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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l’ulteriore sviluppo dell’esercito (concretizzazione del Rapporto sull’esercito 2010)

del 26 giugno 2013

2012-0254 1

Compendio

L'ulteriore sviluppo dell'esercito impone l'adeguamento di alcune basi legali.1 Le relative basi concettuali sono state presentate nel 2010 dal Consiglio federale nel Rapporto sulla politica di sicurezza2 e nel Rapporto sull'esercito3. Esse vengono concretizzate nel presente documento. L'attuazione delle misure proposte è prevista per gli anni 2016 a 2020. I compiti dell'esercito (capitolo 2) sono immutati. Nell’ambito della difesa, l'esercito si limiterà al mantenimento della competenza di difesa. Nel prossimo futuro la priorità sarà data all'appoggio a favore delle autorità civili (aiuto militare in caso di catastrofe, impieghi di sicurezza e salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo). Le capacità in materia di promovimento della pace saranno incrementate sotto il profilo qualitativo. Per ciascuno dei tre compiti occorreranno delle basi dottrinali (capitolo 3). Il profilo prestazionale dell'esercito (capitolo 4) viene concretizzato. Esso distingue tra prestazioni per impieghi non prevedibili (per es. catastrofi, minacce terroristi- che), per impieghi prevedibili (per es. protezione di conferenze) e prestazioni da fornire in permanenza (per es. salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo). La prontezza dell'esercito sarà di principio migliorata (capitolo 4.2). Al riguardo saranno designate formazioni di milizia in stato di prontezza elevata. Per motivi inerenti alla logistica, occorrerà continuare a distinguere tra mezzi che possono essere impiegati immediatamente e mezzi che possono essere impiegati soltanto dopo giorni o settimane. La nuova struttura dell'esercito (capitolo 5) mira per quanto possibile a una chiara separazione tra gli ambiti dell'istruzione, dell'impiego e del supporto. L'istruzione sarà diretta integralmente e l'impiego dei militari di professione sarà meglio gestito; al riguardo sarà istituita la funzione di capo Istruzione. Nell'ambito dell'impiego, le Forze aeree e le Forze terrestri saranno raggruppate. Rimarranno direttamente subordinate al capo dell'esercito la Base logistica dell'esercito (BLEs) e la Base d'aiuto alla condotta dell'esercito (BAC). Il modello d'istruzione (capitolo 6) consentirà ai quadri di milizia di acquisire più esperienza pratica in materia d'istruzione. Di conseguenza, il pagamento dei gradi avverrà di nuovo durante un'intera scuola reclute. Saranno organizzate due scuole reclute l'anno (finora: 3). I corsi di ripetizione dureranno soltanto 13 giorni; ogni soldato dovrà prestare sei corsi di ripetizione e, complessivamente, 225 giorni di servizio (finora: 260). L'economia potrà quindi approfittare del fatto che le assenze dei collaboratori saranno più brevi, che il numero dei giorni di servizio diminuirà e che i quadri saranno meglio qualificati. L'effettivo regolamentare dell'esercito sarà ridotto a 100 000 militari (capitolo 7). Allo scopo di poter disporre di un numero sufficiente di militari per l'istruzione e l'impiego, l'effettivo reale delle formazioni sarà di 1,4 volte il rispettivo effettivo regolamentare. La gestione degli effettivi sarà migliorata. I limiti d'età fissi per la

1 Legge militare (RS 510.10); ordinanza dell'Assemblea federale sull'amministrazione dell'esercito (RS 510.30); legge federale sui sistemi d'informazione militari (RS 510.91); ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito (RS 513.1) 2 FF 2010 4511 3 FF 2010 7855

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truppa e i sottufficiali saranno abbandonati: dopo aver assolto la scuola reclute, rimarranno incorporati per nove anni. Con un effettivo di 100 000 militari possono essere costituiti 109 battaglioni/gruppi. Rispetto ad oggi, occorrerà quindi scioglie- re 68 tra battaglioni e gruppi, più precisamente 16 formazioni attive e tutte le 52 formazioni della riserva. Soprattutto per quanto riguarda gli immobili, il personale professionista, l'equipag- giamento e l'armamento, saranno indispensabili importanti riduzioni allo scopo di raggiungere l'auspicato equilibrio tra prestazioni e risorse (capitolo 8). Occorrerà tra l'altro rinunciare a vari aerodromi, fino a una dozzina di piazze d'armi e all'inte- ra infrastruttura di combattimento (postazioni di sbarramento, artiglieria di fortez- za). Oltre ad altri sistemi principali, dovranno essere messi rapidamente fuori servizio il sistema di difesa contraerea Rapier, il radar tattico d'aviazione Taflir e i cacciacarri. L'ulteriore sviluppo dell'esercito mira a migliorare in maniera duratura il rapporto tra le prestazioni dell'esercito necessarie per la sicurezza del Paese e le risorse a sua disposizione.

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Indice

1 Situazione iniziale 6

1.1 Eliminazione delle lacune 6

1.2 Risorse e prestazioni 6

1.3 Orizzonte temporale fino al 2020 7

1.4 Orizzonte temporale dopo il 2020 8

2 Compiti 9

3 Dottrina 10

3.1 Difesa 10

3.2 Appoggio a favore delle autorità civili 11

3.3 Promovimento della pace 12

4 Prestazioni dell’esercito e sistema di prontezza 13

4.1 Profilo prestazionale 13

4.2 Sistema di prontezza 17

5 Strutture 19

5.1 Impiego 21

5.2 Istruzione 23

5.3 Supporto 24

6 Istruzione 24

6.1 Istruzione di base 25

6.2 Istruzione dei quadri 26

6.3 Armonizzazione dell'istruzione militare di base con il settore della

formazione universitaria 27

6.4 Interruzioni dei servizi d’istruzione di base e carriera di quadro senza

sostanziale soluzione di continuità 28

6.5 Corsi di ripetizione 28

7 Effettivo dell’esercito, giorni di servizio e modello di servizio 32

7.1 Effettivi 32

7.2 Modello di servizio per la truppa e i sottufficiali 33

7.3 Modello di servizio per i quadri 34

7.4 Modello per i militari in ferma continuata 34

8 Ripercussioni dell’ulteriore sviluppo dell’esercito 36

8.1 Ripercussioni sugli immobili 36

8.2 Ripercussioni sull’equipaggiamento dell'esercito 37

8.3 Messa fuori servizio del materiale d'armamento 38

8.4 Implicazioni per sistemi d’arma pesanti, futuro dell'artiglieria 38

8.5 Ripercussioni sul personale di milizia 39

8.6 Ripercussioni sul personale militare e civile professionista 39

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9 Prestazioni supplementari nel caso di un limite di spesa di 5 miliardi di

franchi 40

9.1 Miglioramento del mantenimento e dell'ulteriore sviluppo della

competenza di difesa 40

9.2 Miglioramento della fornitura di prestazioni per l’appoggio a favore delle

autorità civili 41

9.3 Prestazioni supplementari per il promovimento militare della pace 41

9.4 Conclusione 41

10 Prospettive 42

11 Commento ai singoli articoli 43

11.1 Legge militare 43

11.2 Ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione dell’esercito 59

11.3 Ordinanza dell'Assemblea federale sull'Amministrazione

dell'esercito 60

11.4 Legge federale sui sistemi d'informazione militari 60

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1 Situazione iniziale

L’attuale ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs) è stato avviato con il Rapporto sulla politica di sicurezza del 23 giugno 2010 e con il Rapporto sull’esercito del 1° ottobre 2010. È necessario per due motivi: da un lato, occorre eliminare le lacune chiaramente riscontrate negli anni scorsi in seno all’esercito in materia d’istruzione dei quadri, di prontezza e, nella misura in cui le risorse lo consentono, anche di equipaggiamento; d’altro lato, si tratta di migliorare in maniera duratura il rapporto tra le prestazioni dell’esercito necessarie per la sicurezza del Paese e le risorse messe a sua disposizione.

1.1 Eliminazione delle lacune

Per loro natura, le riforme richiedono, dopo un certo periodo di tempo, correttivi e ulteriori aggiustamenti. La concretizzazione di Esercito XXI è stata ad esempio pregiudicata dai ripetuti tagli al budget. Con la fase di sviluppo 2008/2011 il profilo prestazionale dell’esercito ha dovuto essere adeguato. Continuano però a sussistere lacune nell’ambito del materiale nonché per quanto riguarda l’esperienza di condotta dei quadri di milizia e la prontezza. Queste carenze vanno eliminate, per quanto ciò sia finanziabile, tanto più che questi ambiti sono determinanti per la capacità d’impiego dell’esercito. Nell’ambito dell’istruzione i quadri di milizia assumeranno di nuovo un ruolo più marcato e acquisiranno il più rapidamente possibile esperienze di condotta lavoran- do a contatto diretto con la truppa. Ogni militare dovrà nuovamente assolvere un’intera scuola reclute e per i sottufficiali promossi, i tenenti che hanno ottenuto il brevetto e i futuri comandanti di compagnia sarà reintrodotto il pagamento del grado. La prontezza dell’esercito sarà incrementata, affinché possa reagire a eventi straordinari in ogni momento e immediatamente con forze sufficienti e idonee. In una società globalizzata, interconnessa, complessa – e quindi per molti aspetti sog- getta a perturbazioni – per ogni minaccia o pericolo non si può sempre contare su tempi di preallarme. Di conseguenza, le truppe devono poter essere chiamate in servizio ed equipaggiate rapidamente. I miglioramenti in materia di istruzione e di prontezza sono connessi a importanti sforzi finanziari. Pertanto l’esercito deve stabilire priorità chiare e prevedere misure di rinuncia in altri settori.

1.2 Risorse e prestazioni

Nel Rapporto sull’esercito 2010 il Consiglio federale aveva previsto per l’esercito un effettivo regolamentare di 80 000 militari e un limite di spesa di 4,4 miliardi di franchi.4 Esso ha inoltre indicato che tale limite di spesa avrebbe reso necessari considerevoli sforzi di risparmio per garantire a medio termine il finanziamento degli investimenti necessari, e che ciò avrebbe anche avuto ripercussioni sul profilo

4 I 4,4 miliardi di franchi si riferiscono al 2010; a questa cifra va aggiunto il successivo rincaro.

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prestazionale.5 Il rapporto complementare del 28 marzo 2011 richiesto dalla Com- missione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati prevedeva per il finan- ziamento duraturo di un esercito con un effettivo regolamentare di 100 000 militari un fabbisogno di 5,1 miliardi di franchi l’anno e un finanziamento iniziale di 6,2 miliardi ripartito su 20 anni, ossia un fabbisogno complessivo di 5,4 miliardi di franchi l’anno. Le Camere federali si sono infine pronunciate per un effettivo rego- lamentare di 100 000 militari e un limite di spesa di 5 miliardi di franchi a partire dal 2014, compresi l’acquisto dei velivoli destinati alla sostituzione parziale della flotta di Tiger, l’eliminazione delle lacune a livello di equipaggiamento e il recupero dei ritardi accumulati nella manutenzione degli immobili. Il Consiglio federale ritiene che con un limite di spesa di 4,7 miliardi di franchi a partire dal 2015 (compreso l’acquisto e l’esercizio dei velivoli destinati alla sostitu- zione parziale della flotta di Tiger) l’esercito possa adempiere il suo compito. Un ammontare inferiore rispetto alle direttive pianificatorie del Parlamento è segnata- mente possibile poiché l’acquisto di velivoli destinati alla sostituzione parziale della flotta di Tiger avrà luogo più tardi e costerà circa un miliardo di franchi in meno di quanto ipotizzato precedentemente. Nondimeno, il Consiglio federale è consapevole che, con 4,7 miliardi di franchi, l’esercito deve intraprendere sforzi intensi e costanti di risparmio per coprire le sue spese d’esercizio, per raggiungere una quota ragione- vole di investimenti e per fornire il contributo richiesto alla sicurezza del Paese e della sua popolazione. Le restrizioni a livello di risorse hanno ripercussioni sul profilo prestazionale; le relative conseguenze sono illustrate nel presente rapporto esplicativo.

1.3 Orizzonte temporale fino al 2020

L’ulteriore sviluppo dell’esercito è un processo permanente. Per motivi pianificatori e di tecnica di lavoro vanno qui distinti due orizzonti temporali: fino al 2020 e dopo il 2020. Le prestazioni che l’esercito deve fornire devono soddisfare le esigenze di sicurezza della Svizzera – ossia essere orientate alle minacce e ai pericoli e tenere conto della vulnerabilità dello Stato, dell’economia e della società – ed essere armonizzate con le risorse finanziarie e di personale. Nell’ambito dei nuovi conflitti asimmetrici non si mira tanto al potenziale militare di uno Stato quanto, piuttosto, direttamente al funzionamento della società civile e dell’economia. Inoltre si sfrutta l’effetto di sorpresa provocando eventi e situazioni imprevisti per conseguire un effetto paraliz- zante sulla società. L’esercito è pertanto confrontato con la sfida consistente nell’elaborare, entro i limiti finanziari prestabiliti e in tempi possibilmente brevi, risposte convincenti a scenari di minaccia che non corrispondono agli schemi di pensiero tradizionali in materia di politica di sicurezza. A tal fine l’esercito deve, almeno parzialmente, poter essere impiegato immediatamente e creare sicurezza in maniera rapida, flessibile e polivalente. Il numero minore di formazioni disponibili in seguito alla riduzione dell’effettivo dell’esercito e la necessità di appoggiare rapidamente le autorità civili nel caso di eventi improvvisi, richiedono una rielabo-

5 Rapporto sull’esercito 2010, capitolo 6.5.

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razione del sistema della prontezza differenziata. Una capacità di reazione elevata richiede altresì miglioramenti nel campo dell’istruzione e dell’equipaggiamento. L’attuazione delle misure menzionate nelle pagine seguenti avverrà tra il 2016 e il 2020. Con un’attuazione progressiva si intende garantire che l’esercito possa adempiere in qualsiasi momento i suoi compiti. Questo ulteriore sviluppo dell’esercito comporta importanti innovazioni dell’organizzazione militare (compre- sa la struttura di comando), del modello d’istruzione e di servizio e del sistema di prontezza. A ciò si aggiungono vari adeguamenti di dettaglio e misure di accompa- gnamento, segnatamente negli ambiti della dottrina, dell’equipaggiamento, degli immobili, della logistica e dell’aiuto alla condotta. In tal modo sarà possibile elimi- nare una parte consistente delle carenze identificate; tuttavia, le risorse disponibili continuano a imporre dei limiti.

1.4 Orizzonte temporale dopo il 2020

Il contesto internazionale è in costante mutamento; negli ultimi anni le forme di conflitto come pure varie forze armate hanno subìto grandi cambiamenti. Per la Svizzera è importante osservare questi mutamenti relativamente alla propria situa- zione in materia di sicurezza. Al riguardo occorre preservare una propria cultura di analisi che, nell’interpretazione delle tendenze internazionali, tenga conto delle peculiarità nazionali. L’evoluzione delle tecnologie dell’armamento che si riflette nei programmi d’acquisto di altre forze armate è determinante pure per il nostro Paese. La flessibilità, la mobilità, la cyber defense, le forze speciali e l’aiuto alla condotta diventano sempre più importanti anche per l’Esercito svizzero, mentre l’importanza dei sistemi d’arma terrestri pesanti impiegati in massa è diminuita. Tuttavia, non tutti i cambiamenti e le riforme di altri eserciti sono rilevanti per la Svizzera. Ciò vale segnatamente per gli adeguamenti volti a facilitare la partecipa- zione ad azioni di combattimento in territori lontani. Il Consiglio federale intende presentare alla fine del 2014 un nuovo rapporto sulla politica di sicurezza che si focalizzerà su un’analisi delle minacce e dei pericoli e che costituirà anche la base da cui trarre le conseguenze per l’ulteriore sviluppo dell’esercito dopo il 2020. Si tratterà di determinare in che modo l’esercito può proteggere con la massima efficacia ed efficienza la Svizzera e la sua popolazione dalle minacce e dai pericoli. Le imminenti fasi di adeguamento non dovranno entrare in conflitto con il necessa- rio sviluppo a lungo termine. In particolare, le decisioni relative agli investimenti richiederanno grande attenzione e accuratezza, poiché i loro effetti si manifesteranno per lungo tempo. Per sfruttare i punti di forza del sistema di milizia, proteggere la Svizzera in modo ottimale e tenere conto della riduzione dell’effettivo, l’esercito deve porre l’accento su una buona istruzione, su un’elevata prontezza, sulla flessibilità e sulla mobilità.

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2 Compiti

L'esercito è la più importante riserva della Confederazione in materia di politica di sicurezza. In generale, è orientato alla protezione e alla sicurezza del Paese, in particolare delle infrastrutture critiche e della popolazione, e in caso di attacco militare rappresenta lo strumento decisivo. È parte integrante della Rete integrata Svizzera per la sicurezza. Nell’ambito del promovimento della pace fornisce contri- buti volti alla prevenzione di conflitti e alla gestione di crisi. Ha i tre compiti seguenti:  difesa; – appoggio a favore delle autorità civili; – promovimento della pace. Gli impieghi volti alla difesa servono a impedire o a respingere un attacco militare contro la Svizzera e la sua popolazione e in caso di minaccia anche a proteggere le infrastrutture critiche. La capacità di difesa deve sempre essere orientata alle poten- ziali minacce militari con le quali la Svizzera potrebbe essere confrontata. Non si tratta semplicemente di aggiornare la struttura, l'equipaggiamento e l'armamento, ma di verificarli e adeguarli in permanenza. Alla luce della scarsa probabilità di un conflitto armato tra Stati nell'Europa centrale, il Consiglio federale ritiene sostenibi- le a livello di politica di sicurezza, e inevitabile in considerazione delle risorse, di limitare la capacità di difesa da un attacco militare al mantenimento e all'ulteriore sviluppo della competenza di difesa, in alcuni settori chiave con una qualità elevata, ma in un’entità minima. Per quanto riguarda l'appoggio a favore delle autorità civili si tratta di contributi dell’esercito volti a consentire a suddette autorità di svolgere i propri compiti, fina- lizzati a garantire l'ordinamento democratico, la tutela della vita e dell'integrità personale, la libertà dei movimenti, la qualità della vita, la proprietà e il benessere dei cittadini. L'esercito fornisce contributi per far fronte a situazioni straordinarie nonché in caso di eventi di interesse pubblico nazionale e fornisce appoggio agli organi di sicurezza, in primo luogo dei Cantoni, nell'ambito della prevenzione e della difesa nei confronti di minacce alla sicurezza interna. Tale appoggio avviene in via sussidiaria, su richiesta e sotto la responsabilità operativa delle autorità civili, quando i mezzi civili non sono (più) sufficienti per mancanza di personale, di mate- riale o di tempo. La Confederazione è responsabile della protezione dello spazio aereo in tutte le situazioni: poiché soltanto l'esercito dispone dei mezzi adeguati a tale scopo, garantisce la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo in appoggio alle autorità civili. Per quanto concerne i cyberattacchi l'esercito protegge i propri sistemi e contribuisce a far fronte alle conseguenze di simili attacchi. Il compito dell’esercito «promozione della pace» comprende i contributi volti alla prevenzione di conflitti e alla gestioni di crisi nel quadro delle misure adottate dalla comunità internazionale per la prevenzione e la riduzione delle minacce, il ripristino della sicurezza e della stabilità e la (ri)costituzione di strutture durature dello Stato di diritto. Gli impieghi dell'esercito volti al promovimento della pace necessitano di un mandato dell'ONU o dell'OSCE. È esclusa la partecipazione ad azioni di combatti-

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mento volte all’imposizione della pace. La partecipazione a impieghi di promovi- mento della pace è volontaria. La principale linea di sviluppo dell'esercito consiste nell'evolversi ulteriormente in uno strumento efficace contro molteplici minacce e pericoli, in maniera conforme alle necessità in materia di sicurezza della Svizzera moderna, caratterizzata da un’elevata vulnerabilità.

3 Dottrina

La dottrina descrive le modalità con le quali l'esercito affronta di principio i propri compiti, ossia indipendentemente da una situazione concreta. È una condizione quadro essenziale in particolare per l'organizzazione dell'esercito, per il suo equi- paggiamento e il suo armamento nonché per l'infrastruttura. È inoltre il punto di partenza per lo sviluppo delle procedure tattiche d'impiego e della tecnica di combat- timento. Nell'ambito dell'istruzione la dottrina determina una certa standardizzazione del pensiero, senza limitare troppo il margine di manovra.

3.1 Difesa

Nel campo della difesa, l’esercito si limita al mantenimento della competenza di difesa («savoir faire»); ciò corrisponde alle opzioni in materia di politica di sicurez- za in vigore da dieci anni. Qualora si delineasse una minaccia concreta, la prontezza alla difesa nei confronti di un attacco militare dovrebbe essere accresciuta con la massima rapidità.6 Per definire le capacità da mantenere è necessario sviluppare concezioni sulla pro- pria condotta del combattimento in caso di conflitto armato. Attualmente ciò è possibile soltanto in maniera molto astratta. Gli sviluppi tecnologici dei prossimi anni e le esperienze risultanti da conflitti armati potranno far sembrare importanti nuove capacità e procedure d'impiego e obsolete quelle attuali. Anche l'Esercito svizzero deve adeguarsi in maniera flessibile a questa evoluzione, sia a livello quan- titativo che qualitativo. Le tendenze internazionali nello sviluppo delle forze armate, nelle tecnologie militari e nello svolgimento di conflitti armati devono essere seguite in modo costante indipendentemente dalle risorse attualmente disponibili, poiché costituiscono la base per la verifica periodica delle proprie ipotesi pianificatorie. Di conseguenza, anche la capacità e la competenza di difesa devono essere costante- mente oggetto di una nuova valutazione. Già molto prima di sfociare in azioni belliche, si tratterebbe, con una dimostrazione della propria capacità e della propria prontezza al combattimento, di dissuadere un

6 Questa limitazione ha il suo motivo principale nella gestione parsimoniosa delle risorse. Una prontezza permanente alla difesa nei confronti di un attacco militare richiederebbe spese notevolmente più elevate. Un secondo motivo della limitazione alla competenza di difesa è da ricondurre al fatto che l’adeguamento permanente alle mutevoli minacce mili- tari risulta più semplice.

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potenziale avversario dal compiere un attacco. Qualora la Svizzera dovesse cionono- stante essere attaccata, l'obiettivo consisterebbe nel sottrarre il maggior numero possibile di mezzi propri a un attacco aereo nemico, nel ridurre i mezzi di guerra aerea avversari nonché nel logorare e sconfiggere le forze avversarie a terra sfrut- tando il terreno con una combinazione di azioni offensive e difensive. Premessa per un impiego efficace dei propri mezzi è la protezione contro i cyberattacchi già molto tempo prima di un’aggressione militare. È necessario valutare costantemente quali capacità sono necessarie per difendersi da un attacco militare. Sinora la capacità di condurre il combattimento interarmi costi- tuiva una risposta adeguata. Il ruolo dei tradizionali mezzi pesanti dell'esercito è tuttavia relativizzato nella misura in cui aumentano le possibilità di disturbare consi- derevolmente il funzionamento dello Stato, dell'economia e della società, nonché di compromettere la sicurezza del territorio e dello spazio aereo, ad esempio mediante cyberattacchi o attacchi con droni. Ciò sarà da tenere in considerazione quando i principali sistemi d'arma terrestri attualmente disponibili, come gli obici blindati e i carri armati da combattimento, raggiungeranno la fine della loro durata d'impiego. È quindi possibile che simili sistemi non saranno più efficienti, ad esempio se sono stati sviluppati altri sistemi che in considerazione delle minacce del momento pro- mettono una migliore efficacia. Gli sviluppi tecnici sembrano presagirlo: rispetto ad altri sistemi, a livello internazionale s'investe meno nell'ulteriore sviluppo dei siste- mi d'arma terrestri pesanti (soprattutto obici blindati e carri armati da combattimen- to). Per l'immediato futuro dell'Esercito svizzero ciò significa che in caso di investi- menti in sistemi di questo genere è richiesta grande prudenza. Simili adeguamenti sono sempre stati necessari; l’ostinato attaccamento al passato ha spesso avuto conseguenze catastrofiche a livello militare.7

3.2 Appoggio a favore delle autorità civili

Nel prossimo futuro l'appoggio alle autorità civili sarà al centro delle prestazioni che l'esercito dovrà fornire. La probabilità che eventi quali catastrofi naturali di vasta portata, attentati terroristici o cyberattacchi si verifichino all'improvviso e senza alcun preavviso costringe l'esercito a fornire molto rapidamente le sue prestazioni. Gli impieghi dell'esercito in appoggio alle autorità civili e quelli volti alla protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche avvengono sempre in via sussidiaria, su richiesta delle autorità civili e sotto la loro responsabilità operativa, quando le autorità civili per mancanza di personale, di materiale o di tempo non riescono a far fronte ai compiti imminenti. Nella gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza, nell'adempimento di altri compiti di importanza nazionale nonché per quanto riguar- da la difesa da gravi minacce alla sicurezza interna l'esercito può sgravare le autorità civili svolgendo un'ampia gamma di impieghi d'appoggio:

7 Esempi noti al riguardo sono la linea Maginot in Francia durante la Seconda guerra mondiale oppure il mantenimento della cavalleria dopo l’apparizione delle mitragliatrici o dopo l’impiego in massa di carri armati da combattimento.

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l'aiuto militare in caso di catastrofe è fornito principalmente in Svizzera. All'estero l'esercito può fornire contributi a favore dell'aiuto umanitario; gli impieghi nelle regioni estere limitrofe avvengono nel quadro di trattati internazionali bilaterali. Gli attori principali dell'aiuto militare in caso di catastrofe sono le truppe di salvataggio, le truppe del genio e le truppe sanitarie. Gli impieghi di sicurezza dell'esercito servono a rafforzare il dispositivo di sicurezza dei mezzi civili di Cantoni e Confederazione, segnatamente per quanto riguarda la protezione delle infrastrutture critiche, e a gestire sovraccarichi di lavoro. Per gli impieghi di sicurezza sono in primo luogo idonee le formazioni della fanteria e della polizia militare. A seconda della minaccia e delle necessità di appoggio delle autori- tà civili, può rendersi necessario anche l'impiego di forze meccanizzate. Tutti i compiti nel quadro dell'appoggio a favore della autorità civili possono essere appoggiati con mezzi aerei (per es. trasporto aereo o ricognizione aerea). Per salvaguardare gli interessi svizzeri all'estero le autorità civili possono essere appoggiate anche proteggendo le rappresentanze diplomatiche o salvando e rimpa- triando i cittadini svizzeri. Gli impieghi per il salvataggio e il rimpatrio avvengono in linea di massima in cooperazione con altri Stati. La salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo è un compito permanente della Confederazione svolto principalmente dalle Forze aeree. Comprende tutte le misure volte a impedire eventuali violazioni delle norme sul traffico aereo e l'uso abusivo dello spazio aereo. Si tratta in primo luogo di imporre il rispetto delle regole per l’utilizzazione dello spazio aereo. Il Consiglio federale può limitare o vietare tempo- raneamente o in permanenza l'utilizzazione dello spazio aereo svizzero oppure il sorvolo di determinate zone. Esso intende realizzare al più presto una prontezza delle Forze aeree per interventi svolti 24 ore su 24. 8 Le relative misure devono tuttavia integrarsi nel quadro complessivo a livello finanziario e di personale.

3.3 Promovimento della pace

Nell’ambito del promovimento della pace, come già illustrato nel Rapporto sull'e- sercito 2010, l’esercito deve essere in grado di inviare contingenti armati 9, singole persone e piccoli distaccamenti non armati nonché specialisti (dello sminamento a scopo umanitario, della riforma del settore della sicurezza e della sicurez- za/distruzione di armi leggere e munizioni). Un impiego è possibile unicamente su base volontaria e per missioni su mandato dell’ONU o dell’OSCE. Tale capacità sarà incrementata a livello qualitativo, segnatamente nei settori del trasporto aereo, nonché delle prestazioni logistiche e di trasporto terrestri. Sarà anche rafforzata a livello quantitativo in modo da consentire l’impiego contemporaneo nell’ambito del promovimento della pace di un effettivo massimo di 500 militari (invece degli

8 Conformemente alla mozione Hess (09.4081): «Prontezza più elevata per il servizio di polizia aerea anche al di fuori dei normali orari di lavoro». 9 L’armamento consentirà alle truppe di proteggersi e di adempiere i propri compiti. È esclusa la partecipazione a impieghi di combattimento volti all’imposizione della pace.

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attuali 300). Un impiego non può avvenire immediatamente, in quanto il reclutamen- to e l’istruzione dei volontari richiede qualche mese. Gran parte dei contributi possono essere forniti da militari di milizia. In alcuni campi d’attività che richiedono un elevato grado di specializzazione è tuttavia necessario ricorrere al personale professionista del DDPS, ad esempio ai piloti e ai meccanici di elicotteri oppure agli specialisti di esplosivi. Sono già state avviate misure volte alla realizzazione delle strutture necessarie e al reperimento delle relative risorse di personale. La copertura delle lacune in materia di personale identificate in relazione ai contributi di alto valore previsti sarà integrata nella pianificazione strategica del personale, nell’ottica di un ampliamento delle capacità. L’istruzione di simili specia- listi fino al conseguimento della prontezza all’impiego dura tuttavia diversi anni.

4 Prestazioni dell’esercito e sistema di prontezza

4.1 Profilo prestazionale

Il profilo prestazionale dell'esercito illustra il numero di militari che possono essere impiegati per determinati impieghi di durata variabile dopo aver assolto una fase di preparazione più o meno lunga. Tale profilo prestazionale costituisce un criterio centrale e, accanto alla dottrina, è il motore per l'ulteriore sviluppo dell'esercito. Nel suo parere in merito a numerosi interventi parlamentari10 il Consiglio federale ha annunciato la necessità di adeguare il profilo prestazionale dell'esercito, poiché quello attualmente previsto non è realizzabile con un limite di spesa di 4,7 miliardi di franchi, compresi l'acquisto e l’esercizio della flotta di aerei destinati a sostituire i Tiger. Già nel Rapporto sull'esercito 2010 aveva illustrato un'intera gamma di possi- bilità di risparmio per garantire il finanziamento a medio termine degli investimenti necessari. Simili misure di risparmio e di rinuncia rimangono necessarie, anche se il Consiglio federale ha aumentato il limite di spesa da 4,4 a 4,7 miliardi di franchi, compresa la sostituzione parziale della flotta di Tiger. Le principali modifiche relative al profilo prestazionale definito nel Rapporto sull’esercito 2010 consistono nella riduzione da 35 000 a 20 000 militari dell’effettivo delle forze per il rapido appoggio a favore delle autorità civili e in una proroga del periodo che decorre tra l’evento e l’entrata in servizio della maggior parte delle formazioni chiamate in servizio. A tal proposito occorre considerare che per motivi logistici è opportuna un’entrata in servizio scaglionata delle forze. Una limitazione dell’effettivo di tali forze a 20 000 militari (più 12 000 a 15 000 militari per prestazioni di base specifiche all’impiego delle Forze aeree, dell’aiuto alla condotta, della logistica ecc.) significa tuttavia una sostanziale riduzione delle pre- stazioni; potrebbe però essere sostenibile sia in considerazione delle necessità di appoggio a favore delle autorità civili, che spesso si delineano chiaramente soltanto

10 12.3983 Mozione CPS N: «Applicazione coerente del decreto federale del 29 settembre 2011 concernente il rapporto sull’esercito»; 12.3744 Postulato Glanzmann-Hunkeler: «Profilo prestazionale dell’esercito»; 12.3745 Postulato Eichenberger: «Profilo prestazio- nale dell’esercito».

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con il passare del tempo, sia sulla base di considerazioni militari e di politica di sicurezza.

Figura 1: Profilo prestazionale dell'esercito

Il profilo prestazionale distingue tre tipi di prestazioni: – prestazioni che devono essere fornite nel quadro di impieghi non prevedibili, ossia in caso di eventi improvvisi (ad es. catastrofi oppure minaccia terrori- stica); – prestazioni che devono essere fornite nel quadro di impieghi prevedibili (ad es. protezione di conferenze come in occasione del World Economic Fo- rum); – prestazioni che devono essere fornite in permanenza (per es. salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo oppure prestazioni di base). In caso di minacce, pericoli ed eventi non prevedibili l'esercito può: – entro 24 ore, impiegare almeno 150 militari (militari di professione e militari di milizia), per settimane, nell'ambito dell'aiuto in caso di catastrofe; – dopo un tempo di preparazione di 48 ore mettere a disposizione delle autori- tà civili circa 500 militari (militari di professione, personale professionista

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civile e formazioni d'intervento di militari in ferma continuata), per 4 setti- mane al massimo, per la gestione di eventi particolari; – dopo un tempo di preparazione di 72 ore mettere a disposizione delle autori- tà civili fino a 900 militari (formazioni provenienti da corsi di ripetizione e scuole attualmente in corso11), per quattro settimane al massimo, per la ge- stione di eventi particolari, ad esempio catastrofi e situazioni d'emergenza; – impiegare entro quattro giorni un primo contingente di 3000 militari (forma- zioni di milizia in stato di prontezza elevata) e inoltre, dopo otto giorni, un secondo contingente di 3000 militari, ogni volta durante quattro settimane al massimo per contingente; – chiamare in servizio e impiegare entro 3 settimane altre formazioni di mili- zia (per un totale massimo di 2000 militari) per fornire prestazioni a favore delle autorità civili. A tal fine sono necessari altri 12 000–15 000 militari per fornire prestazioni di base specifiche all'impiego nell’ambito della logistica, dell’aiuto alla condotta, delle Forze aeree ecc.; – dopo un periodo di preparazione di alcuni giorni fornire assistenza umanita- ria all'estero (quale parte dell'appoggio a favore delle autorità civili) con un effettivo massimo di 500 militari. Dopo una fase di preparazione e di pianificazione, in caso di minacce, pericoli ed eventi prevedibili l'esercito può: – impiegare fino a 500 militari su base volontaria nell'ambito del promovimen- to della pace; – dopo un periodo di preparazione di due settimane, fornire appoggio a favore delle autorità civili per la protezione di conferenze 12 o di infrastrutture criti- che, per un periodo massimo di due settimane, con 8000 militari di milizia al massimo; – dopo un periodo di preparazione di due settimane, garantire la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo con servizio di polizia aereo rafforzato, per alcune settimane, con militari di professione, personale professionista civile e militari di milizia.13

L'esercito può in permanenza: – allenare, mantenere e sviluppare ulteriormente nei corsi di ripetizione e di perfezionamento le competenze specifiche di ciascuna formazione per la di- fesa nei confronti di un attacco militare conformemente alla rispettiva Arma. L'esercito si addestra inoltre al combattimento interarmi con formazioni d'impiego fino al livello di aggruppamento di combattimento e contribuisce anche con le formazioni rimanenti al mantenimento della competenza di di-

11 Dopo la conclusione dell’istruzione di base generale. Per adempiere i compiti nell’ambito della sicurezza interna possono essere impiegati unicamente i militari che hanno portato a termine l’istruzione di base. 12 Impieghi pianificabili quali il World Economic Forum, il Vertice della Francofonia ecc. Di regola simili impeghi sono considerati nel piano dei servizi con due anni d’anticipo. 13 L’esercito allestisce una pianificazione pluriennale dei servizi futuri. Essa sfocia in un piano dei servizi dei due anni successivi che, se necessario, può essere adeguato.

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fesa. Dopo un periodo di preparazione di alcuni mesi anche le formazioni che mantengono e sviluppano ulteriormente in primo luogo la competenza di difesa possono fornire appoggio alle autorità civili in situazioni straordinarie in qualità di riserva operativa della Confederazione; – garantire la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo con sensori e il normale servizio di polizia aerea grazie a militari di professione, personale professionista civile, militari in ferma continuata e formazioni di milizia che sull’arco di tutto l’anno svolgono il proprio servizio sotto forma di distacca- menti; – fornire prestazioni di base a terzi come contributo centrale per il funziona- mento della Rete integrata Svizzera per la sicurezza. Ciò avviene con milita- ri di professione, personale professionista civile e formazioni di milizia. Tut- te le attività d'impiego e d'istruzione dell'esercito richiedono inoltre prestazioni di base fornite internamente, ad esempio per garantire la capacità di condotta e la logistica. Queste risultano in parte costose e richiedono mol- to personale. Le prestazioni di base che l'esercito fornisce a terzi comprendono, tra l'altro: – l'impiego delle Forze aeree a favore delle autorità civili per il trasporto ae- reo, la ricognizione aerea (compreso l'impiego di camere FLIR) per la ricer- ca e il salvataggio a favore della polizia, del Corpo delle guardie di confine, della REGA e di altri richiedenti, l’aeroradiometria a favore della Centrale nazionale d'allarme e dell'Ufficio federale della sanità pubblica nonché il Servizio di trasporto aereo della Confederazione a favore del Consiglio fede- rale e del Parlamento; – le prestazioni d'aiuto alla condotta per dipartimenti civili e Cantoni (ad es. rete d'impiego Difesa, sistema protetto di trasmissione di annunci Vulpus Telematik, Polycom, prestazioni informatiche ecc.); – la garanzia della gestione e della sicurezza dell’infrastruttura di condotta per il Consiglio federale; – l'allestimento e la diffusione della situazione aerea accertata; – la ricerca di informazioni a favore delle autorità civili, (ad es. il Servizio delle attività informative della Confederazione); – le prestazioni per altri dipartimenti e uffici nonché Cantoni e Comuni (ad es. DSC, UFPP, UFSPO, UFSP, UFAE, SIC, MeteoSvizzera) o aziende vicine alla Confederazione (RUAG) e settori coordinati (ad es. difesa NBC con la squadra d'intervento del DDPS, Centro d'intervento Gottardo, Sanità militare in veste di partner nel servizio sanitario coordinato, approntamento di com- plessivi 800 letti d'ospedale nonché scorte di medicamenti della Confedera- zione); – la messa a disposizione di infrastrutture a favore dell'Ufficio federale della migrazione; – la messa a disposizione di infrastrutture d'istruzione per i corpi di polizia cantonali;

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– la consegna di materiale a terzi (veicoli, gruppi elettrogeni, materiale di sbar- ramento, consegna di materiale sanitario, medicamenti ecc.); – la gestione dei distributori di carburante della Confederazione; – le prestazioni logistiche a terzi dai settori «rifornimento/restituzione», «ma- nutenzione», «trasporto» e «supporto sanitario»; – la garanzia dell'informazione della popolazione da parte della Confederazio- ne in situazioni di crisi tramite l’esercizio di trasmettitori d'emergenza; – l'allestimento di reti di trasmissione specifiche all'impiego in caso di cata- strofi e situazioni d'emergenza. Tutte le prestazioni elencate nel profilo prestazionale sono cumulative, ossia, se necessario, possono essere fornite tutte contemporaneamente. Il profilo prestazionale si basa su calcoli accurati che considerano numerosi elemen- ti: – il coordinamento tra la fornitura di prestazioni e l’istruzione; – le peculiarità del sistema di milizia (piccolo numero di militari in servizio in un determinato momento); – l'assegnazione delle prestazioni a un gruppo concreto di militari (e non sem- plicemente all'esercito nel suo insieme); – l'ottimizzazione delle risorse utilizzate per garantire la prontezza; – l'orientamento a una condotta della logistica per quanto possibile aderente ai principi dell’economia aziendale; – un onere per quanto possibile ridotto per l’economia e la società. Nonostante queste solide basi, il profilo prestazionale dovrà anche in futuro poter essere adeguato in maniera flessibile per tenere in considerazione l’evoluzione di minacce e pericoli, ma anche dei mezzi per la loro gestione.

4.2 Sistema di prontezza

L'obiettivo del sistema di prontezza è di soddisfare i requisiti temporali del profilo prestazionale. Ciò richiede anche la capacità di chiamare immediatamente in servi- zio parte delle forze. Il sistema di prontezza si basa su quattro categorie di formazio- ni che si distinguono nella prontezza di base e pertanto possono essere impiegate con diversa rapidità: – militari di professione, personale professionista civile, formazioni di militari in ferma continuata e distaccamenti di milizia in stato di prontezza perma- nente; – formazioni in corso di ripetizione e in scuole; – formazioni di milizia in stato di prontezza elevata; – altre formazioni di milizia.

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Grazie ai militari di professione, al personale professionista civile, alle formazioni di militari in ferma continuata e ai distaccamenti di milizia in stato di prontezza permanente (ad es. per la difesa di reti informatiche) l'esercito è praticamente in grado di fornire prestazioni immediate. Queste formazioni possono essere impiegate entro poche ore, ma la loro capacità di resistenza è limitata. Se al momento di un evento vi sono formazioni in scuole e corsi, queste possono essere impiegate entro tre giorni, sempreché siano idonee all'impiego. La disponibilità di simili truppe diminuisce se il numero di formazioni viene ridotto: in questo caso, in un determina- to momento si trova in corso di ripetizione un minor numero di militari.

Figura 2: Sistema di prontezza (schema di principio)

Le formazioni di milizia in stato di prontezza elevata completeranno gradualmente i primi elementi d'intervento dopo quattro-otto giorni. Queste formazioni designate in base alla loro idoneità saranno chiamate in servizio in modo centralizzato, ma saran- no approntate in maniera decentralizzata. Si tratta di formazioni che entrano in servizio entro pochi giorni, prendono in consegna veicoli e materiale dall'infrastrut- tura logistica, assolvono la propria istruzione specifica all'impiego e si spostano quindi nel proprio settore d'impiego. I loro luoghi di entrata in servizio fanno riferi- mento alle ubicazioni principali della logistica, affinché possano essere rapidamente equipaggiate. Le esigenze dell'impiego e i requisiti per la sicurezza sono adeguata- mente considerati. Gran parte delle formazioni di milizia in stato di prontezza eleva- ta forniscono prestazioni a favore delle autorità civili come compiti di sicurezza, aiuto in caso di catastrofe, difesa NBC nonché prestazioni nei settori del genio e della sanità. Una parte delle formazioni rafforza inoltre la condotta e garantisce il supporto logistico. Tre settimane dopo il manifestarsi dell'evento innescante altre formazioni di milizia possono, se necessario, entrare in servizio con un effettivo complessivo massimo di 20 000 militari. Per appoggiare queste forze d'impiego devono inoltre essere chiama- ti in servizio 12 000 a 15 000 militari. Tutte queste formazioni entrano in servizio

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presso una piazza d'organizzazione attribuita stabilmente e allestiscono la loro prontezza all'impiego. A causa della crescente urbanizzazione e dell'elevato grado di sfruttamento delle infrastrutture civili le piazze d'organizzazione non si trovano più come prima in villaggi o zone industriali, ma presso infrastrutture della Confedera- zione come piazze d'armi e aerodromi. Dopo la mobilizzazione le formazioni chia- mate in servizio svolgono a seconda del bisogno un'istruzione specifica all'impiego e in seguito si trasferiscono nei propri settori d'impiego. I militari interessati sono allarmati mediante un moderno sistema di chiamata (ordine di marcia per posta, sms, e-mail, radio, televisione ecc.). Le condizioni quadro giuridiche saranno strutturate in modo tale che sussista un obbligo di entrare in servizio anche se al militare non giunge alcun ordine di marcia personale. L'allestimento della prontezza all'impiego per un numero così elevato di militari costituisce una sfida per l'esercito. Prima che le truppe possano essere mobilitate, la Base logistica dell'esercito deve approntare separatamente il materiale necessario a gran parte delle formazioni che entrano in servizio. Ciò richiede tempo, tranne nel caso in cui si appronti una quantità selezionata di equipaggiamenti notevolmente maggiore. Questo presupporrebbe una maggiore riserva di materiale. Un simile approccio non è realizzabile per ragioni finanziarie.

5 Strutture

Le strutture di comando dipendono dai compiti da adempiere. Per questo motivo devono mostrare una certa flessibilità. È importante che i processi di lavoro e di condotta in situazioni normali non siano fondamentalmente differenti da quelli in situazioni particolari e straordinarie. Solo ciò che dà buoni risultati nel lavoro quoti- diano e negli esercizi prevedibilmente sarà in grado di far fronte alle sollecitazioni di una situazione di crisi. In situazioni normali le strutture di comando devono concen- trarsi principalmente sull'allestimento e sul mantenimento della prontezza (compresa l'istruzione) nonché sulla pianificazione e sulla condotta di impieghi d'appoggio militari a favore delle autorità civili, poiché verosimilmente essi continueranno a essere prioritari anche in futuro. Con le nuove strutture dell'esercito si mira a una chiara separazione degli ambiti «impiego», «istruzione» e «supporto». L'obiettivo è in primo luogo di migliorare la condotta integrale dell'istruzione e, di conseguenza, del personale di milizia nonché la gestione degli impieghi dei militari di professione. Inoltre, si intende creare la funzione di capo Istruzione. In secondo luogo si tratta di tenere conto della crescente importanza degli impieghi a favore delle autorità civili, subordinando ulteriori formazioni alle regioni territoriali. Il numero di alti ufficiali superiori sarà inoltre ridotto.

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Figura 3: Strutture di comando dell'esercito14

14 Le denominazioni utilizzate nella figura non sono ancora definitive.

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Il capo dell'esercito comanda l'esercito ed è il massimo consulente militare del capo del DDPS. Egli viene appoggiato in tale compito dello Stato maggiore dell'esercito, il quale elabora le direttive strategico-militari a lungo termine per l'intero esercito. Lo Stato maggiore dell'esercito è competente in particolare per la pianificazione strategica e militare globale, per l'ulteriore sviluppo dell'esercito, per la gestione economico-aziendale e per l’elaborazione di direttive per la prontezza di base di tutto l'esercito. Inoltre, dirige e coordina la cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di sicurezza e di forze armate, ed emana istruzioni in merito.

5.1 Impiego

Tutte le operazioni e gli impieghi dell'esercito saranno pianificati e eseguiti dal capo Operazioni e dal suo stato maggiore su incarico del capo dell'esercito. Il capo Ope- razioni definirà la prontezza all'impiego e tramite un controlling dirigerà e verifiche- rà quest'ultima. Poiché le capacità dell'esercito sono limitate e i mezzi devono essere pianificati e impiegati in modo integrale, sarà necessario un coordinamento centrale a livello operativo. Laddove l'esercito appoggia autorità civili o altri partner nella Rete integrata Svizzera per la sicurezza, il lavoro di pianificazione operativa si incentrerà sull’accertamento della situazione relativa al compito (in collaborazione con le regioni territoriali e gli stati maggiori di collegamento territoriale cantonali), sull'assegnazione di forze e sistemi idonei nonché sulla regolamentazione dei rap- porti di collaborazione. Al capo Operazioni saranno subordinate le Forze aeree, le Forze terrestri, le quattro regioni territoriali, il Centro di competenza SWISSINT, il Servizio informazioni militare e la polizia militare. Quest'ultima sarà composta anche in futuro da militari di professione e di milizia. Per quanto riguarda i militari di professione è previsto uno spostamento delle priorità dalla polizia militare mobile a quella territoriale. Quest'ultima è più polivalente e maggiormente compatibile con la polizia civile. In futuro la componente professionista della polizia militare sarà impiegata sempre di più per proteggere le infrastrutture dell'esercito (per es. aerodromi, centri logistici). Per migliorare l'appoggio alle autorità civili, il numero di battaglioni della polizia militare (organizzazione di milizia) passerà da due a quattro. Nel caso di eventi pianificabili e chiaramente definiti dal punto di vista geografico nonché nel caso di impieghi permanenti di piccole dimensioni, il capo dell'esercito o il capo Operazioni potrà delegare la condotta dell'impiego ai livelli inferiori, segna- tamente a una regione territoriale o alle Forze aeree. In situazioni normali e partico- lari, le formazioni necessarie per gli impieghi di aiuto in caso di catastrofe nonché gli impieghi di sicurezza e d'appoggio saranno condotte in linea di principio dalle regioni territoriali. I comandanti delle regioni territoriali fungeranno in particolare da elementi di collegamento con i Cantoni. I loro sostituti rivestiranno il grado di brigadiere. In questo modo gli ufficiali di milizia avranno ancora la possibilità di intraprendere una carriera militare fino a diventare alti ufficiali superiori. Allo scopo di appoggiare le autorità civili, in futuro le regioni territoriali disporranno di ulteriori formazioni subordinate organicamente. A ogni regione territoriale saran-

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no subordinati quattro battaglioni di fanteria. Queste ulteriori forze permetteranno di contribuire alla protezione di opere, trasversali, nodi delle comunicazioni e tratti di confine. Per quanto riguarda l'aiuto in caso di catastrofe, a ogni regione territoriale sarà subordinato un battaglione di salvataggio e un battaglione del genio. Inoltre, nel quadro di un impiego a ogni regione territoriale sarà assegnato un battaglione della polizia militare. L’assegnazione di mezzi d'impiego supplementari rafforza le regio- ni territoriali e rispecchia l'orientamento del profilo prestazionale all'appoggio a favore delle autorità civili. Nell'ambito della difesa e, se del caso, già in altre situazioni straordinarie, il coman- dante delle Forze terrestri dirigerà, secondo le indicazioni del capo Operazioni, gli impieghi con le formazioni a lui subordinate organicamente, ed eventualmente con le formazioni supplementari a lui attribuite. In situazioni normali egli sarà responsa- bile principalmente del mantenimento e dell'ulteriore sviluppo della competenza di difesa a terra. Sarà inoltre responsabile della realizzazione della prontezza di base e della prontezza all’impiego nel suo ambito nonché, secondo le direttive del capo Istruzione, della pianificazione e della condotta dei servizi di perfezionamento della truppa di tutte le formazioni a lui subordinate. La competenza di difesa a terra sarà mantenuta principalmente con due brigate meccanizzate. Esse saranno essenzialmente costituite sulla base delle attuali brigate blindate. Per assicurare il mantenimento e l'ulteriore sviluppo della competenza di difesa saranno a disposizione complessivamente tre battaglioni di stato maggiore, quattro battaglioni d'esplorazione, due battaglioni di blindati, quattro battaglioni meccanizzati, quattro gruppi d'artiglieria, due battaglioni di zappatori carristi e un battaglione di pontonieri. I quattro battaglioni meccanizzati e i due battaglioni blin- dati saranno alimentati mediante la conversione degli attuali sei battaglioni blindati. Ad essi saranno assegnati i Panzer 87 Leopard sottoposti a un programma di mante- nimento del valore e i carri armati granatieri 2000; ai gruppi di artiglieria saranno invece assegnati gli obici blindati M 109 sottoposti a un programma di mantenimen- to del valore o a un programma di incremento del valore di combattimento. Il co- mando forze speciali, con le formazioni di granatieri e il distaccamento d’esplorazione dell’esercito, sarà anch'esso subordinato al comandante delle Forze terrestri. Tramite le formazioni del comando forze speciali si intende principalmente mantenere e sviluppare ulteriormente la competenza di condurre azioni anche al di fuori del territorio controllato dalle proprie forze. Le truppe d’aviazione e di difesa contraerea saranno subordinate al comandante delle Forze aeree, il quale sarà competente, analogamente al comandante delle Forze terrestri, per la realizzazione della prontezza di base e della prontezza all’impiego nel suo ambito nonché per la pianificazione e lo svolgimento dei servizi di perfezio- namento della truppa di tutte le formazioni a lui subordinate. Nello spazio aereo la struttura di comando rimarrà invariata in tutte le situazioni. La pianificazione, la condotta e la gestione di tutte le formazioni subordinate sarà di competenza del capo Impiego Forze aeree; gli saranno subordinati i comandi d'aerodromo con le squadre d'aviazione e le squadre di trasporto aereo nonché i relativi gruppi di supporto e logistici. Gli impieghi delle Forze aeree volti a salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo conformemente alla legge federale sulla navigazione aerea e all'ordi- nanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo saranno condot-

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ti direttamente dal capo Impiego Forze aeree quali azioni indipendenti. Lo stesso vale per il Servizio di trasporto aereo della Confederazione, i trasporti aerei e altri compiti supplementari delegati direttamente alle Forze aeree da ordinanze o nel quadro di contratti di prestazione. Per motivi di efficienza, le formazioni d'istruzione delle truppe d'aviazione saranno subordinate al comando delle Forze aeree (e non al capo Istruzione) e riunite nella brigata d'istruzione e d'allenamento delle Forze aeree. Le formazioni basate a terra (gruppi di informatori delle Forze aeree, gruppi di difesa contraerea) saranno an- ch'esse subordinate al comando della brigata d'istruzione e d'allenamento delle Forze aeree. Se necessario, i loro mezzi saranno subordinati al capo Impiego Forze aeree.

5.2 Istruzione

La creazione della funzione di capo Istruzione mira a rafforzare l'intero settore dell'istruzione. Il capo Istruzione disporrà di gran parte del personale addetto all'i- struzione e della relativa infrastruttura. Egli avrà quindi la possibilità di dirigere in maniera integrale la pianificazione e lo svolgimento dell'istruzione volta a consegui- re la prontezza di base della truppa, dei quadri, delle formazioni e degli stati maggio- ri. Egli sosterrà inoltre le formazioni d'impiego nell'allestimento della prontezza all'impiego, mettendo a disposizione il personale e l'infrastruttura d'istruzione neces- saria. Al capo Istruzione saranno subordinate l'Istruzione superiore dei quadri dell'e- sercito, le formazioni d'addestramento e il Personale dell'esercito. L'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito rimarrà competente per l'istruzione degli ufficiali e dei sottufficiali di professione, per l’istruzione di quadro degli uffi- ciali di milizia a partire dal livello di unità e per l’istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale. Il comandante dell'Istruzione superiore dei quadri sarà contem- poraneamente capo di stato maggiore dell'istruzione operativa. Le cinque formazioni d'addestramento subordinate al capo Istruzione saranno com- petenti per l'istruzione di base e di reparto dei militari fino al livello di unità nonché per l’istruzione alla condotta dei sottufficiali e degli ufficiali subalterni. Alle forma- zioni d'addestramento saranno subordinati anche la maggior parte dei centri di competenza (difesa NBC, eliminazione di mezzi di combattimento, servizio alpino, musica militare, sport, servizio veterinario e animali dell'esercito) e delle formazioni di militari in ferma continua. I militari delle formazioni delle Forze aeree saranno istruiti nella brigata d'istruzione e d'allenamento delle Forze aeree, fatta eccezione per la contraerea15. La realizzazione della prontezza di base delle formazioni, e quindi anche l'istruzione nei servizi di perfezionamento della truppa, sarà di competenza dei comandanti delle Grandi Unità. Il capo Istruzione emanerà a tal proposito direttive valevoli per tutto l'esercito.

15 I sensori della contraerea presentano importanti sinergie con l'aiuto alla condotta. Per questo motivo le scuole di difesa contraerea sono integrate nella Formazione d’addestramento dell’aiuto alla condotta.

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5.3 Supporto

La Base logistica dell'esercito (BLEs) e la Base d'aiuto alla condotta (BAC) conti- nueranno ad avere gli stessi compiti di oggi. Per motivi inerenti alla scarsità di risorse, già in situazioni normali per entrambe le organizzazioni si rende necessario l'impiego di formazioni di milizia per garantire la capacità prestazionale e di resi- stenza. La Base logistica dell'esercito ‡ tramite i centri logistici dell'esercito, la brigata logistica, il quartiere generale della BLEs, la Sanità militare e la Farmacia dell'eser- cito ‡ fornisce prestazioni negli ambiti «pianificazione e condotta», «rifornimento e restituzione», «manutenzione», «circolazione e trasporto», «sanità militare» e «in- frastruttura». La fornitura di prestazioni su scala nazionale viene pianificata e diretta in modo centralizzato. Le formazioni di milizia sono subordinate al comando della brigata logistica. Il personale d'esercizio della logistica è raggruppato in un batta- glione di supporto, mentre in un altro battaglione di supporto è raggruppato il perso- nale della Sanità militare. Quest’ultima appoggia la truppa direttamente e quale partner nel Servizio sanitario coordinato (SSC). I quattro battaglioni d'ospedale sono in grado di occuparsi di 200 letti ciascuno e possono essere impiegati negli ospedali del SSC o per gestire un ospedale militare. In questo modo è soddisfatto il requisito posto dal SSC, ovvero che l'esercito sia in grado di gestire 800 letti d’ospedale. Il battaglione della logistica sanitaria gestisce, in collaborazione con personale profes- sionista, la Farmacia dell'esercito e garantisce l'approvvigionamento di materiale sanitario. La Base d'aiuto alla condotta dell'esercito deve essere in grado di contribuire in tutte le situazioni e in modo duraturo alla capacità di condotta del Governo (Confedera- zione, Cantoni) e dell'esercito nonché alla sorveglianza permanente dello spazio aereo. Senza un contributo permanente da parte dell'aiuto alla condotta, la Rete integrata Svizzera per la sicurezza non sarebbe in grado di svolgere i propri compiti in una situazione di crisi. Il fabbisogno in materia di aiuto alla condotta, in particola- re per quanto riguarda le prestazioni informatiche e di telecomunicazione, aumenta costantemente e può essere soddisfatto unicamente tramite una forte organizzazione integrata composta da personale militare e civile, formazioni di milizia e partner. Le formazioni di milizia – un battaglione d'aiuto alla condotta, tre battaglioni del quar- tier generale, cinque battaglioni delle onde direttive, un gruppo d’elettronica, due gruppi di guerra elettronica e una compagnia d'aiuto alla condotta di militari in ferma continuata – saranno raggruppate nella brigata d’aiuto alla condotta.

6 Istruzione

Il modello d'istruzione sarà incentrato maggiormente sui quadri di milizia, ai quali spetterà la responsabilità principale per l'istruzione e l'impiego delle truppe. Tutti i quadri dovranno acquisire il più presto possibile esperienza pratica nell'ambito della condotta. Le sinergie tra la carriera militare e quella civile dovranno essere sfruttate ancora meglio. In questo modo si intende incrementare il sostegno del mondo eco- nomico a favore dell'istruzione militare dei quadri.

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6.1 Istruzione di base

Ogni anno saranno svolte due scuole reclute (finora tre) con inizio in inverno e in estate. Esse dureranno in linea di principio 18 settimane (finora 21). Il passaggio da un modello con tre scuole reclute l’anno a un modello con due ha lo scopo di otti- mizzare nell'arco dell'anno l'occupazione dell'infrastruttura disponibile, evitando il sovrapporsi di scuole reclute, ciò che mette a dura prova la capacità di tali infrastrut- ture. Inoltre, questo modello attribuisce nuovamente maggiori responsabilità ai quadri di milizia per quanto riguarda l'istruzione di base. Dopo l'istruzione di base generale e l'istruzione di base specialistica, nel quadro dell'istruzione di reparto avrà luogo una dislocazione di almeno tre settimane. In tale ambito i quadri di tutti i livelli impareranno a conoscere l'organizzazione e lo svolgimento di un corso di ripetizione. In futuro ogni militare tornerà a svolgere un'intera scuola reclute. In questo modo si disporrà di un tempo decisamente maggiore per la selezione dei quadri.

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Figura 4: Modello d'istruzione dei quadri subalterni

6.2 Istruzione dei quadri

Dopo le 18 settimane di scuola reclute, gli aspiranti sottufficiali accederanno alla scuola sottufficiali di 5 settimane. Il sottufficiale promosso assolverà un servizio pratico di ulteriori 18 settimane («pagamento del grado»). La valutazione per l'avan-

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zamento a sottufficiale superiore o ufficiale avverrà nel corso della scuola sottuffi- ciali e delle prime 5‒6 settimane del servizio pratico quale sottufficiale. La proposta sarà assegnata nel corso della settima settimana del servizio pratico. Agli aspiranti capisezione verrà concesso un congedo di due settimane e in seguito entreranno alla scuola ufficiali di 15 settimane. L’attuale corso di formazione centrale per ufficiali sarà abolito. I suoi contenuti saranno compresi in apposite istruzioni o verranno coperti con il coordinamento del capo Istruzione. L'istruzione sarà focalizzata sull'i- struzione pratica alla condotta (esercizi). Una volta conclusa la scuola ufficiali, i tenenti che avranno ottenuto il brevetto assolveranno un corso preparatorio dei quadri della durata di una settimana per il pagamento del grado nel corso della scuola reclute seguente. Il successivo servizio per il pagamento del grado durerà una scuola reclute completa. Anche i futuri comandanti di compagnia presteranno il servizio per il pagamento del grado di capitano nel corso di un'intera scuola reclute, nella funzione di comandante d'unità. Per garantire la compatibilità di questo servi- zio relativamente lungo con la carriera civile, agli aspiranti capitani sarà offerta la possibilità di svolgere il servizio per il pagamento del grado in due parti. Quale incentivo, i quadri otterranno alla fine dell'istruzione un certificato di presta- zione valido a livello internazionale con la descrizione delle conoscenze e delle capacità acquisite durante la loro istruzione come quadro. L'obiettivo è di rendere identificabili e documentabili nel contesto civile le competenze acquisite in ambito militare. L'istruzione alla condotta e di stato maggiore dei quadri di milizia a partire dal livello di unità e l'istruzione degli ufficiali e dei sottufficiali di professione rimane di competenza dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQ). L'istruzione presso l'ISQ dei comandanti, degli aiuti di comando e degli ufficiali di stato maggio- re generale subirà modifiche minime rispetto alla situazione attuale.

6.3 Armonizzazione dell'istruzione militare di base con il settore

della formazione universitaria Per quanto riguarda l'armonizzazione dell'istruzione militare di base con il settore della formazione universitaria, all'esercito sono posti dei limiti. La crescente com- plessità dei sistemi tecnici e delle procedure tattiche richiede una scuola reclute di 18 settimane affinché sia possibile raggiungere gli obiettivi dell’istruzione fino al livello di unità. Una scuola reclute più breve comporterebbe un'istruzione insuffi- ciente dei singoli militari e comprometterebbe la capacità dell'unità di funzionare come un insieme. L'esperienza di Esercito 95 ha mostrato che una scuola reclute di

15 settimane non è sufficiente. Non è nemmeno possibile recuperare l'istruzione

mancante durante i corsi di ripetizione, tanto più che si prevede di ridurre quest’ultimi di una settimana. La finestra temporale tra il conseguimento della maturità, o gli esami di fine tiroci- nio, e l'inizio del semestre presso le università e le scuole universitarie professionali è tuttora troppo breve per permettere lo svolgimento di una scuola reclute di 18 settimane. Con le scuole universitarie è stato possibile trovare un accordo per una sovrapposizione di 3 settimane. Ciò non è tuttavia sufficiente per eliminare comple-

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tamente la residua contemporaneità tra la scuola reclute e il semestre scolastico. Nel quadro dei colloqui tra l'esercito e i rappresentanti del panorama formativo si conti- nua a cercare una soluzione.

6.4 Interruzioni dei servizi d’istruzione di base e carriera di qua-

dro senza sostanziale soluzione di continuità Per diversi motivi, in particolare a causa di giorni festivi, nella pianificazione dei servizi non è possibile garantire che i servizi d'istruzione di base di una certa durata si svolgano senza interruzioni. Anche nel caso dei singoli servizi d'istruzione per il conseguimento di un grado superiore, spesso non è possibile una successione senza interruzioni. Anche nel caso della scelta di una carriera di quadro senza sostanziale soluzione di continuità, tra i singoli servizi sono comunque possibili intervalli fino a un massimo di cinque settimane (per es. tra il servizio pratico quale sottufficiale e un’ulteriore istruzione presso la scuola per furieri, sergenti maggiori o ufficiali). Durante questi intervalli i militari non trovano di regola un posto di lavoro e a causa dell'imminente servizio militare non vengono reputati idonei al collocamento. Per compensare la perdita di guadagno non provocata dai militari stessi, durante queste interruzioni avranno diritto al soldo e all'indennità per perdita di guadagno. Sono esclusi i militari che durante le interruzioni svolgeranno un lavoro retribuito. Il versamento dell'indennità finanziaria genererà costi per circa 10,5 milioni di franchi a carico dell’IPG e 700 000 franchi per il pagamento del soldo. Rispetto alla prassi attuale, basata sull'ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM), ne risulterà una riduzione di circa 4 milioni di franchi per l’IPG e di circa 200 000 franchi per il pagamento del soldo. La continuazione della prassi attuale genererà meno costi principalmente perché, grazie al passaggio da tre a due scuole reclute l’anno, non ci saranno più scuole reclute durante il periodo tra Natale e Capodanno. Ciò consentirà considerevoli risparmi.

6.5 Corsi di ripetizione

Secondo il Rapporto sulla politica di sicurezza 2010 e il Rapporto sull'esercito 2010, uno degli obiettivi principali dell'ulteriore sviluppo dell'esercito è adattare il sistema di milizia alle condizioni e alle esigenze del contesto sociale, economico e di politica di sicurezza. In questo modo si intende garantire anche in futuro l'accettazione di tale sistema presso la popolazione. Le premesse fondamentali per un esercito di milizia funzionante e orientato al futuro sono, da un lato, l'ampia accettazione dell'e- sercito da parte della società e dell'economia, dall'altro, la disponibilità dei militari idonei ad assumere funzioni di quadro. Se l'esercito intende rimanere uno strumento efficace sostenuto dall'opinione pubblica, deve tenere conto dei cambiamenti delle realtà sociali, economiche e in materia di politica di sicurezza. Ciò comprende anche adeguamenti per quanto riguarda la durata dei corsi di ripetizione, i quali devono essere armonizzati con le condizioni dettate dall'economia e dal panorama formativo nonché con ulteriori esigenze in ambito civile e militare.

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In linea di principio in futuro ogni soldato dovrà svolgere sei corsi di ripetizione della durata di 13 giorni ciascuno. Se necessario, in particolare per impieghi pianifi- cabili, potranno essere ordinati anche corsi di ripetizione della durata di tre settimane (con computo dei giorni di servizio). Per garantire la preparazione ottimale del servizio e per rafforzare le competenze di condotta, prima dei corsi di ripetizione saranno organizzati corsi preparatori dei quadri della durata di una settimana. Sem- pre allo scopo di migliorare l'istruzione dei quadri, ogni due o tre anni verranno organizzati, indipendentemente dai corsi di ripetizione, corsi di perfezionamento per i quadri della durata di una settimana. Il Consiglio federale ritiene che con la riduzione da tre a due settimane della durata dei corsi di ripetizione annuali sarà possibile adeguare alle esigenze attuali un ambi- to importante del sistema di milizia, ottenendo in questo modo anche un rafforza- mento di quest’ultimo. Le argomentazioni principali a favore di una riduzione della durata dei corsi di ripetizione annuali sono la migliore compatibilità del servizio militare con le attività civili dei militari e una maggiore considerazione delle esigen- ze dei datori di lavoro. Tale passo è inoltre giustificabile da una maggiore efficienza per quanto riguarda l'istruzione militare e lo sfruttamento dell'infrastruttura d'istru- zione moderna. La riduzione della durata dei corsi di ripetizione e il contemporaneo mantenimento del ritmo annuale dei corsi di ripetizione permetterà di armonizzare meglio le esigenze dell'economia (assenza del dipendente più breve possibile e piazza economica sicura) e dell'esercito (mantenimento dell'istruzione a un livello adeguato alle minacce attuali). A causa delle esigenze del mercato del lavoro, oggi anche chi ha svolto un apprendi- stato assolve nel corso della propria carriera dei cicli di perfezionamento professio- nale, in particolare tra il ventesimo e il trentesimo anno d'età; tenendo conto dell'alta qualità della formazione professionale in Svizzera, ciò richiede più tempo rispetto all'estero. Per gli studenti delle università e delle scuole universitarie professionali, il sistema di ologna, con i suoi controlli delle prestazioni obbligatori, comporta un carico di lavoro nettamente superiore rispetto al passato. Per molti militari che stanno assolvendo cicli di formazione o di perfezionamento, le assenze annuali della durata di tre settimane (per i quadri addirittura quattro) rappresentano un problema non indifferente. Tale problema è ben illustrato dall'importante quota di differimenti del servizio (ca. 25 %). La riduzione di una settimana della durata del servizio rappresenterà quindi un'importante sgravio e dovrebbe comportare anche l'abbassa- mento della quota di differimenti del servizio. Con la riduzione della durata dei corsi di ripetizione sarà possibile conciliare meglio la formazione, il lavoro, le vacanze e il servizio militare. In questo modo sarà di principio possibile incrementare l'accetta- zione, da parte della società, dell'esercito e del sistema di milizia. Nell’economia è diminuita la disponibilità a mettere a disposizione dell’esercito per tre o quattro settimane i propri collaboratori. In particolare per i quadri militari la riduzione di una settimana dei corsi di ripetizione annuali (compreso il corso prepa- ratorio dei quadri), ovvero da un mese a tre settimane, e la conseguente diminuzione della durata dell'assenza dal posto di lavoro, rappresentano uno sgravio importante. Assenze di quattro settimane, in particolare nel caso di collaboratori con funzioni dirigenziali, sono diventate sempre meno tollerabili, in particolare per le piccole e

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medie imprese. Di conseguenza aumenta anche la pressione sui dipendenti affinché differiscano il servizio militare e cala in particolare la disponibilità dei collaboratori con funzioni dirigenziali ad assumere un ruolo di quadro nell'esercito. La disponibi- lità dell'esercito a trovare una soluzione potrebbe giovare alla situazione. Inoltre, l’economia trarrà un beneficio dalla rivalorizzazione dell'istruzione dei quadri di milizia, poiché disporrà di quadri ben istruiti e con esperienza. La riduzione di una settimana della durata dei corsi di ripetizione gioverà inoltre all'economia poiché le assenze dei militari dal posto di lavoro diminuiranno annual- mente di 100 000 settimane. Insieme ad altre misure, tale riduzione contribuirà anche alla diminuzione del numero di giorni di servizio, che scenderà a 5 milioni l'anno. È possibile ottenere risparmi anche per quanto riguarda le spese d'esercizio dell'eser- cito. Grazie a corsi di ripetizione di due settimane si amplierà la finestra temporale a disposizione della Base logistica dell'esercito per eseguire i lavori di manutenzione necessari tra un servizio e l'altro; in questo modo sarà possibile migliorare la pron- tezza materiale e contemporaneamente diminuire fino a un certo punto le uscite d'esercizio. Anche lo sfruttamento dell'infrastruttura potrà essere ottimizzato grazie ai periodi di occupazione più corti. Il fatto che i militari dovranno assolvere 6 corsi di ripetizione di 13 giorni e non più, per esempio, 5 corsi da 19 giorni non comporte- rà un aumento dei corsi di ripetizione annui. In entrambi i casi ogni formazione assolve un corso di ripetizione l'anno; in un caso ciò comporta un effettivo lieve- mente maggiore, nell'altro uno lievemente minore. Sul piano militare due settimane sono sufficienti per adempiere ai criteri minimi della prontezza di base, sempre che l'intensità dell'istruzione possa essere ancora incrementata ulteriormente grazie allo sfruttamento ottimale della moderna infra- struttura d'istruzione disponibile. Sondaggi svolti tra i militari mostrano che, nono- stante i progressi significativi fatti negli scorsi anni, l'efficienza dell'istruzione durante i corsi di ripetizione può essere ancora migliorata. La riduzione della durata dei corsi di ripetizione comporta che i quadri di tutti i livelli sfruttino in modo più efficiente il tempo a loro disposizione. Per garantire una preparazione ottimale, in futuro i quadri assolveranno un corso preparatorio di una settimana prima di ogni corso di ripetizione, senza tuttavia che per questo motivo il loro servizio annuale raggiunga la durata di un mese. In combinazione con la reintroduzione del completo pagamento del grado nelle scuole reclute e dei nuovi corsi di perfezionamento di una settimana, ciò significa un incremento dell'esperienza di condotta e, di conseguenza, la possibilità di acquisire nuove conoscenze e capacità nell'istruzione. Naturalmente i corsi di ripetizione di due settimane non presentano esclusivamente vantaggi. Indubbiamente tale riduzione comporterà un abbassamento del livello di prontezza di base. In caso di impieghi prolungati, come per esempio la protezione di conferenze per un periodo di due settimane, le formazioni che prestano servizio solo per due settimane dovrebbero beneficiare rapidamente di un avvicendamento. Tutta- via, esiste pur sempre la possibilità, in particolare per impieghi pianificabili, di ordinare corsi di ripetizione di tre settimane e rinunciare per quanto possibile agli avvicendamenti. Mediante la designazione di formazioni di milizia in stato di pron- tezza elevata e la reintroduzione di un sistema di mobilitazione, la prontezza dell'e-

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sercito sarà inoltre globalmente migliorata. Per i militari appartenenti alle formazioni di milizia in stato di prontezza elevata, in caso di differimento del corso di ripetizio- ne si applica una disposizione particolare: affinché sia possibile un impiego efficace nonostante un periodo di preparazione breve, essi assolveranno nell'anno del diffe- rimento del servizio un allenamento individuale della durata di pochi giorni. Le formazioni d'addestramento saranno responsabili dello svolgimento di tale allena- mento. Per quanto riguarda l'istruzione, i corsi di ripetizione più brevi influiscono in parti- colare sull'istruzione di reparto. Per mantenere le capacità necessarie a livello di battaglione è necessario sfruttare completamente il tempo a disposizione e in parti- colare il potenziale offerto dalla moderna infrastruttura d'istruzione a disposizione (centri d’istruzione al combattimento, simulatori ecc.). Oltre all'istruzione di reparto, è necessario trovare soluzioni anche per quanto ri- guarda l’allenamento all’utilizzo di sistemi altamente complessi. L'introduzione di tali sistemi nel quadro di corsi di ripetizione di due settimane rappresenta una vera e propria sfida. È inoltre prevista la possibilità, se necessario, di chiamare in servizio in corsi di perfezionamento speciali i quadri e in particolare gli specialisti. Tali corsi avranno per esempio lo scopo di permettere l'introduzione di nuove armi e apparec- chiature al di fuori dei corsi di ripetizione ordinari annuali. Se nel quadro dei corsi di ripetizione più brevi si sfrutta al massimo il tempo a disposizione, rimarrà automaticamente meno tempo per il ritiro e soprattutto per la restituzione del materiale. In particolare per quanto riguarda la consegna di sistemi altamente complessi, non è possibile ridurre a piacimento i tempi. Anche per il settore della logistica si tratterà quindi di sfruttare in modo ottimale il tempo a disposizione, senza tuttavia ridurre ulteriormente il prezioso tempo dedicato all'i- struzione. Per questo motivo di regola il materiale verrà ritirato durante il corso preparatorio dei quadri, affinché l'istruzione possa cominciare subito dopo l'entrata in servizio della truppa, il lunedì. Il licenziamento dal servizio avverrà di regola il sabato; ciò garantirà la normale restituzione del materiale. La riduzione della durata dei corsi di ripetizione ha indubbiamente delle conseguen- ze sull'istruzione e, di conseguenza, sulla prontezza dell'esercito. Se tuttavia si vuole mantenere attrattivo il sistema di milizia anche nel XXI secolo, bisognerà accettare tali aspetti e compensarli tramite misure innovative. Solo in questo modo sarà possi- bile garantire anche in futuro che il sistema di milizia sia compatibile con le esigen- ze dell'economia e la realtà sociale.

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7 Effettivo dell’esercito, giorni di servizio e modello di servizio

7.1 Effettivi

Fanno parte dell'effettivo le formazioni d'impiego dell'esercito, 14 le formazioni dell'istruzione e del supporto nonché il personale militare necessario all'istruzione. Non rientrano – come sinora – nell'effettivo dell'esercito le reclute e determinate categorie di personale al di fuori del profilo prestazionale dell'esercito nonché le categorie di personale conformemente agli articoli 60 e 61 della legge militare. Ogni formazione ha un effettivo regolamentare, ossia l'effettivo necessario per fornire la prestazione richiesta nell'ambito di un impiego. L'effettivo regolamentare dell'intero esercito ammonta a 100 000 militari. Una seconda dimensione significati- va è l'effettivo reale, ossia l'effettivo dei militari complessivamente incorporati in una formazione, che è di 1,4 volte superiore all'effettivo regolamentare, poiché per esperienza non tutti gli incorporati possono entrare in servizio. L'effettivo reale deve essere più elevato, poiché le formazioni possono essere addestrate o impiegate unicamente con l'effettivo regolamentare secondo la dottrina. L'effettivo d’impiego reale deve quindi situarsi il più vicino possibile all'effettivo regolamentare. Affinché sia possibile raggiungere l'effettivo auspicato, i militari di truppa e i sottuf- ficiali restano incorporati per nove anni nell'esercito. Una diminuzione dell'effettivo reale a un fattore inferiore all'1,4 tramite la riduzione di un anno della durata dell'in- corporazione sarebbe in linea di massima ipotizzabile; tuttavia in tal modo sarebbe possibile realizzare soltanto risparmi marginali sui costi nel settore dell'equipaggia- mento personale dei militari. Questi risparmi non compensano la maggiore flessibili- tà che offre un periodo di incorporazione più lungo nella strutturazione dell'obbligo personale di prestare servizio militare. I costi principali per l'equipaggiamento dell'esercito dipendono dall'effettivo regolamentare, poiché quest'ultimo è determi- nante per il numero di formazioni che devono essere equipaggiate con materiale di corpo. Il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione sarà ridotto dagli attuali 260 a 225 giorni di servizio per diminuire a circa 5 milioni il numero dei giorni di servizio annui a livello dell'intero esercito. Considerando il caso di una scuola reclute di 18 settimane, detratto il reclutamento, risulta ancora un numero sufficiente di giorni di servizio per prestare sei corsi di ripetizione. Per il funzionamento dell'esercito è essenziale che il limite massimo del totale obbligatorio di giorni di servizio contem- pli un determinato numero di giorni di servizio residui oltre a quelli necessari per il reclutamento, l’istruzione di base e i corsi di ripetizione. Questo è necessario affin- ché, in caso d’impiego, i militari possano essere chiamati in servizio per corsi di ripetizione di tre settimane, ma anche per istruzioni di specialisti e per corsi prepara- tori dei quadri. Un’ulteriore riduzione dei giorni di servizio limiterebbe notevolmen- te il margine di manovra nell’organizzazione di simili servizi.

14 Formazione d’impiego: stati maggiori, Grandi Unità, corpi e unità di truppa necessari per l’adempimento del profilo prestazionale dell’esercito. Comprendono le formazioni di mi- lizia, le formazioni miste di milizia e di professionisti e le formazioni di professionisti.

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L'esercito disporrà ancora di 109 corpi di truppa (battaglioni, gruppi). La riserva sarà abolita; saranno quindi sciolte anche le due brigate della riserva. Complessivamente saranno sciolti 16 corpi di truppa attivi e 52 corpi di truppa della riserva.

Effettivi FS 08/11 USEs Differenza Effettivo regolamentare 182 693 100 000 - 82 693 Effettivo regolamentare Nessuna ca. 800 --- massimo per corpo di direttiva truppa (battaglione / grup- po) Effettivo regolamentare Nessuna ca. 150 --- massimo per unità direttiva Numero di battaglioni / 17715 109 - 68 gruppi

L'effettivo regolamentare massimo dei corpi di truppa sarà ridotto, con poche ecce- zioni, a 800 militari al massimo, quello delle unità a 150 militari al massimo. La condotta e i lavori amministrativi, e quindi anche la preparazione e lo svolgimento di servizi, per i comandanti di milizia risulteranno in tal modo semplificati. Lo stazio- namento delle formazioni sarà inoltre facilitato.

7.2 Modello di servizio per la truppa e i sottufficiali

I militari assolveranno la scuola reclute in linea di principio in maniera flessibile a partire dall’inizio del 19° anno d'età e al più tardi nell'anno in cui avranno compiuto 25 anni, ossia di regola dopo una prima formazione civile. A ciò farà seguito un'in- corporazione di nove anni nella formazione in cui si svolgeranno i corsi di ripetizio- ne. Durante questo periodo occorrerà prestare sei corsi di ripetizione, che tuttavia non devono essere obbligatoriamente assolti a scadenza annuale. Grazie alla flessibi- lizzazione dell'età dell'entrata in servizio nella scuola reclute e alle molteplici possi- bilità per assolvere i corsi di ripetizione, il nuovo modello di servizio tiene mag- giormente conto delle esigenze individuali dei militari e quindi anche della società civile. Durante tutti i loro nove anni di incorporazione i militari possono essere chiamati in servizio per impieghi. La definizione di un periodo fisso di incorpora- zione consente inoltre una gestione migliore dell'effettivo dell'esercito.16

15 125 corpi di truppa attivi e 52 corpi di truppa della riserva (stato: 1° gennaio 2013). 16 L’effettivo dell’esercito è una conseguenza del periodo di tempo in cui i militari sono incorporati nell’esercito. Attualmente la durata di incorporazione varia sensibilmente, poiché le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare assolvono la propria scuola reclute in parte in periodi diversi e adempiono il totale obbligatorio di giorni di servizio al più tardi entro il 34° anno d’età. Con una durata fissa e unitaria dell’incorporazione di nove anni, l’effettivo reale dell’esercito può essere mantenuto sta- bile a lungo termine.

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7.3 Modello di servizio per i quadri

I cambiamenti del modello d'istruzione per i quadri richiedono adeguamenti nel numero di giorni di servizio per i sottufficiali superiori e gli ufficiali subalterni. Per consentire il completo pagamento dell'ultimo grado, il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio sarà aumentato. Gli ufficiali subalterni presteranno servizio sino al 40° anno d'età (finora 36, opzione 40). Con l'avvicinamento all'età di servizio del capitano, aumenta l'attrattiva nei confronti di un avanzamento. La possibilità di prorogare volontariamente l'obbligo di prestare servizio militare oltre il limite d'età sarà mantenuta.

Figura 5: Modello di servizio per i quadri

7.4 Modello per i militari in ferma continuata

Anche in futuro i militari in ferma continuata assolveranno una normale scuola reclute e in seguito saranno attribuiti a una formazione d'intervento per compiti che richiedono una prontezza elevata o una fornitura permanente di prestazioni. I militari in ferma continuata presteranno complessivamente 280 giorni di servizio (sinora 300). La scelta del modello per i militari in ferma continuata resterà volontaria e la quota di militari in ferma continuata di una classe di reclute resterà del 15 per cento. Nel Rapporto sull'esercito 2010, il Consiglio federale aveva prospettato l’intenzione di studiare approfonditamente la questione di un aumento della quota dei militari in ferma continuata e di esaminare le ripercussioni finanziarie di diverse quote, compreso il passaggio a una quota pari al 100 per cento di militari in ferma continuata. Come condizione quadro occorre tener conto del fatto che la Costituzione federale ammette

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un aumento fino al 30 per cento della quota di militari in ferma continuata.17 Qualora si volesse aumentare la quota oltre tale percentuale, occorrerebbe procedere alla revi- sione dell'articolo 58 capoverso 1 della Costituzione federale in cui è iscritto il principio di milizia La verifica ha mostrato che un raddoppio della quota attuale del 15 per cento oppure un aumento oltre tale quota non sarebbe sensato. In tal modo si genererebbero capa- cità eccedenti nelle formazioni d'intervento. La capacità dell'esercito di prestare impieghi più lunghi o che richiedono molto personale verrebbe nel contempo com- promessa, poiché un esercito con il 100 per cento di militari in ferma continuata avrebbe soltanto un effettivo pari a una classe di reclute – secondo le attuali previ- sioni demografiche 18 000 militari. Sarebbe pertanto possibile alimentare soltanto una dozzina di corpi di truppa. Con un aumento della quota di militari in ferma continuata si conseguirebbero risparmi limitati. I costi d'esercizio di circa 2,8 miliardi di franchi (con una quota di militari in ferma continuata del 15%) si ridurrebbero a circa 2,3 miliardi di franchi (con una quota del 100% di militari in ferma continuata). Per quanto riguarda questo calcolo sono state considerate unicamente le spese per il personale e il materiale direttamente in relazione con la rispettiva quota di militari in ferma continuata. Non sono stati considerati i risparmi che risulterebbero da un esercito ridotto proporzio- nalmente all’incremento della quota di militari in ferma continuata: un simile eserci- to ridimensionato avrebbe un altro profilo prestazionale e dovrebbe essere ripianifi- cato integralmente per poter consentire una quantificazione dei costi. Il potenziale di risparmio relativo ai costi d'esercizio è pertanto ridotto, poiché la quota di reclute da istruire annualmente resta invariata, indipendentemente dalla quota dei militari in ferma continuata. È quindi possibile ridurre soltanto in maniera limitata i costi per l'alloggio, la sussistenza e l'istruzione dell'esercito. Sarebbero possibili ri- sparmi nel settore della logistica, tuttavia soltanto con una quota di militari in ferma continuata del 50 per cento o superiore. Il potenziale di risparmio è ridotto anche dalle spese supplementari per il personale generate dal maggiore fabbisogno di militari di professione per la condotta di unità di militari in ferma continuata. La condotta di formazioni di militari in ferma continuata pone altre esigenze rispetto a quelle delle formazioni in corso di ripetizione a causa della loro struttura d'età omogenea, della monotonia nonché, in parte, anche della sottoccupazione dopo l'assolvimento del servizio d'istruzione di base. L’esperienza mostra infine che sarebbe possibile raggiun- gere soltanto una quota del 20 per cento circa di militari in ferma continuata volontari. Qualora la quota venisse aumentata, potrebbero rendersi necessari incentivi che com- porterebbero costi aggiuntivi. Nel caso di un sensibile aumento della quota di militari in ferma continuata gli svantaggi di una riduzione degli effettivi sarebbero più rilevanti rispetto ai potenziali di risparmio.

17 «Verfassungsrechtliche Schranken für das Projekt Armee XXI» («Limiti costituzionali per il progetto Esercito XXI»), perizia giuridica del prof. dott. Dietrich Schindler, pubbli- cata solo in lingua tedesca in GAAC 65 [2001] n. 38.

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8 Ripercussioni dell’ulteriore sviluppo dell’esercito

L'ulteriore sviluppo dell'esercito qui descritto contribuirà a equilibrare le risorse e le prestazioni in maniera duratura e a rafforzare l'esercito di milizia. A tal proposito sono inevitabili tagli importanti, soprattutto per quanto riguarda gli immobili, l'equi- paggiamento, l'armamento e il personale professionista. Una parte considerevole delle ubicazioni dovrà essere abbandonata e, contrariamente alle intenzioni prece- denti, le formazioni non potranno essere tutte equipaggiate completamente. Le ripercussioni in questi ambiti sono significative per i motivi seguenti: – l’effettivo della classe di reclute è dato, la durata dell'istruzione e il numero dei giorni di servizio sono stati ridotti al minimo, una buona istruzione di ba- se è essenziale per il futuro del sistema di milizia: in questi ambiti non sono possibili ulteriori misure di rinuncia. Tutt'al più sono ancora possibili negli ambiti «acquisti di armamenti» e «immobili» e se le misure si concentrano su questi due ambiti, saranno nel senso poc’anzi delineato. – Riduzioni considerevoli negli ambiti «acquisti di armamenti» e «immobili» sarebbero necessari anche con un limite di spesa dell'esercito di 5 miliardi di franchi l'anno. Un esercito moderno con un effettivo regolamentare di

100 000 militari e con un equipaggiamento all’avanguardia costerebbe se-

condo il rapporto complementare del 28 marzo 2011 della Commissione del- la politica di sicurezza del Consiglio degli Stati circa 5,4 miliardi di franchi l'anno. Se sono a disposizione 4,7 miliardi di franchi, sono inevitabili delle misure di rinuncia e la quota di investimenti diminuisce.

8.1 Ripercussioni sugli immobili

La sostanza immobiliare dell'esercito corrisponde attualmente a un valore indicizza- to di riacquisto di 24 miliardi di franchi. Con questo ulteriore sviluppo dell'esercito il suddetto valore verrà ridotto di oltre un terzo. Occorrerà rinunciare a numerose ubicazioni. Tale rinuncia determina in una prima fase misure (ad es. sgombero di superfici di deposito, smantellamenti) connesse a spese. Si tratta concretamente di procedere ai ridimensionamenti seguenti nell'ambito dell’infrastruttura d'impiego, d'istruzione, e della logistica: – per quanto riguarda l’infrastruttura d'impiego occorrerà prevedere la rinun- cia a diversi aerodromi e all'intera infrastruttura di combattimento (opere di sbarramento e artiglieria di fortezza). Inoltre, il numero degli impianti di condotta, delle centrali d'informazione delle Forze aeree e delle costruzioni di protezione dovrà essere considerevolmente ridotto. – L'infrastruttura d'istruzione dovrà essere ridimensionata fino a una dozzina di piazze d'armi e a un centro di reclutamento. A ciò si aggiunge una ridu- zione sostanziale delle piazze d'esercitazione e di tiro. – Per quanto riguarda l'infrastruttura della logistica si tratta principalmente della rinuncia a gran parte delle infrastrutture logistiche sotterranee (depositi di munizioni e depositi del materiale, impianti combinati), della disattivazio- ne di diversi ospedali militari nonché della riduzione e della concentrazione dei depositi periferici. A questo si aggiungono rinunce nell'ambito degli

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standard immobiliari (requisiti relativi alla protezione e alla prontezza) per quanto riguarda una parte dei rimanenti impianti sotterranei per il materiale e le munizioni. Questi ridimensionamenti sono inevitabili per raggiungere un equilibrio finanziario che costituisce la condizione affinché l'esercito sia in grado di reagire anche alle sfide future.

8.2 Ripercussioni sull’equipaggiamento dell'esercito

Nel Rapporto sull’esercito 2010 è stato indicato un aumento della quota degli inve- stimenti al 40%. Con gli attuali parametri fondamentali (limite di spesa, effettivo, profilo prestazionale) questo valore non è raggiungibile. Anche a causa dei crescenti costi d'esercizio, a medio-lungo termine scenderà al di sotto del livello attuale. 18 Per questo motivo è necessario definire delle priorità. In primo luogo saranno acquistati sistemi che non sono sostituibili con materiale correntemente in commercio. Un certo numero di grandi sistemi sarà rapidamente messo fuori servizio, per esem- pio il sistema DCA Rapier, il radar tattico d’aviazione Taflir e i cacciacarri. Al contempo saranno acquistati diversi nuovi sistemi. Le formazioni previste per l’appoggio a favore delle autorità civili potranno essere completamente equipaggiate con sistemi principali. Per quanto riguarda determinati sistemi trasversali come i veicoli ruotati e i mezzi di trasmissione, continueranno a sussistere alcune lacune a livello di equipaggiamento, ma queste potranno essere accettate, poiché secondo il profilo prestazionale e il sistema di prontezza nella quasi totalità dei casi le formazioni non potranno essere tutte impiegate contemporanea- mente. Negli impieghi prolungati le forze in procinto di essere impiegate prenderan- no in consegna il materiale ‡ ripristinato dalla Base logistica dell'esercito ‡ delle formazioni che sono state chiamate a sostituire. In tal modo è possibile garantire una capacità di resistenza adeguata. Come illustrato nel Rapporto sull’esercito 2010, i compiti dell'esercito nell'ambito dell'appoggio a favore delle autorità civili e della difesa sono permeabili in entrambe le direzioni. Concretamente ciò significa che anche le forze previste in primo luogo per i contributi d'appoggio militari, in particolare la fanteria, devono avere compe- tenze limitate di difesa da un attacco militare. 19 Attualmente mancano segnatamente i mezzi per la difesa anticarro e l'appoggio di fuoco proprio del battaglione. Si sta esaminando come e in quale misura sia possibile colmare queste lacune. L'equipaggiamento delle formazioni previste per il mantenimento e l'ulteriore svi- luppo della competenza di difesa avverrà in futuro in maniera accresciuta unicamen- te nella quantità necessaria per garantire l'istruzione. Se tali formazioni dovessero essere impiegate per l’appoggio a favore delle autorità civili, occorrerebbe tenere conto di alcune lacune in materia di equipaggiamento per quanto riguarda i veicoli

18 Dato che i sistemi sono utilizzati più a lungo, i costi d’esercizio aumentano. 19 La fanteria assume in particolare questi compiti di protezione e di sicurezza contro minacce al suolo. Inoltre, deve essere in grado di sorvegliare gli assi principali, garantire la sicurezza di settori secondari e, nell’ambito dei compiti di protezione, mantenerne il controllo e assicurarne lo sbarramento.

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ruotati e i mezzi di trasmissione. I sistemi principali (in particolare i veicoli per impieghi come i carri armati da combattimento, i carri armati granatieri e gli obici blindati) sono per contro disponibili in numero sufficiente, sempre che determinati mezzi non siano più messi a disposizione per l’istruzione.

8.3 Messa fuori servizio del materiale d'armamento

Il processo ordinario di rinnovamento comporta che anno dopo anno, alla conclusio- ne della durata di utilizzazione. il materiale d’armamento venga messo fuori servi- zio. Se i costi di un sistema superano i benefici militari, considerazioni economiche impongono la messa fuori servizio anche se, sotto il profilo tecnico, il sistema po- trebbe ancora essere utilizzato. Soltanto la messa fuori servizio completa consente di ridurre i costi d'esercizio in maniera duratura, liberando in tal modo risorse per il futuro rinnovamento dell’esercito. Se il numero di sistemi non viene nettamente ridotto, i costi d'esercizio in continuo aumento limiteranno a medio-lungo termine il margine di manovra, in particolare nel quadro dell'ulteriore sviluppo della compe- tenza di difesa. In futuro il Consiglio federale (in attuazione della mozione 11.4135 «Messa fuori servizio di materiali d'armamento») informerà regolarmente e in maniera adeguata le Camere federali in merito alla prevista messa fuori servizio di materiali d'armamento nonché di costruzioni di combattimento e di condotta per cui sono stati stanziati dal Parlamento crediti d'impegno specifici sulla base di un programma d'armamento o di un messaggio sugli immobili.

8.4 Implicazioni per sistemi d’arma pesanti, futuro dell'artiglieria

Nel suo parere in merito al postulato 11.3752 il Consiglio federale ha espresso il proposito di rispondere in generale alle domande sollevate sul futuro dell'artiglieria. Occorrerà in particolare fornire informazioni in merito alla possibilità di sviluppo e acquisto di munizioni nell'ambito della Convenzione sulle munizioni a grappolo, alla possibile sostituzione dell’attuale artiglieria con sistemi d’arma precisi di gittata adeguata e alla futura dotazione di artiglieria. Attualmente l’esercito dispone ancora di 133 obici blindati attivi che consentono l’equipaggiamento dei gruppi d’artiglieria, l’istruzione nelle scuole e l’approntamento di una riserva di materiale a livello logistico. Per distanze d'impie- go da 10 a 20 km l'attuale artiglieria, con i suoi obici blindati M-109, è di principio un sistema d'arma efficace. Le tre componenti «condotta», «esplorazione» e «piatta- forme d'arma» sono state modernizzate una decina d’anni fa o introdotte nel 2004. In considerazione dell'ulteriore sviluppo della competenza di difesa è possibile preve- dere che il fuoco indiretto mediante l'impiego di munizioni di precisione arrecherà minori danni collaterali rispetto al passato. Di principio è possibile aumentare ancora notevolmente la gittata. Vi sono tuttavia anche aspetti che sollevano questioni relative all’impiegabilità dell’artiglieria in Svizzera. Il primo problema, di scarsa entità, consiste nel fatto che la rinuncia ai proiettili a submunizioni comporta lacune per quanto riguarda la gittata

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e l’efficacia, che è possibile colmare unicamente con importanti investimenti, poco realistici se si considerano le risorse disponibili e le priorità. Il secondo fondamenta- le problema consiste nel fatto che le operazioni di difesa avrebbero presumibilmente luogo anche in zone edificate e un impiego massiccio dell’artiglieria negli agglome- rati non potrebbe praticamente entrare in considerazione a causa degli inevitabili danni collaterali. È possibile che sistemi d’arma pesanti quali gli obici blindati o i carri armati da combattimento non possano essere sostituiti con sistemi simili una volta giunti al termine del loro periodo d’impiego. L’equipaggiamento e l’armamento devono essere conformi alle minacce e ai pericoli del momento e a quelli prevedibili e in futuro occorre aspettarsi che saranno più efficienti dei sistemi d’arma più mobili, flessibili e leggeri.

8.5 Ripercussioni sul personale di milizia

L'ulteriore sviluppo dell'esercito avrà come conseguenza una massiccia riduzione dell'effettivo regolamentare. La riserva sarà sciolta. Il nuovo effettivo regolamentare ammonterà a 100 000 militari. Nel 2020 il numero di reclute ammonterà presumi- bilmente a 22 000 il primo giorno di scuola reclute e a 18 000 l'ultimo giorno. 20 L'ulteriore sviluppo dell'esercito può essere garantito unicamente se è disponibile un numero sufficiente di quadri di milizia per tutte le funzioni di condotta e di stato maggiore. Per quanto riguarda i sottufficiali ciò non è un problema. Il potenziale per una funzione di caposezione si aggira intorno al 3,8 per cento circa dell’effettivo di una classe d’età. Ogni anno vengono quindi istruiti 800 nuovi capisezione. Per quest’ultimi l’effettivo regolamentare massimo è di 5300, per i capitani (comandanti di unità e aiuti di comando a livello di corpo di truppa) è di 2900 e per gli ufficiali di stato maggiore è di 2200. Tali cifre consentono di garantire che il fabbisogno di nuovi quadri per alimentare la struttura di comando possa essere coperto a lungo termine.

8.6 Ripercussioni sul personale militare e civile professionista

Il personale militare sarà impiegato in maggiore misura nel settore dell'istruzione, mentre per quanto riguarda l'amministrazione si mira alla continuità ricorrendo maggiormente a impiegati civili con un’esperienza come militari di milizia. Il profi- lo professionale dei militari di professione (ufficiali e sottufficiali) subirà quindi un mutamento. La categoria di personale «militare a contratto temporaneo» sarà mantenuta, seppure in misura ridotta. I militari a contratto temporaneo saranno impiegati in particolare nell'ambito dei servizi d'istruzione di base.

20 Tali cifre si basano sulle previsioni demografiche dell'Ufficio federale di statistica e tengono conto dell'idoneità media delle persone soggette all'obbligo di leva nonché di dati empirici relativi alle partenze prima e durante la scuola reclute.

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Per quanto riguarda il personale civile, reclutando collaboratori più giovani si mira ad abbassare l'età media dei dipendenti. A tale scopo l'Aggruppamento Difesa conti- nuerà a offrire posti di lavoro attrattivi. L'accento sarà posto in particolare sul man- tenimento e la creazione di ulteriori posti di apprendistato orientati al futuro. In linea di principio si intende incrementare la permeabilità tra le diverse carriere professionali e, eventualmente, le diverse categorie di personale.

9 Prestazioni supplementari nel caso di un limite di spesa di

5 miliardi di franchi

Il Consiglio federale ritiene che, realizzando i dovuti risparmi, un limite di spesa pari a 4,7 miliardi di franchi sia sufficiente per garantire l'adempimento di tutti i compiti dell'esercito definiti dalla Costituzione e dalla legge. Rispetto alla situazione attuale, un limite di spesa di 4,7 miliardi di franchi implica un aumento delle spese a favore dell'esercito di oltre 200 milioni di franchi (2013: 4,485 mia. fr. 21). Un ulteriore incremento del limite di spesa di 300 milioni di franchi, conformemente a quanto stabilito dalle Camere federali con il decreto del 29 settembre 2011, comporterebbe indubbiamente una gamma di prestazioni più ampia e in particolare un margine di manovra maggiore per quanto riguarda il rinnovamento del materiale. In primo luogo l'incremento del limite di spesa consentirebbe l'aumento della quota di investimenti. Il consistente aumento di quest’ultima nonostante un incremento del limite di spesa di soli sei punti percentuali è dovuto al fatto che la maggior parte delle risorse finanziarie a disposizione è vincolata sotto forma di costi fissi, in parti- colare costi d'esercizio nel settore delle prestazioni di base.22

9.1 Miglioramento del mantenimento e dell'ulteriore sviluppo della

competenza di difesa Con un limite di spesa di 5 miliardi di franchi, la competenza di difesa, in particolare la capacità necessaria per la condotta del combattimento interarmi, potrebbe essere

21 Fonte: documentazione supplementare del DDPS al Preventivo 2013. 22 Nonostante la costante riduzione dell'effettivo regolamentare dai 625 000 militari di Esercito 61 ai 100 000 previsti con l'attuale USEs, il numero di persone soggette all'ob- bligo di prestare servizio militare che entrano in servizio ogni anno e che devono essere equipaggiate, istruite e alloggiate non è diminuito in modo significativo negli ultimi 20 anni (eccettuate le normali fluttuazioni demografiche). Tali cifre riflettono principalmente la durata dell’incorporazione dei militari nell'esercito. Di conseguenza anche i costi d'e- sercizio per l'istruzione rimangono tendenzialmente gli stessi che in passato e addirittura aumentano, poiché l'istruzione è diventata più professionale, ma anche più costosa (per es. mediante l’impiego di simulatori). Costi fissi risultano anche dall'effettivo regolamentare dell'esercito poiché quest'ultimo definisce quante formazioni devono essere equipaggiate con sistemi e, a seconda del livello tecnologico e delle relative esigenze in materia d'istru- zione, anche il crescente numero di formazioni che devono essere alloggiate presso le piazze d'armi nel quadro dei corsi di ripetizione.

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sviluppata ancora meglio. Nonostante l'intenzione precedentemente espressa di mantenere fondamentalmente bassa la quantità di nuovi acquisti in questo ambito, incrementando così la flessibilità in un ambito soggetto a mutamenti imprevedibili e radicali, un limite di spesa più elevato permetterebbe di rimanere meglio al passo con il progresso tecnologico e di sviluppare ulteriormente una gamma di capacità più ampia. Si tratterebbe tuttavia meno di mantenere i mezzi e le strutture attuali o di sostituirli con versioni simili, quanto piuttosto di verificare e adattare la difesa sulla base di un'analisi accurata delle minacce e delle vulnerabilità, come d'altronde si è sempre reso necessario già in passato.

9.2 Miglioramento della fornitura di prestazioni per l’appoggio a

favore delle autorità civili In particolare in caso di eventi straordinari caratterizzati da una minaccia concreta e permanente, può rendersi necessario proteggere contemporaneamente numerose opere. In un caso simile le forze civili raggiungerebbero rapidamente i propri limiti. Qualcosa di analogo potrebbe accadere nel caso di una catastrofe naturale estesa (per es. inondazioni a causa di forti precipitazioni o terremoti). Un limite di spesa mag- giore permetterebbe all'esercito di incrementare la propria flessibilità per l'appoggio a favore delle autorità civili. Sarebbe possibile distribuire molto più materiale alle formazioni di milizia in stato di prontezza elevata. Inoltre, in questo modo sarebbe possibile migliorare oltre il livello previsto la prontezza per un appoggio ampio e rapido a favore delle autorità civili, per esempio nel caso di una minaccia terroristica persistente e latente. Per quanto riguarda il servizio di polizia aerea, sarebbe possibile mettere a disposi- zione più rapidamente le risorse finanziarie e di personale per garantire, con possibi- lità d'intervento confacenti e adeguabili, l'identificazione a vista 24 ore su 24 anche al di fuori dei normali orari di lavoro (dal lunedì al venerdì).

9.3 Prestazioni supplementari per il promovimento militare della

pace Con un limite di spesa di 5 miliardi di franchi l'anno sarebbe possibile creare le pre- messe per realizzare integralmente il previsto rafforzamento quantitativo e qualitativo del promovimento militare della pace definito nel capitolo «Dottrina». In particolare si potrebbero mettere a disposizione in modo duraturo e integrale le risorse di personale necessarie a livello di personale professionista del DDPS, le quali sono indispensabili per incrementare le prestazioni delle missioni di pace e per garantire la capacità di resistenza.

9.4 Conclusione

Un limite di spesa di 4,7 miliardi di franchi comporta che la capacità dell'esercito di respingere un attacco militare contro la Svizzera venga trascurata maggiormente

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rispetto al caso di un limite di spesa di 5 miliardi. Per quanto riguarda l’appoggio a favore delle autorità civili, a cui viene data la priorità in considerazione dell’attuale situazione in materia di politica di sicurezza e delle previsioni per l’immediato futuro, le forze disponibili saranno ridotte.

10 Prospettive

L’ulteriore sviluppo dell’esercito è un processo permanente, il quale non può dirsi concluso dopo l’attuazione delle modifiche illustrate nel presente rapporto. Il conte- sto – le minacce e i pericoli così come le possibilità di farvi fronte – ma anche i fattori interni, come le risorse disponibili, sono soggetti a costanti mutamenti. La politica di sicurezza svizzera, nonché l'esercito quale strumento di quest'ultima, deve adattarsi in modo flessibile a tali mutamenti. Bisogna tuttavia considerare che un esercito – e in particolare un esercito di milizia – non può essere riorganizzato radicalmente a brevi intervalli. Sono invece necessari numerosi piccoli adattamenti che possono essere attuati a intervalli più brevi, ma in blocchi che risultano gestibili. Uno sviluppo lungimirante deve considerare le sfide in materia di sicurezza per un periodo di almeno dieci anni. Decisioni di principio circa gli orientamenti devono essere adottate per tempo, senza tuttavia limitare eccessivamente il margine di manovra. Ciò è determinante soprattutto negli ambiti in cui vengono effettuati investimenti importanti con conseguenze a lungo termine, soprattutto nel campo degli acquisti di materiale d'armamento. Come per tutte le moderne società dei servizi, anche la Svizzera dipende in larga misura dal corretto funzionamento di un sistema di trasporti pubblici e privati ben sviluppato, da un approvvigionamento energetico affidabile e costante nonché da infrastrutture di informazione e di comunicazione interconnesse. Questi sono i punti nevralgici di una moderna società dei servizi; le relative infrastrutture critiche sono estremamente vulnerabili nei confronti di catastrofi naturali e tecnologiche, di attac- chi cibernetici e terroristici, dello spionaggio e della criminalità organizzata. In un orizzonte temporale di 10 anni e oltre, le perturbazioni di infrastrutture critiche rappresenteranno la principale minaccia al funzionamento dello Stato e della società. Il Consiglio federale ritiene che l'obiettivo della Rete integrata Svizzera per la sicu- rezza debba essere di garantire tale funzionamento in ogni situazione. Sotto questo aspetto l'esercito ricopre anch’esso un ruolo essenziale. Considerando il futuro sviluppo dell'esercito, il Consiglio federale ritiene che il compito di difesa del Paese e della popolazione debba comprendere anche la fornitura di contributi volti a garan- tire una protezione globale delle infrastrutture critiche. Questa concezione ampliata della difesa caratterizzerà le prossime fasi di sviluppo dell’esercito.

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11 Commento ai singoli articoli

11.1 Legge militare

Art. 1 La «missione» dell’esercito è stata disciplinata per la prima volta in maniera esplici- ta a livello giuridico nel quadro dell’articolo 1 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM). In occasio- ne della revisione totale della Costituzione federale, il contenuto dell’articolo 1 LM è stato ripreso nell’articolo 58 capoverso 2 Cost. con un tenore leggermente modifi- cato («compiti» dell’esercito). A livello di articolo 1 LM, la presente revisione è volta a ristabilire la sintonia tra il tenore della legge militare e la formulazione adottata nell’articolo 58 capoverso 2 Cost. Scopo della ripetizione è ribadire a livello di legge i compiti dell’esercito sanciti all’articolo 58 capoverso 2 Cost. Conformemente all’ultimo periodo dell’articolo 58 capoverso 2 Cost., «la legge può prevedere altri compiti». Alcuni di detti «altri compiti» sono attualmente menzionati in ordine sparso nella legge militare e nella legge federale sulla navigazione aerea, altri invece non sono ancora stati disciplinati per legge. Essi sono stati raggruppati nel nuovo articolo 1 LM qui proposto. Al capoverso 1 lettera d è per la prima volta esplicitamente menzionata la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo. Poiché soltanto l’esercito dispone dei mezzi necessari per adempiervi, la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo costituisce un compito peculiare e incontestato dell’esercito. Al capoverso 1 lettera e è menzionato, quale ulteriore importante compito, il promovimento militare della pace. Nel capoverso 2 sono raggruppati i compiti dell’esercito adempiuti in appoggio alle autorità civili e a favore di attività civili o attività fuori del servizio anche in assenza di situazioni straordinarie. Le condizioni per simili compiti di appoggio sono stabilite agli articoli 52, 67 capoverso 1 lettere b–d e 69. I compiti di appoggio secondo il capoverso 2 hanno sempre luogo senza arma; gli impieghi secondo il capoverso 1, invece, sono di regola armati.

Art. 5 cpv. 3, secondo periodo Nella Costituzione federale, l’espressione «obbligo militare» è stata sostituita nel 1999 con l’espressione «obbligo di prestare servizio militare». La legge militare è stata adeguata di conseguenza in occasione della precedente revisione, con l’eccezione dell’articolo 5 capoverso 3. In questa sede si propone di porre rimedio a tale svista.

Art. 6 cpv. 1 lett. c Con sentenza del 30 aprile 2009, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito il carattere discriminatorio di una disposizione che dichiara inidonee al servizio militare persone con un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento senza fornire alternative all’obbligo di pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Il Consiglio federale ha di conseguenza deciso di prevedere per le persone interessate, quale alternativa al pagamento della suddetta tassa, la possibilità di prestare, previa esplicita richiesta, un servizio militare adeguato al rispettivo grado d’invalidità. È qui proposta la creazione della base legale formale necessaria per un simile specifico

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servizio militare. Le persone assegnate all’esercito in virtù della presente disposizio- ne saranno impiegate in qualità di soldati d’esercizio nel settore dell’istruzione e del supporto.

Art. 9 cpv. 2–4 I limiti d’età per il reclutamento devono essere adeguati al nuovo modello di servi- zio. Nel contempo, sono create le basi per una flessibilizzazione dell’inizio del periodo di servizio militare – non più vincolato in via generale a un determinato anno d’età – al fine di poter maggiormente tener conto dell’evoluzione personale dei futuri soldati in ambito civile.

Art. 10 cpv. 1 Le persone soggette all’obbligo di leva devono essere sottoposte in maniera capilla- re, in occasione del reclutamento, all’esame dei motivi d’impedimento per la cessio- ne dell’arma personale (art. 113), affinché potenziali autori di atti di violenza non siano accettati per l’istruzione in seno all’esercito. L’articolo 10 («Contenuto del reclutamento») va ampliato di conseguenza.

Titolo prima dell’art. 12 Allo stato attuale, il titolo del capitolo 2 («Contenuto dell’obbligo di prestare servi- zio militare») e il titolo della seconda sezione del capitolo 2 (titolo prima dell’art. 12: «Obbligo di prestare servizio militare») presentano una ripetizione inopportuna dell’espressione «obbligo di prestare servizio militare». Poiché nella sezione 2 sono disciplinati diversi aspetti del servizio militare, è proposto «Servizio militare» quale nuovo titolo prima dell’articolo 12.

Art. 13 In considerazione della diminuzione in misura del 50 per cento dell’effettivo dell’esercito e della necessità di assicurare l’effettivo dei quadri si impone una modifica moderata del periodo dell’obbligo di prestare servizio militare. Per i gradi di truppa e i sottufficiali non sarà più previsto un limite d’età fisso e saranno intro- dotti, in combinato disposto con l’articolo 49, tempi flessibili per l’inizio e la fine del servizio. Per detti militari l’obbligo di assolvere la scuola reclute decorrerà a partire dall’inizio dell’anno in cui compiono 19 anni e dovrà essere adempiuto al più tardi nell’anno in cui compiono 25 anni; dopodiché saranno tenuti a prestare servizio militare ancora per al massimo dodici anni. Sulla base delle attuali previsioni riguar- do all’entità dell’effettivo, saranno incorporati in formazioni CR in linea di principio durante nove anni. Al fine di poter assicurare l’effettivo dei quadri, quest’ultimi saranno tenuti anche in futuro a prestare servizio militare sino a un limite d’età massimo fisso. Il Consiglio federale deve poter aumentare o diminuire i limiti d’età in funzione delle necessità dell’esercito. Capoverso 2 lettera c: conformemente alla legge sulle indennità di perdita di guadagno, le persone che prestano servizio e che beneficiano di una rendita di vecchiaia dell’AVS o hanno compiuto i 65 anni non hanno più diritto a un’indennità per perdita di guadagno.

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Art. 18 cpv. 1 lett. c e h L’esercito registra una crescente sottodotazione di effettivi nelle funzioni mediche del proprio servizio sanitario. L’attuale disciplinamento dell’esenzione dal servizio del personale medico per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica civile (ca. 50 casi di esenzione l’anno) deve pertanto essere reso più restrittivo. Con il nuovo tenore, il personale medico può essere esentato dal servizio soltanto se non è assolutamente indispensabile all’esercito nell’ambito del proprio servizio sanitario. Il tenore della lettera h va adeguato in considerazione del passaggio dalla «Coopera- zione nazionale in materia di sicurezza» alla «Rete integrata Svizzera per la sicurez- za».

Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva In presenza di manifesti indizi di possibili cambiamenti per quanto concerne l’idoneità di una persona al servizio militare, il riesame dell’idoneità al servizio militare dev’essere possibile anche d’ufficio, senza previa richiesta di una determi- nata autorità o persona. In questo ambito, l’indispensabilità di una previa richiesta conduce a un eccesso di formalismo e a inutili complicazioni burocratiche. Il riesa- me dell’idoneità al servizio militare non è a senso unico: persone dichiarate in un primo momento idonee al servizio militare possono risultare inabili al servizio – e viceversa.

Art. 21, rubrica e cpv. 1 e 2 nonché art. 22, rubrica e cpv. 1 e 2 Al fine di ridurre il più possibile i rischi di abusi in materia di armi, non devono più essere reclutate o devono essere esclusi dall’esercito rispettivamente le persone soggette all’obbligo di leva e i militari a cui, in virtù dell’individuazione di simili rischi in occasione dell’esame dei possibili motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale (art. 113), non può essere ceduta un’arma personale. Considera- to che l’accesso a armi potrebbe essere impedito soltanto con uno sproporzionato dispendio di risorse, non sarebbe ragionevole consentire a simili potenziali autori di atti di violenza di prestare servizio militare non armato. Anziché prestare servizio militare, simili persone saranno in futuro in ogni caso soggette all’obbligo di versare la tassa d’esenzione dal servizio militare, poiché, nel quadro della revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, è previsto che siano escluse anche dalla protezione civile. Se i motivi d’impedimento per la cessio- ne dell’arma personale dovessero venir meno in un secondo momento e in presenza di una corrispondente necessità per l’esercito, gli interessati possono, su richiesta, essere di nuovo ammessi al reclutamento o al servizio militare. Sono considerati motivi d’impedimento segni o indizi seri che persone soggette all’obbligo di leva o militari possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l’arma personale nonché altri segni o indizi di un incombente abuso dell’arma personale da parte di persone soggette all’obbligo di leva o militari oppure terzi. L’articolo 113 capoverso 1 LM sarà al riguardo oggetto di precisazioni nel quadro della legge federale sul migliora- mento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi.

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Art. 30 cpv. 1 A livello di pianificazione dei servizi non è possibile, per diverse ragioni, garantire che servizi d’istruzione di base di lunga durata siano svolti senza intervalli. Pure i singoli servizi d’istruzione necessari per conseguire un grado superiore non sono di regola immediatamente consecutivi. Anche nei casi in cui l’intera carriera militare è concentrata in un unico periodo, tra i singoli servizi possono presentarsi intervalli (di al massimo cinque settimane): per es., tra un servizio pratico in qualità di sottufficia- le e l’istruzione successiva (quali una scuola per furieri, una scuola per sergenti maggiori o una scuola ufficiali). Di solito, a causa del servizio militare imminente, durante i suddetti intervalli i militari interessati non trovano un posto di lavoro. I militari disoccupati in simili frangenti sono pertanto riconosciuti come non colloca- bili. Affinché la conseguente perdita di guadagno, non riconducibile a colpa propria, possa essere compensata, va concesso agli interessati – anche durante i summenzio- nati intervalli – il diritto al soldo e all’indennità per perdita di guadagno. Tale diritto non sussisterà per coloro che, durante detti intervalli, eserciteranno un’attività pro- fessionale retribuita. Quanto sin qui descritto vige già da un certo tempo nella prassi, sulla base dell’ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21), ma non è stato sinora disciplinato a tutti gli effetti a livello di legge. La suddetta concessione di indennità finanziarie comporterà spese per circa 10.5 milioni di franchi a livello di IPG e di circa 700’000 di franchi a livello di soldo (militari in ferma continuata e quadri). Rispetto alla situazione attuale, le voci «IPG» e «soldo» registreranno un diminuzione di rispettivamente 4 milioni di franchi e 200’000 di franchi.

Titolo prima dell’art. 40c nonché art. 40c–40e L’istituzione della funzione di difensore civico militare era prevista in origine già nel quadro della legge militare del 3 febbraio 1995. Le corrispondenti disposizioni sono però state espulse nel corso dei dibattimenti politici sul disegno di legge milita- re. Dalle esperienze raccolte nel frattempo risulta tuttavia che la possibilità di ricor- rere a un organo indipendente dall’amministrazione e dall’esercito in caso di diffi- coltà con i superiori e con le autorità dell’amministrazione militare corrisponde a una reale necessità. A tal fine è qui proposta l’istituzione di un corrispondente orga- no di mediazione, conformemente, tra l’altro, a quanto auspicato nella mozione Niederberger del 10 marzo 2011 (11.3082, «Creazione di un organo di mediazione per la truppa in seno al DDPS»). L’organo previsto ai sensi di quanto sopra fungerà da mediatore tra gli interessati e fornirà consulenza, ma non avrà facoltà di emanare decisioni o istruzioni. Gli organi militari saranno tenuti a fornire all’organo di mediazione le informazioni necessarie per la sua attività. La procedura sarà priva di formalità e gratuita. Il deposito di atti presso l’organo di mediazione non avrà effetti sospensivi né per quanto concerne i termini di rimedi giuridici né nei confronti delle procedure ordinarie. L’organo di mediazione pubblicherà un rapporto sulle sue attività. Il difensore civico militare sarà nominato dal capo del DDPS. A livello amministra- tivo, figurerà nell’organico della Segreteria generale del DDPS. Tuttavia, eserciterà la sua attività in piena indipendenza dal Dipartimento. L’organo di mediazione sottostarà al diritto del personale della Confederazione. I relativi costi annui ammon-

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teranno con ogni probabilità a circa 0,5 milioni di franchi, a carico della Segreteria generale del DDPS.

Art. 41 cpv. 4 Non avendo l’attuale capoverso 4 per oggetto i servizi d’istruzione, la sua attuale collocazione nell’articolo 41 è contraria alla sistematicità contenutistica. È stato pertanto trasferito e riformulato nel nuovo articolo 146a.

Art. 42 Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione deve essere oggetto di un moderato adeguamento in considerazione sia del dimezzamento dell’effettivo dell’esercito sia della necessità di assicurare un effettivo sufficiente di quadri. In futuro i militari di truppa dovranno pertanto prestare un numero leggermente inferio- re di giorni di servizio d’istruzione. Il totale obbligatorio di 280 giorni di servizio d’istruzione stabilito per la truppa è esplicitamente definito quale massimo legale. Del rimanente, il numero di giorni d’istruzione si fonda sulle necessità dell’esercito. In concreto, un militare della truppa presterà di regola 225 giorni di servizio d’istruzione; in qualità di militare in ferma continuata presterà 280 giorni di servizio d’istruzione. Il numero maggiore di giorni di servizio d’istruzione previsto per i militari in ferma continuata è dovuto al fatto che quest’ultimi prestano il servizio in un unico periodo, con la conseguente necessità di comprendere nel totale dei giorni di servizio d’istruzione anche giorni di congedo solitamente non computati. Il limite massimo di 5 milioni di giorni di servizio annui non sarà superato. I dettagli saranno disciplinati dal Consiglio federale a livello di ordinanza.

Art. 44 L’articolo 44 disciplina la prestazione di servizi d’istruzione su base volontaria. Corrispondenti necessità militari potrebbero sussistere in relazione con: militari idonei per una funzione superiore, ma che, nel loro grado attuale, hanno già adem- piuto o stanno per adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione; militari con funzioni relativamente alle quali sussistono carenze in seno all’effettivo; la prestazione, in via eccezionale, di un servizio militare su base volontaria in seno all’amministrazione militare.

Art. 46 cpv. 1 Nell’articolo 58 capoverso 1 della Costituzione federale e nel nuovo articolo 1 della legge militare figura, correttamente, l’espressione «compiti dell’esercito». Una «missione dell’esercito» sussiste soltanto in occasione di un impiego concreto. Per quanto concerne il tenore dell’articolo 46 capoverso 1, ne consegue pertanto che l’istruzione è orientata ai «compiti dell’esercito».

Art. 47 cpv. 4, primo periodo Nella prassi, il capoverso 2 dell’articolo 47 ha dato sinora adito a controversie a livello interpretativo. Non era chiaro se il personale militare potesse essere impiega-

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to in Svizzera e all’estero per tutti i tipi d’impiego, come sembrerebbe da tenore letterale del testo, o se l’impiego del personale militare fosse limitato a determinati tipi d’impiego, conformemente a quella che sarebbe stata l’intenzione originaria del legislatore. Con la nuova formulazione si precisa che sono intesi «tutti i tipi d’impiego». Ne consegue che il personale militare può essere obbligato su base contrattuale a prestare servizio anche all’estero. Tale obbligo contrattuale non è tuttavia imposto. Corrispondenti impieghi possono tuttavia essere menzionati come fattore di qualificazione nel profilo dei requisiti per l’assunzione di determinate funzioni.

Art. 49 Il periodo in cui assolvere la scuola reclute deve poter corrispondere meglio alle esigenze individuali delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare; in futuro la scuola reclute non dovrà pertanto più essere obbligatoriamente assolta nel 20° anno d’età. Le reclute devono poter aver la possibilità di assolvere la scuola reclute, a seconda della pianificazione personale della propria formazione professio- nale, «dall’inizio dell’anno in cui compiono 19 anni e al più tardi nell’anno in cui compiono 25 anni». Il limite massimo di età sinora previsto, 26 anni, deve essere abbassato in considerazione della necessità di garantire i ridotti effettivi dell’esercito. Deve tuttavia essere mantenuta la possibilità, se sussiste una necessità per l’esercito e in presenza di una corrispondente volontà degli interessati, di assol- vere la scuola reclute anche più tardi. Contrariamente a una possibile interpretazione dell’attuale formulazione, equivoca, l’obbligo di prestare servizio militare non viene meno con il raggiungimento del limite massimo d’età: ne consegue unicamente che non devono più essere prestati servizi d’istruzione. In tal caso, anziché prestare servizio militare, le persone interessate soggette all’obbligo di prestare servizio militare versano la tassa d’esenzione prevista dalla Costituzione. Del rimanente, per la maggioranza della truppa la scuola reclute durerà 18 settimane. Devono tuttavia essere possibili deroghe nei casi in cui tale durata risulta essere superiore o inferiore al necessario (la scuola reclute può per es. durare meno di 18 settimane per i soldati d’esercizio o per reclute inabili al servizio in campagna, che non abbisognano di un’esaustiva istruzione al combattimento; deve invece poter durare più di 18 settimane per forze speciali con necessità d’istruzione supplementa- ri).

Art. 51 cpv. 2 e 3 Per consentire una maggiore flessibilità nella prestazione individuale dei servizi militari, presupposto indispensabile per il mantenimento del nostro esercito di mili- zia, la durata e la frequenza dei corsi di ripetizione devono essere disciplinate nella LM soltanto in linea di massima. La regolamentazione dettagliata deve rientrare nella sfera di competenza del Consiglio federale. Quest’ultimo non deve però di- sporre al riguardo di un assoluto potere discrezionale, ma deve tener conto dei chiari parametri risultanti dalle esigenze in materia di istruzione e dalle necessità a livello di prontezza d’impiego della truppa. Un ulteriore fattore determinante è rappresenta- to dalle risorse disponibili.

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Art. 52 L’esercito presta già attualmente aiuto a favore di attività civili o di attività fuori del servizio. L’aiuto, prestato nel quadro di servizi d’istruzione, è attualmente discipli- nato in maniera incompleta nella legge militare. Le corrispondenti disposizioni devono essere completate e riunite in un nuovo apposito articolo. Le relative dispo- sizioni esecutive saranno anch’esse raggruppate, qualora possibile in un unico atto normativo. In contrasto con la sistematicità a livello di contenuti, l’aiuto spontaneo era sinora oggetto di un articolo del capitolo 3 («Servizio d’appoggio») del titolo quinto. La corrispondente disposizione qui proposta figurerà nel capitolo 3 («Servizi d’istruzione delle formazioni») del titolo quarto. Nel contempo sono stati definiti, in maniera sufficientemente indicativa, i presupposti per un aiuto spontaneo. L’attuale base legale per gli impieghi secondo l’ordinanza dell’8 dicembre 1997 concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio (OIMC; RS 513.74) è insufficiente. È qui proposta una base legale suffi- ciente affinché le pertinenti prestazioni possano essere fornite anche in futuro. In futuro tali impieghi saranno autorizzati soltanto se presenteranno sostanziali riper- cussioni positive sull’istruzione o sull’allenamento del personale impiegato e non faranno concorrenza in modo eccessivo alle imprese civili. Tra le attività a favore delle quali è prestato l’aiuto figurano in primo luogo le grandi manifestazioni sporti- ve nazionali e internazionali in Svizzera e manifestazioni culturali. L’aiuto fornito dalla truppa comprende soprattutto i seguenti ambiti: lavori di montaggio e smon- taggio, trasporti, disciplinamento della circolazione, servizio sanitario, trasmissioni, infrastruttura. In virtù dell’articolo 1 capoverso 5, l’aiuto è prestato senza armi. Compiti che presuppongono il potere di polizia sono di conseguenza esclusi. Simili compiti possono essere attribuiti unicamente in servizio d’appoggio o in servizio attivo.

Art. 59 cpv. 4 Gli impiegati della Confederazione che nel quadro del proprio servizio militare sono impiegati nell’amministrazione militare adempieranno in futuro simili servizi in qualità di parte integrante dei rispettivi obblighi lavorativi. Essendo già completa- mente retribuiti a tal fine dalla Confederazione, non avranno diritto al soldo. Di conseguenza verrà meno anche il diritto del datore di lavoro a indennità per perdita di guadagno. Tale misura è volta a eliminare la possibilità di ridurre i costi per il personale mediante la riscossione di indennità per perdita di guadagno in seguito all’impiego nell’amministrazione militare di personale della Confederazione in servizio militare. L’articolo 43 capoverso 2 non è sufficiente a tal fine poiché con- cerne altre circostanze, segnatamente la prestazione di servizi d’istruzione ai quali gli interessati sono stati obbligati su base contrattuale (per es. servizi d’istruzione preliminari a impieghi in servizio di promovimento della pace) oppure la prestazione di servizi d’istruzione da parte di personale militare.

Art. 61, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 La Cooperazione nazionale per la sicurezza è stata sostituita con la Rete integrata Svizzera per la sicurezza. L’articolo 61 capoverso 1 va adeguato di conseguenza.

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Affinché la collaborazione possa svolgersi senza problemi in caso di evento reale, è creata la possibilità di mettere dei militari a disposizione delle autorità civili già in situazione normale, di modo che l’esercito sia in grado di sottoporre ad addestra- mento e mantenere le pertinenti competenze.

Art. 65b Le formazioni di milizia in stato di prontezza elevata completeranno gradualmente i primi elementi d'impiego. Queste formazioni specialmente designate saranno chia- mate in servizio in modo centralizzato, ma saranno approntate in maniera decentra- lizzata. Si tratterà di formazioni che entreranno in servizio entro pochi giorni, pren- deranno in consegna veicoli e materiale dall'infrastruttura logistica, assolveranno la propria istruzione specifica all'impiego e successivamente si sposteranno nel loro settore d'impiego. Gran parte delle formazioni di milizia in stato di prontezza elevata forniranno prestazioni a favore delle autorità civili quali compiti di sicurezza, aiuto in caso di catastrofe, difesa NBC nonché prestazioni negli ambiti del genio e della sanità. Inoltre, una parte delle formazioni rafforzerà la condotta e garantirà il suppor- to logistico.

Art. 65c Determinati impieghi dell'esercito non possono essere svolti senza il ricorso a im- piegati dell'amministrazione militare con conoscenze tecniche particolari, poiché tali conoscenze tecniche non sono disponibili (in quantità sufficiente) tra i militari di milizia (per es. meccanici di aeroplani ed elicotteri). Ciò ripropone difficili questioni di diritto del personale, in particolare per quanto riguarda gli orari di lavoro, le indennità salariali e la responsabilità di condotta. In futuro gli impiegati interessati potranno essere militarizzati per effettuare impieghi dell'esercito. D'intesa con i lavoratori, nei contratti di lavoro potrà essere inserita una corrispondente clausola. Di conseguenza, in occasione dell'impiego gli impiegati presteranno servizio milita- re nel quadro di un rapporto di lavoro contrattuale ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2, 59 capoverso 4 o 65a capoverso 2. Saranno assicurati presso l'assicurazione militare, ma non riceveranno alcun soldo e il datore di lavoro (la Confederazione) non riceverà alcuna indennità di perdita di guadagno. Il servizio militare diventa parte integrante della prestazione di lavoro. In tale contesto, le prescrizioni di servi- zio militari avranno la priorità rispetto alle direttive in materia di diritto del persona- le, in particolare per quanto riguarda gli orari di lavoro e il tempo libero. Gli impie- gati non potranno pertanto esigere ad esempio alcuna compensazione per orari di lavoro più lunghi.

Art. 67 A causa della menzione dei compiti dell'esercito all'articolo 1, l'articolo 67 riceverà una nuova struttura. Il capoverso 1 menziona i compiti secondo l'articolo 1 che in Svizzera sono adempiuti sotto forma di servizio d'appoggio. Il capoverso 2 discipli- na le condizioni per il servizio d'appoggio. Il capoverso 3 descrive i mezzi impiega- bili. Il capoverso 4 incarica il Consiglio federale di disciplinare l'armamento in occasione di impieghi in servizio d'appoggio. I capoversi 2 a 4 disciplinano pertanto, in linea con il «Rapporto del Consiglio federale del 2 marzo 2012 in adempimento

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del postulato Malama 10.3045 del 3 marzo 2010. Sicurezza interna: chiarire le competenze»23, le condizioni per i servizi d'appoggio in maniera più dettagliata rispetto a quanto era stato fatto finora e tale da prevenire anche un eventuale abuso. Il servizio d'appoggio non deve diventare un aiuto abituale, ovvio ed economico per il caso normale. Le autorità civili sono tenute dapprima a verificare e applicare alternative all'impiego dell'esercito economicamente sostenibili. Soltanto se anche tali alternative non sono sufficienti, sarà possibile ricorrere all'impiego dell'esercito. In tal modo sarà limitata anche la durata degli impieghi. Essi potranno durare soltan- to fintanto che non è data alcuna alternativa economicamente sostenibile all'impiego dell'esercito. Proprio la durata della necessità di determinate prestazioni è un fattore essenziale per valutare l'economicità. Per le prestazioni che devono essere fornite su un lungo periodo, di regola acquistare e impiegare mezzi propri è più economico del ricorso a mezzi di terzi. Per contro, nel caso di prestazioni di breve durata vale per lo più il contrario. L'articolo 67 capoverso 1 lettera a dev'essere considerato in relazione con l'articolo 76 capoverso 1 lettera b della LM vigente. Da quest'ultima disposizione risulta che un impiego di truppe per la tutela della tranquillità e dell'ordine in spazi pubblici, in una situazione in cui le forze di polizia da sole non sono più in grado di scongiurare una grave minaccia alla sicurezza interna, deve avvenire come servizio d'ordine. L'impiego ha luogo nel quadro di un servizio attivo. Per appoggiare le autorità civili nella difesa da minacce gravi alla sicurezza interna, il servizio d'ordine deve sempre essere ordinato come servizio attivo. Un simile impiego non può avvenire in servizio d'appoggio. A causa delle esperienze storiche, simili impieghi sono soggetti a condi- zioni particolarmente restrittive, stabilite in un'ordinanza.

Art. 69 A causa della menzione dei compiti dell'esercito all'articolo 1, l'articolo 69 riceverà una nuova struttura. Il capoverso 1 menziona i compiti secondo l'articolo 1 adempiu- ti all'estero in servizio d'appoggio. In tal modo, il capoverso 2 può limitarsi alla questione dell'armamento. La formulazione sarà adeguata a quella per l'armamento in servizio d'appoggio in Svizzera. Per i relativi impieghi spesso devono essere conclusi accordi internazionali che ne disciplinano in maniera più precisa le modali- tà. Analogamente agli impieghi di promovimento della pace, il Consiglio federale riceverà la competenza di concludere i corrispondenti accordi. Le competenze dell'Assemblea secondo l'articolo 70 non ne risultano limitate.

Art. 70 cpv. 1 lett. b Nella prassi vi è sempre la necessità di impiegare singoli individui o piccoli distac- camenti (fino a 10 persone) provenienti dal personale militare (per es. specialisti della difesa NBC o specialisti della sicurezza). Questi impieghi in Svizzera o all'e- stero sono di regola urgenti ma politicamente non problematici. Affinché in tali casi sia possibile reagire più rapidamente, il DDPS sarà competente in misura limitata per la chiamata in servizio e l'attribuzione, come già avviene per gli impieghi in occasione di catastrofi in Svizzera. Le persone chiamate in tal modo in servizio

23 FF 2012 3973

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prestano, in funzione dell'impiego, servizio d'appoggio in Svizzera secondo l'articolo 67 capoverso 1 lettere b-d oppure servizio d'appoggio all'estero secondo l'articolo 69 capoverso 1.

Art. 72 L'aiuto spontaneo sarà in futuro disciplinato all'articolo 52. L'attuale articolo 72 può pertanto essere abrogato.

Art. 73 cpv. 2 e 3 Spesso il servizio d'appoggio all'estero è prestato anche da personale civile e militare del DDPS. Le particolari esigenze del servizio d'appoggio hanno costantemente riproposto la problematica della compensazione nel quadro del rapporto di lavoro (computo di ferie, compensazione come lavoro straordinario, indennità di rischio ecc.). Il Consiglio federale sarà pertanto autorizzato a emanare le relative prescrizio- ni. In tale contesto, nella misura in cui ciò è appropriato, esso dovrà anche poter derogare alle direttive vigenti in materia di diritto del personale allo scopo di tutelare gli interessi di tutte le parti. Una pertinente ordinanza d'esecuzione è attualmente in preparazione presso il DDPS a destinazione del Consiglio federale. Il disciplinamen- to sarà di principio comparabile a quello dell'ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritto dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA; RS 172.220.111.9), ossia tratterà le tematiche seguenti: politica del personale, inizio del rapporto di lavoro, prestazioni del datore di lavoro e obblighi del personale.

Art. 81 cpv. 2 e 82 Poiché la cooperazione nazionale per la sicurezza non esiste più, le citate disposizio- ni devono essere adeguate.

Art. 92a Poiché nel caso dell'impiego di armi contro aeromobili si tratta di una potenziale ingerenza nei diritti fondamentali (diritto alla vita, dignità umana), in virtù dell'arti- colo 36 della Costituzione federale (Cost.) esso dev'essere sufficientemente discipli- nato a livello di legge formale. La regolamentazione finora contenuta soltanto nell'ordinanza del 23 marzo 2005 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS; RS 748.111.1) sarà di conseguenza integrata nella legge militare e uniformizzata. Come finora, il DDPS avrà la competenza di delegare i suoi poteri. In tal modo, in funzione della situazione potrà delegare il potere decisionale alla persona in grado di reagire più rapidamente. L'abbattimento di aeromobili previsto nel quadro dell'articolo 92a è difficilmente giustificabile sotto il profilo del diritto costituzionale, in particolare quando sono interessati terzi innocenti (per es. passeggeri presenti sull'aereo dirottato e persone al suolo nell'area sopra la quale l'aereo viene abbattuto). A causa dell'estrema incertez- za, una verifica della legittimità nella maggior parte dei casi può aver luogo soltanto ex post. L'abbattimento di un aereo non lede soltanto l'essenza del diritto alla vita

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(art. 10 Cost.). Una ponderazione «vita contro vita» nel quadro della quale lo Stato sacrifica persone per salvare eventualmente un numero maggiore di innocenti, degrada i passeggeri dell'aereo a oggetti di un atto statale e lede pertanto anche la dignità umana. Dal punto di vista dell'articolo 7 Cost., ciò non è ammesso. Con tale articolo sono proibiti tutti gli atti dello Stato che ledono l'individuo nella sua dignità, ossia degradano la persona a oggetto dell'agire statale. Secondo l'articolo 36 capoverso 1 terzo periodo Cost. sono eccettuati i casi di peri- colo grave, immediato e non altrimenti evitabile; ciò significa che soltanto in casi eccezionali lo Stato può giustificare violazioni anche gravi dei diritti fondamentali invocando la clausola generale di polizia. In ultima analisi, un ordine di abbattimen- to potrebbe quindi fondarsi soltanto sulla clausola generale di polizia. A condizioni rigorose, tale clausola generale non rappresenta una base legale ma piuttosto una base costituzionale, segnatamente configurata dall'articolo 36 capoverso 1 terzo periodo Cost., per un agire statale che limita i diritti fondamentali ed è insufficien- temente legittimato sotto il profilo democratico, quando manca una base legale specifica emanata al livello normativo corretto per affrontare la situazione d'emer- genza straordinaria in questione. La clausola di polizia è «orientata ad autentici, imprevedibili e gravi casi d'emergenza»; non può essere invocata quando «situazioni di pericolo tipiche e individuabili, malgrado la conoscenza della problematica, non sono state disciplinate mediante norme di diritto» (DTF 130 I 369, 381, concernente il Forum economico mondiale di Davos). Dopo l'11 settembre 2001, gli attentati mediante aerei dirottati sono «prevedibili» e le corrispondenti situazioni sono disciplinabili mediante norme di diritto. Se in occasione dell'impiego di armi è prevedibile l'uccisione di persone, devono essere rispettate le condizioni particolari del capoverso 2, che riprende testualmente l'articolo 2 capoverso 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).

Titolo prima dell'art. 93 L'organizzazione dell'esercito è un tema importante a livello politico e giuridico. Affinché il Consiglio federale e il DDPS possano assumere sotto questi due aspetti le loro competenze in ambito organizzativo, devono essere loro indicati corrispon- denti principi, stabiliti agli articoli 93 a 95. Definendo tali principi nella legge invece che, come finora, in un'ordinanza dell'Assemblea federale, essi saranno inoltre meglio legittimati sotto il profilo democratico.

Art. 93 Questo articolo integrerà il mandato pianificatorio assegnato dall'Assemblea federale al Consiglio federale per l'ulteriore sviluppo dell'esercito, così da continuare a garan- tirne il carattere di direttiva.

Art. 94 Secondo l'articolo 58 capoverso 1 Cost. l'esercito è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia. La disposizione illustrerà per la prima volta in manie-

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ra completa che cosa si intende con «principio di milizia». Si vuole in tal modo garantire che l'esercito, la cui organizzazione di dettaglio sarà disciplinata a un livello legale inferiore, rimanga effettivamente un esercito di milizia. Per il Consi- glio federale anche i militari in ferma continuata sono militari di milizia. Tuttavia, un puro esercito di militari in ferma continuata non sarebbe più un esercito di mili- zia, poiché in tal caso la grande maggioranza dei quadri dovrebbe essere costituita da militari di professione. Un puro esercito di militari in ferma continuata sarebbe pertanto un esercito di coscritti e quindi un esercito permanente. Entrambi non sono compatibili con un esercito di milizia. Poiché secondo la Costituzione l'esercito è soltanto «fondamentalmente» organizza- to secondo il principio di milizia, in casi giustificati sono possibili deroghe. Una deroga al principio di milizia è tuttavia giustificata unicamente quando l'adempimen- to dei compiti dell'esercito diventerebbe altrimenti impossibile e soltanto nella misura in cui la deroga è necessaria per l'adempimento dei compiti. A causa del principio di legalità, simili deroghe devono essere disciplinate per legge. Ciò sarà chiaramente stabilito dal capoverso 2. Sulla base dell'articolo 66 capoverso 3, anche i militari di milizia possono ad esempio prestare servizio di promovimento della pace, poiché questo ha carattere volontario. Parimenti, se necessario, possono essere costituite formazioni di professionisti nella misura in cui sono concretamente previ- ste sotto il profilo giuridico.

Art. 95 Conformemente alle direttive pianificatorie dell'Assemblea federale, l'esercito com- prenderà un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. Con «effettivo regolamentare» si intende il numero di funzioni militari, assunte da personale professionista e di milizia, necessario nell'im- piego affinché possano essere adempiuti i compiti dell'esercito. Il principio di mili- zia implica che non sempre tutti i militari siano a disposizione. L'effettivo reale dell'esercito deve pertanto essere superiore all'effettivo regolamentare, affinché sia possibile garantire che per l'impiego sia concretamente disponibile l'effettivo rego- lamentare. I militari che non sono ancora sufficientemente istruiti per un impiego, che non sono a disposizione dell'esercito per determinati motivi oppure che a causa dei rispettivi compiti non contribuiscono alla fornitura delle prestazioni, non devono essere computati nell'effettivo poiché in caso contrario indebolirebbero considere- volmente la forza dell'esercito. La legge militare distingue chiaramente tra esercito e amministrazione militare. L'effettivo di personale dell'amministrazione militare non è perciò computato sull'effettivo dell'esercito nemmeno se tale personale, adempien- do i suoi compiti, contribuisce direttamente alla fornitura delle prestazioni dell'eser- cito.

Art. 96 - 98a Anche le norme contenute finora negli articoli 6-10 dell'ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione dell'esercito saranno integrate nella legge militare. In tal modo, le regole importanti per l'organizzazione dell'esercito formeranno un'unità in un unico atto legislativo. Analogamente alle norme organizzative dell'Assemblea federale, i disciplinamenti di dettaglio saranno stabiliti a livello di Consiglio federale

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e Dipartimento. Con le disposizioni di legge, al Consiglio federale e al DDPS saran- no prescritte le linee direttrici per l'organizzazione di dettaglio.

Titolo prima dell'art. 99 e art. 100 I compiti della sicurezza militare non sono mai stati adempiuti da un unico organo, ma erano ripartiti tra differenti servizi. Un «servizio di sicurezza militare» non è mai esistito. Dopo la modifica della denominazione della polizia militare in Sicurezza militare, vi sono stati malintesi per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 100 LM. Di conseguenza si chiarirà che i compiti della sicurezza militare sono ripartiti tra differenti organi. Dai materiali legislativi risulta che, secondo il diritto vigente, in Svizzera le attività informative della Sicurezza militare in occasione di un servizio di appoggio sarebbe- ro ammesse soltanto in situazioni straordinarie e a condizione che vi sia un corri- spondente mandato del Consiglio federale (FF 1993 IV 61 segg.; Boll. uff. CS 1994 408; Boll. uff. CN 1994 186 segg.). La formulazione della legge, che si presta a equivoci, sarà corretta. La comunicazione di informazioni che possono essere importanti per il persegui- mento penale corrisponde a un'esigenza che si presenta regolarmente nella prassi ed è già oggi prevista per il servizio informazioni militare e civile (art. 99 cpv. 2bis LM e art. 5 cpv. 2 LSIC), ma non per la Sicurezza militare. Tuttavia, è proprio in questo contesto che vengono frequentemente raccolte informazioni di questo tipo. La co- municazione di simili informazioni sarà pertanto consentita anche alla Sicurezza militare. Del rimanente, l'articolo 100 proposto corrisponde al contenuto dell'articolo 100 in vigore. L'obbligo di informare (previsto dall'articolo 18 della legge federale sulla protezione dei dati) in occasione della raccolta di dati, per esempio, continuerà a non essere applicabile e, come già previsto dall'articolo 6 capoverso 2 lettera b della medesima legge, continuerà a essere possibile la comunicazione di dati all'estero con il consenso della persona interessata. Come indicato nel «Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Malama 10.3045 del 3 marzo 2010. Sicurezza interna: chiarimento delle competenze», i compiti della Sicurezza militare non saranno, volutamente, ampliati, ma al contrario rimarranno limitati per quanto possi- bile a compiti nell'ambito dell'esercito.

Titolo prima dell'art. 102 In seguito all'introduzione del nuovo articolo 104a, il titolo dev'essere adeguato.

Art. 102 lett. a Il grado di appuntato capo sarà soppresso. Tale grado non ha dato buone prove e non si integra più nella nuova struttura dell'esercito.

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Art. 104a Finora, gli specialisti sono stati definiti in maniera un po' velata all'articolo 13. Per migliorare la trasparenza e per motivi di tecnica legislativa, sarà ora inserito un apposito articolo. Sotto il profilo dei contenuti, questo articolo corrisponde al diritto vigente.

Art. 116 cpv. 1, secondo periodo La modifica concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 119 La cooperazione nazionale per la sicurezza è stata sostituita dalla Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS). Di conseguenza, l'articolo 119 dev'essere adeguato. In questo contesto, nella legge militare occorre disciplinare soltanto la collaborazio- ne dell'esercito con la RSS. Una descrizione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza nella legge militare costituirebbe un corpo estraneo, poiché l'esercito è soltanto un elemento di detta Rete.

Art. 121 cpv. 1 Nel 1999, il termine di «obbligo militare» è stato sostituito nella Costituzione da quello di «obbligo di prestare servizio militare». L'adeguamento nella legge militare è avvenuto in occasione della sua ultima revisione. Tuttavia, in tale circostanza l'articolo 121 capoverso 1 non è stato adeguato. Con la presente modifica si intende rimediare a tale svista.

Art. 123 cpv. 3 Sin dall'introduzione, il 1° gennaio 1996, della procedura di approvazione dei piani di costruzioni militari, il DDPS ha respinto, con riferimento all'articolo 123 capover- so 3 LM, le richieste dei Cantoni e dei Comuni di versare loro emolumenti per i pareri. In data 10 ottobre 2012, in una decisione concernente una procedura di ap- provazione dei piani per impianti elettrici, il Tribunale federale ha statuito che i Cantoni hanno diritto di far valere le loro spese per i pareri nel quadro di procedure di approvazione dei piani. A differenza del caso oggetto della decisione, l'artico- lo 123 capoverso 3 costituisce una base legale che esclude la riscossione di emolu- menti. Per motivi di chiarezza, il capoverso 3 attualmente in vigore viene precisato.

Art. 128a cpv. 1 Il testo francese attualmente in vigore diverge sotto il profilo dei contenuti dai testi tedesco e italiano. Nelle intenzioni del legislatore, la disposizione ha lo scopo di stabilire che non è necessaria alcuna approvazione dei piani, ossia che non è neces- saria alcuna decisione di approvazione dei piani impugnabile (cpv. 1), ma che viene svolta una procedura semplificata. Tuttavia, al capoverso 1 il testo francese afferma che non è necessaria alcuna procedura di approvazione dei piani. In considerazione del capoverso 2, ciò non ha alcun senso.

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Art. 145 La cooperazione nazionale per la sicurezza è stata sostituita dalla Rete integrata Svizzera per la sicurezza. L'articolo 145 deve di conseguenza essere adeguato. L'attuale competenza del Consiglio federale di disciplinare i dettagli non viene a cadere poiché è già coperta dall'articolo 150 capoverso 1.

Art. 146, rubrica Poiché il capitolo 7 oltre all'attuale articolo 146 comprenderà anche un altro articolo, l'articolo 146 dev'essere provvisto di una propria rubrica.

Art. 146a In questa disposizione sarà inserita la base legale per le cosiddette inchieste presso i giovani e le reclute (ch-x), finora contenuta, per un errore a livello di sistematica, nell'articolo 41 capoverso 4.

Art. 149 A causa delle modifiche degli ordinamenti delle competenze menzionati in prece- denza e del trasferimento di alcune disposizioni dell'ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito, l'articolo 149 può essere abrogato.

Art. 149a, secondo periodo L'art. 149a è stato a suo tempo creato per consentire l'istituzione e il finanziamento dei centri ginevrini (GCSP, DCAF e GICHD). Nei messaggi sul credito quadro per i centri ginevrini e la promozione civile della pace sono stati di volta in volta integrati anche progetti quali l'appoggio al PSOTC Sarajevo o al KAIPTC in Ghana. Le corrispondenti misure potranno continuare a essere realizzate. Non vi è per contro alcun motivo per una limitazione alle persone giuridiche di diritto privato, per cui tale limitazione sarà soppressa.

Art. 149b cpv. 3 La mozione 11.4135 «Messa fuori servizio di materiali d'armamento», accolta dal Parlamento, incarica il Consiglio federale di sottoporre per approvazione al Parla- mento in un rapporto complementare annuale le messe fuori servizio previste in futuro di beni d'armamento o di costruzioni per la difesa approvate dal Parlamento in un precedente programma d'armamento o in un messaggio sugli immobili. Con «beni d'armamento nonché costruzioni di combattimento e di condotta per i quali sono stati autorizzati, in virtù di un programma d'armamento o di un messaggio sugli immobili militari, singoli specifici crediti d'impegno» il Consiglio federale intende i beni d'armamento o le costruzioni che nel programma d'armamento o nel messaggio sugli immobili sono stati autorizzati come singolo progetto. Invece di presentare un rapporto separato sulle messe fuori servizio, per motivi di economia procedurale le messe fuori servizio in futuro saranno inserite nei annuali programmi d'armamento e messaggi sugli immobili.

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Art. 151 Affinché l'ulteriore sviluppo dell'esercito possa svolgersi in modo ordinato, il Consi- glio federale otterrà, come già avvenuto in precedenti grandi riorganizzazioni, la competenza, per cinque anni al massimo, di emanare disposizioni transitorie. In questo contesto, sempre che ciò sia necessario, per determinati oggetti da disciplina- re potrà derogare anche alla legge.

Modifica del diritto vigente (allegato)

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 19 cpv. 3

Secondo il diritto vigente, nel caso dei militari il controllo di sicurezza relativo alle persone può avvenire soltanto con il loro consenso. Tuttavia, poiché nel frattempo tutti gli ufficiali e i sottufficiali nonché i candidati a tali funzioni e a molte altre funzioni nell'ambito della truppa sono soggetti a un controllo di sicurezza relativo alle persone, rifiutando la firma il militare che si oppone all'avanzamento può aggi- rare l'obbligo risultante dall'articolo 15 della legge militare di rivestire un determina- to grado o di assumere un comando o una funzione. Per il funzionamento dell'eserci- to di milizia, in futuro nel caso dei militari sarà possibile un controllo di sicurezza relativo alle persone anche senza il loro consenso.

Legge federale sull'assicurazione militare

Art. 1a cpv. 1 lett. b, e e f La terminologia di questa disposizione in parte non corrisponde più a quella della legge militare e delle sue disposizioni d'esecuzione. Essa deve pertanto essere ade- guata per motivi di chiarezza. La cerchia degli assicurati non viene né ristretta né ampliata.

Art. 3 cpv. 1 Sarà creata la base legale necessaria per l'attuale prassi dell'assicurazione militare di assicurare i militari anche per brevi periodi tra due servizi d'istruzione.

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Legge sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 9 cpv. 1bis Chi presta servizio militare o adempie in altro modo l’obbligo di prestare servizio ha diritto a un’adeguata indennità di perdita di guadagno. Il diritto e l’ammontare dell’indennità di perdita di guadagno sono disciplinati nella LIPG. L’art. 9 cpv. 1 LIPG prevede che durante la scuola reclute le persone soggette all’obbligo di presta- re servizio militare hanno diritto soltanto a un’indennità minima («indennità giorna- liera di base»). Secondo le disposizioni legali, anche i militari in ferma continuata hanno diritto, per un determinato periodo, soltanto a un’indennità minima (ibidem). Per quanto concerne le persone che prestano servizio civile, a livello di indennità esse sono equiparate alle reclute, nel quadro dell’art. 9 cpv. 3 LIPG, «per il numero di giorni di servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute». La prevista ammissione al servizio militare di persone destinate a «funzioni particolari, con oneri» comporta la creazione di una nuova categoria di persone che prestano servizio militare. Questa categoria di persone non assolverà una scuola reclute stricto sensu. Il diritto a un’indennità di perdita di guadagno per persone «abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri» non è per il mo- mento disciplinato nella LIPG. Per ovviare a una possibile disparità di trattamento rispetto alle rimanenti categorie di persone che prestano servizio, il diritto a un’indennità delle persone «abili al servizio militare unicamente per funzioni parti- colari, con oneri» sarà esplicitamente disciplinato nel quadro della LIPG. Secondo le stime del DDPS, la nuova categoria comprenderà annualmente da 100 a 150 perso- ne, con una conseguente prestazione di circa 39 000 giorni di servizio supplementari l’anno in seno all’amministrazione militare. Per l’IPG, le spese supplementari am- monteranno annualmente a circa 4 milioni di franchi.

11.2 Ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione

dell’esercito

Articolo unico I contenuti dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull'organizzazione dell’esercito saranno di nuovo integralmente ripresi nella legge militare. In tal modo essi saranno meglio legittimati sotto il profilo democratico e più facilmente comprensibili sul piano della sistematica. Le disposizioni organizzative essenziali dell'esercito vengo- no raggruppate in un unico atto legislativo, ciò che facilita la visione d'insieme. Le competenze dell'Assemblea federale non vengono comunque ridotte poiché essa rimane l'autorità legislativa. Il diritto emanato acquisisce tuttavia ulteriore legittimità democratica, poiché è di nuovo interamente soggetto al referendum facoltativo. Con la ripresa di tutti i contenuti nella legge militare, l'ordinanza dell’Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito può essere abrogata definitivamente con effetto dal momento in cui entreranno in vigore la legge militare riveduta e le relative ordinanze d'esecuzione.

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11.3 Ordinanza dell'Assemblea federale sull'Amministrazione dell'e-

sercito

Art. 12 n. 2 lett. h-j L'elenco delle persone che non hanno diritto al soldo dev'essere adeguato alle modi- fiche degli articoli 13, 59 e 65c LM poiché l'indennità di perdita di guadagno dipen- de direttamente dal pagamento del soldo. Le persone menzionate alle lettere h-j non subiscono alcuna perdita di guadagno, motivo per cui non hanno nemmeno il diritto a un'indennità al riguardo. Di conseguenza, non devono figurare tra le persone che beneficiano del pagamento del soldo.

Art. 17 cpv. 2bis Per gli impieghi nel quadro del promovimento militare della pace, oggi vengono allestiti contratti di lavoro di durata determinata sulla base dell'ordinanza sul perso- nale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA). Inoltre, sotto il profilo giuridico vi è anche la possi- bilità di prestare simili impieghi computandoli sul totale obbligatorio dei giorni di servizio militare. In questo caso tuttavia non sono versati né salario né indennità. Il militare interessato riceve invece il soldo e beneficia delle prestazioni per la perdita di guadagno a cui ha diritto anche nel caso in cui prestasse servizio in Svizzera. I militari che prestano servizio d’appoggio all'estero sono trattati in maniera analoga. A tali militari non sono di conseguenza rimborsati i costi supplementari che risulta- no automaticamente da un impiego all'estero (per es. spese per le telecomunicazioni con i familiari, spese di viaggio fino al confine di Stato in caso di congedo, altre spese di natura familiare). Al riguardo mancava finora una pertinente base legale. Tale base legale sarà ora creata per eliminare o attenuare adeguatamente la disparità di trattamento. La configurazione concreta del supplemento di soldo sarà disciplinata dal Consiglio federale, come nel caso degli altri supplementi di soldo.

11.4 Legge federale sui sistemi d'informazione militari

Sostituzione di espressioni Per differenti sistemi d'informazione militari, invece del rispettivo ufficio federale come gestore e quindi detentore dei dati è ora designato l'Aggruppamento Difesa. Da un lato, in tal modo è possibile reagire allo sviluppo dinamico delle strutture degli uffici dell'Aggruppamento Difesa in quanto in occasione di ristrutturazioni non dovrà più essere adeguata in permanenza la legge federale sui sistemi d'informazio- ne militari (LSIM), dall'altro, l'accentramento delle responsabilità presso un unico ente consente un'uniformizzazione e un raggruppamento dei sistemi d'informazione militari orientati al futuro, ciò che a lungo termine determinerà risparmi in termini di risorse.

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Art. 2a In un contesto tecnico sempre più complesso, aumentano anche le esigenze di sicu- rezza, in particolare per il controllo degli accessi e l'identificazione nonché la verifi- ca inequivocabili delle persone autorizzate ad accedere a impianti ed edifici della Confederazione degni di protezione. Di conseguenza, a complemento degli articoli 57i segg. della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Am- ministrazione (LOGA; RS 172.010), l'articolo 2a stabilisce che nel quadro dell'auto- rizzazione all'accesso a un sistema d'informazione o in vista dell'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica, allo scopo di impedire abusi e quindi per proteggere dati personali e informazioni degne di protezione, sarà consentito rilevare dati bio- metrici ai fini dell'identificazione delle persone autorizzate all'accesso. Proprio nell'ambito della sicurezza interna ed esterna, questa tecnologia potrà essere utilizza- ta anche per l'identificazione e la verifica in occasione dell'accesso a sistemi d'i n- formazione o per l'utilizzazione di infrastrutture elettroniche mobili e fisse per mezzo delle quali sono elaborate informazioni classificate e/o dati personali degni di particolare protezione. A causa della rapidità dello sviluppo tecnologico, nella legge sarà inserita una norma di delega che consentirà al Consiglio federale di introdurre o aggiornare sistemi d'informazione ai quali sarà possibile accedere in maniera sicura grazie ai dati biometrici, senza dover dapprima creare una base legale formale per ogni singolo sistema d'informazione o per ogni singola infrastruttura elettronica. Nel rispetto del principio di proporzionalità, saranno utilizzati principalmente siste- mi di riconoscimento biometrici che consentono un'identificazione e una verifica inequivocabile ma che non permettono deduzioni riguardo a dati personali degni di particolare protezione quali la salute, come ad esempio nel caso degli scanner per le vene. Contemporaneamente, per sistemi con i quali oltre ai dati di accesso biometrici sono elaborati anche altri dati personali degni di particolare protezione, sarà necessa- rio come finora creare una base legale formale propria. Per contro, per gli altri sistemi con i quali non sono elaborati dati personali degni di particolare protezione, per l'elaborazione dei dati di identificazione biometrici delle persone autorizzate all'accesso sarà sufficiente creare una base legale materiale a livello di ordinanza.

Art. 13 lett. k Fino ad oggi le qualificazioni riguardanti l'idoneità a un possibile avanzamento militare erano allestite su formulari e trasmesse in forma cartacea. In futuro la sele- zione dei candidati e la gestione degli stati di servizio avverrà anche in forma elet- tronica. Al riguardo, costituiscono parte integrante i corrispondenti formulari delle qualifiche e delle mutazioni dell'esercito. La gestione elettronica degli stati di servi- zio serve tanto alla sicurezza dei dati quanto alla tracciabilità delle decisioni nell'ambito della selezione dei quadri. Le qualificazioni dei quadri potranno essere elaborate per tutta la durata della loro incorporazione nell'esercito. Con la presente disposizione nella legge sarà creata la base esplicita per l'elaborazione dei dati nel PISA. Non saranno elaborati più dati di quelli elaborati finora con i precitati formu- lari.

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Art. 14 cpv. 1 lett. d, dbis, eter Nel quadro del reclutamento e, più tardi, prima dell'attribuzione di una funzione, i militari sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone. La decisione del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone costituisce, nel caso di una dichiarazione di rischio, la base per una sospensione temporanea delle chiamate in servizio o eventualmente per una decisione di non reclutamento oppure una decisione di esclusione dall'esercito o di degradazione. Di conseguenza, la decisione del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle perso- ne deve parimenti poter essere elaborata nel PISA. I contabili di milizia (furiere, quartiermastro, capo del servizio del commissariato) delle contabilità della truppa sono oggi responsabili dell'amministrazione di risorse finanziarie della Confederazione per un ammontare complessivo di 45 milioni di franchi. Nell'ambito della valutazione dei quadri e, più tardi, prima dell'attribuzione della funzione, i futuri contabili di milizia di una contabilità della truppa saranno sottoposti a un controllo relativo all'integrità personale. La decisione dello speciali- sta di psicologia costituirà di conseguenza la base per l'attribuzione della funzione di contabile di milizia. Nel caso di una decisione negativa, al militare sarà attribuita un'altra funzione o sarà esonerato dal compito di gestire la contabilità. Nel PISA saranno elaborate esclusivamente la data del controllo e la decisione (adempiuto/non adempiuto). Gli articoli 36 segg. LM disciplinano la protezione giuridica in affari non patrimo- niali del servizio militare. I documenti relativi ai procedimenti, unitamente ai recla- mi e alle decisioni sull'idoneità, sul non reclutamento, sulla degradazione, sull'esclu- sione dall'esercito o sull'ammissione all'avanzamento e la promozione secondo gli articoli 21-24 LM e le sanzioni di diritto amministrativo analoghe saranno in futuro elaborati nel PISA per motivi di tracciabilità.

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e lett. g nonché cpv. 2, frase introduttiva e lett. b Per il trattamento di casi assicurativi, all'assicurazione militare sarà consentito l'accesso online in tempo reale ma limitato ai dati del PISA. Di conseguenza, può essere abrogata la lettera b del capoverso 2 dell'articolo 16.

Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva, lett. e e cpv. 2 lett. d Per il trattamento di casi assicurativi, all'assicurazione militare sarà consentito l'accesso online in tempo reale a tutti i dati sanitari di MEDISA. Una limitazione dell'accesso ai soli casi in sospeso presso l'assicurazione militare implica un impor- tante onere a livello di personale. I rischi di accessi illeciti o di perdite di dati po- tranno essere ridotti al minimo poiché l'accesso mediante procedura di richiamo sarà concesso unicamente a due collaboratori scelti dell'assicurazione militare che hanno superato il controllo di sicurezza relativo alle persone. Di conseguenza, la lettera d del capoverso 2 dell'articolo 28 può essere abrogata.

Art. 29 cpv. 1 e 2 In futuro i dati delle persone prosciolte dall'obbligo di prestare servizio militare o servizio civile saranno conservati fino al compimento dell'80° anno di età degli

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interessati. I dati sanitari rilevati, pure per il trattamento nella vita civile, anche dopo anni presentano ancora un importante valore di riferimento. In tal modo, in relazione con conseguenze tardive di incidenti o malattie durante o al di fuori del servizio militare o civile, sarà possibile garantire praticamente per tutta la vita la fornitura di informazioni su dati sanitari rilevati in relazione con l'obbligo di prestare servizio militare o civile.

Art. 46 cpv. 1, frase introduttiva I dati elaborati nella banca dati FAI sono dati di medicina e di psicologia aeronauti- che che devono essere qualificati come dati degni di particolare protezione. Nella banca dati FAI sono inoltre elaborati i dati di civili, vale a dire di candidati, nonché dati degli accertamenti dell'idoneità dei piloti e dei controllori del traffico aereo civili. Finora, nella prassi l'autorizzazione di accesso era limitata al minimo assolu- tamente indispensabile. Questo fatto sarà considerato mediante una disposizione potestativa. In tal modo sarà chiaramente evidenziato il fatto che agli interessati può essere concesso l'accesso ai dati mediante procedura di richiamo, ma che ciò non costituisce un obbligo. Anche se in futuro la banca dati FAI dovesse essere integrata nel FIS FA, sarebbe mantenuto un accesso restrittivo.

Art. 47 cpv. 2 In futuro i dati delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare saranno conservati fino al compimento dell'80mo anno di età degli interessati. I dati sanitari rilevati, pure per il trattamento nella vita civile, anche dopo anni presentano ancora un importante valore di riferimento. In tal modo, in relazione con conseguenze tardive di incidenti o malattie durante o al di fuori del servizio militare, sarà possibile garantire praticamente per tutta la vita la fornitura di informazioni su dati sanitari rilevati in relazione con l'obbligo di prestare servizio militare.

Art. 49, 50, 52 e 53 cpv. 2 Dopo la valutazione degli aspiranti membri del distaccamento d'esplorazione dell'e- sercito, con i dati elaborati nell'EAAD e nella banca dati FAI si tratta di assegnare il personale ai differenti impieghi. Concretizzando i disciplinamenti in vigore si inten- de rendere trasparente il fatto che i dati rilevati con notevoli oneri in occasione della valutazione possono essere elaborati anche in vista di possibili impieghi. Inoltre, nell'EAAD sono elaborati i dati di singoli specialisti del comando forze speciali destinati a impieghi particolari.

Art. 62 lett. k Il progetto «sistema d'informazione per la pianificazione delle carriere e degli im- pieghi KEP» secondo gli articoli 96 segg. LSIM è stato sospeso e la parte «sviluppo delle carriere» è stata integrata nel sistema d'informazione Personale Difesa (IPV). Di conseguenza, nell'IPV saranno inoltre elaborati i dati menzionati alla nuova lettera k.

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Capitolo 3, Sezione 2 (art. 78-83) Oggi l'elaborazione dei dati nell'ambito dei controlli militari avviene, da un lato, mediante il sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) dello Stato mag- giore di condotta e, dall'altro, per il tramite del sistema d'informazione per i coman- danti militari (MIL Office) delle Forze terrestri. Nel frattempo, lo scambio di dati tra PISA e MIL Office sotto il profilo tecnico si è esteso a tal punto che l'esercizio del sistema d'informazione per il controllo dei militari (Sistema Controllo militari, Sist contr mil), ai fini dello scambio di dati – nel senso di un'esportazione o di un'impor- tazione di dati – è diventato obsoleto. L'esercizio del sistema d'informazione per il controllo dei militari sarà pertanto sospeso e la relativa base legale può quindi essere abrogata.

Art. 85, frase introduttiva, lett. d e f-h, 86, frase introduttiva, lett. b, f e g nonché 89 Poiché l'attuale abbreviazione «Mil Office» del sistema d'informazione per i coman- danti militari è protetta dal diritto d'autore, deve essere modificata in «MIL Office». In futuro sarà iscritto esplicitamente nella LSIM anche il registro delle punizioni secondo l'articolo 205 del Codice penale militare che i comandanti di truppa devono tenere nell'ambito delle pene disciplinari. La durata di conservazione dei dati in MIL Office corrisponderà a quella dei dati elaborati nel PISA.

Art. 91 cpv. 1 lett. a, 92 lett. f e 94 Il sistema d'informazione per lo sviluppo dei quadri (ISKE) non è utilizzato soltanto per il vero e proprio sviluppo dei quadri ma anche per lo sviluppo del personale. Le relative disposizioni devono pertanto essere completate.

Art. 96-101 Il sistema d'informazione per la pianificazione delle carriere e degli impieghi (KEP) è stato sviluppato dall'Aggruppamento Difesa come progetto per le Forze terrestri. L'esercizio pilota è stato sospeso alla fine del mese di ottobre 2010. Gli articoli 96-

101 possono di conseguenza essere abrogati definitivamente.

Titolo prima dell'articolo 126 e art. 126 Il sistema d'informazione per il controllo dell'istruzione (OpenControl), gestito dall'Aggruppamento Difesa e messo a disposizione delle Forze terrestri e delle Forze aeree, sarà sostituito da un moderno sistema d'informazione per la gestione dell'i- struzione (LMS DDPS). È pertanto necessario l'adeguamento puntuale degli articoli

126 segg. Il LMS DDPS, in quanto piattaforma di apprendimento online basata sul

web (e-learning), sarà messo a disposizione di tutti i militari come pure del persona- le del DDPS. In tal modo sarà loro consentito di elaborare individualmente contenu- ti, assolvere test e iscriversi ai corsi residenziali offerti. Grazie a questo sistema, gli istruttori dell'esercito e i formatori dell'Amministrazione sono considerevolmente sgravati in quanto le lezioni teoriche possono essere assolte online, i lavori di corre- zione vengono a cadere, i ripassi da parte degli allievi avvengono online in maniera mirata ed essi possono elaborare autonomamente online altra materia. Di conse-

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guenza, gli istruttori e i formatori hanno a disposizione più tempo per la preparazio- ne dell'istruzione/formazione pratica.

Art. 127, frase introduttiva e lett. f e g Nell'esercito, l'e-learning come metodo con lezioni e possibilità di test è stato intro- dotto ovunque. Sia i militari sia il personale del DDPS avranno la possibilità di utilizzare il LMS DDPS per l'apprendimento individuale o l'apprendimento in classi e gruppi nonché per lo scambio di conoscenze. Quale contropartita, il LMS DDPS fornisce ai responsabili dell'istruzione e della condotta autorizzati i risultati necessari per il controllo dell'istruzione.

Art. 128, frase introduttiva e lett. b ed e Nel LMS DDPS non sono rilevate le conoscenze linguistiche, ma vengono per contro elaborati dati del personale del DDPS quali il cognome, il nome, il numero d'assicurato AVS, il numero personale e la funzione nell'unità amministrativa non- ché le capacità dei collaboratori e dei militari.

Art. 129, frase introduttiva, lett. b e d I dati garantiranno l'identificazione delle persone interessate e sarà possibile assicu- rare che tali dati (incorporazione, grado ecc.) siano aggiornati. Di principio, ogni persona interessata si registra nel LMS DDPS con il proprio nome di utente e la propria password e può poi accedere via Intranet o Internet al proprio ambiente di apprendimento. Proprio per il rilevamento riferito alla persona dei criteri d'istruzio- ne, per la pianificazione e l'esecuzione dell'istruzione, per il pilotaggio dei processi d'istruzione e per il controllo dell'istruzione, i dati di base devono poter essere acqui- siti anche presso le unità amministrative, i superiori e i comandi militari.

Art. 130 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c I risultati dell'istruzione servono al controllo e alla condotta dell'istruzione. Oltre alle persone interessate, hanno accesso ai dati unicamente i responsabili dell'istruzione dell'esercito e dell'Amministrazione di volta in volta competenti. Essi ottengono per il tramite del LMS DDPS i diritti di accesso online necessari al riguardo.

Art. 131 Il LMS DDPS è messo a disposizione dei militari e del personale del DDPS. Di conseguenza i dati dei militari elaborati nel sistema saranno conservati, come finora in OpenControl, fino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, mentre i dati del personale del DDPS saranno conservati fino alla fine del rapporto di lavoro. I risultati di singoli test saranno conservati più a lungo, per quanto lo preveda la legge, in altri sistemi d'informazione militari.

Titolo prima dell'art. 143a e art. 143a-143f Secondo l'articolo 103a della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), la Confederazione sostiene l'istruzione e il perfezionamento

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aeronautici di candidati atti a divenire piloti militari, piloti professionisti, istruttori o esploratori paracadutisti. Nell'ordinanza sulla Commissione di vigilanza per l'istru- zione aeronautica dei candidati all'attività di pilota militare, pilota di professione, istruttore di volo ed esploratore paracadutista (RS 512.272) è disciplinata la vigilan- za sui corsi dell'istruzione aeronautica (SPHAIR). A causa della carenza di personale presso il DATEC per la preselezione interna dei candidati piloti, le Forze aeree hanno assunto la responsabilità e il finanziamento di SPHAIR nel quadro del pro- gramma di sgravio 2003 (discussione della legge federale del 19 dicembre 2003 sul programma di sgravio 2003, Boll. uff. dell'Assemblea federale, sessione autunnale 2003, pag. 1696 segg.). Di conseguenza, l'istruzione e il perfezionamento aeronauti- ci sono passati dall'ambito di responsabilità del DATEC a quello del DDPS. Nel 2011, nel quadro del progetto «Sphairi», la banca dati SPHAIR è stata trasferita da un server civile alla BAC con lo scopo di incrementare la sicurezza dei dati. SPHAIR serve a stabilire l'idoneità degli interessati a una formazione di pilota o esploratore paracadutista. Ogni cittadino svizzero interessato può farsi registrare, a partire dal 16mo anno di età, in SPHAIR Expert e quindi avviare autonomamente il processo di accertamento dell'idoneità come candidato per un'istruzione a pilota o esploratore paracadutista. In particolare, in SPHAIR può iscriversi a corsi, registrare i propri dati personali (generalità, indirizzo, numero d'assicurato AVS, nazionalità, luogo e data di nascita, conoscenze linguistiche, grado, stato civile, curriculum vitae, interessi, dati medici), in parte mutarli e consultare i risultati dei propri test. La decisione in merito alla selezione è comunicata dalle Forze aeree alle persone inte- ressate via SPHAIR Expert. I futuri piloti ed esploratori paracadutisti devono soddisfare elevati requisiti medici. Tali requisiti sono anche criteri d'esclusione per la selezione e l'istruzione. Di conse- guenza, deve essere possibile l'elaborazione dei dati necessari al riguardo. Mediante SPHAIR Expert vengono elaborati i dati dei corsi e degli esami, i risultati e le deci- sioni in merito alla selezione. Le Forze aeree trasmettono alle compagnie aeree (ad es. SWISS) e alle scuole di volo comunicazioni riguardanti il superamento di un corso soltanto con il consenso della persona interessata. I terzi non hanno alcun accesso ai dati di SPHAIR Expert. Nel concetto in materia di autorizzazioni di SPHAIR Expert sono definiti differenti organi competenti e i rispettivi diritti in materia di elaborazione dei dati.

Titolo prima dell'art. 167a e art. 167a-167f Secondo l'articolo 100 lettere a e c LM gli organi competenti per la sicurezza milita- re adempiono nell'esercito compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza e valutano la situazione della sicurezza sul piano militare. In virtù dell'articolo 100 capoverso 2 LM sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli partico- larmente degni di protezione, i profili della personalità, sempreché e finché i loro compiti lo esigano. Le presenti disposizioni intendono creare la base legale formale per il sistema d'in- formazione «sistema di allestimento di giornali e rapporti per la sicurezza militare» JORASYS. Nel giornale sono elencate le comunicazioni in entrata (telefonate, fax, mail) e iscritti i conseguenti incarichi al personale professionista della polizia milita- re. Nel sistema di allestimento dei rapporti i militari della polizia militare territoriale

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registrano le attività da loro eseguite. I dati registrati sono necessari per i procedi- menti disciplinari dei comandanti di truppa e i procedimenti penali della Giustizia militare. Inoltre, essi vengono elaborati in forma anonimizzata per rappresentare la situazione della sicurezza sul piano militare, la quale oltre a un quadro della situa- zione in tutto l'esercito illustra anche, a favore del comando dell'esercito, tendenze nell'ambito degli eventi rilevanti per la sicurezza. Con il sistema di allestimento di giornali e rapporti possono essere registrate e documentate le attività della polizia militare territoriale. Il collaboratore della polizia militare territoriale può accedere unicamente ai dati della sua regione PM e gli accesi ai dati sono protocollati. Soltanto i collaboratori della centrale d'intervento del comando della polizia militare e le persone incaricate della valutazione della situa- zione della sicurezza sul piano militare e in particolare dell'autoprotezione dell'eser- cito, hanno accesso ai dati. Gli altri collaboratori professionisti della Sicurezza militare, compresa la condotta, non hanno alcun accesso a JORASYS. Pure l'Ufficio dell'uditore in capo e gli organi della Giustizia militare non hanno alcun accesso a JORASYS. Il sistema serve unicamente all'adempimento dei compiti degli organi della polizia militare.

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Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito | Lexipedia | Lexipedia