Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn)
Dipartimento federale delle finanze DFF
Berna, 15 maggio 2024
Approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché modifica della legge fe- derale e dell’ordinanza sullo scambio auto- matico internazionale di informazioni a fini fi- scali (LSAI e OSAIn)
Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
SIF-D-15D83401/506
Compendio
Il 10 ottobre 2022 l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha pubblicato la prima versione aggiornata dello standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e il nuovo quadro per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività («Crypto-Asset Reporting Framework», CARF). Nella corrispondente raccomandazione del Con- siglio dell’OCSE dell’8 giugno 2023 è stabilito che entrambi i quadri normativi sono considerati standard vincolanti che devono essere attuati da tutti gli Stati, quindi anche dalla Svizzera. In base alla tabella di marcia definita nell’ambito delle discussioni multilaterali, l’attuazione dei quadri normativi è prevista per il 1° gennaio 2026, con un primo scambio di dati nel 2027. Al vertice dei 20 princi- pali Paesi industrializzati ed emergenti tenutosi a Nuova Delhi il 9 e 10 settem- bre 2023 i capi di Stato hanno ribadito l’importanza dell’attuazione globale dei quadri normativi entro la data prevista. In questa sede, il Consiglio federale pro- pone sia l’approvazione delle disposizioni di diritto internazionale sia l’attua- zione a livello nazionale.
Situazione iniziale
La Svizzera ha partecipato attivamente ai lavori per l’aggiornamento dello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale (SCC) e allo sviluppo del nuovo quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (CARF), e il 10 novembre 2023, insieme ad altri 47 Stati, con una dichia- razione congiunta si è impegnata politicamente ad attuare il CARF. Da allora altri sei Stati hanno aderito alla medesima dichiarazione.
Lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività mira a colmare le lacune presenti e a garantire parità di trattamento con il settore finanziario tradizionale. Come previsto per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, le informa- zioni da scambiare – in particolare quelle sulle operazioni effettuate in cripto-attività rilevanti nel corso di un anno civile e quelle sull’identità delle persone beneficiarie di questi valori patrimoniali – devono essere raccolte dai prestatori di servizi per le cripto- attività tenuti alla comunicazione e trasmesse una volta all’anno alle autorità fiscali. Queste le trasmettono, a loro volta, alle autorità fiscali degli Stati partner nei quali le persone oggetto di comunicazione sono fiscalmente residenti. L’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività è la base legale internazionale per lo scambio di informazioni relative a cripto-attività e, come tale, disciplina le modalità dello scambio. La questione riguardo ai Paesi con cui attuare lo scambio automatico di informazioni secondo il CARF sarà oggetto di progetti separati.
L’aggiornamento dello SCC ha permesso di chiarire alcune questioni interpretative re- lative allo SCC e di apportare diverse modifiche. In particolare, sono stati estesi deter- minati obblighi di comunicazione ed è stato chiarito il trattamento delle istituzioni cari- tatevoli, dei conti di moneta elettronica e dei conti per il versamento di capitale. In fu- turo, in conformità ai presupposti definiti dall’OCSE, questi elementi saranno esclusi dal campo d’applicazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti 2/91
finanziari. Per attuare a livello internazionale l’aggiornamento dello SCC del 2023 è stato approvato un Addendum all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concer- nente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.
Contenuto del progetto
Il presente progetto prevede che lo scambio automatico di informazioni relative a cripto- attività e l’adeguamento dello scambio automatico di informazioni relative a conti finan- ziari entrino in vigore il 1° gennaio 2026. Il primo scambio di dati in virtù delle nuove regolamentazioni avverrà nel 2027. A tal fine sono necessarie l’approvazione delle basi di diritto internazionale, segnatamente l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e l’Accordo SAI Cripto-attività, così come la modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI e OSAIn).
Il presente progetto intende anche attuare le raccomandazioni che il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali ha formulato nei confronti del nostro Paese nell’ambito delle due verifiche aventi ad oggetto le basi legali svizzere per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. In particolare, rende punibile la violazione per negligenza degli obblighi di adeguata veri- fica, di comunicazione e di informazione secondo l’Accordo applicabile e la LSAI.
Con questo pacchetto di misure la Svizzera ottempera al proprio impegno internazio- nale in materia di trasparenza fiscale, contribuendo in maniera decisiva a mantenere la credibilità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Il rispetto degli standard internazionali in materia fiscale è parte integrante della strategia del Consiglio federale per garantire all’economia svizzera l’accesso ai mercati internazionali. Inoltre, l’attua- zione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività come standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni è la logica conseguenza della strategia imboccata dalla Svizzera nel contesto dello scambio automatico di informa- zioni relative a conti finanziari. Si colmano così le lacune presenti nel dispositivo in materia di trasparenza fiscale internazionale che si sono aperte negli ultimi anni in se- guito allo sviluppo dei mercati finanziari, e a livello nazionale si garantisce la parità di trattamento tra istituti finanziari tradizionali e prestatori di servizi per le cripto-attività, da un lato, e tra valori patrimoniali tradizionali e cripto-attività, dall’altro.
Per agevolare l’ammissione di nuovi Stati partner con cui effettuare lo scambio auto- matico di informazioni, al Consiglio federale viene demandata la competenza, finora del Parlamento, di decidere con quali Stati la Svizzera intende scambiare informazioni relative a conti finanziari. Lo stesso meccanismo è applicabile anche allo scambio au- tomatico di informazioni relative a cripto-attività.
4.1 Commento ai singoli articoli dell’Addendum all’Accordo multilaterale tra
autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni
4.2 Commento ai singoli articoli dell’aggiornamento dello standard comune
di comunicazione di informazioni per lo scambio automatico di
4.3 Commento ai singoli articoli dell’Accordo multilaterale tra autorità
competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari in Svizzera
Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo eco- nomici (OCSE) ha adottato lo standard globale per lo scambio automatico di informa- zioni relative a conti finanziari. Si tratta di uno standard globale minimo, che la Svizzera si è impegnata ad attuare nel 2014. In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha sottoscritto l’Accordo mul- tilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni re- lative a conti finanziari (di seguito «Accordo SAI Conti finanziari») 1. L’Accordo SAI Conti finanziari si basa sull’articolo 6 della Convenzione multilaterale sulla reciproca assi- stenza amministrativa in materia fiscale (di seguito «Convenzione sull’assistenza am- ministrativa») 2 e prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente alle norme definite nello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale (standard comune di comunicazione di informazioni, SCC) elaborato dall’OCSE. Lo SCC stabilisce chi raccoglie quali informazioni e su quali conti. In Svizzera è allegato e parte integrante dell’Accordo SAI Conti finanziari. Quest’ultimo e lo SCC contengono le basi di diritto materiale necessarie ad attuare lo scambio au- tomatico di informazioni tra la Svizzera e i suoi Stati partner. Tuttavia, non tutte le di- sposizioni sono esaustivamente dettagliate e direttamente applicabili. Per tale ragione sono state emanate la legge federale del 18 dicembre 2015 3 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e la relativa ordinanza del 23 novem- bre 2016 4 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn). La Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo SAI Conti finanziari sono entrati in vigore il 1° gennaio 2017, contestualmente alla LSAI e all’OSAIn. Sono state così costituite le basi legali per lo scambio automatico di informazioni, in virtù delle quali la Svizzera e i suoi Stati partner si scambiano dati sin dal 2018.
1.2 Ulteriore sviluppo dello scambio automatico di informazioni
Da quando il Consiglio dell’OCSE ha approvato lo standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, la progressiva digitalizzazione ha comportato un’evoluzione sostanziale dei mercati finanziari. Allo stesso tempo, gli Stati5 e le parti interessate hanno acquisito esperienza con il quadro normativo, ragione per cui, nel 2020, l’OCSE ha avviato corrispondenti lavori di revisione, che hanno portato ai risultati seguenti: • scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari: sono state chia- rite alcune questioni relative all’interpretazione dello SCC e sono state apportate diverse modifiche. Con questo primo aggiornamento sono stati estesi determinati
Il termine «Stati» comprende gli Stati e i territori. 6/91
obblighi di comunicazione ed è stato chiarito il trattamento delle istituzioni caritate- voli, dei conti di moneta elettronica e dei conti per il versamento di capitale. In futuro, in conformità ai presupposti definiti dall’OCSE, questi elementi saranno esclusi dal campo d’applicazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti fi- nanziari. Per attuare a livello internazionale l’aggiornamento dello SCC del 2023 è stato adottato un Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari; • scambio di informazioni in materia di cripto-attività: per il trattamento delle atti- vità virtuali e dei prestatori di queste attività sono stati adottati un nuovo quadro nor- mativo (quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività; «Crypto-Asset Reporting Framework», CARF) e un corrispondente Accordo multila- terale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (di seguito «Accordo SAI Cripto-attività»), che si prefiggono di colmare le lacune presenti e di garantire la parità di trattamento con il settore finanziario tradizionale. L’8 giugno 2023 il Consiglio dell’OCSE ha approvato i quadri normativi 6 con una rac- comandazione 7, nella quale precisa che lo standard per lo scambio automatico di in- formazioni comprende anche il CARF e pertanto lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività è considerato anche uno standard minimo, proprio come lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Alla luce di queste considerazioni, diversi Stati, oltre la Svizzera anche gli Stati membri dell’UE e gli Stati Uniti, hanno già annunciato di volere attuare i quadri normativi per via multilaterale o bilaterale (v. spiegazioni ai n. 1.3 segg.).
1.3 Calendario internazionale per l’attuazione dell’ampliamento dello scambio
automatico di informazioni Nelle tempistiche di riferimento basate sul calendario definito nell’ambito delle discus- sioni multilaterali, l’attuazione dei due quadri normativi è prevista per il 1° gennaio 2026, con un primo scambio di dati nel 2027. Al vertice dei 20 principali Paesi industrializzati ed emergenti (Stati del G20) tenutosi a Nuova Delhi il 9 e 10 settembre 2023 i capi di Stato del G20 hanno ribadito l’importanza dell’attuazione di entrambi i quadri normativi da parte dell’OCSE entro la data prevista 8. Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari In casi eccezionali, alcuni Stati, che dovranno ancora essere definiti con esattezza dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), possono attuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finan- ziari in un secondo tempo, a condizione che lo Stato (gli Stati) partner in questione vi acconsenta (acconsentano). Una disposizione transitoria corrispondente è prevista nell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari (v. spiegazioni al n. 4.1). Gli Stati che potranno verosimilmente attuare in un secondo tempo l’aggiornamento dello SCC sono
OCSE, 8 giugno 2023, consultabile all’indirizzo: www.oecd.org > Topics > Tax > More News > Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali – Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e aggiornamento 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni. OCSE, 8 giugno 2023, consultabile all’indirizzo: www.oecd-events.org > Previous Events > OECD Ministerial Council Meeting 2023 > Documents > Recommendation of the Council on the International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters. Consultabile all’indirizzo: www.g20.utoronto.ca/2023/230909-declaration.html. 7/91
quelli che hanno introdotto lo SCC solo di recente o che sono in procinto di introdurlo (p. es. gli Stati in via di sviluppo). Gli altri Stati, tra cui la Svizzera, dovrebbero poter attuare la versione aggiornata al 1° gennaio 2026. Quanto all’UE, si può affermare con certezza che recepirà il quadro normativo aggiornato al 1° gennaio 2026 nell’ambito dell’ottava versione della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 8) 9 (v. spiegazioni al n. 2.2). Scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività In relazione allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività il Forum globale sta ancora discutendo se, in casi eccezionali, possa essere attuato a un anno di distanza, vale a dire dal 1° gennaio 2027. In alcuni casi questo rinvio può essere necessario per tenere adeguatamente conto delle procedure nazionali di tutti gli Stati partecipanti, per esempio degli Stati Uniti. Questi ultimi hanno annunciato di prendere in considerazione la possibilità di una successiva attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività per via bilaterale. Gli altri Stati dovrebbero recepire il nuovo standard per lo scambio automatico di infor- mazioni dal 1° gennaio 2026. Anche in merito a questo standard è stabilito che l’UE attuerà lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività nel quadro della direttiva DAC 8 ed estenderà queste regolamentazioni a livello extraterritoriale agli Stati che in quel momento non avranno ancora attuato lo standard dell’OCSE con tutti gli Stati membri dell’UE (v. spiegazioni al n. 2.2). A partire da tale momento i prestatori interessati di servizi per le cripto-attività provenienti dalla Svizzera avrebbero un ob- bligo di comunicazione diretta in uno Stato dell’UE, fino al momento in cui la Svizzera avrà attuato il CARF con tutti gli Stati membri dell’UE. Di conseguenza è previsto che anche la Svizzera attui il CARF al 1° gennaio 2026.
1.4 Garantire l’attuazione effettiva dell’estensione dello scambio automatico di
informazioni Nella sua raccomandazione dell’8 giugno 2023 il Consiglio dell’OCSE ha incaricato il Forum globale di esaminare se sia garantita l’attuazione effettiva e conforme allo stan- dard per lo scambio automatico di informazioni. Per quanto riguarda lo scambio auto- matico di informazioni relative a conti finanziari, spetta quindi al Forum globale ga- rantire l’attuazione a livello globale dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari nei tempi previsti. Per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività si dovrà, in un primo tempo, definire gli Stati rilevanti per l’attuazione del CARF (cosid- dette «jurisdictions of relevance») e successivamente assicurarsi che vi aderiscano. In questo modo si intende garantire che tutti i «cripto hub» pertinenti, tra cui la Svizzera, applichino il CARF e che non sussistano lacune. Questi lavori non sono ancora con- clusi.
Consiglio dell’Unione europea, direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva relativa alla cooperazione ammini- strativa nel settore fiscale, 17 ottobre 2023, consultabile all’indirizzo: www.consilium.europa.eu > Notizie e Media > Co- municati stampa > Consiglio “Economia e finanza” > 17 ottobre 2023 > Il Consiglio adotta una direttiva per rafforzare la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali (DAC 8). 8/91
1.5 Adesione agli standard per lo scambio automatico di informazioni
Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari L’Accordo SAI Conti finanziari comprende gli aggiornamenti dello SCC. Ne consegue che lo SCC nella versione aggiornata del 2023 dovrà essere trasposto da tutti gli Stati che attuano lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari o che si sono impegnati ad attuarlo 10. Non è necessario sottoscrivere una nuova dichiarazione politica d’intenti.
Scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività Il 10 novembre 2023, con una dichiarazione congiunta 48 Stati, tra cui la Svizzera 11, si sono dichiarati politicamente favorevoli all’attuazione dello scambio automatico di in- formazioni relative a cripto-attività 12. Successivamente, prima della 16a assemblea ple- naria del Forum globale del 29 novembre 2023, altri sei Stati hanno aderito alla dichia- razione congiunta 13. Da allora altri sei Stati si sono dichiarati favorevoli all’attuazione del CARF.
Stati che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni rela- tive a cripto-attività 14
Armenia, Australia, Austria, Barbados, Belgio, Belize, Bermuda, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Estonia, Fin- landia, Francia, Germania, Giappone, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Indonesia, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Feroë, Irlanda, Islanda, Italia, Jersey, Lettonia, Liech- tenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Ungheria.
Si tratta di una dichiarazione politica d’intenti di un primo gruppo di Stati. Il processo di impegno («commitment»), che assicura la sottoscrizione dei trattati internazionali da parte di tutti gli Stati rilevanti, e il quadro temporale corrispondente vengono stabiliti dal Forum globale. (v. spiegazioni nei n. 1.3 seg.)
1.6 Necessità di agire e obiettivi
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, a partire dal 1° gennaio 2026 l’aggiorna- mento dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività devono essere trasposti nel diritto internazionale e in quello interno. La Svizzera si è impegnata già nel 2014 ad attuare
Cfr. tabella del Forum globale del 12 gennaio 2024, consultabile all’indirizzo: https://www.oecd.org/tax/transpa- Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha consultato in materia le commissioni parlamentari competenti di en- trambe le Camere (Commissioni dell’economia e dei tributi e Commissioni della politica estera). Cfr. comunicato stampa DFF del 10 novembre 2023, consultabile all’indirizzo: www.efd.admin.ch > Il DFF > Comunicati stampa > In futuro lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali comprenderà anche le criptovalute. Forum globale, 16a assemblea plenaria, Statement of outcomes, 1° dicembre 2023, consultabile all’indirizzo: www.oecd.org/tax/transparency/documents/2023-global-forum-plenary-meeting-outcomes.pdf. Elenco degli Stati firmatari, stato al 24 gennaio 2024, consultabile all’indirizzo: www.oecd.org/tax/transparency/docu- ments/CARF-signatories-joint-statement.pdf. 9/91
lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’Accordo SAI Conti finanziari esige anche il recepimento delle modifiche dello standard per lo scambio au- tomatico di informazioni. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività come nuovo standard internazionale per lo scambio automatico di in- formazioni è la logica conseguenza della strategia imboccata dalla Svizzera nel conte- sto dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Si colmano così le lacune presenti nel dispositivo in materia di trasparenza fiscale internazionale che si sono aperte negli ultimi anni in seguito allo sviluppo dei mercati finanziari, e a livello nazionale si garantisce la parità di trattamento tra istituti finanziari tradizionali e presta- tori di servizi per le cripto-attività, da un lato, e tra valori patrimoniali tradizionali e cripto- attività, dall’altro. Allo stesso tempo si crea certezza del diritto e di pianificazione per le cerchie interessate, in quanto si impedisce in particolare che i prestatori svizzeri di ser- vizi per le cripto-attività siano direttamente assoggettati al diritto estero, più precisa- mente al diritto dell’UE. Contemporaneamente occorre esaminare le raccomandazioni che il Forum globale ha formulato nei confronti della Svizzera in relazione alle basi legali per l’attuazione dello SCC (v. cap. 3). La Svizzera ottempera in tal modo al proprio impegno internazionale nell’ambito della trasparenza fiscale, contribuendo in maniera decisiva a mantenere la credibilità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Il rispetto degli standard internazionali in materia fiscale è parte integrante della strategia del Consiglio federale per garantire all’economia svizzera l’accesso ai mercati internazionali. Il presente progetto ha lo scopo di modificare o creare le basi legali per l’attuazione di entrambi i quadri normativi, senza tuttavia accertare con quali Stati si debba attuare lo scambio automatico di informazioni. Il progetto comprende pertanto gli elementi se- guenti:
approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari;
approvazione dell’Accordo SAI Cripto-attività;
modifica della LSAI;
modifica dell’OSAIn. Oltre a ciò, nel contesto multilaterale le relazioni di scambio della Svizzera con gli Stati
partner (1) dovranno essere estese di conseguenza nel caso dell’Addendum all’Ac- cordo SAI Conti finanziari, cosa che avverrà automaticamente dal momento che l’Ad- dendum entrerà in vigore tra tutti i firmatari e non necessiterà pertanto di alcuna attiva- zione (v. considerazioni nel n. 4.1); (2) dovranno essere attivate nel caso dell’Accordo SAI Cripto-attività (v. considerazioni nel n. 4.3) e (3) nell’ambito delle relazioni bilaterali si dovranno modificare gli accordi esistenti concernenti lo scambio automatico di infor- mazioni relative a conti finanziari. Questo riguarda in particolare l’Accordo del 26 otto- bre 2004 15 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automa- tico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale, che deve tenere conto dello SCC nella versione aggiornata dell’8 giugno 2023 16. L’attiva- zione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati
15 RS 0.641.926.81 La Svizzera ha stipulato Accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni anche con Singapore e Hong Kong, che non vengono però portati avanti in quanto denunciati; lo scambio automatico di informazioni relative a conti finan- ziari viene attuato sulla base dell’Accordo SAI Conti finanziari incluso l’Addendum (e del futuro Accordo SAI Cripto-atti-
partner e la modifica di accordi esistenti concernenti lo scambio automatico di informa- zioni relative a conti finanziari saranno oggetto di progetti distinti.
1.7 Alternativa esaminata
Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari La mancata attuazione, anche solo parziale, dello standard vincolante su scala globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (compreso l’aggior- namento dello SCC) e delle raccomandazioni del Forum globale relative al medesimo standard avrebbe ripercussioni negative sulla valutazione della Svizzera da parte del Forum globale. La Svizzera rischierebbe di non essere conforme allo standard, ciò che pregiudicherebbe la sua reputazione quale piazza finanziaria ed economica e che sa- rebbe contrario alla menzionata finalità del Consiglio federale. Ci sarebbe inoltre il ri- schio di essere inseriti in un elenco di Stati non cooperativi tenuto dall’UE (o da singoli Stati), che comporterebbe di conseguenza l’adozione di misure (economiche e fiscali) di carattere difensivo da parte di altri Stati.
Scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività La completa o parziale mancata attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività potrebbe comportare conseguenze analoghe. In ogni caso, i corrispondenti lavori del Forum globale non sono ancora conclusi (v. con- siderazioni nel n. 1.2).
1.8 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 2024 17 sul programma di legi- slatura 2023–2027 e nel decreto federale del [...] 18 sul programma di legislatura 2023– 2027.
2 Diritto comparato
2.1 Relazioni multilaterali
Il Forum globale assicura l’attuazione effettiva e conforme allo standard dello SCC e del relativo aggiornamento e, presumibilmente, anche quella del CARF (v. n. 1.4). Nei confronti degli Stati che non si attengono alle regole pattuite nell’ambito degli accordi multilaterali vengono formulate raccomandazioni. Si tratta di un meccanismo valido, che assicura l’attuazione globale. Ne consegue che l’aggiornamento dello SCC dovrà essere trasposto da tutti gli Stati che attuano lo SCC (attualmente più di 100 Stati) o
vità) (cfr. decreto federale del 14 dicembre 2018 che approva l’Accordo con Singapore sullo scambio automatico di in- formazioni relative a conti finanziari, decreto federale del 14 dicembre 2018 che approva l’Accordo con Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari). 17 FF 2024 525 18 FF 2024 … 11/91
che si sono impegnati ad attuarlo e che il CARF sarà attuato da tutti gli Stati rilevanti. Ad oggi 56 Stati hanno aderito politicamente a quest’ultimo (v. n. 1.3) 19.
2.2 UE L’UE attuerà lo SCC nella versione aggiornata dell’8 giugno 2023 e il CARF per mezzo della direttiva DAC 8, che disciplina l’assistenza amministrativa tra gli Stati membri dell’UE. Questi ultimi dovranno emanare la corrispondente legislazione di attuazione nazionale entro il 31 dicembre 2025 e applicarla a partire dal 1° gennaio 2026 (primo scambio di dati nel 2027) 20. Nelle relazioni con l’estero l’UE attuerà gli standard per lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner attraverso gli accordi multila- terali dell’OCSE o tramite corrispondenti accordi SAI bilaterali. La direttiva DAC 8 pre- vede un’applicazione extraterritoriale ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione provenienti dagli Stati terzi che non attuano lo standard dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni, se i prestatori interessati forniscono a partire da tali Stati servizi rilevanti per gli utenti di cripto-attività dell’UE. Si vuole così imporre l’attuazione del CARF su scala mondiale per evitare che i prestatori interessati si tra- sferiscano negli Stati che non attuano il CARF al fine di eludere lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. L’obbligo di comunicazione diretta nell’UE viene meno appena lo Stato terzo nel quale risiedono gli attori interessati attua lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con tutti gli Stati membri dell’UE 21. Anche per questo motivo il Consiglio federale mira allo stesso calendario di quello pre- visto dall’UE (v. considerazioni al n. 1.3)
2.3 Stati Uniti d’America
Gli Stati Uniti scambiano i dati in conformità allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner nell’ambito del «Foreign Account and Tax Compliance Act» (FATCA). Il FATCA è un regolamento preesistente, sul quale si basa lo SCC. Non è noto se il suo aggiornamento debba anche essere integrato nel FATCA. Alcuni elementi che sono stati modificati nell’ambito dell’aggiornamento dello SCC sono già attualmente oggetto del FATCA, segnatamente l’esclusione delle istituzioni caritatevoli, di importanza centrale per la Svizzera. Inoltre, il FATCA non prevede al- cuna comunicazione prima del raggiungimento del valore soglia determinante di 50 000 dollari americani, ragione per cui in questo accordo non è necessario inserire ulteriori disposizioni derogatorie, per esempio per i conti di moneta elettronica ai quali è applicabile un valore soglia più basso. Lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività sarà probabilmente attuato dagli Stati Uniti per mezzo di accordi bilate- rali. La corrispondente attuazione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati Uniti è oggetto di un progetto distinto.
Stato: 14 febbraio 2024 Art. 2 par. 1 DAC 8 Consid. 19 e all. III sez. IV parte F punti 5 e 6 DAC 8 12/91
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
Il progetto mira all’attuazione degli standard dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività e la modifica dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, in modo da poter effettuare nel 2027 un primo scambio di dati sulla base di questi quadri normativi. A tal fine occorre approvare le basi di diritto internazionale 22, più precisa- mente l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e l’Accordo SAI Cripto-attività, e modificare le basi legali interne, ovvero la LSAI e l’OSAIn.
Questo progetto intende anche attuare le raccomandazioni che il Forum globale ha formulato nei confronti del nostro Paese nell’ambito delle due verifiche aventi ad og- getto le basi legali svizzere per l’attuazione dello SCC.
3.1.1 Basi di diritto internazionale
Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari L’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari è la base legale internazionale per lo scambio delle informazioni che, in seguito all’aggiornamento dello SCC, sono ora og- getto dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Il recepimento dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari comprende anche il recepimento dello SCC aggiornato, allegato all’Accordo SAI Conti finanziari.
L’Addendum diventa parte integrante dell’Accordo SAI Conti finanziari, le cui disposi- zioni si applicano per analogia anche all’Addendum. Ciò vale anche per l’attivazione delle relazioni di scambio secondo lo SCC, per cui lo scambio automatico di informa- zioni relative a conti finanziari con uno Stato partner esistente avviene secondo lo stan- dard riveduto appena lo Stato partner in questione comunicherà di disporre della legi- slazione aggiornata relativa all’Addendum dell’Accordo SAI Conti finanziari (v. n. 4.1).
Scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività Lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività segue la stessa logica dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’oggetto di questo scambio è uno scambio automatico di informazioni relative a operazioni di cripto-attività effettuato a intervalli regolari tra due Stati.
L’Accordo SAI Cripto-attività disciplina le modalità di tale scambio. Le informazioni da scambiare devono essere raccolte dai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e trasmesse una volta all’anno alle autorità fiscali. Queste ultime trasmettono in seguito le informazioni alle autorità fiscali dello Stato partner o degli Stati partner nei quali gli utenti di cripto-attività sono fiscalmente residenti.
L’Accordo SAI Cripto-attività e il CARF definiscono le informazioni da scambiare. Si tratta in particolare di informazioni su operazioni effettuate in cripto-attività rilevanti
Lo scambio automatico di informazioni può essere pattuito anche mediante trattati bilaterali conclusi con Stati partner. Questi trattati non sono però coperti dal presente progetto. 13/91
nel corso di un anno civile come pure sull’identità delle persone beneficiarie di questi valori patrimoniali. Oltre a definire il concetto di «cripto-attività» e di «prestatori di servizi per le cripto-attività», il CARF prevede anche disposizioni per l’identificazione dei clienti.
L’Accordo SAI Cripto-attività è la base legale internazionale per lo scambio delle infor- mazioni in materia di cripto-attività. Il CARF è allegato all’Accordo SAI Cripto-attività. Quest’ultimo si basa sull’Accordo SAI Conti finanziari e si fonda sull’idea che lo stan- dard per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività venga attuato in modo uniforme. La base legale di diritto internazionale per l’Accordo SAI Cripto-attività è costituita anche dall’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, se- condo cui due o più parti, per talune categorie di casi e secondo le procedure determi- nate di comune accordo, si scambiano automaticamente informazioni.
L’Accordo SAI Cripto-attività è concepito come accordo tra autorità competenti e af- ferma esplicitamente che la firma dello stesso non pregiudica le procedure di approva- zione nazionali. Affinché possa essere attuato efficacemente, lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività deve essere concordato bilateralmente tra i sin- goli Stati e attivato mediante notifica (dichiarazione). L’Accordo SAI Cripto-attività trova applicazione appena le condizioni seguenti sono soddisfatte:
entrambi gli Stati devono aver posto in vigore la Convenzione sull’assistenza ammi- nistrativa;
entrambi gli Stati devono aver firmato l’Accordo SAI Cripto-attività;
entrambi gli Stati devono dichiarare di disporre delle leggi necessarie per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività e delle misure per garantire le norme concernenti la sicurezza dei dati e la confidenzialità;
entrambi gli Stati devono dichiarare di voler scambiare informazioni con l’altro Stato su base bilaterale (attivazione). L’Accordo SAI Cripto-attività prevede che, al momento della firma o appena possibile successivamente, ogni Stato comunichi il momento a partire dal quale intende attuare il CARF (v. n. 4.3).
3.1.2 Modifica delle basi legali interne
Come per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, l’Accordo SAI Cripto-attività e i relativi allegati contengono sostanzialmente le basi di diritto ma- teriale necessarie per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività tra la Svizzera e i suoi Stati partner. Tuttavia, non tutte le disposizioni sono esaustivamente dettagliate e direttamente applicabili. Per questa ragione, anche in questo caso è ne- cessaria l’emanazione di una legge federale d’accompagnamento. Considerato lo stretto legame materiale con lo scambio automatico di informazioni relative a conti fi- nanziari, il Consiglio federale propone di recepire lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività nella LSAI o nell’OSAIn. Le modifiche necessarie vengono de- lineate di seguito e comprendono sostanzialmente:
• adeguamenti e precisazioni di natura redazionale e strutturale;
misure volte a garantire la certezza del diritto attraverso una regolamentazione che prevede esplicitamente un’interpretazione conforme ai commentari corrispondenti dell’OCSE: questa precisazione è opportuna alla luce delle valutazioni tra pari del Forum globale poiché, per esperienza, questo aspetto è determinante ai fini della verifica dell’attuazione effettiva dello scambio automatico di informazioni nella prassi;
disciplinamento della collaborazione con gli organi di vigilanza: al fine di sfruttare le sinergie e garantire un modo di procedere coerente, nell’avamprogetto di legge viene creata una base legale per la collaborazione tra l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) come pure per la collaborazione tra gli organismi di autodisciplina (OAD) e gli organismi di vigilanza che si orienta alla legislazione sulla lotta contro il riciclaggio di denaro;
semplificazioni per l’ammissione di nuovi Stati partner: questa competenza, che at- tualmente spetta al Parlamento, sarà delegata al Consiglio federale;
adeguamenti che tengono conto delle raccomandazioni del Forum globale: alcune disposizioni derogatorie svizzere devono essere abrogate o adeguate secondo le nuove disposizioni derogatorie stabilite dall’OCSE e la negligenza deve essere pu- nibile. Modifica della LSAI nel dettaglio La LSAI verrà suddivisa in una parte generale o comune, una parte per l’attuazione dello SCC e una parte per l’attuazione del CARF. Ove necessario, le disposizioni esi- stenti applicabili a entrambi i quadri normativi verranno integrati con i termini previsti per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività oppure verranno ri- prese disposizioni analoghe.
Ove necessario, vengono precisate le disposizioni riprese dall’allegato dell’Accordo SAI Cripto-attività. Tra queste vi sono anche il legame con la Svizzera («nexus») non- ché le agevolazioni e precisazioni relative agli obblighi di comunicazione. Nel 2023 il Forum globale ha effettuato una verifica delle basi legali per l’attuazione dello SCC, ponendo un accento particolare sulle disposizioni volte a garantire l’attua- zione effettiva dello SCC nella prassi. Queste disposizioni interessano in particolare quelle penali. A questo proposito sono state formulate due raccomandazioni nei con- fronti della Svizzera: queste riguardavano la mancanza di una disposizione penale sia per la violazione per negligenza degli obblighi previsti dalla LSAI sia per la violazione dell’obbligo di conservazione. Queste disposizioni dovranno essere inserite nella LSAI. Modifica dell’OSAIn nel dettaglio Nel 2018 il Forum globale ha svolto un esame preliminare della LSAI, dell’OSAIn e della direttiva dell’AFC, vertente in particolare sul corretto recepimento nel diritto na- zionale delle disposizioni dello SCC e di determinati elementi considerati fondamentali del commentario relativo allo SCC. La Svizzera ha esaminato la maggior parte delle raccomandazioni del Forum globale nell’ambito della modifica della LSAI, dell’OSAIn e della direttiva entro il 1° gennaio 2019 (p. es. abrogazione della disposizione deroga- toria per i conti che sono conti esclusi in virtù della legislazione dello Stato di residenza
del titolare del conto). Non sono invece state attuate le raccomandazioni concernenti l’abrogazione delle disposizioni derogatorie formulate nell’OSAIn per le associazioni (art. 5), le fondazioni (art. 6) e i relativi conti (art. 10 e 11), i conti per il versamento di capitale (art. 9) e i conti di moneta elettronica (art. 16). Per contro, la Svizzera ha chie- sto che l’OCSE chiarisca il trattamento di questi istituti finanziari e conti attraverso l’or- ganismo OCSE incaricato dell’elaborazione dello SCC e preposto alla relativa interpre- tazione. Il trattamento dei menzionati istituti finanziari e dei conti è stato chiarito nell’am- bito dei dibattiti relativi all’aggiornamento dello SCC. A livello internazionale si è con- cordi nel ritenere che, in relazione alle entità caritatevoli qualificate, ai conti per il ver- samento di capitale e ai conti di moneta elettronica, il rischio che possano essere uti- lizzati a fini di sottrazione d’imposta è basso, a condizione che siano soddisfatti i pre- supposti di esclusione formulati dall’OCSE. Pertanto, sulla base delle disposizioni dello SCC aggiornato tali elementi possono essere esclusi dal suo campo d’applicazione.
Ne consegue che le disposizioni derogatorie riportate nell’OSAIn devono essere abro- gate e sostituite con le nuove disposizioni derogatorie corrispondenti al testo dell’OCSE. Solamente in relazione alle eccezioni relative ai conti di associazioni e fon- dazioni non si è raggiunto alcun consenso a livello internazionale. Nessun altro Stato esclude questi conti dal campo d’applicazione dello SCC. La comunità internazionale si attende pertanto l’abrogazione di queste disposizioni derogatorie al fine di garantire pari condizioni («level playing field»).
Per definire gli obblighi di adeguata verifica applicabili agli istituti finanziari e ai conti interessati dall’abrogazione delle disposizioni derogatorie e per prevedere termini ade- guati per l’adempimento dei nuovi o ulteriori obblighi previsti dallo scambio automatico di informazioni, si dovranno inserire disposizioni transitorie nell’ordinanza.
Come già menzionato al numero 1.3, a livello internazionale si discute se, in casi ec- cezionali, sia possibile introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a cripto- attività in un momento successivo. Qualora si dovesse optare per tale possibilità, ver- ranno introdotte disposizioni transitorie nell’OSAIn. Il DFF segue da vicino le discus- sioni internazionali e, se necessario, proporrà i dovuti adeguamenti in vista del mes- saggio o nel quadro dei dibattiti parlamentari.
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Rispetto al diritto vigente, il progetto non prevede modifiche nella ripartizione dei com- piti tra Confederazione e Cantoni. L’attuazione dello scambio automatico di informa- zioni relative a conti finanziari e quella dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività sono a cura della Confederazione, mentre l’AFC continuerà a essere la piattaforma vera e propria per lo scambio di dati con gli Stati partner e con le ammini- strazioni cantonali delle contribuzioni per quanto concerne le informazioni ricevute dall’estero. L’aggiornamento dello SCC e l’attuazione dello scambio automatico di in- formazioni relative a cripto-attività comporteranno un’estensione di questo compito dell’AFC con conseguenti costi e oneri supplementari (v. n. 5.1).
Gli standard per lo scambio automatico di informazioni impongono inoltre ai prestatori interessati obblighi di comunicazione e adeguata verifica che comportano costi e oneri supplementari per le cerchie interessate (v. n. 5.2). 16/91
3.3 Attuazione
L’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e quella dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività sono a cura della Con- federazione, mentre l’AFC continuerà a essere la piattaforma vera e propria per lo scambio di dati con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribu- zioni per quanto concerne le informazioni ricevute dall’estero. L’AFC emanerà direttive finalizzate al chiarimento delle questioni attuative degli standard per lo scambio auto- matico di informazioni.
Il Consiglio federale mira a un’entrata in vigore a partire dal 2026 con un primo scambio di dati nel 2027, in linea con quanto stabilito a livello internazionale.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Commento ai singoli articoli dell’Addendum all’Accordo multilaterale tra
autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni re- lative a conti finanziari Preambolo
Il preambolo illustra lo scopo dell’Addendum all’Accordo multilaterale tra autorità com- petenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Addendum). Esso presenta il contesto dell’Addendum, in particolare la necessità di dover ora scambiare ulteriori informazioni per tenere conto dell’aggiornamento dello SCC.
Ai fini del recepimento nel diritto svizzero, l’aggiornamento dello SCC è allegato all’Ad- dendum e viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale insieme all’Ad- dendum.
Sezione 1 – Aggiunte alle informazioni da scambiare concernenti i conti oggetto di co- municazione
La sezione 1 riporta le ulteriori informazioni da scambiare e completa in tal modo la sezione 2 dell’Accordo SAI Conti finanziari. Ciò corrisponde alla modifica della se- zione 1 SCC (v. spiegazioni relative alla sezione 1 SCC). La sezione 1 dell’Addendum rappresenta la base di diritto internazionale per lo scambio di queste informazioni tra gli Stati partner.
Sezione 2 – Termini generali
Par. 1
Il paragrafo 1 stabilisce che l’Addendum entrerà in vigore tra i suoi firmatari, che costi- tuirà parte integrante dell’Accordo SAI Conti finanziari e che le disposizioni di quest’ul- timo si applicheranno per analogia all’Addendum. All’Addendum si applicano anche le
definizioni, la disciplina relativa ai tempi e alla modalità dello scambio di informazioni, le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati previste dall’Accordo SAI Conti finanziari. Poiché l’Addendum entra in vigore tra tutti i firmatari, non è necessaria una nuova attivazione né un aggiornamento delle relazioni di scambio esistenti.
Par. 2
Il paragrafo 2 illustra la procedura di notifica prevista dall’Addendum, secondo cui l’au- torità competente trasmette le notifiche seguenti al momento della firma dell’Addendum o appena possibile successivamente (dichiarazioni).
Lett. a
Una notifica aggiornata a norma della sezione 7 paragrafo 1 lettera a) dell’Accordo SAI Conti finanziari:
punto (i): in cui si conferma che lo Stato delle legislazioni necessarie per attuare l’Addendum, specificando le date determinanti per l’entrata in vigore delle legisla- zioni. Ciò potrebbe altresì includere l’indicazione di eventuali condizioni nelle proce- dure legislative nazionali che potrebbero richiedere l’applicazione transitoria dell’Ad- dendum per un periodo limitato;
punto (ii): in cui si indica che lo Stato non dispone ancora delle legislazioni necessa- rie per attuare l’aggiornamento dello SCC e, pertanto, si chiede agli altri Stati il con- senso a proseguire per un determinato periodo transitorio la trasmissione di infor- mazioni senza l’applicazione o il completamento delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale rafforzate secondo lo SCC nella sua versione aggiornata. L’OCSE riconosce che per alcuni Stati, in particolare quelli che hanno recentemente attuato lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari o che sono in procinto di attuarlo, non sarà possibile attuare già il 1° gennaio 2026 gli obblighi di co- municazione supplementari previsti dalla sezione 1 dell’Addendum.
Lett. b
Una notifica aggiornata conformemente alla sezione 7 parte 1 lettera f) dell’Accordo SAI Conti finanziari in cui si specifichino gli Stati da parte dei quali si accettano le ri- chieste presentate conformemente alla sezione 2 paragrafo 2 lettera a) punto (ii) dell’Addendum.
Nei casi in cui non sia stato fornito il consenso per un periodo transitorio in conformità al meccanismo sopra descritto o tale periodo sia scaduto, l’autorità competente il cui Stato dispone delle legislazioni necessarie per attuare l’aggiornamento dello SCC del 2023 può, a seconda dei casi e in applicazione della sezione 2 paragrafo 1 dell’Adden- dum, avvalersi delle disposizioni esistenti previste dalla sezione 3 paragrafo 3 e dalla sezione 7 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo SAI Conti finanziari, al fine di non inviare più le informazioni o di sospendere o denunciare lo scambio con l’altra autorità competente il cui Stato non dispone delle legislazioni necessarie per attuare lo SCC nella versione aggiornata dell’8 giugno 2023.
L’articolo 2 dell’avamprogetto del decreto federale che approva le basi di diritto inter- nazionali (di seguito «AP-DF») disciplina la notifica (dichiarazioni) della Svizzera in virtù dell’Accordo SAI Conti finanziari o del relativo Addendum.
La tabella di marcia internazionale prevede di principio l’attuazione dal 1° gennaio 2026 con un primo scambio delle ulteriori informazioni nel 2027. Ne consegue che la notifica relativa alle legislazioni (v. lett. a) punto (i) più sopra) deve avvenire al più tardi nel dicembre 2025. L’attuazione dal 1° gennaio 2026 comporta eventualmente l’applica- zione provvisoria dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari per una breve durata. In questo caso, con riserva della decisione del Consiglio federale concernente l’appli- cazione provvisoria secondo l’articolo 7b della legge del 21 marzo 1997 23 sull’organiz- zazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e dell’approvazione delle commis- sioni parlamentari competenti, il Consiglio federale procederà a una dichiarazione con- tenente indicazioni sull’applicazione provvisoria. Appena il termine di referendum sarà decorso infruttuosamente o i trattati internazionali saranno stati accettati in votazione popolare a seguito di un referendum, il Consiglio federale dichiarerà che la Svizzera dispone delle legislazioni necessarie per attuare lo SCC nella versione aggiornata (art. 2 cvp. 1 AP-DF).
L’articolo 39 capoverso 5 AP-LSAI consente al Consiglio federale di indicare gli Stati partner ai quali, in base a una richiesta corrispondente, sono autorizzati a proseguire durante un periodo di transizione specificato l’invio di informazioni senza l’applicazione o il completamento delle procedure migliorate di comunicazione e di adeguata verifica secondo la modifica dell’Accordo SAI Conti finanziari. Se viene concesso il termine transitorio, conformemente all’articolo 2 capoverso 2 dell’avamprogetto di DF che ap- prova le basi di diritto internazionale il Consiglio federale dovrà inviare al Segretariato dell’organo di coordinamento una notifica aggiornata conformemente alla sezione 7 pa- ragrafo 1 lettera f) dell’Accordo SAI Conti finanziari.
4.2 Commento ai singoli articoli dell’aggiornamento dello standard comune di
comunicazione di informazioni per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari Sezione I – Obblighi generali di comunicazione
Parte A
La parte A ricapitola le informazioni da scambiare nell’ambito dello SCC e indica gli elementi che vengono aggiunti alle informazioni da comunicare. Ora l’obbligo di comu- nicazione comprende anche i punti seguenti: • il ruolo delle persone che esercitano il controllo in relazione al titolare del conto dell’entità e il ruolo o i ruoli dei detentori di quote nel capitale di rischio in un’entità di investimento; ciò garantisce che le autorità fiscali abbiano visibilità sul ruolo svolto da una persona che esercita il controllo da un detentore di quote nel capitale di ri- schio rispetto all’entità, consentendo di distinguere tra persone che esercitano il con- trollo e detentori di quote nel capitale di rischio che detengono quote attraverso
23 RS 172.010 19/91
la proprietà, il controllo o in veste di beneficiari, rispetto a chi ha un ruolo di gestione (p. es. funzionari di alto livello, protettori, trustee);
se il conto si configura come un conto preesistente o un nuovo conto e se è stata ottenuta un’autocertificazione valida: queste informazioni offrono alle autorità fiscali visibilità sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale applicate e pertanto forniscono indicazioni sull’affidabilità delle informazioni;
se il conto è un conto congiunto, nonché il numero dei cointestatari del conto: queste informazioni consentono alle autorità fiscali di considerare che il reddito e il saldo dei conti congiunti potrebbero non essere interamente attribuibili a ciascun cointestata- rio del conto, ma dovrebbero piuttosto essere ripartiti, a seconda dei casi, tra i coin- testatari del conto; e
il tipo di conto finanziario: questa distinzione tra conti di deposito, conti di custodia, quote nel capitale di rischio e di debito e contratti di assicurazione per i quali è mi- surabile un valore maturato consente alle autorità fiscali di comprendere meglio gli investimenti finanziari detenuti dai contribuenti.
Questa estensione deve consentire alle autorità fiscali di meglio contestualizzare le informazioni che ricevono nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, semplificando l’utilizzo dei dati ai fini dell’osservanza delle prescrizioni fiscali.
Parte C
Secondo lo SCC un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è tenuta a impe- gnarsi in misura ragionevole per ottenere i numeri di identificazione fiscale (NIF) e la data di nascita in relazione a conti preesistenti entro la fine del secondo anno civile che segue l’anno in cui questi conti sono stati individuati come conti oggetto di comunica- zione. Con l’aggiornamento dello SCC si precisa che questo obbligo vale sempre, an- che se l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è obbligata, secondo le pro- cedure nazionali antiriciclaggio, ad aggiornare le informazioni relative ai conti interes- sati.
Parte G
Dal momento che determinati valori patrimoniali possono essere considerati sia cripto- attività rilevanti ai sensi del CARF sia attività finanziarie ai sensi dello SCC (p. es. azioni emesse in forma di cripto-attività), lo SCC contiene anche una disposizione facoltativa che consente di escludere la comunicazione degli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un bene patrimoniale secondo lo SCC se tali informazioni sono comuni- cate nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Si vogliono così limitare le doppie comunicazioni riservando flessibilità operativa alle isti- tuzioni finanziarie tenute alla comunicazione che sono assoggettate a entrambi i quadri normativi.
Sezione VI – Adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti di entità
La sezione VI comprende gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti di entità. Le condizioni alle quali un’istituzione finanziaria tenuta alla comunica- zione può in questi casi fare ricorso a procedure antiriciclaggio per la determinazione delle persone che esercitano il controllo sono state integrate nello SCC. Viene stabilito che le procedure antiriciclaggio devono essere conformi alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) adottate nel 2012, tra cui in partico- lare le Raccomandazioni 10 e 25. Viene inoltre chiarito che, se un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non è obbligata per legge ad adottare procedure antiriciclag- gio conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012, l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione dovrà adottare «procedure sostanzialmente analoghe». Lo SCC non contiene ulteriori considerazioni che precisano quali procedure siano «sostanzialmente analoghe».
Le procedure antiriciclaggio svizzere corrispondono alle raccomandazioni del GAFI del 2012. Di conseguenza, le istituzioni finanziarie svizzere tenute alla comunicazione ap- plicano le procedure antiriciclaggio svizzere sulla base di un corrispondente obbligo giuridico in caso di assoggettamento alla legge del 10 ottobre 1997 24 sul riciclaggio di denaro (LRD) oppure come procedure «sostanzialmente simili» negli altri casi.
Sezione VII – Regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale
La sezione VII contiene ulteriori regole concernenti gli obblighi generali di adeguata verifica. Dal momento che lo SCC prescrive che le istituzioni finanziarie tenute alla co- municazione devono ottenere autocertificazioni per tutti i nuovi conti e confermarne la ragionevolezza, nel caso in cui un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non possa, per circostanze straordinarie, ottenere un’autocertificazione valida, non è previ- sta alcuna possibilità suppletiva per le procedure di adempimento degli obblighi di ade- guata verifica. In tal caso le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione avranno l’obbligo di determinare provvisoriamente la residenza a fini fiscali dei titolari di conto e/o delle persone che esercitano il controllo sulla base delle procedure per l’adempi- mento degli obblighi di adeguata verifica applicabili ai conti preesistenti, fino a quando l’autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata. Va osservato che questa non è una procedura standard e nemmeno un’alternativa all’obbligo di ottenere un’autocer- tificazione valida.
Sezione VIII – Definizioni
La sezione VIII contiene le definizioni utilizzate nell’allegato all’Accordo SAI Conti fi- nanziari e la modifica di tali definizioni.
Prodotti di moneta digitale
Alcuni prodotti di moneta elettronica e le valute digitali della banca centrale che costi- tuiscono una moneta fiduciaria digitale emessa da una banca centrale corrispondono
24 RS 955.0 21/91
dal punto di vista funzionale a un conto bancario tradizionale e sollevano di conse- guenza questioni fiscali analoghe. Per garantire condizioni di parità tra i prodotti di mo- neta digitale e i conti bancari tradizionali rientranti nel campo d’applicazione dello SCC e per assicurare risultati di comunicazione uniformi, sono state apportate le modifiche seguenti:
parte A punto 9: introduzione dell’espressione «prodotto specificato di moneta elet- tronica», che comprende le rappresentazioni digitali di una singola moneta fiduciaria che sono emesse al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento, rappresentate da un credito nei confronti dell’emittente denominato nella stessa mo- neta fiduciaria, che sono accettate da una persona fisica o giuridica diversa dall’emit- tente e che, in conformità alle normative cui è soggetto l’emittente, sono rimborsabili al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su richiesta del detentore del pro- dotto. È prevista un’eccezione per i prodotti creati al solo scopo di facilitare il trasfe- rimento di fondi su istruzioni di un cliente e che non possono essere utilizzati per la conservazione del valore;
parte A punto 10: introduzione dell’espressione «valuta digitale della banca cen- trale», che designa qualsiasi valuta ufficiale di una Giurisdizione emessa in forma digitale da una banca centrale;
parte A punto 5: modifica della definizione «istituzione di deposito» per includere i fornitori di moneta elettronica che non sono già istituzioni di deposito ai sensi della definizione attuale e che sono rilevanti dal punto di vista dello SCC perché deten- gono prodotti di moneta elettronica specificati o valute digitali della banca centrale;
parte B punto 1 lettera a: aggiunta della definizione dell’espressione «istituzione fi- nanziaria non tenuta alla comunicazione», per chiarire che una banca centrale che detiene valute della banca centrale in nome di cosiddette entità non finanziarie («non-financial entity», NFE) o persone fisiche non è esclusa dal campo d’applica- zione dello SCC. L’espressione «NFE» è definita nella sezione VIII parte D punto 7 dello SCC. Si tratta di entità che non sono istituzioni finanziarie;
parte C punto 2: modifica della definizione dell’espressione «conto di deposito» per includere i conti che rappresentano prodotti specificati di moneta elettronica e valute
della banca centrale detenuti per i clienti; e • parte C punto 17 lettera ebis: aggiunta di una nuova categoria di conti esclusi per rimuovere dal campo d’applicazione i prodotti di moneta digitale a basso rischio alla luce del limitato valore monetario immagazzinato, ossia i prodotti specificati di mo- neta elettronica, la cui media mobile del saldo o del valore aggregato a 90 giorni di conto di fine giornata non ha superato i 10 000 dollari americani durante un qualsiasi periodo consecutivo di 90 giorni.
Copertura dei derivati collegati alle cripto-attività e delle entità di investimento che investono in cripto-attività
Parte A punto 6
Oltre alla transazione e alla detenzione diretta di cripto-attività, gli investitori possono anche investire in cripto-attività tramite fondi e altri veicoli di gestione patrimoniale il cui scopo è acquisire e detenere cripto-attività rilevanti a fini di investimento. In questo
modo, gli investitori possono ottenere un’esposizione alle fluttuazioni di prezzo delle cripto-attività sottostanti al fondo, senza possedere direttamente alcuna cripto-attività. Le partecipazioni in fondi e veicoli di gestione patrimoniale sono già soggette all’obbligo di comunicazione ai sensi dello SCC, sia come quote nel capitale di rischio o di debito in entità di investimento, sia come attività finanziarie detenute in conti di custodia. Tut- tavia, la definizione di «entità d’investimento» non contiene attualmente le cripto-attività come categoria di investimenti ammissibili che includerebbero l’entità nell’ambito di ap- plicazione dello SCC, in quanto la definizione attualmente contempla esclusivamente attività finanziarie e denaro. La definizione di «entità di investimento» verrà quindi am- pliata per includere l’attività d’investimento in cripto-attività.
Parte A punto 7
Al fine di garantire la coerenza tra i derivati collegati alle cripto-attività e i derivati colle- gati ad (altre) attività finanziarie, queste ultime già contemplate dallo SCC, i contratti derivati su cripto-attività sono inclusi nella definizione di attività finanziarie, consen- tendo così alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di applicare le stesse procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione ai prodotti derivati collegati a diversi tipi di attività.
La definizione dei corrispondenti termini del CARF (moneta fiduciaria, cripto-attività, cripto-attività rilevante e operazione di scambio) è riflessa anche nello SCC perché in diversi punti vi viene fatto riferimento.
Diritto transitorio per conti considerati conti finanziari solo in virtù dell’aggiorna- mento dello SCC
Parte C punti 9 e 10
Ai termini «nuovo conto» e «conto preesistente» viene aggiunta una disposizione di diritto transitorio per i conti che sono considerati conti finanziari solo in virtù dell’aggior- namento dello SCC nella versione del 2023 (v. commento all’art. 2 cpv. 1 lett. i e j AP- LSAI).
Qualificazione dei conti di conferimento di capitale come conti esclusi
Parte C punto 17 lettera e) punto (v)
I conti di conferimento di capitale, il cui scopo è bloccare i fondi per un periodo di tempo limitato in vista della costituzione di una nuova società o di un aumento di capitale in corso, sono ora considerati conti esclusi, a condizione che siano previste adeguate garanzie per evitare un uso improprio di tali conti. È il caso in cui tali operazioni sono soggette a regolamentazione e, per legge, devono avvenire tramite un conto bancario dedicato, in cui i fondi sottostanti sono congelati fino al conferimento del capitale e, nel caso di una costituzione, quando la società è stata legalmente costituita e iscritta nel registro delle imprese dello Stato. Non appena la società è legalmente costituita e re- gistrata, il conto di conferimento di capitale viene trasformato in un normale conto di deposito o l’importo del capitale viene trasferito a un conto di deposito e il conto di
conferimento di capitale iniziale viene chiuso. Al contrario, se la società non viene co- stituita, i contributi vengono rimborsati ai sottoscrittori.
Al fine di garantire che tali conti siano utilizzati solo per il completamento di un’immi- nente operazione di conferimento di capitale, tali conti sono trattati come conti esclusi solo laddove l’uso di tali conti è previsto dalla legge e per un periodo massimo di
12 mesi.
Inclusione dei servizi di verifica governativi nel quadro delle procedure di ade- guata verifica in materia fiscale
Parte E punto 7
La tecnologia ha segnato progressi notevoli anche nel campo dei processi per l’identi- ficazione dei contribuenti, offrendo così la possibilità per le istituzioni finanziarie inte- ressate di semplificare la documentazione dei titolari di conto e delle persone che eser- citano il controllo. Alcune autorità offrono a fornitori terzi di informazioni, come le istitu- zioni finanziarie tenute alla comunicazione, servizi di verifica governativi, i cosiddetti «Government Verification Services» (GVS), che consentono loro di far verificare e di ottenere la conferma dell’identità e della residenza fiscale di un titolare di conto o di una persona che esercita il controllo direttamente dall’autorità fiscale dello Stato nel quale la persona in questione è fiscalmente residente. In tal caso la conferma dell’au- torità fiscale è rilasciata sotto forma di «token» informatico o altro identificativo univoco.
La parte E punto 7 stabilisce che le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione possono basarsi su tali procedure per documentare un titolare di conto o una persona che esercita il controllo nell’ambito delle procedure di adeguata verifica in materia fi- scale secondo lo SCC. Sotto questo aspetto, la conferma dell’identità e della residenza fiscale di un titolare di conto o di una persona che esercita il controllo tramite servizi di verifica governativi o un analogo processo informatico è riconosciuta come un equiva- lente funzionale di un NIF e deve essere comunicata al posto di quest’ultimo.
Sezione X – Misure transitorie
La nuova sezione X disciplina aspetti del diritto transitorio in relazione all’efficacia dell’aggiornamento dello SCC e alla modifica dei ruoli in virtù dei quali ciascuna per- sona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo o un detentore di quote nel capitale di rischio dell’entità (v. commento all’art. 41bis cpv. 1 AP-LSAI).
4.3 Commento ai singoli articoli dell’Accordo multilaterale tra autorità compe-
tenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività Preambolo
Il preambolo contiene informazioni utili sul contesto, illustra lo scopo dell’Accordo SAI Cripto-attività e contiene le dichiarazioni dei firmatari.
Il primo considerando conferma che gli Stati dei firmatari sono parti della Convenzione sull’assistenza amministrativa o territori contemplati dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa. Questo è un presupposto per poter sottoscrivere l’Accordo SAI Cripto- attività.
Il secondo e il terzo considerando fungono da introduzione e chiariscono che lo scopo dell’Accordo SAI Cripto-attività consiste nel contrastare l’evasione e la frode fiscale nonché nel migliorare il rispetto degli obblighi fiscali.
Il quarto considerando contiene assicurazioni secondo cui il diritto degli Stati dei firma- tari impone o dovrebbe imporre ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione di comunicare informazioni concernenti cripto-attività rilevanti, confor- memente alla portata degli scambi definita alla sezione 2. Quest’ultima formulazione consente la sottoscrizione dell’Accordo SAI Cripto-attività prima che uno Stato di- sponga delle legislazioni necessarie per attuare il CARF.
Il quinto considerando contiene l’indicazione secondo cui le future modifiche del CARF verranno attuate e la definizione di CARF farà riferimento alla versione aggiornata (cfr. art. 12c AP-LSAI).
Come mostra l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, questa procedura ha il van- taggio di garantire l’attuazione uniforme dello standard per lo scambio automatico di informazioni nei confronti di tutti gli Stati partner. Qualora non dovessero riguardare il contenuto dell’Accordo SAI Cripto-attività, le modifiche dello standard potranno essere aggiornate nel diritto nazionale senza dover rinegoziare numerosi accordi. I prestatori di servizi per le cripto-attività interessati potranno di conseguenza adottare lo stesso standard nei confronti di tutti gli Stati partner dell’Accordo SAI Cripto-attività. Le modi- fiche dello standard non comportano la necessità di dover applicare il «vecchio» stan- dard nel caso di clienti di determinati Paesi e il «nuovo» standard nel caso di clienti di altri Paesi. Come mostra l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, esistono mecca- nismi volti a impedire una diversa attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni e ad assicurare parità di condizioni nel caso in cui gli Stati partner non dovessero aggiornare contemporaneamente le modifiche allo standard nel proprio di- ritto nazionale. L’OCSE è l’istanza competente per le decisioni relative alle modifiche del CARF. Si assicura in tal modo l’esistenza di un largo consenso su scala internazio- nale per tali modifiche e si potrà di conseguenza presupporre l’applicazione effettiva di tali modifiche. Inoltre, il Forum globale è stato incaricato di monitorare l’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni. Come l’Accordo SAI Conti finan- ziari, anche l’Accordo SAI Cripto-attività prevede infine che una parte possa sospen- dere lo scambio di informazioni ai sensi dell’Accordo SAI Cripto-attività verso uno Stato partner se esiste o è esistita una non conformità significativa da parte di tale Stato partner rispetto all’Accordo SAI Cripto-attività (cfr. sezione 7 parti 5 e 6). Come stabili- sce espressamente l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, la mancata conformità alla modifica dello standard per lo scambio automatico di informazioni nel diritto nazio- nale può giustificare una sospensione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Si prevede che una norma analoga si applicherà anche in relazione alle modifiche del CARF.
Il sesto considerando sancisce la Convenzione sull’assistenza amministrativa come base legale internazionale che autorizza lo scambio automatico di informazioni.
Il settimo considerando chiarisce che lo scambio di informazioni avverrà su base bila- terale, ovvero dallo Stato mittente allo Stato destinatario, anche se la corrispondente intesa è multilaterale.
L’ottavo considerando contiene le garanzie relative (i) alle salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute rimangano riservate e (ii) alle infrastrutture ne- cessarie per uno scambio efficace.
Il nono e il decimo considerando confermano lo scopo dell’Accordo SAI Cripto-attività di migliorare l’adempimento fiscale internazionale in relazione alle cripto-attività rile- vanti. Viene precisato che l’applicazione dell’Accordo SAI Cripto-attività può dipendere dal completamento positivo delle procedure legislative nazionali (p. es. l’approvazione del Parlamento). La clausola ribadisce inoltre che la conclusione dell’Accordo SAI Cripto-attività presuppone l’osservanza delle disposizioni relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati e altre tutele previste, comprese le disposizioni che limitano l’uso delle informazioni scambiate in virtù della Convenzione sull’assistenza ammini- strativa.
Nella sezione 2 dell’Accordo SAI Cripto-attività è definito l’obbligo di scambiare deter- minate informazioni ottenute conformemente alle norme applicabili in materia di comu- nicazione e adeguata verifica in materia fiscale definite nel CARF. Il termine «quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività» comprende lo stan- dard sviluppato dall’OCSE con gli Stati del G20 per lo scambio automatico di informa- zioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto- attività (inclusi i commentari dell’OCSE; sezione 1 parte 1 lettera c) dell’Accordo SAI Cripto-attività). Come per l’Accordo SAI Conti finanziari, il CARF non è direttamente integrato nell’Accordo SAI Cripto-attività, al quale comunque fa riferimento.
Ai fini del recepimento nel diritto svizzero, il CARF è allegato all’Accordo SAI Cripto- attività e verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale insieme all’Accordo SAI Cripto-attività (si è proceduto in maniera analoga anche per lo SCC e l’Accordo SAI Conti finanziari). Nell’articolo 12c capoverso 1 AP-LSAI è inoltre stabilito che i diritti e gli obblighi dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunica- zione si fondano, nel quadro dell’attuazione dell’Accordo SAI Cripto-attività, sul CARF allegato all’Accordo SAI Cripto-attività. L’Accordo SAI Cripto-attività, compreso il CARF allegato, saranno pubblicati nella Raccolta sistematica del diritto federale. Inoltre, nella LSAI sarà introdotta una disposizione che disciplina la competenza interna per la mo- difica dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività (v. commento all’art. 12c AP-LSAI).
Sezione 1 – Definizioni
Nella sezione 1 sono definite le espressioni impiegate nell’Accordo SAI Cripto-attività.
Parte 1
Il termine «Giurisdizione» designa uno Stato nei confronti del quale la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo SAI Cripto-attività sono in vigore. Può trat- tarsi di uno Stato o di un territorio (p. es. i territori d’oltremare di uno Stato).
L’espressione «autorità competente» include le persone e le autorità dei diversi Stati elencati nell’allegato B della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Per la Sviz-
L’espressione «quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-atti- vità» si riferisce al quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni re- lative alle cripto-attività (inclusi i commentari dell’OCSE) sviluppato dall’OCSE con gli Stati del G20. Si veda al riguardo anche il commento alla quinta clausola del pream- bolo.
Con «Segretariato dell’organo di coordinamento» si intende il Segretariato dell’OCSE che, conformemente all’articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione sull’assistenza am- ministrativa, sostiene l’organo di coordinamento composto da rappresentanti delle au- torità competenti delle Parti della Convenzione sull’assistenza amministrativa.
L’espressione «accordo effettivo» indica che le seguenti quattro premesse sono adem- piute e lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività tra due Stati è entrato in vigore con validità giuridica:
entrambi gli Stati devono aver posto in vigore la Convenzione sull’assistenza ammi- nistrativa;
entrambi gli Stati devono aver firmato l’Accordo SAI Cripto-attività;
entrambi gli Stati devono dichiarare di disporre delle legislazioni necessarie per at- tuare il CARF;
entrambi gli Stati devono aver dichiarato al Segretario dell’organo di coordinamento di voler scambiare informazioni in materia di cripto-attività con l’altro Stato su base bilaterale.
Parte 2
Secondo la parte 2, qualsiasi termine non definito nell’Accordo SAI Cripto-attività avrà il senso a lui attribuito dalla legislazione della Parte che applica l’Accordo SAI Cripto- attività nel caso concreto. Questo significato deve essere conforme a quello definito nel CARF. Tutti i termini non definiti nell’Accordo SAI Cripto-attività o nel CARF hanno il significato che viene loro attribuito sostanzialmente dalla legislazione della Parte che applica l’Accordo SAI Cripto-attività nel caso concreto. Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni, gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale e la Con- venzione sull’assistenza amministrativa conclusi dalla Svizzera contengono una dispo- sizione simile.
Sezione 2 – Scambio di informazioni concernente le persone oggetto di comunicazione
Parti 1 e 3
La parti 1 e 3 definiscono le informazioni da scambiare. Queste sono da ottenere con- formemente alle norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale definite nel CARF e da scambiare automaticamente ogni anno con gli Stati partner. Si rimanda inoltre agli articoli 6 e 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa. L’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Ac- cordo SAI Cripto-attività costituiscono la base legale di diritto internazionale per lo scambio. All’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa si rimanda anche nella sezione 5 dell’Accordo SAI Cripto-attività, che contiene le prescrizioni sulla tutela del segreto da applicare alle informazioni scambiate e indica gli scopi per cui le informazioni scambiate devono essere usate (cosiddetto principio di specialità).
La parte 3 elenca le informazioni da scambiare in relazione a ogni persona oggetto di comunicazione di un altro Stato. Esse possono essere riassunte in tre categorie:
(1) Informazioni concernenti l’identificazione delle persone oggetto di comunicazione
Queste servono per l’identificazione, da parte dello Stato che riceve le informazioni, degli utenti oggetto di comunicazione o della persona che esercita il controllo di un’en- tità che è una persona oggetto di comunicazione. Per quanto concerne le persone fisi- che le informazioni includono il nome, l’indirizzo, lo Stato o gli Stati di residenza fiscale, il NIF, la data di nascita ed eventualmente il luogo di nascita. Nel caso di entità queste informazioni includono il nome, l’indirizzo, lo Stato o gli Stati di residenza fiscale e il NIF. Per le persone che esercitano il controllo occorre indicare anche il o i ruoli in virtù dei quali sono considerate persone che esercitano il controllo.
(2) Informazioni concernenti l’identificazione del prestatore di servizi per le cripto-atti- vità tenuto alla comunicazione
Queste servono per l’identificazione del prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Le informazioni da scambiare sono il nome, l’indirizzo ed eventual- mente il numero d’identificazione del prestatore di servizi per le cripto-attività.
(3) Informazioni concernenti operazioni
Vanno comunicate le operazioni in funzione del tipo di cripto-attività rilevante. Le varie categorie di operazioni sono comunicate individualmente (v. punti ii-ix). La comunica- zione avviene in modo aggregato, vale a dire per ogni tipo di cripto-attività rilevante e per tutte le categorie di operazioni si deve comunicare il valore totale, il numero totale di unità e il numero di tutte le operazioni rilevanti.
Il CARF contiene precisazioni e misure concrete in relazione alle informazioni da fornire (cfr. sezione II dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività).
Parte 2
La parte 2 disciplina la possibilità di inviare, ma non di ricevere, le informazioni. Questi Stati devono comunicare al Segretariato dell’organo di coordinamento la loro rinuncia
alla reciprocità. Non sono invece previsti i casi in cui uno Stato può ricevere informa- zioni senza trasmetterle. Questa norma corrisponde a quella presente nell’Accordo SAI Conti finanziari.
Sezione 3 – Tempi e modalità dello scambio di informazioni
Parte 1
L’Accordo SAI Cripto-attività prevede che, al momento della firma, ogni Stato comuni- chi il momento a partire dal quale intende attuare lo scambio automatico di informazioni secondo il CARF (notifica, cfr. sezione 7). Per la costituzione di un obbligo di diritto concernente lo scambio automatico di informazioni devono però essere adempiute le quattro premesse menzionate nelle considerazioni relative alla sezione I parte 1 dell’Accordo SAI Cripto-attività. Se le premesse risultano soddisfatte soltanto in una data successiva rispetto a quanto indicato in occasione della sottoscrizione, l’Accordo SAI Cripto-attività trova applicazione da tale momento in avanti. Ciò corrisponde alla norma presente nell’Accordo SAI Conti finanziari.
La parte 1 prevede inoltre che le informazioni debbano essere scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell’anno civile a cui le informazioni si riferiscono, quindi entro fine settembre. Ciò corrisponde alla norma presente nell’Accordo SAI Conti finan- ziari.
Parti 2 e 3
Le parti 2 e 3 disciplinano gli aspetti tecnici della trasmissione. Come per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, le informazioni devono essere scambiate in modo automatico in uno schema comune XML. La trasmissione dei dati avviene tramite il sistema di trasmissione comune dell’OCSE («Common Transmission System», CTS), il sistema di trasmissione sicuro sviluppato congiuntamente e utilizzato dalle autorità competenti di tutto il mondo per la trasmissione di informazioni riservate a fini fiscali. Inoltre, le informazioni devono essere predisposte e cifrate in linea con i più recenti standard concordati a livello internazionale. Il CTS è già in uso per lo scam- bio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’obiettivo è di conseguire pro- cedure il più possibile uniformi per ridurre al minimo i costi e la complessità.
In alternativa, le autorità competenti possono utilizzare un’altra procedura per la tra- smissione dei dati, che soddisfi gli standard di sicurezza, cifratura e preparazione dei file equivalenti a quelli del CTS, al fine di garantire la riservatezza e l’integrità dei dati durante l’intero processo di trasmissione e assicurare che i dati non siano in alcun caso resi accessibili o divulgati a persone non autorizzate né modificati o alterati in modo non autorizzato. La Svizzera adotterà il sistema CTS.
Sezione 4 – Cooperazione ai fini della conformità e dell’applicazione
La sezione 4 corrisponde a quanto previsto nella sezione 4 dell’Accordo SAI Conti fi- nanziari. Disciplina la cooperazione tra autorità competenti in caso di errori di trasmis- sione o di violazione degli obblighi di comunicazione o adeguata verifica in materia
fiscale da parte di un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunica- zione. Le autorità competenti si informano reciprocamente e prendono le misure previ- ste dal diritto nazionale, in particolare nei confronti di un prestatore di servizi per le cripto-attività. Sono comprese anche le situazioni in cui una persona oggetto di comu- nicazione si avvalga del proprio diritto alla rettifica o alla cancellazione di dati inesatti. La LSAI prevede in particolare verifiche e disposizioni penali (v. n. 4.5).
La cooperazione avviene tra autorità competenti. L’Accordo SAI Cripto-attività non pre- vede alcun contatto diretto tra autorità competenti di uno Stato e un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione di un altro Stato.
Sezione 5 – Riservatezza e protezione dei dati
La sezione 5 corrisponde a quanto previsto nella sezione 5 dell’Accordo SAI Conti fi- nanziari.
Parte 1
La parte 1 rimanda alle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa in relazione alla riservatezza e altre salvaguardie. Questo rimando comprende in parti- colare l’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, che disciplina la riservatezza e il principio di specialità. Si tratta di principi indispensabili in relazione allo scambio di informazioni in materia fiscale. Clausole simili sono contenute nell’arti- colo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE per evitare le doppie imposizioni in ma- teria di imposte sul reddito e sul patrimonio (Modello di convenzione OCSE) 25 e nel Modello di accordo sullo scambio d’informazioni dell’OCSE 26.
Come l’Accordo SAI Conti finanziari, anche l’Accordo SAI Cripto-attività consente alla Parte che fornisce le informazioni di comunicare alla Parte ricevente le disposizioni di tutela del suo diritto interno che deve rispettare per garantire il necessario livello di protezione (cfr. notifica conformemente alla sezione 7 parte 1 lett. e)). Queste disposi- zioni di tutela non devono però andare oltre la misura necessaria alla garanzia della protezione dei dati. Questa regola è il risultato del rimando alla legislazione interna di uno Stato ed è garante di una sufficiente protezione dei dati. Le disposizioni di tutela designate dalla parte che trasmette le informazioni sono elencate all’allegato all’Ac- cordo SAI Cripto-attività.
Nel caso dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari la Svizzera ha comunicato le disposizioni in materia di protezione dei dati al Segretariato dell’or- gano di coordinamento. L’approvazione degli Stati partner relativa allo scambio auto- matico di informazioni relative a conti finanziari con la Svizzera comprende quindi an- che l’obbligo a rispettare le disposizioni della Svizzera in materia di protezione dei dati. Si dovrà procedere allo stesso modo per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Nell’articolo 3 capoverso 4 AP-DF il Consiglio federale deve essere
OCSE, Model Tax Convention on Income and on Capital 2017, 25 aprile 2019, consultabile all’indirizzo: www.oecd.org > tax > Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version). OCSE, Model agreement on exchange of information in tax matters (Model TIEAs), consultabile all’indirizzo: www.oecd.org > tax > Exchange of Information > Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes > Resources > Report, Guidances and Reference Documents. 30/91
incaricato di notificare le disposizioni in materia di protezione di dati determinati per la Svizzera conformemente alla sezione 7 parte 1 lettera e) dell’Accordo SAI Cripto-atti- vità. Poiché il diritto svizzero in materia di protezione dei dati adempie di principio i requisiti internazionali, ciò servirà ad assicurare, come per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, che lo Stato partner garantisca lo stesso neces- sario livello di protezione. Questo meccanismo implicito nell’Accordo SAI Cripto-attività è simile a un accordo sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 6 LSAI (o dell’art. 2a AP-LSAI) e rappresenta un rafforzamento delle garanzie di protezione dei dati per i contribuenti negli Stati partner.
In linea di principio tutti gli Stati prevedono prescrizioni specifiche in materia di riserva- tezza e sicurezza dei dati fiscali poiché è generalmente riconosciuto che tali dati siano degni di particolare protezione. Come indicatore utile per verificare se uno Stato garan- tisce salvaguardie adeguate in relazione ai dati da scambiare è possibile, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, ricorrere in particolare ai risultati delle valutazioni tra pari effettuate dal Forum globale per lo scambio automa- tico di informazioni relative a conti finanziari. In tali occasioni viene verificato il rispetto delle norme concernenti la riservatezza e la sicurezza dei dati. Su tale base gli Stati partecipanti possono ottenere reciproca certezza e sicurezza sull’esistenza dei requisiti fondamentali per il funzionamento regolare dello scambio automatico di informazioni prima che siano scambiati i primi dati con gli Stati partner. In caso di mancata osser- vanza delle norme, lo Stato interessato sarà escluso dalla partecipazione reciproca allo scambio automatico di informazioni; in altri termini, lo Stato sarà tenuto a inviare i dati, ma non riceverà informazioni dai propri Stati partner. Questo meccanismo ha dato prova della sua validità. Finora 114 Stati sono stati sottoposti a una verifica del rispetto delle norme concernenti la riservatezza e la sicurezza dei dati, tra cui la Svizzera. Il Forum globale dovrà ancora definire la procedura di verifica per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.
Infine, il 6 dicembre 2017 il Parlamento ha approvato il decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce l’attuazione dello scambio automatico di infor- mazioni relative a conti finanziari conforme allo standard 27. In virtù di questo decreto federale il Consiglio federale è tenuto a verificare, prima della loro trasmissione, se gli Stati partner con i quali nell’anno in questione vengono scambiati dati per la prima volta soddisfano i requisiti del Forum globale. Il Consiglio federale riassume i risultati in un rapporto e lo sottopone per parere alle competenti commissioni parlamentari. Quindi dispone le necessarie misure tenendo conto delle raccomandazioni delle commissioni consultate (scambio di dati, sospensione dello scambio di dati, denuncia dell’accordo). Per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività si dovrà proporre un meccanismo analogo, che sarà oggetto di un progetto legislativo separato.
Parte 2
La parte 2 disciplina la procedura di notifica in caso di violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie. Sono inoltre da comunicare al Segreta- riato dell’organo di coordinamento le sanzioni e le misure correttive applicate. Il Segre- tariato dell’organo di coordinamento informerà tutte le autorità competenti che
27 FF 2018 41 31/91
scambiano informazioni con lo Stato interessato in virtù dell’Accordo SAI Cripto-attività (v. in merito anche le considerazioni relative alla sezione 7 parte 5).
Sezione 6 – Consultazioni e modifiche
La sezione 6 corrisponde a quanto previsto nella sezione 6 dell’Accordo SAI Conti fi- nanziari.
Parte 1
La parte 1 prevede che, in caso di difficoltà relative all’applicazione o all’interpretazione dell’Accordo SAI Cripto-attività, un’autorità competente possa chiedere consultazioni tra una o più autorità competenti per definire misure idonee. Possono essere eseguite consultazioni anche per analizzare la qualità delle informazioni ricevute. Il Segretariato dell’organo di coordinamento deve, se del caso, essere informato affinché possa infor- mare le altre autorità competenti.
Parte 2
Il punto 2 stabilisce che l’Accordo SAI Cripto-attività può essere modificato con il con- senso scritto di tutte le autorità competenti per cui l’Accordo SAI Cripto-attività è in vigore. Secondo l’ordine delle competenze e la procedura legislativa svizzeri l’Accordo SAI Cripto-attività verrà sottoposto per approvazione all’Assemblea federale. Di conse- guenza, l’autorità competente svizzera può approvare una modifica dell’Accordo SAI Cripto-attività soltanto dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea federale.
Sezione 7 – Termini generali
La sezione 7 corrisponde a quanto sancito nella sezione 7 dell’Accordo SAI Conti fi- nanziari e indica le condizioni che devono essere adempiute affinché l’Accordo SAI Cripto-attività entri in vigore tra due Stati (attivazione). Essa indica inoltre che, a deter- minate condizioni, uno Stato può sospendere o denunciare l’Accordo SAI Cripto-attività in relazione a un determinato Stato partner e disciplina la denuncia dell’Accordo SAI Cripto-attività.
Parte 1
Secondo la parte 1 l’autorità competente trasmette, al momento della firma dell’Ac- cordo SAI Cripto-attività o appena possibile successivamente, le seguenti dichiarazioni volte a:
confermare che lo Stato in questione ha costituito le legislazioni necessarie per at- tuare il CARF, specificando anche la data di entrata in vigore o un periodo di appli- cazione provvisoria;
confermare eventualmente la rinuncia all’ottenimento dei dati (rinuncia della recipro- cità);
richiedere eventualmente di poter utilizzare le informazioni ricevute in relazione ai tipi d’imposta non contemplate dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa,
indicando tali imposte e confermando che l’utilizzo sarà conforme alle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa;
indicare uno o più metodi di trasmissione dei dati alternativi al sistema CTS dell’OCSE, compresi gli standard di cifratura;
precisare gli obblighi in materia di protezione dei dati personali che devono essere rispettati dalle autorità che ricevono le informazioni, oltre agli obblighi previsti dall’ar- ticolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa;
confermare le misure adeguate a garantire la riservatezza e la protezione dei dati; e
indicare un elenco degli Stati con cui i dati devono essere scambiati.
Al Segretariato dell’organo di coordinamento deve essere comunicata immediatamente qualsiasi modifica successiva alle dichiarazioni di cui sopra.
L’articolo 3 AP-DF disciplina le dichiarazioni della Svizzera in virtù dell’Accordo SAI Cripto-attività.
La tabella di marcia internazionale prevede di principio un’attuazione dal 1° gennaio 2026 con un primo scambio delle ulteriori informazioni nel 2027. La notifica deve per- tanto avvenire al più tardi nel dicembre 2025. L’attuazione al 1° gennaio 2026 comporta eventualmente l’applicazione provvisoria dell’Accordo SAI Cripto-attività per una breve durata. In questo caso, con riserva della decisione del Consiglio federale concernente l’applicazione provvisoria secondo l’articolo 7b LOGA e dell’approvazione delle com- missioni parlamentari competenti, il Consiglio federale dovrà presentare una dichiara- zione contenente indicazioni sull’applicazione provvisoria. Appena il termine di referen- dum sarà decorso infruttuosamente o i trattati internazionali saranno stati accettati in votazione popolare a seguito di un referendum, il Consiglio federale dichiarerà che la Svizzera dispone delle legislazioni necessarie per attuare lo SCC nella versione ag- giornata (art. 1 cvp. 1 AP-DF).
La Svizzera partecipa allo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari su base reciproca. Ciò dovrà valere anche per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività; di conseguenza, nell’avamprogetto del decreto federale non è prevista la rinuncia della Svizzera alla reciprocità nel quadro dell’Accordo SAI Cripto- attività. Allo scopo di garantire pari condizioni, la Svizzera deve ricevere informazioni dagli Stati partner e poterle utilizzare per l’applicazione e l’esecuzione del diritto fiscale svizzero.
La valutazione delle richieste avanzate dagli Stati partner concernenti l’utilizzo dei dati trasmessi per tipi di imposte per le quali hanno presentato riserva nella Convenzione sull’assistenza amministrativa avviene caso per caso nell’ambito del campo d’applica- zione svizzero della Convenzione sull’assistenza amministrativa e deve essere dele- gata al Consiglio federale (cfr. considerazioni relative all’art. 39 cpv. 3 AP-LSAI). Se il Consiglio federale acconsente a tale utilizzo, lo deve confermare per gli Stati partner interessati per mezzo di una dichiarazione conformemente alla sezione 7 parte 1 let- tera g) dell’Accordo SAI Cripto-attività (cvp. 2 decreto federale). Analogamente, il Con- siglio federale può decidere di chiedere alle autorità competenti degli altri Stati se le
informazioni ricevute possono essere utilizzate ai fini dell’accertamento, della riscos- sione o dell’esecuzione, del perseguimento o delle decisioni su ricorsi inerenti alle im- poste in merito alle quali la Svizzera ha formulato una riserva nella Convenzione sull’as- sistenza amministrativa (art. 39 cpv. 4 AP-LSAI). In questo caso, il Consiglio federale deve presentare una dichiarazione conformemente alla sezione 7 parte 1 lettera c) dell’Accordo SAI Cripto-attività (art. 3 AP-DF).
Per la trasmissione agli Stati partner delle informazioni raccolte conformemente all’Ac- cordo SAI Cripto-attività la Svizzera adotterà il sistema di trasmissione comune dell’OCSE (CTS) e le relative procedure di preparazione e cifratura dei file. Di conse- guenza non è necessario comunicare metodi di trasmissione alternativi secondo la se- zione 7 parte 1 lettera d) dell’Accordo SAI Cripto-attività.
Nel caso dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari la Svizzera ha comunicato le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere ri- spettate dagli Stati partner nel quadro dello scambio automatico di informazioni. Si do- vrà procedere allo stesso modo per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Di conseguenza, nell’articolo 3 capoverso 4 del decreto federale il Con- siglio federale viene incaricato di notificare al Segretariato dell’organo di coordinamento le disposizioni determinanti in materia di protezione dei dati (v. considerazioni relative alla sezione 5 parte 1 più sopra).
Inoltre, secondo l’articolo 3 capoverso 5 AP-DF il Consiglio federale deve dichiarare che la Svizzera dispone delle misure adeguate a garantire la riservatezza e il rispetto delle norme di protezione dei dati.
La questione volta a sapere con quale Stato debba essere introdotto lo scambio auto- matico di informazioni relative a cripto-attività non è oggetto di questo progetto. L’atti- vazione bilaterale di tale scambio di informazioni è oggetto di progetti separati che di- sciplinano la dichiarazione corrispondente.
Infine, a livello internazionale si discute attualmente della possibilità di una successiva attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (v. consi- derazioni nel n. 1.3). Qualora si trovasse un consenso in merito, non è da escludere che l’Accordo SAI Cripto-attività verrà modificato prima della firma da parte degli Stati interessai includendovi un’ulteriore dichiarazione nella sezione 7 parte 1. Con questa dichiarazione i prestatori di servizi per le cripto-attività interessati tenuti alla comunica- zione dovranno presumibilmente, per un periodo transitorio, essere esonerati da even- tuali obblighi di comunicazione e adeguata verifica nello Stato notificante (v. commento all’art. 41bis cpv. 3 AP-LSAI). L’articolo 41bis capoverso 3 AP-LSAI e l’articolo 35b capo- versi 1–3 AP-OSAIn prevedono per questo caso un’apposita disposizione transitoria. Terminata la discussione a livello internazionale si dovranno eventualmente apportare modifiche al presente progetto per riflettere correttamente il tenore finale della solu- zione consensuale (v. anche considerazioni nel n. 3.1). Questo potrebbe riguardare sia l’Accordo SAI Cripto-attività e il relativo decreto federale che approva le basi di diritto internazionale sia gli avamprogetti della LSAI e dell’OSAIn.
Parte 2
Secondo la parte 2, l’Accordo SAI Cripto-attività sarà effettivo tra due Stati il giorno della seconda notifica con cui si designano reciprocamente come partner.
Parti 3 e 4
Secondo le parti 3 e 4 l’OCSE pubblica sul suo sito Internet alcune delle informazioni fornite, come ad esempio un elenco di autorità competenti firmatarie dell’Accordo SAI Cripto-attività e tra cui questo Accordo è effettivo. Anche il DFF pubblicherà l’elenco degli Stati partner della Svizzera.
Parte 5
Secondo la parte 5 lo scambio di informazioni può essere sospeso da una autorità competente nei confronti di un’altra autorità competente se è o è stata rilevata una non conformità significativa rispetto alle disposizioni dell’Accordo SAI Cripto-attività. L’au- torità competente che intende sospendere l’Accordo SAI Cripto-attività con uno Stato partner deve informare per scritto l’autorità competente dello Stato partner. L’informa- zione deve contenere una descrizione dettagliata del problema in relazione alla man- cata osservanza dell’Accordo SAI Cripto-attività e per quanto possibile dimostrare come il problema possa essere risolto. L’inosservanza delle disposizioni dell’Accordo SAI Cripto-attività e della Convenzione sull’assistenza amministrativa relative alla riser- vatezza e alla salvaguardia dei dati e la mancata comunicazione di informazioni tem- pestive o adeguate possono giustificare una sospensione dell’Accordo SAI Cripto-atti- vità.
Parte 6
La parte 6 disciplina le modalità di denuncia. L’Accordo SAI Cripto-attività può essere denunciato in generale o rispetto a determinate autorità competenti con un preavviso di 12 mesi. Le informazioni contenute sottostanno anche dopo la denuncia alle dispo- sizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa, ovvero in particolare alle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati. Se uno Stato denuncia la Con- venzione sull’assistenza amministrativa, denuncia automaticamente anche l’Accordo SAI Cripto-attività poiché questo ultimo si basa sull’articolo 6 di tale Convenzione.
Sezione 8: Segretariato dell’organo di coordinamento
La sezione 8 corrisponde alle disposizioni della sezione 8 dell’Accordo SAI Conti finan- ziari. Disciplina la comunicazione alle autorità competenti di qualsiasi notifica ricevuta e ai firmatari dell’Accordo SAI Cripto-attività delle nuove firme da parte di nuove autorità competenti.
4.4 Commento ai singoli articoli del quadro per la comunicazione di informa-
zioni in materia di cripto-attività L’Accordo SAI Cripto-attività stabilisce che le informazioni da scambiare sono quelle raccolte secondo le disposizioni del CARF, che è stato pertanto allegato a tale Accordo ai fini della sua integrazione nel diritto svizzero (v. commento relativo al preambolo
dell’Accordo SAI Cripto-attività). L’Accordo SAI Cripto-attività regola sostanzialmente le relazioni tra Stati, ossia quali informazioni si scambiano e con quale metodo. Il CARF definisce invece gli obblighi di adeguata verifica a cui devono ottemperare i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione per identificare le operazioni oggetto di comunicazione: in altri termini, chi deve ottenere cosa, su chi e come. Queste informazioni sono poi trasmesse all’autorità fiscale dello Stato presso il quale il presta- tore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve adempiere i propri obblighi di comunicazione, la quale le trasmette a sua volta alle autorità fiscali degli Stati partner, ossia gli Stati con cui l’Accordo SAI Cripto-attività è entrato in vigore sul piano giuridico.
Il CARF disciplina diversi aspetti relativi alla raccolta dei dati, illustrati di seguito.
Chi: i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione comprendono non soltanto entità, ma anche persone fisiche che offrono un servizio al fine di eseguire operazioni di scambio per conto o su mandato di clienti tra una o più forme di cripto- attività rilevanti, nonché tra cripto-attività rilevanti e monete fiduciarie, ivi incluso agendo come controparti o intermediari di tali operazioni di scambio oppure mettendo a dispo- sizione una piattaforma di negoziazione. Diversamente dallo SCC, il CARF non pre- vede eccezioni per i prestatori di servizi per le cripto-attività non tenuti alla comunica- zione.
Cosa: si tratta fondamentalmente di informazioni sulla persona oggetto di comunica- zione (nome, indirizzo, data di nascita, Stati della residenza fiscale, NIF ecc.) e sulle operazioni effettuate (tipo di cripto-attività, importo totale lordo aggregato, numero to- tale di unità, numero di operazioni ecc.). Devono inoltre essere incluse indicazioni sul prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.
Su chi: gli utenti oggetto di comunicazione sono gli utenti di cripto-attività, ossia le per- sone fisiche e le entità (compresi i trust e le fondazioni) clienti di un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che sono residenti in uno Stato oggetto di comunicazione in base alla normativa fiscale di tale Stato e che non sono persone escluse ai sensi del CARF. Il CARF prevede anche una verifica delle entità e, se del caso, la comunicazione delle persone fisiche che esercitano il controllo effettivo su di esse. Si evita così che lo scambio automatico di informazioni possa essere eluso me- diante una persona giuridica o un’entità giuridica.
Come: il CARF prescrive obblighi ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione in merito alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale che que- sti devono adottare per identificare gli utenti di cripto-attività, determinare gli Stati fi- scalmente rilevanti ai fini della comunicazione e raccogliere le informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione sanciti dal CARF. Tali procedure ripren- dono la procedura di autocertificazione prevista dallo SCC e gli obblighi antiriciclaggio vigenti contenuti nelle raccomandazioni del GAFI.
Il CARF presenta sotto diversi aspetti un ampio campo di applicazione, inteso a limitare le possibilità per i contribuenti di eludere lo scambio automatico di informazioni tramite determinati istituti o prodotti d’investimento. Si basa sullo SCC in materia di conti finan- ziari rimanendo al tempo stesso un quadro autonomo e complementare. 36/91
Sezione I: Obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunica- zione
Questa sezione precisa i criteri in base ai quali un prestatore di servizi per le cripto- attività tenuto alla comunicazione è assoggettato agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica previsti dal CARF.
Parte A
La parte A prevede quattro criteri distinti («nexus») che collegano un prestatore di ser- vizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione a uno Stato: la residenza a fini fiscali di una persona fisica o di un’entità (punto 1), il luogo di costituzione dell’entità (punto 2), il luogo di amministrazione dell’entità (punto 3) o il luogo di attività di una persona fisica o di un’entità (punto 4).
Il primo e principale criterio di collegamento è quello della residenza a fini fiscali (punto 1) del prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Il di- ritto nazionale delle dei singoli Stati definisce le condizioni in base a cui una persona fisica o un’entità deve essere considerata «residente» a fini fiscali in uno Stato. Nel diritto svizzero la residenza fiscale è disciplinata dall’AP-LSAI e dall’AP-OSAIn, che rinviano alla legge federale del 14 dicembre 1990 28 sull’imposta federale diretta (LIFD).
Il secondo criterio consente di stabilire l’appartenenza di un’entità che è un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione allo Stato nel quale è stata costituita (punto 2). Devono essere soddisfatte due condizioni: la prima (a) è che l’en- tità sia stata costituita o organizzata secondo il diritto dello Stato interessato e la se- conda (b) è che l’entità sia dotata della personalità giuridica in tale Stato o sia tenuta a presentare, nei confronti delle autorità fiscali di tale Stato, moduli contenenti informa- zioni fiscali in relazione ai redditi percepiti. Ciò mira ad assicurare che l’amministrazione fiscale sia in grado di far rispettare gli obblighi di comunicazione. A tali fini, per modulo contenente informazioni fiscali si intende qualsiasi dichiarazione utilizzata per infor- mare l’amministrazione fiscale di una parte o della totalità dei redditi percepiti dall’en- tità, senza necessariamente comportare per quest’ultima un obbligo fiscale. L’AP-LSAI e l l’AP-OSAIn concretizzano il termine di modulo contenente informazioni fiscali.
Il luogo di amministrazione (punto 3) comprende le fattispecie in cui un trust o un’altra entità con caratteristiche funzionali analoghe, che è prestatore di servizi per le cripto- attività tenuto alla comunicazione, è amministrato da un trustee (o un rappresentante con caratteristiche funzionali analoghe) che è residente a fini fiscali nello Stato interes- sato. Questo criterio include la sede di direzione effettiva nonché qualsiasi altra sede di direzione dell’entità. In Svizzera l’amministrazione effettiva delle persone giuridiche svizzere comporta un’appartenenza personale che determina la residenza fiscale (cri- terio di collegamento del punto 1, cfr. art. 50 LIFD).
28 RS 642.11 37/91
Infine, il luogo di attività (punto 4) di un’entità comprende sia la sua sede centrale che le sue sedi abituali di attività; una succursale deve essere considerata una sede abi- tuale di attività.
Parte B
La parte B prevede che le operazioni effettuate in uno Stato da una succursale di un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione siano assoggettate agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica previsti dal CARF in tale Stato.
Parti C–F
Un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve in linea di principio comunicare le informazioni previste dal CARF a ogni Stato per il quale è sod- disfatto uno dei criteri di cui alle parti A e B. Nelle parti C–H sono indicate le eccezioni agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica, intese a evitare la doppia comu- nicazione.
Sostanzialmente, le eccezioni prevedono che un’entità sottoposta all’obbligo di comu- nicazione in una Giurisdizione o in un territorio in funzione di uno dei criteri di cui alla parte A può astenervisi se tale entità è altresì sottoposta a obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in un’altra Giurisdizione partner. È stabilito un ordine gerarchico per i quattro criteri di collegamento, in base al quale gli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione vigenti in una Giurisdizione non si applicano se esiste un legame più stretto con un’altra Giurisdizione. Inoltre, i criteri sono elencati in ordine di importanza decrescente. Per un’entità, la residenza fiscale prevale sugli altri tre criteri di collega- mento (parte C), il luogo di costituzione prevale sui due seguenti (parte D) e infine il luogo di gestione prevale sul luogo di attività (parte E). Per le persone fisiche, il criterio della residenza fiscale prevale su quello del luogo di attività (parte F).
Queste eccezioni valgono soltanto se l’entità o la persona fisica adempie i propri obbli- ghi di comunicazione e di adeguata verifica nella Giurisdizione che prevale.
Parte G
La parte G prevede che un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comu- nicazione non è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica per le operazioni effettuate per un utente di cripto-attività tramite una succursale situata in una Giurisdizione partner. In tale caso, gli obblighi sono adempiuti dalla succursale nella Giurisdizione partner.
Parte H
Infine, la parte H prevede che un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che è assoggettato in più Giurisdizioni sulla base dello stesso criterio di collegamento (p. es. pluralità di residenze fiscali) possa selezionare la Giurisdizione in cui espletare i compiti di comunicazione e di adeguata verifica per evitare la doppia comunicazione. Deve informare le Giurisdizioni in cui non adempie gli obblighi previsti
dal CARF, confermando che tali obblighi di comunicazione e di adeguata verifica sono adempiuti dal prestatore in virtù delle norme vigenti in una Giurisdizione partner.
Sezione II: Obblighi di comunicazione
Nella sezione II sono descritti gli obblighi generali di comunicazione applicabili ai pre- statori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione. Nella parte A sono spe- cificate le informazioni da comunicare, quali definite nell’Accordo SAI Cripto-attività, circa gli utenti di cripto-attività e le persone che esercitano il controllo (punto 1), il pre- statore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione (punto 2) e le opera- zioni (punto 3) (cfr. sezione 2 dell’Accordo SAI Cripto-attività). Tale elenco deve essere considerato in combinato disposto con le parti B e C che prevedono le eccezioni. Infine, le parti D–F contengono le regole sulla valutazione degli attivi e sulle valute in cui le operazioni devono essere comunicate, mentre la parte G indica i termini entro i quali deve essere effettuata la comunicazione.
Parte A
La parte A punto 1 descrive le informazioni che devono essere comunicate riguardo agli utenti di cripto-attività o alle persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione. Si tratta, per le persone fisiche, del nome, dell’indirizzo, della Giurisdizione di residenza, del NIF, nonché del luogo e della data di nascita e, per le entità, del nome, dell’indirizzo, della Giurisdizione di residenza e del NIF. Le Giurisdi- zioni di residenza da comunicare in relazione a una persona oggetto di comunicazione sono le Giurisdizioni di residenza identificate dal prestatore di servizi per le cripto-atti- vità tenuto alla comunicazione secondo le procedure di adeguata verifica. Il NIF da comunicare è il NIF assegnato alla persona oggetto di comunicazione dalla sua Giuri- sdizione di residenza. Se una persona oggetto di comunicazione ha più di una Giuri- sdizione di residenza, deve essere comunicato il NIF di ogni Giurisdizione oggetto di comunicazione.
La parte A punto 2 descrive le informazioni che devono essere comunicate riguardo al prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Si tratta del nome, dell’indirizzo e del numero di identificazione (se disponibile) del prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. L’identificazione delle informazioni relative a tale prestatore ha lo scopo di individuare la fonte delle informazioni comunicate, al fine di consentire alla Giurisdizione che fornisce tali informazioni, ad esempio, di inve- stigare un errore che potrebbe aver portato alla comunicazione di informazioni inesatte o incomplete. Il numero di identificazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è uno dei seguenti numeri che gli è stato assegnato a fini di identificazione: un NIF o, in sua assenza, un codice o numero di iscrizione dell’impresa o della società o un identificativo internazionale dell’entità giuridica (codice LEI). Se al prestatore non è stato assegnato alcun numero di identificazione, devono essere co- municati solo il suo nome e il suo indirizzo.
Nella parte A punto 3 sono invece descritte le informazioni che devono essere comu- nicate riguardo alle operazioni rilevanti effettuate per ogni anno civile considerato e per ogni utente oggetto di comunicazione o per ogni persona che esercita il controllo su di esso, ossia a) il nome completo del tipo di cripto-attività (e non il «ticker» o il simbolo 39/91
abbreviato), b)–c) le acquisizioni e le cessioni di cripto-attività a fronte di moneta fidu- ciaria, d)–e) le acquisizioni e le cessioni di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività, f) le operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione, nonché g)–i) gli altri trasferimenti di cripto-attività effettuati nei confronti o da parte dell’utente oggetto di comunicazione o nei confronti o da parte della persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione. I trasferimenti effettuati nei confronti o da parte dell’utente oggetto di comunicazione o nei confronti o da parte della persona che esercita il controllo comprendono le acquisizioni e le cessioni per le quali il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non è effettivamente a cono- scenza del corrispettivo versato o ricevuto, nonché i trasferimenti che non sono né ac- quisizioni né cessioni (p. es. un trasferimento verso un portafoglio privato o il conto detenuto presso un altro prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunica- zione). Le operazioni tra cripto-attività e moneta fiduciaria devono essere dichiarate nell’importo totale netto delle spese di operazione pagate dall’utente oggetto di comu- nicazione per ogni tipo di cripto-attività acquisita o ceduta da detto utente. Nel caso di acquisizioni di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività rilevanti, il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve comunicare il valore di mercato delle cripto-attività rilevanti acquisite al netto delle spese di operazione. In ogni caso, la comunicazione si basa sull’aggregazione delle operazioni per tipo di cripto-attività.
Per quanto riguarda le operazioni di pagamento al dettaglio da comunicare secondo la lettera f, la sezione IV parte D punto 2 CARF stabilisce che i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono trattare come utenti di cripto-attività og- getto di comunicazione anche i partner contrattuali dei loro clienti. Le operazioni di pa- gamento al dettaglio sono operazioni che il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione esegue per i propri clienti che sono commercianti al detta- glio. In tale ambito, non è considerato utente di cripto-attività solo il commerciante al dettaglio, bensì anche il relativo partner contrattuale (consumatore). La sezione IV parte D punto 2 CARF limita tale obbligo, poiché i consumatori devono essere trattati come utenti di cripto-attività solo a condizione che vengano identificati in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio e la loro identità venga verificata. Ciò si determina quindi conformemente alla LRD e alle relative disposizioni esecutive, comprese le di- rettive della FINMA.
Parte B
La parte B contiene un’eccezione relativa alla comunicazione del NIF. Non sussiste l’obbligo di comunicarlo se la Giurisdizione oggetto di comunicazione non ha rilasciato un NIF oppure se il diritto nazionale della Giurisdizione oggetto di comunicazione non impone la registrazione del NIF. Tuttavia, se e quando una Giurisdizione oggetto di comunicazione inizia a emettere NIF e assegna in particolare un NIF a una persona oggetto di comunicazione, l’eccezione prevista dalla parte B non è più applicabile. Il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve allora comuni- care il NIF.
Parte C
La parte C contiene un’eccezione analoga in relazione alla comunicazione del luogo di nascita. Quest’ultimo deve essere comunicato soltanto se il prestatore di servizi per 40/91
le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve procurarsi e comunicare tale informa- zione in basa al suo diritto nazionale e se il luogo di nascita figura tra i dati che possono essere oggetto di ricerche per via elettronica conservati dal prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. In Svizzera, i prestatori di servizi per le cripto- attività tenuti alla comunicazione devono disporre del NIF ma non di informazioni rela- tive al luogo di nascita dell’utente oggetto di comunicazione.
Parte D
La parte D stabilisce che gli importi delle operazioni relative ad acquisizioni e cessioni di cripto-attività a fronte di moneta fiduciaria devono essere comunicati nella moneta fiduciaria in cui sono stati pagati o ricevuti, al netto delle spese di operazione. Se gli importi sono stati pagati o ricevuti in più monete fiduciarie, devono essere comunicati in un’unica moneta fiduciaria, e convertiti al momento di ciascuna operazione rilevante secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto- attività tenuto alla comunicazione. Quest’ultimo deve aggregare, ossia sommare, tutte le operazioni attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione per ogni tipo di cripto- attività rilevante.
Parte E
La parte E prevede che le operazioni tra cripto-attività nonché le operazioni di paga- mento al dettaglio e gli altri trasferimenti devono essere comunicati in un’unica moneta fiduciaria, in funzione del loro valore di mercato e al netto delle spese di operazione. Il valore di mercato deve essere determinato e comunicato in un’unica moneta e accer- tato al momento di ciascuna operazione rilevante secondo modalità ragionevoli e ap- plicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comu- nicazione. Quest’ultimo deve aggregare, ossia sommare, tutte le operazioni attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione, così convertite, per ogni tipo di cripto-attività rilevante. Per quanto riguarda le operazioni di pagamento al dettaglio e gli altri trasfe- rimenti, il valore di mercato deve essere determinato e comunicato in un’unica moneta, utilizzando un’adeguata metodologia di valutazione che tenga conto dei dati esistenti al momento di ciascuna operazione rilevante e che sia applicata in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.
Parte F
La parte F precisa che le informazioni devono indicare la moneta fiduciaria nella quale ogni importo è comunicato.
Parte G
La parte G indica i termini entro i quali le informazioni devono essere comunicate. In Svizzera, tale termine è specificato nell’AP-LSAI e corrisponde a quello dello SCC.
Sezione III: Procedure di adeguata verifica in materia fiscale
La sezione III descrive le procedure di adeguata verifica in materia fiscale che i presta- tori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono rispettare per 41/91
l’identificazione delle persone oggetto di comunicazione. La parte A stabilisce le pro- cedure applicabili ai singoli utenti di cripto-attività, la parte B quelle relative alle entità utenti di cripto-attività, la parte C fornisce precisazioni in merito all’autocertificazione e la parte D disciplina gli obblighi generali di adeguata verifica.
Le procedure di adeguata verifica in materia fiscale sono analoghe a quelle previste dallo SCC, con la principale differenza che il CARF stabilisce le stesse procedure di adeguata verifica in materia fiscale sia per gli utenti preesistenti, che nello SCC bene- ficiano di una procedura semplificata, sia per i nuovi utenti. Il loro scopo è in particolare di accertare la residenza fiscale di un utente di cripto-attività. Come già menzionato, il diritto nazionale delle diverse Giurisdizioni definisce le condizioni in base alle quali una persona fisica o un’entità deve essere considerata residente a fini fiscali in una Giuri- sdizione. Nel diritto svizzero la residenza fiscale è disciplinata dalla LIFD. In genere, una persona ha una sola Giurisdizione di residenza. Tuttavia, una persona può essere residente a fini fiscali in due o più Giurisdizioni. In tale fattispecie, è previsto che tutte le Giurisdizioni di residenza siano dichiarate in un’autocertificazione e che il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione consideri tale persona come una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione per ciascuna Giurisdizione oggetto di comunicazione. Le Giurisdizioni oggetto di comunicazione sono tenute ad aiutare i contribuenti a determinare la propria residenza fiscale o le proprie residenze fiscali.
Parte A
La parte A punto 1 stabilisce che un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve ottenere un’autocertificazione per ogni singolo utente di cripto- attività e confermarne la plausibilità. Tale autocertificazione deve essere ottenuta al momento in cui stabilisce una relazione d’affari con l’utente (anche se si tratta di una singola operazione) o entro un termine di 12 mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa per gli utenti preesistenti. Deve consentire al prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali dell’utente. I requisiti di validità delle autocertificazioni sono stabiliti nella parte C. Il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve al- tresì confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione dopo averla ricevuta. A tal fine, è previsto che il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione si avvalga delle informazioni raccolte al momento in cui ha stabilito la relazione d’affari con l’utente, ivi incluso nel quadro delle procedure per l’identificazione dei clienti e la lotta contro il riciclaggio di denaro (AML/KYC). La «ragionevolezza» dell’autocertifica- zione è considerata confermata se, nel corso dell’avvio di una relazione d’affari con un singolo utente di cripto-attività e a seguito della verifica delle informazioni raccolte al momento in cui stabilisce la relazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non è a conoscenza o non ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l’autocertificazione è inesatta o inattendibile. Nel caso di un’autocertificazione che non soddisfa il criterio della ragionevolezza, il prestatore di servizi per le cripto- attività tenuto alla comunicazione deve ottenere (i) un’autocertificazione valida o (ii) una giustificazione plausibile e documenti comprovanti la ragionevolezza dell’auto- certificazione.
Il CARF e il relativo commentario dell’OCSE precisano che un’autocertificazione è va- lida finché non si verifica un cambiamento di circostanze a seguito delle quali il presta- tore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l’autocertificazione è inesatta o inattendibile. L’espressione «cambiamento di circostanze» designa qualsiasi cambiamento che ab- bia come conseguenza l’aggiunta di informazioni relative allo status di un singolo utente di cripto-attività o che sia altrimenti in contrasto con detto status o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni in merito a un profilo associato a tale utente se influisce sullo status di quest’ultimo (parte A punto 2). Il CARF e il relativo commentario dell’OCSE forniscono spiegazioni supplementari a tale riguardo (cfr. in particolare sezione III, n. marg. 11 e 15 segg. dei commentari relativi al CARF). Inoltre, l’articolo 18 AP-LSAI stabilisce che la persona che ha rilasciato un’autocertificazione deve notificare al pre- statore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione le nuove indicazioni che figurano nella sua autocertificazione. Pertanto, la responsabilità per l’aggiornamento delle informazioni documentate presso il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione spetta non soltanto a quest’ultimo, ma anche alla persona che ha redatto l’autocertificazione. Peraltro, il mancato rilascio di un’autocertificazione o il rila- scio di un’autocertificazione inesatta, nonché la mancata comunicazione dei cambia- menti di circostanze o false indicazioni al riguardo sono puniti con la multa (cfr. art. 35 AP-LSAI).
Parte B
La parte B descrive le procedure di adeguata verifica in materia fiscale applicabili alle entità utenti di cripto-attività. Tali procedure impongono ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione di determinare se e in quale Stato un’entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione e se una o più persone che esercitano il controllo su un’entità utente di cripto-attività è o sono persone oggetto di comunicazione, salvo se l’entità è una persona esclusa o un’entità attiva.
Secondo la parte B punto 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla co- municazione deve ottenere un’autocertificazione, come descritto nella parte A, al mo- mento in cui stabilisce la relazione d’affari con un’entità utente di cripto-attività o entro 12 mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa per gli utenti preesistenti. Tale au- tocertificazione deve consentire al prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione di determinare la residenza fiscale o le residenze ai fini fiscali dell’entità utente.
Se l’autocertificazione indica che l’entità utente di cripto-attività ha la residenza in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività te- nuto alla comunicazione deve, conformemente alle disposizioni prevista dalla parte B punto 1 lettera b), considerare l’entità utente come un utente oggetto di comunicazione, salvo se può determinare con sufficiente certezza, in base alle informazioni in suo pos- sesso o pubblicamente disponibili, che l’entità è una persona esclusa. L’espressione «persona esclusa» designa a) un’entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; b) un’entità che è un’entità collegata di un’entità di cui alla lettera a); c) un’entità statale; d) un’organizzazione internazionale; e) una banca centrale; o f) un’istituzione finanziaria diversa da un’entità di investimento di cui alla sezione IV parte E punto 5 lettera b) CARF. Un prestatore di servizi per 43/91
le cripto-attività tenuto alla comunicazione non è per contro considerato una persona esclusa. Per maggiori dettagli al riguardo, cfr. sezione III numeri marginali 61 e se- guenti dei commentari relativi al CARF. Gli obblighi di adeguata verifica previsti dal CARF non si applicano a queste entità.
Il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve altresì con- fermare la ragionevolezza di tale autocertificazione. Come menzionato per la parte A, è previsto che il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione si avvalga delle informazioni ottenute al momento in cui è stabilita la relazione d’affari con l’utente, ivi incluso nel quadro delle procedure AML/KYC. Se l’autocertificazione non soddisfa il criterio della ragionevolezza, il prestatore di servizi per le cripto-attività te- nuto alla comunicazione deve ottenere un’autocertificazione valida o una giustifica- zione o documenti comprovanti la ragionevolezza dell’autocertificazione.
La parte B punto 2 descrive la procedura di verifica che consente di determinare se un’entità utente di cripto-attività, diversa da una persona esclusa, è detenuta da una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, salvo se tale procedura stabilisce che l’entità è un’entità attiva.
Per determinare le persone che esercitano il controllo su un’entità (lett. a)), il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può basarsi sulle informazioni ottenute nel quadro delle procedure AML/KYC, se queste sono conformi alle racco- mandazioni GAFI del 2012 (e aggiornate nel 2019), o di procedure ragionevolmente simili. Le procedure introdotte dalla LRD sono conformi alle raccomandazioni del GAFI. I prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che non sono as- soggettati alla LRD sono comunque tenuti a un’applicazione analoga di tali procedure.
Il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve poi determi- nare se dette persone sono persone oggetto di comunicazione (lett. b)). A tal fine, deve basarsi sull’autocertificazione dell’entità utente di cripto-attività o della persona che ne esercita il controllo e confermarne la ragionevolezza (v. sopra).
Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze, il prestatore di servizi per le cripto- attività tenuto alla comunicazione che è a conoscenza o ha motivo di essere a cono- scenza che l’autocertificazione o qualsiasi altro documento riguardante un’entità utente o una persona che esercita il controllo è inesatta o inattendibile deve determinare di nuovo lo status dell’entità e della persona che esercita il controllo (cfr. sezione III n. marg. 15–18 del commentario relativo al CARF).
Parte C
La parte C precisa i requisiti da soddisfare per ottenere un’autocertificazione valida. Le autocertificazioni possono essere precompilate dal prestatore di servizi per le cripto- attività tenuto alla comunicazione, ad eccezione del campo relativo alla Giurisdizione o alle Giurisdizioni di residenza fiscale, se tali informazioni figurano nelle sue documen- tazioni. Il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può avva- lersi delle autocertificazioni già ottenute nel quadro dello SCC o ad altri fini fiscali (p. es. nell’ambito dell’Accordo FATCA; v. parte. D di seguito). Le autocertificazioni possono essere fornite in qualsiasi modo e in qualsiasi forma. 44/91
Se riguardano persone fisiche, ossia singoli utenti di cripto-attività o persone che eser- citano il controllo su un’entità utente di cripto-attività, per essere valide le autocertifica- zioni devono essere firmate da ogni persona abilitata a firmare in nome del singolo utente di cripto-attività o della persona che esercita il controllo in virtù del diritto nazio- nale e datate dalla persona a cui si riferiscono al più tardi alla data di ricezione e indi- care il nome, il cognome, l’indirizzo di residenza, lo Stato o gli Stati di residenza fiscale, il o i NIF per ogni Giurisdizione oggetto di comunicazione e la data di nascita di tale persona.
Le autocertificazioni che riguardano le entità utenti di cripto-attività devono essere da- tate, firmate e autenticate da qualsiasi persona autorizzata a firmare in nome dell’entità utente di cripto-attività in virtù del diritto nazionale e riportare la ditta, l’indirizzo, la Giu- risdizione o le Giurisdizioni di residenza ai fini fiscali e il NIF per ogni Giurisdizione oggetto di comunicazione. Nel caso di un’entità utente diversa da un’entità attiva o da una persona esclusa, devono essere comunicate le informazioni relative a ogni per- sona che esercita il controllo sull’entità, a meno che non siano già state comunicate direttamente da tale persona tramite autocertificazione. Le informazioni relative ai cri- teri che determinano la classificazione come entità attiva o persona esclusa devono figurare nell’autocertificazione.
Parte D
La parte D è intesa a garantire l’applicazione coerente delle procedure di adeguata verifica quando un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è anche un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ai fini dello SCC. Precisa che un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che è anche un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ai fini dello SCC, e che espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni IV e VI di tale standard, può avvalersi di tali procedure per adempiere i suoi obblighi secondo il CARF. Ciò mira a ridurre i requisiti associati agli obblighi di comunicazione applicabili a una stessa entità.
Un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può altresì av- valersi di un’autocertificazione già ottenuta ad altri fini fiscali, ad esempio a fini di co- municazione a livello nazionale, nel quadro della legge FATCA, o ai fini di un accordo intergovernativo stipulato secondo la legge FATCA, a condizione che tale autocertifi- cazione soddisfi i requisiti di cui alla precedente parte C. Il tal caso, resta assoggettato agli altri elementi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla se- zione III.
La parte D prevede che un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comuni- cazione possa avvalersi di un terzo per adempiere gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale (cfr. art. 12d AP-LSAI). Gli obblighi di adeguata verifica restano tuttavia responsabilità del prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Le informazioni raccolte dal terzo devono essere a disposizione del prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Ciò consente la raccolta di documenti da parte sia del prestatore di servizi che dei suoi agenti, l’utilizzo di documenti a dispo- sizione di una società acquisita o il ricorso ad altri prestatori di servizi per le cripto- attività tenuti alla comunicazione che gestiscono la stessa operazione rilevante al 45/91
fine di evitare la moltiplicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale per un’operazione eseguita da più prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione. Un’operazione può coinvolgere più prestatori di servizi per le cripto- attività tenuti alla comunicazione (p. es. un intermediario e una piattaforma di negozia- zione). Uno degli attori può avere accesso più facilmente alle informazioni necessarie all’adempimento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale. Un unico pre- statore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può quindi essere de- signato per l’adempimento di tutti gli obblighi di adeguata verifica (per maggiori dettagli, cfr. sezione III n. marg. 50 segg. del commentario relativo al CARF).
Infine, la parte D precisa che la documentazione deve essere conservata almeno cin- que anni dopo la comunicazione. In Svizzera, il termine previsto è di dieci anni (cfr. art. 17a AP-LSAI che rinvia all’art. 958f del Codice delle obbligazioni 29.
Sezione IV: Definizioni
La sezione IV riporta le definizioni dei termini utilizzati nel CARF, in particolare quelle di cripto-attività rilevanti, di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comuni- cazione, di operazioni rilevanti, di utente oggetto di comunicazione e di persona esclusa.
Nella misura necessaria, tali termini sono spiegati in altre parti del presente rapporto esplicativo.
Sezione V: Attuazione efficace
Gli Stati devono adottare le norme e procedure amministrative intese ad assicurare l’attuazione efficace e il rispetto degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica previsti dal CARF. Le disposizioni della sezione V non sono applicabili direttamente e devono essere recepite nel diritto nazionale. In Svizzera, sono concretizzate nell’AP- LSAI e nell’AP-OSAIn o in disposizioni giuridiche generali, per cui per esempio il divieto dell’abuso di diritto trova applicazione anche nell’ambito dello scambio automatico di informazioni.
4.5 Commento ai singoli articoli della legge federale sullo scambio automatico
internazionale di informazioni a fini fiscali Sostituzione di espressioni
Considerato l’oggetto più esteso della legge, i termini «Accordo SAI» e «Stato partner» devono essere sostituiti.
Cpv. 1
Il termine «Accordo SAI» è sostituito con «Accordo SAI Conti finanziari» e contempo- raneamente nell’articolo 1 capoverso 1 lettera c è introdotto il termine «Accordo SAI
29 RS 220 46/91
Cripto-attività». Tale modifica consente di distinguere tra i due accordi multilaterali SAI in base al rispettivo contenuto.
Cpv. 2
Il termine «Stato partner» è sostituito, laddove necessario, con «Stato partner SCC» e contemporaneamente nell’articolo 2 capoverso 1 lettera cter è introdotto il termine «Stato partner CARF». Tale modifica consente di chiarire se si tratta di uno Stato part- ner con il quale è stato convenuto lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari o a cripto-attività. Uno Stato partner può essere contemporaneamente uno Stato partner SCC e uno Stato partner CARF. Il termine «Stato partner» designa quindi uno Stato partner con il quale è stato convenuto lo SCC o il CARF.
Art. 1 cpv. 1 lett. a, c e d
Nel capoverso 1 vengono integrati l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e l’Ac- cordo SAI Cripto-attività. In questo modo, attraverso il concetto dell’accordo applicabile secondo la definizione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a si tiene conto delle basi legali internazionali. Ciò riflette il fatto che ora l’oggetto della legge comprende lo SCC, incluso il relativo aggiornamento, e il CARF.
Art. 2
Cpv. 1
Considerato l’oggetto più esteso della legge, nel capoverso 1 i termini utilizzati devono essere modificati o ne devono essere integrati di nuovi.
Con «quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività» o «CARF» (art. 2 cpv. 1 lett. bbis AP-LSAI) si intende il quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività dell’OCSE. Quest’ultimo è allegato all’Accordo SAI Cripto-attività ed è illustrato al numero 4.2.
A seguito dell’introduzione dei termini «Stato partner SCC» (art. 2 cpv. 1 lett. cbis AP- LSAI) e «Stato partner CARF» (art. 2 cpv. 1 lett. cter AP-LSAI) e della modifica dell’ar- ticolo 1 AP-LSAI, il termine «Stato partner» comprende ora sia gli Stati partner SCC che gli Stati partner CARF. Poiché il CARF contiene già una definizione di Stato part- ner, nella definizione di Stato partner CARF si rimanda ad essa. Questa definizione comprende sia gli Stati partner con i quali lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività avviene in virtù dell’Accordo SAI Cripto-attività sia quelli con cui viene attuato sulla base di accordi bilaterali.
Il concetto di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è defi- nito nell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività (sezione IV parte B) e vale senza varia- zioni anche per l’attuazione in Svizzera. Nell’ambito dello scambio automatico di infor- mazioni relative a cripto-attività non sono previste eccezioni per specifici prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione sulla base del rischio ridotto ad essi correlato (diversamente da quanto previsto per lo scambio automatico di informa- zioni relative a conti finanziari). Di conseguenza, non vi è margine per concretizzare 47/91
tali eccezioni nel diritto di attuazione svizzero. Si considera quindi prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione una persona fisica o un ente che presta, come attività commerciale (cfr. al riguardo l’art. 12b AP-LSAI e l’art. 30a AP-OSAIn), un servizio per eseguire operazioni di scambio per conto o su mandato di clienti, in particolare agendo come controparte o intermediario, o mettendo a disposizione una piattaforma di negoziazione (sezione IV parte B CARF). Un servizio consistente nell’ef- fettuare operazioni di scambio comprende qualsiasi servizio attraverso il quale i clienti ricevono cripto-attività rilevanti a fronte di monete fiduciarie, o viceversa, o possono scambiare cripto-attività rilevanti a fronte di altre cripto-attività rilevanti.
Non rappresentano tuttavia un servizio consistente nell’effettuare operazioni di scam- bio, per esempio, le attività di un fondo d’investimento che investe in cripto-attività rile- vanti, poiché queste attività non consentono agli investitori del fondo di eseguire ope- razioni di scambio. Non costituisce un servizio consistente nell’effettuare operazioni di scambio nemmeno una consulenza in investimenti, se il cliente non riceve esclusiva- mente sulla base della consulenza cripto-attività rilevanti contro monete fiduciarie, o viceversa, oppure cripto-attività rilevanti contro altre cripto-attività rilevanti, ma deve effettuare egli stesso altre operazioni o affidarne l’esecuzione a un altro prestatore di servizi. Per contro, il consulente in investimenti non è considerato un utente di cripto- attività, ma va identificato come tale chiunque agisca per suo conto (approccio «look through», cfr. sezione IV parte D punto 2 CARF). Un prestatore di servizi che detiene, invece, cripto-attività a proprio nome per un cliente ed esegue egli stesso per conto di tale cliente operazioni di scambio in questo caso fornisce un servizio per eseguire ope- razioni di scambio. Se le restanti condizioni sono soddisfatte (p. es. attività commer- ciale, cfr. al riguardo l’art. 12b AP-LSAI e l’art. 30a AP-OSAIn), esso si qualifica come prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.
La definizione del termine «prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comu- nicazione» è presente nell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività e pertanto non viene ripetuta nella LSAI. Essa è valida per tutti gli Stati. Ai fini dell’attuazione nella legisla- zione svizzera, l’AP-LSAI definisce tuttavia altri due termini relativi a determinati sotto- gruppi di prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione:
• il termine «prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunica- zione» (art. 2 cpv. 1 lett. dbis AP-LSAI) designa qualsiasi prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione di cui alla sezione IV parte B CARF che pre- senta un criterio di collegamento («nexus») con la Svizzera secondo la sezione I parte A o B CARF;
• il termine «prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunica- zione» (art. 2 cpv. 1 lett. dter AP-LSAI) designa qualsiasi prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione di cui al CARF che è un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione (vale a dire che presenta un criterio di collegamento con la Svizzera conformemente al CARF) e che adempie inoltre in Svizzera gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale secondo il CARF.
Questi termini riflettono il fatto che il CARF prevede diversi criteri di collegamento, ma gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale devono essere 48/91
adempiuti solo in uno Stato (sezione I parti C–H CARF). A tale proposito, il CARF pre- vede una gerarchia dei criteri di collegamento e una possibilità di scelta tra criteri dello stesso livello gerarchico con due Stati. Per esempio, un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione avente un legame con la Svizzera e uno pre- cedente in via gerarchica con l’estero è un prestatore di servizi rilevante (criterio di collegamento con la Svizzera), ma non un prestatore di servizi svizzero (non è quindi assoggettato agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Svizzera (nessun assoggettamento agli obblighi di comunicazione e di adeguata veri- fica in materia fiscale in Svizzera). Per contro, un prestatore di servizi per le cripto- attività tenuto alla comunicazione avente un legame con la Svizzera che precede in via gerarchica quello con l’estero è un prestatore rilevante di servizi (criterio di collega- mento con la Svizzera) e un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione (assoggettamento agli obblighi di comunicazione e di adeguata ve- rifica in materia fiscale in Svizzera).
Per verificare se un prestatore di servizi deve effettuare le dovute comunicazioni in Svizzera si procede quindi in più fasi: anzitutto occorre verificare se si tratta di un pre- statore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione secondo la definizione di cui alla sezione IV parte B CARF. Successivamente si verifica se presenta un criterio di collegamento determinante con la Svizzera conformemente alla sezione I parte A CARF (vale a dire se si tratta di un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione assoggettato a determinati obblighi in Svizzera). Infine oc- corre verificare se il prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comu- nicazione deve soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in mate- ria fiscale in Svizzera conformemente alle disposizioni di cui alla sezione I parti B-H CARF (vale a dire se si tratta di un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione).
L’aspetto di diritto transitorio relativo al termine «prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione» è disciplinato dall’articolo 41bis AP-LSAI.
I termini «conto preesistente» e «nuovo conto» vengono integrati con riferimento all’ag- giornamento dello SCC (lett. i e j). Per distinguere tra conto preesistente e nuovo conto si considera al più tardi l’entrata in vigore della modifica della LSAI (n. 1). Nell’articolo 2 capoverso 1 lettera i numero 2 e lettera j numero 2 AP-LSAI si specifica inoltre che per distinguere tra un conto esistente e un nuovo conto, per quanto riguarda i conti consi- derati conti finanziari solo in virtù dell’attuazione dell’addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, è determinante unicamente l’entrata in vigore della presente modifica della LSAI (cfr. sezione VIII parte C punti 9 e 10 SCC).
Cpv. 2
Viene eliminata la possibilità prevista dal capoverso 2 di estendere la definizione di «Giurisdizione partecipante». Questa possibilità era necessaria nei primi anni di attua- zione dello SCC ed è stata precisata nell’articolo 1 OSAIn. Dall’abrogazione dell’arti- colo 1 OSAIn con effetto dal 1° gennaio 2019, tale opzione non figurava più in nessun accordo e non è stata più inserita nemmeno nell’addendum all’Accordo SAI Conti fi- nanziari o nell’Accordo SAI Cripto-attività. La disposizione è quindi superflua.
Cpv. 3 e 4
L’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività utilizza in diversi punti segnaposto per lo Stato di attuazione, segnatamente «[Giurisdizione/territorio]» e «[aggettivo che indica la Giu- risdizione o il territorio]», nonché per la data che precede l’attuazione del CARF da parte dello Stato. Il capoverso 3 precisa che, per quanto concerne l’attuazione da parte della Svizzera, questi segnaposto sono da intendersi come «Svizzera» e «svizzero». Il capoverso 4 stabilisce che la data corrisponde al giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica della LSAI.
L’articolo 2a AP-LSAI corrisponde al precedente articolo 6 LSAI. Poiché questa dispo- sizione riveste un’importanza generale per lo scambio automatico di informazioni rela- tive sia a conti finanziari che a cripto-attività, viene spostata nella sezione 1 (Disposi- zioni generali).
Il precedente articolo 8 LSAI è sostituito con il nuovo articolo 2b AP-LSAI, che trova applicazione per lo scambio automatico di informazioni relative sia a conti finanziari che a cripto-attività. Vengono ora dichiarati determinanti i commentari dell’OCSE relativi all’Accordo SAI Conti finanziari, compresi l’addendum e l’allegato, nonché quelli relativi all’Accordo SAI Cripto-attività e il relativo allegato. Si tiene quindi conto del fatto che i commentari dell’OCSE sono oggetto delle negoziazioni multilaterali e delle valutazioni tra pari degli organi multilaterali, segnatamente del Forum globale. L’approccio alter- nativo a un recepimento dei commentari dell’OCSE nel diritto svizzero comporta il ri- schio di divergenze, e ciò può compromettere il «level playing field». Con il rimando diretto ai commentari dell’OCSE si evita tale rischio.
La versione determinante dei commentari dell’OCSE verrà pubblicata sul sito Internet dell’AFC.
Titolo dopo l’art. 2b
Il titolo della sezione 2 (Standard comune di comunicazione di informazioni relative a conti finanziari) precede ora l’articolo 3 e non più, come finora, l’articolo 7. Tale modi- fica riflette la nuova struttura che prevede una nuova sezione relativa all’attuazione del CARF.
Art. 3
Cpv. 4
Nel capoverso 4 viene integrata la nuova lettera b. Tale integrazione riflette la modifica della disposizione corrispondente nella sezione VIII parte B punto 1 lettera a SCC. Per motivi di coerenza, la modifica viene inserita nel capoverso 4 per assicurarsi che quest’ultimo rifletta nel suo insieme la sezione VIII parte B punto 1 lettera a SCC.
Il commentario relativo allo SCC prevede ora che, oltre alle categorie di istituzioni fi- nanziarie non tenute alla comunicazione definite nella sezione VIII parte B SCC, le Giu- risdizioni possano trattare come tali a titolo facoltativo anche le cosiddette entità quali- ficate senza scopo di lucro. Il commentario relativo allo SCC stabilisce le condizioni alla base di tale eccezione. Precisa inoltre che in tal caso le Giurisdizioni devono inserire il termine «entità qualificata senza scopo di lucro» nello SCC o in una legislazione ese- cutiva corrispondente, che contenga un elenco delle categorie di entità nazionali che soddisfano queste condizioni o che enunci genericamente le condizioni.
In Svizzera, questi enti devono avere la qualifica di istituti finanziari non tenuti alla co- municazione. Attualmente le disposizioni derogatorie corrispondenti sono disciplinate nell’articolo 5 (Associazioni) e nell’articolo 6 (Fondazioni) dell’OSAIn. Poiché il rischio che questi enti di utilità pubblica vengano utilizzati come veicoli ai fini dell’elusione fi- scale è ridotto, queste strutture devono essere considerate anche in futuro come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, purché soddisfino i requisiti dell’OCSE in ma- teria. Le disposizioni esistenti nell’OSAIn sono quindi abrogate (v. n. 4.6) e nel capo- verso 9bis AP-LSAI è inserita la disposizione derogatoria corrispondente al consenso internazionale.
Il commentario relativo allo SCC precisa che le Giurisdizioni che utilizzano il termine di entità qualificata senza scopo di lucro devono disporre di adeguati meccanismi giuridici e amministrativi per garantire che qualsiasi entità che rivendichi lo status di entità qua- lificata senza scopo di lucro soddisfi le condizioni prima che tale entità sia trattata come un’istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. Tra i meccanismi adeguati fi- gurano segnatamente:
• normative dettagliate che indichino quando un’entità è considerata un’entità qualifi- cata senza scopo di lucro e in base alle quali un’autorità governativa verifichi se l’entità adempie le condizioni previste. Di conseguenza il capoverso 9bis incarica il Consiglio federale con la definizione delle condizioni. Queste sono definite nell’OSAIn (art. 6a D-OSAIn) in conformità con le disposizioni dell’OCSE e corri- spondono nei contenuti a quelle previste per l’esenzione dalle imposte dirette (p. es. art. 56 lett. g e h LIFD);
• secondo il commentario dell’OCSE relativo allo SCC, un ulteriore meccanismo ade- guato è quello secondo cui un’entità riceve da un’autorità governativa o giudiziaria una decisione favorevole in merito al fatto che soddisfa le condizioni per essere con- siderata come un’entità qualificata senza scopo di lucro. Poiché le condizioni dell’OCSE per ottenere la qualifica di entità qualificata senza scopo di lucro corri- spondono nei contenuti alle condizioni svizzere per l’esenzione fiscale dalle imposte dirette, in Svizzera occorre disporre della conferma dell’esenzione rilasciata dall’am- ministrazione delle contribuzioni competente;
• secondo il commentario dell’OCSE relativo allo SCC, un meccanismo adeguato è anche un registro gestito dallo Stato, in base al quale le entità qualificate senza scopo di lucro devono richiedere di essere inserite (p. es. nell’ambito della richiesta di esenzione fiscale nazionale dell’entità o per confermare le deducibilità fiscale 51/91
delle donazioni effettuate nei confronti dell’ente di beneficenza). Diversi Cantoni svizzeri dispongono di liste pubblicamente disponibili delle persone giuridiche esenti da imposte.
Il capoverso 9bis stabilisce pertanto che la qualifica di ente di utilità pubblica qualificato e, di conseguenza, di istituto finanziario non tenuto alla comunicazione presuppone una conferma dell’amministrazione delle contribuzioni svizzera competente in merito all’adempimento delle condizioni previste. Non esistono disposizioni che disciplinano la forma della conferma, che può quindi essere presentata anche in forma elettronica o via e-mail.
Art. 7 cpv. 2 e 3 lett. b
L’articolo 7 disciplina l’applicazione e l’ulteriore sviluppo dell’Accordo SAI Conti finan- ziari. Con l’inserimento dell’analogo articolo 12c AP-LSAI per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività viene sfruttata anche la possibilità di adeguare l’ar- ticolo 7 al tenore della nuova disposizione e alla LOGA riveduta. Nel capoverso 2 viene così eliminata la precisazione secondo cui le altre modifiche devono essere sottoposte all’Assemblea federale per approvazione. Questa precisazione non è necessaria a li- vello di legge poiché scaturisce dall’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione fede- rale 30 (Cost). Inoltre, il capoverso 3 lettera b LSAI viene adeguato al nuovo tenore dell’articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA, in vigore dal 1° maggio 2015.
Art. 6 e 8
Gli articoli 6 e 8 sono abrogati e sostituiti dagli articoli 2a e 2b, poiché queste disposi- zioni sono di rilevanza generale per lo scambio automatico di informazioni relative sia a conti finanziari sia a cripto-attività.
Art. 10 cpv. 4 e 5
Cpv. 4
Il capoverso 4 concretizza gli aspetti relativi alla priorità data in fase di comunicazione del ruolo in virtù del quale una persona oggetto di comunicazione (ai sensi della se- zione VIII parte D punto 2 SCC) è considerata persona che esercita il controllo (ai sensi della sezione VIII parte D punto 6 SCC) o titolare di una quota nel capitale di rischio (ai sensi della sezione VIII parte C punto 4 SCC). Questa disposizione derivante dal com- mentario relativo allo SCC concretizza gli obblighi di comunicazione, ragione per cui è inserita nella LSAI. Il capoverso 4 concretizza solo la gerarchia relativa all’obbligo di comunicazione e riprende al riguardo la formulazione del commentario relativo allo SCC (sezione VIII n. 133). Il capoverso 4 disciplina quindi solo il contenuto della comu- nicazione e non l’identificazione della/e persona/e che esercita/no il controllo. Quest’ul- tima avviene secondo le disposizioni applicabili (cfr. sezione VIII parte D punto 6 e parte C punto 4 SCC; Direttiva dell’AFC dell’8 gennaio 2021 Standard per lo scambio
30 RS 101 52/91
automatico di informazioni relative a conti finanziari – Standard comune di comunica- zione di informazioni, n. 4.8).
Cpv. 5
Il capoverso 5 concretizza gli aspetti relativi alle persone oggetto di comunicazione (ai sensi della sezione VIII parte D punto 2 SCC) che sono residenti a fini fiscali in più di uno Stato. Le condizioni in base alle quali una persona fisica è da considerarsi resi- dente a fini fiscali sono definite nel diritto interno dei diversi Stati. Esse prevedono di- versi tipi di appartenenza a uno Stato che secondo la legislazione fiscale interna costi- tuiscono la base per un’imposizione completa (obbligo fiscale illimitato). Il diritto interno disciplina anche i casi in cui una persona fisica è considerata residente in uno Stato secondo il relativo diritto fiscale (p. es. diplomati e altre persone operanti nel servizio pubblico). Per quanto riguarda le persone oggetto di comunicazione fiscalmente resi- denti in più di uno Stato, per stabilire la residenza a fini fiscali si è fatto ricorso finora a eventuali convenzioni per evitare la doppia imposizione (le cosiddette regole «tie brea- ker»). Ora queste persone sono considerate persone di uno Stato oggetto di comuni- cazione relativamente a tutti questi Stati, vale a dire che il conto è considerato come conto oggetto di comunicazione per tutti gli Stati. Questa disposizione derivante dal commentario relativo allo SCC (sezione IV n. 4 e sezione VI n. 7) concretizza gli obbli- ghi di comunicazione, ragione per cui deve essere inserita nella LSAI.
Gli aspetti legati al diritto transitorio relativi ai capoversi 4 e 5 sono disciplinati dall’arti- colo 41bis AP-LSAI.
Titolo dopo l’art. 12
La nuova sezione 2a (Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto- attività) contiene le disposizioni esecutive valide per l’attuazione del CARF.
Il CARF prevede, per quanto concerne le persone oggetto di comunicazione (persone escluse secondo la sezione IV parte E CARF), eccezioni per esempio per entità statali (sezione IV parte E punto 7 CARF), organizzazioni internazionali (sezione IV parte E punto 8 CARF) e banche centrali (sezione IV parte E punto 9 CARF). A differenza dello SCC, tali eccezioni si riferiscono unicamente alle persone oggetto di comunicazione (sezione IV parte D punto 7 CARF) e non ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione (sezione IV parte B punto 1 CARF).
L’articolo 12a concretizza tre categorie di persone escluse in analogia a quanto pre- vede l’articolo 3 capoversi 1–3 LSAI per gli istituti finanziari non tenuti alla comunica- zione nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari 31.
31 Per il commento relativo all’articolo 3 capoversi 1–3 LSAI cfr. FF 2015 4467, in particolare 4513 seg. 53/91
Cpv. 1
Per prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione si inten- dono prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che presentano un criterio di collegamento («nexus») con la Svizzera conformemente al CARF (art. 2 cpv. 1 lett. dbis AP-LSAI). Per alcuni di questi criteri, il CARF rimanda al diritto nazio- nale. L’articolo 12b capoverso 1 delega la necessaria concretizzazione al Consiglio fe- derale. Quest’ultimo stabilisce i criteri in base ai quali un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione:
• è considerato residente in Svizzera a fini fiscali ai sensi della sezione I parte A punto 1 CARF;
• è considerato sottoposto all’obbligo di presentare moduli contenenti informazioni fi- scali ai sensi della sezione I parte A punto 2 CARF; o
• è considerato detentore di una succursale in Svizzera ai sensi della sezione I parte B CARF.
Cpv. 2
Ha la qualifica di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione una persona fisica o un ente che presta, come attività economica, un servizio consi- stente nell’effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi (com- presi gli utenti dei servizi forniti dai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione) (sezione IV parte B punto 1 CARF). L’espressione «attività econo- mica» esclude persone fisiche ed enti che forniscono un servizio solo in casi molto sporadici a fini non commerciali. Per stabilire cosa si intende con «attività economica», è possibile far riferimento alle disposizioni corrispondenti delle singole Giurisdizioni (sez. IV n. 22 del commentario relativo al CARF). Il Consiglio federale stabilisce i criteri in base ai quali la fornitura di un servizio per eseguire operazioni di scambio per conto o su mandato di clienti è da considerarsi come «attività economica». Questi criteri ser- vono unicamente a valutare se è presente l’elemento dell’«attività economica». Gli altri elementi della definizione di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comu- nicazione vanno valutati conformemente alla sezione IV parte B punto 1 CARF e al relativo commentario.
L’articolo 12c corrisponde all’articolo 7 LSAI. In analogia all’Accordo SAI Conti finan- ziari, l’Accordo SAI Cripto-attività prevede che siano scambiate informazioni ottenute secondo le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale definite nel CARF (v. al riguardo il commento relativo al preambolo dell’Accordo SAI Cripto- attività al n. 4.3). Il CARF è allegato all’Accordo SAI in materia di cripto-attività affinché venga recepito nel diritto svizzero. La versione del CARF sottoposta all’Assemblea fe- derale per approvazione sarà pubblicata sotto forma di allegato all’Accordo SAI Cripto- attività nella Raccolta sistematica del diritto federale. 54/91
Cpv. 1
Il capoverso 1 stabilisce che nel quadro dell’attuazione dell’Accordo SAI Cripto-attività i diritti e gli obblighi dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla co- municazione si fondano sull’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività e sulla presente legge. Ciò significa che un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve applicare l’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività in combina- zione, per esempio, con le definizioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSAI e le agevo- lazioni e precisazioni contenute negli articoli 12a–12f AP-LSAI.
Cpv. 2 e 3
In analogia all’Accordo SAI Conti finanziari, l’Accordo SAI Cripto-attività prevede inoltre che gli Stati adeguino periodicamente il diritto interno alle modifiche del CARF e che una volta effettuati tali adeguamenti la definizione di CARF, per quanto riguarda tale Stato, si basi sulla versione aggiornata (v. al riguardo il commento relativo al preambolo dell’Accordo SAI Cripto-attività al n. 4.3). Per adempiere le condizioni dell’Accordo SAI Cripto-attività, secondo cui il diritto interno degli Stati viene adeguato periodicamente alle modifiche del CARF, ai capoversi 2 e 3 sono disciplinate le relative competenze interne. Il Consiglio federale può riprendere modifiche di portata limitata del CARF nell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività. Per modifiche di portata limitata si intende, per le persone oggetto di comunicazione e i prestatori rilevanti di servizi per le cripto- attività tenuti alla comunicazione, quelle che non istituiscono nuovi obblighi né soppri- mono diritti esistenti (lett. a) e quelle che sono dirette alle autorità e disciplinano que- stioni tecnico-amministrative (lett. b). La lettera a disciplina quindi il caso specifico nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e quello in materia di cripto-attività. La lettera b corrisponde all’articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA. o non implicano importanti dispendi finanziari. Le modifiche che non sono di portata limitata devono essere sottoposte all’Assemblea federale per approvazione.
Questa regolamentazione garantisce che il contenuto materiale della modifica sia de- terminante per stabilire chi abbia facoltà di decidere in merito all’esecuzione della mo- difica stessa.
L’articolo 12d prevede, in conformità con la sezione III parte D punto 2 CARF, che i prestatori di servizi svizzeri per le cripto-attività tenuti alla comunicazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera dter AP-LSAI possano ricorrere a prestatori di servizi esterni per ottemperare ai loro obblighi di adeguata verifica. Il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione resta tuttavia responsabile dell’adempimento di tali obblighi.
Cpv. 1
Secondo la sezione II parte A punto 3 lettera f dell’allegato CARF, occorre trasmettere informazioni sulle cosiddette operazioni di pagamento al dettaglio. Si tratta della 55/91
trasmissione di cripto-attività rilevanti contro merci o servizi a partire da un valore soglia di 50 000 dollari americani. Per determinare il valore dell’operazione di pagamento al dettaglio occorre eventualmente effettuare una conversione. Il capoverso 1 stabilisce che per garantire una conversione uniforme deve essere utilizzato il tasso di cambio a pronti.
Cpv. 2
Il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a stabilire le valute ammesse per la co- municazione conformemente alla LSAI. Tale competenza è limitata dal diritto sovraor- dinato, nella misura in cui il CARF contiene già una disposizione in materia (p. es. nella sezione II parti D e E). Il capoverso 2 è una disposizione potestativa. Fintantoché il Consiglio federale non esercita tale competenza e il CARF non prevede una disposi- zione in tal senso, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comuni- cazione possono decidere autonomamente la valuta per la comunicazione.
Cpv. 3
Il commentario relativo al CARF stabilisce che l’espressione «persona di una Giurisdi- zione oggetto di comunicazione» (secondo la sezione IV parte D punto 8 CARF) com- prende anche il patrimonio di un de cuius che era residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Stabilisce inoltre che questa regola deve essere concretizzata sulla base delle norme specifiche di ciascuna Giurisdizione (cfr. sezione IV n. 48 del com- mentario relativo al CARF). A differenza dello SCC, il CARF non prevede deroghe alla notifica relativa a un patrimonio. Tuttavia, nel capoverso 3 si deve consentire ai presta- tori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, in caso di decesso di una persona residente in uno Stato oggetto di comunicazione, di trattare la sua suc- cessione come successione con personalità giuridica propria. In questo modo non de- vono verificare nel singolo caso la regolamentazione in materia di successione. Inoltre, in caso di decesso possono trattare in primo luogo la successione come persona di uno Stato oggetto di comunicazione. Si crea così coerenza con lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e il diritto in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Il Consiglio federale deve stabilire i criteri, in particolare quelli relativi alla durata con cui la successione viene trattata come successione con personalità giuridica propria.
Cpv. 4 e 5
Il capoverso 4 rimanda all’articolo 10 capoverso 4 AP-LSAI per quanto riguarda la ge- rarchia dei ruoli delle persone che esercitano il controllo secondo la sezione IV parte D punto 10 CARF. Il capoverso 5 corrisponde all’articolo 10 capoverso 5 AP-LSAI. Si ap- plica pertanto in analogia quanto esposto in precedenza in merito all’articolo 10 capo- versi 4 e 5.
L’articolo 12f corrisponde all’articolo 11 capoversi 7–9 LSAI e precisa gli obblighi di adeguata verifica in relazione all’autocertificazione.
Cpv. 1
I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera dter AP-LSAI devono adottare misure organizzative ade- guate volte a garantire che all’avvio di una relazione d’affari con un utente di cripto- attività sia trasmessa l’autocertificazione. In tal caso è determinante l’inizio della rela- zione d’affari con il cliente che agisce in veste di utente di cripto-attività e non la rela- zione con il cliente in generale. Se, per esempio, un cliente detiene dal 2020 presso una banca un conto del pilastro 3a (che non è oggetto di comunicazione per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari) e nel 2028 desidera effettuare per la prima volta operazioni rilevanti (ai sensi della sezione IV parte C punto 1 CARF) tra- mite la stessa banca, l’autocertificazione deve essere ottenuta prima dell’esecuzione di dette operazioni (l’apertura del conto del pilastro 3a nel 2020 non è quindi determi- nante).
Secondo la sezione III parte D CARF, un prestatore svizzero di servizi per le cripto- attività tenuto alla comunicazione che è anche un’istituzione finanziaria può avvalersi, ai fini dello standard comune di comunicazione di informazioni, delle procedure di ade- guata verifica in materia fiscale espletate ai sensi alle sezioni IV e VI SCC. Egli può altresì avvalersi anche di un’altra autocertificazione ottenuta per altri fini fiscali, a con- dizione che questa soddisfi i requisiti di cui alla sezione III parte C CARF.
Cpv. 2
È ammessa un’eccezione a questo principio solo in casi ben precisi, in particolare se l’utente di cripto-attività è considerato un ente e il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l’utente di cripto-attività è una persona esclusa oppure in presenza di un altro caso eccezionale definito dal Consiglio federale (p. es. il trasferimento dell’autorizzazione relativa alle cripto-attività su ordine di un giudice o di un’autorità). In tal caso, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve aver ottenuto l’autocertificazione entro
90 giorni e averne confermato la plausibilità.
Cpv. 3
Se entro 90 giorni dall’avvio della relazione d’affari non dispone dell’autocertificazione o delle informazioni necessarie per la conferma della sua plausibilità, il prestatore sviz- zero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve interrompere la re- lazione d’affari. A tal fine dispone espressamente di un diritto di disdetta straordinario. Ciò equivale alla chiusura del conto sancita all’articolo 11 capoverso 9 LSAI. In alter- nativa, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non è autorizzato a eseguire operazioni rilevanti (ai sensi della sezione IV parte C punto 1 CARF). Se però, per esempio, non è possibile impedire un accredito per via della tecnologia di registro distribuito utilizzata, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è obbligato a bloccare le cripto-attività accre- ditate per evitare di conferire all’utente il diritto di disporre. Non può quindi eseguire operazioni rilevanti per conto dell’utente di cripto-attività finché non è in possesso di
tutte le informazioni. Ciò equivale al blocco del conto sancito all’articolo 11 capoverso 9 LSAI. Sono fatti salvi i casi relativi all’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 9 LRD.
Art. 13–39
I titoli delle sezioni che precedono gli articoli 13, 14 e 17a vengono adeguati poiché queste sezioni valgono per lo scambio automatico di informazioni relative sia a conti finanziari che a cripto-attività. Gli altri titoli non necessitano di modifiche. Le sezioni corrispondenti trovano applicazione per lo scambio automatico di informazioni relative sia a conti finanziari che a cripto-attività.
Negli articoli 17, 20 e 28 capoverso 5 lettera a viene integrato il termine «prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione», in modo tale che per questi soggetti e per gli istituti finanziari valga la stessa disposizione.
Negli articoli 16 capoversi 1 e 2, 17a, 25 capoverso 1 e 28 capoversi 1–4 viene inte- grato il termine «prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comuni- cazione» secondo l’articolo 2 capoverso 1 dbis AP-LSAI in modo tale che per questi soggetti e per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione valga la stessa disposizione.
Negli articoli 18, 19 e 35 viene integrato il termine «prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione» secondo l’articolo 2 capoverso 1 dter AP-LSAI in modo tale che per questi soggetti e per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comu- nicazione valga la stessa disposizione.
Gli articoli 15 capoversi 3–5, 16 capoverso 3, 21, 23, 26–27, 28a–31, 33–34 e 36–39 LSAI non necessitano di adeguamenti, poiché sono applicabili anche senza modifica allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e a cripto-attività.
Gli articoli 13a, 14a e 15 capoversi 1bis, 1ter e 2bis AP-LSAI contengono una disposizione specifica per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (v. com- menti seguenti).
Art. 13 cpv. 4
La delega al Consiglio federale nel capoverso 4 è concretizzata in conformità con il contenuto dell’OSAIn e di conseguenza viene esplicitata anche la disdetta dell’iscri- zione (cfr. art. 31 AP-OSAIn). Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’iscrizione e della relativa disdetta.
Questa disposizione disciplina l’obbligo di iscrizione dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 dbis AP-LSAI sostanzialmente in analogia alla disposizione applicabile agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 13 LSAI.
Cpv. 1, 3 e 4
Secondo i capoversi 1 e 3, i prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione sono obbligati a iscriversi spontaneamente presso l’AFC (cpv. 1) e a disdire l’iscrizione (cpv. 3). Hanno l’obbligo di iscrizione tutti i prestatori rilevanti di ser- vizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, vale a dire tutti coloro che presentano un criterio di collegamento con la Svizzera («nexus»). Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’iscrizione e della relativa disdetta (cpv. 4) orientandosi alle prescrizioni in materia valide per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione.
Cpv. 2
Secondo il capoverso 2, il prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve indicare in fase di iscrizione in particolare se ha la qualifica di prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione (vale a dire se è assoggettato agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fi- scale in Svizzera).
L’articolo 14a disciplina l’obbligo di informazione dei prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera dter AP- LSAI in analogia alla disposizione applicabile agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 14 LSAI.
Cpv. 1 e 4
Le persone oggetto di comunicazione vengono informate entro il 31 gennaio dell’anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni a uno Stato partner CARF. Ana- logamente allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, il presta- tore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può informare anche in anticipo, per esempio anche se non è stato ancora convenuto uno scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con lo Stato di residenza della per- sona interessata (la cosiddetta informazione astratta). Visto che la trasmissione delle informazioni avviene sempre in virtù di un accordo internazionale, anche nel caso di un’informazione astratta sono garantiti la necessaria pubblicità e i diritti delle persone interessate.
L’obbligo di informazione serve a garantire che le persone interessate siano in partico- lare rese attente in merito ai diritti loro conferiti dalla legge federale del 25 settembre 2020 32 sulla protezione dei dati (LPD) (persone fisiche) e dalla LSAI (cfr. art. 19 AP- LSAI, persone fisiche e giuridiche). Questa informazione garantisce inoltre la traspa- renza dell’impiego e dello scambio di informazioni. Se una persona viene informata il 31 gennaio dell’anno in cui avviene la prima trasmissione in merito alle informazioni che la concernono, essa ha cinque mesi di tempo per far valere i suoi diritti rispetto al prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, poiché
32 RS 235.1 59/91
quest’ultimo trasmette le informazioni all’AFC il 30 giugno (cfr. art. 15 cpv. 1bis AP- LSAI).
Il capoverso 1 prevede quale minimo legale un’informazione unica e astratta. Il presta- tore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è tuttavia libero di andare oltre questo minimo legale e, per esempio, decidere di informare con cadenza annuale. Secondo il capoverso 4, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione trasmette su richiesta una copia delle comunicazioni all’utente di cripto-attività le cui transazioni sono oggetto delle medesime.
Cpv. 2
Se la relazione d’affari con l’utente di cripto-attività è stata chiusa, secondo il capo- verso 2 l’informazione avviene un’unica volta, all’ultimo indirizzo conosciuto. Ciò vale anche per quanto riguarda i dati di contatto non fisici (p. es. un indirizzo e-mail). In tale contesto, la chiusura della relazione d’affari va considerata soltanto se influisce sulla possibilità di adempiere l’obbligo di informazione. Se la relazione con il cliente rimane in essere e si cessano solo i servizi per le cripto-attività, ai fini dell’adempimento dell’ob- bligo di informazione di cui all’articolo 14a occorre considerare le informazioni relative alla relazione con il cliente.
Cpv. 3
Secondo il capoverso 3, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono pubblicare sul loro sito Internet un elenco, aggiornato al 31 gen- naio di ogni anno, degli Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di infor- mazioni relative a cripto-attività. Essi possono rimandare anche all’elenco regolarmente aggiornato della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, collocato in seno al DFF. Questa prescrizione mira a garantire che le persone interessate pos- sano scoprire rapidamente, nel caso di un’informazione unica e astratta, se sono resi- denti in uno Stato con cui la Svizzera scambia informazioni in materia di cripto-attività su base automatica.
Art. 15
Il capoverso 1bis AP-LSAI disciplina la trasmissione di informazioni all’AFC da parte dei prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione secondo l’ar- ticolo 2 capoverso 1 lettera dter sostanzialmente in analogia alla disposizione applica- bile agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione di cui al capoverso 1 LSAI.
L’obbligo di comunicazione esiste a prescindere dall’obbligo di informazione di cui all’articolo 14a. Anche se il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione omette di informare la persona oggetto di comunicazione in applica- zione dell’articolo 14a, deve non di meno trasmettere le informazioni all’AFC. L’omis- sione dell’informazione è però da giudicare alla luce delle disposizioni penali secondo l’articolo 32.
Se un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non esegue transazioni oggetto di comunicazione nel periodo di rendicontazione, lo se- gnala all’AFC entro lo stesso termine (comunicazione nulla). Questa comunicazione è necessaria per poter stabilire che il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non ha eseguito effettivamente operazioni oggetto di comu- nicazione.
Il capoverso 1ter disciplina gli obblighi di comunicazione dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 let- tera dbis che non sono svizzeri, vale a dire che presentano un criterio di collegamento con la Svizzera ma sono assoggettati all’obbligo di comunicazione in un altro Stato. Essi comunicano all’AFC entro gli stessi termini lo Stato in cui devono adempiere l’ob- bligo di comunicazione, così come il criterio di collegamento corrispondente. In questo modo si garantisce che l’AFC sia informata in merito agli obblighi di comunicazione di tutti i prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e possa verificare l’applicazione delle disposizioni secondo la sezione I CARF.
Il capoverso 2bis disciplina la trasmissione di informazioni da parte dell’AFC alle autorità competenti degli Stati partner CARF in analogia alla disposizione applicabile allo scam- bio automatico di informazioni relative a conti finanziari di cui al capoverso 2. La tra- smissione può comprendere anche la comunicazione dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che non sono svizzeri in merito all’adem- pimento dell’obbligo di comunicazione in uno Stato partner CARF. L’AFC tiene conto in tal senso dei termini stabiliti nell’accordo applicabile. L’Accordo SAI Cripto-attività prevede alla sezione 3 parte 1 che le informazioni debbano essere trasmesse entro nove mesi dalla fine dell’anno civile a cui si riferiscono.
Art. 17
Il titolo dell’articolo 17 viene adeguato per chiarire che disciplina l’autorizzazione alla comunicazione all’estero e pertanto rappresenta una base legale per le comunicazioni all’estero. Queste comunicazioni non sono quindi considerate un atto compiuto senza autorizzazione per conto di uno Stato estero secondo l’articolo 271 CP.
L’articolo 17 disciplina la comunicazione per un trust da parte di un trustee. La disposi- zione esistente concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti fi- nanziari è integrata con una disposizione sullo scambio automatico di informazioni re- lative a cripto-attività.
Art. 19
Cpv. 1
Nel capoverso 1 vengono integrati i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione (v. commento agli artt. 13–39). Analogamente a quanto 61/91
previsto anche nei confronti degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione, le persone oggetto di comunicazione dispongono dei diritti sanciti nella LPD, che (d’ora in poi) prevede diritti solo per le persone fisiche.
Cpv. 2
Nel capoverso 2 si tiene conto della modifica della LPD del 1° settembre 2023 il cui campo d’applicazione ora non comprende più la protezione dei dati delle persone giu- ridiche. Per garantire che le persone oggetto di comunicazione qualificate come per- sone giuridiche possano far valere un diritto d’accesso nei confronti dell’AFC, la formu- lazione del capoverso 2 viene modificata in modo tale che ora non si rimandi al diritto d’accesso secondo la LPD, ma venga definito un diritto d’accesso indipendente che corrisponde nei contenuti a quello di cui all’articolo 25 LPD e trova applicazione per le persone fisiche e giuridiche. La situazione giuridica relativa ai diritti nei confronti dell’AFC rimane così invariata. Sia le persone fisiche che le persone giuridiche oggetto di comunicazione dispongono nei confronti dell’AFC unicamente di un diritto d’accesso e di rettifica dei dati inesatti derivanti da errori di trasmissione. Inoltre, se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non soste- nibile a causa dell’assenza di garanzie dello Stato di diritto è possibile far valere un diritto all’emanazione di una decisione impugnabile conformemente all’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 1968 33 sulla procedura amministrativa.
Art. 20
In questa disposizione viene integrato il termine «prestatori di servizi per le cripto-atti- vità tenuti alla comunicazione» (v. commento agli artt. 13–39). L’utilizzo del numero AVS vale così anche per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.
Art. 22 cpv. 4
Il capoverso 4 viene integrato per tenere conto delle modifiche introdotte a livello inter- nazionale. Le istruzioni dell’AFC si basano ora anche sui commentari dell’OCSE relativi all’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e all’aggiornamento dello SCC nonché all’Accordo SAI Cripto-attività e sul CARF.
Art. 23 cpv. 1 nonché art. 24 cpv. 1,3 lett. e e 4 lett. b e c
Con la modifica della LPD del 1° settembre 2023, il termine «dati personali» secondo l’articolo 5 lettera a LPD si limita ora alle informazioni che si riferiscono a persone fisi- che. Per gli organi federali, le disposizioni di altri atti normativi federali che si riferiscono a dati personali continuano ad applicarsi ai dati concernenti persone giuridiche durante cinque anni dall’entrata in vigore della modifica della LPD (art. 71 LPD). Per garantire che anche dopo tale periodo transitorio, ai fini dell’adempimento dei suoi compiti se- condo gli accordi applicabili e la presente legge, l’AFC sia autorizzata a trattare dati concernenti persone giuridiche e a gestire un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali di persone giuridiche, nell’articolo 23 capoverso 1 e nell’articolo 24
33 RS 172.021 62/91
capoversi 1 e 4 lettera b vengono ora menzionati espressamente i dati delle persone giuridiche. Nello stesso spirito, viene colta l’occasione per adeguare anche i capo- versi 3 lettera e e 4 lettera c al tenore della LPD modificata.
Art. 24 cpv. 3 lett. bbis
L’elenco delle finalità di utilizzo del sistema d’informazione dell’AFC nel capoverso 3 viene integrato con il registro dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, che in futuro dovrà essere gestito dall’AFC ai fini dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.
Art. 25
Cpv. 1
Nel capoverso 1 vengono integrati i «prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione» (v. commento agli artt. 15–39). Hanno l’obbligo di informa- zione nei confronti dell’AFC tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che presentano un criterio di collegamento con la Svizzera, anche se sono assoggettati agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fi- scale in un altro Stato. In particolare, sono tenuti anch’essi a iscriversi presso l’AFC e a comunicare ogni anno a quest’ultima l’adempimento dell’obbligo di comunicazione in un altro Stato. L’obbligo di informazione si estende anche alla verifica della qualifica di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione da parte dell’AFC 34. In tal modo soggiacciono all’obbligo di collaborare anche le persone fisiche e gli enti che ritengono di non avere la qualifica di prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione.
Cpv. 2
Il capoverso 2 contiene la base legale relativa alla collaborazione dell’AFC e della FINMA nonché degli OAD e degli organismi di vigilanza secondo la presente legge e il diritto in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. In altri Paesi, le autorità di vigi- lanza collaborano a stretto contatto nell’ambito dello scambio automatico di informa- zioni e della lotta contro il riciclaggio di denaro a causa delle sovrapposizioni di temati- che esistenti per quanto riguarda le persone assoggettate e la vigilanza sugli obblighi d’identificazione dei clienti. In particolare, gli standard per lo scambio automatico di informazioni si basano in diversi punti sulle disposizioni e sulle procedure in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Per sfruttare queste sinergie e garantire un modus operandi coerente, anche in Svizzera deve essere disciplinata la collaborazione tra i vari organi. Di conseguenza, l’AFC, la FINMA, gli OAD e gli organismi di vigilanza pos- sono scambiarsi qualsiasi informazione non accessibile pubblicamente di cui hanno bisogno per adempiere i propri compiti sanciti dalla LSAI o dalla legislazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, inclusi dati personali, dati di persone giuridiche, dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 5 e 6 LPD e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione ai
Per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari cfr. Michel, «§ 39 Rolle der ESTV» in Zweifel/Beu- sch/Oesterhelt (a c. di), Amtshilfe, Basel 2020, n. 18. 63/91
sensi dell’articolo 57r capoverso 2 LOGA. Per la FINMA è possibile rimandare al ri- guardo anche all’articolo 23 capoverso 2 lettera f della legge del 22 giugno 2007 35 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).
Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini dell’adempimento dei ri- spettivi compiti, vale a dire nel caso dell’AFC solo per i compiti previsti dalla LSAI e nel caso della FINMA, degli OAD e degli organismi di vigilanza solo per quelli sanciti dalla legislazione federale in materia lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Si esclude quindi un utilizzo delle informazioni per altre finalità (p. es. impo- sta preventiva, imposte dirette).
È fatto espressamente salvo l’articolo 40 LFINMA. Questa aggiunta è di natura dichia- rativa, il capoverso 2 è infatti una disposizione potestativa. È fatto salvo, anche senza menzione esplicita, il diritto sovraordinato, che sarebbe in contrasto con una trasmis- sione di informazioni (p. es. disposizioni del diritto in materia di accordi come il principio di specialità secondo l’art. 22 cpv. 2 della Convenzione sull’assistenza amministrativa).
Art. 28
Cpv. 1–4
Nei capoversi 1–4 viene integrato il termine «prestatore rilevante di servizi per le cripto- attività tenuto alla comunicazione» (v. commento agli artt. 13–39). La verifica dell’AFC si estende segnatamente a tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che presentano un criterio di collegamento con la Svizzera, anche se sono assoggettati agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fi- scale in un altro Stato. In particolare, soggiacciono anch’essi a obblighi in Svizzera (p. es. devono comunicare se adempiono l’obbligo di comunicazione in un altro Stato). Nell’ambito della sua verifica, l’AFC controlla anche se una persona fisica o un ente si qualifica come prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunica- zione (v. commenti all’art. 25 cpv. 1 AP-LSAI).
Cpv. 5 lett. a
Nel capoverso 5 lettera a viene integrato il termine «prestatore di servizi per le cripto- attività tenuto alla comunicazione» (v. commento agli artt. 13–39). Può essere quindi richiesto all’AFC di pronunciare una decisione di accertamento della qualità di presta- tore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.
Art. 31 cpv. 3
La sezione 2 paragrafo 2 lettera a) numero ii) dell’Addendum all’Accordo SAI Conti fi- nanziari prevede che gli Stati che per il 1° gennaio 2026 non dispongono ancora delle leggi necessarie per attuare lo SCC nella versione aggiornata possono richiedere, tra- mite notifica, il consenso dei rispettivi Stati partner a proseguire l’invio delle informazioni durante un periodo di transizione specifico senza l’applicazione o il completamento delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica ampliate dello SCC nella
35 RS 956.1 64/91
sua versione aggiornata (v. quanto esposto al n. 4.1). L’articolo 39 capoverso 5 AP- LSAI conferisce al Consiglio federale la competenza di fornire il consenso a tali richie- ste degli Stati partner (v. il commento seguente). Se a uno Stato partner non viene concesso il periodo transitorio o quest’ultimo è scaduto, secondo l’articolo 31 capo- verso 3 il DFF può ordinare le misure da adottare, vale a dire:
a) la Svizzera non trasmette più informazioni allo Stato partner interessato secondo la sezione 3 paragrafo 3 dell’Accordo SAI Conti finanziari; o
b) la Svizzera sospende lo scambio di informazioni nei confronti dello Stato partner interessato secondo la sezione 7 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo SAI Conti finanziari.
Nei casi in cui non viene concesso il periodo transitorio (lett. b) o quest’ultimo è scaduto (lett. a), può rivelarsi necessaria una reazione tempestiva, ragione per cui una delega al DFF appare opportuna. Nelle sue decisioni in merito alla concessione di un periodo transitorio nonché nelle misure da intraprendere qualora il periodo transitorio non venga concesso o sia scaduto, il DFF deve orientarsi in particolare agli sviluppi inter- venuti a livello internazionale, come per esempio alle raccomandazioni del Forum glo- bale.
Art. 32
Cpv. 1
Nella disposizione penale concernente la violazione degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica vengono integrati gli obblighi previsti per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, segnatamente gli obblighi di adeguata verifica menzionati nell’accordo applicabile e negli articoli 12d e 12f concernenti la verifica degli utenti di cripto-attività e l’identificazione degli utenti oggetto di comunicazione e delle persone oggetto di comunicazione che esercitano il controllo (lett. b), l’obbligo di iscri- zione di cui all’articolo 13a (lett. c), l’obbligo di informazione di cui all’articolo 14a capo- versi 1 e 3 (lett. d) e gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 12e e 15 capo-
Durante la verifica supplementare del quadro giuridico della Svizzera («Supplementary Review of the AEOI Legal Framework»; rapporto non ancora pubblicato), il Forum glo- bale ha inoltre pronunciato nei confronti della Svizzera due raccomandazioni concer- nenti le disposizioni penali che andrebbero anch’esse attuate nell’ambito della presente revisione.
Il Forum globale ha criticato in primis la mancanza di una disposizione penale per la violazione dell’obbligo di conservazione secondo l’articolo 17a LSAI. La disponibilità di documenti e giustificativi è di fondamentale importanza in particolare per quanto con- cerne l’effettiva eseguibilità della vigilanza da parte dell’AFC. Una violazione dell’ob- bligo di conservazione ha quindi considerevoli ripercussioni sull’attuazione effettiva dello scambio automatico di informazioni e va pertanto punita. Di conseguenza, nel capoverso 1 viene integrata una nuova lettera per la violazione dell’obbligo di conser- vazione valida per lo scambio automatico di informazioni relative sia a conti finanziari che a cripto-attività. 65/91
Cpv. 2
Un’altra critica riguardava la pratica della Svizzera di fissare requisiti troppo elevati per gli elementi soggettivi del reato e di punire unicamente la violazione di obblighi inten- zionale. La formulazione delle disposizioni penali deve garantire che tutti i soggetti giu- ridici (istituti finanziari, ma anche prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla co- municazione) si adoperino scrupolosamente per osservare gli obblighi di comunica- zione e di adeguata verifica, anche assegnando le necessarie risorse per lo svolgi- mento di tali compiti.
Inserendo l’elemento della negligenza nel capoverso 2 si impedisce che singoli soggetti giuridici omettano di effettuare i necessari investimenti senza dover subire le dovute conseguenze penali. Tenuto conto della minore gravità dell’illecito, la comminatoria di pena in caso di commissione per negligenza è ridotta.
L’analisi di diritto comparato evidenzia che le sanzioni proposte in caso di violazioni degli obblighi legati allo scambio automatico di informazioni da parte degli istituti finan- ziari tenuti alla comunicazione sono adeguati nel confronto internazionale e in tutti gli Stati esaminati le infrazioni vengono sanzionate sia in caso di commissione intenzio- nale che in caso di negligenza.
Il commentario dell’OCSE relativo al CARF prevede che le Giurisdizioni dispongano di meccanismi per far fronte alle violazioni degli obblighi. In particolare devono prevedere in modo adeguato sanzioni amministrative o penali per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale nonché degli obblighi di in- formazione (cfr. sezione V n. 19 del commentario relativo al CARF).
Di conseguenza, la violazione dell’obbligo di informazione nei confronti dell’AFC come prevista dall’articolo 25 capoverso 1 AP-LSAI va punita. Ciò garantisce l’applicazione dell’obbligo di informazione. Una violazione di tale obbligo può consistere sia nella co- municazione di informazioni false sia nel rifiuto a fornire informazioni. In caso di viola- zione per negligenza si tiene conto della minore gravità dell’illecito con una commina- toria di pena ridotta.
Art. 35
Nell’ambito dei reati connessi all’autocertificazione va punito anche chi, intenzional- mente, non fornisce un’autocertificazione a un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o a un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla co- municazione. Questa integrazione può trovare applicazione soprattutto nei casi in cui sopraggiungono cambiamenti delle circostanze o in presenza di un caso eccezionale di cui all’articolo 11 capoverso 8 lettera b LSAI o all’articolo 12f capoverso 2 lettera b AP-LSAI. Se, per esempio, una relazione d’affari tra un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione e un utente oggetto di comunicazione è giustificata per ordine di un giudice o di un’autorità, il prestatore di servizi deve richie- dere un’autocertificazione e può informare l’utente oggetto di comunicazione che un eventuale rifiuto è punibile a norma dell’articolo 35. 66/91
Art. 38 e 39
Cpv. 2
La competenza di includere Stati nell’elenco degli Stati partner della Svizzera è attual- mente conferita al Parlamento (art. 39 cpv. 1 LSAI). In analogia alla disposizione di cui all’articolo 28 della legge federale del 16 giugno 2017 36 sullo scambio automatico in- ternazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali, la competenza di approvazione per l’inclusione di uno Stato nell’elenco secondo la se- zione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI Conti finanziari e nell’elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera g dell’Accordo SAI Cripto-attività deve essere trasferita al Consiglio federale. Lo scambio di informazioni ha efficacia se lo Stato che figura nell’elenco svizzero indica anche la Svizzera come Stato con cui intende scambiarsi le informazioni. In caso contrario non avviene alcuno scambio.
Vengono presi in considerazione come Stati partner della Svizzera solo gli Stati che adempiono gli obblighi in materia di confidenzialità, protezione dei dati e utilizzo appro- priato delle informazioni nonché gli obblighi di consultazione secondo le sezioni 5 e 6 dell’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività. Tali obblighi sono parte integrante di entrambi gli Accordi SAI e il Forum globale ne sorveglia dettagliata- mente l’adempimento. In caso di mancata osservanza, la Svizzera può sospendere lo scambio di informazioni con lo Stato partner interessato (sezione 7 paragrafo 3 Ac- cordo SAI Conti finanziari e sezione 7 parte 5 Accordo SAI Cripto-attività).
Di conseguenza, deve essere abrogato l’articolo 38 e modificato l’articolo 39.
Cpv. 3
La sezione 7 parte 1 lettera c dell’Accordo SAI Cripto-attività prevede che nelle loro notifiche gli Stati possano richiedere di poter utilizzare le informazioni in materia di cripto-attività trasmesse anche per tipologie di imposte per le quali lo Stato ha espresso una riserva alla Convenzione sull’assistenza amministrativa.
La Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede che gli Stati possano formulare riserve per determinate tipologie di imposte (art. 30 par. 1 lett. a Convenzione sull’as- sistenza amministrativa). Una riserva ha sempre effetto di reciprocità: se uno Stato non presta assistenza amministrativa per una tipologia di imposta secondo la Convenzione in materia, non può usufruirne per la stessa tipologia di imposta. Per la Svizzera, la Convenzione sull’assistenza amministrativa:
• si applica alle imposte sul reddito, sugli utili, sul patrimonio e sul capitale (comprese le imposte sugli utili di capitale riscossi separatamente [imposte sugli utili di capitale]) a livello nazionale, vale a dire le imposte federali dirette e l’imposta preventiva; per queste tipologie di imposte non è possibile formulare una riserva, poiché rientrano obbligatoriamente nel campo d’applicazione della Convezione sull’assistenza ammi- nistrativa;
36 RS 654.1 67/91
• si applica alle imposte sul reddito, sugli utili, sul patrimonio e sul capitale (comprese le imposte sugli utili di capitale) riscosse per conto di suddivisioni politiche o di enti locali, vale a dire le imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni; per queste tipologie di imposte sarebbe possibile formulare una riserva;
• non si applica ai contributi della sicurezza sociale e alle imposte di altra natura (sulle successioni e sulle donazioni, sulla proprietà immobiliare, sul valore aggiunto e sulle vendite, sui veicoli a motore ecc.). Per queste categorie di imposte la Svizzera ha formulato una riserva.
L’Accordo SAI Cripto-attività prevede che gli Stati che nella Convenzione sull’assi- stenza amministrativa hanno formulato una riserva in merito a determinate categorie di imposte possano richiedere agli altri Stati, ai fini dell’Accordo SAI Cripto-attività, me- diante notifica secondo la sezione 7 parte 1 lettera c dell’Accordo SAI Cripto-attività, di fornire il consenso all’utilizzo delle informazioni in materia di cripto-attività per singole categorie di imposte o per la loro totalità. Gli altri Stati decidono in seguito se accogliere la richiesta dello Stato in questione. Il consenso a una richiesta per un ulteriore utilizzo comporta un’estensione del campo d’applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa in questo sottoambito (utilizzo delle informazioni in materia di cripto- attività). L’effetto non è reciproco e non si estende ad altre forme di assistenza ammi- nistrativa (scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, scambio di in- formazioni su domanda ecc.).
L’articolo 39 capoverso 3 AP-LSAI prevede che il Consiglio federale decida in merito alle richieste degli Stati partner riguardanti l’ulteriore impiego delle informazioni rice- vute. Esso può fornire il proprio consenso solo se la richiesta si limita all’utilizzo per le imposte di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera b numero i della Convenzione sull’assi- stenza amministrativa, vale a dire per le imposte sul reddito, sugli utili o sugli utili di capitale o sul patrimonio netto riscosse per conto di suddivisioni politiche o di enti locali di una Parte. Per contro, il Consiglio federale non può accogliere richieste di utilizzo delle informazioni trasmesse per imposte di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera b nu- meri ii–iv della Convenzione sull’assistenza amministrativa che esulano quindi dal campo d’applicazione della Convenzione in Svizzera. Questa disposizione consente alla Svizzera di reagire tempestivamente agli sviluppi internazionali. La prevista limita- zione alle richieste che si riferiscono alle imposte di cui all’articolo 2 paragrafo 1 let- tera b numero i della Convenzione sull’assistenza amministrativa garantisce la confor- mità con le riserve formulate dalla Svizzera in merito alla Convenzione sull’assistenza amministrativa (nessuna riserva per l’art. 2 par. 1 lett. b n. i della Convenzione sull’as- sistenza amministrativa, riserve per i n. ii–iv). Poiché la Svizzera stessa utilizza le in- formazioni in materia di cripto-attività per le categorie di imposte per le quali non ha espresso una riserva nella Convenzione sull’assistenza amministrativa (imposte sul reddito, sugli utili, sul patrimonio e sul capitale, comprese le imposte sugli utili di capi- tale riscosse a livello nazionale e di Stati federati [Cantoni]), il consenso all’utilizzo di tali informazioni per le stesse categorie di imposte da parte degli Stati riceventi corri- sponde pertanto al principio di reciprocità.
Cpv. 4
Allo stesso modo, il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza di po- ter decidere di chiedere alle autorità competenti degli Stati partner se le informazioni ricevute possono essere impiegate ai fini dell’accertamento, della riscossione o dell’esecuzione, del perseguimento o delle decisioni su ricorsi inerenti alle imposte di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera b numeri ii-iv della Convenzione sull’assistenza am- ministrativa, vale a dire per quelle categorie di imposte per le quali la Svizzera ha for- mulato una riserva (v. sopra: contributi della sicurezza sociale e imposte di altra natura [sulle successioni e sulle donazioni, sulla proprietà immobiliare, sul valore aggiunto e sulle vendite, sui veicoli a motore ecc.]). Questa disposizione potestativa permette alla Svizzera di reagire agli sviluppi intervenuti a livello nazionale. Se il Consiglio federale dovesse prendere una decisione in tal senso, esso presenta una notifica conforme- mente alla sezione 7 parte 1 lettera c) dell’Accordo SAI Cripto-attività (cfr. art. 3 cpv. 3 AP-DF).
Cpv. 5
Il capoverso 5 autorizza il Consiglio federale a indicare gli Stati partner ai quali, in base a una richiesta secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a numero ii dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, concede di continuare per un determinato periodo tran- sitorio a trasmettere alla Svizzera informazioni senza applicare o concludere le proce- dure di comunicazione e di adeguata verifica ampliate previste dalla presente modifica. Questa disposizione consente alla Svizzera di mantenere una certa flessibilità e di rea- gire tempestivamente agli sviluppi internazionali e quindi di poter trasmettere, per un determinato periodo transitorio, informazioni secondo la modifica dell’Accordo SAI Conti finanziari anche agli Stati che non riescono ad attuare lo SCC nella versione aggiornata al 1° gennaio 2026. Questo aspetto è di fondamentale importanza per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione che possono così preparare e tra- smettere le stesse informazioni per tutti gli Stati partner. In caso contrario, ai fini dell’at- tuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari i suddetti istituti finanziari interessati dovrebbero attuare parallelamente due procedure di comu- nicazione e di adeguata verifica in materia fiscale e preparare due record di dati: uno per gli Stati che attuano lo SCC nella versione aggiornata del 2023 per il 1° gennaio 2026 e un altro per quelli che si attengono ancora al vecchio ordinamento. L’onere amministrativo a carico degli istituti finanziari interessati sarebbe sproporzionato e an- drebbe evitato in considerazione del fatto che solo pochi Stati potrebbero adempiere i requisiti, che il Forum globale deve ancora definire, per avvalersi del periodo transitorio (si pensi in particolare agli Stati in via di sviluppo). Inoltre, la breve reciprocità parziale non comporta per la Svizzera svantaggi significativi: infatti, le informazioni supplemen- tari scambiate in virtù dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari servono unica- mente alla contestualizzazione dei dati ricevuti dall’autorità fiscale ricevente. Ora, per esempio, non viene menzionata solo la persona oggetto di comunicazione, ma viene indicato, laddove necessario, il ruolo in base al quale tale persona è considerata titolare di una quota nel capitale di rischio. Le informazioni ricevute continuano a rimanere
utilizzabili e utili per le autorità fiscali svizzere anche senza l’indicazione del ruolo. I costi per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione sono superiori all’utilità delle informazioni ricevute, ragione per cui appare opportuno rinunciare a tali informa- zioni supplementari relative a Stati selezionati per un periodo transitorio limitato. Nei casi in cui il Consiglio federale non ritiene opportuna o giustificata la concessione di un periodo transitorio in relazione a un determinato Stato partner, ha la flessibilità per 69/91
respingere la richiesta secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a numero ii dell’Adden- dum all’Accordo SAI. In questo caso, o qualora abbia accolto una richiesta e il periodo transitorio sia scaduto, il Consiglio federale può adottare le necessarie misure di cui alla sezione 3 paragrafo 3 o alla sezione 7 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo SAI Conti finan- ziari (v. commento all’art. 31 cpv. 3 AP-LSAI).
I capoversi 1 e 2 disciplinano gli aspetti di diritto transitorio che riguardano la comuni- cazione del/dei ruolo/i in base al/ai quale/i le persone oggetto di comunicazione sono considerate persone che esercitano il controllo o titolari di una quota nel capitale di rischio e la comunicazione relativa alle persone che risiedono a fini fiscali in più Stati.
Cpv. 1
Il capoverso 1 prevede una disposizione transitoria relativa all’articolo 10 capoverso 4 AP-LSAI per un periodo di due anni in conformità con la sezione X parte B SCC. Per- tanto, per ogni conto oggetto di comunicazione che il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica dell’Accordo SAI Conti finanziari è aperto o detenuto presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione e per i periodi di rendicontazione che terminano il secondo anno civile successivo a tale data, le informazioni relative al/ai ruolo/i in base al/ai quale/i le persone oggetto di comunicazione sono considerate persone che esercitano il controllo o titolari di una quota nel capitale di rischio dell’ente devono essere comunicate solo se sono disponibili nei dati consultabili elettronica- mente conservati dall’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione.
Cpv. 2
Il capoverso 2 prevede una disposizione transitoria relativa all’articolo 10 capoverso 5 AP-LSAI in conformità con il commentario relativo all’aggiornamento dello SCC (se- zione IV n. 4 e sezione VI n. 7). Pertanto, le persone residenti fiscali in più di uno Stato possono richiamarsi fino al giorno antecedente l’entrata in vigore della presente modi- fica dell’Accordo SAI Conti finanziari alle disposizioni contenute negli accordi fiscali per determinare la residenza fiscale. Dopo l’entrata in vigore della modifica dell’Accordo SAI Conti finanziari, le persone residenti fiscali in più di uno Stato che sono documen- tate per la prima volta o nuovamente non potranno più richiamarsi alle disposizioni contenute negli accordi fiscali per determinare la residenza fiscale e dovranno dichia- rare tutti gli Stati nei quali sono residenti fiscali. La residenza fiscale multipla deve es- sere quindi registrata la prima volta che si documentano i contribuenti o quando si rin- nova tale documentazione.
Cpv. 3
Il capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a prevedere per un periodo limitato dero- ghe alla definizione di prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla co- municazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera dter. Può così tenere conto del fatto che l’agenda internazionale potrebbe contemplare la possibilità di un’attuazione a posteriori dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (v. quanto esposto ai n 1.3, 3.1 e 4.3). 70/91
Data la gerarchia dei criteri di collegamento, un’attuazione a posteriori da parte di sin- goli Stati potrebbe dare luogo a una situazione indesiderata. Se un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione presenta un criterio di collegamento con la Svizzera e un altro di rango superiore con uno Stato che attua a posteriori lo scambio automatico di informazioni in materia cripto-attività, nel primo anno sarebbe assogget- tato agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Svizzera e negli anni successivi in quell’altro Stato. Questo breve periodo di assoggettamento in Svizzera potrebbe generare oneri per gli ambienti interessati e sarebbe quindi da evitare. Di conseguenza, il Consiglio federale può prevedere mediante una disposi- zione transitoria relativa all’articolo 2 capoverso 1 lettera dter che questi prestatori rile- vanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione non vengano considerati per un periodo limitato alla stregua di prestatori svizzeri di servizi, ovvero siano esentati dagli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in Svizzera. La disposizione tran- sitoria corrispondente è disciplinata nell’articolo 35b capoversi 1–3 AP-OSAIn (v. i re- lativi commenti).
Entrata in vigore
In considerazione in particolare degli effetti extraterritoriali della disposizione UE, la modifica deve entrare in vigore il 1° gennaio 2026. È possibile che il processo legisla- tivo non si concluderà in modo da fissare il termine per il referendum prima di tale data. Di conseguenza è prevista un’entrata in vigore retroattiva, se entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulta che questo è decorso infruttuosamente. In caso contrario, il Consiglio federale determina l’entrata in vigore ed è espressamente autorizzato a porre in vigore la legge retroattivamente al 1° gennaio 2026. In questo modo si effettua un passaggio ordinato dall’attuale scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a quello aggiornato e si garantisce la certezza del diritto e di pianificazione per gli istituti finanziari interessati e l’Amministrazione.
4.6 Commento ai singoli articoli dell’ordinanza sullo scambio automatico inter-
nazionale di informazioni a fini fiscali Artt. 5 e 6
Ai sensi dell’articolo 5, le associazioni costituite e organizzate in Svizzera che soddi- sfano i requisiti secondo lo SCC per qualificarsi come istituti finanziari e non si prefig- gono uno scopo economico sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comuni- cazione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6 le fondazioni costituite e organizzate in Svizzera che soddisfano sia i requisiti secondo lo SCC per qualificarsi come istituti finanziari sia le condizioni indicate all’articolo 6 sono considerate istituti finanziari non tenuti alla co- municazione. Queste disposizioni erano state inserite perché il rischio che tali associa- zioni potessero essere utilizzate per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.
In considerazione delle raccomandazioni del Forum globale (cfr. n. 3.1), le disposizioni derogatorie per le associazioni e le fondazioni vengono abrogate dall’ordinanza e sono ora sostituite dalla disposizione concernente gli enti qualificati di utilità pubblica se- condo l’articolo 3 capoverso 9bis AP-LSAI, precisata nell’articolo 6a AP-OSAIn. Gli aspetti legati al diritto transitorio sono disciplinati nell’articolo 35b AP-OSAIn.
L’articolo 3 capoverso 9bis AP-LSAI incarica il Consiglio federale di stabilire i requisiti secondo cui un ente residente in Svizzera è considerato un ente di utilità pubblica qua- lificato e, di conseguenza, un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione. L’arti- colo 6a dell’avamprogetto di ordinanza elenca questi requisiti in conformità con le di- sposizioni dell’OCSE (cfr. sezione VIII n. 36ter segg. del commentario relativo allo SCC). Essi corrispondono nei contenuti a quelli previsti per l’esenzione fiscale nell’am- bito delle imposte dirette (p. es. art. 56 lett. g e h LIFD) e sono i seguenti:
a. scopo ammesso: lo scopo perseguito dall’ente corrisponde a uno di quelli elencati alla lettera a. Tale elenco corrisponde a quello dell’OCSE e comprende anche gli scopi che non ammettono l’esenzione fiscale nell’ambito delle imposte dirette (p. es. art. 56 lett. g e h LIFD). In questi casi non si tratta di un ente di utilità pubblica quali- ficato, poiché il requisito dell’esenzione fiscale non è soddisfatto (cfr. lett. b);
b. esenzione fiscale: l’ente è esonerato dal versamento dell’imposta sul reddito o dell’imposta sull’utile in Svizzera. Poiché la Svizzera non prevede un’esenzione dal versamento dell’imposta sul reddito, occorre verificare in particolare l’esenzione per l’imposta sull’utile (p. es. art. 56 lett. g e h LIFD);
c. l’ente non ha azionisti o soci che detengono diritti di proprietà o di godimento sul suo reddito o sui suoi valori patrimoniali;
d. utilizzo del reddito e dei valori patrimoniali: secondo il diritto svizzero applicabile o gli atti costitutivi dell’ente, i suoi redditi o valori patrimoniali non possono essere di- stribuiti o utilizzati a beneficio di un privato o di un ente non avente utilità pubblica, se non nell’ambito dell’esercizio dell’attività di utilità pubblica dell’ente, a titolo di pa- gamento di una remunerazione congrua per servizi resi, oppure a titolo di paga- mento del valore di mercato di un bene patrimoniale acquistato dall’ente;
e. irrevocabilità della destinazione del patrimonio: secondo il diritto svizzero applicabile o gli atti costitutivi dell’ente, all’atto della sua liquidazione o del suo scioglimento, i suoi valori patrimoniali sono trasferiti a un ente statale o a un ente che soddisfa le condizioni di cui alle lettere a–e, oppure ricadono in possesso del Governo svizzero, di un Cantone o di un Comune.
Secondo l’articolo 3 capoverso 9bis AP-LSAI l’autorità fiscale svizzera competente è te- nuta a confermare l’adempimento di dette condizioni.
Art. 9
Ai sensi dell’articolo 9, i conti per il versamento di capitale che soddisfano le condizioni richieste sono considerati conti esclusi. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali conti potessero essere utilizzati per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.
Il Forum globale ha criticato il fatto che questi conti per il versamento di capitale non siano limitati nel tempo, presentando così il rischio di essere utilizzati a fini di sottra- zione d’imposta laddove siano versati fondi in via permanente su un simile conto e la costituzione della società prevista o l’aumento di capitale previsto viene ritardato o non avrà mai luogo. Per questo motivo il Forum globale era del parere che i conti per il versamento di capitale generalmente non potessero essere esclusi dal campo di appli- cazione dello scambio automatico di informazioni. Ha pertanto raccomandato di abro- gare questa disposizione o di inserire una limitazione temporale che non superi i 90 giorni. Per motivi pratici, la Svizzera ha chiesto all’organo dell’OCSE incaricato dell’ela- borazione dello SCC e responsabile della relativa interpretazione di fornire delucida- zioni in merito alla durata di tale limitazione. Gli Stati si sono accordati su un termine più lungo di 12 mesi. La disposizione derogatoria corrispondente è ora disciplinata di- rettamente nell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari (sezione VIII parte C punto 17). La disposizione esistente deve quindi essere abrogata.
Nella prassi la nuova disposizione dovrebbe avere una portata minore, poiché i conti per il versamento di capitale vengono generalmente aperti immediatamente prima della costituzione della società o dell’aumento di capitale e vengono già chiusi alcuni giorni dopo l’avvenuta costituzione o l’avvenuto aumento oppure vengono convertiti in conti di deposito che rientrano, a loro volta, nel campo di applicazione dello SCC. In questo modo si garantisce che il versamento di capitale non rappresenti un’operazione fittizia eseguita a fini di sottrazione d’imposta.
Art. 10
Ai sensi dell’articolo 10, i conti delle associazioni che non si prefiggono uno scopo eco- nomico, costituite e organizzate in Svizzera, possono essere trattati come conti esclusi. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali conti potessero essere utilizzati per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.
Secondo il Forum globale la disposizione non rientra in nessuna categoria di eccezioni dello SCC e anche a livello internazionale non è stato trovato un consenso per esclu- dere tali conti, ragione per cui la disposizione deve essere abrogata. Di conseguenza, dall’entrata in vigore della modifica gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunica- zione saranno obbligati a verificare se i conti di simili associazioni sono conti oggetto di comunicazione. Gli aspetti legati al diritto transitorio sono disciplinati nell’articolo 35b AP-OSAIn.
Art. 11
Ai sensi dell’articolo 11, i conti delle fondazioni costituite e organizzate in Svizzera che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 6 OSAIn possono essere trattati come conti esclusi. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali conti potessero essere utilizzati per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.
Secondo il Forum globale la disposizione non rientra in nessuna categoria di eccezioni dello SCC e anche a livello internazionale non è stato trovato un consenso per esclu- dere tali conti, ragione per cui la disposizione deve essere abrogata. Di conseguenza,
dall’entrata in vigore della modifica gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunica- zione saranno obbligati a verificare se i conti di tali fondazioni sono conti oggetto di comunicazione. Gli aspetti legati al diritto transitorio sono disciplinati nell’articolo 35b AP-OSAIn.
Art. 16
Secondo l’articolo 16, i conti di moneta elettronica che soddisfano i requisiti in esso formulati possono essere esclusi dal campo di applicazione dello SCC. Questa dispo- sizione era stata inserita perché il rischio che tali conti potessero essere utilizzati per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.
Secondo il Forum globale la disposizione non rientra in nessuna categoria di eccezioni dello SCC e deve quindi essere abrogata. In considerazione del fatto che tali conti sono comparabili con i conti di deposito esclusi secondo la sezione VIII parte C punto 17 lettera e SCC, durante i lavori di aggiornamento dello SCC la Svizzera ha chiesto un chiarimento all’organo dell’OCSE incaricato dell’elaborazione dello SCC e responsabile della relativa interpretazione. Gli Stati si sono accordati su una disposizione per il trat- tamento di tali conti (cfr. commento in merito ai prodotti di moneta digitale al n. 4.2). La disposizione derogatoria applicabile è ora disciplinata direttamente nell’allegato all’Ac- cordo SAI Conti finanziari (sezione VIII parte A punto 9 e parte C punto 17 lett. ebis).
Alla luce di tali considerazioni, la disposizione esistente deve essere abrogata e occorro basarsi direttamente sull’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari.
Art. 18, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a
La frase introduttiva del testo tedesco e la lettera a subiscono adeguamenti formali: nella frase introduttiva viene modificato l’ordine delle parole, mentre la disposizione della lettera a introduce l’abbreviazione «LIFD» nell’ordinanza.
Secondo l’articolo 12b capoverso 1 AP-LSAI, il Consiglio federale stabilisce i criteri se- condo cui un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione:
è considerato residente a fini fiscali in Svizzera ai sensi della sezione I parte A punto 1 CARF;
è considerato sottoposto all’obbligo di presentare moduli contenenti informazioni fi- scali ai sensi della sezione I parte A punto 2 CARF; o
è considerato avente una succursale in Svizzera ai sensi della sezione I parte B CARF.
Tali concretizzazioni sono contenute nell’articolo 30a.
Cpv. 1
Il capoverso 1 disciplina la residenza fiscale secondo la sezione I parte A punto 1 CARF. Un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione presenta quindi un criterio di collegamento con uno Stato se è residente a fini fiscali in questo Stato. Ai fini della determinazione della residenza fiscale è determinante il diritto nazio- nale dello Stato interessato. La residenza fiscale è data quando un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione in Svizzera giustifica un’appartenenza personale secondo l’articolo 3 LIFD (persone fisiche) o l’articolo 50 LIFD (persone giu- ridiche).
Cpv. 2
Il capoverso 2 designa le dichiarazioni d’imposta e le dichiarazioni di informazioni fiscali ai sensi della sezione I parte A punto 2 CARF. Un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che è un ente (ai sensi della sezione IV parte F punto 3 CARF) presenta quindi un criterio di collegamento con uno Stato se è costi- tuito e organizzato secondo il diritto di questo Stato e sempre in questo Stato dispone di personalità giuridica o deve presentare una dichiarazione d’imposta o una dichiara- zione di informazioni fiscali in relazione al proprio reddito. L’obbligo di presentare una dichiarazione d’imposta o una dichiarazione di informazioni fiscali va considerato solo se un ente ha la qualifica di prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione ed è costituito o organizzato secondo il diritto svizzero, ma non dispone di personalità giuridica (p. es. una società in accomandita o in nome collettivo costituita in base al diritto svizzero). In questi casi, il capoverso 2 concretizza il concetto di di- chiarazione d’imposta e di dichiarazione di informazioni fiscali nel contesto svizzero. Sono considerati tali:
la dichiarazione d’imposta per l’imposta federale diretta (reddito e utile);
la dichiarazione d’imposta per le imposte dirette dei Cantoni (reddito e utile);
le attestazioni di cui all’articolo 129 capoverso 1 lettera c LIFD e all’articolo 45 let- tera c della legge federale del 14 dicembre 1990 37 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni o alle relative disposizioni esecutive del diritto can- tonale;
il rendiconto per l’imposta sul valore aggiunto.
Cpv. 3
Il capoverso 3 disciplina infine la succursale secondo la sezione I parte B CARF. Un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è soggetto agli ob- blighi di comunicazione e di adeguata verifica in uno Stato in cui ha sede la succursale relativamente alle operazioni rilevanti eseguite tramite quest’ultima. Ai fini della quali- fica è determinante il diritto nazionale dello Stato interessato. La disposizione nel ca- poverso 3 corrisponde nei contenuti a quella concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari di cui all’articolo 18 lettera a. È determinante l’ap- partenenza economica secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b LIFD (persone fisi- che) o l’articolo 51 capoverso 1 lettera b LIFD (persone giuridiche).
37 RS 642.14 75/91
Cpv. 4
Secondo l’articolo 12b capoverso 2 AP-LSAI, il Consiglio federale stabilisce i criteri se- condo cui l’offerta di un servizio per eseguire operazioni di scambio per conto o su mandato di clienti a titolo professionale è considerata un’attività commerciale ai sensi della sezione IV parte B CARF. Si concretizzano quindi i casi in cui viene esercitata un’attività economica. Gli altri elementi della definizione di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non sono interessati, pertanto si valuta unica- mente in base alla sezione IV parte B CARF se si è in presenza di un’offerta di un servizio per eseguire operazioni di scambio per conto o su mandato di clienti.
Nel capoverso 4 il Consiglio federale stabilisce i criteri in base ai quali un soggetto esercita un’attività commerciale. Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capo- verso 2 LRD esercitano un’attività commerciale. Si applicano pertanto i valori soglia definiti nelle rispettive leggi speciali. Svolgono inoltre un’attività commerciale le persone che offrono per conto o su mandato di clienti un servizio per eseguire operazioni di scambio a titolo professionale secondo gli articoli 7–10 dell’ordinanza dell’11 novembre 2015 38 sul riciclaggio di denaro (ORD). Poiché viene concretizzato unicamente l’ele- mento relativo all’attività commerciale, il riferimento non si estende alla descrizione delle attività di cui all’articolo 2 capoverso 3 LRD. Nello svolgere la sua attività secondo il CARF (fornitura di un servizio consistente nell’effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi), il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non deve considerare unicamente l’assoggettamento alla LRD. Anche se non rientra nel campo di applicazione della LRD, deve verificare se in relazione all’attività di prestatore di servizi per le cripto-attività secondo il CARF soddisfa i valori soglia di cui agli articoli 7–10 ORD. Sono pertanto determinanti i criteri generali di cui all’articolo 7 capoverso 1 ORD tenendo conto delle concretizzazioni di cui all’articolo 7 capoversi 2–5. Se l’attività di offerta di un servizio per eseguire operazioni di scambio per conto o su mandato di clienti soddisfa contemporaneamente i criteri relativi a un’operazione di credito, un’operazione di trasferimento di denaro o di valori o di un’at- tività commerciale, deve tenere conto delle disposizioni particolari di cui agli articoli 8– 10 LRD.
Il riferimento alla LRD e all’ORD vale solo per il criterio dell’attività commerciale e non per gli altri elementi della definizione di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione secondo la sezione IV parte B CARF. L’assoggettamento alla LRD non comporta quindi di per sé l’assoggettamento alla LSAI, ma occorre verificare se sono presenti gli altri elementi della definizione di prestatore di servizi per le cripto- attività tenuto alla comunicazione di cui alla sezione IV parte B CARF (in particolare la fornitura di un servizio consistente nell’effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi). L’attività secondo il CARF (fornitura di un servizio consistente nell’effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi) va valutata in maniera indipendente, ovvero durante la verifica dei valori soglia di cui agli articoli 7– 10 ORD occorre considerare solo questa attività. Viceversa, può essere assoggettato alla LSAI anche chi non rientra nel campo di applicazione della LRD, se per esempio non esercita un’attività ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD, ma offre un servizio
38 RS 955.01 76/91
per eseguire operazioni di scambio per conto o su mandato di clienti e in tal senso soddisfa i criteri relativi all’attività professionale di cui agli articoli 7–10 ORD.
Secondo il commentario dell’OCSE relativo al CARF (sezione IV n. 48), il termine «per- sona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione» (ai sensi della sezione IV parte D punto 8 CARF) comprende anche il patrimonio di un de cuius che era residente in que- sta giurisdizione. Per determinare cosa si intende per «patrimonio», il commentario rimanda al diritto nazionale.
In analogia alla disposizione concernente lo scambio automatico di informazioni rela- tive a conti finanziari di cui all’articolo 17 OSAIn, l’articolo 30b AP-OSAIn consente ai prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, in caso di decesso di una persona di uno Stato oggetto di comunicazione, di trattare la sua suc- cessione, fino allo scioglimento della comunione ereditaria, come successione con per- sonalità giuridica propria, purché il decesso della persona sia stato loro comunicato mediante un testamento già aperto, un atto di morte o in altra forma adeguata. Contra- riamente allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, in questo caso non sono però previste eccezioni, ma la comunicazione deve essere effettuata allo Stato oggetto di comunicazione (ai sensi della sezione IV parte D punto 10 CARF) della persona defunta.
In analogia alla disposizione concernente lo scambio automatico di informazioni rela- tive a conti finanziari di cui all’articolo 27 OSAIn, l’articolo 30c AP-OSAIn disciplina i casi eccezionali in cui secondo l’articolo 12f capoverso 2 AP-LSAI è ammessa la na- scita di una relazione d’affari con un utente di cripto-attività in assenza di autocertifica- zione. Si tratta dei casi in cui il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non contribuisce alla nascita della relazione d’affari con un utente di cripto-attività o non può impedirla. Rientrano nei casi eccezionali segnatamente il cambiamento dell’utente di cripto-attività su ordine di un giudice o di un’autorità (in ana- logia all’art. 27 cpv. 2 lett. b OSAIn per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari) e la nascita di un diritto del beneficiario nei confronti di un trust o di un istituto giuridico analogo in virtù del suo atto costitutivo o atto di fondazione (in ana- logia all’art. 27 cpv. 2 lett. c OSAIn per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari).
In analogia alla disposizione concernente lo scambio automatico di informazioni rela- tive a conti finanziari di cui all’articolo 28 capoverso 3 OSAIn, l’articolo 30d AP-OSAIn disciplina il caso in cui una relazione d’affari con un utente oggetto di comunicazione viene chiusa a seguito di un cambiamento delle circostanze e al momento della chiu- sura la verifica della relazione d’affari conseguente a tale cambiamento delle circo- stanze non è stata ancora completata. In questo caso, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non deve considerare il cambiamento delle circostanze ai fini della comunicazione. In tale contesto, la conclusione della 77/91
relazione d’affari va considerata solo se influisce sulla possibilità di adempiere l’obbligo di adeguata verifica in materia fiscale (verifica successiva). Se la relazione con il cliente rimane in essere e si concludono solo i servizi per le cripto-attività, occorre considerare ai fini dell’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica in materia fiscale (verifica suc- cessiva) le conoscenze derivanti dalla relazione con il cliente.
Art. 31 cpv. 1–3
Nei capoversi 1–3 viene integrato il termine «prestatore rilevante di servizi per le cripto- attività tenuto alla comunicazione» in modo tale che per questi soggetti e per gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione valga la stessa disposizione per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione come pure per l’iscrizione presso l’AFC e la relativa disdetta.
Si precisa inoltre che la comunicazione di un prestatore rilevante di servizi per le cripto- attività tenuto alla comunicazione secondo l’articolo 15 capoverso 1ter AP-LSAI non vale come disdetta dell’iscrizione.
Art. 34
Con la modifica della LPD del 1° settembre 2023, il termine «dati personali» secondo l’articolo 5 lettera a LPD si limita ora alle informazioni concernenti persone fisiche. Per gli organi federali, le disposizioni di altri atti normativi federali che si riferiscono a dati personali continuano ad applicarsi ai dati concernenti persone giuridiche durante cin- que anni dall’entrata in vigore della modifica della LPD (art. 71 LPD). Per garantire che anche dopo tale periodo transitorio l’AFC sia autorizzata a trattare i dati personali rela- tivi a persone giuridiche che le sono trasmessi in virtù dell’accordo applicabile, nell’ar- ticolo 34 vengono menzionati espressamente i dati delle persone giuridiche.
Cpv. 1 e 3
L’articolo 41bis capoverso 3 AP-LSAI autorizza il Consiglio federale a prevedere per un periodo limitato deroghe alla definizione di prestatore svizzero di servizi per le cripto- attività tenuto alla comunicazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera dter AP-LSAI. Il Consiglio federale può così tenere conto del fatto che l’agenda internazionale po- trebbe contemplare la possibilità di un’attuazione a posteriori (cfr. commento all’art. 41bis cpv. 3 AP-LSAI).
L’articolo 35b prevede quindi che per un periodo transitorio di [un] anno dall’entrata in vigore della modifica dell’OSAIn un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non sia considerato un prestatore svizzero di servizi e, di conseguenza, non debba adempiere gli obblighi di comunicazione e di adeguata veri- fica in Svizzera secondo le sezioni II e III CARF, se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: a. uno Stato si è impegnato nei confronti del Forum globale ad attuare lo scambio au- tomatico di informazioni relative a cripto-attività [al più tardi alla fine di tale periodo];
b. il prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non sarebbe un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunica- zione se tale Stato avesse attuato lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività al momento dell’entrata in vigore della modifica dell’OSAIn, vale a dire se egli presenta in quest’altro Stato un criterio di collegamento di rango superiore e non sia pertanto tenuto ad adempiere gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in Svizzera secondo le sezioni II e III CARF. La disposizione si applica anche al prestatore rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che presenta in questo Stato un criterio di collegamento di pari rango e sceglie di adem- piere in questo Stato gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica secondo le sezioni II e III CARF. Tale scelta non può tuttavia limitarsi al periodo transitorio (di- vieto dell’abuso di diritto).
I prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che rien- trano nel campo di applicazione di questa disposizione transitoria sono assoggettati in quanto tali agli obblighi derivanti da tale ruolo, in particolare all’obbligo di iscrizione di cui all’articolo 13a AP-LSAI e all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 15 capo- verso 1ter AP-LSAI. Il capoverso 3 precisa che i prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione comunicano all’AFC secondo l’articolo 15 ca- poverso 1ter AP-LSAI lo Stato in cui sarebbero assoggettati all’obbligo di comunica- zione, così come il criterio di collegamento secondo la sezione I CARF in base al quale sarebbero assoggettati all’obbligo di comunicazione in tale Stato.
Cpv. 2
Il DFF tiene un elenco degli Stati di cui al capoverso 1 lettera a. Tale elenco non ha effetto costitutivo ma è affidato alla buona fede. Se uno Stato attua lo scambio auto- matico di informazioni relative a cripto-attività solo successivamente al 1° gennaio 2026, ma non figura nell’elenco, il requisito di cui al capoverso 1 lettera a è comunque soddisfatto. Se, al contrario, uno Stato provvede all’attuazione per il 1° gennaio 2026, ma ciononostante figura nell’elenco, un prestatore rilevante di servizi per le cripto-atti- vità tenuto alla comunicazione può appellarsi alla buona fede se non adempie gli ob- blighi di comunicazione e di adeguata verifica.
Cpv. 4
Con l’abrogazione delle disposizioni derogatorie relative agli istituti finanziari, dall’en- trata in vigore della modifica gli istituti finanziari secondo gli articoli 5 e 6 OSAIn sono considerati come istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. Nel quadro dell’at- tuazione dell’Accordo SAI i diritti e gli obblighi di questi nuovi istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione si fondano sull’allegato all’Accordo SAI e sulle basi giuridiche svizzere in questo ambito.
Per l’adempimento di questi obblighi, gli istituti finanziari interessati devono beneficiare delle stesse procedure e degli stessi termini previsti per gli istituti che attuano lo scam- bio automatico di informazioni dal 1° gennaio 2017. Ciò significa che possono trattare come conti preesistenti i conti già detenuti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica. Questi conti devono essere assoggettati agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti ai sensi della sezione III o V dell’allegato 79/91
all’Accordo SAI Conti finanziari e la verifica deve avvenire entro i termini applicabili ai conti preesistenti di cui all’articolo 11 capoversi 2–4 LSAI. Questo significa che i conti preesistenti di importo rilevante di persone fisiche devono essere verificati entro un anno dall’entrata in vigore della modifica e quelli di importo non rilevante entro due anni. La verifica di conti preesistenti di enti deve avvenire entro due anni a partire da tale data. Gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti ai sensi della sezione IV o VI dell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari devono applicarsi ai conti aperti all’entrata in vigore della modifica o dopo tale data.
Questa disposizione permette agli istituti finanziari interessati dall’abrogazione delle citate disposizioni derogatorie di applicare una data di riferimento diversa da quella prevista dalla regolamentazione vigente per la ripartizione dei loro conti in conti pree- sistenti e nuovi conti. In questo modo si vuole garantire un termine adeguato che con- senta loro di verificare se la loro clientela tiene conti oggetto di comunicazione. Si ga- rantisce, inoltre, che gli istituti finanziari interessati non siano tenuti ad adempiere re- troattivamente determinati obblighi a seguito dell’abrogazione delle disposizioni dero- gatorie che li riguardano.
Cpv. 5
Per i motivi menzionati in relazione al capoverso 3, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione che detengono conti interessati dall’abrogazione delle disposizioni derogatorie di cui agli articoli 10 e 11 OSAIn e che devono verificare dall’entrata in vigore della modifica dell’OSAIn se questi conti sono conti oggetto di comunicazione, per la ripartizione di questi conti in conti preesistenti e nuovi conti hanno la possibilità di applicare una data di riferimento diversa da quella prevista dalla regolamentazione vigente: ai conti di cui agli articoli 10 e 11 OSAIn già detenuti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica si devono pertanto applicare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale previsti per i conti preesistenti ai sensi della sezione III o V dell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari e la verifica deve avvenire entro i termini applicabili ai conti preesistenti di cui all’articolo 11 capoversi 2–4 LSAI. I conti preesi- stenti di importo rilevante di persone fisiche devono essere verificati entro un anno dall’entrata in vigore della modifica e quelli di importo non rilevante entro due anni. La verifica di conti preesistenti di enti deve avvenire entro due anni a partire da tale data. Gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti ai sensi della se- zione IV o VI dell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari devono applicarsi ai conti aperti all’entrata in vigore della modifica o dopo tale data.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
5.1.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
A seguito dell’attuazione dello SCC nella versione aggiornata non si prevedono riper- cussioni significative né sul piano finanziario né sull’effettivo del personale della Con- federazione, dei Cantoni e dei Comuni. Sarà possibile far ricorso ai sistemi e alle pro- cedure esistenti. Gli oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione federale potranno essere gestiti con le risorse finanziarie e il personale esistenti.
Per quanto riguarda il nuovo concetto di ente di utilità pubblica qualificato è necessaria una conferma che attesti l’adempimento delle condizioni richieste. Queste corrispon- dono nei contenuti a quelle previste per l’esenzione fiscale nell’ambito delle imposte dirette (p. es. art. 56 lett. g e h LIFD). Così, anche la conferma relativa all’esenzione fiscale può valere come conferma ai sensi dell’articolo 3 capoverso 9bis AP-LSAI, nella misura in cui sono state verificate le stesse condizioni. In questo modo, per le autorità fiscali (cantonali) competenti non risulta direttamente alcun onere supplementare. Per quanto riguarda la conferma della plausibilità dell’autocertificazione non è tuttavia escluso che gli istituti finanziari svizzeri o esteri tenuti alla comunicazione richiedano agli enti di utilità pubblica qualificati svizzeri una nuova conferma o una menzione espli- cita del termine «ente di utilità pubblica qualificato». La riconferma delle esenzioni fi- scali comporta per le autorità (cantonali) competenti ripercussioni finanziarie o sull’ef- fettivo di personale che variano in base al numero degli enti interessati in un Cantone e alla frequenza della verifica dell’esenzione fiscale. I rappresentanti dei Cantoni sti- mano un onere di circa un’ora per ogni nuova conferma, se rilasciata per iscritto (v. commento all’art. 3 cpv. 9bis AP-LSAI in merito alla libertà di forma).
Scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività L’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività da parte della Svizzera richiede a livello nazionale maggiori risorse finanziarie e in termini di personale, in particolare in ambito informatico. Come per lo scambio automatico di in- formazioni relative a conti finanziari, anche nell’ambito delle cripto-attività l’AFC diven- terà la piattaforma vera e propria per lo scambio di dati con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni per quanto concerne le informazioni rice- vute dall’estero. Sia l’AFC che i Cantoni si prepareranno per tempo alle nuove condi- zioni quadro e adotteranno le misure opportune (sviluppo di un sistema IT; allestimento o adeguamento dei processi organizzativi all’interno dell’AFC o con i prestatori di ser- vizi per le cripto-attività, con gli Stati partner, con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni; allestimento di istruzioni concernenti la prassi ecc.).
Non si prevedono costi supplementari per la FINMA e l’AFC derivanti dalla nuova pos- sibilità di collaborazione tra le due autorità, ma vi sarà modo di sfruttare eventualmente le sinergie esistenti.
Per i Cantoni non si prevedono ripercussioni degne di nota né dal punto di vista finan- ziario né in termini di personale, se per la ricezione delle informazioni trasmesse si potrà ricorrere ai sistemi esistenti.
5.1.2 Ripercussioni fiscali
Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari L’aggiornamento dello SCC mira in particolare a ottimizzare l’utilizzo dei dati da parte delle autorità fiscali, nello specifico ad ampliare le informazioni oggetto di comunica- zione, come per esempio quelle che permettono di stabilire se un conto è un conto congiunto ed eventualmente il numero dei titolari. L’attuazione dell’aggiornamento dello SCC è volta quindi a migliorare l’utilizzo delle informazioni trasmesse da parte delle autorità fiscali competenti, anche se ciò non si traduce in una riduzione dei costi, dal momento che l’onere richiesto per gli accertamenti non è interessato dall’aggiorna- mento.
Scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività Lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività si prefigge in particolare di colmare determinate lacune presenti nel dispositivo in materia di trasparenza fiscale. Per quanto riguarda le comunicazioni entranti, la sua attuazione offre alla Confedera- zione e ai Cantoni la possibilità di generare maggiori entrate da patrimoni e redditi finora non dichiarati (p. es. derivanti da attività di «mining» o «staking» o in relazione ad «airdrop») di persone contribuenti in Svizzera presso prestatori esteri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione. In concreto il potenziale di maggiori entrate può realizzarsi nei modi seguenti:
la minaccia di una comunicazione dall’estero può motivare una persona inadem- piente a effettuare un’autodenuncia (esente da pena). Ne risulterebbero maggiori entrate una tantum (ricupero ordinario d’imposta, interessi di mora; in caso di reci- diva si aggiungerebbero multe ridotte) e maggiori entrate costanti provenienti dai patrimoni regolarizzati assoggettati all’imposta sul reddito e sul patrimonio;
i valori patrimoniali non dichiarati possono essere scoperti, a determinate condizioni, sulla base delle comunicazioni provenienti dall’estero. Anche se le comunicazioni basate sulle transazioni dello scambio automatico di informazioni relative a cripto- attività contengono meno informazioni dirette sul patrimonio a fine anno rispetto a quanto avvenga nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, producono indizi in merito a cripto-attività eventualmente detenute. Nella procedura di ricupero d’imposta risultano dunque maggiori entrate una tantum (ricu- pero ordinario d’imposta, interesse di mora e multa). Il patrimonio regolarizzato ge- nera negli anni seguenti entrate supplementari costanti sul fronte dell’imposta sul reddito e sul patrimonio.
5.2 Ripercussioni per gli ambienti interessati
Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari L’attuazione della modifica dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari genera per gli ambienti interessati oneri aggiuntivi dovuti principalmente
all’ampliamento degli obblighi di comunicazione. Trattandosi per la grande maggio- ranza di attori che già oggi sono assoggettati agli obblighi di comunicazione e di ade- guata verifica in materia fiscale secondo lo SCC, i costi supplementari risultano inferiori rispetto ai costi di attuazione per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto- attività e sono riconducibili in particolare al cambiamento e in misura minore all’eserci- zio corrente. Gli oneri aggiuntivi derivano principalmente dagli adeguamenti nell’ambito dell’infrastruttura (sistemi IT), dai lavori tecnici di preparazione (adeguamento degli ob- blighi di adeguata verifica in materia fiscale e dei sistemi di controllo, formazione dei collaboratori, attività di informazione) e dai relativi costi per il personale. Per l’introdu- zione delle modifiche, il settore interessato prevede costi una tantum compresi tra 400 000 e 600 000 franchi per istituto finanziario, mentre l’aumento dei costi ricorrenti annualmente è trascurabile (meno di fr. 50 000.– all’anno).
Per le associazioni e le fondazioni che in adempimento delle condizioni di cui agli arti- coli 5 e 6 OSAIn si qualificano come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione ha luogo un cambiamento dovuto all’abrogazione di queste disposizioni derogatorie. Esse, infatti, rientreranno, in linea di principio, nel campo d’applicazione dello SCC. Gli enti che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6a AP-OSAIn avranno, tuttavia, la qualifica di enti di utilità pubblica qualificati e continueranno quindi a essere considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Di norma, le fondazioni e le associazioni cari- tatevoli dovrebbero soddisfare i requisiti previsti per gli enti di utilità pubblica qualificati. Pertanto continueranno a essere escluse dal campo d’applicazione dello scambio au- tomatico di informazioni relative a conti finanziari. Le associazioni che non perseguono uno scopo economico non dovrebbero di norma essere qualificate come istituti finan- ziari secondo lo SCC. Si può dunque presumere che nel complesso pochi di questi enti saranno direttamente interessati dall’abrogazione delle disposizioni derogatorie. Quanto al numero delle associazioni interessate dall’abrogazione non vi sono tuttavia dati disponibili.
La proposta abrogazione delle disposizioni derogatorie per i conti delle associazioni e delle fondazioni (artt. 10 e 11 OSAIn) determina che, a partire dall’entrata in vigore delle modifiche proposte, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione che de- tengono tali conti siano tenuti ad applicare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale secondo gli accordi internazionali e le basi giuridiche svizzere sullo scambio automatico di informazioni. Questi conti sono generalmente aperti e de- tenuti presso istituti finanziari che già attuano lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e quindi dispongono delle regole interne e dei sistemi tecnici necessari (p. es. le banche). L’onere aggiuntivo prodotto dall’abrogazione delle men- zionate disposizioni derogatorie dovrebbe pertanto essere contenuto. Visto l’ampio nu- mero di conti di associazioni, gli istituti finanziari dovranno invece prevedere maggiori oneri nell’ambito dell’identificazione e della documentazione dei titolari dei conti e/o delle persone che ne esercitano il controllo, Questi costi riguardano soprattutto la fase di introduzione degli obblighi più ampi da adempiere (segnatamente per la verifica dei conti preesistenti). Secondo le banche interessate i costi per questa conversione sa- rebbero modesti a motivo dell’infrastruttura già esistente per lo scambio automatico di informazioni e potrebbero essere gestiti nel quadro delle spese d’esercizio ordinarie. Esse non prevedono aumenti degli emolumenti per la tenuta dei conti finora rientranti nelle disposizioni derogatorie. Con l’inserimento di disposizioni transitorie nell’OSAIn si intende agevolare gli istituti finanziari interessati dalle modifiche in esame ed evitare 83/91
che debbano assumere obblighi retroattivi, attenuando in questo modo le ripercussioni degli oneri aggiuntivi.
Scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività L’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività deter- mina nuovi obblighi e, di conseguenza, genera maggiori oneri per i prestatori di servizi per le cripto-attività interessati. Si qualificano come prestatori di servizi per le cripto- attività tenuti alla comunicazione le persone fisiche o gli enti che prestano, come attività economica, un servizio per eseguire operazioni di scambio (ovvero scambio tra cripto- attività e monete fiduciarie o tra una o più tipologie di cripto-attività) per conto o su mandato di clienti, anche agendo come controparte o intermediari o mettendo a dispo- sizione una piattaforma di negoziazione. I soggetti interessati sono quindi, tra gli altri, le piattaforme di negoziazione, i broker, i commercianti o i gestori di distributori auto- matici di cripto-valori. I soggetti potenzialmente interessati sono anche gli istituti finan- ziari tradizionali che già attuano lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, come per esempio le banche che offrono servizi nell’ambito dei cripto-valori (la quota di istituti finanziari attivi in questo ambito è in costante crescita). La definizione si basa sul concetto dei cosiddetti «virtual asset service provider» (VASP) (prestatori di servizi per le attività virtuali) del GAFI 39. Attualmente esistono in Svizzera 30 banche e società di intermediazione mobiliare sottoposte a sorveglianza prudenziale che forni- scono cripto-attività e circa 170 VASP assoggettati alla LRD sotto la vigilanza degli OAD. I costi di attuazione risultano in primo luogo dai lavori di preparazione a livello giuridico e tecnico (p. es. obblighi di adeguata verifica in materia fiscale, formazioni per il perso- nale, attività di informazione), dall’infrastruttura (soprattutto i sistemi informatici), dallo scambio e dalla garanzia della qualità dei dati nonché dai relativi costi per il personale. I costi potrebbero risultare inferiori rispetto a quelli sostenuti in fase di introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari nel 2017 per via dell’ele- vata digitalizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività interessati. I costi pre- visti si distinguono in base ai soggetti interessati. In considerazione dell’analisi di im-
patto della regolamentazione dell’UE relativa all’attuazione del CARF, per i grandi pre- statori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione si stimano costi una tantum compresi tra 1,4 e 1,7 milioni di franchi per prestatore di servizi, che a se- conda delle circostanze potrebbero risultare anche superiori (fino a fr. 2 mio. per pre- statore di servizi), e costi ricorrenti tra i 120 000 e i 150 000 franchi all’anno per presta- tore di servizi 40. I prestatori di servizi più piccoli, che dovranno comunicare le informa- zioni solo sporadicamente o in pochi casi, lo faranno più che altro manualmente e sa- ranno confrontati con costi per il personale altrettanto limitati.
5.3 Ripercussioni per l’economia
L’attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard si pre- figge di preservare la credibilità e l’integrità della piazza finanziaria svizzera nel conte- sto internazionale e di ottimizzare la certezza del diritto e di pianificazione. Le misure
Maggiori informazioni sono consultabili all’indirizzo: www.fatf-gafi.org/en/topics/virtual-assets.html. Cfr. l’analisi di impatto della regolamentazione della Commissione europea relativa all’attuazione dello scambio automa- tico di informazioni relative a cripto-attività, SWD(2022) 401, consultabile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/transpa- rency/documents-register/. Questa analisi appare plausibile anche per la Svizzera. 84/91
proposte servono al raggiungimento di tale obiettivo anche in vista della futura valuta- zione tra pari da parte del Forum globale. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard contribuisce quindi sensibilmente al rafforzamento della reputazione della piazza finanziaria svizzera e riduce il rischio che la Svizzera figuri in una delle liste menzionate al numero 1.4. La verifica del Forum globale si pre- figge di attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni in maniera coe- rente a livello internazionale, per cui l’attuazione delle misure proposte non penalizza in nessun modo la piazza finanziaria svizzera nella concorrenza internazionale. Al con- trario, la piazza finanziaria svizzera ne viene rafforzata.
Lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari è consolidato su vasta scala e l’aggiornamento deve essere attuato da tutti gli Stati coinvolti in modo coordi- nato. Si prevede un’ampia partecipazione anche al nuovo scambio automatico di infor- mazioni relative a cripto-attività, che rappresenta uno standard minimo che tutti gli Stati devono attuare (v. al riguardo anche quanto esposto al n. 1.2). Come è avvenuto anche per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, il Forum globale si impegna a identificare gli Stati rilevanti al fine di garantire un’ampia partecipazione allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività e in particolare colmare le lacune nel sistema di comunicazione globale. Data la notevole mobilità di determinati prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, questi lavori assu- mono particolare rilevanza, affinché lo scambio automatico di informazioni venga at- tuato su larga scala e si impedisca una delocalizzazione di detti prestatori di servizi in Stati non aderenti allo scopo di eludere gli obblighi di comunicazione. Anche un even- tuale deflusso all’estero di averi dei clienti dovrebbe mantenersi quindi entro i limiti.
Anche all’interno della Svizzera non si prevedono spostamenti, poiché tutti gli istituti finanziari e i prestatori di servizi per le cripto-attività in concorrenza tra loro sono inte- ressati in egual modo. La registrazione delle cripto-attività e dei relativi prestatori di servizi determina inoltre una parità di trattamento con le attività finanziarie e gli istituti finanziari tradizionali che rientrano già nel campo di applicazione dello SCC.
Infine, l’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività in- tesa come una maggiore regolamentazione del mercato delle criptovalute potrebbe raf- forzare la fiducia in tale mercato e generare effetti positivi sulla sua reputazione, atti- rando così nuovi investitori. Dall’altro lato, i clienti che intendono sottrarsi all’obbligo di comunicazione delle informazioni all’autorità fiscale potrebbero spostarsi nel settore non regolamentato.
6 Aspetti giuridici
6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’attuazione degli standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni è volta al rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera.
La Convenzione sull’assistenza amministrativa è entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2017. All’articolo 6 prevede che per talune categorie di casi e secondo le
procedure determinate di comune accordo due o più Parti possano scambiarsi auto- maticamente informazioni. Affinché lo scambio automatico di informazioni possa es- sere attivato è quindi necessario un ulteriore accordo. L’Accordo SAI Conti finanziari è uno di questi ed è integrato dal relativo Addendum che prevede lo scambio automatico di informazioni supplementari relative a conti finanziari. L’Accordo SAI Cripto-attività rappresenta un ulteriore accordo ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione sull’assi- stenza amministrativa e prevede lo scambio automatico di informazioni relative a cripto- attività. Non rientra nel presente progetto esaminare con quale Stato debba essere introdotto lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.
Gli altri impegni internazionali della Svizzera non sono interessati dal presente pro- getto.
6.2 Costituzionalità
Basi di diritto internazionale
L’avamprogetto del decreto federale che approva l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e l’Accordo SAI Cripto-attività si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., se- condo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale ha la competenza di approvare trattati internazionali, a meno che una legge federale o un trattato internazionale ap- provato dall’Assemblea federale attribuisca questa competenza al Consiglio federale (art. 7a cpv. 1 LOGA). Sia l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari che l’Accordo SAI Cripto-attività sono trattati internazionali, per cui la competenza di approvazione non è del Consiglio federale ma dell’Assemblea federale.
LSAI
La LSAI si basa sull’articolo 173 capoverso 2 Cost., secondo cui l’Assemblea federale tratta tutte le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità. Essa mira ad attuare lo scambio automatico internazionale di informa- zioni a fini fiscali in virtù dell’Accordo SAI Conti finanziari e di altri accordi internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’og- getto della LSAI viene esteso all’attuazione dello scambio automatico di informazioni secondo l’Accordo SAI Cripto-attività e altri accordi internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. La regolamentazione in- terna dell’esecuzione dello scambio automatico internazionale di informazioni relative a conti finanziari e cripto-attività non rientra nella competenza legislativa dei Cantoni o di un’altra autorità federale, pertanto la LSAI si basa sull’articolo 173 capoverso 2 Cost.
6.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione
dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali sono sottoposti a referendum fa- coltativo. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 41 sull’As- semblea federale contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono es- sere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost.
Nell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e nell’Accordo SAI Cripto-attività non- ché nei relativi allegati sono contenute disposizioni importanti che contengono norme di diritto e per la cui attuazione è necessaria la modifica di una legge federale. Di con- seguenza, il decreto federale che approva l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e l’Accordo SAI Cripto-attività è sottoposto a referendum facoltativo.
La modifica della LSAI è sottoposta a referendum facoltativo in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non introduce nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori ai valori limite) né sancisce nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (che implicano spese superiori ai valori limite).
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi-
scale Il progetto rispetta gli interessi e le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda l’autono- mia organizzativa e finanziaria (art. 47 cpv. 2 Cost.).
La ripartizione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni determinata dall’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività e delle modifiche dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari è proporzionale alla ripar- tizione delle maggiori entrate fiscali generate dallo scambio automatico stesso.
6.6 Delega di competenze legislative
La AP-LSAI contiene norme di delega che conferiscono al Consiglio federale la facoltà di emanare, mediante ordinanza ed entro i limiti fissati dalla legge, disposizioni di ese- cuzione concrete. La delega di competenze legislative è disciplinata e inquadrata in modo appropriato e coerente rispetto alle deleghe di competenze legislative esistenti nella LSAI (segnatamente tra lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività).
Secondo l’articolo 3 capoverso 9bis AP-LSAI, il Consiglio federale stabilisce i criteri se- condo cui un ente residente in Svizzera è considerato un ente di utilità pubblica quali- ficato. La definizione dei requisiti all’interno dell’ordinanza avviene in conformità con le
41 RS 171.10 87/91
disposizioni dello SCC in materia. L’inserimento di questi requisiti dettagliati nell’ordi- nanza è appropriato dal punto di vista sistematico e della gerarchia delle norme, ma mentre la disposizione di legge è formulata in forma breve e concisa, l’ordinanza è più dettagliata e concretizzante.
L’articolo 12b capoverso 1 AP-LSAI autorizza il Consiglio federale a stabilire i criteri secondo cui un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è considerato residente fiscale in Svizzera, sottoposto all’obbligo di presentare moduli contenenti informazioni fiscali o detentore di una succursale in Svizzera. Questa delega si basa sull’analoga norma di delega di cui all’articolo 5 capoverso 5 LSAI e appare oggettivamente opportuna per tenere conto delle particolarità del CARF.
L’articolo 12b capoverso 2 AP-LSAI conferisce al Consiglio federale la facoltà di stabi- lire i criteri secondo cui la fornitura di un servizio per eseguire operazioni di scambio per conto o su mandato di clienti è da considerarsi attività economica. Questa delega consente al Consiglio federale di tenere conto, durante la definizione dei criteri relativi all’attività commerciale, di eventuali sviluppi economici nel mercato delle criptovalute, in rapida evoluzione, e degli sviluppi internazionali.
I prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono indicare in fase di comunicazione la valuta in cui sono espressi gli importi. La sezione II parte D dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività disciplina le valute da comunicare. In virtù dell’articolo 12e capoverso 2 AP-LSAI, il Consiglio federale può definire all’occorrenza le valute ammesse per la comunicazione con le dovute precisazioni. Questa delega appare oggettivamente opportuna se si considera che la stessa disposizione è discipli- nata nell’OSAIn per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (cfr. art. 26 OSAIn).
Secondo l’articolo 12e capoverso 3 AP-LSAI, il Consiglio federale stabilisce i criteri in base ai quali in caso di decesso di una persona di uno Stato oggetto di comunicazione i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possono trattare la sua successione come successione con personalità giuridica propria. Questa delega appare oggettivamente opportuna se si considera che la stessa disposizione è disciplinata nell’OSAIn per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finan- ziari (cfr. art. 17 OSAIn).
Nell’articolo 12f capoverso 2 lettera b AP-LSAI, il Consiglio federale ha la facoltà di sta- bilire i casi eccezionali per l’ottenimento di un’autocertificazione. Questa delega si basa sull’analoga norma di delega di cui all’articolo 11 capoverso 8 lettera b LSAI e consente di tenere adeguatamente conto delle peculiarità di determinati settori e di disciplinare tempestivamente nuovi casi eccezionali identificati mediante ordinanza del Consiglio federale.
Secondo gli articoli 13 capoverso 4 e 13a capoverso 4 AP-LSAI, il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi all’iscrizione e alla disdetta dell’iscrizione dei trust che se- guono il principio del trust documentato dal trustee secondo l’articolo 3 capoverso 9 LSAI e che si avvalgono di prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione. Questa delega appare oggettivamente opportuna e permette di rico- struire rapidamente eventuali modifiche in tale contesto. 88/91
Secondo l’articolo 39 capoverso 2 AP-LSAI deve essere conferita al Consiglio federale la competenza di decidere con quali Stati la Svizzera intende scambiarsi automatica- mente informazioni relative a conti finanziari e a cripto-attività. La competenza di inclu- dere Stati nell’elenco degli Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari spetta attualmente al Parlamento (v. commento all’art. 39 cpv. 2 LSAI). Con la LSAI modificata, se l’Assemblea federale ha preso la decisione di principio in merito allo scambio di tali informazioni, il Consiglio federale potrà decidere, in virtù della delega della competenza, con quali Stati la Svizzera effet- tuerà lo scambio. Da un lato, tale delega di competenze ha il vantaggio che il Consiglio federale può osservare l’attuazione da parte degli altri Stati. Dall’altro lato, secondo le procedure del Forum globale ci si aspetta che lo scambio automatico di informazioni venga attuato con tutti gli Stati interessati a scambiarsi informazioni con uno Stato e che soddisfano i requisiti del Forum globale in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati. La Svizzera ha quindi un margine d’azione limitato per quando riguarda l’amplia- mento della propria rete di accordi. Al contempo si tratta di un robusto e consolidato meccanismo di selezione degli Stati partner in base ai cui principi la Svizzera ha co- stantemente ampliato la propria rete di accordi per lo scambio automatico di informa- zioni relative a conti finanziari, che oggi conta oltre 100 Stati partner. Inoltre, in analogia allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, va inserito nel diritto nazionale un meccanismo di verifica volto a garantire l’attuazione dello scambio auto- matico di informazioni relative a cripto-attività conforme allo standard da parte degli Stati partner (v. commento al n. 4.3, sezione 5) 42. Poiché la rete di accordi è già am- piamente sviluppata e secondo gli stessi principi sarà estesa allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, la delega di competenze appare adeguata. Tale competenza può essere delegata al Consiglio federale in virtù dell’articolo 166 capo- verso 2 Cost. Poiché il Consiglio federale è autorizzato a decidere con chi la Svizzera intende scambiarsi i dati, lo scambio può essere attivato rapidamente e possono essere
assicurate quanto prima le garanzie della convenzione.
Secondo l’articolo 39 capoverso 3 AP-LSAI, il Consiglio federale decide inoltre in me- rito alle richieste di altri Stati secondo la sezione 7 parte 1 lettera c dell’Accordo SAI Cripto-attività riguardanti l’utilizzo delle informazioni trasmesse per altre tipologie di im- poste. Questa delega di competenze ha in particolare il vantaggio di permettere al Con- siglio federale di reagire tempestivamente agli sviluppi internazionali. Il Consiglio fede- rale prende inoltre una decisione basandosi su linee guida adeguate. Nello specifico, può acconsentire alle notifiche solo se le richieste si riferiscono a tipologie di imposte per le quali la Svizzera non ha formulato una riserva in relazione alla Convenzione sull’assistenza amministrativa. In questo modo si garantisce una coerenza tra la posi- zione della Svizzera rispetto alla Convenzione sull’assistenza amministrativa e quella relativa all’Accordo SAI Cripto-attività basato su di essa e viene preservato il principio di reciprocità dello scambio di informazioni. Di converso, il capoverso 4 conferirà al Consiglio federale la possibilità di utilizzare la stessa notifica, ovvero potrà decidere di chiedere agli Stati partner se le informazioni ricevute possono essere utilizzate ai fini dell’accertamento, della riscossione o dell’esecuzione, del perseguimento o delle deci- sioni su ricorsi inerenti alle imposte per le quali la Svizzera ha formulato una riserva nella Convenzione sull’assistenza amministrativa.
42 FF 2018 41 89/91
Secondo l’articolo 39 capoverso 5 AP-LSAI, il Consiglio federale indica gli Stati partner che, in base a una richiesta secondo la sezione 2 punto 2 lettera a punto ii dell’Adden- dum all’Accordo SAI Conti finanziari, sono autorizzati a proseguire durante un periodo di transizione specificato l’invio di informazioni alla Svizzera senza l’applicazione o il completamento delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica ampliate ai sensi della presente modifica dell’Accordo SAI concernente i conti finanziari. Questa disposizione consente alla Svizzera di mantenere una certa flessibilità e di reagire tem- pestivamente agli sviluppi internazionali e quindi di poter trasmettere, per un determi- nato periodo transitorio, informazioni secondo l’Accordo SAI Conti finanziari aggiornato anche agli Stati che non riescono ad attuare l’aggiornamento dello SCC per il 1° gen- naio 2026. Questo aspetto è di fondamentale importanza per gli istituti finanziari inte- ressati, poiché l’onere di comunicare un altro set di dati a questi Stati per un breve periodo transitorio sarebbe sproporzionato e difficile da gestire.
In tale contesto, nei casi in cui il periodo transitorio di cui all’articolo 39 capoverso 5 AP-LSAI non viene concesso o è scaduto, il DFF deve essere autorizzato secondo l’articolo 31 capoverso 3 AP-LSAI a rinunciare di propria iniziativa allo scambio di infor- mazioni o a sospendere l’accordo in virtù delle disposizioni determinanti dell’Accordo SAI Conti finanziari. Questa delega appare opportuna, poiché una reazione tempestiva può rivelarsi indispensabile. Nelle sue decisioni in merito alla concessione di un periodo transitorio nonché nelle misure da intraprendere qualora il periodo transitorio non venga concesso o sia scaduto, il DFF deve orientarsi in particolare agli sviluppi inter- nazionali, come per esempio alle raccomandazioni del Forum globale. La sospensione dello scambio automatico di informazioni non necessita in questo caso di una valuta- zione delle circostanze dal punto di vista giuridico o politico, ma ha luogo sulla base di fatti constatabili oggettivamente, segnatamente il superamento del periodo transitorio stabilito o la presenza di eventuali raccomandazioni del Forum globale. Per ragioni di economia procedurale, in questi casi è quindi opportuno sgravare il Consiglio federale e affidare la sospensione dello scambio dei dati all’autorità competente (AFC).
L’articolo 41bis capoverso 3 AP-LSAI autorizza il Consiglio federale a prevedere per un periodo limitato deroghe alla definizione di prestatore svizzero di servizi per le cripto- attività tenuto alla comunicazione. Il Consiglio federale può così tenere conto del fatto che l’agenda internazionale potrebbe contemplare la possibilità di un’attuazione a po- steriori. Ciò rappresenta un’agevolazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione interessati e le autorità fiscali e appare pertanto appropriato. La delega consente al Consiglio federale di tenere conto degli sviluppi internazionali e in particolare della prassi degli altri Stati per quanto riguarda tale agevolazione.
6.7 Protezione dei dati
La LSAI e la revisione proposta di tale legge disciplinano lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali tra la Svizzera e l’estero. La LSAI è in vigore dal 1° gen- naio 2017. La revisione proposta riguarda l’attuazione del CARF e l’aggiornamento dell’8 giugno 2023 dello SCC nel diritto svizzero e mira all’estensione del campo di applicazione della LSAI ad alcuni nuovi tipi di dati, come le cripto-attività, e a nuovi istituti, come i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione. La revisione proposta non modifica il regime di protezione dei dati in vigore, ma ne estende semplicemente il campo di applicazione ai suddetti dati e prestatori di servizi. 90/91
Sono stati introdotti diversi meccanismi sia sul piano internazionale che su quello na- zionale per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati, come descritto in dettaglio all’interno del presente rapporto esplicativo. Si tratta in particolare dei mecca- nismi di valutazione del Forum globale, delle notifiche da parte degli Stati relative ai rispettivi requisiti in materia di protezione dei dati e del meccanismo di controllo esposto sopra (commento relativo alla sezione 5 dell’Accordo SAI Cripto-attività, v. n. 4.3).
Il presente progetto di legge disciplina le condizioni e le modalità relative allo scambio di informazioni con altri Stati che attuano il CARF e lo SCC a fini fiscali. Il punto di contatto nazionale, ossia l’AFC, è competente per tale scambio. Ricopre il ruolo di spor- tello informativo tra la Svizzera e l’estero da un lato e tra le autorità federali e le autorità cantonali dall’altro. L’AFC può trattare le informazioni che riceve soltanto nei limiti dei suoi compiti e delle sue competenze. I dati che devono essere registrati in un sistema di trattamento dei casi per l’adempimento dei compiti dell’AFC sono conservati solo per il tempo strettamente necessario. L’AFC ha istituito un sistema d’informazione al mo- mento dell’entrata in vigore della LSAI. Tale sistema è regolarmente oggetto di verifiche a livello internazionale. Garantisce il rispetto degli obblighi di protezione dei dati nell’ambito del trattamento in Svizzera e della trasmissione dei dati. Tale sistema sarà utilizzato anche per il trattamento e la trasmissione delle informazioni nel quadro del CARF (cfr. art. 24 cpv. 3 lett. bbis AP-LSAI). La conservazione (art. 24 cpv. 4 lett. e LSAI e art. 35 OSAIn), la trasmissione (art. 15 LSAI, ivi incluso art. 15 cpv. 2bis AP-LSAI) e il trattamento (art. 23 cpv. 1 AP-LSAI e art. 23 cpv. 2 LSAI; art. 24 LSAI, ivi incluso art. 24 cpv. 3 lett. bbis AP-LSAI; art. 33–35 OSAIn) delle informazioni di cui alla presente rego- lamentazione sono disciplinati dalle citate disposizioni della LSAI, come modificate dalla revisione proposta, nonché dalle relative disposizioni di esecuzione.
La protezione e la sicurezza dei dati sono quindi garantite grazie alle disposizioni legali applicabili e sono rafforzate dai diversi meccanismi di verifica introdotti.