Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Berna, 29 gennaio 2018
Consultazione Pacchetto di ordinanze agricole - 2018
072.10-00009 \ COO.2101.101.7.1134739 2/2
Consultazione
0 Introduzione
Con il pacchetto di ordinanze 2018 vengono messi in consultazione gli avamprogetti per la modifica di 14 ordinanze del Consiglio federale e 2 del DEFR. In particolare il pacchetto contiene disposizioni d’esecuzione concernenti il decreto federale del 15 dicembre 2017 che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione ministeriale dell’OMC sulla concorrenza all’esportazione e approva le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all’esportazione. Se il termine per il lancio di un referendum sulla revisione della legge scade inutilizzato, il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore. Parallelamente le ordinanze che disciplinano il versamento dei contributi all'esportazione sono abrogate e le norme sostitutive vengono introdotte nelle versioni modificate dell'ordinanza sui contributi per singole colture, dell'ordinanza sul sostegno del prezzo del latte e dell'ordinanza sulle dogane. Infine, l'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC) e l'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) sono sottoposte a una revisione totale.
0.1 Entrata in vigore
Il Consiglio federale varerà verosimilmente il presente pacchetto di ordinanze a ottobre 2018. La mag- gior parte delle nuove disposizioni entra in vigore il 1° gennaio 2019. La revisione totale dell'OPV e dell'OCoC entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.
0.2 Informazioni sulla procedura di consultazione
Documentazione per la consultazione
Ogni modifica d’ordinanza è corredata di un commento e, insieme, formano un fascicolo. La classifi- cazione si rifà alla raccolta sistematica del diritto federale. Nella seguente tabella per ogni ordinanza sono riportate le modifiche sostanziali più rilevanti. Per garantire una migliore visione d’insieme, le pagine dell’intero pacchetto sono numerate in ordine progressivo.
La documentazione può essere scaricata dai siti Internet dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html o della Cancelleria federale http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html.
Inoltro dei pareri
La consultazione si conclude il 4 maggio 2018. Si raccomanda di utilizzare il modello Word dell’UFAG che può essere scaricato dal sito Internet https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html. In tal modo si age- vola la valutazione dei pareri.
I pareri possono essere inoltrati all’UFAG per e-mail a schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alle seguenti persone:
• Monique Bühlmann (monique.buehlmann@blw.admin.ch), segreteria tel. 058 462 59 38 • Mauro Ryser (mauro.ryser@blw.admin.ch) tel. 058 462 16 04 • Thomas Meier (thomas.meier@blw.admin.ch) tel. 058 462 25 99
Introduzione Consultazione
Lista delle ordinanze e principali modifiche Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS)
Ordinanze del Consiglio federale
Ordinanza sui paga- Introduzione di un nuovo contributo per l'efficienza 1 menti diretti, OPD (RS delle risorse per la rinuncia agli erbicidi sulla super- 910.13) ficie coltiva aperta. In tale contesto è ridotto il sup- plemento per la rinuncia a erbicidi in combinazione con la lavorazione rispettosa del suolo. Creazione della possibilità di modificare determina- te esigenze della PER nel quadro di progetti con accompagnamento scientifico, se queste sono al- meno equivalenti dal profilo ecologico. Proroga del contributo sull’efficienza delle risorse per l’impiego di una tecnica di applicazione precisa di quattro anni fino al 2023. Contributo URA supplementare per animali di sesso maschile della specie bovina nonché vitelle e bovini giovani di età inferiore a un anno, se nel semestre estivo sono esclusivamente al pascolo. Sostituzione della norma di durata limitata per gli animali da latte alpeggiati per un breve periodo (al- peggio di breve durata) con un contributo variabile per il bestiame da latte su base stagionale. Definizione più chiara delle disposizioni di esecu- zione concernenti i casi di recidiva di erosione. Definizione di un periodo dal 1° aprile al 31 agosto per la chiusura del bilancio import/export e della correzione lineare. Semplificazioni amministrative nelle condizioni di gestione per siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché alberi da frutto ad alto fusto nei campi. Rigetto di tenori in sostanze nutritive non plausibili in HODUFLU da parte del Cantone. Registrazione in HODUFLU, da parte di aziende che utilizzano foraggi NPr e con una convenzione con il Cantone, di valori effettivi relativi ai tenori per le relative categorie di animali. Parificazione del grano duro nel programma di pro- duzione estensiva al frumento panificabile.
Ordinanza sul coordi- Modifica e precisazione delle prescrizioni sui due pila- 25 namento dei controlli, stri del sistema di controllo "controlli di base" e “controlli OCoC basati sul rischio". (910.15) Controlli di base con minor dispendio: Minor dispendio per i controlli con la concentrazione sui principali punti di controllo e l'ampliamento della frequenza dei controlli. Maggiore credibilità con almeno due controlli nell'a- zienda, sull’arco della frequenza di controllo, de-
Consultazione Introduzione
Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS) terminati su base stagionale nei settori da controlla- re. Maggiore importanza per i controlli basati sul rischio: Obbligo dei Cantoni di controllare nuovamente in maniera sistematica le aziende con lacune. Obbligo per i Cantoni di controllare annualmente almeno il 5 per cento delle aziende gestite tutto l'anno e il 5 per cento delle aziende d'estivazione sulla base di ulteriori criteri di rischio, come ad esempio un sospetto motivato o sostanziali modifi- che in un'azienda. Definizione, da parte della Confederazione ogni anno, di ulteriori criteri di rischio in collaborazione con i Cantoni e gli enti di controllo onde creare uno strumento per eseguire, se necessario, controlli puntuali a livello nazionale. Ulteriori modifiche: Notifica da parte delle persone addette ai controlli di tutte le lacune riscontrate anche al di fuori del loro mandato di controllo all'ente di controllo competen- te. Incremento del numero di controlli non annunciati nel quadro del benessere degli animali almeno al
40 per cento dei controlli di base e al 40 per cento
dei controlli basati sul rischio all’anno.
Ordinanza sui contributi Versamento, per i cereali, di un supplemento riferito 43 per singole colture, alla superficie (in sostituzione della legge sul cioc- OCSC (910.17) colato). Limitazione dell'ulteriore dispendio amministrativo del nuovo supplemento per i cereali grazie all’applicazione dei requisiti generali, dei controlli e delle sanzioni vigenti per i contributi per singole col- ture. Calcolo dell'aliquota di contribuzione annualmente sulla base dei fondi iscritti nella nuova posizione fi- nanziaria e della superficie cerealicola che dà diritto a contributi. Diritto a contributi per tutti i cereali ad eccezione del mais.
Ordinanza Adeguamento teso a garantire l'equivalenza con le 61 sull’agricoltura biologi- disposizioni dell'UE. ca (910.18)
Ordinanza sulla termi- Stralcio delle definizioni valorizzatore del latte, ven- 65 nologia agricola, ditore diretto e latte commercializzato. OTerm Adempimento del postulato Dettling (17.3603) del (910.91) 16 giugno 2017: Aumento del coefficiente UBG dei bovini e ripercussioni sui diversi settori dell'agricol- tura che causano l'incremento del coefficiente UBG
Introduzione Consultazione
Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS) di 0,10 per i bovini di età compresa tra 365 e 730 giorni nonché di età superiore a 730 giorni. Modifica di un altro atto normativo: integrazione dell'articolo 40 capoverso 3 dell'ordinanza sulla piani- ficazione del territorio (OPT; RS 700.1) in modo che la produzione di tutti gli organismi viventi quale base per le derrate alimentari e gli alimenti per animali (p.es. pesci, insetti o alghe) sia considerata azienda accessoria con uno stretto legame materiale con un'azienda agricola.
Ordinanza sulle impor- Riduzione dell’aliquota di dazio fuori contingente 75 tazioni agricole doganale (ADFC) per animali della specie bovina (916.01) delle razze bruna, pezzata e d'Hérens (voce di tarif- fa n. 0102.2191) di 1000 franchi a quota 1500 fran- chi per capo.
Ordinanza sul vino Trasferimento delle disposizioni agricole valide solo 79 (916.140) per i vini svizzeri contenute nell'ordinanza del DFI sulle bevande nell'ordinanza sul vino (in particolare norme relative all'assemblaggio e al taglio). Possibilità per l’organo di controllo del commercio dei vini di emettere decisioni sulla classificazione e sulla designazione del vino.
Ordinanza sui prodotti Accorpamento delle procedure per il rinnovo 87 fitosanitari, OPF dell'autorizzazione e per il riesame mirato di prodotti (916.161) fitosanitari. Possibilità di inclusione per il DEFR di principi attivi autorizzati nell'UE come materie di base nell'allega- to 1 dell'OPF. Adeguamento della definizione di principi attivi a basso rischio secondo la definizione UE.
Ordinanza sui concimi, Introduzione di una nuova categoria di concimi 97 OCon (916.171) "concimi minerali ottenuti dal riciclaggio": questa nuova categoria di concimi mira a prescrivere un quadro chiaramente definito per la produzione di concimi provenienti dalle acque di scarico comunali in Svizzera. Esclusione esplicita dei concimi per acquari dal diritto in materia di concimi. Possibilità di concedere deroghe per la ricerca e lo sviluppo anche per i concimi analogamente ad altri mezzi di produzione nell’agricoltura.
Consultazione Introduzione
Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS) Ordinanza sulla prote- Nell'UE a dicembre 2016 è entrato in vigore il nuovo 107 zione dei vegetali, OPV Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di (916.20) protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Sulla scorta dell'accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE, occorre mantenere l'equivalenza delle disposizioni fitosanitarie per garantire la libera circolazione delle merci con l'UE. Revisione totale dell'OPV per proteggere meglio la Svizzera dagli organismi nocivi particolarmente pe- ricolosi e garantire l'equivalenza del diritto fitosani- tario. Mantenimento delle disposizioni fondamentali della vigente OPV. Cambia invece la struttura dell'ordi- nanza e alcune delle precedenti prescrizioni diven- tano più severe o sono estese ad altre merci. Potenziamento delle misure di prevenzione, ade- guamento e uniformazione del sistema del passa- porto fitosanitario, introduzione di una categorizza- zione e di una scala delle priorità degli organismi nocivi.
Ordinanza sul sostegno Introduzione di un nuovo supplemento per il latte 185 del prezzo del latte, commercializzato (in sostituzione della legge sul OSL (916.350.2) cioccolato) per il sostegno dei produttori di latte. Riduzione corrispondente dei supplementi per il latte esistenti per il latte trasformato in formaggio.
Ordinanza BDTA Reintroduzione della possibilità di consultare il valo- 193 (916.404.1) re L* per la carne di vitello con l'adeguamento del diritto. Concessione della possibilità di consultare il peso alla macellazione degli animali delle specie bovina.
Ordinanza sui sistemi Integrazione di HODUFLU per una migliore traccia- 199 d’informazione nel bilità dei tenori in sostanze nutritive utilizzati nelle campo dell’agricoltura, forniture con ulteriori indicazioni, se sussiste una OSIAgr (919.117.71) convenzione tra un Cantone e un gestore sull'im- piego di foraggi a basso contenuto di azoto e fosfo- ro. Riformulazione delle disposizioni sul portale Inter- net Agate per distinguere in maniera chiara gli arti- coli sui dati nel sistema IAM dall'articolo sul portale Internet Agate. Inoltre adeguamento dell’ordinanza concernente le tasse dell'UFAG. Per il collegamento di un sistema di informazione esterno al sistema IAM del portale Internet Agate (art. 20a cpv. 4) e l’utilizzo dell’autentificazione di persone in futuro devono es- sere riscosse delle tasse.
Introduzione Consultazione
Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS) Ordinanza sulle doga- Introduzione di una procedura semplificata per il 207 ne, OD (631.01) traffico di perfezionamento attivo delle materie pri- me latte e cereali (in sostituzione della legge sul cioccolato)
Atti normativi del DEFR
Ordinanza sull'agricol- Proroga di diverse disposizioni transitorie, in base 213 tura biologica (910.181) all’insufficiente disponibilità di foraggi e di sostanze ausiliarie per la lavorazione, sul mercato svizzero. Adeguamento dell'elenco degli enti di certificazione con l'obiettivo di armonizzare le procedure di impor- tazione della Svizzera e dell'UE in vista della defini- tiva introduzione di TRACES il 1° gennaio 2019.
Ordinanza sul libro dei Ripresa del diritto UE per mitigare gli ostacoli com- 225 concimi, OLCon merciali tecnici. (916.171.1) Con la creazione della nuova categoria di concimi "concimi minerali ottenuti dal riciclaggio" secondo la proposta per la modifica dell'ordinanza sui concimi (RS 916.171), necessità di definire nuove prescri- zioni concernenti la qualità e la designazione di concimi di questa nuova categoria.
Consultazione
1 Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)
1.1 Situazione iniziale
All’inizio di settembre 2017 il Consiglio federale ha approvato il Piano d'azione sui prodotti fitosanitari, nel quale mostra come è possibile ridurre, con misure adeguate l'impiego di prodotti fitosanitari non- ché i rischi per l'uomo e l'ambiente. Con il pacchetto d'ordinanze 2018, secondo gli obiettivi del piano d'azione, viene proposta una nuova misura per la riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari e sono prorogati gli strumenti con una durata limitata per la promozione dell'efficienza nell'impiego delle ri- sorse.
Gli oneri relativi alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate PER sono descritti in maniera dettagliata nell'ordinanza sui pagamenti diretti. Non sono ammesse deroghe. Oggi è quindi impossibile testare norme alternative in vista di un’evoluzione a medio termine della PER. Tuttavia, ce n’è la ne- cessità: l'introduzione della PER negli anni Novanta ha comportato notevoli progressi concernenti le ripercussioni ecologiche dell'agricoltura svizzera. Tuttavia dal 2000 si marcia praticamente sul posto e vi sono notevoli lacune rispetto agli obiettivi ambientali per l’agricoltura. Il sistema dei pagamenti diretti pertanto a medio termine deve evolvere ulteriormente nel settore dell'impiego sostenibile delle risorse naturali e in quello della PER.
Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di diverse cerchie (rappresentanti dell'economia alpe- stre, detentori di vacche lattifere e vacche madri, addetti all'esecuzione a livello cantonale) sotto la guida dell’Unione svizzera dei contadini ha elaborato soluzioni che dovrebbero subentrare alla norma- tiva speciale limitata fino a fine 2018 per gli animali da latte alpeggiati per un breve periodo (il cosid- detto alpeggio di breve durata). Il gruppo di lavoro ha cercato una soluzione che, rispetto a quella at- tuale, sia neutra dal profilo dei costi (nessun ulteriore sostegno finanziario alle aziende d'estivazione a scapito delle aziende gestite durante tutto l'anno), garantisca il pari trattamento di tutti gli animali da latte estivati, non promuova l'intensificazione nelle aziende d'estivazione e non possa essere all’ori- gine di un doppio contributo per lo stesso animale. In questo contesto è escluso il proseguimento della normativa speciale attuale oltre la fine del 2018. Il gruppo di lavoro ha avanzato la richiesta principale di introdurre un contributo per il bestiame da latte su base stagionale.
Le norme PER relative alla protezione dall'erosione sono state completamente riviste con effetto al 1° gennaio 2017. In base alle prime esperienze maturate nel frattempo, all'allegato 1 le disposizioni d'e- secuzione sono precisate.
Per il bilancio delle sostanze nutritive secondo il modulo complementare 6 e il bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 di Suisse-Bilanz al momento vige una disposizione transitoria li- mitata secondo cui il Cantone può stabilire il periodo di riferimento. Questa dal 2020 sarà sostituita da una disposizione di durata illimitata che consentirà ai gestori di chiudere i bilanci con una scadenza flessibile su un determinato arco di tempo.
Le condizioni e gli oneri dei contributi per la biodiversità sono stati analizzati ulteriormente dal profilo delle semplificazioni amministrative.
Per il bestiame giovane e da ingrasso vi sono lacune nel raggiungimento degli obiettivi per quanto concerne il benessere degli animali. La partecipazione al programma URA di queste categorie di ani- mali è insufficiente (al di sotto dell’80 % delle UBGFG). In alternativa al pascolo, anche in estate a questi animali può essere offerta una permanenza all’area aperta su una superficie d’uscita provvista di un rivestimento. Tale lacuna relativa al benessere degli animali è oggetto della mozione Schelbert
17.3655. Il Consiglio federale chiede al Parlamento di accoglierla.
Il Cantone può respingere tenori non plausibili in sostanze nutritive in HODUFLU. Le aziende che somministrano foraggio a tenore ridotto di azoto e fosforo (alimenti (NPr) praticano un ingrasso degli animali più efficiente con una minore produzione di sostanze nutritive. Ciò va tenuto in considerazione per quanto riguarda il tenore in sostanze nutritive dei concimi aziendali, ossia all’atto del trasferimento di concimi aziendali devono essere dichiarati i tenori effettivi in sostanze nutritive.
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Ordinanza sui pagamenti diretti
1.2 Sintesi delle principali modifiche
Introduzione di un nuovo contributo per l'efficienza delle risorse per la rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta. In tale contesto si riduce il supplemento per la rinuncia a erbicidi in combinazione con la lavorazione rispettosa del suolo. Proroga di quattro anni del contributo per l'efficienza delle risorse per l'impiego di tecniche di applicazione più precise. Creazione della possibilità, nell'ambito di progetti scientifici, di modificare determinati oneri della PER se questi sono almeno equivalenti dal profilo ecologico. Contributo URA supplementare per animali di sesso maschile della specie bovina nonché vi- telli di sesso femminile e manzi giovani se sono usciti su un pascolo soltanto nel semestre estivo. Sostituzione della normativa temporanea per gli animali da latte alpeggiati per un breve pe- riodo (alpeggio di breve durata) con un contributo per animali da latte variabile su base stagio- nale. Precisazione delle disposizioni di attuazione concernenti casi di recidiva di fenomeni di ero- sione. Determinazione di un periodo per la chiusura del bilancio import/export e della correzione li- neare. Semplificazioni amministrative nelle condizioni di gestione per siepi, boschetti campestri e ri- vieraschi nonché alberi da frutto ad alto fusto nei campi. Rifiuto da parte del Cantone di tenori non plausibili in sostanze nutritive in HODUFLU. Impiego di valori relativi ai tenori effettivi per le relative categorie di animali da parte di aziende che somministrano alimenti NPr e che hanno una convenzione con il Cantone. Inclusione del grano duro nel programma estensivo come frumento panificabile.
1.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 25a e allegato 8 numero 2.2.10 Con la possibilità di modificare e testare determinati oneri PER nell'ambito di progetti scientifici tempo- raneamente limitati possono essere acquisite importanti conoscenze per l'ulteriore sviluppo della PER e quindi contribuire a impostare la politica agricola a medio termine in maniera più orientata ai risultati, a colmare le lacune nel settore dell'ecologia e a ridurre il dispendio amministrativo. Gli oneri messi a punto in un progetto devono essere almeno equivalenti dal profilo ecologico, ovvero possono differire dal punto di vista formale dagli oneri PER generalmente validi, ma hanno almeno la stessa efficacia dal profilo materiale nei vari settori ambientali. I nuovi oneri sono definiti nell'ambito di un progetto e l'esame dell'equivalenza avviene da parte dell'UFAG. Il controllo dei nuovi oneri avviene nelle aziende agricole secondo il piano di attuazione descritto nel progetto e approvato dall'UFAG. Per le aziende che partecipano a un progetto di questo tipo vengono a mancare i relativi punti di controllo per i con- trolli PER. Anche le condizioni per la riduzione o il diniego di contributi per i nuovi oneri sono definite e attuate nel progetto. La soluzione concreta deve essere concordata con il Cantone di ubicazione e ap- provata dall'UFAG. Con l'accompagnamento scientifico si garantisce che nel progetto siano generate conoscenze effettive che forniscano un valore aggiunto al di là del progetto limitato dal profilo tempo- rale e territoriale in virtù dell’evoluzione della politica agricola. L’aspetto principale della nuova norma è la possibilità, nel quadro di un progetto sulle risorse secondo l'articolo 77a della LAgr, di testare altri oneri PER, ad esempio sull'impostazione delle esigenze per un bilancio equilibrato delle sostanze nu- tritive o in riferimento all'impostazione delle prescrizioni per una quota adeguata di superfici per la pro- mozione della biodiversità. Ma sono possibili anche altri progetti limitati dal profilo temporale e territo- riale che rivestono il ruolo di progetti pilota a condizione che abbiano l'autorizzazione e si avvalgano della consulenza scientifica dell'UFAG.
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Ordinanza sui pagamenti diretti
Articolo 40 capoverso 2, 47 capoversi 2 e 3, 49 capoversi 2 e 3 nonché allegato 7 n. 1.6.1 e 1.6.2 Come enunciato nella situazione iniziale, il gruppo di lavoro ha richiesto di introdurre un contributo per il bestiame da latte su base stagionale, variabile e dipendente dalla durata dell'estivazione allo scopo di contrastare il potenziale calo dell'estivazione del bestiame da latte a causa dell’elevato dispendio in termini di risorse finanziarie e di personale rispetto ad altre categorie di animali, in particolare per gli animali da latte con una durata dell'estivazione breve. Tutti gli animali da latte con la medesima durata d'estivazione beneficeranno dello stesso sostegno mediante la soluzione richiesta.
L'attuale norma per l'alpeggio di breve durata è sostituita con un contributo per bestiame da latte per vacche lattifere, capre lattifere e pecore lattifere. Il bestiame da latte estivato riceve questo contributo oltre a quello d'estivazione pari a 400 fr./carico normale. Aumenta in maniera lineare dal primo giorno e raggiunge il suo massimo a 56 giorni d'estivazione (149 fr./vacca lattifera). Successivamente fino al 100° giorno scende in maniera lineare a zero. Gli animali estivati per più di 99 giorni non ricevono al- cun contributo supplementare per il bestiame da latte. Come base per il calcolo per gli animali della specie bovina sono consultati i dati BDTA "vacche lattifere". Per il contributo per vacca lattifera è de- terminante il totale dei giorni d’estivazione dell'animale durante l'intera stagione di alpeggio. Qualora un animale sia estivato in più aziende per una durata d'estivazione totale inferiore a 99 giorni il contri- buto relativo a tale animale è ripartito pro rata tra le aziende interessate. Per capre e pecore lattifere il contributo si calcola sulla base dell'attuale autodichiarazione dei giorni d'estivazione. Contrariamente alle vacche lattifere, per motivi amministrativi e poiché sono interessati pochi animali, al momento si rinuncia a un calcolo per stagione per le capre e pecore lattifere. Per il contributo per animale sono determinanti i giorni d'estivazione nella relativa azienda. Con la soluzione proposta decade il rileva- mento separato dei Cantoni per gli animali munti.
Il gruppo di lavoro, oltre alla richiesta principale, ha anche discusso di un contributo per il bestiame da latte su base aziendale. Questo funzionerebbe come la richiesta principale, tuttavia considererebbe la durata d'estivazione per azienda e non dell'intera stagione. Questa seconda variante non è stata però ben accolta dal gruppo di lavoro poiché provoca disparità di trattamento tra gli animali da latte a se- conda se restano estivati nella stessa azienda d'estivazione o se sono alpeggiati successivamente nelle varie aziende. Come terza variante il gruppo di lavoro ha valutato un contributo supplementare per carico normale effettivo del bestiame da latte. Ciò determinerebbe per ogni giorno d'estivazione supplementare, lo stesso importo di circa 30 fr./carico normale (senza limitazione a 100 giorni). Que- sta terza variante non consente tuttavia alcuna promozione mirata degli animali da latte con durata d'estivazione breve. Pertanto non è stata privilegiata dal gruppo di lavoro.
Articolo 69 capoverso 2 lettera e e capoverso 2bis nonché allegato 8 numero 2.6 Il grano duro è un tipo di frumento simile al frumento panificabile ma con caratteristiche e condizioni di coltivazione diverse. Per non escludere il grano duro dal contributo per la produzione estensiva per motivi formali, è stato incluso un nuovo capoverso secondo il quale il grano duro è considerato un ce- reale panificabile nell'ambito della notifica per la produzione estensiva.
Articolo 75 capoverso 2bis e allegato 7 numeri 5.4.1 e 5.4.2 I bovini di sesso femminile fino a un anno di età e tutti i bovini di sesso maschile finora avevano diritto al contributo URA se agli animali veniva garantito l’accesso al pascolo o l’accesso in permanenza a una superficie d’uscita provvista di un rivestimento. I detentori possono scegliere liberamente tra i due tipi di detenzione e viene versato lo stesso contributo URA per UBG.
Per queste categorie di animali la partecipazione al programma URA è tuttavia inferiore all’80 per cento, la quota degli animali con uscita su un pascolo è ancora più bassa. Per incentivare maggior- mente la tenuta al pascolo per queste categorie di animali, con esigenze URA invariate, si versa un contributo supplementare se agli animali dal 1° maggio al 31 ottobre è garantita l’uscita su un pascolo per almeno 26 giorni al mese. Dal 1° novembre al 30 aprile va inoltre garantita l’uscita su una superfi- cie d’uscita o un pascolo per almeno 13 giorni al mese. Con il contributo supplementare si promuove il
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Ordinanza sui pagamenti diretti
benessere degli animali e si indennizza la maggior mole di lavoro degli agricoltori per l’uscita al pa- scolo delle categorie di animali in questione.
Per il programma URA non sono introdotte nuove disposizioni. Se tuttavia un gestore desidera rice- vere il contributo supplementare, tutti gli animali di una categoria devono avere accesso al pascolo nel semestre estivo. Qualora una parte degli animali di una categoria notificata continui a essere detenuta su un’altra superficie d’uscita, viene versato lo stesso contributo (escl. contributo supplementare) come finora.
Articolo 79 capoverso 4 I contributi per la lavorazione rispettosa del suolo sono prorogati fino al 2021, come peraltro stabilito per il nuovo contributo per l'efficienza delle risorse per la rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta.
Articolo 82 capoverso 6 Nel piano d’azione per i prodotti fitosanitari si propone di prorogare il termine di promozione del contri- buto per l'efficienza delle risorse per l'impiego di una tecnica d’applicazione precisa. Al momento, la promozione è limitata a fine 2019. Oggi circa un terzo della superficie della verdura da pieno campo e delle colture speciali frutta e vite è gestito con le tecnologie promosse. Presupponendo un'evoluzione lineare, entro il 2019 la metà della superficie verrebbe gestita con le tecnologie promosse. Dopo altri quattro anni di sostegno, ovvero fino al 2023, si raggiungerebbe l'80 per cento della superficie. Da quanto si evince da esperienze maturate in situazioni comparabili, tale ipotesi è piuttosto prudente in quanto il più delle volte prima della scadenza del termine di promozione si registra un incremento della partecipazione.
Articolo 82 f e g, 2 lettera f numero 7 Secondo il piano d'azione sui prodotti fitosanitari la rinuncia totale o parziale agli erbicidi va promossa mediante i pagamenti diretti. Per il 2018 sono stati introdotti nuovi contributi per l'efficienza delle ri- sorse volti a ridurre l'impiego dei prodotti fitosanitari nella frutticoltura, viticoltura e nella coltivazione di barbabietole da zucchero. Questi sono integrati con un contributo per la riduzione dell'impiego di erbi- cidi nelle colture campicole. In analogia agli attuali contributi per l'efficienza delle risorse, anche il nuovo contributo per l'efficienza delle risorse per la rinuncia a erbicidi su superfici coltive aperte resta limitato al periodo precedente la Politica agricola 22+, ovvero fino alla fine del 2021. Si prevede un'e- voluzione nel quadro della Politica agricola 22+. La misura viene suddivisa in rinuncia totale e par- ziale. Quella parziale è nota in particolare per le sarchiate come trattamento combinato con la sarchia- tura tra le file. Tuttavia oggi tale prassi non è molto diffusa. In tal modo si può ridurre ben del 50 per cento il quantitativo di prodotti fitosanitari impiegato. Inoltre avviene una differenziazione in base alla durata della rinuncia o della rinuncia parziale. In caso di rinuncia agli erbicidi a partire dalla semina non possono essere impiegati erbicidi in preemergenza o in postemergenza, è consentito soltanto l’impiego di erbicidi fogliari. Qualora la rinuncia totale agli erbicidi avvenga a partire dal raccolto della coltura principale precedente, non possono essere applicati erbicidi fino alla semina. I trattamenti pianta per pianta non sono consentiti in entrambi i casi. Affinché il nuovo contributo per la rinuncia agli erbicidi e la promozione di metodi di lavorazione rispettosa del suolo non si contrastino a vicenda, si promuove in modo particolare la combinazione delle due misure. Il nuovo contributo può essere cu- mulato con l'attuale contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi nella lavorazione rispettosa del suolo. La misura è attuata per coltura (codice) in virtù del catalogo delle superfici e delle disposizioni per il rilevamento dei dati agricoli coordinati. Ad esempio è possibile notificare il frumento autunnale, ma non quello estivo.
Articolo 102 capoverso 2 e 3 Queste disposizioni sono trasferite, previo adeguamento, nell'ordinanza sul coordinamento dei con- trolli delle aziende agricole (OCoC; RS 910.15). Si tratta di norme sui controlli di base definite nell'O- CoC.
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Ordinanza sui pagamenti diretti
Articolo 115e Disposizioni transitorie … Affinché i Cantoni dispongano del tempo sufficiente per la conversione del loro sistema d’esecuzione, nel 2019 possono stabilire autonomamente il periodo di riferimento dell’IMPEX. Per il pollame da in- grasso il periodo di calcolo resta l’anno civile 2019. Allegato 1 numero 2.1.1 e allegato 5 numero 3.1 Il rimando alla versione vigente di Suisse Bilanz è aggiornato per cui la Guida 1.14 è valida per il 2018 e la Guida 1.15 per il 2018 e il 2019. Nella versione 1.14 sono adeguate, tra le altre cose, determinate categorie di animali e il metodo di analisi per i concimi ottenuti dal riciclaggio. Nella versione 1.15 sono integrati i principi per la concimazione rivisti.
Allegato 1 numero 2.1.3 Per l’adempimento di Suisse-Bilanz si considerano solo i ritiri e le cessioni di concimi aziendali e con- cimi ottenuti dal riciclaggio dichiarati in HODUFLU. Qualora siano dichiarati tenori in sostanze nutritive non plausibili, il Cantone in futuro deve poterli respingere. La plausibilizzazione dei tenori in sostanze nutritive spetta al gestore. Allegato 1 numero 2.1.12 La chiusura del periodo di calcolo per la correzione lineare e il bilancio import/export diventerà più flessibile. Deve avvenire tra il 1° aprile e il 31 agosto. Va considerato un periodo di calcolo di almeno dieci mesi precedente la chiusura. Questa soluzione garantisce maggiore flessibilità alle aziende in quanto corrisponde meglio ai processi aziendali. Inoltre, nel calcolo o nel controllo della correzione li- neare o dell'Impex assicura maggior margine di manovra ai Cantoni, alle aziende e ai consulenti. En- tro il 30 settembre dell'anno di contribuzione, le aziende devono sottoporre i calcoli e le chiusure ai servizi cantonali preposti all'esecuzione. Questa flessibilità nella chiusura del periodo di calcolo, con- trariamente alla precedente normativa, si applica anche ai polli da ingrasso. Per far sì che i Cantoni dispongano di abbastanza tempo per l'adeguamento, il nuovo periodo di calcolo va applicato soltanto a partire dal 1° gennaio 2020. Occorre tener presente la disposizione transitoria di cui all'articolo 115e.
Allegato 1 numero 2.1.13 Se un'azienda somministra alimenti NPr nell'ingrasso di suini, pollame o conigli, nei concimi aziendali risultano meno sostanze nutritive. Questi tenori più bassi hanno il vantaggio che nell'azienda vengono prodotte meno sostanze nutritive e di conseguenza è minore anche la quantità che deve essere tra- sferita. Qualora siano necessari trasferimenti di concimi aziendali per compensare il bilancio delle sostanze nutritive, i tenori di sostanze nutritive ridotti nelle forniture di concimi aziendali devono essere dichiarati e utilizzati in HODUFLU. Questi tenori specifici per azienda sono più precisi rispetto a quelli standard e considerano le minori deiezioni di azoto e fosforo. Finora in HODUFLU è stato possibile dichiarare i tenori standard o i tenori in sostanze nutritive speci- fici delle aziende. Ora, nel caso di somministrazione di alimenti NPr, per i trasferimenti di concimi aziendali devono essere inseriti i tenori in sostanze nutritive calcolati e specifici delle aziende.
Allegato 1 numero 5.1.4 - 5.1.7 Le disposizioni di attuazione per l'esecuzione delle disposizioni concernenti la lotta all'erosione negli oneri PER sono integrate e definite in maniera più chiara. Si tratta in particolare dei seguenti elementi: la durata di validità di un piano di misure è fissata ad almeno 6 anni. Il piano di misure è vincolato alla particella. In caso di scambio di particelle, il gestore princi- pale è responsabile dell’applicazione dell’eventuale piano di misure esistente. In caso di ero- sione, la riduzione dei pagamenti diretti è applicata nei confronti del gestore della particella nell'anno di contribuzione. Il gestore che cede la particella deve informare il locatario dell'esi- stenza e del contenuto del piano di misure da applicare. La definizione di un caso di recidiva di erosione e il periodo di riferimento sono stabiliti all'alle- gato 8 dell'OPD.
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Ordinanza sui pagamenti diretti
Per garantire il monitoraggio dei casi di erosione constatati, i Cantoni sono incaricati di docu- mentarli mediante georeferenziazione.
Allegato 4 lettera A numero 6.2.5 L'utilizzo scaglionato della fascia inerbita di siepi, boschetti campestri e rivieraschi di livello qualitativo II è prezioso per le specie bersaglio presenti sulla fascia inerbita, in particolare per la fauna. Queste fasce presentano una superficie relativamente piccola rispetto, ad esempio, ai prati sfruttati in modo estensivo. Il dispendio per l’utilizzo scaglionato, invece, è elevato e l'attuazione complicata, in partico- lare in caso di vicinanza ai pascoli. La disposizione per l’utilizzo scaglionato è pertanto considerata l'o- stacolo principale alla notifica di siepi, boschetti campestri e rivieraschi di livello qualitativo II. Con l'a- bolizione della disposizione si auspica un numero maggiore di siepi, boschetti campestri e rivieraschi di livello qualitativo II e che le restanti esigenze QII si traducano in un guadagno in termini di qualità ecologica.
Allegato 4 lettera A numero 11.1.2 Mentre per i maggesi fioriti e da rotazione è fissato un termine a partire dal quale possono essere ri- mossi, per la striscia su superficie coltiva tale data manca. Questo tipo di SPB, in maniera più marcata rispetto al maggese fiorito, è pensato come elemento a lungo termine che non rientra nell'avvicenda- mento delle colture. Prima della sua rimozione, la striscia deve poter fungere da luogo di svernamento per la fauna. Per tali motivi deve essere applicato lo stesso termine del maggese fiorito. Allegato 4 lettera A numero 12.1.6 Con il pacchetto di ordinanze 2017 è stata resa obbligatoria fino al decimo anno la cura degli alberi per tutti gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi che danno diritto ai contributi. La cura degli alberi comprende le misure di cura necessarie per gli alberi giovani. La precedente condizione di almeno tre tralci laterali legnosi al di sopra dell'altezza del tronco è diventata superflua in seguito all’introduzione delle nuove condizioni, segnatamente formatura e potatura della corona.
Allegato 4 lettera A numero 12.2.8 In analogia al numero 12.1.6, in seguito all'introduzione della cura obbligatoria degli alberi, la prece- dente condizione di tre metri di diametro della corona per un terzo degli alberi è diventata superflua poiché la formazione della corona negli alberi giovani avviene in maniera relativamente rapida. Lo stralcio di questo punto dà ai gestori inoltre la sicurezza del diritto se i vecchi alberi in fase di deperi- mento devono essere sostituiti e il numero di alberi con un diametro della corona pari a tre metri scende temporaneamente al di sotto di un terzo del popolamento. Poiché il livello qualitativo II con tale stralcio è conseguibile più rapidamente, vi sarà probabilmente un determinato incremento degli im- pianti QII. Questo può anche essere positivo per la promozione della biodiversità in quanto devono essere adempiute diverse altre condizioni (p.es. approntamento di elementi strutturali e combinazione con la superficie computabile). A causa del dispendio correlato alla realizzazione di impianti e alla cura obbligatoria degli alberi nei primi 10 anni, è molto improbabile che gli impianti QII per motivi dettati dall'ottimizzazione dei pagamenti diretti saranno nuovamente sradicati dopo pochi anni. Allegato 4 lettera B numero 4.3 Per motivi dettati dalla semplificazione amministrativa e dai costi, il rapporto intermedio potrà essere redatto sotto forma di lista di controllo. I requisiti del rapporto sono descritti nella Guida all'interconnes- sione. La lista di controllo è disciplinata nelle istruzioni relative a questo punto.
Allegato 7 numeri 6.2.2 e 6.9 L'importo del contributo per la rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta è stato stabilito sulla base della prestazione fornita. Il contributo copre l'ulteriore dispendio in ore di lavoro prestate e gli in- vestimenti in apparecchiature. Inoltre compensa parzialmente il maggiore rischio relativo alla resa e alla qualità. I contributi sono valori medi poiché naturalmente, a seconda della coltura, spese e rischi variano considerevolmente. Il contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi nella lavorazione rispettosa del suolo è ridotto di
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Ordinanza sui pagamenti diretti
200 franchi per ettaro e anno poiché può essere cumulato con il contributo per la rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta.
Allegato 8 numeri 1.2bis e 2.2.6 lettere e ed f La durata determinante per la definizione di un caso di recidiva è fissata a 6 anni (invece di 4). Questo adeguamento è giustificato dalla durata delle pause tra le colture valide ai fini della PER. Gli importi per la riduzione dei pagamenti diretti in caso di recidiva di erosione dei suoli, invece, sono stati unifor- mati riducedoli al ribasso (900 fr./ha).
Allegato 8 numero 2.1.6 lettera d L'autodichiarazione non deve necessariamente contemplare tutti gli alberi. In caso d’indicazione di un valore troppo basso non è quindi necessaria alcuna correzione.
Allegato 8 numero 2.4.5 lettera c
In caso di un’eccessiva presenza di piante problematiche su maggesi fioriti e da rotazione nonché sulla striscia su superficie coltiva la sanzione era fuorviante a causa delle incongruenze tra le istru- zioni relative all’articolo 58 capoverso 3 e le riduzioni secondo l’allegato 8. Con l’adeguamento del nu- mero 2.4.5c la procedura è disciplinata in maniera chiara.
Allegato 8 numero 2.4.11 lettera d La descrizione della lacuna è adeguata analogamente alla modifica di cui all'allegato 4.
Allegato 8 numero 2.4.17 lettera c La descrizione della lacuna è adeguata analogamente alla modifica di cui all'allegato 4.
Allegato 8 numero 2.10.9 Per il nuovo contributo per l'efficienza delle risorse per la rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta s’introduce un punto di controllo e la relativa disposizione per la riduzione dei contributi.
Allegato 8 numero 3.8.1 lettera a
Le esigenze di cui all’articolo 58 sono già controllate nel quadro dei contributi d’estivazione che ven- gono eventualmente ridotti. Ciò riguarda le disposizioni per la lotta a piante problematiche e l’impiego di erbicidi e di frantumatrici. Le riduzioni relative alle esigenze della qualità biologica di cui all’articolo 59 sono disciplinate alla lettera b. Tali adeguamenti concorrono a semplificare il coordinamento dei controlli e a evitare doppie riduzioni sulla stessa superficie all’interno dei due programmi per i contri- buti d’estivazione e i contributi per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella re- gione d’estivazione.
1.4 Ripercussioni
1.4.1 Confederazione
La possibilità di modificare determinati oneri della PER nell'ambito di progetti con accompagnamento scientifico, per la Confederazione causa un maggior dispendio puntuale, segnatamente per verificare materialmente se i nuovi oneri sono almeno equivalenti dal profilo ecologico. A medio termine la norma consente di poter strutturare la PER in maniera maggiormente orientata agli obiettivi.
Il contributo per il bestiame da latte è finanziato con l'abolizione della vigente normativa speciale (1.7 mio. fr.) e la riduzione dei fondi in seguito all'introduzione della limitazione dei contributi per la biodi- versità nella regione d'estivazione (1.6 mio. fr.). Quindi è una soluzione che non comporta alcun soste- gno finanziario supplementare della regione d'estivazione a scapito delle aziende gestite tutto l'anno.
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Ordinanza sui pagamenti diretti
L’approntamento dei dati provenienti dalla banca dati sul traffico animali per il calcolo dei contributi deve essere ampliato e causa dei costi.
I nuovi tipi di contributi per le misure per l'efficienza delle risorse e il contributo supplementare per l’uscita al pascolo del bestiame giovane nel quadro dei contributi per il benessere degli animali hanno ripercussioni finanziarie poiché determinano un minor trasferimento all'interno del preventivo dei paga- menti diretti. Nel credito per i pagamenti diretti comportano una riduzione del contributo di transizione. Per le ripercussioni relative alle risorse umane a livello federale va considerato un dispendio maggiore per il sostegno all'esecuzione. Questo può essere gestito con le risorse umane attualmente disponibili. Inoltre devono essere adeguati i programmi informatici.
Le modifiche proposte nel settore dei contributi per la biodiversità non hanno ripercussioni sulle ri- sorse umane. Mediante le semplificazioni al livello qualitativo II per siepi, boschetti campestri e riviera- schi nonché per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi è possibile un lieve incremento delle notifi- che con relative conseguenze finanziarie.
Rendendo flessibile la chiusura della correzione lineare e del bilancio Impex si tiene conto dei pro- cessi aziendali.
I tenori specifici delle aziende in HODUFLU nonché la possibilità di plausibilizzarli determinano dati più precisi e una maggiore trasparenza nei flussi di sostanze nutritive. Il bilancio di concimazione equi- librato nel complesso diventa più credibile.
Nel complesso il maggior dispendio nel proprio settore può essere gestito con le risorse personali e finanziarie esistenti. Nel settore del trasferimento singoli adeguamenti delle ordinanze determinano dislocazioni che però sono compensate nel quadro del credito dei pagamenti diretti esistente.
1.4.2 Cantoni
La possibilità di modificare determinati oneri della PER nell'ambito di progetti con accompagnamento scientifico, per i Cantoni e gli organi di controllo, nella cui regione è realizzato un progetto, determina un maggior dispendio puntale nell'esecuzione.
La norma dell'alpeggio di breve durata vigente finora è abrogata e sostituita dal contributo per il be- stiame da latte. Tale modifica comporta adeguamenti tecnici per il calcolo e il versamento dei contri- buti nei sistemi informatici cantonali. I Cantoni però sono sgravati dal rilevamento separato delle vac- che lattifere munte. Le vigenti decisioni concernenti il carico usuale conservano la loro validità per i gestori. Per gli alpi che finora avevano un carico usuale in UBGFG per le vacche munte, le pecore lat- tifere e le capre lattifere con una durata d'estivazione di 56-100 giorni e un carico usuale in carichi nor- mali (art. 40 cpv. 2 OPD), dal 2019 diventa determinante per i pagamenti dei contributi il carico usuale di cui all'articolo 41 capoverso 1 lettera b OPD.
Le nuove misure nel quadro dell'efficienza delle risorse e dei contributi URA causano un maggiore di- spendio amministrativo per le autorità preposte all'esecuzione. I sistemi cantonali dei dati agricoli de- vono essere adeguati e vanno organizzati i controlli.
I Cantoni che finora hanno applicato l'anno civile nelle aziende detentrici di animali con la correzione lineare o Impex, devono adeguare i processi. L'adeguamento avviene una tantum e non comporta al- cun maggiore dispendio a lungo termine. Inoltre per i servizi d'esecuzione, grazie a chiusure flessibili della correzione lineare o dell'Impex, il dispendio per il controllo è scaglionato.
La modifica a livello di riduzioni dei contributi per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di spe- cie nella regione d’estivazione agevola il coordinamento dei controlli cantonali.
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Ordinanza sui pagamenti diretti
HODUFLU è integrato da una plausibilizzazione dei dati. I risultati per i Cantoni sono approntati diret- tamente in HODUFLU. La modifica per alimenti NPr in HODUFLU può comportare un maggior dispen- dio a breve termine poiché gli agricoltori interessati talvolta necessitano di una consulenza tecnica.
Gli adeguamenti nell’ambito della protezione dall'erosione precisano e uniformano l'attuazione nell'e- secuzione.
1.4.3 Economia
La possibilità di modificare determinati oneri della PER nell'ambito di progetti con accompagnamento scientifico, dal profilo economico non ha alcuna ripercussione diretta. A medio termine l'acquisizione di conoscenze attraverso tali progetti determina un impiego delle risorse più efficiente nell'agricoltura e progressi nell'ecologia.
Con l'abolizione della vigente normativa speciale per l'alpeggio di breve durata e l'introduzione del contributo per il bestiame da latte, 3'500 aziende d'estivazione ricevono un contributo leggermente maggiore rispetto al passato. Diminuiscono invece i contributi per 440 aziende d'estivazione. Per far sì che i gestori possano ricostruire il calcolo del contributo per il bestiame da latte variabile, è necessario un conteggio dettagliato. I gestori sono sgravati poiché il rilevamento cantonale degli animali munti può essere abolito.
Le nuove misure nel settore dell'efficienza delle risorse corrispondono alle disposizioni del piano d'a- zione sui prodotti fitosanitari e degli obiettivi ambientali per l’agricoltura. Si promuovono nuovi metodi di produzione per ridurre l'impiego di erbicidi nella campicoltura.
Con il contributo supplementare per l’uscita al pascolo del bestiame giovane il benessere di questi ani- mali è maggiormente incentivato.
Le modifiche nel settore dei contributi per la biodiversità garantiscono maggiore flessibilità alle aziende agricole e semplificano la gestione (abolizione dell'utilizzo scaglionato della fascia inerbita di siepi, boschetti campestri e rivieraschi) nonché offrono maggiore sicurezza del diritto (abolizione della norma dei 3 metri per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II).
Per le aziende detentrici di animali con correzione lineare e Impex la gestione delle sostanze nutritive è pianificabile e calcolabile più facilmente grazie al periodo di calcolo proposto. Per i consulenti che seguono queste aziende diminuiscono i picchi di lavoro e si ha parallelamente un sgravio dal profilo amministrativo. Per gli altri agricoltori la modifica non ha conseguenze.
Il calcolo dei tenori specifici di sostanze nutritive per le aziende detentrici di animali che somministrano alimenti NPr genera un lieve dispendio poiché i tenori specifici dell'azienda, se non ancora disponibili, devono essere calcolati. I tenori più precisi, meglio corrispondenti a quelli reali, possono comportare una maggiore cessione di concimi aziendali che equivale a un maggior dispendio finanziario per l'a- zienda in questione. Gli acquirenti di questi concimi aziendali ricevono invece forniture dichiarate cor- rettamente e possono impiegare le sostanze nutritive in maniera più mirata. Inoltre per queste aziende vi è una maggiore sicurezza nel calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.
1.5 Rapporto con il diritto internazionale
I pagamenti diretti interessati dalla revisione sono notifcati secondo l’accordo agricolo OMC vigente al Comitato per l’agricoltura dell’OMC. La Svizzera finora ha notificato questi pagamenti diretti nella co- siddetta Green Box. In tal modo i contributi non soggiacciono ad alcun limite massimo. Per la notifica nella Green Box occorre che le distorsioni a livello commerciale o di produzione siano inesistenti o mi- nime.
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Ordinanza sui pagamenti diretti
I contributi d’estivazione sono notificati dalla Svizzera come programmi ambientali (accordo agricolo all. 2 n. 12). Con il nuovo contributo per il bestiame da latte i precedenti contributi d’estivazione (per l’alpeggio di breve durata del bestiame da latte) nonché i contributi di transizione vengono trasferiti.
Anche i contributi per il benessere degli animali finora sono stati notificati come programmi ambientali (accordo agricolo all. 2 n. 12). Con l’integrazione dei contributi URA a carico dei contributi di transi- zione vi è un trasferimento verso i pagamenti vincolati alla produzione. Come condizione di base per la conciliabilità con l’allegato 2 numero 12 deve essere garantito anche per questi contributi che non superino i costi supplementari correlati ai programmi. Occorre tuttavia considerare che le misure per il benessere degli animali non sono esplicitamente riconosciute nella Green Box. Per garantire la conci- liabilità con i principi dell’OMC dei contributi per il benessere degli animali questi sono notificati nell’Amber Box (accordo agricolo art. 6.3).
1.6 Entrata in vigore
L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
1.7 Basi legali
Le basi legali sono costituite dagli articoli 70 - 76 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1).
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Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del ....
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 2 lett. f n. 7
I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti: f. Contributi per l'efficienza delle risorse:
7. Contributo per la rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta
Art. 25a Progetti per l’evoluzione della PER 1 Nell’ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un’evo-
luzione della PER, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 12-25 a condizione che le norme siano almeno equivalenti dal profilo ecologico e il progetto abbia un accompagnamento scientifico. 2 Le deroghe devono essere autorizzate dall’UFAG.
Art. 40 cpv. 2 Abrogato
RS .......... 1 RS 910.13
2018–...... 1
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2018
Art. 47 cpv. 2 lett. d ed e, cpv. 3 e 4 2 È stabilito per le seguenti categorie: d. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per CN. e. Abrogata 3 Per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere con una durata d'estivazione inferiore a 100 giorni è versato un contributo supplementare a quello di cui al capo- verso 2 lettera d. 4 Qualora una vacca lattifera venga estivata in più aziende nel corso dell'anno, il con- tributo supplementare è ripartito in rapporto al periodo di permanenza nelle aziende.
Art. 49 cpv. 2 e 3 2 Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d'estivazione
è adeguato come segue: a. se il carico supera il carico usuale in CN del 10-15 per cento, ma almeno di 2 CN, il contributo è ridotto del 25 per cento; b. se il carico supera il carico usuale in CN di oltre il 15 per cento, ma almeno di
2 CN, non è versato alcun contributo;
c. se il carico è inferiore al carico usuale in CN di oltre il 25 per cento, il contri- buto è calcolato sulla base del reale carico usuale. 3 Il contributo supplementare di cui all’articolo 47 capoverso 3 è stabilito per UBG in base al numero di giorni d'estivazione all'anno. Aumenta fino al 56° giorno d’estiva- zione, poi diminuisce fino a zero.
Art. 69 cpv. 2 lett. e, cpv. 2bis
2 Le esigenze di cui al capoverso 1 devono essere adempiute per ogni coltura sull'insieme dell'azienda per: e. piselli proteici, favette e lupini nonché miscele di piselli proteici, favette o lupini con cereali a scopo foraggero. 2bis Il frumento panificabile comprende anche il grano duro.
Art. 75 cpv. 2bis 2bis Per le categorie di animali di cui all’articolo 73 lettera a numeri 4-9 è versato un contributo supplementare se a tutti gli animali della categoria interessata è garantita l’uscita esclusivamente giusta l’allegato 6 lettera B numero 2.1.
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Art. 79 cpv. 4
4 I contributi sono versati fino al 2021.
Art. 82 cpv. 6
6 I contributi sono versati fino al 2023.
Titolo dopo l'art. 82 e Sezione 7: Contributo per la rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta
Art. 82f Contributo 1 Il contributo per la rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta è versato per ettaro per: a. la rinuncia parziale a erbicidi dalla semina al raccolto della coltura princi- pale che dà diritto ai contributi; b. la rinuncia totale a erbicidi dalla semina al raccolto della coltura principale che dà diritto ai contributi; c. la rinuncia totale a erbicidi dalla semina al raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura principale che dà diritto ai contributi.
2 Non è concesso alcun contributo per:
d. superfici per la promozione della biodiversità; e. superfici con barbabietole da zucchero quale coltura principale; f. superfici per le quali è versato il contributo per l’agricoltura biologica giusta l’articolo 66.
3 I contributi sono versati fino al 2021.
Art. 82g Condizioni e oneri 1 In caso di rinuncia parziale a erbicidi, si deve rinunciare all’impiego di erbicidi sul 50 per cento della superficie. La rinuncia agli erbicidi avviene tra le file, è consentito il trattamento sulla fila.
2 Dal raccolto della coltura principale precedente alla semina della coltura principale che dà diritto ai contributi, in caso di rinuncia agli erbicidi giusta l’articolo 82g capo- verso 1 lettere a e b possono essere utilizzati solo erbicidi fogliari. 3 Su tutte le superfici di una coltura notificate la rinuncia agli erbicidi deve essere attuata contemporaneamente. 4 Il gestore deve effettuare le seguenti registrazioni per ogni superficie notificata:
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a. prodotto fitosanitario impiegato con l’indicazione del quantitativo; b. data del trattamento. 5 Il Cantone stabilisce sotto quale forma devono essere effettuate le registrazioni.
Titolo dopo l’articolo. 82g Sezione 8: Coordinamento dei programmi sulle risorse giusta gli arti- coli 77a e 77b LAgr
Art. 82h Prima art. 82f
Art. 102 cpv. 2 e 3 Abrogati
Art. 115e Disposizione transitoria della modifica del … 1 Se a causa della conversione non può essere osservato il momento per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 di Suisse-Bilanz giusta l'allegato 1 numero 2.1.1, per il 2019 il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento
II Gli allegati 1, 4, 5, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 3–5, 19–21, 25, 115 cpv. 11 e 16)
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
N. 2.1.1, 2.1.3, 2.1.12 e 2.1.13 2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l’apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida Suisse-Bilanz dell’UFAG e dell’Associazione svizzera per lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA). Si applica la versione 1.142 o 1.153 per il calcolo del bilancio di sostanze nutritive dell’anno civile 2018 e la versione 1.15 per il calcolo di quello dell’anno civile 2019. L’UFAG è competente per l’omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.
2.1.3 Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio all'interno e fuori dell'agricoltura nonché tra le aziende devono essere re- gistrati nell'applicazione Internet HODUFLU di cui all'articolo 14 OSIAgr. Soltanto i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio registrati in HODUFLU sono riconosciuti per l'adempi- mento di Suisse-Bilanz. Il Cantone non può respingere tenori in sostanze nutritive non plausibili in HODUFLU. Il gestore, su richiesta del Cantone, deve comprovare la plausibilità dei tenori in sostanze nutritive a suo ca- rico. 2.1.12 La chiusura della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 di Suisse-Bilanz giusta l'allegato 1 numero 2.1 deve avvenire tra il 1° aprile e il 31 agosto dell'anno di contribuzione. Il periodo di calcolo comprende almeno dieci mesi precedenti. La correzione lineare chiusa o il bilancio import/export chiuso è da inoltrare entro il 30 settembre dell'anno di contribuzione ai servizi cantonali preposti all'esecuzione.
2 La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Strumenti > Paga- menti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concima- zione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD) > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.14, aprile 2017. 3 La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD) > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.15, marzo 2018.
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2.1.13 Le aziende con convenzioni sulla correzione lineare secondo il modulo com- plementare 6 o sul bilancio import/export secondo il modulo complementare
7 di Suisse-Bilanz versione 1.10 per il trasferimento dei concimi aziendali re-
gistrati in HODUFLU devono utilizzare tenori in sostanze nutritive specifici dell'azienda.
N. 5.1.4-5.1.7 5.1.4 In caso di perdite rilevanti di suolo dovute alla gestione, sulla particella gestita o nel comprensorio in questione il gestore deve applicare: a. un piano di misure riconosciuto dal servizio cantonale competente per almeno sei anni; oppure b. sotto la propria responsabilità, i provvedimenti necessari per prevenire l'erosione. 5.1.5 Il piano delle misure è vincolato alla particella gestita e deve essere applicato anche per le superfici nello scambio annuale.
5.1.6 Se la causa di una perdita di suolo su una particella gestita secondo il numero
5.1.2 non è chiara, il servizio cantonale competente la stabilisce. Successiva-
mente provvede affinché venga applicata una procedura concordata tesa ad evitare l'erosione nella rispettiva regione.
5.1.7 I controlli sono eseguiti in maniera mirata, dopo le piogge, in luoghi a rischio. I servizi cantonali competenti tengono un elenco georeferenziato dei casi di perdita di suolo constatati.
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Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)
Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità
A Superfici per la promozione della biodiversità
N. 6.2.5 6.2.5 Le fasce di superficie inerbita o di terreni da strame possono essere utilizzate al massimo due volte l’anno. La prima utilizzazione può avvenire al più presto secondo i termini stabiliti al numero 1.1.1; la seconda al più presto sei setti- mane dopo la prima.
N. 11.1.2
11.1.2 La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno due periodi di vegetazione. Un'aratura può avvenire al più presto dal 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione.
N. 12.1.6 12.1.6 L'altezza del tronco deve essere di almeno 1,2 m per gli alberi da frutto a noc- ciolo e di almeno 1,6 m per gli altri alberi da frutto.
N. 12.2.8 Abrogato
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2018
Allegato 7 (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)
Aliquote dei contributi
N. 1.6
1.6 Contributo d’estivazione
1.6.1 Il contributo d'estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e am- monta per anno: a. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge 400 fr. per CN permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge b. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di pascoli 320 fr. per CN da rotazione c. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di altri pa- 120 fr. per CN scoli d. altri animali da reddito che consumano foraggio 400 fr. per CN grezzo
1.6.2 Il contributo supplementare per il bestiame da latte è ponderato con il coef- ficiente specifico per gli animali UBG (f) ed è graduato in funzione del nu- mero di giorni (t). Ammonta per anno: a. dal 1° al 56° giorno d'estivazione f * t * 2.66 fr. b. dal 57° al 99° giorno d'estivazione f * (339 - [t * 3.39]) fr.
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2018
N. 5.2 Titolo
5.2 Contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli pro-
teici, favette, lupini e colza N. 5.4.1 Frase introduttiva
5.4.1 I contributi per categoria di animali e anno ammontano a:
N. 5.4.2 5.4.2 Il contributo supplementare di cui all’articolo 75 capoverso 2bis ammonta a 120 franchi per UBG e anno. N. 6.2.2 6.2.2 Il contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi ammonta a 200 franchi per ettaro e anno.
N. 6.9
6.9. Contributo per la rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta
6.9.1 I contributi per la rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta ammon- tano: Misura fr./ha e anno a. Rinuncia parziale a erbicidi (art. 82f cpv. 1 lett. a) 100 b. Rinuncia totale a erbicidi dalla semina (art. 82f cpv. 1 250 lett. b) c. Rinuncia totale a erbicidi dal raccolto della coltura pre- 400 cedente (art. 82f cpv. 1 lett. c)
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2018
Allegato 8 (art. 105 cpv. 1)
Riduzione dei pagamenti diretti
N. 1.2bis 1.2bis In caso di perdite visibili di suolo dovute alla gestione di cui all'allegato 1 numero 5.1, vi è recidiva se la lacuna è stata riscontrata già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i cinque anni di con- tribuzione precedenti.
N. 2.1.6 lett. d Lacuna per il punto di controllo Riduzione o misura
d. Dichiarazione non corretta Valore troppo basso Nessuna correzione del numero di alberi isolati / alberi da frutto ad alto Valore troppo alto Correzione. In più 50 fr. per albero fusto nei campi (art. 98, interessato
100 e 105)
N. 2.2.6 lett. e e f
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
e. Copertura del suolo non Coltura autunnale o interca- 600 fr./ha × superficie presente (art. 17) lare / sovescio invernale della particella in ha mancante f. Perdita visibile di suolo Nessuna riduzione la prima volta e dovuta alla gestione sulla in caso di recidiva, se si osserva un stessa superficie o parti- un piano di misure riconosciuto dal cella gestita (art. 17 e all. servizio cantonale.
1 n. 5)
In caso di recidiva, se non esiste al- cun piano di misure riconosciuto dal servizio cantonale o non si os- serva un piano di misure ricono- sciuto dal servizio cantonale com- petente: 900 fr./ha x superficie della particella gestita in ha, min.
500 fr., max. 5000 fr.
N. 2.2.10
2.2.10 Progetti per l’evoluzione della PER
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2018
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
Inadempimento delle esigenze della PER o delle deroghe Riduzione analogamente al n. autorizzate dall’UFAG (art. 25a) 2.2.1-2.2.9
N. 2.4.5c 2.4.5c In caso di un’eccessiva presenza di piante problematiche sulle superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere h, i o k la riduzione avviene soltanto se la lacuna sussiste allo scadere del termine fissato per ovviarvi. N. 2.4.11 lett. d Lacuna per il punto di controllo Riduzione
Q II: più di 2 sfalci all'anno della fascia inerbita. 200 % × CQ II Il secondo sfalcio è effettuato meno di 6 settimane dopo il primo sfalcio o pascolo prima del 1° settembre (all. 4 n. 6.2 e 6.2.5). Uso di falciacondizionatrici per lo sfal- cio della fascia inerbita (art. 59 cpv. 5)
N. 2.4.17 lett. c Lacuna per il punto di controllo Riduzione
c. Q II: assenza o numero insufficiente di strutture che Nessuna riduzione: versamento del promuovono la biodiversità secondo le istruzioni, meno CQ II solo per alberi da frutto ad di 10 alberi in almeno 20 are, meno di 30 alberi per ha e alto fusto nei campi che adem- più di 30 m di distanza tra gli alberi, nessuno sfalcio a piono le esigenze regola d'arte, superficie computabile combinata local- mente a una distanza maggiore di 50 m, meno di una cavità ogni 10 alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2)
N. 2.6 e 2.6.1 2.6 Contributi per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette, lupini e colza 2.6.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dai contri- buti per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette, lupini e colza sull'intera superficie della coltura interessata. Se vengono constatate contemporaneamente più lacune per la stessa coltura, le riduzioni non sono cumulabili. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda reci- diva la riduzione è quadruplicata.
2.10.9 Contributo per la rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2018
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Inadempimento delle condizioni e degli oneri concer- 200 % dei contributi nenti la rinuncia a erbicidi (art. 82f e 82g)
N. 3.8.1 lett. a Lacuna per il punto di controllo Riduzione
Q II: Inadempimento delle condizioni e degli oneri (art. 57 200 % x CQ II all. 4 n. 15.1)
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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2018
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Consultazione
2 Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)
2.1 Situazione iniziale
Attualmente l'OCoC prevede due diversi tipi di controlli: quelli di base e quelli supplementari. I primi hanno lo scopo di appurare il rispetto di tutte le esigenze in ogni azienda in un determinato periodo. I secondi, invece, sono svolti in maniera mirata in funzione di criteri di rischio definiti. Il Consiglio fede- rale nell'OCoC ha imposto ai Cantoni l'obbligo di designare un organo di coordinamento incaricato di coordinare i controlli di base dei vari ambiti di controllo. In virtù dell'ordinanza del 16 dicembre 2016 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso (OPCN), questi organi de- vono coordinare anche i controlli di diritto veterinario e quelli della produzione primaria. Questo coordi- namento è finalizzato a far sì che, di norma, un'azienda sia sottoposta al massimo a un controllo di base all'anno.
Il dispendio amministrativo e temporale legato ai controlli di base delle aziende agricole è aumentato considerevolmente dati i numerosi programmi nell'ambito dei pagamenti diretti che sono stati introdotti con la Politica agricola 14-17. Gli organi esecutivi impiegano molte risorse a tale scopo. Per questo il numero di controlli in funzione del rischio condotti in via supplementare a quelli di base è relativa- mente basso tanto più che il Consiglio federale non ha fissato un numero di controlli in funzione del rischio da svolgere tassativamente.
L'UFAG ha analizzato l'attuale sistema di controllo in seno a un gruppo di lavoro e ha individuato i punti su cui è necessario intervenire. Il gruppo, composto da rappresentanti di KOLAS, USAV, UFAL, organi di controllo e USC, ha poi elaborato e varato una serie di proposte per un sistema di controllo in funzione del rischio più semplice e al contempo più efficace. Secondo il concetto del gruppo di la- voro, le aziende che presentano lacune o altri rischi specifici vanno controllate con maggior frequenza rispetto a oggi; le altre aziende, invece, vanno sottoposte a controlli meno frequenti. Questo concetto si riferisce ai controlli della PER, dei programmi nell'ambito dei pagamenti diretti e dei contributi per singole colture. I controlli nell'ambito della protezione degli animali continuano a essere retti dal diritto veterinario.
Vista la portata delle modifiche, l'OCoC viene sottoposta a revisione totale.
2.2 Sintesi delle principali modifiche
Il nuovo sistema di controllo continua a basarsi sui due pilastri “controlli di base” e “controlli in funzione del rischio”, tuttavia le pertinenti prescrizioni sono state adeguate e precisate.
Controlli di base - L’obiettivo di questi controlli è garantire il rispetto delle disposizioni in tutte le aziende a intervalli regolari. Al fine di sgravare le aziende (annuali), si applicano due principi, ovvero sintetizzare i controlli di base, incentrandoli sui principali punti di controllo e ridurne la frequenza. Per una maggiore attendibilità dei controlli di base, i Cantoni sono tenuti a rispettare nuove norme. I con- trolli di base devono essere svolti nell’ambito di almeno due controlli in loco e gli ambiti da controllare devono essere definiti opportunamente in base alla stagione.
Controlli in funzione del rischio - Questi controlli assumono una valenza decisamente maggiore ri- spetto a quelli di base. I Cantoni sono tenuti a svolgere sistematicamente un nuovo controllo nelle aziende in cui sono state rilevate lacune. In più, oltre che nelle aziende in cui l'anno precedente sono emerse lacune, ogni anno i Cantoni sono tenuti a svolgere un controllo in funzione del rischio nel 5 per cento delle aziende annuali e nel 5 per cento di quelle d'estivazione. Ciò non era il caso finora. Come criterio di rischio supplementare si considerano normalmente sospetti fondati (p.es. sulla base di notifi- che di terzi) e cambiamenti importanti in azienda. Altri criteri di rischio sono stabiliti annualmente dalla Confederazione d’intesa con i Cantoni e gli organi di controllo, creando di fatto uno strumento che consente, se del caso, di far svolgere controlli in un particolare ambito su tutto il territorio nazionale.
Un altro importante principio del sistema di controllo è dato dal fatto che gli addetti al controllo che ri- scontrano un'infrazione in un ambito che esula dal controllo di cui sono stati incaricati sono tenuti a
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OCoC
comunicarla alla competente autorità. Questa norma vigeva già per le lacune gravi ma adesso è estesa a tutte le lacune.
Un altro punto saliente del nuovo sistema di controllo è che il numero di controlli senza preavviso nell’ambito del benessere degli animali viene aumentato al 40 per cento l’anno, accrescendone l’effi- cacia e l’attendibilità.
Sostanzialmente diverso è quanto prescritto per i controlli di base per i contributi per le superfici con biodiversità del livello qualitativo II e per l'interconnessione. In questi ambiti i controlli devono concen- trarsi su un campione di superfici tenendo conto di ogni tipo di superficie per la promozione della bio- diversità e di ogni misura per l’interconnessione notificati. Non devono più essere obbligatoriamente controllate tutte le superfici.
2.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione Le disposizioni vigenti restano invariate.
Articolo 2 Controlli di base Capoversi 1-3 - Le disposizioni vigenti restano invariate.
Capoverso 4 - La disposizione vigente è stata spostata all'articolo 9 capoverso 2. Nel nuovo testo non si applica più all'USAV, in quanto nessuna delle ordinanze menzionate nel campo di applicazione è più di sua competenza.
Articolo 3 Frequenza minima e coordinamento dei controlli di base Capoverso 1 - Le disposizioni vigenti restano invariate, ciò che cambia sono i periodi fissati nell’alle- gato 1 per i controlli di base. Il periodo minimo per i controlli di base per PER (protezione degli animali escl.), programmi nell’ambito dei pagamenti diretti e contributi per singole colture è stato aumentato a 8 anni. A questa frequenza venivano già svolti i controlli relativi ai programmi nell’ambito dei paga- menti diretti concernenti la qualità del paesaggio, l’interconnessione SPB e le SPB del livello qualita- tivo II nonché le aziende d’estivazione.
Capoversi 2 e 3 - Queste disposizioni impongono ai Cantoni di attuare i controlli di base in maniera efficiente. L’efficienza è riferita soprattutto al periodo in cui viene svolto un controllo di base. Per alcuni ambiti è più opportuno svolgere i controlli in autunno-inverno, per altri in primavera-estate. Non ha senso, ad esempio, svolgere un controllo sul benessere dei bovini nei mesi estivi, quando il bestiame è sull'alpe, mentre un controllo delle superfici per la promozione della biodiversità va svolto necessa- riamente in estate. È quindi una conseguenza logica che in azienda vadano effettuati almeno 2 con- trolli di base nell'arco di 8 anni cosicché ogni azienda venga sottoposta a controllo in un periodo du- rante il quale essa può essere veramente controllata.
Capoverso 4 - Questo capoverso disciplina la quota minima di controlli di base svolti senza preavviso nell’ambito del benessere degli animali, che viene aumentata dal 10 al 40 per cento. I controlli senza preavviso sono più efficaci e attendibili soprattutto nell’ambito della detenzione degli animali. Le norme relative ai controlli sulla protezione degli animali non sono più disciplinate nell’OCoC bensì nell’OPCN perché l’ordinanza sulla protezione degli animali rientra nel campo d’applicazione dell’OPCN.
Capoverso 5 - Questo capoverso riprende il vigente capoverso 2. Tuttavia sono state stralciate due eccezioni, segnatamente il contributo per la qualità del paesaggio e i contributi per l'efficienza delle risorse. Per questi due tipi di contributi una deroga è superflua. Già attualmente vengono perlopiù combinati con controlli di base svolti in azienda in altri ambiti.
Capoverso 6 - In questo capoverso sono state trasposte le disposizioni dell'articolo 102 capoversi 3 e 4 OPD. Viene prescritto quando devono essere svolti i controlli di base in caso di prima notifica o di
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OCoC
reiscrizione. Tecnicamente questi rientrano nell'OCoC e non nell'OPD. Il principio è che nel primo anno di contribuzione viene condotto il primo controllo di base, ad esempio per i contributi SSRA, URA o per le superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II. Per quest'ultimo tipo di contributo si tratta di rilevare per la prima volta la vegetazione e questo vale come primo controllo di base. Viene mantenuta l'eccezione relativa al programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (nel secondo anno di contribuzione dopo la prima notifica o la reiscrizione). Lo stesso si applica per i contributi per l’interconnessione (primi 8 anni di contribuzione). Può essere stralciata, invece, l’eccezione per il contributo per la qualità del paesaggio che quando è stata intro- dotta, nel 2014, aveva un senso perché i controlli non potevano essere svolti tutti nel primo anno, ma ora, essendo il programma consolidato, i controlli in caso di prima notifica e di reiscrizione possono essere svolti nel primo anno di contribuzione.
Articolo 4 Controlli in funzione del rischio Nel titolo dell’articolo il termine “controlli supplementari” è stato sostituito da “controlli in funzione del rischio”. Il nuovo termine definisce in maniera più precisa lo scopo di questi controlli.
Capoverso 1 - Alla lettera d viene stralciato il criterio “elementi sostanziali che non hanno potuto es- sere controllati nell'ambito del rispettivo controllo di base” che era poco rilevante nella pratica e con le riforme nel settore dei controlli ha definitivamente perso la sua rilevanza. Inoltre, viene stabilito un cri- terio che consente di individuare di anno in anno i punti salienti su cui deve vertere il controllo. Questi punti salienti a maggior rischio lacune possono essere, ad esempio, il controllo delle disposizioni rela- tive all'erosione nelle regioni con abbondanti precipitazioni e in determinate colture su terreni declivi, il controllo del benessere degli animali della specie suina in base alle nuove disposizioni di legge, l'im- piego di prodotti fitosanitari in frutticoltura e viticoltura, fasce tampone, eccetera.
Capoverso 2 - La vigente disposizione relativa ai controlli aleatori è stralciata. Al suo posto viene ri- presa la disposizione analoga a quella concernente i controlli di base all'articolo 2 capoverso 3 am- pliandola per i controlli in funzione del rischio.
La disposizione del vigente capoverso 3 è stata stralciata. I controlli supplementari per le SPB pos- sono essere coperti tramite le prescrizioni relative ai controlli in funzione del rischio. È stato stralciato anche il vigente capoverso 4 perché il rimando all'ordinanza sull'agricoltura biologica è superfluo.
Il capoverso 5 è stato spostato all'articolo 9 capoverso 2 perché si tratta di un compito generale dell’UFAG.
Articolo 5 Frequenza minima dei controlli in funzione del rischio Analogamente ai controlli di base anche quelli in funzione del rischio sono disciplinati in due articoli. L'articolo 4 fissa i principi dei controlli in funzione del rischio e l'articolo 5 la loro frequenza minima.
Ai capoversi 1 e 2 viene stabilito che una lacuna comporta assolutamente un controllo supplementare a differenza di quanto accadeva fino ad ora. Sono fatte salve soltanto le lacune che per le aziende an- nuali comportano una riduzione di 200 franchi o di importo minore (cpv. 4). Non è prevista alcuna de- roga per le aziende d’estivazione. Per quanto concerne il periodo in cui va svolto il controllo, si fa una distinzione tra le aziende annuali e quelle d'estivazione. Per le prime, di norma, si deve procedere nell'anno in cui è avvenuto il controllo o nell'anno civile seguente. Per le seconde si può procedere an- che nel terzo anno civile successivo a quello in cui è stata rilevata la lacuna, poiché i risultati delle mi- sure non sono visibili così rapidamente, soprattutto nel caso della riduzione dell’avanzamento del bo- sco.
Al capoverso 3 viene prescritto ai Cantoni di controllare almeno il 5 per cento delle aziende annuali e il 5 per cento di quelle d’estivazione in base ai rischi indicati. Questa percentuale si riferisce alle aziende scelte in base ai criteri di rischio di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere b-d. Il compito di scegliere le aziende in base ai diversi criteri continua a spettare, di norma, ai Cantoni. Quelli che contano un nu- mero molto basso di aziende d’estivazione non possono applicare la norma del 5 per cento annuo e
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OCoC
pertanto questa prescrizione si applica soltanto nei Cantoni in cui sono presenti almeno 20 aziende d’estivazione.
Al capoverso 5, in analogia all’articolo 3 capoverso 4, è richiesta una quota minima di controlli in fun- zione del rischio svolti senza preavviso nell’ambito del benessere degli animali. Finora una norma di questo tipo esisteva soltanto per i controlli di base. Siccome i controlli senza preavviso sono notevol- mente più efficaci, la norma della quota minima è opportuna anche per i controlli in funzione del ri- schio.
Articolo 6 Norma per le piccole aziende Le vigenti disposizioni dell'articolo 5 sono state riprese nell'articolo 6. Viene stralciato il criterio delle tre unità di bestiame grosso, perché è sufficiente quello delle 0,2 unità standard di manodopera. Il nu- mero di unità di bestiame grosso è rilevante per i controlli in ambito veterinario che sono disciplinati nell’OPCN.
Articolo 7 Organi di controllo Capoverso 1 - Le vigenti disposizioni dell'articolo 6 capoverso 1 sono state riprese senza apportarvi alcuna modifica.
Capoverso 2 - Nell'elenco alla lettera a sono stati aggiunti i lupini, perché dal 2018 per questa coltura potranno essere versati contributi per la produzione estensiva. Per il resto la disposizione vigente dell'articolo 6 capoverso 2 è stata ripresa senza apportarvi alcuna modifica.
Capoverso 3 - Le vigenti disposizioni dell'articolo 6 capoverso 4 sono state riprese senza apportarvi alcuna modifica.
Capoverso 4 - L'obbligo di notifica è più severo; infatti, al competente organo esecutivo non devono essere più notificate soltanto le lacune palesi e gravi, bensì tutte quelle che vengono rilevate. Ad esempio, se un controllore ha il compito di svolgere un controllo su un programma per il benessere degli animali, questi è tenuto a notificare tutte le infrazioni constatate nell'ambito della protezione degli animali durante la sua ispezione in azienda. Lo stesso vale per altre infrazioni eventualmente rilevate anche se sono attinenti a un altro ambito di controllo al di fuori del suo incarico. In questo modo il con- trollo è più efficace.
Articolo 8 Compiti dei Cantoni e degli organi di controllo Capoversi 1 a 3 - Le disposizioni vigenti dell'articolo 7 capoversi 1 a 3 sono riprese sostanzialmente senza apportarvi alcuna modifica. Al capoverso 1 viene aggiunto il rimando all’articolo 2 capoverso 4 OPCN al fine di sancire in modo chiaro l’obbligo di coordinare i controlli in ambito veterinario e in quello della produzione primaria.
Articolo 9 Compiti della Confederazione
Capoverso 1 - La collaborazione per l'esecuzione dell'OCoC viene estesa all'UFAM visto che l'ordi- nanza sulla protezione delle acque menzionata nel campo di applicazione dell'OCoC è di sua compe- tenza.
Capoverso 2 - La competenza finora disciplinata nell'articolo 2 capoverso 4 è ripresa nella lettera a. Tuttavia, l'USAV non è più menzionato visto che tutte le ordinanze indicate nel campo di applicazione sono di competenza dell’UFAG. Viene invece menzionato l’UFAM data la sua competenza nel campo dell’ordinanza sulla protezione delle acque. L’UFAG fa già uso della sua facoltà di allestire elenchi dei punti da verificare in sede di controllo, prova ne sono gli elenchi esaustivi e vincolanti pubblicati in Acontrol (consultabili su agate.ch). In futuro l’UFAG, in collaborazione con un gruppo di lavoro, sele- zionerà da ogni ambito e per ogni programma i punti di controllo più rilevanti da usare come punti di controllo salienti nel quadro dei controlli di base. Alla lettera b è stata ripresa per analogia la disposi- zione dell'articolo 4 capoverso 5. Nel quadro di direttive tecniche l'UFAG e l’UFAM possono, d'intesa
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OCoC
con Cantoni e organi di controllo, emanare direttive tecniche sull’esecuzione dei controlli nei loro am- biti. L’UFAG ad esempio può stabilire annualmente ambiti a maggior rischio lacune. In questo modo possono essere fissati i punti salienti dei controlli in funzione del rischio che, ad esempio, possono in- teressare l’impiego di prodotti fitosanitari nelle aziende con colture speciali, l’erosione nei campi di pa- tate, eccetera. L'UFAG, inoltre, può stabilire norme nelle direttive tecniche che vincolino i Cantoni a effettuare controlli in base a punti salienti, cosicché se necessario questi possano essere condotti su tutto il territorio nazionale.
Allegato 1 Ambiti assoggettati a controlli di base e frequenza dei controlli di base Il numero 1 è stato stralciato perché questi ambiti sono disciplinati nell’OPCN. Visto che le rispettive ordinanze non sono più elencate nel campo di applicazione dell’OCoC, non è coerente menzionarli nell’OCoC. Il vigente numero 2 diventa il numero 1 e resta sostanzialmente invariato. Il vigente nu- mero 3 diventa il numero 2. Per tutti gli ambiti ivi elencati viene fissato un intervallo di 8 anni. Gli ambiti esistenti sono stati sintetizzati maggiormente.
Allegato 2 Istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali, dei dati sulle superfici, delle superfici con contributi per singole colture o con un contributo per la produzione estensiva nonché delle super- fici per la promozione della biodiversità
È stato corretto il rimando errato all'OPD al numero 3.1. I tipi di biodiversità sono definiti all'articolo 55 OPD. I controlli di base dei contributi per la biodiversità del livello qualitativo II e per l'interconnessione non devono più avvenire su tutte le superfici, bensì soltanto su quelle scelte, tenuto conto del fatto che vanno assolutamente controllati tutti i tipi di superficie per la biodiversità notificati e tutte le superfici seminate per la prima volta nonché tutte le misure per l’interconnessione notificate. Questa riduzione è accettabile visto che, all’occorrenza, le superfici possono essere ispezionate con controlli in funzione del rischio. Dai controlli delle esigenze poste al livello qualitativo II sono esentate le superfici LPN in quanto conformi a prescindere. Queste esigenze possono essere utili agli organi di esecuzione al fine di attuare i controlli riferiti all’azienda e non più riferiti all’oggetto, come viene fatto per altri controlli dei programmi nell’ambito dei pagamenti diretti.
Allegato 3 Modifica di altri atti normativi
Tutti i rimandi all'OCoC contenuti in altre ordinanze devono essere aggiornati.
2.4 Ripercussioni
2.4.1 Confederazione
L'UFAG emanerà un numero maggiore di prescrizioni rispetto a oggi. Questo è stato espressamente auspicato dai Cantoni che vorrebbero un'esecuzione più uniforme a livello intercantonale. Oltre ai punti di controllo standard l'UFAG in futuro stabilirà, su proposta di un gruppo di lavoro, quelli più sa- lienti. Inoltre, nell'ambito dello stesso gruppo di lavoro, annualmente verranno definiti i criteri da appli- care l'anno seguente per la scelta delle aziende da sottoporre a controlli in funzione del rischio. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti di KIP, PIOCH e KOLAS.
Le modifiche dell’OCoC non comportano alcun maggior dispendio finanziario o in termini di risorse umane per la Confederazione.
2.4.2 Cantoni
I Cantoni e gli organi di controllo da essi incaricati devono adeguare e reimpostare i loro sistemi di controllo. Il coordinamento dei controlli, in particolare, comporta un dispendio iniziale. Per gli interventi preparatori hanno a disposizione un anno. Va tenuto conto del fatto che diminuirà il numero delle ispe- zioni in azienda nel quadro di controlli di base nell’ambito dei pagamenti diretti. È però difficile stimare la portata di tale diminuzione visto che attualmente l’esecuzione dell’OCoC varia molto da Cantone a Cantone. In linea di massima i Cantoni suddividono i controlli di base in più controlli parziali e quindi
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OCoC
eseguono un numero di controlli di base in azienda superiore a quanto prescritto dall’OCoC. L’obiet- tivo delle modifiche apportate all’OCoC è ridurre questo eccesso di controlli di base optando per con- trolli in funzione del rischio, il cui numero aumenterà considerevolmente date le prescrizioni. Rispetto al numero di ispezioni in azienda secondo le vigenti prescrizioni nel quadro di controlli di base, con le modifiche dell’OCoC non cambia nulla.
La pianificazione dei controlli diventa più complessa a causa dei controlli prescritti in via supplemen- tare in funzione del rischio. Il dispendio per i Cantoni subirà probabilmente un aumento. Nella prospet- tiva odierna, il dispendio per gli organi di controllo rimarrà, invece, stabile, ma cresceranno l'efficienza e l'attendibilità dei controlli.
Gli organi di controllo sono sgravati sostanzialmente per quanto concerne i controlli di base per i con- tributi per la biodiversità del livello qualitativo II e per i contributi per l’interconnessione. Il controllo di base riferito all’oggetto svolto su tutte le singole superfici può essere sostituito da un controllo di base riferito all’azienda da svolgere su un campione di superfici/alberi. Il Consiglio federale prescrive le esi- genze minime.
2.4.3 Economia
L'intero apparato dei controlli nel primario viene sgravato dal profilo amministrativo considerato che si riducono i controlli a tappeto optando maggiormente per controlli più specifici e in funzione di un ri- schio ben definito. Un ulteriore sgravio è dato dal fatto che il controllo di base è sintetizzato, concen- trandolo sui punti di controllo più salienti. Questa semplificazione non comporterà una diminuzione del numero delle lacune constatate. Le modifiche sono tese a sgravare i gestori “diligenti” e a monitorare le aziende più problematiche finché non verranno più rilevate lacune. La riduzione dei controlli di base e l’attuazione riferita all’azienda di quelli per i contributi per la biodiversità del livello qualitativo II deter- minano uno sgravio finanziario per i gestori.
2.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni non tangono il diritto internazionale.
2.6 Entrata in vigore
L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020. L’ampia portata delle modifiche nell'esecuzione richiede un anno preparatorio affinché i Cantoni e gli organi di controllo possano procedere ai necessari ade- guamenti tecnici e organizzativi.
2.7 Basi legali
Le basi legali sono gli articoli 177 e 181 capoverso 1bis dell'ordinanza del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1).
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[Signature] [QR Code]
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)
del …
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina i requisiti generali per i controlli delle aziende che vanno registrate secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 23 novembre 20052 concer- nente la produzione primaria.
2 Essa si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:
a. ordinanza del 28 ottobre 19983 sulla protezione delle acque; b. ordinanza del 23 ottobre 20134 sui pagamenti diretti; c. ordinanza del 23 ottobre 20135 sui contributi per singole colture; d. ordinanza del 31 ottobre 20126 sull’allevamento di animali. 3 Essa si rivolge ai Cantoni e agli organi che eseguono i controlli secondo le ordi- nanze di cui al capoverso 2.
RS ..........
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RU 2018 O. sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Art. 2 Controlli di base 1 I controlli di base consentono di verificare se i requisiti delle ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 nei settori di cui all'allegato 1 sono rispettati in tutta l'a- zienda. 2 Le istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali, dei dati sulle superfici, delle superfici con contributi per singole colture o con un contributo per la produ- zione estensiva nonché delle superfici per la promozione della biodiversità sono disciplinate nell'allegato 2. 3 I controlli di base possono essere svolti con diversi metodi di controllo, a condizio-
ne che le ordinanze di cui all’articolo 1 capoverso 2 non dispongano diversamente.
Art. 3 Frequenza minima e coordinamento dei controlli di base 1 Per ogni settore l'intervallo tra due controlli di base non deve essere più lungo del periodo di cui all'allegato 1, tenuto conto che per fine del periodo si intende la fine dell'anno civile corrispondente. 2 La data di un controllo di base per i settori di cui all’allegato 1 numero 3 va fissata in modo che i settori scelti possano essere effettivamente controllati. 3 Un’azienda annuale deve essere sottoposta a un controllo in loco almeno due volte ogni otto anni. 4 Almeno il 40 per cento di tutti i controlli di base per i contributi per il benessere degli animali va svolto in ogni singolo Cantone senza preavviso.
5 I Cantoni provvedono al coordinamento dei controlli di base in modo che, di
regola, un'azienda sia controllata non più di una volta per anno civile. Sono possibili eccezioni al coordinamento per: a. controlli di base che non richiedono la presenza del gestore; b. controlli di base relativi a contributi per la biodiversità del livello qualitativo II e per l'interconnessione. 6 In caso di prima notifica per un determinato tipo di pagamenti diretti o di reiscri- zione dopo un'interruzione, il primo controllo di base va svolto nel primo anno di contribuzione. Ai seguenti tipi di pagamenti diretti si applicano deroghe: a. contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita: primo controllo di base nel secondo anno di contribuzione successivo alla prima notifica o reiscrizione; b. contributo per la biodiversità del livello qualitativo I, senza le strisce fiorite per insetti impollinatori e altri organismi utili e senza i maggesi da rotazione: primo controllo di base entro i primi due anni di contribuzione; c. contributo per l’interconnessione: primo controllo di base entro i primi otto anni di contribuzione.
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O. sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole RU 2018
Art. 4 Controlli in funzione del rischio 1 Oltre ai controlli di base di cui all'articolo 3, sono svolti controlli in funzione del rischio. Questi sono determinati segnatamente sulla base dei seguenti criteri: a. lacune constatate in occasione di controlli precedenti; b. sospetto fondato di inosservanza delle prescrizioni; c. cambiamenti sostanziali in azienda; d. ambiti a maggiore rischio lacune stabiliti annualmente. 2 I controlli in funzione del rischio possono essere svolti con diversi metodi di con- trollo a condizione che le ordinanze di cui all’articolo 1 capoverso 2 non dispongano diversamente.
Art. 5 Frequenza minima dei controlli in funzione del rischio 1 Le aziende annuali con lacune in un controllo di base o in un controllo in funzione
del rischio devono essere sottoposte a un ulteriore controllo nell’anno civile in corso o in quello successivo al controllo; 2 Le aziende d’estivazione con lacune in un controllo di base o di un controllo in
funzione del rischio devono essere sottoposte a un ulteriore controllo entro i tre anni civili successivi al controllo; 3 Ogni anno deve essere svolto un controllo in loco in almeno il 5 per cento delle aziende annuali e in almeno il 5 per cento delle aziende d’estivazioni e con pascoli comunitari in base ai criteri di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b–d. 4 Il capoverso 1 lettera a non si applica alle aziende annuali con lacune che hanno comportato una riduzione dei pagamenti diretti o dei contributi per singole colture pari o inferiore a 200 franchi. 5 Almeno il 40 per cento di tutti i controlli in funzione del rischio per i contributi per
il benessere degli animali va svolto in ogni singolo Cantone senza preavviso. 6 Nel caso di un controllo in funzione del rischio ai sensi dell’articolo 4 lettera a, devono essere ricontrollati almeno i punti lacunosi. 7 I capoversi 1–6 non si applicano ai controlli ai sensi della legislazione sulla prote- zione delle acque.
Art. 6 Norma per le piccole aziende Le disposizioni degli articoli 3-5 non si applicano alle aziende annuali con meno di 0,2 unità standard di manodopera. I Cantoni stabiliscono la frequenza dei controlli da effettuare in tali aziende.
Art. 7 Organi di controllo 1 Se un organo di diritto pubblico diverso dalla competente autorità cantonale d'ese- cuzione o un organo di diritto privato svolge i controlli, la collaborazione con la competente autorità cantonale d'esecuzione va disciplinata in un contratto scritto.
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RU 2018 O. sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
L'autorità cantonale d'esecuzione deve vigilare sull'osservanza delle disposizioni contrattuali e garantire che le prescrizioni federali sullo svolgimento dei controlli siano rispettate.
2 Gli organi di diritto privato, conformemente all'ordinanza del 17 giugno 19967
sull'accreditamento e sulla designazione, devono essere accreditati secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17020 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organi- smi che effettuano attività di ispezione»8. Essa non si applica per il controllo relativo ai dati sulle superfici, ai contributi per singole colture e ai seguenti tipi di pagamenti diretti: a. contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, leguminose, lupini e colza; b. contributi per la biodiversità del livello qualitativo II e per l'interconnessio- ne; c. contributo per la qualità del paesaggio; d. contributi per l’efficienza delle risorse. 3 Inoltre sono determinanti eventuali altre disposizioni sull'accreditamento nelle basi giuridiche rilevanti per il rispettivo settore. 4 Se una persona addetta al controllo constata un’infrazione contro una disposizione di un'ordinanza di cui all'articolo 1 capoverso 2 della presente ordinanza o all’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20169 sul piano di control- lo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso (OPCN), l'infrazione va comunicata alle competenti autorità d'esecuzione, anche se la persona addetta al controllo non aveva il compito di controllare l’osservanza della disposizione in questione.
Art. 8 Compiti dei Cantoni e degli organi di coordinamento dei controlli
1 Ogni Cantone designa un organo di coordinamento dei controlli che coordina i
controlli di base secondo l’articolo 3 della presente ordinanza e secondo l’articolo 2 capoverso 4 OPCN10.
2 Il Cantone o l'organo di coordinamento dei controlli comunica a ogni organo di
controllo prima dell'inizio di un periodo di controllo: a. quali settori presso quali aziende deve controllare; b. se deve svolgere i controlli con preavviso o senza preavviso; e c. quando deve svolgere controlli. 3 L'organo di coordinamento dei controlli tiene un elenco delle autorità d'esecuzione e dei loro settori di competenza.
7 RS 946.512 8 La norma menzionata può essere consultata e reperita presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch. 9 RS 817.032 10 RS 817.032
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O. sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole RU 2018
Art. 9 Compiti della Confederazione 1 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Unità federale per la filiera alimentare. 2 Previa consultazione dei Cantoni e degli organi di controllo, nei propri ambiti di competenza, l’UFAG e l’UFAM possono: a. allestire elenchi che stabiliscono i punti da verificare nei controlli di base e in quelli in funzione al rischio nonché criteri per la valutazione di tali pun- ti; b. emanare direttive tecniche concernenti lo svolgimento dei controlli di base e di quelli in funzione del rischio.
Art. 10 Abrogazione e modifica di altri atti normativi 1 L'ordinanza del 23 ottobre 201311 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole è abrogata.
2 La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 3.
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset In cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr
11 [RU 2013 3867, 2014 4517, 2016 3315, 2017 339]
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Allegato 112 (art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 1) Ambiti assoggettati a controlli di base e frequenza dei controlli di base
1. Ambiente
Ambito Ordinanza Intervallo in anni per le
aziende aziende annuali d’estivazione
2.1 Protezione delle acque Ordinanza del 28 ottobre 199813 4 8
sulla protezione delle acque (senza controllo della tenuta stagna degli impianti di deposito per il concime aziendale e il digestato liquido secondo l'art. 28 cpv. 2 lett. b)
2. Pagamenti diretti e altri contributi
Ambito Ordinanza Intervallo in anni per le
aziende aziende annuali d’estivazione
3.1 Dati relativi alle superfici ed OPD 8 8
effettivi di animali (senza bovini)
3.2 Prova che le esigenze ecologiche OPD 8 –
sono rispettate (senza protezione degli animali)
3.3 Contributi per il paesaggio rurale: OPD – 8
estivazione
3.4 Contributi per la biodiversità: OPD 8 –
livello qualitativo I e interconnessione
3.5 Contributi per la biodiversità: OPD 8 8
livello qualitativo II
12 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4517) e dal n. 4 dell'all. 3 all'O del 16 dic. 2016 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli og- getti d'uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 339). 13 RS 814.201
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O. sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole RU 2018
Ambito Ordinanza Intervallo in anni per le
aziende aziende annuali d’estivazione
3.6 Contributo per la qualità del OPD 8 8
paesaggio
3.7 Contributi per i sistemi di produ- OPD 8 –
zione
3.9 Contributi per l’efficienza delle OPD 8 –
risorse
3.10 Contributi per singole colture Ordinanza del 23 ottobre 201314 8 –
sui contributi per singole colture
14 RS 910.17
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RU 2018 O. sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Allegato 215 (art. 2 cpv. 2)
Istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali, dei dati sulle superfici, delle superfici con contributi per singole colture o con un contributo per la produzione estensiva nonché delle superfici per la promozione della biodiversità
1. Controlli di base degli effettivi di animali
1.1 Effettivi di animali della specie bovina e bufali, animali della specie equina e bisonti: le eventuali differenze tra gli effettivi presenti in loco e quelli secondo l'attuale lista degli animali della banca dati sul traffico di animali vanno chiarite e documentate. 1.2 Altri effettivi di animali (senza animali della specie bovina e bufali, animali della specie equina e bisonti): le eventuali differenze tra gli effettivi presenti in loco e quelli dichiarati nella domanda vanno chiarite e documentate.
2. Controlli di base dei dati sulle superfici nonché delle superfici con
contributi per singole colture o con un contributo per la produzione estensiva 2.1 Dati sulle superfici: la posizione e le dimensioni delle superfici nonché le colture dichiarate vanno verificate in loco. 2.2 Superfici con contributi per singole colture: le colture dichiarate e il rispetto dell'obbligo relativo al raccolto vanno verificati in loco. 2.3 Superfici con un contributo per la produzione estensiva: le colture dichiarate e il rispetto dell'obbligo relativo al raccolto nonché il rispetto delle altre condizioni e degli oneri di gestione vanno verificati in loco.
3. Controlli di base delle superfici per la promozione della biodiversità
(SPB) 3.1 SPB con contributo del livello qualitativo I: il rispetto delle condizioni e degli oneri di gestione va verificato in loco. La verifica avviene su un campione di super- fici e alberi selezionato per ogni tipo di SPB ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinanza del 23 ottobre 201316 sui pagamenti diretti. 3.2 SPB con contributo del livello qualitativo II: sulle paludi, sui prati e sui pascoli secchi nonché sui siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d’importanza nazio- nale ai sensi dell’articolo 18a LPN e che sono notificati come superfici per la pro- mozione della biodiversità del livello qualitativo II, non devono essere svolti con- trolli di base delle esigenze poste al livello qualitativo II. Va verificato in loco un campione di superfici e alberi notificati (particelle) tenendo assolutamente conto di ogni tipo di SPB ai sensi dell’articolo 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 201317 sui
15 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4517). 16 RS 910.13 17 RS 910.13
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pagamenti diretti e di tutte le superfici seminate per la prima volta negli anni prece- denti. 3.3 SPB con contributo per l’interconnessione: il rispetto delle condizioni e degli oneri di gestione va verificato in loco. La verifica avviene su un campione di super- fici per ogni misura notificata.
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Allegato 3 (art. 10 cpv. 2)
Modifica di altri atti normativi
I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 16 dicembre 201618 sul piano di controllo nazionale
della catena alimentare e degli oggetti d'uso
Art. 2 cpv. 4 e 5 4 Nell'ambito della produzione primaria, i controlli che rientrano nelle ordinanze citate di seguito devono essere coordinati con i controlli eseguiti ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del …19 sul coordinamento dei controlli nelle aziende agricole (OCoC):
5 Gli organi cantonali di coordinamento dei controlli di cui all'articolo 8 OCoC
garantiscono il coordinamento dei controlli di cui al capoverso 4.
2. Ordinanza del 18 agosto 200420 sui medicamenti veterinari
Art. 31 cpv. 3
3 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall'ordinanza del 16
dicembre 20162 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso e dall'ordinanza del …21 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.
3. Ordinanza del 23 ottobre 201322 sui contributi per singole colture
Art. 14 cpv. 2 2 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall'ordinanza del …23 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.
18 RS 817.032 19 RS … 20 RS 812.212.27 21 RS … 22 RS 910.17 23 RS …
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4. Ordinanza del 23 novembre 200524 concernente la produzione
primaria
Art. 8 cpv. 1
1 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall'ordinanza del 16
2 dicembre 2016 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso e dall'ordinanza del …25 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.
5. Ordinanza del 20 ottobre 201026 sul controllo del latte
Art. 14 cpv. 5
5 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall'ordinanza del 16
dicembre 20164 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso e dall'ordinanza del …27 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.
6. Ordinanza del 27 giugno 199528 sulle epizoozie
Art. 292a cpv. 1
1 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall'ordinanza del 16
dicembre 20162 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso e dall'ordinanza del …29 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.
7. Ordinanza BDTA del 26 ottobre 201130
Art. 27 cpv. 4 4 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall'ordinanza del …31 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.
24 RS 916.020 25 RS … 26 RS 916.351.0 27 RS … 28 RS 916.401 29 RS … 30 RS 916.404.1 31 RS …
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RU 2018 O. sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
8. Ordinanza del 23 ottobre 201332 sui sistemi d’informazione nel
campo dell’agricoltura
Art. 7 cpv. 3 3 Essi possono delegare l'acquisizione dei dati ai servizi ai quali hanno affidato lo svolgimento dei controlli in virtù dell'articolo 7 dell'ordinanza del …33 sul coordi- namento dei controlli delle aziende agricole (OCoC).
9. Ordinanza del 23 ottobre 201234 sull’allevamento di animali
Art. 24 cpv. 5 3 La Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes decide in merito al diritto ai contributi e versa il relativo importo all'allevatore, direttamente o per il tramite della rispettiva cooperativa di allevamento equino. La cooperativa di alleva- mento equino trasmette i contributi entro 30 giorni lavorativi. In base a un elenco delle giumente accompagnate dal puledro che danno diritto a contributi, la Federa- zione fattura i contributi all'UFAG. Per i controlli concernenti la detenzione confor- me alla protezione degli animali, la Federazione può far capo ai Cantoni o alle organizzazioni cui ricorrono i Cantoni; il controllo è retto dall'ordinanza del …35 sul coordinamento dei controlli.
32 RS 919.117.71 33 RS … 34 RS 916.310 35 RS …
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Consultazione
3 Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC; RS 910.17)
3.1 Situazione iniziale
La decisione ministeriale dell’OMC del 19 dicembre 2015 ha sancito che le sovvenzioni alle esportazioni sono vietate, per cui la Svizzera è tenuta a sospendere completamente la concessione di contributi all’esportazione conformemente alla legge federale del 13 dicembre 1974 sull’importazione e l’esporta- zione dei prodotti agricoli trasformati (cosiddetta "legge sul cioccolato"; RS 632.111.72) entro un termine transitorio di al massimo cinque anni (entro fine 2020). I contributi all'esportazione ai sensi della legge sul cioccolato sono considerati sovvenzioni all'esportazione in virtù del diritto commerciale internazio- nale. Conformemente al messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2017 concernente l'eliminazione dei contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati (FF 2017 3737), il 15 dicembre 2017 il Parlamento ha licenziato il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione ministeriale dell’OMC sulla concorrenza all’esportazione e approva le modifiche della Lista LIX- Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all’esportazione. Decorso il termine referendario, il Consiglio federale determinerà l’entrata in vigore delle revisioni di legge. Parallelamente procederà all’abrogazione delle ordinanze che disciplinano il versamento dei contributi all’esportazione. Per en- trambe è prevista la data del 1° gennaio 2019. Per preservare il più possibile, dopo l’eliminazione dei contributi all’esportazione, la creazione di valore aggiunto nella produzione alimentare nel contesto delle condizioni quadro vigenti in ambito agricolo è prevista una serie di misure d’accompagnamento. Queste misure prevedono una nuova modalità di sostegno a favore dei produttori di latte e cereali, indipendente dall’esportazione e vincolata ai prodotti, nonché la semplificazione della procedura d’autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo di latticini e cereali di base che oggi danno diritto ai contributi. Le nuove misure di sostegno, vincolate ai prodotti e compatibili con l'OMC, mirano a indennizzare i produttori di latte e cereali per l’elevata pres- sione del mercato cui saranno esposti nel rifornire l’industria alimentare dopo l’eliminazione dei contri- buti all’esportazione. Visto il messaggio, con la modifica dell’articolo 55 LAgr il Parlamento ha deciso che in futuro la Confe- derazione avrà la possibilità di versare ai produttori di cereali i mezzi finanziari erogati finora come sovvenzioni per l’esportazione di cereali di base sotto forma di un supplemento per i cereali, indipen- dente dall’esportazione, in funzione del quantitativo o della superficie coltiva. La presente modifica d’or- dinanza crea la base per il versamento del supplemento per i cereali. Stando a quanto discusso in Parlamento, il supplemento per i cereali viene stanziato come contributo di superficie per i cereali panificabili e da foraggio. L'esecuzione ai fini del versamento di un supple- mento per i cereali riprende quella dei contributi per singole colture ai sensi dell'articolo 54 LAgr. No- nostante si fosse inizialmente pensato di redigere un'ordinanza separata per il versamento del supple- mento per i cereali in base al quantitativo, si è poi optato per il versamento in base alla superficie inte- grando il supplemento per i cereali nell'ordinanza sui contributi per singole colture. L’affinità oggettiva e la semplicità che si prospetta per organi d’esecuzione e beneficiari dei supplementi giustificano tale scelta, nonostante venga mantenuta una posizione finanziaria separata e si punti a esaurire le risorse iscritte nel preventivo utilizzando una formula di calcolo anziché a stabilire a priori un supplemento fisso per ettaro.
3.2 Sintesi delle principali modifiche
Per i cereali viene versato un supplemento riferito alla superficie. Per contenere l’ulteriore dispendio amministrativo si applicano le condizioni generali, i controlli e le sanzioni vigenti per i contributi per sin- gole colture. L’aliquota è fissata annualmente in base ai fondi approvati dal Parlamento alla nuova po- sizione finanziaria e alla superficie che dà diritto al supplemento. Danno diritto al supplemento tutti i cereali ad eccezione del mais. Con l’integrazione del supplemento per i cereali nell’ordinanza sui con- tributi per singole colture le disposizioni vigenti nelle sezioni procedura, controlli e sanzioni ammini- strative nonché le riduzioni fissate nell’allegato vengono estese al supplemento per i cereali.
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Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale
3.3 Commento ai singoli articoli
Titolo Per il finanziamento del supplemento per i cereali viene creata una nuova posizione finanziaria esterna alla posizione finanziaria Aiuti per la produzione vegetale. L’aggiunta nel titolo ha lo scopo di esplicitare che, in base a due articoli di legge, l’ordinanza ora disciplina due strumenti di sostegno di- versi.
Ingresso Nell’ingresso è stato aggiunto l’articolo 55 che costituisce la base per il nuovo supplemento per i ce- reali.
Sezione 1
Le disposizioni specifiche per i contributi per singole colture sono riunite in una sezione.
Articolo 1
Capoverso 1 - Il vigente capoverso 1 è ripreso senza apportarvi alcuna modifica.
Capoverso 2 - Dal vigente articolo 6 è ripreso il capoverso 1 in analogia all’ordinanza sui pagamenti diretti.
Capoverso 3 - Dal vigente articolo 1 capoverso 2 è stralciata la lettera b, mentre le altre disposizioni sono riprese. Disponendo che i contributi per singole colture sono versati per le superfici coltivate per tradizione famigliare nella zona di confine estera, quelle non coltivate per tradizione famigliare sono escluse.
Articolo 2
L’ammontare dei contributi è ripreso dal vigente articolo 5 aggiornando il rimando.
Articolo 3
Il vigente articolo 6 capoverso 2 è riformulato, mentre l’articolo 6 capoverso 3 è ripreso senza appor- tarvi alcuna modifica.
Sezione 2
Le disposizioni specifiche per il supplemento per i cereali sono riunite in una sezione.
Articolo 4
Capoverso 1 - Sulla scorta dei dibattiti parlamentari, in deroga al messaggio del Consiglio federale il supplemento per i cereali non viene versato in base ai quantitativi di cereali, bensì in base alla superficie cerealicola. Esso è destinato a tutti i tipi di cereali ad eccezione del mais: orzo primaverile (codice rile- vamento superfici 501), orzo autunnale (502), avena (504), triticale (505), miscele di cereali da foraggio (506), farro/piccola spelta (511), frumento primaverile (escl. frumento da foraggio della lista delle varietà swiss granum; 512), frumento autunnale (escl. frumento da foraggio della lista delle varietà swiss gra- num; 513), segale (514), miscele di cereali panificabili (515), spelta (516), riso (509), miglio (542), sorgo (549), frumento da foraggio (secondo la lista delle varietà swiss granum; 507). È irrilevante che i cereali elencati siano utilizzati a scopo foraggero o per l’alimentazione umana. Capoverso 2 - Stando al messaggio, e in analogia ai contributi per singole colture, il supplemento per i cereali viene stanziato per la produzione sia su superfici all’interno del Paese sia su superfici coltivate per tradizione famigliare nella zona di confine estera.
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Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale
Capoverso 3 - Danno diritto al supplemento esclusivamente i cereali che vengono raccolti a completa maturazione per l’estrazione di granelli. Non dà diritto al supplemento il raccolto di piante intere ad esempio per la preparazione di insilato. Le miscele di leguminose a granelli e cereali ricevono il contri- buto per singole colture per leguminose a granelli se sono adempiute le condizioni. Non vanno pro- mosse ulteriormente con il supplemento per i cereali. Inoltre, si applicano le restrizioni vigenti per i con- tributi per singole colture.
Articolo 5
Stando al messaggio sull’eliminazione dei contributi all’esportazione, con il calcolo dell’aliquota in base ai fondi approvati dal Parlamento e alla superficie che dà diritto al supplemento nell’anno di coltivazione i fondi liberatisi vanno interamente destinati al loro scopo. Il supplemento calcolato per ettaro e anno va arrotondato per difetto al franco intero.
Sezione 2a
Le condizioni vigenti finora per i contributi per singole colture sono riunite nella nuova sezione ed estese al supplemento per i cereali.
Articolo 6
Capoversi 1 e 2 - È ripreso il vigente articolo 2 capoversi 1 e 2 con l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.
Capoverso 3 - Il vigente articolo 2 capoverso 3 è riformulato con l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.
Articolo 6a
È ripreso il vigente articolo 3 con l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.
Articolo 6b
È ripreso il vigente articolo 4 senza apportarvi alcuna modifica.
Articolo 7
Capoverso 1 - Analogamente ai contributi per singole colture, il versamento del supplemento per i ce- reali avviene solo su richiesta.
Capoverso 3 - Alla lettera a nel rimando relativo alle superfici che danno diritto al supplemento, oltre all’articolo 1, viene aggiunto l’articolo 4.
Articolo 8
Capoverso 1 - Il termine d’inoltro della domanda per il supplemento per i cereali è uguale a quello per i contributi per singole colture.
Articolo 9
Capoverso 3 - È fatta l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.
Articolo 10
Capoverso 1 - È fatta l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.
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Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale
Articolo 11
Capoversi 1 e 2 - È fatta l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.
Articolo 12
Capoverso 1 - Entro il 15 ottobre i Cantoni trasmettono la superficie che dà diritto al supplemento all’UFAG che provvede a calcolarne l’importo per ettaro e a comunicarlo ai Cantoni entro fine ottobre. Siccome i Cantoni sono informati soltanto a fine ottobre in merito all’aliquota del supplemento per i ce- reali, il versamento non può essere effettuato contemporaneamente ai contributi per singole colture, ovvero entro il 10 novembre. Di conseguenza va effettuato entro il 20 dicembre unitamente al contri- buto di transizione.
Capoversi 2 a 6 - È ripreso il vigente articolo 12 con l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.
Articolo 18
È fatta l’aggiunta relativa al supplemento per i cereali.
Allegato
Nell’allegato vigente tutte le misure per i contributi per singole colture sono estese al supplemento per i cereali.
3.4 Ripercussioni
3.4.1 Confederazione
Il nuovo supplemento per i cereali è finanziato trasferendo una parte dei fondi finora riservati ai contributi alle esportazioni agricole. Secondo quanto deciso dal Parlamento, negli anni 2019-2021 sono previsti 15.8 milioni di franchi per il supplemento per i cereali. Con il relativo messaggio il Consiglio federale aveva proposto 11.3 milioni. L’attuazione della decisione del Parlamento comporta un onere supple- mentare di 4.5 milioni l’anno per il bilancio della Confederazione.
Il versamento del supplemento per i cereali riferito alla superficie avviene sulla base dei dati acquisiti nel quadro della rilevazione delle superfici, in analogia ai contributi per singole colture. Ne risulta che il maggior dispendio per la Confederazione è minimo e può essere gestito con le risorse umane disponi- bili. Un certo dispendio è correlato alla necessità di adeguare i sistemi informatici e all’aggiunta di un ulteriore versamento cui provvedere.
3.4.2 Cantoni
I Cantoni versano il supplemento per i cereali sulla base dei dati acquisiti nel quadro della rilevazione delle superfici, in analogia ai contributi per singole colture. Sono competenti in materia di controlli e sanzioni. Un certo dispendio è correlato alla necessità di adeguare i sistemi informatici e all’amministra- zione di un ulteriore tipo di contributo. Può generare un dispendio anche il versamento specifico del supplemento per i cereali a dicembre, che per il momento può essere effettuato unitamente al contributo di transizione.
3.4.3 Economia
I fondi attualmente impiegati per ridurre i prezzi delle materie di base dei prodotti destinati all’esporta- zione sono versati ai produttori di cereali o di latte. Gli effetti delle misure di accompagnamento proposte non sono identici a quelli dei contributi all’esportazione. Le misure di accompagnamento all’eliminazione
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Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale
dei contributi all’esportazione giovano ai due settori maggiormente toccati in quanto si persegue l’obiet- tivo di rafforzare la competitività della produzione alimentare svizzera a favore dell’intera catena del valore.
Per i gestori di aziende agricole il maggior dispendio amministrativo è esiguo. Nella rilevazione dei dati di febbraio/marzo devono dichiarare che inoltrano una domanda per il supplemento per i cereali. Le altre indicazioni quali la dichiarazione delle superfici sono già effettuate nel quadro della rilevazione dei dati e non comportano alcun ulteriore dispendio. Anche il controllo avviene parallelamente a quello per i contributi per singole colture e il maggior dispendio che comporta è esiguo.
3.5 Rapporto con il diritto internazionale
La compatibilità delle misure di sostegno non vincolate al prodotto con il diritto internazionale è stata illustrata nel messaggio del 17 maggio 2017 concernente l'eliminazione dei contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati.
3.6 Entrata in vigore
Le disposizioni entrano in vigore contemporaneamente all’eliminazione dei contributi all’esportazione prevista per il 1° gennaio 2019.
3.7 Basi legali
La base legale è costituita dall'articolo 55 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1).
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Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale
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Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:
Titolo Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
Ingresso Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 54 capoverso 2, 55 capoverso 2, 170 capoverso 3 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura, ordina:
Titolo prima dell’articolo 1 Sezione 1: Contributi per singole colture
Art. 1 Superfici che danno diritto ai contributi 1 I contributi per singole colture sono versati per superfici con le seguenti colture:
1 RS 910.17 2 RS 910.1
2018– 1 49
O sui contributi per singole colture RU 2018
a. colza, girasoli, zucche per l'estrazione di olio, lino per l'estrazione di olio, papavero e cartamo; b. sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio; c. soia; d. favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero; e. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero. 2 I contributi per singole colture sono versati anche per le superfici coltivate per tradizione famigliare nella zona di confine estera ai sensi dell’articolo 17 capoverso
2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola (OTerm).
3 Non sono versati contributi per:
a. superfici al di fuori della superficie agricola utile; b. particelle o parti di particelle caratterizzate da un'elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), agropi- ro («gramigna»), avena selvatica, erba di San Giacomo o neofite invasive; c. superfici con colza, girasoli, zucche per l'estrazione di olio, lino per l'estra- zione di olio, papavero, cartamo, soia, favette, piselli proteici e lupini, rac- colti prima della loro maturazione o non per l'estrazione dei granelli; d. superfici con zucche per l'estrazione di olio che non sono trebbiate sul cam- po; e. fasce di colture estensive in campicoltura ai sensi dell'articolo 55 capoverso
1 lettera j dell'ordinanza del 23 ottobre 20134 sui pagamenti diretti (OPD).
Art. 2 Importo dei contributi Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a: franchi
a. colza, girasoli, zucche per l'estrazione di olio, lino per l'estrazione 700 di olio, papavero e cartamo: b. sementi di patate e mais: 700 c. sementi di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio: 1000 d. soia: 1000 e. favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero, nonché miscele ai sensi dell'articolo 6b capoverso 2: 1000 f. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero: 1800
3 RS 910.91 4 RS 910.13
2 50
O sui contributi per singole colture RU 2018
Art. 3 Coordinamento con i pagamenti diretti dell’Unione europea 1 Se i pagamenti diretti che l'Unione europea (UE) versa a un gestore per le superfici coltivate per tradizione famigliare nella zona di confine estera non possono essere dedotti dai pagamenti diretti conformemente all'articolo 54 capoverso 1 OPD5, essi sono dedotti dai contributi per singole colture. 2 Ai fini del calcolo delle deduzioni sono determinanti i pagamenti diretti dell'UE versati per l'anno precedente.
Titolo prima dell’articolo 4 Sezione 2: Supplemento per i cereali
Art. 4 Superfici che danno diritto al supplemento 1 Il supplemento per i cereali è versato per le superfici con le colture frumento, spelta, segale, farro e piccola spelta, orzo, avena, triticale, riso, miglio, sorgo nonché miscele di cereali panificabili o da foraggio. 2 È versato anche per le superfici coltivate per tradizione famigliare nella zona di confine estera ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 OTerm.
3 Non è versato alcun supplemento per:
a. superfici al di fuori della superficie agricola utile; b. particelle o parti di particelle caratterizzate da un'elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), agropi- ro («gramigna»), avena selvatica, erba di San Giacomo o neofite invasive; c. cereali raccolti prima della loro maturazione o non per l'estrazione dei gra- nelli; d. cereali in miscele ai sensi dell'articolo 6b capoverso 2; e. fasce di colture estensive in campicoltura ai sensi dell'articolo 55 capoverso
1 lettera j OPD6.
Titolo prima dell’articolo 5 Abrogato
Art. 5 Importo del supplemento per i cereali Il supplemento per i cereali per ettaro e anno è calcolato in base ai fondi approvati dal Parlamento alla posizione finanziaria «Supplemento per i cereali» e alla superfi- cie cerealicola che dà diritto al supplemento. Il risultato è arrotondato per difetto al franco intero.
5 RS 910.13 6 RS 910.13
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O sui contributi per singole colture RU 2018
Titolo prima dell’articolo 6 Sezione 2a: Condizioni
Art. 6 Gestori aventi diritti ai contributi
1 Il gestore di un'azienda ha diritto ai contributi o al supplemento, se:
a. è una persona fisica con domicilio civile in Svizzera; e b. prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione non ha ancora compiuto 65 anni. 2 In deroga al capoverso 1, anche persone giuridiche con sede in Svizzera, nonché Cantoni e Comuni hanno diritto ai contributi o al supplemento, a condizione che siano gestori dell'azienda. 3 Nel caso di società di persone, hanno diritto ai contributi o al supplemento soltanto le persone che prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione non hanno ancora compiuto 65 anni. I contributi e il supplemento sono versati proporzionalmente alle persone aventi diritto ai contributi.
Art. 6a Condizioni generali 1 I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati se:
a. il gestore fornisce la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secon- do gli articoli 11-25 OPD7; b. nell'azienda sussiste un volume di lavoro di almeno 0,20 unità standard di manodopera secondo l'articolo 3 capoverso 2 OTerm; e c. almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda è svolto con manodopera propria dell'azienda. 2 Il carico di lavoro di cui al capoverso 1 lettera c è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, versione 20138.
Art. 6b Condizioni particolari per i contributi per singole colture 1 Il contributo per sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio è concesso soltanto se il gestore ha stabilito per scritto una determinata superficie con un'organizzazione di moltiplicazione delle sementi autorizzata. La superficie deve soddisfare le esigenze stabilite in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza del DEFR del 7 dicembre 19989 sulle sementi e i tuberi-seme. 2 Il contributo per miscele di favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero con cereali è concesso soltanto se la proporzione in peso delle colture che danno diritto a contributi nel raccolto è di almeno il 30 per cento.
7 RS 910.13
8 Il preventivo di lavoro può essere consultato sul sito Internet
www.agroscope.admin.ch/arbeitsvoranschlag/. 9 RS 916.151.1
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O sui contributi per singole colture RU 2018
3 Il contributo per le barbabietole da zucchero è concesso soltanto se in un contratto scritto tra lo zuccherificio da un lato e il gestore oppure i membri di una comunità aziendale settoriale o di una comunità di produttori dall'altro è stato stabilito un determinato quantitativo da fornire.
Art. 7 cpv. 1 e 3 lett. a 1 I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati solo su richiesta.
3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:
a. le colture secondo l'articolo 1 o 4 per le quali sono richiesti i contributi o il supplemento;
Art. 8 cpv. 1 1 La domanda in vista di ottenere contributi per singole colture e il supplemento per i cereali va inoltrata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. Il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio in caso di ade- guamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari.
Art. 9 cpv. 3 3 Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai contributi per singole coltu- re e al supplemento per i cereali che ha richiesto nella domanda, deve darne notifica immediatamente al servizio cantonale competente. La notifica è presa in considera- zione se avviene entro: a. il giorno prima della ricezione di un preavviso di controllo; b. il giorno prima del controllo se questo è eseguito senza preavviso.
Art. 10 cpv. 1 1 Il Cantone verifica il diritto ai contributi o al supplemento e determina i contributi o il supplemento in base ai dati rilevati.
Art. 11 Versamento dei contributi e del supplemento ai gestori
1 Il Cantone versa i contributi e i supplementi nella maniera seguente:
a. contributi per singole colture: entro il 10 novembre dell’anno di contribu- zione; b. supplemento per i cereali: entro il 20 dicembre dell’anno di contribuzione.
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O sui contributi per singole colture RU 2018
2 I contributi e i supplementi che non possono essere attribuiti decadono dopo cinque anni. Il Cantone deve restituirli all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).
Art. 12 Erogazione dei contributi e del supplemento al Cantone 1 Il Cantone trasmette all’UFAG le superfici che danno diritto al supplemento entro il 15 ottobre.
2 Calcola i contributi e il supplemento nella maniera seguente:
a. contributi per singole colture: entro il 10 ottobre; b. supplemento per i cereali: entro il 20 novembre.
3 Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG:
a. contributi per singole colture: entro il 15 ottobre indicando i singoli contri- buti; b. supplemento per i cereali: entro il 25 novembre. 4 Per i contributi per singole colture sono possibili ulteriori trattamenti fino al 20 novembre. Il Cantone calcola i contributi risultanti da ulteriori trattamenti entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all'UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli contributi. 5 Il Cantone fornisce all'UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti dei contributi per singole colture e del supplemento. Essi devono corri- spondere ai versamenti di cui ai capoversi 1 e 2. 6 L'UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l'importo totale.
Art. 18 Riduzione e diniego dei contributi 1 I Cantoni riducono o negano i contributi o il supplemento conformemente all'alle- gato. 2 Redigono ogni anno un rapporto sulle riduzioni e sui dinieghi di contributi o di supplementi da loro decisi. La registrazione completa nel sistema d'informazione centrale per i dati sui controlli conformemente all'articolo 165d LAgr è considerata un rapporto.
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
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O sui contributi per singole colture RU 2018
Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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O sui contributi per singole colture RU 2018
Allegato10 (art. 18 cpv. 1)
Riduzione dei contributi per singole colture e del supplemento per i cereali
1 Considerazioni generali
1.1 Se sono constatate lacune, i contributi e i supplementi di un anno di contri- buzione sono ridotti mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i contributi per singole colture o del supplemento. La riduzione di un contri- buto o del supplemento può essere superiore al diritto ai contributi o al sup- plemento e in tal caso è applicata ad altri contributi. Può tuttavia essere ri- dotto al massimo il totale di tutti i contributi per singole colture e supplementi di un anno di contribuzione. 1.2 Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata già riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore.
1.3 Se i documenti sono incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, i
Cantoni e i servizi di controllo possono concedere ai gestori termini per l'i- noltro successivo. Sono esclusi: a. il libretto dei prati/registro dei prati; b. il libretto dei campi/le schede delle colture.
1.4 Se non è possibile effettuare un controllo a causa di documenti incompleti,
mancanti, inutilizzabili o non validi, oltre alle riduzioni per i rispettivi do- cumenti, sono effettuate riduzioni per i punti di controllo che non possono essere considerati adempiuti a causa delle informazioni mancanti. 1.5 Il Cantone o il servizio di controllo può fatturare al gestore le spese supple- mentari dovute all'inoltro successivo di documenti. 1.6 In situazioni aziendali particolari motivate e se il totale di tutte le riduzioni è superiore al 20 per cento di tutti i contributi per singole colture dell'anno in questione, il Cantone può aumentare o diminuire le riduzioni al massimo del
25 per cento. Esso comunica tali decisioni all'UFAG.
1.7 Se le infrazioni sono intenzionali o ripetute i Cantoni possono negare la
concessione di contributi o del supplemento per cinque anni al massimo.
10 Introdotto dal n. II dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3963). Aggiornato dai n. II delle O del 20 mag. 2015 (RU 2015 1745) e del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 6079).
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O sui contributi per singole colture RU 2018
2 Riduzioni dei contributi e del supplemento
2.1 Le disposizioni di cui all'allegato 8 numeri 2.2.1-2.2.6 OPD11 sono applica-
bili nei casi in cui le riduzioni non possono essere effettuate o possono esse- re effettuate solo parzialmente nell'ambito dei pagamenti diretti. Se i punti in caso di recidiva di cui all'allegato 8 numero 2.2 o 2.3 OPD sono uguali o su- periori a 110, nell'anno di contribuzione non sono versati contributi per sin- gole colture né alcun supplemento per i cereali. 2.2 Sono applicabili le disposizioni di cui all'allegato 8 numeri 2.11.1, 2.11.2 e
2.11.4 OPD. La riduzione ammonta a 500 franchi alla prima infrazione. A
partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei contributi per singole colture e dei supplementi, tuttavia al massimo a 3000 franchi.
2.3 Le riduzioni di cui ai numeri 2.4-2.8 avvengono mediante la detrazione di
importi forfettari, importi per unità, una percentuale dei contributi per singo- le colture o del supplemento per i cereali in questione o una percentuale di tutti i contributi per singole colture e i supplementi. In caso di correzione delle indicazioni di cui ai numeri 2.5, 2.6 e 2.8, il versamento dei contributi o del supplemento è effettuato in base alle indicazioni corrette.
2.4 Inoltro della domanda
Lacuna per il punto di controllo Riduzione o provvedimento
a. Inoltro tardivo della doman- prima constatazione 100 fr. da; il controllo può essere ef- prima e seconda recidiva 200 fr. fettuato regolarmente dalla terza recidiva 100 % dei contributi per singole colture o del supplemento in questione b. Inoltro tardivo della doman- 100 % dei contributi per da; il controllo non può esse- singole colture o del re effettuato regolarmente supplemento in questione c. Domanda incompleta o Termine per completa- lacunosa mento o correzione
11 RS 910.13
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O sui contributi per singole colture RU 2018
2.5 Indicazioni specifiche, colture, raccolto e valorizzazione
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Colture con contributi per Le varietà e colture Correzione tenendo conto singole colture o presenti non corrispondo- dell'indicazione corretta e, supplemento no alla dichiarazione in più, riduzione di 500 fr. La coltura non è stata raccolta o il raccolto non 120 % dei contributi per è stato effettuato al singole colture o del regolare stadio di matura- supplemento in questione zione oppure non ha avuto luogo una valorizzazione regolare del raccolto (valorizzazione agricola, tecnica o industriale) b. Contratto per fornitura di Mancanza del contratto 100 % dei contributi per zucchero singole colture per barba- bietole da zucchero Quantitativo contrattuale Correzione tenendo conto discrepante dell'indicazione corretta c. Superficie contrattuale Valore troppo basso Correzione tenendo conto relativa alla produzione di dell'indicazione corretta sementi Correzione tenendo conto Valore troppo alto dell'indicazione corretta e, in più, riduzione pari all'ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)
2.6 Indicazioni sulle dimensioni delle superfici con contributi per singole colture o supplemento per i cereali Lacuna per punto di controllo Riduzione
Dichiarazione non corretta delle Valore troppo basso Correzione tenendo conto dimensioni della superficie dell'indicazione corretta Correzione tenendo conto Valore troppo alto dell'indicazione corretta e, in più, riduzione pari all'ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)
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O sui contributi per singole colture RU 2018
2.7 Controllo in azienda
Lacuna per punto di controllo Riduzione
a. Intralcio ai controlli; maggior Collaborazione insuffi- 10 % di tutti i contributi dispendio a causa di collabo- ciente o minacce nel per singole colture e del razione insufficiente o mi- settore PER o protezione supplemento, min. 500 fr., nacce degli animali max. 10 000 fr. Altri settori per contributi 10 % dei contributi per per singole colture e per il singole colture e del supplemento supplemento in questione, min. 200 fr., max. 2000 fr. b. Diniego del controllo Diniego nel settore PER o 100 % di tutti i contributi protezione degli animali per singole colture e del Altri settori per contributi supplemento per singole colture e per il 120 % dei contributi per supplemento singole colture e del supplemento in questione
2.8 Gestione nell’azienda
Lacuna per punto di controllo Riduzione
a. Superficie non gestita dall'a- L'azienda ha messo la Correzione tenendo conto zienda. L'azienda non gesti- superficie a disposizione dell'indicazione corretta e, sce la superficie per proprio di un altro gestore (a in più, riduzione di 500 conto e a proprio rischio e titolo oneroso o gratuito) fr./ha di superficie in pericolo (art. 16 OTerm [RS questione 910.91]) b. Superfici gestite in modo La superficie non è Esclusione della superfi- inadeguato (art. 16 OTerm) gestita, è infestata da cie dalla SAU, nessun malerbe o è abbandonata contributo o nessun supplemento su tale superficie
11 59
O sui contributi per singole colture RU 2018
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Consultazione 4 Ordinanza del 22 settembre 1997 concernente l’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica, RS 910.18)
4.1 Situazione iniziale
L’ordinanza sull’agricoltura biologica disciplina le esigenze poste ai prodotti commercializzati come “prodotti biologici”. Si applica a tutti i prodotti agricoli, alle derrate alimentari, agli alimenti per animali e agli animali da reddito. L’ordinanza sull’agricoltura biologica in vigore dal 1997 si basa sul principio dell’equivalenza con la corrispettiva legislazione europea, che riveste una particolare importanza nell’ottica di un commercio internazionale privo di ostacoli. L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo) prevede, all’allegato 9, disposizioni che sanciscono l’equivalenza della legislazione e le modalità per garantirla.
4.2 Commento all’articolo modificato
Articolo 39d
È consentito tenere attaccati i caprini alle condizioni finora vigenti fino al 31 dicembre 2022. Non è più necessario il consenso dell’ente di certificazione in quanto questo viene già informato in merito nel quadro del regime di controllo delle aziende di cui all’allegato 1 numero 3.1.
Conformemente all’Accordo agricolo, sono esclusi dal regime di equivalenza i prodotti ottenuti dall'al- levamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficino della deroga prevista dall'articolo 39d dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente.
4.3 Ripercussioni
4.3.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
4.3.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
4.3.3 Economia
La disposizione non comporta ostacoli tecnici al commercio.
4.4 Rapporto con il diritto internazionale
Non viene pregiudicato il regime dell’equivalenza delle prescrizioni legali e amministrative di cui all’al- legato 9 appendice 1 dell’Accordo agricolo dove questa deroga è menzionata esplicitamente.
4.5 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
4.6 Basi legali
Articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 e 177 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr) nonché articolo 21 della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).
61
Bio-Verordnung
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[Signature] [QR Code]
Ordinanza concernente l’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
(Ordinanza sull’agricoltura biologica)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 39d cpv. 1 Frase introduttiva 1 I caprini possono essere tenuti attaccati fino al 31 dicembre 2022 negli edifici
costruiti prima del 1° gennaio 2001, per quanto:
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Alain Berset Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr
RS .......... 1 RS 910.18
2018–...... 1 63
O sull’agricoltura biologica RU 2018
2 64
Consultazione
5 Ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm)
5.1 Situazione iniziale
Nell'OTerm sono stabilite in maniera uniforme le definizioni applicate nei diversi settori nell'esecuzione della legislazione agricola. Le definizioni di valorizzatore del latte e latte commercializzato sono utiliz- zate soltanto nell'esecuzione dell'ordinanza sul sostegno del prezzo del latte. La vendita diretta è trat- tata in vario modo nelle ordinanze specifiche.
Il Consiglio federale il 16 agosto 2017 ha proposto di accogliere il postulato Dettling (17.3603) del 16 giugno 2017, con il quale si invita il Consiglio federale a mostrare le ripercussioni sui diversi settori dell'agricoltura che comporta un aumento del coefficiente UBG pari a 0,10 per i bovini di 365-730 giorni nonché di età superiore a 730 giorni. Il Consiglio federale ha incaricato l'UFAG di affrontare la questione e di presentare i risultati in una documentazione concernente la consultazione. L'accetta- zione del postulato non vuol dire necessariamente che i coefficienti UBG vengono incrementati ma soltanto che sono mostrate le ripercussioni. Queste sono presentate al punto 5.4.4.
5.2 Sintesi delle principali modifiche
Le definizioni di valorizzatore del latte, venditore diretto e latte commercializzato sono stralciate dall'O- Term.
5.3 Commento ai singoli articoli
Articoli 4, 5 e 28 Le definizioni di valorizzatore del latte, venditore diretto e latte commercializzato sono utilizzate nell'e- secuzione della legge sull'agricoltura solo in relazione all'ordinanza sul sostegno del prezzo del latte. I prodotti venduti direttamente sono gestiti differentemente in varie ordinanze.
Pertanto nell'OTerm sono stralciate le definizioni e, se necessarie per l'esecuzione, sono disciplinate in maniera specifica nell'ordinanza sul sostegno del prezzo del latte.
5.4 Ripercussioni
5.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
5.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
5.4.3 Economia
Nessuna ripercussione.
5.4.4 Postulato Dettling: Aumento del coefficiente UBG dei bovini e ripercussioni
Le ripercussioni di un aumento del coefficiente UBG per il bestiame giovane di oltre un anno di età sono state analizzate sulla base dei dati del sistema d'informazione sull'agricoltura AGIS dell'Ufficio federale dell'agricoltura e delle esperienze maturate nell'esecuzione degli aiuti agli investimenti nell'a- gricoltura. Delle circa 45'600 aziende gestite tutto l’anno totali che ricevono pagamenti diretti, 34'400 detengono bestiame giovane di oltre un anno di età. La modifica del coefficiente UBG comporterebbe per circa 30'200 di queste aziende un incremento per singoli contributi. L'effettivo di animali di queste aziende salirebbe nel complesso di 32'600 UBG. Per i diversi settori si attendono le seguenti ripercus- sioni.
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Ordinanza sulla terminologia agricola
Bilancio delle sostanze nutritive (Suisse-Bilanz) / protezione delle acque
Nessuna ripercussione. Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti le deie- zioni di elementi nutritivi secondo i Principi della concimazione delle colture agricole in Svizzera (PRIC), al momento nella versione 2017. In base ai PRIC le deiezioni non sono correlate al coeffi- ciente UBG in virtù dell'allegato dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm).
L'UBG inoltre non va confusa con l'UBGF. Secondo UFAM & UFAG 2011: Costruzioni rurali e prote- zione dell’ambiente. Un modulo dell’aiuto all’esecuzione per la protezione dell’ambiente. Stato maggio 2012. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Umwelt-Vollzug n. 1101, l'UBGF è un'unità normalizzata per la standardizzazione della produzione di sostanze nutritive di diverse categorie di animali da red- dito. Un'UBGF corrisponde a una produzione di 105 kg di azoto e 15 kg di fosforo. Una vacca da latte con 6500 kg di produzione lattiera corrisponde a circa 1.1 UBGF per azoto e 1.2 UBGF per fosforo, ma una vacca madre soltanto a circa 0,77 UBGF per azoto e 0.87 UBGF per fosforo.
Unità standard di manodopera
In seguito all'incremento del coefficiente UBG le unità standard di manodopera delle aziende gestite tutto l'anno aumentano di circa 940 USM. Conformemente all'articolo 3 OTerm, l'USM è un'unità per stabilire le dimensioni dell'azienda calcolata utilizzando coefficienti standardizzati fondati su basi di economia del lavoro. Il bestiame giovane rientra nella categoria altri animali da reddito che presenta 0,027 USM per UBG. Un adeguamento del coefficiente non è indicato poiché il bestiame giovane rap- presenta soltanto una parte degli altri animali da reddito.
Le aziende gestite tutto l'anno devono avere una dimensione di almeno 0,20 USM affinché possano essere versati pagamenti diretti. L'incremento del coefficiente UBG non ha alcuna influenza sull'appli- cazione di questo valore limite. Secondo i calcoli soltanto 3 aziende in più peraltro gestite per hobby raggiungerebbero almeno 0,20 USM. Questo è comprensibile poiché tali aziende detengono solo ef- fettivi poco numerosi e quindi anche l'incremento delle USM è minimo.
Giusta l'articolo 3 dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt), gli aiuti agli investimenti sono ver- sati solo se la dimensione dell'azienda corrisponde almeno a un'unità standard di manodopera (USM).
Ai provvedimenti e alle installazioni per diversificare le attività secondo l’articolo 44 OMSt si applica il volume di lavoro minimo richiesto per le aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge fede- rale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR). I Cantoni giusta l'articolo 5 LDFR possono ridurre la dimensione dell'azienda consentita fino a 0,60 USM. La seguente tabella mostra gli effetti per questi due valori soglia.
Tabella 1: Effetti per i valori soglia USM giusta l'OMSt e la LDFR
Valore soglia Numero di aziende Finora meno di 0,60 USM, ora 0,60 USM o più +120 Finora meno di 1,00 USM, ora 1,00 USM o più +240
66
Ordinanza sulla terminologia agricola
Il numero di UBG e USM varia nelle aziende a partire da 1 USM complessivamente secondo la se- guente tabella:
Tabella 2: Aziende con 1,0 e più USM
Valore soglia Numero di UBG USM aziende Ora 1 USM e più 32‘400 * +31‘300 +850 * 5100 aziende di cui nessuna detiene bestiame giovane e nessuna presenta variazioni
Aiuti agli investimenti
Poiché da un lato, come precedentemente illustrato, a causa dell’incremento della dimensione dell’azienda in USM, solo un limitato numero di aziende supplementari potrebbe ricevere aiuti agli in- vestimenti e dall’altro l’incremento in UBG per azienda nella maggior parte dei casi non supera 1 UBG, non vi sarà un incremento degli aiuti agli investimenti.
Figura 1: Variazione delle UBG per classe di dimensione, numero di aziende per classe di dimensione
20000
Anzahl Betriebe / nombre d'exploitations 15790
15000
10000
7395
5000
2454 908 380 193 85 47 23 19 38 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 ∆ GVE / UGB
Diritto fondiario e sull'affitto agricolo
Per valutare se si tratta di un’azienda agricola ai sensi dell’articolo 7 LDFR, occorre basarsi sulle forme di gestione medie e non sui singoli casi. Pertanto non è rilevante l’effettivo utilizzo poiché que- sto è imputabile al proprietario del fondo. Il calcolo deve avvenire in base a criteri obiettivi. Si suppone che non tutte le aziende che raggiungono i nuovi livelli soglia sottostiano allo statuto di azienda agri- cola secondo il diritto fondiario rurale.
Pagamenti diretti per le aziende gestite tutto l’anno
La seguente tabella mostra che nel complesso va considerato un incremento dei contributi di circa 15 milioni di franchi se le attuali aliquote di contribuzione venissero mantenute invariate. Da un lato sono
67
Ordinanza sulla terminologia agricola
interessati i contributi direttamente connessi all’effettivo di animali in UBG o CN, dall’altro variano an- che i contributi stabiliti in funzione di un effettivo di animali minimo.
Tabella 3: Effetti dei pagamenti diretti per le aziende gestite tutto l’anno, escluso adeguamento delle aliquote di contribuzione
Descrizione Aziende Aumento be- Aumento Osservazioni interes- stiame gio- contributi sate vane Mio. CHF Numero UBG/CN
Aziende gestite tutto l’anno totali 30 200 32 600 15.00 Aumento in UBG
- Contributi di alpeggio 17 300 19 600 7.25 Aumento in carichi nor- mali (CN)
- Contributo per la sicurezza 880 480 0.56 Influenza densità mi- dell'approvvigionamento su su- nima di animali perfici inerbite
- Contributi SSRA 15 600 18 800 1.70
- Contributi URA 25 900 28 000 5.33
- Contributi PLCSI 980 720 0.16 Influenza densità mi- nima di animali I risultati mostrano che l’incremento dei coefficienti UBG per il bestiame giovane determinerebbe in particolare un aumento dei contributi di alpeggio, URA e SSRA se le aliquote di contribuzione restas- sero invariate.
La ricapitolazione degli effetti per tipo di azienda e zona mostra che in particolare le aziende produt- trici di latte commerciale, in seguito a un incremento dei coefficienti di UBG per il bestiame giovane, riceverebbero maggiori pagamenti diretti. Oltre la metà dei contributi supplementari andrebbe a favore di questo tipo di azienda. Nel complesso il 55 per cento spetterebbe alla regione di montagna e il 45 per cento a quella di pianura.
Tabella 4: Variazione dei pagamenti diretti per tipo di azienda e zona, escluso adeguamento delle aliquote di con- tribuzione
Zona Tipo di azienda 31 41 51 52 53 54 Totale 120 latte commerciale 942'477 856'777 1'608'375 2'058'637 1'197'864 588'064 7'252'194
120 altri bovini
216'195 197'070 327'512 437'735 184'757 101'554 1'464'823
150 aziende combinate, trasformazione
524'956 238'960 217'838 162'204 15'906 2'472 1'162'336
150 aziende combinate, latte commer-
ciale/campicoltura 903'375 123'642 25'914 118 1'053'049
150 aziende combinate, altre/latte com-
merciale 607'432 251'953 125'415 11'162 3'620 999'582
120 vacche madri
168'639 125'933 136'909 250'271 177'474 122'329 981'555
150 aziende combinate altre/bestiame
bovino 415'612 102'595 39'081 89 5'240 562'617 150 aziende combinate, non classificabili 156'591 60'443 71'057 84'531 58'579 38'502 469'703
150 aziende combinate, vacche madri
309'250 74'906 25'514 1'025 770 411'465
110 campicoltura
174'500 10'691 1'665 186'856
120 suini
39'360 41'361 49'587 29'201 1'081 827 161'417
120 pollame
25'695 15'595 33'963 21'284 356 96'893
120 equini/ovini/caprini
14'806 7'742 11'318 14'617 14'452 7'898 70'833
110 ortofloricoltura
27'340 1'763 280 7 29'390
110 altre colture speciali
22'613 2'101 319 85 482 25'600
110 frutticoltura
18'013 5'119 617 1'245 360 104 25'458
110 vitivinicoltura
11'940 155 3'349 538 319 16'301
68
Ordinanza sulla terminologia agricola
Zona Tipo di azienda 31 41 51 52 53 54 Totale
120 altra trasformazione
394 2'278 2'233 1'405 6'310 Totale 4'579'188 2'118'929 2'677'752 3'076'958 1'656'246 867'309 14'976'382 Totale regione di pianura 6'726'933 44.72% Totale regione di montagna 8'279'531 55.28%
La seguente tabella mostra la variazione dei pagamenti diretti per Cantone e zona. I Cantoni più grandi con un’elevata quota del tipo di azienda produttrice di latte commerciale e una considerevole quota di bestiame giovane trasferito per l’estivazione registrano un incremento più elevato dei paga- menti diretti.
Tabella 5: Variazione dei pagamenti diretti per Cantone e zona, escluso adeguamento delle aliquote di contribu- zione
Zona Cantone 31 41 51 52 53 54 Totale BE 637'487 396'761 731'210 656'041 365'371 188'823 2'975'693 FR 629'419 414'351 672'508 84'471 60'231 4'231 1'865'211 VD 808'683 249'935 211'073 141'699 94'425 24'923 1'530'738 SG 434'010 118'006 188'103 477'581 75'911 1'202 1'294'813 GR 63'725 24'000 27'386 57'001 532'565 413'511 1'118'188 LU 299'907 194'382 147'259 162'102 48'298 11'768 863'716 JU 181'369 87'587 71'934 343'374 3'884 688'148 ZH 367'099 107'921 64'118 29'084 3'150 571'372 SZ 82'646 40'207 78'007 211'600 123'374 6'591 542'425 NE 73'306 37'914 62'487 300'177 4'329 478'213 AG 259'100 123'110 14'754 396'964 VS 51'284 27'923 4'618 62'429 139'462 103'955 389'671 TG 298'062 14'828 10'698 14'552 14'006 352'146 SO 145'620 69'201 75'019 41'620 6'779 338'239 OW 16'237 36'950 57'185 127'610 36'833 3'710 278'525 AR 1'608 87'915 116'991 206'514 BL 43'780 100'779 35'090 11'887 191'536 GL 40'332 538 9'009 52'708 49'312 13'064 164'963 UR 19'733 3'077 20'136 36'328 67'290 146'564 NW 17'233 11'202 54'994 34'085 17'073 1'020 135'607 ZG 41'701 11'691 52'303 27'758 133'453 TI 19'133 9'241 5'647 7'553 44'915 27'221 113'710 AI 509 13'358 96'499 110'366 SH 37'843 21'061 58'904 GE 30'703 30'703 Totale 4'579'188 2'118'929 2'677'752 3'076'958 1'656'246 867'309 14'976'382
69
Ordinanza sulla terminologia agricola
Il grafico 2 mostra che la maggior parte delle aziende registra un incremento fino a 1000 franchi. Solo poche riceverebbero oltre 5000 franchi in più.
Figura 2: Numero di aziende per classe di dimensione e variazione dei pagamenti diretti 30000
25000
20000
Anzahl Betriebe 15000
10000
5000
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 >9000 Anzahl Betriebe 26207 3001 644 189 65 25 10 4 3 4 Grössenklasse: Veränderung der Direktzahlungen je Betrieb in CHF
Contributi d’estivazione
Delle circa 6860 aziende d’estivazioni totali con contributi d’estivazione, il numero di bovini estivati è aumentato in 5710 aziende a 19’660 carichi normali. Con un adeguamento del carico usuale, analoga- mente alla modifica del carico usuale in seguito all’incremento del coefficiente UBG per vacche madri, nel 2015 si evincono i seguenti effetti.
Tabella 6: Effetti dell’adeguamento del carico usuale
Determinazione dei contributi Numero di Aumento Differenza contributo aziende CN d'estivazione in CHF
Carico con il precedente coefficiente UBG 1450 4200 +1'680’000 per bestiame giovane fino al 100 per cento, con coefficiente UBG aumentato oltre 100 per cento
Carico con il precedente coefficiente UBG 1480 4600 +1'840’000 per bestiame giovane oltre al 100 per cento
Totale 2930 8800 +3'520’000
Con un adeguamento del carico usuale, supponendo le stesse aliquote di contribuzione, vi sarà un incremento dei contributi d’estivazione a circa 3.52 milioni di franchi.
5.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni non tangono il diritto internazionale.
70
Ordinanza sulla terminologia agricola
5.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
5.7 Basi legali
La base legale è costituita dall’articolo 177 capoverso 1 della legge sull’agricoltura (LAgr).
71
Ordinanza sulla terminologia agricola
72
[Signature] [QR Code]
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come segue:
Art. 4, 5 e 28 Abrogati
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 910.91
2018– 1 73
O sulla terminologia agricola RU 2018
2 74
Consultazione
6 Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
6.1 Situazione iniziale
Nel quadro del contingente doganale (CD) n. 02 degli animali della specie bovina possono essere importati 1200 bovini riproduttori l'anno. Il contingente doganale è messo all'asta in due tranche. L’aliquota di dazio del contingente (ADC) ammonta a 60 fr./capo. Gli animali possono essere importati nel quadro del contingente soltanto se corredati da una prova dell'allevamento (normalmente è un certificato di ascendenza). L’importazione al di fuori del contingente doganale di un qualsiasi numero di animali è possibile in qualsiasi momento e senza la prova dell'allevamento. Le aliquote di dazio fuori contingente (ADFC) sono graduate come segue. Per riproduttori di razza pura delle razze Bruna, Chiazzata e Holstein (voce di tariffa 0102.2191) 2500 fr./capo Per riproduttori di razza pura di altre razze e bufali (voci di tariffa 0102.2199, 0102.3190) 1500 fr./capo Per riproduttori non di razza pura e animali da reddito per l'allevamento nonché animali da macello 1275 fr./capo (voci di tariffa 0102.2999, 0102.3999, 0102.9098 e animali da macello delle voci 0102.2919, 0102.3919 e 0102.9018) Fino al 2015 la domanda di riproduttori esteri ha potuto essere pressoché soddisfatta mediante il con- tingente doganale. Ad esempio nel 2014 non sono stati importati capi all'ADFC. Dal 2016 la domanda di riproduttori esteri è tuttavia aumentata nettamente, come è emerso già dal forte incremento dei prezzi d’aggiudicazione nelle vendite all’asta delle quote del contingente doganale. Il prezzo medio d’aggiudicazione di una quota di contingente per un animale nell’ambito della liberazione della se- conda tranche è aumentato da 512 fr./capo (2015) a 1175 fr./capo (2016) e nel 2017 ha raggiunto quota 1360 fr./capo1. Inoltre dal 2016, contrariamente agli anni precedenti, ci sono state cospicue im- portazioni all’ADFC. Nel complesso nel 2016 sono stati importati 332 capi all'ADFC, la maggior parte dei quali all’aliquota di 1500 fr./capo. L’aliquota di 1275 fr./capo è stata concessa in 25 casi, quella più elevata pari a 2500 fr./capo non è stata mai applicata. Nel 2017 sono state effettuate nuovamente molte importazioni all’ADFC: fino a fine ottobre nel complesso sono stati importati 203 capi a un’ele- vata aliquota, di cui 5 all’aliquota di 1275 fr./capo e il resto all’aliquota di 1500 fr./capo. Neanche in questo periodo è stata applicata l’aliquota più elevata di 2500 fr./capo per la voce di tariffa 0102.2191.
Il notevole aumento della domanda di bovini riproduttori d’importazione, gli elevati prezzi d’aggiudica- zione registrati dal 2016 e i diversi importi dell’ADFC a seconda della razza negli ultimi anni hanno causato incertezze e interrogativi nel commercio e nell’esecuzione. Di seguito alcuni esempi. Tra i riproduttori di razza pura delle razze Bruna, Chiazzata e Holstein rientrano soltanto gli ani- mali selezionati per la produzione di latte o anche quelli pezzati selezionati per la produzione di carne (p.es. razza Simmental)? Gli animali di una razza da latte, quale Jersey, possono essere importati all’aliquota più bassa pari a 1500 fr./capo? Cosa succede se i prezzi d’aggiudicazione inclusa l’ADC (60 fr./capo) superano 1500 franchi? Vale ancora la pena inoltrare un’offerta nel quadro della vendita all’asta se ad esempio si intende importare vacche gravide della razza Grigia retica per la detenzione di vacche madri? O in tal caso si deve prevedere dall’inizio l’importazione all’ADFC?
Tali interrogativi mostrano i due problemi fondamentali presenti nella normativa in materia di importa- zione di riproduttori della specie bovina ed entrambi possono essere risolti, o almeno smorzati, me- diante la riduzione dell’ADFC della voce di tariffa 0102.2191 da 2500 a 1500 fr./capo. Da un lato ci sono problemi di classificazione dei riproduttori (quali razze rientrano in quali voci di tariffa) e dall’altro la disponibilità (teorica) massima a pagare per una quota del contingente nell’ambito della vendita all’asta del CD n. 02 è differente. Il prezzo massimo d’aggiudicazione al momento per i riproduttori di
1 Fonte: Vendita all'asta del contingente doganale di animali della specie bovina, 2009-2007 (www.import.ufag.admin.ch)
75
Ordinanza sulle importazioni agricole
razza pura delle razze Bruna, Chiazzata e Holstein ammonta a 2440 franchi, per riproduttori di altre razze tuttavia soltanto a 1440 franchi, il che corrisponde alla differenza tra ADFC e ADC.
In conclusione nella presente modifica di ordinanza occorre considerare un ulteriore aspetto: le impor- tazioni di riproduttori rientrano nei cosiddetti consumi intermedi dell’agricoltura esercitata a titolo pro- fessionale. Per ridurre i costi dei mezzi di produzione sembra opportuno proporre una modifica che miri a prezzi d’aggiudicazione più bassi per le quote di contingente degli animali della specie bovina e ad ADFC più basse per i riproduttori.
6.2 Sintesi delle principali modifiche
L’aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) per gli animali della specie bovina delle razze Bruna, Chiazzata e Holstein (voce di tariffa 0102.2191) è ridotta di 1000 fr./capo attestandosi a 1500 fr./capo (all. 1).
6.3 Commento ai singoli articoli
Allegato 1 numero 2 Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, nonché sperma di bovini L’aliquota di dazio fuori contingente per gli animali della specie bovina delle razze Bruna, Chiazzata, Holstein (voce di tariffa 0102.2191) è ridotta di 1000 fr./capo attestandosi a 1500 fr./capo. Quindi l’im- posizione doganale è equivalente a quella delle voci di tariffa 0102.2199 e 0102.3190 (riproduttori di razza pura di altre razze nonché bufali di razza pura, importati al di fuori del contingente doganale).
6.4 Ripercussioni
6.4.1 Confederazione
La modifica non ha ripercussioni. Poiché l'aliquota di dazio pari a 2500 fr./capo negli ultimi anni non è stata applicata, la riduzione dell'aliquota di dazio di 1000 fr./capo non ha alcuna incidenza sul bilancio.
6.4.2 Cantoni
I Cantoni non sono interessati dalle modifiche.
6.4.3 Economia
La modifica non ha ripercussioni dirette.
6.5 Rapporto con il diritto internazionale
La modifica è compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale.
6.6 Entrata in vigore
Le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2019.
6.7 Basi legali
La riduzione dell'aliquota di dazio per riproduttori di razza pura delle razze Bruna, Chiazzata e Holstein (voce di tariffa 0102.2191) avviene in virtù dell'articolo 10 capoverso 1 della legge sulla tariffa delle dogane LTD (concerne la sezione 6: Applicazione di accordi internazionali nel settore agricolo). Le misure che si fondano sulla sezione 6 LTD non sottostanno a una consultazione preliminare da parte della Commissione di periti doganali. Tuttavia il Consiglio federale sottoporrà all’Assemblea federale, per approvazione, la riduzione dell'aliquota di dazio nel quadro del rapporto concernente le misure tariffali.
76
[QR Code]
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modi- ficato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione,
1 RS 916.01
2018–…. 1 77
O sulle importazioni agricole RU 2018
Allegato 1 (art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali
N. 2 Voce di tariffa 0102.2191
2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito,
nonché sperma di bovini Voce di tariffa Aliquota di dazio Numero di capi/dosi senza Contingente doganale (parziale) [1] (CHF) obbligo di PGI (n.)
Per capo: … 0102.2191 1500.00 0 …
2 78
Consultazione 7 Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (ordinanza sul vino)
7.1 Situazione iniziale
Le disposizioni concernenti la produzione e la dichiarazione dei vini sono disciplinate in diverse legi- slazioni e ordinanze. Si applicano da una parte le disposizioni fondamentali della legislazione in mate- ria alimentare e dall’altra quelle dell’ordinanza sul vino. La legislazione sulle derrate alimentari disci- plina principalmente le disposizioni concernenti la protezione della salute del consumatore e la prote- zione dall’inganno. Le disposizioni della legislazione agricola federale e, di conseguenza, di quelle cantonali, disciplinano la produzione in Svizzera di uve per l’elaborazione dei vini e definiscono le esi- genze relative alla classificazione dei vini svizzeri, in particolare la designazione di questi vini. I con- trolli del rispetto delle disposizioni sono eseguiti dalle autorità amministrative corrispondenti. Vista la modifica del 18 ottobre 2017 dell’ordinanza sul vino, dal 1° gennaio 2019 il rispetto delle disposizioni in materia vinicola del diritto agricolo sarà controllato dall’organo del Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV). Quest’ultimo esercita la sua attività principalmente sotto forma di un controllo della contabilità di cantina come definita nell’ordinanza sul vino. Il rispetto delle disposizioni del diritto in ma- teria alimentare concernente l’inganno è sorvegliato dai chimici cantonali che controllano i vini nella cessione ai consumatori.
Nell’ambito della revisione dell’ordinanza sul vino decretata a ottobre 2017, che ha migliorato l’effica- cia dei controlli dei vini, sono state esaminate le disposizioni che si applicano solo ai vini svizzeri. Per quanto riguarda le nuove disposizioni relative al controllo del commercio dei vini, è inadeguato che tutte le disposizioni del diritto federale concernenti la classificazione dei vini svizzeri non siano stabilite in una sola ordinanza. In parallelo alla presente modifica dell’ordinanza sul vino, sarà modificata l’ordi- nanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sulle bevande e sarà inserito un rimando all’ordi- nanza sul vino. Considerato che questa modifica non è materiale, l’Ufficio federale della sicurezza ali- mentare e di veterinaria (USAV) rinuncia a una consultazione.
7.2 Sintesi delle principali modifiche
Le disposizioni dell'ordinanza del DFI sulle bevande che si applicano esclusivamente ai vini svizzeri sono trasposte nell’ordinanza sul vino. Nel quadro del controllo del commercio dei vini fissato ai sensi dell'articolo 64 LAgr, al CSCV viene attribuita la competenza di disporre misure relative a tutte le disposizioni specifiche per i vini a prescindere dal fatto che siano esteri o svizzeri.
7.3 Commento ai singoli articoli
Sezione 3a Definizioni ed esigenze relative ai vini svizzeri Viene inserita una nuova sezione 3a tra la sezione concernente le denominazioni e le esigenze mi- nime e quella concernente il controllo della vendemmia. Collocandola in questa sede, le definizioni e le esigenze relative alla produzione del vino svizzero sono disciplinate prima di stabilire le relative pro- cedure di controllo. Articolo 27a Fabbricazioni di vino rosso, rosato e bianco Si tratta dei capoversi 2 e 3 dell'articolo 69 dell'ordinanza del DFI sulle bevande. Le definizioni ed esi- genze relative al colore del vino non si fondano su una risoluzione dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino e non sono nemmeno rette dal diritto europeo. Esse restano invariate e applica- bili ai vini svizzeri. Le designazioni dei vini esteri sono disciplinate nel quadro della protezione contro l’inganno.
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Ordinanza sul vino
Articolo 27b Titolo alcolometrico
Si tratta del capoverso 5 dell'articolo 69 dell'ordinanza del DFI sulle bevande. Tale disposizione del diritto alimentare si applica esclusivamente ai vini svizzeri ed è trasposta nell'ordinanza sul vino per rispettare la struttura del diritto.
Articolo 27c Pratiche e trattamenti enologici ammessi
Secondo il diritto vigente e in seguito alla modifica, per la vinificazione di vini svizzeri e per la commer- cializzazione di vini di qualsiasi origine vanno rispettati le pratiche e i trattamenti ammessi in virtù dell'ordinanza del DFI sulle bevande, segnatamente gli articoli 72, 73 capoverso 8 e 74. I capoversi 1-
7 dell’articolo 73 sono trasposti nell’ordinanza sul vino (cfr. art. 27d).
Onde seguire un criterio di deroga analogo a quello dell'Unione europea, l'edulcorazione dei vini a de- nominazione di origine controllata è vietata dal diritto federale, ma i Cantoni possono autorizzarla se- condo le condizioni stabilite dall'allegato 9 dell'ordinanza sulle bevande. L'introduzione del divieto di edulcorazione per i vini DOC nel diritto federale consente di rafforzarne l'autenticità e la tipicità.
Articolo 27d Taglio e assemblaggio
Si tratta dei capoversi 1-7 dell'articolo 73 dell'ordinanza del DFI sulle bevande. Queste disposizioni si applicano alle categorie di vino di cui all'articolo 63 LAgr e quindi unicamente ai vini svizzeri. Il capo- verso 8 dell'articolo 73 dell'ordinanza del DFI sulle bevande stabilisce che i vini esteri recanti un’indi- cazione geografica protetta derivante da una legislazione estera, al momento della loro cessione de- vono rispettare le prescrizioni di tale legislazione in materia di taglio e assemblaggio. Di conseguenza non è trasposto nell’ordinanza sul vino.
Articolo 27e Denominazione specifica
Si tratta dei capoversi 2 e 5 dell'articolo 76 dell'ordinanza del DFI sulle bevande. Queste disposizioni si applicano alle diverse categorie di vino di cui all'articolo 63 LAgr e vanno quindi trasposte nell'ordi- nanza sul vino. Sono riprese dal diritto alimentare senza modifiche, tranne per il fatto che viene stral- ciata la qualità "svizzero" riferita al vino: La classificazione dell'articolo 63 LAgr riguarda soltanto i vini svizzeri e pertanto questa precisazione è superflua. Il capoverso 5 del nuovo articolo 27e dell'ordi- nanza sul vino si riferisce all'articolo 85 dell'ordinanza sulle bevande che indica che le disposizioni re- lative alle denominazioni specifiche dei vini si applicano anche al vino liquoroso. Il capoverso 6 dell'ar- ticolo 76 dell'ordinanza del DFI sulle bevande riguarda i vini esteri e per questo non è trasposto nell'or- dinanza sul vino. I capoversi 7 e 8 dell'ordinanza del DFI sulle bevande si riferiscono agli "altri vini" ot- tenuti da vini svizzeri miscelati a vini esteri o da vini esteri. Le loro disposizioni vanno regolamentate nel diritto alimentare.
Articolo 47 capoverso 2
Le disposizioni d'esecuzione da parte del CSCV sono completate dagli articoli trasposti nell'ordinanza e dai rimandi agli articoli 69-76 e 84-86 dell’ordinanza del DFI sulle bevande. Questi articoli concer- nono le disposizioni che si applicano unicamente ai vini esteri o indistintamente ai vini esteri e a quelli svizzeri.
Nel quadro dei suoi compiti attinenti al controllo del commercio dei vini, il CSCV deve poter procedere in maniera efficace qualora constati un'infrazione alle disposizioni del diritto agricolo (vini svizzeri) e a quelle simili del diritto alimentare sui vini di qualsiasi origine. Potrà disporre misure sulle disposizioni che si applicano unicamente ai vini svizzeri sulla base degli articoli della sezione 3a (art. 27a -27e tra- sposti dall’ordinanza del DFI sulle bevande) e degli articoli 34-34d dell'ordinanza sul vino. In virtù dell'articolo 64 LAgr e dell'allegato 7 dell'Accordo agricolo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, il CSCV sarà autorizzato ad adot- tare misure in seguito a infrazioni alle disposizioni concernenti i vini esteri o indistintamente i vini esteri
80
Ordinanza sul vino
e quelli svizzeri disciplinati nell'ordinanza del DFI sulle bevande (art. 69-76 e 84-86). Le misure da adottare in seguito alla constatazione di infrazioni delle disposizioni del diritto alimentare in materia di inganno nella cessione ai consumatori restano invariate e sono di competenza dei chimici cantonali.
Articolo 48b
Le legislazioni dei Cantoni Ginevra, Vaud, Friborgo e Vallese vietano l’edulcorazione dei vini DOC e i vinificatori dei Cantoni che non l’hanno disciplinata vi fanno ricorso in maniera soltanto sporadica. Di conseguenza la maggioranza dei vini DOC non è edulcorata e corrisponde a ciò che il consumatore può attendersi da un vino DOC. Tuttavia, per consentire ai Cantoni che intendono autorizzare questa pratica enologica per la vendemmia 2019 e sostituire l’autorizzazione generale del diritto federale pre- vigente, è necessario prevedere una disposizione transitoria concernente il divieto di edulcorazione dei vini DOC ottenuti con uve della vendemmia 2018 e di quelle seguenti. I vini delle annate prece- denti devono soddisfare i diritti cantonali per questi anni.
7.4 Ripercussioni
7.4.1 Confederazione
L'organo di controllo federale, il CSCV, può prendere provvedimenti nella maggior parte dei casi. Ciò consente una maggior efficienza. Il CSCV è finanziato da coloro i quali sono assoggettati al controllo. Non vi saranno dunque ripercussioni sulle finanze della Confederazione.
7.4.2 Cantoni
I servizi cantonali del controllo delle derrate alimentari sono esonerati dal prendere provvedimenti nella maggior parte dei casi in cui il CSCV constata un’infrazione. Tuttavia restano di loro competenza il controllo alimentare e il divieto d'inganno e potrebbero continuare a operare in questi settori. Non vi saranno ripercussioni dirette sulle finanze dei Cantoni.
7.4.3 Economia
Il fatto che sia l'organo responsabile del controllo a prendere provvedimenti in caso d'infrazione dimi- nuirà l'onere amministrativo evitando che un'altra autorità competente debba svolgere un secondo controllo a seguito della notifica dell'infrazione effettuata dal CSCV. L'autorità cantonale preposta al controllo delle disposizioni del diritto alimentare sarà informata dell'infrazione e al contempo della mi- sura disposta dal CSCV e non dovrà più procedere riguardo all'infrazione notificata.
7.5 Rapporto con il diritto internazionale
Queste modifiche sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’al- legato 7 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.
7.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
7.7 Basi legali
Le basi legali sono costituite dagli articoli. 63 e 177 LAgr correlati all’allegato 7 del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli per le disposi- zioni concernenti le definizioni e le esigenze relative ai vini svizzeri e gli articoli 64 e 177 concernenti le disposizioni esecutive del controllo.
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Ordinanza sul vino
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[Signature] [QR Code]
Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)
Modifica del ....
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:
Sezione dopo l’articolo 27 Sezione 3a Definizioni ed esigenze relative ai vini svizzeri
Art. 27a Fabbricazione di vino rosso, rosato e bianco 1 Il vino rosso e il vino rosato («rosé») sono vini ottenuti da sole uve nere macerate o fermentate parzialmente a contatto con il mosto per un tempo più o meno lungo e in seguito torchiate. È fatto salvo l'articolo 27d capoverso 3. 2 Il vino bianco è vino ottenuto da uve bianche oppure da uve nere torchiate non fermentate.
Art. 27b Titolo alcolometrico Il limite massimo del titolo alcolometrico totale può essere superiore a 15 per cento vol. per i vini svizzeri ottenuti senza operazioni di arricchimento.
Art. 27c Pratiche e trattamenti enologici ammessi 1 I vini devono rispettare le disposizioni concernenti le pratiche e i trattamenti eno-
logici ammessi in virtù degli articoli 72-74 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016 del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sulle bevande.
1 RS 916.140
2018–...... 1 83
Ordinanza sul vino RU 2018
2 L'edulcorazione dei vini DOC è vietata. I Cantoni possono autorizzare
l’edulcorazione dei vini DOC alle condizioni fissate in virtù dell’allegato 9 dell’ordinanza del DFI sulle bevande.
Art. 27d Taglio e assemblaggio 1 Per taglio s'intende la miscelazione di uve, mosti d'uva o vini di origine o prove- nienza diverse. 2 Per assemblaggio s'intende la miscelazione di uve, mosti d'uva o vini della stessa origine o provenienza.
3 Non sono considerati taglio o assemblaggio:
a. l’arricchimento; b. l’edulcorazione; c. l’aggiunta, per il vino spumante, di «sciroppo di dosaggio» o di «sciroppo zuccherino».
4 I vini non possono essere tagliati con vino estero.
5 Possono essere tagliati con vini svizzeri soltanto se sono rispettate le seguenti prescrizioni: a. i vini DOC possono essere tagliati al 10 per cento con vini di uguale colore; b. i vini con indicazione geografica tipica possono essere tagliati al 15 per cen- to con vini di uguale colore. 6 I vini rosati DOC possono essere tagliati o assemblati al 10 per cento con vini bianchi se le disposizioni cantonali applicabili lo consentono. Sono fatte salve le disposizioni dell’allegato 1. 7 Le restrizioni definite nel capoverso 6 non si applicano alla preparazione delle partite (cuvées) destinate alla fabbricazione di vino spumante o frizzante.
Art. 27e Denominazione specifica 1 I vini devono recare, invece della denominazione specifica «vino», il nome della categoria a cui appartengono in virtù dell’articolo 63 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura. 2 L’etichetta dei vini della categoria DOC deve inoltre contenere la corrispondente origine geografica. 3 L’etichetta dei vini della categoria «vini con indicazione geografica tipica» deve inoltre contenere l’indicazione della corrispondente provenienza geografica.
4 L’etichetta dei vini della categoria «vino da tavola» deve inoltre contenere
l’indicazione «svizzero». È vietata l’aggiunta di altre indicazioni quali origine, provenienza, vitigno o annata.
5 I capoversi 1-4 sono altresì applicabili al vino liquoroso.
2 RS 910.1
2 84
Ordinanza sul vino RU 2018
Art. 47 cpv. 2 2 L’organo di controllo di cui all’articolo 36 esegue, nel quadro del controllo del commercio dei vini, gli articoli 19, 21-24, 27a-27e, 34-34d della presente ordinanza e gli articoli 69-76 e 84-86 dell’ordinanza del DFI sulle bevande. Art. 48b Disposizioni transitorie della modifica del …. I vini DOC prodotti con uve della vendemmia 2018 e precedenti devono adempiere le esigenze in materia di edulcorazione stabilite dal diritto federale e cantonale previgente in quegli anni.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 85
Ordinanza sul vino RU 2018
4 86
Consultazione
8 Ordinanza sui prodotti fitosanitari
(OPF)
8.1 Situazione iniziale
L'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) stabilisce le condizioni per l’immissione sul mercato di pro- dotti fitosanitari.
In virtù dell'articolo 19, la durata dell'autorizzazione è limitata a dieci anni. Due anni prima della fine della durata dell'autorizzazione i titolari devono depositare una domanda di rinnovo. L'esame effet- tuato verte principalmente sull'origine e sulla composizione del prodotto. Se queste due divergono dai dati iniziali, vengono eseguiti degli esami supplementari.
Il riesame mirato dei prodotti è stato introdotto nel 2010 all'articolo 29 capoverso 4 OPF. Questa pro- cedura consente di valutare i punti critici di tutti i prodotti contenenti un determinato principio attivo. La scelta delle sostanze riesaminate si basa sui risultati della rivalutazione delle sostanze effettuata dall'UE. La priorità è posta sui principi attivi con punti critici in materia di rischio per la salute umana e per l'ambiente. Il riesame mirato consente di intervenire in maniera flessibile concentrandosi sui pro- dotti che necessitano di una valutazione prioritaria di punti critici. Il valore aggiunto dal profilo della ri- duzione del rischio è considerevole.
8.2 Sintesi delle principali modifiche
Riunione delle procedure di rinnovo e di riesame mirato Al momento la procedura di rinnovo delle autorizzazioni e la procedura di riesame mirato non sono coordinate. Uno stesso prodotto può essere sottoposto alle due procedure a distanza di qualche mese o anche contemporaneamente, ma in due processi differenti. L'obiettivo è riunire queste due proce- dure. La durata dell'autorizzazione dei prodotti non sarà più stabilita nell'ordinanza; analogamente all'UE, la durata dell'autorizzazione corrisponderà a quella dell'approvazione delle sostanze di cui all'allegato 1. Per disporre dei dati più recenti sui prodotti in fase di riesame mirato, quest’ultimo sarà sincronizzato con la procedura di rivalutazione delle sostanze nell'UE. Per preservare le conoscenze sull'origine e la composizione dei prodotti autorizzati, questi dati saranno esaminati nel quadro del riesame mirato. L'abolizione della procedura di rinnovo non ha quindi alcun impatto sulla sicurezza dei prodotti. Sulla base delle attuali disposizioni di cui ai capoversi 1-3 dell'articolo 29, sarà sempre possibile modificare o revocare in qualsiasi momento un'autorizzazione se le rispettive esigenze non sono più adempiute.
Tali modifiche devono consentire: di utilizzare in maniera più efficiente le risorse del Servizio d'omologazione e dei servizi di va- lutazione concentrandosi sui punti critici dei prodotti già autorizzati; di riesaminare contemporaneamente tutti i prodotti contenenti la stessa sostanza assicurando quindi decisioni coerenti basate sulle recenti conoscenze.
Riconoscimento di sostanze di base ammesse nell'UE Le sostanze di base sono sostanze poco problematiche dal profilo tossicologico e ambientale, princi- palmente utilizzate per fini diversi dalla protezione dei vegetali, per esempio nel settore alimentare. Per agevolare il loro utilizzo per la protezione dei vegetali, nel 2012 sono state introdotte disposizioni specifiche. Al momento sette sostanze sono ammesse nella categoria nell'allegato 1 parte D OPF. Scopo della modifica proposta è agevolare l'utilizzo di altre sostanze di base consentendo al DEFR di inserire nell'allegato 1 le sostanze ammesse come sostanze di base nell'UE.
Adeguamento della definizione dei principi attivi a basso rischio
87
Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)
I principi attivi sono considerati a basso rischio se il loro utilizzo come prodotto fitosanitario presenta solo un rischio esiguo per la salute umana, animale e l'ambiente. I prodotti contenenti unicamente tali principi attivi sono autorizzati come prodotti fitosanitari a basso rischio. Conformemente all’articolo 5 capoverso 4, le sostanze designate a basso rischio nell'UE sono designate come tali nell’allegato 1 OPF. Poiché l'UE ha modificato la sua definizione di sostanze a basso rischio, si propone di ripren- dere tale definizione all'allegato 2 numero 5 per mantenere tale riconoscimento.
8.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 10b capoverso 2 Il nuovo capoverso 2 dell'articolo 10b consente al DEFR di designare come sostanze di base quelle ammesse come tali dall'UE senza procedere a un esame delle condizioni di cui all’articolo 10a. L'am- missione di queste sostanze nell'UE è oggetto di un esame concernente il rispetto dei criteri eseguito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). L’inclusione di una sostanza di questo tipo nell’allegato 1 può avvenire direttamente sulla base delle conclusioni pubblicate da questa agenzia senza un ulteriore esame dei criteri. Articoli 19 e 28 Questi due articoli sono abrogati. La durata dell'autorizzazione non è più stabilita nell'ordinanza. Infatti questa è connessa alla durata dell'approvazione delle sostanze di cui all'allegato 1. Giusta l'articolo 17 capoverso 1 lettera a, un prodotto può essere autorizzato soltanto se i suoi componenti sono stati ap- provati in questo allegato. Se una sostanza è rimossa dall'allegato, il Servizio d'omologazione revoca le autorizzazioni dei prodotti interessati sulla base dell'articolo 29 capoverso 3 lettera a nella misura in cui le esigenze per l'autorizzazione non sono rispettate. Articolo 29 capoversi 4 e 5 Questi due capoversi sono abrogati e il loro contenuto è ripreso nel nuovo articolo 29a. Articolo 29a Questo nuovo articolo disciplina la cosiddetta procedura di riesame mirato dei prodotti fitosanitari con- tenenti principi attivi per i quali sono disponibili nuove conoscenze concernenti il rischio. Tale proce- dura è in vigore dal 2010. Le disposizioni attuali dei capoversi 4 e 5 dell’articolo 29 sono riprese in questo nuovo articolo. Il capoverso 1 consente di effettuare un riesame delle autorizzazioni sulla base dei risultati della rivalutazione dell'approvazione o del rinnovo dell'approvazione di una sostanza nell'UE. Questi risultati mettono in evidenza i punti critici oggetto di un riesame mirato a livello dei pro- dotti. La scelta della sostanze da riesaminare è effettuata previa consultazione dei servizi di valuta- zione (USAV, SECO, UFAM, Agroscope). Dall'introduzione di questa procedura in Svizzera, sono state riesaminate le autorizzazioni di 746 prodotti. Questa procedura corrisponde a quella attuata negli Stati membri dell'UE.
Il capoverso 1 è completato da una disposizione che consente anche di procedere a un riesame mi- rato se nuove conoscenze rendono necessaria la verifica delle condizioni d'uso stabilite nell'autorizza- zione per tutti i prodotti contenenti una specifica sostanza. Questo può avvenire per esempio con l'in- troduzione di nuove misure di riduzione dei rischi o se i dati di monitoraggi effettuati in Svizzera mo- strano frequenti superamenti dei valori accettabili per l'ambiente. Il capoverso 2 consente di richiedere informazioni relative all’identità del prodotto e alla sua composi- zione dopo ogni rinnovo dell’approvazione nell’UE anche se non è stata fissata alcuna condizione o restrizione. Al momento queste informazioni sono richieste nel quadro della procedura di rinnovo delle autorizzazioni. Il capoverso 3 prevede la richiesta presso il titolare delle autorizzazioni delle informazioni necessarie per il riesame delle condizioni e restrizioni di cui al capoverso 1.
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)
L'autorizzazione dei prodotti è adeguata se il riesame mostra che ciò è necessario per soddisfare le esigenze di un’autorizzazione (cpv. 4). Questo capoverso consente inoltre di adottare misure ade- guate basandosi direttamente sui risultati dell'esame effettuato dall'UE. Giusta il capoverso 5, l’autorizzazione è revocata se non sono fornite le informazioni concernenti l’identità e la composizione del prodotto o se il riesame dei dati disponibili non consente di concludere che le condizioni per un’autorizzazione sono ancora adempiute. I titolari di autorizzazioni sono inter- pellati se si prevedono modifiche delle autorizzazioni o una revoca (cpv. 6). Articolo 34 capoverso 1 La modifica proposta concerne soltanto il rimando al nuovo articolo 29a. Articolo 86d Poiché al momento la durata dell’autorizzazione è limitata a 10 anni, nelle autorizzazioni figura la data di scadenza. Il presente articolo precisa quindi che i prodotti la cui data di scadenza stabilita è succes- siva alla data di entrata in vigore dell’ordinanza potranno essere immessi sul mercato dopo tale data fatta salva una decisione di revoca. Allegato 2 numero 5 L'allegato 2 numero 5 definisce i criteri secondo i quali una sostanza è considerata a basso rischio. Si propone di riprendere gli stessi criteri adottati dall'UE mediante il regolamento (UE) 2017/14321.
8.4 Ripercussioni
8.4.1 Confederazione
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni finanziarie o personali per la Confederazione. La riu- nione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni e di riesame mirato consente di eliminare dop- pioni. Le risorse del Servizio d'omologazione e dei servizi di valutazione possono essere impiegate in maniera più efficiente concentrandosi sui punti critici dei prodotti che vanno riesaminati.
8.4.2 Cantoni
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sui Cantoni.
8.4.3 Economia
La riunione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni e di riesame mirato consente di eliminare una procedura e di alleviare il carico amministrativo per le aziende. Questa riunione non ha alcun im- patto sulla sicurezza dei prodotti nella misura in cui gli elementi esaminati attualmente nel quadro della procedura di rinnovo delle autorizzazioni saranno esaminati nel quadro del riesame mirato. Le disposi- zioni dell’OPF sono conformi a quelle in vigore nell’UE così come le modifiche proposte. Tale confor- mità consente di prendere in considerazione le valutazioni del rischio effettuate nell’UE e agevola il riconoscimento in Svizzera dell’autorizzazione di prodotti contenenti principi attivi a basso rischio non- ché delle sostanze di base.
1 Regolamento (UE) 2017/1432 della Commissione del 7 agosto 2017 relativo all'immissione sul mercato dei pro- dotti fitosanitari per quanto riguarda i criteri per l'approvazione delle sostanze attive a basso rischio, che modifica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, GU L 205 dell'8 agosto 2017, p. 59
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)
8.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera.
8.6 Entrata in vigore
L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
8.7 Basi legali
La base legale è costituita dagli articoli 158 capoverso 2, 159a, 160 e 177 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr) nonché dalla legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio.
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[Signature] [QR Code]
Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:
Art. 10b cpv. 2 2 Il DEFR può iscrivere come sostanze di base le sostanze ammesse come tali nell’al- legato del regolamento d’esecuzione (UE) n. 540/20112 senza che sia effettuato un esame delle condizioni di cui all’articolo 10 capoverso 1.
Art. 19 Abrogato
Art. 28 Abrogato
Art. 29 cpv. 4 e 5
4 Abrogato
5 Abrogato
1 RS 916.161 2 Regolamento d’esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 in applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei principi attivi approvati, GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento d’esecuzione (UE) 2017/1531 della Commis- sione del 7 settembre 2017, GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 6.
2018–...... 1 91
Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2018
Art. 29a Riesame mirato delle autorizzazioni 1 Dopo aver consultato i servizi di valutazione, il servizio d’omologazione può riesa- minare in qualsiasi momento le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante per il quale l’UE ha fissato con- dizioni o restrizioni in fase di approvazione o di rinnovo dell’approvazione. Può pro- cedere allo stesso modo anche se sulla base di nuove conoscenze è necessario un ade- guamento delle condizioni d’uso dei prodotti contenenti una sostanza. 2 Le seguenti informazioni sono richieste dopo ogni rinnovo da parte dell’UE dell’ap- provazione di un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante: a. i dati necessari all’identificazione del prodotto fitosanitario, compresa la sua com- posizione completa; b. le informazioni necessarie per identificare il principio attivo, il fitoprotettore o il sinergizzante. 3 Dopo aver consultato i servizi di valutazione, il servizio d’omologazione richiede ai titolari delle autorizzazioni i dati necessari alla valutazione delle condizioni o restri- zioni di cui al capoverso 1, comprese le pertinenti informazioni relative al principio attivo, al fitoprotettore o al sinergizzante, e stabilisce un termine di consegna. 4 Il servizio d’omologazione modifica un’autorizzazione oppure la vincola a nuovi
oneri se dalla valutazione dei dati di cui al capoverso 3 risulta che ciò è necessario per soddisfare le esigenze stabilite all’articolo 17. Può modificare un'autorizzazione op- pure vincolarla a nuovi oneri direttamente sulla base dei risultati disponibili della pro- cedura di approvazione o di rinnovo dell'approvazione dell'UE. 5 L’autorizzazione è revocata se: a. non sono fornite le informazioni di cui al capoverso 2; b. il riesame delle informazioni disponibili non consente di concludere che le esigenze stabilite all’articolo 17 sono soddisfatte. 6 Prima di modificare o revocare un’autorizzazione, informa il titolare e gli concede
la possibilità di presentare osservazioni o informazioni supplementari.
2 92
Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2018
Art. 34 cpv. 1 (frase introduttiva) 1 I servizi di valutazione all’atto del riesame eseguono una valutazione comparativa, conformemente all’articolo 8, di un principio attivo approvato come sostanza candi- data alla sostituzione e all’atto del riesame, conformemente all’articolo 29a, di un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza. Il servizio d’omologazione revoca o limita l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario in una determinata coltura qualora dalla valutazione comparativa tra rischi e benefici come descritta nell’allegato 4, ri- sulta che:
Art. 86d Disposizione transitoria relativa alla modifica del… 2018 I prodotti la cui durata dell’autorizzazione è limitata secondo il diritto anteriore a una data successiva al 1° gennaio 2019, possono essere immessi sul mercato e utilizzati dopo tale data senza restrizioni temporali fatta salva una decisione di revoca o di mo- difica conformemente agli articoli 29, 29a e 30.
II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 93
Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2018
Allegato 2
N. 5
5. Principi attivi a basso rischio
5.1. Principi attivi diversi dai microrganismi
5.1.1. Un principio attivo diverso da un microrganismo non è considerato a basso
rischio se adempie una delle seguenti condizioni: a. conformemente al regolamento (CE) n. 1272/20083, è classificato o deve essere classificato in una delle categorie seguenti: - cancerogeno di categoria 1 A, 1B o 2, - mutageno di categoria 1 A, 1B o 2, - tossico per la riproduzione di categoria 1 A, 1B o 2, - sensibilizzante della pelle di categoria 1, - lesioni oculari gravi di categoria 1, - sensibilizzante respiratorio di categoria 1, - tossicità acuta di categoria 1, 2 o 3, - tossicità specifica per alcuni organi bersaglio di categoria 1 o 2, - tossicità per gli organismi acquatici, tossicità acuta o cronica di cate- goria 1, sulla base di test normalizzati appropriati, - esplosivo, - corrosivo per la pelle, di categoria 1 A, 1B o 1C ; b. è stato identificato come sostanza prioritaria in virtù della direttiva 2000/60/CE4; c. è considerato perturbatore endocrino; d. ha degli effetti neurotossici o immunotossici.
5.1.2. Un principio attivo diverso da un microrganismo non è considerato a basso
rischio se è persistente (tempo di dimezzamento nel suolo superiore a 60 giorni) o se il suo fattore di bioconcentrazione è superiore a 100.
Tuttavia un principio attivo presente naturalmente che non corrisponde a nessuno dei punti a.–d. del numero 5.1.1 può essere considerato a basso rischio anche se è persi- stente (tempo di dimezzamento nel suolo superiore a 60 giorni) o se il suo fattore di bioconcentrazione è superiore a 100.
5.1.3. Un principio attivo diverso da un microrganismo emesso e utilizzato da
piante, animali e altri organismi ai fini della comunicazione è considerato a basso ri- schio se non corrisponde a nessuno dei punti a.– d. di cui al numero 5.1.1.
3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1 lett. d
4 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istitui- sce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1
4 94
Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2018
5.2. Microrganismi
5.2.1. Un principio attivo che è un microrganismo può essere considerato a basso
rischio a meno che a livello del ceppo si siano riscontrate resistenze multiple agli an- timicrobici utilizzati in medicina umana o veterinaria.
5.2.2. I baculovirus sono considerati a basso rischio a meno che a livello del ceppo si siano riscontrati effetti nefasti sugli insetti non bersaglio.
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2018
6 96
Consultazione
9 Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
(Ordinanza sui concimi, OCon; RS 916.171)
9.1 Situazione iniziale
Introduzione della nuova categoria di concimi "concimi minerali ottenuti dal riciclaggio"
Il fosforo è una risorsa non rinnovabile e al contempo un elemento essenziale e insostituibile per l'uomo e altri organismi. Stando ai calcoli più recenti, le riserve note di fosfato grezzo basteranno per i prossimi 300 anni circa. Tuttavia, i giacimenti di fosforo più grandi attualmente conosciuti si concen- trano in pochi Stati (principalmente Marocco, Cina e USA) e ciò comporta una certa dipendenza. Ben- ché la disponibilità di fosfato grezzo a medio termine sia pressoché sicura, è opportuno preservare questa risorsa per motivi correlati alla sostenibilità. La Svizzera dipende dalle importazioni per soddisfare il fabbisogno di fosforo nei concimi. Una quan- tità pari a tre quarti del fosforo importato rimane in Svizzera, il resto lascia il sistema elvetico prevalen- temente attraverso le immissioni nelle acque e l'esportazione di rifiuti di origine animale. L'utilizzo nella produzione agricola di concimi minerali importati contenenti fosfato grezzo può però essere all'origine di immissioni nel suolo di metalli pesanti potenzialmente tossici come ad esempio il cadmio. Questi metalli pesanti possono accumularsi nel suolo compromettendone, a lungo termine, la fertilità.
In Svizzera il recupero del fosforo dal sistema delle acque di scarico affinché venga riutilizzato (rici- clato) nell'agricoltura è uno dei modi possibili per preservare le riserve naturali di questo elemento e diminuire il deflusso di metalli pesanti nei suoli svizzeri riconducibile ai concimi importati. Il recupero consente altresì di ridurre la dipendenza degli agricoltori elvetici da prezzi delle materie prime incerti e soggetti a forti fluttuazioni. L'utilizzo dei fanghi di depurazione come concime è vietato dal 2006. Da allora i fanghi di depurazione vengono inceneriti e le loro ceneri smaltite nelle discariche oppure impiegate nella produzione di ce- mento. Di conseguenza anche il fosforo contenuto nei fanghi di depurazione finisce nelle discariche o nei sacchi di cemento e non è più disponibile per la produzione agricola. L'ordinanza sulla preven- zione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR, art. 15), entrata in vigore nel 2016, esige che dal 2026 venga recuperato il fosforo contenuto nelle acque di scarico comunali, nei fanghi di depurazione provenienti dagli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico o dalle ceneri risultanti da tali fanghi di de- purazione. Gli elementi nutritivi così ottenuti possono essere utilizzati per produrre i cosiddetti concimi ottenuti dal riciclaggio.
Per poter riutilizzare in agricoltura concimi contenenti fosforo recuperato dalle acque di scarico comu- nali, finora dovevano essere rispettati i valori limite per i concimi ottenuti dal riciclaggio fissati nell'ordi- nanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81). I concimi risultanti dal trattamento delle acque di scarico sono considerati concimi ottenuti dal riciclaggio, ma non pos- sono rispettare i valori limite vigenti, fissati per chilogrammo di massa anidra. Non è comunque oppor- tuno applicare i valori limite vigenti per i concimi ottenuti dal riciclaggio ai concimi contenenti fosforo recuperato, poiché questi ultimi presentano un tenore in elementi nutritivi di gran lunga superiore a quello dei concimi ottenuti dal riciclaggio classici come ad esempio il compost o il digestato e possono quindi essere distribuiti in dosi molto inferiori. È quindi necessario introdurre una nuova categoria di concimi denominata "concimi minerali ottenuti dal riciclaggio" con valori limite propri che garantiscono un utilizzo sicuro e sostenibile del fosforo recuperato.
L'idea di impiegare il fosforo secondario ottenuto dal riciclaggio come concime in Svizzera gode di am- pio consenso. A tal proposito per gli acquirenti sono determinanti fattori come la qualità (in termini di purezza e disponibilità costante di elementi nutritivi) e il prezzo che deve permettere di essere compe- titivi. Il potenziale del mercato dei concimi minerali ottenuti dal riciclaggio è quello di riutilizzare il fo- sforo recuperato dalla gestione delle acque di scarico. In tal modo il ciclo del fosforo della Svizzera può essere ampiamente chiuso.
Deroga applicabile ai concimi per acquari
I prodotti commercializzati per la concimazione delle piante acquatiche sottostanno al diritto in materia di concimi. Spesso contengono elementi nutritivi in concentrazioni troppo basse secondo l'ordinanza sul libro dei concimi (OLCon; RS 916.171.1) per corrispondere a uno dei tipi di concime iscritti nella lista dei concimi dell'OLCon e di conseguenza devono essere autorizzati. Sono utilizzati negli acquari e non finiscono direttamente nel suolo o nei prodotti del raccolto consumati dall'uomo, inoltre date le concentrazioni di elementi nutritivi generalmente basse non rappresentano un rischio per l'uomo, gli
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
animali e l'ambiente. Attualmente non risulta essere stato autorizzato alcun concime per acquari in virtù del diritto sui concimi.
Autorizzazioni per esperimenti scientifici
Nell'OCon non sono previste autorizzazioni eccezionali per l'importazione e/o l'utilizzo per scopi scien- tifici di concimi non omologati. Autorizzazioni eccezionali di questo genere sono invece previste per altri mezzi di produzione agricoli come prodotti fitosanitari, alimenti per animali e materiale vegetale di moltiplicazione e disciplinate nelle rispettive ordinanze. Nel diritto sui concimi vi è quindi una lacuna normativa.
9.2 Sintesi delle principali modifiche
Introduzione della nuova categoria di concimi "concimi minerali ottenuti dal riciclaggio"
Con l'introduzione della nuova categoria di concimi "concimi minerali ottenuti dal riciclaggio" s'intende fissare un quadro chiaramente definito per l'ottenimento, in Svizzera, di concimi provenienti dalle ac- que di scarico comunali. Queste prescrizioni sono necessarie affinché l'industria dedita al recupero del fosforo possa svilupparsi e produrre concimi idonei per l'agricoltura e omologabili. L’attuale quadro giuridico in Svizzera prevede norme differenziate per i concimi minerali e per quelli ottenuti dal riciclaggio. I primi sono liberamente commerciabili e non sottostanno all’obbligo di autoriz- zazione se corrispondono a un tipo di concime secondo l’OLCon. Per i secondi vige invece l’obbligo di notifica e di omologazione in virtù dell'OCon. I nuovi "concimi minerali ottenuti dal riciclaggio" vengono assoggettati all'obbligo di autorizzazione onde garantirne la qualità per gli acquirenti finali. Le basi per la determinazione dei valori limite e dei requisiti agronomici relativi alla nuova categoria di concimi "concimi minerali ottenuti dal riciclaggio" sono state allestite da Agroscope Reckenholz sulla base dei risultati dello studio dedicato allo sviluppo di requisiti agronomici ed ecologici relativi alle qua- lità minime dei concimi minerali ottenuti dal riciclaggio (Link). Per garantire un utilizzo sostenibile e ri- spettoso dell'ambiente dei concimi minerali ottenuti dal riciclaggio sono stati dapprima definitivi dei re- quisiti minimi attenendosi al criterio secondo cui la distribuzione di concimi minerali ottenuti dal rici- claggio non deve comportare un accumulo di inquinanti nel suolo. Sulla base dei cosiddetti requisiti minimi e applicando il principio ALARA (as low as reasonably achie- vable), i valori limite sono stati ridotti in modo da essere tecnicamente ancora raggiungibili. Una de- scrizione dettagliata del metodo di calcolo dei valori limite è disponibile sul sito Internet dell'UFAG (Link). I valori limite per gli inquinanti anorganici e organici sono ripresi nell'ORRPChim e sono validi per tutti i concimi contenenti fosforo recuperato dal trattamento delle acque di scarico comunali. Essi si riferi- scono al tenore in fosforo del concime a non al peso della massa anidra. I concimi minerali ottenuti dal riciclaggio devono rispettare i valori limite per cadmio, arsenico, mercurio, nichel, cromo, piombo, rame, idrocarburi aromatici policiclici (PAH), bifenili policlorati (PCB), diossine (PCDD) e furani (PCDF). Nello studio di Agroscope Reckenholz sono stati definiti anche i requisiti agronomici. Confrontando di- versi metodi d'estrazione con l'assimilazione, da parte delle piante, del fosforo presente nei concimi minerali ottenuti dal riciclaggio si sono definiti i metodi di estrazione che illustrano meglio le qualità agronomiche. L'obbligo di dichiarazione delle solubilità del fosforo viene sancito nell'OLCon. Tra i processi principali per il recupero del fosforo dalle acque di scarico comunali (cristallizzazione dei sali di P, precipitazione degli acidi direttamente dai fanghi di depurazione, precipitazione degli acidi dalle ceneri contenute nei fanghi di depurazione e processi termochimici) c'è già oggi almeno un me- todo che consente di adempiere i requisiti.
Deroga applicabile ai concimi per acquari
L'assoggettamento dei concimi per acquari all'obbligo di autorizzazione comporta soltanto un inutile dispendio amministrativo sia per coloro che mettono in commercio concimi sia per le autorità. Con la presente modifica d'ordinanza vengono esplicitamente esclusi dal diritto in materia di concimi, poiché non finiscono nel suolo e nemmeno nei raccolti. Anche dopo la modifica, questi prodotti continueranno a essere considerati preparati chimici e dovranno essere classificati ed etichettati dai commercianti nel quadro del controllo autonomo in virtù dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11).
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
Autorizzazioni per esperimenti scientifici
Analogamente agli altri mezzi di produzione agricoli, deve essere possibile concedere autorizzazioni eccezionali anche per i concimi utilizzati nel campo della ricerca e dello sviluppo, tuttavia stabilendo le condizioni eventualmente necessarie. Con la presente modifica dell'ordinanza si soddisfa tale esi- genza, introducendo la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per scopi scientifici.
9.3 Commento ai singoli articoli
Ordinanza sui concimi
Articolo 1
Capoverso 2 lettera c - I concimi destinati a piante acquatiche in acquari sono esplicitamente esclusi dall'ordinanza sul libro dei concimi.
Articolo 5
Capoverso 2 lettera cbis - La definizione della categoria "concimi minerali ottenuti dal riciclaggio" com- prende tutti i concimi fosforici puri nonché i prodotti ottenuti da miscelazione. In tal modo il fosforo re- cuperato dalla gestione delle acque di scarico può essere miscelato con altri concimi, ottenendo con- cimi composti. Tuttavia, questi concimi ottenuti da miscelazione devono adempiere le prescrizioni con- cernenti i carichi di inquinanti della nuova categoria "concimi minerali ottenuti dal riciclaggio".
Articolo 10
Capoverso 1 lettera b numero 4bis - I commercianti di concimi minerali ottenuti dal riciclaggio devono richiedere un'autorizzazione per i prodotti che intendono mettere in commercio, affinché sia possibile controllarne la qualità. In tal modo si garantisce che non giungano sul mercato prodotti di scarsa qua- lità che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente.
Articolo 12
Capoverso 1 lettera c - Viene creata la possibilità di ottenere un'autorizzazione provvisoria per scopi scientifici; finora ciò non era esplicitamente possibile.
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81)
Allegato 2.6
Numero 2.2.4 - I valori limite per il carico di inquinanti anorganici e organici massimo consentito nei concimi minerali ottenuti dal riciclaggio riferito al tenore di fosforo sono stabiliti nell'ORRPChim. Ben- ché anche gli elementi nutritivi come l'azoto che possono essere recuperati dal trattamento delle ac- que di scarico rientrano nella categoria dei concimi minerali ottenuti dal riciclaggio, devono essere ri- spettati i valori limite dei concimi ottenuti dal riciclaggio, poiché un riferimento al carico di fosforo non sarebbe opportuno.
Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600)
Articolo 15
Capoverso 3 - Con l'aggiunta del rimando ai valori limite rilevanti per i concimi minerali ottenuti dal rici- claggio viene precisata la sezione esistente.
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
9.4 Ripercussioni
9.4.1 Confederazione
L'introduzione di una nuova categoria di concimi non ha alcuna ripercussione diretta per la Confedera- zione. L'obbligo d'autorizzazione comporterà l'inoltro all'UFAG, per valutazione, di alcuni nuovi fasci- coli; ciò non si tradurrà tuttavia in un significativo incremento dei fascicoli inoltrati annualmente per va- lutazione. La nuova categoria di concimi e i rispettivi valori limite rendono inoltre più facile valutare tali prodotti.
La deroga applicabile ai concimi per acquari rappresenta una piccola semplificazione amministrativa per il servizio preposto all'omologazione.
La norma per un'autorizzazione agevolata dei concimi per scopi scientifici è uno sgravio per la scienza e il servizio d'omologazione dell'UFAG.
Nel complesso la Confederazione non deve far fronte a un maggior dispendio né dal profilo finanziario né in termini di risorse umane.
9.4.2 Cantoni
Per i servizi preposti all'esecuzione l'introduzione della nuova categoria di concimi non comporta alcun maggior dispendio per quanto riguarda i controlli di routine dei prodotti concimanti.
I concimi per acquari non dovranno più essere valutati in base al diritto sui concimi, bensì secondo il diritto sui prodotti chimici.
L'autorizzazione agevolata per scopi scientifici non ha alcuna ripercussione sui Cantoni.
9.4.3 Economia
I valori limite per i concimi minerali ottenuti dal riciclaggio consentono di applicare tecnologie per il re- cupero di notevoli quantità di fosforo dalla gestione delle acque di scarico. Nella gestione delle acque di scarico è imprescindibile recuperare il fosforo e l'industria dei concimi è disposta a ritirarlo. Vi sono già stati colloqui tra i diversi attori e si delineano nuove strategie di prospezione dei mercati. L'utilizzo del fosforo secondario ottenuto in Svizzera riduce la dipendenza dalle importazioni e dai prezzi nel commercio internazionale delle materie prime.
I concimi per acquari possono essere messi in commercio senza autorizzazione. Trattandosi di un mercato di nicchia, non vi saranno ripercussioni di rilievo sul piano economico.
Grazie alla procedura d'autorizzazione semplificata è possibile svolgere esperimenti scientifici con conseguente rafforzamento del settore della ricerca in Svizzera.
9.5 Rapporto con il diritto internazionale
Introduzione della nuova categoria di concimi "concimi minerali ottenuti dal riciclaggio"
Nell'UE non esistono ancora valori limite o materie prime chiaramente definite per il fosforo seconda- rio. I rispettivi lavori sono stati avviati; in questo campo la Svizzera assume un ruolo pionieristico.
Le disposizioni sono compatibili con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera.
9.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore 1 gennaio 2019.
100
Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
9.7 Basi legali
La base legale delle presenti modifiche è costituita dall’articolo 159a della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1).
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
(Ordinanza sui concimi, OCon)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 gennaio 20011 sui concimi è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. c
2 L’ordinanza non si applica:
c. ai concimi destinati a piante acquatiche in acquari.
Art. 5 cpv. 2 lett. cbis
2 Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:
cbis. concimi minerali ottenuti dal riciclaggio: concimi con elementi nutritivi in parte o completamente ottenuti dal trattamento delle acque di scarico comuna- li, dei fanghi di depurazione o delle ceneri contenute nei fanghi di depurazio- ne;
Art. 10 Abs. 1 Bst. b Ziff. 4bis 1I seguenti concimi necessitano, per l'omologazione, di un'autorizzazione dell'UFAG: b. concimi delle seguenti categorie di concimi: 4bis. concimi minerali ottenuti dal riciclaggio,
1 RS 916.171
2018–...... 1 103
Ordinanza sui concimi RU 2018
Art. 12 cpv. 1 lett. c
1 L'UFAG può concedere, prima della fine della procedura di autorizzazione e per
cinque anni al massimo a decorrere dall'inoltro della domanda, un'autorizzazione provvisoria per un concime che appare idoneo all'utilizzazione prevista e non costi- tuisce un pericolo per l'ambiente né, indirettamente, per l'uomo, se: c. questo è importato e/o distribuito esclusivamente per scopi scientifici.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Alain Berset Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr
2 104
Ordinanza sui concimi RU 2018
Allegato (n. II)
Modifica di altri atti normativi
I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 4 dicembre 20152 sui rifiuti
Art. 15 cpv. 3
3 Nel processo di recupero del fosforo dai rifiuti di cui al capovero 1 o 2 le sostanze nocive contenute in detti rifiuti devono essere eliminate utilizzando le più recenti tecnologie. Se il fosforo recuperato deve essere impiegato per la produzione di con- cime devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'allegato 2.6 numero 2.2.4 dell'or- dinanza del 18 maggio 20053 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).
2. Ordinanza del 18 maggio 20054 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti
chimici Allegato 2.6 n. 2.2.4
2.2.4 Concimi minierali ottenuti dal riciclaggio
1 Il tenore inorganico di inquinanti nei concimi minerali ottenuti dal riciclaggio con fosforo secondario non deve superare i seguenti valori limite:
Inquinante Valore limite in grammi per tonnellata di fosforo (P)
Piombo (Pb) 500 Cadmio (Cd) 25 Rame (Cu) 3000 Nichel (Ni) 500 Mercurio (Hg) 2 Zinco (Zn) 10000 Arsenico (As) 100 Cromo (Cr) 1000
2 RS 814.600 3 RS 814.81 4 RS 814.81
3 105
Ordinanza sui concimi RU 2018
2 Il tenore organico di inquinanti nei concimi minerali ottenuti dal riciclaggio con fo- sforo secondario non deve superare i seguenti valori limite: Inquinante Valore limite
Idrocarburi aromatici policiclici (PAH): 25 grammi per tonnellata di fosforo (P) 1 Bifenili policlorati (PCB) 0,5 grammi per tonnellata di fosforo (P)
120 nanogrammi I-TEQ per chilogram-
Diossine (PCDD) e furani (PCDF) mo di fosforo (P) 3 1 Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell'EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, ben- zo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e ben- zo(ghi)perilene 2 Somma dei 7 isomeri secondo l'IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements) IUPAC-n. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 3 I-TEQ = equivalente internazionale di tossicità
3 I concimi minerali ottenuti dal riciclaggio con fosforo secondario o potassio devo-
no rispettare i valori limite per i concimi ottenuti dal riciclaggio di cui al numero 2.2.1.
4 106
Consultazione
10 Attualmente in vigore: Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)
Dall'1.1.2020: Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolar- mente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali)
10.1 Situazione iniziale
L’intensificazione del commercio internazionale e la progressione del cambiamento climatico determi- nano in Svizzera, e in generale in Europa, la comparsa sempre più frequente di organismi nocivi che mettono a repentaglio la salute dei vegetali. La comparsa di malattie e parassiti sui vegetali può cau- sare gravi danni all’agricoltura e all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale nonché pregiudi- care seriamente le funzioni del bosco. Per contrastare tali pericoli è necessario rafforzare le attuali mi- sure fitosanitarie. Mediante l'introduzione di misure e strumenti supplementari più mirati si vuole evi- tare l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi (OPP). A tal fine occorre applicare maggiormente il principio di precauzione, che prevede l'impiego di più ri- sorse a uno stadio iniziale per prevenire danni successivi all'agricoltura e all'ortoflorovivaismo eserci- tato a titolo professionale o il danneggiamento delle funzioni del bosco a causa di OPP.
Il 13 dicembre 2016 nell'Unione europea (UE) è entrato in vigore il nuovo Regolamento 2016/2031 re- lativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per i vegetali che prevede un periodo di transizione di tre anni per consentire agli Stati membri e agli ambienti interessati di adeguarsi alle nuove prescrizioni. In questo periodo la Commissione UE ha il compito di emanare diverse disposi- zioni d'esecuzione. Il nuovo regolamento è frutto di una rielaborazione di ampio respiro e su base plu- riennale del diritto europeo in ambito fitosanitario e tiene conto del nuovo contesto menzionato in pre- cedenza. In virtù dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE, occorre mantenere l’equiva- lenza delle disposizioni fitosanitarie, poiché solo in tal modo è possibile garantire la libera circolazione delle merci con l'UE.
Onde garantire, in Svizzera, una migliore protezione dagli OPP e l’equivalenza del diritto in materia fitosanitaria l'OPV è stata sottoposta a una revisione totale.
10.2 Sintesi delle principali modifiche
Le disposizioni fondamentali dell'attuale OPV rimangono sostanzialmente invariate (divieto di utilizzo di OPP, obbligo di notifica e di lotta, divieto d'importazione o requisiti specifici per l'importazione di de- terminate merci da Stati terzi, obbligo di omologazione di determinate aziende, sistema di passaporto fitosanitario per il commercio con l'UE). Cambia invece la struttura dell'ordinanza e alcune delle dispo- sizioni attuali diventano più restrittive o vengono estese ad ulteriori merci (vegetali, prodotti vegetali e ogni materiale potenzialmente portatore di OPP). Di seguito sono riassunte le principali modifiche.
Suddivisione degli OPP in quattro categorie principali (cfr. fig. 1) 1. Gli organismi da quarantena sono organismi nocivi di importanza economica potenzialmente rilevante, non presenti in Svizzera oppure presenti ma non ancora ampiamente diffusi. Alcuni organismi da quarantena vengono trattati in maniera prioritaria («organismi da quarantena prioritari») a causa del loro potenziale di minaccia per l'agricoltura, l'ortoflorovivaismo eserci- tato a titolo professionale o il bosco. Tra questi rientrano, ad esempio, il batterio Xylella fasti- diosa e il tarlo asiatico del fusto. 2. Gli OPP diffusi in Svizzera ma non ancora presenti in determinati territori dove potrebbero ri- velarsi altamente nocivi, sono definiti «organismi da quarantena rilevanti per le zone protette». Possiedono lo status di organismi da quarantena soltanto all’interno delle zone protette delimi- tate espressamente per loro, ma non nel resto della Svizzera. 3. Sono definiti «organismi da quarantena potenziali» gli organismi nocivi emergenti sottoposti a misure temporanee finché non è stabilito se rispondono ai criteri applicati per gli organismi da quarantena. Questa categoria non è nuova; finora era disciplinata dall’articolo 52 capoverso 6 OPV. 4. Conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC), si in- troduce la categoria «organismi regolamentati non da quarantena». Si tratta di OPP ampia- mente diffusi in Svizzera e trasmessi prevalentemente da determinate piante ospiti destinate
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
alla piantagione. Gli organismi regolamentati non da quarantena non rispondono (più) ai criteri di un organismo da quarantena ma, date le ripercussioni economiche inaccettabili che la loro comparsa potrebbe comportare, occorre adottare misure fitosanitarie a livello di materiale di moltiplicazione. Appartengono a questa categoria, in particolare, organismi di qualità ricono- sciuti in seguito a certificazione, come la verticillosi e numerose virosi degli alberi da frutto.
Fig. 1: Categorie di OPP. La classificazione dipende dalla loro diffusione e pericolosità.
Definizione di criteri precisi per la valutazione e la gestione del rischio.
Definizione delle priorità e potenziamento delle misure di prevenzione - Per impiegare in maniera mirata e in funzione del rischio le risorse disponibili a livello federale e cantonale, determinati or- ganismi da quarantena saranno trattati in via prioritaria. Sarà dichiarato prioritario il 10 per cento circa degli organismi da quarantena, ovvero gli organismi che sulla base delle analisi del rischio potrebbero comportare conseguenze economiche, sociali ed ecologiche nefaste qualora doves- sero insediarsi in Europa e in Svizzera. Per questi organismi da quarantena prioritari è quindi pre- visto un rafforzamento delle misure di prevenzione come, per esempio, l'intensificazione del moni- toraggio, la sensibilizzazione mirata di determinati gruppi target riguardo al pericolo rappresentato da tali organismi da quarantena, l’elaborazione di piani d’azione e d’emergenza e lo svolgimento di corsi con esercitazioni (simulazioni), che prevedono anche la formazione degli addetti presso gli uffici competenti per la gestione di eventi (segnatamente autorità e laboratori).
Estensione dell'obbligo del passaporto fitosanitario e adeguamento del relativo formato - L'obbligo del passaporto fitosanitario è esteso a tutti i vegetali destinati alla piantagione; sistema e formato del passaporto fitosanitario vengono inoltre uniformati. Il passaporto fitosanitario si presenta in tutti i casi sotto forma di un’etichetta che viene apposta sul lotto di merce dalle aziende omologate.
Potenziamento della responsabilità individuale - Le aziende omologate per il rilascio del passa- porto fitosanitario devono assumersi una maggiore responsabilità per il proprio operato. In linea di principio esse sono tenute già oggi a eseguire i controlli fitosanitari della merce che mettono in commercio, ma nella nuova ordinanza tale obbligo è esplicito. In futuro la frequenza dei controlli ufficiali di un'azienda omologata dipenderà dal rischio fitosanitario che essa rappresenta (misurato anche sulla base della tipologia di attività e delle merci utilizzate), nonché dal modo in cui attua le misure di prevenzione (ovvero da come elabora e rispetta i piani di gestione del rischio). Anche
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
nel settore del materiale da imballaggio in legno viene promossa una maggiore responsabilità indi- viduale da parte delle aziende in base alla Norma internazionale per le misure fitosanitarie numero 15 (ISPM15).
Inasprimento delle condizioni d'importazione da Stati terzi – Per l’importazione da Stati terzi di merci che presentano un rischio fitosanitario potenziale più elevato o di cui non si conosce ancora il rischio in termini di introduzione di organismi nocivi, si applicano condizioni più severe o un di- vieto d'importazione temporaneo. Di norma l'importazione di materiale vegetale vivo (piante, frutta, ortaggi, sementi, ecc.) è consentita unicamente se tale materiale è scortato da un certificato fito- sanitario che comprova che è indenne da OPP. Sono ammesse eccezioni soltanto per piccole quantità di determinate merci nell'ambito del traffico viaggiatori.
Deleghe - L’emanazione di ulteriori disposizioni tecniche e l’allestimento degli elenchi degli OPP e delle merci sono delegati ai dipartimenti DEFR e DATEC. Da quanto emerso negli ultimi anni, a causa dell’intensificarsi degli scambi di merci sul piano globale la minaccia rappresentata da sin- goli organismi o gruppi di merci cambia in modo repentino. In questo contesto, gli elenchi degli or- ganismi e delle merci devono poter essere adeguati più frequentemente. Per questo motivo non figureranno più nell'ordinanza federale ma saranno inseriti in una nuova ordinanza interdiparti- mentale del DEFR e del DATEC. Le disposizioni di esecuzione entreranno in vigore contempora- neamente all'ordinanza federale. Spetterà invece come finora agli uffici federali competenti ema- nare disposizioni urgenti e di natura meramente tecnica o amministrativa.
Modifica del titolo – Nell’ambito della revisione totale, all’OPV viene dato il nuovo titolo «Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSVeg)» al fine di una maggiore coerenza con le denominazioni dei servizi preposti presso l’Ufficio federale dell’agricoltura UFAG (Settore salute dei vegetali e varietà) e presso l'Uffi- cio federale dell’ambiente UFAM (Sezione Protezione e salute del bosco) nonché con la termino- logia in uso nell'UE. Il nuovo nome sgombra anche il campo da possibili confusioni con l’ordinanza sui prodotti fitosanitari.
10.3 Commento ai singoli articoli
Ingresso Nell’ingresso si rimanda anche all'allegato 4 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo bilaterale). La Svizzera e gli Stati membri dell'UE costituiscono de facto uno spazio fitosanitario comune, nel quale il commercio di vegetali e prodotti vegetali è sottoposto alle stesse regole. La presente ordinanza è emanata in applicazione dell'Accordo agricolo e mira a garantire l'equivalenza delle disposizioni.
Capitolo 1: Disposizioni generali L'articolo 1 definisce lo scopo dell'ordinanza. Come si è constatato in relazione alle infestazioni da fuoco batterico o alla comparsa del tarlo asiatico del fusto, gli OPP possono provocare danni ingenti. Le disposizioni della presente ordinanza mirano a evitare, laddove possibile, simili danni (cpv. 1). La salute dei vegetali va tutelata in particolare con misure di lotta e di prevenzione (cpv. 2). Come finora, l'ordinanza contempla in particolare misure contro l'introduzione e la diffusione di OPP (divieti, lotta, monitoraggio, prescrizioni sulla produzione di piante e prodotti vegetali, disposizioni concernenti l’im- portazione e controlli all'importazione) (cpv. 3). Non contempla invece più le piante infestanti che sono disciplinate dall'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente. Le disposizioni dell’OPV riguardanti le piante infestanti particolarmente pericolose rimarranno tuttavia temporaneamente in vigore (fino al 31 dicembre 2021, cfr. art. 95) per la specie Ambrosia artemisiifolia (ambrosia con foglie di artemisia).
Articolo 2 Definizioni L'ordinanza introduce la definizione di OPP, ovvero organismi nocivi che in caso di introduzione e diffusione possono arrecare gravi danni economici, sociali o ecologici. Questo termine designa
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diverse categorie di organismi (cfr. sopra e fig. 1).
Conformemente al Regolamento UE 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organi- smi nocivi per i vegetali, nell'ordinanza si precisa la definizione di «prodotti vegetali» in riferimento al legno; quest’ultimo è ora considerato prodotto vegetale soltanto a determinate condizioni.
La definizione «focolaio d'infestazione» sostituisce la definizione «focolaio isolato» utilizzata fi- nora, affinché risulti più chiaro che si tratta di un focolaio locale di OPP. Si precisa inoltre che il focolaio, oltre ai vegetali infestati comprende quelli sospettati di esserlo.
Per garantire l’armonizzazione con il Regolamento UE, il termine «Paesi terzi» è sostituito con «Stati terzi».
La presente ordinanza non contempla più la definizione di alberi e arbusti forestali (cfr. Compe- tenza dei dipartimenti federali, art. 85).
In più passaggi l’ordinanza delega il compito di fissare ulteriori disposizioni agli uffici federali compe- tenti (UFAG e UFAM). L’articolo 3 precisa quali disposizioni concrete ognuno dei due uffici ha la com- petenza di emanare.
Capitolo 2: Definizione di organismi da quarantena Le disposizioni sugli OPP non figurano più insieme a quelle sulle merci, bensì in quattro capitoli a sé stanti.
Gli articoli 4 e 5 rimandano ai criteri di classificazione degli organismi da quarantena, degli organismi da quarantena prioritari e degli organismi da quarantena potenziali (fissati prevalentemente nell'all. 1). La classificazione dei singoli organismi nocivi nelle rispettive categorie sulla base di tali criteri è dele- gata (come finora la modifica degli allegati 1 e 2 OPV) ai dipartimenti competenti (DEFR e DATEC). Per quel che riguarda un organismo nocivo emergente spetta, come finora, all'ufficio federale compe- tente valutare se si tratta di un organismo da quarantena potenziale (art. 5 cpv. 2). Ai fini di stabilire la competenza è determinante se l'OPP in questione minaccia in prima linea l'agricoltura e l'ortoflorovi- vaismo esercitato a titolo professionale o il bosco (cfr. art. 85). Gli elenchi degli OPP corrisponde- ranno, in linea di principio, a quelli che l'UE emanerà a fine 2019. Nel caso degli organismi da quaran- tena si può partire dal presupposto che l’elenco riporterà gli OPP attualmente menzionati nell'allegato
1 parte A e nell'allegato 2 parte A sezione I dell'OPV del 27 ottobre 2010.
Capitolo 3: Divieto di utilizzo di organismi da quarantena L'articolo 6 capoverso 1 sancisce il divieto di utilizzo degli organismi da quarantena al di fuori di si- stemi chiusi (attività deliberate). All’interno di sistemi chiusi (come i laboratori) è necessario rispettare le disposizioni dell’ordinanza sull’impiego confinato (OIConf) (cpv. 2). L'articolo 27 della vigente OPV relativo alle disposizioni di deroga viene suddiviso in due articoli distinti: uno sugli organismi nocivi e uno sulle merci (art. 7 e 38). L'articolo 7 stabilisce la possibilità, da parte dell'ufficio federale compe- tente, di autorizzare, su richiesta, eccezioni al divieto di utilizzo di un OPP per gli scopi ivi indicati, qualora sia possibile escluderne la diffusione. Il capoverso 2 riporta le indicazioni minime che deve contenere tale autorizzazione.
Capitolo 4: Misure contro l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena Sezione 1: Obbligo di notifica Gli organismi da quarantena restano assoggettati all’obbligo di notifica generale (art. 8 cpv. 1). Le aziende omologate (cfr. art. 57) notificano un’infestazione confermata o sospettata direttamente al Servizio fitosanitario federale (SFF) (cpv. 2). I servizi cantonali competenti sono tenuti a notificare senza indugio al SFF la presenza di un organismo da quarantena (cpv. 3) al fine di stabilire misure adeguate per la sua eradicazione.
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Sezione 2: Misure di prevenzione
Oltre all'obbligo di notifica, ai sensi del l’articolo 9, in caso si sospetti la presenza di un organismo da quarantena, le aziende attive nella produzione o nel commercio di materiale vegetale sono tenute ad adottare senza indugio misure di prevenzione per impedirne l’insediamento e la diffusione. Una volta informato della sospettata presenza, il servizio cantonale competente è tenuto a intervenire secondo l'articolo 10. L’intervento del servizio cantonale può anche comprendere la campionatura e test da eseguire in laboratori appositamente designati dal SFF (cpv. 2). In presenza di un imminente pericolo di insediamento e di diffusione dell'organismo nocivo, il servizio cantonale competente deve adottare misure di prevenzione adeguate secondo l'articolo 13 lettere a–d per contrastarlo (cpv. 3). In caso di sospettata infestazione all'interno di aziende omologate (cfr. art. 57) spetta al SFF intervenire (cpv. 4).
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Sezione 3: Informazione delle aziende interessate e del pubblico Ai sensi dell'articolo 11 se la presenza di un organismo da quarantena è confermata, il SFF o il servi- zio cantonale competente ha l'obbligo di informare le aziende le cui merci potrebbero essere contami- nate da tale organismo nocivo. Qualora la presenza di un organismo da quarantena prioritario è con- fermata, l’ufficio federale competente deve informare il pubblico, in maniera adeguata e mirata, sulle misure di lotta adottate o ancora da adottare (art. 12). Ciò consente di sensibilizzare in particolare i gruppi target degli spazi verdi pubblici e privati sulle questioni fitosanitarie. I professionisti o i privati particolarmente attenti sono sentinelle preziose ed economiche: tutte le infestazioni del tarlo asiatico del fusto in Svizzera sono state scoperte e segnalate da privati. L’infestazione di Berikon (AG) è stata notata da un apprendista giardiniere, che poco prima aveva visto nella sua azienda di tirocinio un av- viso del SFF che esortava a segnalare eventuali sintomi sospetti. Se un’infestazione viene scoperta e notificata tempestivamente aumentano le possibilità di eradicarla e diminuiscono i costi correlati alla lotta.
Sezione 4: Misure di eradicazione
L'articolo 13 relativo alle misure di eradicazione riprende sostanzialmente l'articolo 42 dell'OPV del 27 ottobre 2010. In caso di infestazione da parte di un organismo da quarantena, il servizio cantonale competente deve adottare senza indugio le misure stabilite dall'ufficio federale competente (cpv. 1 e 2). Le istruzioni possono presentarsi sotto forma di direttive, di aiuti all’esecuzione o di piani d’emer- genza (cpv. 5, cfr. art. 20), oppure possono essere impartite in base al caso specifico. L’ordinanza prescrive espressamente che il servizio cantonale competente (eventualmente in collaborazione con il SFF) deve procedere a verifiche inerenti all'origine della presenza dell'organismo nocivo e alla sua po- tenziale ulteriore diffusione (cpv. 3). Se l’infestazione riguarda un'azienda omologata (cfr. art. 57) spetta, come finora, al SFF prendere le misure necessarie (cpv. 4).
Nel capoverso 1 si parla di vettori. Un vettore (nella maggior parte dei casi un insetto) è un portatore di agenti patogeni in grado di provocare malattie infettive. Il patogeno (p.es. un batterio o un virus) tra- sportato dal vettore passa da una pianta ospite infetta a un’altra (sana).
Secondo l’articolo 14, in presenza di un organismo da quarantena prioritario il servizio cantonale com- petente deve elaborare un piano d'azione contenente le necessarie misure di eradicazione e di conte- nimento nonché un calendario per la loro applicazione. I piani d'azione si basano sui piani d’emer- genza del SFF (cfr. art. 20), su direttive o su aiuti all’esecuzione.
Se si constata la presenza di un organismo da quarantena, il servizio cantonale competente deve deli- mitare l’area al cui interno attuare le misure di eradicazione. Questa include il focolaio d'infestazione e una zona cuscinetto circostante (art. 15). L'estensione della zona cuscinetto deve essere definita in base al rischio di diffusione (cpv. 2). La sua delimitazione avviene in base a una direttiva, un aiuto all’esecuzione o un piano d'emergenza, se a disposizione (cfr. art. 13 cpv. 5 e art. 20), altrimenti d’in- tesa con l'ufficio federale competente. In accordo con quest'ultimo in determinati casi (p.es. infesta- zione di vegetali all'interno di una serra chiusa) si può decidere di non procedere alla delimitazione di un’area (cpv. 3). Se questa confina con uno Stato limitrofo, di norma spetta all'UFAG informarlo (cpv. 4).
Sezione 5: Misure di contenimento
In presenza di organismi da quarantena e di organismi da quarantena potenziali, di norma l'obiettivo perseguito è l'estirpazione dell'organismo nocivo localmente presente (strategia di eradicazione). Per conseguire tale obiettivo si adottano misure di eradicazione specifiche (art. 13), come l’estirpazione e la corretta distruzione delle piante ospiti infestate (p.es. in caso di fuoco batterico). Se non è più possi- bile eradicare l'organismo nocivo, ad esempio perché nonostante le misure adottate esso si è già dif- fuso ampiamente, per contrastarne l'ulteriore diffusione si procede a un cambio di strategia optando per misure di contenimento (p.es. in caso di fuoco batterico si procede all'eliminazione delle parti infe- state delle piante ospiti anziché estirparle). L'ufficio federale competente può delimitare zone infestate
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(art. 16) come previsto finora (art. 45 e 46 OPV). Nelle zone infestate i servizi cantonali possono desi- gnare come oggetti protetti popolamenti pregiati di piante ospiti dell'organismo da quarantena in que- stione (p.es. frutteti pregiati ad alto fusto o frutteti gestiti a titolo professionale in caso di fuoco batte- rico) (art. 17). Gli oggetti protetti sottostanno comunque alla strategia di eradicazione e all'obbligo di sorveglianza da parte dei servizi cantonali (cpv. 3).
Sezione 6: Monitoraggio del territorio e piani d'emergenza Come nell'ordinanza vigente, l'articolo 18 delega ai servizi cantonali il compito di monitorare la situa- zione fitosanitaria (monitoraggio del territorio), da svolgere in funzione del rischio. La nuova ordinanza stabilisce che questi sono tenuti a svolgere a cadenza annuale un monitoraggio del territorio per tutti gli organismi da quarantena prioritari e, nelle zone protette, per gli organismi da quarantena rilevanti per la zona protetta in questione (cpv. 1). Questa intensificazione del monitoraggio della situazione fitosanitaria in Svizzera è volta ad acquisire conoscenze sufficienti a escludere in futuro la presenza di tali organismi da quarantena nella zona in questione, e a rilevarne il più presto possibile la presenza (principio del «known not to occur»). Ciò è in controtendenza con il principio attuale, in base al quale il monitoraggio del territorio va intensificato soltanto con la comparsa di uno di tali organismi nocivi parti- colarmente pericolosi («not known to occur»). Il DATEC e il DEFR stabiliscono le disposizioni specifi- che per il monitoraggio proattivo del territorio (cpv. 3). Per verificare la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi da quarantena e a organismi da quarantena potenziali, il SFF in collabora- zione con i Cantoni può organizzare, come finora, campagne di monitoraggio supplementari (cpv. 4).
I servizi cantonali competenti hanno inoltre il dovere di eseguire almeno un rilevamento all’anno per verificare la presenza dell'organismo da quarantena in questione (art. 19). Se la presenza dell'organi- smo in questione è rilevata nella zona cuscinetto si estende l’area delimitata (cpv. 2). L’area delimitata può essere revocata soltanto dopo che la presenza dell'organismo da quarantena specifico non è più rilevata per un arco di tempo sufficientemente lungo e d’intesa con l'ufficio federale competente (cpv. 3). Il periodo di mantenimento dell’area delimitata e del relativo monitoraggio dipende principalmente dalla biologia dell'organismo nocivo in questione e dalla situazione geografica del focolaio d'infesta- zione. Nel caso del tarlo asiatico del fusto, per esempio, tale durata corrisponde in linea di massima a un ciclo di vita, che può variare a seconda dell'altitudine, più un anno supplementare. Il capoverso 4 delega al DEFR e al DATEC la determinazione dei dettagli e delle eccezioni relative al rilevamento.
Per prepararsi a un'eventuale infestazione da parte di un organismo da quarantena, il SFF elabora un piano d'emergenza generale con indicazioni universali circa le competenze, le procedure, eccetera. Per gli organismi da quarantena prioritari l’ufficio federale competente elabora piani d’emergenza spe- cifici per gli organismi in questione (art. 20). Essi descrivono come comportarsi nel caso di un'infesta- zione confermata o sospettata, precisano come delimitare un’area e stabiliscono misure di lotta con- crete (se non già previste da una direttiva o da un aiuto all’esecuzione). Riportano inoltre i protocolli con la descrizione di ispezioni visive, campionature e test di laboratorio. Sono soggetti a verifica e ad aggiornamento costanti. I piani d'emergenza sono pubblicati su Internet al fine di informare anche le aziende omologate.
Con la collaborazione degli attori coinvolti (SFF, servizi cantonali competenti, laboratori, ecc.) si ap- prende come vanno attuati i piani d’emergenza nel quadro di corsi ed effettuando simulazioni (eserci- tazioni di simulazione, art. 21). Poiché accade frequentemente che la presenza di un organismo da quarantena venga rilevata in più Stati, per attuare una lotta efficace è necessario adottare una strate- gia di eradicazione armonizzata a livello internazionale. Per tale motivo è necessario prevedere che le esercitazioni possano essere svolte anche congiuntamente con gli Stati membri dell'UE (cpv. 2). In linea di principio non si tratta di esercitazioni senza preavviso, ma (perlomeno all’inizio) di corsi di for- mazione e di approfondimento (comunicati in anticipo) al fine di apprendere i fondamenti delle misure fitosanitarie e di esercitare congiuntamente le procedure stabilite dai piani d’emergenza.
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Sezione 7: Misure in caso di peggioramento della situazione fitosanitaria in uno Stato
Ai sensi del diritto vigente, l’ufficio federale competente può stabilire misure contro singoli organismi da quarantena, qualora si constati un peggioramento della situazione fitosanitaria legata a tali organi- smi e di conseguenza un maggiore pericolo fitosanitario per la Svizzera (art. 52 cpv. 7 OPV). Tali mi- sure prevedono in particolare divieti di importazione e di transito, maggiori requisiti per l'importazione di determinate merci nonché misure di monitoraggio e di lotta supplementari all'interno del Paese. L'applicazione di tali misure è regolamentata nelle due ordinanze degli uffici concernenti le misure fito- sanitarie1. Tali prescrizioni specifiche possono continuare a essere emanate ai sensi dell'articolo 22.
Sezione 8: Misure contro organismi da quarantena potenziali
In caso di comparsa di un organismo da quarantena potenziale, l'ufficio federale competente può di- sporre misure temporanee (art. 23) come finora in virtù dell’articolo 52 capoverso 6 OPV. Tali misure comprendono un obbligo di notifica, misure di prevenzione e di eradicazione, misure informative e pre- scrizioni concernenti il monitoraggio, i rilevamenti e i piani d’emergenza. Queste disposizioni sono contemplate anche nelle due ordinanze degli uffici sulle misure fitosanitarie.
Sezione 9: Zone protette Il DEFR e il DATEC hanno la facoltà di delimitare, previa consultazione dei Cantoni interessati, zone protette per OPP assenti in tali zone ma già ampiamente diffusi nel resto della Svizzera (organismi da quarantena rilevanti per le zone protette) (art. 24). Riguardo a tali zone protette rimangono in vigore le misure ufficiali (come il divieto di importare in tale zona l’organismo nocivo in questione o determinate merci). L’organismo nocivo in questione deve inoltre rispondere ai criteri di un organismo da quaran- tena rilevante per la zona protetta prevista (all. 1 n. 1) e non deve essere comparso in tale zona al- meno nei tre anni precedenti la delimitazione della zona protetta. Il DEFR e il DATEC designano le zone protette (e gli organismi da quarantena rilevanti per tali zone) nelle ordinanze dipartimentali (cpv. 2).
Previa consultazione dei Cantoni interessati, i dipartimenti competenti hanno la facoltà di revocare una zona protetta o di adeguarne l’estensione (art. 25 cpv. 1 e 2). Possono altresì revocare la zona pro- tetta qualora il servizio cantonale competente non adempia l’obbligo di monitoraggio (cpv. 2), oppure qualora, nonostante le misure di eradicazione adottate, l'organismo da quarantena rilevante per tale zona sia ancora constatato dopo due anni. L’UFAM e l’UFAG possono prorogare il termine per l’eradi- cazione dell’organismo in questione in base alle sue specifiche caratteristiche biologiche (cpv. 3).
L'articolo 26 vieta, nelle zone protette, l'utilizzo di organismi da quarantena rilevanti per tali zone al di fuori di sistemi chiusi. Analogamente alle disposizioni per gli organismi da quarantena, il dipartimento federale competente può autorizzare eccezioni al divieto sugli organismi da quarantena rilevanti per le zone protette (cpv. 2); gli obblighi previsti dagli articoli 8-11, 13 e 15 (obbligo di notifica, misure di pre- venzione, obbligo d’informazione, misure di eradicazione o di contenimento e delimitazione delle aree) si applicano anche per tali organismi (art. 27).
Capitolo 5: Utilizzo di piante ospiti destinate alla piantagione Gli organismi regolamentati non da quarantena sono OPP trasmessi principalmente attraverso deter- minati vegetali destinati alla piantagione, già ampiamente diffusi in Svizzera. Questa nuova categoria di organismi nocivi è introdotta in Svizzera e nell'UE sulla base dell’IPCC. L'articolo 28 stabilisce i cri- teri in base ai quali classificare gli OPP in tale categoria e come utilizzare le rispettive piante ospiti. Il capoverso 1 vieta l'importazione e la messa in commercio di determinate piante ospiti a scopo com- merciale se queste presentano un'infestazione da organismi regolamentati non da quarantena e se sono destinate alla piantagione (le eccezioni a tale divieto sono stabilite nel cpv. 4). Il DEFR e il DATEC stabiliscono gli organismi regolamentati non da quarantena e le misure relative a tali organi- smi (cpv. 2 e 5), per i quali possono inoltre fissare anche un valore soglia (cpv. 3). In linea di principio,
1 RS 916.202.1, RS 916.202.2
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al di fuori delle aziende omologate non sono previste misure di lotta contro organismi regolamentati non da quarantena.
L’elenco degli organismi regolamentati non da quarantena comprenderà presumibilmente gli organi- smi attualmente menzionati nell’allegato 2 parte A sezione II dell’OPV del 27 ottobre 2010 e le condi- zioni che tali organismi nocivi devono adempiere, nonché i cosiddetti organismi di qualità, finora disci- plinati nelle ordinanze sulla produzione e sulla messa in commercio di sementi e tuberi-seme2. In base ai criteri di classificazione degli OPP nelle nuove categorie di organismi nocivi si può desumere che anche il patogeno del fuoco batterico (Erwinia amylovora) sarà classificato tra gli organismi regola- mentati non da quarantena. Ciò significa che in futuro il batterio non sarà più regolamentato come or- ganismo da quarantena (tranne che in un’eventuale zona protetta).
Capitolo 6: Importazione e transito di merci Sezione 1: Importazione di merci da Stati terzi Determinate merci, in particolare piante ospiti, sono notoriamente portatrici di organismi da quaran- tena. Per evitare il rischio di importare anche organismi da quarantena, l'importazione di queste merci è vietata o vincolata all'osservanza di precise condizioni. Un elemento fondamentale a tale riguardo è l'origine delle merci. Per esempio, è vietata l'importazione di patate da tutti gli Stati terzi, mentre quella di palme della specie Phoenix lo è soltanto se il Paese d'origine è l'Algeria o il Marocco.
Oggi le merci la cui importazione è vietata sono menzionate nell'allegato 3 parte A dell'OPV del 27 ot- tobre 2010. Con l'entrata in vigore della nuova ordinanza tali merci saranno stabilite dal DEFR e dal DATEC (art. 29). È comunque presumibile che il contenuto dell’elenco rimanga invariato o che ven- gano aggiunte poche altre merci.
L'ufficio federale competente mantiene la facoltà di esentare temporaneamente determinate merci dal divieto (art. 30), purché sia possibile escludere la diffusione di OPP e se tale eccezione fale anche nell’ UE. La nuova ordinanza prevede un'eccezione al divieto anche in caso di difficoltà nell'approvvi- gionamento di tali merci (lett. a).
Il DEFR e il DATEC stabiliscono quali merci possono essere importate da Stati terzi e a quali condi- zioni (art. 31 cpv. 1 e 2). Le condizioni previste per tali merci corrispondono in linea di principio a quelle dell'allegato 4 parte A dell'OPV del 27 ottobre 2010. Come nella prassi attuale, le merci impor- tate devono essere scortate da un certificato fitosanitario o da un certificato fitosanitario di riesporta- zione (cpv. 3). Il materiale da imballaggio in legno su cui è apposto un marchio secondo la Norma ISPM15 (cfr. art. 33) e le merci provviste di un attestato ufficiale (cfr. art. 78) possono essere importati senza certificato fitosanitario (cpv. 4). Per il transito non è previsto alcun obbligo di certificato. Le con- dizioni per l'importazione di merci da Stati terzi vigono anche nell'ambito del traffico viaggiatori. Tutta- via, l'importazione in Svizzera di piccole quantità di determinate merci senza obbligo di certificato è consentita se tali merci sono importate nel bagaglio personale dei viaggiatori e se non sono destinate a usi professionali o commerciali. Il DEFR e il DATEC stilano un elenco delle merci e dei rispettivi quantitativi massimi per i quali vige tale eccezione (cpv. 5). Le piante ospiti destinate alla piantagione sono in ogni caso soggette all'obbligo del certificato anche nell'ambito del traffico viaggiatori.
L'ufficio federale competente può riconoscere, su richiesta di uno Stato terzo, l’equivalenza delle mi- sure che riguardano determinate merci da importare in Svizzera (art. 32). Si tratta di riconoscere mi- sure fitosanitarie attuate dallo Stato terzo in alternativa a quelle che figurano nell'elenco delle merci (art. 31). Lo Stato terzo è tenuto a dimostrare e a garantire, nell'ambito della propria attività di con- trollo, che le misure alternative assicurano lo stesso standard di sicurezza fitosanitario.
Le condizioni per l'importazione di materiale da imballaggio in legno da Stati terzi (art. 9 cpv. 2 OPV) sono accorpate in un articolo separato (art. 33). Il materiale da imballaggio in legno deve recare un
2 Ordinanza del DEFR sulle sementi e sui tuberi-seme (RS 916.151.1), ordinanza del DEFR sulle piante da frutto (RS 916.151.2) e ordinanza del DEFR sulle piante di vite (RS 916.151.3)
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marchio che certifica che il legno è stato sottoposto ai trattamenti necessari. La nuova ordinanza pre- vede che sul materiale da imballaggio in legno per cui vigono le eccezioni previste dall’ISPM15 non si applicano tali condizioni (cpv. 2). Poiché non tutti gli Stati terzi attuano la ISPM15, invece dell’apposi- zione del marchio, per le importazioni da questi Paesi il SFF può riconoscere un certificato fitosanitario attestante che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento equivalente (cpv. 3).
Nel commercio mondiale si affacciano costantemente nuove merci e si aprono nuove vie commerciali. A ciò si aggiunge il fatto che la situazione fitosanitaria di un’area può cambiare velocemente. Per que- sto l’articolo 34 autorizza l’ufficio federale competente a ordinare misure di prevenzione emanando un’ordinanza specifica.
Le merci, eventualmente provenienti da determinate aree, possono costituire una via per l’introdu- zione di OPP. Se per l’importazione di tali merci non è prevista alcuna condizione o se le condizioni previste sono insufficienti, e se da una valutazione preventiva emerge che l’importazione di tali merci può comportare un rischio fitosanitario inaccettabile, l’ufficio federale competente può vietarla (cpv. 1) tenendo conto dei criteri per le merci ad alto rischio ai sensi dell’allegato 3. Se tuttavia si riscontra una domanda per le merci in questione, è auspicabile svolgere una valutazione definitiva del rischio entro un termine adeguato e sostenibile.
Nell’importazione di nuovi vegetali e prodotti vegetali (p.es. frutti esotici) o di merci caratterizzate da volumi di scambio commerciale molto bassi mancano spesso esperienze rilevanti in materia fitosanita- ria. Se da una valutazione preventiva condotta in base ai criteri previsti nell’allegato 4 emerge che tali merci presentano un rischio fitosanitario nuovo o presunto, l’ufficio federale competente può adottare misure di prevenzione finché non sono disponibili sufficienti informazioni scientifiche al riguardo (cpv. 2). Tali misure prevedono controlli sistematici, campionatura e analisi delle merci nonché messa in quarantena o divieto d’importazione (cpv. 3).
Il principio di precauzione che ispira l’articolo 34 muove dalla constatazione che le vigenti disposizioni d’importazione per le merci provenienti da Stati terzi si sono rivelate insufficienti a garantire l’assenza di contaminazione da organismi nocivi. Dopo aver valutato i rischi si procede alla revoca delle misure ed eventualmente all’inserimento delle condizioni necessarie nell’elenco secondo l’articolo 29 o 31.
In molti casi i vegetali importati da Stati terzi in Svizzera o nell'UE nel quadro del traffico viaggiatori oppure i vegetali commercializzati attraverso i servizi postali non soddisfano i requisiti fitosanitari. Per contrastare tale fenomeno, le aziende che operano nel traffico viaggiatori o i servizi postali sono obbli- gati a informare i propri clienti sulle prescrizioni fitosanitarie (art. 35). Gli aeroporti internazionali, le im- prese di trasporto che operano a livello internazionale, i servizi postali e le aziende attive nel commer- cio online devono mettere a disposizione dei viaggiatori, e anche nei rispettivi siti Internet, il materiale informativo predisposto dal SSF inerente ai divieti d'importazione, alle condizioni che le merci devono soddisfare, alle eccezioni previste nell'ambito del traffico viaggiatori e alle misure di prevenzione per i viaggiatori o per i loro clienti (cpv. 1 e 2). Il capoverso 3 delega la definizione delle relative modalità al DEFR e al DATEC.
Sezione 2: Importazione di merci dall’UE
La Svizzera e l'UE costituiscono de facto uno spazio fitosanitario comune, all'interno del quale le merci possono circolare liberamente. Determinate merci importate dall’UE devono tuttavia essere scortate da un passaporto fitosanitario (art. 36). Tali merci sono attualmente riportate nell’allegato 5 parte A se- zione I OPV. Con la nuova ordinanza l’obbligo del passaporto fitosanitario viene esteso a tutti i vege- tali destinati alla piantagione (eccetto la maggior parte delle sementi) e a determinati oggetti (cpv. 1). Il DEFR e il DATEC stabiliscono le sementi e gli oggetti per i quali è necessario un passaporto fitosani- tario (cpv. 2).
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Sezione 3: Importazione di merci in zone protette
Il DEFR e il DATEC stabiliscono quali merci non possono essere importate nelle zone protette o pos- sono esserlo soltanto se soddisfano determinate condizioni (art. 37 cpv. 1). Le merci che si trovano in un'area delimitata definita in una zona protetta non possono essere spostate da un’area delimitata o in un'altra zona protetta (cpv. 2). Il trasporto fuori dalla zona protetta è consentito soltanto se vengono prese misure precauzionali per escludere che l'organismo da quarantena rilevante per le zone protette in questione si diffonda nella zona protetta.
Sezione 4: Autorizzazione all’importazione di merci
Come finora, su richiesta, il SFF può autorizzare l’importazione di merci vietate per scopi particolari se è esclusa la diffusione di organismi da quarantena (art. 38). Al riguardo è necessario che siano rispet- tate anche le disposizioni dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (ordinanza sull'impiego confinato, OIConf). Il capoverso 2 elenca gli aspetti che l’autorizzazione deve necessaria- mente regolamentare.
Sezione 5: Certificato fitosanitario
Il certificato fitosanitario attesta che le merci rispettano i presupposti previsti dall’articolo 39. L'allegato 5 riporta ciò che deve contenere un certificato fitosanitario per l'importazione di merci in Svizzera da Stati terzi (art. 40). Al numero 1 è riprodotto un certificato fitosanitario per le merci importate diretta- mente dal Paese d'origine. Se la merce viene inizialmente importata in un altro Paese dal quale entra successivamente in Svizzera, il certificato fitosanitario deve contenere le indicazioni di cui al numero 2 (certificato fitosanitario di riesportazione). Se per quanto concerne le condizioni relative alle merci da importare sono previste più opzioni, o se sono state riconosciute misure equivalenti, è necessario menzionarlo sul certificato nella rubrica «Dichiarazione supplementare» (art. 41).
Come finora, i certificati fitosanitari devono rispettare le prescrizioni formali relative alla lingua (art. 42) e non possono essere rilasciati più di due settimane prima della spedizione della merce (art. 43).
Il SFF riconosce soltanto i certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità competenti dello Stato terzo (art. 44). Se uno Stato terzo non è parte contraente dell'IPPC, viene riconosciuto il certificato fitosanitario rilasciato unicamente dall'autorità competente dello Stato in questione (cpv. 2). Lo Stato terzo è tenuto a notificare tale autorità al SFF. Il certificato fitosanitario emesso da uno Stato terzo che è parte con- traente dell'IPPC è invece riconosciuto anche se emesso da una persona preposta al controllo incari- cata dall'organizzazione nazionale della protezione dei vegetali (cpv. 1).
L’articolo 45 crea la base legale per il riconoscimento del certificato fitosanitario elettronico. I certificati elettronici sono accettati dal SFF soltanto se presentati tramite il sistema informatico di gestione delle informazioni designato dal SFF o nell’ambito di uno scambio elettronico con tale sistema. Inoltre, i cer- tificati fitosanitari elettronici sono riconosciuti dal SFF soltanto previo accordo con lo Stato terzo in questione circa la loro emissione (cfr. n. 1.4 della Norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 12).
Sezione 6: Controllo all'importazione L’articolo 46 (Merci da notificare prima dell’importazione) corrisponde in linea di massima all’articolo 16 dell’OPV del 27 ottobre 2010, reca tuttavia informazioni più dettagliate in merito alla procedura di notifica e all’indicazione degli emolumenti (cpv. 2-4 e 6).
Le merci provenienti da Stati terzi che devono essere scortate da un certificato fitosanitario o da un attestato, possono essere importate in Svizzera soltanto previo controllo fitosanitario e liberazione da parte del SFF (art. 47 cpv. 1). Le merci provenienti da Stati terzi che giungono in Svizzera attraverso uno Stato membro dell'UE sono controllate nel punto d'entrata nell'UE dall'organismo nazionale per la protezione dei vegetali o sotto la sua vigilanza; di norma non sono necessari ulteriori controlli fitosani-
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tari da parte svizzera (cpv. 2). Come prova dell'avvenuto controllo nel punto d’entrata nell’UE, si ac- cetta un documento fitosanitario di circolazione debitamente compilato (giusta l'art. 1 cpv. 3 lett. c della Direttiva 2004/103/CE) o, in alternativa, un documento sanitario comune di entrata (DSCE) (giu- sta l’art. 56 del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali) (cpv. 3). Per le merci che en- trano in Svizzera per via aerea direttamente da Stati terzi, il capoverso 4 stabilisce che il SFF è tenuto a eseguire i controlli presso i punti di entrata degli aeroporti di Zurigo e di Ginevra (gli orari di apertura dei servizi preposti al controllo fitosanitario continueranno a essere pubblicati su Internet dall’UFAG.). D'intesa con le autorità doganali il SFF può effettuare il controllo fitosanitario in altro luogo idoneo (cpv. 5). Se la situazione fitosanitaria lo esige, l’ufficio federale competente può assoggettare, come finora, l’importazione di merci da Stati membri dell’UE all’obbligo del controllo (cpv. 6).
Gli articoli 48–50 corrispondono sostanzialmente agli articoli 17–19 dell'OPV del 27 ottobre 2010. L'ar- ticolo 48 capoverso 5 delega al DEFR e al DATEC il compito di fissare le modalità d’importazione (tra cui i termini per la notifica delle merci al controllo e ulteriori disposizioni inerenti al DSCE). L'articolo 50 capoverso 3 introduce la possibilità per il SFF di pronunciare un ammonimento o di irrogare una san- zione per una violazione dell'obbligo di controllo (finora ciò era il caso soltanto per l’inosservanza dell'obbligo di notifica).
Sezione 7: Transito L'articolo 51 disciplina il transito della merce destinata a uno Stato membro dell'UE e corrisponde agli articoli 22–24 dell'OPV del 27 ottobre 2010. Esattamente come per le merci provenienti da uno Stato terzo trasportate in Svizzera attraverso l’UE, e quindi in linea di principio soggette al controllo alla fron- tiera UE, le merci che giungono in Svizzera direttamente da uno Stato terzo e che devono essere tra- sportate verso uno Stato membro dell'UE sono controllate al loro ingresso in Svizzera.
Il transito di merci provenienti da Stati terzi con destinazione in Stati terzi è disciplinata dall'articolo 52. In Svizzera è consentito il trasbordo di merci in transito e il relativo ulteriore trasporto se sono rispet- tate le condizioni indicate (cpv. 1 lett. a e b). Il SFF vieta il trasbordo delle merci che non adempiono le condizioni richieste o se vi sono motivi validi per ritenere che non le adempiranno (cpv. 2). Ciò è il caso in particolare quando vi è un rischio di diffusione di OPP.
Sezione 8: Stazioni di quarantena e strutture di confinamento L’ordinanza introduce disposizioni sulle stazioni di quarantena e sulle strutture di confinamento. Una «stazione di quarantena» è qualsiasi stazione ufficiale in cui le merci e gli organismi nocivi sono tenuti sotto sorveglianza e sottoposti ad analisi. Si tratta fondamentalmente non di strutture chiuse (labora- tori) autorizzate a svolgere determinate attività a contatto con organismi nocivi per scopi scientifici (cfr. l'ordinanza sull'impiego confinato, OIConf), ma ad esempio di serre sottoposte a particolari norme di sicurezza (cfr. Norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 34). Le stazioni di quarantena si uti- lizzano per esempio in un arco di tempo ben determinato per vegetali provenienti da Stati terzi (p.es. marze di varietà Prunus), per i quali non sono state indicate o specificate le particolari condizioni a cui sono sottoposti (sono cioè privi del certificato fitosanitario rilasciato dallo Stato terzo). Durante questo periodo di quarantena essi vengono posti sotto osservazione e testati in riferimento a importanti OPP.
Nelle «strutture di confinamento» le merci e gli organismi nocivi sono tenuti sigillati (p.es. all’interno di serre rispondenti alle disposizioni di sicurezza del SFF). Le strutture di confinamento sono utilizzate se le merci importate sono classificate dal SFF a un livello di contaminazione da organismi da quaran- tena e con potenziali di diffusione relativamente bassi. Ciò è il caso ad esempio quando le merci im- portate da uno Stato terzo (come i bonsai) sono scortate da un certificato fitosanitario che ne com- prova in linea generale l’osservanza delle condizioni, ma per le quali esistono delle prescrizioni che prevedono un determinato periodo di quarantena successivamente all'importazione per condurre ana- lisi e test.
L'articolo 53 delega al DEFR e al DATEC il compito di fissare le esigenze relative a tali strutture, alla loro gestione e vigilanza. Il SFF designa le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento (cpv. 2). Può riconoscere temporaneamente anche un'area aziendale come struttura di confinamento (cpv.
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3). La serra di un'azienda può per esempio servire da struttura di confinamento a determinate condi- zioni (p.es. garanzia di isolamento da insetti, nessuna fuoriuscita di acque di irrigazione, accesso re- golamentato). Ciò è possibile se il SFF valuta che il materiale vegetale conservato in quarantena pre- senta un rischio fitosanitario potenzialmente basso.
Il SFF libera le merci dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento soltanto quando ha stabilito che sono indenni da organismi da quarantena e da organismi da quarantena potenziali (art. 54) (se le merci si trovano in una zona protetta o sono destinate a tale zona devono essere anche in- denni dal relativo organismo da quarantena rilevante). In caso contrario è necessario procedere alla loro distruzione. Il SFF può inoltre autorizzare il trasporto da una stazione di quarantena o da una struttura di confinamento a un'altra (cpv. 2). Il DEFR e il DATEC possono emanare ulteriori prescri- zioni per la liberazione delle merci da tali strutture (cpv. 3).
Capitolo 7: Registrazione e omologazione di aziende L’ordinanza introduce la differenza tra registrazione e omologazione. In linea di principio tutte le aziende che importano o mettono in commercio merci con obbligo di passaporto o di certificato fitosa- nitari devono registrarsi presso l'ufficio federale competente (art. 55). Sono soggette all'obbligo di regi- strazione anche le aziende che sono tenute a fornire informazioni sulle procedure fitosanitarie ai loro clienti, come gli aeroporti internazionali, le imprese di trasporto che operano con l'estero, i servizi po- stali e le imprese di commercio online (cfr. art. 35). L'obbligo di registrazione serve in particolare a co- municare a tali aziende informazioni circa le disposizioni sulla salute dei vegetali. Il capoverso 2 ri- porta le aziende esonerate dall'obbligo di registrazione. Si tratta di aziende che forniscono esclusiva- mente sementi a utilizzatori che non sono attivi professionalmente nella produzione di vegetali (lett. a) e di aziende di spedizione (lett. b e c). Le aziende soggette all'obbligo di omologazione sono automati- camente registrate (lett. d). Per poter essere informate o contattate in ogni momento dal SFF, le aziende registrate sono tenute a comunicare entro 30 giorni ogni eventuale variazione dei propri dati di contatto (art. 56 cpv. 3).
Sono soggette all'obbligo di omologazione ai sensi dell'articolo 57 tutte le aziende tenute a rilasciare passaporti fitosanitari, che trattano legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno nonché rila- sciano attestati (cfr. art. 78). Le aziende già omologate per tali attività prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza non devono nuovamente registrarsi o richiedere l'omologazione (cfr. art. 95). Le aziende che necessitano di una nuova omologazione devono presentare entro il 31 marzo 2020 una domanda specifica al SFF (cfr. art. 95). Come finora, per l'omologazione è necessario presentare la domanda al SFF usando il relativo modulo (art. 58 cpv. 1). Il SFF attribuisce all'azienda un numero di omologazione (cpv. 2) e concede l'omologazione se le condizioni sono soddisfatte ai sensi del capo- verso 3. Per poter controllare le merci ed eventualmente adottare misure fitosanitarie, l'azienda deve in particolare essere in grado di garantire la tracciabilità e il personale deve disporre di conoscenze sufficienti in materia di OPP. Per quanto concerne il trattamento di legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno nonché l’apposizione del marchio, il SFF concede l'omologazione solo se l'a- zienda possiede le conoscenze necessarie e dispone di impianti e attrezzature adeguati per svolgere tale trattamento (cpv. 4). Le condizioni di omologazione sono espressamente richieste per garantire che le aziende possano assumersi la loro responsabilità.
In linea di massima il SSF è tenuto a svolgere controlli annuali per verificare il rispetto delle condizioni di omologazione (art. 59 e 60). Può diminuire la frequenza delle verifiche in funzione del rischio e delle specifiche aziendali, in particolare se un’azienda omologata al rilascio di passaporti fitosanitari di- spone di un piano di gestione dei rischi riconosciuto (cfr. art. 62) (art. 59 cpv. 2), o in alternativa se nel quadro dell’ISPM 15 può escludere l’utilizzo di materiali da imballaggio differenti (art. 60 cpv. 2). Può revocare l'omologazione o vincolarne il mantenimento a oneri se le condizioni di omologazione non sono più soddisfatte o se non sono state osservate le misure ordinate (cpv. 3 degli art. 59 e 60).
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Capitolo 8: Produzione e commercio di vegetali Sezione 1: Obblighi delle aziende omologate L’ordinanza pone un accento maggiore rispetto a quella vigente sulla responsabilità delle aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari che sono tenute a rilevare e a sorvegliare i punti cri- tici sul piano fitosanitario (art. 61 cpv. 1). Devono conservare le registrazioni di tali attività per almeno 3 anni (cpv. 2). L’ordinanza introduce inoltre l’obbligo per tali aziende di garantire che il personale in- terno disponga delle conoscenze fitosanitarie necessarie, in particolare per poter eseguire i controlli fitosanitari delle merci (cfr. art. 71) (cpv. 3). Analogamente a quanto prescritto dall'ordinanza vigente, le aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario devono notificare annualmente al SSF le particelle e le altre unità di produzione utilizzate per le merci soggette a obbligo di passaporto (cpv. 4). È introdotto un termine di 30 giorni per la notifica al SSF delle variazioni inerenti alle informazioni relative all’omologazione (cpv. 5). Le aziende omologate devono effettuare controlli periodici (almeno visivi) sulla merce per rilevare l’eventuale presenza di OPP e, come previsto dall'ordinanza attuale, verificare se i passaporti fitosanitari delle merci acquistate sono conformi alle prescrizioni (cpv. 7).
I piani di gestione dei rischi rappresentano un nuovo, ulteriore strumento di promozione del controllo autonomo e di sensibilizzazione sui rischi fitosanitari rivolto alle aziende omologate. Queste possono predisporre piani di gestione dei rischi e chiederne il riconoscimento al SSF (art. 62). In presenza di un piano di gestione dei rischi riconosciuto, il SSF può diminuire la frequenza dei controlli ufficiali (cfr. art. 59 cpv. 2). Con i piani di gestione dei rischi, le aziende garantiscono e dimostrano un alto grado di competenza e di consapevolezza in materia di rischi fitosanitari.
Gli obblighi di tenuta del registro da parte dell'azienda omologata per il rilascio del passaporto fitosani- tario sono disciplinati dall'articolo 63, che corrisponde fondamentalmente all'articolo 31 dell'OPV del 27 ottobre 2010. Il capoverso 2 stabilisce esplicitamente quali informazioni relative ai passaporti fito- sanitari ottenuti e rilasciati le aziende omologate sono tenute a conservare per almeno 3 anni. L'arti- colo 64 fissa l’esigenza supplementare posta alle aziende omologate per il rilascio del passaporto fito- sanitario di dotarsi di sistemi o di procedure di tracciabilità che consentano loro di stabilire i processi di spostamento delle merci all'interno dell'area aziendale e tra i rispettivi stabilimenti. Su richiesta esse sono tenute a fornire informazioni al riguardo al SFF (cpv. 2).
Sezione 2: Passaporto fitosanitario Già oggi per la messa in commercio in Svizzera e per il commercio con l'UE, determinati vegetali e prodotti vegetali devono essere scortati da un passaporto fitosanitario. Tali prodotti sono menzionati nell'allegato 5 parte A sezione I dell'OPV del 27 ottobre 2010. La nuova ordinanza estende l’obbligo di passaporto fitosanitario a tutti i vegetali destinati alla piantagione (eccetto la maggior parte delle se- menti) di tutte le specie vegetali (art. 65 cpv. 1). In linea di principio, tutte le aziende che producono o mettono in commercio vegetali (incl. piante in vaso, nesti, ecc.) sono pertanto soggette all'obbligo di omologazione. Il DEFR e il DATEC stabiliscono quali sementi e oggetti sono assoggettati all’obbligo di passaporto fitosanitario (cpv. 2). Stilano inoltre un elenco supplementare per le sementi e gli oggetti che necessitano di un passaporto fitosanitario per l'importazione e la messa in commercio nelle zone protette (cpv. 3). Sono previste eccezioni all'obbligo di passaporto fitosanitario per le merci in transito, il loro spostamento all'interno dell'azienda e la fornitura diretta ai consumatori finali. Quest'ultimo caso non si applica alle merci ordinate mediante mezzi di comunicazione a distanza, come Internet o il tele- fono (vendita a distanza), e alle merci in zone protette ai sensi del capoverso 3 (cpv. 4). Nel commer- cio online è pertanto generalmente richiesto il passaporto fitosanitario per la messa in commercio di merci soggette a obbligo di passaporto. Non è necessario alcun passaporto fitosanitario per le merci che rientrano nelle eccezioni relative al traffico viaggiatori (cfr. art. 31) o che sono utilizzate per uno scopo specifico contemplato nelle eccezioni autorizzate (cfr. art. 38). Il capoverso 6 corrisponde all’ar- ticolo 27 OPV per quanto concerne le merci.
Contenuto e forma dei passaporti fitosanitari sono completamente nuovi. Essi vengono rilasciati sotto forma di etichetta da apporre su ogni lotto (art. 66). Il fatto che il passaporto sia un’etichetta che scorta fisicamente la merce, lo rende maggiormente tracciabile, visibile e attendibile. I passaporti fitosanitari
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devono contenere gli elementi prescritti e soddisfare i requisiti formali fissati dal SFF (cpv. 1). L'ordi- nanza prevede prescrizioni inerenti alla visibilità, alla leggibilità, all’apposizione sul materiale di sup- porto e alla distinguibilità rispetto alle altre informazioni o etichette presenti sul lotto (cpv. 2 e 3). In de- terminati casi il codice di tracciabilità è opzionale (cpv. 4 e 5). I passaporti fitosanitari possono essere combinati con etichette di certificazione; in tal caso devono soddisfare i requisiti ai sensi dell'articolo 67.
Le aziende omologate possono rilasciare passaporti fitosanitari solo per le loro merci (art. 68). Non possono rilasciarli per aziende terze (cpv. 2). Anche il SFF può rilasciare passaporti fitosanitari (cpv. 3), in particolare se le merci sono importate da Stati terzi (cfr. art. 73). I passaporti fitosanitari possono essere rilasciati soltanto se le merci soddisfano le condizioni poste nella presente ordinanza (art. 69 e 70).
In base all'articolo 71, prima di rilasciare i passaporti fitosanitari le aziende omologate sono tenute a verificare il rispetto delle condizioni di rilascio. Prima di mettere in commercio le merci soggette all’ob- bligo di passaporto fitosanitario esse sono tenute a sottoporle a un controllo fitosanitario. Al riguardo possono procedere ad analisi per ogni singolo campione o per campioni rappresentativi (cpv. 2). I controlli consistono almeno in un’ispezione visiva, ma possono comportare anche analisi e campiona- tura. Oltre alle merci è soggetto a controllo anche il relativo materiale da imballaggio (cpv. 4). Nello svolgimento dei controlli le aziende devono tenere conto del fatto che la contaminazione da OPP o i sintomi di una malattia sono riscontrabili in parte solo in determinati periodi dell'anno o a determinati stadi di crescita (cpv. 3). Le aziende devono registrare i risultati delle analisi e conservarli per un pe- riodo di almeno 3 anni (cpv. 5). Il DEFR e il DATEC possono emanare prescrizioni integrative per ga- rantire l'uniformità e l’attendibilità delle analisi per il passaporto fitosanitario (cpv. 6).
Se, come spesso accade in particolare nelle attività commerciali, prima di essere vendute le merci spedite vengono suddivise in lotti, l'azienda omologata deve rilasciare un nuovo passaporto fitosanita- rio per ognuno di essi (art. 72 cpv. 1). Il nuovo passaporto può tuttavia essere rilasciato solo se le merci in questione continuano a soddisfare le condizioni di rilascio e se è garantita la loro identità e tracciabilità (cpv. 2). Se necessario, le merci devono essere nuovamente sottoposte a controllo fitosa- nitario.
Per le merci provenienti da Stati terzi il SFF rilascia passaporti fitosanitari presso i servizi di controllo preposti se le condizioni di rilascio sono soddisfatte (art. 73).
I destinatari delle merci soggette all’obbligo di passaporto fitosanitario sono tenuti a verificare se le condizioni per il rilascio del passaporto sono soddisfatte. Se non è il caso invalidano il passaporto e lo rimuovono dal lotto (art. 74). Devono inoltre informare il SFF e il fornitore della merce (cpv. 2). Se il destinatario è un'azienda omologata, deve conservare il passaporto invalidato per almeno 3 anni in- sieme alla motivazione dell’invalidamento (cpv. 3).
Capitolo 9: Legno nonché materiale da imballaggio e altri oggetti in legno La Norma ISPM15 prevede che il materiale da imballaggio in legno sia sottoposto a un determinato trattamento e su di esso venga apposto un marchio specifico. La presente ordinanza fissa quindi le esigenze per il trattamento, l'apposizione del marchio e la riparazione di materiale da imballaggio in legno in base a tale standard. Soltanto le aziende con un’omologazione specifica possono apporre il marchio su legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno ai sensi della Norma ISPM15 (art. 75). Il capoverso 2 riporta i casi in cui è obbligatorio apporre tale marchio. Quest’ultimo è consentito solo se il materiale è stato sottoposto ai trattamenti previsti dalla Norma ISPM15 (cpv. 3). L'articolo 76 fissa le disposizioni per la riparazione di materiale da imballaggio in legno. I dipartimenti competenti possono emanare ulteriori disposizioni inerenti al materiale e alle relative operazioni di trattamento e apposizione del marchio (cpv. 3).
L'articolo 77 disciplina gli obblighi delle aziende omologate per il trattamento e l’apposizione del mar- chio secondo la Norma ISPM15. Tali obblighi coincidono sostanziamente con quelli già riportati negli articoli 37–39 dell'OPV del 27 ottobre 2010.
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Capitolo 10: Attestati Se gli standard internazionali per determinati OPP prevedono specifiche misure di prevenzione o di lotta (p.es. un trattamento Kiln-drying per il legno), di norma è necessario presentare una conferma ufficiale dell'avvenuta attuazione di tali misure. L'articolo 78 delega ai dipartimenti competenti l'emana- zione delle disposizioni relative all'emissione di tali attestati. Ciò comprende in particolare disposizioni inerenti a prescrizioni formali e all'omologazione delle aziende per il rilascio di attestati (cpv. 2).
Il SFF rilascia un certificato fitosanitario per l'esportazione di merci verso uno Stato terzo in base alle prescrizioni riportate nell'articolo 79. Come finora, l'esportatore deve presentare una richiesta al ri- guardo e informare il SFF sui requisiti che le merci devono soddisfare per essere importate nello Stato di destinazione. Se del caso, il SFF può effettuare ispezioni, campionatura e analisi (cpv. 2). Il capo- verso 4 prevede la possibilità per il SFF di rilasciare certificati di esportazione elettronici utilizzando il sistema di gestione elettronica delle informazioni da esso designato. Come per il certificato di esporta- zione, il SFF rilascia su richiesta anche certificati fitosanitari per la riesportazione di merci verso Stati terzi, giuste le condizioni riportate nell'articolo 80. Anche il certificato fitosanitario per la riesportazione può essere rilasciato utilizzando il sistema di gestione delle informazioni designato dal SFF (cpv. 2).
Il certificato fitosanitario e il certificato fitosanitario di riesportazione rimangono invariati nella forma e nel contenuto.
Per la merce prodotta, immagazzinata o trasformata in Svizzera ed esportata verso uno Stato terzo attraverso uno Stato membro dell'UE, la presente ordinanza introduce il certificato di pre-esportazione (art. 81). Tale certificato serve per lo scambio d'informazioni a carattere fitosanitario tra la Svizzera e lo Stato membro dell'UE in questione. Su richiesta il SFF rilascia un certificato di pre-esportazione, nel quale certifica i punti di cui al capoverso 2 che sono importanti per l'esportazione verso lo Stato terzo. Come per il certificato di esportazione, il SFF può effettuare ispezioni, campionature e analisi (cpv. 3). Se il certificato di pre-esportazione non può essere trasmesso allo Stato membro dell'UE per via elet- tronica, l'esportatore deve allegarlo alla merce in questione (cpv. 4). Il capoverso 5 delega al DEFR e al DATEC il compito di definire ulteriori disposizioni procedurali inerenti al certificato di pre-esporta- zione.
Capitolo 11: Finanziamento Sezione 1: Disposizioni applicabili all’agricoltura e all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale Come finora, il SFF esegue le misure di esecuzione di cui è responsabile la Confederazione. Esse ri- guardano in particolare i controlli all'importazione di merci da Stati terzi e delle particelle di produzione delle aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario. Se le misure adottate dal SFF com- portano danni finanziari (p.es. a causa della distruzione di merci o di un divieto di vendita), l'UFAG ri- conosce un’indennità in casi di rigore (art. 82). Nella decisione sull'indennità e sul relativo ammontare l'UFAG dispone quindi di un margine di discrezionalità. In linea generale le indennità vanno concesse in maniera restrittiva. È pertanto necessario tenere conto del significato e dello scopo della norma, che consistono nell'evitare che a causa delle misure ordinate un'azienda incorra in ingenti difficoltà finan- ziarie o, peggio, nella chiusura dell'attività. Chi presenta la richiesta deve poter dimostrare che le mi- sure ordinate hanno causato un'emergenza finanziaria, e che la responsabilità del danno arrecato non può essere attribuita a terze persone (p.es. il fornitore delle merci). La prassi attuale ha dimostrato che in molti casi non è chiaro se e in quale misura si debba versare un’indennità. Per questo motivo al DEFR è assegnata la competenza di stabilire i criteri per il calcolo dell'indennità.
Il principio delle indennità versate dalla Confederazione ai Cantoni per le spese sostenute nella lotta contro gli organismi da quarantena (vale anche per gli organismi da quarantena potenziali e gli organi- smi da quarantena rilevanti per le zone protette) rimane invariato (art. 83). L'indennità a favore dei Cantoni rimane invariata al 50 per cento delle spese riconosciute. Se l'organismo nocivo compare per la prima volta e il rischio di diffusione è particolarmente alto, la percentuale aumenta, come previsto finora, al 75 per cento per favorire la messa in atto di misure tempestive. L'ordinanza precisa tuttavia che per prima comparsa si intende la prima presenza nel Cantone in questione. Un'altra novità previ- sta è la possibilità di ridurre il contributo federale se il Cantone adotta misure inadeguate o se non si
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attiene alle disposizioni della Confederazione. Gli articoli 48 capoverso 3 e 49 dell'OPV attualmente in vigore precisano i costi riconosciuti per l'indennità; tali costi saranno precisati in un'ordinanza del DEFR (cpv. 4).
Sezione 2: Disposizioni applicabili alle foreste Il Consiglio federale ha stabilito gli aiuti finanziari a favore delle misure di protezione della foresta nell'ordinanza forestale. Per tali disposizioni non è prevista alcuna modifica.
Capitolo 12: Competenze ed esecuzione Le competenze dei dipartimenti DEFR e DATEC (art. 85), degli uffici federali UFAG e UFAM (art. 86 e 87) e delle autorità cantonali (art. 90) rimangono invariate. Le competenze dei dipartimenti e degli uf- fici federali sono invece formulate in maniera più precisa.
Il DEFR è tuttora competente in materia di agricoltura e di ortoflorovivaismo esercitato a titolo profes- sionale e il DATEC in materia forestale (art. 85). Le piante selvatiche minacciate non sono più menzio- nate nell'ambito di competenza del DATEC. Tali piante sono oggetto della presente ordinanza soltanto se appartengono alla gamma delle piante ospiti di organismi da quarantena.
Finora l'assegnazione delle competenze non era univoca nel caso in cui erano interessati contempo- raneamente sia alberi e arbusti forestali sia alberi e arbusti ornamentali, particolarmente importanti nell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. La nuova formulazione chiarisce che il DATEC è sempre competente quando un OPP minaccia in maniera rilevante prevalentemente una o più fun- zioni del bosco (art. 85 cpv. 2).
Gli articoli 88 e 89 corrispondono agli articoli 54 e 55 dell’OPV del 27 ottobre 2010. Gli articoli 91 e 92 corrispondono sostanzialmente agli articoli 58 e 57 dell’OPV.
Capitolo 13: Procedura di opposizione La possibilità di fare opposizione contro le decisioni degli uffici federali presso la stessa istanza rimane invariata (art. 93). Nel caso di vegetali e prodotti vegetali si tratta spesso di merci deperibili che richie- dono tempistiche brevi nell’esame di una decisione. Al riguardo la procedura di ricorso è troppo lunga. Rimane naturalmente la possibilità per l'interessato di fare ricorso contro una decisione su opposi- zione presso il Tribunale amministrativo federale.
Capitolo 14: Disposizioni finali L'OPV del 27 ottobre 2010 sarà abrogata soltanto il 31 dicembre 2019 (art. 94). Dopo la pubblicazione ufficiale dell'ordinanza sulla salute dei vegetali (presumibilmente tra il 15 e il 31 ottobre 2018) e fino alla sua entrata in vigore il 1° gennaio 2020 (art. 96), le disposizioni attuali rimarranno legalmente va- lide per un ulteriore anno. Ciò consente alle aziende interessate di godere di un termine di transizione di circa 14 mesi per prepararsi alle nuove prescrizioni fitosanitarie. Ciò è fondamentale in quanto, tra le altre cose, molte aziende omologate dovranno introdurre un nuovo sistema per il rilascio dei passa- porti fitosanitari. È altresì probabile che alcune aziende dovranno procedere a formare ulteriormente il proprio personale.
Le aziende già omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario nonché per il trattamento e l’appo- sizione di marchi su materiali da imballaggio in legno non necessitano di una nuova omologazione (art. 95 cpv. 1). Quelle soggette a obbligo di omologazione o di registrazione secondo il nuovo diritto devono presentare la relativa documentazione entro il 31 marzo 2020 (cpv. 2). Le merci per le quali è stato rilasciato un passaporto fitosanitario entro il 31 dicembre 2019 non devono averne uno nuovo dal 1° gennaio 2020 (cpv. 3) e possono essere messe in commercio fino al 31 dicembre 2022 utiliz- zando il vecchio passaporto fitosanitario. Le disposizioni riguardanti le piante infestanti particolar- mente pericolose rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2021 per la specie Ambrosia artemisiifolia (ambrosia con foglie di artemisia) (cpv. 4).
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Allegato 1 L'allegato 1 riporta i criteri di classificazione degli OPP nelle diverse categorie di organismi nocivi, come previsto negli articoli 4, 5, 25 e 28. Come spazio fitosanitario per la valutazione dei rischi si con- sidera la Svizzera e il territorio dell'UE poiché le merci in uscita dalla Svizzera possono essere messe in commercio anche in tutto il territorio dell'UE.
Allegato 2 L’allegato 2 riporta le misure fondamentali per la gestione dei rischi connessa agli organismi da qua- rantena. Sono contemplate misure di prevenzione e di eliminazione di un'infestazione e specifiche mi- sure di prevenzione inerenti alle partite di merci e al traffico viaggiatori.
Allegato 3 L'allegato 3 riporta i criteri di valutazione di merci ad alto rischio da prendere in considerazione per or- dinare un divieto di importazione preventivo (cfr. art. 34). Al riguardo si opera una distinzione tra criteri oggettivi per vegetali destinati alla piantagione (ad eccezione delle sementi) e per le altre merci.
Allegato 4 L’allegato 4 riporta i criteri di valutazione dei rischi fitosanitari recentemente constatati o supposti su vegetali o prodotti vegetali importati da Stati terzi. I criteri determinanti sono le caratteristiche dei vege- tali o dei prodotti vegetali e la loro origine. Sulla base di questa valutazione l’ufficio federale compe- tente decide quali misure di prevenzione vanno eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 34.
Allegato 5 Ai sensi dell'articolo 40, l'allegato 5 riporta i modelli per il rilascio di certificati fitosanitari per l'esporta- zione (n. 1) o per la riesportazione (n. 2) di merci da uno Stato terzo verso la Svizzera. Gli elementi sono conformi ai requisiti dell'IPPC.
Allegato 6 L'allegato 6 definisce gli elementi che deve recare un passaporto fitosanitario. Per le zone protette (n. 2) e per passaporti fitosanitari combinati con etichette di certificazione (n. 3 e 4) sono riportati requisiti separati per quanto concerne il contenuto. I requisiti formali relativi ai vari passaporti fitosanitari de- vono essere presentati in forma adeguata insieme ai relativi modelli del SFF.
Allegato 7 L'allegato 7 riporta il fac-simile del certificato fitosanitario di esportazione ai sensi dell'articolo 79 (n. 1) o di riesportazione ai sensi dell'articolo 80 (n. 2) di merci verso uno Stato terzo. Gli elementi dei certifi- cati sono conformi ai requisiti dell'IPPC. Il numero 3 riporta gli elementi che deve contenere un certifi- cato di pre-esportazione ai sensi dell'articolo 81.
10.4 Ripercussioni
10.4.1 Confederazione
Con la revisione totale dell’OPV la Confederazione crea strumenti più incisivi per agire in maniera più proattiva contro l'introduzione e la diffusione di OPP già noti o ancora sconosciuti. Per l'attuazione delle nuove disposizioni la Confederazione deve ricorrere a maggiori risorse finanziarie e di personale. Le seguenti attività saranno potenziate in maniera significativa o create ex novo:
svolgimento di audit presso aziende di produzione e commerciali; controlli all’importazione di merci provenienti da Stati terzi finora non sottoposte a disposizioni fito- sanitarie;
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
monitoraggio della situazione fitosanitaria (redazione di direttive e di aiuti all’esecuzione per i Can- toni, coordinamento e accompagnamento tecnico dei rilevamenti a carico dei Cantoni); elaborazione di piani d’emergenza; elaborazione di strategie di lotta nonché di direttive e di aiuti all’esecuzione per i Cantoni per la lotta agli organismi da quarantena; svolgimento di esercizi di simulazione; verifica dei piani di gestione dei rischi elaborati dalle aziende di produzione e commerciali; analisi diagnostiche di campioni di vegetali; allestimento di materiale informativo e sensibilizzazione per importatori, aziende di produzione e commerciali nonché privati.
Il fabbisogno di mezzi e risorse supplementari, secondo una stima basata sulle informazioni attual- mente disponibili, è il seguente. Risorse a breve termine (entro i primi 4 anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni): 2,5 po- sti a tempo pieno presso le sedi principali del SFF (UFAG e UFAM) e 5 posti a tempo pieno presso il servizio esterno del SFF (controlli all’importazione e presso le aziende). Risorse a lungo termine (successive ai primi 4 anni): 1 posto a tempo pieno presso le sedi princi- pali del SFF (UFAG e UFAM) e 2 posti a tempo pieno presso il servizio esterno del SFF. 300'000 franchi all’anno per le sedi principali del SFF (UFAG e UFAM) per finanziare i controlli presso le aziende (audit), per esercizi di simulazione e per l’allestimento di materiale informativo. 100'000 franchi all’anno per sovvenzionare le organizzazioni di controllo incaricate dal SFF. 0,5 posti a tempo pieno presso Agroscope per l’assistenza tecnica all’esecuzione, 150'000 franchi all’anno per Agroscope e 200'000 franchi all’anno per l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL per i costi delle analisi. 150'000 franchi all’anno per i controlli presso le aziende omologate nell’ambito dell’apposizione dei marchi secondo la Norma ISPM15 (nuovi costi aggiuntivi a carico della Confederazione). Una stima più precisa delle risorse necessarie sarà possibile soltanto quando saranno state emanate le disposizioni tecniche e stilati gli elenchi degli organismi nocivi e delle merci nell’ambito delle ordi- nanze dipartimentali.
Se la proposta di revisione totale dell’OPV non dovesse essere attuata, verrebbero a mancare i pre- supposti per il riconoscimento reciproco dell’equivalenza tra le disposizioni svizzere e quelle europee. Ciò potrebbe comportare l’annullamento dell’accordo settoriale in ambito fitosanitario e, di conse- guenza, la reintroduzione dei controlli doganali sull’intero commercio di vegetali e prodotti vegetali. Il costo di tali controlli potrebbe rivelarsi di gran lunga maggiore rispetto ai costi supplementari previsti nel sistema armonizzato.
10.4.2 Cantoni
L'attuazione delle nuove disposizioni richiede maggiori risorse finanziarie e di personale anche presso gli uffici cantonali competenti. Tale aumento è motivato in particolare dalle maggiori mansioni previste nell’ambito di un monitoraggio più mirato della situazione fitosanitaria (rafforzamento del principio di controllo “known not to occur” anziché “not known to occur” (cfr. art. 18) e del monitoraggio annuale del territorio per gli organismi da quarantena prioritari. Una stima più precisa delle risorse sarà possi- bile soltanto quando saranno state emanate le disposizioni tecniche e stilati gli elenchi degli organismi nocivi nell’ambito delle ordinanze dipartimentali. Si può tuttavia ipotizzare un raddoppio delle risorse sia finanziarie sia in termini di personale addetto al monitoraggio e alla lotta agli organismi da quaran- tena. Le nuove disposizioni comportano un'intensificazione della collaborazione tra i servizi compe- tenti (all’interno dei Cantoni, tra i vari Cantoni e tra Cantoni e Confederazione). Ciò crea sinergie e contribuisce ad accrescere l’attenzione per le questioni fitosanitarie. Il rafforzamento delle misure di
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
prevenzione comporta, a lungo termine, una diminuzione dei costi per le misure di lotta e consente di evitare danni ad opera degli OPP.
10.4.3 Economia
Aumenta l'importanza del ruolo delle aziende nell'ambito della produzione in sicurezza e della messa in commercio di vegetali e prodotti vegetali sani (incl. vegetali forestali). Esse acquisiscono maggiore responsabilità individuale nei processi di produzione e di messa in commercio. Aumentano anche i re- quisiti da soddisfare per l'omologazione delle aziende. L'obbligo generalizzato del passaporto fitosani- tario per i vegetali destinati alla piantagione determina un incremento del numero di aziende che ne- cessitano di un’omologazione per la produzione e il commercio di vegetali. Molte aziende devono svi- luppare o adeguare i loro sistemi amministrativi e, se del caso, i sistemi di assicurazione della qualità. Il rafforzamento delle misure di prevenzione contribuisce a garantire vegetali e prodotti vegetali sani in Svizzera. L'attuazione delle prescrizioni garantisce inoltre il libero commercio delle merci con l'UE. L’ordinanza contribuisce altresì alla sostenibilità dei settori dell’agricoltura, dell’ortoflorovivaismo eser- citato a titolo professionale e della silvicoltura.
10.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni si conciliano con gli obblighi assunti dalla Svizzera nel diritto internazionale e sono conformi a quelle della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC)3.
10.6 Entrata in vigore
L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020. L'ampia portata delle modifiche agli obblighi delle aziende coinvolte e nell'ambito della sua esecuzione richiede un periodo di transizione, che consenta alle aziende e agli organi di controllo e di esecuzione competenti di prepararsi adeguatamente sul piano tecnico e organizzativo.
10.7 Basi legali
Gli articoli 149 capoverso 2, 152 e 153 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) e l’articolo 26 capoversi 1 e 2 della legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0) autorizzano il Consiglio federale a emanare prescrizioni per la protezione di vegetali e prodotti vegetali da OPP. Tali prescrizioni comprendono espressamente l’applicazione di divieti, la regolamentazione dell’importa- zione e della messa in commercio di merci e OPP, la disposizione di misure contro gli OPP e l’imposi- zione di obblighi di registrazione e di omologazione alle aziende. Ai sensi dell’articolo 148a capoverso 3 LAgr, il Consiglio federale ha anche la facoltà di stabilire misure di prevenzione. Gli articoli 168 LAgr e 49 capoverso 3 LFo costituiscono la base per la procedura di opposizione. Le numerose disposizioni di delega ai dipartimenti o agli uffici federali competenti si basano sugli articoli 177 capoverso 2 LAgr e 49 capoverso 3 LFo. Ulteriori disposizioni di esecuzione (p.es. sul finanziamento nel settore dell’agri- coltura e dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale) sono emanate in virtù degli articoli 177 capoverso 1 LAgr e 49 capoverso 3 LFo.
L’articolo 29f capoverso 2 lettera c della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01) autorizza inoltre il Consiglio federale a prescrivere misure tese a combattere determinati orga- nismi o a prevenirne la comparsa. Se si tratta di organismi geneticamente modificati, la base legale è costituita dall’articolo 19 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica (RS 814.91).
La lotta agli OPP è un tema di portata internazionale e necessita della cooperazione sul piano interna- zionale. La Svizzera ha ratificato la Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 per la protezione dei vegetali (RS 0.916.20) e con la presente ordinanza ne mette in atto i principi. Particolarmente
3 RS 0.916.20
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
strette sono le relazioni commerciali con l’UE e lo scopo dei vari atti legislativi è impostare in maniera più libera possibile il commercio con l’UE. La presente ordinanza è stata pertanto redatta anche in esecuzione dell’allegato 4 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comu- nità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) e della legge federale del 6 ottobre
1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51).
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali)
del …
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148a capoverso 3, 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura; visti gli articoli 26 capoversi 1 e 2, 46 capoverso 4 e 49 capoverso 3 della legge forestale del 4 ottobre 19912; visto l’articolo 29f capoverso 2 lettera c della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo 19 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 20034 sull’ingegneria genetica; in esecuzione della Convenzione internazionale del 6 dicembre 19515 per la protezione dei vegetali (IPPC); in esecuzione dell’allegato 4 dell’Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19957 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente ordinanza ha lo scopo di evitare i danni economici, sociali o ecologici che possono essere causati dall’introduzione e dalla diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, segnatamente dall’importazione e dalla messa in circola- zione di merci che possono essere portatrici di tali organismi nocivi.
RS .......... 1 RS 910.1 2 RS 921.0 3 RS 814.01 4 RS 814.91 5 RS 0.916.20 6 RS 0.916.026.81 7 RS 946.51
2018–...... 1 129
Ordinanza sulla salute dei vegetali
2 Per evitare tali danni è necessario attuare misure di lotta e di prevenzione.
3 La presente ordinanza stabilisce in particolare quali misure adottare per evitare l’in- troduzione e la diffusione di organismi da quarantena e di altri organismi nocivi par- ticolarmente pericolosi.
Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s’intendono per: a. organismi nocivi: specie, ceppi o biotipi di vegetali, animali o agenti patogeni potenzialmente nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali; b. organismi nocivi particolarmente pericolosi: organismi nocivi che in caso di introduzione e diffusione possono arrecare gravi danni economici, sociali o ecologici; c. merci: vegetali e prodotti vegetali, nonché qualsiasi materiale che possono essere portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi o fungere da mezzo per la loro diffusione, inclusa la terra e il terreno di coltura; d. vegetali: piante vive, nonché le parti vive di piante indicate qui appresso:
1. frutti in senso botanico,
2. ortaggi,
3. tuberi, bulbi-tuberi, bulbi e rizomi, radici, portinnesti e stoloni,
4. parti aeree, fusti e stoloni epigei,
5. fiori recisi,
6. rami, con o senza foglie o aghi,
7. alberi tagliati, con foglie o aghi,
8. foglie, fogliame,
9. colture di tessuti vegetali,
10. polline vivo e spore,
11. gemme, nesti, talee, marze e innesti,
12. sementi in senso botanico, destinate alla semina;
e. prodotti vegetali: prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno su- bito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali; salvo disposi- zioni contrarie, il legno è considerato prodotto vegetale soltanto se rispetta almeno uno dei criteri seguenti: 1. conserva in tutto o in parte la sua superficie rotonda naturale, con o senza corteccia,
2. non ha conservato la superficie rotonda naturale poiché è stato segato,
tagliato o spaccato,
3. è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o ca-
scami e non è stato trasformato mediante l’utilizzo di colla, calore o pres- sione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle,
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
4. è utilizzato, o destinato a essere utilizzato, come materiale da imballag-
gio, a prescindere dal fatto che sia effettivamente impiegato per il tra- sporto di merci; f. piantagione: ogni operazione di messa a dimora o di innesto di vegetali per assicurarne la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione; g. focolaio d’infestazione: singoli vegetali infestati da organismi nocivi partico- larmente pericolosi e i loro immediati dintorni al di fuori della zona infestata, inclusi i vegetali sospettati di essere infestati; h. zona cuscinetto: zona indenne da infestazione circostante il focolaio d’infe- stazione; i. messa in commercio: trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di merci; j. Stati terzi: tutti gli Stati al di fuori della Svizzera, del Principato del Liechten- stein e degli Stati membri dell’Unione europea (UE); le isole Canarie, Ceuta, Melilla e i dipartimenti e i territori francesi d’oltremare sono considerati Stati terzi; k. utilizzo: ogni attività in relazione a organismi nocivi particolarmente perico- losi e merci, in particolare l’importazione, la messa in commercio, la deten- zione, la moltiplicazione e la diffusione; l. importazione: introduzione nel territorio svizzero, incluse le enclavi doganali estere (art. 3 cpv. 3 della legge del 18 marzo 20058 sulle dogane) e le enclavi doganali svizzere (art. 3 cpv. 2 della legge sulle dogane sulle dogane); m. transito: il trasporto di merci non sdoganate attraverso la Svizzera; n. passaporto fitosanitario: documento ufficiale per il commercio di merci all’interno della Svizzera o con l’UE che comprova che le merci adempiono le prescrizioni fitosanitarie; o. certificato fitosanitario: documento ufficiale per il commercio di merci con Stati terzi che comprova che la merce importata adempie le prescrizioni fito- sanitarie.
Art. 3 Disposizioni emanate dagli uffici federali Ove la presente ordinanza delega l’emanazione di disposizioni all’ufficio federale competente, la competenza è demandata a: a. Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), per le misure in virtù della legge fo- restale; b. Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), per le misure in virtù della legge sull’agricoltura.
8 RS 631.0
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Capitolo 2: Definizione di organismi da quarantena
Art. 4 Organismi da quarantena
1 Un organismo da quarantena è un organismo nocivo particolarmente pericoloso:
a. che non è presente in Svizzera o lo è soltanto molto localmente; b. che soddisfa i criteri riportati nell’allegato 1 numero 1; e c. la cui introduzione e diffusione possono essere evitate con misure realizzabili, efficaci e atte a ridurre i danni. 2 Sono sottoposti a trattamento prioritario gli organismi da quarantena: a. che soddisfano anche i criteri riportati nell’allegato 1 numero 2; b. contro i quali la lotta è più urgente. 3 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) stabiliscono di comune accordo gli organismi da quarantena e segna- lano quelli da sottoporre a trattamento prioritario.
Art. 5 Organismi da quarantena potenziali 1 Un organismo da quarantena potenziale è un organismo nocivo particolarmente pe- ricoloso per il quale occorre verificare se soddisfa i criteri riportati nell’allegato 1 numero 1. 2 L’ufficio federale competente stabilisce gli organismi da quarantena potenziali.
Capitolo 3: Divieto di utilizzo di organismi da quarantena
Art. 6 Divieto di utilizzo di organismi da quarantena 1 Al di fuori di sistemi chiusi, l’utilizzo di organismi da quarantena in qualsiasi forma o stadio di sviluppo è vietato. 2 Per l’utilizzo di organismi da quarantena e organismi da quarantena potenziali in sistemi chiusi si applica l’ordinanza del 9 maggio 20129 sull’impiego confinato.
Art. 7 Autorizzazioni all’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi 1 Su richiesta, l’ufficio federale competente può autorizzare l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi, se è possibile escluderne la diffusione, agli scopi seguenti: a. ricerca; b. diagnosi;
9 RS 814.912
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
c. scelta varietale e programmi di selezione; d. formazione.
2 L’autorizzazione regolamenta in particolare:
a. il quantitativo di organismi che è possibile utilizzare; b. la durata dell’autorizzazione; c. il luogo e le condizioni in cui gli organismi vanno tenuti; d. la stazione di quarantena o la struttura di confinamento in cui vanno svolte le attività; e. le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale addetto; f. l’obbligo di allegare l’autorizzazione alla partita in caso di importazione e spostamento; g. le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione dell’organismo.
Capitolo 4: Misure contro l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena Sezione 1: Obbligo di notifica
Art. 8 1 Chi sospetta o constata la presenza di un organismo da quarantena ne dà notifica al più presto al servizio cantonale competente. 2 Se il sospetto di infestazione riguarda un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 57 (aziende omologate), la notifica va data al Servizio fitosanitario federale (SFF). 3 Se il servizio cantonale competente rileva la presenza di un organismo da quarantena ne dà notifica al più presto all’ufficio federale competente. 4 In una zona infestata l’ufficio federale competente può abrogare l’obbligo di notifi- care l’organismo da quarantena in questione. Per le aziende omologate l’obbligo di notifica non può essere abrogato.
Sezione 2: Misure di prevenzione
Art. 9 Misure di prevenzione a carico delle aziende Se un’azienda che utilizza merci a livello commerciale sospetta la presenza di organi- smi da quarantena, prende senza indugio misure di prevenzione per impedirne l’inse- diamento e la diffusione.
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Art. 10 Misure di prevenzione a carico del servizio cantonale competente 1 Se al servizio cantonale competente è notificata la sospettata presenza di un organi- smo da quarantena, esso prende senza indugio le misure necessarie per verificare se tale organismo è effettivamente presente. 2 La verifica avviene sulla base di una diagnosi di un laboratorio designato dal Servi- zio fitosanitario federale (SFF). 3 Finché la diagnosi non è disponibile, il servizio cantonale competente prende misure adeguate ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 lettere a-d. 4 Se il sospetto riguarda un’azienda omologata, le misure di cui ai capoversi 1 e 3 sono di competenza del SFF.
Sezione 3: Informazione delle aziende interessate e del pubblico
Art. 11 Informazione delle aziende 1 Quando la presenza di un organismo da quarantena è ufficialmente confermata, il servizio cantonale competente informa le aziende le cui merci potrebbero essere infe- state dall’organismo. 2 Se l’infestazione riguarda un’azienda omologata, l’informazione di cui al capoverso
1 è di competenza del SFF.
Art. 12 Informazione del pubblico Quando la presenza di un organismo da quarantena prioritario è ufficialmente confer- mata, l’ufficio federale competente, d’intesa con il servizio cantonale competente, in- forma il pubblico riguardo alle misure già adottate e ancora da adottare.
Sezione 4: Misure di eradicazione
Art. 13 Eradicazione di organismi da quarantena 1 Se è constatata la presenza di organismi da quarantena all’interno della Svizzera, l’ufficio federale competente stabilisce le misure di eradicazione adeguate da pren- dere, in particolare le seguenti: a. la messa in quarantena delle colture e delle merci infestate; b. la messa in quarantena delle colture e delle merci sospettate di essere infestate; se la verifica esclude l’infestazione esse vengono tolte dalla quarantena; c. il sequestro delle merci infestate da organismi da quarantena o sospettate di esserlo, nonché del materiale con cui sono entrate in contatto; d. la valorizzazione delle merci infestate o sospettate di esserlo in maniera atta a evitare la diffusione di organismi da quarantena;
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
e. il divieto di coltivazione o di piantagione di piante ospiti in una particella in- festata da un organismo da quarantena o dal suo vettore finché non vi sarà più alcun rischio di infestazione; f. il divieto di coltivazione o di piantagione di vegetali molto sensibili a un or- ganismo da quarantena; g. l’eliminazione di vegetali di cui alla lettera e nei dintorni delle colture sensi- bili; h. i provvedimenti contro i vettori di organismi da quarantena che ne impedi- scono la diffusione; i. la distruzione delle merci infestate o sospettate di esserlo. 2 Il servizio cantonale competente prende senza indugio le misure stabilite dall’ufficio federale competente. 3 Esso indaga senza indugio sull’origine della presenza dell’organismo e, in partico-
lare, verifica se: a. tale presenza possa essere correlata alla messa in commercio o allo sposta- mento di merci; e b. se è possibile che l’organismo da quarantena si sia diffuso anche ad altre merci. 4 Se l’infestazione riguarda un’azienda omologata, le misure di cui al capoverso 1 e le
verifiche di cui al capoverso 3 sono di competenza del SFF. 5 Sentiti i servizi cantonali interessati, l’ufficio federale competente può emanare di- rettive per assicurare l’applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi da quarantena.
Art. 14 Definizione di un piano d’azione per organismi da quarantena prioritari In caso di presenza di un organismo da quarantena da trattare in via prioritaria, il ser- vizio cantonale competente stabilisce: a. un piano con misure di eradicazione o di contenimento; e b. un calendario per l’attuazione di tali misure.
Art. 15 Delimitazione di aree 1 Il servizio cantonale competente, d’intesa con l’ufficio federale competente, delimita senza indugio l’area in cui vanno eseguite le misure di eradicazione di cui all’articolo
13. Tale area comprende il focolaio d’infestazione e una zona cuscinetto.
2 L’estensione della zona cuscinetto è stabilita sulla base del rischio di diffusione dell’organismo tramite vie di diffusione naturali o a causa delle attività umane. 3 Il servizio cantonale competente, d’intesa con l’ufficio federale competente, non sta- bilisce un’area delimitata se:
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
a. è stato possibile eliminare o ridurre sufficientemente il rischio di diffusione dell’organismo mediante ostacoli naturali o artificiali; e b. da un rilevamento è emerso che l’organismo non si è insediato. 4 Se l’area delimitata confina con uno Stato limitrofo, l’ufficio federale competente lo informa al riguardo.
Sezione 5: Misure di contenimento
Art. 16 Zone infestate 1 Se in un’area un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato, l’ufficio federale competente, sentiti i servizi cantonali competenti dei Can- toni interessati, può delimitare tale area come zona infestata. 2 Nelle zone infestate non vengono più ordinate misure di eradicazione di cui all’arti- colo 13 contro l’organismo da quarantena in questione. 3 In caso di rischio particolarmente elevato di diffusione dell’organismo da quarantena
in questione al di fuori della zona infestata, l’ufficio federale competente può ordinare misure contro il pericolo di diffusione. 4 L’ufficio federale competente pubblica la delimitazione di una zona infestata nel
Foglio ufficiale svizzero di commercio o in un altro modo adeguato.
Art. 17 Oggetti protetti 1 In una zona infestata, il servizio cantonale competente può designare come oggetti protetti popolamenti pregiati di piante ospiti dell’organismo da quarantena in que- stione nonché i loro dintorni all’interno di un raggio definito. 2 Stabilisce la procedura di designazione degli oggetti protetti d’intesa con l’ufficio
federale competente.
3 In relazione agli oggetti protetti sono attuate le seguenti misure:
a. misure di eradicazione adeguate secondo l’articolo 13; b. monitoraggio della situazione fitosanitaria secondo l’articolo 18; c. rilevamento della presenza dell’organismo da quarantena in questione se- condo l’articolo 19.
Sezione 6: Monitoraggio del territorio e piani d’emergenza
Art. 18 Monitoraggio della situazione fitosanitaria 1 I servizi cantonali competenti svolgono a cadenza annuale un monitoraggio della situazione fitosanitaria: a. su tutto il territorio svizzero: relativamente alla presenza di organismi da qua- rantena da trattare in via prioritaria; e
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b. nelle zone protette (art. 24): relativamente alla presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi diffusi in altre zone della Svizzera ma non ancora rilevati nelle zone protette (organismi da quarantena rilevanti per le zone pro- tette). 2 Il monitoraggio della situazione fitosanitaria deve essere in funzione del rischio.
3 Il DEFR e il DATEC emanano le disposizioni specifiche applicabili al monitoraggio.
4 Possono organizzare campagne di monitoraggio con i Cantoni al fine di verificare la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi da quarantena e organismi da quarantena potenziali.
Art. 19 Rilevamento della presenza di organismi da quarantena in aree delimitate 1 I servizi cantonali competenti effettuano, almeno a cadenza annuale e al momento opportuno, un rilevamento in ogni area delimitata di cui all’articolo 15 della presenza dell’organismo da quarantena in questione. 2 Se constatano che nella zona cuscinetto di un’area delimitata è presente l’organismo in questione: a. ne danno notifica senza indugio all’ufficio federale competente; e b. adeguano l’area delimitata. 3 Se constatano che in un’area delimitata l’organismo da quarantena in questione non è più presente per un periodo sufficientemente lungo, possono revocare l’area delimi- tata d’intesa con l’ufficio federale competente.
4 Il DEFR e il DATEC possono stabilire dettagli ed eccezioni al rilevamento.
Art. 20 Piani d’emergenza L’ufficio federale competente provvede affinché siano disponibili piani d’emergenza per gli organismi da quarantena, in particolare per quelli prioritari.
Art. 21 Esercitazioni di simulazione 1 Con la collaborazione degli attori interessati, l’ufficio federale competente esegue esercitazioni per simulare l’attuazione dei piani d’emergenza. 2 Le esercitazioni di simulazione possono essere eseguite congiuntamente con Stati membri dell’UE.
Sezione 7: Misure in caso di peggioramento della situazione fitosanitaria in uno Stato
Art. 22 Se in seguito al peggioramento della situazione fitosanitaria in uno Stato a causa della presenza di un determinato organismo da quarantena aumenta il rischio fitosanitario
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
per una parte della Svizzera o per tutta la Svizzera, l’ufficio federale competente può stabilire le seguenti misure nell’ambito di un’ordinanza: a. vietare l’importazione e il transito di merci; b. stabilire determinati requisiti per le merci e per il loro utilizzo ed esigere, all’atto dell’importazione, i relativi certificati dell’autorità competente del Paese esportatore o di un servizio accreditato; c. ordinare misure di monitoraggio e di lotta supplementari contro gli organismi da quarantena tenendo conto dei principi di gestione dei rischi fitosanitari di cui all’allegato 2.
Sezione 8: Misure contro organismi da quarantena potenziali
Art. 23 Se compare un organismo da quarantena potenziale, l’ufficio federale competente può, fino al definitivo accertamento dell’eventuale danno causato da tale organismo, ordinare le misure seguenti per l’organismo e per le merci interessate: a. divieto secondo l’articolo 6; b. autorizzazioni secondo gli articoli 7 e 38; c. obbligo di notifica secondo l’articolo 8; d. misure di prevenzione secondo gli articoli 9 e 10; e. misure d’informazione secondo l’articolo 11; f. misure di eradicazione secondo l’articolo 13; g. definizione di aree delimitate e zone d’infestazione secondo gli articoli 15 e 16; h. monitoraggio, rilevamenti e piani d’emergenza secondo gli articoli 18–20.
Sezione 9: Zone protette
Art. 24 Delimitazione di zone protette 1 Se in un’area non è stato ancora rilevato un organismo nocivo particolarmente peri- coloso diffuso in altre aree della Svizzera (organismi da quarantena rilevanti per le zone protette), il DEFR e il DATEC, sentiti i Cantoni interessati, possono delimitare tale area come zona protetta relativamente a tale organismo, qualora questo: a. non sia comparso nella zona interessata almeno nei tre anni precedenti alla delimitazione della zona protetta; e b. soddisfi ai criteri di cui all’allegato 1 numero 1, eccettuato quello concernente la presenza (n. 1.2).
2 Il DEFR e il DATEC designano le zone protette in un’ordinanza.
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Art. 25 Adeguamento o revoca di zone protette 1 Se è riscontrata una variazione per quanto concerne la diffusione dell’organismo in questione, il DEFR e il DATEC, sentito il Cantone interessato, adeguano la zona pro- tetta.
2 Sentito il Cantone interessato, revocano una zona protetta se:
a. il servizio cantonale competente non effettua il monitoraggio della situazione fitosanitaria nella zona protetta conformemente alle istruzioni dell’ufficio fe- derale competente; b. è constatata la presenza dell’organismo nocivo in questione in tale zona e se dalla conferma ufficiale di tale presenza:
1. entro tre mesi non è stata definita un’area delimitata; o
2. entro due anni dalla constatazione dell’infestazione l’organismo nocivo
in questione non è stato eradicato. 3 Su richiesta, l’ufficio federale competente può posticipare la scadenza di cui al ca- poverso 2 lettera b numero 2 se la biologia dell’organismo nocivo in questione lo richiede.
Art. 26 Divieti nelle zone protette 1 Nelle zone protette l’utilizzo dell’organismo in questione, in qualsiasi forma e stadio di sviluppo, è vietato al di fuori di sistemi chiusi. 2 L’ufficio federale competente può autorizzare eccezioni ai sensi dell’articolo 7, se la diffusione dell’organismo in questione può essere esclusa.
Art. 27 Obblighi nelle zone protette Nelle zone protette gli obblighi di cui agli articoli 8–11, 13 e 15 si applicano anche per quanto concerne gli organismi in questione.
Capitolo 5: Utilizzo di piante ospiti destinate alla piantagione
Art. 28 1 Le piante ospiti destinate alla piantagione non possono essere importate a scopo commerciale o messe in commercio se sono infestate da organismi nocivi particolar- mente pericolosi che soddisfano i seguenti criteri (organismi regolamentati non da quarantena): a. sono diffusi in Svizzera; b. sono trasmessi principalmente da specifiche piante ospiti destinate alla pian- tagione;
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c. la loro presenza sulle piante ospiti destinate alla piantagione comporta conse- guenze economiche inaccettabili relativamente all’utilizzo previsto di tali ve- getali; d. sono disponibili misure applicabili ed efficaci che consentono di evitarne la presenza sulle piante ospiti destinate alla piantagione; e. soddisfano i criteri di cui all’allegato 1 numero 3. 2 Il DEFR e il DATEC stabiliscono gli organismi nocivi particolarmente pericolosi ai sensi del capoverso 1. 3 Per determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi ai sensi del capoverso 1 possono stabilire un valore soglia. Le piante ospiti destinate alla piantagione che pre- sentano un’infestazione inferiore al valore di soglia possono essere messe in commer- cio. 4 Le piante ospiti destinate alla piantagione infestate da organismi nocivi particolar- mente pericolosi ai sensi del capoverso 1 possono essere utilizzate esclusivamente per i seguenti scopi: a. ricerca; b. scelta varietale e programmi di selezione; c. esposizioni; d. formazione. 5 Il DEFR e il DATEC possono stabilire misure per evitare la presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi ai sensi del capoverso 1 sulle relative piante ospiti.
Capitolo 6: Importazione e transito di merci Sezione 1: Importazione di merci da Stati terzi
Art. 29 Merci di cui è vietata l’importazione Il DEFR e il DATEC stabiliscono le merci di cui è vietata l’importazione da Stati terzi.
Art. 30 Eccezioni al divieto L’ufficio federale competente può esentare temporaneamente delle merci dal divieto di importazione se è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente perico- losi e se: a. vi sono gravi difficoltà nell’approvvigionamento di tali merci; o b. tali merci sono state temporaneamente esentare dal divieto di importazione nell’UE.
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Art. 31 Merci la cui importazione è consentita a determinate condizioni 1 Il DEFR e il DATEC stabiliscono le merci la cui importazione da Stati terzi è con- sentita a determinate condizioni.
2 Il DEFR e il DATEC stabiliscono le condizioni.
3 Le merci possono essere importate soltanto se scortate da un certificato fitosanitario. Se le merci sono state suddivise in partite, immagazzinate o dotate di un nuovo im- ballaggio in uno Stato terzo, possono essere importate soltanto se scortate da: a. un certificato fitosanitario di riesportazione; e b. un certificato fitosanitario del Paese di origine o di una sua copia certificata conforme.
4 Il certificato fitosanitario non è necessario per:
a. l’importazione di merci per le quali sono prescritti un marchio ai sensi dell’ar- ticolo 75 o un attestato ufficiale ai sensi dell’articolo 78; b. l’importazione di piccoli quantitativi di merci se:
1. sono importate nel bagaglio personale dei viaggiatori, e
2. non sono destinate a usi professionali o commerciali;
c. il transito. 5 Il DEFR e il DATEC stabiliscono i quantitativi e le merci che non necessitano di un certificato fitosanitario ai sensi del capoverso 4 lettera b.
Art. 32 Riconoscimento di misure equivalenti Su richiesta di uno Stato terzo, l’ufficio federale competente riconosce che le misure dello Stato in questione comportano lo stesso livello di protezione fitosanitaria dell’osservanza delle condizioni stabilite nell’articolo 31 capoverso 2, se lo Stato terzo: a. ne dimostra l’equivalenza; e b. garantisce, nell’ambito della sua attività di controllo, che le condizioni equi- valenti sono soddisfatte.
Art. 33 Materiale da imballaggio in legno la cui importazione è consentita a determinate condizioni 1 A prescindere dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di oggetti, il materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi può essere importato sol- tanto se:
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a. è stato sottoposto almeno a uno dei trattamenti indicati nell’allegato 1 della norma internazionale per le misure fitosanitarie numero 1510 (ISPM15) e sod- disfa le relative esigenze; e b. su di esso è apposto il marchio di cui all’allegato 2 ISPM15. 2 Il capoverso 1 non si applica al materiale da imballaggio in legno per cui vigono le eccezioni previste dall’ISPM15. 3 Per l’importazione di materiale da imballaggio in legno da Stati terzi che non at- tuano l’ISPM15, il SFF può riconoscere uno specifico certificato fitosanitario invece del marchio ai sensi del capoverso 1 lettera b.
Art. 34 Misure di prevenzione 1 L’ufficio federale competente può vietare a titolo preventivo l’importazione di merci
da determinati Stati terzi la cui importazione non è vietata ai sensi dell’articolo 29 o se le condizioni di cui all’articolo 31 sono insufficienti, finché sarà stato verificato il rischio fitosanitario. Stabilisce le merci tenendo conto dei criteri di cui all’allegato 3. 2 Per l’importazione di determinate merci da Stati terzi può ordinare misure di pre- venzione se: a. tali merci comportano verosimilmente nuovi rischi fitosanitari che non sono coperti in modo sufficiente dalle misure esistenti; b. le esperienze rilevanti dal profilo fitosanitarie maturate nel commercio di tali merci provenienti dagli Stati terzi in questione sono insufficienti; c. non è ancora stata effettuata una valutazione dei nuovi rischi fitosanitari con- statati in relazione a tali merci provenienti dagli Stati terzi in questione. 3 Le misure di prevenzione di cui al capoverso 2 devono essere emanate tenendo conto dell’allegato 4 e possono prevedere in particolare quanto segue: a. controlli sistematici e campionatura intensiva prima o durante l’importazione delle merci in questione nonché analisi dei campioni; b. se del caso, quarantena in una stazione di quarantena o struttura di confina- mento nel Paese di origine, prima dell’esportazione; c. divieto d’importazione.
Art. 35 Informazione dei viaggiatori e dei clienti dei servizi postali e del commercio via Internet 1 Il SFF mette a disposizione di aeroporti internazionali, imprese di trasporto che ope- rano a livello internazionale, servizi postali e aziende che offrono merci tramite mezzi di comunicazione a distanza il materiale contenente informazioni sulle merci prove- nienti da Stati terzi in merito:
10 Norma internazionale per le misure fitosanitarie della FAO numero 15 del 27 novembre 2017 relativa alla regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali
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a. al divieto d’importazione secondo l’articolo 29; b. alle condizioni per l’importazione secondo l’articolo 31 capoverso 2; c. alle eccezioni per il bagaglio dei viaggiatori secondo l’articolo 31 capoverso
4 lettera b;
d. alle misure di prevenzione ai sensi dell’articolo 34 capoversi 1 e 2. 2 Gli aeroporti internazionali, le imprese di trasporto che operano a livello internazio- nale, i servizi postali e le aziende che offrono merci tramite mezzi di comunicazione a distanza mettono a disposizione le informazioni in particolare nelle sedi adeguate e sui propri siti Internet. 3 Il DEFR e il DATEC possono stabilire le modalità di presentazione e utilizzo di manifesti e opuscoli.
Sezione 2: Importazione di merci dall’UE
Art. 36 1 I vegetali destinati alla piantagione, eccetto determinate sementi, e gli oggetti pro- venienti dagli Stati membri dell’UE possono essere importati soltanto se scortati da un passaporto fitosanitario. 2 Il DEFR e il DATEC stabiliscono quali sementi e quali oggetti possono essere im- portati soltanto se scortati da un passaporto fitosanitario.
Sezione 3: Importazione di merci in zone protette
Art. 37
1 Il DEFR e il DATEC stabiliscono, per la rispettiva zona protetta:
a. quali merci non possono essere importate; b. le condizioni che devono soddisfare determinate merci per poter essere im- portate. 2 Le merci originarie di un’area delimitata definita in una zona protetta non possono essere spostate dall’area delimitata. È tuttavia consentita la messa in commercio al di fuori della zona protetta se le merci sono imballate e trasportate in modo da escludere qualsiasi rischio di diffusione dell’organismo in questione durante il trasporto attra- verso la zona protetta.
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Sezione 4: Autorizzazione all’importazione di merci
Art. 38 1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena il SFF può, su richie- sta, autorizzare l’importazione di merci ai sensi degli articoli 29 e 37 per gli scopi seguenti: a. ricerca; b. diagnosi; c. scelta varietale e programmi di selezione; d. conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate; e. formazione.
2 L’autorizzazione regolamenta in particolare:
a. il quantitativo di merci che può essere importato; b. la durata dell’autorizzazione; c. il luogo e le condizioni in cui le merci vanno tenute; d. la stazione di quarantena o la struttura di confinamento in cui vanno conser- vate le merci; e. le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale addetto; f. obbligo di allegare l’autorizzazione alla partita in caso di importazione e spo- stamento; g le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Sezione 5: Certificato fitosanitario
Art. 39 Principio Il certificato fitosanitario attesta che la merce importata: a. è indenne da organismi da quarantena e organismi da quarantena potenziali; b. adempie le disposizioni concernenti la presenza di organismi nocivi partico- larmente pericolosi sulle piante ospiti destinate alla piantagione (art. 28); c. rispetta le condizioni secondo gli articoli 31 capoverso 2, 32 o 37 capoverso 1; e d. se del caso, è conforme alle misure adottate in virtù degli articoli 22, 23 e 34 capoverso 2.
Art. 40 Modello per certificati fitosanitari 1 Il certificato fitosanitario deve essere conforme al modello di cui all’allegato 5 nu-
mero 1.
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2 In caso di riesportazione, il certificato fitosanitario deve essere conforme al modello di cui all’allegato 5 numero 2.
Art. 41 Rubrica «Dichiarazione supplementare» 1 Nella rubrica «Dichiarazione supplementare», deve essere indicato quale condizione è soddisfatta nel caso in cui gli articoli 22, 23, 28 capoverso 5, 31 capoverso 2, 34 capoverso 2 o 37 capoverso 1 prevedano più opzioni. Questa indicazione deve conte- nere il testo integrale della pertinente condizione. 2 Se per l’importazione di merci sono state riconosciute misure equivalenti (art. 32), nella rubrica «Dichiarazione supplementare» deve essere indicato che le merci rispet- tano tali condizioni fitosanitarie.
Art. 42 Esigenze concernenti la lingua 1 Il certificato fitosanitario deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.
2 Se il certificato fitosanitario è redatto in una lingua diversa da quelle di cui al capo- verso 1, il SFF può esigere una traduzione in una di tali lingue, certificata conforme dall’autorità fitosanitaria competente.
Art. 43 Data del rilascio Il certificato fitosanitario può essere rilasciato non più di 14 giorni prima del giorno in cui la merce lascia il Paese di spedizione.
Art. 44 Riconoscimento 1 Se la merce è importata da uno Stato terzo che è parte contraente della Convenzione internazionale del 6 dicembre 195111 per la protezione dei vegetali (IPPC), il SFF riconosce soltanto i certificati fitosanitari rilasciati: a. dall’organizzazione nazionale della protezione dei vegetali dello Stato terzo; o b. da una persona qualificata e incaricata dall’organizzazione nazionale della protezione dei vegetali sotto la supervisione dello Stato terzo. 2 Se la merce è importata da uno Stato terzo che non è parte contraente dell’IPPC, il SFF riconosce soltanto i certificati fitosanitari rilasciati da autorità competenti a tal fine in virtù delle disposizioni nazionali dello Stato terzo in questione e notificate al SFF.
Art. 45 Certificato fitosanitario elettronico I certificati fitosanitari elettronici sono riconosciuti soltanto se sono forniti tramite il sistema di gestione delle informazioni designato dal SFF o nell’ambito di uno scambio elettronico con tale sistema.
11 RS 0.916.20
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Sezione 6: Controllo all’importazione
Art. 46 Merci da notificare prima dell’importazione 1 Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 200512 sulle dogane notificano al SFF, prima dell’importazione, le merci da controllare. 2 La notifica avviene in forma elettronica compilando la parte I del documento sani- tario comune di entrata (DSCE) ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento (UE) 2017/62513. 3 Le merci possono essere notificate per l’imposizione doganale soltanto dopo che il SFF le ha liberate. 4 Nella dichiarazione doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione indica il numero del DSCE rilasciato e gli emolumenti per il controllo fitosanitario stabiliti dal SFF. 5 La Posta e gli altri servizi di corrieri consegnano gli invii sottoposti a controllo fito- sanitario al SFF presso un servizio preposto al controllo della salute dei vegetali abi- litato, prima di presentare la dichiarazione doganale nel quadro della procedura d’im- posizione doganale. 6 Nella dichiarazione doganale, la Posta e gli altri servizi di corrieri indicano gli emo- lumenti stabiliti dal SFF per il controllo fitosanitario. L’obbligo di notifica preventiva di cui al capoverso 1 decade.
Art. 47 Merci che devono essere controllate e liberate prima dell’importazione 1 Le merci che devono essere scortate da un certificato fitosanitario o da un attestato ai sensi dell’articolo 78, possono essere importate soltanto dopo l’avvenuto controllo e la liberazione da parte del SFF. 2 Non è necessario controllare e liberare le merci che nel punto di entrata nel territorio dell’UE sono state controllate e liberate dall’organizzazione nazionale della prote- zione dei vegetali o sotto la sua vigilanza e che sono scortate da una prova dell’avve- nuto controllo.
3 Per prova dell’avvenuto controllo s’intende:
a. un documento fitosanitario di circolazione, interamente compilato, secondo l’articolo 1 paragrafo 3 lettera c della direttiva 2004/103/CE14;
12 RS 631.0 13 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applica- zione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benes- sere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, GU L 95 del 7.4.2017, p. 1 14 Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V,
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b. un DSCE. 4 Per le merci provenienti da Stati terzi che giungono in Svizzera per via aerea, i ser- vizi preposti al controllo fitosanitario sono situati ai punti di entrata degli aeroporti di Zurigo e di Ginevra. L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ne pubblica gli orari di apertura sul proprio sito Internet. 5 D’intesa con le dogane, il SFF può eseguire i controlli in un altro luogo idoneo.
6 Se la situazione fitosanitaria lo esige, l’ufficio federale competente può stabilire che per l’importazione di merci da Stati membri dell’UE è necessario procedere al con- trollo e alla liberazione.
Art. 48 Esecuzione del controllo 1 Il SFF controlla se la merce da importare adempie le condizioni fitosanitarie per l’importazione. 2 Per le merci per le quali non è necessario procedere al controllo e alla liberazione può controllare per campionatura se le condizioni per l’importazione sono adempiute. 3 Il controllo può essere esteso all’imballaggio della merce e al mezzo di trasporto utilizzato.
4 Se le condizioni per l’importazione sono adempiute, il SFF lo attesta:
a. completando la parte II del DSCE; o b. apponendo un «visto» sul certificato fitosanitario.
5 Il DEFR e il DATEC stabiliscono le modalità d’importazione.
6 L’ufficio federale competente può prevedere che il controllo sia eseguito con minore frequenza se, in base alle esperienze maturate con importazioni precedenti di merci della stessa origine, si può partire dal presupposto che esse non siano infestate da organismi nocivi particolarmente pericolosi. A tal fine possono essere prese in consi- derazione anche le esperienze acquisite dall’UE con importazioni da Stati terzi.
Art. 49 Analisi complementari 1 Se vi è il sospetto che una merce è infestata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il SFF può prelevare campioni. Può analizzarli o farli analizzare. 2 Durante l’esecuzione delle analisi, lo scarico e il ricarico delle merci, l’apertura e la richiusura dei colli nonché le altre operazioni necessarie per le analisi spettano al tra- sportatore delle merci. 3 Se l’analisi si protrae più a lungo e si teme la diffusione di organismi nocivi partico- larmente pericolosi, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione immagazzina le merci in un luogo adeguato fino al momento in cui sia noto l’esito dell’analisi. Le
parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condi- zioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.
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spese per il trasporto e l’immagazzinamento sono a carico del trasportatore delle merci.
Art. 50 Misure in caso di inadempimento delle condizioni o di sospettata infestazione 1 Se le condizioni per l’importazione di una merce non sono adempiute o se vi è il sospetto che la merce sia infestata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il SFF può segnatamente respingere la merce od ordinare le seguenti misure: a. rimozione della merce dalla partita; b. distruzione della merce; c. messa in quarantena della merce; d. disinfezione della merce. 2 Se respinge la merce od ordina una misura di cui al capoverso 1 lettera a o b, il SFF invalida il certificato fitosanitario.
3 Il SFF può pronunciare un ammonimento o irrogare una sanzione con un importo
fino a un massimo di 10 000 franchi in caso di violazione dell’obbligo di notifica o di controllo.
4 Il SFF ritira le merci senza proprietario e le valorizza o le distrugge.
Sezione 7: Transito
Art. 51 Transito di merci provenienti da Stati terzi con luogo di destinazione nell’UE 1 Le merci che giungono in Svizzera per via aerea da uno Stato terzo e il cui successivo trasporto fino al luogo di destinazione in uno Stato membro dell’UE non avviene per via aerea sono controllate dal SFF, salvo se la Svizzera ha convenuto altrimenti con il Paese di destinazione. 2 Le aziende di servizi che garantiscono le relazioni tra le compagnie aeree e le im- prese di spedizione (imprese che prestano servizi di sdoganamento) devono: a. notificare la merce da controllare al SFF; b. trasmettere al SFF i manifesti di carico degli aeromobili, le lettere di vettura aerea, i documenti di accompagnamento fitosanitari e altri documenti, in for- mato cartaceo o elettronico. 3 Se nel transito di merci vi è il pericolo di propagazione di organismi nocivi partico- larmente pericolosi, il SFF può vincolarlo a condizioni volte a escludere la diffusione di siffatti organismi. 4 Il SFF vieta il transito se non è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
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Art. 52 Transito di merci provenienti da Stati terzi con luogo di destinazione in Stati terzi 1 Le merci che giungono in Svizzera per via aerea da uno Stato terzo e il cui successivo trasporto fino al luogo di destinazione in uno Stato terzo non avviene per via aerea possono essere trasbordate in Svizzera e trasportate ulteriormente se: a. sono scortate da una dichiarazione firmata dall’azienda che ne è responsabile che indica che le merci sono in transito; e b. sono imballate e trasportate in modo da escludere qualsiasi rischio di diffu- sione di organismi nocivi particolarmente pericolosi durante il transito. 2 Il SFF vieta il transito di merci che non adempiono il capoverso 1 o se vi sono motivi validi per ritenere che non adempiranno il capoverso 1.
Sezione 8: Stazioni di quarantena e strutture di confinamento
Art. 53 Stazioni di quarantena e strutture di confinamento 1 Il DEFR e il DATEC stabiliscono le esigenze relative alle stazioni di quarantena e alle strutture di confinamento, nonché alla loro gestione e vigilanza.
2 Il SFF designa le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento.
3 Può riconoscere temporaneamente un’area aziendale come struttura di confina-
mento.
Art. 54 Liberazione di merci da stazioni di quarantena e da strutture di confinamento 1 Il SFF libera le merci immagazzinate in una stazione di quarantena o in una struttura di confinamento se constata che sono indenni da organismi da quarantena e da orga- nismi da quarantena potenziali o, se del caso, da determinati organismi nocivi per i quali sono state delimitate zone protette. 2 Può autorizzare il trasporto di merci infestate da un organismo da quarantena o da un organismo da quarantena potenziale da una stazione di quarantena o da una strut- tura di confinamento a un’altra siffatta stazione o struttura. 3 Il DEFR e il DATEC possono stabilire ulteriori prescrizioni per la liberazione di merci dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento.
Capitolo 7: Registrazione e omologazione di aziende
Art. 55 Obbligo di registrazione
1 Devono registrarsi presso l’ufficio federale competente le aziende che:
a. importano o mettono in commercio merci per le quali è necessario un certifi- cato fitosanitario o un passaporto fitosanitario;
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b. sono tenute a mettere a disposizione informazioni per i viaggiatori e i clienti di servizi postali e del commercio via internet secondo l’articolo 35.
2 Sono esonerate dall’obbligo di registrazione le aziende:
a. che consegnano in piccole quantità sementi, eccettuate quelle che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 31, direttamente a consumatori finali che non sono attivi professionalmente nella produzione di vegetali; b. le cui attività professionali in merito alle merci si limitano al loro trasporto per un’altra azienda; c. le cui attività professionali si limitano esclusivamente al trasporto di oggetti di qualsiasi tipo impiegando materiale da imballaggio in legno; d. sottoposte all’obbligo di omologazione. 3 L’ufficio federale competente può imporre l’obbligo di registrazione ad aziende se- condo il capoverso 2 la cui produzione di vegetali o altra attività costituisce un rischio fitosanitario.
Art. 56 Procedura di registrazione 1 Le aziende con obbligo di registrazione presentano al SFF il modulo di registrazione ufficiale.
2 Il SFF registra l’azienda e le attribuisce un numero di registrazione.
3 Un’azienda registrata notifica al SFF entro 30 giorni ogni modifica delle informa- zioni fornite all’atto della registrazione.
Art. 57 Obbligo di omologazione Necessitano di un’omologazione da parte del SFF le aziende che: a. sono tenute a rilasciare passaporti fitosanitari; b. trattano legno, materiale da imballaggio o altri oggetti in legno e vi appongono il marchio; c. rilasciano attestati secondo l’articolo 78.
Art. 58 Procedura di omologazione
1 L’omologazione va richiesta al SFF mediante il modulo ufficiale.
2 Il SFF attribuisce all’azienda un numero di omologazione.
3 Il SFF concede l’omologazione a rilasciare passaporti fitosanitari per famiglie, ge- neri o specie e tipi di merci determinati, se sono adempiute le condizioni seguenti: a. possono essere effettuate le analisi di cui all’articolo 71 concernenti gli orga- nismi nocivi particolarmente pericolosi che potrebbero infestare le merci dell’azienda; b. l’azienda ha le conoscenze necessarie per identificare i segni della presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi e i relativi sintomi;
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c. l’azienda conosce le misure da prendere per impedire la comparsa e la diffu- sione di tali organismi; e d. l’azienda dispone di sistemi e procedure atti ad assicurare la tracciabilità. 4 Il SFF concede un’omologazione per il trattamento di legno, materiale da imballag- gio e altri oggetti in legno, o per l’apposizione del marchio, se l’azienda: a. ha le conoscenze necessarie per procedere al trattamento o all’apposizione del marchio; e b. dispone di impianti e installazioni adeguati per il trattamento o l’apposizione del marchio.
Art. 59 Verifica dell’omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari 1 Il SFF verifica annualmente in base ai rischi mediante ispezioni, campionatura e test se le condizioni per l’omologazione sono ancora adempiute.
2 Può ridurre la frequenza delle verifiche se:
a. l’azienda gli sottopone un piano di gestione dei rischi riconosciuto; o b. l’azienda presenta un rischio fitosanitario giudicato basso dal SFF.
3 Revoca l’omologazione o vincola il suo mantenimento a oneri se:
a. l’azienda non soddisfa più i suoi obblighi; b. l’azienda non esegue le misure ordinate dal SFF; c. le condizioni per il rilascio del passaporto fitosanitario non sono più adem- piute.
Art. 60 Verifica dell’omologazione per il trattamento di legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno e l’apposizione del marchio 1 Il SFF verifica annualmente in base ai rischi se le condizioni per l’omologazione sono ancora adempiute. 2 Può ridurre la frequenza delle verifiche se l’azienda omologata presenta un rischio fitosanitario giudicato basso dal SFF.
3 Revoca l’omologazione o vincola il suo mantenimento a oneri se:
a. l’azienda non soddisfa più i suoi obblighi; b. l’azienda non esegue le misure ordinate dal SFF; c. le condizioni tecniche per il trattamento o l’apposizione del marchio non sono più adempiute.
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Capitolo 8: Produzione e commercio di vegetali Sezione 1: Obblighi delle aziende omologate
Art. 61 Obblighi delle aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari 1 Le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari rilevano e monitorano i punti critici all’interno dei loro processi di lavoro che comportano un rischio fitosa- nitario. 2 Tengono un registro sul rilevamento e sul monitoraggio di tali punti e lo conservano per almeno tre anni. 3 Garantiscono che il personale abbia conoscenze fitosanitarie, in particolare per l’ese- cuzione delle analisi di cui all’articolo 71. 4 Notificano annualmente al SFF le particelle e unità di produzione delle loro merci che necessitano di un passaporto fitosanitario. 5 Notificano al SFF entro 30 giorni ogni modifica delle informazioni fornite all’atto dell’omologazione, in particolare le merci nuove che intendono importare, produrre o mettere in commercio. 6 Controllano regolarmente lo stato di salute delle loro merci. 7 Verificano che le merci da loro acquistate siano scortate da un passaporto fitosani- tario conforme alle prescrizioni.
Art. 62 Piani di gestione dei rischi 1 Le singole aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari possono elabo- rare piani di gestione dei rischi.
2 Il SFF riconosce tali piani se:
a. prevedono misure atte a soddisfare gli obblighi previsti dagli articoli 61 e 71; e b. contengono:
1. indicazioni concernenti l’obbligo di tenere un registro secondo l’articolo
63,
2. una descrizione dei processi di produzione e della messa in commercio
di merci,
3. un’analisi dei punti critici secondo l’articolo 61 capoverso 1 e delle mi-
sure prese per ridurre il rischio fitosanitario a essi connesso,
4. una descrizione delle misure da prendere in caso di sospettata o confer-
mata infestazione da organismi da quarantena o, se del caso, da organi- smi nocivi per i quali sono state delimitate zone protette,
5. registrazioni dei casi di sospettata o confermata infestazione e registra-
zione delle misure adottate,
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
6. i compiti e le competenze del personale in relazione all’obbligo di noti-
fica, alle analisi per il passaporto fitosanitario e al rilascio e all’applica- zione dei passaporti fitosanitari, e
7. indicazioni sulla formazione del personale riguardo ai punti di cui sopra.
Art. 63 Obblighi di tenere un registro 1 Le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite e delle rivendite di ogni lotto di merci. 2 Ai fini della tracciabilità registrano le informazioni seguenti concernenti ogni pas- saporto fitosanitario da esse rilasciato o ottenuto: a. indicazioni concernenti l’azienda che ha fornito il lotto, salvo se l’azienda omologata ha prodotto essa stessa tutte le merci del lotto in questione; b. indicazioni concernenti l’azienda cui il lotto è stato fornito; e c. le informazioni rilevanti contenute nel passaporto fitosanitario. 3 Conservano le registrazioni per almeno tre anni e, su richiesta, le mettono a disposi- zione del SFF.
4 Il DEFR e il DATEC possono stabilire eccezioni alla durata minima di conserva-
zione delle registrazioni ed emanare prescrizioni sull’esecuzione dell’obbligo di te- nere un registro.
Art. 64 Spostamento all’interno di un’azienda 1 Le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari devono disporre di si- stemi per la tracciabilità o di procedure atti a constatare i processi relativi allo sposta- mento di merci all’interno dell’area aziendale e tra le unità aziendali. 2 Su richiesta, mettono a disposizione del SFF le informazioni sugli spostamenti.
Sezione 2: Passaporto fitosanitario
Art. 65 Merci che necessitano di un passaporto fitosanitario per la messa in commercio 1 I vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione di determinate sementi e determi- nati altri oggetti, possono essere messi in commercio soltanto se scortati da un passa- porto fitosanitario. 2 Il DEFR e il DATEC stabiliscono quali sementi e oggetti possono essere messi in commercio soltanto con un passaporto fitosanitario. 3 Stabiliscono altresì quali sementi e oggetti possono essere messi in commercio in una zona protetta soltanto con un passaporto fitosanitario.
4 Il passaporto fitosanitario non è necessario per:
a. le merci in transito;
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
b. le merci alle quali si applicano le eccezioni di cui agli articoli 31 capoverso 5 e 38; c. le merci spostate all’interno di un’azienda, segnatamente dal luogo di produ- zione a quello di imballaggio o di lavorazione, sempre che non siano intro- dotte in una zona protetta; d. le merci fornite direttamente ai consumatori finali, eccetto:
1. che siano state ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza;
2. in zone protette.
5 Nelle zone protette, l’ufficio federale competente può revocare l’obbligo del passa- porto fitosanitario fino all’utilizzatore finale. 6 Se è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente perico-
losi, l'ufficio federale competente può autorizzare la messa in commercio e lo spo- stamento di merci che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 69: a. a scopo di ricerca; b. per la conservazione di risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricol- tura direttamente minacciate.
Art. 66 Contenuto e forma del passaporto fitosanitario 1 Il passaporto fitosanitario contiene gli elementi di cui all’allegato 6 numero 1 o, per le zone protette, di cui all’allegato 6 numero 2 e soddisfa i requisiti formali fissati dal SFF. 2 È facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni ivi riportate sono inalterabili e permanenti. 3 È permanentemente apposto sul lotto ed è distinguibile da qualsiasi altra informa- zione o etichetta. 4 Il codice di tracciabilità di cui all’allegato 6 numero 1 non è richiesto per determinati vegetali preparati in modo da essere pronti per la vendita all’utilizzatore finale che non presentano rischi di diffusione di organismi da quarantena o di organismi da qua- rantena potenziali. 5 Il DEFR e il DATEC stabiliscono i tipi e le specie di vegetali ai quali non si applica l’eccezione di cui al capoverso 4.
Art. 67 Passaporto fitosanitario ed etichetta di certificazione Per i vegetali destinati alla piantagione messi in commercio come materiale pre-base, di base o certificato oppure come sementi o tuberi-seme di patate pre-base, di base o certificati, le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari devono alle- gare il passaporto fitosanitario in forma distinguibile all’etichetta ufficiale di certifi- cazione. Il passaporto fitosanitario contiene gli elementi di cui all’allegato 6 numero 3 o, per le zone protette, di cui all’allegato 6 numero 4, e soddisfa i requisiti formali fissati dal SFF.
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Art. 68 Rilascio di passaporti fitosanitari 1 Le aziende rilasciano passaporti fitosanitari per le merci per cui sono omologate e delle quali sono responsabili. 2 Rilasciano passaporti fitosanitari soltanto per siti dei quali sono responsabili.
3 I passaporti fitosanitari possono essere rilasciati anche dal SFF.
Art. 69 Condizioni per il rilascio del passaporto fitosanitario Le aziende omologate rilasciano il passaporto fitosanitario soltanto per merci che adempiono le condizioni seguenti: a. sono indenni da organismi da quarantena o da organismi da quarantena poten- ziali; b. rispettano le disposizioni sugli organismi regolamentati non da quarantena; c. adempiono le condizioni secondo l’articolo 31 capoverso 2; e d. sono conformi alle prescrizioni eventualmente emanate secondo gli articoli 13 capoversi 1 e 5, 22, 23 e 34 capoversi 1 e 2.
Art. 70 Condizioni per il rilascio del passaporto fitosanitario per zone protette 1 Le aziende omologate rilasciano il passaporto fitosanitario per l’importazione in una zona protetta o per la messa in commercio in tale zona soltanto per merci che adem- piono le condizioni di cui all’articolo 69 e le condizioni seguenti: a. sono indenni dall’organismo per il quale è stata delimitata la zona protetta in questione; e b. adempiono le esigenze dell’articolo 37 capoverso 1. 2 Non possono rilasciare passaporti fitosanitari ai sensi del capoverso 1 per merci di cui all’articolo 37 capoverso 2.
Art. 71 Analisi per il passaporto fitosanitario 1 Prima di rilasciare un passaporto fitosanitario, le aziende omologate verificano se le condizioni per il rilascio siano adempiute.
2 Possono analizzare le merci una per una oppure per campioni rappresentativi.
3 L’analisi è effettuata nei periodi opportuni e tenendo conto del rischio fitosanitario.
4 L’analisi consiste quantomeno in un’ispezione visiva riguardante anche il materiale da imballaggio della merce interessata. 5 Le aziende omologate registrano i risultati delle analisi svolte e li conservano per almeno tre anni. 6 Il DEFR e il DATEC possono emanare prescrizioni riguardanti le ispezioni visive, la campionatura e i test nonché la frequenza e il calendario delle analisi.
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Art. 72 Sostituzione di un passaporto fitosanitario 1 Se un lotto è diviso in lotti più piccoli, l’azienda omologata rilascia un passaporto fitosanitario per ogni nuovo lotto. 2 Rilascia un nuovo passaporto fitosanitario soltanto se l’identità e la tracciabilità della merce sono garantite e se la merce continua ad adempiere le condizioni per il rilascio del passaporto.
Art. 73 Passaporto fitosanitario per merci da Stati terzi Il SFF rilascia un passaporto fitosanitario per le merci importate da Stati terzi o per le merci in transito che vanno controllate secondo l’articolo 51, una volta accertato che le condizioni per il rilascio del passaporto sono adempiute.
Art. 74 Invalidamento e rimozione del passaporto fitosanitario 1 Se un lotto ricevuto non adempie una delle condizioni per il rilascio del passaporto fitosanitario, il destinatario della merce invalida il passaporto e lo rimuove. 2 Egli informa dell’invalidamento del passaporto fitosanitario il SFF e l’azienda omo- logata che lo ha rilasciato. 3 Se il destinatario è un’azienda omologata per il rilascio di passaporti fitosanitari, conserva il passaporto invalidato o il suo contenuto e i motivi alla base dell’invalida- mento per almeno tre anni.
Capitolo 9: Legno nonché materiale da imballaggio e altri oggetti in legno
Art. 75 Trattamento di legno, materiali da imballaggio e altri oggetti in legno e apposizione del marchio 1 Il trattamento di legno, materiali da imballaggio e altri oggetti in legno e l’apposi- zione del marchio possono essere eseguiti soltanto da aziende omologate. 2 Il marchio è apposto conformemente all’allegato 2 dell’ISPM15 nei casi in cui si tratta di: a. materiale da imballaggio in legno prodotto in Svizzera ed esportato in uno Stato terzo, salvo che si applichi un’eccezione secondo l’ISPM15; b. legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno messi in commercio in Svizzera o nell’UE, se prescritto da disposizioni emanate conformemente agli articoli 22, 23, 34 o 37. 3 Il marchio è apposto soltanto se il legno, il materiale da imballaggio o gli altri oggetti in legno sono stati sottoposti almeno a uno dei trattamenti di cui all’allegato 1 dell’ISPM15.
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Art. 76 Riparazione e sostituzione di materiale da imballaggio in legno 1 Il materiale da imballaggio in legno recante il marchio di cui all’articolo 75 è riparato soltanto se: a. la riparazione è effettuata da un’azienda omologata per l’apposizione del mar- chio; b. il materiale e il trattamento utilizzati sono consentiti per la riparazione se- condo l’ISPM15; e c. il marchio è apposto nuovamente, se necessario. 2 Il capoverso 1 non si applica qualora un’azienda rimuova in modo permanente, con qualsiasi mezzo, dal materiale da imballaggio in legno tutti i marchi apposti prece- dentemente. 3 Il DEFR e il DATEC possono emanare disposizioni relative al materiale, al tratta- mento e all’apposizione del marchio secondo il capoverso 1, tenendo conto delle norme internazionali e in particolare dell’ISPM15.
Art. 77 Obblighi delle aziende omologate per l’apposizione del marchio 1 L’azienda omologata che produce materiali da imballaggio in legno tratta il legno acquistato conformemente all’allegato 1 dell’ISPM15 o acquista legno trattato da un’azienda omologata. 2 L’azienda omologata designa una persona responsabile dell’osservanza delle esi- genze dell’ISPM15. 3 L’azienda omologata tiene un registro degli acquisti, della produzione o delle ven- dite dei materiali da imballaggio in legno.
4 Conserva per almeno due anni i bollettini di consegna e le fatture.
5 Notifica al SFF, entro 30 giorni, tutte le modifiche delle informazioni fornite all’atto dell’omologazione. 6 Mette a disposizione del SFF, per i controlli, la documentazione tecnica sugli im- pianti per il trattamento secondo l’allegato 1 dell’ISPM15.
Capitolo 10: Attestati
Art. 78 Attestati ufficiali 1 Il DEFR e il DATEC possono emanare disposizioni concernenti gli attestati ufficiali per le merci, fatta eccezione per il materiale da imballaggio in legno, che, conforme- mente alle norme internazionali vigenti, vanno presentati per dimostrare l’avvenuta attuazione delle misure disposte.
2 Possono emanare in particolare disposizioni riguardanti l’omologazione delle
aziende per il rilascio degli attestati e prescrizioni formali relative agli attestati.
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Art. 79 Certificati fitosanitari di esportazione 1 Per l’esportazione di merci in uno Stato terzo il SFF rilascia un certificato fitosani- tario secondo l’allegato 7 numero 1 se il richiedente: a. è responsabile della merce destinata all’esportazione; b. informa il SFF in merito alle esigenze fitosanitarie nel Paese di destinazione; e c. garantisce che la merce adempie le disposizioni fitosanitarie per l’importa- zione del Paese di destinazione. 2 Se del caso, può ispezionare il luogo di produzione e immediati dintorni o prelevare campioni e analizzare la merce. 3 Per la merce che non è di sua produzione, il richiedente deve fornire prove che con- sentano di stabilirne la provenienza. 4 Il SFF fornisce certificati fitosanitari di esportazione elettronici unicamente me- diante il sistema di gestione delle informazioni da esso designato.
Art. 80 Certificati fitosanitari di riesportazione 1 Per la riesportazione di merci provenienti da uno Stato terzo in uno Stato terzo il SFF rilascia un certificato fitosanitario di riesportazione secondo l’allegato 7 numero
2 se il richiedente:
a. è responsabile della merce destinata alla riesportazione; b. informa il SFF in merito alle esigenze fitosanitarie nel Paese di destinazione; c. garantisce che la merce adempie le dispoiszioni fitosanitarie per l’importa- zione del Paese di destinazione; d. produce il certificato fitosanitario originale o una copia certificata conforme; e e. dimostra che:
1. dopo la sua importazione, la merce in questione non è stata coltivata, pro-
dotta o trasformata allo scopo di modificarne le caratteristiche,
2. durante l’immagazzinamento, la merce in questione non è stata esposta
al rischio di infestazione o contaminazione da organismi che nel Paese di destinazione sono considerati organismi da quarantena o organismi rego- lamentati non da quarantena, e
3. l’identità della merce è stata mantenuta.
2 Il SFF fornisce certificati fitosanitari di riesportazione elettronici unicamente me- diante il sistema di gestione delle informazioni da esso designato.
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Art. 81 Certificati di pre-esportazione 1 Per le merci coltivate, prodotte, immagazzinate o trasformate in Svizzera e che pas- sando per uno Stato membro dell’UE sono esportate in uno Stato terzo, il SFF rilascia, su richiesta, un certificato di pre-esportazione secondo l’allegato 7 numero 3.
2 Può certificarvi in particolare:
a. che le merci in questione sono indenni da determinati organismi nocivi o che l’infestazione da organismi nocivi è inferiore a una determinata soglia; b. l’origine della merce, ovvero il campo, l’unità di produzione, il luogo di pro- duzione o il territorio; c. lo stato fitosanitario del campo, dell’unità di produzione, del luogo di produ- zione, del territorio o del Paese di origine della merce; d. i risultati delle ispezioni, della campionatura e delle analisi effettuati sulla merce; e. i provvedimenti per la protezione della salute dei vegetali applicati nella pro- duzione e nella trasformazione della merce. 3 Il SFF può ispezionare il luogo di produzione e immediati dintorni o prelevare cam- pioni e analizzare la merce. 4 Il certificato di pre-esportazione scorta la merce durante il trasporto, a meno che venga trasmesso allo Stato membro dell’UE interessato per via elettronica. 5 Il DEFR e il DATEC possono stabilire la procedura per il rilascio del certificato di pre-esportazione.
Capitolo 11: Finanziamento Sezione 1: Disposizioni applicabili all’agricoltura e all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale
Art. 82 Indennità per danni causati da misure della Confederazione 1 L’UFAG versa, in casi di rigore, un’indennità per danni causati all’agricoltura o all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale da misure adottate dal SFF in virtù della presente ordinanza contro organismi da quarantena, organismi da quaran- tena potenziali o organismi da quarantena nelle zone protette. Il DEFR stabilisce i criteri per il calcolo dell’indennità. 2 Non concede indennità se il richiedente non si è attenuto alle disposizioni della pre- sente ordinanza; sono fatte salve le prescrizioni della legge federale del 14 marzo
195815 sulla responsabilità.
3 Le domande d’indennità, debitamente motivate, sono presentate all’UFAG imme-
diatamente dopo la constatazione del danno, ma al più tardi un anno dopo l’esecuzione della misura che lo ha causato.
15 RS 170.32
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Art. 83 Indennità ai Cantoni 1 La Confederazione rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute da essi sostenute per la lotta contro organismi da quarantena, organismi da quarantena potenziali o organismi da quarantena nelle zone protette che minacciano prevalente- mente l’agricoltura o l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, incluse le misure di prevenzione. 2 Essa rimborsa il 75 per cento delle spese riconosciute se, alla prima comparsa in un Cantone di organismi da quarantena, organismi da quarantena potenziali o organismi da quarantena nelle zone protette, il pericolo di diffusione è particolarmente elevato e la probabilità di eradicazione è ancora alta. 3 Può ridurre i contributi se le misure prese dai Cantoni per eradicare i focolai d’infe- stazione non sono adeguate o se le misure di lotta ordinate dal SFF non sono state attuate o lo sono state solo in parte. 4 Il DEFR precisa le spese riconosciute dalla Confederazione e definisce la procedura per presentare domanda.
Sezione 2: Disposizioni applicabili alle foreste
Art. 84 Gli aiuti finanziari per le misure di protezione della foresta sono retti dagli articoli 40– 40b dell’ordinanza del 30 novembre 199216 sulle foreste.
Capitolo 12: Competenze ed esecuzione
Art. 85 Competenza dei dipartimenti federali 1 Il DEFR è competente per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi che rap- presentano una minaccia prevalentemente per le piante agricole coltivate e l’ortoflo- rovivaismo esercitato a titolo professionale. 2 Il DATEC è competente per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi che rap- presentano una minaccia prevalentemente per gli alberi e gli arbusti forestali. 3 Il DEFR e il DATEC coordinano le loro attività per l’esecuzione della presente or- dinanza.
Art. 86 Competenza degli uffici federali 1 L’UFAG è competente per l’esecuzione della presente ordinanza e delle prescrizioni che ne derivano nel caso di organismi nocivi particolarmente pericolosi che rappre- sentano una minaccia prevalentemente per le piante agricole coltivate e l’ortoflorovi- vaismo esercitato a titolo professionale.
16 RS 921.01
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
2 L’UFAM è competente per l’esecuzione della presente ordinanza e delle prescrizioni che ne derivano nel caso di organismi nocivi particolarmente pericolosi che rappre- sentano una minaccia prevalentemente per gli alberi e gli arbusti forestali. 3 Se l’esecuzione riguarda entrambi i settori di competenza menzionati nei capoversi
1 e 2, l’UFAG decide con il consenso dell’UFAM.
4 L’UFAG assicura il coordinamento e i contatti nel settore della salute dei vegetali a livello internazionale.
5 L’UFAG e l’UFAM collaborano per assicurare un’esecuzione uniforme e coerente
della presente ordinanza.
Art. 87 Compiti degli uffici federali L’UFAG e l’UFAM svolgono i compiti seguenti: a. determinano le misure da adottare contro la presenza e la diffusione di orga- nismi nocivi particolarmente pericolosi e ne sorvegliano l’esecuzione; b. registrano le aziende e rilasciano le omologazioni; c. eseguono le misure fitosanitarie necessarie nella produzione di sementi e di tuberi-seme, sentiti i servizi incaricati dell’esecuzione delle disposizioni con- cernenti la messa in commercio di sementi e di tuberi-seme e le organizzazioni professionali interessate; d. informano i Cantoni e le organizzazioni professionali in merito alla presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi, mettono a disposizione il rela- tivo materiale informativo e formano gli esperti; e. esercitano l’alta vigilanza sulle attività dei servizi cantonali e dei servizi inca- ricati nell’ambito della presente ordinanza.
Art. 88 Servizio fitosanitario federale
1 L’UFAG e l’UFAM designano congiuntamente il SFF. Esso si compone di collabo-
ratori dei due uffici federali.
2 L’UFAG e l’UFAM stabiliscono:
a. il regolamento interno del SFF; b. i compiti che delegano a tale servizio, se non sono stabiliti nella presente or- dinanza.
Art. 89 Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione fitosanitaria forestale.
Art. 90 Servizi cantonali 1 I servizi cantonali sono competenti per l’esecuzione delle misure di prevenzione e di lotta definite nella presente ordinanza contro gli organismi nocivi particolarmente
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
pericolosi all’interno del Paese, se tali misure non rientrano nella competenza del SFF. Coordinano le loro attività con gli altri Cantoni interessati.
2 I servizi cantonali hanno altresì i seguenti compiti:
a. informano gli uffici federali competenti in merio alle notifiche ricevute in virtù dell’articolo 8 nonché ai risultati del monitoraggio del territorio di cui all’articolo 18 e dei rilevamenti di cui agli articoli 17 e 19; b. collaborano all’esecuzione delle misure volte a rilevare la situazione fitosani- taria di un determinato organismo nocivo particolarmente pericoloso; c. collaborano all’esecuzione delle misure di cui agli articoli 22 e 23; d. provvedono affinché siano rese note le caratteristiche degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è obbligatoria la notifica; e. informano regolarmente i produttori e gli altri ambienti interessati in merito alla presenza e agli effetti concreti di organismi nocivi particolarmente peri- colosi; f. forniscono informazioni, svolgono dimostrazioni e organizzano corsi affinché le misure di prevenzione e di lotta in questione siano eseguite tempestiva- mente e correttamente. A tale scopo occorre seguire le istruzioni dell’ufficio federale competente. 3 Per gli organismi nocivi che rappresentano una minaccia per le colture agricole o le colture dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, ma che non sono re- golamentati dalla presente ordinanza, i Cantoni possono emanare prescrizioni in ma- teria di monitoraggio, informazione e lotta.
Art. 91 Rilevamenti e controlli 1 Gli organi incaricati dell’esecuzione delle misure fitosanitarie possono prescrivere i rilevamenti e i controlli necessari per l’esecuzione della presente ordinanza, sempre che essa non disponga altrimenti. 2 A tale scopo, i suddetti organi o i loro incaricati possono chiedere le informazioni necessarie. Hanno accesso alle colture, alle aziende, ai fondi, ai locali amministrativi e ai magazzini e possono, se necessario, consultare i registri e la corrispondenza. 3 I suddetti organi o i loro incaricati possono inoltre verificare se le misure e le istru- zioni concernenti la salute dei vegetali sono osservate dalle aziende e dalle persone che: a. in qualsiasi modo hanno a che fare con organismi nocivi particolarmente pe- ricolosi; b. utilizzano a titolo professionale merci che possono essere infestate da organi- smi nocivi particolarmente pericolosi.
Art. 92 Altri organi 1 Gli uffici federali competenti possono delegare i compiti qui elencati all’Ammini- strazione federale delle dogane, ai servizi o alle organizzazioni indipendenti seguenti:
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a. all’Amministrazione federale delle dogane, d’intesa reciproca, i controlli all’importazione di cui agli articoli 48 e 49; b. ai servizi cantonali competenti il rilascio dei certificati fitosanitari di cui agli articoli 79–81; c. alle organizzazioni di controllo indipendenti conformemente all’articolo 180 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura o agli articoli 32 e 50a della legge forestale del 4 ottobre 1991: i controlli delle aziende secondo gli articoli
59 e 60 e controlli specifici all’importazione.
2 Le organizzazioni di controllo possono riscuotere tasse per coprire le loro spese.
3 Gli organi di polizia competenti in virtù del diritto cantonale, nonché il personale delle dogane, della posta, delle ferrovie, delle compagnie di navigazione e degli aero- porti coadiuvano gli organi incaricati dell’esecuzione delle misure fitosanitarie nello svolgimento dei loro compiti.
Capitolo 13: Procedura di opposizione
Art. 93 1 Contro le decisioni emesse in base all’articolo 86 capoverso 1 o 3 può essere fatta opposizione presso l’UFAG entro il termine di dieci giorni. 2 Contro le decisioni emesse in base all’articolo 86 capoverso 2 può essere fatta op- posizione presso l’UFAM entro il termine di dieci giorni.
Capitolo 14: Disposizioni finali
Art. 94 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 27 ottobre 201017 sulla protezione dei vegetali è abrogata.
Art. 95 Disposizioni transitorie 1 Le omologazioni delle aziende rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valide. 2 Le aziende che devono registrarsi o che necessitano di un’omologazione secondo il nuovo diritto devono presentare i documenti per la registrazione o la domanda di omo- logazione all’autorità competente entro il 31 marzo 2020. 3 Le merci messe in commercio con un passaporto fitosanitario prima del 1° gennaio 2020 possono continuare ad essere commercializzate scortate da tale passaporto fino al 31 dicembre 2022.
17 RU 2010 6167, 2011 3331, 2012 6385, 2014 4009, 2015 4567, 2016 2445 3215, 2017 6141
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4 Per Ambrosia artemisiifolia L. le disposizioni contro le piante infestanti particolar-
mente pericolose dell’ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali ri- mangono in vigore fino al 31 dicembre 2021.
Art. 96 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Allegato 1 (art. 4, 5, 24 e 28)
Criteri di classificazione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi
1. Classificazione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso
come organismo da quarantena o organismo da quarantena rilevante per le zone protette Il DEFR e il DATEC classificano un organismo nocivo particolarmente pericoloso come organismo da quarantena quando tale organismo soddisfa uno dei seguenti cri- teri inerenti all’identità, alla presenza, alle capacità e all’impatto.
1.1 Identità
1.1.1 La sua identità tassonomica è chiaramente definita o produce sintomi coerenti ed è trasmissibile. 1.1.2 La sua identità tassonomica è definita a livello della specie, oppure a un li- vello tassonomico superiore o inferiore, e tale livello tassonomico è fondato su opportune basi scientifiche in relazione alla sua virulenza, alla gamma di organismi ospiti o alle relazioni con i vettori.
1.2 Presenza
1.2.1 La sua presenza non è nota in Svizzera o nell’UE.
1.2.2 La sua presenza è nota soltanto in una parte limitata della Svizzera o dell’UE. 1.2.3 La sua presenza è nota in Svizzera o nell’UE soltanto in casi sporadici, irre- golari, isolati e non frequenti. Se si verificano le condizioni di cui al numero 1.2.2 o 1.2.3, l’organismo nocivo è considerato non ampiamente diffuso.
1.3 Capacità di introdursi nel territorio interessato
Un organismo nocivo è considerato capace di introdursi nel territorio in questione se riesce a introdursi per via naturale oppure se sono soddisfatte tutti i criteri se- guenti: 1.3.1 è associato a merci che entrano nel territorio in questione, al territorio di ori- gine di tali merci o al territorio di provenienza da cui sono introdotte nel ter- ritorio in questione.
1.3.2 sopravvive durante il trasporto o l’immagazzinamento.
1.3.3 potrebbe essere trasferito a un ospite adatto sotto forma di merce nel territorio in questione.
1.4 Capacità di insediarsi nel territorio interessato
Un organismo nocivo è considerato capace di insediarsi nel territorio in questione quando sono adempiute le condizioni seguenti.
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
1.4.1 Nel territorio in questione esistono organismi ospiti e, se del caso, vettori di trasmissione dell’organismo nocivo. 1.4.2 I fattori ambientali decisivi sono favorevoli all’organismo nocivo e, se del caso, al suo vettore, e gli consentono di sopravvivere in periodi di stress cli- matico e di completare il suo ciclo vitale; 1.4.3 Le pratiche colturali e le misure di lotta applicate nel territorio in questione sono favorevoli all’organismo nocivo. 1.4.4 I metodi di sopravvivenza, la strategia riproduttiva e l’adattabilità genetica dell’organismo nocivo nonché la dimensione della sua popolazione minima vitale ne favoriscono l’insediamento.
1.5 Capacità di diffondersi nel territorio in questione
Un organismo nocivo è considerato capace di diffondersi nel territorio in questione se è adempiuta almeno una delle condizioni seguenti: 1.5.1 L’ambiente nel territorio in questione è adatto alla diffusione naturale dell’or- ganismo nocivo. 1.5.2 Gli ostacoli alla diffusione naturale dell’organismo nocivo non sono suffi- cienti. 1.5.3 Le merci o i trasporti consentono all’organismo nocivo di spostarsi nel terri- torio in questione. 1.5.4 Nel territorio in questione esistono ospiti e, se del caso, vettori dell’organismo nocivo. 1.5.5 Le pratiche colturali e le misure di lotta applicate nel territorio in questione sono favorevoli all’organismo nocivo. 1.5.6 I nemici naturali e gli antagonisti dell’organismo nocivo non sono presenti nel territorio in questione oppure non sono sufficientemente in grado di con- trastarlo.
1.6 Potenziale impatto economico, sociale e ambientale
L’ingresso, l’insediamento e la diffusione dell’organismo nocivo nel territorio in questione oppure, se presente ma non ampiamente diffuso, nella parte di territorio in cui è assente, hanno un impatto economico, sociale o ambientale inaccettabile sul territorio in questione oppure per la parte di territorio in cui non è ampiamente diffuso, per quanto riguarda almeno uno degli aspetti seguenti.
1.6.1 Perdite quantitative e qualitative del raccolto.
1.6.2 Costi delle misure di lotta contro l’organismo nocivo.
1.6.3 Costi di reimpianto o dovuti alla necessità di coltivare vegetali sostitutivi.
1.6.4 Effetti sulle pratiche di produzione esistenti.
1.6.5 Effetti sugli alberi lungo le strade, sui parchi, sulle aree naturali e sulle super- fici impiantate. 1.6.6 Effetti sui vegetali autoctoni, sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici.
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
1.6.7 Effetti sull’insediamento, sulla diffusione e sull’impatto di altri organismi no- civi, ad esempio dovuti alla capacità dell’organismo nocivo in questione di agire da vettore per altri organismi nocivi.
1.6.8 Variazioni dei costi di produzione o delle domande di mezzi di produzione,
compresi i costi della lotta contro l’organismo nocivo e i costi delle misure di eradicazione e di contenimento. 1.6.9 Effetti sui profitti dei produttori, risultanti dalle variazioni della qualità, dei costi di produzione, delle rese o dei livelli di prezzo.
1.6.10 Variazioni nella domanda interna ed estera dei consumatori di un determi-
nato prodotto, risultanti da variazioni della qualità. 1.6.11 Effetti sui mercati nazionali e di esportazione e sui prezzi pagati, compresi gli effetti sull’accesso ai mercati di esportazione e la probabilità di restrizioni fitosanitarie ordinate dai partner commerciali.
1.6.12 Risorse necessarie per attività supplementari di ricerca e consulenza.
1.6.13 Effetti sull’ambiente e altri effetti indesiderati delle misure di lotta contro l’organismo nocivo.
1.6.14 Effetti sulle zone protette.
1.6.15 Variazioni dei processi ecologici e della struttura, della stabilità o dei pro- cessi di un ecosistema, compresi ulteriori effetti relativamente a specie vege- tali, erosione, livello della falda, pericoli d’incendio, ciclo dei nutrienti.
1.6.16 Costi del ripristino ambientale e delle misure di prevenzione.
1.6.17 Effetti sulla sicurezza alimentare.
1.6.18 Effetti sull’occupazione.
1.6.19 Effetti sulla qualità delle acque, sul tempo libero, sul turismo, sul patrimonio paesaggistico, sui pascoli, sulla caccia e sulla pesca.
2. Classificazione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso
come organismo nocivo da quarantena prioritario Il DEFR e il DATEC classificano un organismo nocivo particolarmente pericoloso come organismo da quarantena con un impatto economico, sociale o ambientale più grave rispetto al territorio della Svizzera o dell’UE (organismo da quarantena priori- tario) se il suo ingresso, il suo insediamento o la sua diffusione ha un impatto sotto almeno uno degli aspetti seguenti.
2.1 Impatto economico
L’organismo nocivo ha il potenziale di provocare notevoli perdite legate agli effetti diretti e indiretti di cui al numero 1.6 per i vegetali aventi un notevole valore economico nel territorio della Svizzera o dell’UE. I vegetali di cui al presente numero possono essere alberi giovani.
2.2 Impatto sociale
L’organismo nocivo ha il potenziale di provocare almeno uno degli effetti seguenti.
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
2.2.1 Significativa diminuzione dell’occupazione nei settori agricolo, ortoflo-
rovivaistico o silvicolo in questione o nei settori a essi connessi, com- presi il turismo e lo svago.
2.2.2 Rischi significativi per la sicurezza alimentare.
2.2.1 Scomparsa o danneggiamento a lungo termine su vasta scala di impor-
tanti specie di alberi autoctone o coltivate nel territorio della Svizzera o dell’UE o di specie di alberi di grande importanza sul piano paesaggi- stico e del patrimonio culturale o storico della Svizzera o dell’UE.
2.3 Impatto ambientale
L’organismo nocivo ha il potenziale di provocare almeno uno degli effetti seguenti.
2.3.1 Effetti significativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici.
2.3.2 Aumenti significativi e a lungo termine dell’impiego di prodotti fitosa-
nitari sui vegetali in questione.
2.3.3 Scomparsa o danneggiamento a lungo termine su vasta scala di impor-
tanti specie di alberi autoctone o coltivate nel territorio della Svizzera o dell’UE o di specie di alberi di grande importanza sul piano paesaggi- stico e del patrimonio culturale o storico della Svizzera o dell’UE.
3. Classificazione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso
come organismo regolamentato non da quarantena Il DEFR e il DATEC classificano un organismo nocivo particolarmente pericoloso come organismo regolamentato non da quarantena quando tale organismo soddisfa uno dei seguenti criteri inerenti all’identità, alla diffusione e all’impatto.
3.1 Identità
L’organismo nocivo soddisfa il criterio di cui al numero 1.1.
3.2 Probabilità di diffusione
Da una valutazione del DEFR e del DATEC risulta che la trasmissione dell’orga- nismo nocivo avviene prevalentemente attraverso specifici vegetali destinati alla piantagione e in misura minore per via naturale o attraverso lo spostamento di pro- dotti vegetali o altri oggetti. Tale valutazione tiene conto, a seconda dei casi, degli aspetti seguenti.
3.2.1 Numero dei cicli vitali dell’organismo nocivo sugli ospiti in questione.
3.2.2 Biologia, epidemiologia e capacità di sopravvivenza dell’organismo nocivo.
3.2.3 Possibili vie di diffusione naturali, antropiche o di altro tipo per la trasmis- sione dell’organismo nocivo all’ospite in questione ed efficienza delle vie di trasmissione, compresi i meccanismi di diffusione e il tasso di diffusione.
3.2.4 Infestazione secondaria e successiva trasmissione dell’organismo nocivo
dall’ospite in questione ad altri vegetali e viceversa.
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
3.2.5 Fattori climatici.
3.2.6 Pratiche colturali prima e dopo il raccolto.
3.2.7 Tipi di terreno.
3.2.8 Suscettibilità dell’ospite in questione e fasi di sviluppo rilevanti delle piante ospiti.
3.2.9 Presenza di vettori dell’organismo nocivo.
3.2.10 Presenza di nemici naturali e di antagonisti dell’organismo nocivo.
3.2.11 Presenza di altri ospiti suscettibili all’organismo nocivo.
3.2.12 Prevalenza dell’organismo nocivo nel territorio della Svizzera o dell’UE.
3.2.13 Impiego previsto dei vegetali.
3.3 Potenziale impatto economico, sociale e ambientale dell’organismo nocivo
L’infestazione dei vegetali destinati alla piantagione cui al numero 3.2 da parte dell’organismo nocivo ha un impatto economico inaccettabile sull’impiego previ- sto di tali vegetali sotto almeno uno degli aspetti seguenti.
3.3.1 Perdite quantitative e qualitative del raccolto.
3.3.2 Costi aggiuntivi delle misure di lotta.
3.3.3 Costi aggiuntivi di raccolto e cernita.
3.3.4 Costi di reimpianto.
3.3.5 Perdite dovute alla necessità di coltivare vegetali sostitutivi.
3.3.6 Effetti sulle pratiche di produzione esistenti.
3.3.7 Effetti su altre piante ospiti nel luogo di produzione.
3.3.8 Effetti sull’insediamento, sulla diffusione e sull’impatto di altri organismi no- civi dovuti alla capacità dell’organismo nocivo in questione di agire da vet- tore per essi. 3.3.9 Effetti sui costi di produzione o sulle domande di mezzi di produzione, com- presi i costi della lotta nonché i costi delle misure di eradicazione e di conte- nimento. 3.3.10 Effetti sui profitti dei produttori, risultanti dalle modifiche dei costi di pro- duzione, delle rese o dei livelli di prezzo.
3.3.11 Variazioni nella domanda interna ed estera dei consumatori di un determi-
nato prodotto, risultanti da variazioni della qualità .
3.3.12 Effetti sui mercati nazionali e di esportazione e sui prezzi pagati.
3.3.13 Effetti sull’occupazione.
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Allegato 2 (art. 22)
Gestione dei rischi connessa agli organismi da quarantena La gestione dei rischi connessa agli organismi da quarantena consiste in una o più misure fra le seguenti
1. Misure di prevenzione e di eliminazione dell’infestazione
1.1 Restrizioni per quanto riguarda l’identità, la specie, l’origine, l’ascendenza, la provenienza delle piante coltivate e la cronologia della loro produzione.
1.2 Restrizioni della coltivazione, del raccolto e dell’uso dei vegetali.
Ai fini del numero 1.2, le misure possono comprendere prescrizioni relative ai test su specie e varietà vegetali per verificarne la resistenza all’organismo da quarantena in questione e l’elaborazione di un elenco di specie e varietà vegetali che sono risultate resistenti all’organismo da quarantena. 1.3 Restrizioni dell’uso dei prodotti vegetali, delle aree aziendali, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei mac- chinari, delle attrezzature e di altri oggetti. 1.4 Monitoraggio, ispezioni visive, campionatura e test di laboratorio dei vegetali, dei prodotti vegetali, delle aree aziendali, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di altri oggetti per rilevare l’eventuale presenza di organismi da quarantena. 1.5 Monitoraggio della perdita o dell’alterazione della resistenza di una specie o varietà vegetale connessa con un cambiamento della composizione dell’orga- nismo da quarantena o del suo biotipo, patotipo, razza o gruppo di virulenza.
1.6 Trattamento fisico, chimico e biologico dei vegetali, dei prodotti vegetali,
delle aree aziendali, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di colti- vazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di altri oggetti in- festati o potenzialmente infestati da organismi da quarantena. Ai fini del numero 1.6, le misure possono comprendere prescrizioni riguar- danti:
1.6.1 la registrazione, l’omologazione e la sorveglianza ufficiale delle aziende
che applicano il trattamento in questione; 1.6.2 il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto fitosanitario, di un’etichetta o di altri attestati ufficiali per le merci trattate e l’apposi- zione del marchio successiva al trattamento. 1.7 Distruzione di merci infestate o potenzialmente infestate oppure distruzione a fini di prevenzione. 1.8 Prescrizioni riguardanti l’informazione, il rilevamento di dati, la comunica- zione e la stesura di rapporti.
1.9 Registrazione e omologazione delle aziende.
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
2. Misure riguardanti le partite di merci
2.1 Restrizioni riguardanti l’identità, la specie, l’origine, l’ascendenza, la prove- nienza, il metodo di produzione, la cronologia della produzione e la tracciabi- lità delle merci.
2.2 Restrizioni dell’importazione, della messa in commercio, dell’uso, della ma-
nipolazione, della trasformazione, dell’imballaggio, dell’immagazzinamento, della distribuzione e del luogo di destinazione delle merci. 2.3 Monitoraggio, ispezioni visive, campionatura, test di laboratorio di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare l’eventuale presenza di organismi da quarantena, anche attraverso procedure di quarantena e ispezioni prima dell’esportazione in Stati terzi. 2.4 Trattamento fisico, chimico e biologico e, se del caso, distruzione delle merci infestate o potenzialmente infestate da organismi da quarantena. 2.5 Prescrizioni riguardanti l’informazione, il rilevamento di dati, la comunica- zione e la stesura di rapporti.
2.6 Registrazione e omologazione delle aziende.
Ai fini dei numeri 2.1–2.4, le misure possono comprendere prescrizioni riguar- danti: 2.7 il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto fitosanitario, di un’etichetta o di altri attestati ufficiali, compresa l’apposizione del marchio, per attestare il rispetto dei numeri 2.1-2.4; 2.8 la registrazione, l’omologazione e la sorveglianza ufficiale delle aziende che applicano il trattamento di cui al numero 2.4. 3. Misure riguardanti le vie di diffusione degli organismi da quarantena, non correlate a partite di merci
3.1 Restrizioni dell’importazione e della messa in commercio di organismi da
quarantena come merci. 3.2 Monitoraggio, ispezioni visive e test di laboratorio e, se necessario, distru- zione degli organismi da quarantena come merci. 3.3 Restrizioni riguardanti i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai viaggiatori. 3.4 Monitoraggio, ispezioni visive, campionatura e test di laboratorio nonché, se del caso, trattamento o distruzione di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai viaggiatori. 3.5 Restrizioni riguardanti i veicoli, l’imballaggio e altri oggetti utilizzati nel tra- sporto di merci. 3.6 Monitoraggio, ispezioni visive, campionatura e test di laboratorio nonché, se del caso, trattamento di veicoli, trattamento o distruzione di imballaggi e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci. 3.7 Prescrizioni riguardanti il rilevamento di dati, la comunicazione e la stesura di rapporti.
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
3.8 Registrazione e omologazione delle aziende.
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Allegato 3 (art. 34)
Criteri di valutazione di merci ad alto rischio L’ufficio federale competente prende in considerazione i seguenti criteri per la valu- tazione di merci ad alto rischio: 1. per quanto concerne i vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi. 1.1 Sono importati solitamente sotto forma di arbusto o albero o sono presenti in Svizzera o nel territorio dell’UE sotto tale forma o sono affini a tali vegetali dal punto di vista tassonomico. 1.2 Sono raccolti nell’ambiente selvatico o coltivati a partire da vegetali raccolti nell’ambiente selvatico. 1.3 Sono coltivati all’aperto o a partire da vegetali coltivati all’aperto negli Stati terzi o in determinati territori degli Stati terzi.
1.4 È risaputo che ospitano organismi nocivi comunemente ospitati dei quali è
noto il notevole impatto su specie vegetali aventi grande importanza econo- mica, sociale o ambientale per la Svizzera o per il territorio dell’UE.
1.5 È risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi senza mostrarne i se-
gni o i sintomi, oppure che hanno un periodo di latenza prima della manife- stazione di tali segni o sintomi, il che rende quindi quasi impossibile rilevare la presenza degli organismi nocivi durante le ispezioni all’importazione.
1.6 Sono vegetali perenni comunemente commercializzati come vegetali vecchi;
2. per quanto concerne altre merci:
2.1 È risaputo che ospitano e rappresentano un’importante via di trasmissione per organismi nocivi comunemente ospitati dei quali è noto il notevole impatto su specie vegetali aventi una grande importanza economica, sociale o ambientale per la Svizzera o per il territorio dell’UE.
2.2 È risaputo che ospitano comunemente e rappresentano un’importante via di
trasmissione per organismi nocivi senza mostrarne i sintomi, oppure che hanno un periodo di latenza prima della manifestazione di tali segni o sintomi, il che rende quindi quasi impossibile rilevare la presenza degli organismi no- civi durante le ispezioni all’importazione.
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Allegato 4 (art. 34)
Criteri di identificazione dei vegetali o di prodotti vegetali che possono comportare rischi fitosanitari recentemente constatati o supposti Si considera che i vegetali o i prodotti vegetali provenienti da Stati terzi possono comportare rischi fitosanitari, se adempiono almeno tre delle condizioni seguenti, tra le quali almeno una di quelle elencate al numero 1.1, 1.2 o 1.3.
1. Caratteristiche dei vegetali o dei prodotti vegetali
1.1 Appartengono a, o sono prodotti a partire da un genere o una famiglia dei quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi regolamentati come organismi nocivi da quarantena in Svizzera, nel territorio dell’UE o in Stati terzi. 1.2 Appartengono a, o sono prodotti a partire da un genere o una famiglia dei quali è risaputo che ospitano organismi nocivi comunemente ospitati dei quali è noto il notevole impatto su specie vegetali coltivate in Svizzera o nel territorio dell’UE e aventi grande importanza economica, sociale o ambientale per la Svizzera o per il territorio dell’UE. 1.3 Appartengono a, o sono prodotti a partire da un genere o una famiglia dei quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi senza mostrarne segni o sintomi, oppure che hanno un periodo di latenza prima della manifestazione di tali segni o sintomi di almeno tre mesi, il che rende quindi quasi impossibile rilevare la presenza degli organismi nocivi su tali vegetali o prodotti vegetali durante i controlli ufficiali all’importazione in Svizzera o nel territorio dell’UE, senza ricorrere alla campionatura e ai test o all’applicazione delle procedure di quarantena. 1.4 Sono coltivati all’aperto o a partire da vegetali coltivati all’aperto negli Stati terzi di origine. 1.5 Non sono spediti in contenitori o imballaggi chiusi oppure, se lo sono, non è possibile aprire le partite, a causa delle loro dimensioni, in locali chiusi a fini del controllo ufficiale all’importazione in Svizzera o nel territorio dell’UE.
2. Origine dei vegetali o dei prodotti vegetali
2.1 Sono originari o provengono da uno Stato terzo che è oggetto di ripetute no-
tifiche di contestazioni di organismi nocivi particolarmente pericolosi non fi- guranti come organismi da quarantena secondo l’articolo 4 capoverso 3.
2.2 Sono originari o provengono da uno Stato terzo che non è parte contraente
dell’IPPC.
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Allegato 5 (art. 40)
Contenuto del certificato fitosanitario per l’importazione in Svizzera
1. Modello di certificato fitosanitario
N. _______________________________________
Servizio fitosanitario di __________________________________________________________________ Al: Servizio fitosanitario di _____________________________________________________________
I. Descrizione della partita Nome e indirizzo dell’esportatore: __________________________________________________________
Nome e indirizzo del destinatario dichiarato: _______________________________________________ Numero e descrizione dei colli: ______________________________________________________ Segni particolari: ________________________________________________________________
Luogo di origine: ________________________________________________________________________ Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i): ___________________________________________________________ Punto di entrata dichiarato: ________________________________________________________________
Tipologia di prodotto e quantitativo dichiarato: ______________________________________________________
Nome botanico dei vegetali:__________________________________________________
Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti regolamentati descritti nel presente certificato sono stati sottoposti a ispezione e/o test conformemente alle pertinenti procedure ufficiali e sono considerati indenni da organismi da quarantena specificati dalla Parte contraente importatrice, e sono conformi alle di- sposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente importatrice, comprese quelle relative agli organismi regolamentati non da quarantena. Sono considerati praticamente indenni da altri organismi nocivi (*).
II. Dichiarazione supplementare [Inserire il testo qui]
III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione Data ____________ Trattamento ________________ Prodotto (principio attivo) ___________________________ Durata e temperatura ____________________________________________________________________
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Concentrazione __________________________________________________________________________ Informazioni supplementari___________________________________________________________ Luogo del rilascio ___________________________
(Timbro ufficiale) _________________________________ Nome dell’organo di controllo _____________________
Data ____________________________________ (Firma) _______________________________ Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il ______________________(nome del Servizio fitosanitario), i suoi funzionari o rappresentanti (*).
[* Clausola facoltativa]
2. Modello di certificato fitosanitario di riesportazione
N. _______________________________________ Servizio fitosanitario di _____________________________________ (Parte contraente di riesportazione)
Al: Servizio fitosanitario di _________________________________ (Parte(i) contraente(i) di importazione)
I. Descrizione della partita
Nome e indirizzo dell’esportatore: __________________________________________________________ Nome e indirizzo del destinatario dichiarato: ______________________________________________ Numero e descrizione dei colli: ______________________________________________________
Segni particolari: ________________________________________________________________ Luogo di origine: ________________________________________________________________________ Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i): ___________________________________________________________
Punto di entrata dichiarato: ________________________________________________________________ Tipologia di prodotto e quantitativo dichiarato: ______________________________________________________
Nome botanico dei vegetali: _________________________________________________
Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti regolamentati descritti nel presente certificato sono stati importati da __________________ (Parte contraente di origine) in __________________ (Parte contraente di riesportazione) sulla scorta del certificato sanitario n. _________ – di cui (*) l’originale la copia certificata conforme è allegato(a) al presente certificato
– che (*) sono imballati reimballati in contenitori originali nuovi e
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
– che (*) sulla base del certificato fitosanitario originale e di ulteriori verifiche sono considerati conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente di importazione e
– che durante l’immagazzinamento in ___________________ (Parte contraente di riesportazione) non sono stati esposti al rischio di infestazione o di infezione.
II. Dichiarazione supplementare [Inserire il testo qui]
III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione Data ____________ Trattamento ________________ Prodotto (principio attivo) ___________________________ Durata e temperatura ____________________________________________________________________
Concentrazione ___________________________________________________________________________
Informazioni supplementari _________________________________________________________________
Luogo del rilascio ___________________________ (Timbro ufficiale) _____________________________ Nome dell’organo di controllo __________________ Data ____________________________________ (Firma) _______________________________ Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il ______________________(nome del Servizio fitosanitario), i suoi funzionari o rappresentanti (**).
[* Contrassegnare le caselle opportune; ** clausola facoltativa]
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Allegato 6 (art. 66 e 67)
Passaporti fitosanitari
1. Passaporto fitosanitario per la messa in commercio e l’importazione
dall’UE
1.1 Il passaporto fitosanitario contiene gli elementi seguenti
1.1.1 La dicitura «Passaporto fitosanitario» nell’angolo superiore destro, in una delle lingue ufficiali della Svizzera o dell’Unione europea (UE) e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua. 1.1.2 La bandiera della Svizzera o dell’UE nell’angolo superiore sinistro, stampata a colori o in bianco e nero. 1.1.3 La lettera «A», seguita dal nome botanico della specie o taxon in questione (in caso di vegetali e prodotti vegetali) oppure, se del caso, il nome dell’og- getto in questione e, facoltativamente, il nome della varietà.
1.1.4 La lettera «B», seguita da «CH», o dal codice di due lettere18 dello Stato
membro dell’UE, da un trattino e dal numero di omologazione dell’azienda che rilascia – o per cui l’autorità competente rilascia – il passaporto fitosani- tario. 1.1.5 La lettera «C», seguita dal codice di tracciabilità della merce in questione.
1.1.6 La lettera «D», se del caso seguita da
1.1.6.1 il nome dello Stato terzo di origine; oppure
1.1.6.2 il codice di due lettere del Paese di origine membro dell’UE.
1.2 Il codice di tracciabilità di cui al numero 1.1.5 può essere integrato da un riferi- mento a un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di trac- ciabilità, presente sul lotto.
2. Passaporto fitosanitario per le zone protette
2.1 Il passaporto fitosanitario per l’importazione in zone protette e la messa in com- mercio all’interno di tali zone contiene gli elementi seguenti 2.1.1 La dicitura «Passaporto fitosanitario – ZP» nell’angolo superiore destro, in una delle lingue ufficiali della Svizzera o dell’UE e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua. 2.1.2 Immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica o il codice del rispettivo organismo da quarantena rilevante per le zone protette.
18 ISO 3166-1:2006, «Codes fort he representation of names of countries and their subdivi- sions» – Part 1: Country codes. Organizzazione internazionale di normazione ISO, Ginevra.
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
2.1.3 La bandiera della Svizzera o dell’UE nell’angolo superiore sinistro, stampata a colori o in bianco e nero. 2.1.4 La lettera «A», seguita dal nome botanico della specie o taxon in questione (in caso di vegetali e prodotti vegetali) oppure, se del caso, il nome dell’og- getto in questione e, facoltativamente, il nome della varietà. 2.1.5 La lettera «B», seguita da «CH», o dal codice di due lettere dello Stato mem- bro dell’UE, da un trattino e dal numero di omologazione dell’azienda che rilascia – o per cui l’autorità competente rilascia – il passaporto fitosanitario. 2.16 La lettera «C», seguita dal codice di tracciabilità della merce in questione.
2.1.7 La lettera «D», se del caso seguita da
2.1.7.1 il nome dello Stato terzo di origine; oppure
2.1.7.2 il codice di due lettere del Paese di origine membro dell’UE e, in caso
di sostituzione del passaporto fitosanitario, il numero di omologa- zione dell’azienda che aveva rilasciato – o per cui l’autorità compe- tente aveva rilasciato – il passaporto fitosanitario originario. 2.2 Il codice di tracciabilità di cui al numero 2.1.6 può essere integrato da un riferi- mento a un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di trac- ciabilità, presente sul lotto.
3. Passaporto fitosanitario combinato con un’etichetta di certificazione
3.1 Il passaporto fitosanitario per la messa in commercio e l’importazione in Svizzera dall’UE, combinato, in un’etichetta unica, con l’etichetta ufficiale per le sementi e altro materiale di moltiplicazione e l’etichetta per materiale pre-base, materiale di base o materiale certificato, contiene gli elementi seguenti 3.1.1 La dicitura «Passaporto fitosanitario» nell’angolo superiore destro dell’eti- chetta unica, in una delle lingue ufficiali della Svizzera o dell’UE e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua. 3.1.2 La bandiera della Svizzera o dell’UE nell’angolo superiore sinistro dell’eti- chetta unica, stampata a colori o in bianco e nero. Nell’etichetta unica il passaporto fitosanitario è posizionato immediatamente sopra l’etichetta ufficiale e ha la sua stessa larghezza.
3.2 Il numero 1 si applica per analogia.
4. Passaporto fitosanitario per le zone protette combinato con
un’etichetta di certificazione 4.1 Il passaporto fitosanitario per l’importazione in zone protette e la messa in com- mercio all’interno di tali zone, combinato, in un’etichetta unica, con l’etichetta uf- ficiale per le sementi e altro materiale di moltiplicazione e l’etichetta per materiale pre-base, materiale di base o materiale certificato, contiene gli elementi seguenti
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
4.1.1 La dicitura «Passaporto fitosanitario – ZP» nell’angolo superiore destro
dell’etichetta unica, in una delle lingue ufficiali della Svizzera o dell’UE e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua. 4.1.2 Immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica o il codice del rispettivo organismo da quarantena rilevante per le zone protette. 4.1.3 La bandiera della Svizzera o dell’UE nell’angolo superiore sinistro dell’eti- chetta unica, stampata a colori o in bianco e nero. Nell’etichetta unica il passaporto fitosanitario è posizionato immediatamente sopra l’etichetta ufficiale oppure, se del caso, sopra il certificato principale ed ha la sua stessa larghezza.
4.2 Il numero 2 si applica per analogia.
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Allegato 7 (art. 79–81)
Contenuto dei certificati fitosanitari di esportazione e di riesportazione nonché del certificato di pre-esportazione
1. Certificato fitosanitario di esportazione
(conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1997)
1 Nome e indirizzo dell’esportatore 2 Certificato fitosanitario
n.
3 Nome e indirizzo del destinatario dichiarato 4 Servizio fitosanitario di
al(ai) Servizio(i) fitosanitario(i) di
5 Luogo di origine
6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i)
7 Punto di entrata dichiarato
8 Segni particolari; numero e descrizione dei colli; nome del prodotto, nome bo- 9 Quantità tanico dei vegetali; dichiarata
10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti regolamentati descritti nel presente certi- ficato: – sono stati sottoposti a ispezione e/o test conformemente alle pertinenti procedure ufficiali e – sono considerati indenni da organismi da quarantena specificati dalla Parte contraente importatrice, e sono conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente importatrice, comprese quelle relative agli organismi regolamentati non da quarantena. I vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti regolamentate sono considerati praticamente indenni da altri organismi nocivi.
11 Dichiarazione supplementare
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O 18 Luogo del rilascio DISINFEZIONE
12 Data 13 Trattamento
14 Sostanza chimica (principio attivo) Data
Nome dell’organo di controllo
15 Durata e temperatura 16 Concentrazione
17 Informazioni supplementari
(Firma) (Timbro ufficiale)
Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario federale e per gli organi annessi.
53 181
Ordinanza sulla salute dei vegetali
2. Certificato fitosanitario di riesportazione
(conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1997)
1 Nome e indirizzo dell’esportatore 2 Certificato fitosanitario
di riesportazione n.
3 Nome e indirizzo del destinatario dichiarato 4 Servizio fitosanitario di
al(ai) Servizio(i) fitosanitario(i) di
5 Luogo di origine
6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i)
7 Punto di entrata dichiarato
8 Segni particolari; numero e descrizione dei colli; nome del prodotto, nome bo- 9 Quantità tanico dei vegetali; dichiarata
10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti regolamentati descritti nel presente certi- ficato sono stati importati da …………………………………………………......… (Parte contraente di origine) in ……………………………………………….. (Parte contraente di riesportazione) sulla scorta del certificato sanitario n. …………………., – di cui (*) l’originale la copia certificata conforme è allegato(a) al presente certificato – che (*) sono imballati reimballati in contenitori originali nuovi e – che (*) sulla base del certificato fitosanitario originale e di ulteriori controlli sono considerati conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente di importazione e – che l’immagazzinamento in ……………………………...........… (Parte contraente di riesportazione) non sono stati esposti al rischio di infestazione o di infezione. (*) Contrassegnare l’apposita casella/le caselle opportune
11 Dichiarazione supplementare
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O 18 Luogo del rilascio DISINFEZIONE
12 Data 13 Trattamento
14 Sostanza chimica (principio attivo) Data
Nome dell’organo di controllo
15 Durata e temperatura 16 Concentrazione
17 Informazioni supplementari
(Firma) (Timbro ufficiale)
Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario federale e per gli organi annessi. .
54 182
Ordinanza sulla salute dei vegetali
3. Certificato di pre-esportazione
1 Certificato di pre-esportazione
N. CH / Numero interno di riferimento individuale
Il presente documento è rilasciato dall’autorità competente svizzera in conformità dell’ordinanza del … sulla salute dei vegetali (RS 916.20) su richiesta di un’azienda, al fine di comunicare alle autorità com- petenti degli Stati membri dell’UE l’avvenuta applicazione di determinate procedure fitosanitarie.
2 Nome del Paese di origine e nome dell’autorità competente che rilascia la dichiarazione (e, se richiesto, logo dell’autorità competente del Paese di origine)
3 Azienda
4 Descrizione della partita 5 Quantità dichiarata
6 La partita descritta sopra
[Contrassegnare le caselle delle opzioni (A–G) e compilare il campo «Specifiche degli organismi nocivi»]
adempie le esigenze specifiche dell’ordinanza [titolo e numero RS dell’ordinanza contenente le disposi- zioni emanate ai sensi dell’articolo 31] è stata esaminata secondo un’adeguata procedura ufficiale: [se necessario indicare la procedura], ed è risultata indenne da (A) è stata testata secondo un’adeguata procedura ufficiale: [se necessario indicare la procedura], ed è risul- tata indenne da (B) proviene da un campo ufficialmente riconosciuto come indenne da (C) proviene da un’unità di produzione ufficialmente riconosciuta come indenne da (D) proviene da un luogo di produzione ufficialmente riconosciuto come indenne da (E) proviene da un’area ufficialmente riconosciuta come indenne da (F) proviene da un Paese ufficialmente riconosciuto come indenne da (G)
Specifiche degli organismi nocivi e identificazione del campo/dell’unità di produzione/del territorio (se del caso, con riferimento alle caselle da A a G di cui sopra):
7 Altre informazioni ufficiali
[p.es. relative alle prescrizioni fitosanitarie per l’importazione, al trattamento della partita, ecc.]
8 Luogo del rilascio 9 Nome e firma del funzionario autorizzato
Coordinate (telefono/mail/fax):
Data: (Firma) (Timbro ufficiale) Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario federale e per gli organi annessi.
55 183
Ordinanza sulla salute dei vegetali
56 184
Consultazione
11 Ordinanza sui supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL; RS 916.350.2)
11.1 Situazione iniziale
La decisione ministeriale dell’OMC del 19 dicembre 2015 ha sancito che le sovvenzioni alle esportazioni sono vietate, per cui la Svizzera è tenuta a sospendere completamente la concessione di contributi all’esportazione conformemente alla legge federale del 13 dicembre 1974 sull’importazione e l’esporta- zione dei prodotti agricoli trasformati (cosiddetta "legge sul cioccolato"; RS 632.111.72) entro un termine transitorio di al massimo cinque anni (entro fine 2020). I contributi all'esportazione ai sensi della legge sul cioccolato sono considerati sovvenzioni all'esportazione in virtù del diritto commerciale internazio- nale.
Conformemente al messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2017 concernente l'eliminazione dei contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati (FF 2017 3737), il 15 dicembre 2017 il Parlamento ha licenziato il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione ministeriale dell’OMC sulla concorrenza all’esportazione e approva le modifiche della Lista LIX- Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all’esportazione. Decorso il termine referendario, il Consiglio federale determinerà l’entrata in vigore delle revisioni di legge. Parallelamente procederà all’abrogazione delle ordinanze che disciplinano il versamento dei contributi all’esportazione. Per en- trambe è prevista la data del 1° gennaio 2019.
Per preservare il più possibile, dopo l’eliminazione dei contributi all’esportazione, la creazione di valore aggiunto nella produzione alimentare nel contesto delle condizioni quadro vigenti in ambito agricolo è prevista una serie di misure d’accompagnamento. Queste misure prevedono una nuova modalità di sostegno a favore dei produttori di latte e cereali, indipendente dall’esportazione e vincolata ai prodotti nonché la semplificazione della procedura d’autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo per latticini e cereali di base che oggi danno diritto ai contributi all'esportazione.
La presente modifica d’ordinanza crea le basi per il versamento ai produttori lattieri di un sostegno vincolato ai prodotti.
Le nuove misure di sostegno, vincolate ai prodotti e compatibili con l'OMC, mirano a indennizzare i produttori di latte e cereali per l’elevata pressione del mercato cui saranno esposti nel rifornire l’industria alimentare dopo l’eliminazione dei contributi all'esportazione.
11.2 Sintesi delle principali modifiche
Il sostegno ai produttori lattieri sarà garantito mediante un nuovo supplemento per il latte commerciale. Questo comporta una modifica dell’ordinanza sul sostegno del prezzo del latte.
11.3 Commento ai singoli articoli
Articoli 1, 1a e 1b Le definizioni contenute in questi articoli sono trasposte dall'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91) all'OSL, poiché si applicano solo nell'esecuzione dell'OSL.
Articolo 1c Capoverso 1 – Dall'importo del supplemento per il latte trasformato in formaggio che ammonta attual- mente a 15 centesimi, è detratto l’importo del nuovo supplemento pari a 4 centesimi. L’ammontare totale dei supplementi stanziati per il latte vaccino trasformato in formaggio rimane pertanto invariato rispetto ad oggi.
185
Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte
Capoverso 2 – In base alla revisione della legislazione in materia di derrate alimentari, va adeguata la lettera a numero 1.
Articolo 2
Capoverso 1 - In base alla revisione della legislazione in materia di derrate alimentari, va adeguata la lettera a.
Articolo 2a Come misura d’accompagnamento alla prevista abrogazione dei contributi all’esportazione ai sensi della legge sul cioccolato è introdotto il supplemento per il latte commerciale pari a 4 centesimi il chilo- grammo. L’importo del supplemento è conforme al Decreto federale modificato dal Parlamento che mo- difica il decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2018-2021.
Articolo 3
Capoverso 1 – Poiché viene introdotto un nuovo supplemento per il latte commerciale (art. 2a), l'articolo 3 capoverso 1 OSL deve essere precisato in quanto si riferisce al supplemento per il latte trasformato in formaggio (art. 1 e 2).
Capoverso 3 – Le domande di versamento del supplemento per il latte commerciale giusta l'articolo 2a in linea di principio devono essere inoltrate dai produttori poiché questi sono i beneficiari e dispongono dei dati necessari (conteggio del pagamento del latte).
Capoverso 4 - I produttori possono incaricare i valorizzatori d’inoltrare una domanda di versamento secondo l'articolo 3 capoverso 3. In tal modo il dispendio amministrativo per i produttori rimane conte- nuto.
Capoverso 5 – I produttori devono notificare al servizio d'amministrazione l'incarico giusta il capoverso 1 e indicargli il numero d'identificazione della persona incaricata contenuto nella banca dati nazionale sul latte (DBMilch.ch). Questo aiuta a creare condizioni chiare relativamente all'inoltro della domanda. Per garantire l'inoltro della domanda i produttori devono notificare al servizio d'amministrazione anche la revoca dell'incarico.
Articolo 4a
Capoverso 2 – Questo capoverso è abrogato poiché per tutte le domande vige lo stesso termine d'inol- tro.
Articolo 10
Capoverso 2 - In base al termine d'inoltro (15 dicembre) giusta l'articolo 4a, i termini di notifica semestrali sono fissati al 10 maggio e al 10 novembre se sono commercializzati meno di 600 chilogrammi di latte al mese.
Articolo 11
Anche i produttori devono conservare per almeno cinque anni i conteggi concernenti la vendita di latte.
186
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
11.4 Ripercussioni
11.4.1 Confederazione
Il nuovo sovvenzionamento del latte commerciale viene finanziato trasferendo parte dei fondi finora destinati ai contributi all’esportazione di prodotti agricoli. Conformemente a quanto deciso dal Parla- mento riguardo ai supplementi per il latte, nel periodo 2019-2021, sono previsti 78.8 milioni. Con il rela- tivo messaggio il Consiglio federale aveva richiesto 56.6 milioni. L’attuazione della decisione del Parla- mento comporta un maggior onere pari a 22.2 milioni l’anno nel bilancio della Confederazione.
Il maggior dispendio scaturito dall'introduzione del supplemento per il latte commerciale per la Confe- derazione può essere gestito con il personale attuale. Eventualmente vanno temporaneamente rinviati diversi lavori nel settore della statistica. I lavori preliminari in vista del versamento del supplemento per il latte commerciale saranno svolti dal servizio d'amministrazione. I costi per lo sviluppo di software ammontano a circa 230 000 franchi. Questi costi sono finanziati, sulla base del mandato di prestazione esistente tra l'UFAG e il servizio d'ammini- strazione, con fondi a disposizione dell’UFAG. Il nuovo supplemento per il latte commerciale non com- porta quindi un maggiore aggravio del bilancio della Confederazione. I costi periodici per le prestazioni del servizio d'amministrazione coprono il funzionamento dell’applicazione informatica nonché la ge- stione dei dati e ammontano a circa 120 000 franchi l'anno. Questi costi per l'esecuzione devono essere compensati all'interno dell'attuale preventivo globale dell'UFAG.
11.4.2 Cantoni
I Cantoni non sono interessati dall’introduzione del supplemento per il latte commerciale. La gestione delle misure di sostegno vincolate ai prodotti per il latte è assicurata dall'UFAG e dal servizio d'ammini- strazione.
11.4.3 Economia
I fondi attualmente impiegati per ridurre i prezzi delle materie di base dei prodotti destinati all’esporta- zione sono versati ai produttori di latte o di cereali. Gli effetti delle misure d’accompagnamento proposte non sono identici a quelli dei contributi all’esportazione. Tuttavia tali misure giovano ai due settori mag- giormente toccati dall’eliminazione dei contributi all’esportazione, in quanto si persegue l’obiettivo di rafforzare la competitività della produzione alimentare svizzera nell’interesse dell’intera catena del va- lore.
11.5 Rapporto con il diritto internazionale
La compatibilità delle misure di sostegno vincolate ai prodotti con il diritto internazionale è stata illustrata nel messaggio del 17 maggio 2017 sull’eliminazione dei contributi all’esportazione per i prodotti agricoli trasformati (FF 2017 3737).
11.6 Entrata in vigore
Le disposizioni entrano in vigore contemporaneamente all’eliminazione dei contributi all’esportazione prevista per il 1° gennaio 2019.
11.7 Basi legali
La base legale è costituita dagli articoli 38, 39, 40 e 177 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1).
187
Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte
188
[Signature] [QR Code]
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 giugno 20081 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:
Titolo prima dell’articolo 1 Sezione 1: Definizioni
Art. 1 Valorizzatori 1 Per valorizzatori s'intendono le persone fisiche o giuridiche nonché le società di per- sone che acquistano latte dai produttori, lo trasformano in latticini o lo rivendono. 2 Per valorizzatori s'intendono anche i venditori diretti e i valorizzatori che acquistano latte o componenti del latte da altri valorizzatori per produrre latticini.
Art. 1a Venditori diretti Per venditori diretti s'intendono i produttori che vendono direttamente i loro prodotti ai consumatori.
Art. 1b Latte commerciale Per latte commerciale s'intende il latte che: a. lascia l'azienda o l'azienda d'estivazione per il consumo immediato o per la trasformazione; b. viene trasformato nella propria azienda o nell'azienda d'estivazione in prodotti
RS .......... 1 RS 916.350.2
2018–...... 1 189
O sul sostegno del prezzo del latte RU 2018
che non sono destinati al consumo proprio del produttore.
Titolo prima dell’articolo 1c Sezione 1a: Supplementi
Art. 1c Supplemento per il latte trasformato in formaggio 1 Il supplemento per il latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio è di 11 centesimi per ogni chilogrammo di latte. 2 È versato ai produttori se il latte è trasformato in: a. formaggio che:
1. adempie i requisiti del formaggio stabiliti dal Dipartimento federale
dell'interno (DFI) nelle disposizioni d'esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ordinanza del 16 dicembre
20162 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), e
2. presenta un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg;
b. formaggio bianco quale materia prima per Glarner Schabziger; o c. Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse o Bloderkäse. 3 Non è versato alcun supplemento per il latte trasformato in quark o in gelatina di formaggio fresco. 4 Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il coefficiente che figura nell'allegato.
Art. 2 cpv. 1 lett. a Frase introduttiva 1 Per il latte proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati la Confedera- zione versa ai produttori un ulteriore supplemento di 3 centesimi per ogni chilo- grammo di latte trasformato in formaggio qualora: a. sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo i requisiti stabiliti dal DFI nelle disposizioni d'esecuzione nel settore delle der- rate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr3:
Art.2a Supplemento per il latte commerciale Per il latte commerciale vaccino la Confederazione versa ai produttori un supplemento di 4 centesimi il chilogrammo.
Art. 3 cpv. 1 e 3-5
2 RS 817.02 3 RS 817.02
2 190
Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte RU 2018
1 Le domande di versamento dei supplementi giusta gli articoli 1 e 2 devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12. 3 Le domande di versamento del supplemento giusta l'articolo 2a devono essere inol- trate dal produttore. Esse devono essere presentate al servizio d'amministrazione se- condo l'articolo 12. 4 I produttori possono autorizzare i valorizzatori a inoltrare la domanda di cui all'arti- colo 3 capoverso 3. 5 Devono comunicare al servizio d'amministrazione: a. l’autorizzazione; b. il numero d’identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati nazionale sul latte; c. la revoca di un’autorizzazione.
Art. 4a cpv. 2
2 Abrogato
Art. 10 cpv. 2 2 Possono notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione semestralmente,
entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre, se hanno commercializzato meno di 600 kg di latte al mese.
Art. 11 Conservazione dei dati I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti la quantità di latte trasformata in formaggio e la quantità di latte commerciale che sono necessari all'ispezione.
II L’allegato è modificato come segue:
Rimando al numero dell’allegato Allegato (art. 1c cpv. 4 e 2 cpv. 2)
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
3 191
O sul sostegno del prezzo del latte RU 2018
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 192
Consultazione
12 Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
(Ordinanza BDTA)
12.1 Situazione iniziale
Fino all'aggiornamento del 13 gennaio 2017 i risultati della classificazione della qualità e i dati sul co- lore della carne di vitello (valore L*) erano visibili a tutti. Da allora, il diritto di consultazione dei risultati della classificazione della qualità spetta soltanto all'ultimo detentore di animali e al macello e per il co- lore della carne di vitello è stato abolito per mancanza di una base legale. Nel quadro del PO 2017, con la decisione del Consiglio federale del 18 ottobre 2017, il diritto di consultazione per i risultati della classificazione della qualità è stato esteso a tutti i precedenti detentori di animali e a eventuali destina- tari di cessione. Nella procedura di consultazione concernente il PO 2017 è stata richiesta da singole cerchie la reintroduzione della consultazione del valore L* per la carne di vitello e del peso alla macel- lazione per gli animali della specie bovina. Queste modifiche sono inviate in consultazione nell'ambito del PO 2018.
Qualora si verifichi il decesso di un animale nel tragitto verso il macello o nel macello stesso, quest’ul- timo non ha alcuna possibilità di notificarlo. L'animale continua a risultare vivo nella BDTA a meno che il macello notifichi una macellazione (non avvenuta) beneficiando (in maniera illecita) dei contributi d'e- liminazione (giusta l'ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; RS 916.407).
12.2 Sintesi delle principali modifiche
I detentori di animali (ingrassatori di vitelli) e la filiera della carne hanno reagito in maniera forte alla limitazione dei diritti di consultazione e vorrebbero avere nuovamente accesso ai dati concernenti il colore della carne (valore L*). Contemporaneamente, come da richiesta di IP Suisse, è garantita la consultazione dei dati sul peso alla macellazione. I macelli in futuro dovranno notificare alla BDTA gli animali deceduti.
12.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1
Capoverso 2 – In linea di principio tutti i dati della BDTA devono poter essere utilizzati per l'esecu- zione della legislazione sulle epizoozie e di quella agricola.
Articolo 2 Il colore della carne è impiegato nel settore come caratteristica qualitativa per la valutazione della carne di vitello. È misurato con un apposito strumento ed è espresso come valore L*.
Articolo 5 Capoverso 4 – Con questo nuovo capoverso si esprime in maniera più chiara che i macelli non pos- sono notificare qualsiasi risultato alla BDTA, ma informazioni prescritte dall'ordinanza in vista di una precisazione della prassi. Con il ruolo "macello" nella BDTA possono essere notificati soltanto i se- guenti dati: (1) numero di telefono e lingua di corrispondenza (2) coordinate bancarie o del conto po- stale (3) macellazioni (4) decessi.
Articolo 7
193
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Capoverso 3 – I macelli devono notificare oltre alle macellazioni anche i decessi, in questo caso di ca- prini e ovini.
Articolo 8
Per renderlo più scorrevole, l’articolo è stato strutturato in base ai destinatari. In sostanza è stato mo- dificato soltanto il capoverso 5 lettera e in cui viene stabilito che i macelli devono notificare oltre alle macellazioni anche i decessi, in questo caso di equidi.
Articolo 16 Capoverso 1bis – In base ai pareri pervenuti nell'ambito della procedura di consultazione sul pacchetto d’ordinanze agricole 2017, vanno indicati agli aventi diritto il peso alla macellazione e il colore della carne (valore L*).
Articolo 26 Capoverso 1 lettera f – Oltre alla classificazione neutrale della qualità vengono indicati anche il peso alla macellazione e il colore della carne (valore L*). I relativi dati oggi sono già forniti alla BDTA.
Modifica di altri atti normativi La nuova struttura dell’articolo 8 ha reso necessario adeguare il numero 4.3.1 dell’allegato dell’ordi- nanza del 28 ottobre 2015 sugli emolumenti per il traffico di animali (RS. 916.404.2, OEm-BDTA). In sostanza non cambia nulla.
12.4 Ripercussioni
12.4.1 Confederazione
I costi per l'adeguamento della BDTA pari a 10'000 franchi vengono assunti nel quadro del vigente ac- cordo di prestazione di identitas AG.
12.4.2 Cantoni
Per i Cantoni non sussistono costi né maggior dispendio.
12.4.3 Economia
Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sull'economia.
12.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale.
12.6 Entrata in vigore
L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
12.7 Basi legali
Articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) nonché articoli 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 1998 sull'agri- coltura (LAgr; RS 910.1).
194
[Signature] [QR Code]
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
(Ordinanza BDTA)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 Frase introduttiva e lett. a e b 2 Essa si applica per l'esecuzione della legislazione sulle epizoozie e della legislazione sull'agricoltura. a. Abrogata b. Abrogata
Art. 2 lett. l I seguenti termini significano: l. Valore L*: indice del rosso nel colore della carne di vitello.
Art. 5 cpv. 4 4 I macelli devono notificare i dati di cui al capoverso 1 lettere b e c nonché all'allegato
1 numero 1 lettere e ed f.
Art. 7 cpv. 3 3 Alla morte di un animale della specie caprina e ovina nel tragitto verso il macello o nel macello, quest’ultimo deve notificare al gestore i dati di cui all'allegato 1 numero
4 lettera f entro tre giorni lavorativi.
1 RS 916.404.1
2018–...... 1 195
Ordinanza BDTA RU 2018
Art. 8 cpv. 4bis
1 Il proprietario di un equide deve notificare al gestore i dati seguenti:
a. nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica; b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza; c. dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettere a–i. 2 I dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera h vanno notificati dal vecchio proprieta- rio, quelli di cui all’allegato 1 numero 3 lettera i dal nuovo proprietario. 3 Se alla nascita o all’importazione è stata notificata una statura finale dell’animale attesa superiore a 148 cm e l’animale adulto non la raggiunge, il proprietario deve notificarlo. 4 La persona che identifica l'equide ai sensi dell'articolo 15a capoverso 2 OFE deve notificare al gestore i dati seguenti: a. nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica; b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza; c. all’identificazione di un equide: dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera k.
5 Il macello deve notificare al gestore i dati seguenti:
a. nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica; b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza; c. coordinate bancarie o postali; d. alla macellazione di un equide: dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera j; e. alla morte di un equide nel tragitto verso il macello o nel macello: dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera d. 6 Vanno inoltre notificate le mutazioni dei dati di cui ai capoversi 1 lettere a e b, 4 lettere a e b nonché 5 lettere a–c.
Art. 16 cpv. 1bis 1bis I detentori di animali presso i quali si è trovato l'animale, il macello nonché un eventuale destinatario di cessione giusta l'articolo 24 OBM2 possono consultare, ac- quisire presso il gestore e utilizzare i risultati della classificazione neutrale della qua- lità di cui all'articolo 3 capoverso 1 OBM nonché il peso alla macellazione e il valore L*.
Art. 26 cpv. 1 lett. f 1 Oltre ai dati di cui agli articoli 4-11 il gestore può trattare ulteriori dati, in particolare quelli del tipo indicato qui di seguito: f. classificazione neutrale della qualità, peso alla macellazione e valore L* delle carcasse di animali.
2 RS 916.341
2 196
Ordinanza BDTA RU 2017
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 197
Ordinanza BDTA RU 2018
Allegato (n. II) Modifica di altri atti normativi L’ordinanza del 28 ottobre 20153 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm- BDTA) è modificata come segue:
Allegato 1 n. 4.3.1
4 Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose
4.3 Equidi:
4.3.1 notifica mancante secondo l’articolo 8 capoversi 1 lettera c, 2, 4
lettera c e 5 lettere d ed e dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 5.—
3 RS 916.404.2
4 198
Consultazione
13 Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)
13.1 Situazione iniziale
L'OSIAgr è stata ideata ed elaborata nel quadro della PA 14–17 e negli anni 2015–2018 è stata sotto- posta a modifiche e integrazioni marginali. I sistemi d'informazione menzionati nell'ordinanza, grazie ai loro dati, forniscono un supporto alla sorveglianza sul piano federale e all'attività di rendiconto nonché all'esecuzione della legislazione agricola nei Cantoni. Questi sistemi creano perlopiù sinergie con si- stemi esterni al primario quali, ad esempio, la sicurezza alimentare, la veterinaria o la statistica federa- le.
Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore l'ordinanza sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM) che disciplina anche diversi aspetti legati ai sistemi di gestione delle identità (sistemi IAM) nell'Amministrazione federale e dunque prevede norme che riguardano il sistema IAM del portale Internet Agate.
13.2 Sintesi delle principali modifiche
Per garantire maggior trasparenza sui tenori in sostanze nutritive impiegati nelle forniture in HODUFLU (applicazione web per l'amministrazione uniforme dei trasferimenti di concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio in agricoltura) essi sono descritti in base a un nuovo criterio che indica se il gestore impiega alimenti a tenore ridotto di azoto e fosforo per determinate categorie di animali.
Le disposizioni relative al portale Internet Agate (art. 20–22) sono state riformulate, per creare una netta separazione tra gli articoli sui dati nel sistema IAM e quelli sul portale Internet Agate. Questa suddivisione è più precisa e consente di utilizzare la stessa terminologia dell'OIAM. Si tratta in gran parte di adeguamenti meramente redazionali che non comportano alcuna variazione nella prassi se- guita finora.
13.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 14 d. Se un gestore utilizza alimenti a tenore ridotto di azoto e fosforo (NPr) per una determinata categoria di animali, deve essere sottoscritto un accordo con il Cantone. Le informazioni sugli accordi esistenti sono amministrate dai Cantoni. A livello informatico ciò significa concretamente che a siste- ma per ogni categoria è disponibile un "flag" (crocetta). Il Cantone trasmette queste informazioni trami- te la corrispettiva interfaccia a HODUFLU. In HODUFLU il gestore in questione non può più seleziona- re un valore standard per i prodotti di concimi aziendali ottenuti da animali foraggiati con alimenti NPr.
Articolo 20
In qualità di portale Internet dell’e-government, Agate offre agli utenti un accesso centralizzato ai si- stemi d'informazione che operano su mandato di diritto pubblico nei settori della gestione di dati agri- coli e/o della sicurezza alimentare. Questi sistemi d'informazione danno sostanzialmente la possibilità di registrare elettronicamente i dati di cui è disposto il rilevamento e/o di consultarli. Vengono denomi- nati sistemi collegati del portale Internet Agate.
Articolo 20a Capoverso 1 – Il sistema IAM del portale Internet Agate garantisce l'autenticazione di persone, mac- chine e sistemi verso Agate e i sistemi collegati, procedendo anche a un'autorizzazione preliminare.
Capoverso 2 – Il portale Internet Agate si rivolge principalmente a persone assoggettate a un obbligo di notifica ai sensi della legge negli ambiti menzionati all’articolo 20. Anche i collaboratori dell'ammini- strazione pubblica o le persone con un mandato di diritto pubblico hanno accesso ad Agate per svol- gere i propri compiti attinenti al primario o al settore veterinario. Tra gli utenti rientrano anche gli attori
199
Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura
che con il loro operato rendono possibile un flusso di dati diretto, come ad esempio i vinificatori o i gestori di impianti di fermentazione e compostaggio. L’UFAG necessita dei dati di queste persone per poter garantire autenticazione, autorizzazione e assistenza.
Capoverso 3 – Il sistema IAM è gestito sotto la responsabilità dell'UFAG. Pertanto, oltre alla presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM). Questa prescrive anche i dati che il sistema IAM può elabora- re.
Capoverso 4 – Il sistema IAM può anche effettuare l'autenticazione di persone per un sistema d'infor- mazione esterno (identity federation). Per "sistemi d'informazione esterni" si intendono principalmente i sistemi d'informazione di diritto privato o pubblico che non sono accessibili dal portale Internet Agate. I gestori o i fornitori di questi sistemi esterni devono presentare una richiesta all'UFAG. Affinché que- sta sia accettata devono assolutamente essere adempiute le due condizioni riportate di seguito.
Il sistema d'informazione esterno deve avere lo stesso gruppo target del portale Internet Aga- te. Ciò non significa, tuttavia, che deve averne soltanto uno; questo può essere semplicemen- te uno dei suoi diversi gruppi target. In questo caso, però, per gli altri gruppi target si deve as- solutamente effettuare un'altra autenticazione separata da Agate.
Il sistema d'informazione esterno deve supportare in modo determinante i suoi utenti nello svolgimento delle loro mansioni. In questo caso si intendono in particolare i sistemi d'informazione che semplificano la gestione aziendale, che consentono di adempiere gli obblighi di notifica e di registrazione sanciti dalla legislazione agricola o che agevolano in maniera determinante il lavoro quotidiano degli utenti in altri ambiti.
Durante il login l'utente sarà reindirizzato sulla pagina di login della Confederazione dove potrà inseri- re le credenziali personali Agate. Il sistema IAM del portale Internet Agate effettua l'autenticazione, riportando il risultato (autenticazione positiva o negativa) e, in caso di autenticazione positiva, asse- gnando un identificatore personale unico al sistema d'informazione esterno. Esso è e rimane il diretto responsabile dell'assegnazione corretta dei diritti nel sistema d'informazione esterno (autorizzazione dell'utente).
L’UFAG riscuote emolumenti a tal fine conformemente all’ordinanza sulle tasse UFAG (cfr. allegato dell’ordinanza).
Articolo 21 Per procedere all'autenticazione e all'autorizzazione preliminare di persone, il sistema IAM del portale Internet Agate deve aver accesso ai dati personali. Il presente articolo disciplina il modo in cui i dati personali giungono nel sistema IAM. L'OIAM stabilisce anche quali dati personali possono essere salvati nel sistema IAM.
Capoverso 1 – I dati delle persone menzionate sono contenuti nel sistema d'informazione AGIS e possono essere acquisiti da lì.
Capoverso 2 – I dati di altre persone devono essere rilevati in altro modo. Se questi dati sono già di- sponibili in un sistema collegato, i responsabili di quest'ultimo possono trasmetterli all'UFAG. Questo può infine importarli nel sistema IAM. In caso contrario, queste persone devono registrare da soli i dati necessari.
Articolo 22 Il presente articolo stabilisce a quali condizioni è possibile trasmettere i dati personali dal sistema IAM ad altri sistemi d'informazione.
200
Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura
Capoverso 1 – I dati personali nel sistema IAM forniscono un potenziale supporto per gli uffici canto- nali dell'agricoltura e di veterinaria nello svolgimento di determinati compiti amministrativi (p.es. elenco aggiornato degli indirizzi e-mail per contattare in modo semplice i gestori). L'UFAG è pertanto autoriz- zato a trasmettere i dati del sistema IAM alle autorità cantonali se questo supporta l'esecuzione can- tonale.
Capoverso 2 – Il portale Internet Agate e i sistemi collegati formano una rete su cui avviene uno scambio reciproco di dati. Quindi i sistemi collegati hanno di base accesso ai dati personali dei loro utenti se ciò è necessario al fine di adempiere i compiti sanciti dalla legge. Si applica però il principio di minimizzazione dei dati. I responsabili di un sistema collegato devono rendere noti all'UFAG la por- tata e lo scopo dei dati da acquisire. Inoltre devono informarlo immediatamente qualora la portata o lo scopo cambi.
Capoverso 3 – I sistemi d'informazione esterni che delegano l'autenticazione di persone al sistema IAM di Agate giusta l'articolo 20a capoverso 2, possono altresì acquisire dati personali dal sistema IAM se l'UFAG ne approva la richiesta. Il gestore o il fornitore del sistema d'informazione esterno si impegna a elaborare i dati in conformità della legislazione federale sulla protezione dei dati. Anche in questo caso si applicano il principio di minimizzazione dei dati e l'obbligo di indicare la portata e lo scopo dei dati da acquisire. A differenza di quanto avviene per i sistemi collegati, in questo caso è necessario il consenso della persona interessata prima di poter procedere all'acquisizione dei dati.
Articolo 22a Abrogato
Articolo 27 capoverso 4 È abrogato perché la rispettiva disposizione è stata integrata nell'articolo 22 (cpv. 1).
Allegato 4
È abrogato perché l’elaborazione dei dati nel sistema IAM del portale Internet Agate è disciplinata nell’OIAM.
Modifica di altri atti normativi
L’ordinanza sulle tasse UFAG viene integrata con i nuovi emolumenti per l’allacciamento di sistemi d’informazione esterni al sistema IAM del portale Internet Agate. L’UFAG fattura le spese per il tratta- mento della domanda e per allacciare un sistema d’informazione esterno al sistema IAM del portale Internet Agate applicando un forfait unico per sistema d’informazione esterno. Inoltre l’UFAG fattura un forfait annuo a copertura dei costi per la licenza e l’assistenza. Se il sistema d’informazione esterno esegue soltanto un mandato di diritto pubblico o supporta l’attuazione del diritto europeo, l’UFAG non riscuote alcun emolumento. Le tasse sono fissate nell’ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio fede- rale dell’agricoltura previa modifica di altri atti normativi (cfr. allegato dell’ordinanza).
13.4 Ripercussioni
13.4.1 Confederazione
A livello federale non saranno necessarie ulteriori risorse umane o finanziarie. Le funzionalità neces- sarie sono già disponibili oppure i lavori necessari possono essere svolti con le risorse esistenti.
201
Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura
13.4.2 Cantoni
Non si prevedono ripercussioni a livello cantonale o, se del caso, saranno lievi. Le funzionalità neces- sarie sono in parte già disponibili oppure i lavori necessari possono essere svolti con le risorse esi- stenti.
13.4.3 Economia
Si prevedono soltanto ripercussioni lievi. Con la registrazione delle aziende NPr le forniture di concimi aziendali avvengono con l'indicazione più precisa dei tenori di sostanze nutritive. Alcune aziende do- vranno procedere a ulteriori trasferimenti di concimi aziendali perché i rispettivi tenori, di norma, dimi- nuiranno. Le nuove tasse per l’allacciamento di un sistema d’informazione esterno al portale Internet Agate determinano un lieve aumento dei costi in tale contesto.
13.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni sono compatibili con gli impegni economici della Svizzera.
13.6 Entrata in vigore
L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
13.7 Basi legali
Le basi legali sono date dagli articoli 165f, 165g e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura.
202
[Signature] [QR Code]
Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura è modificata come segue:
Art. 14 lett. d Il sistema d'informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive (HODUFLU) contiene i seguenti dati: d. indicazione se esiste un accordo tra un Cantone e un gestore per l’utilizzo di alimenti per animali a tenore ridotto di azoto e fosforo.
Art. 20 Portale Internet Agate L'UFAG gestisce il portale Internet Agate. Questo mette a disposizione dei suoi utenti un accesso centralizzato ai sistemi d’informazione di diritto pubblico per l’ammini- strazione dei dati agricoli e a garanzia della sicurezza alimentare (sistemi collegati).
Art. 20a Sistema di gestione delle identità del portale Internet Agate 1 Il sistema di gestione delle identità (sistema IAM2 del portale Internet Agate effet- tua l’autenticazione e l’autorizzazione preliminare di persone, macchine e sistemi per il portale Internet Agate e per i sistemi collegati.
2 Esso elabora dati delle seguenti persone:
a. gestori ai sensi dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agri- cola;
1 RS 919.117.71
2 IAM = Identity and Access Management
3 RS 910.91
2018–...... 1 203
Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura RU 2018
b. detentori di animali ai sensi dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epi- zoozie; c. proprietari di equidi ai sensi dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epi- zoozie; d. persone, oltre a quelle di cui alle lettere a–c, assoggettate a obbligo di noti- fica nei settori dell’amministrazione dei dati agricoli e della sicurezza ali- mentare; e. collaboratori dell’amministrazione pubblica nonché persone, imprese od or- ganizzazioni che operano su mandato di diritto pubblico. 3 L’elaborazione dei dati è retta dall’ordinanza del 19 ottobre 20165 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione. 4 L’UFAG, su richiesta, può autorizzare il proprietario di un sistema d’informazione esterno affinché l’autenticazione di persone per questo sistema d’informazione av- venga tramite il sistema IAM del portale Internet Agate. Il sistema d’informazione esterno deve: a. rivolgersi a persone di cui al capoverso 2; e b. supportare in modo determinante gli utenti nella gestione della loro azienda agricola o detentrice di animali.
Art. 21 Acquisizione dei dati per il sistema IAM del portale Internet Agate 1 Il sistema IAM acquisisce i dati sulle persone di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettere a e b da AGIS. 2 I dati su altre persone sono rilevati dall’UFAG. Essi possono essere registrati diret- tamente dalle stesse oppure forniti all’UFAG dai responsabili di un sistema collegato.
Art. 22 Trasmissione di dati dal sistema IAM del portale Internet Agate 1 L’UFAG può trasmettere dati personali dal sistema IAM del portale Internet Agate alle competenti autorità cantonali, laddove ciò supporti l’esecuzione. 2 Esso può autorizzare i sistemi collegati ad acquisire dati personali dal sistema IAM.
3 Esso può trasmettere dati personali dal sistema IAM a un sistema d’informazione esterno ai sensi dell’articolo 20a capoverso 4 a condizione che la persona interessata abbia dato il suo consenso.
Art. 22a e art. 27 cpv. 4 Abrogati
Allegato 4 Abrogato
4 RS 916.401 5 RS 172.010.59
2 204
Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura RU 2018
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr
3 205
Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura RU 2018
Allegato (n. II) Modifica di altri atti normativi L’ordinanza del 16 giugno 20066 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agri- coltura è modificata come segue:
Art. 3a lett. c Non sono riscosse tasse per: c. l’uso da parte di terzi di servizi elettronici dell’UFAG che eseguono soltanto un mandato di diritto pubblico o che supportano l’attuazione del diritto eu- ropeo.
Allegato 1 n. 10 Tasse per prestazioni e decisioni
10 Ordinanza del 23 ottobre 20137 sui sistemi d’informa-
zione nel campo dell’agricoltura
10.1 Allacciamento di un sistema d’informazione esterno al si-
stema IAM del portale Internet Agate (art. 20a Abs. 4): a. forfait unico per i lavori di allacciamento 1300–3300 b. forfait annuo a copertura dei costi per la licenza 500–2000 e l’assistenza
6 RS 910.11 7 RS 919.117.71
4 206
Consultazione
14. Ordinanza sulle dogane (OD1)
14.1. Situazione iniziale
Il 19 dicembre 2015 i ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) hanno deciso un divieto dei sussidi all’esportazione. Ciò ha comportato per la Svizzera la rinuncia, entro un periodo di transizione di cinque anni al massimo (fine 2020), al versamento di contributi all’esportazione ai sensi della legge del 13 dicembre 19742 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli. Secondo il diritto commerciale internazionale, i contributi all’esportazione ai sensi di tale legge sono sussidi all’esportazione. Fondandosi sul messaggio del 17 maggio 20173 concernente l’eliminazione dei contributi all’esportazione per prodotti agricoli trasformati, il 15 dicembre 2017 il Parlamento ha approvato il decreto federale che ap- prova e traspone nel diritto svizzero la decisione ministeriale dell’OMC sulla concorrenza all’esportazione e approva le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all’esportazione4. Allo scadere del termine di referendum il Consiglio federale deciderà l’entrata in vigore delle modifiche di legge e l’abrogazione delle ordinanze che disciplinano il versamento di contributi all’esportazione. Ciò è previsto per il 1° gennaio 2019. Tenendo conto delle condizioni quadro della politica agricola, al fine di mantenere il valore aggiunto nella produzione di derrate alimentari nonostante l’eliminazione dei contributi all’esportazione sono previste mi- sure d’accompagnamento alla soppressione di tali contributi. Queste comprendono un nuovo sostegno, indipendente dall’esportazione e vincolato al prodotto, a favore dei produttori di latte e cereali panificabili nonché una semplificazione della procedura di autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo di latticini e cereali di base che attualmente danno diritto a contributi all’esportazione. La presente modifica di ordinanza crea la base per la semplificazione della procedura di autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo. Per i latticini e i cereali di base attualmente esportati sotto forma di derrate alimentari trasformate dei capitoli 15–22 del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, l’eliminazione dei contributi all’esportazione comporta uno svantaggio, durevole e non compen- sato, dovuto al prezzo delle materie prime. Poiché questo svantaggio per i prodotti svizzeri dello stesso genere non è più compensato da altri provvedimenti (p. es. contributi all’esportazione), per quanto riguarda i latticini e i cereali di base che attualmente beneficiano di contributi all’esportazione le condizioni di cui all’articolo 12 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20055 sulle dogane (LD) saranno in futuro general- mente adempiute. Sulla scorta di quanto precede e quale misura d’accompagnamento all’eliminazione dei contributi all’espor- tazione, la procedura di consultazione per il traffico di perfezionamento attivo secondo l’articolo 165 capo- verso 4 OD (in combinato disposto con l’art. 12 cpv. 3 LD) è sostituita da una procedura d’informazione per i latticini e i cereali di base agricoli che danno attualmente diritto a contributi all’esportazione nonché per il latte scremato (linee tariffali 0401.1010 e 0401.1090), il frumento, la spelta e il frumento segalato (linee tariffali 1001.9921 e 1001.9929) e la segala (linee tariffali 1002.9021 e 1002.9029). La procedura di consul- tazione rimane invece invariata per altri prodotti agricoli di base (p. es. frutta e verdura). Anche in futuro è previsto un meccanismo atto a garantire la trasparenza (procedura d’informazione), se- condo il quale le organizzazioni interessate sono costantemente informate in merito alle domande presen- tate.
1 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.0)
2 RS 632.111.72 3 FF 2017 3737 4 FF 2017 6785 5 RS 631.0
207
Secondo la procedura d’informazione le organizzazioni interessate (associazioni di categoria e, se del caso, altri uffici federali) continuano a ricevere informazioni sulle domande relative all’autorizzazione per il traffico di perfezionamento di latticini e cereali di base. Dopo un periodo di attesa di dieci giorni dalla comunica- zione, la domanda è accolta, a condizione che il richiedente non l’abbia ritirata. Il termine d‘attesa consente ai produttori di materie prime svizzeri di sottoporre un’offerta ai richiedenti.
14.2. Principali novità
Per i latticini e i cereali di base agricoli che danno attualmente diritto a contributi all’esportazione nonché per il latte scremato (linee tariffali 0401.1010 e 0401.1090), il frumento, la spelta e il frumento segalato (linee tariffali 1001.9921 e 1001.9929) e la segala (linee tariffali 1002.9021 e 1002.9029), la procedura di consul- tazione è sostituita da una procedura d’informazione.
14.3. Commento ai singoli articoli
Le condizioni di cui all’articolo 12 capoverso 3 LD sono generalmente adempiute nel caso dei latticini e dei cerali di base ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20111 sui contributi all’esportazione per i quali sono attualmente concessi contributi all’esportazione. Di conseguenza, il traffico di perfezionamento attivo per queste materie di base ai fini della produzione di derrate alimentari trasformate dei capitoli 15–22 è autorizzato senza consultazione delle organizzazioni e degli uffici federali interessati ai sensi dell’arti- colo 165 OD. Ciò sarà valido, in futuro, anche per il latte scremato (linee tariffali 0401.1010 e 0401.1090), il frumento, la spelta e il frumento segalato (linee tariffali 1001.9921 e 1001.9929) nonché la segala (linee tariffali 1002.9021 e 1002.9029). Il latte scremato era stato eliminato dalla lista dei prodotti di base per i quali sono concessi contributi all’esportazione in occasione dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2012, dell’or- dinanza sui contributi all’esportazione, al fine di evitare un’incongruenza tra la lista LIX e l’ordinanza in questione. Con l’eliminazione dei contributi all’esportazione una simile incongruenza non è più possibile. Frumento, spelta, frumento segalato e segala non sono prodotti di base beneficianti di contributi all’espor- tazione, ma le farine che ne derivano sì. Per rafforzare i rendimenti di scala lungo la catena di valore, in particolare al primo livello di trasformazione, è importante applicare la procedura di autorizzazione sempli- ficata per il traffico di perfezionamento attivo, conformemente al presente progetto, a tutti questi cereali panificabili.
La Direzione generale delle dogane prende una decisione in merito alla domanda di autorizzazione, se questa domanda non viene ritirata entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione alle organizzazioni inte- ressate.
14.4. Ripercussioni
14.4.1. Confederazione
Nel settore proprio dell’Amministrazione federale delle dogane, gli sgravi derivanti dall’eliminazione dei con- tributi all’esportazione e l’onere supplementare derivante dal previsto aumento delle domande di autorizza- zione per il traffico di perfezionamento dovrebbero compensarsi. L’importazione di latticini e cereali di base per la produzione di prodotti da esportare nel quadro del traffico di perfezionamento attivo è neutrale dal punto di vista dei costi. Le importazioni di prodotti agricoli di base effettuate finora dall’industria di trasformazione nel traffico di perfezionamento avvengono, di regola, nel rispetto dell’articolo 12 capoverso 3 LD, ovvero in franchigia di dazio o dietro restituzione dei dazi all’impor- tazione.
1 RS 632.111.723
208
14.4.2. Cantoni
I Cantoni non sono interessati dalla modifica.
14.4.3. Economia
Per i prodotti agricoli di base menzionati al punto 12.2 il traffico di perfezionamento è generalmente auto- rizzato. Ciò consente all’industria alimentare di ottenere, in maniera pianificabile e in misura sufficiente, materie prime a prezzi concorrenziali per la produzione dei prodotti da esportare, anche dopo l’eliminazione dei contributi all’esportazione. Grazie alla procedura d’informazione i fornitori svizzeri hanno ancora la pos- sibilità di sottoporre ai richiedenti offerte di materie prime svizzere.
12.5. Rapporto con il diritto internazionale
La compatibilità con il diritto internazionale della semplificazione della procedura di autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo è stata illustrata nel messaggio concernente l’eliminazione dei contributi all’esportazione per prodotti agricoli trasformati.
12.6. Entrata in vigore
Le nuove disposizioni entrano in vigore in concomitanza con l’eliminazione dei contributi all’esportazione. Ciò è previsto per il 1° gennaio 2019.
12.7. Basi legali
L’adeguamento dell’OD avviene nel quadro delle misure d’accompagnamento all’eliminazione dei contributi all’esportazione secondo la legge sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli. La base legale della modifica di ordinanza è costituita dall’articolo 12 LD.
209
210
[Signature] [QR Code]
Ordinanza sulle dogane (OD)
Modifica ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° novembre 20061 sulle dogane è modificata come segue:
Art. 165a Procedura semplificata per il perfezionamento attivo di materie prime del latte e cereali di base
(art. 59 cpv. 2 LD)
1 Se la Direzione generale delle dogane riceve una domanda di rilascio di
un’autorizzazione per il perfezionamento attivo di latticini e cereali di base di cui all’allegato 6 per la produzione di derrate alimentari dei capitoli 15–22 delle tariffe doganali di cui agli articoli 3 e 4 della legge del 9 ottobre 19862 sulla tariffa delle dogane, comunica per scritto alle organizzazioni interessate il nome e l’indirizzo del richiedente nonché il contenuto della domanda. 2 La Direzione generale delle dogane prende una decisione se il richiedente non ritira per scritto la domanda entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione secondo il capoverso 1.
II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 6 secondo la versione qui annessa.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 631.01 2 RS 632.10
2018- 1 211
Ordinanza sulle dogane RU 2018
Allegato 6 (art. 165a) Latticini e cereali di base per i quali è applicabile una procedura semplificata per il traffico di perfezionamento attivo
Voce di tariffa Designazione del prodotto di base 0401.1010/1090 Latte scremato 0401.2010/2090 Latte con un tenore, in peso, di materie grasse eccedente l’1 per cento ma non eccedente il 6 per cento
0401.5020 Crema
0402.1000, 2111/2119 Latte in polvere, in granuli o in altre forme so- lide
0402.2120 Crema di latte in polvere, in granuli o in altre
forme solide ex 0402.9119, 9910 Latte condensato 0405.1011/1090 Burro 0405.9010/9090 Altre materie grasse del latte 1001.9921, 9929 Frumento per l’alimentazione umana 1002.9021, 9029 Segala, per l’alimentazione umana 1101.0043, 0048 Farina di frumento, spelta, segala e frumento
1102.9044 segalato
1103.1199, 1919 Altri prodotti della macinazione di frumento, 1104.1919, 2913, 2918 spelta, segala e frumento segalato
1104.3089 Germi di frumento, segala e frumento segalato
212
Consultazione
1. Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
1.1 Situazione iniziale
Le disposizioni rilevanti dei Regolamenti (CE) n. 889/20081 e n. 1235/20082 sono riprese nell’ordina- mento giuridico svizzero nel quadro dell’ordinanza del DEFR, le cui disposizioni secondo l’allegato 9 dell’Accordo bilaterale con l’UE3 sono riconosciute equivalenti alle corrispettive disposizioni europee. Le modifiche dei succitati regolamenti europei comportano degli adeguamenti all’ordinanza del DEFR al fine di garantire l’equivalenza con le disposizioni dell’UE.
L’adeguamento dell’ordinamento giuridico svizzero al nuovo diritto europeo che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019 è attuato mediante modifica dell’ordinanza del DEFR.
1.2 Sintesi delle principali modifiche
a) Diverse disposizioni transitorie vengono prorogate data l’insufficiente disponibilità sul mercato svizzero di alimenti per animali e di sostanze ausiliarie per la trasformazione.
b) L’elenco degli enti di certificazione viene adeguato allo scopo di armonizzare la procedura di importazione della Svizzera con quella europea nell’ottica dell’introduzione definitiva di TRACES il 1° gennaio 2019.
1.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 3c Pratiche e trattamenti enologici
L’articolo 3c è sottoposto a revisione totale.
Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 2012, capoverso 5
Il termine entro cui la quota degli alimenti proteici non provenienti da coltura biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale (calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca) per i non ruminanti deve essere prorogato al 31 dicembre 2019 poiché la disponibilità sul mercato sviz- zero di alimenti proteici biologici per animali di qualità sufficiente è limitata. Questo termine è stato pro- rogato anche nell’UE.
Disposizioni transitorie della modifica del 1° settembre 2016, capoverso 3
Essendo la disponibilità di queste sostanze ausiliarie sul mercato svizzero assai limitata, il termine per l’impiego di cera di carnauba (E 903) di cui all'allegato 3 parte A non ottenuta da materie prime biologi- che, di oli vegetali di cui all'allegato 3 parte B numero 1 non ottenuti da produzione biologica e di cera di carnauba per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di cui all'allegato 3 parte B nu- mero 1 non ottenuta da materie prime biologiche è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019.
1 Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
2 Regolamento (CE) n.1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
3 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)
213
O del DEFR sull’agricoltura biologica
Allegato 1 Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni d’uso, numeri 1 e 3
Nell’elenco viene integrata la maltodestrina per l’impiego come insetticida e acaricida.
Su richiesta del FiBL nell’elenco viene aggiunta la sostanza COS-OGA che agisce come stimolante delle difese naturali della pianta contro diverse malattie crittogamiche in varie colture. Rappresenta un’alternativa ai metodi tradizionali, come ad esempio il rame o lo zolfo, da privilegiare rispetto a que- sti ultimi dal profilo ecologico. Il COS-OGA non è stato ancora inserito nell’Allegato II del Regolamento 889/2008, tuttavia l’EGTOP lo raccomanda senza restrizioni. La decisione definitiva in merito all’inseri- mento nell’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica dipende dagli sviluppi sul piano europeo.
Allegato 3b Prodotti e sostanze nonché pratiche e trattamenti per la produzione di vino, parti A e B
È stato adeguato il rimando all’allegato 9 dell’ordinanza del DFI sulle bevande. L’impiego di solfato di rame era consentito fino al 31 luglio 2015 e pertanto viene stralciato dall’alle- gato 3b parte A. Le pratiche e i trattamenti per la produzione di vino non consentiti sono tutti elencati nell’allegato 3b parte B.
Allegato 4a Elenco degli enti di certificazione riconosciuti e delle autorità di controllo al di fuori dell’elenco dei Paesi
I seguenti enti di certificazione o autorità di controllo hanno fatto domanda all’UFAG per essere iscritti nell’elenco dell’allegato 4a:
- A CERT European Organization for Certification S.A. - Agricert, Certificaçao de Produtos Alimentares LDA - BioGro New Zealand Limited - Ekoagros - Letis S.A. - Organic crop improvement association - ORSER - Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd. (OMIC) - TÜV Nord Integra - Valsts SIA ‘Sertifikatcijas un testesanas centrs’
I seguenti servizi hanno richiesto l’estensione dell’area geografica di applicazione (richiesta di Paesi supplementari) o l’aggiunta nell’elenco di categorie supplementari di prodotti:
- CERES Certification of Environmental Standards GmbH - Istituto Certificazione Etica e Ambientale (ICEA) - IMOcert Latinoamérica Ltda. - Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH - NASAA Certified Organic Pty Ltd - Oregon Tilth - Organic Control System - Agreco R.F. Göderz GmbH - Bio.Inspecta AG - Caucascert Ltd - Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C. - Control Union Certifications - Ecoglobe - Organska Kontrola (OK)
214
O del DEFR sull’agricoltura biologica
1.4 Ripercussioni
1.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
1.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione
1.4.3 Economia
Grazie all’allineamento al diritto europeo si evitano ostacoli tecnici al commercio.
1.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni corrispondono ampiamente a quelle dell’Unione europea e pertanto viene garantito il regime di equivalenza delle prescrizioni giuridiche e amministrative secondo l’allegato 9 appendice 1 dell’Accordo agricolo4.
1.6 Entrata in vigore
L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
1.7 Basi legali
Articoli 11 capoverso 2, 16a capoverso 1, 16k capoverso 1, 16n capoverso 1 e 23a capoversi 1 e 3 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica (RS 910.18).
4 Accordo del 21 giugno del 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)
215
O del DEFR sull’agricoltura biologica
216
[Signature] [QR Code]
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
Modifica del …
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:
I L’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 3c Pratiche e trattamenti enologici 1 Si può ricorrere a pratiche e trattamenti enologici se questi figurano all’allegato 9 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sulle bevande, salvo che il ricorso a questi non sia ammesso secondo l’allegato 3b parte B. 2 Il ricorso alle pratiche e ai trattamenti enologici seguenti è ammesso soltanto alle
condizioni indicate: a. nel caso dei trattamenti termici di cui all'allegato 9 numero 2 dell’ordinanza del DFI sulle bevande, la temperatura non può superare 70 °C; b. nel caso della centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvanti di fil- trazione inerti, ai sensi dell'allegato 9 numero 3 dell’ordinanza del DFI sulle bevande, la grandezza dei pori non può essere inferiore a 0,2 micro- metri; c. si possono utilizzare soltanto prodotti e sostanze ai sensi dell’articolo 3b.
RS .......... 1 RS 910.181 2 RS 817.022.12
2018–...... 1 217
O del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2018
Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 2012 cpv. 5
5 Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2019.
Disposizioni transitorie della modifica del 1° settembre 2016 cpv. 3 3 Il termine di cui al capoverso 1 per gli additivi alimentari e le sostanze ausiliarie di cui al capoverso 1 lettere b, c e d è prorogato fino al 31 dicembre 2019.
II 1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa. 2 Gli allegati 3b e 4a sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
… Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
2 218
O del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2018
Allegato 13 (art. 1)
Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni d’uso
N. 3
3. Altre sostanze e misure
Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
… Maltodestrina Solo come insetticida e acaricida COS-OGA …
3 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 1 dell'O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3183).
3 219
O del DEFR sull’agricoltura biologica
Allegato 3b4 (art. 3b e 3c cpv.1
Prodotti e sostanze nonché pratiche e trattamenti per la produzione di vino Parte A: Prodotti e sostanze consentiti secondo l’allegato 9 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle bevande5 Tipo di trattamento ai sensi dell'allegato 9 dell’ordinanza del DFI sulle Denominazione dei prodotti o delle sostanze Condizioni d’uso bevande
Numero 1: Arieggiamento o ossigenazione con ossigeno – Aria gassoso – Ossigeno gassoso Numero 3: Centrifugazione o filtrazione – Perlite Soltanto come coadiuvante di filtrazione inerte – Cellulosa – Terra di diatomee Numero 4: Impiego per creare un'atmosfera inerte e manipo- – Azoto lare il prodotto al riparo dall'aria – Biossido di carbonio – Argon Numeri 5, 13 e 19: Impiego – Lieviti(1) Numero 6: Impiego – Fosfato diammonico – Dicloridrato di tiamina
4 Introdotto dal n. III cpv. 3 dell'O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU 2012 6357). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3979). 5 RS 817.022.12
4
220
Tipo di trattamento ai sensi dell'allegato 9 dell’ordinanza del DFI sulle Denominazione dei prodotti o delle sostanze Condizioni d’uso bevande
Numero 7: Impiego – Anidride solforosa a. Il tenore massimo di anidride solforosa non – Disolfito di potassio o metabisolfito di potassio deve superare 100 mg/l per i vini rossi, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l; b. il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, se il tenore di zuccheri residui è inferio- re a 2 g/l; c. per tutti gli altri vini vale il tenore massimo di anidride solforosa fissato nell'allegato 9 ap- pendice 9 dell’ordinanza del DFI sulle bevan- de (stato 1° maggio 2017) ridotto di 30 mg/l Numero 9: Impiego – Carbone per uso enologico Numero 10: Chiarificazione – Gelatina alimentare(2) – Proteine vegetali ottenute da frumento o piselli(2) – Colla di pesce(2) – Ovoalbumina(2) – Tannini(2) – Caseina – Caseinati di potassio – Diossido di silicio – Bentonite – Enzimi pectolitici Numero 12: Impiego per la disacidificazione – Acido L(+)-tartarico – Carbonato di calcio – Tartrato neutro di potassio – Bicarbonato di potassio Numero 15: Impiego – Batteri lattici Numero 17: Aggiunta – Acido L-ascorbico Numero 20: Impiego per l’arieggiamento – Azoto
5 221
O del DEFR sull’agricoltura biologica
Tipo di trattamento ai sensi dell'allegato 9 dell’ordinanza del DFI sulle Denominazione dei prodotti o delle sostanze Condizioni d’uso bevande
Numero 21: Aggiunta – Anidride carbonica Numero 22: Aggiunta per la stabilizzazione del vino – Acido citrico Numero 23: Aggiunta – Tannino(2) Numero 25: Aggiunta – Acido metatartarico Numero 26: Impiego – Gomma arabica(2) Numero 28: Impiego – Bitartrato di potassio Numero 29: Impiego – Citrato di rame Numero 35: Impiego – Pezzi di legno di quercia Numero 36: Impiego – Alginato di potassio Numero 51: Impiego per l’acidificazione – Acido lattico – Acido L(+)-tartarico (1) Per i singoli ceppi di lieviti: ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili. (2) Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili.
Parte B: Pratiche e trattamenti non ammessi
6
222
Tipo di trattamento ai sensi dell'allegato 9 dell’ordinanza del DFI sulle bevande
Numero 8: Eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici Numero 33: Trattamento mediante elettrodialisi per la stabilizzazione del vino Numero 37: Dealcolizzazione parziale del vino Numero 40: Trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione del vino Numero 50: Gestione delle concentrazioni dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana
Allegato 14 lett. B n. 1 lett. c: concentrazione parziale a freddo.
7 223
[Signature] [QR Code]
Allegato 4a6 (art. 4a)
Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti non compresi nell’elenco dei Paesi
1 Introduzione
Categorie di prodotti Conformemente all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/20087 le categorie di prodotti sono indicate con il codice seguente:
Categoria di prodotti Codice
Prodotti vegetali non trasformati A Animali vivi o prodotti animali non trasformati B Acquacoltura1 C Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come derrate alimentari D Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti per E animali Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura F 1 In Svizzera non è disciplinata dall’ordinanza sull’agricoltura biologica (art. 1 cpv. 3 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica)
2 Elenco
… L’elenco verrà modificato in base al commento.
6 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349). 7 Regolamento (CE) della Commissione dell’8 dicembre2008 recante modalità di applica- zione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/872, GU L 134 del 23.5.2017, pag. 6.
2018–...... 8 224
Consultazione
2 Ordinanza del DEFR sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon; RS 916.171.1)
2.1 Situazione iniziale
La modifica dell'ordinanza sul libro dei concimi rientra nel contesto di un'armonizzazione con il diritto europeo. La messa in commercio di concimi non è oggetto degli accordi agricoli tra la Svizzera e l'UE. Tuttavia, in virtù dell'articolo 4 capoverso 2 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51), la Svizzera si è impegnata a provvedere affinché le prescrizioni tecniche siano compatibili con quelle dei suoi principali partner commerciali. L'OLCon viene quindi adeguata in fun- zione delle ultime due modifiche apportate dall'UE al regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi.
2.2 Sintesi delle principali modifiche
L'OLCon e il suo allegato 1 sono stati adeguati sulla base delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi dal regolamento (UE) n. 1257/2014 della Commissione del 24 novembre 2014 e dal regolamento (UE) 2016/1618 della Commissione dell'8 settembre 2016. La presente modifica ha lo scopo di ridurre gli ostacoli tecnici al commercio. Si è altresì proceduto ad adeguamenti di carattere redazionale.
L'introduzione della nuova categoria di concimi «concimi minerali ottenuti dal riciclaggio» proposta nel quadro della modifica dell'ordinanza sui concimi (OCon; RS 961.171)1 richiede nuove prescrizioni ri- guardanti la qualità e l'etichettatura dei concimi di questa nuova categoria. Nell'articolo 6 capoverso 1 si definisce pertanto come deve essere dichiarata la solubilità del fosforo e l'origine di tale elemento. In tal modo e onde garantire la massima trasparenza possibile, l'utilizzatore del concime è informato in merito alle proprietà agronomiche di quest’ultimo e all'origine del fosforo in esso contenuto.
2.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 6
Capoverso 1 - Nella pratica, all'atto della fornitura di concimi aziendali o ottenuti dal riciclaggio (com- post e digestato) sui bollettini di consegna i tenori dei costituenti sono indicati in chilogrammi per metro cubo (kg/m3 o in chilogrammi per tonnellata (kg/t). Tale possibilità è sancita nell'ordinanza. Capoverso 2 - La tabella contenuta in questo capoverso è stata corretta. La sequenza delle sostanze non era infatti identica in tutte le lingue.
Articolo 7 Lettera d - Il simbolo «SO32» è stato sostituito dal simbolo «SO3».
Articolo 10 Capoverso 1 lettera b - Correzione di carattere redazionale Capoverso 6 - È stata aggiunta la possibilità di dichiarare il tenore dei funghi in spore, poiché questo termine è più adeguato che «l’unità formante colonie (UFC)» utilizzata per i batteri.
1 RS 916.171
225
Ordinanza sul libro dei concimi
Articolo 11 Capoverso 6 - Correzione di carattere redazionale La congiunzione «e» è stata sostituita con «o». Nella denominazione del tipo di concime per concimi con microelementi non è necessario indicare i microelementi per esteso e i simboli chimici, è sufficiente uno dei due. Capoverso 11 - La disposizione secondo cui devono essere indicate due solubilità del fosfato con- sente di confrontare meglio le caratteristiche di prodotti ottenuti con processi di fabbricazione diversi. Onde garantire la massima trasparenza possibile per gli utilizzatori, dev'essere fornita un'indicazione sull'origine del fosforo contenuto nel prodotto.
Articolo 12 Capoverso 2 lettera b - Correzione di carattere redazionale Capoverso 2 lettera i - Il valore limite per il cadmio è di 50 mg/kg di fosforo nei concimi minerali e di 25 mg/kg di fosforo nei concimi minerali ottenuti dal riciclaggio. Considerata la sua tossicità il cadmio me- rita un’attenzione particolare in termini di salute. Onde evidenziare la qualità dei loro prodotti, i produt- tori hanno la possibilità di aggiungere la specifica «a basso tenore di cadmio» se il tenore è inferiore a
25 mg/kg di fosforo.
Articolo 15 Capoverso 1 - Correzione di carattere redazionale
Allegato 1 I tipi di concime sono stati adeguati conformemente alle modifiche apportate al regolamento CE n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi dal regola- mento (UE) n. 1257/2014 della Commissione del 24 novembre 2014 e dal regolamento (UE) 2016/1618 della Commissione dell'8 settembre 2016.
2.4 Ripercussioni
2.4.1 Confederazione
Nessuna.
2.4.2 Cantoni
Nessuna.
2.4.3 Economia
Nessuna.
2.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche sono compatibili con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera.
2.6 Basi legali
La base legale è costituita dall’articolo 159a della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1).
226
[Signature] [QR Code]
Ordinanza del DEFR sulla messa in commercio di concimi
(Ordinanza del DEFR sul libro dei concimi, OLCon)
Modifica del …
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:
I
L’ordinanza del 16 novembre 20071 sul libro dei concimi è modificata come segue:
Sostituzione di un termine Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 6 cpv. 1 e 2 1 I tenori di componenti e additivi dei concimi vanno indicati in percentuale in mas- sa. Sono permessi numeri con una cifra decimale, per i microelementi fino a quattro cifre decimali. Per i concimi fluidi è ammessa l'indicazione del tenore in grammi per litro o in chilogrammi per ettolitro. Per i concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio è ammessa l’indicazione del tenore in chilogrammi per metro cubo o in chilogrammi per tonnellata. Qualora non sia richiesto altrimenti, i tenori dichiarati si riferiscono alla merce usuale e non alla sostanza secca. 2 I tenori relativi agli elementi nutritivi dei concimi devono essere indicati sia per esteso sia sotto forma di simboli conformemente alla tabella e all'ordine seguenti:
Sostanze Simbolo
Azoto N Fosforo P Fosfato o anidride fosforica P2O5 Potassio K Ossido di potassio K2O
RS ......... 1 RS 916.171.1
2018–...... 1 227
O sul libro dei concimi RU 2018
Sostanze Simbolo
Calcio Ca Ossido di calcio CaO Carbonato di calcio CaCO3 Magnesio Mg Ossido di magnesio MgO Carbonato di magnesio MgCO3 Sodio Na Ossido di sodio Na2O Zolfo S Triossido di zolfo SO3 Cloro Cl Boro B Cobalto Co Rame Cu Ferro Fe Manganese Mn Molibdeno Mo Zinco Zn Silicio Si Sostanza organica SO Sostanza secca SS
Art. 7, let. d I macroelementi vanno indicati nelle forme seguenti: d. Nel calcolare il tenore in forma elementare o ossidata, la cifra dichiarata vie- ne arrotondata al decimale più vicino. Sono applicabili i seguenti fattori di conversione: Sostanze Simbolo Fattore Risultato
Fosforo P × 2,291 P2O5 Fosfato o anidride fosforica P2O5 × 0,436 P Potassio K × 1,205 K2O Ossido di potassio K2O × 0,830 K Calcio Ca × 1,399 CaO Calcio Ca × 2,479 CaCO3 Ossido di calcio (calce viva) CaO × 0,715 Ca Ossido di calcio (calce viva) CaO × 1,785 CaCO3 Carbonato di calcio CaCO3 × 0,400 Ca Carbonato di calcio CaCO3 × 0,561 CaO Magnesio Mg × 1,658 MgO Magnesio Mg × 3,472 MgCO3 Magnesio Mg × 4,951 MgSO4 Ossido di magnesio MgO × 0,603 Mg
2 228
O sul libro dei concimi RU 2018
Sostanze Simbolo Fattore Risultato
Ossido di magnesio MgO × 2,092 MgCO3 Ossido di magnesio MgO × 2,985 MgSO4 Carbonato di magnesio MgCO3 × 0,288 Mg Carbonato di magnesio MgCO3 × 0,478 MgO Carbonato di magnesio MgCO3 × 1,427 MgSO4 Solfato di magnesio MgSO4 × 0,202 Mg Solfato di magnesio MgSO4 × 0,335 MgO Solfato di magnesio MgSO4 × 0,701 MgCO3 Sodio Na × 1,348 Na2O Ossido di sodio Na2O × 0,742 Na Zolfo S × 2,995 SO42- Zolfo S × 2,498 SO3 Triossido di zolfo SO3 × 0,400 S Solfato SO42- × 0,334 S
Art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 6 1 Il tenore di calcio, magnesio, sodio e zolfo può essere indicato, fatte salve disposi- zioni diverse alle singole voci dell'allegato 1, solo se raggiunge i seguenti tenori mi- nimi: b. Concerne soltanto il testo tedesco. 6 Per i microrganismi devono essere indicati il genere e il tenore delle unità formanti colonie (UFC). Per i funghi è ammessa la dichiarazione del tenore in spore.
Art. 11 cpv. 6 e 11 (nuovo)
6 Per i concimi con microelementi contenenti più di un microelemento deve essere
indicata la denominazione del tipo «miscela di microelementi», seguita dai nomi dei microelementi presenti o dal loro simbolo chimico. 11 Per i concimi minerali ottenuti dal riciclaggio con fosforo secondario deve essere indicata la solubilità del fosforo o del fosfato in citrato ammonico neutro (PA) e in acido citrico al 2 per cento (PC) e la denominazione deve essere completata indican- do «con P secondario».
Art. 12 cpv. 2 lett. b e lett. i
2 Per i concimi sono inoltre ammesse le seguenti denominazioni: b. «completamente organico», qualora contengano almeno il 50 per cento di sostanza organica, senza aggiunta di minerali estranei; i. «a basso tenore di cadmio» qualora il tenore di cadmio non sia superiore a
25 mg per chilogrammo di fosforo.
3 229
O sul libro dei concimi RU 2018
Art. 15 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
…2018 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
4 230
O sul libro dei concimi RU 2018
Allegato 1 Parte 1, n. 310
Concimi minerali semplici Allegato 1, parte1
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; altre prescrizioni Composizione; modo di pre- Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità de- parazione massa) gli elementi nutritivi
1 2 3 4 5 6 7
310 Sale grezzo di potassio 9 % K2O Ossido di potassio so- Potassio valutato come K2O so- Sale grezzo di potassio * lubile in acqua, ossido lubile in acqua. Magnesio in
2 % MgO di magnesio solubile in forma di sali solubili in acqua,
acqua espresso come ossido di magne- sio
5 231
O sul libro dei concimi RU 2018
Parte 2, n. 641, 650, 651, 730, 731, 740, 741, 770, 780, 790, 791, 840 e 850
Concimi minerali composti Allegato 1, parte 2
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano il tipo, Valutazione; altre prescrizioni Composizione; modo di pre- Disposizioni particolari (percentuale in forma e solubilità degli elementi nu- parazione massa) tritivi
1 2 3 4 5 6 7
641 Soluzione di concime 5%N Azoto nelle forme d'azoto da Almeno il 25 % dell'azoto de- Prodotto ottenuto per NPK con ureaformal- 1 a 4 e 7 (art. 8) ve provenire dalla forma d'a- via chimica o per disso- deide * 3 % P2O5 Fosfato solubile in acqua zoto 7 luzione in acqua, sotto Se una delle forme d’azoto 2, forma stabile a pressio-
3 % K2O Ossido di potassio solubile in ne atmosferica
acqua 3 e 4 raggiunge almeno l’1 %, essa deve essere dichiarata totale 15 % Tenore massimo di biureto: (N ureico + N dell'ureaformaldei- de) × 0,026 650 Sospensione di conci- 3%N Azoto nelle forme d'azoto da Se una delle forme d’azoto 2, Prodotto ottenuto per I concimi non possono me NPK * 1 a 4 (art. 8) 3 e 4 raggiunge almeno l’1 %, via chimica o per so- contenere scorie Thomas, 4 % P2O5 Fosfato con solubilità 1 (art. essa deve essere dichiarata spensione in acqua fosfato alluminocalcico, 9) Se il P2O5 solubile in acqua è fosfati calcinati, fosfati
4 % K2O inferiore al 2 %, si deve di- parzialmente solubilizzati
Ossido di potassio solubile in o fosfati naturali acqua chiarare soltanto la solubilità 2 totale 20 % Se il P2O5 solubile in acqua è superiore al 2 %, si devono di- chiarare la solubilità 3 e il te- nore di P2O5 solubile in acqua Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026
6
232
O sul libro dei concimi RU 2018
Concimi minerali composti Allegato 1, parte 2
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano il tipo, Valutazione; altre prescrizioni Composizione; modo di pre- Disposizioni particolari (percentuale in forma e solubilità degli elementi nu- parazione massa) tritivi
1 2 3 4 5 6 7
651 Sospensione di conci- 5%N Azoto nelle forme d'azoto da Almeno il 25 % dell'azoto de- Prodotto ottenuto per I concimi non possono me NPK con ureafor- 1 a 4 e 7 (art. 8) ve provenire dalla forma d'a- via chimica o per so- contenere scorie Thomas, maldeide * 4 % P2O5 Fosfato con solubilità da 1 a zoto 7. Almeno 3/5 della for- spensione in acqua, sot- fosfato alluminocalcico, 3, 8 e 9 (art. 9) ma d’azoto 7 devono essere to forma stabile a pres- fosfati calcinati, fosfati
4 % K2O solubili in acqua calda sione atmosferica e parzialmente solubilizzati
Ossido di potassio solubile in contenente urea formal- o fosfati naturali acqua Se una delle forme d’azoto 2, totale 20 % 3 e 4 raggiunge almeno l’1 %, deide essa deve essere dichiarata Se il P2O5 solubile in acqua è inferiore al 2 %, si deve di- chiarare soltanto la solubilità 2 Se il P2O5 solubile in acqua è superiore al 2 %, si devono di- chiarare la solubilità 3 e il te- nore di P2O5 solubile in acqua Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026 730 Soluzione di concime 3%N Azoto nelle forme d'azoto da Tenore massimo di biureto: N Prodotto ottenuto per NP * 1 a 4 (art. 8) ureico × 0,026 via chimica o per disso- 5 % P2O5 Fosfato con solubilità 1 (art. Se una delle forme d’azoto 2, luzione in acqua, sotto 9) 3 e 4 raggiunge almeno l’1 %, forma stabile a pressio- totale 18 % essa deve essere dichiarata ne atmosferica
7 233
O sul libro dei concimi RU 2018
Concimi minerali composti Allegato 1, parte 2
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano il tipo, Valutazione; altre prescrizioni Composizione; modo di pre- Disposizioni particolari (percentuale in forma e solubilità degli elementi nu- parazione massa) tritivi
1 2 3 4 5 6 7
731 Soluzione di concime 5%N Azoto nelle forme d'azoto da Almeno il 25 % dell'azoto de- Prodotto ottenuto per NP con ureaformaldei- 1 a 4 e 7 (art. 8) ve provenire dalla forma d'a- via chimica o per disso- de * 5 % P2O5 Fosfato con solubilità 1 (art. zoto 7 luzione in acqua, sotto 9) Tenore massimo di biureto: (N forma stabile a pressio- totale 18 % ureico + N dell'ureaformaldei- ne atmosferica e conte- de) × 0,026 nente urea formaldeide Se una delle forme d’azoto 2,
3 e 4 raggiunge almeno l’1 %,
essa deve essere dichiarata 740 Sospensione di conci- 3%N Azoto nelle forme d'azoto da Tenore massimo di biureto: N Prodotto ottenuto per I concimi non possono me NP * 1 a 4 (art. 8) ureico × 0,026 via chimica o per disso- contenere scorie Thomas, 5 % P2O5 Fosfato con solubilità da 1 a Se una delle forme d’azoto 2, luzione in acqua, sotto fosfato alluminocalcico, 3 (art. 9) 3 e 4 raggiunge almeno l’1 %, forma stabile a pressio- fosfati calcinati, fosfati totale 18 % essa deve essere dichiarata ne atmosferica parzialmente solubilizzati o fosfati naturali Se il P2O5 solubile in acqua è inferiore al 2 %, si deve di- chiarare soltanto la solubilità 2 Se il P2O5 solubile in acqua è superiore al 2 %, si devono di- chiarare la solubilità 3 e il te- nore di P2O5 solubile in acqua
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Concimi minerali composti Allegato 1, parte 2
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano il tipo, Valutazione; altre prescrizioni Composizione; modo di pre- Disposizioni particolari (percentuale in forma e solubilità degli elementi nu- parazione massa) tritivi
1 2 3 4 5 6 7
741 Sospensione di conci- 5%N Azoto nelle forme d'azoto da Almeno il 25 % dell'azoto de- Prodotto ottenuto per I concimi non possono me NP con urea for- 1 a 4 e 7 (art. 8) ve provenire dalla forma d'a- via chimica o per so- contenere scorie Thomas, maldeide * 5 % P2O5 Fosfato con solubilità da 1 a zoto 7. Almeno 3/5 della for- spensione in acqua, sot- fosfato alluminocalcico, 3 (art. 9) ma d’azoto 7 devono essere to forma stabile a pres- fosfati calcinati, fosfati totale 18 % solubili in acqua calda sione atmosferica e parzialmente solubilizzati Tenore massimo di biureto: (N contenente urea formal- o fosfati naturali ureico + N dell'ureaformaldei- deide de) × 0,026 Se una delle forme d’azoto 2,
3 e 4 raggiunge almeno l’1 %,
essa deve essere dichiarata Se il P2O5 solubile in acqua è inferiore al 2 %, si deve di- chiarare soltanto la solubilità 2 Se il P2O5 solubile in acqua è superiore al 2 %, si devono di- chiarare la solubilità 3 e il te- nore di P2O5 solubile in acqua 770 Soluzione di concime 3%N Azoto nelle forme d'azoto da Tenore massimo di biureto: N Prodotto ottenuto per NK * 1 a 4 (art. 8) ureico × 0,026 via chimica o per disso- 5 % K2O Ossido di potassio solubile in Se una delle forme d’azoto 2, luzione in acqua, sotto acqua 3 e 4 raggiunge almeno l’1 %, forma stabile a pressio- totale 15 % essa deve essere dichiarata ne atmosferica
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Concimi minerali composti Allegato 1, parte 2
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano il tipo, Valutazione; altre prescrizioni Composizione; modo di pre- Disposizioni particolari (percentuale in forma e solubilità degli elementi nu- parazione massa) tritivi
1 2 3 4 5 6 7
780 Soluzione di concime 5%N Azoto nelle forme d'azoto da Almeno il 25 % dell'azoto de- Prodotto ottenuto per NK con ureaformaldei- 1 a 4 (art. 8) ve provenire dalla forma d'a- via chimica o per disso- de * 5 % K2O Ossido di potassio solubile in zoto 7 luzione in acqua, sotto acqua Tenore massimo di biureto: (N forma stabile a pressio- totale 15 % ureico + N dell'ureaformaldei- ne atmosferica e conte- de) × 0,026 nente urea formaldeide Se una delle forme d’azoto 2,
3 e 4 raggiunge almeno l’1 %,
essa deve essere dichiarata 790 Sospensione di conci- 3%N Azoto nelle forme d'azoto da Tenore massimo di biureto: N Prodotto ottenuto per me NK * 1 a 4 (art. 8) ureico × 0,026 via chimica o per so- 5 % K2O Ossido di potassio solubile in Se una delle forme d’azoto 2, spensione in acqua acqua 3 e 4 raggiunge almeno l’1 %, totale 18 % essa deve essere dichiarata 791 Sospensione di conci- 5%N Azoto nelle forme d'azoto da Almeno il 25 % dell'azoto de- Prodotto ottenuto per me NK con ureafor- 1 a 4 e 7 (art. 8) ve provenire dalla forma d'a- via chimica o per so- maldeide * 5 % K2O Ossido di potassio solubile in zoto 7. Almeno 3/5 della for- spensione in acqua, sot- acqua ma d’azoto 7 devono essere to forma stabile a pres- totale18 % solubili in acqua calda sione atmosferica e Tenore massimo di biureto: (N contenente urea formal- ureico + N dell'ureaformaldei- deide de) × 0,026 Se una delle forme d’azoto 2,
3 e 4 raggiunge almeno l’1 %,
essa deve essere dichiarata
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Concimi minerali composti Allegato 1, parte 2
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano il tipo, Valutazione; altre prescrizioni Composizione; modo di pre- Disposizioni particolari (percentuale in forma e solubilità degli elementi nu- parazione massa) tritivi
1 2 3 4 5 6 7
840 Soluzione di concime 5 % P 2 O5 Fosfato con solubilità 1 (art. Prodotto ottenuto per PK * 9) via chimica o per disso-
5 % K2O Ossido di potassio solubile in luzione in acqua
acqua totale 18 % 850 Sospensione di conci- 5 % P 2 O5 Fosfato con solubilità da 1 a Se il P2O5 solubile in acqua è Prodotto ottenuto per I concimi non possono me PK * 3 (art. 9) inferiore al 2 %, si deve di- via chimica o per disso- contenere scorie Thomas, 5 % K2O Ossido di potassio solubile in chiarare soltanto la solubilità 2 luzione in acqua fosfato alluminocalcico, acqua Se il P2O5 solubile in acqua è fosfati calcinati, fosfati totale 18 % superiore al 2 %, si devono di- parzialmente solubilizzati chiarare la solubilità 3 e il te- o fosfati naturali nore di P2O5 solubile in acqua
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Parte 3, titoli (concerne soltanto il testo tedesco) nonché n. 921 e 925 Concimi organici e organo-minerali Allegato 1, parte 3
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; altre prescrizioni Composizione; modo di pre- Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità degli parazione massa) elementi nutritivi
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N. 921 Concerne soltanto il testo tedesco N. 925 Concerne soltanto il testo francese
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Parte 4 n. 1
1. Agenti chelanti:
Acidi o sali di sodio, potassio od ammonio di: EDTA Acido etilendiamminotetraacetico C10H16O8N2 HEEDTA Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico C10H18O7N2 DTPA Acido dietilentriammoniopentaacetico C14H23O10N3 EDDHA [o,o] Acido etilendiammino-di (o-idrossifenilacetico) C18H20O6N2 EDDHA [o,p] Acido etilendiammino-N-(o-idrossifenilacetico) C18H20O6N2 EDDCHA Acido etilendiammino-di (5-carbossi-2-idrossifenil acetico) C20H20O10N2 EDDHMA[o,o] Acido etilendiammino-di (o-idrossi-o-metilfenilacetico) C20H24O6N2 EDDHMA [o,p] Acido etilendiammino-di (o-idrossi-p-metilfenilacetico) C20H24O6N2 EDDHSA Acido etilendiammino-di (2-idrossi-5-sulfofenilacetico) e i suoi prodotti di condensazione C18H20O12S2 + n* (C12H14O8N2S) IDHA Acido iminodisuccinico C8H11O8N HBED Acido N,N'-di(2- idrossibenzil)etilendiammina-N,N'- diacetico C20H24N2O6 TMHBED1 Acido trimetilendiammino-N, N-bis-(O-idrossibenzil)-N, N-diacetico C21H26O6N2 NTA1 Acido nitrilotriacetico C6H9O6N [S, S] EDDS [S,S]-acido etilendiammino succinico C10H16O8N2
1 Non per i concimi CE
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Parte 4, n. 2
2. Agenti complessanti:
Gli agenti complessanti seguenti sono autorizzati unicamente nei prodotti destinati all'irrigazione fertilizzante e/o all'applicazione fogliare, fatti salvi il lignosulfonato di zinco, il lignosulfonato di ferro, il lignosulfonato di rame e il lignosulfonato di manganese, che possono essere applicati direttamente al suolo. Acidi o sali di sodio, potassio od ammonio di: LS Acido lignosolfonico – HEDPA2 Acido organofosforico (1-idrossietilden)difosforico C2H8O7P2 Acido citrico2 C6H8O7 HGA Acido eptagluconico C7H14O8
2 Non per i concimi CE
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Parte 4, n. 1011, 1012 e 1410
Concimi con microelementi Allegato 1, parte 4
N. Denominazione del tipo Tenori minimi (percentuale Componenti che deter- Valutazione; altre prescrizioni Composizione; modo di Disposizioni particolari in massa) minano il tipo, forma e preparazione solubilità degli elementi nutritivi
1 2 3 4 5 6 7
1011 La denominazione del 0,01 % B Microelementi valutati Come dagli articoli
tipo di concime, ad ec- 0,01 % Cu come tenore totale corrispondenti: ag- cezione del concime 0,5 % Fe giunta di microe- miscelato a base di tor- 0,1 % Mn lementi ba, va completata con 0,001 % Mo, o la dicitura «con mi- 0,01 % Zn croelementi» o con la preposizione «con», seguita dai nomi dei microelementi presenti o dal loro simbolo chi- mico secondo l'ordine stabilito nella colonna 3
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Concimi con microelementi Allegato 1, parte 4
N. Denominazione del tipo Tenori minimi (percentuale Componenti che deter- Valutazione; altre prescrizioni Composizione; modo di Disposizioni particolari in massa) minano il tipo, forma e preparazione solubilità degli elementi nutritivi
1 2 3 4 5 6 7
1012 La denominazione del 0,01 % B Microelementi valutati Come dagli articoli
tipo di concime a base 0,01 % Fe, o come tenore totale corrispondenti: ag- di torba va completata 0,003 % Cu giunta di microe- con la dicitura «con lementi microelementi» o con la preposizione «con», seguita dai nomi dei microelementi presenti o dal loro simbolo chi- mico secondo l'ordine stabilito nella colonna 3 N. 1410 Concerne soltanto il testo tedesco
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Parte 5, n. 1740, 1750, 1820 e 1910 Ammendanti Allegato 1, parte 5
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determina- Valutazione; altre prescrizioni Composizione; modo di Disposizioni particolari (percentuale in no tipo, forma e solubilità preparazione massa) degli elementi nutritivi
1 2 3 4 5 6 7 1740 Calce mista * Calcio totale Valore neutralizzante tenore Miscelando i tipi di Il tenore di ossido di magnesio minimo di carbonato: 15 %, concimi 1710 a 1730 deve essere dichiarato se è ≥3 %. tenore massimo di carbonato: Se MgO è ≥5 % si deve aggiun-
90 % gere «magnesifera» alla denomi-
nazione del tipo. I risultati dell'incubazione del suo- lo possono essere dichiarati. N. 1750 Concerne soltanto il testo francese
1820 Ammendanti organici 10 % SO Sostanza organica Al massimo il 3 % di una o Trattamento di so- più delle sostanze seguenti: stanze di origine ve- azoto, fosfato, potassio e zolfo getale, animale o mi- crobica
1910 Ammendanti organo- 10 % SO Sostanza organica Al massimo il 3 % di una o Trattamento di so- minerali più delle sostanze seguenti: stanze di origine ve- azoto, fosfato, potassio e zolfo getale, animale o mi- crobica e aggiunta di componenti minerali
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Parte 6, n. 2010 (concerne soltanto il testo tedesco)
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