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Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento all’ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati

I. Situazione iniziale

1.) Mozione 09.3614; Niente più prodotti derivanti dalla pesca illecita sui mercati di sbocco svizzeri Il patrimonio ittico marino è un’importante fonte alimentare per gli esseri umani. Tut- tavia, per molte specie ittiche esiste il pericolo di sfruttamento eccessivo che può por- tare a un crollo degli effettivi. Pertanto, per garantire un utilizzo sostenibile anche nel lungo termine, alcuni Stati e comunità internazionali hanno disciplinato la pesca fis- sando quote di pesca, periodi di protezione e zone protette. La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN o IUU, dall’inglese illegal, unreported and unregulated fishing) non rispetta tali disposizioni. Per questo, rappresenta uno dei maggiori pericoli per la gestione sostenibile delle risorse ittiche. Le misure per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN non interessano uni- camente gli Stati dotati di pescherecci propri. Infatti, anche gli Stati importatori devo- no evitare che i prodotti derivanti dalla pesca INN trovino un mercato di sbocco. Con il regolamento (CE) n. 1005/2008 , l’UE ha creato un sistema comunitario per prevenire, lottare ed eliminare la pesca INN. In base a tale regolamento, l’importazione nell’UE di prodotti della pesca INN è vietato dal 1° ottobre 2010. Tutte le importazioni di prodotti della pesca sono controllati di conseguenza. L’importazione di prodotti della pesca deve essere ora controllata anche in Svizzera per garantire che quest’ultima non diventi un mercato di sbocco alternativo per tali prodotti. È questo lo scopo della mozione 09.3614 di Carlo Sommaruga «Niente più prodotti derivanti dalla pesca illecita sui mercati di sbocco svizzeri», trasmessa a fine 2011. La mozione incarica il Consiglio federale di assicurare, con strumenti analoghi al Regolamento (CE) n. 1005/2008 e mediante un controllo adeguato della catena di fornitura, che non vengano importati in Svizzera prodotti derivanti dalla pesca illega- le, non dichiarata o non regolamentata e che l’origine di tali prodotti sia garantita.

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i rego- lamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999, (versione della GU L 268, p. 1).

2.) Base legale La normativa proposta si basa sulla legge federale del 16 marzo 2012 sulla circola- zione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES; RS 453). Secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera b LF-CITES, anche le specie seguenti sono considerate protette: «le specie di fauna e di flora i cui esemplari sono prelevati dall’ambiente naturale o sono og- getto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali». I prodotti della pesca provenienti dalla pesca illegale, non dichiarata o non regola- mentata mettono a repentaglio l’utilizzazione sostenibile delle risorse ittiche viventi e per questo rientrano nella definizione di specie protette ai sensi LF-CITES. In base all’articolo 7 capoverso 2 lettera a LF-CITES, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può subordinare ad autorizzazione l’importazione di tali esemplari. In base a questa competenza, il DFI determina quali prodotti della pesca sottostanno all’obbligo di autorizzazione o di controllo ed è tenuto ad adeguare l’allegato 1.

La procedura di autorizzazione e la procedura di revoca dell’autorizzazione sono di- sciplinate dal Consiglio federale (art. 7 cpv. 4 LF-CITES). A tale proposito, sono fis- sati nell’ordinanza i principi (art. 3), la procedura di controllo generale e quella sem- plificata, le conseguenze dovute a una contestazione di partite nonché i criteri se- condo cui uno Stato di bandiera è elencato nell’allegato 4 oppure nell’allegato 5.

Nelle competenze del Consiglio federale, rientra anche il divieto di importazione di esemplari di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b, qualora (art. 9 cpv. 1 LF-CITES) «dispone di informazioni affidabili secondo cui essi: a. sono prelevati illegalmente dall’ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale; b. sono prelevati dall’ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie».

La possibilità di un divieto di importazione è previsto dall’articolo 3d dell’ordinanza (v. commento all’art. 3d). Gli Stati di bandiera interessati saranno in futuro elencati nell’allegato 4. Secondo l’articolo 9 capoverso 1 LF-CITES, il Consiglio federale è re- sponsabile dell’emissione di divieti di importazione. Le condizioni e la procedura per l’emissione di un divieto di importazione sono fissate dall’articolo 3d capoverso 2 fino all’articolo 4. Il DFI valuterà gli accertamenti, consulterà gli Stati di bandiera poten- zialmente colpiti e preparerà una richiesta destinata al Consiglio federale.

L’adeguamento degli allegati 2 (certificato di cattura) e 3 (dichiarazione di trasforma- zione) è delegato al DFI poiché si tratta di allegati di natura subordinata e tecnica e si basa sull’articolo 48 capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Nell’allegato 5 sono elencati gli Stati di bandiera da cui è possibile importare prodotti della pesca tramite procedura semplificata. Le condizioni che uno Stato deve adem- piere per essere elencato nell’allegato 5 sono fissate nell’articolo 6 e la procedura nell’articolo 7. L’adeguamento dell’allegato 5 è di competenza del DFI visto che, se-

condo i principi dell’ordinanza, si tratta di una procedura di natura tecnica. La scelta degli Stati di bandiera nell’allegato 5 è rilevante al commercio poiché avviene una di- scriminazione (positiva) che deve essere giustificata. Per questo occorre consultare il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca prima di inserire uno Stato nell’allegato.

3.) Situazione legale e applicazione nell’UE Il regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce il quadro e contiene ampie competenze per la Commissione UE per quanto riguarda l’applicazione. L’applicazione dei con- trolli spetta agli Stati membri. Le modalità di applicazione sono diverse in funzione dello Stato membro, sia per quanto concerne l’autorità competente sia per il luogo dei controlli. Le procedure di controllo prevedono principalmente un controllo privo di lacune dei certificati di cattura prima dell’importazione. Il controllo della pesca INN è realizzato dal Paese in cui è effettuato lo sdoganamen- to. Contrariamente ai controlli veterinari che sono realizzati alla frontiera più esterna, ovvero nel luogo in cui le partite varcano per la prima volta il confine dell’UE. Questa situazione ha delle conseguenze pratiche per la Svizzera: se i prodotti della pesca provenienti da Paesi terzi sono già stati sdoganati nell’UE si può partire dal presup- posto che sia stato effettuato un controllo nei sensi della pesca INN. Se invece i pro- dotti della pesca provenienti da Paesi terzi sono destinati alla Svizzera nel transito, restano incontrollati per quanto riguarda la pesca INN. L’UE prevede l’emissione di un divieto di importazione per i cosiddetti Stati terzi non cooperanti (art. 31ss del regolamento (CE) n. 1005/2008). Dall’entrata in vigore di questo regolamento nel gennaio del 2010, l’UE ha emesso dei divieti di importazione per i seguenti Stati di bandiera: Belize, Guinea e Cambogia. Tali divieti di importazio- ne sono regolati nella decisione di esecuzione n. 2014/170/UE 2. All’origine, nel no- vembre del 2012 sono state rilasciate delle ammonizioni formali da parte dell’UE per otto Paesi (Fiji, Panama, Sri Lanka, Togo, Vanuatu, Belize, Guinea e Cambogia). Nel 2013 l’UE ha tuttavia deciso di non sanzionare Fiji, Panama, Sri Lanka, Togo e Va- nuatu perché tali Stati avevano preso provvedimenti contro la pesca illegale. Dal 2013, sono stati ammoniti il territorio oltremare neerlandese Curaçao, Ghana e Co- rea del Sud e dal 2014 Filippine e Papua Nuova Guinea. Al momento tali Stati e terri- tori sono osservati dall’UE e rischiano un divieto di commercio. Con la decisione di esecuzione n. 2014/715/UE , la Commissione ha definito lo Sri Lanka un Paese terzo

non cooperante.

4.) Importazione di prodotti della pesca in Svizzera

2 Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 ottobre 2014, che identifica un paese terzo che la Commis- sione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che isti- tuisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non re- golamentata, GU L 297 del 15.10.2014, pag. 13.

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 ottobre 2014, che identifica un paese terzo che la Commis- sione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che isti- tuisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non rego- lamentata, GU L 297 del 15.10.2014, pag. 13.

Per calcolare le importazioni di prodotti della pesca sono stati usati i dati delle doga- ne per il 2012. Il 92% delle importazioni (circa 98 000 partite) proviene da Stati in cui la pesca sottostà a una sorveglianza statale molto sviluppata (p. es. Stati UE e AELS, USA, Canada e Australia). Solo l’8% delle partite importate (8200 partite) pro- viene da Paesi ad altro rischio per quanto concerne le pratiche di pesca INN (p. es. Marocco, Malaysia, Papua Nuova Guinea e Bangladesh). Nel mese di settembre 2013, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veteri- naria (USAV) ha invitato oltre 30 importatori, diverse organizzazioni non governative del settore ambiente e i grandi distributori Migros e Coop a un incontro informativo sul tema pesca INN. Oltre ai 20 importatori, all’evento hanno partecipato anche rap- presentati del WWF, di Greenpeace e di Fair fish. La richiesta della mozione di Carlo Sommaruga è stata accolta nella sostanza. Gli importatori hanno tuttavia sottolineato che non sarà possibile mantenere bassi i nuovi oneri amministrativi a loro carico.

5.) Proposta di soluzione per la Svizzera a) Riferimento alle disposizioni UE La soluzione proposta per la Svizzera si appoggia alle disposizioni dell’UE sancite nel regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare per quanto attiene all’oggetto dell’obbligo di controllo (i prodotti della pesca), i modelli dei documenti, le procedure di controllo e la possibilità di introdurre divieti di importazione. In questo modo è pos- sibile colmare al meglio la lacuna finora esistente all’interno dell’Europa per quanto concerne il divieto di importazione di prodotti della pesca INN e porre le basi per de- gli eventuali accordi contrattuali con l’UE. Un’attuazione divergente rispetto all’UE sa- rebbe controproduttiva.

b) Obbligo di controllo generale Per l’importazione in Svizzera, tutte le partite composte da prodotti della pesca marit- tima devono essere accompagnate da un certificato di cattura valido e dai rispettivi documenti di accompagnamento (art. 3).

c) Procedura di controllo generale In generale, le persone responsabili devono notificare presso l’USAV le partite di prodotti della esca tre giorni prima dell’importazione allegando il certificato di cattura e i documenti di accompagnamento. Se non emergono indicazioni circa la prove- nienza da pratiche di pesca INN, l’USAV emette un numero di rilascio con il quale la partita può essere sdoganata. Per ogni partita notificata, è riscossa una tassa di CHF 70.

d) Procedura di controllo semplificata Le autorità di molti Paesi (in particolare gli Stati UE ed AELS nonché altri Paesi con una sorveglianza statale molto sviluppata della pesca) possono garantire in ampia misura che per quanto concerne le partite provenienti da questi Paesi sussiste solo un rischio ridotto di pratiche di pesca INN. A tale scopo, basandosi sulle indicazioni di questi Paesi per quanto concerne la sorveglianza della pesca e in considerazione di diverse fonti (UE, Interpol, organizzazioni regionali per la gestione della pesca, orga- nizzazioni internazionali, ecc.) e delle proprie constatazioni, la Svizzera stila una lista

di Paesi per cui non sussistono elementi che riconducono a pratiche di pesca INN (allegato 5). Nel caso di prodotti della pesca provenienti da questi Paesi, la Svizzera rinuncia a una previa verifica di tutti i documenti, siccome una tale verifica comporterebbe un onere amministrativo elevato per gli importatori e le autorità. Tuttavia, anche tutte le partite provenienti da questi Stati devono essere accompa- gnate dai rispettivi certificati di cattura e documenti di accompagnamento che saran- no conservati per tre anni. Le persone responsabili si assumono le proprie responsa- bilità verificando la presenza e la completezza dei documenti richiesti. L’Ufficio fede- rale effettuerà dei controlli a campione ai confini nazionali e nelle aziende. Tale procedura di controllo semplificata è gratuita per gli importatori e sgrava note- volmente il commercio poiché oltre il 90% delle partite proviene da questi Stati. Nel contempo, l’Ufficio federale è così in grado di fare uso delle risorse previste in modo mirato presso gli importatori dove effettivamente vi sono dei rischi, ovvero per le partite provenienti da Paesi in cui la sorveglianza della pesca non è nota oppure dove presenta lacune.

e) Divieto di importazione Analogamente all’UE, l’importazione di prodotti della pesca provenienti da Stati di bandiera che non sorvegliano sufficientemente la pesca può essere vietata anche in Svizzera (cfr. spiegazioni al punto 2.) e relative all’art. 3d). La Svizzera decide auto- nomamente. Si valuterà una collaborazione per lo scambio di informazioni con l’UE.

La soluzione trovata applica completamente le richieste della mozione Sommaruga e, in particolare, grazie all’ampia analogia con le disposizione UE si evita che la Svizzera possa diventare un mercato di sbocco alternativo per i prodotti della pesca INN. Gli oneri amministrativi sono mantenuti più bassi possibili e il carico che grava sui partecipanti di tale commercio è limitato allo stretto necessario.

II. Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto L’articolo descrive lo scopo dell’ordinanza che corrisponde alle richieste avanzate dalla mozione 09.2614 Carlo Sommaruga. In conformità alle disposizioni dell’UE fissate nel regolamento (CE) n. 1005/2008 sot- tostanno all’obbligo di controllo unicamente i prodotti della pesca di specie i cui effet- tivi sono in pericolo a causa dello sfruttamento commerciale. Si tratta di una misura

importante per garantire l’usufrutto sostenibile degli stock ittici marini. I prodotti della pesca di allevamento, i pesci ornamentali e i prodotti della pesca di acqua dolce sono invece esclusi dal campo di applicazione dell’ordinanza.

Art. 2 Definizioni La definizione del termine «Stato di bandiera» corrisponde alla definizione del rego- lamento (CE) n. 1005/2008 dell’Unione europea. Anche la definizione dei «prodotti della pesca» soggetti a controlli deve corrispondere alla definizione valida al momen- to nell’UE. Nella categoria prodotti della pesca rientrano unicamente i prodotti della pesca marittima di cui all’allegato 1 (cfr. art. 2 lett. a). I prodotti dell’acquacoltura e i prodotti della pesca in acque interne, per esempio, sono esclusi. Anche i pesci or- namentali, il caviale e le ostriche, così come diversi altri invertebrati acquatici non sono contemplati dall’ordinanza. La lettera i definisce cosa si intende per pesca illegale.

Art. 3 Condizioni di importazione L’articolo 3 sancisce il principio secondo cui i prodotti della pesca possono essere unicamente importati se accompagnati da un certificato di cattura e se sono di pro- venienza legale.

Art. 3a Certificato di cattura La definizione di «certificato di cattura», in relazione al modulo da usare (allegato 2), contiene tutte le indicazioni necessarie per la dimostrazione della provenienza legale, regolamentata e dichiarata della pesca. I certificati di cattura sono validati dallo Stato di bandiera del peschereccio/dei pescherecci che ha/hanno effettuato la cattura da cui sono stati ricavati i prodotti della pesca. Mediante il certificato di cattura si con- ferma che le catture sono state prelevate in conformità alle disposizioni di legge e delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili. L’uso seguente del termine «certificato di cattura» è impiegata per un certificato di questo tipo valido.

Art. 3b Documenti di accompagnamento I documenti di accompagnamento servono a identificare la partita. Occorre accom- pagnare di un certificato sanitario o di un documento veterinario comune di entrata (DVCE) unicamente le importazioni da Paesi terzi. Nel caso di partite dall’UE non è necessario verificare tali documenti.

Art. 3c Obbligo di conservazione e controllo degli effettivi I certificati di cattura e i documenti di accompagnamento devono essere conservati per tre anni per permettere un controllo da parte delle autorità, in particolare dopo l’importazione e nell’ambito dei controlli semplificati o dei controlli degli effettivi.

Art. 3d Divieto di importazione In base all’articolo 9 capoverso 1 LF-CITES, il Consiglio federale può vietare l’importazione di specie di fauna e di flora se dispone di informazioni affidabili secon- do cui esse sono prelevate dall’ambiente naturale illegalmente o in una quantità tale da compromettere gli effettivi naturali.

Se la pesca non è sorvegliata a sufficienza oppure se mancano regolamentazioni di sorveglianza, può essere che le catture effettuate sorpassino le quantità sopportate dall’ambiente naturale e che gli stock ittici siano gravemente compromessi. Altri pro- blemi possono emergere negli Stati in cui sono firmati documenti emessi dalle autori- tà nonostante contengano indicazioni errate (corruzione) oppure qualora la falsifica- zione di documenti emessi dalle autorità non è perseguitata per legge e combattuta a sufficienza. Non è possibile evitare questo fenomeno con i controlli delle importazio- ni. Pertanto, in casi del genere, occorre valutare la possibilità di emettere un divieto di importazione. Un divieto può riguardare tutti oppure anche solo determinati prodot- ti della pesca. Prima di emettere un divieto di importazione, occorre svolgere ampi accertamenti e allo Stato di bandiera interessato è accordata la possibilità di prendere posizione. Per l’analisi dei rischi, la Svizzera si basa sulle fonti di informazione di cui all’articolo 19 e prende in considerazione le decisioni adottate dal Consiglio UE in base all’articolo 31 e seguenti in combinato disposto con l’articolo 38 (1) del regolamento (CE) n. 1005/2008. Questa regolamentazione permette di gestire i divieti di importazione in modo obietti- vo, flessibile e consono alle circostanze. Gli Stati di bandiera i cui prodotti della pe- sca sono soggetti a divieto di importazione (parziale) sono elencati nell’allegato 4.

La possibilità di uno scambio di informazioni e della collaborazione di esperti svizzeri nelle commissioni UE, previste per l’attuazione delle disposizioni di importazione, è valutata nel quadro di una collaborazione contrattuale con l’UE.

Sezione 2: Procedura di controllo generale

La provenienza legale dei prodotti della pesca è verificata nella procedura di controllo generale oppure nella procedura di controllo semplificata (v. sezione 3).

Art. 4 Notifica preventiva della partita Capoverso 1 Il termine di tre giorni lavorativi serve all’USAV per verificare i documenti.

Capoverso 2 Per determinate importazioni (p. es. importazioni di pesce fresco per via aerea) non è possibile effettuare la notifica preventiva già tre giorni lavorativi prima dell’importazione. Queste catture sono infatti inviate entro 24 ore dalla pesca. Per questo tipo di importazioni speciali, è possibile adeguare il termine di notifica.

Capoverso 3 Per motivi di efficienza, la notifica delle partite presso l’USAV, corredata dal certifica- to di cattura e dai documenti di accompagnamento registrati elettronicamente, avvie- ne tramite un sistema di informazione elettronico.

Art. 5 Rilascio della partita Capoverso 1 L’USAV verifica i documenti inviati innanzitutto per quanto riguarda la completezza e la leggibilità. Se le indicazioni riportate sui documenti trasmessi non sembrano plau- sibili, si procede a ulteriori verifiche relative alle zone di cattura menzionate, alle ri- spettive regolamentazioni di cattura, ai pescherecci e ai diritti di firma. Se persistono dubbi giustificati sulla provenienza legale, l’USAV non emette il nume- ro di rilascio.

Capoverso 2 Se i documenti necessari sono completi e corretti, ovvero se la provenienza legale dei prodotti della pesca da importare è verificabile, la procedura di controllo non pre- vede ulteriori ritardi all’importazione (rilascio entro 1-2 giorni lavorativi).

Capoverso 3 Le irregolarità di entità minore possono per esempio essere: documenti illeggibili, scarti nelle indicazioni sul trasporto della merce, incongruenze tra i documenti di ac- compagnamento e il certificato di cattura oppure vizi di forma. Con la proroga di sette giorni lavorativi si intende evitare che le partite di derrate alimentari non possano es- sere importate a causa di vizi di forma minori. Le irregolarità di entità maggiore, invece, sono per esempio certificati di cattura falsi- ficati, dichiarazioni inveritiere nella notifica o l’omissione di incongruenze importanti tra la partita e le indicazioni sul certificato di cattura. In tal caso non è accordata una deroga e il rilascio non è concesso.

Capoverso 4 Il numero di rilascio è inviato immediatamente sotto forma elettronica al richiedente dopo la verifica della partita e della sua legalità.

Capoverso 5 Tramite il numero di rilascio, la partita può essere notificata nel sistema doganale e- dec e poi importata. Se per lo sdoganamento nel sistema elettronico doganale non è inserito il numero di rilascio dell’USAV, non è possibile importare la partita. Così, nella procedura di con- trollo generale, si garantisce che unicamente le partite di cui sono stati verificati i cer- tificati di cattura e i documenti di accompagnamento per quanto concerne la pesca INN sono tassati dalle dogane e in seguito importati.

l’USAV si riserva la possibilità di effettuare ispezioni in Svizzera anche dopo l’emissione del numero di rilascio (v. art. 9).

Sezione 3: Procedura di controllo semplificata

Per i prodotti della pesca provenienti da Stati di bandiera in cui vigono standard ele- vati nella lotta e nell’impedimento delle pratiche di pesca INN è prevista una procedu-

ra di controllo semplificata. Tali prodotti sottostanno tuttavia all’obbligo di controllo e devono anch’essi essere accompagnati da un certificato di cattura (art. 3). Ma per quanto riguarda i controlli, in funzione dei rischi ridotti, si applica una procedura più semplice.

Art. 6 Procedura di controllo semplificata Capoverso 1 Le persone responsabili possono importare prodotti della pesca dagli Stati di bandie- ra a basso rischio di pratiche di pesca INN (elencati all’allegato 5) senza previa noti- fica e senza dover inserire i dati nel sistema di informazione. In questo modo le per- sone responsabili sono sgravate dagli oneri amministrativi e non devono versare al- cuna tassa per le partite (art. 13). La procedura di controllo semplificata permette inoltre l’importazione immediata e di conseguenza la vendita dei prodotti più rapida.

Capoverso 2 Per accertare se uno Stato di bandiera è a basso rischio di pratiche di pesca INN si procede a un’analisi dei rischi approfondita in base ai criteri elencati nell’articolo 6 capoverso 2. Si tratta per esempio dell’analisi della legislazione e degli strumenti di esecuzione. Qualora si tratta di specie ittiche regolamentate a livello multinazionale (p. es. tonno o merluzzo) si verifica anche se lo Stato di bandiera è membro dell’organizzazione regionale che gestisce la pesca di queste specie e che emette autorizzazioni di cattura. Lo Stato di bandiera può essere non integrato nell’allegato 5 o esserne stralciato se in base alle fonti di cui all’articolo 19 o in seguito alle consta- tazioni dell’USAV relative ai controlli dei certificati di cattura emergono indicazioni sufficientemente dimostrate che riconducono a tolleranza o favoreggiamento della pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.

Capoverso 3 Il capoverso 3 rimanda alle fonti di informazioni su cui si basa il DFI nell’ambito degli accertamenti.

Art. 7 Adeguamento dell’allegato 5 Capoverso 1 Confrontare a tale riguardo le spiegazioni al punto I 2.), ultimo capoverso.

Capoverso 2 Tutti gli Stati di bandiera hanno il diritto di formulare una richiesta di essere integrati nell’allegato 5. Gli articoli 6 e 7 sanciscono tuttavia che non sussiste il diritto a essere elencati nell’allegato. La disposizione è formulata in modo da non essere vincolante.

Il DFI può stralciare uno Stato di bandiera dalla lista se sono presenti indicazioni suf- ficientemente dimostrate che riconducono a tolleranza o favoreggiamento delle prati- che di pesca INN.

Capoverso 3 Prima di respingere la richiesta di inserimento o prima di essere stralciato dall’elenco dell’allegato 5, lo Stato di bandiera interessato ha l’opportunità di prendere posizione.

Sezione 4: Controlli, contestazioni e disposizioni penali

Art. 8 Organi di controllo È principalmente l’USAV ad occuparsi dei controlli. L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) sostiene l’USAV in singoli casi (p. es. nel caso di cui all’art. 14 cpv. 2) e trasmette i dati doganali a quest’ultimo. Con il capoverso 2 si crea la possibilità di affidare compiti di esecuzione a terzi in caso di necessità (art. 17 cpv. 2 LF-CITES).

Art. 9 Controlli Capoverso 1 Gli organi di controllo necessitano dei diritti di accesso ai posti di ispezione frontalieri e agli uffici doganali per lo svolgimento dei loro compiti. Tuttavia devono anche avere il diritto di effettuare controlli presso la sede sociale della persona responsabile (in loco).

Capoverso 2 I controlli fisici servono da strumenti aggiuntivi in caso di importazione tramite proce- dura di controllo generale, ma sono soprattutto rilevanti per le importazioni nella pro- cedura semplificata. Tali controlli possono essere eseguiti a campione o in seguito a sospetti e si basano sui possibili rischi. Tramite i controlli a campione si può verificare se le specie e le quantità dei prodotti della pesca importati corrispondono alle relative indicazioni sui documenti trasmessi. Dopo l’importazione tramite procedura semplifi- cata, si accerta se gli importatori si assumono le loro responsabilità (verifica se sono presenti i certificati di cattura compilati in tutte le parti per tutte le partite). Si procede a un’ulteriore verifica se emergono dubbi circa la correttezza delle indica- zioni relative alle singole partite, agli Stati di bandiera, ai certificati di cattura o ai do- cumenti di accompagnamento.

Capoverso 3 / Capoverso 4 Nell’ambito dei controlli gli organi di controllo devono avere l’accesso ai documenti commerciali rilevanti e devono poter ricevere tutte le informazioni necessarie che permettono di risalire alla provenienza legale dei prodotti della pesca importati e di comprovare l’adempimento delle disposizioni della presente ordinanza. In caso di controlli da parte degli organi preposti, le persone responsabili devono essere in gra- do di spiegare quale merce corrisponde a quale certificato di cattura. I documenti e i prodotti devono essere mostrati oppure, qualora il controllo avviene nella sede socia- le, occorre confermare la presenza tramite la contabilità delle merci.

Art. 10 Contestazioni La partita è contestata se si riscontrano lacune ai sensi dell’articolo 10 lettere a–c. L’organo di controllo informa la persona responsabile sulle lacune riscontrate.

Art. 11 Provvedimenti Capoverso 1 In principio, la dogana verifica unicamente se il numero di rilascio necessario è stato registrato nel sistema doganale. Tuttavia, se nel quadro delle verifiche di diritto do- ganale emergono sospetti (p. es. per quanto concerne la plausibilità del numero di ri- lascio, l’uso illegale di numeri di rilascio, la mancanza di coerenza tra la merce e i documenti), l’AFD trattiene le partite e contatta l’USAV. L’USAV verifica i documenti disponibili, rilascia la partita oppure prende i provvedimenti necessari secondo l’articolo 11 capoverso 2. Capoverso 2 Se la provenienza legale dei prodotti della pesca non può essere comprovata in mo- do plausibile nella procedura di controllo generale, il rilascio della partita e di conse- guenza anche dell’importazione sono negati.

Art. 12 Disposizioni penali L’articolo 26 capoverso 1 lettera b LF-CITES prevede una multa fino a 40 000 franchi per chiunque violi intenzionalmente le prescrizioni emanate dal Consiglio federale o dal DFI in applicazione degli articoli 7 capoverso 2, 9 e 11 capoverso 3 e la cui inos- servanza è stata dichiarata punibile. L’infrazione intenzionale è punita con una multa fino a 20 000 franchi (art. 26 cpv. 4 LG-CITES). L’articolo 26 capoverso 2 LF- CITES elenca casi gravi non esaustivi per cui è previ- sta una pena detentiva fino a tre anni e una pena pecuniaria massima di oltre 1 mi- lione di franchi. Per esempio se le prescrizioni sono state violate per mestiere o abi- tualmente. In base a tale ordinanza, è presente un’infrazione punibile se qualcuno importa pro- fessionalmente in Svizzera prodotti della pesca senza certificati di cattura validi. È per esempio possibile in caso di importazioni tramite procedura di controllo semplifi- cata, se da un controllo in Svizzera emerge che per la partita non è disponibile un certificato di cattura valido. D’altro canto, anche i controlli fisici svolti in una procedu- ra di controllo generale possono far emergere che per una partita importata è stato presentato un certificato di cattura falsificato o invalido durante la previa notifica op- pure che i documenti non corrispondevano alla partita o non coprivano l’intera partita. Non è nemmeno possibile escludere del tutto il contrabbando di prodotti della pesca provenienti dagli Stati di bandiera elencati all’allegato 4 (Stati di bandiera per cui è stato emesso un divieto di importazione). Per questo è punibile anche l’infrazione contro questo articolo. Chiunque invece notifica prodotti della pesca secondo la presente ordinanza e, a causa di certificati di cattura lacunosi o divieti di importazione non riceve un numero di rilascio, non sottostà alle norme penali poiché non si è verificata un’importazione senza certificato di cattura valido (art. 3 cpv. 1). Il rifiuto dell’importazione adempie sufficientemente lo scopo della presente ordinanza.

Sezione 5: Tasse e costi

Art. 13 Tasse per ogni partita Analogamente all’ordinanza sulle tasse dell’USAV (RS 916.472), gli emolumenti so- no riscossi per ogni partita notificata e non per ogni certificato di cattura trasmesso. Con una prezzo di CHF 70 per partita nella procedura di controllo generale, le tasse sono moderate e potranno circa coprire gli oneri amministrativi per i controlli (v. an- che punto III).

Siccome nella procedura di controllo semplificata non è necessaria la notifica delle partite, le importazioni da Stati di bandiera a rischio ridotto di pratiche di pesca INN elencati all’allegato 5 non sono soggette a tasse.

Art. 13a Altre tasse Questa disposizione poggia sul principio di causalità e si basa sull’articolo 20 capo- verso 2 LF-CITES.

Capoverso 1 In Svizzera, i controlli non avvengono in modo esteso ma a campione e in caso di sospetto. Gli importatori controllati a campione non devono essere svantaggiati ri- spetto agli importatori non controllati. Per questo, le spese di controllo sono riscosse unicamente in caso di contestazione.

Capoverso 2 Si fattura su base di tariffa oraria. La tariffa oraria di CHF 200 comprende una parte dei costi di spostamento, suddivisi uniformemente tra le parti controllate soggette a pagamento. La complessità dei controlli comporta una tariffa oraria più elevata rispet- to alla tariffa oraria generale di CHF 140 prevista dall’articolo 3 capoverso 3 e dall’articolo 4 dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV (RS 916.472).

Art. 14 Costi durante la procedura di controllo e in seguito a contestazione Questa disposizione poggia sul principio di causalità e si basa sull’articolo 20 capo- verso 3 LF-CITES. Per la fattura, si tiene conto dei costi effettivi.

Sezione 6: Trattamento dei dati

Considerazioni generali L’applicazione dell’ordinanza comporta che gli organi di controllo elaborino i docu- menti relativi alle partite e i dati personali in modo elettronico. Solo così la valutazio- ne dei certificati di cattura e dei documenti di accompagnamento può essere realiz- zata velocemente ed efficacemente. L’articolo 21 capoverso 1 LF-CITES prevede che la Confederazione gestisca un sistema d’informazione per adempiere ai compiti stabiliti nella LF-CITES. Il Consiglio federale disciplina le singole modalità in base all’articolo 21 capoverso 2 LF-CITES. Stabilisce in particolare quali organi di control-

lo, nell’ambito dei loro compiti esecutivi, possono trattare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, e quali organi di controllo possono accedere median- te procedura di richiamo a tali dati.

Per il trattamento dei dati necessario per l’attuazione della presente ordinanza, si prevede di integrare i lavori nel quadro delle attività di rinnovo del sistema di informa- zione per l’attuazione dei compiti secondo LF-CITES (progetto CAVIAS). L’integrazione nel sistema dei controlli per la pesca illegale non comporta costi ag- giuntivi significativi. Qualora tali lavori non fossero ancora conclusi all’entrata in vigo- re del presente regolamento, in una fase iniziale la gestione dei dati sarebbe da effet- tuare tramite e-mail e un semplice sistema tabellare. Nel sistema di informazione di cui all’articolo 21 LF-CITES occorre registrare i dati necessari per i compiti di attuazione della presente ordinanza.

Art. 15 Registrazione di dati nel sistema di informazione I dati da registrare nel sistema di informazione sono elencati individualmente.

Art. 16 Inserimento dei dati Sono esplicitati il diritto e l’obbligo di inserimento dei dati da parte della persona re- sponsabile e dall’USAV. In caso di guasti nel sistema di informazione, l’USAV si occupa dell’immissione dei dati e garantisce così che la notifica e conseguentemente l’importazione restino pos- sibili.

Art. 17 Accesso ai dati del sistema di informazione I collaboratori dell’USAV incaricati di svolgere questi compiti dispongono di autoriz- zazioni di accesso nella procedura di richiamo per visualizzare i dati e per inserirne.

Art. 18 Comunicazione dei dati agli organi di controllo Questo articolo prevede la trasmissione dei dati necessari per l’attuazione agli organi di controllo. Si basa sull’articolo 21 capoverso 2 e l’articolo 22 LF-CITES.

Art. 19 Comunicazione dei dati alle autorità estere Se sussistono dubbi sulla veridicità di un certificato di cattura, occorre verificarne il contenuto confrontandolo con i dati di altre autorità. A tale scopo si inviano copie elettroniche alle autorità nazionali preposte alla pesca degli Stati di bandiera, alle au- torità doganali interessate o agli uffici specialistici dell’UE o dei suoi Stati membri. È inoltre possibile richiedere documenti alle organizzazione regionali per la gestione della pesca (ORGP, in inglese RFMO Regional Fisheries Management Organisa- tions). Se dalle verifiche emergono dubbi fondati sulla veridicità dei certificati di cattu- ra, occorre coinvolgere anche altre organizzazioni internazionali competenti, come l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) e l’Unione Mondiale per la Con-

servazione della Natura (International Union for Conservation of Nature, IUCN) così come gli organi di polizia (Interpol, organi nazionali). In compenso, per il controllo delle autorità della provenienza legale dei prodotti della pesca, è anche importante poter ottenere informazioni dalle fonti menzionate. In particolare per la valutazione degli Stati di bandiera in considerazione dei rischi di attività di pesca INN (art. 6 e 15) devono essere note le informazioni provenienti dalle fonti ufficiali del settore della pesca, dagli organi doganali e di polizia. Le indicazioni sui certificati di cattura e sui documenti di accompagnamento non sono dati personali degni di particolare protezione (art. 3, lett. c della legge federale sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1). I dati relativi ai procedimenti o alle sanzioni amministrativi e penali sono invece dati personali degni di particolare protezione (art. 3, lett. c LPD). Tali dati non possono essere comunicati ad autorità estere poiché manca la base legale a tale scopo: l’autorizzazione a comunicare dati degni di parti- colare protezioni ad autorità estere secondo l’articolo 23 LF-CITES riguarda unica- mente l’applicazione della Convenzione CITES e la LF-CITES.

Art. 20 Sicurezza informatica Si applica l’ordinanza del 9 dicembre 2011 sull’informatica nell’Amministrazione fede- rale (OIAF; RS 172.010.58).

Art. 21 Archiviazione e cancellazione dei dati Capoverso 1 Per i dati registrati nel sistema di informazione valgono le regole della legge sull’archiviazione.

Capoverso 2 I numeri di rilascio e le notifiche respinte, i rilasci e i dati relativi alle procedure ammi- nistrative e penali sono cancellati dopo dieci anni.

Sezione 7: Adeguamento degli allegati

Art. 22 Come menzionato all’inizio (punto I; 5.; a), l’ordinanza si orienta principalmente alle direttive dell’UE fissate nel regolamento (CE) n. 1005/2008 per quanto riguarda i con- trolli dei rispettivi prodotti della pesca (allegato 1), le indicazioni necessarie sui certifi- cati di cattura (allegato 2) e il documento «dichiarazione di trasformazione». Per quanto concerne le competenze del DFI per adeguare gli allegati 1, 2 e 3, vedasi punto I 2.

Allegati 1 – 5 Allegato 1: Elenco dei prodotti della pesca soggetti all’obbligo di controllo La lista dei prodotti della pesca interessati è stata sostanzialmente elaborata analo- gamente al regolamento (CE) n. 1005/2008 (allegato 1). Contrariamente all’UE, per

questioni di praticità è stata scelta una rappresentazione positiva, ovvero tutte le voci di tariffa interessate dalla regolamentazione in base alla tariffa doganale Tares sono nominate singolarmente ed esplicitamente. Tutti i prodotti della pesca in acque interne e le specie ornamentali non rientrano nel- la definizione «prodotti della pesca». Anche tutti i prodotti dell’acquacoltura sono esclusi dall’obbligo di controllo e dunque anche dall’obbligo di notifica.

Allegato 2: Certificato di cattura Il certificato di cattura è strutturato analogamente al certificato di cattura previsto dal regolamento (CE) n. 1005/2008, allegato II. Il formato riportato all’allegato 2 è esplicitamente un modello. Tutti i moduli, anche le versioni nazionali in altri formati, sono accettati benché riportino tutte le informazioni necessarie contenute nel modello.

Allegato 3: Modulo di dichiarazione di trasformazione Il modulo di dichiarazione di trasformazione è strutturato analogamente allo stesso modulo previsto dal regolamento (CE) n. 1005/2008, allegato II. Il formato riportato all’allegato 3 è un modello. Tutti i moduli, anche le versioni nazio- nali in altri formati, sono accettati benché riportino tutte le informazioni necessarie contenute nel modello. Per l’importazione di prodotti della pesca che formano una sola partita e che sono stati trasformati in un Pese terzo che non è lo Stato di bandiera, la persona respon- sabile è tenuta a presentare alle autorità del Paese di importazione una dichiarazione emessa dallo stabilimento di trasformazione del rispettivo Paese terzo e confermata dalla rispettiva autorità in base al modulo dell’allegato 3. In tale modo si vuole garan- tire che dietro ai prodotti trasformati non si nasconda una provenienza illegale.

Allegato 4: Stati di bandiera per i quali vige un divieto di importazione di pro- dotti della pesca Poiché gli accertamenti saranno effettuati unicamente dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza, al momento non vi sono Stati si bandiera colpiti dal divieto di importa- zione. Lo Stato elencato funge unicamente da esempio. La procedura da seguire per integrare uno Stato di bandiera dall’allegato 4 oppure stralciarlo è descritta al punto II. / Sezione 1 articolo 3d.

Allegato 5: Stati di bandiera da cui è possibile importare prodotti della pesca tramite procedura semplificata Nell’allegato 5 si trova una lista degli Stati di bandiera da cui possono essere impor- tati prodotti della pesca tramite procedura semplificata (art. 6). I criteri e la procedura per aggiornare l’allegato 5 sono spiegati nella sezione II. del presente commento e nella sezione 3 (art. 7) dell’ordinanza. Al momento sono in atto accertamenti a tale riguardo, per questo alcuni Stati di ban- diera, per i quali sono in corso chiarimenti, sono elencati a titolo di esempio.

4 www.tares.ch

III. Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni In base alla strategia dei controlli, fondamentalmente tutte le partite rilevanti per quanto concerne la pesca INN (ovvero le partite per cui vige l’obbligo di certificato di cattura) sottostanno all’obbligo di controllo. Le partite sottostanno alla procedura di controllo generale oppure alla procedura semplificata. Solamente le partite che sono importate tramite procedura di controllo generale sono soggette all’obbligo di notifica e a un controllo dei documenti del 100%. Per queste partite si registrano e si controllano tutti i certificati di cattura. Tuttavia, sono previsti dei controlli successivi dei documenti sul posto e controlli fisici aggiuntivi basati sui rischi.

1. Compiti e oneri di personale

Per valutare gli oneri, ci si basa sulle partite che nel 2012 sono state importante in Svizzera. Si stima che in totale occorrono tre posti a tempo pieno. Le attività comprendono valutazione della plausibilità dei documenti, controlli succes- sivi in base ai rischi, controlli fisici (presso gli organi doganali di entrata oppure sul posto), la collaborazione con l’UE (trasferimento delle conoscenze, di informazioni, ecc.), formazioni, previa e successiva elaborazione dei controlli e svolgimento delle procedure amministrative. In relazione alle diverse competenze specialistiche necessaire, per le attività previste si dovrà contare su due collaboratori scientifici e una persona con compiti ammini- strativi. I tre posti sono a tempo pieno. Per il calcolo dei posti a tempo pieno, con un tempo di lavoro al 100%, si prevede 2050 ore all’anno (=247 giorni lavorativi all’anno).

Ciò comporta i costi seguenti, per quanto concerne i due collaboratori scientifici:

2 x CHF 192 900 (CHF 150 000 retribuzione più CHF 30 000 contributi del datore di lavoro e CHF 12 900 costi per il posto di lavoro) = CHF 385 800

Per un collaboratore amministrativo: CHF 100 000 retribuzione più CHF 20 000 contributi del datore di lavoro e CHF 12 900 costi per il posto di lavoro = CHF 132 900

Totale risorse per il personale CHF 518 700

Tenendo conto di 8200 partite notificate previamente all’anno per un emolumento di controllo pari a CHF 70 per partita notificata, la totalità delle entrate è di circa CHF 574 000. Pertanto, per quanto riguarda i costi per il personale si può presumere che si raggiungerà la completa neutralità dei costi.

2. Costi informatici

L’attuazione informatica della presente ordinanza avverrà tramite il progetto informa- tico CAVIAS (CAVIAS è il progetto di rinnovamento del sistema di informazione per l’attuazione dei compiti stabiliti nella LF- CITES). Il finanziamento di questo progetto è garantito da un aumento degli emolumenti limitato nel tempo e specifico che non ha nessuna incidenza sui costi della Confederazione. Per la fase iniziale dell’attuazione informatica dell’ordinanza sarà necessario un ser- vizio di consulenza esterno. I costi si elevano a CHF 25 000 e rientreranno nel pre- ventivo dell’USAV.

3. Costi servizi interni / finanze

Il sistema per la contabilità delle tasse sarà introdotto analogamente al sistema di contabilità nell’ambito CITES. A tale fine, occorre creare un’interfaccia tra il sistema di informazione INN e SAP (i costi di tale operazione sono ancora in fase di valuta- zione). Per le diverse attività dell’ambito finanziario, come la riscossione delle tasse, l’elaborazione delle fatture, la risposta di domande, gli storni, ecc. vi saranno altri co- sti di personale amministrativo (stima: 5-10% per il collaboratore amministrativo).

IV. Ripercussioni per l’economia Le ripercussioni dell’ordinanza a livello economico sono minime. Riguardano gli im- portatori di prodotti della pesca solamente quando i prodotti sono direttamente impor- tati da Paesi in cui vi è un rischio indefinito fino ad elevato (13% di tutte le importa- zioni). Per gli importatori professionali, l’emolumento per il controllo è di importanza limitata. Per esempio: una partita di prodotti della pesca di dimensioni medie di 1,3 tonnellate ha un valore di CHF 6500. La tassa di controllo di CHF 70 corrisponde so- lamente a poco più dell’1% del valore della merce. Grazie al sistema elettronico previsto, gli oneri amministrativi (inserimento dei dati ri- guardanti la partita e ricezione del numero di rilascio) possono essere mantenuti bassi. Non vi sono oneri amministrativi in caso di prodotti della pesca importanti nella procedura di controllo semplificata (cfr. art. 6 segg.). Con l’introduzione del controllo della pesca INN, è inoltre possibile rafforzare la fidu- cia dei consumatori nella provenienza legale dei prodotti della pesca tramite le rispet- tive misure di marketing e di informazione, cosa che si può ripercuotere positivamen- te sui consumi.

V. Compatibilità con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano interna- zionale

1. Impegni contrattuali nei confronti dell’UE

L’ordinanza non è parte integrante dell’Accordo veterinario bilaterale con l’UE (alle- gato 11 dell’Accordo agricolo, RS 0.916.026.81) poiché i controlli della provenienza legale dei prodotti della pesca importati non ha come scopo la tutela della salute bensì la salvaguardia degli stock ittici minacciati. In parallelo all’indagine conoscitiva, si valuta una collaborazione adeguata con l’UE. La fattibilità, la forma giuridica e il momento di un accordo futuro dipendono non da ultimo dagli sviluppi politici europei in generale e degli sviluppi delle trattative in ma- teria di agricoltura, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti e sanità pubblica.

2. Compatibilità con l’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del

commercio5 La presente ordinanza contiene diverse disposizioni commerciali, pertanto occorre verificare la compatibilità con il dispositivo normativo del commercio internazionale. In tale contesto, è rilevante l’Accordo generale del 30 ottobre 1947 su le tariffe doga- nali e il commercio (GATT; RS 0.632.21, entrato in vigore in Svizzera il 1° agosto 1966). Per quanto concerne il testo, occorre verificare anche la rilevanza dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell’Organizzazione mondiale del com- mercio (allegato 1A.6 dell’Accordo che istituisce l’OMS). In tale ambito vi è un’incertezza poiché la giurisprudenza dell’OMS non ha ancora chiarito sufficiente- mente se e in quale misura le regolamentazioni riguardanti caratteristiche non rile- vanti ai beni, in questo caso la cattura illegale, sono un «regolamento tecnico» ai sensi dell’accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi.

Articolo I GATT ed ev. articolo 2.1 dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi L’ordinanza prevede un obbligo generale di controllo delle partite composte da pro- dotti della pesca importati (art. 3 in combinato disposto con art. 9). Nel caso di Stati di bandiera in cui è attestato uno standard elevato nella lotta e nelle misure per im- pedire le pratiche di pesca INN (Stati di bandiera elencati nell’allegato 5, i criteri sono elencati all’art. 6) non è necessario verificare la legalità di ogni partita prima dell’importazione. Gli Stati di bandiera di cui all’allegato 5 usufruiscono della proce- dura di controllo semplificata, fintanto che adempiono i criteri di cui all’articolo 6. Questa posizione avvantaggiata si basa su criteri giustificati obiettivamente, ma si contrappone al principio del commercio mondiale secondo cui non si può attuare di- scriminazioni tra due beni uguali. L’uguaglianza dei beni è valutata unicamente in base alle caratteristiche dei beni stessi e non in funzione delle procedure per «realiz- zare» i prodotti.

5 Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20). Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1995.

Articolo XI GATT ed ev. articolo 2.2 dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi Il divieto di importazione sancito dall’articolo 3d dell’ordinanza viola l’articolo XI GATT secondo cui sono abolite le restrizioni quantitative. Si pone inoltre la domanda se il divieto sotto forma di «regolamento tecnico» non possa essere, a determinate condi- zioni, un ostacolo al commercio e pertanto violare l’articolo 2.2 dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi.

Articolo XX GATT Queste violazioni delle disposizioni GATT potrebbero essere giustificate in contem- plazione delle eccezioni fissate dall’articolo XX GATT. L’articolo XX lettera g prevede infatti un’eccezione per la conservazione di risorse naturali esauribili. L’ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati ha lo scopo e l’obiettivo di contrastare il rischio di sfruttamento eccessivo delle risorse it- tiche viventi vietando le importazioni di prodotti della pesca illegali, irregolari e ottenu- ti in modo non regolamentato. I prodotti della pesca elencati nell’allegato 1 proven- gono da specie sfruttante intensamente per il commercio a livello globale e sono dunque delle specie in pericolo. Nell’ambito del caso dei «gamberetti USA»6, l’Appellate Body dell’OMC si è espresso come segue sull’articolo XX lettera g. Con- formemente al preambolo dell’Accordo dell’OMC, secondo cui si consente «al tempo stesso un impiego ottimale delle risorse mondiali, conformemente all’obiettivo di uno sviluppo sostenibile ...», a determinate condizioni, l’Appellate Body ha considerato legali anche misure unilaterali che obbligano altri Stati a un cambiamento di politica. Tali misure non possono essere di natura discriminatoria e devono lasciare una de- terminata flessibilità agli altri Stati per quanto concerne il raggiungimento di metodi sostenibili per l’ottenimento di, in questo caso, gamberetti. L’Appellate Body ha inol- tre richiesto che gli USA avviassero trattative serie con gli Stati potenzialmente colpiti dal divieto di importazione.

In base all’articolo XX, un ostacolo al commercio è giustificato se le misure non sono discriminatorie o causano ostacoli al commercio in modo arbitrario e non motivato. a) Stati di bandiera elencati all’allegato 5: ogni Stato di bandiera che dispone di una normativa, un’autorità competente e degli strumenti di attuazione necessari per combattere e impedire le pratiche di pesca INN può essere inserito nell’allegato 5 (art. 7 cpv. 2). In questo modo, i suoi prodotti della pesca potranno essere impor- tati tramite procedura di controllo semplificata. I criteri (art. 6) e la procedura (art. 7) sono trasparenti e motivati in modo adeguato e valgono per tutti gli Stati di ban- diera. In tale senso, non vi è una discriminazione arbitraria e ingiustificata.

b) Divieto di importazione: all’articolo 3 l’ordinanza contiene criteri e procedure chiare che comportano un divieto di importazione. Per queste misure decisive, si verifica con precisione e in ogni singolo caso la stretta necessità e l’idoneità. Il divieto può essere emesso per tutti i prodotti della pesca di cui all’allegato 1 oppure anche unicamente per determinati prodotti (art. 3d cpv. 1). Anche questa possibilità per-

6 Rapporto del 12 ottobre 1998 e del 22 ottobre 2001; T/DS58/AB/R;

http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis08_e.htm, pagina visitata l'ultima volta in data 05.11.2014.

mette un’applicazione proporzionata del divieto di importazione. Inoltre, prima di emettere la misura, con lo Stato di bandiera interessato si intavolano trattative se- rie.

Accordi di libero scambio Anche gli obblighi contenuti negli accordi di libero scambio della Svizzera corrispon- denti agli articoli I e XI GATT (e agli art. 2.1 e 2.2 Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi) sarebbero violati da un divieto di importazione di prodotti della pesca. Sic- come gli accordi di libero scambio si basano sul dispositivo normativo OMC, in tale contesto si pone la stessa problematica come nell’OMC e si applicano le spiegazioni al punto XX GATT.

3. Notifica dell’ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei

prodotti della pesca importati L’UE ha notificato il regolamento (CE) n. 1005/2008 nel 2009 in base all’accordo con l’OMC8. In tale contesto, l’UE ha sottolineato che la normativa per la lotta contro le pratiche di pesca INN non rappresenta un ostacolo al commercio bensì che favorisce il commercio di prodotti della pesca legali perché riduce sostanzialmente la concor- renza sleale esercitata dai prodotti pescati illegalmente. Il 9 ottobre 2014, l’UE ha no- tificato anche i divieti di importazione per Belize, Cambogia e Guinea 9. Anche la Svizzera notificherà la presente ordinanza presso l’OMC. Secondo le previ- sioni, anche gli eventuali divieti di importazione di cui all’articolo 3d specifici per ogni Stato di bandiera interessato sono da notificare all’OMC.

4. Questione della violazione di singoli accordi di libero scambio

Infine, nelle valutazioni da effettuare per emettere eventuali modifiche dei divieti di importazione (art. 11), occorre anche tenere in considerazione gli aspetti di diritto commerciale e in particolare gli obblighi della Svizzera derivanti dagli accordi di libero scambio con i diversi Paesi terzi. Allo stato attuale, la Svizzera non ha stipulato accordi di libero scambio con Stati presumibilmente colpiti da divieti di importazione. Pertanto, l’ordinanza non viola attuali accordi di libero scambio conclusi dalla Svizze- ra.

7 RS 0.632.20

8 Riferimento: G/TBT/747 del 10 febbraio 2009.

9 OMC Comitato per l'accesso al mercato: NOTIFICATION PURSUANT TO THE DECISION ON NOTIFICATION PROCEDURES FOR QUANTITATIVE RESTRICTIONS (G/L/59/REV.1); pag. 1 e pag. 21 10 http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00515/01330/index.html?lang=it; pagina visitata l'ultima volta in data 05.11.2014