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Revisione parziale dell'Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT)

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Berna, 7 giugno 2019

Revisione parziale dell’ordinanza sugli emolu- menti e le indennità per la sorveglianza della cor- rispondenza postale e del traffico delle teleco- municazioni

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

1 Situazione iniziale

Il 15 novembre 2017, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), nello specifico il Servizio Sorveglianza della corrispon- denza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT), di istituire un gruppo di lavoro sul finanziamento della sorveglianza del traffico delle telecomuni- cazioni (GL Finanziamento STT). Il gruppo, composto da rappresentanti di varie autorità, era incaricato di esaminare l’importo degli emolumenti nell’ordinanza del 15 novembre 2017 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corris- pondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT, RS 780.115.1) e di semplificarne il conteggio e la compensazione. Il GL Finanziamento STT è composto da rappresentanti del Servizio SCPT, dell’Amministrazione federale delle finanze, del Ministero pubblico della Confederazione, del Servizio delle attività informative della Confederazione, dell’Ufficio federale di polizia, dei Cantoni (polizia e pubblico ministero) e delle persone obbligate a collaborare (POC).

A novembre 2018, il GL Finanziamento STT ha deciso di raccomandare al Con- siglio federale di mantenere il regime attuale in materia di emolumenti e indennità fino a quando non si deciderà se e come realizzare una soluzione forfettaria; nel frattempo, tuttavia, si procederà alla semplificazione dell’attuale modello in base alle proposte di ottimizzazione del gruppo di lavoro (cfr. 2.1 Raccomandazioni del GL Finanziamento STT).

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Raccomandazioni del GL Finanziamento STT

Attualmente, per le informazioni richieste, le autorità disponenti ricevono numerose fatture con piccoli importi, cosa che causa un notevole dispendio amministrativo. Sulla base dell’articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT, RS 780.1), il GL Finanziamento STT raccomanda al Consiglio federale di non addebitare più alle autorità disponenti i costi per le informazioni che secondo l’OEm-SCPT in vigore ammontano a 9 franchi (6 fr. emolumenti e 3 fr. indennità).

Questa modifica interessa nove tipi di informazioni. Su raccomandazione del gruppo di lavoro, gli introiti pari a circa 1,4 milioni di franchi che vengono così a mancare al Servizio SCPT sono compensati da un aumento degli emolumenti per le misure di sorveglianza in tempo reale e di sorveglianza retroattiva. Le POC continueranno a ricevere le indennità (fr. 3.- per ogni pacchetto di dati fornito). Questo perché in caso contrario molte POC piccole, che forniscono soltanto informazioni e non eseguono sorveglianze, non verrebbero mai indennizzate.

Con la rinuncia all’addebito dei piccoli importi si riduce l’onere amministrativo sia per le autorità che dispongono la sorveglianza sia per il Servizio SCPT.

2.2 Rettifica di un rimando (art. 7 OEm-SCPT)

Gli incarichi di esecuzione possono anche riguardare una «sorveglianza retroattiva dichiarata urgente». In tal caso, secondo l’articolo 7 OEm-SCPT, a copertura dell’onere legato all’urgenza sono dovuti emolumenti supplementari per ciascun intervento del Servizio SCPT e indennità supplementari per ciascun intervento di una persona obbligata a collaborare. La trasmissione degli incarichi di esecuzione della sorveglianza retroattiva dichiarata urgente può avvenire sia durante che al di fuori degli orari d’ufficio ordinari. Il rimando all’articolo 11 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza posta- le e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT; RS 780.11) non è corretto, poiché l’articolo si riferisce esclusivamente alle prestazioni al di fuori degli orari d’ufficio ordinari. Quest’inesattezza è rettificata con lo stralcio del riferimento.

Ai sensi dell’articolo 6 OEm-SCPT, per le prestazioni fornite al di fuori degli orari d’ufficio ordinari continuano a essere dovuti emolumenti e indennità supplementari.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 3 Importo degli emolumenti e delle indennità

La novità del capoverso 4 lettera a consiste nel fatto che gli emolumenti per le informazioni di cui agli articoli 27, 35, 37, 40, 42 e 43 OSCPT non sono più fatturati alle autorità disponenti.

Ciononostante, il Servizio SCPT continua a versare alle POC un’indennità di fr. 3.- per ogni pacchetto di dati fornito.

Gli introiti mancanti (emolumenti e indennità) vengono compensati da un aumento degli emolumenti per le misure di sorveglianza in tempo reale e di sorveglianza retroattiva, senza che ciò comporti nel complesso un aumento dei costi per le auto- rità che dispongono la sorveglianza (cfr. 2.1 Raccomandazioni del GL Finanziamen- to STT). Il principio della copertura delle spese e quello dell’equivalenza rimangono così garantiti.

Per completezza è stato inoltre aggiunto il riferimento all’articolo 27 OSCPT («Tipi di informazioni con ricerca flessibile dei nomi»). È quindi possibile, come finora, ottenere i tipi di informazioni secondo gli articoli 35, 37, 40, 42 e 43 OSCPT sia con una ricerca standard sia con una ricerca flessibile (art. 27 OSCPT).

Le lettere b–c e i capoversi 1–3 e 5 restano immutati.

Art. 5 Fatturazione

Il capoverso 1 resta immutato.

Il capoverso 1bis disciplina le eccezioni al capoverso 1 dando seguito alle proposte di ottimizzazione del gruppo di lavoro (cfr. 2.1 Raccomandazioni del GL Finanziamen- to STT). In base ad esso, il Servizio SCPT non fattura alle autorità disponenti gli emolumenti e le indennità per le informazioni di cui agli articoli 27, 35, 37, 40, 42 e 43 OSCPT.

I capoversi 2–5 restano immutati.

Art. 7 Emolumenti e indennità supplementari per misure di sorveglianza retroattiva in casi urgenti

Il rimando all’articolo 11 capoverso 1 lettera c OSCPT («Prestazioni al di fuori degli orari d’ufficio ordinari») è stato stralciato. Le misure di sorveglianza retroattiva in casi urgenti devono essere eseguite e fatturate secondo l’articolo 7 anche durante gli orari d’ufficio ordinari (cfr. 2.2. Rettifica di un rimando [art. 7 OEm-SCPT]).

3.2 Allegato

L’allegato è costituito da una tabella che riporta tutti i tipi di informazione e sor- veglianza nonché tutti gli emolumenti definiti nell’ordinanza. La tabella presenta in maniera chiara gli emolumenti previsti per il Servizio SCPT e le indennità dovute alle POC.

La tabella permette alle autorità che analizzano i dati e alle autorità che dispongono una sorveglianza di calcolare in anticipo le spese per le misure di sorveglianza necessarie. Qualora abbiano bisogno di conoscere altri parametri, ad esempio il numero delle POC, possono consultare il Servizio SCPT.

La revisione modifica parzialmente la logica e la modalità di lettura dell’allegato. Di base, le autorità che dispongono la sorveglianza versano al Servizio SCPT sia emo- lumenti che indennità. Tuttavia, per le informazioni di cui agli articoli 27, 35, 37, 40, 42 e 43 OSCPT alle autorità disponenti non vengono fatturati né gli uni né le altre. Gli introiti che vengono così a mancare non sono finanziati dal Servizio SCPT, ma vengono compensati da un aumento degli emolumenti per le misure di sorveglianza in tempo reale e di sorveglianza retroattiva (cfr. 2.1 Raccomandazioni del GL Finan- ziamento STT).

Informazioni

Gli emolumenti per le informazioni di cui agli articoli 27, 35, 37, 40, 42 e 43 OSCPT sono stati stralciati.

Ciononostante, per le suddette informazioni il Servizio SCPT continua a versare alle POC un’indennità (fr. 3.- per ogni pacchetto di dati fornito).

Sorveglianza in tempo reale

Gli emolumenti per i mandati di sorveglianza in tempo reale secondo gli articoli 54– 59 OSCPT sono stati aumentati per compensare gli introiti mancati legati alle infor- mazioni di cui agli articoli 27, 35, 37, 40, 42 e 43 OSCPT (cfr. 2.1 Raccomandazioni del GL Finanziamento STT).

Sorveglianza retroattiva

Gli emolumenti per i mandati di sorveglianza retroattiva secondo gli articoli 60, 61 e 62 OSCPT sono stati aumentati per compensare gli introiti mancati legati alle infor- mazioni di cui agli articoli 27, 35, 37, 40, 42 e 43 OSCPT (cfr. 2.1 Raccomandazioni del GL Finanziamento STT).

4 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della

Confederazione La rinuncia all’addebito mensile delle informazioni semplici trasmesse mediante procedura di richiamo determina una riduzione dell’onere amministrativo sia per il Servizio SCPT sia per le autorità che dispongono la sorveglianza; in particolare, diminuiscono i costi amministrativi dei Cantoni.

L’ammontare degli introiti generati dalle misure di sorveglianza e dalle informazioni dipende sia dal numero di misure di sorveglianza e di informazioni richieste dalle autorità disponenti sia dai tipi di mandato, che ai sensi dell’OEm-SCPT sono fattu- rati con emolumenti e indennità d’importo differente. La traslazione degli emolu- menti e delle indennità per le informazioni semplici sugli emolumenti dei tipi di sorveglianza può determinare una diversa ripartizione dei costi tra i Cantoni. Rispet- to ad oggi, a dover versare più emolumenti saranno soprattutto i Cantoni in cui le autorità ordinano principalmente misure di sorveglianza, mentre i Cantoni in cui vengono ordinate principalmente informazioni pagheranno importi minori.

Il previsto adeguamento dell’OEm-SCPT in linea di principio non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione, poiché le perdite legate ai mancati emolumenti per le informazioni trasmesse mediante procedura di richiamo vengono totalmente compensate da un aumento degli emolumenti per le misure di sorveglianza (cfr. 2.1); tuttavia, in seguito alla riduzione dell’onere amministrativo sono prevedibili riper- cussioni minime a livello finanziario e di effettivo del personale per i Cantoni e la Confederazione.

Al termine del processo legislativo (cfr. 1) o al più tardi tra due anni, si darà seguito all’incarico del Consiglio federale di aumentare il grado di copertura dei costi del Servizio SCPT.

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