Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell’economia SECO Direzione
Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito
Rapporto esplicativo concernente il progetto posto in consultazione
15 maggio 2019
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Indice 1 Presentazione del progetto .............................................................................. 3
1.1 Contesto ............................................................................................................. 3 1.2 Panoramica dei pertinenti accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE ....................... 6 1.3 La nuova regolamentazione ................................................................................ 9 1.4 Valutazione della soluzione proposta ................................................................ 11 2 Commento ai singoli articoli .......................................................................... 12
2.1 Commento alle disposizioni generali dell’Accordo commerciale ........................ 12 2.2 Commento agli allegati all’Accordo commerciale .............................................. 14
2.3 Commento alle disposizioni dell’Accordo aggiuntivo tra la Confederazione
Svizzera, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo alcune disposizioni dell’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ................................................................................................ 19 3 Ripercussioni .................................................................................................. 19 3.1 Ripercussioni per l’economia ............................................................................ 19 3.2 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i comuni .............. 20
4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio
federale ............................................................................................................ 21 5 Aspetti giuridici............................................................................................... 21
5.1 Costituzionalità ................................................................................................. 21 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera ................................ 21 5.3 Validità per il Principato del Liechtenstein ......................................................... 21 5.4 Forma dell’atto .................................................................................................. 22 5.5 Entrata in vigore e applicazione provvisoria ...................................................... 22
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1 Presentazione del progetto
1.1 Contesto
Il 23 giugno 2016, il 51,9 per cento degli elettori britannici si è espresso a favore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (UE). In seguito all’esito di questo referendum, il 29 marzo 2017 il Governo britannico ha notificato formalmente la sua decisione di recedere dall’UE. Ai sensi dell’articolo 50 del Trattato sull’UE (GU C 326 del 26.10.2012), questo ha dato inizio a un periodo di due anni finalizzato alla negoziazione e alla conclusione di un accordo che disciplini le modalità di recesso del Regno Unito dall’UE («Brexit»). Il Consiglio europeo può, d’intesa con lo Stato membro interessato, decidere all’unanimità di prorogare tale termine (conformemente all’art. 50 del Trattato sull’UE), e lo ha fatto il 10 aprile 2019 per la seconda volta. Dal punto di vista economico, il Regno Unito rappresenta un partner importante per la Svizzera, tanto che nel 2018 il mercato britannico occupava il sesto posto nella classifica dei principali Paesi per le esportazioni svizzere (8,8 mia. CHF) e l’ottavo per quanto riguarda le importazioni (7,7 mia. CHF)1. Al momento, le relazioni commerciali tra i due Paesi si basano essenzialmente sugli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE, i quali cesseranno però di essere applicabili al Regno Unito in seguito al recesso di quest’ultimo dall’UE. A ottobre 2016, il Consiglio federale si è prefissato l’obiettivo di mantenere per quanto possibile invariati, dopo il recesso del Regno Unito dall’UE, i diritti e gli obblighi attualmente esistenti tra la Svizzera e il Regno Unito e, se del caso, di ampliarli in determinati ambiti (strategia «Mind the Gap»). L’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito: «Accordo commerciale»)2, così come altri accordi nei settori del trasporto aereo, del trasporto stradale, delle assicurazioni, dell’ammissione sul mercato del lavoro e dei diritti acquisiti dei cittadini3, si iscrivono in questo contesto. L’Accordo commerciale è stato sottoscritto l’11 febbraio 2019 a Berna da parte del consigliere federale Guy Parmelin e del ministro britannico per il commercio internazionale Liam Fox. Tale accordo riprende, nella misura del possibile, i diritti e gli obblighi economici e commerciali di cui agli accordi tra la Svizzera e l’UE e prevede l’avvio di consultazioni esplorative finalizzate allo sviluppo delle relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito. Viste le incertezze persistenti in merito all’uscita del Regno Unito dall’UE e l’eventualità di un recesso disordinato, il Consiglio federale ha convenuto che l’Accordo commerciale debba essere applicato a titolo provvisorio in conformità all’articolo 7b della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)4 (cfr. cap. 2.1). Le commissioni della politica estera (CPE), consultate a riguardo a inizio 2019 (la CPE-N in data 15.01.2019; la CPE-S in data 01.02.2019), hanno dato parere positivo in merito a un’applicazione provvisoria dell’Accordo commerciale a partire dal recesso del Regno Unito dall’UE.
1 Cifre provvisorie che non tengono conto di metalli preziosi, pietre preziose (gemme), oggetti d’arte e di antiquariato. 2 Il presente Accordo è accompagnato da una dichiarazione comune finalizzata all’adozione di un approccio
trilaterale in materia di norme di origine (cfr. cap. 2.2.1). Inoltre, è stato concluso un accordo aggiuntivo che estende al Principato del Liechtenstein alcune disposizioni dell’Accordo commerciale ai sensi del Trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein. Per ragioni di semplicità, se non altrimenti specificato, s’intendono d’ora in poi con «Accordo commerciale» tutti e tre i testi appena menzionati. 3 L’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini è stato a sua volta sottoposto a consultazione pubblica
(https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/procedure-consultazione.html). 4 RS 172.010
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In tal modo è possibile scongiurare ogni rischio di vuoto giuridico nell’ambito delle relazioni commerciali con il Regno Unito, tenuto conto dei diversi scenari plausibili che vanno a delinearsi in ragione delle incertezze che ancora permangono quanto ai rapporti tra il Regno Unito e l’UE (cfr. fig. 1).
1.1.1 Scenario di recesso ordinato del Regno Unito dall’UE («deal»)
A novembre 2018, i negoziati tra il Regno Unito e l’UE si sono conclusi con un accordo in cui vengono definite le modalità di recesso del Regno Unito dall’UE (di seguito: «Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE»; «Withdrawal Agreement» in inglese). Nello specifico, tale accordo prevede la possibilità di una fase transitoria con inizio il giorno del recesso5 e termine a fine 2020 (prorogabile una sola volta). Qualora l’accordo dovesse essere sottoscritto da entrambe le Parti, il giorno dell’uscita del Regno Unito dall’UE verrebbe quindi avviata questa fase transitoria, durante la quale il Regno Unito continuerebbe a far parte del mercato interno europeo e dell’unione doganale, senza tuttavia godere più dei diritti di codecisione. Gli accordi dell’UE con gli Stati terzi, come gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE, resterebbero applicabili al Regno Unito. In questo caso, l’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito entrerebbe quindi in vigore al termine della fase transitoria e costituirebbe la base per le relazioni economiche e commerciali tra le Parti fino a quando queste non potranno concludere nuovi accordi commerciali.
1.1.2 Scenario di recesso disordinato del Regno Unito dall’UE («no-deal»)
Alla luce delle incertezze che ancora permangono quanto alla ratifica dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, non è possibile escludere l’eventualità di un mancato avvio della fase transitoria nonché di una mancata definizione delle modalità di uscita del Regno Unito (recesso «disordinato»), il che risulterebbe nell’assenza di una base contrattuale su cui fondare le relazioni tra il Regno Unito e l’UE («no-deal»). In tal caso, a partire dal giorno dell’uscita del Regno Unito dall’UE, troverebbe applicazione, a titolo provvisorio, l’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito. Questo permetterebbe di mantenere in larga misura invariati i diritti e gli obblighi attualmente esistenti tra la Svizzera e il Regno Unito in ambito economico e commerciale. Il 10 aprile il Consiglio europeo ha acconsentito a una proroga del termine di recesso del Regno Unito dall’UE al 31 ottobre 2019, pertanto lo scenario «no-deal» potrà configurarsi solo a partire da quella data.6
5 La data di recesso era stata inizialmente fissata al 29 marzo 2019. Il Consiglio europeo, su decisione unanime dei
suoi membri, può però prorogare tale termine (secondo l’art. 50 del Trattato sull’UE). Il 21 marzo 2019, ha quindi deciso di prorogarlo fino al 12 aprile 2019 (nell’eventualità, nel frattempo verificatasi, che la Camera dei comuni respingesse, da lì al 29 marzo 2019, l’Accordo di recesso UK-UE). Il 10 aprile 2019, il Consiglio europeo ha accettato una nuova proroga di questo termine. La data di recesso è attualmente fissata al più tardi al 31 ottobre 2019. In caso di ratifica dell’accordo di recesso UK-UE prima di questa data, l’uscita del Regno Unito dall’UE prenderà effetto il primo giorno del mese seguente la ratifica. 6 Eccezion fatta per l’improbabile scenario in cui il Regno Unito, venendo meno ai suoi obblighi, non dovesse
indire una votazione europea il 23 maggio 2019 (in ragione della sua permanenza temporanea nell’UE). In questo caso l’uscita del Regno Unito prenderebbe effetto il 1° giugno 2019.
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Figura 1: Scenari e applicazione dell’Accordo commerciale
1.1.3 Altri scenari
Alla luce del fatto che il Parlamento britannico ha respinto all’inizio del 2019 per tre volte l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE e delle discussioni in corso tra i partiti maggioritari, non è da escludere l’eventualità di uno scenario diverso da quelli illustrati. Il testo dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, indipendentemente dallo scenario che si configurerà, rappresenta comunque una valida soluzione per il momento in cui gli accordi tra la Svizzera e l’UE cesseranno di essere applicabili al Regno Unito. L’Accordo stesso prevede inoltre espressamente la possibilità di sostituire alcune sue disposizioni (in conformità alla ripartizione nazionale delle competenze e nel rispetto della consueta procedura di autorizzazione) per rendere conto, in particolare, degli sviluppi più recenti.
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1.2 Panoramica dei pertinenti accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE
Molti degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE riguardano le relazioni economiche e commerciali tra le Parti. Il loro effetto è quello di limitare e scongiurare ostacoli agli scambi e discriminazioni nel quadro delle relazioni commerciali bilaterali. Contestualmente, in alcuni settori, questi accordi hanno creato, per gli operatori economici svizzeri, condizioni analoghe a quelle in vigore sul mercato interno europeo (fondate su un’armonizzazione delle norme o sul riconoscimento dell’equivalenza tra norme svizzere ed europee). Dieci di questi accordi sono ritenuti pertinenti nel contesto delle relazioni economiche e commerciali. Si tratta di sei accordi, due accordi in forma di scambi di lettere tra la Svizzera e l’UE e due accordi aggiuntivi che mirano a estendere alcune disposizioni degli accordi bilaterali al Principato del Liechtenstein ai sensi del Trattato di unione doganale del 29 marzo 19237 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (di seguito: «Trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein»).
1.2.1 Accordo in forma di scambi di lettere del 21 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea nei settori dell’agricoltura e della pesca
Fatta salva un’unica eccezione, lo scambio di lettere allegato all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (CEE) del 19728 non è più rilevante o è stato sostituito da nuove disposizioni nel quadro degli scambi tra la Svizzera e l’UE. Si tratta per lo più di concessioni o dichiarazioni d’intenti in materia di prodotti agricoli che sono state riprese nell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (cfr. cap. 1.2.6). L’unica eccezione riguarda la concessione fatta dall’UE alla Svizzera per quanto riguarda i pesci d’acqua dolce. Sulla base dell’allegato I alla lettera della CEE alla Svizzera del 21 luglio 1972, l’UE continua ancora oggi a concedere alla Svizzera l’importazione di determinati pesci d’acqua dolce a dazio zero (codice NC 0302.8910).
1.2.2 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
economica europea
L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 1972 (di seguito: «Accordo di libero scambio del 1972»)9 istituisce una zona di libero scambio per i prodotti industriali e disciplina lo scambio dei prodotti agricoli trasformati. In virtù di tale accordo, i prodotti industriali possono circolare in regime di esenzione doganale tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE, a patto che abbiano carattere originario (cfr. Protocollo n. 310 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa). L’Accordo di libero scambio del 1972 vieta inoltre ogni forma di restrizione quantitativa (contingenti) od ogni altra misura suscettibile di produrre effetti equivalenti (p. es. discriminazione in materia di modalità di vendita). Il Protocollo n. 211 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati prevede infine il trattamento preferenziale di questi prodotti.
7 RS 0.631.112.514
8 RS 0.632.401
9 RS 0.632.401
10 RS 0.632.401.3
11 RS 0.632.401.2
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1.2.3 Accordo addizionale del 22 luglio 1972 sulla validità per il Principato di
Liechtenstein dell’Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera del 22 luglio 1972
L’Accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera (di seguito: «Accordo addizionale trilaterale all’Accordo di libero scambio del 1972»)12 conferisce validità per il Principato del Liechtenstein a tutte le disposizioni dell’Accordo di libero scambio del 1972, ai sensi del Trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein.
1.2.4 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici
L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (di seguito: «Accordo sugli appalti pubblici»)13 estende il campo di applicazione dell’Accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 15 aprile 199414, offrendo alle imprese svizzere ed europee l’accesso a mercati supplementari. L’obbligo di pubblicare bandi di gara per appalti pubblici o servizi di costruzione in conformità alle norme dell’OMC è esteso a comuni e distretti nonché a imprese pubbliche o private per acquisti in determinati settori (p. es. operatori ferroviari e di approvvigionamento energetico).
1.2.5 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità
L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (di seguito: «Accordo sul reciproco riconoscimento»)15 disciplina il riconoscimento reciproco tra la Svizzera e l’UE degli esami di conformità per i prodotti industriali, necessari a stabilire se un prodotto soddisfa le norme in vigore e le condizioni in materia di immissione sul mercato. L’Accordo sul reciproco riconoscimento sancisce inoltre che le procedure di certificazione e autorizzazione necessarie devono essere svolte soltanto una volta e garantisce agli attori economici svizzeri, in 20 settori, condizioni di accesso al mercato europeo analoghe a quelle in vigore per i concorrenti europei.
1.2.6 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea sul commercio di prodotti agricoli
L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (di seguito: «Accordo agricolo»)16 agevola lo scambio di tali prodotti tra la Svizzera e l’UE. Esso disciplina l’abolizione di ostacoli tariffari (contingenti all’importazione e dazi doganali) e non (requisiti per i prodotti e disposizioni in materia di omologazione) in alcuni settori di produzione. Sul piano tariffario, l’Accordo agricolo liberalizza completamente il mercato del formaggio e prevede concessioni doganali reciproche in tutta una serie di settori (p. es. prodotti ortofrutticoli, orticoltura, prodotti a base di carne); sul piano non tariffario, è riconosciuta l’equivalenza di alcuni requisiti tecnici nei settori fitosanitario, dell’alimentazione degli animali, delle sementi, dell’agricoltura biologica e del vino e delle bevande spiritose nonché dei requisiti di qualità per i prodotti ortofrutticoli. L’allegato 11, noto anche come
12 RS 0.632.401.6
13 RS 0.172.052.68
14 RS 0.632.231.422
15 RS 0.946.526.81
16 RS 0.916.026.81
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«Accordo veterinario», istituisce inoltre uno spazio veterinario comune tra la Svizzera e l’UE, abolendo la necessità di controlli veterinari di confine. Infine, l’Accordo agricolo protegge tutta una serie di denominazioni di derrate alimentari e prodotti agricoli (DOP e IGP) nel territorio della Svizzera e dell’UE.
1.2.7 Accordo in forma di scambio di lettere del 14 dicembre 2000 tra la Comunità europea e ciascuno dei Paesi dell’EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell’immissione sul territorio doganale della comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco) L’Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e ciascuno dei Paesi dell’EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema generalizzato di preferenze (Norvegia e Svizzera) (di seguito: «SGP-scambio di lettere»)17 prevede la possibilità del mantenimento della preferenza tariffaria in favore dei Paesi beneficiari anche dopo un trasbordo o un’ulteriore lavorazione nonché del reciproco riconoscimento dei certificati di origine.
1.2.8 Accordo di cooperazione del 26 ottobre 2004 fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari
L’Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (di seguito: «Accordo antifrode»)18 migliora le condizioni in materia di cooperazione tra la Svizzera, l’UE e i suoi Stati membri nella lotta al contrabbando e ad altri casi di evasione in materia di fiscalità indiretta (p. es. dazi doganali, imposta sul valore aggiunto, imposte di consumo), di sovvenzioni e di appalti pubblici e prevede un’assistenza sia di tipo amministrativo che di tipo giudiziario.
1.2.9 Accordo aggiuntivo del 27 settembre 2007 fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli
L’Accordo aggiuntivo fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (di seguito: «Accordo aggiuntivo trilaterale all’Accordo agricolo»)19 conferisce validità per il Principato del Liechtenstein alle pertinenti disposizioni dell’Accordo agricolo, ai sensi del Trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein.
17 RS 0.632.401.021
18 RS 0.351.926.81
19 RS 0.916.026.812
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1.2.10 Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (di seguito: «Accordo sulla sicurezza doganale»)20 semplifica i controlli e le formalità negli scambi di merci tra la Svizzera e l’UE e disciplina la cooperazione in materia di sicurezza doganale. Nel settore del traffico transfrontaliero di merci, l’Accordo sulla sicurezza doganale determina una semplificazione e un’accelerazione delle formalità e dei controlli doganali, in particolare attraverso il riconoscimento reciproco dell’equivalenza di controlli e documenti. Quanto alla sicurezza doganale, l’accordo riserva alla Svizzera lo stesso trattamento riservato agli Stati membri dell’UE, esentandola dall’applicazione delle misure valide in materia per gli Stati terzi in seno all’UE, come l’obbligo di dichiarazione preventiva delle importazioni.
1.3 La nuova regolamentazione
L’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito incorpora in un unico testo i diritti e gli obblighi economici e commerciali di cui ai pertinenti accordi tra la Svizzera e l’UE (cfr. cap. 1.2). Tale accordo è accompagnato da un accordo aggiuntivo tra la Svizzera, il Regno Unito e il Principato del Liechtenstein il cui scopo è quello di estendere le disposizioni rilevanti in materia al territorio di quest’ultimo, ai sensi del Trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein. Tali accordi permettono di scongiurare ogni rischio di vuoto giuridico nell’ambito delle relazioni economiche e commerciali con il Regno Unito a partire dal momento in cui gli accordi bilaterali pertinenti tra la Svizzera e l’UE cesseranno di applicarsi a quest’ultimo, indipendentemente da come UE e Regno Unito imposteranno il recesso. L’Accordo commerciale garantisce la continuità di gran parte delle attuali disposizioni degli accordi pertinenti tra la Svizzera e l’UE. In particolare, esso copre il campo di applicazione dell’Accordo di libero scambio del 1972, dell’Accordo sugli appalti pubblici, dell’Accordo antifrode e delle disposizioni tariffarie e in materia di protezione delle indicazioni geografiche di cui all’Accordo agricolo (cfr. fig. 2) e contempla tre dei venti settori di cui all’Accordo sul reciproco riconoscimento (coprendo così circa il 75 % degli scambi bilaterali cui questo si applica). L’Accordo commerciale garantisce la massima continuità dei diritti e degli obblighi della Svizzera e del Regno Unito esistenti in virtù dell’appartenenza del Regno Unito all’UE e degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE. Attraverso questo strumento internazionale, le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni di cui agli accordi incorporati, anche qualora contengano riferimenti al diritto UE e il Regno Unito non sia più un suo Stato membro. Se, a titolo esemplificativo, l’Accordo sul reciproco riconoscimento fa riferimento al diritto UE e alle norme equivalenti del diritto svizzero, nei confronti della Svizzera il Regno Unito è tenuto ad applicare il diritto nazionale corrispondente al diritto UE. Questa soluzione comporta un vantaggio per la Svizzera: l’equivalenza tra le norme di diritto nazionale del Regno Unito e le norme del diritto UE non deve essere obbligatoriamente verificata e ciò garantisce la continuità dei diritti e degli obblighi. L’Accordo commerciale permette quindi agli attori economici di continuare a fare riferimento a normative europee (già note).
20 RS 0.631.242.05
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In alcuni ambiti, gli accordi tra la Svizzera e l’UE eccedono la portata delle disposizioni degli accordi di libero scambio, andando a creare condizioni analoghe a quelle del mercato interno. L’Accordo sulla sicurezza doganale, così come alcuni settori di pertinenza dell’Accordo agricolo («Accordo veterinario» incluso) e alcuni capitoli dell’Accordo sul reciproco riconoscimento, si fondano sull’armonizzazione con le norme europee o sul riconoscimento dell’equivalenza tra norme svizzere ed europee; ora, non essendo ancora note quali saranno le relazioni tra l’UE e il Regno Unito in questi settori, è stato disposto che, eccezion fatta per la durata di un’eventuale fase transitoria, l’Accordo e parti d’accordo summenzionati non troveranno applicazione nell’ambito delle relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito (cfr. Figura 2). Tuttavia, l’Accordo commerciale prevede un meccanismo che permetterà un’applicazione di questi accordi nei settori in questione nel caso in cui le condizioni necessarie a tal fine fossero soddisfatte, ossia qualora il Regno Unito e l’UE dovessero raggiungere accordi al riguardo.
L’Accordo commerciale comincerà ad applicarsi nel momento in cui gli accordi bilaterali pertinenti tra la Svizzera e l’UE cesseranno di essere applicabili al Regno Unito. In caso di recesso disordinato del Regno Unito dall’UE, l’Accordo commerciale comincerà ad applicarsi, a titolo provvisorio, a partire dalla data di uscita del Regno Unito dall’UE. Se l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE dovesse essere sottoscritto dalle Parti e dovesse prendere avvio la fase transitoria, è previsto che l’Accordo commerciale entrerà in vigore al termine di tale fase. Al fine di conservare le relazioni esistenti tra di esse, l’Accordo commerciale contempla la possibilità per le Parti, sotto forma di una clausola di revisione, di sostituire, modernizzare o sviluppare l’Accordo e dar conto così della futura politica commerciale del Regno Unito nonché estenderne la portata. I settori del commercio di servizi e della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare, figurano tra i settori addizionali contemplati in questo contesto.
L’Accordo pubblicato nella Raccolta ufficiale sarà aggiornato a fronte di eventuali modifiche, integrazioni e sviluppi. Nel caso in cui, ad esempio, si verificassero i presupposti e il comitato misto competente decidesse di integrare l’applicazione di ulteriori capitoli dell’Accordo di reciproco riconoscimento o allegati dell’Accordo agricolo nei rapporti bilaterali tra Svizzera e Regno Unito, la versione dell’Accordo pubblicata verrebbe modificata di conseguenza.
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Figura 2: Settori contemplati dall’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito
1.4 Valutazione della soluzione proposta
Nella sua strategia «Mind the Gap», il Consiglio federale si è prefissato l’obiettivo di mantenere per quanto possibile invariati, dopo il recesso del Regno Unito dall’UE, i diritti e gli obblighi attualmente esistenti tra la Svizzera e il Regno Unito e, se del caso, di estenderli in alcuni settori. L’Accordo commerciale offre agli operatori economici la massima stabilità possibile nell’ambito delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. In mancanza di un simile accordo, dal momento che gli accordi bilaterali pertinenti tra la Svizzera e l’UE cesseranno di essere applicabili, alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito andrebbero ad applicarsi le norme e le concessioni tariffarie dell’OMC, il che comporterebbe, rispetto alla situazione attuale, ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di portata sostanziale.
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Tuttavia, in ragione delle incertezze che ancora permangono quanto ai rapporti tra il Regno Unito e l’UE, l’Accordo commerciale non è in grado di garantire, al momento, il mantenimento dello status quo in tutti i settori disciplinati dai pertinenti accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE. La Svizzera e il Regno Unito intendono portare avanti le consultazioni in merito alle relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e il dipartimento britannico per il commercio internazionale (Department for International Trade [DIT]) hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding in tal senso, nel quale affermano la loro intenzione (1) di portare avanti i lavori già avviati allo scopo di trovare alternative valide per i settori di cui negli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE non contemplati dall’Accordo commerciale e (2) di avviare consultazioni esplorative per un nuovo accordo che permetta di modernizzare, sviluppare e modificare l’Accordo commerciale alla luce degli interessi della Svizzera e del Regno Unito. L’Accordo commerciale tiene conto delle incertezze che ancora permangono quanto alla futura politica commerciale del Regno Unito e risulta quindi in linea con la volontà di mantenere per quanto possibile invariate le relazioni attualmente esistenti, scongiurare ogni rischio di vuoto giuridico e gettare le basi per le relazioni future tra la Svizzera e il Regno Unito.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Commento alle disposizioni generali dell’Accordo commerciale
L’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito incorpora negli articoli commentati di seguito gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE illustrati al capitolo 1.2, con l’eccezione degli accordi aggiuntivi riguardanti il Principato del Liechtenstein (cfr. cap. 1.2.3 e 1.2.9; il campo di applicazione di tali accordi è coperto da un accordo separato, illustrato nel dettaglio al cap. 2.3):
Art. 1 Inserimento degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea
L’articolo 1 paragrafo 1 dell’Accordo commerciale dispone che i pertinenti accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE in materia di relazioni economiche e commerciali costituiscono parte integrante dell’Accordo stesso, fatte salve eventuali modifiche necessarie («mutatis mutandis»). In questo modo, le disposizioni di tali accordi si applicano alle relazioni tra i due Paesi come se questi fossero stati conclusi tra la Svizzera e il Regno Unito. L’articolo 1 paragrafo 2 specifica che gli allegati 4–6, 9 e 11 all’Accordo agricolo, i capitoli 1– 11, 13 e 16–20 dell’allegato 1 all’Accordo sul reciproco riconoscimento e l’Accordo sulla sicurezza doganale non trovano applicazione, a meno che i comitati misti competenti nell’ambito delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito non decidano diversamente. Questi sono del resto i settori contemplati dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE che si fondano sull’armonizzazione delle norme europee o sul riconoscimento dell’equivalenza tra norme svizzere ed europee (cfr. cap. 1.3). L’articolo 1 paragrafo 3 prevede che le Parti, in seno ai rispettivi comitati misti, valutino il livello di allineamento delle proprie legislazioni nazionali in questi settori a fronte degli sviluppi dei loro accordi con Parti terze, essenzialmente l’UE, e prendano le decisioni necessarie a garantire la massima continuità delle relazioni attualmente esistenti in tali settori.
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Art. 2 Definizioni e interpretazione
All’articolo 2 sono definiti i termini «mutatis mutandis», «accordi incorporati», «presente Strumento» e «presente Accordo» al fine di garantire un’interpretazione uniforme dell’Accordo commerciale. Con la nozione di «accordi incorporati» si intende distinguere gli accordi di riferimento conclusi tra la Svizzera e l’UE dalle disposizioni di questi stessi accordi che sono integrate mutatis mutandis e, laddove necessario, modificate dall’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito.
Art. 3 Obiettivo
L’articolo 3 sancisce come obiettivo prioritario dell’Accordo commerciale quello di preservare le attuali relazioni commerciali tra la Svizzera e il Regno Unito e di mettere a disposizione una piattaforma per l’ulteriore sviluppo delle stesse.
Art. 4 Applicazione territoriale
L’articolo 4 disciplina il campo di applicazione territoriale dell’Accordo commerciale, che si applica quindi, nella misura e alle condizioni previste dagli accordi economici e commerciali attualmente esistenti tra la Svizzera e l’UE, al territorio della Svizzera, da una parte, e del Regno Unito e dei territori per le cui relazioni internazionali questo è responsabile, dall’altra. Le Parti hanno successivamente concordato che l’Accordo commerciale non sarà applicabile all’Area delle Basi Sovrane (in inglese «Sovereign Base Areas») di Akrotiri e Dhekelia sull’isola di Cipro. Tale accordo verrà formalizzato nel diritto internazionale sotto forma di scambio di lettere tra la Svizzera e il Regno Unito ed è attualmente in corso di elaborazione.
Art. 5 Prosecuzione dei periodi di tempo
Qualora gli accordi incorporati prevedano un periodo di tempo e la necessità quindi per una determinata Parte di completare un’azione entro un certo periodo di tempo e qualora tale periodo non sia ancora scaduto, il periodo di tempo rimanente per assolvere l’obbligo è integrato nell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito. Allo stesso tempo, l’articolo 5 prevede che, qualora un periodo di tempo sia scaduto, le Parti continuino ad applicare eventuali diritti e obblighi che ne derivano.
Art. 6 Comitati misti
Ai sensi dell’articolo 6, nell’ambito dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, i comitati misti istituiti nel quadro degli accordi economici e commerciali tra la Svizzera e l’UE sono istituiti alle stesse condizioni e risultano competenti per le stesse materie. In conformità all’articolo 6 paragrafo 2, il comitato misto istituito dalle Parti nell’ambito dell’Accordo di libero scambio del 1972 deve garantire il corretto funzionamento anche del presente Accordo commerciale.
Art. 7 Emendamenti
L'articolo 7 ribadisce la competenza dei comitati misti in materia di emendamenti di allegati, appendici, protocolli e note degli accordi incorporati, a patto che siano rispettate le disposizioni di cui all’accordo in questione.
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Art. 8 Riesame
Ai sensi dell’articolo 8, entro 24 mesi dall’entrata in vigore o dall’applicazione provvisoria dell’Accordo commerciale (art. 9 par. 4), la Svizzera e il Regno Unito si impegnano a condurre consultazioni esplorative allo scopo di modernizzarlo, svilupparlo e, se del caso, sostituirlo. In questo contesto, le Parti possono tenere segnatamente in considerazione gli sviluppi nelle relazioni della Svizzera e del Regno Unito con Parti terze (segnatamente l’UE) nonché quelli intervenuti all’interno dell’OMC. Allo stesso modo, possono essere presi in considerazione settori non ancora regolamentati nell’ambito del presente Accordo, come quello delle agevolazioni commerciali, del commercio di servizi, della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, del lavoro, dell’ambiente, delle misure di difesa commerciale e della composizione delle controversie. È auspicabile che le rispettive consultazioni siano avviate entro 24 mesi dal recesso del Regno Unito dall’UE, e questo, in base al Memorandum of Understanding sottoscritto dalle Parti (cfr. cap. 1.4), anche nel caso in cui l’Accordo commerciale dovesse entrare in vigore dopo un’eventuale fase transitoria.
Art. 9 Entrata in vigore, applicazione provvisoria e cessazione
In conformità all’articolo 9 paragrafo 3, l’Accordo commerciale entra in vigore quando gli accordi economici e commerciali tra la Svizzera e l’UE cessano di essere applicabili al Regno Unito, a condizione che entro quella data le Parti si siano notificate rispettivamente l’espletamento delle procedure nazionali necessarie. Gli accordi economici e commerciali tra la Svizzera e l’UE cesseranno di applicarsi al Regno Unito alla fine della fase transitoria convenuta tra il Regno Unito e l’UE («deal») o al momento dell’uscita del Regno Unito dall’UE nell’eventualità di un recesso disordinato («no-deal»).
L'articolo 9 paragrafo 4 prevede la possibilità di un’applicazione provvisoria dell’Accordo commerciale, in conformità alle rispettive procedure nazionali delle Parti, nell’attesa della sua entrata in vigore. In Svizzera, l’articolo 7b LOGA dispone che il Consiglio federale può decidere o convenire dell’applicazione provvisoria di un accordo internazionale per la cui approvazione è competente l’Assemblea federale «se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono» (cfr. cap. 5.5). Nel caso specifico, sono soddisfatte entrambe le condizioni.
Il paragrafo 5 dispone che ciascuna Parte può porre fine all’Accordo commerciale, o a qualsiasi accordo incorporato, entro un termine di 12 mesi. Ciò implica che all’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito non si applica la «clausola ghigliottina» di cui agli accordi bilaterali I tra la Svizzera e l’UE, secondo cui tali accordi non possono entrare in vigore se non congiuntamente e in conformità alla quale la denuncia di uno di questi comporta automaticamente la denuncia di tutti gli altri.
2.2 Commento agli allegati all’Accordo commerciale
Attraverso le sue disposizioni generali, l’Accordo commerciale incorpora, mutatis mutandis, i pertinenti accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE in materia di relazioni economiche e commerciali. Affinché le disposizioni incorporate possano trovare piena applicazione alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito, si sono tuttavia rese necessarie alcune modifiche di natura tecnica. L’Accordo commerciale dedica quindi un allegato separato a ciascuno degli accordi incorporati applicabili, eccezion fatta per l’Accordo in forma di scambi di lettere del 1972 nei settori dell’agricoltura e della pesca, che non richiede alcun adeguamento.
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Come indicato al capitolo 1.3, in assenza dell’armonizzazione necessaria tra il Regno Unito e l’UE, l’Accordo sulla sicurezza doganale incorporato, di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettera h, non sarà applicato (v. art. 1 par. 2 lett. c). In caso di sviluppi sul fronte dell’armonizzazione tra il Regno Unito e l’UE in questo contesto, tali da rendere possibile l’applicazione dell’accordo incorporato con relativa dichiarazione del comitato misto (art. 1 par. 3 dell’Accordo commerciale), le eventuali modifiche dovranno essere inserite in un allegato specifico all’Accordo commerciale. Occorre osservare che tutte le disposizioni degli accordi incorporati non riportate negli allegati si applicano bilateralmente, mutatis mutandis, tra la Svizzera e il Regno Unito e che negli allegati figurano soltanto le disposizioni modificate. Le modifiche sono rappresentate da interventi di natura tecnica finalizzati a rendere possibile la trasposizione dei diritti e degli obblighi esistenti tra la Svizzera e l’UE ai rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito. Le modifiche sostanziali riguardano unicamente il cumulo con i materiali originari (v. titolo 2.2.1) e i nuovi contingenti tariffari bilaterali dell’Accordo agricolo (v. titolo 2.2.4): due modifiche necessarie per replicare lo status quo mantenendolo invariato per quanto possibile.
2.2.1 Allegato 1: Modifiche all’Accordo di libero scambio del 1972
Occorre portare avanti l’Accordo di libero scambio del 1972 con il Regno Unito nella misura in cui continua a essere applicato con l’UE. L’allegato 1 all’Accordo commerciale dà atto di due modifiche di natura tecnica all’Accordo di libero scambio incorporato. Tali modifiche sono relative al Protocollo n. 2 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati (all. 1) e al Protocollo n. 3 relativo alle norme di origine (all. 1 app. 1). Protocollo n. 2: il Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio del 1972 fissa la base di calcolo per le misure di compensazione del prezzo (dazi doganali e contributi all’esportazione) per taluni prodotti agricoli trasformati. Tali misure si basano sulle differenze di costo sul mercato svizzero ed europeo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati; differenze, queste, che vengono periodicamente adeguate. Nel quadro dell’Accordo commerciale, è stato convenuto che la Svizzera e il Regno Unito non riscuotono rispettivamente dall’altra Parte dazi doganali alle importazioni superiori a quelli riscossi sui prodotti provenienti dall’UE. Protocollo n. 321: le norme di origine di cui alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (di seguito: «Convenzione PEM») applicabili nel quadro del Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio del 1972 sono riprese in larga misura in un nuovo Protocollo n. 3. Il nuovo Protocollo n. 3, rispetto al precedente Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l’UE, ha una portata più vasta, ma contenutisticamente è equivalente, perché concepito come semplice riferimento alla Convenzione PEM. Ad oggi non è possibile inserire un riferimento alla Convenzione PEM nell’Accordo di libero scambio incorporato perché il Regno Unito non ha ancora definito il proprio ruolo rispetto alla Convenzione PEM successivamente al recesso dall’UE. Il cumulo con i materiali originari di un’altra Parte della Convenzione PEM è possibile soltanto a patto che sia stato concluso un accordo di libero scambio tra le Parti interessate. Per l’eventualità di un ipotetico «no-deal» tra il Regno Unito e l’UE, la Svizzera e il Regno Unito, vista l’intenzione comune del Regno Unito e dell’UE di concludere un accordo di libero scambio, hanno ammesso la possibilità di un cumulo con i materiali originari dell’UE per un periodo di transizione della durata di tre anni, a condizione che il Regno Unito e l’UE raggiungano un accordo di cooperazione amministrativa (assistenza amministrativa).
21 Il Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio del 1972 relativo alle norme di origine contiene due dichiarazioni comuni aventi per oggetto il riconoscimento, secondo condizioni fissate all’interno dello stesso Protocollo, di taluni prodotti originari del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino come originari dell’UE. Tali dichiarazioni sono state riprese con il Regno Unito. In un’ulteriore Dichiarazione la Svizzera e il Regno Unito riconoscono la necessità di adottare un approccio trilaterale (Svizzera-Regno Unito-UE) in materia di norme di origine al fine di un’applicazione delle medesime condizioni attualmente applicabili agli scambi commerciali tra le Parti nonché di tenere in considerazione gli sviluppi intervenuti nel quadro della Convenzione PEM (cfr. nota a piè di pagina n. 2).
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2.2.2 Allegato 2: Modifiche all’Accordo sugli appalti pubblici
L’Accordo sugli appalti pubblici è interamente incorporato e applicato ai rapporti con il Regno Unito e trova il suo fondamento nell’Accordo sugli appalti pubblici22 dell’OMC del 15 aprile 1994 (di seguito: «AAP»), introducendo, rispetto ad esso, ulteriori liberalizzazioni.
Il Regno Unito aderisce attualmente soltanto all’AAP dell’OMC in quanto membro dell’UE, ma si sta adoperando per aderirvi in qualità di singolo Stato. A tale proposito, l’allegato 2 introduce delle norme transitorie da applicare nel caso in cui, al momento del recesso dall’UE, il Regno Unito non dovesse aver ancora aderito formalmente all’AAP. Vista però la mancanza di certezze in merito al momento della conclusione dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, quest’ultimo integra gli impegni in materia di appalti pubblici di cui all’AAP (all. 2 app. 5) al fine di garantire la continuità dei diritti e degli obblighi attualmente esistenti nell’ambito delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.
2.2.3 Allegato 3: Modifiche all’Accordo sul reciproco riconoscimento
L’allegato 3 all’Accordo commerciale dà atto delle modifiche riguardanti le disposizioni generali dell’Accordo sul reciproco riconoscimento nonché i tre settori («capitoli») contemplati nell’ambito delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito: «Veicoli a motore» (capitolo 12), «Buona prassi di laboratorio (BPL)» (capitolo 14) e «Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali» (capitolo 15). In questi tre settori è possibile garantire continuità perché le norme alla base delle prescrizioni tecniche si fondano su accordi internazionali23 sottoscritti sia dalla Svizzera che dal Regno Unito. Gli altri 17 settori (capitoli 1–11, 13 e 16–20 dell’allegato 1 all’Accordo sul reciproco riconoscimento) non sono contemplati per la prevedibile mancanza di equivalenza tra le legislazioni dell’UE e del Regno Unito. Alcuni di questi settori hanno raggiunto un tale livello di integrazione procedurale nel sistema dell’UE che, una volta svincolati, presenterebbero modalità procedurali del tutto diverse (ad esempio la stretta collaborazione tra le autorità di vigilanza del mercato o del sistema di omologazione dei biocidi di cui al capitolo 18 dell’allegato 1 all’Accordo sul reciproco riconoscimento). Prima che ne sia dichiarata l’applicabilità (art. 1 par. 3 dell’Accordo commerciale), occorre sottoporre questi settori a una nuova valutazione e inserire successivamente le modifiche nell’allegato 3 dell’Accordo commerciale.
L’allegato 3 numero 1 indica l’introduzione di un nuovo articolo 10 paragrafo 6 nell’Accordo sul reciproco riconoscimento incorporato che stabilisce che il comitato misto competente nell’ambito delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito può decidere di modificare o aggiungere alcuni settori nell’Accordo sul reciproco riconoscimento incorporato. Esso valuta l’equivalenza delle legislazioni delle Parti e decide se rientrano nell’articolo 1 paragrafo 1 dell’Accordo sul reciproco riconoscimento incorporato (Accordo sul reciproco riconoscimento «tradizionale» fondato su capitoli diversi) o 2 (Accordo sul reciproco riconoscimento fondato su norme armonizzate). La Svizzera e il Regno Unito portano avanti i lavori già avviati allo scopo di trovare alternative valide per i settori non contemplati dall’Accordo commerciale. Quanto all’allegato 3 paragrafo 2, questo integra un nuovo articolo 12 destinato allo scambio di informazioni, secondo cui ciascuna delle Parti informa l’altra Parte degli attesi scostamenti delle proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dalle corrispondenti disposizioni dell’Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Svizzera e l’UE, dandone comunicazione scritta, ai sensi del paragrafo 2, il prima possibile e non oltre i 60 giorni precedenti l’entrata in vigore delle stesse. Il comitato misto decide sull’equivalenza della
22 RS 0.632.231.422
23 Questi accordi sono l’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN Economic
Commission for Europe) per i veicoli a motore, i principi dell’OCSE relativi alle buone prassi di laboratorio (OECD Principles for Good Labratory Practices) per la buona prassi di laboratorio (BPL) e la convenzione PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) per le ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali.
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legislazione e modifica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative interessate secondo necessità.
L’allegato 1 dell’Accordo sul reciproco riconoscimento integrato apporta modifiche puntuali ai tre capitoli contemplati.
Capitolo 12 (veicoli a motore): al fine di rendere conto del fatto che la sezione I del capitolo 12 (Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative) non fa riferimento al diritto del Regno Unito ma al diritto dell’UE, la sezione V.3 stabilisce che le omologazioni rilasciate da una Parte sono sospese qualora quella Parte non adegui la propria legislazione a tutta la legislazione dell’UE. Il riconoscimento delle omologazioni dei veicoli a motore nazionali prodotti in piccole serie può essere sospeso inoltre sulla base di interessi diversi, come la sicurezza o problematiche ambientali.
Capitolo 14 (Buona prassi di laboratorio (BPL)): le modifiche apportate riguardano le autorità e i centri di saggio competenti in Svizzera e nel Regno Unito. Viene inoltre istituito un meccanismo finalizzato a garantire l’equivalenza dei requisiti di qualità dei centri di saggio dei due Paesi.
Capitolo 15 (Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali): al fine di rendere conto del fatto che la sezione I del capitolo 15 (Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative) non fa riferimento al diritto del Regno Unito ma al diritto dell’UE, è prevista la sospensione del riconoscimento del rilascio ufficiale delle partite nel caso in cui siano attese divergenze rispetto ai requisiti. In presenza di una prevalente problematica di salute pubblica, una Parte può testare i prodotti dell’altra Parte nel rispetto di determinate condizioni. È inoltre introdotta una soluzione per fare fronte all’eventualità che il Regno Unito non possa più accedere alla banca dati dell’UE (sezione III.7). Nella sezione III.11 è indicato il contatto del Regno Unito. La Dichiarazione comune relativa al reciproco riconoscimento della buona prassi clinica e delle ispezioni allegata all’Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Svizzera e l’UE si applica ai rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito mutatis mutandis.
2.2.4 Allegato 4: Modifiche all’Accordo agricolo
L’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE è sostanzialmente incorporato nell’Accordo commerciale mutatis mutandis senza specifiche modifiche per i rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito. L’allegato 4 all’Accordo commerciale comprende le modifiche necessarie agli allegati cui fa riferimento l’articolo 1 paragrafo 2 dell’Accordo agricolo integrato. Nei rapporti tra Svizzera e Regno Unito sono contemplati gli allegati 1–3: concessioni tariffarie, 7: commercio dei prodotti vitivinicoli, 8: denominazioni nel settore delle bevande spiritose, 10: prodotti ortofrutticoli e 12: denominazioni di origine. Come indicato al capitolo 1.3, a fronte della mancata armonizzazione della legislazione dell’UE e del Regno Unito, gli altri allegati dell’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE (4: settore fitosanitario, 5: alimentazione degli animali, 6: settore delle sementi, 9: agricoltura biologica, 11: «Accordo veterinario») non sono contemplati. In caso di sviluppi sul fronte dell’armonizzazione tra il Regno Unito e l’UE in questo contesto, tali da rendere possibile l’applicazione dell’accordo incorporato con relativa dichiarazione del comitato misto (art. 1 par. 3 dell’Accordo commerciale), le eventuali modifiche dovranno essere inserite nell’allegato 4 all’Accordo commerciale. L’allegato 4 relativo all’Accordo agricolo riconosce il carattere transnazionale di alcune indicazioni geografiche per prodotti originari della Repubblica d’Irlanda e dell’Irlanda del Nord (par. 4), introduce un disciplinamento in materia di denominazioni omonime e garantisce l’applicabilità di talune dichiarazioni comuni (par. 6) nonché la protezione delle denominazioni svizzere riportate nell’elenco di cui all’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE sul territorio britannico, e viceversa.
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Allegati 1-3: concessioni tariffare: la modifica più significativa riguarda le concessioni tariffarie (par. 1 e 2). La decisione di incorporare l’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE con i rispettivi diritti e obblighi rende applicabili tra la Svizzera e il Regno Unito le concessioni tariffarie attualmente in vigore in virtù dell’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE. Permane la liberalizzazione del mercato del formaggio tra la Svizzera e il Regno Unito, mentre per i prodotti legati a contingenti tariffari nell’accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sono previsti nuovi contingenti bilaterali. Dal momento che non esistono statistiche dettagliate sugli scambi intracomunitari, si è proceduto a una stima approssimativa della portata degli scambi tra la Svizzera e il Regno Unito nell’intento di produrre, a livello bilaterale, gli stessi effetti generati dai contingenti tariffari esistenti, che sono stati poi ridimensionati per tutta una serie di ragioni, legate in particolare all’entità dei flussi commerciali e ai dati storici relativi al loro utilizzo. Le concessioni tariffarie corrispondenti sono elencate nelle appendici A («Concessioni della Svizzera») e B («Concessioni del Regno Unito»), che sostituiscono gli allegati 1 e 2 dell’accordo incorporato. L’allegato 3 all’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE (Concessioni relative ai formaggi) è incorporato nell’Accordo commerciale senza alcuna modifica e trova applicazione nei rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito secondo le stesse modalità osservate nei rapporti tra la Svizzera e l’UE. Allegato 7: commercio di prodotti viticoli: l’allegato 4 paragrafo 3 prevede modifiche puntuali specifiche per i rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito. Allegato 8: denominazione nel settore delle bevande spiritose: le modifiche di cui all’allegato 4 paragrafo 4 rendono conto del carattere transnazionale di determinate indicazioni geografiche dell’Irlanda del Nord e della Repubblica d’Irlanda. Allegato 10: prodotti ortofrutticoli: questo allegato viene incorporato senza alcuna variazione e trova applicazione nei rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito secondo le stesse modalità osservate nei rapporti tra la Svizzera e l’UE. Allegato 12: denominazioni di origine: l’allegato garantisce la protezione delle denominazioni svizzere riportate nell’elenco di cui all’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE sul territorio britannico, e viceversa. L’allegato 4 paragrafo 5 apporta una modifica relativa alle denominazioni omonime delle indicazioni geografiche e le indicazioni geografiche relative a parti dell’Unione europea non sono incorporate. Dichiarazioni congiunte: l’allegato 4 paragrafo 6 garantisce l’applicabilità di determinate dichiarazioni congiunte nei settori delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta, delle carni, del taglio di prodotti vitivinicoli, delle fondute e della gestione dei contingenti tariffari.
2.2.5 Allegato 5: Modifiche all’SGP-scambio di lettere
Nell’ambito del Sistema generalizzato delle preferenze (SGP) la Svizzera e l’UE applicano norme di origine fondate su principi generali comuni. Svizzera e Regno Unito porteranno avanti questa pratica. Lo scambio di lettere sul Sistema generalizzato delle preferenze è stato inizialmente redatto in un contesto trilaterale in ragione di uno scambio di lettere analogo tra la Norvegia e l’UE. Le modifiche di cui all’allegato 5 hanno lo scopo di eliminare ogni riferimento a questa origine, al fine di assicurare, nel contesto bilaterale Svizzera-Regno Unito, la continuità di tale prassi.
2.2.6 Allegato 6: Modifiche all’Accordo antifrode
La continuità rispetto all’Accordo antifrode tra la Svizzera e l’UE è pressoché totale. L’allegato 6 relativo all’Accordo antifrode dà atto di modifiche di natura tecnica riguardanti la frequenza delle riunioni del comitato misto (par. 1) e l’applicazione dell’Accordo nel tempo (par. 2). Esso dispone inoltre che talune dichiarazioni comuni e taluni processi verbali approvati dalle Parti nel contesto dell’Accordo antifrode tra la Svizzera e l’UE si applicano anche nel quadro dell’accordo incorporato (par. 4 e 5). Infine, con il paragrafo 3 è esclusa da quest’ultimo accordo una disposizione relativa all’applicazione a nuovi Stati membri dell’UE.
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2.3 Commento alle disposizioni dell’Accordo aggiuntivo tra la
Confederazione Svizzera, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo alcune disposizioni dell’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord L’Accordo aggiuntivo tra la Svizzera, il Regno Unito e il Principato del Liechtenstein all’Accordo commerciale permette di garantire, nell’ambito delle relazioni con il Regno Unito, la continuità delle disposizioni dell’Accordo addizionale trilaterale all’Accordo di libero scambio del 1972 (cfr. cap. 1.2.3) e dell’Accordo aggiuntivo trilaterale all’Accordo agricolo (cfr. cap. 1.2.9) all’interno di un unico accordo. L’articolo 1 dispone che le disposizioni dell’Accordo di libero scambio del 1972 e dell’Accordo agricolo trovano applicazione al Principato del Liechtenstein così come incorporate e modificate all’interno dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito. Ai sensi dell’articolo 2, gli interessi del Principato del Liechtenstein possono essere fatti valere in seno ai comitati misti e ai gruppi di lavoro pertinenti in occasione di ogni applicazione o ulteriore sviluppo delle disposizioni dell’Accordo di libero scambio del 1972 incorporato e dell’Accordo agricolo incorporato.
L’articolo 3 disciplina l’entrata in vigore, l’applicazione provvisoria e la cessazione del presente Accordo aggiuntivo, legato a doppio filo all’Accordo commerciale ed ispirato alla disposizione pertinente di cui al suo interno.
L’allegato riporta le denominazioni e i nomi relativi al Principato del Liechtenstein cui, nell’ambito delle relazioni con il Regno Unito, continua a essere garantita la protezione loro già offerta dall’Accordo aggiuntivo trilaterale all’Accordo agricolo.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per l’economia
Il recesso disordinato del Regno Unito dall’UE (scenario «no-deal») avrebbe ripercussioni notevoli a livello economico, non solo sugli Stati membri dell’UE, ma anche su tutti i partner commerciali che, come la Svizzera, godono di condizioni di accesso agevolato al mercato interno dell’UE. Per questi paesi infatti, da un giorno all’altro, il sistema di preferenze attualmente esistente sarebbe sostituito dalle norme e dalle concessioni tariffarie dell’OMC.
L’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito previene e attenua, per quanto possibile, simili ripercussioni riprendendo gli accordi commerciali tra la Svizzera e l’UE. Esso copre infatti il campo di applicazione dell’Accordo di libero scambio del 1972, dell’Accordo sugli appalti pubblici, dell’Accordo antifrode, delle disposizioni tariffarie e in materia di protezione delle indicazioni geografiche di cui all’Accordo agricolo nonché di due scambi di lettere e contempla tre settori di cui all’Accordo sul reciproco riconoscimento. In tutti questi casi, non è atteso alcun cambiamento rispetto alla situazione attuale.
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Il fatto che quei settori che si fondano sull’armonizzazione con le norme dell’UE o sul riconoscimento dell’equivalenza tra norme svizzere ed europee non siano per il momento contemplati dal presente Accordo comporterebbe l’applicazione alle merci provenienti dal Regno Unito delle norme di importazione applicabili ai Paesi terzi nei settori della cooperazione e della sicurezza doganale e delle misure sanitarie e fitosanitarie nonché in altri 17 settori di cui all’Accordo sul reciproco riconoscimento. In caso di scenario «no-deal», bisogna quindi aspettarsi la comparsa di ostacoli agli scambi tra la Svizzera e il Regno Unito, e questo a prescindere dall’applicazione dell’Accordo commerciale. Per gli invii provenienti dal Regno Unito, per esempio, si renderebbe necessaria una dichiarazione preventiva, mentre i prodotti appartenenti ai settori dell’Accordo sul reciproco riconoscimento non contemplati in questo contesto dovrebbero essere sottoposti a due esami di conformità distinti per l’accesso ai mercati svizzero e britannico.
Al fine di scongiurare simili ostacoli agli scambi, l’Accordo commerciale prevede tuttavia un meccanismo che permette di applicare le norme in vigore per questi settori nell’ambito delle relazioni tra la Svizzera e l’UE anche alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito, a patto che le condizioni necessarie a tal fine siano soddisfatte (conclusione di accordi pertinenti tra il Regno Unito e l’UE). Infine, l’Accordo commerciale prevede consultazioni esplorative finalizzate a sviluppare ulteriormente le relazioni economiche.
3.2 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i
comuni In caso di recesso disordinato del Regno Unito dall’UE («no-deal»), sono previste ripercussioni per la Confederazione in termini di personale, in particolare in ragione del fatto che si renderà necessario trattare le merci provenienti dal Regno Unito come merci provenienti da Paesi terzi in taluni settori (p. es. cooperazione e sicurezza doganale, misure sanitarie e fitosanitarie) nonché gestire nuovi contingenti bilaterali. Quanto alle risorse legate all’attuazione delle procedure doganali, occorre tuttavia precisare che la Svizzera istituisce uno spazio comune con l’UE nei settori interessati. Di conseguenza, le merci sono sottoposte a un esame di conformità al primo punto di accesso del summenzionato spazio comune e soltanto una quantità marginale di quelle provenienti dal Regno Unito entra direttamente nel territorio svizzero attraverso gli aeroporti del Paese. Inoltre, risorse supplementari in termini di personale si renderanno necessarie al fine di garantire il buon funzionamento dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito. Nello specifico, si tratta di assicurare il monitoraggio delle legislazioni interessate e la messa a punto di misure mirate, in seno ai comitati misti, nel caso in cui tali legislazioni dovessero andare in direzioni differenti e quindi arrivare, a un certo punto, a divergere. Le possibili ripercussioni finanziarie sono pertanto limitate e devono essere considerate alla luce dell’impatto economico positivo prodotto dal fatto che i diritti e gli obblighi attualmente esistenti tra la Svizzera e il Regno Unito vengono mantenuti per quanto possibile invariati e che viene garantita la certezza del diritto al momento raggiunta. Un mancato accordo comporterebbe conseguenze particolarmente gravi dal punto di vista economico e finanziario. L’Accordo commerciale si prefigge infatti di limitare quanto più possibile le differenze rispetto alla situazione attuale e fa sì che, qualora i settori non contemplati dal presente Accordo dovessero rientrare nel suo campo di applicazione in un secondo momento, le ripercussioni finanziarie vengano ulteriormente ridimensionate. Quanto ai Cantoni e ai comuni, l’Accordo commerciale con il Regno Unito non ha alcuna ripercussione finanziaria o in termini di personale.
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4 Rapporto con il programma di legislatura e con le
strategie del Consiglio federale Dal momento che il referendum sull’appartenenza del Regno Unito all’UE si è svolto il 23 giugno 2016, l’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito non è stato annunciato nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–201924.
Tuttavia, esso è legato all’obiettivo 5 del Consiglio federale per il 201925: «La Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed economiche con l’UE». Tale obiettivo prevede che il Consiglio federale prenderà le decisioni necessarie a garantire la continuità delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito (attuazione della strategia «Mind the Gap»), in particolare licenziando messaggi concernenti le future relazioni bilaterali tra i due Paesi.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Secondo l’articolo 54 capoverso 1 Cost., gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in forza della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200226 sul Parlamento [LParl]; art. 7a cpv. 1 LOGA). L’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, così come l’Accordo aggiuntivo tra la Svizzera, il Regno Unito e il Principato del Liechtenstein all’Accordo commerciale, devono essere approvati dall’Assemblea federale.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’Accordo commerciale è compatibile con gli impegni legati all’appartenenza all’OMC, di cui sia la Svizzera sia il Regno Unito sono membri.
I presenti accordi saranno applicabili non appena il Regno Unito cesserà di essere uno Stato membro dell’UE e gli accordi bilaterali pertinenti tra la Svizzera e l’UE non si applicheranno più alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. L’obiettivo è di garantire così la massima continuità delle relazioni tra i due Paesi. La conclusione di accordi commerciali con Stati terzi non è del resto in contrasto né con gli impegni internazionali della Svizzera né con i suoi impegni nei confronti dell’UE o degli obiettivi della sua politica europea, tanto più che l’Accordo risulta compatibile con gli impegni commerciali assunti dalla Svizzera nei confronti dell’UE e con gli altri accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE.
5.3 Validità per il Principato del Liechtenstein
Attraverso l’accordo trilaterale concluso tra Svizzera, Principato del Liechtenstein e Regno Unito viene esteso al Principato del Liechtenstein il campo di applicazione delle disposizioni dell’Accordo di libero scambio del 1972 e dell’Accordo agricolo così come incorporate nell’Accordo commerciale e applicate ora alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. Inoltre, il territorio del Liechtenstein è contemplato nell’ambito della Dichiarazione comune per un approccio trilaterale in materia di norme di origine in conformità al Trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein.
24 FF 2016 909
25 Obiettivi 2018 del Consiglio federale, decisione del Consiglio federale del 1° nov. 2017.
26 RS 171.10
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5.4 Forma dell’atto
In conformità all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., gli accordi internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili, se prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale e ancora se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per la loro attuazione è necessaria l’emanazione di leggi federali. Ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 LParl sono considerate contenere norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.
Nel caso specifico, entrambi gli accordi possono essere denunciati con un preavviso di 12 mesi e non è prevista l’adesione ad alcun organismo internazionale. Inoltre, per l’attuazione degli accordi non si rendono necessarie alcune modifiche a livello di legge. Tuttavia, le disposizioni di cui ai presenti accordi contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 LParl e dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. e sottostanno quindi a referendum facoltativo.
5.5 Entrata in vigore e applicazione provvisoria
L’Accordo commerciale entra in vigore con la cessazione dell’applicabilità al Regno Unito degli accordi commerciali bilaterali tra la Svizzera e l’UE (art. 9 par. 3 dell’Accordo commerciale). Nel caso in cui l’UE e il Regno Unito raggiungano un accordo di recesso (recesso ordinato; «deal») l’Accordo commerciale entra in vigore allo scadere della fase transitoria concordata dal Regno Unito e dall’UE. Dal momento che l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE non è stato ancora ratificato, non si può per il momento escludere un recesso disordinato del Regno Unito dall’UE («no- deal»). Questo significherebbe che gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE non sarebbero più validi, a partire dall’uscita del Regno Unito dall’UE, nell’ambito delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito e che non prenderebbe avvio la fase transitoria con termine il 31 dicembre 2020 durante la quale tali accordi bilaterali continuerebbero ad applicarsi alle relazioni con un partner commerciale importante come il Regno Unito, con tutte le gravi conseguenze economiche e politiche che ne deriverebbero. L’articolo 7b capoverso 1 LOGA prevede la possibilità per il Consiglio federale di decidere o convenire dell’applicazione provvisoria di un accordo internazionale per la cui approvazione è competente l’Assemblea federale «se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono». La continuità dei rapporti economici bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito rappresenta un importante interesse di politica economica esterna per la Svizzera (cfr. cap. 1.1). Anche la condizione della particolare urgenza è per il momento soddisfatta: in caso di recesso disordinato del Regno Unito dall’UE dev’essere possibile applicare immediatamente l’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, al fine di mantenere per quanto possibile invariati i diritti e gli obblighi attualmente esistenti tra la Svizzera e il Regno Unito. A causa del persistente clima di incertezza, la Svizzera non dispone infatti né del tempo né delle garanzie necessarie in termini di pianificazione per concludere la procedura di approvazione ordinaria relativa all’Accordo commerciale. Ai sensi dell’articolo 152 capoverso 3bis LParl, sono state quindi consultate le commissioni parlamentari competenti, che hanno espresso parere favorevole all’applicazione provvisoria del presente Accordo, che cesserà nel caso dopo sei mesi, ai sensi dell’articolo 7b capoverso 2 LOGA, se nel frattempo il Consiglio federale non avrà sottoposto all’Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l’approvazione dell’accordo in questione.
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