Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM Direzione
Adeguamento dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Gennaio 2018
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
IDP IndiceAntrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet
1. Commento
législatif all’articolo LEtr". Ouverture de la 87 procédure de consultation
capoverso 1quinquies OASA
Art. 87 cpv. 1quinquies Nel quadro dell’ultima revisione totale dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di na- tura biometrica1 è stato adeguato anche l’articolo 87 dell’ordinanza sull’ammissione, il sog- giorno e l’attività lucrativa (OASA)2. La disposizione disciplina il rilevamento dei dati per stabi- lire l’identità in virtù dell’articolo 102 capoversi 1 e 2 LStr. Tra le altre cose vengono rilevate impronte digitali e fotografie, che vengono confrontate con la banca dati AFIS. Oggi un’autorità può incaricare la SEM di eseguire un confronto AFIS con questi dati, di valutare i risultati del confronto e di inoltrarli all’autorità committente (art. 87 cpv. 1quinquies OASA). È stato optato per questo modo di procedere giacché la lettura dei risultati del confronto forniti dai Servizi AFIS DNA richiede conoscenze tecniche specifiche. La SEM è pertanto stata incaricata di preparare queste comunicazioni in vista dell’inoltro all’autorità cantonale committente (art. 87 cpv. 1quin- quies OASA). Tuttavia il servizio della SEM incaricato di preparare queste comunicazioni è raggiungibile uni- camente durante gli usuali orari lavorativi e, per ragioni operative, è in grado di garantire la preparazione dei risultati del confronto unicamente entro determinate fasce orarie. Nella pra- tica è emerso che questo modo di procedere non consente di rispondere pienamente alle esi- genze delle autorità cantonali in materia di migrazione. Alcuni servizi migratori preferirebbero peraltro potenziare la collaborazione in essere con la polizia cantonale, ovvero far leva sul know-how tecnico disponibile internamente. Pertanto il riveduto articolo 87 capoverso 1quinquies OASA prevede che l’organo designato dalla SEM d’intesa con l’autorità committente (in funzione della situazione può trattarsi della polizia cantonale, dell’autorità committente stessa [se dispone del know-how specifico necessario] oppure della SEM) prepara i risultati del confronto e li inoltra all’autorità committente.
2. Conseguenze per la Confederazione e i
Cantoni Il progetto non ha ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione e dei Can- toni.
3. Aspetti giuridici
Le modifiche apportate all’ordinanza sono compatibili con il diritto internazionale nonché con la normativa Schengen e Dublino e i rispettivi sviluppi.