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Art. 4 Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero Un capoverso 3 supplementare crea maggiore chiarezza riguardo alla computabilità delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero, stabilendola esplicitamente mediante lettere di approvazione/lettere di autorizzazione (Letters of Approval / Authorization). Di rimando, ciò significa che la Svizzera non rilascia lettere di approvazione/lettere di autorizzazione (Letters of approval/Letters of authorization) per progetti CDM (Clean Development Mechanism, meccanismo per lo sviluppo pulito) e JI (Joint Implementation) che non soddisfano i requisiti di qualità della Svizzera. I criteri di qualità si applicano non soltanto alla computabilità di certi- ficati esteri, bensì anche allo sviluppo di progetti. Tale normativa era già contenuta implicita- mente nell’articolo 4.

Art. 5 Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Sviz- zera L’esigenza che la riduzione delle emissioni debba essere qualcosa in aggiunta al «business- as-usual», implica un andamento di riferimento ipotetico, da definire nell’ambito di ogni pro- getto o programma. La prestazione di riduzione del progetto o del programma può essere provata e misurata rispetto a questo andamento di riferimento. Con l’estensione del capover- so 1 lettera b di un ulteriore numero 3, questa esigenza diventa esplicita. Alla base dell’andamento di riferimento ipotetico vi è uno scenario alternativo al progetto / programma,

8 Allegato alla decisione 5/CMP.1, par. 41-50 e allegato alla decisione 10/CMP.7, par. 24 segg. della Conven- zione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) 10/28

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con due casi ipotizzabili. In un caso, nello scenario alternativo si rinuncia del tutto ad attività volte alla riduzione delle emissioni, ad esempio quando un progetto su una discarica prevede attività volte alla captazione dei gas serra e nello scenario alternativo non viene allestito al- cun impianto di captazione di tali gas. Nell’altro caso, nello scenario alternativo l’obiettivo del progetto può essere raggiunto nella stessa qualità, ad esempio quando nello scenario di rife- rimento il trasporto di un bene su una determinata tratta in un determinato momento ha luogo su strada, mentre il progetto prevede il trasferimento del trasporto su rotaia. È determinante e richiesto che con il progetto siano previste attività che conseguono riduzioni delle emissioni che superano l’andamento di riferimento. Le riduzioni delle emissioni possono poi venire attestate solo se la relativa domanda è pre- sentata al più tardi tre mesi dopo l’inizio della realizzazione (cpv. 1 lett. d). Nel nuovo capo- verso 2 dell’articolo 5, l’inizio della realizzazione viene definito come il momento in cui, nell’ottica della realizzazione del progetto / del programma, il richiedente si impegna in misu- ra determinante sotto il profilo finanziario nei confronti di terzi. Solitamente, l’inizio della rea- lizzazione corrisponde al momento della stipulazione di contratti di costruzione o di contratti di compravendita per componenti essenziali del progetto / del programma. La valutazione se un impegno finanziario è determinante dipende, da una parte, dal suo rapporto con gli inve- stimenti globali pianificati e, dall’altra, dallo scopo cui è destinato. Qualora il richiedente non si impegni nei confronti di terzi, bensì consegua le riduzioni delle emissioni con provvedimen- ti organizzativi interni, il momento della relativa decisione è considerato l’inizio della realizza- zione. Questa normativa corrisponde all’applicazione nell’attuale esecuzione. Il richiedente è parte dei promotori del progetto. Gli impegni al loro interno sono disciplinati contrattualmente e non sono parte integrante della domanda.

Art. 5a Programmi Già oggi, i progetti di riduzione delle emissioni possono essere realizzati sotto forma di sin- goli progetti, raggruppamenti di progetti (gruppi di progetti) e progetti affini a programmi (pro- grammi). In un gruppo di progetti, si riuniscono in un unico progetto vari progetti singoli affini. L’affinità si riferisce alle dimensioni e alla complessità dei progetti e dei piani di un program- ma, alle tecnologie impiegate e alla portata delle attese riduzioni delle emissioni. Non occor- re disciplinare esplicitamente i gruppi di progetti nell’ordinanza sul CO2. Per contro, i pro- grammi sono disciplinati nell’ordinanza per tenere meglio conto delle loro caratteristiche. In merito all’integrazione di disposizioni in programmi, nell’ordinanza viene introdotto anche la nozione di «piano». Rispetto a un singolo progetto, solitamente più grande, in un pro- gramma sono riuniti numerosi piani più piccoli che nel loro insieme costituiscono la riduzione delle emissioni del programma. Un singolo piano può comprendere vari provvedimenti dello stesso tipo. La nozione di «piano» è utilizzata esclusivamente in relazione con i programmi, per consentire di delimitare chiaramente i programmi dai progetti e dai gruppi di progetti. Un programma comprende numerosi piani affini, dove l’affinità si riferisce alle dimensioni e alla complessità del piano, alle tecnologie impiegate e alla portata delle attese riduzioni delle emissioni. I piani affini non si differenziano neanche quanto al metodo per la prova delle ri- duzioni delle emissioni conseguite (prescrizioni per il calcolo, addizionalità e monitoraggio). Per garantire che soltanto piani affini vengano inclusi nel programma, nelle domande vanno definiti criteri di inclusione idonei per nuovi piani (cfr. art. 7 cpv. 2). Se i piani sono affini, a un programma possono essere aggiunti nuovi piani per l’intera sua durata, dunque anche dopo la decisione sull’idoneità del programma (cfr. commenti all’art. 8).

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Art. 6 Convalida di progetti e programmi Finora, le indicazioni obbligatorie di una domanda erano elencate all’articolo 7. Prima che una domanda di rilascio di attestati possa essere presentata all’UFAM, il progetto o il pro- gramma deve tuttavia essere convalidato da un organismo ammesso dall’UFAM. Dall’attuale normativa non risultava chiaramente per gli organismi di convalida quali indicazioni devono verificare. Tutte le indicazioni richieste nell’ambito della descrizione del progetto o del pro- gramma sono perciò nuove ed elencate nel capoverso 2 lettere a–j. Nella descrizione del progetto / programma occorre definire inequivocabilmente i provvedi- menti e le tecnologie comprese dal progetto / programma (lett. a e b). Inoltre, occorrono indi- cazioni sulla durata pianificata del progetto / programma (lett. j), nonché sulle riduzioni delle emissioni attese e sulla loro base di calcolo (lett. e). Per verificare l’addizionalità, nell’ambito della descrizione del progetto o del programma, ba- sandosi su uno scenario di riferimento, si deve definire l’andamento di riferimento (lett. d). L’andamento ipotetico delle emissioni di gas serra va scelto in modo che formi un’alternativa plausibile all’andamento delle emissioni nello scenario del progetto / del programma. Di rego- la, lo scenario di riferimento coincide con l’alternativa economicamente più interessante. La scelta dello scenario di riferimento deve considerare le tecnologie e i provvedimenti già abi- tuali nella pratica. Parimenti, a verificare l’addizionalità servono le indicazioni per la definizio- ne di altri strumenti di politica climatica ed energetica (lett. c) e sulla struttura finanziaria del progetto / programma (lett. g e h). Per «altri strumenti di politica climatica ed energetica» si intendono, ad esempio, le direttive cantonali o le attività nell’ambito del programma Svizze- raEnergia. Il vantaggio determinante di un programma rispetto a un singolo progetto, oltre alla standar- dizzazione della prova dell’efficacia, è la flessibilità connessa con lo scaglionamento dei pia- ni: poiché tutti i piani inclusi nel programma sono affini, è sufficiente descrivere e convalidare almeno un piano nella descrizione del programma. Si garantisce così che ognuno dei piani contemplato nel programma adempi i requisiti dell’articolo 5. Nel capoverso 4 viene precisato in che cosa l’esame di un programma si differenzia rispetto all’esame di un singolo progetto. Nei programmi occorre distinguere tra l’organizzazione superiore (p. es. coordinamento dei piani e strutture per l’amministrazione di dati su singoli piani) e i piani inclusi nel programma. Per l’inclusione di piani nel programma, nella descrizione di quest’ultimo devono essere fis- sati criteri obiettivi (in particolare sulla prova dell’addizionalità) che consentano una verifica dell’affinità del programma. L’organizzazione del programma contiene una definizione esatta delle strutture superiori, ad esempio i processi per rilevare e memorizzare i dati del monito- raggio dei vari piani (cpv. 2 lett. f).

Art. 7 Domanda di rilascio di attestati In luogo delle singole indicazioni sul progetto (abrogazione dell’attuale cpv. 2), oltre al rap- porto di convalida, si richiede la presentazione della descrizione del progetto o del program- ma, di cui all’articolo 6, che contiene le singole indicazioni sul progetto (cpv. 1). L’UFAM de- cide in merito all’idoneità di un progetto / programma basandosi sulla descrizione del proget- to o del programma e sul rapporto di convalida. Se le domande sono lacunose, aumenta considerevolmente l’onere per l’esame della domanda. Per tale motivo, l’UFAM può chiedere informazioni supplementare al richiedente. Se, nonostante l’invito ad apportare i dovuti mi- glioramenti, una domanda rimane incompleta, l’UFAM non entra nel merito di quest’ultima in virtù dell’articolo 13 capoverso 2 della legge sulla procedura amministrativa 9.

9 RS 172.021 12/28

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Art. 8 Decisione in merito all’idoneità di un progetto o di un programma La durata della validità della decisione in merito all’idoneità di un progetto / programma viene designata quale periodo di accreditamento (cpv. 2). Le disposizioni sulla proroga del periodo di accreditamento sono spostate in un nuovo artico- lo 8a. L’inserimento del capoverso 3 stabilisce in modo esplicito che i nuovi piani possono essere inclusi in ogni momento nel programma durante il periodo di accreditamento (com- presa la sua proroga), purché continuino a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5. A motivo della definizione del programma contenuta nell’articolo 5a, è chiaro che i piani devono esse- re affini. La loro affinità può essere verificata sulla scorta dei criteri definiti nell’ambito della descrizione del programma (cfr. commenti all’art. 6).

Art. 8a Proroga del periodo di accreditamento Il periodo di accreditamento può di volta in volta essere prorogato di tre anni, sempre che il richiedente faccia convalidare nuovamente il progetto o il programma e che l’UFAM approvi questa proroga. La decisione dell’UFAM si basa sui risultati di una nuova convalida che non si differenzia da una convalida del progetto / programma secondo l’articolo 6. La domanda di proroga del periodo di accreditamento va presentata all’UFAM per lo meno sei mesi prima della scadenza del periodo stesso affinché, in caso di decisione positiva, sia possibile garan- tire che il progetto / programma venga portato avanti senza interruzioni.

Art. 9 Rapporto di monitoraggio Come finora, in base al rapporto di monitoraggio gli organismi di controllo esaminano se le riduzioni delle emissioni sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 5 e sono state conseguite e quantificate in modo documentato. Nel capoverso 4 viene ora stabilita esplicitamente la funzione dell’organismo di controllo nell’esecuzione di programmi, semplificata rispetto a quella dei progetti (cpv. 3). Nei pro- grammi, la decisione definitiva se un piano è stato incluso legalmente nel relativo programma avviene soltanto nell’ambito della verifica. Ciò è dato automaticamente qualora tutti i piani, quanto alla tecnologia impiegata, alle loro dimensioni e alla prestazione di riduzione da at- tendersi, siano uguali al piano esaminato nell’ambito della convalida. Nell’ambito del monito- raggio deve perciò essere mostrato in particolare che tutti i nuovi piani inclusi sono affini quanto alla tecnologia impiegata, all’andamento di riferimento, la documentabilità e la quanti- ficabilità delle riduzioni delle emissioni conseguite. Per ogni piano deve inoltre essere docu- mentato che le riduzioni delle emissioni conseguite si possono distinguere dalle riduzioni di emissioni dovute ad attività delle imprese con esenzione dalla tassa sul CO2 (esenzione con e senza scambio di emissioni). Poiché, per definizione, i piani devono essere uguali, nella verifica del rapporto di monitorag- gio sul programma l’esame dei piani può avvenire a campione. L’impiego di standardizzazio- ni e prove campione riduce per il richiedente l’onere per la prova delle riduzioni delle emis- sioni conseguite. Tuttavia, l’effetto deve essere verificato in base a una scelta rappresentati- va dei piani, che si rifà alla complessità dei singoli piani e alla portata del programma. La procedura scelta per stabilire la prova a campione deve essere prima illustrata e convalidata nella descrizione del programma. In futuro, gli attestati potranno essere scambiati nel Registro dello scambio di quote di emis- sioni (cfr. commenti all’art. 57). Di conseguenza, le domande di rilascio di attestati devono contenere informazioni riguardo ai conti sui quali deve avvenire il rilascio (cpv. 5).

Art. 10 Rilascio degli attestati Oltre al rilascio di attestati, diversi altri strumenti di promozione possono favorire la realizza- zione di progetti / programmi. Poiché la realizzazione di un progetto / programma sovente

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diviene possibile solo grazie a una combinazione di diversi strumenti di promozione, non è esclusa una promozione multipla mediante l’ordinanza sul CO2. Per evitare doppi conteggi, non viene rilasciato alcun attestato per riduzioni delle emissioni riconducibili a contributi di incentivazione o supplementi statali secondo la legge sull’energia. In una promozione multi- pla si deve quindi procedere a una ripartizione degli effetti (cpv. 2). Nei capoversi 3 e 4 ci si occupa ora delle differenze tra progetti / gruppi di progetti e pro- grammi. Diversamente che nei progetti / gruppi di progetti, durante il periodo di accredita- mento (comprese le sue proroghe), in un programma possono essere inclusi piani nuovi, affini. La durata degli effetti dei singoli piani viene fissata e convalidata nella descrizione del programma. L’effetto di nuovi piani inclusi in un programma può, di conseguenza, perdurare anche al di là del periodo di accreditamento di quest’ultimo. Più tardi un piano viene incluso in un programma, più è probabile una durata degli effetti oltre il periodo di accreditamento. Il capoverso 4 limita la durata degli effetti al di là del periodo di accreditamento a 10 anni. Di conseguenza, per i piani che sono inclusi nel programma durante il periodo di accreditamen- to (anche durante il periodo di accreditamento prorogato), possono essere rilasciati attestati fino a 10 anni dopo la scadenza del programma. La combinazione tra strumenti di promozione pubblici e attività nell’ambito dell’economia privata può portare a doppi conteggi. Ad esempio, se per la messa in commercio di biogas sono rilasciati attestati il cui plusvalore ecologico, nel contempo, viene venduto a terzi me- diante un aumento del prezzo al distributore. Per disciplinare questi fatti, l’articolo 10 è inte- grato dal capoverso 5, che vieta un’ulteriore valorizzazione di riduzioni delle emissioni già attestate. Se il plusvalore ecologico è già stato venduto o commercializzato, per le relative riduzioni delle emissioni non sono rilasciati attestati.

Art. 11 Modifiche essenziali del progetto o del programma Per definizione, durante l’intero periodo di accreditamento (compresa la proroga), nei pro- grammi possono essere inclusi nuovi piani. Ne consegue che, nel capoverso 1, si stabilisce esplicitamente che l’inclusione di nuovi piani in un programma non è considerata una modifi- ca essenziale. Se in ragione di una modifica essenziale si svolge una nuova convalida, ricomincia a decor- rere il periodo di accreditamento. Il nuovo capoverso 3 inserito ora precisa la validità del pe- riodo di accreditamento nel seguente modo: se la nuova convalida ha luogo nel corso del primo periodo di accreditamento, la nuova decisione di idoneità è di nuovo valida per sette anni; se la nuova convalida ha invece luogo nel corso del periodo di accreditamento proroga- to, ne consegue che la nuova decisione di idoneità è valida per tre anni.

Art. 11a Attestati per le imprese con accordo sugli obiettivi con obiettivo di emissione Le imprese che hanno concluso un accordo su obiettivi di sviluppo del consumo energetico (accordo sugli obiettivi), e che in più, andando così oltre questo accordo, si impegnano a ridurre le emissioni di CO2 (obiettivo di emissione) possono richiedere attestati per le riduzio- ni delle emissioni di CO2 superiori all’obiettivo di emissione. La premessa è che l’accordo sugli obiettivi che contemplano un obiettivo di emissione sia stato elaborato con un’organizzazione incaricata da UFAM e UFE. A tale scopo, nel 2013, è stato indetto un bando di concorso OMC, in seguito al quale è stato aggiudicato un mandato all’ACT e all’AEnEC. Ora i requisiti dell’accordo sugli obiettivi con obiettivo di emissione non sono più retti esclusivamente dall’articolo 5, bensì sono disciplinati in un unico articolo. Per le imprese esentate dalla tassa sul CO2, si continua ad applicare l’articolo 12. Per garantire la parità di trattamento con le imprese esentate dalla tassa, gli accordi sugli obiettivi che contemplano un obiettivo di emissione devono essere conformi alle seguenti disposizioni sull’esenzione dalla tassa delle imprese con impegno di riduzione: l’articolo 67 capoversi 1 – 3 (lett. b), l’articolo 72 (cpv. 5) e, per analogia, all’articolo 73 (cpv. 2). Inoltre, in

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conformità al capoverso 6 si applicano, per analogia, le seguenti disposizioni sui progetti di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera: convalida del progetto (art. 6), verifica del rapporto di monitoraggio (art. 9) e modifiche essenziali (art. 11). Per le questioni risultanti dall’esecuzione, l’UFAM e l’UFE hanno pubblicato un comunicato 10 quale raccomandazione. Gli attestati sono rilasciati su richiesta, purché nei tre anni precedenti l’impresa abbia prodot- to ogni anno almeno il 5 per cento in meno di emissioni effettive di CO2 rispetto al percorso di riduzione pattuito, e più precisamente di volta in volta in misura corrispondente alla differen- za tra lo schema di riduzione prestabilito, ridotto del 5 per cento, e le emissioni di CO2 pro- dotte effettivamente nell’anno in esame (cpv. 1 lett. c e cpv. 2). Con questo modo di procede- re si intende garantire che vengano attestate solo prestazioni di riduzione durature che si giustificano nell’attuazione di misure supplementari e che le imprese le rispettino nell’obiettivo di emissione integrato nell’accordo sugli obiettivi entro il 2020. L’anno civile comprende ogni volta un accordo sugli obiettivi con obiettivo di riduzione, il 1° gennaio del primo anno vale quale inizio della realizzazione del progetto. Per il 2013 non viene rilasciato alcun attestato (cpv. 1). Se un progetto si avvale di contributi di incentivazio- ne o supplementi statali, per il corrispondente effetto di riduzione non possono essere rila- sciati attestati (cpv. 3). La quantità di attestati rilasciati si riduce in conseguenza della riparti- zione degli effetti. Nel capoverso 4 si stabilisce che sono rilasciati attestati l’ultima volta per il 2020. La durata dell’accordo sugli obiettivi con obiettivo di emissione è limitato al 2020, analogamente agli impegni di riduzione e si discosta così dalla durata del periodo di accreditamento (art. 8 e art. 8a).

Art. 12 Attestati per le imprese con impegno di riduzione Il capoverso 1bis precisa che non sono rilasciati attestati a imprese con impegno di riduzione quando un progetto si avvale di contributi di incentivazione o supplementi statali. Contraria- mente alle imprese di cui all’articolo 11a, per le quali nel caso di una promozione multipla ha luogo una ripartizione degli effetti, alle imprese esentate dalla tassa non sono computate riduzioni delle emissioni finanziate con gli incentivi finanziari previsti dal Programma Edifici o con gli obblighi di investire previsti nella legislazione in materia di energia (promozione di centrali elettriche a combustibili fossili, rimborso dei supplementi rete). Le proposte di obiettivi e i rapporti di monitoraggio delle imprese con impegno di riduzione sono esaminati e sottoposti ad audit dall’UFAM, dall’UFE e dai revisori incaricati a tal fine. Non sono quindi necessarie né una convalida delle proposte di obiettivi, né una verifica dei rapporti di monitoraggio (cpv. 4).

Art. 13 Gestione e trasferimento degli attestati In futuro gli attestati per riduzioni delle emissioni saranno rilasciati nel Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni. Gli attestati saranno gestiti esclusivamente nel Registro dello scambio di quote di emissioni. La documentazione inerente ai progetti (p. es. la descri- zione del progetto, i rapporti di convalida e di verifica) viene gestita come finora in una banca dati interna dell’UFAM (cpv. 2). Ora il titolare di attestati può tenere un conto nel Registro dello scambio di quote di emissioni e prendere così visione in ogni momento dei dati relativi ai suoi attestati. Le transazioni non devono più essere notificate all’UFAM (l’attuale cpv. 2 è abrogato) bensì, secondo l’articolo 61, possono essere eseguite direttamente dal titolare del relativo conto o dalle persone autorizzate a tale scopo.

10 Ufficio federale dell’ambiente (ed.) 2013: CO2-Abgabebefreiung ohne Emissionshandel. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Umwelt- Vollzug Nr. 1316: 64 pagg. Disponibile solamente in tedesco e francese.

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Art. 25 Altra disposizione relativa alle emissioni di CO2 determinanti In futuro, potranno essere fatte valere ulteriori fonti per le emissioni di CO2 determinanti an- che per i veicoli, il cui tipo è stato approvato, che prima della prima immatricolazione in Sviz- zera saranno equipaggiati con motori alimentati con un carburante divergente dall’approvazione del tipo (p. es. gas liquido) e per i quali l’approvazione del tipo al momento della prima immatricolazione in Svizzera non indica le effettive emissioni di CO2 (cpv. 1bis). Ne consegue che il capoverso 2 va a integrare il rimando di cui al capoverso 1bis, stabilendo quindi che, in mancanza di prova, le emissioni di CO2 sono calcolate secondo l’allegato 4.

Art. 33 Acconti Conformemente alla vigente normativa i grandi importatori devono versare un acconto ogni trimestre sulla base dei veicoli immatricolati nel trimestre precedente. Se sull’arco dell’anno la flotta è squilibrata per quanto riguarda le emissioni di CO2, l’importatore deve versare ac- conti per i singoli trimestri, mentre la flotta accumulata sull’intero anno di riferimento adempie l’obiettivo. In questo modo il calcolo degli acconti contraddice gli sforzi dell’importatore di rispettare di volta in volta l’obiettivo individuale su un intero anno di riferimento. Ne derivano svantaggi da diverse parti: l’importatore ha meno liquidità a disposizione, mentre la Confede- razione deve versare interessi rimuneratori per il rimborso degli acconti. Ora gli acconti sono perciò calcolati sulla base di tutte le automobili nuove immatricolate nell’anno di riferimento nei trimestri precedenti la fatturazione. Gli acconti già versati nello stesso anno di riferimento sono dedotti dall’acconto da versare; ciò con la restrizione che durante l’anno di riferimento in corso non venga pagato alcun importo all’importatore. In que- sto modo si riducono tendenzialmente gli acconti da versare, mentre è garantito che dopo ogni trimestre gli acconti versati complessivamente corrispondono almeno alla sanzione per tutti i veicoli immatricolati nel corrispettivo anno di riferimento. Ora gli acconti non devono più essere versati entro una data di scadenza stabilita, bensì possono essere fatturati con un termine di pagamento corrente di 30 giorni. Questa modifica tiene conto del fatto che molte imprese eseguono procedure dei pagamenti mensili e che ne possono derivare ritardi nella fatturazione degli acconti. Con la presente modifica dell’ordinanza si adegua anche l’interesse rimuneratorio vigente (cfr. commento all’articolo 34). Di conseguenza, nel capoverso 3 non si parla più dell’interesse rimuneratorio pari all’ammontare dell’interesse di mora, bensì di un «interesse sul rimborso».

Art. 34 Interesse di mora e interesse sul rimborso Con il 5 per cento l’anno, i tassi d’interesse di mora e i tassi d’ interesse sul rimborso (già interesse rimuneratorio) si situano nettamente sopra una rimunerazione del capitale investito conforme al mercato. Per evitare falsi incentivi e per ridurre le restituzioni una volta che ha avuto luogo il conto di chiusura annuale, si adegua l’ammontare dell’interesse di mora e dell’interesse sul rimborso. Affinché gli interessi non debbano continuamente essere allineati al livello attuale, ora corrispondono a quelli dell’imposta federale diretta (cfr. ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta 11).

Art. 42 Partecipazione su domanda In linea di massima, un’impresa deve richiedere una partecipazione su domanda al SSQE obbligatoriamente all’inizio del periodo d’impegno (art. 142 cpv. 2) o, nel caso di nuovi im- pianti aggiunti, entro sei mesi dall’adempimento dei criteri per l’opt-in (art. 42 cpv. 2). Per le

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imprese che inizialmente hanno deciso contro un opt-in, ma che in seguito aumentano la loro potenza termica nominale totale in misura significativa, una domanda di opt-in deve essere di nuovo resa possibile (art. 42 cpv. 2bis). Un aumento è considerato significativo se la poten- za termica nominale totale è stata aumentata di almeno il 10 per cento. Il capoverso 3 è stato leggermente adeguato; poiché per l’opt-in è determinante soltanto la potenza termica nomi- nale totale, nella domanda si può rinunciare a indicare le capacità di produzione installate.

Art. 46a Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per nuovi partecipanti al SSQE

L’articolo 46a è stato inserito per disciplinare in modo esplicito nell’ordinanza sul CO2 la prassi d’esecuzione già applicata quanto all’assegnazione a titolo gratuito per nuovi operatori di mercato. Essi ricevono un’assegnazione a titolo gratuito dal momento della partecipazione al SSQE (cpv. 1). Il calcolo dell’assegnazione a titolo gratuito avviene secondo le medesime direttive come per le imprese SSQE esistenti (cpv. 2); qualora la partecipazione avvenga dopo un potenziamento di impianti fissi o dopo un aumento di capacità fisico, vanno in più applicate le norme per l’aggiunta di impianti e per modifiche considerevoli della capacità (cpv. 3). Se la partecipazione dell’impresa SSQE avviene basandosi sul capoverso 3, duran- te l’esercizio di collaudo (periodo tra la messa in esercizio fisica e l’avvio dell’esercizio nor- male) essa riceve diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni effettive e, dall’avvio dell’esercizio normale, un’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione (cfr. anche i commenti all’art. 49a cpv. 3) calcolata sulla base dei parametri di riferimento di cui all’allegato 9. Se una nuova impresa, che in precedenza si è impegnata nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra, ora partecipa al SSQE, l’assegnazione a titolo gratuito calcolata viene adeguata conformemente al grado di adempimento dell’impegno di riduzione (cpv. 4): per le imprese le cui emissioni di CO2 sono superiori al percorso di riduzione pattui- to, l’assegnazione a titolo gratuito viene decurtata una tantum in misura corrispondente alle emissioni prodotte in eccesso, mentre per quelle le cui emissioni di CO2 sono inferiori al per- corso di riduzione pattuito, l’assegnazione a titolo gratuito viene aumentata in misura corri- spondente alla differenza tra il percorso di riduzione e le emissioni di gas serra.

Art. 47 Vendita all’asta di diritti di emissione Il testo dell’ordinanza viene precisato riguardo alla procedura non competitiva. Ora devono potervi partecipare non soltanto le imprese che necessitano di pochi diritti di emissione, ben- sì tutte le imprese SSQE. Tuttavia, di volta in volta può essere assegnata loro solo una quan- tità limitata di diritti di emissione al prezzo che viene stabilito dall’asta che si svolge nel con- tempo (cpv. 3). La finestra temporale per la presentazione di offerte nella procedura non competitiva (cpv. 3) coincide con quella della procedura competitiva (cpv. 1). Presentando un’offerta nella procedura non competitiva, l’offerente accetta il prezzo determinato nell’asta. Affinché un’impresa possa partecipare all’asta, deve dapprima indicare all’UFAM almeno un titolare di una procura per fare un’offerta d’asta e almeno una persona incaricata di convali- dare le offerte d’asta (cpv. 5). Le indicazioni riguardanti i titolari di una procura per fare un’offerta d’asta e le persone incaricate di convalidare le offerte d’asta sono rilevate nel Re- gistro dello scambio di emissioni (cpv. 6 e art. 65 cpv. 1 lett. b). Quali titolari di una procura per fare un’offerta d’asta non possono essere designate persone incaricate di convalidare le offerte d’asta. Le offerte d’asta diventano vincolanti solamente dopo l’autorizzazione della persona incaricata di convalidare le offerte d’asta (cpv. 7). Tale disposizione serve a proteg- gere dalle offerte abusive e dalle truffe.

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Art. 48 Certificati di riduzione delle emissioni La modifica della quantità computabile di certificati di riduzione delle emissioni finora era di- sciplinata all’articolo 49 capoverso 1 ed è ora spostata all’articolo 48 capoverso 3. La formu- lazione è leggermente adeguata (cfr. i relativi commenti all’articolo 49). È aggiunta la dispo- sizione nel capoverso 4 la quale prevede che, nel caso di un ricalcolo, la quantità computabi- le di certificati di riduzione delle emissioni venga ridotto al massimo all’8 per cento del quin- tuplo dei diritti di emissione assegnati annualmente in media negli anni 2008–2012, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni già computati in questo lasso di tempo. Questa quantità minima è stata ammessa alle imprese già nel periodo d’impegno 2008–2012 e non si deve andare al di sotto di essa (sulla definizione dell’elemento di assegnazione cfr. il. commento all’art. 49).

Art. 49 Riduzione dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito L’articolo 49 si limita ora ai casi nei quali è ridotta l’assegnazione a titolo gratuito, mentre gli aumenti dell’assegnazione a titolo gratuito ora sono disciplinati nell’articolo separato 49a. La formulazione «capacità di produzione o potenza termica installata» è sostituita da «capacità installata di un elemento di assegnazione» (cpv. 1 lett. a). In questo modo, in conformità con gli attuali commenti sull’ordinanza sul CO2, si precisa che, nel caso di una modifica della ca- pacità, è valutata la modifica della capacità installata definita per un elemento di assegnazio- ne (cfr. cap. 9.2 del comunicato dell’UFAM sul SSQE 12). Un elemento di assegnazione com- prende tutte le attività e le emissioni di un’impresa SSQE, per la quale l’assegnazione a titolo gratuito ha luogo dopo il medesimo parametro di riferimento e il medesimo statuto di «carbon leakage» (rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio). La direttiva che la nuova assegnazione ha luogo soltanto dall’inizio dell’anno successivo ora non è più disciplinata nel capoverso 1, bensì in un capoverso 2 separato. Il capoverso 3 cor- risponde all’ex capoverso 2 dell’articolo 49 ed è invariato.

Art. 49a Aumento dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito Le disposizioni dell’articolo 49a inserito ora coincidono ampiamente con le direttive secondo l’articolo 49 vigente, con talune espressioni che sono sostituite o precisate (cfr. commenti all’art. 49). Diversamente dall’attuale normativa, nel caso di aumenti di capacità e di aggiunte di nuovi impianti la nuova assegnazione non è accordata soltanto a partire dall’anno succes- sivo, bensì dal momento dell’avvio dell’esercizio normale del corrispondente impianto (cpv. 2). In questo modo si garantisce che nel periodo tra l’avvio dell’esercizio normale e l’inizio dell’anno successivo nuovi partecipanti al mercato e le imprese con considerevoli aumenti della capacità non debbano cavarsela senza la corrispondente assegnazione a titolo gratuito e che così non vengano svantaggiati. È considerato esercizio normale se la capacità supplementare è sfruttata per lo meno al 40 per cento durante 90 giorni ininterrottamente (cfr. capitolo 9.2 del comunicato dell’UFAM sul SSQE5). In caso di aggiunta di un nuovo impianto mediante il quale è definito un elemento di assegnazione (cfr. commenti all’art. 49), per le emissioni nel periodo tra la messa in esercizio fisica e l’avvio dell’esercizio normale (esercizio di collaudo), sono inoltre assegnati diritti di emissione a titolo gratuito in funzione delle emissioni effettive (cpv. 3), affinché durante que- sto periodo non ne risulti una copertura insufficiente. Ma in conformità con le norme di asse- gnazione di cui all’allegato 9, anche nella fase dell’esercizio di collaudo le emissioni inerenti alla produzione di corrente elettrica non sono considerate per l’assegnazione a titolo gratuito.

12 Ufficio federale dell’ambiente (ed.) 2013: Emissionshandelssystem EHS. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Umwelt-Vollzug Nr. 1317: 70 pagg. Disponibile solamente in tedesco e francese.

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In caso di modifiche di capacità all’interno di elementi di assegnazione esistenti, nel periodo tra la messa in esercizio fisica dell’impianto modificato e l’avvio dell’esercizio normale è ac- cordata l’attuale assegnazione a titolo gratuito. Rispetto a una chiusura parziale che aveva portato a una riduzione dell’assegnazione a titolo gratuito, il capoverso 4 precisa che, in caso di un nuovo esercizio a pieno regime, dall’anno seguente è accordata di nuovo l’assegnazione originale. Rispetto all’assegnazione originale, i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito non sono tuttavia aumentati.

Art. 52 Rapporto di monitoraggio Il capoverso 1 è modificato nel senso che nel rapporto di monitoraggio annuale le imprese SSQE non devono fornire in generale informazioni sull’evoluzione delle capacità di produzio- ne e delle potenze termiche installate, bensì solo indicazioni su eventuali modifiche delle capacità installate dei singoli elementi di assegnazione (cpv. 1 lett. d, v. anche i commenti all’art. 49). Inoltre devono fornire indicazioni sull’evoluzione delle quantità di produzione (cpv. 1 lett. b). Tali indicazioni sono necessarie per rendere plausibili le emissioni e a riconoscere eventuali chiusure parziali. Affinché le indicazioni delle imprese possano essere rilevate in maniera uniforme e comple- ta, l’UFAM stabilisce in una direttiva la forma dei rapporti di monitoraggio (cpv. 2). Per questo aiuto all’esecuzione, nel 2013 l’UFAM ha indetto un bando di concorso OMC e assegnato un mandato all’AEnEC. Le imprese SSQE di cui all’articolo 15 della legge sul CO2 devono utiliz- zare lo strumento di monitoraggio prescritto, esaminato dall’UFAM (in particolare quanto alle formule di calcolo e alla completezza), messo a disposizione dall’AenEC riscuotendo una tassa. Le imprese SSQE che in virtù dell’articolo 16 della legge sul CO2 sono tenute a parte- cipare al SSQE possono utilizzare un altro strumento di monitoraggio. Le direttive dell’UFAM sulla forma del rapporto di monitoraggio si applicano tuttavia anche in questo caso. Sotto il profilo del contenuto, queste precisazioni corrispondono all’attuale prassi d’esecuzione. Nel capoverso 4 è stato precisato che l’UFAM può chiedere in ogni momento una verifica del rapporto di monitoraggio. Essa può avvenire sulla base di prove campione ed essere esegui- ta da un organismo riconosciuto dall’UFAM. Ciò è necessario per potere garantire una quali- tà della verifica sufficientemente elevata.

Art. 55a Caso di rigore Il collegamento tra il sistema di scambio di quote di emissioni svizzero e quello europeo, per- seguito dal Consiglio federale, può essere realizzato al più presto il 1° gennaio 2016 in ra- gione della necessaria ratifica dell’accordo da parte del Parlamento. Fino al collegamento con il SSQE dell’UE, le imprese per le quali non sarebbe economicamente sostenibile l’acquisto sul mercato svizzero dei diritti di emissione per adempiere i propri obblighi posso- no presentare una domanda per una valutazione quale caso di rigore. Una simile domanda è approvata se, per l’impresa, l’acquisizione di diritti di emissione non è, in modo provato, economicamente sostenibile. Nelle domande, l’impresa deve dimostrare di avere sfruttato tutte le possibilità a sua disposizione per adempiere al suo obbligo: - deve avere esaurito la quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabile per l’intero periodo 2013 – 2020 conformemente all’articolo 48; - deve presumibilmente consumare tutti i diritti di emissione che assegnati sul suo con- to per gestori (anche quelli che sono assegnati per l’anno successivo); - deve avere consumato tutti i diritti di emissione assegnati sul suo conto per gestori dal periodo precedente; - non può avere venduto alcun diritto di emissione dal 1° gennaio 2014; - deve avere partecipato alle aste di diritti di emissione da parte dell’UFAM e avere presentato un’offerta che si può ragionevolmente pretendere da essa. 19/28

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Presupposto obbligatorio per il trattamento quale caso di rigore è inoltre che l’impresa si di- chiari disposta ad acquistare diritti di emissione dell’UE per un volume pari ai certificati di riduzione delle emissioni computabili in più (cpv. 1 lett. c) e a trasferirli annualmente su un conto della Confederazione svizzera nel Registro dell’Unione europea (cpv. 2). La domanda va presentata annualmente all’UFAM al più tardi entro il 31 dicembre, di modo che l’impresa, qualora la domanda venga approvata, possa essere assoggettata al discipli- namento dei casi di rigore in aprile dell’anno successivo. L’UFAM decide entro due mesi sul- la quantità di riduzione delle emissioni computabili in via supplementare (cpv. 3). Se entro il 31 dicembre 2020 entra in vigore un accordo sul collegamento tra il sistema sviz- zero di scambio di quote di emissioni e quello europeo, i diritti di emissione europei trasferiti dall’impresa SSQE sul conto della Confederazione svizzera sono computati con effetto re- troattivo, in luogo dei certificati di riduzione delle emissioni computati in via supplementare, all’adempimento dell’obbligo dell’impresa stessa (cpv. 5). Di converso, l’UFAM ritrasferisce all’impresa i certificati di riduzione delle emissioni computati in via supplementare (cpv. 5). L’impresa SSQE interessata si dichiara d’accordo a presentare in virtù di questa normativa la domanda di aumento dei certificati di riduzione delle emissioni (cpv. 1 lett. c). Se entro il 31 dicembre 2020 non entra in vigore alcun accordo, l’UFAM ritrasferisce sul con- to dell’impresa SSQE i diritti di emissione europei che sono stati trasferiti sul conto della Confederazione svizzera (cpv. 4). L’impresa non ha alcun diritto a un indennizzo. Non può ad esempio chiedere alcuna compensazione per un crollo del prezzo dei diritti di emissione europei verificatosi nel frattempo e non riceve nemmeno un interesse per i diritti di emissione trasferiti.

Art. 57 Principio Oltre alle imprese SSQE, che devono avere un conto per gestori (cpv. 1), anche le imprese con un obbligo di consegna di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati in conformità alla legge sul CO2 (ossia le imprese con impegno di riduzione, i gestori di centrali termiche a combustibili fossili nonché gli importatori e i costruttori di carburanti fossili) hanno la possibilità di aprire un conto per gestori o un conto personale (cpv. 2). Que- sta precisazione è necessaria in particolare poiché possono ora essere rilasciati, trasferiti e consegnati nel Registro anche gli attestati. Poiché tutte le unità possono essere rilasciate soltanto elettronicamente, tutte le altre impre- se e persone che intendono scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emis- sioni o attestati devono avere un conto personale (cpv. 2). Chi presenta una domanda di rilascio di attestati per un progetto o un programma di cui all’articolo 5 oppure per riduzioni di emissioni supplementari di cui all’articolo 11a all’articolo 12, può farli rilasciare direttamente sul conto per gestori o personale di un altro partecipante al Registro (cpv.4). Il conto per gestori o personale sul quale vanno rilasciati gli attestati, va indicato all’UFAM presentando il rapporto di monitoraggio verificato (art. 9 cpv. 5). Per il rilascio di attestati non è perciò obbligatorio aprire un proprio conto.

Art. 58 Apertura del conto Ora sono obbligatorie soltanto ancora le indicazioni di almeno un titolare della procura sul conto (in luogo di due, come finora) e di una persona incaricata di convalidare la transazione (in luogo di una, come finora). Ora possono però essere registrati fino a quattro titolari della procura sul conto e persone incaricate di convalidare la transazione (cpv. 2). Questo ade- guamento serve alla maggiore flessibilità dei clienti e in particolare anche alla sicurezza del Registro. Per garantire la sicurezza del registro anche nel raffronto internazionale, l’UFAM può anche chiedere indicazioni supplementari. In particolare, esso può chiedere un estratto del casella- rio giudiziale (cpv. 5). Dopo avere esaminato le indicazioni e la documentazione, l’UFAM 20/28

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apre il conto richiesto, sempre che il richiedente abbia versato gli emolumenti (cpv. 6). Se le indicazioni si rivelano errate o incomprensibili, l’UFAM può rifiutare l’apertura del conto (cfr. commenti all’art. 59a).

Art. 59 Recapito Precisazione linguistica della formulazione nel capoverso 1 lettera c. Inoltre, nella frase in- troduttiva del capoverso1 è stralciato il rimando all’articolo 57 capoverso 2, poiché tutti i tito- lari di conti personali di cui all’articolo 57 sono interessati dalla normativa.

Art. 59a Rifiuto dell’apertura di un conto Per aumentare la sicurezza nel Registro sussiste ora la possibilità di rifiutare una domanda di apertura di un conto. Anche a livello internazionale ci si sta adoperando per adeguare in tal senso le rispettive legislazioni nazionali. Il rifiuto dell’apertura di un conto avviene in una procedura standardizzata utilizzando criteri definiti in precedenza. L’UFAM rifiuta l’apertura del conto o l’iscrizione di titolari della procura sul conto, titolari di una procura per fare un’offerta d’asta, persone incaricate di convalidare la transazione o per- sone incaricate di convalidare le offerte d’asta se la documentazione presentata o le indica- zioni fornite sono errate o incomprensibili (p. es. obsolete, incomplete o nel caso di domande provenienti dall’estero che l’UFAM non è in grado di verificare) (cpv. 1 lett. a), oppure se vi sono condanne per reati legati allo scambio di emissioni, al riciclaggio di denaro, a reati bor- sistici o per altri reati contro il patrimonio (lett. b). L’UFAM sospende l’apertura del conto o l’iscrizione di titolari della procura sul conto, titolari di una procura per fare un’offerta d’asta, persone incaricate di convalidare la transazione o persone incaricate di convalidare le offerte d’asta se sono state aperte, ma non ancora con- cluse, inchieste per reati legati allo scambio di emissioni, al riciclaggio di denaro, a reati bor- sistici o per altri reati contro il patrimonio (cpv. 2). Per giudicare la necessità di sospendere l’apertura del conto, l’UFAM può chiedere indicazioni dettagliate sulle inchieste (art. 58 cpv. 5). Le imprese SSQE che sono tenute a parteciparvi, sottostanno all’obbligo di avere un conto per gestori. In luogo di rifiutare l’apertura del conto o di sospenderla, l’UFAM, se del caso, apre un conto bloccato sul quale sono assegnati i diritti di emissione fino a che vengono me- no i motivi che hanno portato al rifiuto o alla sospensione dell’apertura del conto (cpv.3).

Art. 60 Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni L’articolo è integrato con attestati e offerte d’asta (cpv. 1 e 2). Le unità figuranti nel capoverso 3 – riduzioni delle emissioni certificate sul lungo periodo (lCER), riduzioni delle emissioni certificate temporaneamente (tCER) e certificati (CER) che sono realizzati mediante la cattura di CO2 e il sequestro geologico del carbonio (Carbon Cap- ture and Storage; CCS −) non sono più ammesse nel Registro svizzero al fine di escludere complicate questioni riguardanti l’espropriazione e/o la responsabilità. Conformemente alle direttive internazionali, le unità Kyoto valide a titolo temporaneo (lCER, tCER, e CER da pro- getti CCS) devono essere sostituite prima della loro scadenza (replacement). Se tali unità non sono sostituite dai loro proprietari, non sono valide. Secondo le direttive dell’UNFCCC, la Svizzera sarebbe tenuta a trasferire le unità non valide su un conto di cancellazione statale (cancellation). Per le unità non più ammesse ma però già iscritte nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni, si applica la disposizione transitoria nell’articolo 146b. Poiché gli attestati e i diritti di emissione costituiscono considerevoli valori patrimoniali, dal 2014 l’UFAM tiene un verbale sotto forma di banca dati elettronica per il rilascio di attestati e diritti di emissione del secondo periodo d’impegno. In questa banca dati ne sono verbalizzati la produzione, la pubblicazione o l’assegnazione, il trasferimento, l’annullamento volontario e la consegna (cpv. 4). 21/28

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Art. 61 Transazioni L’articolo è integrato quanto alle offerte d’asta. La nozione di «trasferimento» è sostituita da quella di «transazione» per consentire una chiara una differenziazione terminologica rispetto al trasferimento di certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati dal periodo 2008 – 2013 al periodo 2013 – 2020, in conformità con l’articolo 139.

Art. 62 Tenuta del Registro L’articolo è integrato quanto alle offerte d’asta. Dove necessario, la nozione di «trasferimen- to» è sostituita da quella di «transazione» (cfr. commenti all’articolo 61).

Art. 63 Esclusione della responsabilità L’articolo è integrato quanto alle offerte d’asta. Dove necessario, la nozione di «trasferimen- to» è sostituita da quella di «transazione» (cfr. commenti all’articolo 61).

Art. 64 Blocco e chiusura del conto L’UFAM può, come finora, chiudere temporaneamente un conto SSQE o l’accesso agli uten- ti. Ciò è ad esempio possibile se sono aperte o se sono pendenti inchieste per reati legati allo scambio di emissioni, al riciclaggio di denaro, a reati borsistici o per altri reati contro il patrimonio (cpv. 1). Nel capoverso 2 sono integrati gli attestati.

Art. 65 Protezione dei dati Dove necessario, l’articolo è integrato con le corrispondenti formulazioni riguardanti i titolari di una procura per fare un’offerta d’asta e le persone incaricate di convalidare le offerte d’asta (lett. b) e gli attestati (lett. c). Per le imprese SSQE si precisa che, oltre ai dati riguardanti gli impianti e le emissioni, nel Registro sono iscritti la quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito nonché il volume dei diritti di emissione e dei certificati di riduzione delle emissioni (lett. d).

Art. 66 Condizioni Le imprese che nella loro sede esercitano principalmente un’attività definita nell’allegato 7 (cpv. 1 lett. a) e che con questa attività producono almeno il 60 per cento delle emissioni di gas serra dell’impresa (cpv. 1 lett. b) possono presentare una domanda di determinazione di un impegno di riduzione, purché in uno dei due anni precedenti abbiano emesso più di 100 tonnellate di CO2eq di gas serra (cpv. 1 lett. c). Per un’esenzione dalla tassa sul CO2 dal 1° gennaio 2015 sono determinanti gli anni 2013 e 2014. Sotto il profilo del contenuto, que- ste precisazioni corrispondono all’attuale prassi d’esecuzione. Diverse imprese possono impegnarsi congiuntamente a ridurre le emissioni di gas serra, purché ciascuna adempia i presupposti di cui al capoverso 1. Vale a dire, se ognuna di esse nella sua sede esercita un’attività principale e, nel farlo, in uno dei due anni precedenti ha emesso gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO2 equivalenti.

Art. 69 Domanda di determinazione di un impegno di riduzione Affinché le indicazioni dell’impresa possano essere rilevate in maniera uniforme e completa, l’UFAM stabilisce la forma del modulo di domanda nell’ambito di una direttiva. Le imprese devono utilizzare il modulo messo a disposizione dall’UFAM (cpv. 1). Nel capoverso 2bis è precisato che l’obiettivo basato su provvedimenti va elaborato assieme a un’organizzazione privata incaricata dall’UFAM. Nel 2013,l’UFAM ha indetto un bando di concorso OMC, aggiudicando il mandato all’AenEC. I mezzi ausiliari da utilizzare a tale sco- po sono elaborati dall’organizzazione ed esaminati dall’UFAM, in particolare quanto alle for- mule di calcolo e alla completezza. 22/28

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Per l’attuazione di provvedimenti che sono stati sostenuti con aiuti finanziari statali o contri- buti di terzi, non può essere chiesto alcun attestato (art. 12). Nel capoverso 3 lettera b si pre- cisa quindi che l’UFAM può chiedere indicazioni supplementari sul finanziamento dei prov- vedimenti già realizzati per ridurre i gas serra. Sotto il profilo del contenuto, queste precisa- zioni corrispondono all’attuale prassi d’esecuzione.

Art. 72 Rapporto di monitoraggio Affinché le indicazioni dell’impresa possano essere rilevate in maniera uniforme e completa, l’UFAM stabilisce la forma del modulo di domanda nell’ambito di una direttiva (cpv. 2). Per questo aiuto all’esecuzione, nel 2013 l’UFAM ha indetto un bando di concorso OMC, aggiu- dicando il mandato all’AenEC. Le imprese con impegno di riduzione sono tenute a utilizzare lo strumento di monitoraggio prescritto, esaminato dall’UFAM, in particolare quanto alle for- mule di calcolo e alla completezza, messo a disposizione dall’AenEC riscuotendo una tassa. Le imprese che ricorrono alla consulenza dell’ACT per l’elaborazione e l’attuazione di propo- ste di obiettivi. L’AenEC e l’ACT inoltrano all’UFAM i rapporti di monitoraggio che sono stati presentati loro (cpv. 1). Sotto il profilo del contenuto, queste precisazioni corrispondono all’attuale prassi d’esecuzione.

Art. 75 Computo di certificati di riduzione delle emissioni Il capoverso 2 lettera c prevede che in caso di adeguamento dell’obiettivo di emissione o dell’obiettivo basato su provvedimenti, la quantità computabile di certificati di riduzione è ri- dotta al massimo all’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale negli anni 2008 – 2012, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati in quel periodo. Questa quantità minima è stata già concessa alle imprese nel periodo di impe- gno 2008 – 2012 e non si deve scendervi al di sotto.

Art. 91 Adempimento dell’obbligo di compensazione Nel capoverso 3 è aggiunto che per i progetti condotti autonomamente deve essere conse- gnato un rapporto di monitoraggio verificato, nel quale va comprovato che sono adempiuti i requisiti dei progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera. Il rapporto di monitoraggio va verificato da un organismo di controllo ammesso dall’UFAM.

Art. 115 Garanzia della fideiussione Il capoverso 4 supplementare consente la richiesta di ulteriori garanzie, se lo impone l’operazione e se potrebbe altrimenti essere respinta la domanda per accordare la fideius- sione. Possibili garanzie sono fideiussioni dei proprietari (azionisti) delle imprese o diritti di proprietà su immobili esercitati dal proprietario o dall’impresa. Le garanzie supplementari servono al disbrigo economico delle fideiussioni e possono rafforzare l’efficacia del fondo per le tecnologie, riducendo la probabilità di perdita e preservando il patrimonio del fondo.

Art. 116 Obbligo di notifica e rendicontazione Per riconoscere tempestivamente se l’impresa beneficiaria si ritrova in difficoltà, sono estesi gli obblighi di rendicontazione. Da un lato, occorrono inoltre indicazioni: oltre al bilancio e al conto economico, da presentare al più tardi tre mesi dopo la loro conclusione (cpv. 3), e allo stato del mutuo, sono chieste anche indicazioni sull’andamento degli affari, passato e atteso in futuro, e sulla liquidità e sulla struttura finanziaria dell’impresa (cpv. 2). Ora è possibile chiedere una rendicontazione in qualsiasi momento e dunque a intervalli di tempo più brevi rispetto al ritmo annuale (cpv. 4). Una rendicontazione più frequente è opportuna in particola- re nella fase precoce del finanziamento di un’impresa.

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Art. 117 Esecuzione L’organizzazione d’esecuzione del fondo per le tecnologie comprende un comitato direttivo, un comitato di fideiussione e una segreteria esterna (cpv. 1 – 4). Le organizzazioni devono essere indipendenti le une dalle altre a livello di personale. In virtù dell’articolo 39 capoverso 2 della legge sul CO2, con un mandato di prestazioni l’UFAM può far capo, per compiti di esecuzione, a una segreteria esterna. I compiti della se- greteria comprendono l’accettazione e la trattazione della domanda, la preparazione e la consegna dei documenti all’attenzione del comitato di fideiussione, il controllo della rendicon- tazione e l’adozione delle misure adeguate all’insorgere del caso di fideiussione. Una parte delle spese della segreteria va coperta da emolumenti. Prima che essi siano dovuti, nell’ambito di un primo colloquio di consulenza gratuito è possibile eseguire una prima valu- tazione sommaria della domanda. Con la presente modifica di ordinanza è nel contempo adeguata anche l’ordinanza del 3 giu- gno 2005 13 sugli emolumenti dell’UFAM, per conformarsi alle esigenze inerenti alle cono- scenze tecniche specifiche necessarie per le fideiussioni. La modifica dell’OE-UFAM consen- te di aumentare l’emolumento ordinario a 240 franchi l’ora al massimo. Per l’esame delle domande si prevede un onere medio di circa due giornate lavorative. Ne consegue che l’emolumento forfettario per l’esame delle domande ammonterà a circa 3000 franchi. Se una domanda è approvata, per l’amministrazione della fideiussione sono in più fatturati emolu- menti annuali in funzione delle spese, che possono ammontare, per anno, al massimo allo 0,9 per cento dell’importo della fideiussione. Il comitato di fideiussione valuta le richieste di fideiussione all’attenzione dell’UFAM. Poiché la legge pone limiti alla delega di competenze al comitato di fideiussione, la decisione finale è riservata all’UFAM, responsabile dell’esecuzione. Un esame più approfondito da parte dell’UFAM ha luogo, di regola, soltanto se in base a indizi risulta necessaria una verifica del- la raccomandazione del comitato di fideiussione.

Art. 135 Adeguamento degli allegati Ora l’allegato 9 numero 2 deve poter essere adeguato nell’ambito di competenza del DATEC se le basi per l’applicazione dei fattori di adeguamento nel sistema europeo dello scambio di emissioni (modifiche della Decisione 2010/2/UE 14) cambiano (lett. dbis). L’elenco dei settori a rischio di «carbon leakage» (rilocalizzazione delle emissioni di carbonio) è adeguato costan- temente dall’UE, che lo riverificherà in particolare in vista del 2015. Queste modifiche sono esaminate dal DATEC ed eventualmente considerate per prevenire distorsioni della concor- renza rispetto al SSQE dell’UE.

Art. 139 Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati I certificati del periodo 2008 – 2012 che non sono stati trasferiti possono essere consegnati fino al 31 marzo 2015 in adempimento degli obblighi. Se fino ad allora non sono consegnati, l’UFAM li cancella definitivamente e senza indennizzo.

13 RS 814.014 14 Decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, GU L1 del 5.1.2010, pag. 10. Da ultimo modi- ficata dalla Decisione 2012/198/UE, GU L 241 del 7.9.2012, pag. 52.

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Art. 146a Attestati per progetti di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera Con la presente modifica di ordinanza, gli attestati per le riduzioni di emissioni sono ora ge- stiti nel Registro nazionale dello scambio di emissioni. L’UFAM vi trasferisce entro il 30 giu- gno 2013 gli attestati che sono stati rilasciati tra il 1° gennaio 2013 e l’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza e che sono stati gestiti in una banca dati tenuta dall’UFAM stesso. Affinché esso possa procedere al trasferimento, invita tempestivamente i titolari degli attestati a menzionargli il conto personale o quello per gestori, nel Registro nazionale dello scambio di emissioni, sul quale vanno trasferiti gli attestati.

Art. 146b Certificati di riduzione delle emissioni che non possono più essere iscritti nel Re- gistro dello scambio di emissioni Ora le unità figuranti nell’articolo 60 capoverso 3 − lCER, tCER e certificati da progetti CCS (cfr. commenti all’art. 60) – non sono più ammesse nel Registro svizzero al fine di escludere complicate questioni riguardanti l’espropriazione e/o la responsabilità. Le unità Kyoto in que- stione, che sono già incluse nel Registro nazionale dello scambio di emissioni e che scadono solo dopo il 31 marzo 2015, al più tardi entro quella data devono essere trasferite in un altro registro dello scambio di emissioni (cpv. 1 lett. a) oppure essere trasferite volontariamente su un conto di annullamento (cpv. 1 lett. b). In conformità al Protocollo di Kyoto 15, le unità Kyoto che non sono più valide già prima della suddetta data devono essere sostituite. Nel Registro dello scambio delle quote di emissioni della Svizzera, tali unità Kyoto devono essere sostitui- te da certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4. Se le unità Kyoto in questione non sono sostituite (cpv. 2) o trasferite in un altro registro per tempo vengono annullate. Non si può far valere alcun diritto all’indennizzo.

4 Commento a modifiche degli allegati

Allegato 3 Riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati Attualmente l’immagazzinamento di carbonio e la prevenzione di emissioni di CO2 mediante la salvaguardia di pozzi non sono ammessi quali progetti per le riduzioni delle emissioni; – fatta eccezione per i prodotti del legno. Ora anche le riduzioni delle emissioni conseguite grazie alla riumidificazione di paludi sono escluse esplicitamente dall’attestazione (lett. bbis). Il ripristino è tuttavia ammesso quale progetto per la riduzione di emissioni solo se a tale scopo vi è uno standard di calcolo riconosciuto. Attualmente sul piano internazionale si sta discu- tendo la riumidificazione di paludi e zone umide quale attività supplementare per lo stoccag- gio del CO2. Secondo alcune stime, il 10 per cento delle emissioni a livello mondiale è ricon- ducibile alla distruzione delle paludi. La Comunità degli Stati non ha tuttavia ancora deciso le regole per un computo. Affinché sia possibile un computo all’impegno assunto nell’ambito del Protocollo di Kyoto, il Consiglio federale dovrebbe prima annunciare tale attività alla Conven- zione delle Nazioni unite sul clima. Al momento, però, le basi di dati e i parametri utilizzati sono ancora insufficienti per calcolare le riduzioni delle emissioni ottenute con le attività di protezione del clima nelle paludi. Per coerenza, per le riduzioni delle emissioni mediante il ripristino di paludi non è rilasciato alcun attestato, fintanto che a tale scopo non vi è alcuno standard di calcolo riconosciuto sul piano internazionale. L’Allegato 3 all’ordinanza è integra- to di conseguenza (lett. bbis).

15 Allegato alla decisione 5/CMP.1, par. 41-50 e allegato alla decisione 10/CMP.7, par. 24 segg. del Protocollo di Kyoto

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Allegato 7 Attività che autorizzano alla partecipazione al SSQ o all’esenzione dalla tassa con un impegno di riduzione Per una migliore comprensione, si precisano alcuni numeri dell’Allegato 7. In particolare: la precisazione della produzione di alimenti e alimenti per animali, quale trasformazione di prodotti dell’agricoltura e della pesca in alimenti e alimenti per animali per persone e animali (n. 3), nonché dell’ingrasso di maiali e volatili (n. 3bis); la precisazione delle lavanderie e delle lavanderie a secco per tessuti, distinguendole dagli impianti di lavaggio tecnici, ad esempio per veicoli (n. 6); la precisazione della fabbricazione di prodotti da carta e cartone (n. 8); la precisazione riguardo alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale che in quanto svi- luppo tecnologico è considerato parte della fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici (n. 10); la precisazione dei prodotti in asfalto quale parte del numero 12; la precisazione del numero 17 nell’ambito degli altri veicoli; la precisazione del numero 20 riguardo alla produzione di calore o freddo generata da carbu- ranti fossili.

Allegato 8 Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili Il nuovo numero 3 prevede l’adeguamento del «cap» sull’intero SSQE quando si mette in esercizio una centrale termica a combustibili fossili secondo l’articolo 22 della legge sul CO2 che sostituisce con il recupero del calore la produzione di calore da combustibili fossili in un’impresa SSQE. Poiché, nell’ambito dell’obbligo di compensazione, i risparmi in termini di emissioni nell’impresa SSQE sono computati alla centrale termica, il «cap» nel SSQE deve essere ridotto di conseguenza. Nel caso di un collegamento tra iI SSQE svizzero e quello europeo e della progettata integrazione nel SSQE delle centrali termiche a combustibili fossi- li, questa disposizione sarà presumibilmente abrogata.

Allegato 9 Calcolo dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito Un errore nel rimando nel numero 2 è corretto (correzione puramente formale).

5 Commenti alla modifica dell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM Contemporaneamente all’ordinanza sul CO2 è adeguata anche l’ordinanza del 3 giugno 2005 16 sugli emolumenti dell’UFAM, per conformarsi alle esigenze inerenti alle conoscenze tecniche specifiche necessarie in relazione con le fideiussioni. La modifica dell’OE-UFAM consente di aumentare l’emolumento ordinario a un massimo di 240 franchi l’ora. Per l’esame delle domande si prevede un onere medio di circa due giornate lavorative. Ne con- segue che l’emolumento forfettario per l’esame delle domande ammonterà a circa 3000 fran- chi. Se una domanda è approvata, per l’amministrazione della fideiussione sono in più fattu- rati emolumenti annuali in funzione delle spese, che possono ammontare, per anno, al mas- simo allo 0,9 per cento dell’importo della fideiussione.

16 RS 814.014

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6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni sull’economia Le ripercussioni sull’economia nazionale degli strumenti di politica climatica sono state illu- strate nel dettaglio nel messaggio del 26 agosto 2009 concernente la politica climatica della Svizzera dopo il 2012 17. Con la presente modifica di ordinanza si procede soprattutto a pre- cisazioni dovute all’esecuzione. Qui di seguito ci si occupa brevemente delle principali riper- cussioni sull’economia della presente modifica di ordinanza. Per gli importatori di carburanti fossili e i gestori di centrali termiche a combustibili fossili, le modifiche proposte in relazione con gli attestati per riduzioni delle emissioni significano una semplificazione. Con la normativa più chiara delle forme di progetto alternative, in particolare di programmi, è possibile creare condizioni generali più stabili e aumentare la sicurezza d’investimento. I programmi già oggi ammessi nella prassi abbassano i costi e l’onere ammi- nistrativo, poiché singole fasi procedurali, quali la convalida e la verifica dei rapporti di moni- toraggio, non devono essere eseguite per ogni singolo piano. La gestione degli attestati nel Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni consen- te ai fornitori e agli utenti di accedere direttamente ai propri attestati. Possono di conseguen- za effettuare in ogni momento acquisti o vendite e non sono più, come finora, legati a orari d’ufficio per annunciare all’UFAM il trasferimento di attestati. Da non trascurare è anche il fatto che con la gestione degli attestati nel Registro nazionale dello scambio di quote di e- missioni si creano standard di sicurezza assai più elevati. In questo modo cresce la protezio- ne contro l’utilizzo abusivo degli attestati. I moderati adeguamenti delle disposizioni d’esecuzione sulle prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le automobili nuove non hanno alcuna ripercussione sull’economia nazionale. Il nuovo disciplinamento degli acconti (art. 33) ha un effetto positivo anche sui grandi importa- tori poiché acconti più bassi portano a un maggiore margine di manovra in termini di liquidità. Le modifiche di ordinanza proposte in merito al sistema di scambio di emissioni sono quasi esclusivamente precisazioni e rendono concreto il diritto vigente. Per tale motivo non è da attendersi alcuna ripercussione sull’economia nazionale. Il disciplinamento dei casi di rigore per le imprese SSQE che, presumibilmente, sono in grado di adempiere soltanto in parte al proprio obbligo di consegna di diritti di emissione o certificati di riduzione delle emissioni, è nuovo. Tale disciplinamento dei casi di rigore si applica soltanto in casi assolutamente ecce- zionali, nello specifico quando le imprese in questione possono provare senza ombra di dub- bio di avere esaurito tutte le opzioni per adempiere pienamente al proprio obbligo (cfr. com- mento all’art. 55a), e che per loro non è economicamente sostenibile l’acquisto della quantità mancante di diritti di emissione. Per simili imprese a forte intensità di emissioni, che in virtù delle norme in materia di assegnazione ricevono soltanto una minima quantità di diritti di e- missione a titolo gratuito, questo disciplinamento dei casi di rigore li facilita nel potere adem- piere comunque il proprio obbligo, senza essere svantaggiati nei confronti della concorrenza europea, finché il collegamento con il SSQE dell’UE non sarà cosa fatta. In ragione del suo carattere eccezionale, il disciplinamento dei casi di rigore non porterà ad alcuna ripercussio- ne degna di nota sull’economia nazionale. Anche le modifiche di ordinanza proposte per le imprese esentate dalla tassa che non parte- cipano al SSQE hanno ripercussioni soltanto modeste sull’economia. Vale ancora il principio che l’onere per ottenere un’esenzione dalla tassa sul CO2 è notevolmente inferiore ai costi risparmiati in ragione dell’esenzione dalla tassa. Poiché dal 1° gennaio 2014 la tassa sul CO2 sui combustibili fossili aumenterà a 60 franchi per tonnellata di CO2, questo vantaggio è an-

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cora maggiore. Ora si stabilisce che varie imprese possono impegnarsi congiuntamente sol- tanto se in tutte le imprese è esercitata un’attività principale secondo l’allegato 7 e se in uno dei due anni precedenti ogni singola impresa ha prodotto emissioni di gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO2 equivalenti (CO2eq). A differenza della normativa vigente, in futuro le imprese molto piccole che producono meno di 100 tonnellate di CO2eq/anno non potranno più farsi esentare dalla tassa sul CO2 per il fatto di assumere un impegno di riduzione congiunto nei confronti della Confederazione. La modifiche proposte delle disposizioni d’esecuzione sul fondo per le tecnologie e sul Regi- stro dello scambio di quote di emissioni non ha alcuna ripercussione sull’economia.

6.2 Spese d’esecuzione per Confederazione e Cantoni

6.2.1 Confederazione La presente modifica di ordinanza non ha alcuna ripercussione sulle spese d’esecuzione della Confederazione. Per finanziare il fondo per le tecnologie sono impiegati ogni anno 25 milioni di franchi dai proventi della tassa sul CO2 applicata ai combustibili (art. 35 della legge sul CO2. L’organizzazione d’esecuzione su tre livelli descritta ora nell’ordinanza sul CO2 è abbastanza solida da non dovere affrontare rischi inutili, considerate le molte incertezze che vi sono. Per preservare il patrimonio del fondo, la segreteria privata andrà in parte finanziata mediante emolumenti.

6.2.2 Cantoni I Cantoni non sono direttamente interessati dalla presente modifica di ordinanza.

7 Entrata in vigore La modifica di ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

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