Art. 1 Familiari inclusi nell’assicurazione In seguito alla modifica dell’ordine delle disposizioni di legge, il contenuto del vigente articolo 1 OAVS verrà spostato all’articolo 1a OAVS. I familiari che non esercitano un’attività lucrativa e accompagnano all’estero gli assicurati di cui all’articolo 1a lettera c della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) saranno inclusi nell’assicurazione conformemente alla let- tera d della medesima disposizione. Si tratta dei familiari di cittadini svizzeri e di Stati membri dell’UE o dell’AELS che sono inviati all’estero al servizio della Confederazione e che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale. Ai fini dell’uniformità dell’applicazione del diritto, l’articolo 1 OAVS definirà quindi chi sono i familiari che accompagnano l’assicurato all’estero e non esercitano un’attività lucrativa. Questa definizione corrisponde alla prassi vi- gente. Conformemente all’articolo 13a della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), l’unione domestica registrata è equiparata al ma- trimonio e quindi anche il partner registrato al coniuge. Questa equiparazione si applica anche nel presente contesto.
Art. 1a Cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio di un’organizza- zione internazionale Il vigente articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, che prevede l’assicurazione obbli- gatoria per i cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione, sarà soppresso. Di conse- guenza, le relative disposizioni d’esecuzione contemplate nel vigente articolo 1a OAVS diven- teranno superflue. Nel suo nuovo tenore, l’articolo 1a OAVS riprende quindi invariato il contenuto del vigente articolo 1 OAVS, concernente l’assicurazione obbligatoria delle persone che lavorano presso la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa.
Art. 1b Le lettere a e c del vigente articolo 1b OAVS, che stabiliscono le persone non assicurate ob- bligatoriamente in virtù della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite (LSO), non sono riprese, dato che, contrariamente al diritto vigente, nella legge figurerà un rimando alla LSO nel suo complesso (cfr. nuovo tenore dell’art. 1b lett. a LAVS). Si può pertanto rinunciare a elencare i casi in questione a livello d’ordinanza. Il vigente articolo 1b lettera b OAVS stabilisce l’esenzione dall’obbligo di assicurazione per i membri del personale di carriera dei posti consolari e per i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa (e quindi, a contrario, l’obbligo di assicurazione per i consoli onorari). Dato il rimando alla LSO nell’articolo 1b lettera a LAVS, non sarà più necessaria una disposizione d’esecuzione speciale per il personale di carriera dei posti consolari. L’articolo 2 capoverso 1 lettera e LSO concerne infatti i posti consolari. Sulla base della riserva dell’articolo 1 capo- verso 2 LSO a favore del diritto internazionale preminente, che include anche la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19634 sulle relazioni consolari, quest’ultima è applicabile per la deter- minazione del genere di consoli esentati dall’obbligo di assicurazione. In virtù dell’articolo 48 paragrafo 1 della summenzionata Convenzione i funzionari consolari di carriera sono esenti dalle disposizioni di sicurezza sociale che possano essere in vigore nello Stato di residenza. Di conseguenza, non si ritiene più necessario precisare a livello d’ordinanza che solo il perso- nale di carriera dei posti consolari è escluso dall’assicurazione obbligatoria, il che sarà comun- que specificato a livello di direttive.
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Il vigente articolo 1b lettera d OAVS, concernente il personale di IATA e SITA, è ormai super- fluo, dato che l’esenzione dall’obbligo assicurativo è disciplinata direttamente nei pertinenti accordi internazionali (IATA [art. 5bis] e SITA [art. 7]), che prevalgono sul diritto nazionale.
Art. 2 Sul piano materiale, questo articolo corrisponde al vigente articolo 2 OAVS. Il rimando alla nuova LAVS è adeguato (art. 1b lett. b LAVS).
Art. 3 Richiesta L’attuale articolo 1a capoverso 2 lettera b LAVS, che prevede la possibilità di esenzione dall’assicurazione in caso di «doppio onere che non si potrebbe equamente imporre», sarà abrogata. Di conseguenza, la relativa disposizione d’esecuzione contemplata nel vigente arti- colo 3 OAVS diventerà superflua e può quindi essere abrogata. In futuro, questo articolo riprenderà integralmente il vigente articolo 5a OAVS.
Art. 3a (nuovo) Inizio dell’assicurazione Questo articolo, concernente le persone che prestano servizio all’estero per un datore di lavoro in Svizzera, stabilisce il termine per l’inoltro della richiesta di continuazione dell’assicurazione e il momento dell’inizio dell’assicurazione. Nel suo nuovo tenore, esso riprende invariato il contenuto dei vigenti articoli 5 e 5b, fatta eccezione per il periodo d’assicurazione precedente ridotto a tre anni. Si tratta della stessa procedura adottata per gli articoli 4a e 5a OAVS.
Art. 3b (nuovo) Fine dell’assicurazione Questo articolo disciplina la fine dell’assicurazione per le persone che prestano servizio all’estero per un datore di lavoro in Svizzera (art. 1c cpv. 1 lett. a LAVS). Lett. a Questa lettera riprende il contenuto del vigente articolo 5c capoverso 1 OAVS. L’espressione «con reciproca intesa», superflua, è soppressa in conformità alla formulazione francese. Lett. b Questa lettera riprende il principio di base del vigente articolo 5c capoverso 2 OAVS, secondo cui con il cambiamento del datore di lavoro l’assicurazione finisce e va presentata una nuova richiesta.
Art. 4 Richiesta Questo articolo corrisponde nella sostanza al vigente articolo 5d capoverso 2 OAVS.
Art. 4a (nuovo) Inizio dell’assicurazione Questo articolo disciplina l’inizio dell’assicurazione per le persone che continuano l’assicura- zione poiché non sono più assicurate obbligatoriamente in quanto esercitano un’attività lucra- tiva all’estero (art. 1c cpv. 1 lett. b LAVS). La modifica della LAVS comporta da un lato il pas- saggio dal vigente sistema dell’adesione all’assicurazione a quello della continuazione dell’as- sicurazione e, dall’altro, un ampliamento del campo d’applicazione, poiché non sarà più ne- cessaria l’esenzione dall’assicurazione in base a una convenzione internazionale, ma sarà sufficiente un’esclusione dall’assicurazione dovuta allo svolgimento di un’attività lucrativa all’estero. Per motivi di coerenza, il passaggio al sistema della continuazione dell’assicura- zione richiede che siano riprese anche le relative modalità, attualmente previste negli arti- coli 5–5c OAVS.
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Cpv. 1 Questo capoverso corrisponde nella sostanza al vigente articolo 5 b capoverso 1 OAVS. Cpv. 2 Questo capoverso stabilisce che una volta scaduto inutilizzato il termine di sei mesi non è più possibile continuare l’assicurazione. A differenza dell’attuale adesione all’assicurazione, la continuazione dell’assicurazione non permette lacune. Questa regolamentazione corrisponde a quelle previste negli articoli 3a e 5a OAVS.
Art. 4b (nuovo) Fine dell’assicurazione Questa disposizione disciplina la fine dell’assicurazione per le persone domiciliate in Svizzera esercitanti un’attività lucrativa all’estero che hanno continuato l’assicurazione. I capoversi 1 e 2 corrispondono nella sostanza al vigente articolo 5f OAVS, secondo cui l’as- sicurazione finisce per recesso (cpv. 1) o per esclusione (cpv. 2) da essa. In più, per garantire un’applicazione del diritto uniforme, verrà aggiunto un capoverso 3, che stabilisce il momento a partire dal quale l’esclusione ha effetto. Un disciplinamento analogo è contemplato nella disposizione sull’esclusione dall’assicurazione facoltativa (art. 13 cpv. 1, primo periodo dell’ordinanza del 26 maggio 19615 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OAF]).
Art. 5 Richiesta L’attuale contenuto di questo articolo, ovvero la regolamentazione del periodo d’assicurazione precedente richiesto per le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e vorrebbero continuare l’assicurazione, sarà in futuro disciplinato a li- vello di legge (art. 1c cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l’art. 1c cpv. 2 LAVS). Nel suo nuovo tenore questa disposizione stabilirà presso quale cassa di compensazione le persone che non esercitano un’attività lucrativa e accompagnano all’estero il coniuge assicu- rato devono presentare la loro richiesta di continuazione dell’assicurazione, regolamentazione attualmente prevista solo a livello di direttive. Questa regolamentazione nasce dal fatto che entrambi i coniugi sono affiliati presso la stessa cassa di compensazione, poiché l’assicura- zione del coniuge non esercitante un’attività lucrativa dipende da quella del coniuge che eser- cita un’attività lucrativa. Se l’assicurazione di quest’ultimo finisce, la competente cassa di com- pensazione ne è a conoscenza e sa anche che le condizioni per la continuazione dell’assicu- razione delle persone che lo accompagnano non sono più adempiute, cosicché anch’essa finisce (cfr. art. 5b lett. b OAVS).
Art. 5a Inizio dell’assicurazione L’attuale contenuto di questo articolo, ovvero la regolamentazione della presentazione della richiesta per le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e vorrebbero continuare l’assicurazione (art. 1c cpv. 1 lett. a LAVS), sarà in futuro disciplinato all’articolo 3 OAVS. Il nuovo tenore del capoverso 1 corrisponde nella sostanza al vigente articolo 5j capoverso 1 OAVS. Poiché le persone senza attività lucrativa che accompagnano all’estero il loro coniuge assicurato non potranno più aderire all’assicurazione ma avranno soltanto la possibilità di con- tinuarla (art. 1c cpv. 1 lett. c LAVS), il capoverso 2 deve stabilire cosa succederà una volta scaduto inutilizzato il termine di sei mesi. Per motivi di coerenza, vengono riprese le modalità previste attualmente e anche per il futuro per l’assicurazione delle persone occupate all’estero da un datore di lavoro in Svizzera che vorrebbero continuare l’assicurazione (vigenti art. 5–5c OAVS, rispettivamente, nuovo tenore dell’art. 3a OAVS). In futuro esse varranno anche per la
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continuazione dell’assicurazione per le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicu- rate in quanto esercitano un’attività lucrativa all’estero (art. 4a OAVS).
Art. 5b Fine dell’assicurazione L’attuale contenuto di questo articolo, ovvero la regolamentazione del termine per il deposito della richiesta e dell’inizio dell’assicurazione per le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e vorrebbero continuare l’assicurazione (art. 1c cpv. 1 lett. a LAVS), sarà in futuro disciplinato all’articolo 3a OAVS. La lettera a corrisponde al vigente articolo 5k in combinato disposto con l’articolo 5i capo- verso 1 OAVS. La lettera b precisa che l’assicurazione del coniuge al seguito che non esercita un’attività lu- crativa finisce nel momento in cui questi non adempie più le condizioni per la continuazione dell’assicurazione, il che è ipotizzabile nei casi seguenti: il coniuge senza attività lucrativa ne inizia una: il criterio «senza attività lucrativa» non è più adempiuto; il coniuge senza attività lucrativa non accompagna più il coniuge assicurato che ne svolge una: è il caso, ad esempio, se il coniuge che esercita un’attività lucrativa prosegue il suo impiego all’estero in un altro Stato, ma il coniuge senza attività lucrativa resta nel luogo attuale, oppure in caso di separazione dei coniugi; il coniuge che esercita un’attività lucrativa non è più assicurato all’AVS, ad esempio perché recede dall’assicurazione; il coniuge che esercita un’attività lucrativa non è più assicurato in virtù delle basi legali men- zionate all’articolo 1c capoverso 1 lettera c LAVS, bensì in virtù di un’altra base legale (p. es. rientro in Svizzera).
Art. 5c L’attuale contenuto di questo articolo, ovvero la regolamentazione della fine dell’assicurazione per le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e vorrebbero continuare l’assicurazione (art. 1c cpv. 1 lett. a LAVS), sarà in futuro disciplinato all’articolo 3b OAVS. Il vigente articolo 5c OAVS può pertanto essere abrogato.
Art. 5d Questo articolo, che disciplina il diritto all’adesione per le persone domiciliate in Svizzera che non sono più assicurate, sarà abrogato, poiché si passerà dal sistema dell’adesione all’assi- curazione a quello della continuazione dell’assicurazione. Il primo periodo del vigente arti- colo 5d OAVS sarà ripreso, con i necessari adeguamenti, nell’articolo 1c capoverso 1 lettera b LAVS, mentre il secondo periodo figurerà nell’articolo 4 OAVS.
Art. 5e e 5f Questi articoli saranno abrogati. Essi disciplinano l’inizio e la fine dell’assicurazione per le per- sone domiciliate in Svizzera che aderiscono all’assicurazione in quanto non sono più soggette all’assicurazione obbligatoria in virtù di una convenzione internazionale. Con la riforma, si pas- serà dal sistema dell’adesione all’assicurazione a quello della continuazione dell’assicura- zione; l’inizio e la fine dell’assicurazione per queste persone saranno disciplinati negli arti- coli 4a e 4b OAVS.
Art. 5g–5i Questi articoli, che contemplano le disposizioni sull’adesione degli studenti senza attività lu- crativa domiciliati all’estero, saranno abrogati, poiché tale possibilità sarà soppressa.
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Art. 5j–5k Questi articoli saranno abrogati. Essi disciplinano l’inizio e la fine dell’assicurazione per le per- sone senza attività lucrativa che accompagnano il loro coniuge assicurato all’estero e aderi- scono all’assicurazione. Con la riforma, si passerà dal sistema dell’adesione all’assicurazione a quello della continuazione dell’assicurazione e l’inizio e la fine dell’assicurazione per queste persone saranno disciplinati negli articoli 5a e 5b OAVS.
Art. 6ter In seguito alla nuova regolamentazione dell’assoggettamento all’assicurazione (art. 1a lett. a LAVS), l’eccezione prevista al vigente articolo 4 capoverso 2 lettera a LAVS, che consente al Consiglio federale di escludere dal calcolo dei contributi i redditi provenienti da un’attività lu- crativa esercitata all’estero, sarà soppressa. Questo implica che anche la pertinente disposi- zione d’esecuzione contemplata nel vigente articolo 6ter OAVS va soppressa.
Art. 6quater Questo articolo disciplina la franchigia per le persone che hanno raggiunto l’età di pensiona- mento, franchigia che si fonda sul vigente articolo 4 capoverso 2 LAVS. Poiché la riforma abo- lirà questa franchigia, sarà abrogata anche la relativa disposizione di ordinanza.
Art. 16 Contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi I lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi (i cosiddetti ANOBAG [Arbeitnehmer ohne beitragspflichtige Arbeitgeber]) costituiscono un gruppo molto eterogeneo di persone soggette all’obbligo contributivo. Va chiarito che, dal punto di vista giuridico, non sono considerati ANOBAG i lavoratori che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per conto di un datore di lavoro domiciliato in uno Stato dell’UE o dell’AELS che non ha stabilimenti in Svizzera. Per principio, in questi casi il datore di lavoro deve regolare il conto dei contributi AVS/AI/IPG/AD con una cassa di compensazione in Svizzera. Se è stato concluso un accordo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 987/2009, questo compito è svolto direttamente dai lavoratori, che seguono dunque le stesse procedure previste per i lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi, pur non essendo considerati tali dal punto di vista giuridico. Le regole previste per gli ANOBAG si applicano ai seguenti gruppi: i lavoratori che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per conto di un datore di lavoro con sede in uno Stato non membro né dell’UE né dell’AELS; i lavoratori che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per un datore di lavoro con sede in Svizzera, ma che è esonerato dagli obblighi assicurativi in virtù del diritto internazionale (ambasciate, organizzazioni internazionali); i lavoratori domiciliati in Svizzera che sono assicurati all’estero in virtù del diritto internazio- nale e aderiscono all’assicurazione secondo il diritto anteriore o continuano l’assicurazione secondo il nuovo diritto. Se inizialmente gli ANOBAG "classici" rientravano nel primo gruppo e quindi le pertinenti re- golamentazioni erano state impostate su misura per loro, oggi essi sono una minoranza. Per questo gruppo era finora prevista l’applicazione delle disposizioni valide per i lavoratori indi- pendenti secondo gli articoli 22–27 OAVS. Dato che i rimandi alle disposizioni modificate relative ai lavoratori indipendenti andranno co- munque adeguati, si coglierà l’occasione per tenere conto anche a livello d’ordinanza della mutata situazione generale degli ANOBAG, chiarendo che le regolamentazioni valide per i lavoratori indipendenti si applicano per analogia solo in casi speciali. L’articolo 16 OAVS sta- bilirà pertanto,
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nel capoverso 2, che il calcolo dei contributi si fonderà, come per gli altri lavoratori salariati, sulle regole valide per i lavoratori dipendenti. Il calcolo andrà effettuato sulla base delle informazioni e dei giustificativi salariali, che però dovranno essere forniti dal lavoratore (come precisato al cpv. 1); questo obbligo di collaborare all’esecuzione si fonda sull’arti- colo 28 capoverso 1 LPGA; nel capoverso 3, che il calcolo dei contributi si fonderà eccezionalmente sulle regole valide per i lavoratori indipendenti, qualora la cassa di compensazione non possa procurarsi tra- mite il lavoratore le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi; in tal caso, per il calcolo dei contributi la cassa potrà richiedere le pertinenti comunicazioni fiscali. Nella pra- tica l’applicazione di questa disposizione eccezionale dovrebbe limitarsi ai rari casi del primo gruppo.
Art. 18 Deduzioni dal reddito La nozione e la determinazione del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente soggetto all’AVS sono disciplinate a livello di legge nell’articolo 9 LAVS. La modifica dei capo- versi 2 e 2bis di questo articolo si prefigge principalmente un’armonizzazione redazionale con la legge federale del 14 dicembre 19906 sull’imposta federale diretta (LIFD). Le modifiche ma- teriali riguardano le possibilità di deduzione per le elargizioni a scopo di utilità pubblica, i riscatti presso le casse pensioni e la deduzione delle perdite subite in altri periodi. Per la precisazione delle deduzioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 LAVS lettere a–e, il vigente articolo 18 capoverso 1 OAVS rimanda alle disposizioni in materia di imposta federale diretta. Le prescrizioni di diritto fiscale continueranno anche in futuro a essere determinanti per le deduzioni. Nel suo nuovo tenore, però, l’articolo 18 capoverso 1 OAVS rimanderà solo all’ar- ticolo 9 capoverso 2 LAVS, senza menzionare le singole lettere, dato che già nella frase intro- duttiva di questa disposizione si farà riferimento alle «spese aziendali e professionali giustifi- cate». Nella nuova versione non verrà invece ripreso l’articolo 18 capoverso 1bis OAVS. Que- sta disposizione si riferisce infatti alla deduzione delle perdite commerciali di altri periodi, che sarà esclusa direttamente a livello di legge (art. 9 cpv. 2 lett. c LAVS) con il previsto vincolo al solo periodo di computo. L’articolo 18 capoverso 2 disciplina il meccanismo per la fissazione del tasso d’interesse de- terminante per la deduzione dell’interesse sul capitale proprio. Poiché la regolamentazione concernente la deduzione dell’interesse del capitale proprio sarà spostata dal vigente arti- colo 9 capoverso 2 lettera f all’articolo 9 capoverso 2bis LAVS, nell’ordinanza andrà adeguato il rimando alla disposizione di legge.
Art. 21 La riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 prevede un aumento dei tassi del contributo di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori indipendenti il tasso passerà quindi dal 7,8 all’8,1 per cento. Al contempo è previsto anche un aumento del contributo minimo annuo, mentre il limite di reddito superiore e quello inferiore della tavola scalare rimarranno invariati (art. 8 LAVS). I tassi del contributo definiti nella tavola scalare dell’articolo 21 capoverso 1 OAVS andranno quindi adeguati all’aumento generale dei tassi, mantenendo al contempo gli importi limite vi- genti. Cpv. 2 Attualmente, gli assicurati che continuano a lavorare dopo il raggiungimento dell’età di pensio- namento sono per principio tenuti a versare ancora contributi all’AVS (irrilevanti per l’importo della rendita), ma in compenso possono far valere la franchigia di 16 800 franchi. Poiché dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento non sussiste un obbligo contributivo generale, a partire da quel momento non deve essere più versato alcun contributo minimo
6 RS 642.11
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annuo: su un reddito situato al di sotto del limite inferiore della tavola scalare dei contributi (fr. 9400 l’anno, previa deduzione della franchigia), i contributi sono calcolati applicando solo il tasso del contributo minimo fissato nella medesima tavola (cfr. art. 21 cpv. 2 OAVS). In seguito alla soppressione della franchigia per beneficiari di rendite prevista con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, la regolamentazione speciale del vigente articolo 21 capoverso 2 OAVS verrà meno. Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa, l’ob- bligo di versare contributi (e quindi anche un contributo minimo) cesserà, come attualmente, al raggiungimento dell’età di riferimento (cfr. art. 3 LAVS). Nel caso dei lavoratori indipendenti che dopo aver raggiunto l’età di riferimento conseguono ancora un reddito dell’attività lucrativa modesto per il quale vanno versati contributi inferiori a quello minimo, continuerà ad applicarsi solo il tasso del contributo più basso della tavola scalare.
Art. 22 Calcolo dei contributi nel tempo per gli anni di contribuzione senza chiusura dei conti Attualmente per i lavoratori indipendenti il calcolo dei contributi nel tempo è disciplinato intera- mente nell’ordinanza, segnatamente all’articolo 22 OAVS. Con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 i principi fondamentali saranno sanciti direttamente nella legge (nuovo art. 9a LAVS). Continuerà però a non esservi disciplinato il caso speciale in cui, nonostante l’obbligo per i lavoratori indipendenti di procedere alla chiusura dei conti per ogni periodo fi- scale secondo l’articolo 41 capoverso 3 LIFD (ovvero per ogni anno civile; cfr. art. 40 cpv. 1 LIFD), secondo la prassi fiscale non si è proceduto, in via eccezionale, ad alcuna chiusura dei conti. Per evitare eventuali lacune contributive, occorre pertanto riprendere la disposizione del vigente articolo 22 capoverso 4 quale unico disposto dell’articolo 22 nel suo nuovo tenore.
Art. 28 cpv. 1, 1bis, 1ter e 2 I vigenti articoli 28–30 OAVS disciplinano i contributi delle persone che non esercitano un’atti- vità lucrativa. La riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 offre l’occasione di migliorare la struttura di queste disposizioni, in particolare quella degli articoli 28–29ter OAVS. I principi di base resteranno sanciti nell’articolo 28 OAVS. L’articolo 29 OAVS disciplinerà la fissazione e la determinazione dei contributi, mentre il nuovo articolo 29a OAVS stabilirà il contenuto e il carattere vincolante delle comunicazioni fiscali. Le altre disposizioni rimarranno invariate. Nel suo nuovo tenore, già la legge (art. 10 cpv. 1 LAVS) chiarirà che per «condizioni sociali» s’intendono la sostanza e il reddito conseguito in forma di rendita. L’articolo 28 capoverso 1 OAVS fa salvi i casi per i quali è previsto il contributo minimo. L’incremento dei tassi del con- tributo di 0,3 punti percentuali determinerà inoltre un adeguamento del contributo minimo, di cui si dovrà tenere conto anche nell’articolo 28 capoversi 1 e 2 OAVS, nonché del calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa (art. 28 cpv. 2 OAVS). I nuovi capoversi 1bis e 1ter disciplinano casi speciali di redditi conseguiti in forma di rendita, che non comportano alcuna modifica materiale: il capoverso 1bis, che corrisponde al vigente articolo 29 capoverso 5 OAVS, stabilisce espressamente che l’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il di- spendio giusta l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita; il capoverso 1ter riprende la regola speciale del capoverso 1 vigente, in base alla quale le rendite giusta gli articoli 36 e 39 della legge federale del 19 giugno 19597 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) non vanno considerate per il calcolo dei contributi per le persone che non esercitano un’attività lucrativa. L’articolo 28 capoverso 2 OAVS riprende a grandi linee le regole per il calcolo dei contributi attualmente previste al capoverso 1. Occorre però aumentare l’importo minimo a 405 franchi,
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secondo il nuovo tenore dell’articolo 10 LAVS, e apportare i conseguenti adeguamenti agli altri parametri per il calcolo dei contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativa.
Art. 29 Fissazione e determinazione dei contributi Il vigente articolo 29 OAVS disciplina dettagliatamente, in sette capoversi, le basi per il calcolo dei contributi nel tempo per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e le comunica- zioni fiscali. Con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 le comunicazioni fiscali sa- ranno inserite nella legge (art. 10 cpv. 5 LAVS). Le regole di base per il calcolo nel tempo saranno contemplate nel nuovo articolo 10a LAVS, cosicché l’articolo 29 OAVS può essere alleggerito. Per poter continuare a determinare i contributi secondo la procedura attuale (pure basata sulle comunicazioni fiscali), senza modifiche materiali, è tuttavia necessario mantenere un certo numero di disposizioni dettagliate. Dato che è possibile procedere a una netta sepa- razione tra le disposizioni concernenti «la fissazione e la determinazione» dei contributi per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e quelle relative alle «comunicazioni delle au- torità fiscali», appare opportuno ripartire il contenuto del vigente articolo 29 su due articoli se- parati (art. 29 e nuovo art. 29a OAVS). Con l’articolo 29 capoverso 1 OAVS, che corrisponde al vigente articolo 29 capoverso 6 OAVS, il Consiglio federale si avvarrà della facoltà, in futuro sancita a livello di legge (art. 10a cpv. 4 LAVS), di considerare la sostanza disponibile alla fine dell’obbligo contributivo, se que- sto non dura tutto l’anno, anziché quella stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in que- stione. Il nuovo tenore dell’articolo 29 capoverso 2 corrisponde al vigente articolo 29 capoverso 4 OAVS, concernente la determinazione del reddito conseguito in forma di rendita. Il nuovo tenore dell’articolo 29 capoverso 3 corrisponde al vigente articolo 29 capoverso 7, se- condo cui la regolamentazione prevista per i lavoratori indipendenti va applicata per analogia anche alle persone che non esercitano un’attività lucrativa. Il rimando agli articoli 23 capo- verso 5, 24 e 25 OAVS è una semplice precisazione.
Art. 29a (nuovo) Comunicazioni delle autorità fiscali Il nuovo articolo 29a OAVS sintetizza le prescrizioni in materia di comunicazioni delle autorità fiscali concernenti le persone senza attività lucrativa. Cpv. 1 Questo capoverso disciplina il contenuto delle comunicazioni fiscali, codificando in ampia mi- sura la prassi vigente. La lettera a riprende il disposto del vigente articolo 29 capoverso 3 OAVS (determinazione della sostanza) e la lettera c ricalca quello del vigente articolo 29 ca- poverso 5 (determinazione dell’importo delle spese per le persone soggette all’imposta se- condo il dispendio). La lettera b spiega esplicitamente che va comunicato il reddito conseguito in forma di rendita in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, il che corrisponde alla prassi vigente. Cpv. 2 Questo capoverso stabilisce il carattere vincolante delle comunicazioni. Esse sono vincolanti per le casse di compensazione per quanto concerne la sostanza (lett. a) e l’importo delle spese per le persone soggette all’imposta secondo il dispendio (lett. c). Anche questa regolamenta- zione corrisponde al diritto vigente (art. 29 cpv. 5 e 7 OAVS in combinato disposto con l’art. 23 cpv. 3 OAVS). Le comunicazioni delle autorità fiscali non sono invece vincolanti per quanto riguarda il reddito conseguito in forma di rendita menzionato alla lettera b, poiché la determi- nazione di quest’ultimo incombe in linea di massima alle casse di compensazione (cfr. art. 29 cpv. 2 OAVS), in quanto la nozione di reddito conseguito in forma di rendita ai sensi del diritto AVS non è identica a quella impiegata nel quadro dell’imposta federale diretta (DTF 141 V 186 consid. 3.2.2 in fine pag. 191, con rimandi).
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Cpv. 3 Questo capoverso, che corrisponde al vigente articolo 29 capoverso 7 OAVS, prevede l’appli- cazione per analogia della disposizione sulle comunicazioni fiscali per i lavoratori indipendenti.
Art. 29b (nuovo) Notifica degli studenti da parte degli istituti scolastici In seguito all’introduzione del nuovo articolo 29a OAVS, per motivi di tecnica legislativa il di- sposto del vigente articolo 29bis è ripreso nel nuovo articolo 29b OAVS. L’articolo 29b capo- verso 1 OAVS necessita tuttavia di un adeguamento formale: per la regolamentazione delle competenze non si rimanderà più all’articolo 118 capoverso 3 bensì all’articolo 118 capo- verso 4 OAVS.
Art. 29c (nuovo) Riscossione dei contributi da parte degli istituti scolastici In seguito all’introduzione dei nuovi articoli 29a e 29b OAVS, il vigente articolo 29ter diventa l’articolo 29c OAVS.
Art. 29bis e 29ter Cfr. i commenti agli articoli 29b e 29c OAVS.
Art. 50 Questo articolo va adeguato, perché i rimandi all’assoggettamento assicurativo devono essere aggiornati secondo la nuova LAVS.
Art. 50b cpv. 4 Questo adeguamento concerne il periodo di applicazione della ripartizione dei redditi. La pre- cisazione nell’ordinanza è necessaria per evitare incertezze nella prassi. Anche i tribunali si sono già occupati della questione (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_770/2016 del 14 febbraio 2017). Il periodo cui si applica la ripartizione dei redditi risulta dal chiaro tenore dell’articolo 33bis capoverso 4 LAVS (per la ratio legis di questa disposizione cfr. Boll. Uff. 1994 S 552 [d/f]). A prescindere dal fatto che si tratti di una rendita di vecchiaia o di una rendita d’invalidità, al secondo coniuge che acquisisce il diritto a una rendita è computato il reddito annuo medio su cui si basa il calcolo della rendita AI del primo coniuge avente diritto. Per il computo, questi redditi fittizi sono ripartiti secondo le regole generali.
Art. 51 cpv. 2 Il rimando relativo al computo degli anni di gioventù (art. 52b) viene adeguato, poiché la rego- lamentazione sarà ormai sancita nella legge (art. 29bis cpv. 3 LAVS).
Art. 52 cpv. 1bis Primo periodo Con la riforma «Miglioramento dell’esecuzione» (in vigore dal 1° gennaio 2012) nell’arti- colo 30bis LAVS il termine «tavole» è stato sostituito con «prescrizioni per il calcolo delle ren- dite». Di conseguenza, in questo periodo il termine «tavole» va sostituito con «prescrizioni». Secondo periodo Secondo il diritto vigente, il calcolo di una rendita anticipata si basa su una durata di contribu- zione completa, se fino all’inizio della riscossione anticipata la persona in questione ha la stessa durata di contribuzione degli assicurati della sua classe d’età. In futuro una rendita anticipata sarà considerata come una rendita parziale e verrà calcolata tenendo conto delle lacune tra la riscossione anticipata e il raggiungimento dell’età di riferimento (art. 40 cpv. 4
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LAVS). Si potrà arrivare a una durata di contribuzione completa solo al raggiungimento dell’età di riferimento (cfr. art. 56bis cpv. 1). Per la definizione della scala delle rendite sarà determi- nante il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurato al momento della riscossione anticipata e quello degli assicurati della sua classe d’età al momento del raggiun- gimento dell’età di riferimento.
Art. 52a Periodo di contribuzione inferiore a un anno all’insorgere dell’evento assicurato Questa disposizione non si applica solo se l’evento assicurato insorge prima del compimento dei 21 anni, come sembrerebbe suggerire la rubrica vigente. Essa è invece applicabile anche se l’evento assicurato insorge più tardi e fino al 31 dicembre precedente tale evento (p. es. raggiungimento dell’età di riferimento) la persona non ha accumulato un anno intero di contri- buzione. La rubrica è pertanto adeguata di conseguenza. Cpv. 1 In futuro questo articolo sarà suddiviso in due capoversi. Il capoverso 1 riporterà il testo dell’at- tuale disposizione. Cpv. 2 (nuovo) Questo nuovo capoverso è necessario poiché il capoverso 1 considera unicamente i redditi (e gli eventuali accrediti per compiti educativi e assistenziali) conseguiti fino al sorgere del diritto alla rendita in seguito al raggiungimento dell’età di riferimento. Secondo il nuovo diritto, tutta- via, in futuro potranno essere presi in considerazione anche i periodi di attività lucrativa e i relativi redditi (ma non gli accrediti per compiti educativi e assistenziali) conseguiti (eventual- mente esclusivamente) dopo l’età di riferimento. La durata minima di contribuzione potrà es- sere raggiunta anche con periodi di contribuzione totalizzati dopo l’età di riferimento.
Art. 52b Il computo degli anni di gioventù sarà in futuro disciplinato nell’articolo 29bis capoverso 3 LAVS. La disposizione d’ordinanza diventa pertanto superflua.
Art. 52d (nuovo)bis Conteggio dei periodi di contribuzione e dei redditi dopo il raggiun- gimento dell’età di riferimento In futuro sarà possibile migliorare la rendita di vecchiaia (al massimo fino a concorrenza della rendita massima) esercitando un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento (art. 29bis cpv. 6 e 7 LAVS). Il conteggio dei relativi redditi e periodi di contribuzione va discipli- nato a livello d’ordinanza, ragion per cui viene introdotto il nuovo articolo 52dbis. Cpv. 1 In caso di lacune contributive al raggiungimento dell’età di riferimento, in futuro l’assicurato avrà la possibilità di compensarle continuando a lavorare. L’assicurato avrà il diritto di colmare tali lacune, se nel periodo tra il raggiungimento dell’età di riferimento e l’inoltro della richiesta per il nuovo calcolo della rendita conseguirà un reddito derivante dall’attività lucrativa corri- spondente almeno al 25 per cento del reddito annuo medio determinante (art. 29bis cpv. 6 LAVS). A tal fine, è considerato il reddito annuo medio determinante al momento del raggiun- gimento dell’età di riferimento. Tenendo conto di questi periodi di contribuzione supplementari, la scala delle rendite può essere aumentata, ma al massimo fino alla scala 44. I mesi di con- tribuzione totalizzati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non vengono utilizzati per compensare le singole lacune precedenti, ma sono aggiunti globalmente alla durata di contri- buzione considerata per il calcolo della rendita basato sull’età di riferimento.
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Cpv. 2 I redditi dell’attività lucrativa conseguiti dal mese successivo al raggiungimento dell’età di rife- rimento e fino a cinque anni dopo possono sempre essere computati, anche se la persona in questione non presenta lacune contributive. Se al raggiungimento dell’età di riferimento la du- rata di contribuzione è completa, ma il reddito annuo medio non è tale da garantire la rendita di vecchiaia massima, il reddito annuo medio può essere aumentato con tali redditi. I redditi dell’attività lucrativa possono essere considerati anche se la persona guadagna meno del 25 per cento del reddito annuo medio. E possono addirittura essere considerati anche se, al momento del computo, la persona ha già diritto a una rendita di vecchiaia massima. A seconda dei casi, infatti, il loro computo può avere effetto in un secondo momento, ad esempio se l’im- porto della rendita diminuisce a causa di una successiva mutazione (p. es. splitting in caso di secondo evento assicurato o in caso di divorzio). La rendita versata non può tuttavia superare in alcun caso la rendita massima. Cpv. 3 La somma dei redditi conseguiti fino all’insorgenza dell’evento assicurato (età di riferimento) è moltiplicata per un fattore di rivalutazione. Dato che i redditi dell’attività lucrativa sono even- tualmente stati conseguiti in anni con un livello dei salari più basso, essi vengono rivalutati al livello del momento in cui è raggiunta l’età di riferimento mediante l’applicazione di un fattore forfettario. La rivalutazione serve pertanto a compensare l’inflazione registrata fino al raggiun- gimento dell’età di riferimento. Il fattore di rivalutazione determinante dipende dall’anno civile in cui l’avente diritto alla rendita ha versato i primi contributi AVS computabili, come pure dall’evoluzione del reddito. Esso tiene conto del sistema di calcolo delle rendite fondato su 44 anni di contribuzione e si basa sull’età di riferimento. La possibilità di migliorare la rendita mediante redditi conseguiti dopo l’età di riferimento è una particolarità che esula dal sistema di calcolo generale, poiché il sistema di rendite resta fondato sulle medesime basi vigenti at- tualmente per quanto riguarda la durata di contribuzione, vale a dire il sistema delle scale da 1 a 44 resta invariato. È per questa ragione che l’importo complessivo dei redditi conseguiti dopo l’età di riferimento viene addizionato senza rivalutazione alla somma dei redditi realizzati fino all’età di riferimento. La rendita così calcolata viene successivamente adeguata mediante l’indice misto agli aumenti delle rendite intervenuti dopo il raggiungimento dell’età di riferi- mento. Cpv. 4 Dopo il raggiungimento dell’età di riferimento si può chiedere una sola volta un nuovo calcolo della rendita (art. 29bis cpv. 7 LAVS). Se l’assicurato lo desidera, deve attivarsi in tal senso di propria iniziativa. A fini di prova e dato che la rendita ricalcolata può essere versata solo per il futuro, la richiesta va effettuata per iscritto. Cpv. 5 In generale, una persona inoltra la richiesta nel momento in cui cessa l’attività lucrativa. Può però decidere autonomamente, se ed eventualmente per quale data futura desidera un nuovo calcolo della rendita. Il diritto alla rendita ricalcolata nasce a partire dalla data futura indicata nella richiesta, ma al più presto il primo giorno del mese seguente l’inoltro della medesima.
Art. 53, rubrica e cpv. 1 Prescrizioni per il calcolo delle rendite e tavole delle rendite Data la notevole automatizzazione del calcolo delle rendite, oltre alle tavole delle rendite ven- gono impiegate anche le prescrizioni di calcolo vincolanti su cui si basano queste tavole (art. 30bis LAVS). Per questo motivo, la rubrica verrà completata con l’espressione «prescri- zioni per il calcolo delle rendite» e la disposizione con il termine «prescrizioni». Questo non comporta alcuna modifica materiale della disposizione.
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Art. 53ter (nuovo) Somma delle rendite spettanti ai coniugi in caso di riscossione di una percentuale di rendita Cpv. 1 Se uno dei coniugi o entrambi riscuotono anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia, occorre innanzitutto determinare l’entità della limitazione. Poiché in caso di antici- pazione la durata di contribuzione sarà sempre considerata incompleta, andrà innanzitutto de- terminata la scala delle rendite ponderata (secondo l’art. 53bis). Il 150 per cento (155 % dal 2019) dell’importo massimo della risultante scala delle rendite costituirà il valore limite della somma delle rendite singole dei due coniugi. In seguito questa somma verrà moltiplicata per la percentuale di rendita anticipata più elevata. Esempio: se un coniuge percepisce una rendita intera e l’altro solo il 50 per cento, si molti- plica per 1,0; se un coniuge percepisce l’80 per cento e l’altro il 50 per cento, si moltiplica per 0,8. Per il resto, la rendita limitata viene calcolata con l’attuale formula. In caso di rinvio della rendita, per la limitazione è determinante la rendita intera cui si ha diritto, a prescindere dal fatto che si sia rinviata la rendita intera o solo una percentuale di essa. Esempio 1: la moglie percepisce per prima la rendita di vecchiaia (rendita massima), mentre il marito, una volta raggiunta l’età di riferimento, rinvia la totalità della rendita (rendita mas- sima). Dal momento in cui quest’ultimo raggiunge l’età di riferimento, alle rendite dei due coniugi si applica la limitazione del 150 per cento (155 % dal 2019). Esempio 2: la moglie rinvia il 50 per cento della rendita e successivamente il marito rinvia l’80 per cento della sua. Dal momento in cui anche il marito raggiunge l’età di riferimento, e quindi entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita di vecchiaia, si applica la limitazione del 150 per cento (155 % dal 2019), senza ulteriore moltiplicazione per 0,8. Cpv. 2 Nei casi in cui un coniuge percepisce due rendite, ovvero un quarto, mezza o tre quarti di rendita d’invalidità e simultaneamente una percentuale di rendita di vecchiaia anticipata, la somma dei due importi (e la somma delle percentuali) è considerata come un’unica rendita ai fini della limitazione della somma delle rendite dei coniugi. Se la rendita d’invalidità e la percentuale di rendita di vecchiaia anticipata non si basano sulla stessa scala delle rendite, è determinante la scala più elevata. Dato che la prestazione dell’AI e quella dell’AVS sono considerate come un’unica rendita, infatti, si può considerare solo una scala. La determinazione della scala delle rendite ponderata appare però troppo complessa in tal caso, mentre la considerazione della scala più bassa (rendita di vecchiaia anticipata) po- trebbe comportare una riduzione eccessiva della rendita di vecchiaia dell’altro coniuge. Cpv. 3 Nei casi in cui i due coniugi percepiscono quattro rendite (ciascuno una frazione di rendita AI e una percentuale di rendita anticipata), la limitazione delle rendite è effettuata in modo diverso rispetto a quanto previsto al capoverso 2. In tali casi, la limitazione è applicata separatamente alle rendite dello stesso tipo, vale a dire dapprima alle due frazioni di rendita d’invalidità e successivamente alle due percentuali di rendita di vecchiaia anticipate. A tal fine si applicano le regole di limitazione generali.
Art. 53quater (nuovo) Somma delle rendite spettanti ai coniugi in caso di riscossione di una rendita di vecchiaia e di una rendita d’invalidità Nel quadro della riforma la rendita completa dell’AVS sarà aumentata di 70 franchi (art. 34a LAVS). Le rendite d’invalidità, invece, rimarranno invariate. Nel caso delle coppie sposate, se un coniuge riceve una rendita di vecchiaia con il supplemento di 70 franchi e l’altro una rendita d’invalidità, occorre pertanto disciplinare la questione della limitazione della somma delle due rendite. Il nuovo articolo stabilisce il principio secondo cui, ai fini della limitazione, la rendita di vecchiaia maggiorata va sommata a una rendita aumentata fittizia e la rendita d’invalidità va
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sommata a una rendita d’invalidità fittizia. I dettagli relativi al calcolo saranno precisati nelle direttive in materia. La nuova disposizione d’ordinanza varrà per i casi in cui, a partire dal 2019, sarà applicato il nuovo limite massimo del 155 per cento.
Art. 53quinquies (nuovo) Concorso di rendite per figli e orfani dell’AVS con quelle per figli dell’AI Nel quadro della riforma la rendita completa dell’AVS sarà aumentata di 70 franchi (art. 34a LAVS). Le rendite per orfani e quelle per figli dell’AI, invece, rimarranno invariate. Occorre pertanto disciplinare la limitazione della somma delle rendite nei due casi: quello del concorso, per lo stesso figlio, di una rendita per figli dell’AVS con una rendita per figli dell’AI e quello del concorso di una rendita per orfani con una rendita per figli dell’AI. Il nuovo articolo stabilisce il principio secondo cui, ai fini della limitazione, la rendita per figli dell’AVS va sommata con la rendita per figli dell’AI come se anche quest’ultima fosse stata aumentata (cpv. 1). In caso di concorso di una rendita per orfani con una rendita AI, invece, sono applicabili le normali regole di limitazione, ragion per cui la disposizione rinvia all’articolo 37 capoverso 2 LAVS (cpv. 2).
Art. 55bis lett. a e b Lett. a Secondo il diritto vigente, la rendita di vecchiaia non può essere rinviata se in precedenza si è beneficiato di una rendita d’invalidità. Poiché in futuro sarà possibile riscuotere anche solo una parte della rendita di vecchiaia e rinviare l’altra, il rinvio di una percentuale della rendita di vecchiaia sarà ammesso anche nel caso in cui sia stata precedentemente riscossa una rendita non intera d’invalidità. Questa possibilità riguarderà tuttavia solo la percentuale che non suc- cede alla rendita AI. Per esempio, se fino al raggiungimento dell’età di riferimento una persona percepisce ¼ di rendita d’invalidità, al raggiungimento dell’età di riferimento a esso succederà il 25 per cento della rendita di vecchiaia (art. 33bis LAVS), ragion per cui la persona potrà rinviare al massimo il 75 per cento della rendita di vecchiaia; ½ rendita d’invalidità, al raggiungimento dell’età di riferimento a essa succederà il 50 per cento della rendita di vecchiaia, ragion per cui la persona potrà rinviare al massimo il 50 per cento della rendita di vecchiaia. Lett. b Se invece una persona percepisce una rendita intera d’invalidità, continuerà a non essere ammesso alcun rinvio, in quanto la rendita di vecchiaia succede nella stessa misura alla ren- dita d’invalidità (art. 33bis cpv. 1 LAVS): poiché alla rendita intera d’invalidità deve succedere una rendita intera di vecchiaia, non vi è più alcun margine di rinvio.
Art. 55ter Aumento in caso di rinvio Cpv. 1 Le aliquote d’aumento attuariali verranno adeguate alla maggiore speranza di vita e corrette quindi verso il basso. Cpv. 2 Sul piano materiale, questo capoverso è identico a quello attuale. Esso descrive la procedura per la determinazione dell’importo dell’aumento (supplemento) in caso di rinvio. Questa pro- cedura è applicabile indipendentemente dal fatto che venga rinviata la totalità o solo una parte della rendita. Per effettuare il calcolo occorre stabilire quali importi delle rendite sono stati rin- viati per quanto tempo, dato che durante il periodo di rinvio le rendite mensili possono variare
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per diversi motivi (limitazione della somma delle rendite, soppressione della limitazione oppure adeguamento delle rendite).
Esempio: un assicurato rinvia la totalità della rendita per tre anni. Nei primi 24 mesi ha diritto a una rendita senza limitazione, negli ultimi 12 mesi a una rendita limitata. L’importo dell’au- mento è calcolato come segue:
importo dell’aumento = (RM non limitata x 24) + (RM limitata x 12) x 14,2 % 36 Nei casi in cui la parte inizialmente rinviata viene successivamente ridotta, è applicabile il ca- poverso 3 del presente articolo.
Cpv. 3 L’attuale capoverso 3 non è più necessario, dato che le rendite per superstiti che succedono a rendite di vecchiaia rinviate non verranno più aumentate in base a principi attuariali (il vigente art. 39 cpv. 2 LAVS sarà abrogato). Nel suo nuovo tenore, il capoverso 3 disciplinerà quindi i casi di riduzione della percentuale di rendita rinviata. Se l’assicurato revocherà parzialmente il rinvio, l’importo dell’aumento sarà calcolato sulla percentuale di rendita non più rinviata e versato in aggiunta alla rendita dal momento della revoca parziale (e non solo al momento della riscossione della totalità della rendita di vecchiaia). Esempio: un assicurato rinvia la totalità della rendita a partire dal raggiungimento dell’età di riferimento (65 anni). Dopo due anni, revoca l’anticipazione del 40 per cento e continua a rinviare il 60 per cento della rendita. Fase 1: a partire dai 67 anni, l’assicurato riceve il 40 per cento della sua rendita di vecchiaia più il 9,1 per cento di questa parte della rendita (importo dell’aumento 1 per due anni di rinvio). Fase 2: a 70 anni l’assicurato riscuote il rimanente 60 per cento della sua rendita di vecchiaia. Su questa parte della rendita riceve un supplemento del 25,7 per cento (importo dell’au- mento 2 per cinque anni di rinvio). A partire da quel momento, l’assicurato riceve la totalità della rendita e, in aggiunta, i due importi dell’aumento. Cpv. 4 e 5 Se oltre alla rendita principale vengono versate anche rendite completive o per figli, l’importo dell’aumento viene suddiviso proporzionalmente tra tutte le rendite. Vi sono inoltre rendite per superstiti aumentate secondo il diritto anteriore. Il capoverso 4 garantisce che complessiva- mente non venga versato più dell’importo massimo dell’aumento della rendita di vecchiaia (rendita principale). Le espressioni «importo del supplemento» (cpv. 4) e «importo della riduzione» (cpv. 5; sic!) sono sostituite con «importo dell’aumento». Si tratta dunque di una modifica puramente reda- zionale, nel primo caso, e della correzione di una palese svista, nel secondo.
Art. 55quater cpv. 1, primo periodo L’espressione «età di pensionamento» sarà sostituita con «età di riferimento».
Art. 56 (nuovo) Anticipazione della riscossione della rendita di vecchiaia Cpv. 1 Considerate le lacune contributive tra il momento della riscossione anticipata e il raggiungi- mento dell’età di riferimento (art. 40 cpv. 4 LAVS), una rendita anticipata potrà sempre essere soltanto una rendita parziale. Al riguardo si rimanda al commento all’articolo 52 capoverso 1bis.
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Cpv. 2 Se la percentuale di rendita anticipata viene modificata, la nuova percentuale viene calcolata secondo le stesse basi utilizzate per la percentuale iniziale. Cambierà unicamente l’aliquota di riduzione. Questo sarà possibile poiché in caso di riscossione anticipata verranno versati sol- tanto degli anticipi sulla rendita. La rendita di vecchiaia definitiva verrà calcolata al raggiungi- mento dell’età di riferimento (art. 29bis cpv. 1 LAVS). Cpv. 3 A fini di prova, la richiesta va effettuata per iscritto. La modifica della percentuale può essere applicata solo per il futuro. Se la competente cassa di compensazione riceve la richiesta l’ul- timo giorno di un mese, per ragioni amministrative non può versare la nuova percentuale di rendita anticipata già dal mese successivo, il che vorrebbe dire a partire dal giorno successivo. Per questo motivo il capoverso 3 stabilisce che il versamento della nuova percentuale inizia al più presto il mese seguente l’inoltro della richiesta. Le casse di compensazione sono ovvia- mente tenute a procedere al cambiamento il più rapidamente possibile. Se necessario, il ver- samento è effettuato retroattivamente. Cpv. 4 L’anticipazione della rendita comporterà una lacuna contributiva, che potrà essere colmata con periodi di contribuzione totalizzati durante l’anticipazione (fino a concorrenza della rendita massima). Poiché l’obbligo contributivo dura fino al raggiungimento dell’età di riferimento (art. 3 cpv. 1bis LAVS), la lacuna sorta in seguito all’anticipazione verrà colmata al raggiungi- mento dell’età di riferimento, se la persona sarà stata assoggettata all’AVS per tutta la durata dell’anticipazione (in base al domicilio e/o allo svolgimento di un’attività lucrativa). La legge esclude invece la possibilità di colmare questa lacuna con gli «anni di gioventù» (art. 29bis cpv. 3 LAVS a contrario). Per il nuovo calcolo fa stato non il fattore di rivalutazione applicabile al momento dell’inizio dell’anticipazione, bensì quello determinante al raggiungimento dell’età di riferimento. In effetti, in caso di riscossione anticipata vengono versati semplicemente anticipi sulla rendita, ma il calcolo della rendita definitiva avviene sempre solo al raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 56bis(nuovo) Riduzione in caso di anticipazione Cpv. 1 Le aliquote di riduzione attuariali verranno adeguate alla maggiore speranza di vita e quindi corrette verso il basso. In futuro sarà inoltre possibile procedere a un’anticipazione su base mensile, ragion per cui vanno indicate le aliquote di riduzione per mesi. Cpv. 2 La percentuale di rendita anticipata potrà essere aumentata una sola volta (art. 40 cpv. 2 LAVS). Se l’assicurato chiede un tale aumento, la parte aggiuntiva della percentuale di rendita anticipata verrà moltiplicata per l’aliquota di riduzione corrispondente alla durata dell’anticipa- zione rimanente per questa percentuale. Alla percentuale di rendita anticipata in precedenza continuerà a essere applicata l’aliquota di riduzione più elevata. Esempio: a partire dai 62 anni, una persona anticipa il 20 per cento della rendita di vec- chiaia. A questa percentuale si applica un’aliquota di riduzione dell’11,4 per cento. A 63 anni la persona aumenta la percentuale di rendita anticipata al 70 per cento. Al 20 per cento anticipato in precedenza continuerà ad applicarsi la riduzione dell’11,4 per cento, mentre alla differenza tra le due percentuali (ovvero al 50 %) si applicherà una ridu- zione del 7,9 per cento a partire dai 63 anni.
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Cpv. 3 Se l’assicurato non ha modificato la percentuale di rendita anticipata, al raggiungimento dell’età di riferimento l’importo definitivo della riduzione verrà determinato secondo i principi vigenti attualmente. Se ha aumentato una volta la percentuale di rendita anticipata, in un primo tempo occorrerà considerare separatamente le singole percentuali di rendita per determinare la durata dell’an- ticipazione di ciascuna di esse (se del caso, distinguendo i periodi con e senza limitazione). L’importo della percentuale di rendita non ridotta verrà moltiplicato per il numero di mesi du- rante i quali la percentuale è stata anticipata; il risultato sarà in seguito moltiplicato per l’ali- quota di riduzione applicabile per il periodo di anticipazione in questione e poi diviso per il numero di mesi di anticipazione. La stessa procedura andrà applicata per la seconda percen- tuale di rendita. Alla fine gli importi delle riduzioni ottenute per le singole percentuali di rendita verranno sommati: ne risulterà così l’importo definitivo della riduzione. Esempio: l’importo definitivo della riduzione nell’esempio presentato al capoverso 2 si calco- lerà nel modo descritto di seguito. 1a operazione: 36 mesi x rendita del 20 % non ridotta = importo Y importo Y x 11,4 % = importo della riduzione men- 36 mesi sile 1
2a operazione: 24 mesi x rendita del 50 % non ridotta = importo X importo X x 7,9 % = importo della riduzione men- 24 mesi sile 2 3a operazione: importi della riduzione 1 + 2 = riduzione mensile della rendita dopo l’età di riferimento di 65 anni Cpv. 4 Nella versione tedesca l’espressione «Betrag der Kürzung» è sostituita con «Kürzung- sbetrag». Questo non comporta alcuna modifica materiale della disposizione.
Art. 57 (nuovo) Cumulo di una percentuale di rendita di vecchiaia anticipata e di una frazione di una rendita intera d’invalidità Le rendite per superstiti che succedono a una rendita di vecchiaia anticipata non verranno più ridotte in base a principi attuariali. Per questa ragione l’articolo 57 risulta obsoleto. Nel suo nuovo tenore, esso prevederà la possibilità di cumulare una rendita di vecchiaia anticipata e una rendita d’invalidità. Chi percepirà un quarto, mezza o tre quarti di rendita d’invalidità potrà integrare questa pre- stazione riscuotendo anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia (art. 40a LAVS), ma solo nella misura in cui la rendita di vecchiaia eccede l’importo della rendita AI. Dato che la parte della rendita riscossa anticipatamente deve ammontare almeno al 20 per cento della rendita di vecchiaia (art. 40 cpv. 1 LAVS), il cumulo delle due rendite sarà possibile solo se questa condizione è adempiuta. Complessivamente l’assicurato non potrà ricevere un importo superiore a quello della rendita intera di vecchiaia non ridotta cui avrebbe diritto al momento dell’anticipazione (in ogni caso si tratterà di una rendita parziale e non di una rendita completa basata sulla scala 44). Il calcolo della percentuale di rendita anticipata verrà effettuato secondo i principi generali (art. 56bis).
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Art. 57bis (nuovo) Cumulo di una percentuale di rendita di vecchiaia anticipata e di una rendita vedovile Cpv. 1 Chi percepisce rendita vedovile potrà integrare questa prestazione riscuotendo anticipata- mente una percentuale della rendita di vecchiaia (art. 40b LAVS), ma solo nella misura in cui quest’ultima eccede l’importo della rendita vedovile. Dato che la parte della rendita riscossa anticipatamente deve ammontare almeno al 20 per cento della rendita di vecchiaia (art. 40 cpv. 1 LAVS), il cumulo delle due rendite sarà possibile solo se questa condizione è adem- piuta. Complessivamente l’assicurato non potrà ricevere un importo superiore a quello della rendita intera di vecchiaia non ridotta cui avrebbe diritto al momento dell’anticipazione (in ogni caso si tratterà di una rendita parziale e non di una rendita completa basata sulla scala 44). Il calcolo della percentuale di rendita anticipata verrà effettuato secondo i principi generali (art. 56bis). Esempio: una donna anticipa la riscossione della rendita di due anni, ovvero a partire dai 63 anni. Se a quel punto presenta una durata di contribuzione completa, riceve una rendita basata sulla scala 42. L’aliquota di riduzione ammonta al 7,9 per cento. Un anno dopo rimane vedova ed ha quindi diritto a una rendita vedovile. Se la rendita vedovile è inferiore alla rendita anticipata, solo la differenza viene ancora considerata come rendita anticipata e la riduzione viene quindi applicata unicamente a questa parte. Cpv. 2 Questo capoverso disciplina il caso in cui una persona riscuota anticipatamente la totalità della rendita di vecchiaia o una parte di essa e diventi vedova durante il periodo di riscossione an- ticipata. Se l’importo della rendita di vecchiaia anticipata cui avrebbe avuto diritto al momento del decesso del coniuge è più elevato di quello della rendita vedovile, la persona in questione potrà continuare a riscuotere la parte che eccede la rendita vedovile. In questi casi, quindi, la percentuale di rendita anticipata potrà eccezionalmente essere anche inferiore al limite del 20 per cento della rendita di vecchiaia previsto all’articolo 40 capoverso 1 LAVS. In caso con- trario, infatti, a una parte delle persone vedove sarebbe preclusa la possibilità del cumulo delle rendite. Di fatto, si tratta al contempo di una deroga al principio del divieto di revoca dell’anti- cipo sancito all’articolo 40 capoverso 1 LAVS.
Art. 60 cpv. 1, primo e terzo periodo Nel primo periodo vengono adeguati i rimandi alle basi per il calcolo anticipato. Nel terzo pe- riodo l’espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento». Que- sto non comporta alcuna modifica materiale della disposizione.
Titolo prima dell’articolo 80
Art. 80 (nuovo) Interessi sulle pretese di risarcimento per danni I datori di lavoro sono organi dell’AVS. Sul piano sistematico, nella legge i loro compiti e la loro responsabilità sono disciplinati nella parte prima (Assicurazione), capo quarto (Organizza- zione), lettera B (Datori di lavoro). Per analogia, anche nell’ordinanza è previsto un capo quarto relativo all’organizzazione. Occorrerà quindi inserire un nuovo titolo, «Datori di lavoro», prima dell’articolo 80 OAVS e sancire nell’articolo stesso (attualmente vuoto) la perti- nente regolamentazione dettagliata. Cpv. 1 Per evitare il più possibile lacune nel decorso degli interessi, questi dovrebbero essere dovuti per principio dalla nascita del diritto al risarcimento del danno, ovvero dal momento dell’insor- genza del danno per perenzione del credito di contributi o per inesigibilità dei contributi dovuta all’insolvenza del datore di lavoro (DTF 141 V 487 consid. 2.2 pagg. 488 seg.). Come per gli
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interessi per crediti di contributi e in generale nel diritto pubblico, gli interessi sulle pretese di risarcimento per danni non presuppongono né mora né tantomeno diffida (Kieser, Kommentar ATSG, 3a edizione, N. 27 ad art. 26). Per non dover determinare caso per caso l’inizio del decorso degli interessi compensatori, ai fini di un’esecuzione semplice e uniforme ci si baserà su una data che ha un chiaro legame con la decisione e può quindi essere facilmente deter- minata da tutti gli interessati. Fissando la data della decisione come momento determinante per l’inizio del decorso degli interessi, si viene anche incontro alle persone tenute al risarci- mento, poiché tale data è più favorevole rispetto a quella (anteriore) dell’insorgenza del danno. Se una decisione viene modificata oppure impugnata, la nuova decisione oppure la procedura di opposizione o ricorso può incidere sull’importo del risarcimento del danno dovuto, ma non sull’inizio del decorso degli interessi, per il quale resta sempre determinante la data di emana- zione della prima decisione. Infine, la regolamentazione dettagliata deve fissare anche la fine del decorso degli interessi. Dato che in linea di massima i pagamenti parziali sono imputati anche agli interessi accumulati, la fine del decorso degli interessi deve essere subordinata alla completa estinzione del debito di risarcimento del danno. Cpv. 2 Per la definizione del momento determinante per un pagamento, dell’entità degli interessi e del loro calcolo si può rimandare alla regolamentazione dell’articolo 42 OAVS, applicabile nell’ambito del diritto contributivo.
Art. 113 cpv. 1, secondo periodo Con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 è prevista la soppressione del vigente articolo 1a capoverso 3 lettera b LAVS, secondo cui gli studenti senza attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all’estero possono conti- nuare ad essere assicurati. Di conseguenza va abrogata anche la relativa disposizione d’ese- cuzione concernente l’affiliazione alla Cassa svizzera di compensazione prevista nell’arti- colo 113 capoverso 1, secondo periodo OAVS.
Art. 118 Persone che non esercitano un’attività lucrativa L’articolo 118 OAVS disciplina a livello d’ordinanza l’affiliazione alle casse delle persone che non esercitano un’attività lucrativa. La regolamentazione dei capoversi 1–3 intende sostanzial- mente garantire che i coniugi siano affiliati presso la medesima cassa. Cpv. 1 Attualmente i coniugi senza attività lucrativa e domiciliati all’estero di persone che esercitano un’attività lucrativa all’estero ma sono assoggettate all’AVS obbligatoria hanno la possibilità di aderire all’assicurazione (art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS). In futuro queste persone potranno conti- nuare l’assicurazione in virtù dell’articolo 1c capoverso 1 lettera c LAVS. L’attuale disciplina- mento dell’affiliazione alle casse (art. 118 cpv. 1 OAVS) secondo cui queste persone sono affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge, rimarrà invariato. Va però ade- guato il rimanda alla nuova disposizione di legge (art. 1c cpv. 1 lett. c LAVS). Cpv. 2 e 3 Con l’introduzione dell’articolo 64 capoverso 2bis LAVS nella versione del 17 giugno 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 4745) e il relativo adeguamento dell’articolo 118 capo- verso 2 OAVS, è stato sancito in modo vincolante che, a partire dai 58 anni, i beneficiari di una rendita anticipata restano affiliati alla cassa di compensazione precedentemente competente e che la medesima cassa è competente anche per il loro coniuge senza attività lucrativa tenuto a pagare i contributi. Questa soluzione è però insoddisfacente nel caso in cui il coniuge della persona senza attività lucrativa pensionata anticipatamente percepisca una rendita di vecchiaia o d’invalidità. Per
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questa ragione con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 sarà introdotta una norma di competenza più ampia, che conferirà al Consiglio federale la possibilità di regolamentare in generale l’affiliazione alle casse per entrambi i coniugi non solo nel caso delle persone senza attività lucrativa che beneficiano di una rendita anticipata (art. 64 cpv. 2bis LAVS), come già ora, ma anche nei casi in cui il coniuge di queste persone sia senza attività lucrativa o benefici di una rendita (art. 64 cpv. 2ter LAVS). Introducendo all’articolo 118 capoverso 2 OAVS una riserva per la nuova regolamentazione speciale del capoverso 3, secondo cui le persone senza attività lucrativa che hanno compiuto 58 anni e il loro coniuge che percepisce una ren- dita dell’AVS o dell’AI sono affiliati alla cassa del beneficiario di rendita, si stabilisce una rego- lamentazione per l’affiliazione alle casse che concernerà solo gli ultracinquantottenni e i loro coniugi (e quindi non sfrutta pienamente la nuova delega di competenza della LAVS) e che ridurrà al minimo l’onere amministrativo. In questo contesto, le persone che rinviano la rendita saranno equiparate ai beneficiari di rendita, poiché dal punto di vista amministrativo non vi è motivo di stabilire un trattamento differenziato. Cpv. 4 Il disposto del vigente capoverso 3 verrà sostanzialmente ripreso nel nuovo capoverso 4. È però necessaria una modifica materiale, poiché nella legge sarà soppressa la possibilità di assicurazione per gli studenti domiciliati all’estero. Di conseguenza anche la regolamentazione della loro affiliazione alle casse diventerà obsoleta, ragion per cui non occorrerà riprendere il vigente articolo 118 capoverso 3, secondo periodo nel nuovo capoverso 4. Per contro, andrà prevista una nuova regolamentazione dettagliata per i casi in cui manchi una notifica ai sensi dell’articolo 29b OAVS, ad esempio se si frequenta un istituto in un Paese confinante o un istituto di formazione privato che propone per esempio corsi generalmente frequentati da per- sone già attive professionalmente e che non sono quindi collegati con le casse di compensa- zione tramite una procedura di notifica. Cpv. 5 Questo capoverso disciplina l’affiliazione alle casse in casi speciali e corrisponde integral- mente al vigente articolo 118 capoverso 4 OAVS.
Art. 137 In futuro i redditi dell’attività lucrativa conseguiti e i periodi di contribuzione totalizzati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento potranno essere computati per il calcolo della rendita (art. 29bis cpv. 7 LAVS). A tal fine occorre che i pertinenti dati siano registrati nel conto indivi- duale anche dopo l’età di riferimento. Dato che la formulazione della disposizione vigente per- metterebbe di farlo solo fino al raggiungimento dell’età di riferimento, la disposizione viene adeguata di conseguenza.
Titolo prima dell’articolo 172
Art. 172 (nuovo) Interessi sulle pretese di risarcimento per danni Nella parte prima (Assicurazione), capo quarto (Organizzazione), lettera C (Casse di compen- sazione) della LAVS, l’articolo 70 capoverso 1 disciplina la responsabilità delle casse di com- pensazione nei confronti dell’AVS. Per analogia, anche nell’ordinanza è previsto un capo quarto relativo all’organizzazione. Occorre quindi inserire un nuovo titolo, «Responsabi- lità delle casse di compensazione per danni», prima dell’articolo 172 OAVS e introdurre in questo articolo (attualmente vuoto) la pertinente regolamentazione dettagliata. Per il resto, quest’ultima ricalca quella dell’articolo 80 OAVS e si può quindi far riferimento ai relativi com- menti.
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Disposizioni finali della modifica del... A. Assoggettamento Le disposizioni transitorie della modifica della LAVS del …8 concernenti l’assoggettamento assicurativo stabiliscono che le persone assoggettate all’assicurazione conformemente al pre- vigente articolo 1a capoverso 1 lettera a o c possono chiedere l’applicazione del nuovo diritto. Questa disposizione interessa segnatamente due casi: le persone che sono assicurate in virtù del loro domicilio in Svizzera e al contempo lavorano in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale (lett. a), le quali potranno chiedere l’applicazione del nuovo diritto, in base al quale non saranno più soggette all’assicurazione obbligatoria in Svizzera; concretamente si tratta di persone che attualmente non svolgono alcuna attività lucrativa nel nostro Paese, ma conseguono un reddito in uno Stato non contraente per il quale sono soggette all’obbligo contributivo, le quali in futuro non saranno più assicurate obbligatoriamente in Svizzera e verranno quindi esonerate dal pagamento dei contributi; le persone che lavorano al servizio di organizzazioni di assistenza secondo il previgente arti- colo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, che in base al nuovo diritto non sarebbero più soggette all’assicurazione obbligatoria e che potranno quindi chiedere, con il consenso del loro datore di lavoro, di esserne esonerate. In entrambi i casi, le persone interessate saranno escluse dall’assicurazione obbligatoria con effetto retroattivo a partire dall’entrata in vigore della nuova disposizione, se ne avranno fatto richiesta alla competente cassa di compensazione entro sei mesi da tale data. Se invece la domanda verrà depositata dopo la scadenza di questo termine, le persone interessate non saranno più assicurate a partire dal primo giorno del mese successivo. Per motivi di coerenza, viene fissato un termine di sei mesi come per la continuazione dell’as- sicurazione. Per la categoria di persone di cui al previgente articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 1 LAVS (persone al servizio della Confederazione), l’applicazione del nuovo diritto non dovrebbe avere alcuna rilevanza pratica, poiché è improbabile che collaboratori della Confederazione senza privilegi né immunità desiderino uscire dall’assicurazione. Per la categoria di persone di cui al previgente articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2 LAVS (persone che lavorano presso il Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mez- zaluna Rossa) la situazione giuridica resta comunque invariata.
b. Tavola scalare dei contributi, tavola dei contributi, contributo minimo e tasso di con- tribuzione Secondo le disposizioni transitorie della legge, i tassi di contribuzione, i contributi minimi e gli importi limite attuali saranno applicabili fino all’armonizzazione completa dell’età di riferimento delle donne e degli uomini a 65 anni, che avverrà il 1° gennaio 2021. Gli importi di cui agli articoli 21 e 28 capoversi 1 e 2 saranno pertanto applicabili solo a partire da quella data. È fatto salvo un adeguamento di tali importi nel periodo di transizione in seguito a un eventuale aumento delle rendite (art. 9bis LAVS).
c. Conteggio dei periodi di contribuzione e dei redditi dopo il raggiungimento dell’età di riferimento In futuro sarà possibile migliorare la rendita di vecchiaia (al massimo fino a concorrenza della rendita massima; cfr. messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020; FF 2015 1, in particolare pag. 157 seg., commento all’art. 29bis cpv. 6 e 7 LAVS) esercitando un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Alla competente cassa di
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compensazione potrà essere richiesto il conteggio dei redditi conseguiti e dei periodi di con- tribuzione totalizzati fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Con questa disposizione finale s’intende chiarire che potranno inoltrare una richiesta in tal senso anche le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento prima dell’entrata in vigore della modifica del..., ma compiranno i 70 anni dopo l’entrata in vigore. In tal caso, potranno però essere computati solo i periodi di contribuzione totalizzati e i redditi conseguiti dopo l’entrata in vigore della modifica.
3.2 Ordinanza 15 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG
Art. 2 cpv. 2 Con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 i contributi minimi per le persone eser- citanti un’attività lucrativa indipendente saranno disciplinati in entrambi i capoversi dell’arti- colo 8 LAVS. Per le persone senza attività lucrativa il contributo minimo sarà invece menzio- nato nell’articolo 10 capoverso 1bis LAVS. Va quindi tenuto conto di queste modifiche formali. Inoltre, i contributi AVS verranno aumentati di 0,3 punti percentuali, il che inciderà anche sul contributo minimo. Nell’ordinanza 15 occorre pertanto riprendere questo adeguamento nume- rico.
3.3 Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità (OAF)
Art. 7 cpv. 1 In virtù del nuovo articolo 2 capoverso 1bis LAVS i figli nati all’estero o quelli che prima di un trasferimento all’estero non hanno ancora compiuto cinque anni potranno aderire all’assicura- zione facoltativa dall’inizio dell’obbligo contributivo pur non adempiendo personalmente la con- dizione del periodo d’assicurazione precedente. Ai figli in questione verrà infatti computato il periodo assicurativo del genitore che accompagnano all’estero, se questi è assicurato in virtù del summenzionato articolo 2 capoverso 1bis LAVS. Nell’articolo 7 capoverso 1 OAF occorre quindi precisare questa condizione agevolata per la partecipazione all’assicurazione facolta- tiva.
Art. 8 Termini e modalità L’articolo 8 OAF disciplina l’inizio della decorrenza del termine per l’adesione (nell’OAF: par- tecipazione) all’assicurazione facoltativa e l’inizio dell’assicurazione. Il nuovo articolo 2 capo- verso 1bis LAVS stabilisce che il periodo d’assicurazione precedente del genitore può essere computato ai figli (cfr. commento all’art. 7 cpv. 1 OAF), ragion per cui occorre aggiungere tale possibilità nell’articolo 8 OAF. In futuro, il capoverso 2 lettera b prevederà, nei nuovi casi, che il termine di un anno inizierà a decorrere a contare dall’inizio dell’obbligo contributivo secondo l’articolo 3 LAVS (cfr. anche art. 13a OAF) e che l’assicurazione inizierà in quello stesso momento (cpv. 4 lett. b). Invece, conformemente al capoverso 2 lettera a, il termine per l’adesione all’assicurazione fa- coltativa dei figli che nel frattempo sono stati assoggettati all’obbligo assicurativo inizierà a decorrere con l’uscita dall’assicurazione obbligatoria e anche l’assicurazione inizierà in quel momento (cpv. 4 lett. a). Ad esempio, nel caso di un figlio che accompagna i genitori all’estero e poi torna in Svizzera all’età di 15 anni, se quest’ultimo, tre anni dopo, desidera aderire all’as- sicurazione facoltativa chiedendo che si tenga conto del periodo d’assicurazione precedente di un genitore, il termine per la richiesta di adesione inizia a decorrere con l’uscita dall’assicu- razione obbligatoria. L’assicurazione facoltativa inizia in quello stesso momento.
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Art. 13a cpv. 1 e 2 Il nuovo articolo 3 capoverso 1bis LAVS disciplina la fine dell’obbligo contributivo nell’assicura- zione obbligatoria per le persone che non esercitano un’attività lucrativa, sostituendo l’indica- zione dell’età di pensionamento (attualmente diversa per donne e uomini) con quella dell’età di riferimento (unica). L’articolo 13a OAF deve essere adeguato di conseguenza. Invece che in capoversi separati, in futuro l’inizio dell’obbligo contributivo sarà stabilito nel capoverso 1 sia per le persone che esercitano un’attività lucrativa (lett. a) che per quelle che non ne eser- citano alcuna (lett. b), mentre la sua fine sarà disciplinata per entrambe le categorie nel capo- verso 2. In virtù dell’articolo 2 capoverso 6 LAVS, come già oggi, il Consiglio federale esclu- derà dall’obbligo contributivo i beneficiari di una rendita di vecchiaia che lavorano e hanno aderito all’assicurazione facoltativa. A differenza di quanto previsto nell’assicurazione obbliga- toria, infatti, queste persone possono porre fine all’obbligo di pagare i contributi oltre l’età di riferimento recedendo dall’assicurazione. Per contro, esse perderanno al contempo la possi- bilità di migliorare la rendita secondo l’articolo 29bis LAVS nel suo nuovo tenore.
Art. 13b Aliquota di contribuzione per l’AVS/AI Cpv. 1 Con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 il tasso del contributo verrà aumentato di 0,3 punti percentuali, dall’8,4 all’8,7 per cento (art. 2 cpv. 4 LAVS). Di conseguenza, il tasso dell’assicurazione facoltativa per l’AVS e l’AI passerà dall’attuale 9,8 al 10,1 per cento. Il con- tributo minimo per l’AVS facoltativa, anch’esso fissato nel summenzionato articolo, verrà au- mentato da 784 a 810 franchi all’anno. Occorre quindi adeguare l’importo del contributo mi- nimo per l’AVS e l’AI anche nell’articolo 13b capoverso 1 OAF, fissandolo a 940 franchi. Cpv. 2 Secondo l’articolo 2 capoverso 5 LAVS, aumenterà anche il contributo minimo per le persone che non esercitano un’attività lucrativa. Di conseguenza questo nuovo valore e l’importo mas- simo (che corrisponde a 25 volte quello minimo) nonché la disposizione per il calcolo dei con- tributi compresi tra i due importi limite devono essere adeguati anche nell’articolo 13b capo- verso 2 OAF.
Disposizioni finali della modifica del... Tasso di contribuzione, contributo minimo e tavola dei contributi Secondo le disposizioni transitorie della legge, il tasso di contribuzione, il contributo minimo e gli importi limite attuali saranno applicabili fino all’armonizzazione completa dell’età di riferi- mento delle donne e degli uomini a 65 anni, che avverrà il 1° gennaio 2021. Gli importi di cui all’articolo 13b saranno dunque applicabili solo a partire da quella data. È fatto salvo un ade- guamento di tali importi nel periodo di transizione in seguito a un eventuale aumento delle rendite (art. 9bis LAVS).
3.4 Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS)
Art. 4 cpv. 3 Nel primo periodo l’espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita con «età di rife- rimento». Questo non comporta alcuna modifica materiale. La nuova regolamentazione che prevede la possibilità di farsi computare i contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento ai fini di un nuovo calcolo della rendita è una misura volta a migliorare la rendita di vecchiaia (art. 29bis cpv. 6 e 7 LAVS). Per questo motivo, i contributi versati dopo il raggiungi- mento dell’età di riferimento continueranno a non essere rimborsati.
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3.5 Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Art. 1bis cpv. 1, frase introduttiva Secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAI, per il calcolo dei contributi dell’assicurazione invalidità vale il principio dell’applicazione per analogia delle pertinenti disposizioni della LAVS. L’arti- colo 1bis capoverso 1 OAI riprende quindi la regolamentazione speciale prevista dall’articolo 21 OAVS (nel suo nuovo tenore) per il calcolo dei contributi per i lavoratori indipendenti nei limiti della tavola scalare, relativa ai redditi modesti. In passato questa scala era utilizzata anche per i lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi. La situazione è cam- biata con la modifica della LAVS entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (cfr. RU 2011 4759). Per una svista del legislatore, tuttavia, nella frase introduttiva dell’articolo 1bis capoverso 1 OAI è rimasto un rimando all’articolo 16 OAVS. Questo rimando va dunque soppresso, mantenendo solo quello all’articolo 21 OAVS.
Art. 20ter Indennità giornaliera e rendite Rubrica L’articolo 20ter non concernerà più unicamente le indennità giornaliere e le rendite d’invalidità: il nuovo capoverso 3 disciplinerà anche il caso in cui un assicurato che beneficia di indennità giornaliere anticipi una parte della sua rendita di vecchiaia. La rubrica dell’articolo va quindi adeguata di conseguenza. Cpv. 1 e 2 Per gli stessi motivi summenzionati, è opportuno precisare in questi due capoversi che la ren- dita in questione è una rendita d’invalidità. Cpv. 3 (nuovo) L’articolo 40 capoverso 1 LAVS introduce la possibilità di anticipare la riscossione della totalità della rendita o di una parte di essa a partire dal compimento dei 62 anni. È dunque possibile che durante l’esecuzione di provvedimenti di accertamento e d’integrazione, un assicurato percepisca simultaneamente una percentuale della rendita di vecchiaia e un’indennità giorna- liera. Per evitare un sovrindennizzo nel periodo in cui sussiste il doppio diritto, è opportuno ridurre l’indennità giornaliera di un trentesimo della rendita di vecchiaia versata. Questo nuovo capoverso riprende il principio sancito all’articolo 47 LAI (sovrindennizzo in caso di percezione simultanea di indennità giornaliere e di una rendita d’invalidità durante l’esecuzione di provve- dimenti di accertamento e d’integrazione).
Art. 27ter (nuovo) Assicurati che anticipano una parte della rendita di vecchiaia L’articolo 28a LAI permette di determinare il metodo di valutazione dell’invalidità di un assicu- rato, distinguendo tra le persone che esercitato un’attività lucrativa (cpv. 1), quelle che svol- gono unicamente le mansioni consuete (cpv. 2) e quelle che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (cpv. 3). Attualmente questa disposizione di applica alle persone che non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento AVS (art. 21 LAVS). Considerata la nuova possibilità di anticipare una percentuale della rendita di vecchiaia, oc- corre stabilire regole per la determinazione del grado d’invalidità degli assicurati in questione per la parte attinente all’AI. Se del caso, l’ufficio AI dovrà stabilire il metodo di valutazione applicabile per la determinazione del loro diritto a una rendita AI. In questo contesto sono ipotizzabili due situazioni: l’ufficio AI procede alla revisione di una rendita AI (rendita intera o frazione di rendita) e, nel corso di questa procedura, l’assicurato vuole anticipare una percentuale della rendita AVS in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS; oppure
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l’assicurato ha già anticipato una percentuale della rendita AVS in virtù dell’articolo 40 ca- poverso 1 LAVS e presenta una richiesta di prestazioni AI. In questi casi, l’ufficio AI determinerà il metodo di valutazione dell’invalidità come se l’assicu- rato non percepisse una percentuale della rendita AVS, stabilendo (come avviene attualmente) quale sarebbe la sua situazione se non avesse alcun danno alla salute, ovvero se esercite- rebbe un’attività lucrativa a tempo pieno, svolgerebbe esclusivamente le mansioni consuete o eserciterebbe un’attività lucrativa a tempo parziale (cfr. anche il commento all’art. 87 cpv. 1bis OAI). Adotterà quindi i provvedimenti di accertamento del caso e deciderà in merito al grado d’invalidità, precisando che la frazione di rendita sarà calcolata tenendo conto dell’anticipa- zione della rendita AVS. Spetterà alla competente cassa di compensazione tenerne poi conto al momento del calcolo dell’importo della rendita AI (cfr. art. 45 OAI). La somma della frazione della rendita AI e della percentuale di rendita di vecchiaia anticipata non può superare l’importo della rendita intera di vecchiaia corrispondente. Va segnalato che nel momento in cui un assicurato anticipa la totalità della rendita AVS o raggiunge l’età di riferimento AVS, non rientra più nel campo d’applicazione dell’AI e dunque non ha più diritto alle prestazioni di questa assicurazione (salvo eventuali diritti acquisiti previsti per legge).
Art. 32 cpv. 1 I rimandi alle basi applicate per la determinazione delle rendite ordinarie vengono adeguati. Questo non comporta alcuna modifica materiale della disposizione.
Art. 45 cpv. 3 (nuovo) L’articolo 45 va completato in modo da disciplinare il coordinamento tra le casse di compen- sazione e gli uffici AI nel caso in cui l’assicurato anticipi una percentuale della rendita di vec- chiaia mentre percepisce una rendita d’invalidità o indennità giornaliere. Se un assicurato percepisce simultaneamente prestazioni d’invalidità e una percentuale della rendita di vecchiaia, la competenza per la fissazione delle prestazioni e la notifica delle relative decisioni va ripartita fintantoché egli non riscuote la totalità della rendita di vecchiaia. Fintan- toché l’assicurato percepisce prestazioni d’invalidità, ma al più tardi fino al raggiungimento dell’età di riferimento (art. 21 LAVS), l’ufficio AI resta competente per la fissazione delle pre- stazioni d’invalidità e la notifica delle relative decisioni. La cassa di compensazione è invece competente per la fissazione delle prestazioni di vecchiaia e la notifica delle relative decisioni.
Art. 87 cpv. 1bis Il messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 spiega che l’anticipazione di una parte della rendita di vecchiaia non deve implicare il cambiamento della situazione dell’as- sicurato: il diritto a prestazioni viene esaminato in base alle disposizioni della LAI fino alla riscossione della totalità della rendita di vecchiaia, ma al più tardi fino al raggiungimento dell’età di riferimento (cfr. commento all’art. 40a LAVS). Per garantire che ciò avvenga, occorre introdurre nell’OAI una disposizione in tal senso. Poi- ché in caso di cambiamento della situazione di una persona sussiste un motivo di revisione, il pertinente disciplinamento dell’OAI va introdotto tra le disposizioni concernenti la revisione. Concretamente, si propone quindi di introdurre un capoverso 1bis all’articolo 87 OAI. Secondo l’articolo 28a LAI e la giurisprudenza vigente, il metodo di valutazione dell’invalidità dipende dalla situazione dell’assicurato. In questo contesto si considera ipoteticamente quale attività svolgerebbe l’assicurato in assenza del danno alla salute (attività lucrativa, attività lu- crativa a tempo parziale, occupazione nell’economia domestica ecc.). Modifiche sostanziali al riguardo possono comportare una variazione del metodo di calcolo e quindi una revisione della prestazione (art. 17 LPGA).
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Proprio nei casi di pensionamento anticipato, la presunzione di un’attività lucrativa piena (e quindi l’esecuzione di un semplice confronto dei redditi per la valutazione dell’invalidità) o, invece, di un’assenza di attività lucrativa (e di conseguenza il ricorso al confronto delle attività per poter stabilire il grado d’invalidità) dipende oggi molto dalle circostanze specifiche e so- prattutto dall’insorgere dell’incapacità al guadagno determinante. Ovviamente l’applicazione di un metodo di valutazione dell’invalidità piuttosto che di un altro può portare alla determinazione di gradi d’invalidità differenti e quindi a prestazioni differenti. Con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 si potrà anticipare anche solo una per- centuale della rendita di vecchiaia (art. 40 cpv. 1 LAVS), pure nei casi in cui si percepisce già una rendita d’invalidità. La parte di rendita di vecchiaia riscossa anticipatamente e la rendita d’invalidità costituiscono un tutt’uno (art. 63 cpv. 2 LPGA), dato che il loro importo complessivo non può superare quello di una rendita intera di vecchiaia (nuovo art. 40a LAVS). La concomitanza di una frazione di una rendita d’invalidità e di una percentuale di rendita di vecchiaia anticipata ha senso unicamente se la rendita d’invalidità non subisce variazioni. L’anticipazione di una percentuale della rendita di vecchiaia non deve pertanto fornire il motivo per un cambiamento del metodo di valutazione dell’invalidità, perché altrimenti porterebbe a una diminuzione, se non addirittura la soppressione, della rendita d’invalidità. Per questo mo- tivo l’articolo 87 capoverso 1bis deve stabilire che l’anticipazione di una percentuale della ren- dita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS non può comportare un cambia- mento della situazione dell’assicurato (e quindi una modifica del metodo di valutazione dell’in- validità secondo l’art. 28a LAI). In caso di anticipazione, dunque, non si dovrà procedere a una revisione della rendita d’invalidità fintantoché non vi siano altri motivi rilevanti (come un miglio- ramento o un peggioramento dello stato di salute). Osservazioni sulla norma di delega Prima dell’entrata in vigore della LPGA, la revisione della rendita era disciplinata all’articolo 41 LAI e le disposizioni dell’OAI in materia si basavano dunque sulla norma di delega generale contemplata all’articolo 86 capoverso 2 LAI. Con l’entrata in vigore della LPGA, l’articolo 41 LAI è stato abrogato e l’articolo 17 LPGA è diventata la nuova normativa applicabile in materia di revisione (della rendita d’invalidità). La norma di delega generale dell’articolo 81 LPGA co- stituisce quindi la nuova base legale in virtù della quale il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione dettagliate a livello d’ordinanza (nello specifico, l’OAI). Per questo motivo anche l’ingresso dell’OAI menziona che il Consiglio federale ordina quanto stabilito nell’ordinanza in virtù dell’articolo 81 LPGA e dell’articolo 86 capoverso 2 LAI.
3.6 Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)
Art. 15a cpv. 1 e 2 Cpv. 1 Il vigente articolo 15a stabilisce che in caso di rendita anticipata è computata come reddito solo la rendita ridotta. Il diritto vigente prevede soltanto la possibilità di anticipare la totalità della rendita, mentre con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 si potrà anticipare anche una percentuale di rendita. In tali casi, secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera dter LPC andrà sempre computata la rendita intera, a prescindere dalla parte riscossa. Il vigente arti- colo 15a OPC-AVS/AI va dunque completato di conseguenza. Nel suo nuovo tenore, il capo- verso 1 prevederà quindi il computo della rendita intera ridotta. La riduzione è quella dovuta alla riscossione anticipata. Seppur già applicato attualmente, questo principio non emerge chiaramente dal testo di legge in sé, bensì dai commenti nel messaggio, ragion per cui è op- portuno aggiungere una precisazione in tal senso nell’ordinanza.
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Cpv. 2 Questa regolamentazione si basa sulla competenza conferita al Consiglio federale dall’arti- colo 11 capoverso 1quater LPC. Per principio, nei casi di cumulo ci si deve basare sulle rendite effettivamente versate, poiché la loro somma può essere superiore alla rendita intera di vec- chiaia ridotta in seguito ad anticipazione. Questa situazione può per esempio presentarsi quando la propria rendita di vecchiaia è più bassa della rendita vedovile a causa di una du- rata di contribuzione incompleta. In questi casi non sarebbe materialmente corretto compu- tare solo la rendita intera di vecchiaia ridotta in seguito ad anticipazione. Viceversa, vi pos- sono essere casi di cumulo di una parte della rendita di vecchiaia con una rendita AI o una rendita vedovile in cui la somma delle due rendite è inferiore alla rendita di vecchiaia intera ridotta in seguito ad anticipazione. In questi casi, in analogia all’articolo 11 capoverso 1 let- tera dter LPC, fa stato l’importo della rendita intera di vecchiaia ridotta in seguito ad anticipa- zione.
Art. 45 lett. a e c Secondo il vigente articolo 21 capoverso 1 LAVS, hanno diritto a una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. Con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, vi avranno diritto le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento). L’aumento dell’età per le donne richiede un adeguamento della rego- lamentazione. Nell’AVS l’innalzamento avverrà gradualmente: quattro anni dopo l’entrata in vigore della riforma, per uomini e donne varrà la stessa età. Il disposto delle lettere a e c ri- specchia la situazione in quel momento. Conformemente alla lettera c delle disposizioni tran- sitorie della LAVS, questo innalzamento graduale vale anche per gli ambiti di attività delle istituzioni interessate. Il legame con la disposizione transitoria è stabilito mediante l’espres- sione «età di riferimento». Lett. a Nella versione vigente non si tiene conto dei casi di anticipazione secondo l’articolo 40 LAVS. In futuro si potrà riscuotere anticipatamente anche solo una parte della rendita di vecchiaia e saranno possibili casi di cumulo (rendita di vecchiaia anticipata con una rendita d’invalidità [art. 40a LAVS] e rendita di vecchiaia anticipata con una rendita per superstiti [art. 40b LAVS]). Tutti questi nuovi casi saranno di competenza di Pro Senectute. Lett. c Nella versione vigente non sono menzionati i vedovi. Secondo l’articolo 18 LPC, però, anch’essi possono beneficiare di contributi delle istituzioni di pubblica utilità. La lettera c men- zionerà quindi anche i vedovi. Poiché secondo l’articolo 24 capoverso 2 LAVS il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l’ultimo figlio compie i 18 anni, solo i vedovi con figli minorenni potranno ricevere prestazioni dalla Fondazione Pro Juventute.
3.7 Ordinanza sul libero passaggio (OLP)
Art. 6 cpv. 4 L’espressione «età AVS» sarà sostituita con «età di riferimento». Vengono inoltre precisate le condizioni alle quali i contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS possono essere dedotti per il calcolo dell’importo minimo della prestazione d’uscita conformemente all’articolo 17 capoverso 2 lettera c LFLP. Per principio, la rendita transitoria prefinanziata con questi contributi può iniziare a decorrere al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento. Solo nel caso di rapporti di lavoro per i quali il regolamento dell’istituto di previdenza prevede un’età di pensionamento inferiore in virtù dell’articolo 13 capoverso 4 LPP possono essere dedotti anche i contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS che iniziano a
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decorrere prima di tale momento. In altre parole, se il regolamento prevede, per esempio per i piloti, il pensionamento a 58 anni, i contributi per il finanziamento della rendita transitoria versata a partire dai 58 anni possono essere dedotti dall’importo minimo della prestazione d’uscita conformemente all’articolo 17 LFLP. La disposizione si applica soprattutto in caso di pensionamenti anticipati dovuti a motivi di sicurezza pubblica. Si applicherebbe anche ai mo- delli di pensionamento finanziati collettivamente. Nel suo campo d’applicazione non rientrano invece le ristrutturazioni aziendali, sebbene anche nel loro caso l’articolo 13 capoverso 4 LPP autorizzi un pensionamento anteriore al 60° anno d’età.
Art. 8 Tasso d’interesse tecnico In virtù dell’articolo 26 capoverso 2 LFLP, il Consiglio federale ha attualmente la competenza di determinare un margine pari almeno all’uno per cento nei limiti del quale dev’essere fissato il tasso d’interesse tecnico. Esso si è avvalso di questa competenza nel vigente articolo 8 dell’ordinanza. La revisione della legge prevede la soppressione della competenza di determi- nare il tasso d’interesse tecnico. L’articolo 8 può pertanto essere abrogato.
Art. 16 cpv. 1 La riscossione delle prestazioni di vecchiaia derivanti da polizze e conti di libero passaggio va coordinata con le disposizioni sulla riscossione delle prestazioni di vecchiaia degli istituti di previdenza. Conformemente a questo articolo, le prestazioni di vecchiaia derivanti da polizze e conti di libero passaggio potranno essere riscosse al più presto cinque anni prima del rag- giungimento dell’età di riferimento, vale a dire a partire dal compimento del 60° anno d’età. L’età di 60 anni corrisponde all’età minima che gli istituti di previdenza possono prevedere per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia secondo l’articolo 13 capoverso 4 LPP. Il messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 prevede l’introduzione di una disposizione analoga a quella attualmente vigente per il pilastro 3a. Questa modifica dovrebbe creare un incentivo alla prosecuzione dell’attività lucrativa oltre l’età di riferimento. La modifica è inoltre motivata da considerazioni di natura fiscale: il rinvio della rendita dipende dalla pro- secuzione dell’attività lucrativa e solo le persone che continuano effettivamente a lavorare possono beneficiare delle agevolazioni fiscali connesse alla previdenza professionale. Le donne e gli uomini che desiderano rinviare la riscossione della rendita oltre l’età di riferimento devono dimostrare al loro istituto di libero passaggio che continuano a esercitare un’attività lucrativa, dipendente o indipendente. Il requisito della prosecuzione effettiva dell’attività lucra- tiva è adempiuto se l’assicurato può fornirne la prova per esempio sotto forma di un certificato di salario, di un contratto di lavoro o di un’attestazione del datore di lavoro. Se l’assicurato esercita un’attività indipendente, può per esempio presentare l’estratto di un conto commer- ciale. La legge non prescrive alcun grado di occupazione minimo.
Art. 18a (nuovo) Patrimonio iniziale Il nuovo articolo 26 capoverso 1bis LFLP prevede l’obbligo di disporre di un patrimonio iniziale quale condizione per la costituzione di un istituto di libero passaggio. L’ammontare di questo patrimonio deve essere stabilito dal Consiglio federale. Questa disposizione ha lo scopo di garantire che solo gli operatori seri, aventi una certa dotazione finanziaria di base, possano gestire istituti di libero passaggio. Questo requisito è particolarmente importante nel caso delle fondazioni di libero passaggio, poiché in caso di loro insolvenza, il fondo di garanzia non si fa carico delle prestazioni degli intestatari. L’articolo 18a si rifà alla pertinente disposizione determinante per la costituzione di istituti col- lettivi e comuni (art. 17 OPP 1). Le esperienze fatte con questa disposizione mostrano che un tale ostacolo all’ingresso sul mercato ha un effetto deterrente nei confronti di operatori che non garantiscono un’attività irreprensibile e non causa distorsioni della concorrenza. Anche nel caso delle fondazioni di libero passaggio il patrimonio iniziale deve bastare a coprire le spese
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d’amministrazione e d’organizzazione e le altre spese d’esercizio prevedibili nei primi due anni. Questo permette di garantire il finanziamento della fase di avviamento dell’istituto. Il patrimonio iniziale serve a evitare che gli assicurati vengano danneggiati in caso di insol- venza dell’istituto. Per questa ragione solo le fondazioni di libero passaggio sono tenute a provare l’esistenza di un patrimonio iniziale sufficiente. Gli averi legati a polizze di libero pas- saggio sono infatti interamente protetti in qualsiasi momento, dato che le società di assicura- zione devono garantire i diritti degli assicurati attraverso la costituzione di un apposito patri- monio separato vincolato.
Art. 18b (nuovo) Garanzia L’articolo 26 capoverso 1bis LFLP prevede inoltre per gli istituti di libero passaggio l’obbligo di disporre di una garanzia. Come il patrimonio iniziale, anche questo requisito ha lo scopo di garantire che solo gli operatori seri, aventi una certa dotazione finanziaria di base, possano gestire istituti di libero passaggio. La competenza di precisare tale obbligo è delegata al Con- siglio federale. Le fondazioni che gestiscono conti di libero passaggio destinati al manteni- mento della previdenza (art. 10 cpv. 3) devono disporre di una garanzia irrevocabile, non ce- dibile e di durata illimitata di almeno 500 000 franchi di una banca soggetta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o di una compagnia di assicurazioni soggetta a vigilanza della Svizzera o del Liechtenstein. In casi eccezionali giustificati l’autorità di vigilanza può aumen- tare l’importo minimo della garanzia fino a un massimo di 1 milione di franchi. Anche questo articolo si rifà alla pertinente disposizione determinante per la costituzione di istituti collettivi e comuni (art. 18 OPP 1). Diversamente dagli istituti collettivi e comuni, gli istituti di libero pas- saggio saranno tuttavia tenuti a disporre di una garanzia di durata illimitata. Per questa ragione il capoverso 2 stabilisce che la garanzia può essere disdetta solo se si fornisce la prova dell’esistenza di una garanzia identica di un altro istituto che adempie le condizioni. L’obbligo di stipulare un contratto di garanzia per gli istituti di libero passaggio preesistenti è disciplinato nelle disposizioni transitorie.
Art. 19 cpv. 1, primo periodo Si tratta di un adeguamento puramente formale, dato che l’acronimo FINMA verrà introdotto nell’articolo 18b.
Art. 19c cpv. 1 L’espressione «età conferente il diritto alla rendita» sarà sostituita con «età di riferimento». Inoltre, questo articolo verrà coordinato con l’articolo 16 capoverso 1 nel suo nuovo tenore: ovviamente, gli averi di persone che forniscono a un istituto di libero passaggio la prova della continuazione dell’attività lucrativa non dovranno essere annunciati quali «averi dimenticati».
Art. 19g cpv. 2, primo e secondo periodo L’espressione «età di pensionamento» sarà sostituita con «età di riferimento».
Art. 19i Conguaglio in caso di differimento della rendita di vecchiaia L’espressione «età di pensionamento» sarà sostituita con «età di riferimento».
Disposizione transitoria della modifica del… Cpv. 1 In seguito alla modifica dell’articolo 16 capoverso 1, solo le persone che continueranno a eser- citare un’attività lucrativa potranno rinviare oltre l’età di riferimento la riscossione delle presta- zioni di vecchiaia derivanti da polizze e conti di libero passaggio. Al momento dell’entrata in
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vigore della modifica dell’articolo 16 capoverso 1 vi saranno assicurati che avranno già rag- giunto l’età di riferimento. Se essi avranno cessato l’attività lucrativa e non avranno ancora riscosso le prestazioni di vecchiaia, conformemente alla presente disposizione transitoria que- ste ultime giungeranno a scadenza il 31 dicembre 2018. Conformemente al capoverso 1 della disposizione transitoria, gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento dovranno provarlo entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente modifica. Se non forniranno tale prova, anche le loro prestazioni di vecchiaia giungeranno a scadenza il 31 dicembre 2018. Questa disposizione transitoria concerne sia i conti che le po- lizze di libero passaggio. Cpv. 2 Il capoverso 2 stabilisce un’eccezione per la riscossione di prestazioni di vecchiaia derivanti da polizze di libero passaggio. Nelle polizze di libero passaggio stipulate prima dell’entrata in vigore della modifica, il 1° gennaio 2018, è stata talvolta fissata un’età di pensionamento cor- rispondente alla data in cui le donne compiono il 69° anno d’età e gli uomini il 70°. La presta- zione di vecchiaia diventa esigibile alla data figurante nella polizza. Queste polizze stipulate secondo il diritto previgente non saranno interessate dalla modifica dell’articolo 16 capo- verso 1; in questi casi la prestazione di vecchiaia diventerà esigibile, indipendentemente dalla prova dell’esercizio di un’attività lucrativa, solo al momento concordato nella polizza. Cpv. 3 Conformemente al nuovo articolo 26 capoverso 1bis LFLP, anche gli istituti di libero passaggio già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza dovranno fornire una prestazione di garanzia. Le fondazioni dovranno disporre di tale garanzia al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della modifica.
3.8 Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG)
Art. 14 cpv. 1 lett. d (nuova) Questa nuova disposizione stabilisce che in futuro gli istituti di previdenza dovranno versare al Fondo di garanzia LPP contributi volti a finanziare la misura prevista in favore della genera- zione di transizione al fine di compensare la riduzione dell’aliquota minima di conversione LPP.
Art. 15 cpv. 1 Il capoverso 1 va adeguato, poiché occorre menzionare anche il finanziamento della misura prevista in favore della generazione di transizione al fine di compensare la riduzione dell’ali- quota minima di conversione LPP. Si tratta di un nuovo compito, la cui organizzazione verrà affidata al Fondo di garanzia LPP a partire dal 1° gennaio 2019. La base di calcolo per il finanziamento di questa nuova misura si fonda su principi analoghi a quelli applicati per il calcolo delle sovvenzioni per sfavorevole struttura d’età, ragion per cui è utilizzata una formulazione simile.
Art. 20a Con l’entrata in vigore del nuovo piano previdenziale minimo LPP, si stima che il nuovo saggio medio degli accrediti di vecchiaia sarà del 12,7 per cento. Dato che questo valore si scosta sostanzialmente dal 12 per cento, in applicazione dell’articolo 58 capoverso 2 LPP è stato de- ciso di modificare il saggio a partire dal quale verranno accordate sovvenzioni per sfavorevole struttura d’età. Il saggio del 14 per cento di cui all’articolo 58 capoverso 1 va adeguato proporzionalmente ed è quindi fissato al 14,5 per cento.
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Sezione 2a: Sovvenzioni destinate a garantire il mantenimento del livello delle presta- zioni agli assicurati della generazione di transizione Questa nuova sezione contiene disposizioni concernenti l’attuazione della misura prevista per la generazione di transizione al fine di compensare la riduzione dell’aliquota minima di conver- sione LPP. Questa misura compensativa, destinata agli assicurati che avranno compiuto il 45° anno d’età prima del 1° gennaio 2019, prevede che al momento della riscossione della rendita l’avere di vecchiaia venga, se del caso, aumentato in modo tale che, nonostante la nuova aliquota minima di conversione, gli assicurati ricevano prestazioni equivalenti a quelle previste dal diritto anteriore. Le risorse necessarie a finanziare la misura saranno riscosse in modo centralizzato da un organo prestabilito, segnatamente il Fondo di garanzia LPP. Quest’ultimo verserà sovvenzioni agli istituti di previdenza aventi diritto, che poi le utilizzeranno in favore degli assicurati della generazione di transizione. Il Fondo di garanzia LPP riscuoterà dagli istituti di previdenza i contributi necessari al finanziamento delle sovvenzioni.
Art. 23a Diritto e importo Il capoverso 1 descrive il principio generale del diritto degli istituti di previdenza a sovvenzioni per i loro assicurati della generazione di transizione. Il presupposto indispensabile è che essi versino la differenza tra le rendite di vecchiaia conformemente alla lettera c capoverso 3 delle disposizioni transitorie della modifica dell’OPP 2 del .... Il capoverso 2 stabilisce esplicitamente che le sovvenzioni non sono concesse in caso di inva- lidità o di decesso. La garanzia per le rendite d’invalidità e per quelle per superstiti andrà fi- nanziata mediante contributi di rischio, che dovranno essere fissati in forma adeguata dagli istituti di previdenza con effetto dal 1° gennaio 2019. Il capoverso 3 descrive il metodo per il calcolo delle sovvenzioni per la generazione di transi- zione cui gli istituti di previdenza hanno eventualmente diritto. L’importo delle sovvenzioni si ottiene dividendo la differenza tra le due rendite per l’aliquota minima di conversione applica- bile per l’età dell’assicurato al momento dell’inizio del versamento della rendita. Fino al 31 di- cembre 2021 saranno applicabili le aliquote di cui alla lettera a delle disposizioni transitorie dell’OPP 2. A partire dal 1° gennaio 2022 si applicheranno quelle di cui all’articolo 17b OPP 2.
Art. 23b Notifica e pagamento
Questo articolo precisa che le modalità di notifica e pagamento previste all’articolo 21 OFG per le sovvenzioni per sfavorevole struttura d’età si applicano anche alle sovvenzioni per la generazione di transizione.
3.9 Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1)
Art. 12 cpv. 2bis (nuovo) Conformemente all’articolo 26 capoverso 1bis LFLP in combinato disposto con gli articoli 18a e 18b OLP, in futuro le fondazioni che gestiscono conti di libero passaggio destinati al mante- nimento della previdenza dovranno disporre di un patrimonio iniziale e di una prestazione di garanzia. In vista dell’assunzione della vigilanza, l’autorità di vigilanza verificherà l’adempi- mento di questa condizione. Le relative prove dovranno essere inoltrate insieme agli altri do- cumenti da presentare prima della costituzione secondo l’articolo 12 OPP 1.
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3.10 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’in- validità (OPP 2)
Art. 1 cpv. 2 lett. b (art. 1 cpv. 2 e 3 LPP)
Il principio di adeguatezza deriva dal mandato legislativo conferito alla Confederazione dall’ar- ticolo 113 Cost. Secondo questa disposizione, la previdenza professionale, insieme con l’as- sicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, deve rendere possibile l’adeguata conti- nuazione del tenore di vita abituale. Generalmente si ritiene che questa condizione sia adem- piuta se le prestazioni della previdenza professionale, insieme a quelle dell’AVS/AI, ammon- tano almeno al 60 per cento dell’ultimo salario percepito da un lavoratore dipendente o dell’ul- timo reddito soggetto all’AVS conseguito da un lavoratore indipendente. Il principio di adegua- tezza serve però anche a evitare una sovrassicurazione, ragion per cui la somma delle pre- stazioni della previdenza professionale e dell’AVS/AI non può superare un determinato importo limite. Secondo il capoverso 2 lettera b del presente articolo, l’adeguatezza delle prestazioni regola- mentari può essere valutata mediante il modello di calcolo, che mette in relazione l’importo complessivo annuo dei contributi regolamentari destinati al finanziamento della previdenza per la vecchiaia con il salario o il reddito assicurabile soggetto all’AVS. Questa verifica incombe al perito in materia di previdenza professionale, che deve esaminare l’adeguatezza delle presta- zioni regolamentari conformemente all’articolo 1, anche per evitare una situazione di sovras- sicurazione. L’autorità di vigilanza verifica i piani di previdenza degli istituti di previdenza uni- camente sulla base del modello di calcolo; in caso di dubbi sul rispetto del principio di adegua- tezza si consulta con il perito in materia di previdenza professionale. L’attuale limite del 25 per cento della somma dei salari assicurabili soggetti all’AVS (per i sa- lariati) o del reddito assicurabile soggetto all’AVS (per gli indipendenti) per i contributi destinati al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia (lett. b), va aumentato al 28 per cento. L’au- mento di questo limite è necessario a causa delle misure previste per compensare la riduzione dell’aliquota minima di conversione. L’abbassamento della deduzione di coordinamento e l’adeguamento degli accrediti di vecchiaia comportano infatti un aumento dei contributi della previdenza professionale, il che rende necessario l’innalzamento del limite dal 25 al 28 per cento. Il modello di calcolo prevede quanto segue: l’obiettivo di rendita è ritenuto adeguato se non supera il 70 per cento dell’ultimo salario assicurabile soggetto all’AVS (art. 1 cpv. 2 lett. a OPP 2). Se l’intero avere è accumulato in base al medesimo sistema previdenziale e sono note la durata di risparmio totale e l’aliquota di conversione, è possibile determinare l’ammon- tare annuo medio consentito del premio di risparmio. Attualmente ci si basa sulla cosiddetta «regola d’oro»: con 40 anni di assicurazione e un’aliquota di conversione del 6,8 per cento è necessario un premio di risparmio pari al 25,7 per cento del salario AVS [= 70 % / (40 * 6,8 %)]. Considerando eventuali bonus d’interesse che permetterebbero di ridurre il fabbisogno di fi- nanziamento, l’ordinanza autorizza un premio annuo pari al 25 per cento. La riduzione dell’ali- quota di conversione al 6 per cento richiede un aumento del valore limite per il raggiungimento del medesimo obiettivo di rendita massimo. Con un’aliquota del 6 per cento anziché del 6,8 per cento e una durata di risparmio invariata (40 anni), il premio di risparmio annuo medio deve ammontare al 29,2 per cento [= 70 % / (40 * 6 %)]. Considerati eventuali bonus d’interesse, il valore limite può essere fissato al 28 per cento [= 25 % * (6,8%/6%)].
Art. 1h cpv. 1, primo periodo (art. 1 cpv. 3 LPP)
Il Parlamento ha espressamente voluto inserire il principio d’assicurazione nella legge, ma ha lasciato al Consiglio federale il compito di precisarlo (Boll. Uff. 2002 S 1036).
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Cpv. 1 In base ai dati biometrici più recenti relativi agli istituti di previdenza, questi ultimi impiegano in media il 6,6 per cento dell’importo complessivo dei contributi (escluso il premio per i costi) per il finanziamento delle prestazioni volte a coprire i rischi di decesso e invalidità per la previdenza obbligatoria. Questa percentuale è inferiore a quella del 10 per cento applicata nel 2005 nei calcoli preliminari al momento dell’introduzione del principio d’assicurazione. A livello di ordi- nanza, il valore limite del 6 per cento, che corrisponde al 60 per cento della quota del premio medio ipotetico, ha potuto essere ridotto anche senza riforma del piano di previdenza. Per mantenere la stessa proporzione, il valore limite sarà ridotto al 4 per cento. Anche se la quota di sinistralità dovuta a invalidità dovesse continuare a diminuire nei prossimi anni e scendere a tre quarti del livello attuale, questo valore limite potrà comunque essere ancora raggiunto. Se un istituto di previdenza cui è affiliato un solo datore di lavoro prevede più piani di previ- denza, per valutare se il principio d’assicurazione sia applicato in misura sufficiente si potrà considerare questo rapporto adeguato del 4 per cento tra il rischio e il risparmio in misura forfettaria globalmente per tutti i piani invece che per ogni singolo piano. Nel caso degli istituti cui sono affiliati più datori di lavoro si dovrà verificare se questa quota minima del 4 per cento sia raggiunta per la totalità della previdenza gestita da un dato istituto per i lavoratori di un medesimo datore di lavoro. Per valutare se la soglia del 4 per cento venga raggiunta globalmente per tutti i piani, i calcoli devono essere effettuati in modo teorico sulla base di una modellizzazione di ciascun collettivo (numero, sesso, età, salario ecc.), alla quale va poi applicato il piano corrispondente. Il modello di calcolo prevede quanto segue: la quota media del premio di rischio rispetto al premio complessivo (senza premio per i costi) è pari al 5,5 per cento. Tenuto conto di un certo margine, può essere proposto un valore limite del 4 per cento. Il calcolo è effettuato utilizzando le basi tecniche LPP 2015 per l’anno civile 2018 e applicando un tasso d’interesse tecnico del 3,5 per cento per un periodo d’assicurazione completo di 40 anni. Nella fase transitoria, du- rante la quale saranno garantite le prestazioni attuali, il premio di rischio non potrà essere abbassato e il valore limite ridotto non sarà pertanto vincolante. Un tasso d’interesse tecnico più basso comporta un aumento della quota media del premio di rischio.
Sezione 6 (art. 1i) L’attuale sezione 6 sarà abrogata. In virtù dell’attuale articolo 1 capoverso 3, secondo periodo LPP, il Consiglio federale ha disci- plinato l’età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia nell’articolo 1i OPP 2. In futuro questa età minima sarà stabilita direttamente nella legge, segnatamente all’articolo 13 capoverso 4 LPP. In seguito a questa modifica, il secondo periodo dell’articolo 1 capoverso 3 LPP sarà abrogato, ragion per cui anche l’articolo 1i capoverso 1 OPP 2 può essere abrogato. L’attuale capoverso 2 stabilisce in quali casi eccezionali sono ammesse età di pensionamento inferiori a quella minima. Anche questa disposizione può essere abrogata, dato che in futuro l’articolo 13 capoverso 4 LPP stabilirà in quali casi gli istituti di previdenza potranno prevedere eccezioni all’età minima generalmente applicabile per la riscossione della prestazione di vec- chiaia.
Art. 3 cpv. 3 (nuovo) Nell’articolo 10 è stato introdotto un nuovo capoverso 2 che consente ai datori di lavoro di annunciare collettivamente determinati cambiamenti salariali. Per coerenza è opportuno dare agli istituti di previdenza la possibilità di trattare questi cambiamenti in modo collettivo.
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Art. 3a Importo minimo del salario assicurato
L’attuale articolo 3a sarà abrogato, dato che la legge non prevederà più alcun importo minimo del salario assicurato.
Art. 4 Salario coordinato di assicurati parzialmente invalidi (art. 8 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)
In futuro gli importi limite figureranno nell’articolo 8 capoversi 1 e 2 LPP. Nella presente dispo- sizione sarà aggiunto un capoverso 2 contenente una precisazione al riguardo.
Conformemente al vigente articolo 8 capoverso 2 LPP, gli assicurati parzialmente invalidi hanno un salario coordinato di almeno 3525 franchi. Il nuovo articolo 8 non menziona più alcun importo minimo del salario assicurato (salario coordinato), ma stabilisce un importo minimo ed uno massimo della deduzione di coordinamento. Ne deriva un salario assicurato di almeno 7050 franchi. Applicando le riduzioni previste nel presente articolo, nel caso estremo il salario assicurato degli assicurati parzialmente invalidi ammonterebbe in futuro solo alla metà dell’at- tuale importo minimo. Inoltre, in seguito alla riduzione dell’aliquota minima di conversione, la rendita che potrebbero conseguire in base a questi parametri risulterebbe ancora inferiore. Per gli assicurati parzialmente invalidi va pertanto introdotto un importo minimo del salario assicu- rato. Il capoverso 2 stabilisce un importo minimo di 4700 franchi (1/6 della rendita annua mas- sima di vecchiaia dell’AVS), che permette di compensare la riduzione dell’aliquota di conver- sione.
Art. 5 Adeguamento all’AVS (art. 9 LPP)
Conformemente all’articolo 8 LPP, il salario coordinato si calcola applicando alla parte del sa- lario annuo inferiore o uguale a 84 600 franchi (importo limite massimo) una deduzione di coor- dinamento pari al 40 per cento. La deduzione di coordinamento corrisponde tuttavia almeno all’importo della rendita minima di vecchiaia dell’AVS e al massimo al 75 per cento della rendita massima di vecchiaia dell’AVS. Con l’introduzione della nuova regolamentazione del salario coordinato, gli attuali importi limite di 24 675 franchi (importo limite inferiore del salario assicu- rato, art. 8 cpv. 1 LPP) e 3525 franchi (importo minimo del salario assicurato, art. 8 cpv. 2 LPP) perderanno la loro ragion d’essere e andranno pertanto soppressi. Nella tabella saranno ag- giunti il nuovo importo limite inferiore della deduzione di coordinamento, che corrisponde alla rendita annua minima di vecchiaia dell’AVS, e l’importo minimo del salario assicurato previsto all’articolo 4 per gli assicurati parzialmente invalidi.
Art. 10 cpv. 2 (nuovo) (art. 11 e 52c LPP)
Nel suo rapporto del 24 febbraio 2016 sulle misure per la riduzione dei costi della regolamen- tazione9 (in francese e tedesco), il Consiglio federale rileva che il trattamento delle entrate e uscite nonché dei cambiamenti salariali causa ingenti costi agli istituti di previdenza e alle im- prese. In sé le singole operazioni non sono molto costose, ma la loro frequenza annua è tanto elevata che esse causano gran parte dei costi amministrativi complessivi. Cpv. 2 L’obbligo dei datori di lavoro di annunciare ai loro istituti di previdenza tutti i cambiamenti sa- lariali causa costi per 13 milioni di franchi l’anno. Sul totale di 4,4 milioni di comunicazioni inol-
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trate per i 3,6 milioni di assicurati attivi, si può presupporre che annualmente vengano effet- tuate 800 000 comunicazioni nel corso dell’anno. Gli istituti autonomi e quelli collettivi utiliz- zano già oggi la possibilità di fissare anticipatamente il salario coordinato annuo (art. 3 cpv. 1 lett. b OPP 2). Il nuovo capoverso 2 consente alle imprese affiliate a un istituto di previdenza in cui il salario coordinato non è fissato anticipatamente conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera b di ridurre il numero degli annunci da effettuare nel corso dell’anno, offrendo loro la possibilità di annunciare collettivamente una volta all’anno i cambiamenti salariali intervenuti nel corso dell’anno. Il contratto d’affiliazione non dovrà essere adeguato subito di conseguenza. La pos- sibilità dell’annuncio annuo deriva direttamente dalla disposizione d’ordinanza. Nonostante l’annuncio collettivo, continuerà a essere assicurato il salario soggetto all’AVS. I cambiamenti salariali derivanti da modifiche sostanziali del rapporto di lavoro, quali ad esempio il cambia- mento del grado di occupazione o del posto di lavoro, continueranno invece a dover essere annunciati immediatamente. Conformemente al capoverso 2, sono considerati sostanziali i cambiamenti in seguito ai quali il nuovo salario differisce di oltre il 5 per cento dall’ultimo salario annunciato.
Art. 11 cpv. 5–7 (nuovi) (art. 15 e 16 LPP)
L’articolo 11 stabilisce in modo dettagliato come devono essere tenuti i conti individuali di vec- chiaia secondo le prescrizioni minime obbligatorie della LPP. Nella prassi, questi conti di vec- chiaia sono da sempre denominati «conti testimone». Essi devono essere tenuti in modo tale da far risultare chiaramente l’ammontare dell’avere di vecchiaia e il suo andamento secondo le disposizioni minime legali. L’articolo 11 stabilisce come procedere agli accrediti sui conti individuali alla fine dell’anno ci- vile e in caso di entrata o uscita di un assicurato dall’istituto di previdenza, prescrivendo le modalità per l’accredito degli averi, degli accrediti di vecchiaia e degli interessi sul conto indi- viduale. La LPP prevede ormai diverse disposizioni volte a proteggere e rafforzare il regime obbligato- rio: nel quadro della revisione del conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, sono state introdotte disposizioni volte a garantire che per il conguaglio gli averi previdenziali da trasferire vengano prelevati proporzionalmente dalla parte obbligatoria e da quella sovraobbligatoria della previdenza del coniuge debitore e ven- gano accreditati nella stessa proporzione al coniuge creditore. Anche i riacquisti dopo il divor- zio e i rimborsi di prelievi anticipati effettuati nell’ambito della promozione della proprietà d’abi- tazioni devono essere accreditati alla parte obbligatoria e a quella sovraobbligatoria nella me- desima proporzione del prelievo. Nel quadro della modifica di legge sulla riforma della previ- denza per la vecchiaia 2020 il regime obbligatorio della LPP verrà ulteriormente rafforzato: l’articolo 79b capoverso 1bis LPP prevede, per esempio, che i riscatti vengano impiegati in primo luogo per colmare le lacune nell’avere di vecchiaia LPP. Le nuove prescrizioni volte a tutelare l’avere di vecchiaia obbligatorio rendono necessaria una precisazione delle prescrizioni sulla tenuta dei conti individuali di vecchiaia. La previdenza ob- bligatoria può infatti essere rafforzata efficacemente soltanto se i conti individuali di vecchiaia permettono in qualsiasi momento di stabilire l’ammontare dell’avere di vecchiaia LPP e questa informazione viene trasmessa al nuovo istituto di previdenza in caso di cambiamento dell’isti- tuto. Per questa ragione nell’articolo 11 saranno introdotti tre nuovi capoversi. Il capoverso 5 concerne la tenuta del conto di vecchiaia in relazione a eventuali acquisti (ri- scatti). Conformemente agli articoli 79b capoverso 1bis e 15 capoverso 1 lettera bbis LPP, in futuro i riscatti saranno impiegati per aumentare l’avere di vecchiaia LPP fino all’importo mas- simo possibile. Il capoverso 5 stabilisce che, in caso di riscatto, all’assicurato devono essere accreditati proporzionalmente gli interessi maturati dal momento del pagamento.
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Il capoverso 6 disciplina la tenuta dei conti individuali di vecchiaia in relazione ai prelievi anti- cipati nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni e al loro rimborso conforme- mente all’articolo 30d capoverso 6 LPP. Secondo l’articolo 11 capoverso 2, alla fine dell’anno civile l’istituto di previdenza deve per principio accreditare all’assicurato l’interesse annuo cal- colato sull’avere di vecchiaia esistente alla fine dell’anno civile precedente. Nei casi in cui nel corso dell’anno sono stati prelevati anticipatamente averi della previdenza obbligatoria nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni, questa disposizione penalizzerebbe l’isti- tuto di previdenza. Per questa ragione, il capoverso 6 limita l’obbligo di corrispondere gli inte- ressi: l’istituto di previdenza deve accreditare gli interessi sull’importo prelevato anticipata- mente dalla parte obbligatoria dell’avere di vecchiaia soltanto fino al momento del prelievo. In caso di rimborso del prelievo anticipato, sulla parte obbligatoria dell’importo rimborsato devono essere corrisposti interessi a contare dal rimborso. Il capoverso 7 stabilisce come va tenuto il conto individuale di vecchiaia in caso di trasferi- mento di una parte delle prestazioni d’uscita nel quadro di un conguaglio della previdenza professionale: gli interessi sulla parte delle prestazioni d’uscita trasferita vanno accreditati al coniuge debitore fino al trasferimento, e in seguito al coniuge creditore.
Art. 14 cpv. 1 (art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP)
L’espressione «età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia» sarà sostituita con «età di riferimento».
Art. 16a cpv. 1, ultimo periodo (art. 53e cpv. 8 LPP)
L’ultimo periodo del vigente articolo 16a capoverso 1 è soppresso, dato che rimanda all’arti- colo 8 OLP, che verrà abrogato.
Art. 17 Calcolo della prestazione di vecchiaia massima che si può rinviare (art. 13c cpv. 2 LPP)
In futuro, in virtù dell’articolo 13c LPP gli assicurati avranno la possibilità di rinviare di al mas- simo cinque anni la riscossione della prestazione di vecchiaia, nella misura in cui continue- ranno a esercitare un’attività lucrativa. Il capoverso 2 del medesimo articolo attribuisce al Con- siglio federale il compito di disciplinare il calcolo della prestazione di vecchiaia massima che può essere rinviata. Secondo l’articolo 17, se un assicurato che raggiunge l’età di riferimento regolamentare desi- dera rinviare la totalità o una parte della prestazione di vecchiaia, occorre calcolare se e in che misura sia ammesso un rinvio in quel momento. L’assicurato può rinviare la riscossione della parte della prestazione di vecchiaia che corrisponde alle prestazioni regolamentari massime per il salario ancora percepito. Per il calcolo, gli istituti di previdenza possono utilizzare le loro tabelle di riscatto. Qui di seguito è presentato un esempio a titolo illustrativo. Prima del raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare, un’assicurata conseguiva un salario annuo di 120 000 franchi. Secondo le disposizioni regolamentari avrebbe potuto accumulare al massimo un avere di vecchiaia di 670 000 franchi. Il suo avere effettivo ammonta a 495 000 franchi. Dopo il rag- giungimento dell’età di riferimento regolamentare, l’assicurata desidera continuare a lavorare al 40 per cento, per un salario annuo di 48 000 franchi. Secondo il regolamento, con un salario di 48 000 franchi avrebbe potuto accumulare al massimo un avere di vecchiaia di 265 000 franchi fino al momento del calcolo (raggiungimento dell’età di riferimento regolamen- tare). Al raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare, l’assicurata dovrebbe riscuotere una prestazione di vecchiaia corrispondente almeno a un avere di 230 000 franchi (495 000 fr.
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- 265 000 fr.). È pertanto autorizzata a rinviare la riscossione della prestazione di vecchiaia corrispondente a un avere di 265 000 franchi. Conformemente al capoverso 2, l’istituto di previdenza può prevedere che il calcolo della pre- stazione di vecchiaia massima che si può rinviare si basi sul grado d’occupazione. In questo modo gli istituti di previdenza avranno la possibilità di mantenere le disposizioni che applicano in parte già oggi in caso di pensionamento parziale: in quest’ambito, infatti, gli istituti si basano in parte sul grado d’occupazione. Questa regolamentazione consentirà loro di non dover rical- colare la prestazione che si può rinviare a ogni minimo cambiamento salariale, fermo restando, però, che si potrà rinviare al massimo l’importo di cui al capoverso 1.
Art. 17a (nuovo) Assicurazione presso più istituti di previdenza (art. 13a e 13d LPP)
Le disposizioni sul pensionamento flessibile e sulla riscossione parziale delle prestazioni di vecchiaia saranno applicabili anche nei casi in cui un datore di lavoro abbia concluso contratti d’affiliazione con più istituti di previdenza, cosicché il salariato sarà assicurato contempora- neamente presso più istituti per il reddito conseguito presso quel datore di lavoro. Per questi casi, la legge prevede che il Consiglio federale emani disposizioni di coordinamento. L’assicurazione presso più istituti di previdenza è particolarmente problematica per quanto riguarda il limite di tre versamenti per la riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale. Occorre impedire che, assicurando il medesimo salario presso più istituti di previ- denza, si possa aggirare la limitazione del numero di prelievi di capitale. L’articolo 17a stabili- sce pertanto che per la riscossione dell’avere di vecchiaia sotto forma di capitale vanno con- siderate tutte le affiliazioni relative al medesimo rapporto di lavoro e che anche in caso di più affiliazioni non possono essere effettuati più di tre versamenti.
Art. 17b (nuovo) Aliquote minime di conversione (art. 14 cpv. 2 LPP)
Dal 1° gennaio 2022 alle donne e agli uomini di età compresa tra 62 e 70 anni saranno appli- cabili le stesse aliquote minime di conversione. Nel capoverso 1 figurano le aliquote per gli anni d’età completi. Il capoverso 2 precisa che per gli anni d’età incompleti l’aliquota è calcolata esattamente per ogni mese, vale a mediante interpolazione lineare. Se per esempio nel 2022 un uomo o una donna vorrà rinviare la riscossione della rendita fino all’età di 66 anni e tre mesi, sarà applica- bile un’aliquota minima di conversione del 6,1875 per cento. Questa aliquota risulta dall’inter- polazione lineare dell’aliquota minima del 6,15 per cento (prevista all’età di 66 anni) e di quella del 6,3 per cento (prevista all’età di 67 anni) in base al calcolo seguente: Differenza tra le due aliquote: 6,30 % - 6,15 % = 0,15 % Aumento dell’aliquota per mese: 0,15 %: 12 = 0,0125 % Aliquota da aggiungere per i tre mesi: 0,0125 % x 3 = 0,0375 % Aliquota all’età di 66 anni e 3 mesi: 6,15 % + 0,0375 % = 6,1875 % Gli istituti di previdenza che, conformemente all’articolo 13 capoverso 4 LPP, prevedono un’età di pensionamento minima regolamentare inferiore a 62 anni fisseranno le aliquote di conversione applicabili per il periodo fino ai 62 anni.
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Art. 24, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva Riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento dell’età di riferimento e riduzione delle prestazioni per i superstiti (art. 34a LPP)
L’espressione «età ordinaria di pensionamento» sarà sostituita con «età di riferimento».
Art. 24a, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 6 Riduzione delle prestazioni d’invalidità dopo il raggiungimento dell’età di riferimento (art. 34a LPP)
L’espressione «età di pensionamento» e l’espressione «età ordinaria di pensionamento» sa- ranno sostituite con «età di riferimento».
Art. 26a, rubrica e cpv. 1 Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d’invalidità prima dell’età di riferimento stabilita dal regola- mento (art. 124 cpv. 3 CC; art. 34a LPP)
L’espressione «età di pensionamento» sarà sostituita con «età di riferimento».
Art. 26b, rubrica e cpv. 1 Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d’invalidità dopo l’età di riferimento stabilita dal regolamento (art. 124a cpv. 3 n. 2 e 124c CC; art. 34a LPP)
L’espressione «età di pensionamento» sarà sostituita con «età di riferimento».
Art. 27g, rubrica, nonché cpv. 4 e 5 (art. 53d cpv. 1 LPP e art. 18a cpv. 1 LFLP)
In virtù dell’articolo 53d capoverso 1, terzo periodo LPP, il Consiglio federale avrà in futuro la competenza di precisare i casi in cui si può eccezionalmente rinunciare a una liquidazione parziale. La nuova disposizione ha lo scopo di evitare che si debba procedere a una liquida- zione parziale anche quando questa comporterebbe un onere sproporzionato. Questa modi- fica evita costi eccessivi e tutela i diritti degli assicurati. In caso di liquidazione parziale, se risultano esservi fondi liberi, sussiste un diritto individuale a una parte di essi, se l’uscita è individuale, e un diritto individuale o collettivo, se l’uscita è collettiva (art. 27g cpv. 1). Per la determinazione della presenza o meno di fondi liberi è determinante il conto annuale stilato secondo le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Il nuovo capoverso 4 consentirà agli istituti di previdenza di rinunciare a una liquidazione par- ziale, nel caso di diritti collettivi, se il loro grado di copertura è inferiore al 108 per cento, non dispone di fondi liberi e senza liquidazione parziale il suo grado di copertura varierebbe di al massimo tre punti percentuali. Queste condizioni dovranno essere adempiute cumulativa- mente. Il grado di copertura di un istituto di previdenza è calcolato in base alla formula indicata nell’allegato all’articolo 44 capoverso 1 OPP 2. La prescrizione secondo cui senza liquidazione parziale il grado di copertura non deve variare di più di tre punti percentuali è intesa a evitare che in casi specifici gli assicurati rimanenti nell’istituto di previdenza siano eccessivamente avvantaggiati e venga quindi violato il principio di parità di trattamento (art. 53d cpv. 1 LPP). La rinuncia alla liquidazione non dovrà pertanto avvantaggiare finanziariamente gli assicurati rimanenti a scapito di quelli uscenti. Questa situazione si verificherebbe per esempio se, in
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seguito al taglio della metà del personale, il grado di copertura aumentasse dal 105 al 110 per cento. Se la previdenza è ripartita tra più istituti, l’adempimento delle condizioni per la rinuncia alla liquidazione parziale andrà verificato per ciascun istituto. In caso di copertura insufficiente occorre partire dal presupposto che, per principio, si debba sempre procedere a una liquidazione parziale (tranne nel caso eccezionale di cui al cpv. 5), altrimenti la situazione dell’istituto si aggraverebbe ulteriormente. Il capoverso 4, tuttavia, è una disposizione potestativa, ragion per cui l’organo supremo avrà un certo margine discre- zionale. Potrà pertanto rinunciare alla liquidazione parziale, se saranno adempiute cumulati- vamente le condizioni di cui al capoverso 4. Tuttavia, se la variazione del grado di copertura supererà i tre punti percentuali, si dovrà sempre procedere a una liquidazione parziale. In caso di copertura insufficiente, il limite dei tre punti percentuali è inteso a proteggere gli assicurati rimanenti. Il perito in materia di previdenza professionale dovrà calcolare la variazione del grado di co- pertura e confermarla all’organo supremo. Quest’ultimo avrà il compito di verificare l’adempi- mento delle condizioni per la rinuncia alla liquidazione parziale e di prendere una decisione in merito. Se le condizioni sono adempiute, l’istituto di previdenza non dovrà necessariamente informare gli assicurati conformemente all’articolo 53d capoverso 5 LPP. Tuttavia, non è escluso che gli assicurati interessati esigano un’informazione. La decisione sulla rinuncia alla liquidazione parziale dovrà essere esaminata, se del caso, dall’autorità di vigilanza competente. A fronte di tale rinuncia, gli assicurati uscenti riceveranno unicamente la prestazione di libero passaggio, come nel caso di una normale uscita di singoli assicurati. Il capoverso 5 stabilisce esplicitamente che si potrà rinunciare alla liquidazione parziale se la parte del disavanzo tecnico attribuibile agli assicurati uscenti sarà finanziata e compensata da terzi. In questi casi, in particolare quando è il datore di lavoro che prende a carico la copertura insufficiente, si può evitare un onere sproporzionato (altre possibilità sono il finanziamento tramite un fondo di beneficenza o da parte dell’acquirente).
Art. 32a (nuovo) Cessazione dell’assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni (art. 47a cpv. 8 LPP)
In virtù dell’articolo 47a capoverso 8 il Consiglio federale avrà in futuro la competenza di disci- plinare le spese riconosciute come spese di amministrazione, il prelievo di contributi di risana- mento e i dettagli della continuazione dell’assicurazione nei casi in cui l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza nel quale sono necessari meno di due terzi della prestazione d’uscita per l’acquisto di tutte le prestazioni regolamentari. Cpv. 1 Questo capoverso fa riferimento ai contributi per le spese di amministrazione riscossi presso il datore di lavoro e i suoi dipendenti conformemente al regolamento dell’istituto di previdenza in questione. Agli assicurati di cui all’articolo 47a LPP non potranno essere addebitate spese che per gli altri assicurati sono finanziate in altro modo che attraverso contributi. La disposi- zione di ordinanza fa riferimento alla situazione concreta dell’istituto di previdenza e tiene per- tanto conto delle specificità dei vari istituti. Cpv. 2 Durante il periodo di copertura insufficiente, gli istituti di previdenza potranno riscuotere con- tributi di risanamento anche dagli assicurati di cui all’articolo 47a LPP (contributi destinati a sanare la copertura insufficiente; cfr. art. 65d cpv. 3 lett. a LPP). Essi dovranno versare tali contributi alle stesse condizioni e nella stessa misura degli altri assicurati del loro istituto. La
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disposizione chiarisce inoltre che questi assicurati vanno considerati come tutti gli altri in rela- zione all’importo minimo dei contributi del datore di lavoro. Per quanto concerne i contributi di risanamento è importante che questi assicurati non debbano farsi carico della parte del datore di lavoro, poiché l’ammontare di eventuali contributi di risanamento futuri non è prevedibile al momento della decisione di continuare l’assicurazione. Inoltre, è poco probabile che la coper- tura insufficiente dell’istituto di previdenza sia sorta esclusivamente dopo la cessazione dell’as- sicurazione obbligatoria di questi assicurati. Verosimilmente essa è invece dovuta almeno in parte a fattori presenti già all’epoca in cui essi erano assicurati obbligatoriamente. Cpv. 3 Se una persona licenziata dopo il compimento dei 58 anni trova un nuovo posto di lavoro, ma la relativa copertura assicurativa è nettamente peggiore (p. es. poiché l’attività è a tempo par- ziale o il salario è nettamente inferiore), la disposizione dell’articolo 47a capoverso 4 LPP ga- rantisce che l’assicurato non rifiuti il posto a causa delle ripercussioni per la sua situazione previdenziale. Questi sarà assicurato nella misura corrispondente al nuovo salario presso il nuovo istituto secondo il regolamento del medesimo, mentre rimarrà assicurato presso il pre- cedente istituto, secondo le sue disposizioni regolamentari, nella misura corrispondente alla prestazione d’uscita che resterà presso quest’ultimo. Se per esempio per l’acquisto di tutte le prestazioni regolamentari il nuovo istituto di previdenza necessita solo della metà della presta- zione d’uscita depositata presso il precedente istituto di previdenza, il salario che continua a essere assicurato presso quest’ultimo verrà ridotto della metà. Questo permetterà di evitare una doppia assicurazione. Per il diritto alla continuazione dell’assicurazione, gli istituti di previdenza non potranno preve- dere un ammontare minimo della prestazione d’uscita residua che sia più sfavorevole per l’as- sicurato di quello previsto all’articolo 47a capoverso 4 LPP (un terzo della precedente presta- zione d’uscita). Non potranno per esempio esigere che la prestazione d’uscita residua corri- sponda almeno all’avere che avrebbe accumulato un assicurato per il quale sia sempre stato assicurato l’importo minimo di cui all’articolo 8 capoverso 2 LPP. Cpv. 4 La lacuna che verrà a crearsi in seguito al trasferimento al nuovo istituto di previdenza non potrà essere colmata mediante riacquisti. Nella misura dell’importo trasferito, gli assicurati non potranno appellarsi all’articolo 79b capoverso 1 LPP. Se fosse autorizzato un tale riacquisto, vi sarebbe il rischio di una doppia assicurazione.
Art. 32b (nuovo) Assicurazione facoltativa esclusivamente nell’ambito della previ- denza più estesa per i salariati (art. 4 cpv. 3bis LPP)
Secondo l’articolo 4 capoverso 3bis LPP, i salariati che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata avranno in futuro la possibilità, con il consenso del datore di lavoro, di assicurarsi alla stregua degli indi- pendenti esclusivamente nella previdenza professionale più estesa. La presente disposizione è intesa a migliorare la previdenza di questa categoria di salariati, cui appartengono tipica- mente gli operatori culturali o i docenti supplenti, che potranno così accedere più facilmente all’assicurazione facoltativa. L’articolo 32b precisa quali salariati potranno beneficiare di questa nuova possibilità, vale a dire quelli non assoggettati all’assicurazione obbligatoria. Con il consenso del datore di lavoro, i salariati che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata e non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria po- tranno in futuro assicurarsi esclusivamente nella previdenza professionale più estesa. Quelli tra loro che adempiono le condizioni per l’assicurazione facoltativa nel quadro della LPP (gua- dagno di almeno 21 150 fr.), potranno scegliere, come già possono fare attualmente i lavora- tori indipendenti, se assicurarsi alla previdenza professionale nel quadro della LPP oppure
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esclusivamente nel regime sovraobbligatorio. La nuova possibilità migliorerà pertanto in parti- colare la situazione previdenziale dei lavoratori che a causa della durata limitata degli impieghi o dei frequenti cambiamenti di datore di lavoro non riescono mai a conseguire un salario su- periore alla soglia d’entrata di 21 150 franchi e non possono quindi assicurarsi facoltativa- mente secondo l’articolo 46 LPP. I salariati con rapporti d’impiego di durata limitata o frequenti cambiamenti di datore di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria non avranno invece la possibilità di assicurarsi esclusi- vamente nel regime sovraobbligatorio, dato che la loro previdenza professionale è garantita. Si tratta in primo luogo delle persone i cui rapporti di lavoro hanno una durata superiore a tre mesi, le quali, secondo l’articolo 1j capoverso 1 lettera b, sottostanno all’assicurazione obbli- gatoria fin dall’inizio del rapporto di lavoro. Sottostanno inoltre all’assicurazione obbligatoria i lavoratori il cui rapporto di lavoro, di una durata iniziale inferiore a tre mesi, è successivamente prolungato oltre i tre mesi (art. 1k lett. a). Si tratta infine delle persone che sono state assunte a più riprese dallo stesso datore di lavoro per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi, che sono assicurate obbligatoriamente a partire dall’inizio del quarto mese di lavoro (art. 1k lett. b). Se il datore di lavoro acconsente all’assicurazione secondo l’articolo 4 capoverso 3bis LPP, dovrà partecipare al pagamento dei contributi. I salariati dovranno dimostrare di aver versato i contributi all’istituto di previdenza, il che è necessario non soltanto per quanto concerne i con- tributi AVS, ma anche sul piano fiscale.
Art. 60bbis Acquisto durante o dopo la riscossione di una prestazione di vec- chiaia (art. 79b cpv. 2 lett. b LPP)
In virtù dell’articolo 79b capoverso 2 lettera b LPP, il Consiglio federale disciplina il riscatto (acquisto) per le persone che ricevono già una prestazione della previdenza professionale. Secondo il presente nuovo articolo di ordinanza, se una persona riscuote o ha riscosso una prestazione di vecchiaia di un istituto di previdenza, in caso di acquisto presso un istituto di previdenza l’importo massimo acquistabile si ridurrà dell’importo dell’avere corrispondente alla prestazione di vecchiaia già riscossa. Questa disposizione, che corrisponde a una prassi già vigente (cfr. Bollettino della previdenza professionale dell’UFAS n. 91, [N. 527], in tedesco e francese), impedirà alle persone che riscuotono già una prestazione di vecchiaia di ricostituire una seconda previdenza fiscalmente agevolata mediante acquisti.
Disposizioni transitorie della modifica del...
a. Aliquota minima di conversione per gli uomini e per le donne dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 L’età di riferimento delle donne sarà aumentata progressivamente a 65 anni tra il 1° gennaio 2018 e il 1° gennaio 2021. Con un ritardo di un anno, vale a dire dal 1° gennaio 2019, l’aliquota minima di conversione verrà progressivamente ridotta dal 6,8 al 6,0 per cento. Gli uomini su- biranno soltanto le conseguenze della riduzione dell’aliquota minima di conversione, ma la loro età di riferimento non cambierà. Questa differenza comporta che per un periodo transitorio di tre anni (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021) le aliquote minime di conversione degli uomini e delle donne tra i 62 e i 70 anni non saranno identiche. Prima del 1° gennaio 2019, alle donne che andranno in pensione dopo il compimento del 64° anno d’età si applicherà l’aliquota minima di conversione del 6,8 per cento. Le aliquote applicabili sono riportate in due tabelle separate, per gli uomini al capoverso 1, per le donne al capoverso 2. L’aliquota in caso di anni d’età incompleti al momento della riscos- sione della rendita sarà calcolata esattamente per ogni mese, vale a dire mediante interpola- zione lineare.
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Gli istituti di previdenza che, conformemente all’articolo 13 capoverso 4 LPP, prevedono un’età di pensionamento minima regolamentare inferiore a 62 anni fisseranno le aliquote di conversione applicabili per il periodo fino ai 62 anni. b. Conto di vecchiaia supplementare per gli assicurati della generazione di transizione Al fine di compensare gli effetti della riduzione dell’aliquota di conversione saranno introdotte misure compensative a lungo termine quali l’abbassamento della deduzione di coordinamento, la nuova graduazione degli accrediti di vecchiaia, il supplemento sulle nuove rendite individuali AVS e l’aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi. Queste misure saranno particolarmente efficaci per gli assicurati giovani, che hanno ancora un lunga durata di contribuzione davanti a sé, mentre risulteranno insufficienti per gli assicurati più anziani (generazione di transizione). La riforma prevede pertanto misure speciali per queste persone, che altrimenti rischierebbero di subire una riduzione delle prestazioni. La generazione di transizione sarà costituita dalle persone che il 1° gennaio 2019 avranno già compiuto 45 anni. Per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia, la misura transitoria prevede la soluzione seguente per l’avere di vecchiaia degli assicurati appartenenti alla generazione di transizione: se del caso, al momento della riscossione della rendita il loro avere verrà aumen- tato dell’importo necessario per mantenere le prestazioni a un livello equivalente a quello della rendita calcolata secondo il diritto anteriore. Il capoverso 1 stabilisce le modalità per la tenuta di un conto di vecchiaia separato, in aggiunta al conto testimone «nuova LPP», per gli assicurati della generazione di transizione. Dal 1° gen- naio 2019, per la tenuta di questo conto di vecchiaia supplementare saranno applicati i para- metri previsti dal diritto attuale per quanto riguarda la definizione del salario coordinato, le aliquote degli accrediti di vecchiaia e l’aliquota minima di conversione. Il capoverso 2 stabilisce che il saggio minimo d’interesse applicabile annualmente al conto di vecchiaia supplementare corrisponde al saggio applicato nell’anno civile precedente. Esso deve pertanto corrispondere esattamente a quello applicato al conto testimone «nuova LPP». Saranno applicate per analogia anche le disposizioni specifiche concernenti il prelievo e il rim- borso di fondi nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni e la divisione delle pre- stazioni in caso di divorzio. La disposizione specifica concernente gli acquisti (art. 11 cpv. 5 LPP) non sarà invece applicata, poiché eventuali acquisiti effettuati dopo l’entrata in vigore della riforma non dovranno figurare nel conto di vecchiaia supplementare ma soltanto nel conto testimone «nuova LPP». Cpv. 3 Le disposizioni legali non precisano se la garanzia delle prestazioni accordata alla generazione di transizione valga solo in caso di pensionamento a 65 anni per gli uomini e a 64 anni per le donne (età ordinaria di pensionamento secondo il diritto vigente) o anche in caso di pensiona- mento anteriore. La lettera c capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica della LPP non è inequivocabile su questo punto. Il capoverso 3 della medesima lettera stabilisce che il Consiglio federale disciplina i dettagli. Poiché la legge lascia aperte varie possibilità, il Consi- glio federale pone in consultazione due varianti: - Variante 1 – Nessuna garanzia in caso di pensionamento prima dei 64/65 anni - Variante 2 – Garanzia in caso di pensionamento prima dei 64/65 anni Queste due varianti figurano nelle lettere b capoverso 3 e c capoverso 2 delle disposizioni transitorie dell’OPP 2. Per gli assicurati la differenza tra le due varianti sarà di grande impor- tanza, soprattutto per coloro che lasceranno involontariamente il mondo del lavoro prima dell’età di pensionamento legale. Se una persona riscuoterà la sua prestazione di vecchiaia anche solo un mese prima del compimento del 64° o del 65° anno d’età, con la variante 1 non beneficerà di alcun versamento del Fondo di garanzia LPP a tutela dei diritti acquisiti e potrà dunque attenuare le ripercussioni della riduzione dell’aliquota minima di conversione soltanto attraverso l’abbassamento della deduzione di coordinamento e l’aumento degli accrediti di
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vecchiaia. Con la variante 2, che tiene meglio conto del principio della parità di trattamento, potrà invece beneficiare di un versamento del Fondo di garanzia LPP a tutela dei diritti acqui- siti, che però verrà ridotto proporzionalmente in funzione del periodo di anticipazione.
Variante 1 – Nessuna garanzia in caso di pensionamento prima dei 64/65 anni Per il calcolo dell’importo delle prestazioni degli assicurati della generazione di transizione, il capoverso 3 prevede che in caso di insorgenza dell’evento assicurato (vecchiaia – al raggiun- gimento dei 64° anni per le donne e dei 65° per gli uomini –, invalidità o decesso) l’istituto di previdenza applicherà al conto di vecchiaia supplementare l’aliquota minima di conversione del 6,8 per cento vigente al 31 dicembre 2018. L’importo delle prestazioni risultanti dal conto di vecchiaia supplementare farà stato per la determinazione dell’eventuale diritto alla garanzia delle prestazioni secondo la lettera c delle presenti disposizioni transitorie (cfr. relativo com- mento).
Variante 2 – Garanzia in caso di pensionamento prima dei 64/65 anni Per il calcolo dell’importo delle prestazioni degli assicurati della generazione di transizione, il capoverso 3 prevede che in caso di insorgenza dell’evento assicurato (vecchiaia – al raggiun- gimento dei 64° anni per le donne e dei 65° per gli uomini –, invalidità o decesso) l’istituto di previdenza applicherà al conto di vecchiaia supplementare l’aliquota minima di conversione del 6,8 per cento vigente al 31 dicembre 2018. Per le rendite di vecchiaia la cui riscossione inizierà prima del compimento dei 64 anni (donne) o 65 anni d’età (uomini), l’aliquota di con- versione del 6,8 per cento verrà ridotta di 0,2 punti percentuali per anno di anticipazione. Per una donna che andrà in pensione a 62 anni, l’aliquota di conversione sarà per esempio del 6,4 per cento (6,8 % – 2 x 0,2 %). L’importo delle prestazioni risultanti dal conto di vecchiaia supplementare farà stato per la determinazione dell’eventuale diritto alla garanzia delle pre- stazioni secondo la lettera c delle presenti disposizioni transitorie (cfr. relativo commento). Il capoverso 4 stabilisce che in caso di libero passaggio l’importo del conto di vecchiaia sup- plementare dovrà essere comunicato al nuovo istituto di previdenza o all’istituto di libero pas- saggio, affinché siano preservate le informazioni necessarie per la fissazione della garanzia delle prestazioni e di un eventuale diritto presso il Fondo di garanzia LPP. Le modalità per il calcolo della prestazione d’uscita del conto di vecchiaia supplementare varranno fino al mo- mento in cui l’avere di vecchiaia sarà effettivamente trasferito alla fondazione di libero passag- gio.
c. Garanzia delle prestazioni per la generazione di transizione Queste disposizioni sanciscono il principio secondo cui gli istituti di previdenza dovranno ga- rantire agli assicurati della generazione di transizione un importo della rendita equivalente a quello calcolato conformemente alle disposizioni vigenti prima dell’adeguamento dell’aliquota minima di conversione. Il capoverso 1 descrive il principio generale del mantenimento del livello delle prestazioni. Al verificarsi di un evento assicurato, l’istituto di previdenza dovrà calcolare la rendita in base al conto di vecchiaia supplementare e confrontarla con la rendita regolamentare (la rendita calcolata in base al conto testimone «nuova LPP» è garantita). Se la rendita calcolata in base al conto di vecchiaia supplementare risulterà più elevata di quella regolamentare, all’assicurato andrà garantito il primo importo (la rendita calcolata in base al conto testimone «nuova LPP» è garantita). Nel caso delle rendite di vecchiaia, la garanzia (ovvero la differenza tra la rendita versata e la rendita regolamentare) verrà finanziata mediante sovvenzioni versate all’istituto di previdenza dal Fondo di garanzia LPP.
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Esempio 1: Rendita regolamentare = 22 000 franchi Rendita calcolata in base al conto testimone «nuova LPP» = 20 000 franchi Rendita calcolata in base al conto di vecchiaia supplementare = 23 000 franchi In questo esempio la rendita calcolata in base al conto testimone «nuova LPP» (20 000 fr.) è inferiore alla rendita regolamentare (22 000 fr.). Viene pertanto considerata in primo luogo la rendita regolamentare. Questa va successivamente confrontata con la rendita calcolata in base al conto di vecchiaia supplementare (23 000 fr.). Dato che la rendita regolamentare è più bassa, deve essere fornita una garanzia (1000 fr.). Esempio 2: Rendita regolamentare = 22 000 franchi Rendita calcolata in base al conto testimone «nuova LPP» = 20 000 franchi Rendita calcolata in base al conto di vecchiaia supplementare = 21 000 franchi In questo esempio la rendita calcolata in base al conto testimone «nuova LPP» (20 000 fr.) è inferiore alla rendita regolamentare (22 000 fr.). Viene pertanto considerata in primo luogo la rendita regolamentare. Questa va successivamente confrontata con la rendita calcolata in base al conto di vecchiaia supplementare (21 000 fr.). Dato che la prima è maggiore della seconda, non deve essere fornita alcuna garanzia. Esempio 3: Rendita regolamentare = 20 000 franchi Rendita calcolata in base al conto testimone «nuova LPP» = 22 000 franchi Rendita calcolata in base al conto di vecchiaia supplementare = 21 000 franchi In questo esempio la rendita calcolata in base al conto testimone «nuova LPP» (22 000 fr.) è superiore alla rendita regolamentare (20 000 fr.). Viene pertanto considerata in primo luogo la rendita calcolata in base al conto testimone «nuova LPP». Questa va successivamente con- frontata con la rendita calcolata in base al conto di vecchiaia supplementare (21 000 fr.). Dato che la prima è maggiore della seconda, non deve essere fornita alcuna garanzia supplemen- tare. Variante 1 – Nessuna garanzia in caso di pensionamento prima dei 64/65 anni Il capoverso 2 precisa la procedura nel caso delle prestazioni di vecchiaia riscosse prima o dopo il compimento del 64° anno d’età per le donne e del 65° anno d’età per gli uomini oppure sotto forma di capitale. La garanzia varrà soltanto se il pensionamento avverrà al raggiungi- mento di queste età o successivamente, poiché l’attuale legislazione garantisce le prestazioni di vecchiaia soltanto a partire da esse. Lo stesso varrà nel caso in cui le prestazioni di previ- denza verranno riscosse sotto forma di capitale. Dato che l’istituto di previdenza deve com- pensare soltanto la differenza tra le rendite, non si potrà beneficiare di alcuna garanzia in caso di riscossione delle prestazioni di previdenza sotto forma di capitale. Il capoverso 2 disciplina inoltre i casi in cui la rendita sarà riscossa dopo il raggiungimento delle età summenzionate. Anche in questi casi la garanzia varrà soltanto per le prestazioni di vecchiaia che si sarebbero riscosse al raggiungimento di queste età. L’istituto di previdenza dovrà pertanto calcolare in base al conto di vecchiaia supplementare l’importo della rendita che si sarebbe riscossa al raggiungimento di queste età (cfr. lett. b delle disposizioni transito- rie), per poter determinare esattamente l’ammontare della garanzia. I principi summenzionati saranno applicabili per analogia anche ai casi in cui la rendita di vecchiaia verrà riscossa in più scaglioni o sotto forma di liquidazione parziale in capitale. Se per esempio una metà della rendita sarà riscossa a partire dai 62 anni e l’altra metà a partire dai 65 anni, la garanzia varrà soltanto per la parte riscossa a partire dai 65 anni.
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Variante 2 – Garanzia in caso di pensionamento prima dei 64/65 anni Il capoverso 2 precisa la procedura nel caso delle prestazioni di vecchiaia riscosse prima del raggiungimento dell’età minima di pensionamento (62 anni) o dopo il compimento del 64° anno d’età per le donne e del 65° anno d’età per gli uomini oppure in caso di riscossione sotto forma di capitale. La garanzia varrà soltanto se il pensionamento avverrà al raggiungimento dell’età minima di pensionamento o successivamente. Lo stesso varrà nel caso in cui le prestazioni di previdenza verranno riscosse sotto forma di capitale. Dato che l’istituto di previdenza deve compensare soltanto la differenza tra le rendite, non si potrà beneficiare di alcuna garanzia in caso di riscossione delle prestazioni di previdenza sotto forma di capitale. Il capoverso 2 disciplina inoltre i casi in cui la riscossione della rendita inizierà dopo il compi- mento del 64° anno d’età per le donne e dopo il 65° anno d’età per gli uomini. Anche in questi casi la garanzia varrà soltanto per le prestazioni di vecchiaia che si sarebbero riscosse al raggiungimento di queste età. L’istituto di previdenza dovrà pertanto calcolare in base al conto di vecchiaia supplementare l’importo della rendita che si sarebbe riscossa al raggiungimento di queste età (cfr. lett. b delle disposizioni transitorie), per poter determinare esattamente l’am- montare della garanzia. I principi summenzionati saranno applicabili per analogia anche ai casi in cui la rendita di vecchiaia verrà riscossa in più scaglioni o sotto forma di liquidazione parziale in capitale. Se per esempio una metà della rendita sarà riscossa a partire dai 60 anni e l’altra metà a partire dai 65 anni, la garanzia varrà soltanto per la parte riscossa a partire dai 65 anni. Il capoverso 3 stabilisce che un istituto di previdenza potrà chiedere sovvenzioni al Fondo di garanzia LPP per finanziare la differenza tra le rendite, se l’importo della rendita di vecchiaia calcolata in base al conto di vecchiaia supplementare risulterà superiore a quello della rendita regolamentare (fermo restando che la rendita calcolata in base al conto testimone «nuova LPP» sarà garantita). Queste condizioni non varranno per le rendite d’invalidità e per i super- stiti: nel loro caso sarà l’istituto di previdenza stesso a dover finanziare la differenza tra le rendite. Il capoverso 4 stabilisce che per gli assicurati della generazione di transizione il cui salario è assicurato in un piano di previdenza che distingue tra copertura obbligatoria e copertura più estesa, o in più piani di previdenza di uno o più istituti di previdenza si applicheranno condizioni analoghe a quelle previste per gli assicurati della generazione di transizione che hanno un unico piano di previdenza presso un unico istituto di previdenza. In questi casi i dati dei vari conti verranno aggregati. Con questa disposizione si vuole impedire che un datore di lavoro possa ripartire la previdenza professionale dei suoi dipendenti al fine di beneficiare indebita- mente delle garanzie delle prestazioni. Il Fondo di garanzia LPP potrà esigere dal datore di lavoro e dagli istituti di previdenza inte- ressati tutte le attestazioni che riterrà opportune. Una procedura analoga è già prevista attual- mente per le sovvenzioni per sfavorevole struttura d’età. I conti delle persone assicurate presso più istituti di previdenza o in più piani di previdenza in quanto hanno più datori di lavoro non verranno aggregati. In questi casi, infatti, non vi è alcun rischio di abuso. Il capoverso 5 garantisce che i versamenti sotto forma di capitale o gli averi di vecchiaia presso istituti di libero passaggio non procurino vantaggi indebiti agli assicurati. Questa disposizione corrisponde a quella per la valutazione dell’adeguatezza dei piani di previdenza (art. 1 cpv. 4). Prima che sia presentata una richiesta di sovvenzioni al Fondo di garanzia LPP, l’assicurato interessato dovrà annunciare al suo istituto di previdenza eventuali averi di libero passaggio. Il Fondo di garanzia LPP potrà esigere tutte le attestazioni che riterrà opportune.
d. Prestazioni di libero passaggio secondo l’art. 14 cpv. 4 Per l’eventualità della ripresa dell’attività lucrativa, si dovrà continuare a tenere il conto di vec- chiaia degli assicurati totalmente o parzialmente invalidi. Nel caso degli assicurati che sono
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divenuti invalidi prima del 1° gennaio 2019, dal 2019 il salario coordinato verrà aumentato del 9 per cento e saranno applicate le nuove aliquote degli accrediti di vecchiaia. Queste misure serviranno a compensare la riduzione dell’aliquota di conversione. Senza di esse, gli assicurati che non riceveranno più la rendita d’invalidità a causa della ripresa dell’attività lucrativa si ve- drebbero in seguito ridurre la rendita di vecchiaia, talvolta in misura considerevole. L’aumento del 9 per cento, che corrisponde alla differenza percentuale tra il 34 per cento (= 500 % x 6,8 %) e il 31,2 per cento (= 520 % x 6,0 %), tiene conto sia della riduzione dell’aliquota di conversione che dell’aumento delle aliquote degli accrediti di vecchiaia. Il salario coordinato non dovrà però essere aumentato oltre il salario coordinato massimo per l’anno 2019, pari a 63 450 franchi. Dato che nella pratica l’avere di vecchiaia delle persone totalmente o parzialmente invalide viene calcolato solo in caso di bisogno, vale a dire soltanto in caso di scomparsa dell’invalidità o di conguaglio della previdenza professionale in seguito a divorzio, anche questi calcoli ade- guati andranno effettuati solo in questi casi. Questo permetterà di evitare un onere ammini- strativo superfluo in tutti gli altri casi.
e. Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e d’invalidità Per compensare la riduzione dell’aliquota di conversione, occorrerà aumentare del 9 per cento il salario coordinato impiegato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e d’invalidità. L’aumento del 9 per cento, che corrisponde alla differenza percentuale tra il 34 per cento (= 500 % x 6,8 %) e il 31,2 per cento (= 520 % x 6,0 %), tiene conto sia della riduzione dell’aliquota di conversione che dell’aumento delle aliquote degli accrediti di vec- chiaia. Il salario coordinato non dovrà però essere aumentato oltre il salario coordinato mas- simo per l’anno 2019, pari a 63 450 franchi.
f. Acquisti destinati a compensare le riduzioni dovute al prelievo anticipato di presta- zioni di vecchiaia Conformemente all’articolo 1b capoverso 1 OPP 2, gli istituti di previdenza possono dare agli assicurati la possibilità di effettuare acquisti supplementari, oltre a quello di tutte le prestazioni regolamentari, al fine di compensare totalmente o in parte la riduzione delle prestazioni di vecchiaia implicata dalla loro riscossione anticipata. Secondo il capoverso 2 del medesimo articolo, gli istituti di previdenza che consentono tali acquisti supplementari devono definire i loro piani di previdenza in modo che, qualora l’assicurato rinunci al pensionamento anticipato, l’obiettivo delle prestazioni previsto nel regolamento sia superato al massimo del 5 per cento. La riforma non modificherà la regolamentazione dell’articolo 1b, cosicché continuerà a essere possibile effettuare acquisti destinati a compensare le riduzioni dovute al prelievo anticipato di prestazioni di vecchiaia. Tuttavia, poiché con la riforma l’età minima di pensionamento aumen- terà da 58 ad almeno 60 anni, non è escluso che gli acquisti effettuati da assicurati che preve- devano di andare in pensione all’età minima attuale di 58 anni determinino il superamento della soglia di cui all’articolo 1b capoverso 2. Dato che questi acquisiti erano leciti al momento in cui sono stati effettuati, occorre stabilire che un eventuale superamento dell’obiettivo delle prestazioni di oltre il 5 per cento dovuto a tali acquisti non costituisce una violazione del prin- cipio di adeguatezza.
3.11 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)
Art. 3 cpv. 1 e 2 lett. b Cpv. 1 In questa disposizione «età di ordinaria della rendita AVS» è sostituito con «età di riferimento». Inoltre, la riscossione delle prestazioni di vecchiaia derivanti da polizze e conti del pilastro 3a
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verrà coordinata con le disposizioni sulla riscossione delle prestazioni di vecchiaia degli istituti di previdenza. Conformemente all’articolo 3 capoverso 1, le prestazioni di vecchiaia derivanti da polizze e conti del pilastro 3a potranno essere riscosse al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento, vale a dire a partire dal compimento del 60° anno d’età. L’età di 60 anni corrisponde all’età minima che gli istituti di previdenza possono prevedere per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia secondo l’articolo 13 capoverso 4 LPP. Cpv. 2 lett. b L’impiego degli averi depositati su conti e polizze del pilastro 3a per effettuare riscatti presso un istituto di previdenza e il trasferimento su altri conti e polizze del pilastro 3a saranno in futuro disciplinati nell’articolo 3bis. Il capoverso 2, invece, disciplinerà soltanto i casi in cui gli averi del pilastro 3a lasciano definitivamente il sistema previdenziale.
Art. 3bis (nuovo) Trasferimento di prestazioni a istituti di previdenza o altre forme ri- conosciute di previdenza Il nuovo articolo 3bis disciplina i casi in cui gli averi del pilastro 3a vengono trasferiti all’interno del sistema previdenziale. Cpv. 1 lett. a Attualmente l’impiego degli averi depositati su conti e polizze del pilastro 3a per effettuare riscatti presso un istituto di previdenza è disciplinato nell’articolo 3 capoverso 2. Il presente capoverso non comporta alcun cambiamento materiale rispetto alla disposizione vigente. Nel diritto vigente gli assicurati hanno già la possibilità di disdire il rapporto di previdenza e di trasferire l’avere per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza. Si tratta di un tra- sferimento lecito, fiscalmente neutro. Cpv. 1 lett. b Attualmente il trasferimento degli averi depositati su conti e polizze del pilastro 3a a un altro istituto del pilastro 3a è disciplinato nell’articolo 3 capoverso 2. Il presente capoverso non com- porta alcun cambiamento materiale rispetto alla disposizione vigente. Nel diritto vigente gli assicurati hanno già la possibilità di disdire il rapporto di previdenza e di trasferire l’avere a un altro istituto del pilastro 3a. Si tratta di un trasferimento lecito, fiscalmente neutro. Va tenuto presente che nel caso delle soluzioni assicurative il valore dell’avere può risultare inferiore agli importi versati. A questo proposito vanno considerate le condizioni contrattuali dell’istituto d’as- sicurazione. Cpv. 2 Con questo capoverso sarà codificata nell’ordinanza una prassi vigente dal 2014. Prima di allora l’impiego dell’avere del pilastro 3a per effettuare un riscatto presso un istituto di previ- denza era autorizzato soltanto se il rapporto di previdenza veniva completamente sciolto. La condizione per lo scioglimento era che l’intero avere fosse utilizzato per il riscatto. Se l’avere del pilastro 3a superava l’importo massimo acquistabile nel 2° pilastro, lo scioglimento non era autorizzato. In particolare non era consentito prelevare dal 3° pilastro soltanto la parte dell’avere effettivamente necessaria per colmare la lacuna previdenziale nel 2° pilastro. Que- sta interpretazione restrittiva della disposizione veniva giustificata con il tenore della frase in- troduttiva dell’articolo 3 capoverso 2 («il rapporto di previdenza è sciolto»). Nel Bollettino della previdenza professionale n. 136 (N. 893, in tedesco e francese), l’UFAS si è distanziato dalla rigida posizione adottata fino ad allora, ritenendo che discriminasse le persone che hanno solo un unico pilastro 3a rispetto a quelle che dispongono di più averi, per le quali è più facile scio- gliere completamente un rapporto di previdenza. L’UFAS si è pertanto detto del parere che un trasferimento parziale del pilastro 3a andasse autorizzato, a condizione che fosse impiegato per colmare interamente la lacuna nel 2° pilastro. Ha invece mantenuto il divieto di effettuare trasferimenti parziali volti a colmare solo una parte della lacuna nel 2° pilastro. La nuova prassi
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sarà introdotta nell’ordinanza: il trasferimento di una parte del capitale di previdenza per l’ac- quisto di prestazioni del 2° pilastro sarà dunque possibile, se permetterà di colmare intera- mente la lacuna previdenziale. Esempio: Riscatto possibile nel 2° pilastro: 50 000 franchi. Avere di previdenza nel pilastro 3a: 70 000 franchi. Non è possibile effettuare un riscatto di soli 30 000 franchi nel 2° pilastro, poi- ché occorre colmare interamente la lacuna di 50 000 franchi. Cpv. 3 L’attuale tenore dell’articolo 3 OPP 3 non è molto chiaro riguardo all’ammissibilità del trasferi- mento del capitale di previdenza da una forma riconosciuta di previdenza a un’altra dopo il raggiungimento dell’età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia. Una tale ope- razione dovrebbe però essere ammessa e non si dovrebbe impedire agli assicurati che trovano una forma riconosciuta di previdenza più vantaggiosa di trasferirvi il loro avere del pilastro 3a. Questa nuova diposizione d’ordinanza fa chiarezza al riguardo. Un tale trasferimento dell’avere del pilastro 3a sarà autorizzato fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Se l’intestatario della previdenza dimostrerà che continua a esercitare un’attività lucrativa, il trasferimento potrà essere effettuato anche successivamente. Inoltre, le donne e gli uomini dovranno poter continuare anche in futuro a impiegare gli averi del pilastro 3a dopo i 60 anni per riscattare le prestazioni di un istituto di previdenza esente da imposte. Nel caso delle polizze assicurative del pilastro 3a occorre tuttavia tenere presenti le seguenti disposizioni particolari: una polizza assicurativa che scade prima del raggiungimento dell’età minima per la riscossione delle prestazioni (vale a dire prima del 60° anno d’età) dovrà essere obbligatoriamente trasferita. Una polizza che scade dopo questo termine non potrà invece più essere trasferita, nemmeno se l’assicurato continuerà a lavorare oltre l’età di riferimento. Se il contratto lo prevede, tuttavia, la durata di tali polizze potrà essere prolungata prima della loro scadenza, ma al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento e solo a condizione di proseguire l’attività lucrativa.
Art. 7 cpv. 3 L’espressione «età ordinaria della rendita AVS» sarà sostituita con «età di riferimento».
3.12 Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
Art. 7 cpv. 1 lett. d e 22 cpv. 2 lett. a La soppressione della franchigia per i lavoratori in età AVS (vigenti art. 7 cpv. 1 lett. d e 22 cpv. 2 lett. a) prevista con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 inciderà anche sul concetto di salario, definito all’articolo 7, e su quello di guadagno assicurato, definito all’arti- colo 22. Le lettere che contemplano le relative eccezioni possono dunque essere abrogate.
Art. 46 cpv. 2, secondo periodo Il capoverso 2 è adeguato alla nuova terminologia con l’introduzione dell’espressione «età di riferimento» (art. 21 LAVS). Questo non comporta alcuna modifica materiale della disposi- zione.
Art. 134 cpv. 2 Il capoverso 2 è adeguato alla nuova terminologia con l’introduzione dell’espressione «età di riferimento» (art. 21 LAVS). Questo non comporta alcuna modifica materiale della disposi- zione.
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3.13 Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)
Art. 19 cpv. 3 e 20 cpv. 2 La soppressione della franchigia per i lavoratori in età AVS (art. 6quater OAVS, menzionata nei vigenti art. 19 cpv. 3 e 20 cpv. 2 OAM) prevista con la riforma della previdenza per la vec- chiaia 2020 inciderà anche sulle prescrizioni di calcolo per i contributi dovuti sulle indennità giornaliere dell’assicurazione militare. L’attuale rimando all’articolo 6quater OAVS va dunque stralciato. Inoltre nell’articolo 19 capoverso 3 si procederà a un adeguamento alla nuova terminologia, con l’introduzione dell’espressione «età di riferimento» (art. 21 LAVS).
Art. 23 cpv. 2 L’espressione «età della rendita AVS» è sostituita con «età di riferimento secondo l’articolo 21 LAVS». Questo non comporta alcuna modifica materiale della disposizione.
3.14 Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)
Art. 3a (nuovo) Anticipazione della rendita di vecchiaia Il fatto che il diritto all’indennità si estingue al più tardi con il compimento dei 65 anni si evince dall’articolo 1a capoverso 4bis LIPG. Dato che questa disposizione è entrata in vigore il 1° feb- braio 2015, nel messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 (adottato nel novembre 2014) non era stato possibile adeguarla alla nuova terminologia («età di riferi- mento») né includervi la possibilità dell’anticipazione di una percentuale di rendita. Cpv. 1 e 2 Questo nuovo articolo stabilisce che il diritto alle IPG si estingue in caso di anticipazione di una rendita intera di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 LAVS (cpv. 1). Poiché il medesimo arti- colo della LAVS consentirà di riscuotere anticipatamente anche solo una parte delle rendita di vecchiaia AVS, le persone che si avvalgono di questa possibilità continueranno ad avere diritto alle IPG in misura corrispondente alla percentuale di rendita non riscossa (cpv. 2).
3.15 Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI)
Art. 10d cpv. 2 Si tratta di un adeguamento alla nuova terminologia, che introduce l’espressione «età di riferi- mento» (art. 21 LAVS). Questo non comporta alcuna modifica materiale della disposizione.
Art. 12 Questo articolo si fonda sull’articolo 13 capoverso 3 LADI. Poiché questa disposizione legale sarà abrogata con la riforma, occorre abrogare anche il relativo articolo dell’ordinanza.
Art. 32, rubrica e rimando a un articolo della LADI Prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale (art. 18c cpv. 1 LADI)
L’articolo 18c capoverso 1 LADI, nel suo nuovo tenore, stabilisce che le prestazioni di vec- chiaia dell’AVS e della previdenza professionale sono dedotte dall’indennità di disoccupa- zione. La rubrica dell’articolo 32 OADI dovrà essere adeguata, poiché questa disposizione fa riferimento unicamente alla prestazioni della previdenza professionale da dedurre dall’inden- nità di disoccupazione. L’articolo 32 OADI preciserà inoltre che sono considerate prestazioni
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di vecchiaia da dedurre quelle versate prima dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capo- verso 1 LAVS. Questo non comporta alcuna modifica materiale della disposizione.
Art. 41b cpv. 1 Il capoverso 1 è adeguato alla nuova terminologia con l’introduzione dell’espressione «età di riferimento» (art. 21 LAVS). Questo non comporta alcuna modifica materiale della disposi- zione.
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4 Ripercussioni
4.1 In generale
Le disposizioni d’ordinanza sono state discusse intensamente da entrambe le commissioni consultive del Consiglio federale (Commissione federale dell’AVS/AI e Commissione LPP), anche in occasione di due letture, e adeguate tenendo conto dei loro pareri. Con le loro rac- comandazioni, le commissioni volevano che il Consiglio federale sfruttasse al massimo il suo margine di azione al fine di snellire il più possibile l’attuazione amministrativa delle disposizioni legali ed evitare così nuovi oneri, non da ultimo nell’ottica del contenimento della crescita delle spese amministrative. Dato che l’ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 non fa altro che at- tuare la legge federale sulla riforma, le presenti modifiche non comporteranno ulteriori riper- cussioni rispetto a quelle già previste dalla legge. Questo non vale tuttavia per l’articolo 10 OPP 2, le cui ripercussioni finanziarie particolari sono illustrate nel relativo commento. Queste disposizioni, incluse nella riforma in seguito a un rapporto del Consiglio federale, hanno lo scopo di ridurre i costi della regolamentazione. La variante 2 relativa alle misure della LPP a favore della generazione di transizione comporterebbe maggiori spese per circa 100 milioni di franchi nel 2030 (500 invece di 400 mio. fr. nel 2030). Le ripercussioni della riforma sono presentate nel messaggio del Consiglio federale. Le sue spiegazioni sono tuttora valide, benché il Parlamento abbia nel frattempo attenuato la riforma in alcuni punti (cfr. n. 4.1.1). Più precisamente il Parlamento ha adottato le misure relative all’armonizzazione dell’età di riferimento a 65 anni nell’AVS e nella LPP, la flessibilizzazione della riscossione della rendita nell’AVS e nella LPP, l’aumento dell’IVA (di 0,6 punti percentuali anziché di 1,5 punti percentuali come proposto dal Consiglio federale), la riduzione dell’ali- quota minima di conversione dal 6,8 al 6 per cento, le misure compensative per la generazione di transizione nella LPP e diverse misure previste per la regolamentazione dell’obbligo contri- butivo AVS. Per quanto concerne le misure compensative volte a mantenere il livello delle rendite, il pro- getto approvato dal Parlamento si scosta notevolmente da quello proposto dal Consiglio fede- rale nel suo messaggio (cfr. n. 4.1). Il Parlamento ha tra l’altro respinto le proposte del Governo concernenti l’aumento della quota minima, la riduzione della soglia d’entrata LPP, la soppres- sione della deduzione di coordinamento LPP, l’allineamento del tasso di contribuzione AVS degli indipendenti su quello dei salariati e le misure concernenti le prestazioni per i superstiti. Le ripercussioni delle misure approvate dal Parlamento nonché ulteriori informazioni sul suo progetto di riforma possono essere consultate sul sito Internet dell’Ufficio federale delle assi- curazioni sociali all’indirizzo https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-so- ciali/ahv/riforme-e-revisioni/altersvorsorge2020.html.
4.2 Il progetto del Parlamento
Nel quadro dell’elaborazione del messaggio del Consiglio federale sulla riforma della previ- denza per la vecchiaia 2020, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in collaborazione con la Segreteria di Stato dell’economia, ha commissionato all’istituto di ricerca Ecoplan uno studio sulle ripercussioni della riforma rilevanti per l’occupazione10. I principali risultati di questo studio sono stati riassunti nel messaggio nella sezione sulle ripercussioni economiche della riforma11.
10 A. Müller et al., « Reform der Altersvorsorge 2020: Auswirkungen auf Beschäftigung, Löhne und Arbeitskosten », in Beiträge zur Sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 9/14, Berna 2014 (disponibile in tedesco, con riassunto in italiano). 11 Messaggio del 19 novembre 2014 sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020; FF 2015 1, in partico- lare pag. 217 segg.
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Nei suoi dibattiti, il Parlamento si è occupato molto intensamente delle ripercussioni economi- che della riforma. In particolare si è temuto che le proposte del Consiglio federale per il finan- ziamento dell’AVS attraverso l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto e per la compensa- zione della riduzione dell’aliquota minima di conversione LPP potessero gravare eccessiva- mente sull’economia, e in particolare sui settori che occupano un gran numero di persone con redditi modesti o di lavoratori a tempo parziale. Per rendere la riforma il più possibile compati- bile con le esigenze dell’economia, il Parlamento ha preso le seguenti decisioni: - aumento dell’IVA di soli 0,6 punti percentuali anziché di 1,5; - rinuncia alla riduzione della soglia d’entrata (reddito minimo) per l’assoggettamento alla LPP; così facendo, il Parlamento ha rinunciato ad assoggettare alla LPP circa 220 000 nuovi assicurati con redditi modesti; - rinuncia alla soppressione della deduzione di coordinamento, che verrà soltanto ab- bassata e flessibilizzata, in modo da ridurre nettamente gli effetti soglia nelle fasce di reddito basse; aumento di 1 punto percentuale degli accrediti di vecchiaia per le fa- sce d’età comprese tra i 35 e i 44 anni e tra i 45 e i 54 anni. Queste misure, da sole, non avrebbero permesso di evitare una riduzione delle rendite dovuta alla diminuzione dell’aliquota minima di conversione LPP, il che avrebbe pregiudicato uno dei principali obiettivi della riforma. Anche un altro obiettivo della riforma, ossia l’eliminazione delle lacune previdenziali delle persone con salari modesti o occupate a tempo parziale, avrebbe potuto essere raggiunto solo parzialmente. Per questa ragione il Parlamento ha deciso di adot- tare due misure compensative aggiuntive che consistono nell’introduzione di un supplemento di 70 franchi al mese sulle nuove rendite di vecchiaia AVS e nell’aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi dal 150 al 155 per cento della rendita massima di vec- chiaia. Il supplemento e l’aumento del limite massimo saranno finanziati attraverso un incre- mento dei contributi AVS di 0,30 punti percentuali, a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. Queste due misure permetteranno di raggiungere pienamente l’obiettivo di mantenere il livello delle prestazioni della previdenza per la vecchiaia nonché di colmare un’attuale lacuna del sistema previdenziale. La soluzione adottata permetterà però di ripartire i relativi costi in modo più omogeneo e solidale. Le decisioni del Parlamento corrispondono al modello elaborato dal Consiglio degli Stati. Il Consiglio nazionale avrebbe preferito un altro modello, che prevedeva la soppressione della deduzione di coordinamento e l’adozione delle misure compensative soprattutto nel 2° pilastro. Entrambe le Camere hanno analizzato in modo molto approfondito le ripercussioni dei due modelli sull’onere contributivo. Alle fine si è imposto in entrambe il modello del Consiglio degli Stati. Nel complesso, le decisioni del Parlamento riducono l’onere a carico dell’economia nazionale dovuto alle misure compensative volte a garantire il livello delle prestazioni nella LPP dallo 0,8 allo 0,7 per cento della somma dei salari AVS.
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