Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito AVS, previdenza professionale e PC
Berna, [Data]
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS 21
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
BK-D-BF8A3401/507
Compendio Con il progetto di stabilizzazione dell’AVS (riforma AVS 21) si intende garantire il finanziamento delle rendite AVS a medio termine. Le modifiche di ordinanza apportano le precisazioni necessarie relative alle modifiche di legge.
Situazione iniziale
Nella votazione finale del 17 dicembre 2021 il Parlamento ha adottato, oltre alle modifiche della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)1, anche il decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto. In seguito alla riuscita del referendum contro il progetto di stabilizzazione dell’AVS, il 25 settembre 2022 il Popolo ha votato sulle modifiche della LAVS e sul decreto federale. Le prime sono state accettate con il 50,57 per cento dei voti, il secondo lo è stato con il 55,07 per cento dei voti degli aventi diritto e il sì di 18 Cantoni.
Contenuto del progetto
Le modifiche di ordinanza relative all’attuazione delle riforma AVS 21 sono di natura tecnica e procedurale. Il Consiglio federale procede alle precisazioni necessarie in virtù delle deleghe conferitegli, che non gli lasciano molto margine discrezionale. Le modifiche principali da adottare sono le seguenti:
- adeguamenti necessari affinché le persone che continuano a esercitare un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento possano decidere se far uso della franchigia (diritto di scelta) e per stabilire come tenere conto nel calcolo della rendita dei contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento;
- fissazione delle aliquote di riduzione su base mensile in caso di riscossione anticipata della rendita e precisazioni in merito alla flessibilizzazione della riscossione della rendita;
- precisazioni sulle misure compensative, in particolare riguardo alle aliquote di riduzione e all’importo del supplemento in caso di riscossione di una parte della rendita;
- adeguamenti redazionali relativi all’età di riferimento.
legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) conferiscono al Consiglio federale le basi legali necessarie per prendere misure per l’attuazione della LAVS e della previdenza professionale. La riforma AVS 21 prevede inoltre diverse deleghe di competenze al Consiglio federale. Occorre pertanto apportare i necessari adeguamenti alle disposizioni di ordinanza interessate ed emanarne di nuove.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Modifica dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Art. 6quater Contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento
L’articolo 6quater OAVS disciplina la franchigia per i beneficiari di rendita, che ha la sua base legale nell’articolo 4 capoverso 2 LAVS. Poiché nella versione della modifica del 17 dicembre 2021 questo articolo di legge prevede la possibilità per gli assicurati di rinunciare alla franchigia per migliorare la propria rendita, il presente articolo viene adeguato di conseguenza.
Cpv. 1: il riferimento al 64° anno di età per le donne e al 65° per gli uomini viene sostituito con la nozione comune di «età di riferimento». Viene inoltre introdotto il termine «franchigia», che corrisponde all’uso corrente. Nell’apportare la modifica, si tiene conto della volontà iniziale del legislatore, che non voleva introdurre una franchigia mensile e ne auspicava una annuale di 16 800 franchi, con possibilità di applicazione pro rata temporis soltanto in caso di attività lucrativa su un lasso di tempo inferiore a un anno. Per questo motivo viene soppressa la franchigia mensile di
1400 franchi e mantenuta soltanto quella annuale di 16 800 franchi.
Cpv. 2: con la riforma i salariati avranno la possibilità di rinunciare alla franchigia. Per motivi di semplificazione amministrativa potranno optare per una soluzione diversa per ogni rapporto di lavoro.
Il salariato dovrà presentare al proprio datore di lavoro una richiesta per rinunciare alla franchigia al più tardi al versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell’età di riferimento o del primo salario di ogni anno successivo. Se al momento del primo versamento del salario il salariato accetta che il datore di lavoro prelevi i contributi soltanto sulla parte del salario eccedente la franchigia, potrà richiedere la deduzione dei contributi sull’intero salario soltanto l’anno successivo. Esempio: un salariato che ha raggiunto l’età di riferimento il 31 luglio acconsente al versamento dei salari per agosto e settembre senza deduzione dei contributi (applicazione della franchigia). A ottobre dichiara di voler rinunciare alla franchigia per i salari da ottobre a dicembre. Poiché il termine previsto è scaduto, il datore di lavoro considera la sua richiesta a partire dal gennaio dell’anno successivo e preleva i contributi sull’intero salario. Sono pertanto riprese per analogia le disposizioni dell’articolo 34d OAVS, già familiari ai datori di lavoro e ai salariati per i salari di poco conto.
Cpv. 3: la scelta del salariato di farsi dedurre i contributi sull’intero salario o di far uso della franchigia verrà adottata automaticamente anche nell’anno di contribuzione
4 RS 831.40 4/23
successivo, se la persona non comunicherà una decisione in senso contrario al più tardi al versamento del primo salario di quell’anno.
Cpv. 4: questo capoverso riprende il contenuto del capoverso 2 vigente. Il riferimento al 64° anno di età per le donne e al 65° per gli uomini viene sostituito con la nozione comune di «età di riferimento». Viene inoltre introdotto il termine «franchigia», che corrisponde all’uso corrente.
Cpv. 5: la data entro la quale i lavoratori indipendenti devono comunicare alla propria cassa di compensazione la volontà di rinunciare alla franchigia è fissata in modo chiaro: si tratta del 31 dicembre dell’anno di contribuzione. In mancanza di tale comunicazione entro il termine stabilito, la cassa di compensazione può presumere che la franchigia continui a essere applicata.
Cpv. 6: la scelta del lavoratore indipendente di farsi dedurre i contributi sull’intero reddito o di far uso della franchigia verrà adottata automaticamente anche nell’anno di contribuzione successivo, se la persona non comunicherà una decisione in senso contrario entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione successivo.
Art. 51bis cpv. 3
La somma dei redditi conseguiti fino all’insorgenza dell’evento assicurato (età di riferimento) viene moltiplicata per un fattore di rivalutazione. In questo modo i redditi dell’attività lucrativa degli anni con un livello dei salari più basso possono essere rivalutati al livello attuale al raggiungimento dell’età di riferimento. La rivalutazione permette di compensare l’inflazione registrata fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Il fattore di rivalutazione applicabile dipende dall’anno civile in cui l’avente diritto alla rendita ha versato i primi contributi AVS computabili e dall’andamento del reddito; il fattore di rivalutazione tiene conto del sistema di calcolo delle rendite con 44 anni di contribuzione e si basa sull’età di riferimento. La possibilità di aumentare la rendita tenendo conto dei periodi di contribuzione maturati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento è un caso particolare che non rientra nel sistema di calcolo generale. La deroga del nuovo capoverso 3 tiene conto del sistema di rendite basato su 44 anni di contribuzione maturati tra il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l’insorgenza del rischio assicurato vecchiaia. Inoltre, il sistema si basa sull’età di riferimento, al cui raggiungimento insorge in ogni caso il rischio assicurato, anche se l’assicurato rinvia la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia.
Art. 52 cpv. 1bis
Primo periodo: con la riforma «Miglioramenti esecutivi» (in vigore dal 1° gennaio 2012) all’articolo 30bis LAVS l’espressione «tavole» è stata sostituita con «prescrizioni [per il calcolo delle rendite]», ragion per cui in questa sede si procede al medesimo adeguamento terminologico a livello di ordinanza.
Secondo periodo: secondo il diritto vigente il calcolo di una rendita anticipata si basa su una durata di contribuzione completa, se fino alla riscossione anticipata l’avente diritto presenta la medesima durata di contribuzione delle persone della sua età. In considerazione delle lacune che sorgono tra l’inizio della riscossione anticipata della rendita e il raggiungimento dell’età di riferimento (art. 40 cpv. 4 LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021), in futuro una rendita anticipata sarà considerata soltanto quale rendita parziale. Una durata di contribuzione sarà dunque
considerata completa al raggiungimento dell’età di riferimento (cfr. art. 56 cpv. 1), se per ciascuno degli anni in questione saranno stati effettivamente versati contributi. Per stabilire la scala delle rendite applicabile sarà determinante il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione totalizzati dall’assicurato fino alla riscossione anticipata della rendita e il numero di quelli previsti per le persone della sua età al momento del raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 52a, rubrica Durata di contribuzione inferiore a un anno prima dell’insorgere dell’evento assicurato
La versione vigente della rubrica di questo articolo è fuorviante, in quanto fa riferimento all’insorgere dell’evento assicurato prima del compimento dei 21 anni. La disposizione non tratta però la questione dell’evento assicurato ma stabilisce come procedere nel caso in cui una persona presenti una durata di contribuzione inferiore a un anno tra il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato. La rubrica viene dunque adeguata di conseguenza.
Art. 52b, rubrica, nonché cpv. 1 e 2
Cpv. 1: una durata di contribuzione incompleta può già sussistere al momento della riscossione anticipata della rendita. In futuro potrà però insorgere anche a causa della medesima. In questo capoverso va pertanto aggiunto il rimando all’articolo 40 capoverso 4 LAVS, secondo cui al momento del calcolo della rendita all’età di riferimento è possibile considerare anche i contributi versati prima del compimento dei 20 anni (anni di gioventù) per colmare le lacune insorte a causa della riscossione anticipata della rendita che non si sarebbero potute colmare con l’assoggettamento all’AVS (dovuto al domicilio, all’esercizio di un’attività lucrativa o dell’adesione all’assicurazione facoltativa) nel periodo di anticipazione.
Cpv. 2: i periodi di contribuzione totalizzati negli anni di gioventù non possono essere impiegati per colmare le lacune generate dalla riscossione anticipata della rendita. Al momento dell’inizio dell’anticipazione si possono colmare soltanto le lacune contributive sorte in precedenza. Al raggiungimento dell’età di riferimento l’assicurato può colmare eventuali lacune contributive generate dall’anticipazione con i periodi di contribuzione rimanenti dagli anni di gioventù.
Art. 52dbis Nuovo calcolo della rendita
Dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, l’avente diritto può chiedere, una sola volta, un nuovo calcolo della rendita (art. 29bis cpv. 3 LAVS). Possono essere computati soltanto i contributi che ha versato tra il raggiungimento dell’età di riferimento e i cinque anni successivi. Se una persona desidera un nuovo calcolo della rendita, deve prendere l’iniziativa in tal senso. La richiesta può essere inoltrata anche dai suoi superstiti, se una rendita per superstiti subentra a una rendita di vecchiaia e la richiesta non è ancora stata presentata.
Art. 52dter Inizio del diritto alla rendita risultante dal nuovo calcolo
Di regola l’avente diritto inoltrerà la richiesta nel momento in cui cessa l’attività lucrativa. Il diritto alla rendita ricalcolata nascerà il primo giorno del mese seguente la presentazione della richiesta. La differenza tra l’importo versato fino alla richiesta del nuovo calcolo e quello della rendita ricalcolata non verrà versata retroattivamente.
Art. 53, rubrica e cpv. 1 Prescrizioni per il calcolo delle rendite e tavole delle rendite
Data la notevole automatizzazione del calcolo delle rendite, oltre alle tavole delle rendite vengono utilizzate anche le prescrizioni di calcolo vincolanti su cui queste si basano (art. 30bis LAVS). Le «prescrizioni per il calcolo delle rendite» verranno pertanto menzionate nella rubrica di questo articolo e nella disposizione. Questo non comporta cambiamenti dal punto di vista materiale.
Art. 53ter Somma delle rendite dei coniugi in caso di riscossione di una percentuale di rendita
Cpv. 1: se uno dei coniugi o entrambi riscuotono anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia, occorre innanzitutto determinare l’entità della limitazione della somma delle due rendite. Poiché in caso di anticipazione la durata di contribuzione sarà sempre incompleta, in una prima fase andrà determinata la scala delle rendite ponderata (secondo l’art. 53bis OAVS). Il 150 per cento dell’importo massimo della scala delle rendite determinato in tal modo costituirà il valore di limitazione della somma delle due rendite individuali. In una seconda fase questa somma andrà moltiplicata per la percentuale di rendita più elevata.
Esempio: se un coniuge percepisce una rendita intera e l’altro solo il 50 per cento, si moltiplica per 1,0; se un coniuge percepisce l’80 per cento e l’altro il 50 per cento, si moltiplica per 0,8. Per il resto, la rendita limitata viene calcolata con l’attuale formula. Cpv. 2: in caso di rinvio della rendita, per la limitazione è determinante la rendita intera cui si ha diritto, a prescindere dal fatto che si sia rinviata la rendita intera o solo una percentuale di essa. Secondo l’articolo 35 LAVS, la somma delle due rendite intere per i coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell’importo massimo della rendita.
Esempio 1: la moglie percepisce per prima la rendita di vecchiaia (rendita massima), mentre il marito, una volta raggiunta l’età di riferimento, rinvia la totalità della rendita (rendita massima). Dal momento in cui quest’ultimo raggiunge l’età di riferimento, alla somma delle rendite dei due coniugi si applica la limitazione del 150 per cento. Esempio 2: la moglie rinvia il 50 per cento della rendita e successivamente il marito rinvia l’80 per cento della sua. Dal momento in cui anche il marito raggiunge l’età di riferimento, e quindi entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita di vecchiaia, si applica la limitazione del 150 per cento, senza ulteriore moltiplicazione per 0,8.
Art. 53quater Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione
Cpv. 1: poiché il reddito annuo medio determinante di un assicurato può cambiare nel corso del tempo (miglioramento della rendita secondo l’art. 29bis cpv. 3 e 4 LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021; ripartizione dei redditi secondo l’art. 29quinquies LAVS nella versione della modifica del 17 dicembre 2021), questa disposizione stabilisce che il supplemento di rendita sarà stabilito una sola volta e in seguito non verrà più modificato. Precisa inoltre il momento di riferimento per il calcolo basato sul reddito annuo medio determinante.
Cpv. 2: le rendite vengono adeguate ogni due anni all’evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 33ter LAVS). Poiché il supplemento di rendita esula dal sistema di rendite, questa disposizione stabilisce che esso non verrà adeguato all’evoluzione dei prezzi e dei salari. Una volta fissato, il supplemento di rendita rimarrà dunque invariato per tutto il periodo di riscossione della rendita di vecchiaia.
Cpv. 3: questo capoverso disciplina la riduzione del supplemento di rendita degli aventi diritto che presentano una durata di contribuzione incompleta. Come nel caso della rendita di vecchiaia, anche l’importo del supplemento di rendita dipende dal lasso di tempo durante il quale l’assicurato ha versato contributi. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) pubblicherà apposite tavole che indicheranno l’importo del supplemento di rendita in funzione della scala delle rendite applicabile.
Cpv. 4: in caso di rinvio della totalità della rendita di vecchiaia, il supplemento di rendita sarà versato soltanto alla revoca del rinvio. In tal caso la somma dei supplementi non pagati tra l’età di riferimento e la revoca del rinvio (totale o parziale) della rendita verrà versata integralmente al momento della revoca del rinvio (totale o parziale) della rendita di vecchiaia. Se viene rinviata soltanto una parte della rendita, l’intero importo del supplemento di rendita sarà versato con la parte della rendita riscossa. Non rientrando nell’importo della rendita rinviata, il supplemento di rendita non verrà aumentato in seguito al rinvio.
Cpv. 5: alcune convenzioni di sicurezza sociale prevedono che, in caso di residenza all’estero, ai cittadini dello Stato in questione venga versata un’indennità unica al posto di una rendita parziale dell’AVS (rendita di vecchiaia e/o per superstiti) di modesta entità. Questo capoverso prevede che in tali casi anche il supplemento di rendita sia versato sotto forma d’indennità unica. L’importo del supplemento di rendita sarà fissato nelle tavole pubblicate dall’UFAS.
Cpv. 5: di regola le rendite di vecchiaia sono versate su un conto bancario o postale. Le rendite parziali il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa possono essere versate anche una volta all’anno, posticipatamente. Questa disposizione stabilisce che il supplemento di rendita sarà versato con le stesse modalità della relativa rendita di vecchiaia.
Art. 54bis cpv. 2
Il capoverso 1 è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2008. Il vigente capoverso 2 inizia tuttavia ancora con «Esse» e deve dunque essere modificato in modo da esplicitare il soggetto. È inoltre apportata una modifica redazionale. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Titolo prima dell’art. 55bis
L’espressione «età per il godimento della rendita» è sostituita con «riscossione della rendita».
Art. 55bis lett. b e bbis
Lett. b: secondo il diritto vigente, la rendita di vecchiaia non può essere rinviata se prima di essa si è percepita una rendita d’invalidità. Se una persona percepisce una rendita intera d’invalidità, non è dunque possibile un rinvio, dato che la rendita d’invalidità è sostituita da una rendita di vecchiaia della stessa entità (art. 33bis cpv. 1
LAVS). Poiché la rendita intera d’invalidità deve essere sostituita dalla rendita intera di vecchiaia, non vi è margine per un rinvio.
Lett. bbis: in futuro sarà possibile riscuotere anche solo una parte della rendita di vecchiaia e rinviarne il resto; potranno fare uso di questa possibilità anche le persone che in precedenza beneficiavano di una rendita d’invalidità non intera. Si potrà però rinviare soltanto la percentuale della rendita di vecchiaia che non corrisponde alla rendita dell’assicurazione invalidità (AI) da essa sostituita. Per esempio, se fino all’età di riferimento una persona percepisce
• il 25 per cento di una rendita intera d’invalidità, al raggiungimento dell’età di riferimento questa percentuale sarà sostituita dal 25 per cento della rendita di vecchiaia (art. 33bis LAVS) e potrà essere rinviato al massimo il 75 per cento della rendita di vecchiaia;
• il 50 per cento di una rendita intera d’invalidità, al raggiungimento dell’età di riferimento questa percentuale sarà sostituita dal 50 per cento della rendita di vecchiaia e potrà essere rinviato al massimo il 50 per cento della rendita di vecchiaia.
Art. 55ter Aumento in caso di rinvio della rendita
Cpv. 1: in futuro si utilizzerà l’espressione «aliquote di aumento» al posto di «supplemento percentuale». Le aliquote di aumento restano invariate. Nella tabella viene precisato che si tratta di anni di rinvio.
Cpv. 2: sul piano materiale questo capoverso è identico a quello vigente, che descrive come viene determinato secondo la prassi attuale l’importo dell’aumento (supplemento) in caso di rinvio. Questa procedura è applicabile indipendentemente dal fatto che venga rinviata la totalità o solo una parte della rendita. A tal fine occorre stabilire quali importi delle rendite sono stati rinviati per quanto tempo, dato che durante il periodo di rinvio le rendite mensili (RM) possono variare per diversi motivi (limitazione della somma delle rendite, soppressione della limitazione oppure adeguamento delle rendite).
Esempio: un assicurato rinvia la totalità della rendita per tre anni. Nei primi 24 mesi ha diritto a una rendita senza limitazione, negli ultimi 12 mesi a una rendita limitata. L’importo dell’aumento è calcolato come segue:
importo dell’aumento = (RM non limitata x 24) + (RM limitata x 12) x 17,1 %
Nei casi in cui la parte inizialmente rinviata viene successivamente ridotta, è applicabile il capoverso 3 del presente articolo.
Cpv. 3: l’attuale capoverso 3 non è più necessario, dato che le rendite per superstiti che succedono a rendite di vecchiaia rinviate non verranno più aumentate in base a principi attuariali (il vigente art. 39 cpv. 2 LAVS è stato abrogato con la modifica del 17 dicembre 2021).
Nel suo nuovo tenore, il capoverso 3 disciplinerà quindi i casi di riduzione della percentuale di rendita rinviata. Se l’assicurato revocherà parzialmente il rinvio,
l’importo dell’aumento sarà calcolato sulla percentuale di rendita non più rinviata secondo il capoverso 2 e versato in aggiunta alla rendita dal momento della revoca parziale (ovvero non solo al momento della riscossione della totalità della rendita di vecchiaia).
Esempio: un assicurato rinvia la totalità della rendita a partire dal raggiungimento dell’età di riferimento (65 anni). Dopo due anni, revoca l’anticipazione del 40 per cento e continua a rinviare il 60 per cento della rendita.
Fase 1: a partire dai 67 anni, l’assicurato riceve il 40 per cento della sua rendita di vecchiaia più il 10,8 per cento di questa parte della rendita (importo dell’aumento 1 per due anni di rinvio).
Fase 2: a 70 anni l’assicurato riscuote il rimanente 60 per cento della rendita di vecchiaia. Su questa parte della rendita riceve un supplemento del 31,5 per cento (importo dell’aumento 2 per cinque anni di rinvio). A partire da quel momento, l’assicurato riceve la totalità della rendita e, in aggiunta, i due importi dell’aumento.
Cpv. 4: se oltre alla rendita principale vengono versate anche rendite completive o per i figli, l’importo dell’aumento viene suddiviso proporzionalmente tra tutte le rendite. Questo capoverso garantisce che la somma di tutti gli aumenti non superi l’importo dell’aumento della rendita di vecchiaia.
Esempio: l’importo dell’aumento è fissato a 170 franchi; di regola questo viene versato integralmente (100 %) con la rendita AVS.
Se oltre alla rendita principale sono versate anche una rendita completiva e una per i figli, direttamente al coniuge e al figlio, l’importo di 170 franchi deve essere nuovamente ripartito (170 fr. corrispondono al 170 %: 100 % rendita di vecchiaia, 30 % rendita completiva, 40 % rendita per i figli), vale a dire che il beneficiario di rendita riceve 100 franchi dell’importo dell’aumento, il coniuge 30 franchi e il figlio 40 franchi. Se ad esempio il diritto alla rendita per i figli si estingue, va adeguata anche la ripartizione dell’importo dell’aumento: l’importo di 170 franchi corrisponde in tal caso al 130 per cento; il beneficiario della rendita principale riceve quindi 131 franchi e il coniuge 39 franchi. Se si estingue anche il diritto del coniuge, il beneficiario della rendita principale riceve l’intero importo di 170 franchi.
Cpv. 5: l’espressione «importo del supplemento» è sostituita con «importo dell’aumento». Si tratta di un adeguamento puramente redazionale.
Art. 55quater cpv. 1 e 6
Cpv. 1: questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Cpv. 6: la richiesta andrà inoltrata utilizzando il modulo ufficiale. Non sarà più necessario firmarlo, ma lo si potrà compilare e inviare online. Questo adeguamento varrà solo per il futuro. Se la cassa di compensazione riceverà la richiesta l’ultimo giorno del mese, per motivi amministrativi non sarà possibile versare la parte di rendita non più rinviata già dal mese successivo, che in questo caso sarebbe il giorno dopo. In questo capoverso si precisa pertanto che il versamento potrà essere effettuato al più presto a partire dal mese successivo. Ovviamente le casse di compensazione saranno
tuttavia tenute a procedere all’adeguamento il più rapidamente possibile. Se necessario, si procederà a un versamento retroattivo.
Art. 56 Anticipazione della rendita di vecchiaia
Cpv. 1: date le lacune che sorgono tra l’inizio della riscossione anticipata della rendita e il raggiungimento dell’età di riferimento (art. 40 cpv. 4 LAVS, nella versione della modifica del 17 giugno 2021), una rendita anticipata potrà sempre essere soltanto una rendita parziale. Al riguardo si rimanda anche al commento relativo all’articolo 52 capoverso 1bis.
Cpv. 2: se la percentuale di rendita anticipata viene modificata, la percentuale aggiuntiva verrà calcolata secondo le stesse basi utilizzate per la percentuale iniziale. Cambierà unicamente l’aliquota di riduzione. Questo è possibile, poiché in caso di riscossione anticipata i versamenti effettuati saranno considerati soltanto quali anticipi sulla rendita. La rendita di vecchiaia definitiva verrà calcolata al raggiungimento dell’età di riferimento (art. 29bis cpv. 1 LAVS, nella versione della modifica del 17 giugno 2021).
Cpv. 3: la richiesta andrà inoltrata utilizzando il modulo ufficiale. Questo non necessiterà più della firma dell’assicurato, che potrà compilarlo e inviarlo online. L’adeguamento varrà solo per il futuro. Se la cassa di compensazione riceverà la richiesta l’ultimo giorno del mese, per motivi amministrativi non sarà possibile versare la parte di rendita anticipata già dal mese successivo, che in questo caso sarebbe il giorno dopo. Questo capoverso stabilisce che il versamento potrà essere effettuato al più presto a partire dal mese successivo. Ovviamente le casse di compensazione saranno tuttavia tenute a procedere all’adeguamento il più rapidamente possibile. Se necessario, si procederà a un versamento retroattivo.
Cpv. 4: in futuro, l’anticipazione della rendita comporterà lacune contributive, che potranno essere colmate con periodi di contribuzione totalizzati durante l’anticipazione (fino a raggiungere la durata di contribuzione massima, scala 44). Poiché l’obbligo contributivo dura fino al raggiungimento dell’età di riferimento (art. 3 cpv. 1bis LAVS, nella versione della modifica del 17 giugno 2021), le lacune sorte in seguito all’anticipazione verranno colmate al raggiungimento dell’età di riferimento, se la persona sarà stata assoggettata all’AVS per tutta la durata dell’anticipazione (in base al domicilio e/o allo svolgimento di un’attività lucrativa). Anche eventuali anni di gioventù potranno essere impiegati per colmare le lacune contributive derivanti dalla riscossione anticipata della rendita (cfr. art. 52b cpv. 1). Per il nuovo calcolo fa stato non il fattore di rivalutazione applicabile al momento dell’inizio dell’anticipazione, bensì quello determinante al raggiungimento dell’età di riferimento. In effetti, in caso di riscossione anticipata vengono versati semplicemente anticipi sulla rendita, ma il calcolo della rendita definitiva avviene sempre solo al raggiungimento dell’età di riferimento.
Cpv. 5: l’articolo 33bis capoverso 1 LAVS stabilisce che le rendite di vecchiaia o per superstiti che sostituiscono una rendita d’invalidità sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi utilizzati per la rendita d’invalidità, se ne deriva un vantaggio all’avente diritto. Con questa disposizione s’intende impedire che un assicurato che ha percepito una rendita d’invalidità fino alla riscossione della rendita di vecchiaia riceva una rendita d’importo inferiore a causa degli anni d’invalidità, durante i quali ha versato meno contributi. La sostituzione della rendita può avvenire una sola volta. In caso di anticipazione della rendita di vecchiaia, la sostituzione si verifica al momento dell’inizio della riscossione anticipata. Questo capoverso consente di mantenere gli stessi
elementi di calcolo impiegati per la rendita d’invalidità anche per il nuovo calcolo della rendita di vecchiaia, ovvero al raggiungimento dell’età di riferimento. Si tratta infatti ancora della stessa rendita di vecchiaia, ovvero quella che ha sostituito la rendita d’invalidità. Questa va però ricalcolata in seguito al realizzarsi del rischio assicurato (raggiungimento dell’età di riferimento). Per contro, se l’assicurato richiedesse un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 29bis capoverso 3 LAVS, nella versione della modifica del 17 giugno 2021, non sarebbe possibile applicare questa disposizione. Non si possono infatti migliorare gli elementi di calcolo applicati alla rendita d’invalidità con i contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 56bis Riduzione in caso di anticipazione della rendita
Cpv. 1: poiché in futuro l’anticipazione sarà possibile su base mensile, vengono introdotte aliquote di riduzione mensili. L’ammontare delle aliquote rimarrà invariato.
Cpv. 2: la percentuale di rendita anticipata potrà essere aumentata una sola volta (art. 40 cpv. 2 LAVS, nella versione della modifica del 17 giugno 2021). Se l’assicurato chiederà un tale aumento, la parte aggiuntiva della percentuale di rendita anticipata verrà moltiplicata per l’aliquota di riduzione corrispondente alla durata dell’anticipazione rimanente per questa percentuale. Alla percentuale di rendita anticipata in precedenza continuerà a essere applicata l’aliquota di riduzione più elevata.
Esempio: a partire dai 63 anni, una persona anticipa il 20 per cento della rendita di vecchiaia. A questa percentuale si applica un’aliquota di riduzione del 13,6 per cento. A 64 anni la persona aumenta la percentuale di rendita anticipata al 70 per cento. Al 20 per cento anticipato in precedenza continua ad applicarsi la riduzione del 13,6 per cento, mentre alla differenza tra le due percentuali (ovvero al 50 %) si applica una riduzione del 6,8 per cento a partire dai 64 anni.
Cpv. 3: se l’assicurato non ha modificato la percentuale di rendita anticipata, al raggiungimento dell’età di riferimento l’importo definitivo della riduzione verrà determinato secondo i principi vigenti attualmente.
Se ha aumentato una volta la percentuale di rendita anticipata, in un primo tempo occorrerà considerare separatamente le singole percentuali di rendita per determinare la durata dell’anticipazione di ciascuna di esse (se del caso, distinguendo i periodi con e senza limitazione). L’importo della percentuale di rendita non ridotta verrà moltiplicato per il numero di mesi durante i quali la percentuale è stata anticipata; il risultato sarà in seguito moltiplicato per l’aliquota di riduzione applicabile per il periodo di anticipazione in questione e poi diviso per il numero di mesi di anticipazione. La stessa procedura andrà applicata per la seconda percentuale di rendita. Alla fine gli importi delle riduzioni ottenuti per le singole percentuali di rendita verranno sommati: ne risulterà così l’importo definitivo della riduzione.
Esempio: l’importo definitivo della riduzione nell’esempio presentato al capoverso 2 si calcolerà nel modo descritto di seguito.
1a operazione:
24 mesi x rendita del 20 % non ridotta = importo Y
importo Y x 13,6 % = importo della riduzione
24 mesi mensile 1
2a operazione:
12 mesi x rendita del 50 % non ridotta = importo X
importo X x 6,8 % = importo della riduzione
12 mesi mensile 2
3a operazione: importi della riduzione 1 + 2 = riduzione mensile della rendita dal raggiungimento dell’età di riferimento
Cpv. 4: questo capoverso corrisponde al vigente articolo 56 capoverso 4 OAVS. Nella versione tedesca l’espressione «Betrag der Kürzung» è sostituita con «Kürzungsbetrag», il che non comporta alcuna modifica materiale della disposizione.
Art. 56ter Rinuncia all’anticipazione della rendita di vecchiaia e revoca della medesima in caso di diritto a una rendita d’invalidità
Come oggi, anche in futuro continuerà a non essere possibile cumulare la riscossione di una rendita dell’AI con la totalità o una percentuale di una rendita dell’AVS (cfr. messaggio concernente la riforma AVS 21, FF 2019 5179, in particolare pag. 5272). Secondo l’articolo 40 capoverso 1 in fine LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, il Consiglio federale disciplina la possibilità di revocare la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia in caso di concessione a posteriori di una rendita d’invalidità. Si profilano due scenari possibili:
Cpv. 1: se un assicurato che riscuote anticipatamente una percentuale della rendita AVS si vede accordare il diritto a una rendita AI per un’invalidità insorta durante il periodo di riscossione anticipata, potrà rinunciare all’anticipazione (altrimenti non potrebbe percepire la rendita AI). La riscossione anticipata di una parte della rendita AVS è tesa a permettere la prosecuzione dell’attività lucrativa e a promuovere il passaggio graduale al pensionamento. Pertanto, non si può negare sistematicamente il diritto a una rendita AI, se una persona diventa invalida o la sua invalidità è riconosciuta durante l’anticipazione di una parte della rendita AVS (art. 30 lett. a LAI, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, a contrario). La rinuncia avrà effetto soltanto con l’inizio del diritto alla rendita AI, vale a dire dalla nascita del diritto alla rendita secondo l’articolo 29 capoverso 1 LAI. Al raggiungimento dell’età di riferimento la rendita AVS calcolata verrà ridotta in funzione dei mesi effettivi di anticipazione prima della rinuncia (cfr. art. 56bis).
Cpv. 2: come già nella prassi vigente, l’assicurato potrà revocare l’anticipazione della totalità o di una parte della rendita AVS per percepire la rendita AI, se la rendita di vecchiaia anticipata è stata versata tra la richiesta di prestazioni AI e la concessione della rendita AI. Questa eccezione sarà ormai disciplinata nella legge (art. 30 lett. a in fine LAI, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021). Per motivi di chiarezza, verrà ripresa anche nell’OAVS. La revoca sarà applicabile a ogni anticipazione e avrà effetto dal suo inizio. Al raggiungimento dell’età di riferimento, la rendita AVS calcolata non sarà pertanto ridotta a causa dell’anticipazione. Se l’assicurato non avrà revocato l’anticipazione della rendita di vecchiaia, non potrà percepire la rendita AI.
Cpv. 3: i casi di anticipazione di cui al capoverso 2 sono tesi a far sì che l’assicurato riscuota anticipatamente una parte o la totalità della rendita di vecchiaia fino alla conclusione della procedura dell’AI. In questo modo si vuole evitare che la persona
si ritrovi in condizioni economiche critiche. Con la revoca, l’assicurato si troverà nella stessa situazione in cui sarebbe se non avesse mai richiesto l’anticipazione della rendita di vecchiaia. La revoca sarà pertanto possibile soltanto se la parte della rendita AVS anticipata potrà essere integralmente compensata con la rendita AI versata retroattivamente.
Art. 56quater Riduzione in caso di riscossione anticipata da parte delle donne della generazione di transizione
Cpv. 1: questo capoverso disciplina l’ammontare delle aliquote di riduzione in caso di anticipazione su base mensile della rendita da parte delle donne che rientrano nella generazione di transizione. Poiché le aliquote di riduzione sono graduate in funzione delle fasce di reddito, le lettere a–c stabiliscono le aliquote applicabili in ciascun caso.
Cpv. 2: poiché il reddito annuo medio determinante di un assicurato può cambiare, questo capoverso stabilisce che una variazione non incide sull’ammontare dell’aliquota di riduzione applicabile. Precisa inoltre il momento di riferimento per la fissazione delle aliquote di riduzione basata sul reddito annuo medio determinante.Art. 57
Questo articolo precisa in che misura le rendite per superstiti che succedono alle rendite di vecchiaia anticipate vengono ridotte. La modifica della LAVS del 17 dicembre
2021 (AVS 21) prevede l’abrogazione della regolamentazione secondo cui anche le
rendite vedovili e le rendite per orfani che sostituiscono una rendita anticipata vanno ridotte. Di conseguenza, questo articolo viene abrogato.
Art. 60 cpv. 1
L’abrogazione dell’articolo 57 e l’inserimento degli articoli 56bis e 56ter richiedono l’adeguamento del rimando nel primo periodo di questa disposizione. L’espressione «di massima», che implica la possibilità di un’eccezione, viene sostituita per tenere meglio conto della realtà: nell’effettuare il calcolo anticipato, la cassa di compensazione si baserà in particolare sugli articoli 50–56ter. Dall’entrata in vigore dell’articolo 56quater, il 1° gennaio 2025, il calcolo si baserà sugli articoli 50–56quater. Il terzo periodo del presente capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS).
Art. 67 cpv. 1quater
Questo nuovo capoverso disciplina la richiesta di un nuovo calcolo della rendita da parte dei superstiti. Le rendite per superstiti sono calcolate in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta (art. 33 cpv. 1 LAVS). Se l’assicurato ha continuato a lavorare e a versare contributi dopo il raggiungimento dell’età di riferimento ed è deceduto prima del compimento dei 70 anni senza aver richiesto un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia, i superstiti potranno richiedere un nuovo calcolo della rendita.
Art. 125quater Sostituzione di prestazioni dell’AI con prestazioni dell’AVS
Occorre disciplinare nell’OAVS quale sia, in caso di sostituzione di prestazioni dell’AI, la cassa di compensazione competente per la fissazione della rendita e delle altre prestazioni dell’AVS. A tal fine si riprende la regola stabilita nell’articolo 45 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI). Questa regola si applicherà anche in caso di riscossione anticipata di una parte della rendita
AVS. Per la fissazione delle prestazioni dell’AI e la notifica delle relative decisioni continuerà tuttavia a essere competente l’ufficio AI.
Art. 137
In futuro i redditi dell’attività lucrativa conseguiti e i periodi di contribuzione maturati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento potranno essere presi in considerazione nel calcolo della rendita fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento (art. 29bis cpv. 3 e 4 LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021). Occorre quindi che i dati in questione vengano registrati nel conto individuale anche dopo il raggiungimento dell’età di riferimento e fino a cinque anni da quella data. Poiché la formulazione vigente permetterebbe di registrare i redditi soltanto fino al raggiungimento dell’età di riferimento, questa disposizione viene adeguata di conseguenza.
Art. 222 cpv. 3
Questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995, lett. c cpv. 3
In seguito alla riforma AVS 21, le aliquote di riduzione non saranno più menzionate nell’articolo 56 capoverso 2, cui rimanda questa disposizione, bensì nell’articolo 56bis capoverso 1, che riprende le aliquote esistenti e le precisa mese per mese, data la nuova possibilità di riscuotere anticipatamente la rendita su base mensile e non più soltanto annuale. Occorre dunque adeguare il rimando all’articolo. La percentuale menzionata in questa disposizione finale resta invariata, dato che le persone interessate hanno già raggiunto l’età di pensionamento.
4.2 Modifica di altri atti normativi
4.2.1 Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l’assicurazione facoltativa per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)
Art. 13a cpv. 1 e 2
L’articolo 3 capoverso 1bis LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021 stabilisce che per le persone non esercitanti un’attività lucrativa l’obbligo contributivo nell’assicurazione obbligatoria cesserà con l’età di riferimento e non più a un’età di pensionamento diversa per donne e uomini. Il presente articolo va pertanto adeguato. Secondo l’articolo 2 capoverso 6 LAVS, il Consiglio federale può fissare anche la durata dell’obbligo contributivo nell’assicurazione facoltativa. Invece di stabilire regole diverse per le persone esercitanti un’attività lucrativa e quelle non esercitanti un’attività lucrativa in due capoversi distinti, l’inizio dell’obbligo contributivo sarà disciplinato nel capoverso 1 per entrambe le categorie di assicurati (lett. a per le persone esercitanti un’attività lucrativa e lett. b per quelle non esercitanti un’attività lucrativa). Il capoverso 2, invece, disciplinerà la cessazione dell’obbligo contributivo. Analogamente a quanto attualmente previsto con l’età di pensionamento, in futuro il Consiglio federale escluderà dall’obbligo contributivo nell’assicurazione facoltativa gli assicurati esercitanti un’attività lucrativa che hanno raggiunto l’età di riferimento. Le persone assicurate a titolo facoltativo non potranno così colmare eventuali lacune assicurative né migliorare la propria rendita continuando a lavorare dopo l’età di riferimento. Lo
scopo dell’assicurazione facoltativa non è infatti quello di ottimizzare la posizione assicurativa degli assicurati, bensì soltanto di permettere alle persone residenti all’estero di evitare lacune assicurative. Con la cessazione dell’obbligo contributivo dopo il raggiungimento dell’età di riferimento si eviterà che gli assicurati possano migliorare le proprie prestazioni versando contributi modesti, a scapito dell’assicurazione facoltativa, che già oggi è sovvenzionata in misura significativa dall’assicurazione obbligatoria. Questo effetto non deve essere rafforzato concedendo alle persone assicurate a titolo facoltativo un’ulteriore possibilità per migliorare la propria rendita.
4.2.2 Ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da
stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS)
Art. 4 cpv. 3
Il primo periodo di questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS). La nuova regolamentazione secondo cui i contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento possono essere impiegati per un nuovo calcolo della rendita è una misura tesa a migliorare la rendita di vecchiaia (art. 29bis cpv. 3 e 4 LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021). Saranno pertanto rimborsati soltanto i contributi che avrebbero comportato un miglioramento della rendita di vecchiaia. Ciò consentirà di garantire una certa parità di trattamento tra le persone che possono richiedere una rendita più elevata in virtù dei contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento e quelle che potranno richiedere un rimborso più elevato. La regolamentazione risulta tanto più coerente se si pensa che, analogamente ai contributi versati per un’attività lucrativa svolta dopo l’età di riferimento dalle persone aventi già diritto alla rendita massima, che non danno diritto a un miglioramento della rendita, i contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento che non avrebbero generato un miglioramento della rendita non saranno rimborsati.
4.2.3 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Art. 29quater Versamento in caso di anticipazione della rendita di vecchiaia
L’articolo 56ter AP-OAVS menziona i casi in cui gli assicurati potranno revocare l’anticipazione della rendita di vecchiaia o rinunciarvi. Il nuovo articolo 29quater chiarisce che affinché gli venga versata una rendita d’invalidità concessa a posteriori l’assicurato dovrà revocare l’anticipazione della sua rendita di vecchiaia o rinunciarvi. È infatti esclusa la riscossione simultanea delle due rendite.
Art. 38 cpv. 2
Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido, per quanto concerne il bisogno di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana, soltanto se ha diritto a una rendita (art. 42 cpv. 3 LAI). Il diritto a una rendita AI deve essere riconosciuto mediante una decisione formale. Se in un secondo momento la persona rinuncia alla rendita AI per anticipare la riscossione di una parte della rendita AVS, il diritto all’assegno per grandi invalidi dell’AI continua a sussistere.
Si estingue invece in caso di anticipazione della totalità della rendita AVS (art. 42 cpv. 4bis lett. a LAI, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021), cosicché la competenza passa all’AVS.
Art. 45
Questo articolo può essere abrogato, dato che l’applicazione per analogia dell’articolo 125 (cpv. 1) OAVS è già prevista nell’articolo 44. In seguito alla presente modifica delle disposizioni d’esecuzione, la disposizione che stabilisce la cassa di compensazione competente per la fissazione della rendita AVS e per la notifica delle relative decisioni sarà sancita nell’articolo 125quater OAVS e non più nell’OAI.
4.2.4 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)
Art. 10a Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che ricevono prestazioni transitorie
Questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 15a Anticipazione della rendita di vecchiaia
Il vigente articolo 15a stabilisce che, in caso di rendita anticipata, per il calcolo della prestazione complementare annua è computata come reddito soltanto la rendita ridotta. Il diritto vigente prevede unicamente la riscossione anticipata della totalità della rendita. In seguito alla riforma AVS 21 sarà possibile anticipare anche solo una parte della rendita. Secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera dbis della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, in questi casi va computata sempre la totalità della rendita, indipendentemente dalla percentuale riscossa. L’articolo 15a va dunque completato in tal senso.
Art. 23 cpv. 3
Il vigente articolo 23 capoverso 3 stabilisce che il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, delle pensioni e delle altre prestazioni periodiche correnti. Il diritto vigente prevede unicamente la riscossione anticipata o il rinvio della totalità della rendita. In seguito alla riforma AVS 21 sarà possibile anticipare o rinviare anche solo una percentuale della rendita. Secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera dbis LPC, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, in questi casi va computata sempre la totalità della rendita, indipendentemente dalla percentuale riscossa. Il rimando dell’articolo 23 capoverso 3 va pertanto completato con la lettera dbis.
Art. 45, frase introduttiva e lett. a e c
Secondo il vigente articolo 21 capoverso 1 LAVS, hanno diritto a una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. Con la modifica della LAVS del 17 dicembre 2021 (AVS 21), in futuro avranno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento). L’aumento dell’età di riferimento a 65 anni per le donne richiede un adeguamento della regolamentazione. Nel loro caso nell’AVS l’età di riferimento
verrà innalzata gradualmente, cosicché per gli uomini e le donne varrà la stessa età di riferimento cinque anni dopo l’entrata in vigore della riforma.
Lett. a: nel tenore vigente di questa lettera non sono considerati i casi di anticipazione secondo l’articolo 40 LAVS. In futuro sarà possibile anticipare la riscossione anche solo di una parte della rendita di vecchiaia. In questi casi, gli aventi diritto potranno continuare a percepire prestazioni dell’AI, rientrando così nel campo d’applicazione della lettera b. Poiché le prestazioni ai sensi dell’articolo 18 LPC sono considerate come sussidiarie, non vengono versate in caso di riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia.
Lett. c: nel tenore vigente di questa lettera non sono menzionati i vedovi. Secondo l’articolo 18 capoverso 1 LPC, tuttavia, anch’essi possono ricevere sussidi dalle istituzioni di utilità pubblica e vanno pertanto aggiunti alla lettera c. Poiché il diritto a una rendita per vedovi secondo l’articolo 24 capoverso 2 LAVS si estingue con il compimento dei 18 anni dell’ultimo figlio del vedovo, le prestazioni di Pro Juventute potranno essere versate soltanto ai vedovi con figli minorenni.
4.2.5 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Art. 14 cpv. 1
L’espressione «età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia» è sostituita con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 24 Riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento dell’età di riferimento e riduzione delle prestazioni per i superstiti
L’espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 24a, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva, nonché cpv. 2 e 6 Riduzione delle prestazioni d’invalidità dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di riferimento
Le espressioni «età ordinaria di pensionamento» e «età di pensionamento stabilita dal regolamento» sono sostituite, rispettivamente, con «età di riferimento» e «età di riferimento regolamentare». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 26a, rubrica e cpv. 1 Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d’invalidità prima del raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare
L’espressione «età di pensionamento stabilita dal regolamento» è sostituita con «età di riferimento regolamentare». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 26b, rubrica e cpv. 1 Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d’invalidità dopo il raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare
L’espressione «età di pensionamento stabilita dal regolamento» è sostituita con «età di riferimento regolamentare». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 60bbis Acquisto durante o dopo la riscossione di una prestazione di vecchiaia
Secondo l’articolo 79b capoverso 2 lettera b della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, il Consiglio federale disciplina il riscatto (acquisto) di prestazioni da parte di persone che ricevono o hanno ricevuto prestazioni della previdenza professionale. Questo nuovo articolo di ordinanza stabilisce che se una persona riscuote o ha riscosso una prestazione di vecchiaia da un istituto di previdenza, in caso di acquisto presso un istituto di previdenza l’ammontare massimo della somma d’acquisto si riduce dell’importo dell’avere di previdenza corrispondente alla prestazione di vecchiaia già riscossa. Questa regolamentazione, che corrisponde alla prassi già in uso (cfr. N. 527 del documento dell’UFAS Mitteilungen über die berufliche Vorsorge n. 91 [d/f]), evita che le persone le quali già ricevono una prestazione di vecchiaia possano costituire una seconda previdenza fiscalmente agevolata ricorrendo ai riscatti.
Art. 62a cpv. 1 e 2, frase introduttiva
Le espressioni «età ordinaria di pensionamento», «età di pensionamento delle donne nella LPP» e «età di pensionamento» sono sostituite con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 62c Aliquota minima di conversione ed età di riferimento per determinate classi di età
L’espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
4.2.6 Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio (OLP)
Art. 6 cpv. 4
L’espressione «ordinaria età AVS» è sostituita con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 16 cpv. 1
Occorre introdurre nell’OLP una disposizione analoga a quella attualmente prevista per il pilastro 3a, in modo da creare un incentivo a lavorare anche dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Il rinvio della rendita e la prosecuzione dell’attività lucrativa sono correlati anche dal punto di vista fiscale, poiché soltanto le persone che continuano effettivamente a lavorare devono poter beneficiare di una previdenza professionale fiscalmente agevolata. Le donne e gli uomini che vorranno rinviare la riscossione della rendita dopo il raggiungimento dell’età di riferimento dovranno essere in grado di provare al proprio istituto di libero passaggio che continuano a esercitare un’attività lucrativa, sia essa dipendente o indipendente. La condizione dell’effettiva prosecuzione di un’attività lucrativa è adempiuta, se l’assicurato fornisce la prova ad esempio mediante un certificato di salario, un contratto di lavoro o un’attestazione in tal senso da parte del datore di lavoro. Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa indipendente, può ad esempio presentare un conto commerciale. La legge non prevede un grado
d’occupazione minimo a tal fine. Inoltre, l’espressione «età dell’AVS» è sostituita con «età di riferimento».
Art. 19c cpv. 1
L’espressione «età conferente il diritto alla rendita» è sostituita con «età di riferimento». Inoltre, il tenore del capoverso è adeguato in base al nuovo tenore dell’articolo 16 capoverso 1. Gli averi delle persone che dimostrano a un istituto di libero passaggio di continuare a esercitare un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non dovranno ovviamente essere annunciati quali «averi dimenticati».
Art. 19g cpv. 2
L’espressione «età di pensionamento stabilita dal regolamento» è sostituita con «età di riferimento regolamentare». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 19i Conguaglio in caso di differimento della rendita di vecchiaia
L’espressione «età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento» è sostituita con «età di riferimento regolamentare». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
4.2.7 Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali
per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)
Art. 3 cpv. 1
L’espressione «età ordinaria della rendita AVS» è sostituita con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 3a cpv. 3 e 4
Le espressioni «età ordinaria di pensionamento» e «età di pensionamento» sono sostituite con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 7 cpv. 3
L’espressione «età ordinaria della rendita AVS» è sostituita con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
4.2.8 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni
(OAINF)
Art. 33 cpv. 2 lett. e
In seguito alla riforma AVS 21 sarà esplicitamente stabilito che le rendite complementari possono essere rettificate anche in caso di modifiche dovute a un differimento (art. 39 LAVS) o a un’anticipazione (art. 40 cpv. 1 LAVS) della rendita AVS.
Art. 33a, rubrica Oggetto della riduzione della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento
La rubrica viene adeguata alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 33b, rubrica, cpv. 1 lett. b e c nonché cpv. 2 Riduzione della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento in caso di infortuni plurimi
La rubrica e il tenore della disposizione vengono adeguati alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 33c, rubrica Riduzione della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento in caso di ricaduta e conseguenze tardive
La rubrica viene adeguata alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 46 cpv. 2
Il secondo periodo di questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 134 cpv. 2
Questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 147b cpv. 1
Questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
4.2.9 Ordinanza del 10 novembre 1993 sull’assicurazione militare (OAM)
Art. 19 cpv. 3
L’espressione «dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni» è sostituita con «dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 20 cpv. 2
L’espressione «dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni» è sostituita con «dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 23 cpv. 2
L’espressione «età della rendita AVS» è sostituita con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
4.2.10 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione contro la
disoccupazione (OADI)
Art. 10d cpv. 2
Questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 12
Questo articolo si basa sull’articolo 13 capoverso 3 della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Poiché con la modifica del 17 giugno 2021 la disposizione della LADI è stata abrogata, anche questo articolo di ordinanza deve essere abrogato.
Art. 32 Prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale
Il nuovo articolo 18c capoverso 1 LADI stabilisce che le prestazioni di vecchiaia dell’AVS e della previdenza professionale sono dedotte dall’indennità di disoccupazione. La rubrica di questo articolo di ordinanza viene adeguato, poiché concerne esclusivamente le prestazioni della previdenza professionale, che in seguito alla riforma AVS 21 andranno dedotte dall’indennità di disoccupazione. Inoltre, nell’articolo si precisa che sono considerate prestazioni di vecchiaia da dedurre quelle versate prima del raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 41b, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Termine quadro e numero di indennità giornaliere per gli assicurati prossimi al raggiungimento dell’età di riferimento
Questo articolo viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
4.2.11 Ordinanza del 3 marzo 1997 sulla previdenza professionale obbligatoria
dei disoccupati
Art. 6 cpv. 2
L’espressione «età che dà diritto al pensionamento» è sostituita con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
4.2.12 Ordinanza dell’11 giugno 2021 sulle prestazioni transitorie per i
disoccupati anziani (OPTD)
Art. 1, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 Verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell’età di riferimento
Questo articolo viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
5 Ripercussioni
Limitandosi a precisare le modifiche apportate con la riforma AVS 21, la presente modifica di ordinanza non avrà ripercussioni oltre a quelle della modifica di legge del 17 dicembre 2021 (AVS 21).
Già dettagliatamente illustrate nel messaggio del Consiglio federale (FF 2019 5179), le ripercussioni della riforma sono state poi aggiornate nella fase di deliberazione parlamentare. Le informazioni al riguardo sono disponibili sul sito Internet dell’UFAS (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/riforme-e- revisioni/ahv-21.html).
6 Aspetti giuridici
Per gli aspetti giuridici della presente modifica di ordinanza si rimanda al messaggio del Consiglio federale.
7 Entrata in vigore
Per i lavori di attuazione occorrerà almeno un anno a contare dalla data di fissazione dell’entrata in vigore delle disposizioni legali. Inoltre, per motivi tecnici, le aliquote IVA possono essere adeguate soltanto all’inizio di un anno. Per questi motivi, l’entrata in vigore del decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto e quella della modifica della LAVS del 17 dicembre 2021 vanno fissate al 1° gennaio 2024. Altrettanto vale per le disposizioni d’esecuzione che entrano in vigore solo successivamente. Quelle relative alle misure compensative entreranno pertanto in vigore un anno dopo le altre, ovvero il 1° gennaio 2025.