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Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation

Ufficio federale dell’ambiente UFAM Abteilung Arten, Ökosysteme, Landschaften

Modifica dell’ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM; RS 922.32) Rapporto esplicativo

[Stato 17.7.2014]

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1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Nel 2010, il Parlamento federale accogliendo la mozione «Misure per la regolazione degli effettivi di 1 uccelli piscivori e l’indennizzo dei danni ai pescatori professionisti» (09.3723 Mo. CAPTE) , al fine di una prevenzione dei danni nell’ambito della pesca professionale da parte dei cormorani, ha incaricato il Consiglio federale di rivedere dopo l’ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) anche l’ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM; RS 922.32). L’obiettivo è quello di integrare l’ORUAM con un articolo che incarichi l’UFAM di elaborare in collaborazione con i Cantoni un aiuto all’esecuzione delle disposizioni in materia di cormorani.

Dall’entrata in vigore dell’ORUAM sono state istituite 10 riserve d’uccelli acquatici d’importanza internazionale e 26 riserve d’importanza nazionale. La delimitazione delle riserve è fondata sugli 2,3 inventari corrispondenti della Stazione ornitologica svizzera di Sempach . La Svizzera rappresenta un luogo di svernamento e di sosta molto importante per diverse specie d’uccelli acquatici migratori; ciò vale in particolare il Lago di Costanza, il Reno, l’Aare, il Lago di Neuchâtel e il Lago Lemano. Circa mezzo milione d’uccelli acquatici sverna sui laghi e sui fiumi svizzeri.

1.2 Nuova regolamentazione proposta

La presente revisione parziale dell’ORUAM, risponde fondamentalmente alle attuali esigenze ed è caratterizzata dalle seguenti priorità:  aiuto all’esecuzione in materia di cormorani: elaborazione delle basi legali che consentano di emanare un aiuto all’esecuzione in materia di cormorani secondo la mozione CAPTE-N 09.3723;  prevenzione dei danni causati dalla selvaggina: precisazione dei presupposti e dell’obbligo di autorizzazione per la regolazione degli effettivi di animali appartenenti a specie cacciabili presenti nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, in particolare in riferimento alla gestione dei cinghiali che rifugiandosi nelle zone protette causano danni crescenti alle colture agricole in prossimità delle riserve d’uccelli acquatici e migratori;  modifiche auspicate dai Cantoni: diversi adattamenti delle descrizioni delle riserve, degli scopi di protezione, dei perimetri e delle disposizioni particolari relative alle riserve d’uccelli acquatici e migratori. Con l’estensione dei perimetri vengono protetti habitat supplementari. Le modifiche agli scopi di protezione e alle disposizioni particolari relative alle riserve d’uccelli acquatici e migratori accrescono l’attenzione su queste specie di animali e semplificano l’esecuzione nonché l’attuazione delle disposizioni di protezione.

La presente revisione parziale dell’ORUAM non prevede né la delimitazione di nuove riserve d’uccelli acquatici e migratori, per cui non occorrono quindi ulteriori finanziamenti, né limitazioni all’utilizzazione agricola e militare delle riserve.

L’entrata in vigore dell’ORUAM riveduta è prevista per il 1° aprile 2015.

1 http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20093723# (Accesso 16.4.2014) 2 Marti C. und Schifferli L. 1987. Inventar der Schweizer Wasservogelgebiete von internationaler Bedeutung – Erste Revision

1986. Der Ornithologische Beobachter 84: 11-47

3 Schifferli L. und Kestenholz M. 1995. Grundlagen zu den Schweizer Wasservogelgebieten von nationaler Bedeutung als Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiete – Revision 1995. Schweizerische Vogelwarte, Sempach 2/13

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2 Commenti alle disposizioni rivedute dell’ORUAM

2.1 Modifiche dell’ordinanza

Art. 2 cpv. 3 ORUAM 3 L’inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettronica nel sito Internet dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)4 (art. 5 della legge del 18 giugno 20045 sulle pubblicazioni ufficiali).

La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall’ORUAM vigente. L’espressione «Ufficio federale» è ora sostituita con «UFAM».

Art. 3 frase introduttiva, primo periodo ORUAM D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta.

La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall’ORUAM vigente. L’espressione «Dipartimento» è ora sostituita con «DATEC». bis bis Art. 5 cpv. 1 lett. a, b , c, f e g nonché cpv. 3 ORUAM 1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali: a. la caccia è vietata; bbis. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietate; c. i cani devono essere condotti al guinzaglio; fbis la pratica dell’aeromodellismo è vietata; g. la pratica del kitesurf o l’impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del modellismo navale sono vietati; 3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.

Le disposizioni contenute in questo capoverso sono sostanzialmente riprese dall’ORUAM vigente. Le riserve di cui all’articolo 2 capoverso 2 non sono ora più riportate singolarmente con le disposizioni bis delle lettere a, c, f e g, ma menzionate in forma generale nel capoverso 3. Il capoverso 3 è integrato in modo tale che siano possibili anche riserve specifiche a seconda dell’oggetto in relazione con la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina, la regolazione degli animali appartenenti a specie cacciabili presenti nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori nonché in relazione con i compiti dei sorveglianti delle riserve. In modo corrispondente, l’espressione più generale «disposizioni particolari» sostituisce ora l’espressione «disposizioni per la protezione delle specie più severe o di altro tenore». Con l’entrata in vigore dell’ordinanza sugli atterraggi esterni (OAEs) il 1° settembre 2014, la lettera f viene riformulata. Il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti restano fondamentalmente vietati, fatti salvi determinati atterraggi esterni per scopi di lavoro. L’esercizio degli aerodromi già esistenti resta garantito conformemente al Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica e alle relative schede. La pratica dell’aeromodellismo resta vietata, e tale divieto è ora riportato separatamente nella bis lettera f . Le presenti disposizioni tengono conto di tale modifica.

bis Con la lettera b sono ora vietati anche il foraggiamento di animali selvatici (mammiferi, uccelli, altri) e la posa di lecche saline. Il foraggiamento e l’offerta di fonti artificiali di sale alterano i processi naturali della dinamica di popolazione e del comportamento territoriale degli animali selvatici. La disponibilità di cibo supplementare impedisce la normale mortalità invernale favorendo un aumento del numero di individui che costituiscono la popolazione. I foraggiamenti e le lecche saline vincolano inoltre gli animali a un luogo specifico oppure la loro azione di richiamo è tale da determinare una marcata alterazione dell’utilizzo del territorio. Queste condizioni create dall’uomo sono spesso all’origine di un aumento dei danni causati dalla fauna selvatica nell’ambiente, dovuti ad esempio all’aumento degli effettivi e agli ammassamenti di cigni bianchi che coprono di deiezioni i prati circostanti, all’aumento 4 Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig.>Riserve di uccelli acquatici e migratori 5 RS 170.512 3/13

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degli effettivi di cinghiali che rifugiandosi di giorno nelle tranquille zone protette provocano poi durante la notte danni nei terreni agricoli circostanti, oppure all’aumento degli effettivi di ungulati che in prossimità delle lecche saline compromettono la rinnovazione boschiva. Tra l’altro non va sottovalutato il rischio di trasmissione di malattie, in quanto presso i siti di foraggiamento e le lecche saline si formano frequentemente degli ammassamenti innaturali di animali selvatici. L’introduzione di foraggio non locale (per es. mais per attirare o foraggiare i cinghiali) può addirittura modificare la vegetazione locale a causa degli effetti fertilizzanti. Il foraggiamento della selvaggina e la posa di lecche saline nelle zone protette sono pertanto, in linea generale, non auspicate e da vietare; d’altro canto, però, l’utilizzo di queste risorse artificiali può anche risultare utile per affrontare in modo mirato situazioni particolari. Infatti, la creazione di lecche saline e punti di foraggiamento può servire per modificare e indirizzare nella maniera desiderata l’utilizzo di un territorio da parte della selvaggina e trasformarsi così, in certi periodi dell’anno, in un sistema per gestire la prevenzione dei danni causati dalla stessa. Oppure potrebbe presentarsi una stagione invernale con condizioni meteorologiche estreme, tali da richiedere un foraggiamento d’emergenza ai fini della protezione degli animali e delle specie. In questi casi, tuttavia, tali misure devono essere sottoposte a un controllo e a un’autorizzazione ufficiale. Riserve al riguardo possono essere definite secondo l’articolo 2 capoverso 2 e l’articolo 5 capoverso 3 in modo specifico a seconda dell’oggetto. In alcune riserve d’uccelli acquatici e migratori sono attualmente presenti dei siti di foraggiamento di anatre e cigni molto amati dalla popolazione, dove probabilmente non è possibile imporre in tempi brevi un divieto di foraggiamento. I Cantoni hanno la possibilità di identificare questi siti nevralgici e di intervenire al riguardo, iniziando a sensibilizzare l’opinione pubblica e a disporre di non foraggiare gli animali. Le riserve relative al divieto generale di foraggiamento, limitate a zone circoscritte, possono essere anch’esse definite secondo l’articolo 2 capoverso 2 e dell’articolo 5 capoverso 3 in modo specifico a seconda dell’oggetto.

Art. 6 cpv. 3 ORUAM 3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza nonché quelle di cui agli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio4.

La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall’ORUAM vigente. L’espressione più generale «disposizioni particolari» sostituisce ora l’espressione «disposizioni per la protezione delle specie più severe o di altro tenore». bis ter Art. 9 cpv. 1, 1 , 1 e 2 ORUAM 1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati, e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione. 1bis Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: a. l’entità degli effettivi di specie animali da sottoporre a regolazione all’interno e all’esterno della zona protetta; b. la natura, l’entità e l’area interessata dal pericolo o dal danno; c. la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi che vivono all’interno della zona protetta; d. la possibilità di adottare misure più protettive per l’eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; e. i possibili effetti indesiderati dell’intervento sulla zona protetta. 1ter Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già consentiti secondo l’articolo 2 capoverso 2, allora essi: a. per le riserve d’importanza internazionale d’uccelli acquatici e migratori devono essere previamente autorizzati da parte dell’UFAM; b. per le riserve d’importanza nazionale d’uccelli acquatici e migratori devono essere previamente sottoposti a un’indagine conoscitiva da parte dell’UFAM.

6 SR 451 4/13

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2 Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e forestali.

Le disposizioni dell’articolo 9 contengono adeguamenti motivati per la pianificazione, l’autorizzazione e l’esecuzione di interventi di regolazione sugli effettivi di specie animali cacciabili secondo la legge federale sulla caccia (LCP; RS 922.0).

Secondo la legge sulla caccia (art. 11 cpv. 5), la caccia nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori è vietata. Tuttavia, la legge sulla caccia conferisce agli organi esecutivi cantonali la facoltà di autorizzare l’abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati. Le disposizioni dell’articolo 9 fanno in particolar modo riferimento all’abbattimento degli ungulati selvatici appartenenti a specie cacciabili, specificatamente i cinghiali. Gli effettivi di cinghiali continuano ad espandersi in Svizzera e, a seconda del luogo, aumenta notevolmente la loro consistenza numerica. Al contempo crescono i danni arrecati alle colture agricole. Inoltre, le tranquille riserve d’uccelli acquatici e migratori non soggette a disturbi antropici, sono utilizzate volentieri dai cinghiali come luoghi di rifugio durante il giorno. Un’importante funzione delle riserve per gli uccelli è, in maniera molto esplicita, quella di offrire uno spazio vitale agli uccelli e ai mammiferi ai sensi dell’articolo sullo scopo della legge sulla caccia e della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). L’obiettivo deve pertanto essere, da un lato che i cinghiali possano beneficiare dell’habitat delle riserve d’uccelli acquatici e migratori e, dall’altro, che i danni da selvaggina da essi causati all’interno e in prossimità delle riserve d’uccelli acquatici e migratori siano ridotti a un livello tollerabile. A tale riguardo è incontestabile la necessità di misure attive di prevenzione dei danni come per esempio quella di scegliere per le colture a rischio (per es. il mais) terreni lontani dai boschi delle riserve per gli uccelli. Anche interventi di caccia efficaci sulla selvaggina diretti dal Cantone in prossimità delle zone protette può contribuire a ridurre al minimo i danni da selvaggina. Se tali misure dovessero tuttavia non essere sufficienti, possono diventare necessari anche interventi sugli effettivi di selvaggina all’interno delle zone protette, che si tratti di abbattere singoli animali secondo l’articolo 8 dell’ORUAM oppure appunto di misure di regolazione secondo il presente articolo.

Con l’aumento della percentuale di superficie occupata dalle riserve per gli uccelli, cresce anche il bisogno d’interventi venatori su tali superfici. Attualmente esistono notevoli differenze tra i Cantoni per quanto riguarda le misure impiegate per la regolazione degli effettivi di cinghiali nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori. Le pratiche alle quali si fa tra l’altro ricorso sono la caccia individuale, la caccia in battuta, la caccia vagante con cane, il foraggiamento d’adescamento per abbattere la selvaggina, la caccia circoscritta alle fasce marginali delle zone protette o anche alle loro zone nucleo, gli abbattimenti limitati alle aree agricole e forestali o anche alle zone con canneti, gli abbattimenti eseguiti da organi esecutivi o cacciatori ecc. Oltre alla regolazione degli effettivi di cinghiale può diventare necessaria anche quella degli effettivi di capriolo o di piccoli predatori (volpe, tasso, faina). I caprioli possono causare notevoli danni da brucatura in alcuni tipi di colture agricole (le verdure, l’insalata, le fragole, le viti). Nel caso dei predatori, il rischio elevato di trasmissione di malattie parassitarie (per es. la tenia della volpe) dovuto alle deiezioni in prossimità dei terreni con colture di verdure e colture di bacche, ma in particolar modo la predazione di uccelli che nidificano al suolo (per es. la pavoncella) possono generare dei conflitti di utilizzazione. Infatti, questi predatori essendo dei generalisti sono in grado di sfruttare al massimo il paesaggio rurale e inoltre l’assenza di predatori di taglia più grossa fa sì che il loro numero si accresca notevolmente. Lo stesso accade con gli effettivi di cornacchie (nere e grigie). In casi giustificati, per risolvere tali conflitti, oltre ad altre misure, può essere utile ricorrere alla regolazione degli effettivi di predatori appartenenti a specie cacciabili. Complessivamente, con la revisione dell’articolo 9 le direttive per la pianificazione e l’esecuzione degli interventi sugli effettivi di specie cacciabili risultano migliorate e, per quanto necessario, chiarite ai fini di un’esecuzione uniforme.

Modifiche del capoverso 1: le disposizioni del capoverso 1 corrispondono sostanzialmente alle attuali. È ora ripresa la formulazione dell’articolo 11 capoverso 5 LCP e con essa è stata in particolare sostituita l’espressione «danni intollerabili» con «eccessivi danni». Per effettivo s’intendono gli animali selvatici che vivono in una zona protetta; per regolazione s’intende la riduzione dell’effettivo a un livello socialmente auspicabile, rispettando al contempo il mandato di protezione delle specie. L’autorizzazione degli interventi di regolazione non è più regolamentata in questo capoverso ma ter separatamente in un nuovo capoverso 1 . bis bis Nuovo capoverso 1 : il nuovo capoverso 1 precisa i criteri che devono essere verificati affinché siano soddisfatti i presupposti per realizzare delle misure di regolazione. Assolutamente 5/13

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indispensabile è la verifica, fatta in base all’habitat annuale, della consistenza numerica degli effettivi all’interno e all’esterno della zona protetta ai fini della concettualizzazione, della pianificazione e degli interventi negli spazi della fauna selvatica (lettera a). Affinché si possano verificare gli «eccessivi danni» causati dalla selvaggina, e in particolare se questi siano riconducibili agli effettivi di animali selvatici che vivono in una zona protetta, sono necessari dati dettagliati, che consentano di stabilire un nesso con il numero degli effettivi all’interno e all’esterno della zona protetta (lettera b). Gli abbattimenti di selvaggina all’interno delle zone di protezione della selvaggina d’importanza internazionale e nazionale, in linea generale e per quanto possibile, devono essere evitati; in altri termini si deve far ricorso a questo tipo di intervento solo dopo che sono state considerate e tentate misure alternative più protettive, in particolare nell’ottica di una prevenzione dei danni possibile ed esigibile (lettera c). Tuttavia, anche la caccia stessa può comportare un grande disturbo per l’intera zona protetta, e questo è il motivo per cui tali misure devono prima essere verificate in rapporto al loro possibile impatto negativo sugli altri scopi di protezione (lettera d). ter ter Nuovo capoverso 1 : il capoverso 1 regolamenta la prassi d’autorizzazione degli interventi di regolazione sugli effettivi. L’UFAM continua come in passato a rilasciare le autorizzazioni per gli interventi sugli effettivi nelle dieci zone protette d’importanza internazionale che, in base ai criteri di delimitazione, presentano effettivi particolarmente elevati di uccelli acquatici svernanti. Invece, la competenza per gli interventi sugli effettivi d’uccelli acquatici nelle attuali 26 riserve d’importanza nazionale è ora delegata ai Cantoni. In tal modo ai Cantoni è conferita una maggiore responsabilità e un più ampio margine di manovra per la pianificazione degli interventi necessari nella maggior parte delle zone protette. Affinché la prassi degli interventi di regolazione sugli effettivi possa tuttavia essere applicata in modo uniforme in tutte le zone protette ORUAM, occorre una consultazione preliminare con l’UFAM. In tal modo è possibile garantire che tutti i Cantoni si attengano ai seguenti principi generali, che sono anche alla base della definizione delle disposizioni particolari secondo l’articolo 2 capoverso 2 ORUAM comprese nelle schede degli oggetti dell’inventario:  gli interventi venatori, quando possibile, sono da attuare al di fuori delle riserve per gli uccelli;  all’interno delle riserve per gli uccelli, quando possibile, gli abbattimenti di singoli animali sono da praticare solo su superfici ad uso agricolo e forestale, in siti esattamente specificati, con la caccia di appostamento e senza l’impiego di cani; per quanto possibile sono da evitare interventi venatori nei canneti e nelle zone palustri delle riserve per gli uccelli;  il foraggiamento d’adescamento (attirare la selvaggina in un determinato luogo mettendo a disposizione del cibo) è da praticare solo in via eccezionale, sotto il controllo dei competenti sorveglianti delle riserve e solo per la durata della caccia d’appostamento, e distribuendo una quantità inferiore a 100 g di mais al giorno per ogni sito di foraggiamento;  l’estensione del periodo della caccia di appostamento a scopo di regolazione può in alcuni casi creare un disturbo maggiore rispetto a singoli ed efficaci interventi di caccia vagante con cani addestrati; questo tipo di caccia vagante necessita di un’autorizzazione e deve essere previamente concordato con il servizio cantonale di protezione della natura;  la pianificazione degli interventi venatori nelle riserve per gli uccelli va effettuata dai servizi cantonali d’intesa con altri servizi di competenza; l’attuazione di tutti gli interventi venatori va coordinata e sorvegliata dai competenti sorveglianti delle riserve;  gli interventi venatori, quando necessario e utile, devono essere concordati a livello intercantonale (definizione delle date e scelta dei metodi).

La disposizione contenuta nel capoverso 2 è sostanzialmente ripresa dall’ORUAM vigente. L’espressione «siffatti provvedimenti» è ora sostituita con «tali provvedimenti».

Art. 9a ORUAM Prevenzione dei danni causati dai cormorani Per prevenire i danni causati dai cormorani agli attrezzi da pesca nell’ambito della pesca professionale, l’UFAM, con la collaborazione dei Cantoni, pubblica un aiuto all’esecuzione per la prevenzione dei danni, la stima dei danni, la regolazione delle colonie nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori nonché per il coordinamento intercantonale.

I 5000-6000 cormorani che svernano in Svizzera, insieme al crescente numero di colonie nidificanti, causano, in particolare nelle zone protette ORUAM, sempre più conflitti con i pescatori professionisti. In determinati corsi d’acqua, la presenza dei cormorani può determinare un declino degli effettivi di salmonidi minacciati e rappresentare una concorrenza per la pesca con la lenza nel prelievo di pesce. Per consentire ai Cantoni un margine di manovra più ampio nella regolazione degli effettivi dei cormorani e nella prevenzione dei danni, il Consiglio federale con la revisione nel 2012 dell’ordinanza sulla caccia ha prolungato la durata del periodo di caccia dei cormorani di un mese e ha creato le basi legali per autorizzare gli abbattimenti dissuasivi dei cormorani che si cibano in prossimità delle reti 6/13

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posate. Con il nuovo articolo 9a, nell’ORUAM è sancita esplicitamente l’elaborazione di un aiuto all’esecuzione in materia di gestione dei cormorani ai sensi della mozione 09.3723 CAPTE e sono definite le linee guida per il suo contenuto. Il cormorano rientra tra le specie legalmente cacciabili e pertanto la pianificazione della caccia e la gestione dei danni che ne conseguono su un territorio di caccia aperto sono di competenza dei Cantoni. La legittimazione della Confederazione a elaborare una direttiva per il cormorano scaturisce dal fatto che attualmente il 90 per cento delle covate dei cormorani in Svizzera si trova nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori. Per tale motivo la Confederazione è coinvolta in maniera rilevante nella questione della regolazione dell’effettivo di cormorani in Svizzera, inoltre con una corrispondente direttiva federale è possibile coordinare meglio a livello intercantonale la gestione del cormorano. In linea di massima, vanno mantenute le linee guida che si sono finora dimostrate efficaci nella gestione dei cormorani. Per gli ambienti acquatici situati al di fuori delle zone protette federali ORUAM, si potrebbe operare una suddivisione tra zone d’intervento (corsi d’acqua, piccoli laghi e sbarramenti fluviali <50ha) e zone di non intervento (laghi e sbarramenti fluviali >50ha). Con una procedura così coordinata, i Cantoni possono indirizzare di comune accordo e nel modo desiderato l’utilizzo del territorio da parte dei cormorani, praticando interventi di dissuasione incisivi nei tratti fluviali con una fauna ittica particolarmente minacciata e limitandoli invece al minimo indispensabile sui grandi laghi dove i cormorani si nutrono principalmente di pesci bianchi.

Prevenzione dei danni: i cormorani sono considerati autori di danni causati dalla selvaggina secondo la legge sulla caccia se feriscono i pesci intrappolati nelle reti, se catturano i pesci dagli attrezzi da pesca (reti, nasse) nonché se arrecano danni alle reti. Per contrastare tali episodi possono essere adottate misure preventive, come il ritiro delle reti prima delle ore di maggiore attività dei cormorani, il ritiro delle nasse a intervalli più brevi o uno smaltimento ottimizzato dei rifiuti della pesca che riducono al minimo il rischio di un condizionamento dei cormorani indotto dalle attività di pesca. Nelle zone d’intervento venatorio, i Cantoni hanno già oggi la facoltà di disporre abbattimenti singoli anche durante il periodo di protezione al fine di allontanare i cormorani dai tratti fluviali particolarmente vitali per la fauna ittica (per es. le zone d’importanza nazionale di temoli e le zone di riproduzione dei nasi). Ma anche al fine di prevenire i danni alle reti posate dai pescatori professionisti, è possibile autorizzare l’abbattimento di cormorani piscivori durante tutto l’anno. La percentuale di pesci prelevata dai cormorani al di fuori degli attrezzi di cattura dei pescatori professionisti, può essere rilevante se rapportata alla quantità prelevata nell’ambito della pesca professionale. Questa influenza dei cormorani sulla fauna ittica dei laghi come pure il surplus di lavoro che ne deriva per i pescatori professionisti a causa dei provvedimenti da attuare per la prevenzione dei danni (per es. ritirare prima o più spesso gli attrezzi di cattura) non sono considerati danni causati dalla selvaggina secondo l’articolo 4 OCP.

Stima dei danni: quantificare i danni causati dalla selvaggina è il presupposto per giustificare l’adozione di misure di regolazione sulle colonie di cormorani presenti nelle zone protette ORUAM. L’importanza di stabilire l’entità dei danni ha trovato la sua conferma nel 2011 con la sentenza A- 7 2030/2010 del Tribunale amministrativo federale . Con questa sentenza è stata annullata una decisione dell’UFAM in merito a delle misure di regolazione per ridurre il numero di cormorani, in quanto secondo il Tribunale federale amministrativo il danno subito dai pescatori professionisti a causa dei cormorani non era sufficiente a giustificare tali misure. Stabilire quali siano esattamente i danni causati dai cormorani è possibile solo limitatamente, perché difficilmente può essere osservato direttamente il modo in cui questi si verificano. A ciò si aggiunge il fatto che sono molti i fattori di danno che agiscono sulle reti dei pescatori. Tuttavia, ricorrere a delle analisi differenziate è comunque utile. Per incarico dell’Ufficio federale dell’ambiente, nel 2012 sono stati sviluppati dei metodi per individuare i danni causati dai cormorani. Inoltre, in collaborazione con i pescatori professionisti del Lago di Neuchâtel, sono stati esaminati gli strappi alle reti, i danni alle nasse e le ferite riscontrate sui pesci catturati. Gli esami condotti hanno dimostrato che i danni complessivi causati dai cormorani secondo l’OCP, corrispondono attualmente a perdite che si situano tra l’1,2 e il 3,9 per cento del 8 9 valore totale del pescato , . Le acquisizioni ottenute con questo studio vengono riprese nell’aiuto all’esecuzione in materia di cormorani. L’obiettivo è un metodo di stima dei danni uniforme, il più possibile basato sui fatti, che crei così una base solida per decidere in merito alle misure di regolazione da adottare per gli effettivi dei cormorani.

7 http://www.bvger.ch/publiws/pub/cache.jsf (Accesso 14.4.2014) 8 Vogel M., Graf R. F. & Robin K. 2012. Methodik zur Erhebung von Kormoranschäden in der Berufsfischerei. Rapporto del Servizio di gestione della fauna selvatica e del paesaggio WILMA della Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo ZHAW su incarico dell'Ufficio federale dell’ambiente UFAM. 9 Robin K., Vogel M., Graf R. & Muriel Perron. 2012. Kormoranschäden an Netzen und Reusen. Ausmass und Prävention am Neuenburgersee. Rapporto del Servizio di gestione della fauna selvatica e del paesaggio WILMA della Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo ZHAW su incarico dell'Ufficio federale dell’ambiente UFAM. 7/13

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Regolazione delle colonie nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori: in linea di massima la caccia nelle zone protette ORUAM è vietata. Tuttavia, in casi motivati, gli interventi sugli effettivi di specie cacciabili come il cormorano sono consentiti. Per quanto riguarda la regolazione dell’effettivo di cormorani in Svizzera, deve essere fatta una distinzione tra il contingente nidificante e il contingente svernante: la popolazione invernale è parte di un sistema centroeuropeo e pertanto la sua consistenza numerica non può essere influenzata né tramite la caccia né tramite interventi sulle colonie di nidificazione presenti in Svizzera. Per prevenire i danni causati da questi cormorani svernanti si può esclusivamente ricorrere a una caccia dissuasiva in determinati ambienti acquatici (principalmente corsi d’acqua) e in prossimità degli attrezzi di cattura dei pescatori professionisti. Per quanto riguarda, invece, la popolazione nidificante in Svizzera, che attualmente conta circa 1000 coppie, si può cercare di influenzarla con degli interventi regolativi nelle colonie nidificanti. Per gli uccelli che nidificano al suolo gli interventi regolativi sono relativamente facili da realizzare, mentre per le colonie nidificanti presenti sugli alberi possono esserci più problemi. Gli abbattimenti non sono infatti il metodo prioritario impiegato per la regolazione dell’effettivo di cormorani nidificanti in Svizzera. Questa pratica, esercitando un forte disturbo sulla fauna aviaria delle riserve per gli uccelli, contraddirebbe in modo insostenibile con gli obiettivi peculiari di una zona di protezione. Per ridurre la consistenza della popolazione nidificante, gli interventi sui nidi e/o sulle covate rappresentano delle misure più rispettose dell’ambiente; tramite la rimozione dei nidi o delle uova si provoca ad esempio un’interruzione della covata e tramite il raffreddamento, il foramento o l’oliatura delle uova si impedisce lo sviluppo dell’embrione. Per questo tipo di misure, che agiscono sui processi delle covate, nelle riserve per gli uccelli occorrono motivi validi e regole restrittive. Nell’aiuto all’esecuzione in materia di cormorani della Confederazione devono essere inoltre definiti i criteri per valutare la legittimità di misure di regolazione nelle colonie nidificanti, e in particolare per stabilire le misure ragionevolmente esigibili da prendere in considerazione in via prioritaria per la prevenzione dei danni, i criteri per determinare la soglia di danno a partire dalla quale è giustificato un intervento, i criteri per individuare la zona d’influenza dell’effettivo dei cormorani nelle diverse zone protette e la possibile migrazione dei cormorani in altri territori. Per la caccia ai cormorani si è rivelata efficace la prassi di distinguere tra zone d’intervento e zone di non intervento e questa può essere impiegata anche per gestire le zone protette. Se ad esempio nonostante una buona prevenzione i danni causati dalla selvaggina sono comunque eccessivi, gli interventi sulle covate devono concentrarsi in determinate zone protette, mentre devono essere tralasciati del tutto in altre.

Coordinamento intercantonale: i presupposti per la regolazione delle colonie dei cormorani sono la concettualizzazione, la pianificazione e gli interventi negli spazi acquatici. L’effettivo di cormorani presente in Svizzera è parte di un sistema unico e aperto di popolazioni europee e non si può delimitare in modo netto e chiaro la popolazione svizzera da quella europea. Non va inoltre dimenticato che le colonie nidificanti e i cormorani svernanti sono in parte distribuiti su più Cantoni, mentre la regolazione è spesso applicata a livello cantonale. In tal senso deve essere migliorato il coordinamento tra i Cantoni, tra i Cantoni confinanti e i Paesi confinanti, ma anche tra i settori specialistici di rilievo (come la protezione della natura e del paesaggio, la caccia, la pesca). In particolare negli ambienti acquatici dai confini estesi (per es. Lago di Ginevra, Regione dei Tre Laghi fino all’Oberland bernese, Zurigo-Zugo-Svizzera centrale, Lago di Costanza, Ticino), i Cantoni interessati devono coordinarsi tra loro nello svolgimento dei seguenti compiti: monitoraggio degli effettivi, pianificazione della caccia, misure preventive inclusi gli abbattimenti dissuasivi, monitoraggio dei danni, sorveglianza e gestione delle colonie nidificanti nonché la definizione di accordi a livello internazionale.

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bis Art. 10 cpv. 1, 1 e 2 ORUAM Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni 1 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori sono tenuti ad abbattere gli animali selvatici malati o feriti. 1bis Prendono dei provvedimenti contro gli animali non indigeni secondo l’articolo 8bis capoverso 5 dell’ordinanza sulla caccia del 29 febbraio 198810. 2 Annunciano immediatamente questi tiri e i provvedimenti al servizio cantonale competente. L’UFAM deve essere altresì informato in merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1bis.

La disposizione relativa all’abbattimento di animali selvatici malati o feriti è sostanzialmente ripresa dall’ORUAM vigente. L’espressione «animali» è ora sostituita con «animali selvatici». Inoltre è previsto l’inserimento di una nuova disposizione che obbliga i sorveglianti delle riserve a contenere e/o allontanare, per quanto possibile, gli animali selvatici non indigeni sulla base delle liste di specie dell’allegato 1 e 2 dell’OCP. La base è costituita dall’articolo11 capoverso 5 LCP, che deroga al generale divieto di caccia nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli autorizzando l’abbattimento di selvaggina se necessario per la conservazione della diversità delle specie e la bis protezione del biotopo, nonché in modo esplicito dall’articolo 8 capoverso 5 OCP. Nell’allegato 1 e 2 dell’OCP sono elencate le specie animali selvatiche non indigene che rientrano nel campo d’applicazione della legge sulla caccia (art. 2 LCP) e per le quali l’UFAM, in base allo stato attuale delle conoscenze, ritiene che la loro messa in libertà in Svizzera possa minacciare la diversità delle specie indigene e che pertanto debba essere impedita. Per tale motivo la loro detenzione, è stata sottoposta ad un obbligo di autorizzazione secondo alla legislazione sulla caccia (allegato 1) oppure addirittura vietata (allegato 2). In maniera corrispondente, deve essere anche possibilmente evitato che specie di questa lista messe eventualmente in libertà, s’insedino nelle riserve federali. L’esperienza ha dimostrato che con un aumento del loro effettivo, l’allontanamento si renderebbe sempre più difficile, motivo per cui ora i sorveglianti delle riserve sono direttamente incaricati di adottare in tempo utile le necessarie misure contro tali animali. L’UFAM deve essere informato in bis merito a dette misure, che vengono per quanto necessario da esso coordinate (art. 8 cpv. 5 OCP).

Art. 11 cpv. 2 e 4 ORUAM 2 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori fanno parte del personale cantonale. 4 Sono assunti dal Cantone previa consultazione dell’UFAM.

In questa disposizione è stata adeguata la posizione dei sorveglianti delle riserve cantonali: anziché di «funzionari cantonali» si parla ora di «personale cantonale». Questa modifica è stata apportata in quanto i sorveglianti non sono ora più nominati quali funzionari in tutti i Cantoni, ma assunti costituendo un rapporto di lavoro di diritto pubblico. In maniera analoga viene adeguata anche la regolamentazione del capoverso 4 per specificare che tali persone non sono più nominate ma assunte. bis Art. 12 cpv. 1 lett. e, f ed l ORUAM 1 Il servizio cantonale competente affida i compiti seguenti ai sorveglianti delle riserve: e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori della riserva; bis f . coordinamento e sorveglianza di provvedimenti particolari per la regolazione degli animali appartenenti a specie cacciabili (Art. 9); l. sostegno alle ricerche scientifiche e collaborazione alle medesime, d’intesa con il servizio cantonale.

I compiti dei sorveglianti delle riserve sono aumentati. Rientra ora tra questi anche la gestione dei visitatori nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, un compito che ha un ruolo sempre più importante vista la crescente utilizzazione di queste zone per le attività del tempo libero e ricreative. In relazione ai provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a bis ter specie cacciabili nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori (cfr. art. 9 cpv. 1, 1 , 1 e 2), al sorvegliante della riserva è ora assegnato anche il compito di svolgere una funzione di coordinamento e sorveglianza, e questo sia per quanto concerne la verifica dei presupposti per l’adozione di misure regolative, sia per quanto concerne l’esecuzione delle medesime ad opera di titolari di un’autorizzazione di caccia. Il momento, il luogo e le modalità di svolgimento della regolazione sono aspetti che rientrano nel coordinamento e nella sorveglianza. Pertanto, il sorvegliante della riserva

10 RS 922.01 9/13

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deve essere sempre informato della presenza nella riserva d’uccelli acquatici e migratori di titolari di un’autorizzazione di caccia muniti di armi. Occorre quindi mettere a punto in via preliminare una pianificazione insieme ai cacciatori interessati, ed eseguire anche un controllo dei capi di selvaggina abbattuti nella zona protetta. La disposizione della lettera l è sostanzialmente ripresa dall’ORUAM vigente. L’intesa è ora limitata al servizio cantonale competente.

Art. 15 cpv. 4 ORUAM 4 Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se, nonostante la loro necessità e utilità, non sono stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 8 o 9.

Al riguardo, la disposizione è completata per dare alla Confederazione la possibilità non solo di non concedere alcuna indennità per la prevenzione o il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina, ma anche di chiederne la restituzione, qualora un Cantone non abbia adottato le opportune misure nonostante la loro presumibile utilità. Tuttavia, se risulta evidente che la rinuncia a tali misure è il modo migliore per raggiungere gli obiettivi della gestione delle zone protette, in tali casi il versamento di un’indennità deve essere fondamentalmente possibile. In relazione alle misure, si rimanda ora all’articolo 8 o 9 anziché all’articolo 8 o 10 come finora. Il rimando all’articolo 10 è probabilmente il risultato di un errore redazionale.

La modifica si basa sul principio che la Confederazione versa dei contributi per la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e concede delle autorizzazioni per la regolazione degli effettivi di specie cacciabili nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori. Se tuttavia si verificano comunque dei danni causati dalla selvaggina, la Confederazione paga un contributo per risarcire tali danni. Dal canto loro, i Cantoni sono tenuti a una gestione attenta dei contributi federali.

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2.2 Modifica del diritto vigente

Modifica di un’altra ordinanza L’ordinanza del 30 settembre 199111 sulle bandite federali è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. a, bbis e c nonché cpv. 3 1 Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali: a. la caccia è vietata; bbis il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietate; c. in foresta i cani vanno condotti al guinzaglio; 3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.

Art. 6 cpv. 4 4 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza nonché quelle di cui agli articoli 18 ss LPN.

Art. 8 cpv. 3 Abrogato

Art. 10 cpv. 1, 1bis e 2 Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni 1 Gli organi di protezione della selvaggina delle bandite sono tenuti ad abbattere gli animali selvatici malati o feriti. 1bis Prendono dei provvedimenti contro gli animali non indigeni secondo l’articolo 8bis capoverso 5 dell’ordinanza sulla caccia del 29 febbraio 198812. 2 Annunciano immediatamente questi tiri e i provvedimenti al servizio cantonale competente. L’UFAM deve essere altresì informato in merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1bis.

Art. 11 cpv. 2 e 4 2 I guardiacaccia delle bandite fanno parte del personale cantonale. 4 Sono assunti dal Cantone previa consultazione dell’UFAM.

Art. 12 cpv. 1 lett. e ed fbis 1 Il servizio cantonale competente affida ai guardiacaccia i compiti seguenti: e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori delle bandite; fbis. coordinamento e sorveglianza di provvedimenti per la regolazione di ungulati appartenenti a specie cacciabili (Art. 9);

Art. 15 cpv. 4 4 Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se, nonostante la loro necessità e utilità, non sono stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 8 o 9.

L’ordinanza sulle bandite federali (OBAF; RS 922.31) e l’ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori, sono entrambe basate sull’articolo 11 LCP e su una strategia di protezione del territorio. Questo significa che i territori con un’elevata densità e una grande diversità delle specie possono essere sottratti alla caccia. Entrambe le ordinanze federali sono state elaborate contemporaneamente e strutturate in modo simile. Sono entrate entrambe in vigore nel 1991. Le modifiche dell’ORUAM sono riportate in modo congruente nell’OBAF. La motivazione alla base della contemporanea revisione di questi articoli dell’OBAF è in ogni caso analoga a quella della presente revisione dell’ORUAM.

11 RS 922.31 12 RS 922.01 11/13

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2.3 Revisione parziale delle riserve d’importanza internazionale d’uccelli acquatici e migratori esistenti

N. 2 Stein am Rhein (SH, TG): aggiornamento delle disposizioni particolari  La prassi consolidata per la sorveglianza dei cormorani, e in particolare il ricorso ai titolari di un’autorizzazione di caccia per l’attuazione della sorveglianza dei cormorani sull’Alto Reno, è stata ora integrata come disposizione particolare.  La motivazione è la seguente: da quasi 20 anni i Cantoni di Sciaffusa e di Turgovia, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 aprile, conducono sull’Alto Reno una sorveglianza dei cormorani coordinandola a livello intercantonale. La sorveglianza dei cormorani consiste in singoli abbattimenti dissuasivi di cormorani al fine di proteggere l’effettivo di temoli in una zona di riproduzione d’importanza nazionale. In questo caso non si tratta di una regolazione dell’effettivo di cormorani, ma di singoli abbattimenti dissuasivi con il chiaro obiettivo di proteggere la popolazione di temoli da un’eccessiva predazione. I Cantoni possono ricorrere a questa pratica solo se sono state adottate al contempo delle misure di protezione dei temoli nell’ambito della pesca. Per la sorveglianza dei cormorani, che si svolge sotto la direzione della sorveglianza cantonale della pesca, si fa ricorso anche ai titolari di un’autorizzazione di caccia. Senza il loro intervento non sarebbe possibile garantire un’adeguata sorveglianza dei cormorani.

2.4 Revisione parziale delle riserve d’importanza nazionale d’uccelli acquatici e migratori esistenti

N. 103 Alter Rhein, Rheineck (SG), ora: Alter Rhein, Thal (SG): estensione del perimetro, adeguamento della suddivisione delle parti della riserva nonché aggiornamento della scheda  Le due parti della riserva d’uccelli acquatici dell’Alto Reno sono unificate e i territori di confine arrotondati. Inoltre il perimetro è esteso verso lo specchio d’acqua aperto e si collega ora in direzione occidentale alla riserva d’uccelli acquatici e migratori n. 104 Rorschacher Bucht. Una zona con un divieto di navigazione esistente è integrata nella riserva d’uccelli acquatici e migratori Alter Rhein.  Il nome della riserva d’uccelli acquatici e migratori è modificato da «Alter Rhein: Rheineck (SG)» in «Alter Rhein: Thal (SG)».  La descrizione della riserva, lo scopo della protezione nonché le disposizioni particolari (ora riferite a due zone) sono adeguate corrispondentemente all’estensione del perimetro.  Fino al 30 marzo 2016 è necessaria una soluzione transitoria per la caccia, in quanto fino ad allora sono ancora validi i contratti di affitto delle zone venatorie. Dal 1° aprile 2016 è previsto il divieto generale di caccia nell’intera zona protetta, fatta eccezione per gli interventi di regolazione degli ungulati e dei predatori nell’ambito delle disposizioni particolari previste dalla scheda.  L’adeguamento del perimetro è appropriato, considerate le modifiche apportate ai territori nell’ambito del progetto «Neugestaltung Alter Rhein». L’estensione del perimetro (400 metri) sul lato del lago ingloba una zona idrica che esiste già da lungo tempo ma che finora non era stata ancora integrata nella riserva d’uccelli acquatici e migratori. Il tratto spondale ristretto, che corre lungo il vecchio Reno all’altezza di Ebenau-Steinlibach, è dezonato in quanto non ha un grande importanza per la protezione degli uccelli acquatici.  Il Comune di Thal sostiene completamente gli sforzi rivolti a un adeguamento del perimetro. Con questo progetto vengono protette altre aree di elevato valore e sono semplificate e rese più efficaci la segnaletica, l’esecuzione e l’attuazione delle disposizioni di protezione. L’esercizio e lo sviluppo futuro dell’aerodromo di San Gallo-Altenrhein restano garantiti senza limitazioni in base alla scheda SG-1 del Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica del 6 luglio 2011.

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N. 119 Bolle di Magadino (TI): estensione del perimetro, adeguamento della suddivisione delle parti della riserva nonché aggiornamento della scheda  Il perimetro della riserva viene esteso. Il confine occidentale della riserva è ora situato tra Vira Gambarogno e Tenero.  La descrizione della riserva è completata di conseguenza. Nel frattempo si è insediata la moretta tabaccata, che è ora anch’essa menzionata nella descrizione della riserva. Le disposizioni particolari sono completate conformemente alle disposizioni cantonali.  L’esercizio del campo d’aviazione di Locarno resta garantito in base al Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica.

N. 127 Kaltbrunner Riet (SG): ora: Benkner-, Burger-, Kaltbrunner-Riet: estensione del perimetro  Le due parti della riserva situate sul territorio dei Comuni di Kaltbrunn e Uznach sono riunite in un’unica zona più ampia, integrata con una zona cantonale protetta già esistente sul territorio del Comune di Benken. Le consultazioni con la commissione delle zone protette, i Comuni coinvolti e l’UFAM hanno confermato l’utilità di questa estensione del perimetro.  Il nome della riserva è ora modificato da «Kaltbrunner Riet (SG)» in «Benkner-, Burger-, Kaltbrunner-Riet (SG)».  La descrizione della riserva nonché le disposizioni particolari sono adeguate corrispondentemente all’estensione del perimetro.  Fino al 30 marzo 2016 è necessaria una soluzione transitoria per la caccia, in quanto fino ad allora sono ancora validi i contratti di affitto delle zone venatorie. Dal 1° aprile 2016 è previsto il divieto generale di caccia nell’intera zona protetta, fatta eccezione per gli interventi di regolazione degli ungulati e dei predatori nell’ambito delle disposizioni particolari previste dalla scheda.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni finanziarie

La collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per l’adempimento del mandato legale conformemente all’ORUAM fonda dal 2008 su accordi programmatici. Nell’ambito delle zone di protezione della selvaggina, la Confederazione partecipa finanziariamente accordando delle indennità globali per coprire i costi della sorveglianza, dell’infrastruttura necessaria alla sorveglianza,nonché della prevenzione e del risarcimento dei danni causati dalla selvaggina. Per le 36 riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori ORUAM esistenti, la Confederazione stanzia per il periodo programmatico 2012-2015 un importo annuale di circa 1 milione di franchi. L’importo forfettario per i danni causati dalla selvaggina ammonta a un massimo di 1’400 franchi per riserva. L’importo è tuttavia versato solo se anche i Cantoni adottano misure adeguate per la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina. La revisione parziale dell’ORUAM non prevede la delimitazione di nuove riserve d’uccelli acquatici e migratori e le estensioni dei perimetri non comportano costi supplementari. I mezzi necessari sono tenuti in conto nel preventivo 2015 e nel piano finanziario 2016-2018, alla voce di bilancio A2310.0127 Fauna selvatica, caccia e pesca dell’UFAM. Pertanto, il progetto non ha per la Confederazione ripercussioni né finanziarie né personali.

4 Data dell’entrata in vigore

L’entrata in vigore della presente revisione parziale dell’inventario federale sulle riserve d’uccelli acquatici e migratori d’importanza internazionale e nazionale è prevista per il 1° aprile 2015.

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