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Art. 28a La Commissione federale per le scuole specializzate superiori (CFSSS) è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 OLOGA10 che compare nell’allegato 2 numero 1.3 dell’OLOGA. Finora le disposizioni concernenti la CFSSS erano contenute nell’OERic-SSS11. Nel quadro della revisione totale di questa ordinanza dipartimentale è emerso che tali disposizioni non erano ancora state armonizzate con quelle, più recenti, dell’OLOGA relative alle commissioni extraparlamentari. È stato quindi necessario stralciarle senza sostituzione. Poiché le commissioni extraparlamentari vengono istituite dal Consiglio federale (cfr. art. 8e cpv. 1 OLOGA), una commissione non può essere istituita dal DEFR mediante un’ordinanza dipartimentale (OERic-SSS). Pertanto, la CFSSS viene disciplinata nella presente ordinanza e istituita conformemente al capoverso 1. Il capoverso 2 stabilisce la composizione della CFSSS. Le organizzazioni di settore, le scuole specializzate superiori, i Cantoni e la Confederazione devono essere adeguatamente rappresentati. Il capoverso 4 enuncia i compiti della CFSSS, la quale fornisce consulenza alla SEFRI per quanto riguarda l’approvazione dei programmi quadro d’insegnamento e l’esame delle domande di riconoscimento federale dei cicli di formazione e degli studi postdiploma. Inoltre, monitora la procedura per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma e sottopone alla SEFRI la domanda di riconoscimento. La SEFRI assume la segreteria della Commissione, come avvenuto finora (cpv. 3). A tal fine dispone internamente delle risorse umane e finanziarie necessarie.

Art. 36 cpv. 3 In seguito alla fusione tra l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca nella Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), nell’OFPr la sigla UFFT è stata sostituita con SEFRI, senza però tenere conto della nuova struttura organizzativa. La modifica inserita nel capoverso 3 colma questa lacuna.

Art. 61 Nell’articolo 61 devono essere adeguati i rimandi.

10 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), RS 172.010.1 11 Ordinanza del DEFR dell’11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi post diploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS), RS 412.101.61)

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Suddivisione Per favorirne la leggibilità, l’attuale sezione 3 «Altri contributi federali» viene suddivisa in diverse sezioni tematiche a sé stanti. Ciò comporta la ridenominazione e la nuova numerazione dei titoli.

Art. 66a In base al capoverso 1 le persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione o agli professionali federali superiori (esami federali) possono presentare una domanda di contributi federali. Di norma la domanda viene presentata dopo il sostenimento dell’esame federale (cpv. 2, modello standard). In via eccezionale, su domanda, possono essere versati contributi parziali anche prima che venga sostenuto l’esame federale (cpv. 3, modello con finanziamento transitorio). Questa opzione permette di coprire il periodo che va dal momento in cui si generano i costi fino a quello in cui viene versato il contributo (dopo il sostenimento dell’esame federale) e va incontro alle esigenze delle persone con difficoltà economiche che non possono attingere a fonti di finanziamento alternative.

Art. 66b L’articolo 66b riporta i dati e i documenti che devono essere forniti insieme alla domanda presentata dopo il sostenimento dell’esame federale (modello standard). I documenti vengono inviati tramite una piattaforma online (portale d’informazione). Oltre ai dati personali (lett. a) la domanda comprende anche la ricevuta di pagamento dei costi computabili dei corsi frequentati (lett. b) e la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale (lett. c). Nei dati personali sono comprese anche le coordinate bancarie, che possono essere quelle del richiedente oppure di una terza persona, indicate tramite «assegno», fattispecie disciplinata nel Codice delle obbligazioni12 (art. 466 segg. CO). L’assegno rappresenta una modalità di esecuzione all’interno di un rapporto triangolare. Si tratta semplicemente di uno strumento finalizzato a fornire una prestazione che non riguarda né lo scopo né il motivo della prestazione stessa e che mira ad agevolare il processo di versamento dei contributi. Il rapporto triangolare stabilito dall’assegno prevede la partecipazione di tre soggetti: l’assegnante (richiedente), l’assegnato (SEFRI) e l’assegnatario (terza persona). A livello giuridico l’assegnante conferisce due autorizzazioni: l’assegnato viene autorizzato a effettuare la prestazione nei confronti dell’assegnatario per conto dell’assegnante e l’assegnatario viene autorizzato a riscuotere la prestazione a proprio nome. Entrambe le autorizzazioni si basano su rapporti giuridici che esulano dal diritto in materia di assegni. Nel caso più tipico, infatti, l’assegno può essere motivato anche in maniera informale, per esempio oralmente o tramite comportamento concludente. L’assegno è una dichiarazione di volontà unilaterale che costituisce un negozio giuridico e come tale necessita di essere conosciuto dal destinatario. I destinatari della dichiarazione di volontà sono sia l’assegnato che l’assegnatario. Per legge l’assegnato non è tenuto ad accettare l’assegno né a effettuare la prestazione nei confronti dell’assegnatario. Pertanto, l’assegnatario non ha alcun diritto di credito nei confronti dell’assegnato. La prova dell’avvenuto pagamento dei costi computabili del corso da parte del richiedente viene fornita tramite un’apposita ricevuta rilasciata dall’operatore del corso conformemente alle indicazioni della SEFRI (cfr. art. 66i cpv. 1). La prova del sostenimento dell’esame federale viene fornita dal richiedente tramite la decisione d’esame. Non è rilevante se l’esame è stato superato oppure no.

Art. 66c L’articolo 66c elenca i requisiti in base ai quali la SEFRI concede i contributi. In analogia con l’ASSS13 la lettera a stabilisce che il richiedente deve essere domiciliato in Svizzera.

12 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento al Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni), RS 220 13 Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS): http://www.edk.ch/dyn/11615.php

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Per motivi di economia procedurale, in base alla lettera c la domanda può essere presa in considerazione solo se i costi computabili dei corsi di preparazione frequentati superano complessivamente i 1000 franchi. La lettera d stabilisce che il richiedente deve essere in possesso di una ricevuta che attesta il pagamento dei costi computabili del corso (ricevuta di pagamento) e che tale ricevuta non può essere presentata più volte, escludendo così i casi di dichiarazione multipla. Tuttavia, se lo stesso corso di preparazione viene frequentato più volte (p. es. ripetenti) il richiedente può esigere il rimborso dei costi computabili sostenuti fino al raggiungimento del tetto massimo definito nell’articolo 66f (cfr. commento all’art. 66f). Per avere diritto ai contributi federali il requisito principale è aver sostenuto un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore (lett. e). A tal fine il candidato deve presentarsi all’esame e sostenerlo. Dopodiché riceverà dalla Commissione d’esame o dalla Commissione per la garanzia della qualità una decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame (decisione d’esame), che dovrà essere inviata insieme alla domanda come prova del diritto ai contributi. Se il candidato si ritira dall’esame entro i termini previsti (conformemente al regolamento d’esame) oppure dopo la scadenza dei termini ma per un motivo valido (servizio militare, malattia, ecc.), non riceverà alcuna decisione d’esame e quindi è come se non avesse sostenuto l’esame. Tuttavia, il candidato può ripresentarsi all’esame in qualsiasi momento, sostenerlo e ricevere una decisione. In conformità con i termini di prescrizione della legge sui sussidi 14 il diritto di presentare la domanda decade cinque anni dopo il sostenimento dell’esame federale. Per stabilire il momento in cui tale diritto decade è determinante la data in cui viene notificata la decisione d’esame. La lettera b pone il requisito della frequenza di un corso di preparazione. Per i candidati all’esame è determinante il momento in cui inizia il corso. I numeri 1 e 2 elencano i requisiti dei corsi di preparazione che danno diritto ai contributi. Innanzitutto, nell’anno in cui vengono seguiti, devono essere inclusi nella lista dei corsi di preparazione di cui all’articolo 66g (n. 1). I corsi iniziati prima del 2017 (cfr. art. 78a cpv. 2) o il cui inizio risale a più di sette anni prima dell’esame federale (n. 2) non danno diritto ai contributi. La disposizione del numero 2 sottolinea il fatto che il corso deve essere frequentato con il chiaro intento di sostenere il relativo esame federale. Il termine accordato è piuttosto ampio per tenere conto di eventuali interruzioni per motivi professionali o famigliari. La limitazione temporale di cui alla lettera b ha una rilevanza pratica solo nei primi anni.

Art. 66d Gli articoli 66d e 66e disciplinano il caso eccezionale di cui all’articolo 66a capoverso 3 (modello con finanziamento transitorio). Le persone che durante la preparazione a un esame federale si ritrovano in difficoltà economiche e non hanno accesso ad altre fonti di finanziamento possono richiedere un contributo parziale prima del sostenimento dell’esame senza grandi oneri amministrativi. Il versamento di questo contributo permette loro di proseguire la formazione. Anche il modello con finanziamento transitorio rimane vincolato al sostenimento dell’esame federale per garantire la differenziazione rispetto alla formazione professionale continua. Analogamente alla domanda di contributi presentata dopo il sostenimento dell’esame, la domanda di contributi parziali comprende i dati personali del richiedente (cpv. 1 lett. a) e la ricevuta che attesta il pagamento dei costi computabili del corso di preparazione frequentato (cpv. 1 lett. c). Inoltre, il richiedente deve impegnarsi per iscritto a fornire al massimo entro cinque anni la prova che l’esame federale in questione è stato sostenuto (cpv. 1 lett. b). Infine, tramite l’invio dell’ultima tassazione definitiva, deve dimostrare di essere esentato dal pagamento dell’imposta federale diretta (cpv. 1 lett. d). La presentazione di questo documento, con cui il richiedente certifica che la sua situazione rappresenta un caso eccezionale, evita lo svolgimento di onerosi controlli finanziari e costituisce una facilitazione a livello amministrativo. Il capoverso 2 stabilisce che possono essere presentate diverse domande di contributi parziali e che i richiedenti possono esigere eventuali contributi residui dopo il sostenimento dell’esame federale.

14 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu), RS 616.1

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Art. 66e I requisiti di accesso ai contributi parziali sono impostati sostanzialmente allo stesso modo di quelli relativi alle domande di contributi presentate dopo il sostenimento dell’esame federale (art. 66b e 66c). La domanda di contributi parziali disciplina il caso eccezionale che prevede la possibilità di versare i contributi prima del sostenimento dell’esame. Una differenza è costituita dall’obbligo di sottoscrivere un impegno scritto a sostenere l’esame federale in questione entro cinque anni (cpv. 1 lett. b). Anche nel modello con finanziamento transitorio vale il principio per cui il diritto ai contributi è vincolato al sostenimento dell’esame federale. Per questo la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame (decisione d’esame) deve essere presentata al massimo entro cinque anni dalla prima domanda di contributo parziale (cfr. art. 66d cpv. 1 lett. b n. 2). Così come nel modello standard, l’esito dell’esame è irrilevante. Per comprovare che nel momento in cui presenta la domanda il candidato si sta già preparando a sostenere un esame federale, con ogni domanda occorre fornire le ricevute che attestano l’avvenuto pagamento dei costi computabili del corso per un importo minimo totale di 3500 franchi (cpv. 1 lett. d). La lettera f del capoverso 1 definisce la condizione che determina il caso eccezionale: la domanda può essere presentata soltanto da coloro che sono stati esentati dal pagamento dell’imposta federale diretta. Pertanto, possono richiedere contributi parziali le persone che durante la preparazione a un esame federale si ritrovano in difficoltà economiche e non hanno accesso ad altre fonti di finanziamento. Per garantire che in entrambi i modelli vengano applicate le stesse scadenze, i corsi di preparazione che danno diritto ai contributi non devono risalire a più di due anni dalla domanda di contributi parziali (lett. c n. 2) e non devono essere iniziati prima del 1° gennaio 2017 (cfr. art. 78a cpv. 2). Qualora vengano presentate diverse domande, i requisiti di accesso ai contributi verranno nuovamente verificati ogni volta. Il capoverso 2 disciplina la procedura di elaborazione del conteggio finale. Oltre alla decisione d’esame, su cui ci si basa per stabilire in maniera definitiva il diritto ai contributi, è possibile presentare altre ricevute non ancora inoltrate che attestano il pagamento dei costi computabili dei corsi di preparazione frequentati (ricevute di pagamento). Tenendo conto dei contributi parziali già erogati, la SEFRI elabora un conteggio finale e versa eventuali contributi residui. Il capoverso 3 dispone il rimborso dei contributi parziali erogati qualora non sia stato sostenuto alcun esame entro il termine stabilito e non vi sia quindi alcun diritto ai contributi. Ai rimborsi si applicano le disposizioni della legge sui sussidi.

Art. 66f Il capoverso 1 stabilisce che i tassi di contribuzione applicati ai costi computabili dei corsi ammontano al 50 per cento. Pertanto, se un candidato ha seguito un corso di preparazione che prevede costi computabili per 10 000 franchi, la Confederazione rimborserà 5000 franchi. In base al capoverso 2 il tetto massimo dei costi computabili dei corsi (cfr. cpv. 3) ammonta a 19 000 franchi per gli esami federali di professione e a 21 000 franchi per gli esami professionali federali superiori. Questi importi coprono la maggior parte dei prezzi praticati sul mercato. Se un candidato si presenta diverse volte allo stesso esame, i costi computabili dei corsi vengono sommati fino al raggiungimento del tetto massimo. Se invece un candidato si presenta a diversi esami – per esempio a un esame professionale federale superiore dopo aver sostenuto un esame federale di professione – ha diritto ai contributi per ogni singolo esame ma non può far valere due volte lo stesso corso di preparazione. Il capoverso 3 stabilisce che è considerata computabile, e quindi sovvenzionabile, soltanto la parte dei costi del corso finalizzata direttamente alla trasmissione di conoscenze utili per la preparazione all’esame federale. Di conseguenza, le spese sostenute per il vitto, i viaggi, i pernottamenti, la festa di diploma, ecc. non danno diritto ai contributi. Se la preparazione si svolge in un corso dai contenuti più ampi sono computabili solo i costi del corso finalizzati direttamente alla trasmissione di conoscenze e competenze rilevanti per l’esame federale di professione o l’esame professionale federale superiore che si vuole sostenere. I costi computabili dei corsi pagati dai candidati devono essere certificati dagli operatori dei corsi (cfr. art. 66i cpv. 1) tramite un’apposita ricevuta di pagamento.

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Art. 66g Conformemente al capoverso 1 la SEFRI gestisce una lista dei corsi di preparazione che danno diritto ai contributi (cfr. anche art. 66c lett. b e art. 66e lett. c). Sono sovvenzionabili soltanto i corsi che compaiono in questa lista. I corsi di preparazione includono anche i cicli di formazione modulari (moduli) e i corsi che rilasciano certificati d’ammissione. Un corso è considerato di preparazione quando i suoi contenuti presentano un riferimento diretto al relativo esame federale. Per iscrivere un corso nella lista l’operatore deve fornire i propri dati e alcuni documenti (cpv. 3). L’attestazione dello stabilimento in Svizzera (cpv. 2 lett. a) viene confermata tramite un estratto del registro di commercio, mentre le associazioni che non gestiscono un’attività di tipo commerciale o gli enti di diritto pubblico possono presentare lo statuto, le basi legali cantonali o altri documenti simili. Inoltre, l’operatore del corso deve dichiararsi disposto a rispettare gli obblighi imposti nei suoi confronti di cui all’articolo 66i capoversi 1 e 2 (cpv. 2 lett. b). Solo in presenza di queste condizioni è possibile richiedere l’iscrizione nella lista. Le ulteriori condizioni sono definite nel capoverso 4. La prima è di natura territoriale: il corso deve svolgersi in Svizzera (cpv. 4 lett. b). Inoltre, l’operatore deve confermare che il corso veicola competenze che preparano direttamente a un esame federale e al conseguimento del relativo titolo (cpv. 4 lett. a). Se questa condizione non è adempiuta il corso non può essere considerato un corso di preparazione ai sensi dell’articolo 56a LFPr. È possibile che un corso di preparazione contenga riferimenti a diversi regolamenti d’esame e a diversi titoli. L’operatore deve dimostrare tale circostanza per ogni regolamento d’esame e per il rispettivo titolo. Il capoverso 5 tiene conto del fatto che esistono corsi di preparazione altamente specializzati che si svolgono all’estero e non vengono o non possono essere offerti in Svizzera. La richiesta di iscrizione nella lista può essere effettuata in qualsiasi momento. Gli operatori devono confermare i dati dei corsi iscritti nella lista ogni anno. In mancanza di tale conferma, l’anno seguente il corso non comparirà nella lista (cpv. 6).

Art. 66h In base all’articolo 66h la SEFRI verifica la correttezza delle informazioni fornite dall’operatore e delle ricevute di pagamento rilasciate tramite controlli a campione.

Art. 66i L’articolo 66i definisce gli obblighi degli operatori dei corsi e stabilisce un legame diretto con la lista dei corsi di preparazione che danno diritto ai contributi. Gli operatori sono tenuti a rilasciare alle persone che hanno seguito o che stanno seguendo i corsi delle ricevute che attestano il pagamento dei costi computabili (ricevute di pagamento) e a collaborare allo svolgimento di controlli a campione (cpv. 2). Sulle ricevute di pagamento, che devono essere redatte in base a un modello stabilito dalla SEFRI e servono a dimostrare la frequenza del corso, occorre riportare sia l’importo totale dei costi dei corsi sia la relativa parte computabile. Il capoverso 3 stabilisce le sanzioni. Se un operatore fornisce (per negligenza) informazioni false, non utilizza il modello di cui al capoverso 1, non si attiene alle direttive o non fornisce i documenti richiesti nell’ambito dei controlli a campione entro i termini stabiliti, il suo corso o i suoi corsi possono essere cancellati dalla lista. La cancellazione è immediata: un procedimento in corso non ha alcun effetto sospensivo. In base al capoverso 4, se l’operatore fornisce deliberatamente informazioni non veritiere, in aggiunta alla sanzione precedente la SEFRI può disporre un blocco di un anno nei suoi confronti. Sono fatte salve le disposizioni del Codice penale svizzero (CP) 15.

Art. 66j L’articolo 66j autorizza la SEFRI a delegare a terzi il trattamento delle domande e la gestione della lista.

15 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP), RS 311.0

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Le disposizioni concernenti i dati da elaborare per l’adempimento del compito saranno disciplinate in un’ordinanza specifica.

Art. 78a Capoverso 1: il finanziamento orientato alla persona è un concetto nuovo e presenta un carattere sperimentale. Pertanto è necessario verificarne l’efficacia a distanza di tre anni dall’entrata in vigore. A questo proposito si deve inoltre verificare se con il modello proposto è giustificata la fiducia nei confronti degli operatori e dei richiedenti. Se, per esempio, dovesse verificarsi una tendenza all’abuso, dovranno essere presi in considerazione ulteriori requisiti per la concessione dei contributi federali. Per quanto riguarda il capoverso 2 si vedano i commenti agli articoli 66c e 66e.

5 Ripercussioni per la Confederazione e aspetti giuridici relativi all’introduzione del finanziamento orientato alla persona 5.1 Ripercussioni finanziarie I crediti necessari per il finanziamento orientato alla persona dal 2018 sono stati approvati dal Parlamento nell’ambito del Messaggio ERI 2017-2020. Con il finanziamento orientato alla persona la Confederazione sostituisce il finanziamento cantonale orientato all’offerta.

Per garantire una certa copertura e per motivi di politica regionale i Cantoni possono continuare a sostenere corsi di preparazione. Attualmente in diversi settori, come quello sanitario e della sicurezza, i Cantoni e/o la Confederazione finanziano corsi di preparazione (p. es. poliziotti, guardie di confine, agenti di custodia). La Confederazione auspica che negli ambiti in cui oggi i Cantoni e/o la Confederazione sovvenzionano corsi di questo tipo in base a un altro mandato politico si continui a impiegare i fondi previsti. Tali corsi, infatti, non sono contemplati nei calcoli del fabbisogno finanziario e dell’onere amministrativo del nuovo finanziamento federale. Pertanto, si prevede che sulle circa 23 000 persone che sostengono un esame federale solo 20 000 presenteranno una domanda di contributi.

Ripercussioni sul piano amministrativo e sull’effettivo del personale Grazie al coinvolgimento di tutti i livelli (Confederazione, Cantoni, operatori dei corsi e partecipanti ai corsi) l’impostazione del finanziamento orientato alla persona permette uno sgravio amministrativo rispetto all’attuale sistema di finanziamento cantonale:

 un’apposita indagine condotta in sei Cantoni stima uno sgravio di circa 1,6 milioni di franchi in seguito al cambiamento di sistema;  gli operatori dei corsi non dovranno più stipulare intese sui finanziamenti con i Cantoni in cui hanno sede. Si parla in questo caso di uno sgravio di circa due milioni di franchi;  per quanto riguarda i partecipanti ai corsi, in relazione agli oneri amministrativi non si ravvisa nessun cambiamento significativo: lo sforzo per la ricerca dei contributi viene ampiamente compensato dai vantaggi.

Tuttavia, per la Confederazione il passaggio al nuovo sistema implica un aumento dell’onere amministrativo, composto da un onere iniziale prima del cambiamento e da un onere permanente per l’esame delle domande di contributi.

 Nell’ambito dell’onere iniziale le attività di organizzazione dei nuovi processi, in particolare a livello informatico, comporteranno un aumento dei costi di circa 700 000 franchi.  Dal 2018 vi sarà un aumento permanente dell’onere amministrativo dovuto all’esame delle domande di contributi (11 posti di lavoro supplementari). Il compito può essere delegato a un organo di coordinamento esterno in modo tale che i posti non vengano creati all’interno dell’Amministrazione federale. Il passaggio dal sistema cantonale a quello federale comporterà

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una riduzione del personale. I costi per il trattamento delle domande di contributi, stimati in base alla cifra di 20 000 candidati all’anno, si aggirano intorno a un milione di franchi. Se si includono anche le domande di contributi parziali (ca. 300 000 franchi) i costi totali d’esercizio ammontano a 1,3 milioni di franchi all’anno.

Le spese amministrative saranno sostenute congiuntamente dai Cantoni e dalla Confederazione nel contesto del finanziamento della formazione professionale.

5.2 Altre ripercussioni Il nuovo finanziamento avrà ripercussioni sul sistema informatico della Confederazione: il portale d’informazione verrà messo a punto dalla SEFRI e rimarrà sotto la sua responsabilità, anche qualora la gestione fosse delegata a terzi. Il portale d’informazione verrà realizzato nell’ambito di un progetto informatico già in corso, permettendo così di sfruttare le sinergie.

Il nuovo finanziamento avrà ripercussioni anche a livello organizzativo. Se il compito verrà delegato a terzi la Confederazione dovrà occuparsi del controlling di questo ente e monitorare in particolare i flussi finanziari.

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