Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera Strumenti di gestione e servizio giuridico
Commento alla revisione totale dell’ordinanza del 7 novembre 2007 sulla meteorologia e la climatologia (OMet; RS 429.11)
1 Situazione iniziale
Revisione totale dell’OMet L’OMet disciplina gli emolumenti riscossi da MeteoSvizzera per le prestazioni dell’offerta di base. En- trata in vigore nel 2007 e mai modificata, è nel frattempo superata e andrebbe pertanto aggiornata per tenere contro dei cambiamenti intervenuti nella società, delle nuove conoscenze scientifiche e delle tendenze in atto sul piano internazionale. In questi anni MeteoSvizzera ha costantemente adeguato i contenuti e l’estensione della sua offerta di base all’evoluzione dei tempi. Inoltre sono sorti nuovi canali di distribuzione (in particolare i media elet- tronici) che consentono di far beneficiare direttamente la collettività dei servizi proposti. Per motivi economici, o in seguito a sviluppi tecnologici, MeteoSvizzera ha abbandonato alcune prestazioni o le ha ulteriormente sviluppate e ne ha introdotte di nuove. Tutti questi fattori rendono necessario un ade- guamento delle disposizioni dell’OMet che reggono l’offerta di base e il calcolo degli emolumenti. Il regime attuale degli emolumenti è inoltre messo in discussione dai recenti sviluppi nel settore dei dati aperti dell’amministrazione pubblica, i cosiddetti open government data (OGD). Ostacoli ammini- strativi e commerciali frenano sovente l’utilizzazione dei dati prodotti dallo Stato riducendone l’utilità economica. Per rimediarvi sono attualmente in corso sforzi per favorirne il più possibile l’accessibilità. Questa tendenza è in parte già molto diffusa in Europa, con la conseguenza che nei Paesi limitrofi i dati meteorologici e climatologici sono spesso disponibili gratuitamente. Cresce così il rischio che questi dati europei soppiantino vieppiù quelli svizzeri e causino quindi una perdita di entrate. Un altro rischio è che gli utenti svizzeri ricorrano ai dati e alle informazioni di fornitori che non dispongono di conoscenze meteorologiche e climatologiche specifiche sulla Svizzera. Per ridurre questi rischi è ne- cessario rendere più semplice, trasparente e al passo con i tempi l’attuale regime degli emolumenti. Nella primavera del 2017 le Camere federali hanno deciso che anche in futuro potranno essere ri- scossi emolumenti per prestazioni meteorologiche e climatologiche (stralcio della mozione 12.3335 della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazio- nale). Tuttavia, membri influenti del Parlamento erano dell’avviso che andasse perseguita una mag- giore utilizzazione dei dati. La presente revisione tiene conto di entrambe le posizioni: mantiene il principio dell’obbligatorietà degli emolumenti, ma introduce nuove basi di calcolo e incentivi per favori- re l’utilizzazione dei dati meteorologici e climatologici. Da diversi studi e discussioni è emerso che l’importanza di questi dati per le autorità, l’economia e la società in generale è aumentata negli ultimi anni e che, in considerazione dei cambiamenti climatici, continuerà a crescere in futuro. I dati meteo- rologici e climatologici sono per esempio utilizzati per prevenire pericoli naturali, elaborare strategie di adeguamento ai cambiamenti climatici, valutare soluzioni alternative di produzione energetica, svilup- pare nuove tecniche nel settore delle costruzioni, elaborare studi per le assicurazioni e, in generale, per soddisfare i bisogni specifici di settori dipendenti dalle condizioni meteorologiche quali il commer- cio, i trasporti, l’agricoltura o il turismo.
La presente revisione si è inoltre resa necessaria in seguito al riesame dei sussidi effettuato dal Con- siglio federale nel quadro del Consuntivo 2015 1 e dal quale è risultato che la procedura per la conces- sione di contributi a istituzioni che sostengono l’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) deve essere precisata nell’OMet. Dato che oltre la metà delle disposizioni sono soggette a modifica, occorre procedere a una revisione totale dell’OMet.
Prescrizioni della legge federale sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1) Giusta l’articolo 3 LMet, l’ufficio federale riscuote emolumenti per le prestazioni dell’offerta di base che possono essere graduati in funzione del genere di utilizzazione. Nel calcolo degli emolumenti deve inoltre tenere adeguatamente conto dell’utilità generale e dei bisogni dei Cantoni e della scienza. La presente revisione prevede di rafforzare questi aspetti per favorire un’utilizzazione il più possibile ampia delle prestazioni malgrado siano mantenuti, come illustrato nel capitolo precedente, gli emolu- menti. La diffusione alla collettività di prestazioni meteorologiche e climatologiche si fonda sull’articolo 1 ca- poverso 1 lettera h LMet. Dal messaggio del Consiglio federale del 22 aprile 1998 sulla LMet emerge che vi rientra anche un servizio d’informazione esaustiva sul clima in Svizzera nelle tre lingue ufficiali. Come precisato inoltre dal Consiglio federale, le prestazioni di MeteoSvizzera sono menzionate in det- taglio nel mandato di prestazioni elaborato secondo il modello GEMAP. Questo modello è stato sosti- tuito nel 2017 dal Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale (NMG). Nel 1999, quando è stata emanata la LMet, Internet non era ancora uno strumento di uso quotidiano e non c’erano ancora gli smartphone. All’epoca le informazioni meteorologiche erano diffuse tramite i giornali, la radio e la televisione, che versavano emolumenti per le prestazioni fornite da MeteoSvizze- ra. Con l’arrivo dei nuovi media elettronici liberamente accessibili, le possibilità di offrire a pagamento in- formazioni meteorologiche e climatologiche generali ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera h LMet si sono però ridotte. Le piattaforme a pagamento per la collettività stanno perdendo in attrattiva: in questo settore le entrate sono già da tempo in calo e continueranno a diminuire anche perché deter- minati canali spariranno del tutto (p. es. il servizio telefonico 162). Senza la pubblicazione autonoma attraverso i media elettronici, l’adempimento del compito pubblico, ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera h LMet, sarebbe messo in forse.
2 Commento alle disposizioni nuove o rivedute
Gli articoli 8, 9, 10 e 19 della nuova ordinanza sono stati ripresi, invariati, dall’OMet vigente (art. 5, 6, 7 e 10). Non sono perciò commentati qui di seguito.
Art. 1: MeteoSvizzera adeguamento formale L’integrazione nell’OMet della competenza di MeteoSvizzera di concludere accordi internazionali ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 comporta, per motivi formali, la suddivisione in due articoli distinti di quanto disciplinato nell’articolo 1 dell’OMet vigente. Nell’articolo 1 è stabilito che MeteoSvizzera è l’autorità d’esecuzione della LMet.
1 Consuntivo 2015, volume 3, n. 04: riesame dei sussidi del Dipartimento federale dell’interno (DFI)
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Art. 2: Cooperazione nazionale adeguamento formale Questo nuovo articolo corrisponde, nel tenore, all’articolo 1 capoverso 2 dell’OMet vigente.
Art. 3: Cooperazione internazionale capoverso 1 = adeguamento formale e capoverso 2 = nuovo
Capoverso 1: adeguamento formale La formulazione è stata adeguata alla prassi attuale: l’espressione «Il direttore di MeteoSvizzera» è stata sostituita con «MeteoSvizzera». Dato che negli ultimi anni la cooperazione nel settore della cli- matologia si è fatta sempre più importante, questo settore è ora esplicitamente nominato fra gli ambiti della cooperazione. In analogia alla LMet (art. 5 cpv. 2), anche nell’articolo 3 capoversi 1 e 2 della nuova ordinanza si par- la di accordi internazionali. Il termine designa sia i trattati internazionali classici, sia gli accordi conclusi con entità internazionali che non sono soggetti il diritto internazionale pubblico, come il gruppo d’interesse dei servizi meteorologici europei EUMETNET.
Capoverso 2: nuovo Dato che la Svizzera è membro dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Convenzione OMM; RS 0.429.01), MeteoSvizzera riceve dalla Confederazione crediti di trasferimento per il sostegno fi- nanziario dell’OMM, sia per i contributi obbligatori che per i contributi volontari a programmi e attività speciali. Questo sostegno si è rivelato proficuo, in quanto la Confederazione usufruisce di dati meteo- rologici e climatologici di elevata qualità, il cui rilevamento è coordinato dall’OMM. I contributi obbliga- tori sono versati direttamente all’OMM. Per quanto riguarda i contributi volontari, MeteoSvizzera vor- rebbe concludere un accordo con l’OMM prima di versarli. Questa misura si giustifica per motivi di tra- sparenza dei flussi finanziari e di visibilità dell’impegno assunto, ma permette anche di obbligare l’OMM a impiegare i fondi secondo quanto convenuto e a rimborsare eventuali eccedenze. Quali esempi si possono citare la partecipazione della Svizzera al finanziamento della traduzione dell’Atlante internazionale delle nubi o del fondo fiduciario per il Sistema informativo integrato globale sui gas a effetto serra (Integrated Global Greenhouse Gas Information System, IG3IS). L’organizzazione destinataria di questi contributi è l’OMM stessa. La competenza di concludere accordi internazionali nel settore della meteorologia e della climatologia spetta in primo luogo al Consiglio federale (art. 5 cpv. 2 LMet). Attualmente MeteoSvizzera può con- cludere autonomamente accordi internazionali qualora contengano disposizioni di carattere esclusi- vamente tecnico (art. 5 cpv. 2 LMet e art. 2 OMet vigente). Gli accordi summenzionati che prevedono un obbligo finanziario non rientrano tra questi. Perciò in questo settore ci si dovrà avvalere della pos- sibilità prevista dall’articolo 48a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), che consente al Consiglio federale di delegare a un dipartimento (nel caso pre- sente al DFI) la competenza di concludere trattati internazionali. Per trattati di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA, questa competenza è conferita a MeteoSvizzera. Accordi su partecipazioni finanziarie della Svizzera già approvate nel preventivo possono di norma essere considerati di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 4 lettera c LOGA, a condizione che non superino la soglia massima stabilita nella medesima disposizione (spese uniche di oltre cin- que milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all’anno). Dato il preventivo limita- to di MeteoSvizzera, la maggior parte degli accordi può essere considerata di portata limitata. Conformemente alle raccomandazioni del Dipartimento federale delle finanze e dell’Ufficio federale di giustizia, tali accordi possono essere conclusi soltanto se sono stati approvati i relativi crediti.
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Art. 4: Contributo al Sistema di osservazione globale del clima (Global Climate Observing System, GCOS) trasposizione del DCF nell’OMet
Situazione iniziale Con la ratifica, il 9 luglio 2003, del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite dell’11 dicembre 1997 sui cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto; RS 0.814.011), la Svizzera si è impegnata a promuovere il mantenimento e lo sviluppo dei sistemi di osservazione del clima e la creazione di archivi di dati. Anche l’Accordo di Parigi sul clima (RS 0.814.012) promuove il rafforza- mento e l’ulteriore sviluppo dei sistemi di osservazione del clima.
Il monitoraggio sistematico del clima è coordinato a livello mondiale tramite il GCOS, che beneficia di finanziamenti importanti dell’OMM e costituisce una base importante per la ricerca sul clima. Con il nuovo articolo 4 si intende trasporre nell’OMet il decreto del Consiglio federale sul contributo della Confederazione al GCOS e adeguare il disciplinamento alla realtà attuale.
Garanzia del contributo svizzero al GCOS La Svizzera vanta una lunga tradizione nelle osservazioni climatologiche, fra cui si annoverano le se- rie di misura, effettuate da oltre 150 anni, della temperatura e delle precipitazioni nell’arco alpino, op- pure le più lunghe serie di misura della copertura di ghiaccio dei laghi dell’Europa centrale. La Svizze- ra ospita inoltre nelle proprie istituzioni importanti centri di rilevamento dati che contribuiscono alla standardizzazione mondiale dei dati climatologici. Le osservazioni climatologiche della Svizzera sono un elemento costitutivo importante della ricerca internazionale sul clima. Nel 2018 MeteoSvizzera ha elaborato un inventario completamente aggiornato delle serie di osserva- zioni climatologiche e dei centri di dati svizzeri. Nell’inventario sono riportate le serie di misura e i cen- tri le cui prospettive di sopravvivenza a lungo termine sono attualmente ritenute minacciate a causa, in primo luogo, di problemi di finanziamento (scadenza dei progetti di ricerca, pensionamento dei re- sponsabili) e dell’assenza di basi legali e di responsabilità in materia. Senza i contributi della Confede- razione non sarebbe possibile proseguire le serie di osservazioni e mantenere in esercizio i centri di dati. È ad esempio a rischio la continuità, a lungo termine, delle importanti misurazioni del permafrost in Svizzera o dei lavori del World Glacier Monitoring Service dell’Università di Zurigo. Questi contributi servono inoltre a sostenere progetti per l’attuazione del piano d’implementazione in- ternazionale GCOS. Ne fanno parte ad esempio gli studi sull’osservazione combinata di singole varia- bili climatiche o sulla verifica sistematica delle reti di misura di queste variabili. Il piano d’implementazione internazionale GCOS è regolarmente oggetto di pubblicazione da parte del pro- gramma GCOS e prescrive come vanno orientate e ulteriormente sviluppate le osservazioni climatolo- giche2. I contributi della Confederazione garantiscono, in generale, che il sostegno svizzero al GCOS sia adeguato alle mutate esigenze delle osservazioni climatologiche e che anche in futuro si possano soddisfare i requisiti a livello internazionale.
Contratti di prestazioni con terzi In Svizzera, i contributi concessi dalla Confederazione nel quadro dell’attuazione nazionale del pro- gramma GCOS sono assegnati a terzi che, con le loro prestazioni, contribuiscono ad attuare il pro- gramma. Di questi terzi fanno parte le scuole universitarie, gli istituti di ricerca e privati. I contributi concessi dalla Confederazione sono sostanzialmente aiuti finanziari ai sensi della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1). Tuttavia, le istituzioni che ricevono questi contributi forniscono esclusivamente pre- stazioni che vanno a vantaggio delle organizzazioni internazionali (beneficiari finali), in particolare
2 Piano d’implementazione GCOS attuale: https://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=3417
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l’OMM. Si tratta di un sovvenzionamento indiretto delle organizzazioni internazionali partecipanti e quindi di un sussidio ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 LSu. Nel caso presente non è pertanto appli- cabile il capitolo 3 LSu (disposizioni generali sugli aiuti finanziari e le indennità). La conclusione di contratti di prestazioni fra MeteoSvizzera e terzi beneficiari è attualmente di compe- tenza del Consiglio federale (art. 5a cpv. 3 LMet). Dato che spesso il contenuto di tali contratti è molto tecnico, si giustifica una delega di questa competenza a MeteoSvizzera. Nei contratti di prestazioni è inserita una riserva relativa alla disponibilità annuale dei crediti. Integrando questa disposizione, il legislatore adempie l’incarico derivante dal riesame dei sussidi 2015 del Consiglio federale.
Ripercussioni finanziarie Conformemente al decreto del Consiglio federale del 6 giugno 2008, la Confederazione sostiene la partecipazione della Svizzera al programma GCOS con un contributo annuo (sistematicamente ade- guato al rincaro) di 1,6 milioni di franchi. Con la presente proposta di trasporre nella nuova ordinanza quanto disciplinato nel decreto si istituisce formalmente la base legale e il quadro normativo per lo stanziamento (di fatto praticato da tempo) dei relativi contributi nel preventivo dei crediti di trasferimen- to di MeteoSvizzera. Per questo motivo, la trasposizione del decreto del Consiglio federale nella nuo- va ordinanza non comporterà per la Confederazione nuovi obblighi finanziari.
Art. 5: Contributo al programma Sorveglianza dell’atmosfera terrestre (Global Atmosphere Watch, GAW) trasposizione del DCF nell’OMet
Situazione iniziale Con questo nuovo articolo s’intende trasporre nella nuova ordinanza il decreto del Consiglio federale del 25 novembre 1994 sul contributo della Confederazione al programma GAW (Sorveglianza dell’atmosfera terrestre) dell’OMM e adeguare il disciplinamento alla realtà attuale. Il GAW è un programma che fornisce informazioni da tutte le parti del pianeta sulla composizione chi- mica dell’atmosfera e sulle sue interazioni con gli oceani e le biosfere. Avendo firmato la Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985 per la protezione dello strato d’ozono e i suoi protocolli addizionali successivi, la Svizzera partecipa al programma GAW insieme alle altre Parti per meglio comprendere e valutare – mediante osservazioni sistematiche, ricerche e scambi di infor- mazioni – gli effetti delle attività umane sullo strato d’ozono e gli effetti sulla salute umana e l’ambiente delle modificazioni dello strato d’ozono. A tal fine sono sostenute soprattutto le misure che seguono:
Calibrazione e garanzia della qualità - Esercizio di centri generali di calibrazione in Svizzera nel quadro del piano d’implementazione GAW dell’OMM3 (p. es. al Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca EMPA di Dübendorf) per garantire la qualità e l’integrità dei dati rilevati all’interno della rete di misura GAW e, in particolare, la tracciabilità delle misurazioni atmosferiche effettuate nel quadro di questo programma. - Sostegno alle stazioni di misura GAW nei Paesi in via di sviluppo (p. es. in Kenya) per risolve- re i problemi di misurazione e promuovere la formazione e lo scambio di conoscenze scientifi- che.
3 Piano d’implementazione GAW attuale dell’OMM: https://public.wmo.int/en/resources/library/wmo-global-atmosphere-watch- gaw-implementation-plan-2016-2023
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- Esercizio del centro svizzero di garanzia della qualità e di attività scientifica (Quality Assuran- ce/Scientific Activity Center, QA/SAC Switzerland) all’EMPA di Dübendorf per favorire e pro- muovere le reti e le attività scientifiche nel quadro del programma GAW, come pure per raffor- zare e sviluppare ulteriormente il sistema di garanzia della qualità GAW. - Esecuzione periodica di confronti internazionali fra strumenti quale contributo importante alla garanzia della qualità e allo scambio di esperienze in seno alla rete GAW.
Monitoraggio Per migliorare l’attendibilità, sulle grandi distanze, del monitoraggio svizzero della composizione chi- mica dell’atmosfera è necessario integrare opportunamente le misure condotte dalla Confederazione e finanziate mediante il preventivo globale (p. es. anche nel quadro dell’iniziativa GAW Integrated Global Greenhouse Gas Information System, IG3IS). Una delle priorità è costituita dallo sviluppo, dall’esercizio operativo e dall’analisi di diversi rilevamenti di parametri secondo il piano d’implementazione GAW nella stazione di ricerca ad alta quota dello Jungfraujoch. Lo Jungfraujoch è un punto di riferimento centrale in virtù del quale la Svizzera fornisce un contributo essenziale al pro- gramma GAW. Queste misure sono attualmente condotte da servizi esterni all’amministrazione, sulla base di contratti di prestazioni stipulati con la Confederazione, e finanziate attraverso crediti di trasfe- rimento.
L’analisi e l’interpretazione dei dati del monitoraggio vanno integrate nelle attività di ricerca sul clima. Il fabbisogno di ricerca si evince inoltre dal piano d’implementazione GAW, che stabilisce regolarmente nuovi requisiti per l’esecuzione di misurazioni dell’atmosfera e l’interpretazione dei risultati. Nel quadro del contributo svizzero al programma GAW deve perciò essere possibile sostenere anche le attività di ricerca.
Contratti di prestazioni con terzi Per quanto riguarda i contratti di prestazioni con terzi si rimanda al commento all’articolo 4.
Ripercussioni finanziarie Conformemente al succitato decreto del Consiglio federale, la Confederazione sostiene a lungo termi- ne la partecipazione della Svizzera al programma GAW con un contributo annuo (sistematicamente adeguato al rincaro) di 1,3 milioni di franchi. Con la proposta di trasporre nella nuova ordinanza quan- to disciplinato nel decreto si istituisce formalmente la base legale e il quadro normativo per lo stan- ziamento dei relativi contributi nel preventivo di MeteoSvizzera. Tutti i contributi sono stanziati nel pre- ventivo e nel piano finanziario di MeteoSvizzera. Per questo motivo, la modifica proposta non compor- terà per la Confederazione nuovi obblighi finanziari.
Art. 6: Prestazioni nel quadro dell’offerta di base adeguato Nell’articolo 1 LMet sono elencati i compiti che la Confederazione adempie nei settori della meteorolo- gia e della climatologia e nell’articolo 3 è stabilito che la Confederazione delega al Consiglio federale il compito di stabilire un’offerta di base di prestazioni in questi settori. Nell’OMet vigente, questa offerta di base è definita nel mandato di prestazioni GEMAP conferito dal Consiglio federale a MeteoSvizze- ra. Con la revisione dell’OMet si è colta l’occasione per concretizzare l’offerta di prestazioni a livello di ordinanza. Nel nuovo articolo 6 sono definite le prestazioni che attualmente compongono l’offerta di base secondo l’articolo 1 LMet. Come sinora, conformemente a quanto prescritto nella legge, l’offerta di base si distingue dall’offerta di prestazioni supplementari fornite a titolo «commerciale» per soddi- sfare desideri particolari di clienti (art. 4 LMet). Queste prestazioni commerciali costituiscono una fetta marginale, oltre che in calo, delle entrate di MeteoSvizzera.
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Nel nuovo articolo, le prestazioni dell’offerta di base comprendono unicamente i dati meteorologici e climatologici e le informazioni meteorologiche e climatologiche secondo i gruppi di prestazioni del pre- ventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze. I prodotti giusta l’OMet vigente sono stati inte- grati nelle informazioni.
Definizione dei dati meteorologici e climatologici Per dati s’intendono i risultati diretti, derivati o elaborati tecnicamente di misurazioni, osservazioni o simulazioni meteorologiche. Per elaborazione tecnica s’intendono, in questo contesto, le aggregazioni di misure di breve durata su scale di tempo più lunghe, le estrapolazioni statistiche, le interpolazioni spaziali e le rappresentazioni grafiche (andamenti, grafici su griglia) che poggiano su basi scientifiche. Sono considerati dati, per esempio, le misure della temperatura o delle precipitazioni, le loro aggrega- zioni a valori orari o giornalieri e i dati da essi interpolati su una griglia. I tipi di dati comprendono, per esempio, i dati delle stazioni al suolo, i dati sulla composizione dell’atmosfera, i risultati dei modelli di previsione, i dati delle misure radar e i dati su griglia, le osser- vazioni visuali e le misurazioni manuali (p. es. precipitazioni e neve), i dati delle concentrazioni dei pol- lini e i dati fenologici, le immagini delle videocamere, i prodotti che integrano e combinano fra loro dati originati da diversi sistemi di misura. Sono presi in considerazione tutte le stazioni, tutti i parametri, tut- te le risoluzioni temporali, tutti i periodi di tempo e tutti i gradi di elaborazione che di norma sono rile- vati e calcolati nel quadro dei compiti federali di cui all’articolo 1 LMet. Da questi dati di base, mediante metodi statistici e numerici sono prodotte analisi più approfondite, come ad esempio i valori medi pluriennali di diverse grandezze climatiche, i set di dati su griglia o le simulazioni, per il tramite di modelli numerici della dispersione e propagazione della radioattività. Tutti i dati sono approntati in un formato aperto (ossia non proprietario) leggibile dalle macchine e messi a disposizione, in via prioritaria, nel livello di elaborazione in uso attualmente. In altre parole, i dati vengono raccolti, salvaguardati in modo centralizzato e sottoposti a diversi controlli di qualità 4 pri- ma di essere diffusi attraverso i vari canali. Esempi di simili prodotti sono le forniture di dati leggibili dalle macchine, le tabelle mensili con i dati delle stazioni di misura al suolo, le immagini radar e quelle delle videocamere e le rappresentazioni su mappe delle grandezze climatiche. Secondo il capoverso 2, le prestazioni nel quadro dell’offerta di base comprendono, in particolare, osservazioni e dati di misura derivati da sistemi di monitoraggio atmosferico situati in una località spe- cifica od operanti con metodi di telerilevamento. Questi sistemi sono costituiti in particolare da sistemi di sonde e profilatori, una rete di misura tramite radar meteorologici, una rete di videocamere, una rete di misura al suolo altamente disponibile ed estesa a tutta la Svizzera, così come una rete di misura fenologica e una delle concentrazioni dei pollini.
Definizione delle informazioni meteorologiche e climatologiche Le informazioni sono prestazioni prodotte con l’ausilio di conoscenze meteorologiche e/o climatologi- che sulla base dei dati e rappresentano un valore aggiunto rispetto a questi ultimi. Per informazioni s’intendono, ad esempio, i bollettini meteorologici e le informazioni su eventi meteorologici particolari, le prestazioni di consulenza, le previsioni biometeorologiche sulle concentrazioni dei pollini o le analisi fenologiche, i rapporti sul clima, le previsioni di temperatura o precipitazione per i giorni a venire che, sulla base delle proposte dei modelli numerici, sono affinate mediante strumenti tecnici e prodotte grazie alle conoscenze specialistiche e alla competenza degli esperti. Sono considerate informazioni anche le previsioni relative agli effetti sulla salute dei fenomeni atmosferici (p. es. indice UV, previsioni dell’ozono) e le allerte riguardanti diversi parametri meteorologici.
4 I dati sono p. es. sottoposti a un controllo automatico per individuare valori anomali dal punto di vista della fisica.
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Conformemente alla situazione iniziale descritta nel capitolo 1, con la presente revisione sono stati ri- definiti, in particolare, le modalità di calcolo e gli emolumenti (cfr. art. 15 e 16 e cap. 4) per la vendita e la distribuzione di dati (il cui contenuto è descritto più in dettaglio nel cpv. 2), al fine di promuovere la fornitura di dati svizzeri di elevata qualità. Questa ridefinizione crea condizioni quadro più vantaggiose per le aziende che, mediante tali dati, offrono prestazioni proprie nel settore meteorologico e climato- logico. Le modalità di calcolo e gli emolumenti per le informazioni (il cui contenuto è descritto più in dettaglio nel cpv. 3) sono stati ripresi, invariati, dall’OMet vigente (cfr. art. 19 e 21 della nuova ordi- nanza) oppure sono stati completati con elementi che sono già una realtà, ma che non figuravano nell’OMet vigente (cfr. art. 17 e 18 della nuova ordinanza).
Art. 7: Utilizzazione delle prestazioni nel quadro dell’offerta di base parzial- mente adeguato
Capoverso 1 Il capoverso 1 stabilisce che per l’utilizzazione dei dati e delle informazioni a pagamento di Meteo- Svizzera è richiesta, come sinora, la conclusione di un contratto di diritto amministrativo o l’emanazione di una decisione in cui sono disciplinati il volume delle prestazioni, le condizioni della lo- ro fornitura, le condizioni di utilizzazione, la responsabilità ecc.
Capoverso 2 Nel capoverso 2 sono stabilite le condizioni di utilizzazione per le informazioni e i dati diffusi gratuita- mente alla collettività secondo il nuovo articolo 11 capoverso 1. Queste prestazioni possono essere utilizzate unicamente per uso proprio, vale a dire come base per decisioni proprie. La loro utilizzazione a fini commerciali ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 non è ammessa.
Capoverso 3 L’utilizzazione dei dati messi liberamente a disposizione a livello internazionale è ora disciplinata in un nuovo capoverso a sé stante (che riprende il tenore dell’OMet vigente).
Art. 11: Prestazioni gratuite parzialmente nuovo I cambiamenti intervenuti nella società e a livello tecnico hanno modificato le condizioni quadro di mo- do che non è più possibile riscuotere emolumenti per le prestazioni meteorologiche e climatologiche fornite alla collettività secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera h LMet. Per questo motivo, da diverso tempo MeteoSvizzera pubblica gratuitamente i dati e le informazioni che rispondono ai bisogni della collettività soprattutto attraverso i media elettronici (Internet o app); alcune informazioni sono diffuse gratuitamente anche attraverso pubblicazioni cartacee di MeteoSvizzera. Di questa situazione si tiene ora conto esplicitamente nel capoverso 1. MeteoSvizzera può diffondere gratuitamente prestazioni nel quadro dell’offerta di base se rispondono ai bisogni generali di un’ampia cerchia della popolazione e non soltanto di un gruppo ristretto di utenti. Questa condizione limita le prestazioni da diffondere gratuitamente a quelle che presentano un forte interesse per la collettività e che possono essere utilizzate senza disporre di conoscenze specifiche in meteorologia e climatologia. Rientrano in questa categoria le previsioni in forma testuale o grafica adeguatamente dettagliate su scala regionale e per le diverse scale temporali (p. es. previsioni per il giorno stesso, per l’indomani o per i giorni a venire), le previsioni biometeorologiche (p. es. sulle con- centrazioni di pollini) o le analisi fenologiche, le informazioni su fenomeni meteorologici particolari (p. es. sotto forma di articoli pubblicati sui media elettronici), le previsioni relative agli effetti sulla salute dei fenomeni atmosferici (p. es. indice UV, previsioni dell’ozono), le allerte meteorologiche, i bollettini con misure e osservazioni aggiornate, le informazioni climatologiche retrospettive (p. es. i bollettini
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mensili e annuali), le analisi statistiche sulle condizioni meteorologiche e climatiche, le informazioni sui cambiamenti climatici, i rapporti sul clima e simili (cfr. commento all’art. 12). Al capoverso 2 è stabilito esplicitamente che le allerte sono gratuite anche se sono utilizzate a fini commerciali ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1. Questo tenore riprende il disciplinamento dell’OMet vigente.
Art. 12: Prestazioni soggette a emolumenti adeguato Contrariamente alle prestazioni gratuite di cui all’articolo 11 capoverso 1, i dati e le informazioni a pa- gamento sono prestazioni nel quadro dell’offerta di base che possono essere utilizzate soltanto da persone che dispongono di conoscenze specifiche in meteorologia e climatologia. In questa categoria rientrano, fra l’altro, le tabelle di dati o le previsioni leggibili dalle macchine che sono state ulteriormen- te elaborate e predisposte per un gruppo di utenti specifici con una formazione apposita (specialisti di meteorologia e climatologia, professionisti che necessitano di dati meteorologici particolari per l’esercizio della loro attività, persone con un hobby che richiede l’utilizzazione di informazioni meteoro- logiche dettagliate ecc.). Sono previsti emolumenti anche per le prestazioni di consulenza, l’uso di programmi informatici sviluppati da MeteoSvizzera (p. es. Climap-Net) e la predisposizione, la manu- tenzione e l’invio di forniture regolari di prestazioni.
Art. 13: Definizioni per il calcolo degli emolumenti nuovo In questa disposizione sono definiti alcuni termini utilizzati negli articoli 15 e 16 sul calcolo degli emo- lumenti per i dati.
Art. 14: Emolumenti per dati internazionali adeguamento formale Il contenuto di questa disposizione è stato ripreso, invariato, dai capoversi 5 e 6 dell’articolo 9 dell’OMet vigente, che per motivi formali diventano un articolo a sé stante. Tutte le organizzazioni in- ternazionali che dispongono di un regolamento delle tariffe, rilevante per MeteoSvizzera ai fini della distribuzione o dell’utilizzazione di dati internazionali in Svizzera, vengono parificate sul piano formale.
Art. 15 e 16: Calcolo della quantità di dati puntiformi e dati su griglia richiesti nuo- vo Negli anni, sulla base dell’allegato all’OMet vigente, si sono instaurati diversi sistemi di calcolo, di volta in volta focalizzati su aspetti specifici. Con il passare del tempo, il loro impiego è diventato complesso e oneroso per MeteoSvizzera. Perciò la revisione totale dell’ordinanza è anche un’occasione per semplificare il calcolo degli emolumenti riscossi per i dati. Per gli utenti delle prestazioni a pagamento la semplificazione comporterà una maggiore trasparenza e una migliore comprensione del sistema. Nella nuova ordinanza sono introdotti due sistemi di calcolo differenti, a seconda che vengano richiesti dati puntiformi o dati su griglia, le due principali categorie di dati di MeteoSvizzera. I due sistemi sono armonizzati fra loro, poiché dati simili possono essere richiesti sia come dati puntiformi che come dati su una griglia che ricopre una superficie di territorio. È quindi stato sviluppato un metodo di calcolo li- neare, basato sulla quantità: più dati si richiedono, più si paga. Sono stati vagliati anche altri sistemi (p. es. flat rate o modelli con un prezzo base), ma sono stati scartati perché MeteoSvizzera riceve ri- chieste di ogni ordine di grandezza, vale a dire sia per quantità di dati molto importanti, sia per quanti- tà molto esigue. Il metodo lineare è equo e trasparente. Poiché gli emolumenti, per unità quantitativa, sono stati ridotti, gli utenti sono incentivati ad acquistare i dati. I due sistemi di calcolo sono applicabili
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a tutte le tipologie di dati (dati di misura delle stazioni al suolo, osservazioni visuali, immagini radar e di videocamere, dati dei profili dell’atmosfera ecc.). Soltanto per una tipologia di dati, ossia i dati dei modelli (puntiformi e i dati su griglia), sono necessari ulteriori elementi di calcolo (cfr. commento all’art.
15 cpv. 5).
Nell’articolo 15 sono descritti gli elementi del sistema di calcolo e nell’articolo 16 sono fissati gli emo- lumenti. Nell’articolo 15 capoverso 2 è stabilito che gli emolumenti per i dati che si riferiscono a un determina- to punto sono calcolati secondo il sistema per i dati puntiformi. Sono definiti puntiformi i dati delle sta- zioni di misura e di osservazione e i dati da essi derivati o previsti per altre località (punti) della Svizze- ra. Per determinare la quantità di unità di dati si tiene conto dei seguenti elementi: il numero di località, per le quali sono richiesti dati di misura o previsioni; il numero di parametri meteorologici, come la quantità di precipitazioni o la durata del soleggia- mento; le diverse altitudini alle quali sono misurati (p. es. con radiosondaggi) o calcolati i dati; la risoluzione temporale e la frequenza dei dati richiesti (più spesso sono richiesti dati, p. es. ogni
10 minuti, maggiore è la quantità richiesta); e
la durata della richiesta. Espresso in formula: numero di unità = località x parametri x livello x frequenza x periodo di richiesta. I capoversi 3 e 4 contengono disposizioni analoghe sul sistema di calcolo per i dati su griglia. Sono definiti su griglia i dati che si riferiscono a una superficie, di norma tutta la Svizzera o una sua porzione di grandi dimensioni, e si presentano sotto forma di griglia. Ad essi si applica il sistema di calcolo per i dati su griglia. Al posto di una località, è la superficie ad essere moltiplicata per gli altri elementi, come riportato nel commento al capoverso 2. Nel capoverso 4 è descritta più in dettaglio la superficie per la quale possono essere richiesti dati (la Svizzera oppure una superficie più grande della Svizzera). Questa precisazione è rilevante nel calcolo degli emolumenti per i dati su griglia dei modelli. Espresso in formula: numero di unità = superficie x parametri x livello x frequenza x periodo di richiesta.
Capoverso 5 I modelli meteorologici possono produrre sia dati puntiformi sia dati su griglia. Poiché con i progressi tecnologici la quantità di dati nei modelli meteorologici cresce progressivamente, in particolare per lo sviluppo di previsioni probabilistiche e per risoluzioni dei modelli sempre più fini, ai dati dei modelli si applicano determinate limitazioni di calcolo per evitare di far lievitare a dismisura gli emolumenti e per 5 garantire che questi ultimi rispettino di norma il principio dell’equivalenza . Per questo tipo di dati oc- corre inoltre prestare attenzione affinché i due sistemi di calcolo (per i dati puntiformi e per i dati su griglia) siano armonizzati fra loro; a questa esigenza si è dato seguito introducendo un fattore di adat- tamento. Nel calcolo degli emolumenti per le unità dei dati dei modelli occorre tenere conto, oltre che degli elementi di cui nei capoversi 2–4, anche di quanto segue: il numero delle corse (limitate a quattro al giorno);
la durata della previsione; e
5 Quello dell’equivalenza è un principio generale del calcolo degli emolumenti: chiede sostanzialmente che l’emolumento non risulti sproporzionato rispetto al valore oggettivo della prestazione. Se una prestazione ha un determinato valore di mercato, questo valore può essere preso come punto di riferimento nel calcolo dell’emolumento.
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un fattore di adattamento, per tenere conto della grande differenza di quantità fra i dati puntiformi dei modelli e i dati su griglia dei modelli. Nel calcolo degli emolumenti, il numero dei livelli è inoltre limitato a tre. La formula di calcolo per i dati dei modelli è quindi la seguente: numero di unità = superficie o località x parametri x livelli (max. 3) x frequenza x fattore di adattamento (5 o 0,5) x periodo di richiesta x corse (max. 4) x durata della previsione.
Articolo 16 capoverso 1 In considerazione della diversa natura dei dati puntiformi e dei dati su griglia, è diversa anche l’aliquota per l’unità di base. Per l’unità di dati puntiformi più piccola, l’emolumento è mille volte inferio- re all’emolumento per l’unità di dati su griglia più piccola, poiché i dati su griglia contengono molti più valori (un’intera superficie con singoli dati vs. dati per un singolo punto).
Capoverso 2 I grafici sono rappresentazioni figurative dei dati. Contengono meno informazioni rispetto ai dati punti- formi o ai dati su griglia. Un grafico non fornisce, per esempio, il valore preciso della temperatura in una determinata località, poiché questo valore è rappresentato soltanto con un colore. Per questo mo- tivo, per i dati richiesti in questa forma gli emolumenti sono più contenuti (hanno cioè un costo dimez- zato). Con questo sistema s’intende incentivare gli utenti a richiedere più grafici di quanto non faccia- no ora.
Capoversi 3 e 4 A partire da una determinata quantità di dati richiesti è applicato un importo massimo (20 000 fr. all’anno e per tipo di dati; 6000 fr. all’anno per il pacchetto di previsioni meteorologiche basate sul nu- mero postale di avviamento). È inoltre previsto un limite minimo per forniture molto piccole poiché non conviene allestire una fattura per importi inferiori a 10 franchi. Sono stati effettuati test sulla base di diverse possibili ordinazioni per valutare le ripercussioni delle nuove modalità di calcolo sugli attuali clienti. Poiché gli emolumenti per unità richiesta si riducono, di- minuiscono anche gli emolumenti nel loro insieme. A seconda della quantità e del cliente gli emolu- menti si riducono tra il 5 (per forniture inferiori a 100 fr.) e il 60 per cento (per grandi quantità richieste per fini commerciali). Soltanto per alcune poche ordinazioni di piccole quantità gli emolumenti possono aumentare leggermente, dato che il limite inferiore è stato alzato da 4 a 10 franchi.
Art. 17: Emolumenti per informazioni parzialmente nuovo
Capoverso 1 Gli emolumenti per le informazioni standardizzate (p. es. previsioni settoriali per cinque giorni, come quelle per l’agricoltura) sono definiti in modo preciso e fissati secondo il principio della copertura dei costi e il principio dell’equivalenza. Si tiene perciò conto anche del valore di mercato, di modo che la diffusione di queste informazioni standardizzate nel gruppo di utenti specifici possa raggiungere il vo- lume auspicato e che possa essere mantenuta la proporzionalità con gli emolumenti per prodotti com- parabili. Nell’OMet vigente (n. 2 e 3 dell’allegato) sono già presenti simili emolumenti fissi. Nel quadro della re- visione totale, le singole prestazioni sono state adeguate all’offerta attuale. Gli emolumenti restano comunque invariati (e finora non erano indicati nell’OMet).
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Capoverso 2 Gli emolumenti per l’allestimento delle informazioni non menzionate nel capoverso 1 sono calcolati moltiplicando il dispendio di tempo per l’aliquota oraria della relativa classe di stipendio. Questa ali- quota è fissata nell’articolo 21.
Art. 18: Emolumenti per l’uso di piattaforme e programmi informatici sviluppati da MeteoSvizzera nuovo Gli emolumenti per l’accesso a piattaforme elettroniche non pubbliche o per l’uso di programmi infor- matici sviluppati da MeteoSvizzera sono calcolati in base ai costi, in particolare dividendo i costi totali di allestimento e manutenzione per il numero dei potenziali utenti.
Art. 20: Emolumenti per consulenze e per la predisposizione, la manutenzione e l’invio di forniture regolari parzialmente adeguato
Capoversi 1 e 3 Per tutte le attività effettuate manualmente (p. es. predisposizione e manutenzione di forniture regola- ri), gli emolumenti sono calcolati moltiplicando il dispendio di tempo per l’aliquota oraria della relativa classe di stipendio secondo l’articolo 21. Nel caso di attività che si ripetono, come la predisposizione di forniture di dati, è fatturato un onere standard medio e non un onere stabilito di volta in volta. Oltre a un emolumento unico per la predisposizione e la manutenzione di forniture regolari, Meteo- Svizzera riscuote emolumenti periodici per l’invio elettronico di dati e informazioni. Il loro ammontare dipende dal numero di messaggi inviati per unità di tempo. Se le prestazioni sono richieste più di una volta al giorno, il costo del singolo invio elettronico è inferiore. Nella nuova ordinanza gli emolumenti sono stati leggermente ridotti rispetto a quelli nell’OMet vigente, il che rispecchia i costi attualmente in- feriori dell’invio elettronico. Con questo adeguamento si garantisce inoltre che il rapporto tra gli emo- lumenti per la fornitura dei dati e gli emolumenti per l’invio resti proporzionato. L’elaborazione delle immagini satellitari richiede un impianto di elaborazione specifico. Nel capoverso 2 è stabilito che per ogni immagine elaborata viene calcolato un onere pari a 0,05 franchi. Nel capoverso 4 è fissato un limite superiore per l’emolumento di cui al capoverso 3.
Art. 21: Calcolo degli emolumenti secondo il dispendio di tempo adeguamen- to formale Le aliquote orarie si basano sui costi e sul numero di ore di lavoro prestate ogni anno da MeteoSviz- zera. Le aliquote restano invariate rispetto a quelle vigenti. Nella nuova ordinanza non è più prevista, e quindi neanche menzionata, una componente dell’emolumento volta a coprire i costi per il rileva- mento dei dati, poiché è compresa nei costi per l’infrastruttura.
Art. 22: Supplemento per l’utilizzazione a fini commerciali parzialmente nuovo
Capoverso 1 Per l’utilizzazione di prestazioni a fini commerciali è riscosso un supplemento sull’emolumento di base. Questo tenore riprende il disciplinamento dell’OMet vigente. Tuttavia il supplemento è stato ridotto dal 200 al 100 per cento per favorire l’utilizzazione delle prestazioni meteorologiche e climatologiche an- che a fini commerciali.
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Secondo l’articolo 8 capoverso 1, utilizza a fini commerciali le prestazioni di MeteoSvizzera chi le ri- chiede per diffonderle direttamente a terzi (p. es. tramite pubblicazione su Internet, vendita o cessio- ne) o chi le elabora per produrre e diffondere prestazioni meteorologiche e climatologiche proprie. Chi intende fare un uso proprio, all’interno di un’azienda o di un’organizzazione, delle prestazioni ri- chieste a MeteoSvizzera, ossia chi non le diffonde a terzi o non le pubblica, deve versare come sinora l’emolumento di base, senza supplemento.
Capoverso 2 Le istituzioni esentate dall’imposta, e figuranti negli elenchi cantonali, che intendono utilizzare profes- sionalmente le prestazioni meteorologiche e climatologiche a fini di utilità pubblica non devono pagare alcun supplemento (ai sensi dell’art. 8). Questo disciplinamento intende consentire loro di utilizzare le liberalità soprattutto per raggiungere gli scopi di utilità pubblica.
Articolo 23: Fatturazione di prestazioni in abbonamento parzialmente nuovo Questo articolo è stato ripreso dall’OMet vigente e precisato nel senso che, in futuro, per le prestazioni in abbonamento MeteoSvizzera riscuoterà sempre in anticipo l’emolumento per l’intero anno.
Art. 24: Condono degli emolumenti per la scienza e l’ente pubblico parzial- mente nuovo
Capoverso 1 Come sinora, agli istituti scolastici e di ricerca di diritto pubblico e privato sono condonati gli emolu- menti per le informazioni e i dati meteorologici e climatologici utilizzati esclusivamente a fini di inse- gnamento e ricerca. Insegnamento e ricerca sono un binomio ben preciso (cfr. art. 20 della Costitu- zione federale), che designa le istituzioni che fanno ricerca e ne utilizzano i risultati nell’insegnamento. Si tratta unicamente delle scuole universitarie. Le istituzioni e organizzazioni che fanno soltanto ricer- ca o le divisioni aziendali incaricate della ricerca devono versare come sinora gli emolumenti per le prestazioni che richiedono a MeteoSvizzera. Nella revisione proposta s’intende condonare gli emolumenti anche alle scuole. Per scuole s’intendono gli istituti di diritto pubblico e di diritto privato che svolgono un’attività d’insegnamento dal livello elementare (scuola dell’infanzia) al livello secondario II (scuole di maturità e formazione profes- sionale). Le prestazioni destinate all’insegnamento e alla ricerca e all’ambito scolastico non possono essere uti- lizzate a fini commerciali ai sensi dell’articolo 8. Le informazioni e i dati richiesti non possono quindi essere utilizzati per progetti di ricerca finanziati prevalentemente dall’industria privata. Fanno eccezio- ne i progetti di ricerca misti condotti congiuntamente con scuole universitarie (p. es. quelli finanziati da Innosuisse). Le imprese non pagano emolumenti per i dati utilizzati nel quadro e per la durata di un progetto di questo genere. Dovranno tuttavia impegnarsi contrattualmente a distruggere i dati ricevuti da MeteoSvizzera una volta concluso il progetto. Le scuole universitarie possono allegare i dati richiesti a MeteoSvizzera ai risultati delle loro ricerche per divulgazione in riviste scientifiche, com'è ormai prassi diffusa per garantire la verificabilità dei risul- tati.
Capoverso 2 Come precisato nel messaggio sulla LMet del 1998, ai Cantoni devono essere condonati gli emolu- menti per i dati meteorologici e climatologici di MeteoSvizzera necessari per l’adempimento dei loro
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compiti. La presa in considerazione dei bisogni dei Cantoni nel calcolo degli emolumenti è pertanto sancita anche nella legge. Finora questa disposizione veniva però applicata soltanto parzialmente (per le allerte e la consulenza destinate alle organizzazioni d’intervento). La nuova ordinanza prevede ora il condono degli emolumenti per i dati meteorologici e climatologici di cui i Cantoni e i Comuni hanno bi- sogno per l’adempimento dei loro compiti pubblici, in particolare per prevenire le inondazioni o per svolgere altri mandati di protezione della popolazione. Questi compiti giustificano un’interpretazione più ampia della legge. Sono tuttavia condonati soltanto gli emolumenti per i dati, non quelli per le in- formazioni. Questo perché le informazioni (p. es. per analisi o rapporti speciali) devono essere allestite ad hoc e richiedono quindi risorse supplementari a MeteoSvizzera. Affinché MeteoSvizzera possa pianificare le risorse umane e gestire le priorità viene pertanto mantenuto anche per i Cantoni e i Co- muni l’obbligo di pagare gli emolumenti per le informazioni di cui questi hanno bisogno. Condonando loro gli emolumenti per dati meteorologici e climatologici, MeteoSvizzera tratta i Cantoni e i Comuni alla pari delle unità dell’Amministrazione federale centrale, cui mette pure a disposizione gratuitamente questi dati. D’altro canto anche le unità dell’Amministrazione federale centrale conti- nuano a pagare, tramite il computo interno delle prestazioni, gli emolumenti per le informazioni. In analogia, anche ai servizi meteorologici statali esteri sono condonati gli emolumenti per i dati ne- cessari per l’adempimento dei loro compiti pubblici. Questa prassi, già applicata in ottemperanza alle usanze internazionali, è ora espressamente iscritta nell’OMet.
Capoverso 3 Sono messi in conto unicamente gli emolumenti per prestazioni di consulenza e per la predisposizio- ne, la manutenzione e l’invio di forniture regolari se l’importo complessivo per mandato è superiore a 80 franchi. Questo significa che per lavori di durata inferiore a 30 minuti non è riscosso alcun emolu- mento dato che l’aliquota oraria per la predisposizione dell’invio secondo l’articolo 21 è di 82.50 fran- chi.
Art. 25: Condono degli emolumenti per le organizzazioni di intervento e gli orga- ni di protezione della popolazione parzialmente rielaborato
Capoverso 1 La disposizione sul condono degli emolumenti per le organizzazioni di intervento della Confederazio- ne, dei Cantoni e dei Comuni viene adeguata alla realtà attuale. Oltre alle organizzazioni di intervento, anche gli organi federali, cantonali e comunali incaricati di proteggere la popolazione hanno già oggi accesso tutto l’anno alle relative piattaforme della Confederazione sulle quali sono messe a disposi- zione le prestazioni necessarie per il loro lavoro. Questa situazione viene ora formalizzata nella nuova OMet. Un’altra novità riguarda il fatto che potranno accedere alle piattaforme della Confederazione non soltanto le organizzazioni di intervento e gli organi incaricati di proteggere la popolazione da eventi meteorologici estremi, ma anche quelli incaricati di proteggerla da pericoli naturali quali incendi di boschi, periodi di canicola e siccità, pericolo di valanghe, terremoti, piene e colate detritiche. Le diverse organizzazioni sono: - la Centrale nazionale d’allarme (CENAL), l’organizzazione di intervento della Confederazione; - gli organi della Confederazione specializzati in materia di pericoli naturali, ossia, oltre a Me- teoSvizzera, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SNV), l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) e il Servizio sismologico svizzero (SSS). Questi ultimi sono menzionati anche nell’ordinanza sull’allerta, l’allarme e la rete radio nazionale di sicurezza (OARS; RS 520.12); - i servizi specializzati in materia di pericoli naturali dei Cantoni e dei Comuni;
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- le organizzazioni di intervento per la protezione della popolazione a livello cantonale e comu- nale, ossia la polizia, i pompieri, gli organi di condotta, i servizi sanitari (cure mediche alla po- polazione e unità di primo soccorso), i servizi tecnici di intervento (che assicurano l’erogazione di elettricità, acqua e gas, la raccolta dei rifiuti, i collegamenti stradali e la telematica in funzio- ne della situazione oppure ripristinano gradualmente la normalità), così come le organizzazio- ni private, cantonali o comunali incaricate di istruire gli utenti delle piattaforme. Gli emolumenti per le consulenze meteorologiche e climatologiche e per altre prestazioni sono condo- nati soltanto per le attività che queste organizzazioni e questi organi svolgono per proteggere la popo- lazione dai pericoli naturali (la regola si applica anche alle organizzazioni di cui al cpv. 2).
Capoverso 2 Agli organi di un’organizzazione di diritto pubblico o privato incaricati dalla Confederazione, da un Cantone o da un Comune di proteggere la popolazione dai pericoli naturali sono, come sinora, condo- nati gli emolumenti per queste attività.
Capoverso 3 L’accesso ai dati e alle informazioni di MeteoSvizzera avviene attraverso l’apposita piattaforma della Confederazione (Piattaforma informativa comune sui pericoli naturali, GIN). Eccezionalmente è possi- bile richiedere direttamente a MeteoSvizzera i dati e le informazioni nel volume in cui sono messi a di- sposizione sulla GIN, al fine di elaborarli per la protezione della popolazione.
Art. 26: Protezione dell’infrastruttura nuovo Il 21 maggio 2017 è stata accolta in votazione popolare la legge federale sull’energia (LEne; RS 730.0) con una disposizione sullo sportello unico. Lo sportello unico garantisce a MeteoSvizzera di essere informata rapidamente sui progetti di energia eolica notificati alla Confederazione e suscettibili di compromettere il buon funzionamento degli impianti radar e di altre strumentazioni meteorologiche sensibili. In quest’ambio lo sportello unico conferisce a MeteoSvizzera anche il diritto di prendere po- sizione e di presentare una richiesta preliminare.
Capoverso 1 Secondo l’organizzazione giudiziaria federale vigente (art. 89 cpv. 2 lett. a LTF), la Cancelleria federa- le e i dipartimenti federali hanno un diritto astratto e autonomo di ricorrere. Le unità dei dipartimenti sono legittimate a ricorrere se il diritto federale lo prevede. La legittimazione a ricorrere può essere conferita da un’ordinanza emanata dal Consiglio federale o anche dal dipartimento stesso. Finora, MeteoSvizzera non era legittimata a ricorrere, ma se intende proteggere efficacemente i propri impianti infrastrutturali, deve avere la possibilità di adire le vie legali contro le disposizioni e le decisio- ni che le sono sfavorevoli. Il diritto di ricorso deve fondarsi sulle disposizioni generali dell’organizzazione giudiziaria federale. In tal modo le disposizioni e le decisioni delle autorità canto- nali inferiori (art. 111 cpv. 2 LTF) e del Tribunale amministrativo federale (art. 89 cpv. 2 lett. a LTF) possono essere impugnate. Il diritto di ricorso è limitato a progetti suscettibili di compromettere il buon funzionamento degli impianti radar e di altre strumentazioni meteorologiche sensibili. Nell’ordinanza è quindi stabilito in modo chiaro quando il settore d’attività di MeteoSvizzera può risultare interessato da una disposizione o una decisione.
Capoverso 2 Affinché MeteoSvizzera possa esercitare il suo diritto di ricorso secondo il capoverso 1, le autorità cantonali devono notificarle le decisioni riguardanti gli impianti per l’energia eolica suscettibili di com-
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promettere il buon funzionamento degli impianti radar e di altre strumentazioni meteorologiche sensi- bili.
Capoverso 3 Nel caso in cui i progetti riguardassero ulteriori impianti suscettibili di compromettere il buon funziona- mento degli impianti radar e altre strumentazioni meteorologiche sensibili, MeteoSvizzera può chiede- re ai Cantoni la notificazione delle relative disposizioni e decisioni. Deve comunicare ai Cantoni quali sono gli impianti concretamente interessati.
3 Articoli stralciati
Nella nuova ordinanza sono stati stralciati i seguenti articoli e capoversi dell’OMet vigente:
Articolo 12: Concessione di sconti di quantità Poiché l’emolumento per i dati è stato ridotto e poiché per ogni ordinazione e anno è stato introdotto un limite massimo, lo sconto di quantità viene a cadere. Gli incentivi a usufruire delle prestazioni di MeteoSvizzera dovrebbero funzionare anche senza questi sconti supplementari. Si è inoltre cercato di mantenere il calcolo degli emolumenti più semplice possibile.
Articolo 14 capoversi 2 e 3 Il condono del supplemento alle agenzie di stampa viene abrogato poiché è da diverso tempo che Me- teoSvizzera non riceve più richieste in tal senso. Nel quadro delle sue attività di informazione e rela- zioni pubbliche, MeteoSvizzera fornisce in ogni momento informazioni aggiornate sulla situazione me- teorologica alle agenzie di stampa, quali l’Agenzia telegrafica svizzera, che lo richiedono. Dato che gli uffici di statistica fanno parte delle amministrazioni cantonali, gli emolumenti per i dati so- no loro condonati in virtù dell’articolo 22 capoverso 2 della nuova ordinanza. Per questo motivo l’articolo 14 capoverso 3 dell’OMet vigente non è più necessario.
Articolo 14 capoverso 4 Lo sconto per piccoli fornitori di prestazioni viene abrogato poiché in passato non è praticamente mai stato richiesto; non è più necessario vista la riduzione degli emolumenti per i dati. Anche l’abrogazione di questo sconto contribuisce a semplificare il calcolo degli emolumenti.
4 Ripercussioni finanziarie
La riduzione degli emolumenti per i dati e del supplemento per la loro utilizzazione a fini commerciali comporterà un calo degli introiti di MeteoSvizzera. Nel 2016 le entrate con incidenza sul finanziamento erano ammontate a circa 27 milioni di franchi. Di questi, 3 milioni provengono dalla vendita di dati e informazioni e dagli emolumenti per il loro appron- tamento. Vi rientrano sia le entrate dirette per gli invii sia le entrate indirette provenienti dalla fattura- zione di questi dati nel quadro del conto della sicurezza aerea. Applicando i nuovi emolumenti a que- ste prestazioni e ammettendo che il loro volume resti invariato, le entrate dovrebbero calare di circa 1,6 milioni di franchi, di cui la maggior parte (1,4 mio. di fr.) sarebbe dovuta alla riduzione degli emo-
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lumenti per i dati (incl. la riduzione del supplemento per la loro utilizzazione a fini commerciali e l’adeguamento nella fatturazione dei dati generali per la sicurezza aerea). Gli effetti della rinuncia alla fatturazione ai Cantoni e ai servizi per la protezione dai pericoli naturali e della riduzione degli emolu- menti di trasmissione sarebbero per contro trascurabili (p. es. la perdita dovuta alla rinuncia alla fattu- razione dei dati ai Cantoni/Comuni è stimata ad appena 50 000 fr.). Questa perdita di 1,6 milioni corri- sponderebbe a un calo del 6 per cento delle entrate complessive di MeteoSvizzera con incidenza sul finanziamento. Questo calo è tuttavia accettabile se si considera che potrebbe essere parzialmente compensato da una maggiore utilizzazione dei dati indotta dalla riduzione degli emolumenti. Anche senza una modifi- ca e una riduzione degli emolumenti di MeteoSvizzera, ci si dovrà attendere in ogni caso una riduzio- ne delle entrate visto lo sviluppo in corso nei Paesi limitrofi verso una completa liberalizzazione dei da- ti. Sarebbe tuttavia contrario al mandato legale, se i dati di elevata qualità e adeguati alla realtà della Svizzera non venissero più utilizzati o venissero utilizzati in misura molto ridotta a causa di emolumen- ti troppo elevati.
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