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Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze

Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

AVAMPROGETTO / marzo 2015

Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza del DFI del 1° giugno 20111 concernente la procedura degli esami federali per le professioni mediche universitarie (Ordinanza concernente le procedure d’esame)

1. Situazione iniziale

Con la revisione del...dell’ordinanza del 26 novembre 20082 concernente gli esami federali per le professioni mediche (Ordinanza sugli esami LPMed), si riprendono, data la loro importanza, i punti finora disciplinati nell’ordinanza concernente le procedure d’esame. Quest’ultima ordinanza deve essere pertanto adeguata.

2. In merito alle singole disposizioni

Capitolo 1: Disposizioni generali Articolo 3 Sede d’esame La disposizione concernente la sede d’esame (inclusa la nuova deroga) è ora contenuta nell’articolo 12b dell’ordinanza sugli esami LPMed e pertanto l’attuale disposizione dell’ordinanza concernente le procedure d’esame può essere abrogata senza sostituzioni. Articolo 4 capoverso 1 Lingua d’esame Questo capoverso può essere abrogato dato che il principio della lingua d’esame è ora disciplinato nell’articolo 12c dell’ordinanza sugli esami LPMed. L’attuale capoverso 2 resta invariato e rimane dunque l’unico capoverso di questo articolo. Articolo 7 Mezzi ausiliari Come previsto dall’articolo 3 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza sugli esami LPMed è la MEBEKO, sezione «Formazione», che emana le direttive sui dettagli per lo svolgimento dell’esame federale. Oltre a definire i mezzi ausiliari ammessi, le direttive contengono disposizioni dettagliate riguardanti in particolare le materie esaminate, il numero di domande/esercizi/stazioni, l’estensione dell’esame, la durata, lo svolgimento, la verifica e la valutazione, le istruzioni ai candidati.

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale

La revisione dell’ordinanza non ha ripercussioni né sul piano finanziario e del personale, né per la Confederazione e i Cantoni e neppure per le scuole universitarie.