livello di soldo (militari in ferma continuata e quadri). Rispetto alla situazione attuale, le voci «IPG» e «soldo» registreranno un diminuzione di rispettivamente 4 milioni di franchi e 200’000 di franchi.
Titolo prima dell’art. 40c nonché art. 40c–40e L’istituzione della funzione di difensore civico militare era prevista in origine già nel quadro della legge militare del 3 febbraio 1995. Le corrispondenti disposizioni sono però state espulse nel corso dei dibattimenti politici sul disegno di legge milita- re. Dalle esperienze raccolte nel frattempo risulta tuttavia che la possibilità di ricor- rere a un organo indipendente dall’amministrazione e dall’esercito in caso di diffi- coltà con i superiori e con le autorità dell’amministrazione militare corrisponde a una reale necessità. A tal fine è qui proposta l’istituzione di un corrispondente orga- no di mediazione, conformemente, tra l’altro, a quanto auspicato nella mozione Niederberger del 10 marzo 2011 (11.3082, «Creazione di un organo di mediazione per la truppa in seno al DDPS»). L’organo previsto ai sensi di quanto sopra fungerà da mediatore tra gli interessati e fornirà consulenza, ma non avrà facoltà di emanare decisioni o istruzioni. Gli organi militari saranno tenuti a fornire all’organo di mediazione le informazioni necessarie per la sua attività. La procedura sarà priva di formalità e gratuita. Il deposito di atti presso l’organo di mediazione non avrà effetti sospensivi né per quanto concerne i termini di rimedi giuridici né nei confronti delle procedure ordinarie. L’organo di mediazione pubblicherà un rapporto sulle sue attività. Il difensore civico militare sarà nominato dal capo del DDPS. A livello amministra- tivo, figurerà nell’organico della Segreteria generale del DDPS. Tuttavia, eserciterà la sua attività in piena indipendenza dal Dipartimento. L’organo di mediazione sottostarà al diritto del personale della Confederazione. I relativi costi annui ammon-
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teranno con ogni probabilità a circa 0,5 milioni di franchi, a carico della Segreteria generale del DDPS.
Art. 41 cpv. 4 Non avendo l’attuale capoverso 4 per oggetto i servizi d’istruzione, la sua attuale collocazione nell’articolo 41 è contraria alla sistematicità contenutistica. È stato pertanto trasferito e riformulato nel nuovo articolo 146a.
Art. 42 Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione deve essere oggetto di un moderato adeguamento in considerazione sia del dimezzamento dell’effettivo dell’esercito sia della necessità di assicurare un effettivo sufficiente di quadri. In futuro i militari di truppa dovranno pertanto prestare un numero leggermente inferio- re di giorni di servizio d’istruzione. Il totale obbligatorio di 280 giorni di servizio d’istruzione stabilito per la truppa è esplicitamente definito quale massimo legale. Del rimanente, il numero di giorni d’istruzione si fonda sulle necessità dell’esercito. In concreto, un militare della truppa presterà di regola 225 giorni di servizio d’istruzione; in qualità di militare in ferma continuata presterà 280 giorni di servizio d’istruzione. Il numero maggiore di giorni di servizio d’istruzione previsto per i militari in ferma continuata è dovuto al fatto che quest’ultimi prestano il servizio in un unico periodo, con la conseguente necessità di comprendere nel totale dei giorni di servizio d’istruzione anche giorni di congedo solitamente non computati. Il limite massimo di 5 milioni di giorni di servizio annui non sarà superato. I dettagli saranno disciplinati dal Consiglio federale a livello di ordinanza.
Art. 44 L’articolo 44 disciplina la prestazione di servizi d’istruzione su base volontaria. Corrispondenti necessità militari potrebbero sussistere in relazione con: militari idonei per una funzione superiore, ma che, nel loro grado attuale, hanno già adem- piuto o stanno per adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione; militari con funzioni relativamente alle quali sussistono carenze in seno all’effettivo; la prestazione, in via eccezionale, di un servizio militare su base volontaria in seno all’amministrazione militare.
Art. 46 cpv. 1 Nell’articolo 58 capoverso 1 della Costituzione federale e nel nuovo articolo 1 della legge militare figura, correttamente, l’espressione «compiti dell’esercito». Una «missione dell’esercito» sussiste soltanto in occasione di un impiego concreto. Per quanto concerne il tenore dell’articolo 46 capoverso 1, ne consegue pertanto che l’istruzione è orientata ai «compiti dell’esercito».
Art. 47 cpv. 4, primo periodo Nella prassi, il capoverso 2 dell’articolo 47 ha dato sinora adito a controversie a livello interpretativo. Non era chiaro se il personale militare potesse essere impiega-
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to in Svizzera e all’estero per tutti i tipi d’impiego, come sembrerebbe da tenore letterale del testo, o se l’impiego del personale militare fosse limitato a determinati tipi d’impiego, conformemente a quella che sarebbe stata l’intenzione originaria del legislatore. Con la nuova formulazione si precisa che sono intesi «tutti i tipi d’impiego». Ne consegue che il personale militare può essere obbligato su base contrattuale a prestare servizio anche all’estero. Tale obbligo contrattuale non è tuttavia imposto. Corrispondenti impieghi possono tuttavia essere menzionati come fattore di qualificazione nel profilo dei requisiti per l’assunzione di determinate funzioni.
Art. 49 Il periodo in cui assolvere la scuola reclute deve poter corrispondere meglio alle esigenze individuali delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare; in futuro la scuola reclute non dovrà pertanto più essere obbligatoriamente assolta nel 20° anno d’età. Le reclute devono poter aver la possibilità di assolvere la scuola reclute, a seconda della pianificazione personale della propria formazione professio- nale, «dall’inizio dell’anno in cui compiono 19 anni e al più tardi nell’anno in cui compiono 25 anni». Il limite massimo di età sinora previsto, 26 anni, deve essere abbassato in considerazione della necessità di garantire i ridotti effettivi dell’esercito. Deve tuttavia essere mantenuta la possibilità, se sussiste una necessità per l’esercito e in presenza di una corrispondente volontà degli interessati, di assol- vere la scuola reclute anche più tardi. Contrariamente a una possibile interpretazione dell’attuale formulazione, equivoca, l’obbligo di prestare servizio militare non viene meno con il raggiungimento del limite massimo d’età: ne consegue unicamente che non devono più essere prestati servizi d’istruzione. In tal caso, anziché prestare servizio militare, le persone interessate soggette all’obbligo di prestare servizio militare versano la tassa d’esenzione prevista dalla Costituzione. Del rimanente, per la maggioranza della truppa la scuola reclute durerà 18 settimane. Devono tuttavia essere possibili deroghe nei casi in cui tale durata risulta essere superiore o inferiore al necessario (la scuola reclute può per es. durare meno di 18 settimane per i soldati d’esercizio o per reclute inabili al servizio in campagna, che non abbisognano di un’esaustiva istruzione al combattimento; deve invece poter durare più di 18 settimane per forze speciali con necessità d’istruzione supplementa- ri).
Art. 51 cpv. 2 e 3 Per consentire una maggiore flessibilità nella prestazione individuale dei servizi militari, presupposto indispensabile per il mantenimento del nostro esercito di mili- zia, la durata e la frequenza dei corsi di ripetizione devono essere disciplinate nella LM soltanto in linea di massima. La regolamentazione dettagliata deve rientrare nella sfera di competenza del Consiglio federale. Quest’ultimo non deve però di- sporre al riguardo di un assoluto potere discrezionale, ma deve tener conto dei chiari parametri risultanti dalle esigenze in materia di istruzione e dalle necessità a livello di prontezza d’impiego della truppa. Un ulteriore fattore determinante è rappresenta- to dalle risorse disponibili.
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Art. 52 L’esercito presta già attualmente aiuto a favore di attività civili o di attività fuori del servizio. L’aiuto, prestato nel quadro di servizi d’istruzione, è attualmente discipli- nato in maniera incompleta nella legge militare. Le corrispondenti disposizioni devono essere completate e riunite in un nuovo apposito articolo. Le relative dispo- sizioni esecutive saranno anch’esse raggruppate, qualora possibile in un unico atto normativo. In contrasto con la sistematicità a livello di contenuti, l’aiuto spontaneo era sinora oggetto di un articolo del capitolo 3 («Servizio d’appoggio») del titolo quinto. La corrispondente disposizione qui proposta figurerà nel capitolo 3 («Servizi d’istruzione delle formazioni») del titolo quarto. Nel contempo sono stati definiti, in maniera sufficientemente indicativa, i presupposti per un aiuto spontaneo. L’attuale base legale per gli impieghi secondo l’ordinanza dell’8 dicembre 1997 concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio (OIMC; RS 513.74) è insufficiente. È qui proposta una base legale suffi- ciente affinché le pertinenti prestazioni possano essere fornite anche in futuro. In futuro tali impieghi saranno autorizzati soltanto se presenteranno sostanziali riper- cussioni positive sull’istruzione o sull’allenamento del personale impiegato e non faranno concorrenza in modo eccessivo alle imprese civili. Tra le attività a favore delle quali è prestato l’aiuto figurano in primo luogo le grandi manifestazioni sporti- ve nazionali e internazionali in Svizzera e manifestazioni culturali. L’aiuto fornito dalla truppa comprende soprattutto i seguenti ambiti: lavori di montaggio e smon- taggio, trasporti, disciplinamento della circolazione, servizio sanitario, trasmissioni, infrastruttura. In virtù dell’articolo 1 capoverso 5, l’aiuto è prestato senza armi. Compiti che presuppongono il potere di polizia sono di conseguenza esclusi. Simili compiti possono essere attribuiti unicamente in servizio d’appoggio o in servizio attivo.
Art. 59 cpv. 4 Gli impiegati della Confederazione che nel quadro del proprio servizio militare sono impiegati nell’amministrazione militare adempieranno in futuro simili servizi in qualità di parte integrante dei rispettivi obblighi lavorativi. Essendo già completa- mente retribuiti a tal fine dalla Confederazione, non avranno diritto al soldo. Di conseguenza verrà meno anche il diritto del datore di lavoro a indennità per perdita di guadagno. Tale misura è volta a eliminare la possibilità di ridurre i costi per il personale mediante la riscossione di indennità per perdita di guadagno in seguito all’impiego nell’amministrazione militare di personale della Confederazione in servizio militare. L’articolo 43 capoverso 2 non è sufficiente a tal fine poiché con- cerne altre circostanze, segnatamente la prestazione di servizi d’istruzione ai quali gli interessati sono stati obbligati su base contrattuale (per es. servizi d’istruzione preliminari a impieghi in servizio di promovimento della pace) oppure la prestazione di servizi d’istruzione da parte di personale militare.
Art. 61, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 La Cooperazione nazionale per la sicurezza è stata sostituita con la Rete integrata Svizzera per la sicurezza. L’articolo 61 capoverso 1 va adeguato di conseguenza.
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Affinché la collaborazione possa svolgersi senza problemi in caso di evento reale, è creata la possibilità di mettere dei militari a disposizione delle autorità civili già in situazione normale, di modo che l’esercito sia in grado di sottoporre ad addestra- mento e mantenere le pertinenti competenze.
Art. 65b Le formazioni di milizia in stato di prontezza elevata completeranno gradualmente i primi elementi d'impiego. Queste formazioni specialmente designate saranno chia- mate in servizio in modo centralizzato, ma saranno approntate in maniera decentra- lizzata. Si tratterà di formazioni che entreranno in servizio entro pochi giorni, pren- deranno in consegna veicoli e materiale dall'infrastruttura logistica, assolveranno la propria istruzione specifica all'impiego e successivamente si sposteranno nel loro settore d'impiego. Gran parte delle formazioni di milizia in stato di prontezza elevata forniranno prestazioni a favore delle autorità civili quali compiti di sicurezza, aiuto in caso di catastrofe, difesa NBC nonché prestazioni negli ambiti del genio e della sanità. Inoltre, una parte delle formazioni rafforzerà la condotta e garantirà il suppor- to logistico.
Art. 65c Determinati impieghi dell'esercito non possono essere svolti senza il ricorso a im- piegati dell'amministrazione militare con conoscenze tecniche particolari, poiché tali conoscenze tecniche non sono disponibili (in quantità sufficiente) tra i militari di milizia (per es. meccanici di aeroplani ed elicotteri). Ciò ripropone difficili questioni di diritto del personale, in particolare per quanto riguarda gli orari di lavoro, le indennità salariali e la responsabilità di condotta. In futuro gli impiegati interessati potranno essere militarizzati per effettuare impieghi dell'esercito. D'intesa con i lavoratori, nei contratti di lavoro potrà essere inserita una corrispondente clausola. Di conseguenza, in occasione dell'impiego gli impiegati presteranno servizio milita- re nel quadro di un rapporto di lavoro contrattuale ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2, 59 capoverso 4 o 65a capoverso 2. Saranno assicurati presso l'assicurazione militare, ma non riceveranno alcun soldo e il datore di lavoro (la Confederazione) non riceverà alcuna indennità di perdita di guadagno. Il servizio militare diventa parte integrante della prestazione di lavoro. In tale contesto, le prescrizioni di servi- zio militari avranno la priorità rispetto alle direttive in materia di diritto del persona- le, in particolare per quanto riguarda gli orari di lavoro e il tempo libero. Gli impie- gati non potranno pertanto esigere ad esempio alcuna compensazione per orari di lavoro più lunghi.
Art. 67 A causa della menzione dei compiti dell'esercito all'articolo 1, l'articolo 67 riceverà una nuova struttura. Il capoverso 1 menziona i compiti secondo l'articolo 1 che in Svizzera sono adempiuti sotto forma di servizio d'appoggio. Il capoverso 2 discipli- na le condizioni per il servizio d'appoggio. Il capoverso 3 descrive i mezzi impiega- bili. Il capoverso 4 incarica il Consiglio federale di disciplinare l'armamento in occasione di impieghi in servizio d'appoggio. I capoversi 2 a 4 disciplinano pertanto, in linea con il «Rapporto del Consiglio federale del 2 marzo 2012 in adempimento
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del postulato Malama 10.3045 del 3 marzo 2010. Sicurezza interna: chiarire le competenze»23, le condizioni per i servizi d'appoggio in maniera più dettagliata rispetto a quanto era stato fatto finora e tale da prevenire anche un eventuale abuso. Il servizio d'appoggio non deve diventare un aiuto abituale, ovvio ed economico per il caso normale. Le autorità civili sono tenute dapprima a verificare e applicare alternative all'impiego dell'esercito economicamente sostenibili. Soltanto se anche tali alternative non sono sufficienti, sarà possibile ricorrere all'impiego dell'esercito. In tal modo sarà limitata anche la durata degli impieghi. Essi potranno durare soltan- to fintanto che non è data alcuna alternativa economicamente sostenibile all'impiego dell'esercito. Proprio la durata della necessità di determinate prestazioni è un fattore essenziale per valutare l'economicità. Per le prestazioni che devono essere fornite su un lungo periodo, di regola acquistare e impiegare mezzi propri è più economico del ricorso a mezzi di terzi. Per contro, nel caso di prestazioni di breve durata vale per lo più il contrario. L'articolo 67 capoverso 1 lettera a dev'essere considerato in relazione con l'articolo 76 capoverso 1 lettera b della LM vigente. Da quest'ultima disposizione risulta che un impiego di truppe per la tutela della tranquillità e dell'ordine in spazi pubblici, in una situazione in cui le forze di polizia da sole non sono più in grado di scongiurare una grave minaccia alla sicurezza interna, deve avvenire come servizio d'ordine. L'impiego ha luogo nel quadro di un servizio attivo. Per appoggiare le autorità civili nella difesa da minacce gravi alla sicurezza interna, il servizio d'ordine deve sempre essere ordinato come servizio attivo. Un simile impiego non può avvenire in servizio d'appoggio. A causa delle esperienze storiche, simili impieghi sono soggetti a condi- zioni particolarmente restrittive, stabilite in un'ordinanza.
Art. 69 A causa della menzione dei compiti dell'esercito all'articolo 1, l'articolo 69 riceverà una nuova struttura. Il capoverso 1 menziona i compiti secondo l'articolo 1 adempiu- ti all'estero in servizio d'appoggio. In tal modo, il capoverso 2 può limitarsi alla questione dell'armamento. La formulazione sarà adeguata a quella per l'armamento in servizio d'appoggio in Svizzera. Per i relativi impieghi spesso devono essere conclusi accordi internazionali che ne disciplinano in maniera più precisa le modali- tà. Analogamente agli impieghi di promovimento della pace, il Consiglio federale riceverà la competenza di concludere i corrispondenti accordi. Le competenze dell'Assemblea secondo l'articolo 70 non ne risultano limitate.
Art. 70 cpv. 1 lett. b Nella prassi vi è sempre la necessità di impiegare singoli individui o piccoli distac- camenti (fino a 10 persone) provenienti dal personale militare (per es. specialisti della difesa NBC o specialisti della sicurezza). Questi impieghi in Svizzera o all'e- stero sono di regola urgenti ma politicamente non problematici. Affinché in tali casi sia possibile reagire più rapidamente, il DDPS sarà competente in misura limitata per la chiamata in servizio e l'attribuzione, come già avviene per gli impieghi in occasione di catastrofi in Svizzera. Le persone chiamate in tal modo in servizio
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prestano, in funzione dell'impiego, servizio d'appoggio in Svizzera secondo l'articolo 67 capoverso 1 lettere b-d oppure servizio d'appoggio all'estero secondo l'articolo 69 capoverso 1.
Art. 72 L'aiuto spontaneo sarà in futuro disciplinato all'articolo 52. L'attuale articolo 72 può pertanto essere abrogato.
Art. 73 cpv. 2 e 3 Spesso il servizio d'appoggio all'estero è prestato anche da personale civile e militare del DDPS. Le particolari esigenze del servizio d'appoggio hanno costantemente riproposto la problematica della compensazione nel quadro del rapporto di lavoro (computo di ferie, compensazione come lavoro straordinario, indennità di rischio ecc.). Il Consiglio federale sarà pertanto autorizzato a emanare le relative prescrizio- ni. In tale contesto, nella misura in cui ciò è appropriato, esso dovrà anche poter derogare alle direttive vigenti in materia di diritto del personale allo scopo di tutelare gli interessi di tutte le parti. Una pertinente ordinanza d'esecuzione è attualmente in preparazione presso il DDPS a destinazione del Consiglio federale. Il disciplinamen- to sarà di principio comparabile a quello dell'ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritto dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA; RS 172.220.111.9), ossia tratterà le tematiche seguenti: politica del personale, inizio del rapporto di lavoro, prestazioni del datore di lavoro e obblighi del personale.
Art. 81 cpv. 2 e 82 Poiché la cooperazione nazionale per la sicurezza non esiste più, le citate disposizio- ni devono essere adeguate.
Art. 92a Poiché nel caso dell'impiego di armi contro aeromobili si tratta di una potenziale ingerenza nei diritti fondamentali (diritto alla vita, dignità umana), in virtù dell'arti- colo 36 della Costituzione federale (Cost.) esso dev'essere sufficientemente discipli- nato a livello di legge formale. La regolamentazione finora contenuta soltanto nell'ordinanza del 23 marzo 2005 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS; RS 748.111.1) sarà di conseguenza integrata nella legge militare e uniformizzata. Come finora, il DDPS avrà la competenza di delegare i suoi poteri. In tal modo, in funzione della situazione potrà delegare il potere decisionale alla persona in grado di reagire più rapidamente. L'abbattimento di aeromobili previsto nel quadro dell'articolo 92a è difficilmente giustificabile sotto il profilo del diritto costituzionale, in particolare quando sono interessati terzi innocenti (per es. passeggeri presenti sull'aereo dirottato e persone al suolo nell'area sopra la quale l'aereo viene abbattuto). A causa dell'estrema incertez- za, una verifica della legittimità nella maggior parte dei casi può aver luogo soltanto ex post. L'abbattimento di un aereo non lede soltanto l'essenza del diritto alla vita
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(art. 10 Cost.). Una ponderazione «vita contro vita» nel quadro della quale lo Stato sacrifica persone per salvare eventualmente un numero maggiore di innocenti, degrada i passeggeri dell'aereo a oggetti di un atto statale e lede pertanto anche la dignità umana. Dal punto di vista dell'articolo 7 Cost., ciò non è ammesso. Con tale articolo sono proibiti tutti gli atti dello Stato che ledono l'individuo nella sua dignità, ossia degradano la persona a oggetto dell'agire statale. Secondo l'articolo 36 capoverso 1 terzo periodo Cost. sono eccettuati i casi di peri- colo grave, immediato e non altrimenti evitabile; ciò significa che soltanto in casi eccezionali lo Stato può giustificare violazioni anche gravi dei diritti fondamentali invocando la clausola generale di polizia. In ultima analisi, un ordine di abbattimen- to potrebbe quindi fondarsi soltanto sulla clausola generale di polizia. A condizioni rigorose, tale clausola generale non rappresenta una base legale ma piuttosto una base costituzionale, segnatamente configurata dall'articolo 36 capoverso 1 terzo periodo Cost., per un agire statale che limita i diritti fondamentali ed è insufficien- temente legittimato sotto il profilo democratico, quando manca una base legale specifica emanata al livello normativo corretto per affrontare la situazione d'emer- genza straordinaria in questione. La clausola di polizia è «orientata ad autentici, imprevedibili e gravi casi d'emergenza»; non può essere invocata quando «situazioni di pericolo tipiche e individuabili, malgrado la conoscenza della problematica, non sono state disciplinate mediante norme di diritto» (DTF 130 I 369, 381, concernente il Forum economico mondiale di Davos). Dopo l'11 settembre 2001, gli attentati mediante aerei dirottati sono «prevedibili» e le corrispondenti situazioni sono disciplinabili mediante norme di diritto. Se in occasione dell'impiego di armi è prevedibile l'uccisione di persone, devono essere rispettate le condizioni particolari del capoverso 2, che riprende testualmente l'articolo 2 capoverso 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).
Titolo prima dell'art. 93 L'organizzazione dell'esercito è un tema importante a livello politico e giuridico. Affinché il Consiglio federale e il DDPS possano assumere sotto questi due aspetti le loro competenze in ambito organizzativo, devono essere loro indicati corrispon- denti principi, stabiliti agli articoli 93 a 95. Definendo tali principi nella legge invece che, come finora, in un'ordinanza dell'Assemblea federale, essi saranno inoltre meglio legittimati sotto il profilo democratico.
Art. 93 Questo articolo integrerà il mandato pianificatorio assegnato dall'Assemblea federale al Consiglio federale per l'ulteriore sviluppo dell'esercito, così da continuare a garan- tirne il carattere di direttiva.
Art. 94 Secondo l'articolo 58 capoverso 1 Cost. l'esercito è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia. La disposizione illustrerà per la prima volta in manie-
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ra completa che cosa si intende con «principio di milizia». Si vuole in tal modo garantire che l'esercito, la cui organizzazione di dettaglio sarà disciplinata a un livello legale inferiore, rimanga effettivamente un esercito di milizia. Per il Consi- glio federale anche i militari in ferma continuata sono militari di milizia. Tuttavia, un puro esercito di militari in ferma continuata non sarebbe più un esercito di mili- zia, poiché in tal caso la grande maggioranza dei quadri dovrebbe essere costituita da militari di professione. Un puro esercito di militari in ferma continuata sarebbe pertanto un esercito di coscritti e quindi un esercito permanente. Entrambi non sono compatibili con un esercito di milizia. Poiché secondo la Costituzione l'esercito è soltanto «fondamentalmente» organizza- to secondo il principio di milizia, in casi giustificati sono possibili deroghe. Una deroga al principio di milizia è tuttavia giustificata unicamente quando l'adempimen- to dei compiti dell'esercito diventerebbe altrimenti impossibile e soltanto nella misura in cui la deroga è necessaria per l'adempimento dei compiti. A causa del principio di legalità, simili deroghe devono essere disciplinate per legge. Ciò sarà chiaramente stabilito dal capoverso 2. Sulla base dell'articolo 66 capoverso 3, anche i militari di milizia possono ad esempio prestare servizio di promovimento della pace, poiché questo ha carattere volontario. Parimenti, se necessario, possono essere costituite formazioni di professionisti nella misura in cui sono concretamente previ- ste sotto il profilo giuridico.
Art. 95 Conformemente alle direttive pianificatorie dell'Assemblea federale, l'esercito com- prenderà un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. Con «effettivo regolamentare» si intende il numero di funzioni militari, assunte da personale professionista e di milizia, necessario nell'im- piego affinché possano essere adempiuti i compiti dell'esercito. Il principio di mili- zia implica che non sempre tutti i militari siano a disposizione. L'effettivo reale dell'esercito deve pertanto essere superiore all'effettivo regolamentare, affinché sia possibile garantire che per l'impiego sia concretamente disponibile l'effettivo rego- lamentare. I militari che non sono ancora sufficientemente istruiti per un impiego, che non sono a disposizione dell'esercito per determinati motivi oppure che a causa dei rispettivi compiti non contribuiscono alla fornitura delle prestazioni, non devono essere computati nell'effettivo poiché in caso contrario indebolirebbero considere- volmente la forza dell'esercito. La legge militare distingue chiaramente tra esercito e amministrazione militare. L'effettivo di personale dell'amministrazione militare non è perciò computato sull'effettivo dell'esercito nemmeno se tale personale, adempien- do i suoi compiti, contribuisce direttamente alla fornitura delle prestazioni dell'eser- cito.
Art. 96 - 98a Anche le norme contenute finora negli articoli 6-10 dell'ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione dell'esercito saranno integrate nella legge militare. In tal modo, le regole importanti per l'organizzazione dell'esercito formeranno un'unità in un unico atto legislativo. Analogamente alle norme organizzative dell'Assemblea federale, i disciplinamenti di dettaglio saranno stabiliti a livello di Consiglio federale
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e Dipartimento. Con le disposizioni di legge, al Consiglio federale e al DDPS saran- no prescritte le linee direttrici per l'organizzazione di dettaglio.
Titolo prima dell'art. 99 e art. 100 I compiti della sicurezza militare non sono mai stati adempiuti da un unico organo, ma erano ripartiti tra differenti servizi. Un «servizio di sicurezza militare» non è mai esistito. Dopo la modifica della denominazione della polizia militare in Sicurezza militare, vi sono stati malintesi per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 100 LM. Di conseguenza si chiarirà che i compiti della sicurezza militare sono ripartiti tra differenti organi. Dai materiali legislativi risulta che, secondo il diritto vigente, in Svizzera le attività informative della Sicurezza militare in occasione di un servizio di appoggio sarebbe- ro ammesse soltanto in situazioni straordinarie e a condizione che vi sia un corri- spondente mandato del Consiglio federale (FF 1993 IV 61 segg.; Boll. uff. CS 1994 408; Boll. uff. CN 1994 186 segg.). La formulazione della legge, che si presta a equivoci, sarà corretta. La comunicazione di informazioni che possono essere importanti per il persegui- mento penale corrisponde a un'esigenza che si presenta regolarmente nella prassi ed è già oggi prevista per il servizio informazioni militare e civile (art. 99 cpv. 2bis LM e art. 5 cpv. 2 LSIC), ma non per la Sicurezza militare. Tuttavia, è proprio in questo contesto che vengono frequentemente raccolte informazioni di questo tipo. La co- municazione di simili informazioni sarà pertanto consentita anche alla Sicurezza militare. Del rimanente, l'articolo 100 proposto corrisponde al contenuto dell'articolo 100 in vigore. L'obbligo di informare (previsto dall'articolo 18 della legge federale sulla protezione dei dati) in occasione della raccolta di dati, per esempio, continuerà a non essere applicabile e, come già previsto dall'articolo 6 capoverso 2 lettera b della medesima legge, continuerà a essere possibile la comunicazione di dati all'estero con il consenso della persona interessata. Come indicato nel «Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Malama 10.3045 del 3 marzo 2010. Sicurezza interna: chiarimento delle competenze», i compiti della Sicurezza militare non saranno, volutamente, ampliati, ma al contrario rimarranno limitati per quanto possi- bile a compiti nell'ambito dell'esercito.
Titolo prima dell'art. 102 In seguito all'introduzione del nuovo articolo 104a, il titolo dev'essere adeguato.
Art. 102 lett. a Il grado di appuntato capo sarà soppresso. Tale grado non ha dato buone prove e non si integra più nella nuova struttura dell'esercito.
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Art. 104a Finora, gli specialisti sono stati definiti in maniera un po' velata all'articolo 13. Per migliorare la trasparenza e per motivi di tecnica legislativa, sarà ora inserito un apposito articolo. Sotto il profilo dei contenuti, questo articolo corrisponde al diritto vigente.
Art. 116 cpv. 1, secondo periodo La modifica concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 119 La cooperazione nazionale per la sicurezza è stata sostituita dalla Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS). Di conseguenza, l'articolo 119 dev'essere adeguato. In questo contesto, nella legge militare occorre disciplinare soltanto la collaborazio- ne dell'esercito con la RSS. Una descrizione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza nella legge militare costituirebbe un corpo estraneo, poiché l'esercito è soltanto un elemento di detta Rete.
Art. 121 cpv. 1 Nel 1999, il termine di «obbligo militare» è stato sostituito nella Costituzione da quello di «obbligo di prestare servizio militare». L'adeguamento nella legge militare è avvenuto in occasione della sua ultima revisione. Tuttavia, in tale circostanza l'articolo 121 capoverso 1 non è stato adeguato. Con la presente modifica si intende rimediare a tale svista.
Art. 123 cpv. 3 Sin dall'introduzione, il 1° gennaio 1996, della procedura di approvazione dei piani di costruzioni militari, il DDPS ha respinto, con riferimento all'articolo 123 capover- so 3 LM, le richieste dei Cantoni e dei Comuni di versare loro emolumenti per i pareri. In data 10 ottobre 2012, in una decisione concernente una procedura di ap- provazione dei piani per impianti elettrici, il Tribunale federale ha statuito che i Cantoni hanno diritto di far valere le loro spese per i pareri nel quadro di procedure di approvazione dei piani. A differenza del caso oggetto della decisione, l'artico- lo 123 capoverso 3 costituisce una base legale che esclude la riscossione di emolu- menti. Per motivi di chiarezza, il capoverso 3 attualmente in vigore viene precisato.
Art. 128a cpv. 1 Il testo francese attualmente in vigore diverge sotto il profilo dei contenuti dai testi tedesco e italiano. Nelle intenzioni del legislatore, la disposizione ha lo scopo di stabilire che non è necessaria alcuna approvazione dei piani, ossia che non è neces- saria alcuna decisione di approvazione dei piani impugnabile (cpv. 1), ma che viene svolta una procedura semplificata. Tuttavia, al capoverso 1 il testo francese afferma che non è necessaria alcuna procedura di approvazione dei piani. In considerazione del capoverso 2, ciò non ha alcun senso.
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Art. 145 La cooperazione nazionale per la sicurezza è stata sostituita dalla Rete integrata Svizzera per la sicurezza. L'articolo 145 deve di conseguenza essere adeguato. L'attuale competenza del Consiglio federale di disciplinare i dettagli non viene a cadere poiché è già coperta dall'articolo 150 capoverso 1.
Art. 146, rubrica Poiché il capitolo 7 oltre all'attuale articolo 146 comprenderà anche un altro articolo, l'articolo 146 dev'essere provvisto di una propria rubrica.
Art. 146a In questa disposizione sarà inserita la base legale per le cosiddette inchieste presso i giovani e le reclute (ch-x), finora contenuta, per un errore a livello di sistematica, nell'articolo 41 capoverso 4.
Art. 149 A causa delle modifiche degli ordinamenti delle competenze menzionati in prece- denza e del trasferimento di alcune disposizioni dell'ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito, l'articolo 149 può essere abrogato.
Art. 149a, secondo periodo L'art. 149a è stato a suo tempo creato per consentire l'istituzione e il finanziamento dei centri ginevrini (GCSP, DCAF e GICHD). Nei messaggi sul credito quadro per i centri ginevrini e la promozione civile della pace sono stati di volta in volta integrati anche progetti quali l'appoggio al PSOTC Sarajevo o al KAIPTC in Ghana. Le corrispondenti misure potranno continuare a essere realizzate. Non vi è per contro alcun motivo per una limitazione alle persone giuridiche di diritto privato, per cui tale limitazione sarà soppressa.
Art. 149b cpv. 3 La mozione 11.4135 «Messa fuori servizio di materiali d'armamento», accolta dal Parlamento, incarica il Consiglio federale di sottoporre per approvazione al Parla- mento in un rapporto complementare annuale le messe fuori servizio previste in futuro di beni d'armamento o di costruzioni per la difesa approvate dal Parlamento in un precedente programma d'armamento o in un messaggio sugli immobili. Con «beni d'armamento nonché costruzioni di combattimento e di condotta per i quali sono stati autorizzati, in virtù di un programma d'armamento o di un messaggio sugli immobili militari, singoli specifici crediti d'impegno» il Consiglio federale intende i beni d'armamento o le costruzioni che nel programma d'armamento o nel messaggio sugli immobili sono stati autorizzati come singolo progetto. Invece di presentare un rapporto separato sulle messe fuori servizio, per motivi di economia procedurale le messe fuori servizio in futuro saranno inserite nei annuali programmi d'armamento e messaggi sugli immobili.
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Art. 151 Affinché l'ulteriore sviluppo dell'esercito possa svolgersi in modo ordinato, il Consi- glio federale otterrà, come già avvenuto in precedenti grandi riorganizzazioni, la competenza, per cinque anni al massimo, di emanare disposizioni transitorie. In questo contesto, sempre che ciò sia necessario, per determinati oggetti da disciplina- re potrà derogare anche alla legge.
Modifica del diritto vigente (allegato)
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Art. 19 cpv. 3
Secondo il diritto vigente, nel caso dei militari il controllo di sicurezza relativo alle persone può avvenire soltanto con il loro consenso. Tuttavia, poiché nel frattempo tutti gli ufficiali e i sottufficiali nonché i candidati a tali funzioni e a molte altre funzioni nell'ambito della truppa sono soggetti a un controllo di sicurezza relativo alle persone, rifiutando la firma il militare che si oppone all'avanzamento può aggi- rare l'obbligo risultante dall'articolo 15 della legge militare di rivestire un determina- to grado o di assumere un comando o una funzione. Per il funzionamento dell'eserci- to di milizia, in futuro nel caso dei militari sarà possibile un controllo di sicurezza relativo alle persone anche senza il loro consenso.
Legge federale sull'assicurazione militare
Art. 1a cpv. 1 lett. b, e e f La terminologia di questa disposizione in parte non corrisponde più a quella della legge militare e delle sue disposizioni d'esecuzione. Essa deve pertanto essere ade- guata per motivi di chiarezza. La cerchia degli assicurati non viene né ristretta né ampliata.
Art. 3 cpv. 1 Sarà creata la base legale necessaria per l'attuale prassi dell'assicurazione militare di assicurare i militari anche per brevi periodi tra due servizi d'istruzione.
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Legge sulle indennità di perdita di guadagno
Art. 9 cpv. 1bis Chi presta servizio militare o adempie in altro modo l’obbligo di prestare servizio ha diritto a un’adeguata indennità di perdita di guadagno. Il diritto e l’ammontare dell’indennità di perdita di guadagno sono disciplinati nella LIPG. L’art. 9 cpv. 1 LIPG prevede che durante la scuola reclute le persone soggette all’obbligo di presta- re servizio militare hanno diritto soltanto a un’indennità minima («indennità giorna- liera di base»). Secondo le disposizioni legali, anche i militari in ferma continuata hanno diritto, per un determinato periodo, soltanto a un’indennità minima (ibidem). Per quanto concerne le persone che prestano servizio civile, a livello di indennità esse sono equiparate alle reclute, nel quadro dell’art. 9 cpv. 3 LIPG, «per il numero di giorni di servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute». La prevista ammissione al servizio militare di persone destinate a «funzioni particolari, con oneri» comporta la creazione di una nuova categoria di persone che prestano servizio militare. Questa categoria di persone non assolverà una scuola reclute stricto sensu. Il diritto a un’indennità di perdita di guadagno per persone «abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri» non è per il mo- mento disciplinato nella LIPG. Per ovviare a una possibile disparità di trattamento rispetto alle rimanenti categorie di persone che prestano servizio, il diritto a un’indennità delle persone «abili al servizio militare unicamente per funzioni parti- colari, con oneri» sarà esplicitamente disciplinato nel quadro della LIPG. Secondo le stime del DDPS, la nuova categoria comprenderà annualmente da 100 a 150 perso- ne, con una conseguente prestazione di circa 39 000 giorni di servizio supplementari l’anno in seno all’amministrazione militare. Per l’IPG, le spese supplementari am- monteranno annualmente a circa 4 milioni di franchi.
11.2 Ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione dell’esercito
Articolo unico I contenuti dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull'organizzazione dell’esercito saranno di nuovo integralmente ripresi nella legge militare. In tal modo essi saranno meglio legittimati sotto il profilo democratico e più facilmente comprensibili sul piano della sistematica. Le disposizioni organizzative essenziali dell'esercito vengo- no raggruppate in un unico atto legislativo, ciò che facilita la visione d'insieme. Le competenze dell'Assemblea federale non vengono comunque ridotte poiché essa rimane l'autorità legislativa. Il diritto emanato acquisisce tuttavia ulteriore legittimità democratica, poiché è di nuovo interamente soggetto al referendum facoltativo. Con la ripresa di tutti i contenuti nella legge militare, l'ordinanza dell’Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito può essere abrogata definitivamente con effetto dal momento in cui entreranno in vigore la legge militare riveduta e le relative ordinanze d'esecuzione.
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11.3 Ordinanza dell'Assemblea federale sull'Amministrazione dell'e- sercito
Art. 12 n. 2 lett. h-j L'elenco delle persone che non hanno diritto al soldo dev'essere adeguato alle modi- fiche degli articoli 13, 59 e 65c LM poiché l'indennità di perdita di guadagno dipen- de direttamente dal pagamento del soldo. Le persone menzionate alle lettere h-j non subiscono alcuna perdita di guadagno, motivo per cui non hanno nemmeno il diritto a un'indennità al riguardo. Di conseguenza, non devono figurare tra le persone che beneficiano del pagamento del soldo.
Art. 17 cpv. 2bis Per gli impieghi nel quadro del promovimento militare della pace, oggi vengono allestiti contratti di lavoro di durata determinata sulla base dell'ordinanza sul perso- nale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA). Inoltre, sotto il profilo giuridico vi è anche la possi- bilità di prestare simili impieghi computandoli sul totale obbligatorio dei giorni di servizio militare. In questo caso tuttavia non sono versati né salario né indennità. Il militare interessato riceve invece il soldo e beneficia delle prestazioni per la perdita di guadagno a cui ha diritto anche nel caso in cui prestasse servizio in Svizzera. I militari che prestano servizio d’appoggio all'estero sono trattati in maniera analoga. A tali militari non sono di conseguenza rimborsati i costi supplementari che risulta- no automaticamente da un impiego all'estero (per es. spese per le telecomunicazioni con i familiari, spese di viaggio fino al confine di Stato in caso di congedo, altre spese di natura familiare). Al riguardo mancava finora una pertinente base legale. Tale base legale sarà ora creata per eliminare o attenuare adeguatamente la disparità di trattamento. La configurazione concreta del supplemento di soldo sarà disciplinata dal Consiglio federale, come nel caso degli altri supplementi di soldo.
11.4 Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Sostituzione di espressioni Per differenti sistemi d'informazione militari, invece del rispettivo ufficio federale come gestore e quindi detentore dei dati è ora designato l'Aggruppamento Difesa. Da un lato, in tal modo è possibile reagire allo sviluppo dinamico delle strutture degli uffici dell'Aggruppamento Difesa in quanto in occasione di ristrutturazioni non dovrà più essere adeguata in permanenza la legge federale sui sistemi d'informazio- ne militari (LSIM), dall'altro, l'accentramento delle responsabilità presso un unico ente consente un'uniformizzazione e un raggruppamento dei sistemi d'informazione militari orientati al futuro, ciò che a lungo termine determinerà risparmi in termini di risorse.
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Art. 2a In un contesto tecnico sempre più complesso, aumentano anche le esigenze di sicu- rezza, in particolare per il controllo degli accessi e l'identificazione nonché la verifi- ca inequivocabili delle persone autorizzate ad accedere a impianti ed edifici della Confederazione degni di protezione. Di conseguenza, a complemento degli articoli 57i segg. della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Am- ministrazione (LOGA; RS 172.010), l'articolo 2a stabilisce che nel quadro dell'auto- rizzazione all'accesso a un sistema d'informazione o in vista dell'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica, allo scopo di impedire abusi e quindi per proteggere dati personali e informazioni degne di protezione, sarà consentito rilevare dati bio- metrici ai fini dell'identificazione delle persone autorizzate all'accesso. Proprio nell'ambito della sicurezza interna ed esterna, questa tecnologia potrà essere utilizza- ta anche per l'identificazione e la verifica in occasione dell'accesso a sistemi d'i n- formazione o per l'utilizzazione di infrastrutture elettroniche mobili e fisse per mezzo delle quali sono elaborate informazioni classificate e/o dati personali degni di particolare protezione. A causa della rapidità dello sviluppo tecnologico, nella legge sarà inserita una norma di delega che consentirà al Consiglio federale di introdurre o aggiornare sistemi d'informazione ai quali sarà possibile accedere in maniera sicura grazie ai dati biometrici, senza dover dapprima creare una base legale formale per ogni singolo sistema d'informazione o per ogni singola infrastruttura elettronica. Nel rispetto del principio di proporzionalità, saranno utilizzati principalmente siste- mi di riconoscimento biometrici che consentono un'identificazione e una verifica inequivocabile ma che non permettono deduzioni riguardo a dati personali degni di particolare protezione quali la salute, come ad esempio nel caso degli scanner per le vene. Contemporaneamente, per sistemi con i quali oltre ai dati di accesso biometrici sono elaborati anche altri dati personali degni di particolare protezione, sarà necessa- rio come finora creare una base legale formale propria. Per contro, per gli altri sistemi con i quali non sono elaborati dati personali degni di particolare protezione, per l'elaborazione dei dati di identificazione biometrici delle persone autorizzate all'accesso sarà sufficiente creare una base legale materiale a livello di ordinanza.
Art. 13 lett. k Fino ad oggi le qualificazioni riguardanti l'idoneità a un possibile avanzamento militare erano allestite su formulari e trasmesse in forma cartacea. In futuro la sele- zione dei candidati e la gestione degli stati di servizio avverrà anche in forma elet- tronica. Al riguardo, costituiscono parte integrante i corrispondenti formulari delle qualifiche e delle mutazioni dell'esercito. La gestione elettronica degli stati di servi- zio serve tanto alla sicurezza dei dati quanto alla tracciabilità delle decisioni nell'ambito della selezione dei quadri. Le qualificazioni dei quadri potranno essere elaborate per tutta la durata della loro incorporazione nell'esercito. Con la presente disposizione nella legge sarà creata la base esplicita per l'elaborazione dei dati nel PISA. Non saranno elaborati più dati di quelli elaborati finora con i precitati formu- lari.
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Art. 14 cpv. 1 lett. d, dbis, eter Nel quadro del reclutamento e, più tardi, prima dell'attribuzione di una funzione, i militari sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone. La decisione del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone costituisce, nel caso di una dichiarazione di rischio, la base per una sospensione temporanea delle chiamate in servizio o eventualmente per una decisione di non reclutamento oppure una decisione di esclusione dall'esercito o di degradazione. Di conseguenza, la decisione del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle perso- ne deve parimenti poter essere elaborata nel PISA. I contabili di milizia (furiere, quartiermastro, capo del servizio del commissariato) delle contabilità della truppa sono oggi responsabili dell'amministrazione di risorse finanziarie della Confederazione per un ammontare complessivo di 45 milioni di franchi. Nell'ambito della valutazione dei quadri e, più tardi, prima dell'attribuzione della funzione, i futuri contabili di milizia di una contabilità della truppa saranno sottoposti a un controllo relativo all'integrità personale. La decisione dello speciali- sta di psicologia costituirà di conseguenza la base per l'attribuzione della funzione di contabile di milizia. Nel caso di una decisione negativa, al militare sarà attribuita un'altra funzione o sarà esonerato dal compito di gestire la contabilità. Nel PISA saranno elaborate esclusivamente la data del controllo e la decisione (adempiuto/non adempiuto). Gli articoli 36 segg. LM disciplinano la protezione giuridica in affari non patrimo- niali del servizio militare. I documenti relativi ai procedimenti, unitamente ai recla- mi e alle decisioni sull'idoneità, sul non reclutamento, sulla degradazione, sull'esclu- sione dall'esercito o sull'ammissione all'avanzamento e la promozione secondo gli articoli 21-24 LM e le sanzioni di diritto amministrativo analoghe saranno in futuro elaborati nel PISA per motivi di tracciabilità.
Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e lett. g nonché cpv. 2, frase introduttiva e lett. b Per il trattamento di casi assicurativi, all'assicurazione militare sarà consentito l'accesso online in tempo reale ma limitato ai dati del PISA. Di conseguenza, può essere abrogata la lettera b del capoverso 2 dell'articolo 16.
Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva, lett. e e cpv. 2 lett. d Per il trattamento di casi assicurativi, all'assicurazione militare sarà consentito l'accesso online in tempo reale a tutti i dati sanitari di MEDISA. Una limitazione dell'accesso ai soli casi in sospeso presso l'assicurazione militare implica un impor- tante onere a livello di personale. I rischi di accessi illeciti o di perdite di dati po- tranno essere ridotti al minimo poiché l'accesso mediante procedura di richiamo sarà concesso unicamente a due collaboratori scelti dell'assicurazione militare che hanno superato il controllo di sicurezza relativo alle persone. Di conseguenza, la lettera d del capoverso 2 dell'articolo 28 può essere abrogata.
Art. 29 cpv. 1 e 2 In futuro i dati delle persone prosciolte dall'obbligo di prestare servizio militare o servizio civile saranno conservati fino al compimento dell'80° anno di età degli
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interessati. I dati sanitari rilevati, pure per il trattamento nella vita civile, anche dopo anni presentano ancora un importante valore di riferimento. In tal modo, in relazione con conseguenze tardive di incidenti o malattie durante o al di fuori del servizio militare o civile, sarà possibile garantire praticamente per tutta la vita la fornitura di informazioni su dati sanitari rilevati in relazione con l'obbligo di prestare servizio militare o civile.
Art. 46 cpv. 1, frase introduttiva I dati elaborati nella banca dati FAI sono dati di medicina e di psicologia aeronauti- che che devono essere qualificati come dati degni di particolare protezione. Nella banca dati FAI sono inoltre elaborati i dati di civili, vale a dire di candidati, nonché dati degli accertamenti dell'idoneità dei piloti e dei controllori del traffico aereo civili. Finora, nella prassi l'autorizzazione di accesso era limitata al minimo assolu- tamente indispensabile. Questo fatto sarà considerato mediante una disposizione potestativa. In tal modo sarà chiaramente evidenziato il fatto che agli interessati può essere concesso l'accesso ai dati mediante procedura di richiamo, ma che ciò non costituisce un obbligo. Anche se in futuro la banca dati FAI dovesse essere integrata nel FIS FA, sarebbe mantenuto un accesso restrittivo.
Art. 47 cpv. 2 In futuro i dati delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare saranno conservati fino al compimento dell'80mo anno di età degli interessati. I dati sanitari rilevati, pure per il trattamento nella vita civile, anche dopo anni presentano ancora un importante valore di riferimento. In tal modo, in relazione con conseguenze tardive di incidenti o malattie durante o al di fuori del servizio militare, sarà possibile garantire praticamente per tutta la vita la fornitura di informazioni su dati sanitari rilevati in relazione con l'obbligo di prestare servizio militare.
Art. 49, 50, 52 e 53 cpv. 2 Dopo la valutazione degli aspiranti membri del distaccamento d'esplorazione dell'e- sercito, con i dati elaborati nell'EAAD e nella banca dati FAI si tratta di assegnare il personale ai differenti impieghi. Concretizzando i disciplinamenti in vigore si inten- de rendere trasparente il fatto che i dati rilevati con notevoli oneri in occasione della valutazione possono essere elaborati anche in vista di possibili impieghi. Inoltre, nell'EAAD sono elaborati i dati di singoli specialisti del comando forze speciali destinati a impieghi particolari.
Art. 62 lett. k Il progetto «sistema d'informazione per la pianificazione delle carriere e degli im- pieghi KEP» secondo gli articoli 96 segg. LSIM è stato sospeso e la parte «sviluppo delle carriere» è stata integrata nel sistema d'informazione Personale Difesa (IPV). Di conseguenza, nell'IPV saranno inoltre elaborati i dati menzionati alla nuova lettera k.
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Capitolo 3, Sezione 2 (art. 78-83) Oggi l'elaborazione dei dati nell'ambito dei controlli militari avviene, da un lato, mediante il sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) dello Stato mag- giore di condotta e, dall'altro, per il tramite del sistema d'informazione per i coman- danti militari (MIL Office) delle Forze terrestri. Nel frattempo, lo scambio di dati tra PISA e MIL Office sotto il profilo tecnico si è esteso a tal punto che l'esercizio del sistema d'informazione per il controllo dei militari (Sistema Controllo militari, Sist contr mil), ai fini dello scambio di dati – nel senso di un'esportazione o di un'impor- tazione di dati – è diventato obsoleto. L'esercizio del sistema d'informazione per il controllo dei militari sarà pertanto sospeso e la relativa base legale può quindi essere abrogata.
Art. 85, frase introduttiva, lett. d e f-h, 86, frase introduttiva, lett. b, f e g nonché 89 Poiché l'attuale abbreviazione «Mil Office» del sistema d'informazione per i coman- danti militari è protetta dal diritto d'autore, deve essere modificata in «MIL Office». In futuro sarà iscritto esplicitamente nella LSIM anche il registro delle punizioni secondo l'articolo 205 del Codice penale militare che i comandanti di truppa devono tenere nell'ambito delle pene disciplinari. La durata di conservazione dei dati in MIL Office corrisponderà a quella dei dati elaborati nel PISA.
Art. 91 cpv. 1 lett. a, 92 lett. f e 94 Il sistema d'informazione per lo sviluppo dei quadri (ISKE) non è utilizzato soltanto per il vero e proprio sviluppo dei quadri ma anche per lo sviluppo del personale. Le relative disposizioni devono pertanto essere completate.
Art. 96-101 Il sistema d'informazione per la pianificazione delle carriere e degli impieghi (KEP) è stato sviluppato dall'Aggruppamento Difesa come progetto per le Forze terrestri. L'esercizio pilota è stato sospeso alla fine del mese di ottobre 2010. Gli articoli 96- 101 possono di conseguenza essere abrogati definitivamente.
Titolo prima dell'articolo 126 e art. 126 Il sistema d'informazione per il controllo dell'istruzione (OpenControl), gestito dall'Aggruppamento Difesa e messo a disposizione delle Forze terrestri e delle Forze aeree, sarà sostituito da un moderno sistema d'informazione per la gestione dell'i- struzione (LMS DDPS). È pertanto necessario l'adeguamento puntuale degli articoli 126 segg. Il LMS DDPS, in quanto piattaforma di apprendimento online basata sul web (e-learning), sarà messo a disposizione di tutti i militari come pure del persona- le del DDPS. In tal modo sarà loro consentito di elaborare individualmente contenu- ti, assolvere test e iscriversi ai corsi residenziali offerti. Grazie a questo sistema, gli istruttori dell'esercito e i formatori dell'Amministrazione sono considerevolmente sgravati in quanto le lezioni teoriche possono essere assolte online, i lavori di corre- zione vengono a cadere, i ripassi da parte degli allievi avvengono online in maniera mirata ed essi possono elaborare autonomamente online altra materia. Di conse-
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guenza, gli istruttori e i formatori hanno a disposizione più tempo per la preparazio- ne dell'istruzione/formazione pratica.
Art. 127, frase introduttiva e lett. f e g Nell'esercito, l'e-learning come metodo con lezioni e possibilità di test è stato intro- dotto ovunque. Sia i militari sia il personale del DDPS avranno la possibilità di utilizzare il LMS DDPS per l'apprendimento individuale o l'apprendimento in classi e gruppi nonché per lo scambio di conoscenze. Quale contropartita, il LMS DDPS fornisce ai responsabili dell'istruzione e della condotta autorizzati i risultati necessari per il controllo dell'istruzione.
Art. 128, frase introduttiva e lett. b ed e Nel LMS DDPS non sono rilevate le conoscenze linguistiche, ma vengono per contro elaborati dati del personale del DDPS quali il cognome, il nome, il numero d'assicurato AVS, il numero personale e la funzione nell'unità amministrativa non- ché le capacità dei collaboratori e dei militari.
Art. 129, frase introduttiva, lett. b e d I dati garantiranno l'identificazione delle persone interessate e sarà possibile assicu- rare che tali dati (incorporazione, grado ecc.) siano aggiornati. Di principio, ogni persona interessata si registra nel LMS DDPS con il proprio nome di utente e la propria password e può poi accedere via Intranet o Internet al proprio ambiente di apprendimento. Proprio per il rilevamento riferito alla persona dei criteri d'istruzio- ne, per la pianificazione e l'esecuzione dell'istruzione, per il pilotaggio dei processi d'istruzione e per il controllo dell'istruzione, i dati di base devono poter essere acqui- siti anche presso le unità amministrative, i superiori e i comandi militari.
Art. 130 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c I risultati dell'istruzione servono al controllo e alla condotta dell'istruzione. Oltre alle persone interessate, hanno accesso ai dati unicamente i responsabili dell'istruzione dell'esercito e dell'Amministrazione di volta in volta competenti. Essi ottengono per il tramite del LMS DDPS i diritti di accesso online necessari al riguardo.
Art. 131 Il LMS DDPS è messo a disposizione dei militari e del personale del DDPS. Di conseguenza i dati dei militari elaborati nel sistema saranno conservati, come finora in OpenControl, fino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, mentre i dati del personale del DDPS saranno conservati fino alla fine del rapporto di lavoro. I risultati di singoli test saranno conservati più a lungo, per quanto lo preveda la legge, in altri sistemi d'informazione militari.
Titolo prima dell'art. 143a e art. 143a-143f Secondo l'articolo 103a della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), la Confederazione sostiene l'istruzione e il perfezionamento
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aeronautici di candidati atti a divenire piloti militari, piloti professionisti, istruttori o esploratori paracadutisti. Nell'ordinanza sulla Commissione di vigilanza per l'istru- zione aeronautica dei candidati all'attività di pilota militare, pilota di professione, istruttore di volo ed esploratore paracadutista (RS 512.272) è disciplinata la vigilan- za sui corsi dell'istruzione aeronautica (SPHAIR). A causa della carenza di personale presso il DATEC per la preselezione interna dei candidati piloti, le Forze aeree hanno assunto la responsabilità e il finanziamento di SPHAIR nel quadro del pro- gramma di sgravio 2003 (discussione della legge federale del 19 dicembre 2003 sul programma di sgravio 2003, Boll. uff. dell'Assemblea federale, sessione autunnale 2003, pag. 1696 segg.). Di conseguenza, l'istruzione e il perfezionamento aeronauti- ci sono passati dall'ambito di responsabilità del DATEC a quello del DDPS. Nel 2011, nel quadro del progetto «Sphairi», la banca dati SPHAIR è stata trasferita da un server civile alla BAC con lo scopo di incrementare la sicurezza dei dati. SPHAIR serve a stabilire l'idoneità degli interessati a una formazione di pilota o esploratore paracadutista. Ogni cittadino svizzero interessato può farsi registrare, a partire dal 16mo anno di età, in SPHAIR Expert e quindi avviare autonomamente il processo di accertamento dell'idoneità come candidato per un'istruzione a pilota o esploratore paracadutista. In particolare, in SPHAIR può iscriversi a corsi, registrare i propri dati personali (generalità, indirizzo, numero d'assicurato AVS, nazionalità, luogo e data di nascita, conoscenze linguistiche, grado, stato civile, curriculum vitae, interessi, dati medici), in parte mutarli e consultare i risultati dei propri test. La decisione in merito alla selezione è comunicata dalle Forze aeree alle persone inte- ressate via SPHAIR Expert. I futuri piloti ed esploratori paracadutisti devono soddisfare elevati requisiti medici. Tali requisiti sono anche criteri d'esclusione per la selezione e l'istruzione. Di conse- guenza, deve essere possibile l'elaborazione dei dati necessari al riguardo. Mediante SPHAIR Expert vengono elaborati i dati dei corsi e degli esami, i risultati e le deci- sioni in merito alla selezione. Le Forze aeree trasmettono alle compagnie aeree (ad es. SWISS) e alle scuole di volo comunicazioni riguardanti il superamento di un corso soltanto con il consenso della persona interessata. I terzi non hanno alcun accesso ai dati di SPHAIR Expert. Nel concetto in materia di autorizzazioni di SPHAIR Expert sono definiti differenti organi competenti e i rispettivi diritti in materia di elaborazione dei dati.
Titolo prima dell'art. 167a e art. 167a-167f Secondo l'articolo 100 lettere a e c LM gli organi competenti per la sicurezza milita- re adempiono nell'esercito compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza e valutano la situazione della sicurezza sul piano militare. In virtù dell'articolo 100 capoverso 2 LM sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli partico- larmente degni di protezione, i profili della personalità, sempreché e finché i loro compiti lo esigano. Le presenti disposizioni intendono creare la base legale formale per il sistema d'in- formazione «sistema di allestimento di giornali e rapporti per la sicurezza militare» JORASYS. Nel giornale sono elencate le comunicazioni in entrata (telefonate, fax, mail) e iscritti i conseguenti incarichi al personale professionista della polizia milita- re. Nel sistema di allestimento dei rapporti i militari della polizia militare territoriale
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registrano le attività da loro eseguite. I dati registrati sono necessari per i procedi- menti disciplinari dei comandanti di truppa e i procedimenti penali della Giustizia militare. Inoltre, essi vengono elaborati in forma anonimizzata per rappresentare la situazione della sicurezza sul piano militare, la quale oltre a un quadro della situa- zione in tutto l'esercito illustra anche, a favore del comando dell'esercito, tendenze nell'ambito degli eventi rilevanti per la sicurezza. Con il sistema di allestimento di giornali e rapporti possono essere registrate e documentate le attività della polizia militare territoriale. Il collaboratore della polizia militare territoriale può accedere unicamente ai dati della sua regione PM e gli accesi ai dati sono protocollati. Soltanto i collaboratori della centrale d'intervento del comando della polizia militare e le persone incaricate della valutazione della situa- zione della sicurezza sul piano militare e in particolare dell'autoprotezione dell'eser- cito, hanno accesso ai dati. Gli altri collaboratori professionisti della Sicurezza militare, compresa la condotta, non hanno alcun accesso a JORASYS. Pure l'Ufficio dell'uditore in capo e gli organi della Giustizia militare non hanno alcun accesso a JORASYS. Il sistema serve unicamente all'adempimento dei compiti degli organi della polizia militare.
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