Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell’economia SECO
Berna, 27 settembre 2019
Modifica della legge federale sull’applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
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Modifica della legge sugli embarghi Rapporto esplicativo
Compendio
L’ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina vieta l’importazione dalla Russia e dall’Ucraina di armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco a fini militari. Il divieto di importazione è stato disposto nel 2015 per la durata di quattro anni sulla base dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. Il 26 giugno 2019 il Consiglio federale ha deciso di prorogare il divieto e ha incaricato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca di elaborare una base legale per il contenuto dell’ordinanza.
Contesto Il 26 marzo 2014 il Consiglio federale ha deciso, in relazione alla situazione in Ucraina, di non applicare sanzioni proprie ma di adottare tutte le misure necessarie per impedire che, passando per il territorio svizzero, vengano eluse le sanzioni dell’UE. Le misure emanate a questo scopo sono contenute nell’ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina («O-Ucraina»). L’UE vieta tra le altre cose l’acquisto, la fornitura, il trasporto, l’esportazione e il trasferimento di materiale d’armamento e materiale affine verso e dalla Russia. Il divieto di importare materiale bellico dalla Russia e dall’Ucraina e di esportare materiale bellico verso tali Paesi, emanato dal Consiglio federale sulla base della legge federale sul materiale bellico, non era tuttavia applicabile all’introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco a fini militari. Nel luglio del 2015 il Consiglio federale ha deciso di vietare l’importazione di tali beni e di inserire una corrispondente disposizione all’articolo 1a dell’O-Ucraina. Per motivi di politica di neutralità, il divieto non poteva essere emanato soltanto nei confronti della Russia, ma doveva applicarsi anche all’Ucraina. Dato che l’UE non prevede alcun divieto di importazione di materiale bellico dall’Ucraina, non era possibile emanare l’articolo 1a dell’O-Ucraina basandosi sulla legge sugli embarghi. Nemmeno la legislazione sul materiale bellico e la legislazione speciale esistente lo consentivano. Il divieto di importazione è stato pertanto emanato sulla base dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. La durata di validità delle ordinanze che si richiamano direttamente a questa disposizione costituzionale può essere prolungata una volta dopo quattro anni. L’ordinanza decade tuttavia automaticamente se entro sei mesi dall’entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell’ordinanza.
Contenuto del progetto La normativa proposta consente al Consiglio federale di estendere in parte o interamente ad altri Stati le misure coercitive di cui all’articolo 1 capoverso 1 della legge sugli embarghi, se la tutela degli interessi del Paese lo richiede. In tal modo nella legge sugli embarghi viene creata la base legale per il divieto di importare dalla Russia e dall’Ucraina armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco a fini militari. Inoltre, non sarà più necessario far ricorso in casi simili all’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale, che si è rivelato problematico a causa del limite temporale ivi contenuto. La normativa proposta non comporta alcun cambiamento materiale della politica svizzera in materia di sanzioni economiche internazionali.
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Modifica della legge sugli embarghi Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale Secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb), la Confederazione può disporre misure coercitive per applicare sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti dell’uomo, adottate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o dai principali partner commerciali della Svizzera. Dalla sua adesione all’ONU nel 2002, la Svizzera è tenuta, sulla base del diritto internazionale pubblico, ad applicare a sua volta le sanzioni emanate dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU ai sensi del capitolo VII dello Statuto del 26 giugno 1945 2 delle Nazioni Unite (Statuto delle Nazioni Unite). Con «principali partner commerciali» si intende sostanzialmente l’UE; finora il Consiglio federale non ha mai applicato altre sanzioni. Non vi sono tuttavia obblighi politici o giuridici che impongano alla Svizzera di adottare le misure coercitive dell’UE. Dopo un’accurata ponderazione degli interessi, il Consiglio federale decide se è nell’interesse della Svizzera adottare interamente, in parte o non adottare le sanzioni dell’UE. La LEmb disciplina aspetti generali (scopo, competenza, obbligo di informare, controllo, protezione dei dati, assistenza amministrativa e giudiziaria, protezione giuridica, disposizioni penali). Le misure coercitive concrete, disposte per esempio nei confronti di uno Stato o di persone fisiche e giuridiche e altre organizzazioni, sono emanate dal Consiglio federale sotto forma di ordinanze. Attualmente si fondano sulla LEmb 23 ordinanze che applicano sanzioni, alle quali si aggiunge l’ordinanza del 29 novembre 2002 3 sui diamanti. Il 26 marzo 2014 il Consiglio federale ha discusso la situazione in Ucraina e ha deciso di non applicare sanzioni proprie, ma di adottare tutte le misure necessarie per evitare che, passando per il territorio svizzero, potessero essere eluse le misure internazionali (concretamente le sanzioni dell’UE). Basandosi sulla LEmb, il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza del 2 aprile 2014 4 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina. Visto l’acuirsi delle tensioni in Ucraina dell’est e l’adozione, alla fine di luglio 2014, da parte dell’UE di ulteriori sanzioni nei confronti della Russia, il 13 agosto 2014 il Consiglio federale ha nuovamente discusso la situazione decidendo di mantenere la politica adottata in relazione alla situazione in Ucraina e di rafforzarla con ulteriori misure per impedire l’aggiramento delle sanzioni dell’UE. A questo scopo ha approvato la revisione totale della relativa ordinanza, l’ordinanza del 27 agosto 2014 5 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina (O-Ucraina). Oltre ad altre misure previste, l’UE vieta l’acquisto, la fornitura e il trasporto nonché l’esportazione e il trasferimento di materiale d’armamento e materiale affine verso e dalla Russia. Conformemente alla legge del 13 dicembre 1996 6 sul materiale bellico (LMB) e sulla base dell’O-Ucraina (precedente e vigente), da febbraio 2014 non vengono più autorizzate esportazioni di materiale bellico verso l’Ucraina e dall’inizio di marzo 2014 verso la Russia. Per tutelare gli interessi del Paese, il 27 agosto 2014, sempre sulla base della LMB, il Consiglio federale ha deciso di vietare anche l’importazione di materiale bellico dalla Russia e dall’Ucraina. Questo divieto di importazione non era tuttavia applicabile all’introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco, relative parti e accessori nonché di munizioni ed elementi di munizioni, che rientrano sia nel campo di applicazione della LMB che in quello della legge del 20 giugno 1997 7 sulle armi (LArm). La loro importazione non si basa infatti sulla LMB, ma sulla LArm, che non prevede però alcuna possibilità di impedire singole importazioni. Mediante un’autorizzazione generale per l’introduzione a titolo professionale di armi, parti d’armi e munizioni sul territorio svizzero, il titolare di una patente di commercio di armi cantonale può importare questi beni senza dover chiedere ogni volta un’autorizzazione. Se sono soddisfatte le condizioni formali per l’ottenimento di una patente di commercio di armi cantonale (p. es. estratto del registro di commercio), non vi sono, dal punto di vista legale, altre possibilità di imporre ulteriori condizioni. Il divieto di importazione non era inoltre applicabile neppure all’introduzione sul territorio svizzero di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco a fini militari. Tali importazioni non possono essere impedite né dalla LMB né dalla legge del 25 marzo 1977 8 sugli esplosivi. Quest’ultima contiene soltanto disposizioni di polizia amministrativa riguardanti l’impiego sicuro a scopo civile dei prodotti. Essendo storicamente questo genere di importazioni piuttosto ridotte in termini di quantità, al momento della revisione totale dell’ordinanza, nell’agosto del 2014, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che non fosse necessario intervenire per vietarle. La situazione è cambiata quando, nell’aprile del 2015, un armaiolo svizzero ha presentato la richiesta di importare fucili semiautomatici dalla Russia in Svizzera. Nell’UE è vietata l’importazione dalla Russia di qualsiasi bene di armamento, comprese armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco a fini militari. Decidendo di portare avanti la sua politica volta a evitare che, passando per il territorio svizzero, venissero eluse le sanzioni, nel giugno del 2015 il Consiglio federale ha quindi deciso di vietare queste importazioni e di colmare in tal modo la lacuna sopra descritta. A questo scopo, con la modifica del 1° luglio 2015 9 dell’O-Ucraina, è stato creato un nuovo articolo 1a che vieta l’importazione dalla Russia e dell’Ucraina di armi da fuoco, relative parti e accessori, munizioni o elementi di munizioni (cpv. 1 lett. a) nonché di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco a fini militari (cpv. 1 lett. b). Secondo il capoverso 2 sono escluse dal divieto le armi da caccia e le armi da sport. In combinato disposto con le disposizioni della LMB sono state così vietate tutte le importazioni di materiale bellico dalla Russia e dall’Ucraina. Per motivi di politica di neutralità è stato necessario emanare il divieto di importare armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché esplosivi, pezzi pirotecnici e armi da fuoco a fini militari non solo nei confronti della Russia, ma anche dell’Ucraina. Dato che il divieto di importazione ed esportazione di materiale bellico è stato emanato nei confronti della Russia e dell’Ucraina sulla base della
4 RU 2014 877 1003 1213 2479 5 RS 946.231.176.72 6 RS 514.51 7 RS 514.54 8 RS 941.41 9 RU 2015 2311
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LMB, applicare un divieto di importazione per armi da fuoco ed esplosivi soltanto a una delle parti in conflitto non avrebbe consentito alla Svizzera di rappresentare in maniera credibile la sua posizione di Stato neutrale. Per quanto riguarda l’importazione di materiale bellico la Russia e l’Ucraina dovevano pertanto essere trattate allo stesso modo per ragioni di neutralità. Poiché l’UE non prevede un divieto di importazione di materiale bellico nei confronti dell’Ucraina, la decisione del Consiglio federale non poteva basarsi sulla LEmb. Come già precisato sopra, la LEmb consente al Consiglio federale soltanto di applicare le sanzioni decise dall’ONU, dall’OSCE o dai principali partner commerciali della Svizzera – concretamente l’UE –, ma non gli conferisce la facoltà di emanare misure coercitive unilaterali. L’articolo 1a dell’O-Ucraina è stato pertanto emanato sulla base dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale 10 (Cost.). La LEmb contiene una riserva in merito (art. 1 cpv. 2). Tuttavia, secondo l’articolo 7c capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 11 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), la durata di validità delle ordinanze che si fondano direttamente sull’articolo 184 capoverso 3 Cost. è al massimo di quattro anni. La durata di validità dell’articolo 1a dell’O-Ucraina era pertanto originariamente limitata al 30 giugno 2019. L’articolo 7c capoverso 3 LOGA conferisce al Consiglio federale la facoltà di prorogare una volta la durata di validità di un’ordinanza emanata sulla base dell’articolo 184 capoverso 3 Cost., ma l’ordinanza decade automaticamente se entro sei mesi dall’entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell’ordinanza. Il 26 giugno 2019 12 il Consiglio federale ha deciso di prorogare di quattro anni, fino al 30 giugno 2023, la validità dell’articolo 1a dell’O-Ucraina. Nel contempo ha incaricato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di elaborare un avamprogetto da porre in consultazione al fine di creare una base legale per il divieto di importare dalla Russia e dall’Ucraina armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco a fini militari. L’applicazione della LEmb, entrata in vigore nel 2003, aveva evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche mirate. Nel 2010 il Consiglio federale aveva pertanto incaricato il Dipartimento federale dell’economia di allora di svolgere una procedura di consultazione per la modifica della legge. La revisione prevista doveva garantire in particolare l’esecuzione efficiente dell’assistenza amministrativa internazionale nel settore degli embarghi. L’avamprogetto posto in consultazione conteneva anche una serie di altri elementi di revisione, per esempio l’estensione del ventaglio di misure coercitive (possibilità di confisca di valori patrimoniali), l’estensione del campo di applicazione ad atti compiuti all’estero nonché varie modifiche delle disposizioni penali 13. Le forti critiche espresse in merito agli elementi centrali dell’avamprogetto avevano indotto il Consiglio federale nel 2011 a non procedere alla revisione della LEmb. La presente revisione della LEmb non riprende volutamente i punti criticati dell’avamprogetto del 2010 e si limita a creare una base legale per l’articolo 1a dell’O-Ucraina; è inoltre intesa a evitare, per eventuali casi simili che dovessero verificarsi in futuro, il ricorso all’articolo 184 capoverso 3 Cost. e quindi una limitazione temporale delle ordinanze basate su di esso. Secondo la prassi seguita dagli Stati neutrali e secondo la dottrina dominante, il diritto della neutralità non si contrappone in linea di massima all’adesione a sanzioni economiche. La Svizzera può pertanto partecipare alle sanzioni applicate dall’ONU, dall’UE o da qualsiasi altro gruppo di Stati. A certe condizioni, tuttavia, il diritto della neutralità può trovare in singoli casi applicazione al momento della definizione concreta delle sanzioni. Dalla sua adesione all’ONU nel 2002, la Svizzera è invece tenuta ad aderire alle sanzioni decise dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU sulla base del capitolo VII dello Statuto dell’ONU. L’adesione della Svizzera a sanzioni non militari è inoltre in linea con i principi esposti dal Consiglio federale nel suo rapporto sulla neutralità annesso al Rapporto del 29 novembre 1993 14 sulla politica estera della Svizzera negli anni Novanta. Nel rapporto si legge che «il Consiglio federale è fondamentalmente disposto a partecipare in futuro anche a sanzioni economiche al di fuori delle Nazioni Unite. Esso deciderà nel singolo caso, dopo attenta ponderazione degli interessi in gioco, se al ripristino della situazione conforme al diritto internazionale e alla tutela degli interessi svizzeri giovi di più lo stare in disparte oppure la partecipazione» 15.
1.2 La normativa proposta La normativa proposta conferisce al Consiglio federale la facoltà di estendere in parte o interamente ad altri Stati le misure coercitive di cui all’articolo 1 capoverso 1 LEmb, se necessario per tutelare gli interessi del Paese. Già oggi il Consiglio federale dispone di questa facoltà in virtù dell’articolo 184 capoverso 3 Cost. Come dimostra il divieto di importare dall’Ucraina armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco a fini militari, il fatto che le disposizioni emanate in questo modo siano limitate nel tempo risulta problematico. Le sanzioni sono di fatto in generale concepite come misure limitate nel tempo: con l’applicazione di sanzioni nei confronti di uno Stato o di persone fisiche o giuridiche e di altre organizzazioni si mira a modificarne il comportamento e a far sì che in futuro agiscano in maniera conforme al diritto internazionale, dopodiché le misure coercitive potranno essere abolite. In realtà, le sanzioni rimangono spesso in vigore per periodi lunghi e in molti casi superano la durata di validità di quattro anni prevista dalla LOGA per le ordinanze basate sull’articolo 184 capoverso 3 Cost. Per questo si intende conferire al Consiglio federale la facoltà di estendere ad altri Stati le misure coercitive disposte in virtù dell’articolo 1 capoverso 1 LEmb, basandosi sulla LEmb stessa, e quindi di emanarle senza limite temporale. L’emanazione di altre misure coercitive unilaterali da parte della Svizzera continua invece a non essere prevista dalla LEmb e potrà avvenire anche in futuro solo sulla base dell’articolo 184 capoverso 3 BV e a tempo determinato. La riserva in tal senso contenuta nell’articolo 1 capoverso 2 LEmb rimane dunque invariata. La politica del Consiglio federale per quanto riguarda le sanzioni economiche internazionali non viene modificata materialmente dalla normativa proposta. La LEmb continua a dare unicamente la facoltà alla Confederazione di disporre misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti dell’uomo, adottate dall’ONU, dall’OSCE o dai principali partner commerciali della Svizzera. La normativa proposta si applica inoltre solo nel caso della ripresa delle sanzioni dell’OSCE o dei principali partner commerciali della Svizzera, ovvero l’UE. Sul piano del diritto internazionale pubblico la Svizzera è tenuta a riprendere, senza alcuna modifica, le sanzioni decise dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU in base al capitolo VII dello Statuto dell’ONU. L’estensione unilaterale di simili
10 RS 101 11 RS 172.010 12 RU 2019 1953 13 I documenti relativi alla procedura di consultazione e il rapporto sui risultati sono disponibili all’indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2010 > DFE 14 FF 1994 I 130 15 FF 1994 I 183, in particolare 208 segg.
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misure coercitive ad altri Stati da parte della Svizzera sulla base della LEmb non sarà possibile nemmeno in futuro. Nel caso in cui l’UE emanasse delle sanzioni – la questione dell’adozione delle sanzioni dell’OSCE non si è mai posta dall’entrata in vigore della LEmb nel 2003 – il Consiglio federale valuterà nel singolo caso, come ha fatto finora, se la Svizzera adotterà per intero, in parte o non adotterà le misure dell’UE. Per la sua decisione, il Consiglio federale si baserà su vari criteri giuridici, di politica esterna e di politica economica esterna. Nel suo rapporto sulla partecipazione della Confederazione all’applicazione di sanzioni economiche 16, la Commissione di gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) giunge alla conclusione che i criteri menzionati rappresentino una buona base decisionale per il Consiglio federale e permettano una ponderazione adeguata degli interessi. Se il Consiglio federale deciderà di adottare in maniera completa o parziale le sanzioni dell’UE, la normativa proposta gli consentirà in futuro, se necessario per tutelare gli interessi del Paese (per esempio per il mantenimento di una politica della neutralità credibile), di estendere, sulla base della LEmb, le misure coercitive ad altri Stati.
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
Già nel 2015 sono state esaminate varie opzioni per impedire la transazione del succitato armaiolo svizzero. L’emanazione di una decisione di portata generale basata sull’articolo 184 capoverso 3 Cost. avrebbe consentito unicamente di vietare a tutti gli armaioli svizzeri l’importazione di un modello di arma descritto dettagliatamente. L’emanazione di una decisione individuale basata su questo stesso articolo avrebbe invece solo impedito all’armaiolo di effettuare la transazione. Bisogna inoltre chiedersi se le condizioni costituzionali per una simile decisione sarebbero state soddisfatte in questo caso. Di conseguenza, la modifica dell’O-Ucraina basata sull’articolo 184 capoverso 3 Cost. rappresentava l’unica possibilità di attuare integralmente la decisione del Consiglio federale del 27 agosto 2014. Abolire il divieto di importazione di armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché di esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco a fini militari sia nei confronti della Russia che dell’Ucraina sarebbe conciliabile con i principi della politica svizzera della neutralità. In questo caso il pari trattamento delle parti in conflitto sarebbe garantito. L’abolizione del divieto di importazione contenuto nell’articolo 1a dell’O-Ucraina sarebbe tuttavia contrario allo scopo dell’ordinanza, più volte ribadito dal Consiglio federale, di impedire operazioni di elusione svolte sul territorio svizzero. La Svizzera creerebbe una regolamentazione che si discosta da quella europea per quanto riguarda l’importazione dei succitati beni dalla Russia. Ciò comporterebbe un rischio più elevato di aggiramento, anche se si tratta di un numero ridotto di transazioni, e di conseguenza potrebbe danneggiare la reputazione della Svizzera. Sebbene la normativa proposta nella LEmb miri in primo luogo a risolvere un caso concreto, ossia il prolungamento della durata di validità dell’articolo 1a dell’O-Ucraina, si è deciso di non riprendere semplicemente nella LEmb le disposizioni dell’articolo, ma di creare una base legale che si applichi sia all’articolo 1a dell’O-Ucraina sia a possibili casi analoghi in futuro. Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, concretamente la tutela della neutralità svizzera, potrebbe per esempio essere necessario estendere ad altri Stati le sanzioni riguardanti beni che, pur avendo un’utilità sul piano militare, non sono soggetti alla LMB. Si tratta in primo luogo dei beni militari speciali e dei beni a duplice impiego (i cosiddetti beni «dual-use»). Come per il materiale bellico, anche per questi beni la Svizzera può adottare misure diverse da quelle dell’UE nel caso in cui, come per l’articolo 1a dell’O-Ucraina, le restrizioni debbano essere estese ad altri Stati per ragioni legate al diritto o alla politica della neutralità. In Svizzera, l’esportazione di questi beni è disciplinata dalla legge del 13 dicembre 1996 17 sul controllo dei beni a duplice impiego. Con questa legge e la relativa ordinanza del 3 giugno 2016 18 la Svizzera attua controlli alle esportazioni armonizzati a livello internazionale, ma non prevede sanzioni. Attualmente la LEmb consente soltanto di riprendere le misure coercitive adottate nell’ambito dei beni militari speciali e dei beni a duplice impiego decise nella stessa forma dall’UE. Come nel caso sopra descritto relativo al divieto di importare armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco a fini militari dall’Ucraina, non è possibile estendere le misure coercitive ad altri Stati sulla base della LEmb. Oltre ai beni militari speciali e ai beni a duplice impiego vi sono altre categorie di beni, per la cui esportazione e importazione potrebbero essere emanate delle restrizioni nell’ambito di sanzioni economiche a causa della loro utilità militare. Varie ordinanze esistenti che applicano sanzioni prevedono per esempio limitazioni all’esportazione di prodotti petroliferi (p. es. l’ordinanza dell’8 giugno 2012 19 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria). Anche per le misure coercitive riguardanti tali beni potrebbe rendersi necessaria l’estensione ad altri Stati per ragioni legate al diritto e alla politica della neutralità. Vista l’eterogeneità dei beni (ed eventualmente dei servizi) che potrebbero essere utilizzati a fini militari e di conseguenza potrebbero assumere una certa importanza sul piano del diritto o della politica della neutralità, la normativa proposta non prevede un elenco, che sarebbe senz’altro incompleto. Questa scelta è quella che meglio corrisponde al carattere generale ed astratto della LEmb. Quest’ultima dovrà conferire al Consiglio federale la facoltà di estendere in parte o interamente ad altri Stati le misure coercitive dell’UE eventualmente adottate dalla Svizzera, se ciò fosse necessario per tutelare gli interessi del Paese, per esempio per preservarne la neutralità.
2 Commenti alla disposizione
Il nuovo articolo 2 capoverso 2bis consente al Consiglio federale, se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, di estendere in parte o interamente le misure coercitive disposte ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 ad altri Stati che non sono interessati da tali misure. La nuova disposizione consente unicamente di estendere le sanzioni decise dall’OSCE o dai principali partner commerciali della Svizzera, ossia dall’UE.
16 FF 2019 1577 17 RS 946.202 18 RS 946.202.1 19 RS 946.231.172.7
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3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione 3.1.1 Ripercussioni finanziarie Non sono da attendersi ripercussioni sulle finanze della Confederazione.
3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale Non sono da attendersi ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna Dall’avamprogetto non risultato ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
3.3 Ripercussioni per l’economia Non sono da attendersi ripercussioni per l’economia.
4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale L’avamprogetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 20 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 2016 21 sul programma di legislatura 2015–2019. La proroga dell’articolo 1a dell’O-Ucraina è entrata in vigore il 1° luglio 2019. La disposizione dell’ordinanza decade automaticamente se entro sei mesi dall’entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell’ordinanza.
5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità La LEmb si fonda sugli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 Cost. Per la modifica proposta è determinante la competenza della Confederazione in materia di affari esteri secondo l’articolo 54 capoverso 1. Questa disposizione conferisce alla Confederazione piena competenza in materia di affari esteri. Gli strumenti a disposizione della Confederazione comprendono anche misure nazionali quali atti normativi per la regolamentazione delle relazioni estere.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera L’avamprogetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
5.3 Forma dell’atto Il progetto comprende importanti disposizioni contenenti norme di diritto, le quali, ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.
20 FF 2016 909 21 FF 2016 4605
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