Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr): rafforzamento della formazione professionale superiore
Rapporto esplicativo sull’avamprogetto posto in consultazione
Berna, il 22 febbraio 2017
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Indice 1 Contesto............................................................................................................................... 3 2 Il finanziamento orientato alla persona .............................................................................. 4 2.1 Aspetti fondamentali del nuovo finanziamento........................................................................ 4 2.2 Integrazione del finanziamento orientato alla persona nella legge sulla formazione professionale (LFPr) .............................................................................................................. 5 3 Normativa proposta: modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)..... 6 3.1 Tasso di contribuzione ........................................................................................................... 7 3.2 Costi computabili dei corsi e tetti massimi .............................................................................. 7 3.3 Requisiti di accesso ai contributi e modalità di versamento..................................................... 7 3.3.1 Modello standard .............................................................................................................. 7 3.3.2 Modello con finanziamento transitorio ............................................................................... 9 3.4 Altre modalità di attuazione ...................................................................................................11 3.4.1 Lista dei corsi di preparazione (lista d’iscrizione) ..............................................................11 3.4.2 Portale d’informazione .....................................................................................................12 3.4.3 Processi di attuazione ......................................................................................................13 3.4.4 Passaggio dal finanziamento cantonale a quello federale .................................................15 4 Commenti ai singoli articoli dell’ordinanza .......................................................................16 5 Ripercussioni per la Confederazione e aspetti giuridici relativi all’introduzione del finanziamento orientato alla persona ................................................................................21 5.1 Ripercussioni finanziarie .......................................................................................................21 5.2 Altre ripercussioni .................................................................................................................22
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1 Contesto
Il pacchetto di misure elaborato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) per il rafforzamento della formazione professionale superiore (FPS) prevede un aumento del contributo finanziario per le persone che frequentano i corsi di preparazione1 agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (esami federali). In questo modo si intende uniformare i diversi oneri finanziari a carico degli studenti del livello terziario (FPS e scuole universitarie), aumentare l’attrattiva degli esami federali e contribuire a coprire il fabbisogno di professionisti qualificati.
È stato quindi elaborato un nuovo modello di finanziamento orientato alla persona. I contributi cantonali finora versati agli operatori dei corsi verranno aumentati e corrisposti dalla Confederazione direttamente a coloro che hanno seguito un corso di preparazione a un esame federale di professione o a un esame professionale federale superiore. Il target del nuovo finanziamento è costituito dalle persone che al termine di un corso di preparazione sostengono un esame federale. Infatti, solo il sostenimento di questo tipo di esami permette di conseguire un titolo formale della formazione professionale superiore e di stabilire una differenziazione rispetto alla formazione professionale continua.
L’introduzione del nuovo finanziamento ha comportato la modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr)2. Durante la consultazione sull’avamprogetto di modifica svoltasi nella primavera del 2015 sono pervenuti 157 pareri. La maggioranza dei partecipanti ha approvato l’impostazione generale della proposta: per le cerchie interessate la regolamentazione a livello federale del nuovo sistema di finanziamento e il versamento diretto dei contributi ai candidati rappresentano un passo importante verso la libera circolazione degli studenti, la trasparenza e la parità di trattamento fra i diversi settori del livello terziario. Sulle modalità di attuazione proposte sono giunti pareri divergenti, ad esempio sul momento in cui versare i contributi, che deve essere subordinato al sostenimento dell’esame federale per garantire la differenziazione rispetto alla formazione professionale continua. Il 2 settembre 2015 il Consiglio federale ha preso visione dei risultati della consultazione e su questa base ha definito le linee guida per l’attuazione.
La modifica di legge è stata approvata dalle Camere federali il 16 dicembre 2016 nel quadro del Messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2017–2020 (Messaggio ERI)3. Nell’ambito di una procedura di appianamento delle divergenze il Parlamento ha aggiunto al modello standard proposto dal Consiglio federale – che prevede il pagamento dei contributi alle persone che hanno seguito un corso di preparazione – un modello in base al quale la Confederazione può concedere, su domanda, contributi parziali anche durante il corso.
Le modalità esecutive per l’introduzione del nuovo modello di finanziamento sono stabilite nell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)4. La modifica dell’OFPr è stata elaborata sotto forma di avamprogetto ed è illustrata nel presente rapporto. La consultazione si concluderà il 30 maggio 2017.
Le modifiche della LFPr e dell’OFPr entreranno in vigore il 1° gennaio 2018. Pertanto, coloro che sostengono un esame federale dopo il 1° gennaio 2018 potranno richiedere un contributo federale.
1 Il termine «corso» include i cicli di formazione modulari (moduli). 2 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr), RS 412.10 3 Con il Messaggio ERI il Parlamento ha approvato anche i crediti a favore del finanziamento orientato alla persona: ogni anno sarà possibile utilizzare fino a 135 milioni di franchi per finanziare i corsi di preparazione. Si tratta di un aumento sensi bile rispetto ai fondi finora impiegati dai Cantoni (decreti di finanziamento approvati: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/la- segreteria-di-stato-per-la-formazione--la-ricerca-e-linnovazi/promozione-dell_educazione--della-ricerca-e-dellinnovazione- negl.html) 4 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr), RS 412.101
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2 Il finanziamento orientato alla persona
Insieme ai cicli di formazione delle scuole specializzate superiori riconosciuti dalla Confederazione, gli esami federali fanno parte della formazione professionale superiore. Dall’entrata in vigore della nuova legge sulla formazione professionale nel 2004 la formazione professionale superiore costituisce, insieme alle scuole universitarie, il livello terziario del sistema formativo svizzero.
Gli esami federali sono caratterizzati da un forte legame con la pratica e dal conseguente orientamento al mercato del lavoro. Per questo sono molto apprezzati e richiesti dal mondo economico. Attualmente vi sono circa 240 esami di professione e 170 esami professionali superiori. Nel 2015 circa 15 000 persone hanno conseguito un attestato professionale federale e circa 3000 un diploma federale. I candidati agli esami federali sono stati circa 23 000.
Gli esami federali rappresentano un caso particolare nel sistema della formazione. Quello che viene definito, infatti, non è il percorso per il conseguimento del titolo (ossia formazione e contenuti), ma soltanto le qualifiche professionali da attestare. Per essere ammessi all’esame sono necessarie una qualifica professionale pertinente del livello secondario II e un’esperienza lavorativa pluriennale. Tuttavia circa l’80-90 cento dei candidati frequenta volontariamente un corso di preparazione. Si tratta di corsi non regolamentati. Secondo gli ultimi rilevamenti esistono circa 2500 corsi di preparazione offerti da circa 500 operatori.
Rispetto a quanto fatto per le scuole specializzate superiori e le scuole universitarie, finora il finanziamento pubblico per la preparazione agli esami federali è stato inferiore. Mentre lo svolgimento degli esami federali viene finanziato dalla Confederazione nella misura del 60 o al massimo dell’80 per cento, i corsi di preparazione sono sovvenzionati dai Cantoni solo in parte. Pertanto, sono soprattutto il mondo economico e le persone in formazione che finanziano i corsi di preparazione.
2.1 Aspetti fondamentali del nuovo finanziamento
Il modello di finanziamento orientato alla persona è stato elaborato congiuntamente dai partner della formazione professionale e punta a sovvenzionare coloro che sostengono un esame federale dopo aver frequentato un apposito corso di preparazione. Il rispetto di questo requisito (sostenimento dell’esame) garantisce che venga finanziata la formazione professionale superiore (esami federali) e non la formazione professionale continua (corsi di preparazione con attestato finale o certificato rilasciato dall’associazione professionale).
I contributi cantonali finora versati agli operatori dei corsi (finanziamento orientato all’offerta) andranno direttamente a favore delle persone che hanno seguito un corso di preparazione sotto forma di contributi federali. In alcuni casi la Confederazione può versare contributi parziali prima che le persone concludano il corso. In questo modo si applicano gli stessi criteri di finanziamento ed è possibile uniformare il sostegno finanziario pubblico per gli studenti del livello terziario. Il sovvenzionamento quindi non è più legato alle norme vigenti nel Cantone di domicilio. Tuttavia, la capacità di controllo della politica regionale dei Cantoni rimane inalterata: indipendentemente dal fatto che il finanziamento pubblico venga effettuato in prima battuta dalla Confederazione, i Cantoni potranno continuare a sostenere determinate offerte per motivi di politica regionale, a condizione che non si creino distorsioni della concorrenza (cfr. fig. 1).
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Figura 1: Confronto tra il finanziamento orientato all’offerta e il finanziamento orientato alla persona (cambiamento di sistema)
Così come per la formazione professionale nel suo insieme, anche il finanziamento della formazione professionale superiore non è un compito esclusivo dell’ente pubblico. Pertanto, il settore economico e i candidati continueranno a cofinanziare i corsi di preparazione agli esami federali. Attualmente una parte importante dei costi viene coperta dai datori di lavoro e dalle associazioni professionali tramite contributi che il nuovo finanziamento federale non intende in alcun modo sostituire. Il Consiglio federale si aspetta che questi attori rimangano nel sistema poiché il nuovo modello punta ad alleggerire l’onere di coloro che seguono i corsi e non degli altri finanziatori.
Secondo diversi studi l’impostazione uniforme del finanziamento orientato alla persona porterà a uno sgravio amministrativo rispetto all’attuale sistema di finanziamento cantonale. Inoltre, neppure in base al nuovo sistema sarà necessario regolamentare i corsi, permettendo così di mantenere la loro flessibilità rispetto alle esigenze del mercato del lavoro. Tuttavia, per garantire un’offerta di qualità e a prezzi competitivi, il mercato deve essere trasparente e aperto alla concorrenza.
2.2 Integrazione del finanziamento orientato alla persona nella legge sulla
formazione professionale (LFPr) Oltre al sistema di finanziamento federale orientato alla persona, nella legge sulla formazione professionale è stato stabilito che i contributi verranno calcolati proporzionalmente in base ai costi computabili dei corsi a carico dei singoli studenti. Il tasso di contribuzione massimo ammonta al 50 per cento. La definizione del tasso di contribuzione, dei requisiti per l’accesso ai contributi e dei costi computabili dei corsi viene delegata al Consiglio federale e sancita nell’ordinanza sulla formazione professionale. La modifica della LFPr è stata approvata dalle Camere federali nel dicembre del 2016.
Prima di giungere a una decisione parlamentare sull’introduzione del finanziamento orientato alla persona è stata necessaria una procedura di appianamento delle divergenze. Benché entrambe le Camere avessero accettato il nuovo modello di finanziamento, il momento previsto per il versamento dei contributi proposto dal Consiglio federale è stato oggetto di lunghe discussioni. Secondo il Consiglio federale i contributi dovrebbero essere versati esclusivamente alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione. Nelle sue linee guida per l’attuazione del settembre 2015 aveva inoltre stabilito che sarebbe stato possibile versare i contributi solo dopo il sostenimento dell’esame federale per evitare che si facesse confusione tra formazione professionale superiore e formazione professionale continua.
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Mentre il Consiglio nazionale aveva accettato questa regola, il Consiglio degli Stati, dopo la prima consultazione, aveva chiesto che fosse versato un contributo annuale ai partecipanti dei corsi nel timore che, senza il necessario prefinanziamento, queste persone non fossero in grado di coprire da sole i costi fino al sostenimento dell’esame. Le due Camere sono giunte a una soluzione di compromesso che introduce una nuova norma: oltre a versare contributi alle persone che hanno seguito un corso di preparazione, su domanda, la Confederazione può concedere contributi parziali a coloro che frequentano un corso prima che lo concludano.
Con questa misura il legislatore intende tenere conto dei casi eccezionali in cui le persone che frequentano i corsi non possono avvalersi di nessun’altra fonte di finanziamento (reddito, datore di lavoro, organizzazioni del mondo del lavoro, Cantoni, terzi) che consenta loro di coprire i costi fino al versamento dei contributi federali. Questa soluzione permette di tenere conto dei casi di rigore.5 Nell’ottica della modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale ciò significa che le persone che si trovano in una situazione economica precaria e che non hanno accesso ad altre fonti di finanziamento potranno richiedere contributi in anticipo e senza grossi oneri amministrativi. Tuttavia, per poter tracciare un confine netto con la formazione professionale continua, è stata confermata la necessità di vincolare i contributi agli esami federali. Infatti, il pagamento di un contributo annuale a tutti i partecipanti dei corsi non è una soluzione auspicabile a causa delle perdite fiscali e della riduzione dei sussidi versati dai datori di lavoro. Per questo la maggior parte delle persone riceverà i contributi solo dopo aver sostenuto un esame federale. I datori di lavoro, le associazioni professionali e altri soggetti terzi saranno ancora tenuti a partecipare al finanziamento dei corsi di preparazione o almeno a garantire la copertura finanziaria fino al sostenimento dell’esame.
L’impostazione dettagliata del sistema di finanziamento è definita nell’ordinanza sulla formazione professionale e illustrata nei seguenti capitoli.
3 Normativa proposta: modifica dell’ordinanza sulla
formazione professionale (OFPr) Dalle discussioni tra le Camere federali è emerso che per l’attuazione del finanziamento orientato alla persona sono necessari due modelli con diversi requisiti di accesso ai contributi e diverse modalità di versamento. Il modello standard prevede che la Confederazione versi i contributi alle persone che hanno frequentato i corsi di preparazione dopo il sostenimento dell’esame federale. Il Parlamento ha affiancato a questo modello una disposizione per i casi di rigore in base alla quale il Consiglio federale può, su domanda, concedere contributi parziali già durante la frequenza del corso. Lo scopo di questi contributi parziali è aiutare le persone che si trovano in difficoltà economiche e non hanno altre fonti di finanziamento a coprire il periodo che va dal momento in cui si generano i costi (prima/durante il corso) fino a quello in cui vengono versati i contributi (dopo il sostenimento dell’esame). Si tratta quindi di un finanziamento transitorio.
Il modello standard e il modello con finanziamento transitorio devono essere disciplinati nell’ordinanza sulla formazione professionale, ognuno con i suoi requisiti di accesso ai contributi e le sue modalità di versamento. Non vi sono invece differenze per quanto riguarda il tasso di contribuzione, i costi computabili dei corsi e i tetti minimi e massimi.
Le modifiche della LFPr e dell’OFPr entreranno in vigore il 1° gennaio 2018. Dato che il finanziamento orientato alla persona costituisce una novità assoluta, la sua introduzione è legata ad alcune incertezze. Per questo l’ordinanza stabilisce che il finanziamento sarà accompagnato da un monitoraggio e che dopo tre anni si svolgerà una verifica dell’efficacia.
5 Comunicato stampa della CSEC-S: https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-s-2016-10-11.aspx?lang=1040
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3.1 Tasso di contribuzione
Il tasso di contribuzione ammonta al 50 per cento dei costi computabili dei corsi.
Esempio: una persona che ha frequentato un corso i cui costi computabili ammontano a 10 000 franchi, riceverà dalla Confederazione un contributo di 5000 franchi. È possibile seguire diversi corsi e cumulare i costi computabili fino al raggiungimento del tetto massimo (cfr. cap. 3.2).
Si applica dunque il tasso di contribuzione massimo della LFPr, analogamente a quanto stabilito dall’Accordo intercantonale per il cofinanziamento dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS)6. L’obiettivo è quello di armonizzare il sostegno finanziario delle persone che frequentano i corsi di preparazione con quello degli studenti delle scuole specializzate superiori.
3.2 Costi computabili dei corsi e tetti massimi
È considerata computabile la parte di un corso finalizzata direttamente alla preparazione all’esame federale. Di conseguenza, le spese sostenute per il vitto, i viaggi, i pernottamenti, la festa di diploma e altre spese che non riguardano direttamente il contenuto dell’esame federale non possono essere incluse nella domanda di contributi.
Il tetto massimo dei costi computabili dei corsi ammonta a 19 000 franchi per gli esami federali di professione e a 21 000 franchi per gli esami professionali federali superiori. Questi importi coprono la maggior parte dei prezzi praticati sul mercato.
L’introduzione di questi tetti massimi comporta una modifica di quelli previsti inizialmente, ovvero 17 000 franchi per gli esami federali di professione e 23 000 franchi per gli esami professionali federali superiori7. La modifica tiene conto del fatto che, a causa delle spese per il materiale e l’utilizzo dei macchinari, nel settore dell’industria e della produzione manifatturiera a volte i costi dei corsi di preparazione agli esami di professione sono più alti rispetto a quelli dei corsi per gli esami professionali superiori. Poiché in media i costi per gli esami professionali superiori sono più alti di quelli degli esami di professione, il tetto massimo per gli esami professionali superiori è stato mantenuto a un livello leggermente più alto (21 000 franchi).
Per motivi di economia procedurale è possibile presentare una domanda solo se i costi computabili dei corsi frequentati superano complessivamente i 1000 franchi.
3.3 Requisiti di accesso ai contributi e modalità di versamento
3.3.1 Modello standard
Contesto Il modello standard si rifà al requisito stabilito dal Consiglio federale, ovvero al sostenimento dell’esame federale, indipendentemente dal suo esito. Per adempiere questo requisito i contributi federali vengono versati a posteriori. Il modello si basa sulla ripartizione delle competenze nella formazione professionale superiore e parte dal presupposto che gli studenti possono garantire autonomamente o con altri mezzi (datore di lavoro, associazione professionale, borse di studio e prestiti cantonali, altri soggetti terzi) il prefinanziamento dei costi fino al versamento del contributo federale. Alcuni sondaggi mostrano che la maggior parte dei candidati agli esami ha accesso a una di queste modalità di finanziamento. Pertanto il modello standard serve a coprire la maggioranza delle circa 23 000 persone che ogni anno sostengono un esame federale.
6 Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS): http://www.edk.ch/dyn/11615.php 7 Cfr. Rapporto esplicativo della consultazione concernente la modifica della legge sulla formazione professionale: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/la-formazione-professionale-superiore/finanziamento/risultati-della- consultazione.html
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Requisiti di accesso ai contributi La domanda di contributi federali deve adempiere i seguenti requisiti.
a) Sostenimento di un esame federale di professione o di un esame professionale federale superiore (indipendentemente dall’esito): dopo che un candidato ha sostenuto un esame federale, la Commissione d’esame (CE) o la Commissione per la garanzia della qualità (CGQ) stabilisce se l’esame è stato superato. Se si è presentato all’esame il candidato riceve una decisione che dà diritto ai contributi (decisione d’esame). Se invece si è ritirato dall’esame entro i termini previsti (conformemente al regolamento d’esame) oppure dopo la scadenza dei termini ma per un motivo valido (servizio militare, malattia, ecc.), la domanda di contributi può essere presentata non appena il candidato, dopo un periodo indefinito, si iscrive nuovamente all’esame e lo sostiene. b) Frequenza di un corso di preparazione che dà diritto ai contributi (o di più corsi di preparazione che danno diritto ai contributi): gli operatori dei corsi rilasciano ai partecipanti una ricevuta che riporta i costi complessivi sostenuti e la relativa parte computabile (ricevuta di pagamento). Si applicano le seguenti condizioni: lista dei corsi di preparazione (lista d’iscrizione): danno diritto ai contributi soltanto i corsi che, al momento della frequenza da parte del candidato, sono iscritti nella lista. Gli operatori possono rilasciare ricevute di pagamento solo per questi corsi. Prima di frequentare un determinato corso gli studenti devono verificare se è riportato nella lista (cfr. cap. 3.4.1); doppio finanziamento Confederazione/Cantoni: sono sovvenzionabili soltanto i corsi iniziati dopo il 1° gennaio 2017 e che non ricevono già finanziamenti orientati all’offerta tramite l’Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori (ASSS)8 o altri contributi cantonali (cfr. cap. 3.4.4); invio multiplo della stessa ricevuta di pagamento: la stessa ricevuta può essere inviata una sola volta. Pertanto non può essere ripresentata in occasione di una nuova domanda; tetto minimo: per poter presentare una domanda la somma dei costi computabili di tutti i corsi deve superare 1000 franchi (cfr. cap. 3.2); c) Domicilio in Svizzera al momento della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale (decisione d’esame).
La domanda di contributi deve essere presentata al massimo cinque anni dopo il sostenimento dell’esame federale. È possibile far valere i costi computabili dei corsi che sono stati frequentati al massimo sette anni prima del sostenimento dell’esame federale.
Modalità di versamento I contributi federali vengono versati una sola volta dopo il sostenimento dell’esame federale.
8 Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori (ASSS): http://www.edk.ch/dyn/11615.php
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3.3.2 Modello con finanziamento transitorio
Contesto Nelle intenzioni del legislatore il modello con finanziamento transitorio vuole tenere conto del caso eccezionale in cui le persone che seguono i corsi non possono garantire autonomamente la copertura finanziaria fino al versamento dei contributi federali né avvalersi di altre fonti di finanziamento (datore di lavoro, associazioni professionali, borse di studio e prestiti cantonali, altri soggetti terzi). In questo caso il Consiglio federale può concedere su domanda contributi parziali prima dello svolgimento degli esami. L’elaborazione di questa soluzione si basa sulle linee guida definite in Parlamento:
target: partecipanti ai corsi che hanno difficoltà finanziarie e non possono contare sul sostegno delle associazioni professionali o dei datori di lavoro. Il settore economico rimane tenuto a offrire soluzioni per il finanziamento transitorio; ambito di promozione: formazione professionale superiore Deve essere garantita la differenziazione rispetto alla formazione professionale continua vincolando la frequenza dei corsi al sostenimento degli esami federali; norma di riferimento: modello standard elaborato dal Consiglio federale La maggior parte delle circa 23 000 persone che ogni anno sostengono un esame federale riceverà il contributo solo dopo aver sostenuto l’esame. In base alle indagini effettuate non è necessario mettere in campo un finanziamento transitorio capillare. Tale richiesta è stata rigettata dalle Camere federali nell’ambito dell’appianamento delle divergenze; esame delle domande: procedura amministrativa snella che non richiede lo svolgimento di (onerose) verifiche della situazione reddituale e patrimoniale dei candidati.
L’avamprogetto di modifica dell’OFPr propone un finanziamento transitorio subordinato all’accertamento del fabbisogno che punta ad aiutare i partecipanti ai corsi che versano in difficoltà finanziarie (i cosiddetti «casi di rigore»). Il bisogno di sostegno di queste persone (target) deve essere comprovato in base all’imposta federale dovuta (capacità economica). Non è quindi necessario effettuare un’onerosa verifica della situazione reddituale e patrimoniale dei partecipanti. Inoltre, l’imposta federale diretta permette di prendere in considerazione parametri importanti come ad esempio la situazione famigliare.
Precisazione Durante i lavori preliminari concernenti l’avamprogetto di modifica dell’OFPr è stato preso in esame anche un modello di finanziamento transitorio senza accertamento del fabbisogno. Dalle analisi emerge che in questo caso l’unico modo per evitare un finanziamento capillare prima del sostenimento dell’esame federale consisterebbe nel fissare incentivi fiscali. Pertanto, in caso di finanziamento transitorio senza verifica della capacità economica si dovrebbe applicare un tasso di contribuzione inferiore rispetto a quello del modello standard. Tuttavia, con un tasso del genere non sarebbe possibile finanziare i casi di rigore.
Requisiti di accesso ai contributi La domanda di finanziamento transitorio deve adempiere i seguenti requisiti.
a) Prova dell’esenzione dal pagamento dell’imposta federale diretta (capacità economica ridotta): il richiedente deve fornire l’ultima tassazione definitiva. b) Frequenza di un corso di preparazione che dà diritto ai contributi e per il quale il richiedente ha già pagato costi computabili che ammontano almeno a 3500 franchi: gli operatori dei corsi rilasciano ai partecipanti una ricevuta che riporta i costi sostenuti e la relativa parte computabile (ricevuta di pagamento). Si applicano le stesse condizioni del modello standard (cfr. cap. 3.3.1) c) Intenzione di sostenere un determinato esame federale di professione o esame professionale federale superiore entro cinque anni: il richiedente presenta una
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dichiarazione d’intenti in cui afferma di voler sostenere l’esame federale entro una certa data, ma al massimo entro cinque anni dall’inizio del corso di preparazione. d) Domicilio in Svizzera al momento della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale (decisione d’esame).
La domanda di contributi parziali può essere presentata al massimo entro due anni dall’inizio del corso di preparazione. Il sostenimento dell’esame federale (indipendentemente dall’esito) rimane un requisito necessario per accedere ai contributi conformemente al modello standard (cfr. cap. 3.3.1). In caso di violazione verrà chiesto il rimborso del finanziamento.
Modalità di versamento Durante il corso i partecipanti possono richiedere più aiuti finanziari se i costi computabili che devono sostenere superano i 3500 franchi. Poiché il tasso di contribuzione ammonta al 50 per cento, riceveranno la metà dell’importo richiesto. Se entro la data in cui viene sostenuto l’esame federale il diritto ai contributi non è ancora stato esaurito (tetto massimo), l’importo residuo verrà versato dopo il sostenimento dell’esame.
Tabella 1: Caratteristiche del modello standard e del modello con finanziamento transitorio Modello Modello standard Modello con finanziamento transitorio (art. 56a cpv. 1 LFPr) (art. 56a cpv. 4 LFPr) Target Persone che hanno seguito un corso Partecipanti al corso che hanno bisogno di di preparazione un finanziamento e intendono sostenere un esame federale Tasso di 50% 50% contribuzione Tetto massimo EP 19 000 / EPS 21 000 EP 19 000 / EPS 21 000
Calcolo del contributo Tasso di contribuzione calcolato sul Tasso di contribuzione calcolato in base ai totale dei costi computabili dei corsi costi computabili dei corsi sostenuti di volta fino al raggiungimento del tetto in volta (min. 3500 franchi) fino al massimo raggiungimento del tetto massimo Requisiti di accesso ai Ricevuta che attesta il Prima del sostenimento dell’esame federale: contributi pagamento dei costi computabili Prova dell’esenzione dall’obbligo di del corso versare l’imposta federale diretta (importo=0) Prova del sostenimento Ricevuta che attesta il pagamento di dell’esame federale costi computabili pari ad almeno 3500 franchi Intenzione di sostenere un determinato esame federale entro la data X
Dopo il sostenimento dell’esame federale: Ricevuta che attesta il pagamento dei costi computabili del corso (solo se il diritto ai contributi non è già stato esaurito) Prova del sostenimento dell’esame federale Modalità di Contributo unico dopo il sostenimento In caso di necessità possono essere versati versamento dei dell’esame federale più contributi parziali prima del sostenimento contributi federali dell’esame federale
Contributo parziale unico (importo residuo) dopo il sostenimento dell’esame federale (solo se il diritto ai contributi non è ancora stato esaurito)
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3.4 Altre modalità di attuazione
Per l’introduzione del finanziamento orientato alla persona occorre disciplinare ulteriori aspetti.
Lista dei corsi di preparazione (lista d’iscrizione): diversamente da quanto accade per il finanziamento orientato all’offerta, nel modello orientato alla persona non è necessario regolamentare i corsi. Tuttavia, per garantire un’offerta di qualità e a prezzi competitivi, il mercato deve essere trasparente e aperto alla concorrenza. La lista costituisce la base per il diritto ai contributi e offre ai partecipanti una panoramica trasparente del mercato Portale d’informazione e processi di attuazione: l’attuazione del finanziamento orientato alla persona può essere delegata a un ente esterno. L’esame delle domande di contributi nonché l’iscrizione nella lista dei corsi di preparazione da parte degli operatori devono prevedere un iter amministrativo snello. Per questo dal 1° gennaio 2018 sarà disponibile un portale d’informazione elettronico destinato all’inoltro e all’elaborazione delle domande. Passaggio dal finanziamento cantonale a quello federale: in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), la SEFRI ha disciplinato il passaggio dall’attuale finanziamento cantonale a quello federale.
3.4.1 Lista dei corsi di preparazione (lista d’iscrizione)
La lista dei corsi di preparazione (lista d’iscrizione) costituisce lo strumento principale per l’attuazione delle nuove disposizioni. Le persone che hanno seguito uno dei corsi presenti sulla lista riceveranno contributi federali che coprono i costi computabili dei corsi. La lista costituisce la base per il diritto ai contributi e offre ai partecipanti una panoramica trasparente del mercato. Inoltre, li aiuta a trovare il corso più adatto e favorisce la concorrenza tra gli operatori. Al posto di un’onerosa procedura di autorizzazione è prevista una semplice procedura d’iscrizione. La lista non fornisce alcuna informazione né sui contenuti né sulla qualità dei corsi.
L’iscrizione nella lista è vincolata alle seguenti condizioni:
la sede dell’operatore e i locali dei corsi si trovano in Svizzera (oppure all’estero, in casi eccezionali e motivati, in particolare quando non esiste un’offerta corrispondente a livello nazionale); i contenuti del corso offrono una preparazione diretta a uno o più esami federali; l’operatore del corso si dichiara disposto a rispettare determinati obblighi. In particolare: o rilascia ai partecipanti e a coloro che hanno seguito i corsi una ricevuta di pagamento conforme al modello della SEFRI che riporta i costi sostenuti dalle singole persone e i costi computabili dei corsi; o collabora allo svolgimento di eventuali controlli a campione.
I dati relativi all’operatore e al corso (o ai corsi), nonché il consenso all’adempimento degli obblighi succitati vengono forniti tramite un’autodichiarazione. L’esame della richiesta e la decisione in merito all’iscrizione nella lista spettano alla SEFRI. Se l’operatore non rispetta gli obblighi, la SEFRI può eliminare il corso dalla lista. Inoltre, se fornisce deliberatamente informazioni non veritiere nei suoi confronti viene disposto un blocco di un anno. Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti nell’ambito del diritto penale. La lista verrà integrata nel portale d’informazione elettronico nel quale, dal 1° gennaio 2018, gli operatori potranno inoltrare e gestire le richieste di iscrizione dei corsi. Nell’autunno del 2016 nel quadro del processo di inizializzazione è stata elaborata per conto della SEFRI una versione provvisoria della lista, disponibile sul sito della SEFRI da febbraio 2017.9 Affinché i loro corsi vengano inseriti nella lista ufficiale pubblicata nel portale d’informazione, entro la fine del 2017 gli operatori
9 Cfr. https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/la-formazione-professionale-superiore.html
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dovranno confermare di aver fornito informazioni corrette e di voler adempiere gli obblighi sanciti nell’OFPr.
3.4.2 Portale d’informazione
È stato sviluppato un portale d’informazione elettronico per il trattamento delle domande di contributi e delle richieste di iscrizione nella lista dei corsi di preparazione. Il portale, che funge da sportello unico (single point of contact) per gli operatori, per le persone che hanno seguito i corsi e per coloro che li stanno frequentando, semplifica le formalità legate al finanziamento orientato alla persona tramite una procedura automatizzata. I dati registrati vengono inseriti in una banca dati amministrativa. Le disposizioni sull’organizzazione e sulla gestione del sistema d’informazione, nonché su sicurezza, durata di conservazione e cancellazione dei dati verranno stabilite in un’ordinanza specifica (art. 56b LFPr). Una volta aperto un account, le persone che hanno seguito i corsi e coloro che vi stanno partecipando (richiedenti) potranno accedere al portale d’informazione.
Figura 2: Portale d’informazione
Le funzioni principali del portale sono le seguenti:
funzione di ricerca dell’operatore del corso: prima di iscriversi a un corso è possibile cercare nel portale gli operatori e i corsi che danno diritto ai contributi. I singoli corsi saranno associati in maniera univoca ai rispettivi esami federali. inoltro della domanda di contributi: dopo aver aperto un account il richiedente può inoltrare la propria domanda di contributi. Il modulo contiene un calcolatore del contributo (simile ai calcolatori ipotecari sui siti delle banche) che indica l’importo del contributo in base ai dati sui costi computabili del corso frequentato. esame della domanda di contributi: la procedura elettronica permette di verificare il diritto ai contributi e la sua plausibilità in maniera automatizzata evitando così lo svolgimento di onerose attività manuali.
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inoltro della richiesta di iscrizione nella lista: dopo aver aperto un account gli operatori dei corsi possono registrare i loro corsi affinché vengano inseriti nella lista. La richiesta di iscrizione è configurata in modo tale da poter essere inviata solo in presenza di dati e documenti completi. gestione della lista d’iscrizione: la lista viene gestita tramite il portale: gli operatori dei corsi possono modificare i loro dati e le loro richieste. informazioni: tramite il portale i richiedenti e gli operatori dei corsi possono accedere a promemoria, check list, manuali, ecc.
3.4.3 Processi di attuazione
Le domande di contributi e le richieste di iscrizione nella lista dei corsi di preparazione vengono elaborate nel portale d’informazione come illustrato nella figura 2. L’attuazione dei processi legati al finanziamento orientato alla persona può essere delegata a un ente esterno ma la responsabilità spetta comunque alla SEFRI.
Processo di sovvenzionamento
Il modello standard prevede le seguenti fasi:
1) prima di iniziare un corso di preparazione il potenziale candidato all’esame verifica se il corso scelto è presente nella lista;
2) dopo aver sostenuto l’esame federale la persona apre un account, compila la domanda di contributi e invia i seguenti documenti: o ricevuta dell’operatore del corso che attesta il pagamento dei costi computabili; o decisione dell’organo responsabile concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale (decisione d’esame). Durante la registrazione dei dati la persona indica le coordinate bancarie per il versamento del contributo federale (coordinate personali o di una terza persona).
3) se i requisiti di accesso ai contributi sono soddisfatti e i dati completi, il contributo viene versato sul conto indicato. In caso di decisione negativa è possibile inoltrare ricorso.
A differenza del modello standard, il modello con finanziamento transitorio prevede lo svolgimento di un processo preliminare per il versamento dei contributi parziali:
1) analogamente al modello standard, prima di iniziare un corso di preparazione il potenziale candidato all’esame verifica se il corso scelto è presente nella lista;
2) prima o durante il corso la persona apre un account e inoltra una domanda di finanziamento transitorio allegando i seguenti documenti: o dichiarazione d’intenti che attesta la volontà di sostenere l’esame federale entro una certa data; o ultima tassazione definitiva che attesta il diritto ai contributi (imposta federale diretta pari a 0); o ricevuta dell’operatore del corso che attesta il pagamento di costi computabili superiori a 3500 franchi.
3) se i requisiti di accesso ai contributi sono soddisfatti e i dati completi, viene versato il contributo parziale. In caso di decisione negativa è possibile inoltrare ricorso;
4) i contributi parziali possono essere versati più di una volta. Dopo il sostenimento dell’esame federale inizia la seconda fase del processo, in forma leggermente diversa rispetto al modello standard: il richiedente compila la domanda di contributi e allega i documenti (decisione d’esame e – se il diritto ai contributi non è ancora esaurito – la ricevuta dell’operatore del corso che attesta il pagamento dei costi computabili). Infine, viene versato l’eventuale importo residuo.
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Tabella 2: Confronto tra il modello standard e il modello con finanziamento transitorio Modello Modello standard Modello con finanziamento transitorio (art. 56a cpv. 1 LFPr) (art. 56a cpv. 4 LFPr) Contenuti della Domanda dopo il sostenimento dell’esame Domanda prima del sostenimento domanda federale: dell’esame federale: ricevuta dell’operatore del corso ultima tassazione definitiva che attesta il pagamento dei costi concernente l’imposta federale computabili diretta decisione d’esame ricevuta dell’operatore del corso che attesta il pagamento dei costi computabili dichiarazione d’intenti firmata che attesta la volontà di sostenere un esame federale entro la data X
Domanda dopo il sostenimento dell’esame federale: ricevuta dell’operatore del corso che attesta il pagamento dei costi computabili (solo se il diritto ai contributi non è stato ancora esaurito) decisione d’esame
Processo relativo Nel portale d’informazione Nel portale d’informazione alla domanda Verifica della correttezza e della Prima del sostenimento dell’esame completezza della domanda e versamento federale: del contributo Verifica della correttezza e della completezza della domanda e versamento del contributo. → Possibili più versamenti
Dopo il sostenimento dell’esame federale: Verifica della correttezza e della completezza della domanda e versamento del contributo
Richiesta di iscrizione nella lista dei corsi di preparazione
È previsto un processo articolato in più fasi:
1) l’operatore si registra nel portale d’informazione e inoltra un documento che attesta che la sua sede si trova in Svizzera. Gli operatori privati allegano un estratto aggiornato del registro di commercio, mentre gli operatori che non sono iscritti in questo registro (associazioni che non gestiscono un’attività di tipo commerciale o enti di diritto pubblico) possono allegare lo statuto, le basi legali cantonali o altri documenti simili. Tramite la registrazione l’operatore conferma di voler adempiere gli obblighi derivanti dall’iscrizione del corso nella lista (cfr. cap. 3.4.1); 2) l’operatore registra i propri corsi di preparazione a uno o più esami federali (denominazione, sede/i). Un corso può anche preparare soltanto ad alcune parti di un esame federale; 3) i dati e i documenti forniti vengono sottoposti a una verifica di tipo formale che non tiene conto della qualità dei corsi; 4) se i requisiti sono soddisfatti e i dati completi, il corso viene inserito nella lista. A ogni corso è associato un numero univoco che compare nella lista d’iscrizione. In caso di decisione negativa (decisione di non inserire il corso nella lista) è possibile inoltrare ricorso.
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Ogni volta che un operatore già registrato vuole inserire un nuovo corso nella lista deve ripetere le fasi da 2 a 4. In caso di cambiamento del corso l’operatore può modificare la propria richiesta. L’operatore deve confermare il corso ogni anno all’interno del portale d’informazione affinché compaia nella lista l’anno seguente.
Nella lista viene indicato che i corsi di preparazione non sono regolamentati e che la lista stessa non fornisce alcuna informazione sulla qualità e sui contenuti dei corsi.
3.4.4 Passaggio dal finanziamento cantonale a quello federale
Nel marzo del 2016 la Confederazione e i Cantoni hanno definito la fase di passaggio dal finanziamento cantonale, orientato all’offerta, al finanziamento federale orientato alla persona. La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) hanno elaborato le seguenti disposizioni transitorie:
l’Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori (ASSS) che funge da base per il finanziamento cantonale orientato all’offerta è revocato a partire dal 31 dicembre 2016; dopo questa data i Cantoni continueranno a sostenere fino a esaurimento le offerte formative orientate all’offerta che iniziano nell’anno scolastico 2016/2017 (giorno di riferimento: 31.7.2017) o prima e per le quali hanno già segnalato la loro disponibilità al sostegno; il 1° gennaio 2018 la Confederazione inizierà a sovvenzionare i corsi di preparazione agli esami federali secondo il nuovo modello di finanziamento orientato alla persona. Con decorrenza da tale data prenderà in considerazione le ricevute di pagamento dei corsi di preparazione che iniziano a partire dal 1° gennaio 2017; la Confederazione e i Cantoni adotteranno provvedimenti adeguati per evitare doppi finanziamenti erogati da una parte in virtù dell’ASSS (o attraverso contributi cantonali analoghi) e dall’altra in base ai contributi federali orientati alla persona.
Figura 3: Passaggio dal finanziamento cantonale a quello federale
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Nella fase di transizione il sostegno a favore degli studenti sarà il seguente:
a) studenti che percepiscono sussidi in base all’ASSS (o contributi cantonali analoghi) Gli studenti che frequentano un corso di preparazione agli esami federali e per i quali il Cantone di domicilio ha già dichiarato la sua disponibilità al sostegno continuano a beneficare di una tassa d’iscrizione ridotta. b) studenti che non percepiscono sussidi in base all’ASSS (o contributi cantonali analoghi) Gli studenti che frequentano un corso di preparazione per il quale il Cantone di domicilio non ha dichiarato la sua disponibilità al sostegno o che inizia dopo il 31 luglio 2017 non percepiscono più sussidi cantonali e pagano una tassa d’iscrizione più alta. Dal 1° gennaio 2018 beneficiano però del finanziamento federale orientato alla persona. Dopo aver sostenuto l’esame federale – e a prescindere dal suo esito – potranno chiedere un rimborso parziale della tassa d’iscrizione al corso dietro presentazione della ricevuta di pagamento.
4 Commenti ai singoli articoli dell’ordinanza
Art. 28a La Commissione federale per le scuole specializzate superiori (CFSSS) è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 OLOGA10 che compare nell’allegato 2 numero 1.3 dell’OLOGA. Finora le disposizioni concernenti la CFSSS erano contenute nell’OERic-SSS11. Nel quadro della revisione totale di questa ordinanza dipartimentale è emerso che tali disposizioni non erano ancora state armonizzate con quelle, più recenti, dell’OLOGA relative alle commissioni extraparlamentari. È stato quindi necessario stralciarle senza sostituzione. Poiché le commissioni extraparlamentari vengono istituite dal Consiglio federale (cfr. art. 8e cpv. 1 OLOGA), una commissione non può essere istituita dal DEFR mediante un’ordinanza dipartimentale (OERic-SSS). Pertanto, la CFSSS viene disciplinata nella presente ordinanza e istituita conformemente al capoverso 1. Il capoverso 2 stabilisce la composizione della CFSSS. Le organizzazioni di settore, le scuole specializzate superiori, i Cantoni e la Confederazione devono essere adeguatamente rappresentati. Il capoverso 4 enuncia i compiti della CFSSS, la quale fornisce consulenza alla SEFRI per quanto riguarda l’approvazione dei programmi quadro d’insegnamento e l’esame delle domande di riconoscimento federale dei cicli di formazione e degli studi postdiploma. Inoltre, monitora la procedura per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma e sottopone alla SEFRI la domanda di riconoscimento. La SEFRI assume la segreteria della Commissione, come avvenuto finora (cpv. 3). A tal fine dispone internamente delle risorse umane e finanziarie necessarie.
Art. 36 cpv. 3 In seguito alla fusione tra l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca nella Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), nell’OFPr la sigla UFFT è stata sostituita con SEFRI, senza però tenere conto della nuova struttura organizzativa. La modifica inserita nel capoverso 3 colma questa lacuna.
Art. 61 Nell’articolo 61 devono essere adeguati i rimandi.
10 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), RS 172.010.1 11 Ordinanza del DEFR dell’11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi post diploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS), RS 412.101.61)
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Suddivisione Per favorirne la leggibilità, l’attuale sezione 3 «Altri contributi federali» viene suddivisa in diverse sezioni tematiche a sé stanti. Ciò comporta la ridenominazione e la nuova numerazione dei titoli.
Art. 66a In base al capoverso 1 le persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione o agli professionali federali superiori (esami federali) possono presentare una domanda di contributi federali. Di norma la domanda viene presentata dopo il sostenimento dell’esame federale (cpv. 2, modello standard). In via eccezionale, su domanda, possono essere versati contributi parziali anche prima che venga sostenuto l’esame federale (cpv. 3, modello con finanziamento transitorio). Questa opzione permette di coprire il periodo che va dal momento in cui si generano i costi fino a quello in cui viene versato il contributo (dopo il sostenimento dell’esame federale) e va incontro alle esigenze delle persone con difficoltà economiche che non possono attingere a fonti di finanziamento alternative.
Art. 66b L’articolo 66b riporta i dati e i documenti che devono essere forniti insieme alla domanda presentata dopo il sostenimento dell’esame federale (modello standard). I documenti vengono inviati tramite una piattaforma online (portale d’informazione). Oltre ai dati personali (lett. a) la domanda comprende anche la ricevuta di pagamento dei costi computabili dei corsi frequentati (lett. b) e la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale (lett. c). Nei dati personali sono comprese anche le coordinate bancarie, che possono essere quelle del richiedente oppure di una terza persona, indicate tramite «assegno», fattispecie disciplinata nel Codice delle obbligazioni12 (art. 466 segg. CO). L’assegno rappresenta una modalità di esecuzione all’interno di un rapporto triangolare. Si tratta semplicemente di uno strumento finalizzato a fornire una prestazione che non riguarda né lo scopo né il motivo della prestazione stessa e che mira ad agevolare il processo di versamento dei contributi. Il rapporto triangolare stabilito dall’assegno prevede la partecipazione di tre soggetti: l’assegnante (richiedente), l’assegnato (SEFRI) e l’assegnatario (terza persona). A livello giuridico l’assegnante conferisce due autorizzazioni: l’assegnato viene autorizzato a effettuare la prestazione nei confronti dell’assegnatario per conto dell’assegnante e l’assegnatario viene autorizzato a riscuotere la prestazione a proprio nome. Entrambe le autorizzazioni si basano su rapporti giuridici che esulano dal diritto in materia di assegni. Nel caso più tipico, infatti, l’assegno può essere motivato anche in maniera informale, per esempio oralmente o tramite comportamento concludente. L’assegno è una dichiarazione di volontà unilaterale che costituisce un negozio giuridico e come tale necessita di essere conosciuto dal destinatario. I destinatari della dichiarazione di volontà sono sia l’assegnato che l’assegnatario. Per legge l’assegnato non è tenuto ad accettare l’assegno né a effettuare la prestazione nei confronti dell’assegnatario. Pertanto, l’assegnatario non ha alcun diritto di credito nei confronti dell’assegnato. La prova dell’avvenuto pagamento dei costi computabili del corso da parte del richiedente viene fornita tramite un’apposita ricevuta rilasciata dall’operatore del corso conformemente alle indicazioni della SEFRI (cfr. art. 66i cpv. 1). La prova del sostenimento dell’esame federale viene fornita dal richiedente tramite la decisione d’esame. Non è rilevante se l’esame è stato superato oppure no.
Art. 66c L’articolo 66c elenca i requisiti in base ai quali la SEFRI concede i contributi. In analogia con l’ASSS13 la lettera a stabilisce che il richiedente deve essere domiciliato in Svizzera.
12 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento al Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni), RS 220 13 Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS): http://www.edk.ch/dyn/11615.php
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Per motivi di economia procedurale, in base alla lettera c la domanda può essere presa in considerazione solo se i costi computabili dei corsi di preparazione frequentati superano complessivamente i 1000 franchi. La lettera d stabilisce che il richiedente deve essere in possesso di una ricevuta che attesta il pagamento dei costi computabili del corso (ricevuta di pagamento) e che tale ricevuta non può essere presentata più volte, escludendo così i casi di dichiarazione multipla. Tuttavia, se lo stesso corso di preparazione viene frequentato più volte (p. es. ripetenti) il richiedente può esigere il rimborso dei costi computabili sostenuti fino al raggiungimento del tetto massimo definito nell’articolo 66f (cfr. commento all’art. 66f). Per avere diritto ai contributi federali il requisito principale è aver sostenuto un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore (lett. e). A tal fine il candidato deve presentarsi all’esame e sostenerlo. Dopodiché riceverà dalla Commissione d’esame o dalla Commissione per la garanzia della qualità una decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame (decisione d’esame), che dovrà essere inviata insieme alla domanda come prova del diritto ai contributi. Se il candidato si ritira dall’esame entro i termini previsti (conformemente al regolamento d’esame) oppure dopo la scadenza dei termini ma per un motivo valido (servizio militare, malattia, ecc.), non riceverà alcuna decisione d’esame e quindi è come se non avesse sostenuto l’esame. Tuttavia, il candidato può ripresentarsi all’esame in qualsiasi momento, sostenerlo e ricevere una decisione. In conformità con i termini di prescrizione della legge sui sussidi 14 il diritto di presentare la domanda decade cinque anni dopo il sostenimento dell’esame federale. Per stabilire il momento in cui tale diritto decade è determinante la data in cui viene notificata la decisione d’esame. La lettera b pone il requisito della frequenza di un corso di preparazione. Per i candidati all’esame è determinante il momento in cui inizia il corso. I numeri 1 e 2 elencano i requisiti dei corsi di preparazione che danno diritto ai contributi. Innanzitutto, nell’anno in cui vengono seguiti, devono essere inclusi nella lista dei corsi di preparazione di cui all’articolo 66g (n. 1). I corsi iniziati prima del 2017 (cfr. art. 78a cpv. 2) o il cui inizio risale a più di sette anni prima dell’esame federale (n. 2) non danno diritto ai contributi. La disposizione del numero 2 sottolinea il fatto che il corso deve essere frequentato con il chiaro intento di sostenere il relativo esame federale. Il termine accordato è piuttosto ampio per tenere conto di eventuali interruzioni per motivi professionali o famigliari. La limitazione temporale di cui alla lettera b ha una rilevanza pratica solo nei primi anni.
Art. 66d Gli articoli 66d e 66e disciplinano il caso eccezionale di cui all’articolo 66a capoverso 3 (modello con finanziamento transitorio). Le persone che durante la preparazione a un esame federale si ritrovano in difficoltà economiche e non hanno accesso ad altre fonti di finanziamento possono richiedere un contributo parziale prima del sostenimento dell’esame senza grandi oneri amministrativi. Il versamento di questo contributo permette loro di proseguire la formazione. Anche il modello con finanziamento transitorio rimane vincolato al sostenimento dell’esame federale per garantire la differenziazione rispetto alla formazione professionale continua. Analogamente alla domanda di contributi presentata dopo il sostenimento dell’esame, la domanda di contributi parziali comprende i dati personali del richiedente (cpv. 1 lett. a) e la ricevuta che attesta il pagamento dei costi computabili del corso di preparazione frequentato (cpv. 1 lett. c). Inoltre, il richiedente deve impegnarsi per iscritto a fornire al massimo entro cinque anni la prova che l’esame federale in questione è stato sostenuto (cpv. 1 lett. b). Infine, tramite l’invio dell’ultima tassazione definitiva, deve dimostrare di essere esentato dal pagamento dell’imposta federale diretta (cpv. 1 lett. d). La presentazione di questo documento, con cui il richiedente certifica che la sua situazione rappresenta un caso eccezionale, evita lo svolgimento di onerosi controlli finanziari e costituisce una facilitazione a livello amministrativo. Il capoverso 2 stabilisce che possono essere presentate diverse domande di contributi parziali e che i richiedenti possono esigere eventuali contributi residui dopo il sostenimento dell’esame federale.
14 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu), RS 616.1
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Art. 66e I requisiti di accesso ai contributi parziali sono impostati sostanzialmente allo stesso modo di quelli relativi alle domande di contributi presentate dopo il sostenimento dell’esame federale (art. 66b e 66c). La domanda di contributi parziali disciplina il caso eccezionale che prevede la possibilità di versare i contributi prima del sostenimento dell’esame. Una differenza è costituita dall’obbligo di sottoscrivere un impegno scritto a sostenere l’esame federale in questione entro cinque anni (cpv. 1 lett. b). Anche nel modello con finanziamento transitorio vale il principio per cui il diritto ai contributi è vincolato al sostenimento dell’esame federale. Per questo la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame (decisione d’esame) deve essere presentata al massimo entro cinque anni dalla prima domanda di contributo parziale (cfr. art. 66d cpv. 1 lett. b n. 2). Così come nel modello standard, l’esito dell’esame è irrilevante. Per comprovare che nel momento in cui presenta la domanda il candidato si sta già preparando a sostenere un esame federale, con ogni domanda occorre fornire le ricevute che attestano l’avvenuto pagamento dei costi computabili del corso per un importo minimo totale di 3500 franchi (cpv. 1 lett. d). La lettera f del capoverso 1 definisce la condizione che determina il caso eccezionale: la domanda può essere presentata soltanto da coloro che sono stati esentati dal pagamento dell’imposta federale diretta. Pertanto, possono richiedere contributi parziali le persone che durante la preparazione a un esame federale si ritrovano in difficoltà economiche e non hanno accesso ad altre fonti di finanziamento. Per garantire che in entrambi i modelli vengano applicate le stesse scadenze, i corsi di preparazione che danno diritto ai contributi non devono risalire a più di due anni dalla domanda di contributi parziali (lett. c n. 2) e non devono essere iniziati prima del 1° gennaio 2017 (cfr. art. 78a cpv. 2). Qualora vengano presentate diverse domande, i requisiti di accesso ai contributi verranno nuovamente verificati ogni volta. Il capoverso 2 disciplina la procedura di elaborazione del conteggio finale. Oltre alla decisione d’esame, su cui ci si basa per stabilire in maniera definitiva il diritto ai contributi, è possibile presentare altre ricevute non ancora inoltrate che attestano il pagamento dei costi computabili dei corsi di preparazione frequentati (ricevute di pagamento). Tenendo conto dei contributi parziali già erogati, la SEFRI elabora un conteggio finale e versa eventuali contributi residui. Il capoverso 3 dispone il rimborso dei contributi parziali erogati qualora non sia stato sostenuto alcun esame entro il termine stabilito e non vi sia quindi alcun diritto ai contributi. Ai rimborsi si applicano le disposizioni della legge sui sussidi.
Art. 66f Il capoverso 1 stabilisce che i tassi di contribuzione applicati ai costi computabili dei corsi ammontano al 50 per cento. Pertanto, se un candidato ha seguito un corso di preparazione che prevede costi computabili per 10 000 franchi, la Confederazione rimborserà 5000 franchi. In base al capoverso 2 il tetto massimo dei costi computabili dei corsi (cfr. cpv. 3) ammonta a 19 000 franchi per gli esami federali di professione e a 21 000 franchi per gli esami professionali federali superiori. Questi importi coprono la maggior parte dei prezzi praticati sul mercato. Se un candidato si presenta diverse volte allo stesso esame, i costi computabili dei corsi vengono sommati fino al raggiungimento del tetto massimo. Se invece un candidato si presenta a diversi esami – per esempio a un esame professionale federale superiore dopo aver sostenuto un esame federale di professione – ha diritto ai contributi per ogni singolo esame ma non può far valere due volte lo stesso corso di preparazione. Il capoverso 3 stabilisce che è considerata computabile, e quindi sovvenzionabile, soltanto la parte dei costi del corso finalizzata direttamente alla trasmissione di conoscenze utili per la preparazione all’esame federale. Di conseguenza, le spese sostenute per il vitto, i viaggi, i pernottamenti, la festa di diploma, ecc. non danno diritto ai contributi. Se la preparazione si svolge in un corso dai contenuti più ampi sono computabili solo i costi del corso finalizzati direttamente alla trasmissione di conoscenze e competenze rilevanti per l’esame federale di professione o l’esame professionale federale superiore che si vuole sostenere. I costi computabili dei corsi pagati dai candidati devono essere certificati dagli operatori dei corsi (cfr. art. 66i cpv. 1) tramite un’apposita ricevuta di pagamento.
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Art. 66g Conformemente al capoverso 1 la SEFRI gestisce una lista dei corsi di preparazione che danno diritto ai contributi (cfr. anche art. 66c lett. b e art. 66e lett. c). Sono sovvenzionabili soltanto i corsi che compaiono in questa lista. I corsi di preparazione includono anche i cicli di formazione modulari (moduli) e i corsi che rilasciano certificati d’ammissione. Un corso è considerato di preparazione quando i suoi contenuti presentano un riferimento diretto al relativo esame federale. Per iscrivere un corso nella lista l’operatore deve fornire i propri dati e alcuni documenti (cpv. 3). L’attestazione dello stabilimento in Svizzera (cpv. 2 lett. a) viene confermata tramite un estratto del registro di commercio, mentre le associazioni che non gestiscono un’attività di tipo commerciale o gli enti di diritto pubblico possono presentare lo statuto, le basi legali cantonali o altri documenti simili. Inoltre, l’operatore del corso deve dichiararsi disposto a rispettare gli obblighi imposti nei suoi confronti di cui all’articolo 66i capoversi 1 e 2 (cpv. 2 lett. b). Solo in presenza di queste condizioni è possibile richiedere l’iscrizione nella lista. Le ulteriori condizioni sono definite nel capoverso 4. La prima è di natura territoriale: il corso deve svolgersi in Svizzera (cpv. 4 lett. b). Inoltre, l’operatore deve confermare che il corso veicola competenze che preparano direttamente a un esame federale e al conseguimento del relativo titolo (cpv. 4 lett. a). Se questa condizione non è adempiuta il corso non può essere considerato un corso di preparazione ai sensi dell’articolo 56a LFPr. È possibile che un corso di preparazione contenga riferimenti a diversi regolamenti d’esame e a diversi titoli. L’operatore deve dimostrare tale circostanza per ogni regolamento d’esame e per il rispettivo titolo. Il capoverso 5 tiene conto del fatto che esistono corsi di preparazione altamente specializzati che si svolgono all’estero e non vengono o non possono essere offerti in Svizzera. La richiesta di iscrizione nella lista può essere effettuata in qualsiasi momento. Gli operatori devono confermare i dati dei corsi iscritti nella lista ogni anno. In mancanza di tale conferma, l’anno seguente il corso non comparirà nella lista (cpv. 6).
Art. 66h In base all’articolo 66h la SEFRI verifica la correttezza delle informazioni fornite dall’operatore e delle ricevute di pagamento rilasciate tramite controlli a campione.
Art. 66i L’articolo 66i definisce gli obblighi degli operatori dei corsi e stabilisce un legame diretto con la lista dei corsi di preparazione che danno diritto ai contributi. Gli operatori sono tenuti a rilasciare alle persone che hanno seguito o che stanno seguendo i corsi delle ricevute che attestano il pagamento dei costi computabili (ricevute di pagamento) e a collaborare allo svolgimento di controlli a campione (cpv. 2). Sulle ricevute di pagamento, che devono essere redatte in base a un modello stabilito dalla SEFRI e servono a dimostrare la frequenza del corso, occorre riportare sia l’importo totale dei costi dei corsi sia la relativa parte computabile. Il capoverso 3 stabilisce le sanzioni. Se un operatore fornisce (per negligenza) informazioni false, non utilizza il modello di cui al capoverso 1, non si attiene alle direttive o non fornisce i documenti richiesti nell’ambito dei controlli a campione entro i termini stabiliti, il suo corso o i suoi corsi possono essere cancellati dalla lista. La cancellazione è immediata: un procedimento in corso non ha alcun effetto sospensivo. In base al capoverso 4, se l’operatore fornisce deliberatamente informazioni non veritiere, in aggiunta alla sanzione precedente la SEFRI può disporre un blocco di un anno nei suoi confronti. Sono fatte salve le disposizioni del Codice penale svizzero (CP) 15.
Art. 66j L’articolo 66j autorizza la SEFRI a delegare a terzi il trattamento delle domande e la gestione della lista.
15 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP), RS 311.0
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Le disposizioni concernenti i dati da elaborare per l’adempimento del compito saranno disciplinate in un’ordinanza specifica.
Art. 78a Capoverso 1: il finanziamento orientato alla persona è un concetto nuovo e presenta un carattere sperimentale. Pertanto è necessario verificarne l’efficacia a distanza di tre anni dall’entrata in vigore. A questo proposito si deve inoltre verificare se con il modello proposto è giustificata la fiducia nei confronti degli operatori e dei richiedenti. Se, per esempio, dovesse verificarsi una tendenza all’abuso, dovranno essere presi in considerazione ulteriori requisiti per la concessione dei contributi federali. Per quanto riguarda il capoverso 2 si vedano i commenti agli articoli 66c e 66e.
5 Ripercussioni per la Confederazione e aspetti giuridici relativi
all’introduzione del finanziamento orientato alla persona
5.1 Ripercussioni finanziarie
I crediti necessari per il finanziamento orientato alla persona dal 2018 sono stati approvati dal Parlamento nell’ambito del Messaggio ERI 2017-2020. Con il finanziamento orientato alla persona la Confederazione sostituisce il finanziamento cantonale orientato all’offerta.
Per garantire una certa copertura e per motivi di politica regionale i Cantoni possono continuare a sostenere corsi di preparazione. Attualmente in diversi settori, come quello sanitario e della sicurezza, i Cantoni e/o la Confederazione finanziano corsi di preparazione (p. es. poliziotti, guardie di confine, agenti di custodia). La Confederazione auspica che negli ambiti in cui oggi i Cantoni e/o la Confederazione sovvenzionano corsi di questo tipo in base a un altro mandato politico si continui a impiegare i fondi previsti. Tali corsi, infatti, non sono contemplati nei calcoli del fabbisogno finanziario e dell’onere amministrativo del nuovo finanziamento federale. Pertanto, si prevede che sulle circa 23 000 persone che sostengono un esame federale solo 20 000 presenteranno una domanda di contributi.
Ripercussioni sul piano amministrativo e sull’effettivo del personale Grazie al coinvolgimento di tutti i livelli (Confederazione, Cantoni, operatori dei corsi e partecipanti ai corsi) l’impostazione del finanziamento orientato alla persona permette uno sgravio amministrativo rispetto all’attuale sistema di finanziamento cantonale:
un’apposita indagine condotta in sei Cantoni stima uno sgravio di circa 1,6 milioni di franchi in seguito al cambiamento di sistema; gli operatori dei corsi non dovranno più stipulare intese sui finanziamenti con i Cantoni in cui hanno sede. Si parla in questo caso di uno sgravio di circa due milioni di franchi; per quanto riguarda i partecipanti ai corsi, in relazione agli oneri amministrativi non si ravvisa nessun cambiamento significativo: lo sforzo per la ricerca dei contributi viene ampiamente compensato dai vantaggi.
Tuttavia, per la Confederazione il passaggio al nuovo sistema implica un aumento dell’onere amministrativo, composto da un onere iniziale prima del cambiamento e da un onere permanente per l’esame delle domande di contributi.
Nell’ambito dell’onere iniziale le attività di organizzazione dei nuovi processi, in particolare a livello informatico, comporteranno un aumento dei costi di circa 700 000 franchi. Dal 2018 vi sarà un aumento permanente dell’onere amministrativo dovuto all’esame delle domande di contributi (11 posti di lavoro supplementari). Il compito può essere delegato a un organo di coordinamento esterno in modo tale che i posti non vengano creati all’interno dell’Amministrazione federale. Il passaggio dal sistema cantonale a quello federale comporterà
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una riduzione del personale. I costi per il trattamento delle domande di contributi, stimati in base alla cifra di 20 000 candidati all’anno, si aggirano intorno a un milione di franchi. Se si includono anche le domande di contributi parziali (ca. 300 000 franchi) i costi totali d’esercizio ammontano a 1,3 milioni di franchi all’anno.
Le spese amministrative saranno sostenute congiuntamente dai Cantoni e dalla Confederazione nel contesto del finanziamento della formazione professionale.
5.2 Altre ripercussioni
Il nuovo finanziamento avrà ripercussioni sul sistema informatico della Confederazione: il portale d’informazione verrà messo a punto dalla SEFRI e rimarrà sotto la sua responsabilità, anche qualora la gestione fosse delegata a terzi. Il portale d’informazione verrà realizzato nell’ambito di un progetto informatico già in corso, permettendo così di sfruttare le sinergie.
Il nuovo finanziamento avrà ripercussioni anche a livello organizzativo. Se il compito verrà delegato a terzi la Confederazione dovrà occuparsi del controlling di questo ente e monitorare in particolare i flussi finanziari.
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