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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA

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Commenti alle proposte di modifica

1. Modifica dell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013) Termini Etilometro precursore Gli etilometri precursori stabiliscono la concentrazione di etanolo nell’aria espirata (normalmente con l’ausilio di una cella a combustibile). Etilometro probatorio Anche gli etilometri probatori stabiliscono la concentrazione di etanolo nell’aria espirata, tuttavia in condizioni di prelievo controllate e in maniera ridondante e pertanto con valore probatorio. Al contrario dei primi, essi regolano e monitorano ad esempio la temperatura dell’aria espirata e tengono conto di volta in volta delle condizioni di misurazione (ad es. la pressione atmosferica è più bassa in regioni di montagna che in pianura). Il prelievo è inoltre esaminato con due diversi metodi indipendenti l’uno dall’altro (ad es. prima attraverso la spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva (NDIR) e poi me- diante cella a combustione). Soltanto quando i due procedimenti giungono allo stesso risultato, la misurazione è considerata valida. Articolo 11 Capoverso 1 Corrisponde all’attuale capoverso 1. Nel caso di etilometri precursori, a differenza dei probatori, prima del test si deve osservare un tempo di attesa di 20 minuti o risciacquare la bocca per garantire che non sia più presente alcol in bocca. Capoverso 2 Poiché il Parlamento ha fissato un valore limite per l’accertamento etilometrico con valore probatorio (cfr. l’ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stra- dale; FF 2010 7567) e non essendo più necessario convertire nell’equivalente tasso alcolemico la concentrazione di alcol rilevata nell’aria espirata, i valori stabiliti nel presente articolo devono essere adeguati di conseguenza (lo 0,10 per mille corrisponde a 0,05 mg/l). Gli etilometri precursori potranno quindi indicare l’effettiva concentrazione di alcol nell’aria espirata in mg/l invece del tasso alcolico nel sangue ottenuto dalla conversione dei valori di quest’ultima. La regola che prevede due misurazioni con uno scarto massimo di 0,05 mg/l è ripresa dall’attuale capoverso 4. La novità consiste nel fatto di poter disporre, invece del prelievo del sangue, un accertamento etilome- trico probatorio se lo scarto supera il limite di 0,05 mg/l anche nella seconda serie di misurazioni e vi sono indizi che fanno presumere lo stato di ebbrezza. L’attuale capoverso 2 viene abrogato, non essendo più necessario convertire in percentuale di alcol nel sangue (g/kg) la concentrazione di alcol nell’aria espirata.

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Capoverso 3 A livello contenutistico, la disposizione corrisponde all’attuale capoverso 5. Si tratta di un adeguamen- to dei limiti stabiliti (rispettivamente 0,40 mg/l e 0,55 mg/l invece dello 0,80 per mille e dell’1,10 per mille), conseguente alla definizione da parte del Parlamento di un valore limite per la concentrazione di alcol nell’aria espirata, che rende superfluo il calcolo per conversione nell’equivalente tasso alcole- mico. Onde evitare equivoci, le persone soggette al divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol di cui all’articolo 2a capoverso 1 dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) non figurano più separatamente. In tal modo risulta chiaro che anch’esse possono riconoscere con la propria firma il valore più basso delle due misurazioni se questo risulta inferiore a 0,40 mg/l (e non soltanto in caso di valori fino a 0,25 mg/l). Capoverso 4 I requisiti degli etilometri precursori da utilizzare sono disciplinati negli articoli 4 segg. dell’avamprogetto dell’ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata (OMAA; RS 941.210.4). Capoverso 5 Corrisponde all’attuale capoverso 3. Articolo 11a Capoverso 1 Nel caso di misurazioni effettuate con etilometri probatori non è necessario, come per i precursori, un tempo di attesa di 20 minuti o il risciacquo della bocca (art. 11 cpv. 1), dal momento che questi devo- no essere in grado di riconoscere eventuali tracce di alcol in bocca (vedi allegato dell’OMAA 3 in combinato disposto con la Recommandation Internationale OIML R 126, Éthylomètres, edizione 2012 [OIML R 126]). Un’attesa minima di 10 minuti è necessaria affinché l’etilometro probatorio possa controllare le condi- zioni di prelievo ed effettuare adattamenti (ad es. alla pressione atmosferica più bassa in località ad altitudine più elevata). Questa disposizione coincide con la normativa vigente in Germania (vedi DIN VDE 405-3). Capoverso 2 Se l’etilometro probatorio rileva la presenza di alcol in bocca, prima di effettuare la misurazione occor- re attendere altri 5 minuti da cui risulta un tempo di attesa complessivo di almeno 15 minuti, conside- rato di norma sufficiente per l’eliminazione dell’alcol in bocca (vedi allegato A della OIML R 126). Il risciacquo della bocca diventa pertanto superfluo, anche perché in caso contrario lo strumento indi- cherebbe nuovamente la presenza di alcol in bocca. Capoverso 3 I requisiti degli etilometri probatori da utilizzare sono disciplinati negli articoli 7 segg. OMAA. Capoverso 4 Come per gli etilometri precursori (art. 11 cpv. 5), l’Ufficio federale delle strade (USTRA) disciplina l’impiego degli etilometri probatori mediante istruzioni. Articolo 12 Capoverso 1 Lettera a Numero 1 A livello contenutistico, la disposizione corrisponde all’attuale normativa. La novità consiste nel fatto di dover disporre un prelievo del sangue soltanto nell’impossibilità di eseguire un accertamento etilo- metrico probatorio, ad esempio, qualora non si disponga di un etilometro probatorio o se la persona 2/5

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soffre di una malattia delle vie respiratorie che non consente di sottoporla a tale test. Numero 2 Se la persona interessata rifiuta di riconoscere con la propria firma il risultato della misurazione di cui all’articolo 11 capoverso 3, si deve disporre un prelievo del sangue soltanto nell’impossibilità di ese- guire un accertamento probatorio. Lettera b Corrisponde all’attuale normativa. Si è adeguato unicamente il limite esistente (0,15 mg/l invece dello 0,30 per mille) a seguito della definizione da parte del Parlamento di un valore limite per la concentra- zione di alcol nell’aria espirata, per cui non è più necessario convertire il tasso di quest’ultima nell’equivalente tasso alcolemico. La disposizione riguarda i casi in cui ad esempio la persona interes- sata può essere fermata soltanto una volta rientrata a casa perché fuggita dopo aver causato un inci- dente. In tali casi si deve effettuare un prelievo di sangue affinché in laboratorio si possa determinare mediante calcolo a ritroso il tasso alcolemico risalente al momento dell’evento rilevante ai fini giuridici. Lettera c Corrisponde all’attuale lettera b. La formulazione è stata adattata all’articolo 55 capoverso 3 lettera a della legge federale sulla circolazione stradale nella versione del 15 giugno 2012 (RU 2012 6301). Lettera d Secondo l’articolo 55 capoverso 3 lettera c nLCStr, si deve effettuare un prelievo del sangue se la persona interessata lo richiede. Capoverso 2 bis Precisa l’articolo 55 capoverso 3 nLCStr nel senso che può essere ordinato un prelievo del sangue soltanto se vi sono indizi di inabilità alla guida. Capoversi 3 e 4 Corrispondono ai capoversi vigenti 2 e 3. Articolo 13 Capoverso 1 Lettera b Soltanto nel caso di misurazioni con etilometri precursori di cui all’articolo 11 occorre segnalare che il riconoscimento del risultato comporta l’avvio di un procedimento amministrativo e penale, mentre tale segnalazione non è necessaria nel caso di impiego di etilometri probatori, in quanto il risultato può essere utilizzato a prescindere da un riconoscimento con dichiarazione firmata. Lettera c Secondo l’articolo 55 capoverso 3 lettera c nLCStr, si deve effettuare un prelievo del sangue se richie- sto dalla persona interessata, che deve quindi esserne informata dalla polizia. Articolo 16 Capoverso 3 Lettera a Tanto i medici legali quanto i tossicologi devono disporre di un pertinente titolo di (medico) specialista. La formulazione vigente non è abbastanza precisa a tale proposito. Lettera b Adeguamento redazionale. bis Articolo 30 lettere c e c e 31 capoverso 1 lettera a Adeguamento (rispettivamente 0,25 mg/l e 0,05 mg/l invece dello 0,50 per mille e dello 0,10 per mille) dei valori stabiliti, conseguente alla definizione da parte del Parlamento di un valore limite per la con- 3/5

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centrazione di alcol nell’aria espirata, per cui non è più necessario convertire il tasso di quest’ultima nell’equivalente tasso alcolemico. Articolo 50a La disposizione transitoria era valida fino al 31 dicembre 2011 ed è quindi obsoleta. Modifica dell’ordinanza sulla circolazione stradale militare (OCSM; RS 510.710) Articolo 63 capoverso 2 Adeguamento redazionale dei valori in seguito alla definizione da parte del Parlamento di un valore limite per l’accertamento probatorio (cfr. l’ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale; FF 2010 7567). Articolo 63a secondo periodo Abrogazione per motivi redazionali. Articoli 63b e 63c Poiché la nuova formulazione dell’articolo 11 capoverso 4 OCCS prevede che i conducenti di veicoli a motore possano riconoscere il valore più basso delle due misurazioni se questo è inferiore a 0,40 mg/l (v. commento all’art. 11 cpv. 3 OCCS), non è più necessaria una normativa speciale riguardante il divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol per i conducenti di veicoli militari.

2. Modifica dell’ordinanza dell’USTRA concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA; RS 741.013.1) Articolo 19 Gli etilometri, sia precursori che probatori, devono essere impiegati in conformità con le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. Articolo 20 Non è consentito dedurre alcun margine di sicurezza, né dai valori indicati dagli etilometri precursori, né da quelli indicati dagli etilometri probatori. Il Parlamento ne ha già tenuto conto nel fissare un valore limite per l’accertamento etilometrico (cfr. ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale; FF 2010 7567). Per gli etilometri precursori tale divieto è stato confermato dal Tribunale federale nella sentenza 6B_186/2013 del 26 settembre 2013. Articolo 21 Disciplina la procedura in caso di difetti di funzionamento o dubbi circa l’esattezza delle misurazioni degli etilometri precursori e probatori. bis Articolo 26 Capoverso 1 A differenza dell’accertamento preliminare, il risultato dell’accertamento probatorio non deve essere riconosciuto con la propria firma. Per assicurare che la misurazione venga attribuita alla persona con- trollata occorre dunque un’altra soluzione. A tal fine, nel verbale di cui all’allegato 2 dovranno essere annotati il numero di serie dello strumento e la data e l’ora della misurazione. L’attribuzione è resa possibile dal fatto che, in base al numero 4.6 dell’allegato 3 OMAA, un etilometro probatorio deve registrare costantemente il risultato della misurazione. Le autorità di controllo possono inoltre prevede- re altri provvedimenti (ad es. allegare al rapporto un estratto del risultato della misurazione, inserire nello strumento le generalità della persona controllata ecc.). Allegato 2 Numero 10 Adeguamento redazionale all’articolo 11 capoverso 3 OCCS modificato.

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Numero 10.1 Al fine di assicurare che il risultato della misurazione possa essere attribuito anche in seguito alla per- sona controllata, nel mettere a verbale l’accertamento probatorio occorre annotare il numero di serie bis dello strumento e la data e l’ora della misurazione (v. commento all’art. 26 cpv. 1 ).

3. Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11), dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51) e dell’ordinanza sui maestri conducenti (OMaeC; RS 741.522) Poiché, in seguito alla definizione da parte del Parlamento di un valore limite per l’accertamento pro- batorio (cfr. ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazio- ne stradale; FF 2010 7567), non è più necessario convertire il tasso della concentrazione di alcol nell’aria espirata nell’equivalente tasso alcolemico, si rende necessario un adeguamento redazionale dei valori stabiliti nelle rispettive ordinanze.

4. Entrata in vigore Le presenti modifiche di ordinanza saranno deliberate dal Consiglio federale nella primavera del 2015. La loro entrata in vigore è tuttavia prevista il 1° luglio 2016 al fine di lasciare alle autorità di controllo il tempo necessario per preventivare e predisporre gli etilometri probatori e addestrare il personale ad- detto al loro uso.

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