Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)
Ordinanza Avaitiprogetto concernente persone e istituzioni svizzere all‘estero (Ordinanza sugli Svizzeri all‘estero, OSEst)
del
Ii Consiglio federale St‘izzero, visti gli articoli 50 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge federale del 26 settembre 20141 coneernente persone e istituzioni svizzere all‘ estero (LSEs). ordina:
Titolo primo: Svizzeri all‘estero Capitolo 1: Rete di contatti e informazione (art. 10 LEst)
Art. 1 Rete di contatti (art. 9 cpv. 1 LSEsI)
Le rappresentanze curano le relazioni sia cnn le istituzioni di cui all‘articolo 38 capoverso 1 LSEst (istituzioni a favore degli Svizzeri all‘estero) sia con altre organizzazioni che operano in ambito economico, scientifico, culturale e sociale nonch in altri settori in cui la comunitt locale degli Svizzeri dispone di una rete di contatti.
Art. 2 Informazione (art. 10 LSEst)
La Confederazione informa gli Svizzeri all‘estero, in forma adeguata, segnatamente su imminenti votazioni ed elezioni. A questo scopo utilizza in particolare le riviste pubblicate dall‘Organizzazione degli Svizzeri all‘estero o da altre istituzioni a favore degli Svizzeri all‘estero. II Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) mette a disposizione sul suo sito Internet una raccolta delle principali basi legali che riguardano gli Svizzeri alI‘estero. Pubblica inoltre rimandi ad altri siti Internet contenenti informazioni pertinenti, segnatamente a siti ehe informano sulla vita politica in Svizzera. Le rappresentanze informano periodicamente gli Svizzeri all‘estero e le istituzioni a favore degli Svizzeri all‘estero all‘interno della Ioro circoscrizione consolare sulle questioni ehe Ii riguardano.
Capitolo 2: Registro degil Svizzeri aII‘estero
Art. 3 Rappresentanza competente (art. 12 cpv. 2 LSEst) 1 competente la rappresentanza della circoscrizione consolare in cui una persona ha eletto il proprio domicilio. 2 Se la persona non ha eletto un domicilio fisso. determinante ii Iuogo di soggiomo. 3 Le circoscrizioni consolari sono designate dal DFAE, con riserva di approvazione da parte dello Stato ospite.
Art. 4 Annuncio (art. 12 cpv. 1 LSEst)
L‘annuneio presso la rappresentanza competente deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica di partenza aIl‘estero presso il Comune. 2 Per annuneiarsi,lo Svizzero all‘estero deve fornire prova della propria identiti e della cittadinanza svizzera. II DFAE specifica i documenti eomprovanti a tal fine. 3 Al suo arrivo dalla Svizzera, In Svizzero aIl‘estero deve inoltre attestare di aver notificato la propria partenza aII‘ultimo Comune di domicilio in Svizzera. A 1 momento delI‘annuncio, una persona che possiede piü nazionaIiti deve comunicare le sue eittadinanze straniere.
Art. 5 Iscrizione d‘ufficio (art. Ii cpv. 2 LSEsI) 1 Nel caso in cui presti aiuto sociale urgente a una persona non iscritta nel registro degli Svizzeri aII‘estero, la rappresentanza iscrive d‘uffieio la persona in questione nel eitato registro. 2 La rappresentanza competente invita Io Svizzero all‘estero a confermare a posteriori ii proprio annuncio.
RS....
2014— 1
Ordinanza sugli Svizzeri aH‘estero RU 2014
Art. 6 Comunicazione di cambiamenti (art. 13 cpv. 1 LSESt) 1 Le persone iscritte nel registro degli Svizzeri all‘estero sono tenute a notificare alla rappresentanza competente in particolare i seguenti cambiamenti: a. eventi, dichiarazioni e decisioni concernenti Io stato civile; b. cambiamenti di indirizzo e dei dati di contatto; c. acquisto o perdita di una naziona1itt straniera. L ‘obbligo di notificare eventi, dichiarazioni e decisioni esteri concernenti ]o stato civile disciplinato dall‘articolo 39 dell‘ordinanza del 28 aprile 20042 sullo stato civile, indipendentemente dall‘iscrizione nel registro degli Svizzeri all‘estero.
Capitolo 3: Diritti politici Sezione 1: Iscrizione nel catalogo elettorale e radiazione
Art. 7 Annuncio per l‘esercizio dei diritti politici (art. 19 cpv. 1 prima frase LSEst) 1 Gli Svizzeri all‘estero che intendono esercitare i loro diritti politici lo comunicano alla rappresentanza competente per scritto o presentandosi di persona. 2 Gli Svizzeri all‘estero con domicilio nel Principato del Liechtenstein si annunciano presso l‘ufficio designato dal Cantone di San Gallo, ehe assume nei loro confronti i compiti di una rappresentanza. Ii DFAE disciplina le relative procedure amministrative con il Cantone di San Gallo. 3 Al momento dell‘annuncio, gli Svizzeri all‘estero indicano l‘ultimo Comune di domicilio in Svizzera o, se non ne hanno eletto uno, ii Comune d‘origine, specificando in quale Cantone si trova. 11 Comune indicato considerato Comune di voto, a menü ehe il diritto cantonale non preveda un catalogo elettorale centrale secondo l‘articolo 20 capoverso 1 LSEst.
1 La rappresentanza o l‘ufticio designato dal Cantone di San Gallo inoltra I‘annuncio al Comune di voto o all‘ufficio ehe tiene ii eatalogo elettorale centrale.
Art. 8 Iserizione nel eatalogo elettorale (art. 19 cpv. 1 seconda frase ISEst) 1 Rieevuto l‘annuncio, il Comune di voto iserive lo Svizzero all‘estero nel catalogo elettorale, se non gii iscritto nel eatalogo elettorale di un altro Comune svizzero. 2 II Comune di voto conferma alb Svizzero all‘estero l‘iserizione nel eatabogo elettorale. Se intende riflutare l‘iserizione. il Comune di voto bo eomunica direttamente alla persona interessata e alla rappresentanza, addueendone i motivi.
Art. 9 Comunieazione in easo di eambiamento di domicilio (art. 3 cpv. 1 prima frase LSEst)
In caso di eambiamento di domieilio all‘estero, gli Svizzeri all‘estero devono notifiearbo alla rappresentanza con suftieiente antieipo prima del sueeessivo serutinio.
Art. 10 Radiazione dal eatalogo elettorale (art. 19 cpv. 3 LSEst)
111 Comune di voto radia bo Svizzero all‘estero dal proprio eatabogo elettorale;
a. dopo aver ricevuto la eomunieazione di rinuncia seeondo l‘artieobo 19 eapoverso 2 LSEst; b. in easo di radiazione dal registro degli Svizzeri all‘estero; e. se il materiale di voto rinviato ab mittente per tre volte eonseeutive pereh non ha potuto essere eonsegnato ab destinatario; d. in easo di eselusione dal diritto di voto seeondo l‘artieobo 17 LSEst. 2 GIiSvizzeri all‘estero con diritto di voto radiati dal eatabogo elettorale possono presentare una riehiesta motivata alla rappresentanza ehiedendo di essere nuovamente iseritti nel eatabogo elettorale.
2 RS 211.112.2
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Sezione 2: Esercizio dei diritti politici
Art. 11 Spedizione del materiale cli voto (art. 18 LSEst) 1 11 Comune di voto trasmette il materiale ufficiale di voto e le spiegazioni del Consiglio federale direttamente all‘avente diritto di voto al suo indirizzo all‘estero. 2 Nell‘ambito della spedizione dcl materiale di voto si tiene conto degli annunci per I‘esercizio dci diritti politici e delle comunicazioni di cambiamenti di domicilio se essi sono pervenuti al Comune di voto almeno sei settimane prima dello scrutinio. 3 II Comune di voto spedisce il materiale di voto in modo tale da consentire all‘avente diritto al voto di esprimere il proprio voto in tempo utile. 4 Se ii materiale di voto giunge in ritardo allavente diritto all‘estero nonostante la spedizione tempestiva dalla Svizzera 0 se la sua scheda perviene troppo tardi al Comune di voto, la persona in questione non puö far valere alcun diritto derivante da tale ritardo.
Art. 12 Voto in Svizzera (art. 18 cpv. 3 LSEst) 1 Gli Svizzeri all‘estero ehe desiderano recarsi personalmente alle urne nel loro Comune di voto Io notificano a quest‘ultimo, per scritto o presentandosi di persona, almeno sei settimane prima dello scrutinio. In tal caso il Comune di voto non invia il materiale di voto all‘estero. 2 II materiale di voto non inviato all‘estero deve essere ritirato personalmente dall‘avente diritto al voto o da una persona ehe vive nella sua stessa economia domestica presso l‘ufficio dcl catalogo elettorale dcl Comune di voto durante gli orari di apertura al pubblico.
Art. 13 Voto per procura (art. 18 cpv. 3 LSEst) 1 In caso di voto per procura in Svizzera, lo Svizzero all‘estero avente diritto di voto introduce la scheda nella busta elettorale, la chiude e la consegna al titolare della procura insieme al certificato elettorale.
2 L‘ammissibilitt e la procedura sono disciplinate dal diritto cantonale.
Art. 14 Voto elettronico (art. 18 cpv. 3 LSEsI)
1 Cantoni comunicano l‘ora svizzera di chiusura dell‘urna elettronica agli Svizzeri all‘estero ehe hanno la possibilit di votare per via elettronica.
Art. 15 Firma di referendum e iniziative popolari federali (art. 16 LSESI) 1 Gli Svizzeri all‘estero ehe intendono firmare iniziative popolari o domande di referendum federali indicano sulla lista delle firme il loro Comune di voto e il relativo Cantone. 2 Come domicilio indicano I‘indirizzo all‘estero(compresi lo Stato e il Comune) in cui ricevono il materiale di voto.
Sezione 4: Misure di promozione (art. 21 LSEsI)
Art. 16 La Confederazione puö sostenere progetti dci Cantoni volti a facilitare l‘esercizio dci diritti politici agli Svizzeri all‘estero. Tra questi figurano in particolare i progetti cantonali finalizzati a sviluppare e ad acquistare sistemi elettronici a tale scopo nonch a garantirne la qualitä. II contributo ai Cantoni in quest‘ambito ammonta al massimo al 40 per cento dci costi computabili di un progetto. Tra le spese non computabili figurano segnatamente le spese d‘esercizio. La Cancelleria federale puö inoltre escludere ulteriori spese non direttamente generate dal progetto e fissare aliquote massime perle spese di personale computabili. Le richieste di contributi vanno presentate alla Cancelleria federale. Esse devono contenere tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione, tra cui in particolare: a. una descrizione dcl progetto con indicazione degli obiettivi; b. una lista delle misure e uno scadenzario; c. un bilancio preventivo c un piano finanziario.
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Capitolo 4: Aiuto sociale Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 17 Pluricittadinanza (art. 25 LSEsI) 1 Se una persona che possiede piü naziona1itt presenta una richiesta per l‘ottenimento di prestazioni di aiuto sociale, la Direzione consolare dcl DFAE (Dc) decide dapprima in merito alla cittadinanza preponderante. A tal fine tiene conto: a. delle circostanze che hanno condotto all‘acquisto della cittadinanza straniera; b. dello Stato di residenza durante I‘infanzia e la formazione: c. della durata del soggiorno nello Stato di residenza attuale; e d. dei legami con la Svizzera. 2 Nei casi di aiuto sociale urgente secondo I‘articolo 41, la cittadinanza svizzera considerata preponderante.
Art. 18 Misure preventive
1 Sono considerate misure preventive in particolare:
a. l‘informazione su pericoli particolari per la salute o di altro tipo; b. i provvedimenti per la protezione delle famiglie e dei bambini; c. l‘aiuto alla formazione dei giovani in una professione adeguata; d. l‘invito ad adottare, in collaborazione con l‘autoriti competente dello Stato ospite, misure educative, assistenziali o protettive; e. la distribuzione di vestiti, genen alimentari o medicamenti; f. la consulenza nella ricerca di un impiego; g. l‘aiuto al collocamento e al reinserimento sociale di disabili fisici o psichici. 2 La D adotta misure preventive generali o specifiche dopo aver consultato la rappresentanza competente.
Sezione 2: Prestazioni di aiuto sociale all‘estero (art. 24 e 27 LSEst)
Art. 19 Principio 1 Le prestazioni di aiuto sociale (prestazioni) all‘estero sono versate periodicamente oppure una rantuln.
2 Le prestazioni periodiche sono versate al massimo per un anno: possono essere rinnovate.
Art. 20 Diritto a prestazioni periodiche
1 II richiedente ha diritto a prestazioni periodiche se:
a. le sue spese computabili sono superiori ai redditi computabili; b. il suo patrimonio liquidabile stato utilizzato ad eccezione dell‘importo non computabile dcl patrimonio; c. la sua permanenza nello Stato ospite giustificata alla luce dell‘insieme delle circostanze, segnatamente se:
1. risiede da diversi anni in tale Stato;
2. molto probabilmente acquisirt in un futuro prossimo l‘indipendenza economica in tale Stato; 3. dimostra ehe per gli stretti legami familiari o di altro tipo non si puö ragionevolmente pretendere da lui il rimpatrio. 2 II rapporto tra i costi deIl‘aiuto sociale aII‘estero e in Svizzera non rilevante.
Art. 21 Diritto a una prestazione unica 1) richiedente ha diritto a una prestazione unica se i suoi redditi computabili. una volta dedotte le spese computabili. non bastano per far fronte a una spesa unica necessaria al suo sostentamento e non disponibile un patrimonio liquidabile superiore all‘importo non computabile.
2 Le prestazioni uniche e periodiche sono cumulabili.
Art. 22 Spese computabili
1 Sono riconosciuti come spese computabili:
a. un importo forfettario destinato alle spese per l‘economia domestica (importo per l‘economia domestica): b. altre spese periodiche quali i costi abitativi, i contributi assicurativi e le spese di trasporto, se sono necessarie, ragionevoli e comprovate.
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2 J debiti e i relativi interessi non sono riconosciuti come spese computabili. In via eccezionale possono essere totalmente o parzialmente riconosciuti qualora derivino da spese necessarie quali i costi abitativi, i contributi assicurativi, le spese di trasporto o le spese ospedaliere.
Art. 23 Redditi computabili Sono riconosciuti come redditi computabili tutti i redditi che ii richiedente riceve o potrebbe ricevere in tempo utile.
Art. 24 Importo per l‘economia domestica 1 L‘importo per l‘economia domestica stabilito conformemente agli importi usuali in Svizzera. Viene adeguato al fabbisogno di base per ii sostentamento nel Paese in questione o in una determinata regione di quest‘ullimo. 2 L‘importo per l‘economia domestica viene stabilito in funzione delle dimensioni dell‘economia domestica.
Art. 25 Importo non computabile del patrimonio 1 La DC fissa l‘importo non computabile del patrimonio in modo tale da non pregiudicare la possibilits, da parte della persona in questione, di provvedere di nuovo con mezzi propri al suo sostentamento in un futuro prossimo. L‘importo non computabile del patrimonio ammonta al massimo: a. perle persone singole, all‘importo per l‘economia dornestica moltiplicato per sei: b. per le coppie sposate o le unioni domestiche registrate, all‘importo per l‘economia domestica moltiplicato per dodici. Se il richiedente ha figli minorenni, all‘importo non computabile del patrimonio si applica per ogni figlio un aumento massimo pan al triplo dell‘importo per l‘economia domestica. Se lecito ritenere che al richiedente non sart possibile costituire un nuovo patrimonio in un futuro prossimo, l‘importo non computabile del patrimonio puö essere aumentato fino al doppio dell‘importo massimo di cui al capoverso 2.
Art. 26 Ammontare delle prestazioni periodiche Le prestazioni periodiche corrispondono alla parte delle spese computabili che eccede i redditi computabili. La DC fissa tale importo in base a un bilancio preventivo. 2 Se il richiedente si trova in una casa di riposo, un ospedale 0 un istituto simile, Je prestazioni comprendono i costi giornalieri, spese accessorie incluse, fissati dalla legge o da una convenzione per i soggiomi in un istituto pubblico. come pure una somma per le piccole spese.
Sezione 3: Rimpatrio (art. 30 cpv. 2 LSEst)
Art. 27 Diritto Hanno diritto all‘assunzione delle spese di rimpatrio gli Svizzeri all‘estero che non sono in grado di finanziarsi il proprio rimpatrio. 2 Per rimpatrio si intende ii ritorno in Svizzera in previsione di restarvi durevolmente.
3Le spese di rimpatrio vengono assunte indipendentemente dal fatto che in precedenza il richiedente abbia richiesto o meno prestazioni all‘estero.
Art. 28 Ammontare L‘assunzione delle spese di rimpatrio comprende: a. le spese di viaggio verso la Svizzera con il mezzo pifi appropriato e pi0 economico; b. le prestazioni necessarie all‘estero fino al momento della partenza; c. all‘occorrenza, le prestazioni necessarie dal momento dell‘arrivo in Svizzera fino al primo contatto con i servizi sociali.
Art. 29 Informazione Se autorizza ii rimpatrio di uno Svizzero allestero a spese della Confederazione. la DC ne informa le autorit cantonali competenti.
Sezione 4: Procedura
Art. 30 Richiesta 1Le richieste di prestazioni all‘estero o di assunzione delle spese di rimpatrio devono essere presentate alla rappresentanza competente.
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2 J richiedente puö farsi rappresentare.
3 Alla richiesta deve essere allegato un bilancio preventivo in cui sono indicati, nella valuta deflo Stato ospite, le spese computabili e i redditi computabili. 4 Alla richiesta di prestazione unica deve essere allegato un preventivo dei costi.
Art. 31 Avvio d‘ufficio di un procedimento (art. 33 cpv. 2 LSEs)
Se viene a conoscenza del fatto che uno Svizzero all‘estero si trova in situazione d‘emergenza, la rappresentanza puö avviare un procedimento d‘ufficio.
Art. 32 Obblighi del richiedente (art. 24, 26 e 32 LSEst)
111 richiedente deve:
a. compilare e firmare i moduli forniti dalla DC; b. fornire informazioni veritiere e complete sulla sua situazione e su quella dei membri della sua economia domestica; c. documentare per quanto possibile le sue affermazioni; d. far valere obblighi di assistenza e alimenti nonch pretese nei confronti di terzi; e. segnalare senza indugio alla rappresentanza cambiamenti rilevanti della sua situazione. 2 Se necessario, la DC o la rappresentanza assistono ii richiedente neIl‘espletamento delle formaliti per far valere obblighi di assistenza e alimenti nonch pretese nei confronti di terzi.
Art. 33 Collaborazione della rappresentanza (art. 32 LSEst)
1 La rappresentanza informa ii richiedente dei suoi diritti e doveri.
2 Se necessario e possibile, consiglia e assiste ii richiedente.
Art. 34 Decisione (art. 33 LSEst) 1 La DC decide sulla base dei documenti forniti dalla rappresentanza; se necessario, pu procedere a ulteriori accertamenti. 2 La prestazione unica viene accordata per mezzo di una garanzia di assunzione dei costi.
3 In casi urgenti e in casi di rigore la DC puö accordare al richiedente una prestazione unica sulla base dei documenti presentati e senza disporre del preventivo dei costi.
4 La rappresentanza notifica la decisione al richiedente.
5 Se la DC respinge la richiesta poich, secondo l‘articolo 20 capoverso 1 lettera c, la permanenza nello Stato ospite non gius[ificata, la rappresentanza informa il richiedente in merito alla possibiliti di assunzione delle spese di rimpatrio.
Art. 35 Condizioni e oneri (art. 28 LSEst)
II richiedente che dispone di beni immobili o di altri valori patrimoniali che al momento non possibile o ragionevole alienare puö essere obbligato a prestare una garanzia.
Art. 36 Pagamento (art. 27 LSEst) 1 La prestazione unica versata conformemente alla garanzia di assunzione dei costi. 2 Le prestazioni periodiche sono pagate mensilmente su un conto o in contanti. II pagamento effettuato nella valuta dello Stato ospite. 3 A garanzia di un impiego adeguato da parte deII‘avente diritto, la prestazione puö essere versata a un terzo.
4 Se appare opportuno, possono essere forniti buoni d‘acquisto per determinate merci o effettuati pagamenti diretti a terzi.
5 Le spese amministrative non possono essere computate nella prestazione.
Art. 37 Anticipi e inizio della prestazione (art. 27 LSEst) 1 Se il richiedente non puö ricevere tempestivamente un aiuto sufficiente da parte di terzi o dello Stato ospite, possono essere concessi anticipi di prestazioni periodiche dietro obbligo di rimborso o cessione di crediti. 2 Le prestazioni periodiche sono concesse al pitt presto a partire dalla presentazione della richiesta.
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Art. 38 Esclusione (art. 26 LSEst(
Nei casi di cui all‘articolo 26 LSEs l‘aiuto sociale puö anche essere semplicemente ridotto. 211 motivo di eselusione di cui all‘articolo 26 lettera e LSEst include ii caso in cui ii richiedente rifiuti manifestamente di accettare o di cercare Iavoro ragionevolmente esigibile. un
3 rifiutata. ridotta o revocata soltanto la parte delI‘aiuto sociale concessa al membro inadempiente delleconomia domestica.
Art. 39 Obbligo di restituzione (art. 35 LSEst)
Le prestazioni devono essere restituite neue seguenti valute: a. se al momento della restituzione la persona domiciliata alI‘estero: nella valuta dello Stato ospite; b. se al momento della restituzione la persona domiciliata in Svizzera: in franchi svizzeri, calcolati in base al tasso di cambio del giorno in cui stata pagata la prestazione.
Art. 40 Collaborazione delle societi di soccorso (art. 34 LSEst) 1 Se una rappresentanza chiede la collaborazione di una societ1 svizzera di soccorso aIl‘estero, informa la DC in merito agli accordi conclusi. 2 Gli organi della societi di soccorso che assumono compiti in materia di aiuto sociale sottostanno alI‘obbligo del segreto. Tale obbligo non si applica alle loro relazioni con le autorit competenti della Confederazione.
Art. 41 Procedura in caso di aiuto sociale urgente 1 1 contributi volti a compensare ii costo della vita concessi come aiuto sociale urgente sono computati nelle prestazioni periodiche autorizzate che verranno eventualmente fornite in un secondo momento; 2 L‘aiuto sociale urgente che si rende necessario durante un soggiorno temporaneo in Svizzera concesso dal Cantone di dimora conformemente al diritto cantonale; 3 La Confederazione rimborsa al Cantone di dimora i costi se essi non sono rimborsati dal beneficiario o da terzi;
‘ Non rimborsa le spese amministrative del Cantone di dimora.
Art. 42 Legittimazione attiva della DC
In relazione alle disposizioni dcl presente capitolo, 1a DC legittimata ad agire per l‘esecuzione di diritti secondo gli articoli 289 capoverso 2 e 329 capoverso 3 del Codice civile .
Capitolo 5: Altre prestazioni di sostegno Sezione 1: «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri alI‘estero»
Art. 43 Scopo Con la designazione di «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all‘estero» (Fondo) istituito un fondo speciale ai sensi dell‘articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione. II Fondo composto dai fondi speciali, dalle donazioni e dai legati menzionati nell‘allegato 1 e rimane vincolato agli scopi e alle condizioni di questi ultimi. 2 IIFondo serve a prevenire o attenuare casi di rigore e situazioni di indigenza di Svizzeri all‘estero qualora non siano possibili altre forme di aiuto basate sulla presente ordinanza.
Art. 44 Prestazioni Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo: a. gli Svizzeri all‘estero ei loro familiari ehe vivono nella stessa economia domestica: b. le istituzioni a favore degli Svizzeri all‘estero. Le prestazioni dcl fondo sono vincolate alb scopo previsto e vengono erogate sotto forma di contributi unici e senza obbligo di restituzione. La DC decide in merito alla concessione di prestazioni dcl Fondo. Non sussiste alcun diritto alle prestazioni.
Art. 45 Amministrazione dcl Fondo patrimonio dcl Fondo amministrato separatamente dall‘Amministrazione federale delle finanze.
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La rimunerazione del patrimonio del Fondo retta dall‘articolo 70 capoverso 2 dell‘ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione. Gli utili da capitale, i proventi degli interessi e gli altri ricavi sono accreditati annualmente al Fondo.
Sezione 2: Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all‘estero (art. 38 LSEst)
Art. 46 I Possono essere versati aiuti finanziari per istituzioni a favore degli Svizzeri all‘estero che:
a. promuovono o sostengono a livello mondiale gli Svizzeri all‘estero in determinati settori; b. prestano aiuto agli Svizzeri all‘estero. 2 Possono essere versati aiuti finanziari all‘Organizzazione degli Svizzeri all‘estero per Je seguenti attivit1:
a. tutela degli interessi nei confronti delle autoritt svizzere; b. informazione degli Svizzeri all‘estero.
Titolo secondo: Protezione consolare e altri servizi consolari a favore delle persone all‘estero Capitolo 1: Protezione consolare Sezione 1: Condizioni
Art. 47 Competenze (art. 39 cpv. 1 e art. 40 cpv. 1 LSEst)
La concessione, 1‘entitt e la limitazione delta protezione consolare sono stabilite: a. per Je persone fisiche, dal DFAE; b. per le persone giuridiche, dal Dipartimento federale dell‘economia, della formazione e della ricerca (DEFR) d‘intesa con il DFAE.
Art. 48 Persone tisiche (art. 39 LSEst)
Conformemente all‘articolo 39 capoverso 1 lettera b LSEst, la protezione consolare puö essere concessa in particolare alle seguenti persone: a. cittadini di Stati con i quali la Svizzera ha concluso un relativo accordo; b. rifugiati riconosciuti; c. apolidi riconosciuti. servizi nell‘ambito della protezione consolare possono essere erogati anche a familiari di una persona di cui all‘articolo 39 capoverso 1 LSEst, in particolare in caso di decesso o scomparsa di quest‘ultima.
Art. 49 Sussidiarieti (art. 42 LSEst) 1 La Confederazione interviene fornendo protezione soltanto quando Je persone fisiche e giuridiche hanno esaurito i mezzi di cui dispongono per superare le difficoltit, con le loro forze o con l‘aiuto di terzi. Le persone fisiche e giuridiche devono adottare le misure che lecito attendersi da loro a livello organizzativo e Iinanziario per superare in maniera autonoma la situazione d‘emergenza conformemente al principio della responsabilit individuale. A tal fine devono, per quanto ragionevolmente esigibile, usufruire degli aiuti offerti dallo Stato ospite. Le persone fisiche e giuridiche devono adottare le misure necessarie per prevenire situazioni d‘emergenza, in particolare rispettando la legislazione nazionale dello Stato ospite e le raccomandazioni della Confederazione nonch provvedendo a una copertura assicurativa sufficiente. 1 cittadini svizzeri possono registrare i loro soggiorni all‘estero. II DFAE mette a disposizione la banca dati elettronica. Sezione 2: Aiuti
Art. 50 Principi (art. 45-49 LSEst) Nel quadro della protezione consolare, il DFAE concede aiuti nel rispetto delta sovranit1 e dell‘ordinamento giuridico dello Stato ospite. Le persone fisiche e giuridiche cui concessa la protezione consolare sono tenute a informare il DFAE su sviluppi essenziali e a collaborare con il Dipartimento in maniera costruttiva.
5 RS 611.01
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Art. 51 Malattia e infortunio (art. 45 LSEst)
Gli aiuti prestati in caso di malattia e infortunio possono comprendere in particolare: a. l‘organizzazione di contatti con servizi d‘emergenza, medici o ospedali; b. se richiesto dalla persona interessata, la comunicazione ai familiari o ad altre persone; c. I‘accertamento della copertura assicurativa e delle prestazioni assicurative; d. l‘assunzione di garanzie di copertura dei costi ospedalieri previo versamento di un anticipo o in presenza di una dichiarazione di garanzia da parte di terzi: e. visite in ospedale: f. sostegno ai servizi di salvataggio svizzeri in caso di rimpatrio per cure mediche.
Art. 52 Persone scomparse (art. 45 LSEst)
Gli aiuti prestati in caso di scomparsa di persone possono comprendere in particolare: a. consulenza ai familiari: b. spiegazione ai familiari dcl fatto che le autoritt possono avviare una ricerca soltanto dopo ehe stata presentata una denuncia di scomparsa alla polizia; c. accertamenti per chiarire se sia noto ii Iuogo di soggiorno della persona cercata. DFAE non conduce indagini. Lo svolgimento di operazioni di ricerca e salvataggio all‘estero di competenza dello Stato ospite. La Confederazione partecipa in Iinea di principio se Io Stato ospite ne fa richiesta o acconsente.
Art. 53 Decessi (Art. 45 LSEst)
Sono stretti congiunti secondo l‘articolo 45 capoverso 3 LSEst: a. ii 0 la coniuge o partner registralo/a; b. figli, genitori, fratelli e sorelle; c. nonni e abiatici; d. ii 0 la convivente e altre persone vicine alla persona deceduta. L‘obbligo di informazione di cui alI‘articolo 45 capoverso 3 LSEst considerato adempiuto quando il DFAE ha comunicato ii decesso a ina delle persone menzionate nel capoverso 1. Gli aiuti possono comprendere in particolare: a. accertamenti presso autoritä e assicurazioni; b. richiesta delI‘atto di morte, di rapporti di polizia 0 di referti autoptici: c. comunicazione di indirizzi di pompe funebri: d. disposizione della sepoltura in un‘urna cineraria o in una bara aIl‘estero; e. assistenza nella spedizione della salma; f. adozione di misure per mettere in sicurezza gli oggetti personali degli Svizzeri in transito.
Art. 54 Rapimenti di minori (art. 45 LSEst)
In caso di rapimenti di minori, gli aiuti dcl DFAE al genitore interessato o al rappresentante legale possono comprendere in particolare: a. Ia consulenza sulle forme di assistenza prestate dal DFAE: b. le informazioni sulla procedura possibile in Svizzera e aIl‘estero; c. la comunicazione di indirizzi di organizzazioni di assistenza, persone di contatto e avvocati in Ioco; d. Ia collaborazione con la fondazione attiva in questo settore; e. il tentativo di contatto con ii genitore rapitore e i figli; f. l‘intervento diplomatico presso le autorit competenti dello Stato in cui si trovano i fuggitivi. Sono fatte salve le disposizioni delle seguenti convenzioni: a. Convenzione del 25 ottobre 19806 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; b. Convenzione del 19 ottobre 1996v concernente Ia competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l‘esecuzione e la cooperazione in materia di responsabi1it genitoriale e di misure di protezione dei minori;
6 RS 0.211.230.02 7 RS 0.211.231.011
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c. Convenzione europea del 20 maggio 19808 sul riconoscimento e l‘esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell‘affidamento.
Art. 55 Procedimenti giudiziari all‘estero (art. 45 LSEst)
111 DFAE non interviene in procedimenti giudiziari all‘estero.
DFAE non monitora i processi. 3i DFAE non si fa carico di spese di avvocato, spese processuali, cauzioni o multe.
Art. 56 Privazione della libertt (art. 46 LSEst)
La rappresentanza informa per scritto la persona detenuta sui suoi diritti di difesa, sulla possibilitt di trasferimento in Svizzera, su questioni relative all‘assicurazione sociale e sui rischi per la salute. Su richiesta della persona detenuta, il DFAE informa i familiari o determinati terzi in merito alla privazione della liberti. Su richiesta della persona detenuta, la rappresentanza le rende visita se possibile almeno una volta all‘anno.
Art. 57 Informazione in situazioni di crisi (art. 48 LSEst)
In caso di crisi, i cittadini svizzeri all‘estero devono informarsi autonomamente sulla situazione, in particolare attraverso i media, le comunicazioni delle autoriti locali e il sito Internet del DFAE.
Art. 58 Lettere di protezione (art. 48 cpv. 5 LSEst)
Possono essere consegnate lettere di protezione in particolare per case, appartamenti, uffici e fabbriche, depositi di merci, macchine e veicoli. Alle persone ehe oltre alla cittadinanza svizzera possiedono anche quella dello Stato ospite non vengono consegnate lettere di protezione.
Art. 59 Rapimenti e presa di ostaggi (Art. 49 LSESt)
Gli aiuti del DFAE a persone vittime di un rapimento 0 di una presa di ostaggi possono comprendere, nell‘ambito delle possibiliti del DFAE nonch in virtü di direttive politiche e degli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare le seguenti misure: a. presa di contatto e ricerca di una soluzione con lo Stato sul cui territorio sono avvenuti 11 rapimento 0 la presa di ostaggi 0 con lo Stab sul cui territorio vengono trattenute le persone rapite 0 gli Ostaggi; b. collaborazione con Stati terzi e altre parti terze; c. assistenza agli stretti congiunti.
Sezione 3: Prestiti d‘emergenza (Art. 47 LSEst)
Art. 60 Richiesta Le richieste di prestiti d‘emergenza vanno inoltrate alla rappresentanza competente.
Art. 61 Rifiuto della richiesta 1 La richiesta respinta se il richiedente in grado di superare la situazione d‘emergenza in tempo utile con forze e mezzi propri, con contributi privati o pubblici, con prestazioni assicurative 0 con aiuti erogati dallo Stab ospite.
2 La richiesta puö inoltre essere respinta se il richiedente:
a. non ha restituito un prestito d‘emergenza ricevuto in precedenza; b. ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri.
Art. 62 Ammontare dcl prestito 1 prestiti d‘emergenza sono concessi soltanto per coprire le spese necessarie fino alla prima data possibile per il rimpatrio.
Art. 63 Competenza 1 La rappresentanza decide in merito alla concessione di prestiti d‘emergenza a persone fisiche di cui all‘articolo 39 capoverso 1 LSEst fino ai seguenti importi massimi, compresi gli emolumenti:
8 RS 0.211.230.01
Ordinanza sugli Svizzeri all‘estero RU 2014
a. 600 franchi svizzeri per ii ritomo al domicilio originario in provenienza da Stati europei o come aiuto transitorio per le spese necessarie fino alla prima data possibile per ii rimpatrio; b. 1200 franchi svizzeri per ii ritomo al domicilio originario in provenienza da tutti gli altri Stati o come aiuto transitorio per le spese necessarie fino alla prima data possibile per ii rimpatrio; c. 2200 franchi svizzeri per le spese ospedaliere e mediche, comprese quelle per i medicamenti e i mezzi ausiliari. 2 La DC decide in tutti gli altri casi nonch in presenza di un motivo di rifiuto secondo l‘articolo 43 capoverso 2 LSEsL o di un mandato d‘arresto nel sistema informativo perle indagini di polizia (RIPOL).
Art. 64 Versamento e restituzione
1 prestiti d‘emergenza sono versati nella valuta locale.
2 Al momento dcl versamento, ii richiedente si impegna con la sua firma a restituire l‘importo entro 60 giorni.
3 L‘importo dovuto corrisponde al valore del prestito d‘emergenza in franchi svizzeri; determinante ii lasso di cambio dcl giorno in cui stato versato il prestito demergenza.
Capitolo 2: Altri servizi consolari Sezione 1: Servizi amministrativi (art. 50 LSEst)
Art. 65 Legalizzazione di sigilli e firme ufficiali 1 In presenza di un interesse svizzero e sempre ehe non sussista alcun dubbio circa l‘autenticitt dei sigifli e delle firme, la rappresentanza autorizzata a legalizzare i sigilli e le firme ufficiali apposti: a. dalla Cancelleria federale; b. dalle autoriti cantonali competenti per le legalizzazioni; c. dalle autoritt dello Stato ospite con sede nella circoscrizione consolare e le cui firme e i cui sigilli sono depositati presso la rappresentanza; d. dalle rappresentanze di Stati esteri situate nella circoscrizione consolare e i cui sigilli e le cui firme sono depositati presso la rappresentanza. 2 Su esplicita richiesta. sul documento legalizzato puö essere attestata la competenza dell‘autoritt ehe lo ha rilasciato.
3 La lea1izzazione di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile retta dall‘articolo 5 dell‘ordinanza del 28 aprile 2004v sullo stato civile.
Art. 66 Legalizzazione di tirme private La rappresentanza autorizzata a legalizzare la firma di cittadini svizzeri su documenti privati. 2 Se non altrimenti disposto nell‘ordinamento giuridico dello Stato ospite. le firme apposte da stranieri su documenti privati, destinati a essere utilizzati in Svizzera o a favore di interessi svizzeri. possono parimenti essere legalizzate. 3 La firma deve essere apposta in presenza di un collaboratore della rappresentanza debitamente autorizzato e non deve sussistere alcun dubbio circa l‘identitä del firmatario.
Art. 67 Portata della legalizzazione 1 Le legalizzazioni eseguite dalla rappresentanza concernono unicamente i sigilli 0 le firme.
2 Sui documenti legalizzati, la rappresentanza dichiara espressamente di non assumersi responsabiliti alcuna quanto alla validiti e al tenore degli stessi; fanno eccezione le legalizzazioni di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile.
Art. 68 Rifiuto della legalizzazione La legalizzazione rifiutata in particolare se: a. non vi un interesse svizzero comprovato; b. sussistono dubbi circa l‘autenticiti dcl sigillo o della firma; c. non si puö escludere del tutto ii rischio di ripercussioni negative sull‘immagine della Svizzera, in particolare se vi sono sospetti di riciclaggio di denaro, fuga di capitali o evasione fiscale; d. il contenuto dei documenti presentati palesemente dubbio; e. per la legalizzazione del documento richiesta la postilla secondo la Convenzione del 5 ottobre 196110 ehe sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri.
Art. 69 Attestazione 1 La rappresentanza autorizzata a rilasciare attestazioni concernenti fatti la cui esattezza debitamente provata:
RS 211.112.2 10 RS 0.172.030.4
Ordinanza sugli Svizzeri all‘estero RU 2014
a. a cittadini svizzeri e a persone giuridiche di cui all‘articolo 40 capoversi 2 e 3 LSFst; b. a cittadini stranieri e ad altre persone giuridiche se le attestazioni sono destinate a essere utilizzate in Svizzera o a favore di interessi svizzeri. 2 Per le attestazioni di conformit, delle copie ai documenti originali presentati viene formulata una riserva sul contenuto. Si pu rinunciare a tale riserva se non vi sono dubbi circa 1‘autenticitt del contenuto del documento originale.
Art. 70 Depositi 1 La rappresentanza puö conservare provvisoriamente denaro in contanti, valori, documenti e altri oggetti se:
a. sono in gioco interessi svizzeri; b. non esistono altri modi per garantire la sicurezza di tau oggetti; c. la rappresentanza convinta della necessit, o dell‘urgenza di tale provvedimento; e d. tau oggetti possono essere opportunamente conservati presso la rappresentanza.
2 La rappresentanza puö richiedere un attestato di propriet1.
3 La rappresentanza rifiuta il deposito in caso di oggetti che costituiscono un pericolo per la sicurezza della rappresentanza stessa o la cui presa in consegna contraria a interessi essenziali della Svizzera. 4 1 depositi possono essere conservati per pitt di cinque anni solo se il DFAE lo autorizza. Fanno eccezione le disposizioni a causa di morte. La rappresentanza e il DFAE non si assumono alcuna responsabilitt per lo stato o l‘eventuale perdita degli oggetti depositati.
Sezione 2: Consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio (art. 51 LSEst)
Art. 71 III DFAE fornisce esclusivamente ragguagli e indicazioni generali su fonti d‘informazione utili.
Titolo terzo: Disposizioni finali
Art. 72 Abrogazione di altri atti normativi Sono abrogati: 1. l‘ordinanza del 16 ottobre 1991‘‘ sui diritti politici degli Svizzeri all‘estero; 2. il regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero, del 24 novembre l967‘; 3. l‘ordinanza del 26 febbraio 2003‘ concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all‘estero; 4. l‘ordinanza del 4 novembre 2009‘ sull‘aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all‘es[ero.
Art. 73 Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 20 settembre 2002‘ sui documenti d‘identit dei cittadini svizzeri Art. 6 cpv. 2 e 3. L‘autoriti di rilascio competente all‘estero la rappresentanza diplomatica o consolare svizzera presso cui la persona richiedente annunciata.
Le persone che non sono annunciate presso una rappresentanza diplomatica o consolare e che non hanno un domicilio in Svizzera chiedono il documento d‘identit, all‘autoritt di rilascio competente del loro luogo di dimora attuale.
Art. 12 cpv. 3 Una persona annunciata all‘estero puö presentarsi personalmente presso qualsiasi autorit di rilascio all‘estero. In singoli casi e con l‘accordo delle autoritt interessate, la persona richiedente puö presentarsi presso l‘autoriti di rilascio di un Cantone. La richiesta di cui all‘articolo 9 capoverso 1 va presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera presso cui la persona richiedente annunciata.
2. Ordinanza del 17 novembre 199916 sull‘organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia
12 RU 1967 2033, 1978 1402, 2004 2915, 2007 4477 13 RU 2003 505, 2009 6425 RS 143.11 16 RS 172.213.1
Ordinanza sugli Svizzeri alI‘estero RU 2014
Art. 13 cpv. 4 Gestisce un servizio di informazione e di consulenza per ii collocamento di praticanti.
Art. 74 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore ii 10 novembre 2015.
In nome dcl Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione. Corina Casanova
Ordinanza sugli Svizzeri all‘estero RU 2014
Allegato (art. 43 cpv. 2 seconda frase)
Fondi speciali, donazioni e legati i cui mezzi sono trasferiti ne! «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri a!I‘estero»:
1. Legato Allemandi, Parigi
2. Societt di soccorso «Helvetia», Istanbul
3. Donazione Jacques Vögeli, Sofia
4. Donazione «ehemaliges Schweizerinnenheim, Frankfurt»
5. Donazione testamentaria Hugo Bachmann, Düsseldorf
6. Fondo «ehemaliger Schweizerverein, Riga»
7. Fondo «ehemaliger Schweizerverein, Warschau»
8. Fondo «Schweizer Hilfsverein, Prag»
9. Donazione «Hilfskasse Helvetia», Belgrado
10. Fondo speciale «ehemalige Swiss Benevolent Society Helvetia, Shanghai»
11. Fondo «ehemalige Socit de Bienfaisance Laureno Marqus», Maputo
12. Donazione giä «Association des Suisses de l‘Algrie»
13. Fondo «ehemaliger Schweizer Verein Kroatien, Zagreb»
14. Fondo G.A. Streiff, Los Angeles
15. Fondo di aiuto per gli Svizzeri all‘estero e il rimpatrio dell‘Ufficio federale di giustizia
Schweizerische Eidgenossenschaft Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Confdration suisse Direzione consolare (DC) Confederazione Svizzera Relazioni con gli Svizzeri all estero (RSE) Confederaztun svizra
avamproggetto
Rapporto esplicativo concernente l‘ordinanza sugil Svizzeri all‘estero (OSEst)
del xx ottobre 2015
Ii 26 settembre 2014 le Camere federali hanno approvato la legge federale concernente perso ne e istituzioni svizzere all‘estero (legge sugli Svizzeri all‘estero, LSEst, RS 195.1; FF 2014 6213). Tale legge disciplina le misure di assistenza, la rete di contatti e l‘informazione degli Svizzeri all‘estero, i loro diritti politici, l‘aiuto sociale nonch la prote zione consolare accordata dalla Svizzera e gli altri servizi consolari da essa erogati. La legge sugli Svizzeri all‘estero concretizzata da apposite norme in numerose ordinanze. La presente ordinanza sugli Svizzeri all‘estero (OSEst), ehe attua la parte essenziale delle disposizioni della LSEst, viene emanata ex novo. Le disposizioni sugli emolumenti e sul rim borso delle spese sono invece contenute nell‘ordinanza del 29 novembre 20061 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e eonsolari svizzere, ehe sari sottoposta a una revisione totale. Alcune disposizioni attuative sono inoltre contemplate dall‘ordinanza del 7 giugno 20042 sulla gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all‘estero (ordinanza VERA) e dall‘ordinanza del 20 aprile 201 i sull‘organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE). In seguito alla sostituzione del sistema VERA, anehe l‘ordinanza VERA sari sottoposta a una revisione totale ehe conterri le necessarie disposizio ni d‘eseeuzione relative agli artieoli 12 eapoverso 4 (Annuncio), 13 eapoverso 3 (Communi eazione di eambiamenti) e 65 (Statistiehe) LSEst.
La LSEst riassume i prineipali diritti e doveri degli Svizzeri all‘estero e delle persone domiei liate in Svizzera eui aeeordata protezione consolare, proponendosi di fornire un quadro eompleto. Di eonseguenza, i temi trattati sono moltepliei e l‘atto normativo earatterizzato da una eerta eterogeneit per quanto eoneerne il grado di dettaglio. L‘OSEst riprende in linea di principio la struttura della LSEst. Le disposizioni di legge sufficientemente ehiare non vengo no eommentate. 1 termini utilizzati nell‘OSEst sono definiti nella LSEst (segnatamente all‘art. 3 LSEst).
RS 172.211.1
Titolo primo Svizzeri all‘estero Capitolo 1 Rete di contatti e informazione Art. 1 Rete di contatti Nell‘ambito della tutela degli interessi economici, scientifici, culturali, sociali nonch di altri interessi svizzeri, le rappresentanze sfruttano la rete di contatti delle comunitt di Svizzeri all‘estero. Quest‘ultima comprende sia singoli individui sia istituzioni, tra le quali figurano non solo le istituzioni a favore degli Svizzeri all‘estero di cui all‘articolo 38 LSEst, ma anche tutta una serie di istituzioni in cui si registra la presenza di Svizzeri all‘estero. Alcuni esempi in tal senso sono le scuole svizzere, le camere di commercio, le associazioni di ex studenti ecc. 1 capimissione e i capiposto dispongono di un margine di manovra a livello di attuazione. Da! presente articolo non consegue alcun diritto a ricevere un sostegno finanziario.
Art. 2 Informazione Ii Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) utilizza le fonti e i canali informativi piü opportuni ed efficaci. Ai sensi dell‘articolo 38 LSEst sostiene finanziariamente la «Schweizer Revue», pubblicata in tutto ii mondo dall‘Organizzazione degli Svizzeri all‘estero, e la «Gaz zetta Svizzera», edita dall‘Associazione Gazzetta Svizzera e destinata agli Svizzeri all‘estero residenti in Italia. Entrambe le riviste sono disponibili in formato elettronico e su carta e con tengono informazioni di carattere generale nonch informazioni aggiornate sulla vita politica, culturale e sociale in Svizzera. Attraverso questi due canali ii DFAE pubblica periodicamente comunicazioni ufficiali. Questa attivit di supporto garantita anche ne! quadro della LSEst. Sul sito del DFAE viene inoltre pubblicata la «Guida per gli Svizzeri all‘estero», contenente informazioni su svariati temi d‘interesse per gli Svizzeri all‘estero. La Confederazione accorda aiuti finanziari anche a singole istituzioni partner alla cui offerta viene fatto riferimento ne! capoverso 2. Ii sostegno erogato a queste istituzioni retto da altre leggi federali, ovvero dall‘articolo 24 capoverso 1 lettera c della legge federale sulla radiote 4 per quanto concerne il Servizio internazionale della Societ svizzera di radiotelevi levisione sione swissinfo e dalla la legge federale sulla diffusione della formazione svizzera 5 all‘estero per quanto riguarda le scuole svizzere riconosciute.
Capitolo 2 Registro degli Svizzeri all‘estero Art. 4 Annuncio Contrariamente al Regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero del 24 novem bre 19676 e secondo ii capoverso 1 della presente ordinanza, eleggere ii proprio domicilio all‘estero non piü un requisito necessario per l‘iscrizione nel registro degli Svizzeri all‘estero. Le persone senza un domicilio fisso all‘estero si annunciano presso la rappresen tanza competente ne! luogo dove soggiornano. Le circoscrizioni consolari delle rappresentan ze ai sensi del capoverso 1 sono pubblicate nell‘elenco ufficiale delle rappresentanze del DFAE. Secondo la LSEst, l‘obbligo dell‘annuncio vige da subito. L‘introduzione della regola dei 90 giorni mira a tenere conto delle circostanze particolari in cui si trova chi stabilisce un
(LRTV), RS 784.40
Legge sulle scuole svizzere aII‘estero (LSSE), RS 418.0
nuovo domicilio o luogo di soggiorno duraturo all‘estero. L‘annuncio non viene richiesto nei primi 90 giorni al fine di mantenere entro limiti ragionevoli l‘onere spettante ai cittadini in questione e all‘amministrazione. Secondo l‘articolo 13 capoverso 2 LSEst, in caso di trasloco (cambiamento di domicilio da una circoscrizione consolare a un‘altra) non necessario an nunciarsi di nuovo. L‘ annuncio di persone ehe non sono mai state domiciliate in Svizzera disciplinato in particolare nell‘articolo 12 capoverso 3 e nell‘artieolo 14 capoverso 1 lettera c LSEst. Si preferito non introdurre disposizioni specifiche applicabili ai giramondo o a chi risiede in un paese per un breve periodo. II capoverso 3 specifica i requisiti ehe gli Svizzeri all‘estero sono tenuti a comprovare. Non vengono riehiesti esclusivamente documenti svizzeri: in determinati casi la rappresentanza puö infatti accettare, come titolo comprovante, un documento di stato civile svizzero (p es. certificato di stato civile, atto d‘origine), ehe per i eittadini svizzeri indica ii luogo d‘origine (nazionalit), associato a un passaporto straniero (identitt). Per quanto coneerne i documenti d‘identitt stranieri, sono le rappresentanze a stabilire quali di essi possono essere considerati idonei. Tale faeo1tt di decisione utile in quanto le norme di sieurezza variano da regione a regione. La disposizione formulata nel capoverso 3 mira a garantire la eorrettezza dei dati nel registro degli Svizzeri all‘estero. Conformemente al capoverso 4, le rappresentanze possono, in casi urgenti, registrare d‘ufficio i cittadini ehe ehiedono l‘aiuto sociale affinehd sia possibile prestare loro i servizi riehiesti (p. es. vittime di ineidenti, persone ineapaei di agire a eausa di malattia, pazienti in eoma eec.). Art. 6 Comunieazione di cambiamenti Gli Svizzeri all‘estero sono tenuti a eomunieare spontaneamente alla rappresentanza in parti eolare i cambiamenti indieati in questo artieolo. Si tratta di un dovere eivico ehe serve a garantire la qua1iti dei dati iseritti nel registro degli Svizzeri all‘estero e nei registri di eui all‘artieolo 2 della legge federale del 23 giugno 2006v sull‘armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (legge sull‘armonizzazione dei registri). Per poter assieurare l‘erogazione dei propri servizi in ogni
cireostanza, le rappresentanze devono disporre di dati di contatto aggiornati (utili in situazioni di erisi, p. es. in easo di evaeuazione, per l‘invio di comunicazioni uffieiali eec.). L‘aequisto o la perdita di una naziona1it diversa da quella svizzera, ehe seeondo la lettera c devono essere eomunieati spontaneamente, possono incidere per esempio su11‘entit delle prestazioni di aiuto sociale. Ii eapoverso 2 rimanda all‘obbligo eontemplato all‘artieolo 39 dell‘ordinanza del 28 aprile 20048, sullo stato eivile, ii quale stabilisce ehe i cittadini svizzeri e i eittadini stranieri ehe hanno un legame saneito dal diritto di famiglia eon cittadini svizzeri, devono notificare eventi, dichiarazioni e deeisioni esteri eoneernenti lo stato civile alla eompetente rappresentanza svizzera all‘estero. Tale obbligo non riguarda pertanto esclusivamente le persone iseritte nel registro degli Svizzeri all‘estero.
Capitolo 3 Diritti politici Le disposizioni contenute nel capitolo 3 dell‘ordinanza riprendono a tratti ii diritto vigente,
RS 431 .01. 8 RS 211.112.1
yale a dire l‘ordinanza del 16 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri all‘estero.
Sezione 1 Iscrizione nel catalogo elettorale e radiazione Art. 7 Annuncio per !‘esercizio dei diritti politici L‘arinuncio per l‘esercizio dei diritti politici collegato all‘annuncio ai fini dell‘iscrizione nel registro degli Svizzeri all‘estero. Oltre ai dati iscritti ne! registro, gli Svizzeri al!‘estero devo no fornire i! loro ultimo Comune di domicilio in Svizzera o, se non ne hanno eletto uno, ii Comune di origine, da cui si evince ii Comune di voto competente. Dato che piü Comuni pos sono avere lo stesso nome, necessario sapere in quale Cantone si trova ii Comune indicato. Secondo i! diritto vigente, la rappresentanza deve trasmettere una copia del!‘annuncio ai Co muni di origine. Finora questo provvedimento era necessario poich gli Svizzeri a!l‘estero avevano ii diritto di scegliere i! loro Comune di voto. Con la nuova disposizione formu!ata nella presente ordinanza stato tuttavia notevolmente ridotto ii rischio, derivante da tale pro cedura, che uno Svizzero a!l‘estero avente diritto di voto venga registrato in piü Comuni di voto e possa dunque votare pii volte. La comunicazione prevista nel diritto vigente risulta pertanto superflua. Dal punto di vista del contenuto, !a disposizione contemplata a! capoverso 2 corrisponde a! diritto vigente. Art. 8 Iscrizione ne! cata!ogo elettora!e Questa disposizione stata ripresa, con a!cune modifiche di carattere redaziona!e, da!l‘articolo 4 del!‘ordinanza del 16 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri al!‘estero. Di regola gli Svizzeri all‘estero vengono iscritti ne! cata!ogo elettora!e (cpv. 1). 11 cpv. 2 pre vede la conferma del!‘iscriziorie. Se reputa che i requisiti per l‘iscrizione non siano soddisfat ti, ii Comune di voto deve comunicarlo preventivamente, alla persona interessata, adducendo ne i motivi (cpv. 2). In questo modo, agli Svizzeri a!!‘estero garantito ii diritto di essere sen titi. Art. 9 e 10 Cambiamento di domicilio e radiazione Lo scopo delle disposizioni contemplate in questi articoli garantire la concordanza tra i dati rilevanti per l‘esercizio del diritto di voto iscritti nel registro degli Svizzeri a!l‘estero e i dati contenuti nei cataloghi elettorali. Secondo l‘articolo 9, gli aventi diritto di voto devono comunicare un eventua!e cambiamento di domicilio con sufficiente anticipo prima del successiyo scrutinio, in modo ta!e che il mate
riale di voto venga spedito all‘indirizzo giusto. Questa disposizione collegata a!!‘articolo 11 capoverso 2 della presente ordinanza, in base a! quale la notifica deve pervenire al Comune di voto almeno sei settimane prima dello scrutinio affinch il materia!e di voto possa essere spe dito al nuovo indirizzo. La nozione di domicilio si fonda sull‘articolo 12 LSEst. fl domicilio politico, ovvero il Co mune di yoto, gii definito in maniera sufficientemente chiara nel!a LSEst (art. 18 cpv. 1 e 2). L‘articolo 10 disciplina a! capoverso 1 la radiazione da! cata!ogo e!ettorale. A !ivello di !egge, la radiazione di persone dal registro degli Svizzeri a!l‘estero disciplinata nell‘articolo 14 capoverso 1 LSEst, cui fa riferimento l‘articolo 10 capoverso 1 lettera b della presente ordinanza: la radiazione da! registro degli Svizzeri a!l‘estero comporta automatica
RS 161 .51
mente la radiazione da! cata!ogo elettorale. Una perfetta esecuzione della disposizione di cui a!la lettera d sarebbe un obiettivo difficile da raggiungere. Per poter identificare ne! limite del possibile i casi in questione, le autorit hanno bisogno della collaborazione di familiari, curatori o persone designate con mandato precau zionale.
L‘articolo 10 capoverso 2 prevede la possibilit di una nuova iscrizione. La radiazione dal catalogo elettorale non comporta in alcun modo la perdita, da parte degli aventi diritto di voto, del loro diritto di essere iscritti in tale catalogo. E infatti possibile chiedere di essere nuova mente iscritti indicando, con una breve motivazione, che ii motivo all‘origine della radiazione non sussiste piü. Una persona puö per esempio dimostrare che ii motivo della mancata conse gna al destinatario venuto meno (art. 19 cpv. 3 LSEst) o che non piü sottoposta a curatela generale (art. 17 LSEst in combinato disposto con l‘art. 19 cpv. 3 LSEst). Per la motivazione non devono essere previsti requisiti rigorosi.
Sezione 2 Esercizio dei diritti politici Art. 11 Spedizione del materiale di voto Lo scopo della presente disposizione garantire ehe gli aventi diritto di voto ricevano ii mate riale di voto. Di regola i Comuni di voto lo inviano all‘indirizzo in eui risiedono gli Svizzeri all‘estero. In easi eceezionali puö tuttavia rivelarsi opportuno spedire il materiale di voto a un reeapito diverso da quello di residenza, per esempio per i eollaboratori del DFAE ehe lavora no all‘estero o nei easi in cui l‘indirizzo di residenza non sia raggiunto, o lo sia soltanto in maniera insuffieiente, dai servizi postali esteri. E ammesso utilizzare un reeapito diverso dall‘indirizzo di residenza solo se assolutamente neeessario. In linea di prineipio l‘indirizzo deve essere attribuito personalmente agli aventi diritto, poieh in tal modo si limita il risehio di manipolazioni e, inoltre, l‘indirizzo pu essere utilizzato per identifieare gli stessi aventi diritto quando firmano referendum e iniziative popolari federali. Art. 12 Voto in Svizzera La presente disposizione rispeeehia ampiamente il diritto vigente. 11 ritiro del materiale di voto presso il Comune di voto viene tuttavia agevolato, poieh non pii‘i neeessario ehe tutti i membri di una stessa eeonomia domestiea si presentino di persona. Art. 14 Voto elettronico Per gli Svizzeri all‘estero aventi diritto di voto importante sapere fino a ehe momento p05- elettronieamente‘ Ineertezze sull‘orario di ehiusura dell‘urna elettroniea possono sono votare 0 . sorgere in partieolare se lo Stato ospite in eui vivono gli Svizzeri all‘estero si trova in una diversa zona di fuso orario. 1 Cantoni devono indicare l‘orario di ehiusura dell‘urna elettroni ca in base all‘ora svizzera eonformemente all‘artieolo 15 della legge federale del 17 giu gno 201111 sulla metrologia.
Sezione 3 Misure di promozione Art. 16 La disposizione eoneretizza l‘articolo 21 LSEst e, in particolare, eostituisce la base legale ehe
RS 941 .20
permette alla Confederazione di sostenere i progetti dei Cantoni in relazione al «Vote lectro nique». A tale proposito va tenuto presente che, in linea di principio, lo svolgimento di vota zioni ed elezioni di competenza dei Cantoni. Dato che, ai sensi della LSEst, ii diritto al con tributo sussiste soltanto per i costi riguardanti gli Svizzeri all‘estero, la partecipazione della Confederazione alle spese sostenute dai Cantoni per i loro progetti ammonta al massimo al 40 per cento. La Confederazione puö partecipare soltanto ai costi correlati alb sviluppo ed eventualmente al controllo dei sistemi. Non invece ammessa una partecipazione finanziaria alle spese di esercizio.
Capitolo 4 Aiuto sociale
Le disposizioni contenute nel capitolo 4 dell‘ordinanza riprendono in molte parti ii diritto vi gente, segnatamente l‘ordinanza del 4 novembre 200912 sull‘aiuto sociale e i prestiti ai citta dini svizzeri all‘estero e le 3 direttive‘ sull‘aiuto sociale concesso agli Svizzeri all‘estero, redat te in base a tale ordinanza dall‘Ufficio federale di giustizia e in vigore dal 10 gennaio 2010. Occorre inoltre tenere conto delle linee guida per gli organi incaricati dell‘ applicazione inviati dall‘Ufficio federale di giustizia, competente fino al 31 dicembre 2014, nelle sue circolari ai Cantoni. In sede di applicazione si tiene conto anche delle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell‘azione sociale (COSAS, cfr. commento all‘art. 24).
Sezione 1 Disposizioni generali Art. 17 Pluricittadinanza Secondo l‘articobo 25 LSEst, alle persone che possiedono piü nazionalit e la cui cittadinanza straniera preponderante non di regola concesso alcun aiuto. L‘articolo 17 capoverso 1 elenca i principali criteri, derivati dalla pratica, per decidere se prevalga la cittadinanza sviz zera o quella straniera. In casi urgenti, ai richiedenti deve essere tuttavia prestato aiuto sociale anche senza aver prima chiarito quale cittadinanza sia preponderante (cpv. 2).
Art. 18 Misure preventive II capoverso 1 riprende le misure elencate nel diritto vigente. Nella pratica, finora questa di sposizione ha svolto un ruolo piuttosto secondario. 11 capoverso 2 ridefinisce la competenza attribuendola non piü all‘Ufficio federale di giusti zia (UFG) bensi alla Direzione consolare (DC) del DFAE, la quale, dopo aver consultato la rappresentanza competente, ordina eventuali misure.
Sezione 2 Prestazioni di aiuto sociale alI‘estero Art. 19 Principio Conformemente alla pratica in vigore, operata una distinzione tra prestazioni una tantum e prestazioni periodiche. In entrambi i casi deve essere allestito un bilancio preventivo in base a direttive precise. Gli articoli dal 20 ab 26 contengono le relative disposizioni e garantiscono una procedura uniforme.
Cfr. http://www.ufci.admin.ch (alla rubrica SocietJSvizzeri aII‘estero)
Art. 20 Diritto a prestazioni periodiche La concessiorie dell‘aiuto sociale all‘estero presuppone uno stato d‘indigenza ai sensi dell‘articolo 22 LSEst. L‘articolo 20 capoverso 1 della presente ordinanza definisce i requisiti necessari per fruire di prestazioni periodiche. Ii fatto che, a parit di effetto, ii sostegno finan ziario fornito a una persona in determinati Paesi sia piü economico che in Svizzera non nie vante (cpv. 2). Occorre invece verificare dove l‘integrazione maggiore e dove pii probabi le riuscire ad acquisire un‘indipendenza economica. Art. 21 Diritto a una prestazione unica Anche questa forma di aiuto sociale all‘estero presuppone uno stato di indigenza (sulla base dell‘art. 22 LSEst) e anche in questo caso l‘ammontare determinato in funzione di un bilan cio preventivo. La spesa unica & assunta segnatamente nei casi in cui un eventuale pagamento a rate graverebbe per molto tempo sulla persona in questione. Se la persona interessata dispo ne di un patrimonio, ma quest‘ultimo non immediatamente liquidabile, puö essere richiesta una garanzia (sulla base dell‘art. 35). II capoverso 2 disciplina la relazione tra prestazioni pe riodiche e prestazioni uniche all‘estero. Art. 22 Spese computabili La disposizione riprende ii principio, sancito nel diritto vigente, secondo cui i debiti (e i rela tivi interessi) non possono essere riconosciuti e computati come spese ai sensi del capover so 2. Circostanze speciali sussistono quando i debiti sono stati contratti per spese necessarie, come pigioni arretrate, premi dell‘assicurazione malattia o fatture ospedaliere non 4pagati‘ . Art. 23 Redditi computabili Per quanto riguarda le entrate, si devono considerare tutti i redditi realizzabili, tra cui rientra no i redditi patrimoniali (p. es. pigioni) e le prestazioni di assicurazioni sociali da parte dello Stato ospite (o dello Stato di soggiorno dell‘interessato). Nel bilancio preventivo vanno prese in considerazione anche eventuali prestazioni uniche. Ii richiedente tenuto a far valere prete se nei confronti di terzi (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. d) e, se necessario, puö farsi assistere (cfr. art. 32 cpv. 2). Dato che per determinare le spese ci si basa sulle dimensioni dell‘economia domestica, occorre tenere in debito conto anche i redditi di persone non aventi diritto all‘aiuto che vivono nella stessa economia . domestica‘
Art. 24 Importo per l‘economia domestica Secondo ii capoverso 1 la DC fissa, in collaborazione con le rappresentanze e conformemente alle direttive COSAS, un importo forfettario per l‘economia domestica riferito a ogni Paese (ed eventualmente regione). Fino al 31 dicembre 2014 tale competenza spettava all‘Ufficio federale di giustizia. Per regione si intendono uno Stato federato o piü Stati federati o zone rurali in contrapposizione a zone urbane. Per determinare l‘importo forfettario si tiene conto della grandezza dell‘ economia 6domestica‘ Art. 25 Importo non computabile del patrimonio La presente disposizione disciplina la definizione dell‘importo non computabile del patrimo nio da parte della DC. L‘importo non computabile del patrimonio consente di mantenere una quota di patrimonio protetta che favorisce una maggiore responsabilitä individuale della per
Cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 agosto 2009 in re C-1 610/2009 consid. 7. Cfr. Direttive deIl‘Ufficio federale di giustizia del 10 gennaio 2010 n. 2.5.3.
In merito ai cpv. 1 e 2, cfr. Direttive delI‘Ufficio federale di giustizia del 10 gennaio 2010 n. 8.2.7 Cfr. Direttive deIl‘Ufficio federale di giustizia del 10 gennaio 2010 n. 1 .2.2.
sona assistita e rafforza la volont di quest‘ultima di provvedere autonomamente ai propri bisogni. Per la propria realizzazione personale infatti necessario disporre di una sufficiente libertä di movimento a livello economico. Art. 26 Ammontare delle prestazioni periodiche Ii capoverso 1 fissa l‘ammontare delle prestazioni periodiche, corrispondente alla parte delle spese che eccede ii bilancio preventivo. Sono fatte salve la riduzione o l‘esclusione delle pre stazioni ai sensi dell‘articolo 38 della presente ordinanza. Le prestazioni periodiche sono ver sate a partire dal momento in cui viene presentata la richiesta, ma non retroattivamente (sulla base dell‘art. 19 cpv. 2). Ii capoverso 2 disciplina ii calcolo delle prestazioni per le persone che vivono in case di ripo so e in istituti simili. Di regola vengono coperti soltanto i costi per le spese di soggiorno in istituti pubblici. Per calcolare la parte che eccede il bilaneio preventivo sono determinanti le tariffe dei rispettivi istituti. Sezione 3 Rimpatrio Art. 27 Diritto Anche le prestazioni di aiuto al rimpatrio sono accordate unicamente a persone ehe si trovano in una situazione di indigenza. Questa forma di aiuto erogata a Svizzeri all‘estero ehe inten dono eleggere domicilio in Svizzera (epv. 2) e non presuppone ehe i riehiedenti abbiano gii benefieiato all‘estero di prestazioni periodiehe (epv. 3) o uniehe (una o piü). Art. 28 Ammontare La LSEst (art. 30 epv. 2) prevede l‘assunzione delle spese di viaggio. Come git saneito nel diritto vigente, si deve seegliere il mezzo piü appropriato ed eeonomieo. Inoltre, in base alla prassi usuale, stabilito ehe, in easo di bisogno, sono garantite le prestazioni neeessarie sia all‘estero sia al momento dell‘arrivo in Svizzera fino a quando i servizi sociali del Cantone di soggiorno non prendono a earieo ii easo, per esempio se uno Svizzero all‘estero fa rientro in Svizzera il fine settimana o in giorni festivi. La Confederazione informa le autorit eantonali competenti. Sezione 4 Procedura Art. 30 Riehiesta Seeondo l‘artieolo 13 neeessario presentare una riehiesta alla rappresentanza com petente. Come in passato, il riehiedente puö farsi rappresentare (epv. 2, cfr. art. 18 epv. 1 ) . fl rappresentante firma la riehiesta. OASE‘ Se vengono riehieste prestazioni periodiehe, deve essere allegato un bilancio preventivo
(cpv. 3). Se al termine del periodo per ii quale erano state autorizzate le prestazioni periodiehe la persona ha aneora bisogno dell‘aiuto soeiale, deve essere presentata per tempo una doman da di proroga. Alla riehiesta di prestazione uniea deve essere allegato un preventivo dei eosti (epv. 4). Art. 31 Avvio d‘uffieio di un procedimento Un proeedimento puö essere avviato non solo su riehiesta, ma anche d‘uffieio. L‘artieolo 31 eonsente un‘applicazione adeguata della legge nei easi in cui non ei si possa ragionevolmente
18 RS 852.11 Ordinanza del 26 novembre 1973 su prestazioni assistenziali agil Svizzeri aII‘estero, sostituita daII‘OAPE 110 gennaio 2010.
attendere che una persona avvii autonomamente un procedimento. Art. 32 Obblighi del richiedente Ii capoverso 1 elenca gli obblighi del richiedente. Se necessario, ii richiedente viene assistito dalla DC o dalla rappresentanza nell‘espletamento delle formalitä e per far valere pretese nei confronti di terzi (cpv. 2). Art. 33 Collaborazione della rappresentanza Questa disposizione riprende per analogia l‘articolo 16 20 OAPE Al richiedente vengono pre . state consulenza e assistenza in loco qualora ci si renda necessario in vista dell‘aiuto (p. es. nella ricerca di una scuola pubblica al posto di quella privata frequentata in precedenza) e sia possibile (p. es. tenuto conto dei collegamenti di trasporto, dei mezzi di comunicazione o della situazione del mercato del lavoro). Art. 34 Decisione La disposizione prevede che la DC proceda, se necessario, a ulteriori accertamenti. In casi urgenti e in casi di rigore, le prestazioni uniche secondo il capoverso 3 possono essere accor date senza preventivo dei costi. Se necessario, la prestazione puö dunque essere versata in maniera rapida e semplice. In casi di rigore anche possibile versare una prestazione succes siva. Secondo la giurisprudenza ciö opportuno, per esempio, qualora ii richiedente abbia effettuato una spesa unica indispensabile con l‘aiuto di terzi o utilizzando la prestazione pe riodica e vi sia ii rischio che, senza un‘assunzione successiva dei relativi costi, la sua situazio ne possa notevolmente peggiorare in futuro, oppure qualora la decisione in merito all‘assunzione dei costi sia stata ritardata da circostanze non imputabili alla persona. Art. 38 Esclusione Nei casi previsti dall‘articolo 26 LSEst, le prestazioni possono non soltanto essere rifiutate e revocate, bensi, se lo impone il principio di proporzionaliti, anche semplicemente ridotte (cpv. 1). In caso di prestazioni periodiche e infrazioni Iievi per esempio possibile ridurre soltanto la somma per le piccole spese. In casi gravi tuttavia possibile anche un‘esclusione totale delle prestazioni.
Ii capoverso 2 evidenzia, come gi ii diritto vigente, un importante motivo di rifiuto o ridu zione delle prestazioni secondo l‘articolo 26 lettera e LSEst riscontrato nella pratica, ovvero ii caso in cui ii richiedente rifiuti di accettare o di cercare un lavoro ragionevolmente esigibile.
Secondo il capoverso 3 possibile sanzionare soltanto la persona che ha violato i propri ob blighi. Le sanzioni non devono riguardare altri familiari assistiti. Se sono adempiute le condizioni di cui all‘articolo 35 LSEst inoltre possibile esigere la re stituzione di prestazioni gi versate ehe secondo l‘articolo 26 LSEst avrebbero dovuto essere rifiutate o revocate. Art. 40 Collaborazione delle societ di soccorso Secondo l‘articolo 38 LSEst, la Confederazione puö sostenere con aiuti finanziari o promuo vere in altro modo le istituzioni ehe concedono aiuti agli Svizzeri all‘estero. L‘articolo 34 LSEst prevede inoltre ehe le rappresentanze possano chiedere la collaborazione delle soeietä svizzere di soeeorso all‘estero. L‘articolo 40 della presente ordinanza precisa la procedura da seguire nel easo in questione: la rappresentanza deve informare la DC sui com piti svolti dall‘istituzione interpellata, i eui organi sottostanno aII‘obbligo del segreto.
20 RS 852.11
Art. 41 Procedura in caso di aiuto sociale urgente cpv. 1 II capoverso 1 permette, come gi la prassi vigente, di fornire un sostegno immediato agli Svizzeri senza domicilio in Svizzera che hanno bisogno di un aiuto sociale urgente all‘estero. Si tratta primariarnente di un contributo finalizzato a compensare ii costo della vita («aiuto transitorio»). E tuttavia possibile anche l‘assunzione di una spesa unica urgente necessaria per ii sostentamento. A differenza di quanto previsto per gli anticipi (cfr. art. 37), deve sussistere un caso d‘emergenza che richieda un intervento immediato in loco. L‘aiuto transitorio viene computato neue prestazioni periodiche autorizzate successivarnente dalla DC neu‘ ambito del la procedura ordinaria. Come finora, la rappresentanza deve quindi motivare la sua decisione dinanzi alla DC.
Se si tratta di una spesa unica urgente possibile rinunciare a esigere un preventivo dei costi. Non necessaria una garanzia di assunzione dei costi da parte della DC. Cpv. 2-4 1 capoversi dal 2 al 4 disciplinano ii sostegno agli Svizzeri all‘estero che durante un soggiorno temporaneo in Svizzera si trovano in una situazione d‘emergenza. Secondo ii capoverso 2, spetta ai servizi sociali comunali o cantonali del luogo di soggiorno prestare la necessaria as sistenza a queste persone. La Confederazione si fa carico dei costi sostenuti da! Cantone (ad eccezione delle spese amministrative) e mantiene pertanto la competenza finanziaria nei casi in questione. L‘aiuto sociale urgente presuppone un‘emergenza in analogia a quanto contemplato dall‘articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 giugno 197721 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (legge federale sull‘assistenza), secondo cui «se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, ii Cantone di dimora tenuto ad assisterlo». Per chiarire l‘analogia, nell‘ordinanza utilizzata la stessa terminologia. Si presuppone inoltre ehe la persona sia uno/una Svizzero/a all‘estero, sia indigente ai sensi dell‘articolo 22 LSEst e, nella situazione attuale, avrebbe diritto anche all‘estero al versamen to delle prestazioni. L‘ammontare dell‘aiuto sociale urgente secondo ii capoverso 2 fissato in base alle regole in vigore ne! Cantone di dimora. L‘ aiuto urgente comprende anche 1‘ assistenza e la consulenza necessarie. La procedura relativa a!!‘emanazione della decisione retta dal diritto cantonale. II capoverso 3 precisa ehe i costi vengono rimborsati al Cantone di dimora. Presupposto mdi spensabile per tale restituzione ehe, al momento del!a situazione d‘emergenza e del rimbor so, la persona assistita sia uno/una Svizzero/a all‘estero ai sensi dell‘articolo 11 LSEst e ehe si trovi in una situazione di indigenza per la qua!e previsto l‘aiuto sociale agli Svizzeri all‘estero. Ciö non ii caso se la persona ehe ha beneficiato di un aiuto o un terzo rimborsano immediatamente o in tempo utile i eosti assunti da! Cantone. Se la persona ehe ha rieevuto !‘aiuto rimborsa la somma a rate, non matura un disavanzo di eui deve farsi earieo la Confede razione. 11 pagamento a rate tuttavia esigibile soltanto per un periodo limitato. 1 dettagli in
merito alla procedura di conteggio eontinuano a essere diseiplinati mediante eireolare.
Capitolo 5: Altre prestazioni di sostegno
21 RS 851.1
Sezione 1: «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri aII‘estero» Neue scritture contabili della Confederazione figurano, a volte da decenrii, crediti provenienti da associazioni e societ di soccorso de! passato o da donazioni e legati. Alcuni di questi cre diti sono stati trasferiti ne! patrimonio della Confederazione, che ii amministra in parte a titolo fiduciario. Dopo apposite ricerche, ii DFAE ha accertato ne! dettaglio la provenienza di tau fondi e, d‘accordo con l‘Amministrazione federale delle finanze, giunto a!!a conclusione che auspicabile riunir!i in un unico fondo di aiuto, ii quale contemplato dall‘articolo 44 OSEst. 1 fondi cosi riuniti, tra cui 14 fondi di origine privata e i! fondo di aiuto del!‘Ufficio federa!e di giustizia, garantiscono i! finanziamento del nuovo Fondo di aiuto. Lo scopo del «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri al!‘estero» prevenire o attenuare casi di rigore e situazioni di indigenza di Svizzeri al!‘estero ai qua!i non possibi!e fornire assistenza mediante !‘aiuto sociale (capitolo 4 OSEst). fl Fondo deve consentire sia !‘erogazione di pre stazioni supp!ementari a favore di persone singole sia un sostegno tramite societit di soccorso !oca!i. Possono eventua!mente beneficiare delle prestazioni de! Fondo anche cittadini stranieri che vivono in comunione domestica con la persona assistita. Grazie all‘istituzione di un Fon do unico e al!‘adeguamento de!!a disposizione re!ativa alb scopo, ii Fondo pu essere impie gato in tutto ii mondo.
Sezione 2 Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all‘estero
Art. 46 In base al diritto vigente la Confederazione versa aiuti finanziari periodici a un numero limita to di istituzioni che la aiutano ad adempiere i! mandato conferitole dal!‘articolo 40 della Co stituzione federale. La LSEst conferma questa pratica di sostegno. Rientrano segnatamente tra le istituzioni di cui all‘artico!o 46 capoverso 1 !ettera a: 1. la Fondazione per i giovani svizzeri all‘estero (FGSE), che si prefigge di rafforzare i legami dei giovani svizzeri a!l‘estero con la Svizzera; 2. l‘associazione educationsuisse, che promuove scuo!e e progetti educativi svizzeri all‘estero. La Confederazione puö erogare prestazioni di aiuto sociale a Svizzeri a!l‘estero attraverso societ di soccorso !oca!i considerate istituzioni ai sensi de! capoverso 1 !ettera b. G!i aiuti finanziari del!a Confederazione secondo i! capoverso 2 sono versati alla fondazione de!!‘Organizzazione deg!i Svizzeri all‘estero.
Titolo secondo: Protezione consolare e altri servizi consolari a favore delle persone all‘estero Capitolo 1: Protezione consolare Sezione 1: Condizioni
Art. 47 Competenze Per quanto concerne le persone fisiche, la concessione, !‘entitii e !‘eventuale limitazione del!a protezione consolare sono stabilite da! DFAE. Nel caso delle persone giuridiche, invece, i! Dipartimento federale dell‘economia, della formazione e della ricerca (DEFR) a decidere, d‘intesa con i! DFAE, in merito al!a concessione, al!‘entitä e all‘eventuale !imitazione del!a protezione consolare.
Art. 48 Persone fisiche Cpv.] Ii capoverso 1 concretizza la nozione delle persone di cui all‘articolo 39 capover so 1 lettera b LSEst per le quali la Svizzera assume funzioni di protezione. La Svizzera puö stipulare convenzioni internazionali concernenti i servizi nel settore consolare. In tal caso pu fornire protezione consolare ai cittadini dello Stato con ii quale ha concluso la convenzione, nel limite di quanto sancito neue disposizioni di quest‘ultima. Rifugiati e apolidi Alle persone ehe rieonosce come rifugiati o apolidi la Svizzera eoncede la stessa protezione ehe garantisee ai cittadini svizzeri. Conformemente al diritto internazionale e alla presente disposizione, puö dunque eoncedere protezione consolare ai rifugiati e agli apolidi ehe ha rieonoseiuto eome tau. La Svizzera puö per esempio fornire protezione a un rifugiato o a un apolide rieonoseiuto eome tale ehe detenuto in uno Stato terzo ed minaceiato di espulsione verso uno Stato terzo nel quale risehia di subire violazioni dei diritti fondamentali. Cpv. 2 In easi partieolari, i servizi eontemplati dall‘artieolo 50 e seguenti della presente ordinanza possono essere erogati a favore di familiari (svizzeri o stranieri) di persone di eui all‘artieolo 39 eapoverso 1 LSEst. fl DFAE puö optare per tale possibilit in partieolare quan do una persona muore o viene diehiarata seomparsa. Ci permette, da un lato, di tutelare i diritti della persona interessata e, dall‘altro, di aiutare i familiari a superare le eonseguenze del suo deeesso o della sua scomparsa. E inoltre possibile offrire un sostegno ai familiari qualora la persona in questione non sia in grado di esprimere la propria volont per motivi di salute. Art. 49 Sussidiarieti Cpv.] Le persone fisiche e giuridiehe ehe si trovano in situazioni d‘emergenza devono eercare di superare le diffieoltä sfruttando dapprima i mezzi forniti da assieurazioni, parenti e eonoseenti e impiegando i mezzi di eui dispongono. La Confederazione interviene a titolo sussidiario quando una persona in diffieoltt non piü in grado di tutelare i propri interessi eon le proprie forze o eon l‘aiuto di terzi. In determinati easi la Confederazione puö pretendere ehe le perso ne forniseano una prova degli sforzi intrapresi. Cpv. 2 e 3 La LSEst saneisee espressamente il prineipio della responsabiliti individuale. In eonereto, eiö
signifiea ehe spetta alle persone fisiehe e giuridiehe adottare tutte le misure neeessarie per non incorrere in una situazione d‘emergenza. Tra le suddette misure figura innanzitutto il rispetto del diritto vigente nello Stato ospite. Questa eonsiderazione potrebbe sembrare superflua, ma l‘esperienza insegna ehe ii prineipio menzionato non affatto seontato per tutti. Molti viag giatori, infatti, ingnorano ehe determinate azioni perfettamente legali nel loro Paese non yen gono aecettate in altri Stati e possono addirittura essere punite dalla legge del posto. Prima di partire dunque importante informarsi. Un‘ulteriore misura eonsiste nel raeeogliere informazioni sulle eondizioni di sicurezza nello Stato nel quale intende soggiornare. La Confederazione fornisee il proprio supporto in tal sen so pubblieando apposite raeeomandazioni, in particolare sotto forma di consigli di viaggio sul sito Internet del DFAE. Nei eonsigli di viaggio, ineentrati sulla sieurezza legata alla situazione politiea e alla eriminalitt, vengono stimati i possibili risehi e formulate raeeomandazioni sulle misure da adottare. Altre raeeomandazioni, segnatamente in merito a eventuali pandemie, possono essere emanate dall‘Uffieio federaue della sanit pubbliea.
importante che la persona interessata disponga di una copertura assicurativa sufficiente per evitare eventuali situazioni d‘emergenza, come sottolineato anche nei consigli di viaggio del DFAE. Particolarmente utile inoltre la stipula di un‘assicurazione adeguata che copra sia le spese di malattia all‘estero sia i costi di un eventuale rimpatrio. Nella maggior parte dei casi, infatti, le visite mediche, i ricoveri ospedalieri e i trasporti per motivi medici sono particolar mente costosi. Numerosi ospedali chiedono inoltre agli stranieri di versare anticipi che molti di loro non possono permettersi. Iii simili casi, spesso le assicurazioni stipulate si fanno carico delle spese nonch degli oneri anmiinistrativi. E raccomandabile tutelarsi anche da ulteriori rischi stipulando apposite assicurazioni, per esempio un‘assicurazione di viaggio completa che comprenda anche la protezione giuridica. Cp‘. 4 Unu1teriore misura preventiva che gli Svizzeri all‘estero possono adottare consiste nell‘informare ii DFAE in merito al proprio luogo di soggiorno all‘estero. 1 dati di contatto possono essere registrati elettronicamente nella banca dati itineris gestita da! DFAE, che faci lita la ricerca di cittadini svizzeri all‘estero in caso di crisi. E possibile registrarsi per qualsiasi tipo di viaggio all‘estero. L‘iscrizione fortemente raccomaridata soprattutto quando si piani fica un soggiorno in zone caratterizzate da instabilitit politica o da un elevato rischio di cata strofi naturali.
Sezione 2: Aiuti
Art. 50 Principi Cpv. 1 Ii rispetto della sovranit e dell‘ordinamento giuridico dello Stato ospite costituisce un princi pio fondamentale del diritto internazionale. Ii capoverso 1 precisa la competenza della Confe derazione nel contesto internazionale, rimanda al succitato principio e serve a definire chia ramente i limiti dell‘assistenza all‘estero. Cpv. 2 Informare ii DFAE su sviluppi essenziali e collaborare con tale Dipartimento secondo ii pre sente capoverso soprattutto nell‘interesse della persona coirivolta, che desidera ricevere una protezione efficace. In questo modo si mira principalmente a prevenire eventuali svantaggi per ii DFAE o per la persona interessata derivanti dalla mancata comunicazione di determina te informazioni.
Art. 51 Malattia e infortunio Malattia e infortunio sono da intendersi ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge federale del 6 ottobre 2OOO sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociah. In questl casi la protezione consolare consiste principalmente nel coordinare ii flusso di informazioni tra le parti coinvolte (famiglie, assicurazioni, ospedali ecc.) e nell‘assistere gli interessati fornendo loro consigli e informazioni sulla procedura da seguire. 1 casi enunciati nell‘articolo 56 lettere a—f rispecchiano 1a prassi finora in vigore, che viene confermata dalla LSEst. L‘elenco non tuttavia esaustivo.
22 RS 830.1
Lett. d Ii DFAE pu assumere una garanzia di copertura dci costi derivanti da malattia 0 infortunio all‘estero. Nella pratica questi costi sono generati principalmente da ricoveri ospedalieri per i quali gli ospedali richiedono garanzie di copertura. Se ii DFAE si dichiarato disposto a for nire una garanzia di copertura dei costi, questa diventa effettiva solo dopo che ii debitore ha versato un congruo anticipo o dopo che ii DFAE ha ricevuto una dichiarazione di garanzia scritta da un ufficio o da un‘organizzazione partner (p es. un‘assicurazione) da esso autorizza ti. Art. 52 Persone scomparse Cpv. 1 1 servizi menzionati nel capoverso 1 corrispondono alla prassi finora in vigore. L‘elenco non tuttavia esaustivo. Neu‘ ambito della consulenza ai familiari importante informare questi ultimi dcl fatto che, per poter ricevere qualsiasi tipo di aiuto dalle autorit di polizia svizzere, indispensabile presentare una denuncia di scomparsa, che comporta anche la sospensione dell‘applicazione di determinate disposizioni sulla protezione dci dati. Con l‘introduzione di tale condizione si mira a evitare che familiari preoccupati comunichino in modo precipitoso al DFAE la scomparsa di persone che probabilmente hanno interrotto solo temporaneamente i contatti con i propri congiunti. Cpv. 2 La responsabiliti di indagare sulla scomparsa di una persona spetta alb Stato sul cui territorio avvenuta tale scomparsa. In virtü dcl principio di sovranitt, n il DFAE nd altri servizi fede rau possono svolgere indagini di polizia sul territorio di un altro Stato. Cpv. 3 Su invito dello Stato competente per le indagini, la Confederazione pu partecipare alle ope razioni di ricerca e salvataggio. Art. 53 Decessi Cpv. 1 L‘elenco degli stretti congiunti riportato nel presente capoverso figura anche in altri atti nor mativi, tra cui l‘ordinanza dcl 16 marzo 200723 concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti). La sequenza delle lettere indica l‘ordinc da scguire nella determinazione dcl congiunto piü strctto che deve essere informato in caso di dcccsso sccondo l‘articolo 45 capoverso 3 LSEst. Ciö significa che, se il dcccsso non puö essere co municato al coniuge o al partner registrato, la Confederazione cerca un familiare strctto in nanzitutto tra i figli, i gdnitori o i fratclli c le sorelle della persona deceduta, per poi proseguire
eventualmente con gli altri congiunti indicati nel presente capovcrso. La collocazione dcl o della convivente all‘ultimo posto nella scqucnza dci congiunti piü stretti dovuta al fatto che queste persone non sono iscritte nel registro delbo stato civile e i rclativi dati sono pertanto pi difficili da reperire rispetto a quelli dcgli altri familiari. Inoltrc, i conviventi non hanno uno statuto giuridico spccifico. Cpv. 2 La Confederazione ha 1‘ obbligo di informare una sola persona, cui spetta poi ii dovere di tra smettere l‘informazione agli altri faniiliari.
23 RS 810.211
Cpv. 3 1 servizi elencati al capoverso 3 lettere a—f, che concretizzano l‘articolo 45 capover so 1 LSEst, rispecchiano la prassi in vigore. L‘elenco non tuttavia esaustivo. Lett. b In alcuni Stati, per le rappresentanze difficile, se non addirittura impossibile, richiedere rap porti di polizia, referti autoptici e atti di morte. La rappresentanza si limita in linea di princi pio a inoltrare alle autoritt dello Stato ospite una richiesta scritta ed eventualmente, in un se condo momento, un sollecito. All‘occorrenza viene consigliato agli stretti congiunti di rivol gersi a un avvocato in loco per avviare un procedimento finalizzato al rilascio dei documenti richiesti. Lett. f Se un cittadino svizzero muore durante un soggiorno al di fuori dello Stato in cui domicilia to, la rappresentanza puö prendere in consegna e conservare per un breve periodo i suoi effetti personali. Ii trasporto degli effetti personali verso la Svizzera o un altro Stato un‘incombenza che spetta agli stretti congiunti o a terzi. La rappresentanza puö fissare un termine adeguato a tal fine. Art. 54 Rapimenti di minori La nozione di rapimento di minori include anche la sottrazione di minorenne contemplata dall‘articolo 220 del Codice penale svizzero 24 . (CP) L‘assistenza fornita dal DFAE in caso di rapimento internazionale di minori in uno Stato che non ha ratificato le convenzioni di cui al capoverso 1 comprende in particolare i servizi elen cati (in maniera non esaustiva) al capoverso 2. La lettera d costituisce la base legale per ii ricorso, da parte del DFAE, alle prestazioni della Fondazione svizzera del Servizio sociale internazionale L‘esperienza insegna che, nei casi contemplati al capoverso 1, un epilogo positivo spesso difficile. 1 passi compiuti dalla Confederazione portano di rado a risultati soddisfacenti e la collaborazione con le autorit complessa. Come dimostrato dalla pratica, nella maggior par te dei casi queste situazioni delicate si risolvono se viene raggiunto un accordo tra i genitori o le altre parti coinvolte. A tal fine possono essere utili in particolare i tentativi di mediazione da parte di organismi specializzati indipendenti, organizzazioni non governative o familiari.
Art. 55 Procedimenti giudiziari all‘estero Cpv. 1 Questa disposizione corrisponde alla prassi e ai principi giuridici vigenti. Ii DFAE rispetta il principio della separazione dei poteri e in particolare dell‘indipendenza delle autoriti giudizia ne estere. Cpv. 3 Le spese di avvocato e le spese processuali sono a carico della persona interessata.
Art. 56 Privazione della 1ibert Cpv. 1
24 RS 311.0
Non appena lo Stato ospite le comunica che un cittadino svizzero stato privato della liberti nel territorio di detto Stato, la rappresentanza invia una lettera alla persona privata della liber t per informarla su aleuni diritti fondamentali (diritto a un avvocato, diritto a un interprete) e sulle misure che la persona puö adottare (p. es. domanda di trasferimento o ricerca di un av vocato). Neue informazioni concernenti le questioni relative all‘assicurazione sociale si tratta di evitare che la persona privata della libertä incorra in una lacuna assicurativa presso l‘AVS. Una simile lacuna la renderebbe infatti dipendente dall‘assistenza al suo ritorno in Svizzera. Ii trasferimento in Svizzera di persone che devono scontare una pena possibile soltanto negli Stati ehe hanno sottoscritto la Convenzione del 21 marzo 198325 sul trasferimento dei con dannati. La Svizzera ha inoltre concluso aecordi bilaterali in materia di trasferimento dei con dannati con la Thailandia, ii Marocco, le Barbados e la Repubblica dominicana. Su richiesta della persona privata della libertt la rappresentanza puö accertarsi presso la direzione carcera na ehe i diritti della persona detenuta siano rispettati (assistenza mediea, diseriminazioni). In tale ambito non vanno sottovalutate le differenze tra i van Paesi per quanto coneerne le eondi zioni di detenzione. In molti Stati, infatti, le eondizioni in cui vivono i prigionieri non sono paragonabili a quelle vigenti neue eareeri svizzere. Una persona ehe viene privata della libertt all‘estero non puö pertanto attendersi lo stesso trattamento ehe le verrebbe riservato in easo di detenzione in patria. Cpv. 2 Ii DFAE eomuniea l‘arresto di una persona a terzi solo se la persona privata della 1ibert ha dato ii proprio eonsenso esplieito. Cpv. 3 Lo svolgimento e il numero delle visite dipendono dalle eondizioni e dagli orari loeali. La prima visita viene organizzata, se possibile, poeo dopo l‘arresto. Art. 57 Informazione in situazioni di erisi Nell‘ottiea del prineipio della responsabiliti individuale, spetta alla persona ehe soggiorna all‘estero utilizzare i propri mezzi per informarsi sulle condizioni di sieurezza e sui risehi pre senti in loeo. La persona in questione pu proeurarsi le neeessarie informazioni attraverso i eanali eonvenzionali, in particolare quelli menzionati nel presente artieolo. 1 viaggiatori ehe si
sono registrati nella banea dati elettroniea di eui all‘artieolo 49 eapoverso 4 possono inoltre rieevere speeifiehe eomunieazioni dal DFAE, ehe vengono inviate anehe alle persone iseritte nel registro degli Svizzeri all‘estero. Art. 58 Lettere di protezione In caso di guerra, pericolo di guerra e gravi disordini in eorso o incombenti, a persone fisiche e giuridiehe possono essere eonsegnate lettere di protezione per la loro sieurezza personale o per quella dei loro beni (art. 48 epv. 5 LSEst). 11 DFAE emana istruzioni per l‘elaborazione e la consegna delle lettere di protezione. Art. 59 Rapimenti e presa di ostaggi In caso di rapimento o presa di ostaggi, la gestione della situazione e la ricerca di soluzioni eompetono in primo luogo alb Stato nel quale sono trattenute le vittime. In virtü del prineipio di sovranit, la Confederazione puö agire sul territorio di un altro Stato solo se autorizzata dalbo stesso. 11 margine di manovra della Confederazione definito dai suoi obblighi internazionali e dalla
25 RS 0.343
sua politica in materia di rapimenti e presa di ostaggi. Per stretti congiunti si intendono i gruppi di persone di cui all‘articolo 53 capoverso 1. Sezione 3 Prestiti d‘emergenza
Questa sezione si basa sull‘ordinanza del 4 novembre 200926 sull‘aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all‘estero (OAPE), che viene abrogata con la presente ordinanza. Gli importi per ii finanziamento del rimpatrio o per l‘aiuto transitorio sono stati adeguati soprattutto al fine di garantire una copertura adeguata dei costi in caso di emergenza al di fuori dell‘Europa. Con la nuova ordinanza, i prestiti d‘emergenza possono essere concessi anche a Svizzeri all‘estero che incorrono in situazioni d‘emergenza al di fuori dello Stato nel quale sono domi ciliati o soggiornano durevolmente. Art. 60 Richiesta La richiesta di un prestito d‘emergenza va inoltrata alla rappresentanza competente per ii luo go di soggiorno, come gii previsto . dall‘OAPE La richiesta pu essere fatta oralmente, ma in tal caso necessario dimostrare in maniera credibile la situazione d‘emergenza nonch 1‘impossibiliti di ricevere in tempo utile da terzi i mezzi necessari. In linea di principio, un prestito d‘emergenza non viene concesso per prolurigare una vacanza, bensi soltanto fino alla prima data possibile per ii rimpatrio.
Art. 61 Rifiuto della richiesta II prestito d‘emergenza versato a titolo sussidiario e viene concesso a soltanto se non vi sono altre possibi1iti per prestare aiuto in tempo utile. La richiesta rifiutata segnatamente in caso di mancata restituzione di un prestito concesso in precedenza. Art. 62 Ammontare 1 prestiti d‘emergenza non sono concessi in forma forfettaria. La rappresentanza chiarisce caso per caso l‘importo assolutamente indispensabile per raggiungere lo scopo ammesso. Ii prestito consiste in un viatico minimo che viene messo a disposizione della persona che si trova in una situazione d‘emergenza per consentirle di coprire le spese necessarie fino alla prima data possibile per ii rimpatrio. Art. 63 Competenza Anche questo articolo si basa sull‘OAPE. Nella presente ordinanza, tuttavia, i contributi per ii finanziamento del rimpatrio e dell‘aiuto transitorio vengono calcolati in modo differenziato a seconda che la persona interessata parta da uno Stato europeo (lett. a) o extra-europeo (lett. b). Questo per tenere conto della diversa entiti delle spese di viaggio. L‘articolo precisa inoltre che si tratta di un ritorno al proprio domicilio, in quanto l‘aiuto non viene versato soltanto ad aventi diritto domiciliati in Svizzera, ma anche a Svizzeri all‘estero. Ii contributo per le spese ospedaliere e mediche nonch per i medicamenti (lett. c) corrisponde alla relativa disposizione dell‘OAPE, ma nella presente ordinanza vengono menzionate espressamente anche le spese per eventuali mezzi ausiliari (p. es. una sedia a rotelle).
Capitolo 2: Altri servizi consolari
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Sezione 1: Servizi amministrativi
Art. 65 Legalizzazione di sigilli e firme ufficiali Corne disciplinato al capoverso 1, l‘autenticitä di sigilli e firme puö essere attestata con cer tezza soltanto se i rnodelli sono depositati presso le rappresentanze e sono stati consegnati direttarnente a queste ultirne. Per contenere l‘onere, la rappresentanza si limita a legalizzare i sigilli e le firme ufficiali apposti dalle autorit centrali di cui alle lettere a—d. La formulazione contemplata alla lettera b dettata da! fatto non tutte le cancellerie di Stato cantonali assolvo no funzioni di legalizzazione (possono p. es. occuparsene un dipartimento di giustizia e sicu rezza, un ufficio della migrazione e della popolazione, un ufficio preposto al rilascio dei pas saporti o un ufficio dei brevetti di un Cantone). Un interesse svizzero di cui agli articoli 65, 66, 68, 69 e 70 sussiste tra l‘altro in caso di coin volgimento di cittadini svizzeri o di persone giuridiche a carattere svizzero o se esiste un le garne particolare di altra natura con la Svizzera. Per la presa in consegna, la legalizzazione e la trasmissione di documenti di stato civile si applica l‘articolo 5 dell‘ordinanza svizzera sullo stato civile. Le rappresentanze devono inoltre basarsi sulle relative circolari e istruzioni (segnatamente sulla circolare n. 20.11.01.14 dell‘Ufficio federale dello stato civile «Ricezione, autenticazione, traduzione e trasmissione di decisioni e documenti di stato civile esteri» del 10 gennaio 2012).
Art. 66 Legalizzazione di firme private Dal punto di vista del contenuto, la disposizione di cui al capoverso 1 corrisponde all‘articolo 28 capoverso la del Regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero del 24 novernbre 196728, secondo cui le Iegalizzazioni delle firme avvengono in presenza di un funzionario della rappresentanza. L‘ordinanza richiede la presenza di un collaboratore de bitamente autorizzato: nella fattispecie puö trattarsi esclusivamente di personale con un rap porto di impiego ai sensi della legge dcl 24 marzo 200029 sul personale federale (LPers).
Art. 67 Portata della legalizzazione Conformernente al capoverso 2, la rappresentanza non si assurne alcuna responsabilit quanto alla validitt e al tenore degli atti legalizzati. A tale proposito l‘ordinanza riprende l‘articolo 27 capoverso 2 dcl gi citato Regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero del 24 novembre 1967, apportando gli adeguarnenti necessari. In questo caso sono fatte salve le disposizioni relative alla legalizzazione e alla trasmissione di decisioni e docu menti esteri concernenti lo stato civile (cfr. il commento all‘art. 65). Le eventuali riserve de vono essere apposte sul modulo di trasmissione o in una lettera separata all‘attenzione della competente autoritt di stato civile in Svizzera, la quale deve quindi decidere, sulla base dell‘articolo 32 della legge federale dcl 18 dicernbre 1973° sul diritto internazionale privato, se sussistono i presupposti per un‘iscrizione nel registro dello stato civile svizzero (Infostar). Art. 68 Rifiuto della legalizzazione L‘ articolo elenca i casi in cui la legalizzazione rifiutata. In relazione a presunte violazioni di
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normative svizzere o estere secondo la lettera c, nella maggior parte dei casi la rappresentanza puö escludere la presenza di rischi soltanto attraverso accertamenti approfonditi e, pertanto, onerosi. Per questo alla lettera c contemplata la precisazione «del tutto», la quale implica che non rientra nei compiti della rappresentanza svolgere accertamenti giuridici approfonditi. Anche in questo caso sono fatte salve le disposizioni relative alla legalizzazione e alla tra smissione di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile (cfr. ii commento all‘art. 65). Art. 69 Attestazione Una copia conforme all‘originale ai sensi del capoverso 2, per esempio nel caso di certificati scolastici o diplomi universitari, pu comportare rischi, poich nella maggior parte dei casi la rappresentanza non in grado di identificare cori assoluta certezza 1‘autenticitt dei documenti e puö capitare che i diplomi presentati siano stati autoprodotti ricorrendo a tecniche informati che moderne. Quando viene presentato un diploma legalizzato dalla Direzione della pubblica istruzione e dalla Cancelleria federale/Cancelleria dello Stato, al momento dell‘attestazione di conforrniti si puö rinunciare a formulare una riserva sul contenuto. Inoltre, l‘attestazione de1l‘autenticit. di atti di stato civile inoltrati alla rappresentanza tramite le autorit non richie de l‘apposizione di alcuna postilla, per esempio da parte della Cancelleria federale o di una Cancelleria di Stato. Art. 70 Depositi Una rappresentanza puö conservare eventuali oggetti depositati presso la stessa (depositi) sol tanto in situazioni eccezionali (disordini politici, saccheggi ecc.) e ne! caso in cui tale servizio non possa piü essere garantito in modo soddisfacente da offerenti privati (cassette di sicurezza di banche, notai ecc.). Per i testamenti, che rientrano nella fattispecie delle disposizioni a causa di morte di cui a! capoverso 4, ii compito della rappresentanza in caso di decesso consiste unicamente nel tra smettere ii testamento depositato a1l‘autorit. competente per l‘apertura del!a successione. Secondo ii capoverso 5, la rappresentanza non si assume alcuna responsabilitit per la corretta gestione dei depositi. Non rientra per esempio tra !e sue competenze cambiare i! denaro in contanti depositato per evitare perdite a seguito di una riforma valutaria.
Sezione 2: Consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio Art. 71 L‘attivit di consulenza limitata a informazioni di carattere generale: ciö significa che non si puö pretendere una consu!enza orientata a esigenze specifiche e individuali.