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Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito AVS, previdenza professionale e PC

Berna, aprile 2023

Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, e di altre ordinanze (Modernizzazione della vigilanza)

Rapporto esplicativo per l’indizione della procedura di consultazione

Incarto: 031.3-1219/34/8/1

BSV-D-49B03401/257

Compendio Il progetto concernente la modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e l’ottimizzazione della vigilanza nel 2° pilastro è teso a rafforzare e a modernizzare la vigilanza sugli organi esecutivi. Le modifiche di ordinanza oggetto del presente rapporto esplicativo apportano le precisazioni necessarie per concretizzare le nuove disposizioni legali.

Situazione iniziale Il Parlamento ha adottato la modifica della legge federale del 20 dicembre 1946 1 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)(Modernizzazione della vigilanza) 2 in occasione della votazione finale del 17 giugno 2022. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 6 ottobre 2022.

Contenuto del progetto Le modifiche di ordinanza proposte concretizzano l’attuazione della revisione della LAVS. In vista di un’entrata in vigore al 1° gennaio 2024, il Consiglio federale apporta le precisazioni necessarie in virtù delle deleghe di competenza conferitegli dal legislatore. Le modifiche riguardano in particolare i punti esposti di seguito. Nel 1° pilastro: − lo scioglimento delle casse di compensazione professionali (art. 60 cpv. 3 nLAVS): le casse di compensazione professionali i cui membri diminuiscono e che sono quindi costrette a cessare l’attività per ragioni economiche dovranno disporre di riserve finanziarie sufficienti. L’autorità di vigilanza disciplinerà i dettagli dei calcoli e adeguerà i tassi al rincaro; − i requisiti minimi richiesti per la gestione dei rischi, la gestione della qualità e il sistema di controllo interno (art. 66 cpv. 3 nLAVS): le casse di compensazione predisporranno strumenti moderni di gestione e controllo, che faranno verificare dall’ufficio di revisione nell’ambito della revisione principale; − i requisiti relativi alla composizione della commissione amministrativa degli istituti delle assicurazioni sociali (art. 61 cpv. 1 e 2 lett. g nLAVS): i rappresentanti del Governo cantonale o dell’Amministrazione cantonale non potranno più essere in maggioranza; − i requisiti relativi all’ufficio di revisione e al capo revisore (art. 68 cpv. 4 nLAVS): in seguito alla modifica della LAVS, la competenza di abilitare i revisori passerà dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori. I criteri di abilitazione saranno disciplinati nell’ordinanza sui revisori; − l’esecuzione delle revisioni e del controllo dei datori di lavoro (art. 68a cpv. 5 e 68b cpv. 4 nLAVS): oltre alla revisione principale e a quella di chiusura già esistenti, sarà effettuata anche una verifica dei sistemi d’informazione, che sarà oggetto di un rapporto separato; − la designazione dell’autorità di vigilanza (art. 72 nLAVS): per quanto riguarda la vigilanza dell’esecuzione della legge, volta a garantire un’attuazione uniforme e di qualità dell’AVS, la modifica della LAVS prevede che il Consiglio federale deleghi tale competenza designando un’autorità di vigilanza dell’Amministrazione federale. Questo ruolo sarà attribuito all’UFAS;

− la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati (art. 72a cpv. 2 lett. b nLAVS): l’UFAS disciplinerà i requisiti in materia in apposite direttive. Affinché gli organi esecutivi dispongano di tempo a sufficienza per attuarle, le direttive sono state pubblicate sotto forma di raccomandazioni con effetto dal 1° gennaio 2022. Se ciononostante si verificasse un incidente relativo alla cibersicurezza, gli organi esecutivi ne informerebbero l’UFAS seguendo procedure concrete per una comunicazione adeguata che definiscono il contenuto di quest’ultima.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Modifica dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Per adeguare la terminologia dell’ordinanza a quella della modifica di legge, in vari articoli dell’ordinanza «(altri) compiti affidati» e «(altri) compiti assegnati» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «(altri) compiti delegati», «affidare» con «delegare» e «assegnazione di (altri) compiti» con «delega di (altri) compiti».

In questa disposizione la prima occorrenza della denominazione abbreviata «Ufficio federale» è sostituita con «UFAS».

Art. 51ter cpv. 1, parte introduttiva Per motivi di tecnica legislativa, dato che l’indicazione generale concernente la sostituzione dell’espressione «Ufficio federale» non si applica alla denominazione «Ufficio federale di statistica», la parte introduttiva dell’articolo 51ter capoverso 1 deve essere ripetuta. Nella versione italiana occorre inoltre sostituire la denominazione «Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro» con «Segreteria di Stato dell’economia (SECO)».

Art. 70 Comunicazione dei dati concernenti le rendite e registro delle prestazioni in denaro correnti

Le espressioni «registro delle rendite» e «registro centrale delle rendite» sono sostituite con «registro delle prestazioni in denaro correnti».

Art. 71 cpv. 3

All’epoca dell’introduzione dell’AVS, il pagamento in contanti della rendita da parte del postino era la regola. Con il tempo si è progressivamente affermato il versamento delle rendite su un conto bancario o postale e il pagamento in contanti è diventato sempre più raro. Ormai nessun istituto finanziario propone più il versamento in contanti sulla porta di casa. Meno di 100 beneficiari di rendita non dispongono di un conto bancario o postale. In questi casi, la Posta Svizzera offre la possibilità di un pagamento diretto tramite mediante polizza di pagamento con numero di riferimento. La cassa di compensazione AVS inserisce l’importo da versare su una polizza di pagamento con un numero di riferimento e la recapita per posta ai beneficiari di rendita. Al contempo, trasmette per via elettronica alla Posta l’importo e il numero di riferimento. Il beneficiario di rendita può quindi riscuotere l’importo che gli spetta recandosi in un ufficio postale e presentandovi la polizza di pagamento e un documento d’identità. Nei luoghi periferici è possibile, previo annuncio, riscuotere l’importo indicato sulla polizza di pagamento tramite il servizio a domicilio della Posta. La presente disposizione viene quindi adeguata alla prassi corrente.

Capo quarto, lettera B, cifra II (art. 88–91)

Questi articoli prevedevano prescrizioni dettagliate per le casse di compensazione paritetiche. Dato che queste ultime non sono mai esistite nella pratica, i relativi articoli di legge sono stati abrogati. Di conseguenza, in questa sede si procede all’abrogazione dei corrispondenti articoli di ordinanza.

Art. 99 cpv. 5

Il vigente articolo 99 capoverso 5 prevede, oltre ai motivi di modifica che continueranno a sussistere, anche la trasformazione di una cassa di compensazione non paritetica in una paritetica, e viceversa. Data l’abrogazione delle disposizioni relative alle casse di compensazione paritetiche, i relativi motivi di modifica non hanno più ragion d’essere.

Art. 101 cpv. 2

Il vigente articolo 101 capoverso 2 fa riferimento ai requisiti per il regolamento delle casse di compensazione paritetiche. Data l’abrogazione delle disposizioni relative alle casse di compensazione paritetiche, i requisiti specifici per il loro regolamento non hanno più ragion d’essere.

Art. 102 cpv. 2 e 3

Cpv. 2: oltre all’associazione che ha nominato un membro del comitato direttivo della cassa, in futuro anche l’autorità di vigilanza potrà ordinare la revoca di tale membro, se questi non adempie o non adempie più le condizioni per la nomina. Cpv. 3 (concerne soltanto il testo tedesco): nella versione tedesca, «kann» è sostituito con «darf», per dare maggior peso alla disposizione.

Art. 105 cpv. 1, 3 e 4

Cpv. 1: a livello di contenuto, questo capoverso corrisponde a quello vigente. Quest’ultimo rimanda però all’articolo 88, che viene abrogato con la presente revisione, il quale definisce le associazioni di salariati che possono essere rappresentate nel comitato direttivo della cassa e rimanda al Codice civile e al Codice delle obbligazioni. Questi rimandi vengono ripresi nella presente disposizione. Lo stesso vale per il valore soglia del 10 per cento dei salariati membri della cassa di compensazione, che figura nel vigente articolo 89, anch’esso abrogato con la presente revisione. Cpv. 3: a livello di contenuto, questo capoverso corrisponde a quello vigente. Quest’ultimo rimanda però all’articolo 90 capoverso 1, che viene abrogato con la presente revisione e il cui contenuto viene ripreso nel nuovo tenore della presente disposizione. Cpv. 4: questo capoverso viene abrogato in seguito all’abrogazione della base legale del Tribunale arbitrale ivi menzionato. Secondo le informazioni a disposizione dell’UFAS, il Tribunale arbitrale non è mai stato adito, ragion per cui non è necessario sostituirlo.

Art. 106 cpv. 1

La prescrizione secondo cui il gerente della cassa deve essere cittadino svizzero è abrogata. È inoltre evidente che chi esercita questa funzione deve essere indipendente dalle associazioni fondatrici e deve occuparsi della gestione della cassa a titolo principale.

Art. 107a Riserve di liquidazione

Cpv. 1: l’autorità di vigilanza sorveglia e analizza da sempre le riserve delle casse di compensazione. Per le casse di compensazione professionali il cui numero di membri diminuisce e che sono quindi costrette a cessare l’attività per motivi economici si tratta di garantire un rilevamento ordinato e predisporre a tal fine riserve finanziarie sufficienti. Dal 1999 è previsto a livello di direttive un obbligo per le casse di compensazione professionali di distinguere esplicitamente tali riserve di liquidazione nella contabilità. Le direttive stabiliscono dettagliatamente le prescrizioni di calcolo e i revisori verificano il calcolo annualmente. In seguito all’introduzione di questa prassi nella legge, i parametri principali per il calcolo verranno stabiliti nell’ordinanza. Cpv. 2: l’UFAS disciplinerà i dettagli delle prescrizioni di calcolo nel rispetto dei parametri di cui al capoverso 1 e in particolare adeguerà i tassi al rincaro.

Art. 108a Organizzazione dell’istituto delle assicurazioni sociali

La modifica della LAVS introduce la possibilità di costituire un istituto delle assicurazioni sociali al posto di un ente giuridicamente autonomo per la cassa di compensazione AVS e uno per l’ufficio AI, e di rinunciare a questi istituti. Per consentire alle varie autorità di vigilanza di continuare ad avere interlocutori e al contempo poter applicare le varie prescrizioni legali e vigilare sulla loro esecuzione,

in tal caso i compiti della cassa di compensazione AVS e quelli dell’ufficio AI andranno attribuiti a divisioni a sé stanti. Nella logica della LAVS, il gerente della cassa è il decisore supremo della cassa di compensazione. Ha competenze specifiche e inalienabili, quali l’emanazione della decisione in caso di opposizione contro decisioni della cassa. Il decreto cantonale deve stabilire chi assume la funzione di gerente della cassa ai sensi dell’articolo 106 OAVS. Lo stesso vale per l’ufficio AI. L’articolo 108a AP-OAVS sarà applicabile per analogia all’AI (cfr. art. 89 dell’ordinanza del 17 gennaio

1961 7 sull’assicurazione per l’invalidità [OAI]).

Art. 109a Commissione amministrativa Nella prassi vi sono discussioni sul giusto grado di partecipazione dei membri del Governo e dell’Amministrazione cantonale alla vigilanza amministrativa sulle casse di compensazione cantonali. In alcuni Cantoni la commissione amministrativa è costituita unicamente da rappresentanti cantonali, in altri soltanto da terzi e in altri ancora sia da rappresentanti cantonali che da specialisti esterni. Il Consiglio federale non vorrebbe fare ingerenze nell’autonomia dei Cantoni per quanto concerne le casse di compensazione cantonali che assumono la forma di ente autonomo di diritto pubblico, poiché i Cantoni sono responsabili per eventuali danni arrecati. Per quanto concerne le casse di compensazione che svolgono anche compiti delegati dei Cantoni (p. es. prestazioni complementari), una rappresentanza cantonale è sensata, poiché il Cantone deve provvedere al loro finanziamento. Anche la procedura per l’elaborazione di adeguamenti delle leggi di applicazione cantonali è più semplice, se vi è già un legame con i rappresentanti cantonali. D’altro canto, la presenza di rappresentanti del mondo economico e dell’ambito scientifico in una commissione amministrativa apporta un prezioso arricchimento in termini di punti di vista ed esperienze. I Cantoni sono pertanto liberi di decidere in merito alla composizione della commissione amministrativa. Se invece la cassa di compensazione fa parte di un istituto delle assicurazioni sociali, nella prassi è di regola a quest’ultimo che vengono delegati altri compiti cantonali. Il Cantone deve garantire il finanziamento delle spese di amministrazione per questi compiti delegati. In tal caso, per i rappresentanti cantonali sorge un conflitto d’interessi tra l’onere finanziario a carico del Cantone e la garanzia della corretta esecuzione dei compiti principali delle casse di compensazione, finanziati con altre fonti (contributi alle spese di amministrazione dei datori di lavoro). Se i rimborsi delle spese previsti sono troppo scarsi, può succedere che i compiti non possano essere eseguiti correttamente. Per tutelare adeguatamente gli interessi di tutti gli ambiti di attività in seno a un istituto delle assicurazioni sociali, in tal caso non è consentito che i rappresentanti cantonali siano la maggioranza.

Art. 116 cpv. 1 e 2

Cpv. 1: il vigente capoverso 1 impone ai Cantoni di attribuire alle agenzie comunali delle casse di compensazione cantonali un ventaglio minimo di compiti. Nella prassi, nella maggior parte dei Cantoni queste agenzie comunali sono diventate superflue, poiché ormai, grazie alla maggiore mobilità, alla migliore interconnessione e alla possibilità di scambiare dati per via elettronica, gli assicurati si rivolgono direttamente alle casse di compensazione e le agenzie comunali non hanno quindi più alcuna funzione. Inoltre, data la possibilità di fare confronti tra i registri, le casse di compensazione non hanno più bisogno che gli uffici del controllo degli abitanti nei Comuni verifichino i dati personali. L’obbligo di tenere agenzie comunali viene pertanto soppresso. I Cantoni che vorranno continuare a lavorare con esse potranno disciplinarne i compiti mediante decreto secondo l’articolo 61 nLAVS. Cpv. 2: attualmente alcune casse di compensazione professionali gestiscono agenzie. I membri di queste casse sono liberi di decidere se istituire o meno agenzie. Se vengono istituite agenzie, occorre definirne nel regolamento della cassa i compiti e le competenze.

Art. 126

7 RS 831.201

Un «gruppo professionale dell’industria a domicilio» era attivo in particolare nel settore tessile (tessitura, filatura e ricamo). Questo gruppo professionale è ormai scomparso e la cassa di compensazione del tessile (CC 94) è stata liquidata 20 anni fa. Il presente articolo è dunque obsoleto e può quindi essere abrogato.

Art. 130 cpv. 2

Se una revisione non è disciplinata mediante legge speciale, a tutte le forme giuridiche si applicano automaticamente e imperativamente le pertinenti prescrizioni del Codice delle obbligazioni. Il Codice delle obbligazioni disciplina le revisioni di chiusura nel diritto sulla società anonima, che deve quindi essere ripreso per analogia da tutti gli altri enti giuridici. Conformemente agli standard svizzeri di revisione e alle norme ISA-CH, con queste revisioni di chiusura si verifica prioritariamente che la chiusura non contenga importanti affermazioni inveritiere circa il valore del capitale proprio (valore azionario) e degli utili indicati. Il rapporto è standardizzato e non lascia margine per ulteriori attestazioni o spiegazioni. Se l’autorità di vigilanza di un Cantone vuole un rapporto di diritto in materia di vigilanza o attestazioni supplementari su un compito delegato, deve pertanto stabilirlo mediante legge speciale. Senza tale regolamentazione speciale, il revisore non può fornire verifiche supplementari secondo le prescrizioni del Cantone, ma può redigere il suo rapporto soltanto sulla base del modello ISA-CH. Nella prassi questo è un problema notevole e irrisolto, poiché la maggior parte dei Cantoni richiede attestazioni secondo prescrizioni proprie. Per risolverlo in futuro, occorre che i decreti cantonali che disciplinano i compiti la cui esecuzione è delegata alle casse di compensazione regolamentino esplicitamente le modalità di presentazione dei rapporti. Se il decreto cantonale non contiene alcuna regolamentazione speciale in materia, i revisori possono redigere rapporti esclusivamente secondo il modello ISA-CH.

Art. 132 cpv. 2

In questa disposizione vengono soltanto adeguati i rimandi, dato che nella LAVS riveduta il contenuto del vigente articolo 68 è stato ripartito su tre articoli, ovvero 68, 68a e 68b. Dal punto di vista materiale, non cambia nulla.

In questa disposizione viene soltanto adeguato il rimando, dato che nella LAVS riveduta il contenuto del vigente articolo 63 è stato ripartito su tre articoli, ovvero 63, 63a e 63b. Dal punto di vista materiale, non cambia nulla.

Art. 132quater Sistema di gestione dei rischi

Il sistema di gestione dei rischi comprende l’individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi che rappresentano una minaccia per l’esistenza della cassa di compensazione. Non si tratta dei rischi dell’AVS nel suo complesso, bensì dei rischi specifici dell’organo esecutivo. Dato che questi possono variare notevolmente da una cassa di compensazione all’altra, è necessaria un’attuazione in funzione delle circostanze concrete del singolo caso. Cpv. 1: la direzione della cassa deve documentare sistematicamente per iscritto i rischi individuati e la loro valutazione nonché le decisioni su come affrontarli. Quale strumento per la documentazione sistematica, nella prassi si usa una tabella in cui i rischi vengono individuati e valutati in funzione della loro probabilità di realizzazione e dell’entità dei potenziali danni e in cui sono definite misure per evitarli, ridurli, assicurarli e assumerli. Essa contiene inoltre criteri di valutazione, responsabilità e scadenze. Cpv. 2: il comitato direttivo è l’organo supremo delle casse di compensazione professionali; la commissione amministrativa è quello delle casse di compensazione cantonali. L’organo supremo è responsabile per l’organizzazione interna della cassa di compensazione e deve pertanto imperativamente trattare la gestione dei rischi suscettibili di compromettere l’esistenza della cassa. Per questo motivo in futuro sarà tenuto a verificare annualmente lo stato attuale della documentazione sulla gestione dei rischi. A tal fine dovrà precisare esplicitamente nel verbale se abbia approvato l’elenco dei rischi nella versione presentata oppure ordinato provvedimenti supplementari.

Art. 132quinquies Sistema di gestione della qualità

In generale l’obiettivo di un sistema di gestione della qualità è quello di garantire che l’organizzazione sia gestita in modo da poter fornire prodotti e servizi che soddisfino le aspettative dei clienti e adempiano i requisiti rilevanti stabiliti dalla legislazione e dalle autorità per i prodotti e i servizi. Al contempo, il sistema di gestione della qualità dell’organizzazione deve essere sottoposto a un processo di miglioramento continuo (definizione in analogia alla norma ISO 9001). Poiché i prodotti e i servizi di una cassa di compensazione sono prescritti in modo rigido, la gestione della qualità si limita al modo di fornire i servizi. La gestione della qualità è quindi un mezzo per analizzare criticamente la propria organizzazione e il proprio modo di lavorare e garantire un processo di miglioramento continuo. A tal fine occorre fissare obiettivi con indicatori precisi che andranno poi regolarmente verificati e valutati. Sulla base dei risultati andranno definite misure di miglioramento da cui deriveranno nuovi obiettivi. I compiti principali sono identici per tutte le casse di compensazione, ma i compiti delegati, la struttura organizzativa e i mezzi impiegati variano. Cpv. 1: la direzione della cassa deciderà autonomamente il modo in cui organizzare e attuare il sistema di gestione della qualità e lo stabilirà per iscritto. Spetterà a lei decidere se adottare uno dei metodi esistenti, quali la norma ISO 9001 o il modello dell’EFQM con sostegno e verifiche esterni oppure definire e organizzare da sé le pertinenti prescrizioni e valutazioni. Avrà così la possibilità di impostare il sistema nel modo più adatto alla propria situazione. Questo corrisponde alla volontà del legislatore, il quale ha esplicitamente prescritto che il sistema di gestione della qualità va impostato in modo da essere adeguato alle dimensioni della cassa di compensazione e al volume dei suoi compiti. Cpv. 2: il comitato direttivo è l’organo supremo delle casse di compensazione professionali; la commissione amministrativa è quello delle casse di compensazione cantonali. L’organo supremo è responsabile per l’organizzazione interna della cassa di compensazione e deve pertanto imperativamente occuparsi del sistema di gestione della qualità. Per questo motivo in futuro sarà tenuto a verificare annualmente lo stato attuale della documentazione sulla gestione della qualità. A tal fine

dovrà precisare esplicitamente nel verbale se abbia approvato lo stato di attuazione del sistema di gestione della qualità nella versione presentata oppure ordinato provvedimenti supplementari.

Art. 132sexies Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno ha lo scopo di garantire che i risultati dei processi di lavoro siano corretti e di evitare truffe. Tale sistema deve inserirsi nei processi di lavoro e, a differenza dei controlli esterni, essere gestito dall’organizzazione stessa. Per l’istituzione di un sistema di controllo interno occorrerà dapprima rilevare dettagliatamente i processi di lavoro e poi analizzare dove possono verificarsi errori o manipolazioni. Questi rischi verranno elencati e valutati; successivamente verranno definite misure di controllo per evitare che si realizzino, stabilendo responsabilità e scadenze. Il risultato di questa analisi e documentazione sistematica è denominato matrice di controllo dei rischi. A differenza dei controlli consueti, il sistema di controllo interno è caratterizzato dal fatto che tutti i controlli effettuati vengono sistematicamente documentati e archiviati. La rappresentazione della matrice di controllo dei rischi del sistema di controllo interno presenta notevoli analogie con l’elenco dei rischi del sistema di gestione della qualità. Tuttavia, il suo orientamento è sostanzialmente diverso: il sistema di gestione dei rischi è incentrato sulle minacce per l’esistenza della cassa di compensazione in quanto organizzazione, mentre il sistema di controllo interno è teso a evitare errori e manipolazioni nei processi di lavoro, garantendo così risultati corretti. Il sistema di gestione della qualità serve ad analizzare criticamente l’organizzazione e a migliorarla nell’ottica della soddisfazione dei clienti e dei collaboratori. Esistono alcuni punti in comune e parallelismi tra questi tre sistemi, ma ciascuno di essi ha un proprio orientamento e un proprio obiettivo. Essi sono dunque perfettamente complementari. Cpv. 1: i compiti principali sono identici per tutte le casse di compensazione, ma i compiti delegati, la struttura organizzativa e i mezzi impiegati variano. Pertanto la direzione della cassa deciderà autonomamente il modo in cui organizzare e attuare il sistema di controllo interno e lo stabilirà per iscritto. Avrà così la possibilità di impostare il sistema nel modo più adatto alla propria situazione. Questo corrisponde alla volontà del legislatore, il quale ha esplicitamente prescritto che il sistema di controllo

interno va impostato in modo da essere adeguato alle dimensioni della cassa di compensazione e al volume dei suoi compiti. Cpv. 3: il comitato direttivo è l’organo supremo delle casse di compensazione professionali; la commissione amministrativa è quello delle casse di compensazione cantonali. L’organo supremo è responsabile per l’organizzazione interna della cassa di compensazione e deve pertanto imperativamente occuparsi del sistema di controllo interno. Per questo motivo in futuro sarà tenuto a verificare annualmente lo stato attuale del sistema di controllo interno. A tal fine dovrà precisare esplicitamente nel verbale se abbia approvato il sistema di controllo interno nella versione presentata oppure ordinato provvedimenti supplementari.

Gli articoli 132quater, 132quinquies e 132sexies AP-OAVS saranno applicabili per analogia anche all’AI. Va però rilevato che l’UFAS esercita integralmente la vigilanza materiale, amministrativa e finanziaria sugli uffici AI (cfr. art. 50 segg. OAI). La commissione amministrativa, invece, può soltanto ordinare l’adozione di provvedimenti nel quadro della vigilanza in materia di personale o intervenire riguardo a questioni amministrativo-organizzative (p. es. uniformando gli strumenti che le devono essere presentati annualmente).

Art. 132septies Garanzia di un’attività irreprensibile

Cpv. 1: la legge indica la cerchia dei collaboratori di una cassa di compensazione interessati come «altre persone cui sono affidati compiti di direzione». Nella pratica non è definito quali funzioni si intendano esattamente con questa espressione. Nel messaggio concernente la modernizzazione della vigilanza si è stabilito che il competente organo di nomina deve fissare i criteri relativi alla buona reputazione e alla garanzia di un’attività irreprensibile. La presente nuova disposizione attribuirà ai competenti organi di nomina il compito di definire criteri misurabili. Cpv. 2: l’accertamento dell’adempimento di questi criteri dovrà essere il più possibile oggettivo e non arbitrario, poiché se le condizioni della buona reputazione o della garanzia di un’attività irreprensibile non sono più adempiute non si può procedere a una nomina o si deve procedere alla sua revoca. È tuttavia inevitabile che resti un certo margine di apprezzamento, poiché non si possono illustrare tutte le possibili combinazioni di casi. Per fornire agli organi di nomina un punto di riferimento per la fissazione dei criteri secondo il capoverso 1, nel presente capoverso vengono elencati gli elementi minimi di cui va tenuto conto in ogni caso. Concretamente, si tratta degli estratti del casellario giudiziale, degli estratti del registro delle esecuzioni e delle referenze di precedenti datori di lavoro. Spetterà quindi all’organo di nomina analizzare eventuali iscrizioni nei registri o referenze solo cautamente positive. Cpv. 3: l’esame dell’adempimento delle condizioni della buona reputazione e della garanzia di un’attività irreprensibile spetta al competente organo di nomina, che deve documentarne lo svolgimento e archiviarne i risultati nei dossier personali. L’esame va ripetuto almeno ogni cinque anni.

Art. 132octies Relazioni d’interesse

Va da sé che i collaboratori delle casse di compensazione e delle agenzie devono essere indipendenti e non possono quindi avere un rapporto di lavoro con altri organi cantonali. Dovrebbero inoltre avere l’obbligo di dichiarare le loro relazioni d’interesse. Cpv. 1: l’organo di nomina è responsabile per la rilevazione delle relazioni d’interesse. Questo significa che gli accertamenti e le rilevazioni saranno sempre effettuati dall’organo che procede alle nomine. La documentazione degli accertamenti e i moduli sulle relazioni d’interesse vanno conservati per tutti i dossier a livello centralizzato presso la cassa di compensazione, in modo che i revisori possano consultarli. La documentazione concernente la dichiarazione delle relazioni d’interesse deve essere aggiornata ogni anno. Cpv. 2: in futuro le casse di compensazione avranno il diritto, ma non l’obbligo, di pubblicare sul proprio sito Internet o nel rapporto di gestione l’elenco delle relazioni d’interesse. I revisori e l’UFAS potranno chiedere in qualsiasi momento di consultarlo, ragion per cui ai fini della vigilanza non è necessario un obbligo generale di pubblicazione.

Titolo prima dell’art. 141sexies Hquater. Sistema d’informazione per la trasmissione di moduli

Art. 141sexies

Cpv. 1: la presente disposizione è tesa a precisare l’articolo 71 capoverso 4bis nLAVS. Introdotto nel progetto soltanto nella fase delle deliberazioni parlamentari, questo articolo si prefigge di fornire all’Ufficio centrale di compensazione (UCC) una base legale per poter gestire un proprio sistema d’informazione che consentirà agli assicurati di compilare online i moduli per rivendicare il diritto alle prestazioni secondo l’articolo 29 LPGA e all’UCC di trasmettere i moduli ai competenti organi esecutivi. La trasmissione avverrà in modo automatizzato, poiché il sistema riconoscerà da sé, in base ai dati dell’assicurato (nome, numero AVS e data di nascita), l’organo esecutivo competente e trasmetterà i dati in forma strutturata e leggibile elettronicamente.

Cpv. 2: le varie assicurazioni sociali mettono a disposizione numerosi moduli (ca. 50), che devono essere compilati dagli assicurati per rivendicare il diritto alle prestazioni. I moduli sono disponibili online all’indirizzo www.avs-ai.ch (Opuscoli & Moduli > Moduli). I dati figuranti nel sistema d’informazione sono quelli immessi dagli assicurati attraverso la compilazione dei moduli. In qualità di responsabile dell’applicazione per questo sistema, l’UCC ha elaborato la necessaria documentazione di sicurezza conformemente alle prescrizioni federali in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati. I documenti necessari in seguito all’entrata in vigore della nuova legge federale sulla protezione dei dati, quali la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, saranno elaborati dall’UCC per tutti i sistemi d’informazione durante il periodo transitorio.

Cpv. 3: attualmente gli assicurati devono compilare i moduli, stamparli e inviarli per posta agli organi esecutivi. L’introduzione del sistema d’informazione è un primo passo verso la comunicazione digitale con gli assicurati. Dato che attualmente non esiste ancora una possibilità di autenticazione certa dei richiedenti (p. es. tramite Id-e), per motivi di protezione dei dati il sistema può inviare agli assicurati soltanto una conferma di ricezione contenente i dati da loro immessi.

Titolo prima dell’art. 141septies

Hquinquies. Obbligo di comunicazione in caso di danni ai sistemi d’informazione

Art. 141septies

Cpv. 1: questo capoverso regolamenta la comunicazione tra gli organi esecutivi e l’UFAS. Uno degli obiettivi principali della revisione di legge è che i sistemi d’informazione del 1° pilastro abbiano la stabilità e la capacità di adeguamento necessarie e garantiscano la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati. Il raggiungimento di questi obiettivi sarà di responsabilità degli organi esecutivi, che dovranno adempiere i requisiti posti dall’UFAS. Se ciononostante si verificherà un incidente che pregiudica o potrebbe pregiudicare la stabilità o la funzionalità dei sistemi e la reputazione dell’assicurazione, l’UFAS andrà immediatamente informato. Gli organi esecutivi dovranno fargli rapporto circa il tipo di danno rilevato, le sue ripercussioni e la sua presumibile durata nonché, se già noto, circa le misure per porvi rimedio. Terranno inoltre regolarmente informato l’UFAS in merito agli sviluppi, in modo da poter garantire il coordinamento e l’adeguata informazione degli organi eventualmente coinvolti, degli assicurati o dell’opinione pubblica, prevenire ulteriori danni oppure adottare provvedimenti. L’UFAS disciplinerà mediante direttive le procedure concrete da seguire per l’adeguata informazione e il relativo contenuto in caso di incidenti relativi alla cibersicurezza.

Cpv. 2: la procedura di comunicazione all’UFAS non esonererà gli organi federali attivi nel primo pilastro (p. es. la Cassa federale di compensazione o la Cassa svizzera di compensazione) e gli organi esecutivi considerati quali organi federali ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; p. es. le casse di compensazione professionali) dall’obbligo di notificare all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ogni violazione della sicurezza di dati personali conformemente

all’articolo 24 della LPD riveduta. Non esonererà nemmeno gli organi esecutivi cantonali dai loro obblighi di notifica nei confronti delle autorità cantonali preposte alla protezione dei dati secondo le disposizioni cantonali.

Art. 142 cpv. 2

La delega di altri compiti alle casse di compensazione, attualmente sancita nell’articolo 63 capoverso 4 LAVS, passerà all’articolo 63a capoverso 1 LAVS. Il rimando nella presente disposizione viene pertanto adeguato.

Art. 155a Conto d’amministrazione degli istituti delle assicurazioni sociali

Cpv. 1: le casse di compensazione eseguono molteplici compiti. In questo modo, offrono ai datori di lavoro l’esecuzione da parte di un unico ente di diversi compiti delegati dalla Confederazione, dai Cantoni e dalle associazioni fondatrici. Ciò permette di semplificare notevolmente la procedura per i datori di lavoro, che possono così versare i contributi dovuti a più assicurazioni sociali e per altri compiti sostanzialmente con un un’unica polizza di versamento. Dal canto loro, le casse di compensazione devono però poter distinguere chiaramente e registrare separatamente nella propria contabilità questi diversi flussi finanziari e diritti. Questo vale evidentemente per il conto d’esercizio del settore assicurativo (contributi e prestazioni indicati separatamente per ogni attività), ma anche per le spese amministrative dei singoli rami delle assicurazioni sociali e per quelle dei compiti delegati. In molti Cantoni vi sono già da anni istituti delle assicurazioni sociali. Nella maggior parte dei casi i Cantoni non tengono conti d’amministrazione propri per tali istituti. Si tratta in sostanza soltanto di una designazione collettiva per le relazioni con i clienti, ma senza alcuna funzione operativa. Come prescritto dalle leggi in materia di assicurazioni sociali, per la cassa di compensazione, l’ufficio AI, la cassa di compensazione per assegni familiari ecc. vengono tenute contabilità distinte ed effettuate registrazioni contabili separate. Nel settore pubblico questo tipo di presentazione è indicata come «classificazione funzionale», per distinguerla da quella istituzionale e da quella per tipo di costo. La vigilanza necessita di cifre comparabili sia sincronicamente che diacronicamente. A tal fine occorrono in particolare un piano contabile uniforme, una classificazione funzionale e una presentazione invariata dei conti annuali. In casi eccezionali l’istituto delle assicurazioni sociali assume anche compiti operativi e strategici, come una società madre; in tali casi, è tenuta una contabilità propria per questo settore organizzativo, la quale include soltanto gli elementi che non sono già imputati ai pertinenti rami assicurativi o divisioni nella classificazione funzionale. Le forme giuridiche degli attuali istituti delle assicurazioni sociali sono molto eterogenee. Il diritto vigente

non menziona l’istituto delle assicurazioni sociali, che sarà introdotto con la modifica di legge. Al riguardo, il legislatore ha deciso di continuare a consentire le varie forme organizzative, senza definire prescrizioni uniformi. Per mantenere la possibilità di confronto tra le cifre, e in particolare la vigilanza sui diversi finanziamenti a destinazione vincolata, nonostante questa eterogeneità, l’istituto delle assicurazioni sociali sarà tenuto a mantenere l’attuale classificazione funzionale nella presentazione dei conti e a tenere un bilancio e un conto d’amministrazione propri per ciascuna divisione delle assicurazioni sociali. Inoltre, d’ora in poi dovrà tenere un bilancio e un conto d’amministrazione anche per l’eventuale organo direttivo superiore comune. Questo non sarà però necessario in caso di semplice assunzione della doppia funzione di gerente della cassa e di direttore dell’ufficio AI da parte di una sola persona, poiché la classificazione funzionale copre interamente queste funzioni. Cpv. 2: l’organo direttivo superiore può eseguire compiti per i rami assicurativi che gli sono subordinati, come per esempio gestire un’accettazione comune e un centralino telefonico, assumere compiti in materia di personale o gestire un servizio finanze centralizzato. Le spese in questione andrebbero sostenute anche in mancanza di un organo direttivo superiore e ci si aspetta che sfruttando le sinergie derivanti dall’accentramento le spese complessive si riducano. D’altro canto, l’organo direttivo superiore può anche svolgere compiti propri, quali progetti strategici per l’ulteriore sviluppo dell’organizzazione mantello tramite l’assunzione di altri compiti o lo svolgimento diretto di compiti supplementari. Le spese in questione non sono legate ai compiti principali delle casse di compensazione e dell’ufficio AI e non possono dunque essere imputate a questi enti. Poiché le singole assicurazioni sociali dispongono di 12/29

finanziamenti speciali a destinazione vincolata, l’imputazione delle spese è particolarmente importante. Non sono infatti ammessi finanziamenti trasversali. Le spese derivanti direttamente dai compiti svolti per i settori assicurativi subordinati vanno quindi addossate loro in base al principio di causalità. Possono essere fatturate soltanto le spese effettive, senza supplementi né margini di guadagno. Cpv. 3: se al livello dell’organo direttivo superiore rimangono spese non imputabili, queste devono essere sostenute dal Cantone.

Il numero delle procedure esecutive per crediti contributivi varia notevolmente a seconda della struttura dei membri delle casse di compensazione. Per non penalizzare le casse di compensazione con una quota elevata di tali procedure, un indennizzo per le spese supplementari per il personale a esse connesse viene versato loro dai fondi di compensazione di AVS, AI (cfr. art. 89 dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità) e IPG (cfr. art. 42 dell’ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno). Attualmente l’indennizzo ammonta a 80 franchi per ogni domanda di continuazione ai sensi dell’articolo 88 della legge federale dell’11 aprile 1889 8 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Ogni anno sono versati a questo titolo circa 8 milioni di franchi. A partire dall’entrata in vigore della legge federale sulla lotta contro l’abuso del fallimento 9, prevista per il 1° gennaio 2024, le casse di compensazione dovranno per principio far valere i crediti contributivi mediante esecuzione in via di fallimento (abrogazione dell’art. 43 cpv. 1 LEF). Questo comporterà un onere supplementare, che verrà indennizzato a due livelli. Se il credito contributivo non è stato saldato dopo la domanda di continuazione o la comminatoria di fallimento, la cassa di compensazione inoltrerà una domanda di fallimento. Per l’onere a essa connesso verrà rimborsato alla cassa di compensazione un importo di 70 franchi. L’esperienza mostra che in oltre la metà dei casi si arriva alla sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi, poiché la massa fallimentare non è sufficiente per coprire le spese di una liquidazione sommaria (art. 230 cpv. 1 LEF). Negli altri casi viene svolta una procedura sommaria o una ordinaria. L’onere che le casse di compensazione devono sostenere per questa procedura verrà indennizzato con un ulteriore importo di 210 franchi. Quale prova dell’effettivo svolgimento della procedura di fallimento è determinante la decisione del giudice del fallimento (art. 268 cpv. 2 LEF).

Art. 159 Regola

In base al diritto vigente, ogni anno vengono effettuate due revisioni, fondate sull’articolo 68 LAVS. In futuro queste revisioni saranno fondate sull’articolo 68a LAVS e vi se ne aggiungerà una terza. Il presente articolo elenca in modo chiaro le tre revisioni e stabilisce che per ciascuna di esse va presentato un rapporto separato. Le denominazioni «revisione principale» e «revisione di chiusura» sono da anni note alle casse di compensazione e i relativi concetti non subiscono modifiche materiali. In futuro andrà inoltre svolta una verifica dei sistemi d’informazione.

Art. 160 Estensione

Cpv. 1: questo capoverso corrisponde al tenore vigente. Per motivi di tecnica legislativa viene ripetuto. Cpv. 2: il vigente capoverso 2 descrive a grandi linee il contenuto delle due revisioni esistenti al momento. In futuro ciascuna di queste due revisioni e la nuova verifica dei sistemi d’informazione saranno definite in un capoverso a sé stante. Nel suo nuovo tenore, il presente capoverso descrive quindi il contenuto e lo scopo della revisione principale, stabilendo inoltre che essa deve essere effettuata nel corso dell’anno d’esercizio in questione. Questa verifica consta in particolare delle attività di cui all’articolo 68a capoverso 2 lettere a, b, d ed e nLAVS, nella misura in cui esse non riguardano la revisione di chiusura.

8 RS 281.1 9 FF 2022 702

Cpv. 3: questo capoverso descrive il contenuto e lo scopo della revisione di chiusura, che deve essere effettuata dopo la chiusura dell’anno d’esercizio in questione. Questa verifica comprende i compiti di cui all’articolo 68a capoverso 1 LAVS e le componenti del capoverso 2 lettere a, b, d ed e del medesimo articolo che non sono oggetto della revisione principale. Cpv. 4: questo capoverso disciplina la base per la nuova verifica dei sistemi d’informazione, che può essere svolta simultaneamente a una delle altre verifiche o separatamente da essa. Affinché gli organi esecutivi dispongano di tempo a sufficienza per l’attuazione, i requisiti di cui all’articolo 72a capoverso 2 lettera b nLAVS sono già stati pubblicati il 1° gennaio 2022, ovvero due anni prima dell’entrata in vigore, sotto forma di raccomandazioni (https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/18527/download; disponibili in tedesco e in francese); per la loro elaborazione erano stati coinvolti gli specialisti degli organi esecutivi. Nell’ambito delle loro verifiche, i revisori valutano se gli organi esecutivi adempiano o meno i requisiti di cui all’articolo 72a capoverso 2 lettera b nLAVS. L’UFAS disciplinerà in apposite direttive l’ampiezza esatta della verifica, la presentazione dei relativi rapporti e le conoscenze specialistiche richieste ai revisori a tal fine. Nel quadro delle direttive l’UFAS definirà un processo di miglioramento continuo e introdurrà un modello di maturità per gli audit informatici. Cpv. 5: questo capoverso attribuisce all’UFAS la competenza, attualmente prevista nel capoverso 2, di emanare istruzioni dettagliate per i revisori. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale. Le casse di compensazione saranno sentite in merito conformemente all’articolo 68a capoverso 5 nLAVS.

Art. 160bis Revisione dell’esecuzione dei compiti delegati

Cpv. 1: all’UFAS viene attribuita la competenza di emanare istruzioni anche per le revisioni dei compiti delegati alle casse di compensazione. Questi compiti vengono generalmente delegati alle casse di compensazione, perché almeno una parte dei processi, come ad esempio la riscossione dei contributi, viene svolta insieme con i processi dell’AVS. È dunque ragionevole che la verifica di questi processi sia effettuata simultaneamente, da un unico ente e secondo le stesse prescrizioni. La verifica delle casse di compensazione è una verifica di diritto in materia di vigilanza, secondo una legge speciale, che si basa sull’articolo 68a LAVS. Secondo il diritto svizzero, a tutte le revisioni che non sono disciplinate mediante legge speciale si applicano le prescrizioni del Codice delle obbligazioni. I revisori sono quindi tenuti a redigere i relativi rapporti secondo gli standard svizzeri sulla revisione di chiusura (standard svizzeri di revisione) o secondo le norme ISA-CH. Tali modelli sono però pensati per le società anonime e non contengono quindi tutte le informazioni di cui le varie autorità di vigilanza necessitano. Applicare due standard di revisione diversi per lo stesso processo non è ragionevole, tanto più se si considera che la differenza principale consiste nella forma del rapporto da presentare. Questa lacuna viene eliminata attribuendo all’UFAS la competenza di emanare istruzioni in materia di revisioni anche per i compiti delegati alle casse di compensazione, affinché anche per essi i rapporti possano essere presentati secondo la regolamentazione di legge speciale. Il presente articolo disciplina pertanto espressamente soltanto i casi in cui sussiste tale lacuna. Cpv. 2: questo capoverso sottolinea che la regolamentazione speciale per le revisioni comprende anche quella per la presentazione dei relativi rapporti.

Art. 161 cpv. 2–4

Cpv. 2: le casse di compensazione professionali non sono tenute a istituire agenzie, se esse stesse o i loro membri non lo vogliono. Se però lo fanno, devono sottoporre anche queste a revisione. Attualmente i compiti minimi sono elencati nell’articolo 116 e le prescrizioni per la revisione vengono indicate con un rimando a questa enumerazione. Poiché questo elenco verrà soppresso, il presente articolo deve essere riformulato. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale. Cpv. 3: in seguito alla soppressione del tipo di agenzie cui fa riferimento il vigente capoverso 3, vengono meno anche i relativi controlli. Di conseguenza, questo capoverso viene abrogato. Cpv. 4: in questo capoverso cambia soltanto il rimando agli altri capoversi, dato che il capoverso 3 viene abrogato. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 162 cpv. 1

In questa disposizione viene adeguato il rimando alla disposizione della LAVS che disciplina il controllo dei datori di lavoro, che con la modifica di legge non è più l’articolo 68 capoverso 2 bensì l’articolo 68b LAVS. Inoltre, il termine «ufficio di revisione», impiegato erroneamente, viene sostituito con l’espressione «organo incaricato di svolgere il controllo dei datori di lavoro». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 163 cpv. 1

Il termine «ufficio di revisione» viene sostituito con l’espressione «organo incaricato di svolgere il controllo dei datori di lavoro». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Titolo prima dell’art. 164

III. Requisiti per l’ufficio di revisione e il capo revisore

Art. 164 Con la modifica della LAVS la competenza per l’abilitazione dei capi revisori secondo l’articolo 68 capoverso 4 LAVS passa dall’UFAS all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR). In futuro, dunque, i criteri per l’abilitazione saranno stabiliti nell’ordinanza del 22 agosto 2007 10 sui revisori (OSRev) e non più nell’OAVS. I commenti ai nuovi articoli dell’OSRev si trovano al n. 4.2.

In seguito alla modifica della LAVS, oltre allo svolgimento della revisione principale e di quella di chiusura, gli uffici di revisione avranno come compito anche la verifica dei sistemi d’informazione. Fondamentalmente questa non ha nulla a che fare con i requisiti attualmente definiti per l’abilitazione secondo legge speciale. Di regola, i periti revisori abilitati quali auditor responsabili per le casse di compensazione non dispongono delle conoscenze necessarie per la verifica dei sistemi d’informazione. Già oggi il reclutamento di capi revisori con solide conoscenze specialistiche nel settore delle assicurazioni sociali risulta molto difficile. Se si aggiungesse quale ulteriore criterio anche l’elemento della verifica dei sistemi d’informazione e in particolare della sicurezza informatica, si verificherebbe un fallimento del mercato. Gli specialisti con le conoscenze necessarie in questo settore non devono necessariamente avere un rapporto di lavoro con l’ufficio di revisione, ma possono essere incaricati da esso tramite un’impresa esterna. Gli specialisti informatici incaricati dall’ufficio di revisione non necessitano di alcuna abilitazione. A tal fine manca la base legale. L’ufficio di revisione è invece responsabile di reclutare o incaricare persone adatte. I criteri necessari a tal fine si evincono dal catalogo dei compiti della LAVS. L’UFAS può tuttavia precisare mediante direttive i criteri con i quali l’ufficio di revisione può valutare le qualifiche degli specialisti.

Art. 165–168

Questi articoli vengono abrogati, poiché in futuro il loro contenuto sarà disciplinato nell’OSRev.

Art. 169 cpv. 4, primo e secondo periodo

In questo capoverso si procede a un adeguamento linguistico alla prassi vigente, nella quale i rapporti di revisione non vengono più inoltrati quali esemplari rilegati bensì per via elettronica. Di conseguenza non ne sono più necessarie due copie. Inoltre, l’UCC, già destinatario dei rapporti di revisione, viene esplicitamente indicato come tale. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

IIIa. Spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro

In seguito alla modifica del titolo della cifra III, il contenuto dell’articolo 170 non è più pertinente. Viene pertanto aggiunta una nuova cifra «IIIa. Spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro» e al contempo soppressa la rubrica dell’articolo 170.

10 RS 221.302.3

Art. 170, rubrica e cpv. 1 La rubrica è soppressa. Il capoverso 1 viene abrogato, poiché non è mai stato applicato, dato che le cerchie interessate non sono riuscite ad accordarsi su una tariffa unitaria. Sin dall’inizio si è applicato il prezzo di mercato. Questa soluzione si è dimostrata valida e tiene meglio conto della notevole eterogeneità delle casse di compensazione. L’abrogazione di questa disposizione non ha dunque alcuna ripercussione nella prassi.

Art. 171 cpv. 2

In questa disposizione si procede all’adeguamento del rimando alla nuova numerazione della LAVS.

Art. 174 cpv. 1 lett. d, e, i e j

Lett. d: in questa lettera il nome del registro viene adeguato al nuovo nome secondo l’articolo 49c nLAVS. Lett. e: dal 2009 i casi di decesso non vengono più annunciati all’UCC dagli uffici dello stato civile, bensì sistematicamente tramite Infostar. Questi vengono inseriti nel registro degli assicurati e comunicati dall’UCC alle casse di compensazione che versavano prestazioni alle persone in questione. Lett. i: l’articolo 49e lettere a e f nLAVS incarica il Consiglio federale di emanare le disposizioni d’esecuzione concernenti la responsabilità per la protezione dei dati e la sicurezza dei dati nell’ambito della gestione del registro delle prestazioni in denaro correnti e del registro degli assicurati. L’UCC è responsabile per la protezione dei dati per i registri che gestisce e deve prendere le misure organizzative e tecniche per garantire la sicurezza dei dati. Lo fa in applicazione della LPD e della relativa ordinanza nonché dell’ordinanza del 27 maggio 2020 sui ciber-rischi, che disciplina i compiti, le competenze e l’organizzazione della protezione contro tali rischi in seno all’Amministrazione federale. L’UCC deve anche rispettare le istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 2019 sulla sicurezza TIC nell’Amministrazione federale. Lett. j: l’articolo 49e lettera c nLAVS incarica il Consiglio federale di disciplinare i termini di conservazione dei dati da parte dell’UCC. I dati devono essere conservati per dieci anni dopo l’estinzione dell’ultimo diritto a una prestazione, dopodiché devono essere distrutti, se è certo che non saranno più necessari per prestazioni concesse successivamente. Questa condizione è soddisfatta al più tardi con il raggiungimento dell’età ipotetica di 150 anni da parte dell’assicurato. Il momento iniziale per il calcolo della durata di conservazione dei documenti è definito nelle direttive dell’UFAS.

Art. 176, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Autorità di vigilanza

Per quanto concerne l’alta vigilanza in materia di assicurazioni sociali, è il Consiglio federale stesso a esercitarla e a darne conto nel suo rapporto annuale (art. 76 LPGA). L’Esecutivo non può delegare questo compito. Per quanto riguarda la vigilanza dell’esecuzione della legge al fine di garantire un’attuazione uniforme e di qualità dell’AVS, la modifica della LAVS prevede che il Consiglio federale deleghi la competenza in materia a un’autorità di vigilanza dell’Amministrazione federale (art. 72 nLAVS); La rubrica del presente articolo viene dunque modificata in «Autorità di vigilanza». Cpv. 1: in virtù della delega di competenze prevista nell’articolo 72 nLAVS, il Consiglio federale designa l’UFAS quale autorità di vigilanza. Cpv. 2: questo capoverso viene abrogato, poiché la legge permette ormai espressamente al Consiglio federale di delegare direttamente all’autorità da esso designata secondo il capoverso 1 i compiti e i provvedimenti di vigilanza di cui agli articoli 72a e 72b nLAVS.

Art. 178

Questo articolo viene abrogato, poiché il compito ivi previsto sarà disciplinato a livello di legge (art. 66b nLAVS).

Art. 180 cpv. 1, 2 e 4

Cpv. 1: questo capoverso viene abrogato, poiché la competenza dell’UFAS di ordinare l’amministrazione da parte di un commissario sarà disciplinata a livello di legge (art. 72b lett. h nLAVS). Cpv. 2: questo capoverso viene riformulato in seguito all’abrogazione del capoverso 1. Il rimando alla legge viene adeguato e l’UFAS è designato come competente al posto del Dipartimento federale dell’interno (DFI). Cpv. 4: anche in questa disposizione viene indicato l’UFAS quale destinatario del rapporto finale.

Art. 209quater Spese di accesso al registro delle prestazioni in denaro correnti e al registro degli assicurati

L’articolo 49e lettera g nLAVS incarica il Consiglio federale di disciplinare la partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell’assicurazione militare che hanno accesso online al registro delle prestazioni in denaro correnti e al registro degli assicurati. Poiché dall’entrata in vigore dell’articolo 50b capoverso 1 lettere c e d LAVS, il 1° gennaio 2017, gli assicuratori summenzionati non hanno usufruito di tali servizi dell’UCC e considerati i costi marginali, dell’ordine di qualche centinaio di franchi, che questo comporterebbe, si propone che l’UCC possa, se del caso, riscuotere presso gli assicuratori contro gli infortuni e l’assicurazione militare un emolumento a copertura delle spese effettive. Inoltre sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004 11 (OgeEM).

Art. 211 Tasse postali e tasse di pagamento

La rubrica viene modificata: l’obsoleto concetto di «Affrancatura in blocco» viene sostituito con i termini oggi impiegati nell’uso corrente, vale a dire «Tasse postali e tasse di pagamento». Cpv. 1: il Fondo di compensazione AVS e i fondi di compensazione dell’AI e delle IPG (cfr. art. 66 LAI e art. 29 LIPG 12) assumono le spese per le tasse postali e le tasse di pagamento. Inizialmente le tasse e i diritti per gli invii postali e i versamenti in Svizzera erano rimborsati sotto forma di affrancatura in blocco. Già da diverso tempo, però, nella prassi si agisce diversamente, dato che nei centri lettere la Posta applica su ogni lettera un codice a barre e quindi conosce nel dettaglio il numero esatto degli invii di lettere e pacchi, come pure le relative spese di porto effettive. Già da tempo vengono dunque conteggiate le spese effettive. Inoltre, qualche anno fa il sistema con un acconto forfettario mensile e un conguaglio annuale è stato sostituito con un conteggio mensile diretto delle tasse postali effettive. In tal senso la presente disposizione viene pertanto adeguata alla prassi corrente. Attualmente il Fondo di compensazione AVS assume soltanto le spese per gli invii postali interni, dato che i suoi compiti sovrani sono circoscritti al territorio svizzero e non è dunque ammesso l’invio di decisioni all’estero. Nell’ambito dell’Accordo sulla libera circolazione con l’Unione europea (UE), tuttavia, anche i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti aventi sede nello spazio UE possono essere tenuti a versare contributi in Svizzera. In tali casi è necessario poter recapitare anche a loro i documenti e i conteggi del caso. La presente disposizione viene pertanto completata con l’indicazione dell’estero. Cpv. 2: il vigente capoverso 1 disciplina anche la possibilità di estendere l’affrancatura in blocco ai compiti delegati. Per una maggiore comprensibilità, le spese per i compiti delegati saranno oggetto di un capoverso a sé stante. La ripartizione delle rispettive quote tra i fondi di compensazione e i compiti delegati non cambia. La modifica materiale consiste però nel fatto che per le quote che devono essere finanziate dai compiti delegati questi procederanno costantemente a un conteggio direttamente con la Posta e non verrà più effettuato un rimborso ai fondi di compensazione una volta all’anno. Questa

modifica è opportuna, poiché oggi vi sono le possibilità tecniche per la fatturazione separata. Cpv. 3: in questo capoverso viene semplicemente modificata la designazione dell’interlocutore in seguito alla riorganizzazione della Posta e alla ridistribuzione delle competenze al suo interno. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

11 RS 172.041.1 12 RS 834.1

In futuro l’importo destinato all’informazione agli assicurati sarà fissato senza consultare previamente il consiglio di amministrazione di compenswiss. Non essendo coinvolto nelle attività di consulenza della Confederazione (UFAS), il consiglio di amministrazione di compenswiss non dispone delle conoscenze necessarie per valutare se l’importo proposto per l’informazione degli assicurati sia appropriato. Inoltre, secondo l’articolo 95 capoverso 4 in fine nLAVS è il Consiglio federale e non il DFI a fissare l’importo che può essere utilizzato per l’informazione generale degli assicurati. Nella pratica, ovviamente, questo non impedisce al Dipartimento di proporre un importo al Consiglio federale. La presente disposizione viene pertanto abrogata.

Art. 211quater cpv. 1 Come indicato nel commento all’articolo 158bis, in futuro in molti casi le casse di compensazione faranno valere i crediti contributivi mediante esecuzione in via di fallimento. Talvolta la procedura di fallimento viene sospesa per mancanza di attivi. Benché in questi casi non vengano rilasciati attestati di carenza di beni, le spese di esecuzione risultano perlopiù irrecuperabili. Tali spese dovranno continuare a essere assunte come oggi dal Fondo di compensazione AVS. I fondi di compensazione dell’AI e delle IPG assumeranno le spese in misura proporzionale. L’attuale condizione per il rimborso, ovvero la necessità di un attestato di carenza di beni, viene soppressa. La prova che il debitore non paga le spese di esecuzione può essere fornita anche in altra forma (p. es. conteggio finale dell’ufficio dei fallimenti, sentenze del giudice del fallimento).

Art. 211quinquies Assunzione delle spese per i sistemi d’informazione

Cpv. 1: i requisiti per il finanziamento dei sistemi d’informazione comuni da parte del Fondo di compensazione AVS secondo l’articolo 95 capoverso 3 lettera a LAVS, del Fondo di compensazione dell’AI secondo l’articolo 66 LAI e del Fondo di compensazione IPG secondo l’articolo 29 LIPG saranno resi meno rigidi affinché il sistema d’informazione debba comportare agevolazioni non più in modo cumulativo bensì alternativo per le casse di compensazione, gli assicurati o i datori di lavoro nello svolgimento dei loro compiti legali. Inoltre, in futuro, oltre allo sviluppo, potrà essere finanziata anche la gestione dei sistemi d’informazione. D’altro canto, la regolamentazione del finanziamento dei sistemi d’informazione comuni viene adeguata in modo che in futuro i fondi di compensazione di AVS, AI e IPG debbano assumere soltanto le spese per sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale. I singoli progetti dovranno inserirsi in una strategia sovraordinata in materia di trasformazione digitale e innovazione per la gestione strategica dei sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale. A tal fine l’UCC, in qualità di autorità federale, sarà il principale fornitore di prestazioni per i sistemi d’informazione del 1° pilastro. Di conseguenza occorrerà adempiere cumulativamente le condizioni di cui alle lettere a–c del presente capoverso. Lett. a: con questa lettera si precisa che le agevolazioni in questione si riferiscono ai compiti esecutivi di cui all’articolo 63 LAVS e non ad altri, come ad esempio i compiti delegati. Lett. b: i sistemi d’informazione finanziati dal Fondo di compensazione AVS sono quelli utilizzabili a livello nazionale, inseriti in una strategia sovraordinata in materia di trasformazione digitale e innovazione e che servono allo scambio di informazioni tra più organi esecutivi. Non vi rientrano invece i sistemi d’informazione propri degli organi esecutivi (p. es. sistemi per la gestione dei casi, dei documenti o dei processi). Le spese da essi sostenute in quest’ambito sono infatti spese di amministrazione degli organi esecutivi e devono dunque essere finanziate mediante i contributi alle spese di amministrazione. Lett. c: i sistemi d’informazione centralizzati dell’UCC che devono essere finanziati dal Fondo di compensazione AVS dovranno poter essere sviluppati e gestiti in modo più economico dal punto di vista

dell’assicurazione – e non del singolo organo esecutivo – rispetto ai sistemi d’informazione decentralizzati. Va evitato che vengano sviluppati e gestiti più sistemi d’informazione per lo svolgimento di uno stesso compito. Con la possibilità di finanziare tali sistemi tramite il Fondo di compensazione AVS le casse di compensazione saranno per esempio incentivate a sfruttare le sinergie e a ridurre quindi

anche altre spese finanziate dal Fondo, quali le tasse postali secondo l’articolo 95 capoverso 3 lettera b nLAVS. Cpv. 2: l’UFAS verificherà le condizioni di cui al capoverso 1 e, per i progetti che adempiono le condizioni, definirà una pianificazione e un ordine di priorità nel quadro della strategia in materia di trasformazione digitale e innovazione mediante un sistema di gestione dei portafogli. La strategia in materia di trasformazione digitale e innovazione fisserà gli orientamenti e gli obiettivi strategici dell’informatica del 1° pilastro e sarà coordinata con le strategie di digitalizzazione sovraordinate della Confederazione e dei Cantoni. La pianificazione direttrice strategica verrà aggiornata annualmente, nell’ottica di una pianificazione continua, in funzione dello stato concreto e dell’avanzamento effettivo dei lavori di attuazione. Il controllo degli aspetti materiali e finanziari dei progetti verrà effettuato sulla base delle prescrizioni del controllo strategico delle TIC della Confederazione. Queste spese sono integrate nei processi relativi all’adozione del preventivo e all’approvazione del consuntivo della Confederazione (UFAS; art. 4 e 29 cpv. 1 della legge federale del 7 ottobre 2005 13 sulle finanze della Confederazione). Il Parlamento approva il preventivo globale dell’UFAS. Le quote delle spese proprie di queste unità amministrative finanziate dai fondi di compensazione devono pertanto essere dettagliatamente motivate al Parlamento nel quadro del preventivo e del consuntivo.

4.2 Modifica dell’ordinanza del 22 agosto 200714 sui revisori (OSRev)

L’introduzione dell’abilitazione speciale per la verifica delle casse di compensazione AVS è completata dalle disposizioni generali in materia di abilitazione e dalle disposizioni già esistenti per le verifiche secondo le leggi sui mercati finanziari. Poiché attualmente l’unità di partizione più bassa nell’OSRev è la sezione, occorre adeguare la struttura dell’ordinanza e rinumerare alcuni articoli.

Titolo prima dell’art. 11a

Sezione 2: Abilitazione ad eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari

Attualmente i corsi di formazione e perfezionamento non vengono più svolti soltanto in presenza, ma sempre più anche in forma virtuale. Se un corso si tiene dal vivo, con un collegamento in diretta, si parla di corso virtuale sincrono. Se invece il corso viene registrato e messo a disposizione degli interessati sotto forma di video per una visualizzazione differita, si tratta di un corso virtuale asincrono. Con questi tipi di corso è possibile garantire la partecipazione effettiva soltanto con un controllo dell’apprendimento. Questo controllo viene dunque aggiunto quale criterio per l’abilitazione ad eseguire verifiche sia conformemente alle leggi sui mercati finanziari che conformemente alla LAVS.

Titolo prima dell’art. 11m

Sezione 3: Abilitazione ad eseguire verifiche conformemente alla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 11m Abilitazione

In futuro l’abilitazione ad eseguire verifiche conformemente agli articoli 68 e 68a nLAVS sarà disciplinata nell’OSRev.

13 RS 611.0 14 RS 221.302.3

Il presente articolo stabilisce che verranno rilasciate abilitazioni secondo legge speciale sia per le imprese di revisione che per gli auditor responsabili. Esse saranno iscritte dall’ASR nel registro dei revisori. La LAVS utilizza il termine «capo revisore», mentre l’OSRev quello di «auditor responsabile», poiché nell’ordinanza il termine «capo revisore» è impiegato per la verifica del conto annuale, che va per principio distinta dall’audit di vigilanza. In entrambi i casi si intendono persone fisiche che assumono la responsabilità per il servizio di revisione e verifica.

Art. 11n Organizzazione sufficiente

In questo articolo vengono elencati i tre criteri sui quali si basa la verifica della sussistenza di un’organizzazione sufficiente, che è il requisito necessario affinché un’impresa di revisione possa ottenere l’abilitazione per la verifica delle casse di compensazione AVS. Lett. a: l’impresa di revisione deve disporre di almeno due auditor responsabili abilitati per la verifica delle casse di compensazione AVS, in modo da essere in grado di operare in qualsiasi momento e senza interruzioni in caso di assenza di una persona. Lett. b: l’impresa di revisione deve disporre di un minimo di routine e di esperienza o essere in grado di acquisirle. Se entra per la prima volta nel mercato, deve procurarsi almeno due mandati di verifica di casse di compensazione o agenzie entro tre anni dal rilascio dell’abilitazione. Soltanto con questo volume minimo, infatti, gli auditor responsabili possono di regola raggiungere il numero di ore necessarie per mantenere l’abilitazione. La verifica delle casse di compensazione richiede conoscenze specialistiche approfondite, che si possono acquisire soltanto se si opera regolarmente presso diverse casse di compensazione. L’impresa di revisione deve pertanto garantire di ottenere e mantenere un numero sufficiente di mandati su tale mercato. Lett. c: analogamente a quanto previsto per i servizi di revisione forniti a società anonime, l’impresa di revisione deve documentare tutti i servizi di revisione forniti e conservare tutti i documenti rilevanti per almeno dieci anni. Durante lo stesso periodo, i dati elettronici devono poter essere resi leggibili. I documenti devono consentire una verifica efficiente del rispetto delle prescrizioni legali. Pur non trattandosi di un’abilitazione per imprese di revisione sotto sorveglianza statale, per le quali l’autorità di sorveglianza deve effettuare regolarmente controlli della qualità, l’impresa di revisione deve comunque essere in grado in qualsiasi momento di comprovare la qualità dei propri servizi di revisione.

Art. 11o Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale

Cpv. 1: in questo capoverso sono elencati i criteri che, oltre all’abilitazione in qualità di perito revisore, costituiscono i requisiti per una prima abilitazione in qualità di auditor responsabile. I criteri corrispondono a quelli già applicati nella prassi corrente, ma con la presente modifica verranno sanciti a livello di ordinanza, escludendo qualsiasi possibilità di deroga. Lett. a: la persona in questione deve poter comprovare di aver svolto almeno 250 ore di revisione nel quadro di revisioni principali secondo l’articolo 160 capoverso 2 OAVS nei sei anni precedenti l’inoltro della domanda di abilitazione. In linea di massima, questo corrisponde alla partecipazione a sei revisioni principali di quasi 42 ore ciascuna. Nella maggior parte dei casi, però, una revisione principale dura più a lungo. Non è dunque necessario che la persona sia sempre presente per tutta la durata del mandato. Sono computabili le ore prestate per la verifica della cassa di compensazione AVS, della cassa di compensazione per assegni familiari, compresa la perequazione degli oneri e i conteggi del fondo, nonché delle prestazioni complementari e delle prestazioni transitorie. Gli auditor devono conoscere tutti gli ambiti di verifica esposti nelle Direttive sulla revisione delle casse di compensazione AVS (DRCC) e poter applicare autonomamente le istruzioni tecniche per il calcolo delle prestazioni e la riscossione dei contributi. Il numero di ore in cifre assolute, pari a una media di due settimane di lavoro per anno civile, non è eccessivo, ma resta difficile da raggiungere, considerando il volume di mercato limitato. Occorre quindi trovare un compromesso adeguato tra l’esperienza minima necessaria e la possibilità realistica di raggiungere effettivamente il numero di ore previsto. Gli auditor sono il fulcro della vigilanza. Il 1° pilastro è complesso e costantemente soggetto a riforme e modifiche. Occorrono pertanto specialisti con conoscenze aggiornate tali da consentire loro di esercitare con professionalità la vigilanza su questa

importante assicurazione universale. Si tratta pur sempre di un volume di prestazioni di circa 45 miliardi di franchi all’anno (assegni familiari esclusi) e di un volume di contributi di circa 35 miliardi di franchi all’anno, che questi revisori devono verificare non soltanto a livello di cifre, ma anche in termini di correttezza dell’applicazione materiale del diritto. Considerata la complessità della verifica, un volume di

250 ore nell’arco degli ultimi sei anni è dunque la soglia minima.

Lett. b: la persona in questione deve poter comprovare di aver svolto almeno 200 ore di revisione nel quadro di revisioni di chiusura secondo l’articolo 160 capoverso 3 OAVS nei sei anni precedenti l’inoltro della domanda di abilitazione, il che corrisponde alla partecipazione a sei revisioni di chiusura di oltre 30 ore ciascuna. Dato che in generale le revisioni di chiusura durano di più, si applicano per analogia le condizioni di cui alla lettera a. Per le revisioni di chiusura la presente lettera esige meno ore rispetto alle revisioni principali, dato che esse hanno già di per sé una durata inferiore e inoltre presentano un’analogia tematica con le revisioni di chiusura classiche. Vi sono tuttavia anche notevoli differenze, dato che la revisione di chiusura delle casse di compensazione è una verifica di diritto in materia di vigilanza, in cui vanno verificati e riportati diversi fatti che non sono richiesti nelle revisioni di chiusura classiche. Occorre comprendere e padroneggiare in particolare il complesso intreccio di flussi finanziari per i vari rami delle assicurazioni sociali e il rigido divieto di finanziamenti trasversali. Lett. c: oltre all’esperienza pratica, acquisita con l’applicazione delle conoscenze sul campo, sono necessari anche corsi di perfezionamento nell’ambito di attività dell’articolo 68a capoverso 2 lettere a, b ed e nLAVS. Considerato che l’offerta di tali corsi è molto limitata, viene fissato un numero di ore richiesto piuttosto basso: 12 ore nei tre anni precedenti l’inoltro della domanda di abilitazione. Questi corsi, attualmente proposti soltanto da EXPERTsuisse, mirano in primo luogo a fornire un’introduzione sulle novità in materia e a presentare le conoscenze derivanti dai riscontri dell’autorità di vigilanza in seguito all’analisi dei rapporti di revisione passati. La maggior parte dei corsi va svolta sul posto presso le casse di compensazione, con incarti concreti. La valutazione degli incarti degli assicurati e l’utilizzo dei sistemi informatici delle casse di compensazione non possono essere appresi approfonditamente a livello teorico, bensì soltanto sulla base di esempi concreti. Cpv. 2: in futuro gli auditor responsabili saranno tenuti a dimostrare annualmente, anche dopo l’abilitazione, di disporre ancora di un’esperienza professionale sufficiente. Attualmente non è così: i

revisori vengono contattati direttamente dall’UFAS se non hanno tenuto conto di nuove prescrizioni. Con il passaggio della competenza per l’abilitazione dall’UFAS all’ASR, i criteri dovranno essere più formali e oggettivamente misurabili. Per questo motivo in futuro gli auditor responsabili saranno tenuti a dimostrare annualmente, anche dopo l’abilitazione, di disporre ancora di un numero sufficiente di ore di revisione e di perfezionamento. Le ore richieste saranno meno rispetto a quelle necessarie per la prima abilitazione e potranno essere raggiunte anche con mandati svolti non in qualità di auditor responsabile. Per mantenere l’abilitazione ciascuna di queste prove andrà fornita ogni anno per gli ultimi tre anni. Lett. a: l’auditor responsabile deve aver prestato in media 40 ore di revisioni principali e 30 ore di revisioni di chiusura all’anno. La media va calcolata sull’arco degli ultimi tre anni. Questo volume corrisponde a quasi la metà delle ore necessarie per la prima abilitazione. Le ore richieste possono essere raggiunte anche con mandati svolti non in qualità di auditor responsabile. Ci si aspetta che la maggior parte di queste ore siano fornite sul posto, presso i clienti, in modo da aggiornarsi su moduli, incarti e sistemi informatici, nonché seguire e formare i futuri auditor. L’UFAS preciserà mediante direttive quali compiti dovranno essere svolti sul posto dagli auditor responsabili e in che misura. Lett. b: i requisiti in materia di perfezionamento sono gli stessi di quelli previsti per la prima abilitazione. Si rimanda pertanto alle spiegazioni relative al capoverso 1 lettera c.

Art. 11p Perfezionamento Questo articolo contiene i requisiti per il perfezionamento secondo l’articolo 11o. Il perfezionamento deve trattare i temi di cui all’articolo 68a capoverso 2 lettere a, b ed e nLAVS, poiché questi sono i temi specifici per i quali viene rilasciata l’abilitazione speciale. Tutti gli altri requisiti in materia di perfezionamento sono gli stessi di quelli previsti per gli altri corsi di perfezionamento, retti dall’articolo 11h capoversi 1 lettere b e c, 2 e 3.

Art. 11q Revoca dell’abilitazione

Se una persona fisica o un’impresa di revisione non adempierà più le condizioni per l’abilitazione di cui agli articoli 11n–11p, l’abilitazione secondo l’articolo 68 nLAVS verrà revocata, a tempo determinato o indeterminato. Se è possibile che le condizioni vengano nuovamente adempiute, la revoca verrà dapprima comminata e quindi pronunciata soltanto in caso di mancato adempimento. Se la revoca dell’abilitazione è sproporzionata, al suo posto l’autorità di sorveglianza potrà impartire un ammonimento scritto. Se si constatano lacune nell’attività di revisione, che l’UFAS comunica all’ASR in virtù dell’articolo 22 della legge del 16 dicembre 2005 15 sui revisori (LSR), va valutato se le lacune in questione siano riconducibili alla carenza di conoscenze sulle assicurazioni sociali o a una violazione della garanzia di un’attività di controllo ineccepibile (art. 4 cpv. 1 LSR in combinato disposto con l’art. 4 OSRev). A seconda del risultato di questo accertamento, si procederà alla revoca dell’abilitazione di base quale perito revisore e/o soltanto a quella dell’abilitazione speciale oppure a un ammonimento scritto.

Capitolo 7: Disposizioni transitorie e finali

Art. 51e Disposizioni transitorie della modifica del xx.xx.2023

Questo articolo contiene le disposizioni transitorie applicabili in caso di entrata in vigore della presente modifica. Cpv. 1: rispetto a oggi, i requisiti e i criteri per l’abilitazione in qualità di impresa di revisione o di auditor responsabile cambieranno con l’entrata in vigore dei nuovi articoli in materia. Pur non essendo sostanziali, le modifiche non lasceranno più alcun margine discrezionale e inoltre le condizioni dovranno essere costantemente adempiute e rispettate. Le imprese di revisione e gli auditor responsabili già in possesso di un’abilitazione la manterranno per due anni dall’entrata in vigore dei nuovi articoli, cosicché avranno tempo per garantire il pieno rispetto di tutti i criteri e mantenere l’abilitazione. Per poter mantenere l’abilitazione, le imprese di revisione e gli auditor responsabili che prima dell’entrata in vigore della presente modifica disponevano di un’abilitazione dell’UFAS dovranno adempiere tutte le condizioni previste allo scadere del periodo transitorio di due anni a contare dall’entrata in vigore della presente modifica. Cpv. 2: le domande di abilitazione su cui l’UFAS ha preso una decisione rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 1. Se al momento dell’entrata in vigore della presente modifica le domande sono state inoltrate, ma non è ancora stata presa una decisione in merito, questa sarà presa dall’ASR secondo il nuovo diritto. La data determinante per stabilire la competenza e il diritto applicabile è quella della decisione.

4.3 Modifica dell’ordinanza dell’11 settembre 200216 sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni (OPGA) Art. 18a Scambio elettronico di dati Questa disposizione attribuirà all’autorità di vigilanza di un’assicurazione sociale la competenza di disciplinare la trasmissione dei dati tra gli assicuratori e le autorità federali. Si tratterà in particolare di impostare lo scambio di dati in modo che sia sicuro, efficiente ed economico. Occorrerà inoltre garantire che vengano adottati i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi per il trattamento dei dati personali (confidenzialità, disponibilità, integrità e tracciabilità). A tal fine l’autorità di vigilanza terrà conto di standard attuali riconosciuti.

Il vigente articolo 18a diventerà l’articolo 18abis.

15 RS 221.302 16 RS 830.11

4.4 Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 196117 sull’assicurazione

per l’invalidità (OAI) Art. 54 cpv. 3

In questo capoverso verranno adeguati i rimandi. Le disposizioni dell’OAVS vigente e di quella riveduta concernenti la revisione principale non sono applicabili all’AI. La vigilanza materiale e amministrativa sugli uffici AI, disciplinata nell’articolo 64a LAI, è esercitata dall’UFAS e non dagli uffici di revisione. Verranno inoltre soppressi i rimandi agli articoli 164–170 OAVS, dato che essi o verranno abrogati con la presente modifica oppure saranno comunque applicabili all’AI in virtù della norma di rinvio generale dell’articolo 89 OAI.

4.5 Modifica dell’ordinanza del 22 giugno 199818 sul «Fondo di

garanzia LPP» (OFG) Ingresso

L’articolo 59 capoverso 2 LPP disciplina già il finanziamento dei compiti attuali dell’Ufficio centrale del 2° pilastro. Questa disposizione verrà completata con una regolamentazione sul finanziamento del nuovo compito attribuito al fondo di garanzia, vale a dire il coordinamento e la trasmissione di informazioni riguardanti i dati personali dei beneficiari di rendite (cfr. art. 56 cpv. 1 lett. fbis e 59 cpv. 3 LPP). Considerate queste modifiche, nell’ingresso va aggiunto il capoverso 3 dell’articolo 59 LPP. Inoltre, in seguito all’introduzione del nuovo articolo 59a LPP, occorre un’ulteriore integrazione dell’ingresso, dato che il fondo di garanzia indennizzerà l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS per le spese che quest’ultimo dovrà sostenere per la trasmissione all’Ufficio centrale del 2° pilastro dei dati personali dei beneficiari di rendita conformemente all’articolo 58a LPP.

Art. 12b Finanziamento dello scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS

Il nuovo articolo 58a LPP intende agevolare lo scambio di dati tra il 1° e il 2° pilastro. Gli istituti di previdenza dovranno poter accedere più facilmente a informazioni quali i cambiamenti di stato civile o a documenti quali i certificati di esistenza in vita. Essi necessitano di queste informazioni per poter verificare regolarmente il diritto alle prestazioni previdenziali. Lo scambio di dati per tale verifica regolare passerà per l’Ufficio centrale del 2° pilastro, che fungerà quindi da organo di collegamento tra gli istituti di previdenza e l’UCC. Gli istituti di previdenza presenteranno le loro richieste di informazioni all’Ufficio centrale del 2° pilastro, che le trasmetterà all’UCC. Quest’ultimo fornirà le informazioni richieste rinviandole all’Ufficio centrale del 2° pilastro, che le trasmetterà agli istituti di previdenza richiedenti. La presente disposizione deve essere introdotta per disciplinare il finanziamento del nuovo compito attribuito al fondo di garanzia (art. 59 cpv. 3 e 56 cpv. 1 lett. fbis nLPP). Questo contributo finanziario sarà chiesto soltanto agli istituti di previdenza che desidereranno sfruttare la possibilità di presentare all’Ufficio centrale del 2° pilastro una richiesta di informazioni sui dati relativi ai propri assicurati. Le richieste di informazioni saranno effettuate tramite un portale informatico messo a disposizione dal fondo di garanzia. Per potervi accedere, gli istituti di previdenza che lo desiderano potranno richiedere un login presso l’Ufficio centrale del 2° pilastro. Per quanto concerne i costi di questo nuovo servizio per gli istituti di previdenza, si può stimare che per l’identificazione degli istituti di previdenza, l’attribuzione dei login, l’allestimento della piattaforma Internet e la predisposizione del sistema informatico presso l’UCC l’Ufficio centrale del 2° pilastro spenderà circa 120 000 franchi. Il fondo di garanzia fatturerà quindi i costi per l’inizializzazione del sistema informatico per un periodo di cinque anni agli istituti di previdenza che parteciperanno allo scambio di dati, insieme alle spese annue di attuazione. Gli istituti di previdenza che parteciperanno il primo anno non

17 RS 831.201 18 RS 831.432.1

saranno quindi gli unici a dover sostenere l’integralità dei costi. Oltre ai costi una tantum, va tenuto conto anche delle spese di manutenzione del servizio da parte dell’UCC, stimate a circa 5000 franchi all’anno. Queste spese, a carico degli istituti di previdenza, saranno coperte mediante un contributo a copertura delle spese annue derivanti dall’utilizzo del sistema (art. 59a nLPP). A riscuotere questo contributo presso gli istituti di previdenza che utilizzeranno il sistema sarà, alla fine di ogni anno civile, il fondo di garanzia, che gestisce l’Ufficio centrale del 2° pilastro. Il fondo di garanzia indicherà separatamente nei suoi conti le spese derivanti dallo scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l’UCC.

Art. 12c Versamenti all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS

Il fondo di garanzia deve indennizzare l’UCC per il nuovo compito attribuitogli. Le spese d’esercizio dell’UCC per l’attuazione dell’articolo 58a LPP constano di tre elementi: una prima componente «Spese per la gestione del servizio messo a disposizione», stimate a un giorno all’anno (ovvero fr. 1000 circa), una seconda componente «Spese di manutenzione» per un’applicazione semplice, stimate a circa il 10 per cento del budget di sviluppo (fr. 3000 circa) e una terza componente relativa allo sfruttamento dell’infrastruttura. Considerati questi parametri, le spese per l’utilizzo del sistema dovrebbero ammontare a circa 5000 franchi all’anno. Una volta all’anno, l’UCC fatturerà dunque al fondo di garanzia le spese per la ricerca e la fornitura dei dati personali di beneficiari di rendita come pure per l’utilizzo del sistema informatico. Il contributo finanziario di 5000 franchi all’anno è fissato in modo da non superare l’importo complessivo delle spese sostenute dall’UCC per questo servizio.

Art. 14 cpv. 1bis Sistema di contribuzione

In seguito all’attribuzione al fondo di garanzia del nuovo compito di cui all’articolo 56 capoverso 1 lettera i nLPP, occorre adeguare il rimando nella presente disposizione. Vi va inoltre aggiunto il rimando alla lettera d del medesimo articolo, che a causa di una svista non figura nel testo vigente. L’articolo 14 capoverso 1 lettera b menziona soltanto gli indennizzi all’istituto collettore per il controllo della riaffiliazione a un istituto di previdenza secondo l’articolo 11 capoverso 3bis LPP. Le altre prestazioni secondo l’articolo 56 capoverso 1 lettera d LPP devono quindi essere esplicitamente inserite nel capoverso 1bis dell’articolo 14.

4.6 Modifica dell’ordinanza del 10 e del 22 giugno 201119 concernente

la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) Art. 3 cpv. 3 Elenco degli istituti soggetti a vigilanza

Conformemente alla volontà del legislatore di diffondere il più possibile l’utilizzo del numero d’identificazione delle imprese (IDI), questo identificatore andrà aggiunto anche negli elenchi degli istituti soggetti a vigilanza.

Gli istituti di previdenza interessati come pure gli istituti dediti alla previdenza professionale dispongono già oggi di un IDI in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 giugno 2010 20 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI). I servizi IDI (art. 3 cpv. 1 lett. d LIDI), di cui fanno parte anche le autorità di vigilanza cantonali e regionali, sono tenuti a utilizzare l’IDI secondo l’articolo 5 LIDI. Con la modifica del presente capoverso viene attuata la «Strategia per lo sviluppo della gestione comune dei dati di base della Confederazione», il cui obiettivo è che i dati debbano essere comunicati una sola volta (in base al principio «once only»).

19 RS 831.435.1 20 RS 431.03

Art. 6 cpv. 3 Costi

In questa disposizione verrà adeguato il rimando all’articolo 7, dato che questo verrà modificato. In futuro non sarà più la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) a riscuotere la tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza (cfr. art. 56 cpv. 1 lett. i nLPP). La CAV PP dovrà imputare le spese sostenute da essa e dalla sua segreteria alla tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza (art. 7) o a quella per la vigilanza diretta (art. 8).

Art. 7 Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza

Cpv. 1: conformemente all’articolo 56 capoverso 1 lettera i nLPP, in futuro il fondo di garanzia riscuoterà la tassa di vigilanza direttamente presso gli istituti di previdenza assoggettati alla legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP; RS 831.42). Poiché la CAV PP non riscuoterà più direttamente la tassa di vigilanza presso le autorità di vigilanza cantonali, il vigente capoverso 2 va modificato e i capoversi 3–

5 possono essere abrogati.

Cpv. 2: l’articolo 64c capoverso 2 lettera a nLPP modifica la base di calcolo della tassa di vigilanza. In futuro sarà applicata la base di calcolo già impiegata dal fondo di garanzia per la riscossione dei contributi per prestazioni in caso di insolvenza e per altre prestazioni secondo l’articolo 16 OFG. Saranno quindi determinanti le prestazioni d’uscita regolamentari di tutti gli assicurati secondo l’articolo 2 LFLP e il decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP, secondo quanto risulta dai loro conti d’esercizio. Con la nuova base di calcolo, una tassa di base per ogni singolo istituto di previdenza non sarebbe più giustificata e complicherebbe inutilmente il calcolo. La nuova tariffa è il frutto delle considerazioni seguenti: negli ultimi rapporti annuali, la CAV PP ha registrato spese pari a circa 3 milioni di franchi all’anno per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza 21. Secondo il rapporto di gestione del fondo di garanzia, nel 2021 l’importo complessivo delle prestazioni d’uscita regolamentari è stato pari a 575 469 936 088 franchi, quello delle rendite correnti a 30 889 485 680 franchi. Nel 2021, quindi, la somma delle prestazioni d’uscita regolamentari di tutti gli assicurati e del decuplo di tutte le rendite è stato pari a quasi 900 miliardi di franchi (fr. 884 364 792 888). Di conseguenza, per coprire le spese correnti della CAV PP occorrerebbe oltre 1 franco ogni 300 000 franchi della nuova base di calcolo. Poiché la disposizione fissa il limite superiore per la tassa e la CAV PP può in ogni caso fatturare soltanto l’importo effettivo a copertura delle sue spese, può essere fissato un limite superiore più elevato. L’importo complessivo deve inoltre comprendere l’indennità per le spese di riscossione del fondo di garanzia, che in confronto sono esigue, come pure un margine per le future evoluzioni dei prezzi e aumenti dei costi imprevisti. Partendo dal rapporto esistente nella regolamentazione vigente (la tassa della CAV PP riscossa per il 2021 ammonta a 45 centesimi per assicurato e rendita versata, a fronte di un limite superiore di 80 centesimi), il limite superiore è fissato a 6 franchi per milione di franchi della nuova base di calcolo, ovvero della somma delle prestazioni d’uscita di tutti gli assicurati secondo l’articolo 2 LFLP e del decuplo di tutte le rendite.

Cpv. 3: la CAV PP fatturerà al fondo di garanzia l’importo delle tasse di vigilanza al più tardi nove mesi dopo la chiusura dell’esercizio della Commissione e il fondo di garanzia effettuerà il pagamento entro

30 giorni.

4.7 Modifica dell’ordinanza del 18 aprile 198422 sulla previdenza

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) Sezione 3b: Rilevamento di effettivi di soli beneficiari di rendite e di effettivi con una netta preponderanza di beneficiari di rendite

L’articolo 53ebis nLPP pone le basi per disciplinare il rilevamento di effettivi di soli beneficiari di rendite e di effettivi con una netta preponderanza di beneficiari di rendite (di seguito: effettivi di beneficiari di rendite). Lo scopo dell’articolo non è di evitare tale rilevamento, bensì di definirne il quadro giuridico Secondo il conto annuale 2021 della CAV PP, 2 959 337.70 fr. (fr. 0.45 per assicurato e per rendita versata.) 22 RS 831.441.1

in modo da garantirne al meglio il finanziamento. La presente nuova sezione concerne soltanto gli effettivi di beneficiari di rendite rilevati da un altro istituto di previdenza, ma non quelli risultanti dall’uscita di assicurati attivi. Gli articoli 17 e 17a precisano i concetti di «netta preponderanza di beneficiari di rendite» e «finanziamento sufficiente», in modo da fornire ai periti in materia di previdenza professionale e alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie per lo svolgimento e la verifica dei rilevamenti di effettivi. Il rilevamento di un effettivo di soli beneficiari di rendite o di un effettivo con una netta preponderanza di beneficiari di rendite richiederà quattro tappe.

  • Nella prima, il perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza trasferente dovrà valutare se l’effettivo da trasferire presenti una netta preponderanza di beneficiari di rendite. Se tale netta preponderanza non sussiste, non occorreranno ulteriori verifiche secondo l’articolo 53ebis nLPP. In tal caso il rilevamento non rientrerà nel campo d’applicazione dell’articolo 53ebis nLPP. Si rinuncia intenzionalmente a una prescrizione relativa al calcolo del tasso d’interesse tecnico, in quanto le Direttive tecniche 4, elevate dalla CAV PP al rango di norme minime, contemplano una regolamentazione sufficiente al riguardo.

  • Nella seconda tappa, il perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo dovrà valutare la sussistenza del finanziamento sufficiente. Questa valutazione andrà effettuata in base ai parametri attuariali dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo, nello specifico sul regolamento relativo alla costituzione di accantonamenti e riserve di fluttuazione. In questo contesto occorrerà anche determinare l’importo della riserva di fluttuazione di valore che si dovrà esigere dall’istituto di previdenza trasferente. In caso di rilevamento da parte di un istituto che calcola globalmente la riserva di fluttuazione di valore, il livello della riserva di fluttuazione di valore dell’effettivo da trasferire dovrà corrispondere almeno a quello della riserva di fluttuazione di valore disponibile presso l’istituto che rileva l’effettivo, al fine di evitare una diluizione del grado di copertura. Se l’effettivo verrà trasferito in una cassa

pensioni affiliata a sé stante con un grado di copertura proprio, la riserva di fluttuazione di valore dovrà raggiungere almeno il valore posto come obiettivo per tale riserva, salvo se sussiste una garanzia secondo l’articolo 58 capoverso 2 OPP 2.

  • Nella terza tappa, l’autorità di vigilanza dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo deciderà se sia possibile effettuare il rilevamento.

  • Nella quarta tappa, a seconda delle circostanze, i mezzi da trasferire andranno ancora adeguati, se il capitale di previdenza e gli accantonamenti tecnici dell’effettivo da trasferire registreranno variazioni impreviste pari almeno al 10 per cento. Per quanto concerne le variazioni della riserva di fluttuazione di valore, è determinante il grado di copertura. Questo adeguamento viene effettuato dal perito in materia di previdenza professionale dell’istituto che rileva l’effettivo, su incarico di quest’ultimo. In merito all’articolo 53ebis capoversi 2–4 nLPP non vengono proposte disposizioni d’esecuzione. Secondo l’articolo 53ebis capoverso 3 nLPP, l’autorità di vigilanza deve badare anche dopo il rilevamento a che i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici costituiti per l’effettivo di beneficiari di rendite rilevato vengano adeguati soltanto in casi motivati. A tal fine deve controllare il conto annuale allestito secondo le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Verifica quindi, in particolare sulla base delle informazioni nell’allegato del conto annuale, se non vi siano state modifiche non sufficientemente motivate per quanto concerne i parametri tecnici per il calcolo del capitale di previdenza e le regole per la costituzione degli accantonamenti tecnici. Eventualmente può esigere un rapporto dal perito in materia di previdenza professionale. Le diminuzioni delle riserve derivanti da una diminuzione dell’effettivo sono considerate come motivate.

Titolo prima dell’art. 17

Sezione 3b: Rilevamento di effettivi di soli beneficiari di rendite e di effettivi con una netta preponderanza di beneficiari di rendite

Art. 17 Netta preponderanza di beneficiari di rendite

Cpv. 1: il perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza trasferente dovrà valutare se sussista una netta preponderanza di beneficiari di rendite. A tal fine, saranno considerati come capitali di previdenza determinanti il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite e i relativi accantonamenti tecnici. Un effettivo sarà considerato quale effettivo con una netta preponderanza di beneficiari di rendite se la quota dei capitali di previdenza (accantonamenti inclusi) dei beneficiari di rendite ammonta almeno al 70 per cento della totalità dei capitali dell’effettivo da trasferire. La quota del

70 per cento dovrebbe permettere un’applicazione pratica semplice.

Cpv. 2: per la valutazione il perito in materia di previdenza professionale dovrà basarsi sulla data prevista per il rilevamento. Cpv. 3: poiché tra la valutazione e la data convenuta per il rilevamento possono trascorrere diversi mesi, anche a causa della procedura di approvazione da parte dell’autorità di vigilanza (art. 53ebis cpv. 2 nLPP), il perito in materia di previdenza professionale dovrà prendere in considerazione anche il presumibile andamento dell’effettivo in seguito a pensionamenti e uscite nonché prevedibili casi d’invalidità. Se per esempio una persona è affiliata in quanto attiva al 31 dicembre ma andrà in pensione il 1° febbraio, nel calcolo del capitale di previdenza e degli accantonamenti tecnici va tenuto conto anche dell’imminente pensionamento e non soltanto della situazione al 31 dicembre.

Art. 17a Finanziamento sufficiente

Cpv. 1: il perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo dovrà valutare se sia garantito il finanziamento sufficiente dell’effettivo da trasferire. A tal fine, confronterà il capitale di previdenza e gli accantonamenti tecnici nonché la riserva di fluttuazione di valore con il patrimonio di previdenza da trasferire. Nel farlo dovrà applicare le pertinenti direttive tecniche della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni. Se il patrimonio di previdenza copre gli impegni presi e la riserva di fluttuazione di valore dell’effettivo è sufficiente secondo le prescrizioni dei capoversi 2 e 3, l’effettivo sarà considerato come finanziato in misura sufficiente. Cpv. 2: il perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo dovrà verificare se la riserva di fluttuazione di valore dell’effettivo da trasferire corrisponda almeno a quella dell’istituto di previdenza che lo rileva. Se è il caso e se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute, l’effettivo sarà considerato come finanziato in misura sufficiente. Se per esempio l’istituto di previdenza che rileva l’effettivo ha una riserva di fluttuazione di valore del 10 per cento, anche l’effettivo da trasferire dovrà apportarne una del 10 per cento. Cpv. 3: se invece l’effettivo verrà rilevato in qualità di cassa pensioni affiliata a sé stante da un istituto che calcola la riserva di fluttuazione di valore separatamente per ogni datore di lavoro affiliato, come nel caso degli istituti collettivi, il perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo dovrà verificare se la riserva di fluttuazione di valore dell’effettivo corrisponda al valore che l’istituto stabilisce quale obiettivo per ogni cassa pensioni affiliata. Una deroga a questa prescrizione per le casse pensioni affiliate a sé stanti sarà ammessa soltanto se sussiste una garanzia analoga a quella di cui all’articolo 58 capoverso 2 lettera a OPP 2. Questo significa che dovrà sussistere una garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (RS 952.0); la garanzia dovrà essere intestata all’istituto di previdenza in questione ed essere irrevocabile e non cedibile. Se il valore obiettivo è raggiunto o sussiste

una garanzia secondo le prescrizioni summenzionate e le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute, l’effettivo sarà considerato come finanziato in misura sufficiente. Cpv. 4: per la valutazione il perito in materia di previdenza professionale dovrà basarsi sulla data prevista per il rilevamento. Cpv. 5: tutti gli attori coinvolti nel trasferimento dovrebbero contribuire affinché l’approvazione dell’autorità di vigilanza venga pronunciata il più rapidamente possibile dopo la valutazione del perito in materia di previdenza professionale. È tuttavia prevedibile che nella pratica potranno trascorrere anche diversi mesi tra la valutazione del finanziamento sufficiente e il rilevamento vero e proprio, tra l’altro a causa della procedura di approvazione da parte dell’autorità di vigilanza (art. 53ebis cpv. 2 nLPP). Per questo motivo, nella valutazione il perito in materia di previdenza professionale dovrà prendere in 27/29

considerazione anche il presumibile andamento dell’effettivo in seguito a pensionamenti e uscite, nonché fattori quali per esempio casi d’invalidità pendenti o latenti. Un caso è latente, per esempio, quando il diritto a prestazioni d’invalidità di un assicurato assente per malattia non è ancora stato accertato. Cpv. 6: se tra il momento della valutazione e quello dell’emanazione della decisione il capitale di previdenza e gli accantonamenti tecnici oppure la riserva di fluttuazione di valore o il grado di copertura registreranno una variazione pari o superiore al 10 per cento, su richiesta dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo andrà effettuata una nuova valutazione del finanziamento sufficiente. Tali variazioni potranno verificarsi sia presso l’effettivo di beneficiari di rendite da trasferire che presso l’istituto di previdenza che lo rileva. Nel primo caso, tali variazioni riguardano il capitale di previdenza e/o gli accantonamenti tecnici dell’effettivo e possono essere causate dall’uscita di assicurati attivi o dalla realizzazione di rischi superiori alle attese. Le variazioni presso l’istituto di previdenza che rileva l’effettivo riguardano invece la riserva di fluttuazione di valore, che dipende dalle fluttuazioni dei mercati finanziari. La lettera b non concerne gli istituti di previdenza che calcolano la riserva di fluttuazione di valore separatamente per ogni datore di lavoro affiliato: nel caso di questi istituti non si procede a un nuovo calcolo, poiché l’importo da trasferire è stabilito in via definitiva. In presenza di indizi di tali variazioni presso l’effettivo di beneficiari di rendite l’istituto di previdenza che lo rileva ha interesse a reagire: dovrà chiedere informazioni all’istituto trasferente ed esigere una nuova valutazione dal suo perito in materia di previdenza professionale. A seconda dell’esito della nuova valutazione, occorrerà eventualmente adeguare il contratto di rilevamento per quanto concerne i mezzi da trasferire. L’istituto di previdenza che rileva l’effettivo sarà tenuto a comunicare la modifica all’autorità di vigilanza. È consigliabile che l’istituto trasferente e quello che rileva l’effettivo si riservino modifiche del genere nel contratto di rilevamento.

Titolo prima dell’art. 18

Sezione 4: Prestazioni dell’assicurazione

Art. 48 Valutazione

In questa disposizione verrà adeguato il rimando all’articolo 52e LPP. Il termine «rapporto» è sostituito con «calcolo», in modo da garantire la coerenza terminologica con la formulazione dell’articolo 52e nLPP.

4.8 Modifica dell’ordinanza del 24 novembre 2004 23 sulle indennità

di perdita di guadagno (OIPG) Art. 42 Disposizioni applicabili

Questa disposizione rimanda alle disposizioni dell’OAVS applicabili per analogia. L’elenco di queste disposizioni verrà aggiornato. Il rimando agli articoli 200–203 sarà sostituito con il rimando al capo sesto; vengono inoltre esplicitamente dichiarati applicabili per analogia gli articoli 211bis –211quinquies (contributi e rimborsi del Fondo di compensazione IPG) e 212 OAVS (controllo delle basi tecniche delle IPG da parte dell’UFAS).

5 Ripercussioni

La modifica dell’OAVS e di altre ordinanze precisa le modifiche di legge apportate con il progetto Modernizzazione della vigilanza. Di conseguenza, essa non avrà ripercussioni oltre a quelle già illustrate in occasione della modifica della LAVS del 17 giugno 2022 (FF 2020 1). L’attuazione della legge federale sulla lotta contro l’abuso del fallimento farà aumentare i sussidi destinati alle casse di compensazione AVS per le loro spese di amministrazione. In futuro le casse di compensazione dovranno procedere all’esecuzione in via di fallimento nei confronti dei debitori di contributi iscritti nel registro di commercio. Questo comporterà un incremento delle spese di

23 RS 834.11

fallimento irrecuperabili, che andranno a carico dei fondi di compensazione di AVS, AI e IPG. Inoltre, aumenterà l’onere delle casse di compensazione per la procedura d’incasso, il che inciderà sui sussidi per le spese di amministrazione. La Confederazione assume il 20,2 per cento delle uscite annue dell’AVS. Attualmente i sussidi e i rimborsi ammontano a circa 11,5 milioni di franchi all’anno. Al momento non è possibile prevedere l’entità dell’onere supplementare. Questa dipenderà dal numero di procedure di fallimento che dovranno essere effettivamente avviate. D’altro canto, le entrate derivanti dalle esecuzioni forzate di crediti contributivi sono presumibilmente destinate ad aumentare.

6 Aspetti giuridici

Anche per quanto concerne gli aspetti giuridici delle presenti modifiche di ordinanza si rimanda al messaggio del Consiglio federale.

7 Data di entrata in vigore

I lavori di attuazione sono stati avviati in modo da permettere per principio un’entrata in vigore della modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza), dell’OAVS e di altre ordinanze il 1° gennaio 2024. Nel quadro del messaggio sono inoltre state previste disposizioni finali tali da consentire ai Cantoni di conformare le proprie basi legali alla nuova regolamentazione concernente gli istituti cantonali delle assicurazioni sociali (art. 61 nLAVS). I Cantoni avranno quindi cinque anni di tempo per procedere agli adeguamenti necessari. Per quanto concerne le casse di compensazione, esse avranno due anni di tempo per predisporre nuovi strumenti o adeguare quelli esistenti (art. 66 nLAVS). Inoltre, i Cantoni dovranno procedere agli adeguamenti in materia di indipendenza delle autorità di vigilanza (art. 61 cpv. 3, terzo periodo nLPP) entro due anni dall’entrata in vigore della legge.

Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze | Lexipedia | Lexipedia