Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS)
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Consultazione sulla revisione totale dell’OERic-SSS
Rapporto esplicativo
Dicembre 2016
320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.435389 2/15
1 Situazione iniziale
1.1 Considerazioni generali
Insieme agli esami federali di professione e professionali superiori, i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (SSS), riconosciuti a livello federale, costituiscono il settore terziario non universitario (formazione professionale superiore). Questi cicli sono fortemente incentrati sulle esigenze del mercato del lavoro e trasmettono agli studenti competenze che li abilitano ad assumere in modo autonomo responsabilità tecniche e gestionali nel proprio campo d’attività. Hanno un’impostazione più ampia e generica rispetto agli esami federali e si svolgono in un contesto scolastico. Per questi cicli, infine, non è disciplinata soltanto la procedura di qualificazione finale, bensì l’intera formazione. Per accedere ai cicli SSS, che si fondano sui programmi quadro d’insegnamento (PQI) nazionali, occorre aver conseguito un attestato federale di capacità (AFC) o disporre di una qualifica equivalente di livello secondario II e aver maturato esperienze professionali nei rispettivi campi. I cicli di formazione a tempo pieno durano almeno due anni, quelli svolti parallelamente all’attività professionale almeno tre. I titoli sono protetti a livello federale. Negli allegati dell’OERic-SSS1 sono attualmente riportati 57 indirizzi professionali diversi. Oltre 200 operatori (pubblici e privati) offrono circa 400 cicli di formazione riconosciuti a livello federale e basati sull’OERic-SSS e sui relativi PQI. Nel 2015 hanno concluso un ciclo di formazione SSS 8483 persone. Il finanziamento di questi cicli di formazione SSS è sia privato sia pubblico. Quello pubblico è principalmente a carico dei Cantoni. Dall’anno scolastico 2015/2016, l’accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS) 2 costituisce la base per l’accesso equo a questi percorsi formativi. La Confederazione partecipa al finanziamento sia indirettamente, versando contributi forfettari ai Cantoni, sia direttamente, sostenendo le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) attive in tutta la Svizzera che non percepiscono fondi cantonali. Gli operatori che offrono già di un ciclo di formazione SSS riconosciuto possono inoltre far riconoscere uno o più studi postdiploma come offerta di formazione continua rivolta a persone con un titolo di livello
terziario. Anche i titoli conseguiti al termine di uno studio postdiploma sono riconosciuti a livello federale.
1.2 Cronologia delle basi giuridiche
Le offerte formative delle scuole specializzate superiori sono rette dalla legge sulla formazione professionale (LFPr)3, dall’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) 4 e, in particolare, dall’OERic-SSS. Quest’ultima è stata emanata nel 2005 dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Con l’entrata in vigore della nuova LFPr, nel 2004, e dell’OERic- SSS, l’anno successivo, sono stati sanciti per la prima volta requisiti uniformi applicabili a tutti i cicli di formazione e studi postdiploma SSS di ogni indirizzo. Le nove ordinanze precedenti sono state quindi sostituite da un’ordinanza quadro. Prima di allora le offerte delle scuole specializzate superiori erano molto eterogenee. Il bisogno di stabilire esigenze minime che valessero per tutte queste offerte è sorto soltanto verso la fine degli anni Novanta, tra l’altro con la costituzione delle scuole professionali superiori. Le diverse normative cantonali e federali in merito alle offerte SSS avevano in un primo momento impedito un chiaro posizionamento della formazione professionale superiore. La situazione è cambiata quando con la nuova LFPr, entrata in vigore nel 2004, la competenza per i settori socio-sanitario e artistico è passata dai Cantoni alla Confederazione. Il settore agricoltura ed economia forestale, prima oggetto di una legge federale speciale, è stato integrato nella LFPr. Questo raggruppamento di tutti i settori formativi a livello federale ha dato l’opportunità di riunire e armonizzare anche le diverse normative federali vigenti (p. es. nei settori tecnico, economico e artistico) 5. I primi cicli di formazione basati sulla LFPr del 2004 e sull’OERic-SSS del 2005 sono stati riconosciuti nel 2009. Fino a oggi la stragrande maggioranza dei
1 Ordinanza del DEFR dell’11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS; RS 412.101.61). Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS): http://www.edk.ch/dyn/21415.php Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10). Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101). Weber et al. (2001). Harmonisierung der Höheren Fachschulen. Bestandesaufnahme der Bildungsprogramme im nicht- hochschulischen Tertiärbereich (riassunto disponibile anche in francese), Berna.
cicli di formazione e degli studi postdiploma riconosciuti secondo il diritto previgente è stata o è in procinto di essere riconosciuta secondo la procedura basata sulle esigenze minime stabilite nel 2005.
2 Revisione dell’OERic-SSS
2.1 Processo di revisione
Dopo la sua entrata in vigore, nel 2005, l’OERic-SSS non è più stata modificata, ad eccezione dei suoi allegati, a cui sono stati aggiunti regolarmente nuovi indirizzi, cicli di formazione e titoli corrispondenti. Il riconoscimento secondo il nuovo diritto di quasi tutti i cicli di formazione e studi postdiploma riconosciuti in virtù del diritto cantonale o federale previgente ha permesso di raggiungere l’obiettivo generale dell’OERic-SSS, ossia armonizzare i diversi indirizzi di studio. Nell’ottica di un continuo sviluppo della qualità, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha avviato alla fine del 2014 il progetto di revisione dell’OERic-SSS. In una prima fase, le oml, gli operatori della formazione, le associazioni mantello e i Cantoni sono stati invitati a esprimersi sulla necessità di adeguare l’ordinanza in questione. Le domande e osservazioni emerse sono poi state discusse con i partner della formazione professionale in occasione di una tavola rotonda organizzata dalla SEFRI nell’aprile 2015. Al termine di questa tavola rotonda sono stati commissionati due studi esterni. Dal primo6, incentrato su un’analisi del sistema di riconoscimento vigente e sul potenziale di ottimizzazione, è emerso che non è necessario un cambiamento paradigmatico, ma che è sufficiente adottare una serie di misure di ottimizzazione. Il secondo si è invece concentrato sugli indirizzi di approfondimento nei settori «tecnica» e «arti applicate» e ha valutato la riorganizzazione dei campi specifici negli allegati dell’OERic-SSS7. Da questo studio risulta che le opinioni degli esperti sulla situazione odierna e sulle possibili alternative sono eterogenee. Dopo un attento esame dei vari input, la SEFRI ha concluso che, in sede di revisione, occorre verificare in particolare l’attualità e la validità dell’OERic-SSS, adeguandola se necessario. Le modifiche contemplate dal progetto di revisione perseguono principalmente i seguenti obiettivi: chiarire i ruoli e le competenze dei diversi attori; aumentare l’orientamento al mercato del lavoro e rafforzare il ruolo delle oml; garantire e sviluppare la qualità; semplificare i processi.
2.2 Progetto di revisione: principali modifiche
Uno degli obiettivi principali della revisione è che i ruoli e le competenze dei diversi attori emergano in modo più chiaro dalla nuova struttura dell’OERic-SSS. Il progetto prevede di raggruppare le esigenze che questi attori devono adempiere, nonché di precisare le fasi procedurali per l’approvazione dei PQI e per la presentazione delle domande di riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma. Con l’introduzione dell’ASSS i Cantoni hanno creato una base trasparente per il finanziamento dei cicli di formazione delle SSS. Per aumentare l’orientamento al mercato del lavoro e rafforzare le oml, i PQI devono assumere maggior rilievo e diventare lo strumento di gestione principale. A tal fine determinate questioni finora disciplinate nell’OERic-SSS e nei suoi allegati (p. es. le ulteriori disposizioni sull’ammissione e sulla procedura di qualificazione finale) saranno regolamentate nei programmi. Ciò permette di definire meglio le esigenze del mercato del lavoro che i cicli di formazione SSS devono soddisfare e di eliminare nel contempo le contraddizioni esistenti tra le disposizioni dei programmi quadro e gli allegati dell’OERic- SSS. Senza le disposizioni comuni sulle specializzazioni contenute negli allegati dell’OERic-SSS queste specializzazioni diventano obsolete. In futuro, quindi, i cicli di formazione saranno riportati in ordine alfabetico in un allegato all’OERic-SSS.
Interface; Studie zur eidgenössischen Anerkennung von höheren Fachschulen, deren Bildungsgänge und Nachdiplomstudien, rapporto del 26 gennaio 2016. B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG; Revision MiVo-HF: Bereiche, Fach- und Vertiefungsrichtungen, rapporto finale del 4 dicembre 2015.
Per quanto riguarda lo sviluppo della qualità dell’intero settore, la modifica principale consiste nel limitare temporalmente l’approvazione dei PQI: sette anni dopo la loro approvazione, gli organi responsabili dovranno verificarne l’attualità e, se necessario, adeguarli. Anche se le modifiche sono soltanto lievi, il PQI dovrà essere approvato, il che comporta la verifica del riconoscimento dei relativi cicli di formazione. Questa misura non mira soltanto a promuovere lo sviluppo della qualità, ma anche a garantire che le oml possano esercitare la loro influenza sui cicli di formazione SSS riconosciuti secondo le nuove disposizioni di legge. Porre un limite temporale a questi cicli, inoltre, sgrava i Cantoni dai loro compiti di sorveglianza e garantisce il pari trattamento dei cicli a livello cantonale. Il riconoscimento degli studi postdiploma che non si basano sui PQI viene limitato a sette anni. In questo modo si tiene conto dell’orientamento al mercato del lavoro e, con esso, della rapida evoluzione a cui questi SPD sono soggetti. La reimpostazione dell’allegato dell’OERic-SSS e le chiare prescrizioni concernenti l’approvazione dei PQI comportano una semplificazione dei processi. In futuro non sarà più necessario adattare l’ordinanza mediante procedura di consultazione per integrarvi un nuovo ciclo di formazione con rispettivo titolo protetto (operazione assai dispendiosa in termini di risorse), ma basterà consultare il PQI coinvolgendo i settori, i Cantoni e le cerchie interessate. Dopo l’approvazione di un nuovo programma quadro, l’allegato dell’OERic-SSS sarà completato di conseguenza. Conformemente al diritto in materia di pubblicazione (cfr. commenti al nuovo art. 10), basterà pubblicare la modifica dell’allegato, il che consentirà di sviluppare più rapidamente nuove offerte.
2.3 Procedura di consultazione
All’inizio del progetto di revisione dell’OERic-SSS, nel 2014, la SEFRI aveva annunciato che sarebbe stata svolta un’indagine conoscitiva. Tuttavia, dalla revisione della legislazione in materia di consultazione (LCo8 e OCo9), in vigore dal 1° aprile 2016, non si fa più distinzione tra consultazione e indagine conoscitiva. È quindi rimasta soltanto la consultazione che, a seconda dell’affare in questione, va svolta obbligatoriamente o facoltativamente. Secondo l’articolo 3 capoverso 1 LCo, nel presente caso non sussiste l’obbligo di indire una procedura di consultazione. Il Dipartimento competente, tuttavia, ne può avviare una di propria iniziativa (art. 3 cpv. 2 LCo). Il progetto di revisione dell’OERic-SSS sarà pertanto sottoposto a una procedura di consultazione facoltativa, che durerà dal 16.12.2016 al 31.03.2017.
Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo; RS 172.061). Ordinanza del 17 agosto 2005 sulla procedura di consultazione (Ordinanza sulla consultazione, OCo; RS 172.061.1).
3 Commenti ai singoli articoli
Sezione 1: Cicli di formazione La nuova sezione raggruppa le esigenze strutturali che questi cicli di formazione devono soddisfare e che prima erano ripartite su diversi capitoli.
Art. 1 Come nel testo vigente, l’articolo 1 descrive gli obiettivi dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori, collocandoli all’interno del sistema di formazione. Il capoverso 3 è importante ai fini del loro miglior posizionamento, perché specifica che, rispetto agli esami federali, questi cicli sono di portata più generica e ampia. Il requisito di impartire una formazione di cultura generale più estesa e approfondita nell’ambito dei cicli di formazione era già presente nelle prescrizioni minime prima del 2005. A differenza di allora, però, non è più vincolato a un numero minimo di ore di lezione.
Art. 2 Il capoverso 1 riprende la formulazione del vecchio articolo 6 capoverso 1 e sancisce il principio secondo cui i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori si basano su PQI. Questi ultimi fungono da strumento fondamentale per il riconoscimento dei cicli di formazione. Il capoverso 2 precisa che i cicli di formazione SSS fanno parte della formazione professionale superiore. Una caratteristica importante dei cicli di livello terziario non universitario è il loro orientamento alla pratica. Gli studenti che li frequentano sono solitamente titolari di un AFC. Il capoverso 2, quindi, colloca in modo chiaro i cicli di formazione SSS al livello terziario. I principali requisiti di ammissione alla formazione professionale superiore, disciplinati agli articoli 26 capoverso 2 e 29 capoverso 1 LFPr, sono specificati all’articolo 9.
Art. 3 L’OERic-SSS dell’11 marzo 2005 aveva introdotto la distinzione tra cicli basati su un AFC e cicli basati su un altro titolo di livello secondario II. Le disposizioni su questi ultimi erano dettate principalmente dalla necessità di integrare i settori della sanità, del sociale e delle arti. Oggi esistono titoli AFC anche nei settori sanitario, sociale e artistico, per cui anche in questi campi vengono offerti cicli di formazione di 3600 ore di studio e non sono più necessarie disposizioni particolari. Il capoverso 1 stabilisce quindi, in generale, che i cicli di formazione SSS comprendono al minimo 3600 ore di studio. Rimangono naturalmente possibili e talvolta addirittura necessari cicli più lunghi, sia per adempiere standard internazionali sia perché la mole delle competenze non può essere impartita in meno ore di studio, come spesso avviene per i cicli di formazione che non si basano su un AFC. I cicli di formazione possono essere offerti nelle modalità a tempo pieno e a tempo parziale. Il numero delle ore di studio, che non dipende dalla modalità, viene definito nei rispettivi PQI. Il vecchio articolo 4 capoverso 3, che disciplinava il riconoscimento dell’attività professionale svolta parallelamente a un ciclo di formazione, è stato integrato nel nuovo articolo 3 capoverso 2. La considerazione su cui si basa un tale riconoscimento è che l’attività professionale nel settore professionale in questione consente di attuare, praticare e consolidare determinati contenuti formativi acquisiti nelle ore di studio. La prassi professionale e gli stage perseguono quindi lo stesso obiettivo e devono dunque essere considerati alla pari della teoria. Per le ragioni appena illustrate, il capoverso 2 prevede che almeno 2880 ore di studio 10 siano svolte al di fuori delle componenti formative pratiche.
Secondo l’articolo 42 capoverso 1 OFPr «le ore di studio comprendono i tempi di presenza, il tempo medio richiesto per lo studio individuale, i lavori individuali o di gruppo, altri eventi nell’ambito della rispettiva formazione, i controlli d’apprendimento e le procedure di qualificazione, nonché l’applicazione, nella pratica e nei periodi di pratica accompagnati, delle nozioni apprese».
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Il capoverso 3 stabilisce invece che le componenti pratiche comprendono stage o attività professionali nel settore in questione. Un’attività professionale nel settore in questione svolta in parallelo alla formazione è considerata tale se il tasso di occupazione è almeno del 50 per cento. Per poter valutare se un’attività svolta in parallelo alla formazione rientra nel settore in questione, nei PQI dovranno essere stabilite anche le competenze da acquisire nell’ambito delle componenti pratiche (cfr. art. 9). Nei cicli di formazione che comprendono più di 3600 ore di studio la quota di ore definita al capoverso 2 non deve necessariamente essere aumentata in modo proporzionale, dato che la maggiore durata può essere imputabile al fatto che non esistono AFC nel settore in questione e che quindi l’esperienza pratica deve essere trasmessa nell’ambito del ciclo di formazione.
Art. 4 L’articolo 4 riprende il vecchio articolo 5.
Art. 5 L’articolo 5 riprende dal vecchio articolo 9 i passaggi che si riferiscono ai cicli di formazione. I periti messi a disposizione dalle oml nelle procedure di qualificazione conclusive di cui al capoverso 3 e al vecchio articolo 9 capoverso 4 garantiscono l’orientamento alla prassi. Possono essere coinvolti in sede di redazione dei compiti d’esame o come esperti durante gli esami stessi.
Art. 6 L’articolo 6 disciplina la composizione dei titoli dei cicli di formazione SSS riconosciuti a livello federale. Nell’allegato dell’OERic-SSS saranno riportate le denominazioni dei cicli di formazione e i titoli protetti, il tutto a beneficio di una maggiore chiarezza e trasparenza.
Sezione 2: Studi postdiploma
Art. 7 L’articolo 7 raggruppa le esigenze strutturali che gli studi postdiploma devono soddisfare e che prima erano ripartite su più capitoli. Il capoverso 1 disciplina inoltre gli obiettivi di formazione degli studi postdiploma già definiti nelle prescrizioni minime anteriori al 2005 e finalizzati a migliorare il posizionamento degli studi postdiploma nel sistema di formazione.
Sezione 3: Programmi quadro d’insegnamento La sezione 3 raggruppa le disposizioni sui PQI: alcune di quelle prima contenute negli allegati dell’OERic-SSS vengono ora integrate in questi programmi, che assumono così maggior rilievo. La reimpostazione della sezione sui PQI consente inoltre di semplificare il processo per la loro elaborazione. Prima di avviare questo processo, infatti, non sarà più necessario integrare la relativa specializzazione o il ciclo di formazione nell’OERic-SSS. Nel contempo, le condizioni e il processo di approvazione vengono specificati meglio. Il capoverso 6 specifica che gli studi postdiploma basati su un PQI devono essere riportati nell’allegato
2 dell’OERic-SSS insieme al rispettivo titolo protetto.
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Art. 8 L’articolo 8 si basa sul vecchio articolo 6. Per valorizzare il ruolo delle oml nel processo di elaborazione dei PQI e garantire così il caratteristico orientamento alla prassi e al mercato del lavoro della formazione professionale superiore, le oml vengono menzionate per prime. È a loro, infatti, che incombe la responsabilità principale per i PQI. Il termine «organizzazioni del mondo del lavoro» è specificato all’articolo 1 capoverso 1 LFPr. Nel presente contesto queste «oml» sono soprattutto le associazioni professionali. Inoltre, la Confederazione collabora di regola con organizzazioni del mondo del lavoro di importanza nazionale, attive su tutto il territorio del Paese (cfr. art. 1 cpv. 2 OFPr).
Art. 9 Analogamente al vecchio articolo 7, l’articolo 9 definisce i contenuti dei PQI. Rispetto alla disposizione vigente, il capoverso 1 lettera e menziona anche i contenuti e requisiti della procedura di qualificazione, finora disciplinati negli allegati dell’OERic-SSS. È nuova anche la lettera f, relativa alle competenze da acquisire nell’ambito delle componenti pratiche. La necessità, sancita alla lettera a, di riportare nel PQI la designazione esatta del ciclo di formazione o dello studio postdiploma e il rispettivo titolo risulta dal processo di approvazione dei PQI e dall’aggiornamento semplificato degli allegati dell’OERic-SSS (cfr. art. 23). Come in precedenza, i PQI devono definire anche le modalità di studio («forme d’insegnamento», lett. c) e indicare la ripartizione delle ore di studio in ore di lezione, studio autonomo e componenti pratiche. Secondo il capoverso 2 lettera a, nei PQI devono essere definite le condizioni di ammissione, ossia gli AFC o i titoli di livello secondario II che permettono di accedere ai relativi cicli di studio. Secondo la lettera b, questi programmi devono anche disciplinare le condizioni di ammissione che esulano da quanto disposto alla lettera a (tra cui, ad esempio, gli anni di esperienza professionale e la verifica dell’idoneità). Nell’ordinanza in vigore, queste condizioni sono comprese nell’allegato, ma in molti casi ci sono incongruenze tra l’ordinanza stessa, l’allegato in questione e il relativo PQI. Se per determinate professioni esistono degli standard internazionali, il capoverso 3 stabilisce che – ai fini della comparabilità internazionale e in aggiunta alle esigenze minime sancite nell’OERic-SSS – i PQI ne devono tener conto. Se per gli studi postdiploma vengono emanati dei PQI, la condizione d’ammissione è il possesso di un titolo di livello terziario. Le ulteriori disposizioni si applicano per analogia.
Art. 10 L’articolo 10 si rifà all’articolo 25 OFPr ed esplicita le condizioni da soddisfare affinché un PQI sia approvato dalla SEFRI. Al momento di presentare la domanda di approvazione di un PQI l’organo responsabile deve trasmettere alla SEFRI la documentazione necessaria per la valutazione dei punti rilevanti. Affinché un PQI sia approvato è necessario rispettare le condizioni generali dell’OERic-SSS (cfr. lett. a), ad esempio quelle sulle ore di studio dei cicli di formazione. Introducendo, alla lettera g, l’obbligo di consultare le cerchie interessate prima di sottoporre alla SEFRI una domanda di approvazione si vuole dare al settore, ai Cantoni e agli altri soggetti interessati la possibilità di pronunciarsi su un progetto concreto. In questo modo, inoltre, si semplifica il processo, dato che il ciclo di formazione non dev’essere previamente integrato nell’allegato 1 dell’OERic-SSS. Una volta che il programma quadro è stato approvato, quest’ultimo va riportato nell’allegato 1 dell’ordinanza, insieme alla sua data di approvazione, la denominazione del ciclo di formazione e il titolo protetto vanno inseriti nell’allegato dell’OERic-SSS. Questa modifica deve semplicemente essere pubblicata: secondo l’articolo 2 lettera e LPubb 11, l’ordinanza, in quanto altro atto contenente norme di diritto emanato da un’autorità federale, va pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Anche l’allegato va pubblicato poiché contiene anch’esso norme di diritto: infatti, il testo giuridico in
Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb; RS 170.512).
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questione (p. es. art. 6 o 7 OERic-SSS) rimanda all’allegato (cfr. art. 6 OPubb 12). È quindi necessario rispettare il processo di pubblicazione formale, che prevede la consultazione degli uffici e non dura di regola più di tre mesi.
Art. 11 Come in passato, la SEFRI approva i PQI su richiesta della Commissione federale delle scuole specializzate superiori (CFSSS). Rimane invariata anche la disposizione secondo cui i PQI devono essere verificati periodicamente per garantirne l’attualità e l’orientamento alla prassi (art. 7 cpv. 4 dell’ordinanza vigente). Per assicurare questo processo, la SEFRI deve riapprovare il rispettivo PQI. In occasione di questa riapprovazione la essa verifica il riconoscimento dei cicli di formazione (cfr. art. 21 cpv. 1). I PQI vigenti vengono riportati negli allegati 1 e 2 con la rispettiva data di approvazione (cpv. 3).
Sezione 4: Operatori della formazione La sezione 4 raggruppa i requisiti che gli operatori della formazione devono soddisfare. Le disposizioni valgono per operatori di cicli di formazione e studi postdiploma SSS.
Art. 12 L’articolo 12 riprende i capoversi 1 e 2 del vecchio articolo 11. Il capoverso 3 del vecchio articolo 11 è stato stralciato perché divenuto superfluo con l’introduzione della verifica periodica, della riapprovazione dei PQI (cfr. art. 11) e del conseguente accertamento del riconoscimento dei cicli di formazione (cfr. art. 21 cpv. 1).
Art. 13 L’articolo 13 corrisponde al vecchio articolo 12. È stato adeguato soltanto il requisito di cui al capoverso 1 lettera a: la disposizione comprende ora i titolari di un diploma qualsiasi della formazione professionale superiore. Le ore settimanali di cui al capoverso 4 sono lezioni che, secondo la prassi della SECO, durano tra i 45 e i 60 minuti a seconda dell’operatore. Quanto alla disposizione sulla formazione pedagogico-professionale e didattica necessaria, per le persone che hanno diversi cicli di formazione o lavorano per diversi operatori fa stato il loro grado occupazionale medio.
Art. 14 Tra i compiti degli operatori della formazione rientrano l’emanazione di un regolamento degli studi e l’elaborazione di un programma di formazione. Entrambi si basano sulle disposizioni dell’OERic-SSS e dei PQI. Il regolamento degli studi disciplina l’ammissione, la struttura del ciclo di formazione, la promozione e la procedura di qualificazione. I documenti corrispondenti costituiscono la base per la domanda di riconoscimento di cui all’articolo 16.
Art. 15 L’articolo 15 si riallaccia ai capoversi 1 e 3 del vecchio articolo 10. In generale il trasferimento dalla teoria alla prassi può essere realizzato attraverso periodi di pratica o nell’ambito di un’attività professionale nel settore in questione, purché quest’ultima permetta di acquisire le competenze definite nel rispettivo PQI.
Ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb; RS 170.512.1).
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La disposizione sulla durata dei cicli di formazione (art. 3) va rispettato in ogni caso.
Sezione 5: Riconoscimento di cicli di formazione e studi postdiploma La sezione sulla procedura di riconoscimento raccoglie le disposizioni sul suo svolgimento, alcune delle quali erano finora contenute in un’apposita guida.
Art. 16 L’articolo 16 riprende in ampia misura il vecchio articolo 16.
Art. 17 Secondo il capoverso 1, gli operatori della formazione che intendono far riconoscere uno studio postdiploma basato su un PQI devono presentare una domanda conformemente a quanto disposto all’articolo 16. I capoversi 2 e 3 si riferiscono invece alle domande di approvazione che non si basano su un PQI. In linea di massima, queste ultime devono fornire le stesse informazioni delle prime. Gli studi postdiploma sono un’offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori basata sui contenuti trasmessi e sulle competenze acquisite in un ciclo di formazione. Sono perciò riservati agli operatori che offrono già nella rispettiva sede un ciclo di formazione riconosciuto o sottoposto a una procedura di riconoscimento (cpv. 2 lett. e). Questa disposizione corrisponde all’attuale prassi della SEFRI, ora sancita a livello di ordinanza. Se gli studi postdiploma sono basati su un PQ si può derogare a questo requisito. Come le domande di riconoscimento di un ciclo di formazione, anche le domande per gli studi postdiploma devono essere presentate tramite il servizio cantonale competente (cpv. 3).
Art. 18 Secondo l’articolo 18 la SEFRI esamina le domande, insieme alla documentazione e alle prove di cui agli articoli 16 o 17, e delibera, mediante decisione formale, sull’apertura di una procedura di riconoscimento. Questa disposizione, corrispondente all’attuale prassi, viene ora sancita a livello di ordinanza.
Art. 19 Rispecchiando l’attuale prassi, l’articolo 19 rende più trasparente la procedura di riconoscimento. Questa procedura comprende la verifica di un ciclo di formazione di riferimento da parte di due periti indipendenti (cpv. 1). Questi periti verificano il rispetto delle esigenze minime e del programma quadro d’insegnamento corrispondente e ne rendono conto alla CFSSS.
Art. 20 Oltre a specificare l’autorità competente in materia di riconoscimento (cfr. vecchio art. 17), l’articolo 20 descrive ora anche gli effetti del riconoscimento stesso: l’operatore di un ciclo di formazione riconosciuto viene autorizzato, in quanto scuola specializzata superiore, a rilasciare il rispettivo titolo protetto a livello federale. A scopi informativi, la SEFRI terrà un elenco delle scuole specializzate superiori che offrono cicli di formazione e studi postdiploma riconosciuti.
Art. 21 L’articolo 21 introduce una disposizione intesa a promuovere lo sviluppo della qualità: dopo la modifica di un PQI (cfr. art. 11) si dovranno verificare le ripercussioni sul riconoscimento dei rispettivi cicli di formazione o studi postdiploma. Spetta alla SEFRI, su richiesta dell’organismo responsabile o su proposta della CFSSS, decidere se la portata della modifica rende necessario un nuovo riconoscimento dei cicli di formazione o se può essere applicata la procedura semplificata.
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Il riconoscimento degli studi postdiploma che non sono basati su un PQI viene limitato a sette anni (cpv. 2). Per loro natura questi studi devono poter essere adeguati velocemente ai continui cambiamenti e alle nuove esigenze del mercato del lavoro. È lecito supporre, quindi, che dopo sette anni siano intervenuti così tanti cambiamenti da giustificare una verifica. Anche in questo caso la SEFRI decide, su richiesta dell’operatore della formazione o su proposta della CFSSS, in merito alla modalità della nuova procedura di riconoscimento. I capoversi 1 e 2 facilitano anche il compito di sorveglianza dei Cantoni, che non dovranno più provvedere alla garanzia della qualità dei cicli di formazione e degli studi postdiploma né attuare il rispettivo PQI. L’esperienza maturata negli ultimi anni ha dimostrato la validità di questa misura, che promuove l’adozione di una prassi uniforme e riduce gli oneri dei singoli Cantoni.
Art. 22 L’articolo 22 riprende il tenore del vecchio articolo 18.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 23 L’articolo 23 stabilisce che la SEFRI adegua gli allegati 1 e 2 conformemente alle sue decisioni di approvazione dei programmi quadro d’insegnamento (cfr. commenti all’art. 10).
Art. 24 A seguito della revisione totale, l’OERic-SSS dell’11 marzo 2005 viene abrogata.
Art. 25 Il capoverso 1 lettera a stabilisce che i cicli di formazione e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori che non sono stati riconosciuti in virtù dell’ordinanza del DEFR dell’11 marzo 200513 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori rimangono validi fino a due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. In seguito all’ASSS, la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) aveva presentato una richiesta formale per limitare temporalmente la validità dei cicli di formazione SSS riconosciuti secondo il diritto previgente. La disposizione del capoverso 1 lettera a implica che, dall’entrata in vigore dell’ordinanza riveduta, i cicli di formazione e gli studi postdiploma che anche dopo dieci anni di validità dell’OERic-SSS non sono mai stati sottoposti a una procedura di rinnovo del riconoscimento rimarranno validi soltanto per altri due anni. Scaduto questo termine, non potranno più portare al conseguimento di un titolo federale protetto. In riferimento ai termini per l’aggiornamento dei PQI (cfr. art. 11), il capoverso 1 lettera b stabilisce quando scade il riconoscimento dei cicli di formazione. Una tale scadenza finora non esisteva, ma era stata chiesta a viva voce durante le discussioni sulla qualità intercorse alla vigilia della revisione totale dell’OERic-SSS. Questa disposizione transitoria impone un scadenza anche ai cicli di formazione e agli studi postdiploma riconosciuti in virtù della legislazione vigente. A seconda dell’entità delle modifiche ai PQI, tuttavia, può anche essere ipotizzata una procedura di riconoscimento semplificata (cfr. art. 21 cpv. 1). Il capoverso 2 fissa un termine di cinque anni per la revisione dei PQI vigenti. Molti di essi hanno già oltre sette anni, il che giustifica senz’altro il loro aggiornamento e adeguamento alle esigenze del mercato del lavoro. Il capoverso 3 riprende e aggiorna la disposizione transitoria concernente i docenti dell’OERic-SSS dell’11 marzo 2005.
13 RU 2005 1389, 2010 4555, 2014 59 e 4575.
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Il capoverso 4 tiene conto del fatto che determinati PQI disciplinano già oggi il diritto di portare un titolo di diritto previgente. Dall’altra parte, visto che i PQI si evolvono nel tempo, la rintracciabilità di un tale diritto si fa sempre più difficile. Ecco perché in futuro il diritto di portare un nuovo titolo per diplomati di altri cicli di formazione dovrà essere disciplinato nei singoli PQI. Solo così si potrà garantire trasparenza sul lungo periodo.
Art. 26 L’OERic-SSS completamente riveduta entra in vigore il 1° luglio 2017.
Abrogazione Art. 19 (vigente) La SEFRI non rileva dati presso le scuole specializzate superiori, ma ottiene le indicazioni statistiche (indici e altre informazioni rilevanti per scopi di gestione) dall’Ufficio federale di statistica (UST). L’articolo 19 vigente viene abrogato perché il rilevamento dei dati è già disciplinato in maniera sufficiente negli allegati 69 (persone in formazione), 70 (diplomi) e 71 (personale degli istituti scolastici) dell’ordinanza sulle statistiche14.
Capitolo 4 (vigente): Commissione federale per le scuole specializzate superiori Art. 20 e 21 (vigenti) La Commissione federale per le scuole specializzate superiori (CFSSS) è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 OLOGA15, elencata nell’allegato 2 dell’OLOGA al numero 1.3. Le commissioni extraparlamentari sono istituite mediante decisione del Consiglio federale (cfr. art. 8e cpv. 1 OLOGA) e non attraverso ordinanze dipartimentali come l’OERic-SSS del DEFR. I compiti della CFSSS, dal canto loro, sono disciplinati in una decisione istitutiva. Gli articoli 20 e 21 in vigore, riguardanti la CFSSS, non sono ancora stati adeguati all’OLOGA. Secondo la Cancelleria federale, le disposizioni in questione vanno stralciate senza essere sostituite. In occasione della prossima revisione dell’OFPr, la CFSSS sarà integrata in questa ordinanza. La CFSSS continuerà ad affiancare la SEFRI nell’approvazione dei PQI e nella verifica delle domande di riconoscimento federale di cicli di formazione e studi postdiploma. Continuerà anche a seguire le procedure di riconoscimento di cicli di formazione e studi postdiploma e a chiederne il riconoscimento alla SEFRI.
Allegato
Considerazioni generali L’allegato dell’OERic-SSS, completamente rielaborato, elenca ora i PQI, le loro date di approvazione, i cicli di formazione ivi definiti nonché i titoli protetti. Non vengono più elencate le specializzazioni. A seguito della rielaborazione dell’allegato, le specializzazioni «conduzione di drogheria», «musica» e «recitazione» non sono più associate ai rispettivi cicli di formazione e titoli protetti dato che, fino ad oggi, non si rifanno a un PQI approvato. Nell’ambito della presente revisione totale non sono neppure stati ripresi nuovi cicli di formazione con rispettivo titolo protetto, dato che non esiste un PQI già approvato. In futuro, ogni PQI approvato o riapprovato potrà figurare entro tempi brevi nell’allegato dell’OERic-SSS senza che per questo debba essere svolta un’apposita consultazione 16 (cfr. commenti all’art. 10). La consultazione delle cerchie interessate dovrà precedere la presentazione alla SEFRI della domanda di approvazione del PQI, che in futuro dovrà comprendere tutti i contenuti rilevanti (cfr. art. 10 lett. g). Modifiche dell’allegato
14 Ordinanza del 30 giugno 1993 sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1).
15 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del governo e dell‘amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1). Precedentemente definita «indagine conoscitiva», abolita nell’ambito della revisione del 1° aprile 2016 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061).
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Le seguenti proposte di modifica dell’allegato rispondono a esigenze pratiche e sono state richieste dalle oml competenti.
Proposta 1 L’organizzazione responsabile del PQI approvato «assistenza giuridica» e dell’omonimo ciclo di formazione «assistenza giuridica», che porta al conseguimento del titolo protetto a livello federale «Assistente giuridica dipl. SSS»/«Assistente giuridico dipl. SSS», chiede che queste denominazioni siano modificate nel modo seguente: Programma quadro d’insegnamento: «Diritto» Ciclo di formazione: «Diritto» Titolo protetto: «Specialista legale dipl. SSS» L’organo responsabile è costituito da:
- ramo dell’Amministrazione pubblica;
- Società svizzera degli impiegati del commercio;
- Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM);
- Associazione dei comuni svizzeri;
- Fiduciari Suisse. La modifica del titolo viene motivata come spiegato qui di seguito. La denominazione «assistente» si riferisce a una collaboratrice o a un collaboratore subordinato/a, il che non corrisponde affatto al profilo professionale descritto nel PQI. Per conseguire il titolo in questione, infatti, occorre acquisire ampie e profonde competenze tecniche in questioni giuridiche concrete. L’attuale titolo riduce l’attrattiva di quest’importante professione e non offre prospettive interessanti né sotto il profilo aziendale né sotto quello economico. Nella formazione professionale, inoltre, la denominazione «assistente» viene impiegata quasi esclusivamente al livello secondario II e anche qui soltanto in quella su due anni con attestato federale di formazione pratica (CFP). Il sostantivo «specialista» viene usato spesso nella formazione professionale superiore. Nelle SSS alcuni titoli recitano, ad esempio: «specialista dei servizi della navigazione aerea dipl. SSS» oppure «specialista di attivazione dipl. SSS». Sul cambiamento del titolo l’organo responsabile ha svolto una consultazione il cui risultato è riportato qui sotto. L’organo responsabile del PQI – costituito dalle suddette organizzazioni interessate – la federazione svizzera degli avvocati, il Rechtsagentenverband sangallese, il Centro per la formazione continua di San Gallo e la Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) sono stati consultati in merito alla proposta di cambiare il titolo, che approvano a larga maggioranza.
Proposta 2 L’organo responsabile del PQI approvato «tecniche di radiologia medica», dell’omonimo ciclo di formazione e del titolo protetto «Tecnica di radiologia medica dipl. SSS»/«Tecnico di radiologia medica dipl. SSS» chiede di modificare il titolo tedesco, denominandolo come segue: Titolo: «dipl. Radiologiefachfrau HF»/«dipl. Radiologiefachmann HF» L’organo responsabile è costituito da:
- OdASanté
- Associazione svizzera dei centri di formazione sanitaria (ASCFS) La modifica del titolo viene motivata come spiegato qui di seguito. L’Associazione svizzera dei tecnici di radiologia medica ASTRM, associata a OdASanté, ha presentato questa proposta all’organo responsabile del suddetto PQI. L’attuale denominazione (in tedesco: «dipl. Fachfrau für medizinisch-technische Radiologie HF»/«dipl. Fachmann für medizinisch-technische Radiologie HF») è troppo lunga perché qualcuno la impieghi per rivolgersi direttamente ai detentori del titolo. Nel quotidiano quasi nessuno la utilizza per intero. Di regola si usa l’acronimo ufficioso «MTRA» (in tedesco), che molta gente ha già sentito menzionare, senza sapere a quale professione si riferisca. Inoltre, la «A» dell’acronimo viene spesso associata a «Assistentin/Assistent». I professionisti non vengono quindi visti come persone che ricoprono l’odierna funzione di responsabilità. La nuova
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denominazione (ossia «Radiologiefachfrau»/«Radiologiefachmann») punta pertanto a valorizzare questa professione. Sul cambiamento della denominazione del titolo l’organo responsabile ha svolto una consultazione, il cui risultato è riportato qui sotto. L’organo responsabile del PQI – costituito dalle suddette organizzazioni interessate – e l’Associazione svizzera dei tecnici di radiologia medica ASTRM approvano la proposta mentre la Società svizzera di radiologia (SSR) la respinge.
4 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione
I costi causati dall’adeguamento dell’OERic-SSS e dai nuovi cicli di formazione sono stati inclusi nel messaggio del 24 febbraio 2016 sulla promozione della formazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2017 – 202017 e sono quindi previsti nel bilancio e nel piano finanziario della Confederazione. Per finanziare i compiti di cui all’articolo 53 capoverso 2 lettera a numero 7 LFPr in combinato disposto con l’articolo 52 LFPr, la Confederazione versa ai Cantoni contributi forfettari, destinati anche ai cicli di formazione delle scuole specializzate superiori.
17 FF 2016 2701.
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5 Elenco delle abbreviazioni
AFC Attestato federale di capacità
ASSS Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori: http://edudoc.ch/record/110299/files/3_7_HFSV_Regl_i.pdf
DEFR Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca
LCo Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione; RS 172.061)
LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale; RS 412.10)
LPubb Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali; RS 170.512)
OCo Ordinanza del 17 agosto 2005 sulla procedura di consultazione (Ordinanza sulla consultazione; RS 172.061.1)
Oda Organizzazione del mondo del lavoro
OERic-SSS Ordinanza del DEFR dell’11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (RS 412.101.61)
OFPr Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (ordinanza sulla formazione professionale; RS 412.101)
OPubb Ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali; RS 170.512.1)
RU Raccolta ufficiale delle leggi federali
SEFRI Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
SSS Scuola specializzata superiore
UST Ufficio federale di statistica
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