Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell’ambiente UFAM
27.03.2024
Rapporto esplicativo concernente la modifica del 1º febbraio 2025 dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01)
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6.4 Ripercussioni per l’economia, la società, l’ambiente e le zone rurali, comprese le
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1 Situazione iniziale
La legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.01) disciplina sia la protezione e che la risoluzione dei conflitti con la fauna selvatica indigena. Negli ultimi anni la popolazione di lupi in Svizzera è cresciuta a un ritmo esponenziale. Parallelamente, sono aumentati anche i danni ad animali da reddito. Nel 2019, il Parlamento aveva pertanto deciso una revisione parziale della legge sulla caccia, che prevedeva il passaggio da una strategia reattiva a una proattiva di regolazione delle popolazioni di lupi. Tale revisione è tuttavia stata respinta il 27 settembre 2020 in occasione di una votazione referendaria. A seguito del continuo inasprirsi dei problemi, nell’ottobre 2021 la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE- CS) ha effettuato un secondo tentativo e depositato l’iniziativa parlamentare 21.502 «L’aumento delle popolazioni di lupi diventa incontrollabile e senza la possibilità di regolamentarlo minaccia l’agricoltura» ed elaborato in seguito un progetto di revisione della LCP (FF 2022 1925), puntando esplicitamente su una modifica minima della legge. In sostanza, il Parlamento ha introdotto una regolazione proattiva delle popolazioni di lupi e attribuito maggiori competenze ai Cantoni nell’ambito della protezione del bestiame. Nel progetto elaborato sono state inoltre integrate le richieste contenute nell’iniziativa del Cantone di Turgovia 15.300 per il risarcimento dei danni alle infrastrutture causati dai castori. Questo progetto di revisione di legge è stato adottato dal Parlamento il 16 dicembre 2022. Il termine di referendum è scaduto l’11 aprile 2023 senza che sia stato raggiunto il numero necessario di firme. Al momento della presentazione della Iv. Pa. 21.502, in Svizzera erano presenti 14 branchi e circa 150 lupi. Il Parlamento ha creato la base giuridica per la regolamentazione proattiva dei branchi di lupi su questa base. Attualmente vi sono circa 30 branchi e 250 esemplari certi. Nel 2023, da gennaio a ottobre, si sono registrate in tutto 991 predazioni ai danni di animali da reddito. Per attuare la revisione della LCP, il Consiglio federale ha messo in vigore una prima parte della LCP il 1º novembre 2023 e ha integrato l’OCP con disposizioni sulla regolazione proattiva
dei branchi di lupi con effetto al 1º dicembre 2023. Tali disposizioni sono valide a tempo determinato fino al 31 gennaio 2025. Il lupo continua a essere una specie protetta anche secondo la revisione della LCP. Pertanto, i Cantoni possono sopprimere interi branchi solo in casi motivati e in presenza di diversi presupposti. In particolare, i branchi devono essere responsabili di danni o rappresentare una minaccia per le persone. Il prelievo di interi branchi è inoltre vincolato alla condizione che sia superato il numero minimo di branchi di lupi in una determinata regione. In tal modo si garantisce per la prima volta una popolazione minima in virtù della quale i branchi non possono essere completamente eliminati, neppure se sono responsabili di danni o sono pericolosi per le persone. Anche l’adozione di misure ragionevolmente esigibili di protezione del bestiame continua a essere un presupposto per la regolazione proattiva. Infine, per la regolazione dei branchi di lupi continua a essere necessario il consenso della Confederazione. Secondo l’ordinanza sulla caccia, la Svizzera è suddivisa in cinque regioni: in quelle più grandi devono sempre essere presenti almeno tre branchi, mentre in quelle più piccole due. I branchi schivi, che non sono responsabili di danni e non rappresentano una minaccia per le persone, non devono essere regolati a titolo preventivo. La regolazione preventiva dovrebbe rendere di nuovo timorosi i lupi. Si può dunque ritenere che la popolazione di lupi nelle singole regioni sarà superiore al numero minimo di branchi. A ciò si aggiunge che la decisione sulla regolazione compete ai Cantoni anche in presenza dei presupposti materiali. Nel rispetto della popolazione minima, i Cantoni stabiliscono quanti branchi intendono regolare da ultimo e formulano una proposta corrispondente. Anche per questo motivo il numero effettivo di branchi può essere superiore alla popolazione minima.
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La regolazione proposta consente quindi di mantenere la popolazione di lupi in Svizzera e di ridurre nel contempo i danni. È prevedibile che anche con la regolazione proposta il numero effettivo di branchi rimarrà al di sopra della popolazione minima di 12 branchi. Con la presente revisione dell’OCP, il Consiglio federale attua tutte le disposizioni modificate della revisione del 16 dicembre 2022 della LCP. Le presenti disposizioni esecutive concernenti la revisione della LCP entreranno definitivamente in vigore il 1º febbraio 2025. L'attuazione delle presenti richieste, in caso di natura finanziaria, è soggetta a una verifica dei compiti in corso.
2 Punti essenziali del progetto
Conformemente alla legge modificata, la presente revisione dell’ordinanza si concentra essenzialmente sugli adeguamenti necessari a seguito della modifica della LCP. Il progetto definisce l’attuazione delle disposizioni legislative come segue:
- articolo 7a capoversi 1 e 2 LCP: regolazione proattiva delle colonie di stambecchi e dei branchi di lupi in autunno e in inverno da parte dei Cantoni;
- articolo 12 capoversi 4 e 4bis LCP: regolazione reattiva dei branchi di lupi che hanno causato danni durante i mesi estivi;
- articolo 12 capoverso 2 LCP: abbattimenti di singoli lupi che rappresentano una minaccia per le persone;
- articolo 12 capoversi 5–7 e articolo 13 capoversi 4 e 5 LCP: prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla selvaggina, in particolare definizione delle misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito e dai castori agli impianti infrastrutturali, nonché del risarcimento di eventuali danni. Organizzazione della protezione del bestiame con aumento della competenza dei Cantoni e semplificazione delle procedure amministrative;
- articolo 11a LCP: designazione dei corridoi faunistici d’importanza sovraregionale d’intesa con i Cantoni e regolamentazione per il mantenimento della loro funzionalità, inclusa la regolamentazione in materia di erogazione dei corrispondenti aiuti finanziari della Confederazione;
- articolo 11 capoverso 6 LCP: regolamentazione in materia di erogazione degli aiuti finanziari della Confederazione per la promozione degli spazi vitali nelle bandite di caccia e nelle riserve d’importanza nazionale e internazionale d’uccelli acquatici e migratori;
- articolo 3 capoverso 1 e articolo 8 LCP: considerazione da parte dei Cantoni delle esigenze di protezione degli animali e di salute degli animali durante la caccia, in particolare durante il recupero di selvaggina ferita e nella prevenzione di incidenti tra selvaggina e recinzioni agricole;
- articolo 14 capoversi 1, 4 e 4bis LCP: istituzione di un centro di consulenza a sostegno delle autorità di Confederazione e Cantoni per la risoluzione di conflitti con la selvaggina.
3 Rapporto con il diritto internazionale
Per la regolamentazione della protezione e dell’utilizzo a scopo venatorio di mammiferi e uccelli selvatici in Svizzera, fanno stato le seguenti convenzioni internazionali: la Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi (Convenzione di Berna; RS 0.455), la Convenzione del 23 giugno 1979 sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Convenzione di Bonn; RS 0.451.46), l’Accordo del 15 agosto 1996 sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia (AEWA;
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RS 0.451.47) e la Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453). Poiché la Svizzera ha ratificato tutte queste convenzioni, le loro disposizioni sono per essa giuridicamente vincolanti. In particolare, devono essere attuate nel diritto internazionale le disposizioni della Convenzione di Berna in materia di regolazione degli effettivi dei branchi di lupi e di ausili e armi vietati per la caccia, nonché la raccomandazione dell’AEWA concernente il divieto di munizioni per la caccia contenenti piombo. Regolazione dei lupi e Convenzione di Berna: Il lupo figura nell’allegato II della Convenzione di Berna come specie faunistica assolutamente protetta. Gli Stati contraenti sono tenuti ad adottare opportuni provvedimenti legislativi e amministrativo-organizzativi per garantire la conservazione delle specie enumerate all’allegato II. La protezione delle specie elencate all’allegato II, tuttavia, non va intesa in senso assoluto. In determinate situazioni, infatti, l’articolo 9 della Convenzione ammette una serie di deroghe, in particolare nell’interesse della sicurezza pubblica e al fine di prevenire danni importanti, in mancanza di altre soluzioni soddisfacenti. La risoluzione 2 attua l’articolo 9 della Convenzione di Berna stabilendo che non è necessario che il danno si sia verificato per poter disporre provvedimenti contro le specie di cui all’allegato II. Tali interventi sono pertanto consentiti anche al fine di prevenire situazioni di minaccia o danni importanti. Alla luce di ciò, la nuova regolamentazione per la presente ordinanza in materia di regolazione delle popolazioni di lupi e abbattimento di singoli esemplari che hanno provocato danni è conforme alle disposizioni della Convenzione di Berna. All’articolo 9 la Convenzione di Berna stabilisce inoltre che gli eventuali provvedimenti legittimi contro esemplari protetti non devono nuocere alla popolazione della specie interessata. Nell’ambito dell’approvazione delle domande di regolazione dei Cantoni, l’UFAM ha verificato la corretta applicazione delle disposizioni e il rispetto della Convenzione di Berna.
4 Commento alle singole disposizioni
Art. 1a Recupero di selvaggina ferita L’articolo 1a incarica i Cantoni di provvedere affinché le persone autorizzate alla caccia e le autorità di polizia ricevano sostegno nel recupero tempestivo e a regola d’arte della selvaggina della selvaggina rimasta ferita durante la caccia o in incidenti stradali. L’obbligo di recupero della selvaggina rimasta ferita durante la caccia deriva dall’articolo 8 capoverso 1 LCP, mentre l’obbligo di recupero della selvaggina rimasta ferita in incidenti stradali si desume dall’articolo 4 capoverso 2 LPAn. Con l’espressione «recupero tempestivo e a regola d’arte» s’intendono la ricerca e l’eventuale abbattimento di emergenza di selvaggina ferita da parte di una coppia addetta al recupero (composta da un cane qualificato e idoneo per il relativo impiego e dal suo conduttore armato e autorizzato alla caccia) secondo le regole della prassi venatoria. Solo pochissimi cacciatori dispongono però di un cane da caccia adeguatamente addestrato e qualificato e sono pertanto in grado di effettuare autonomamente un simile recupero. Per le autorità di polizia si pone la stessa sfida con la selvaggina rimasta ferita in incidenti stradali. Con l’articolo 1a si garantisce che le persone autorizzate alla caccia e le autorità di polizia ricevano sostegno. Tale sostegno può assumere per esempio la forma di un’«organizzazione di recupero» con una centrale di segnalazione in grado di mobilitare e assegnare tempestivamente le coppie idonee. È a discrezione dei Cantoni gestire tale centrale autonomamente o in collaborazione con i Cantoni limitrofi, oppure avviare una cooperazione con le associazioni cantonali di caccia o dei cani da caccia o con le società venatorie cantonali di caccia in riserva. Poiché la selvaggina ferita non conosce confini cantonali, si raccomanda ai Cantoni di provvedere nel diritto cantonale affinché i recuperi non siano inutilmente ostacolati o resi addirittura impossibili dai confini amministrativi. In particolare, nei Cantoni con sistema di caccia in riserva, il responsabile dell’operazione deve poter proseguire un recupero avviato in
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una riserva di caccia limitrofa, previa comunicazione alla stessa, come anche procedere all’eventuale abbattimento dell’animale ferito.
Art. 4 Regolazione degli effettivi di specie protette La frase introduttiva aggiunta al capoverso 1 chiarisce che la disposizione si applica soltanto alla regolazione reattiva (ossia secondo l’art. 12 cpv. 4 LCP). La regolazione proattiva (ossia secondo l’art. 7a) è disciplinata agli articoli 4a e 4b. Le lettere a e b del capoverso 1 vengono abrogate. Le lettere a e b trovano la loro base legale nell’articolo 7 capoverso 2 LCP, che è stato tuttavia abrogato con decisione dell’Assemblea federale del 16 dicembre 2022. Venuta meno la base giuridica, anche le lettere a e b devono essere abrogate. Il capoverso 4 viene abrogato. D’ora in avanti la regolazione dello stambecco viene disciplinata all’articolo 4a e non più in un’ordinanza separata. Di conseguenza viene abrogata anche l’ordinanza del 30 aprile 1990 sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES; RS 922.27) (v. in merito Modifica di altri normativi, n. IV).
L’articolo 4bis sulla «regolazione del lupo» viene abrogato. Tale tematica è ora regolamentata nell’articolo 4b.
A seguito della nuova numerazione, il contenuto dell’articolo 4ter viene spostato nell’articolo 4e e l’attuale articolo 4ter viene abrogato.
Art. 4a Regolazione dello stambecco L’ordinanza sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES; RS 922.27) viene abrogata e sostituita dall’articolo 4a. I contenuti di questo articolo si rifanno per buona parte a quanto disciplinato sinora dall’ORES. Come attualmente, l’attività venatoria volta a regolare la popolazione di stambecchi protetti dev’essere finalizzata a impedire preventivamente (ossia proattivamente) i danni, prima che questi si verifichino. In un’ottica di semplificazione amministrativa si rinuncia al resoconto dettagliato dei Cantoni sugli effettivi di stambecchi di cui al primo capoverso dell’ORES e si effettua soltanto una semplice notifica nel quadro della statistica federale della caccia (art. 16 OCP). Capoverso 1: gli stambecchi vivono in popolazioni spesso ben differenziate a livello territoriale (colonie di stambecchi), tanto da non avere pressoché scambi tra loro. Un’eventuale regolazione degli effettivi si riferisce pertanto sempre a colonie chiaramente identificabili. Secondo l’articolo 7a capoverso 1 LCP, l’attività venatoria volta a regolare singole colonie di stambecchi necessita del preventivo consenso dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Pertanto spetta ora ai Cantoni decidere in merito alla regolazione delle colonie di stambecchi. Al fine di semplificare le procedure amministrative, sono ammesse decisioni cantonali collettive per tutte le colonie di stambecchi di un Cantone per un periodo massimo di quattro anni (v. cpv. 5). Capoverso 2: i Cantoni presentano domanda di regolazione delle loro colonie di stambecchi all’UFAM. La domanda deve contenere i seguenti dati: lettera a: indicazione degli effettivi di ciascuna colonia, suddivisi nelle medesime classi d’età e di sesso. In questo modo si garantisce che le serie di dati relativi a tutte le colonie rimangano
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confrontabili tra loro, consentendo una ricostruzione temporale ininterrotta dei dati per ciascuna colonia. La lettera b impone ai Cantoni l’obbligo di motivare nella loro domanda la regolazione prevista degli effettivi. Come motivazione possono essere indicati sia i potenziali danni allo spazio vitale (ossia al bosco o ad aree agricole) sia la potenziale concorrenza con altre specie selvatiche o con stambecchi della medesima colonia. Lettere c e d: i Cantoni specificano, oltre al tipo di misure previste, anche la popolazione finale auspicata per ciascuna colonia. Questi dati consentono all’UFAM di verificare, ai fini dell’autorizzazione rilasciata per un periodo massimo di quattro anni, se con la regolazione prevista si riesca a ottimizzare la crescita della colonia e allo stesso tempo minimizzare i danni. Capoverso 3: i provvedimenti di regolazione mediante attività venatoria non devono mettere a rischio la struttura naturale di una popolazione di stambecchi (sesso ed età). In particolare, i Cantoni sono tenuti a pianificare gli interventi in modo da non abbattere troppi esemplari maschi e da garantire che, all’interno della popolazione maschile, vi sia un numero sufficiente di maschi più anziani che siano in grado di generare la maggior parte della progenie e che, come tali, risultino essere i più produttivi e di maggior pregio. Con la specifica che almeno la metà degli animali abbattuti dev’essere di sesso femminile, si raggiunge lo scopo di ottenere in linea di principio una regolazione, ossia un adeguamento numerico della popolazione all’obiettivo prestabilito. Qualora sia necessaria una riduzione più drastica dell’effettivo, il Cantone deve aumentare la quota di femmine da abbattere a oltre il 50 per cento. Capoverso 4: come attualmente, i Cantoni sono tenuti a coordinare tra loro sia il rilevamento degli effettivi che gli interventi venatori di regolazione delle colonie di stambecchi. Se queste ultime si estendono su più Paesi, occorrerebbe possibilmente mirare a un coordinamento internazionale. Capoverso 5: d’ora in avanti l’UFAM potrà rilasciare l’autorizzazione al piano di regolazione cantonale per un periodo massimo di quattro anni, anziché di anno in anno come previsto sinora per l’approvazione della pianificazione cantonale degli abbattimenti. Ciò consentirà di
ridurre l’onere amministrativo a carico di Confederazione e Cantoni. Questa periodicità quadriennale verrà possibilmente sincronizzata con il periodo di validità degli Accordi programmatici NPC. I parametri di abbattimento potranno e dovranno anche essere corretti a cadenza annuale. Nello specifico, qualora si verifichino eventi naturali all’interno delle colonie di stambecchi (p. es. moria invernale o epizoozie) i Cantoni sono esortati a ridurre opportunamente o sospendere del tutto gli abbattimenti richiesti nell’arco di tempo autorizzato.
Art. 4b Regolazione del lupo secondo l’articolo 7a capoverso 1 lettera b LCP Questo articolo disciplina l’attuazione dell’articolo 7a LCP rispetto alla possibilità di regolazione proattiva delle popolazioni di lupi da parte dei Cantoni. Lo scopo è consentire a questi ultimi di regolare a priori le popolazioni di lupi al fine di prevenire danni e conflitti, anziché a posteriori dopo che danni o conflitti si sono già verificati. Gli obiettivi sono far sì che nelle regioni vi sia una popolazione di lupi adeguata, che le dimensioni dei branchi siano adeguate e che i lupi manifestino un comportamento quanto più schivo possibile nei confronti di esseri umani e animali da reddito. Come recita l’articolo 7a LCP, la regolazione proattiva non deve mettere in pericolo la popolazione di lupi, come peraltro prevede il mandato costituzionale (art. 78 cpv. 4 e art. 79 Cost.; RS 101).
Gli interventi richiedono la previa autorizzazione dell’UFAM, che verifica se sono soddisfatti i requisiti per una regolazione proattiva. L’articolo 7a LCP indica esplicitamente che la regolazione dev’essere necessaria per impedire il verificarsi di un danno, sempre che ciò non possa essere raggiunto mediante misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili. Il legislatore esprime dunque chiaramente che, anche nel caso della regolazione proattiva del lupo, si deve presupporre come mezzo meno invasivo la preventiva adozione di provvedimenti
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ragionevolmente esigibili volti a impedire danni agli animali da reddito. Il danno, tuttavia, non deve essersi necessariamente già verificato, come invece prevede la regolazione reattiva delle popolazioni ex articolo 12 capoverso 4, bensì è sufficiente che il suo verificarsi possa essere previsto con ragionevole certezza. Analogamente, si tratta ora di prevenire un danno e non più un grande danno. La motivazione è da ricercarsi anche nelle esperienze degli ultimi anni, dalle quali emerge che con le sole misure di protezione del bestiame si possono ridurre, ma non impedire del tutto, gli attacchi e le predazioni da parte dei lupi. Nonostante la regolazione preventiva, il lupo rimane una specie protetta. L’ordinanza garantisce che venga mantenuta la presenza di una popolazione minima di 12 branchi in Svizzera. Il Consiglio federale ritiene inoltre che grazie alla regolazione preventiva i lupi torneranno a essere più diffidenti. Il numero effettivo di branchi potrebbe così collocarsi al di sopra della popolazione minima di 12 branchi. Il capoverso 1 stabilisce che la regolazione proattiva delle popolazioni di lupi debba avvenire attraverso interventi sui branchi, essendo questi ultimi determinanti per l’evoluzione degli effettivi della specie. Per branchi di lupi s’intendono i nuclei familiari composti da entrambi i genitori, accompagnati dai rispettivi giovani lupi nati nell’anno in corso o in alcuni casi negli anni precedenti. Nel corso del loro primo anno di vita i giovani lupi sono parte integrante del branco, dopodiché la maggior parte dei giovani animali si stacca; soltanto alcuni esemplari continuano a farne parte come lupi adulti (di età superiore a un anno), occupandosi negli anni a venire, come aiutanti, dell’allevamento dei piccoli nati dai loro genitori. La riproduzione all’interno del branco avviene generalmente tutti gli anni, ma anche negli anni in cui non si verifica, la coppia di genitori e alcuni giovani esemplari nati gli anni precedenti rimangono insieme e continuano a vivere in branco. La regolazione dei branchi di lupi è soggetta a previa autorizzazione dell’UFAM. Quest’ultimo analizza le dimensioni della popolazione e verifica la necessità e la legittimità dell’intervento per ogni singolo branco. Come specificato nella frase introduttiva di questo capoverso, spetta
ai Cantoni decidere in merito alla regolazione di un branco. Per semplificare le procedure amministrative, i Cantoni possono emanare un’unica decisione collettiva a livello cantonale per tutti i branchi oggetto di regolazione nel corso del periodo successivo. Il capoverso 2 specifica i requisiti, in termini di contenuto, che devono soddisfare le domande di regolazione dei branchi trasmesse dai Cantoni all’UFAM ai fini della sua autorizzazione. Lettera a: i Cantoni devono comunicare all’UFAM l’evoluzione della popolazione di lupi sul loro territorio. Numero 1: va indicato il numero di branchi e di coppie di lupi stanziali. In genere occorre anche prevedere che questi nuclei si riprodurranno nel corso dell’anno. Gli esemplari singoli sono invece difficili da rilevare, soprattutto se in movimento, per cui solitamente non è possibile indicare un dato preciso. Per i branchi e le coppie di lupi, inoltre, è necessario tracciare a grandi linee su una cartina il loro areale di attività, essendo particolarmente importante circoscriverli rispetto a branchi e coppie eventualmente presenti nelle vicinanze. Le cartine degli areali di attività sono utili anche a indicare l’appartenenza dei branchi e delle coppie di lupi alle cinque regioni riportate all’allegato 3. Numero 2: per ogni branco va specificata la composizione attuale, in particolare anche il numero di giovani animali nati nell’anno precedente e, se già noto, anche nell’anno in corso. Numero 3: per i singoli branchi, i Cantoni indicano se negli ultimi dodici mesi ci sono stati casi di abbattimento su ordine ufficiale o di inselvatichimento, dal momento che questi lupi vanno computati nella percentuale di abbattimento (v. cpv. 4). La lettera b stabilisce l’obbligo per i Cantoni di motivare la regolazione, ossia di spiegare la ragione per cui è necessaria. Le possibili motivazioni sono: il numero 1 consente la regolazione al fine di prevenire danni ad animali da reddito in aziende agricole presso le quali sono attuate le misure di protezione del bestiame prescritte dal Cantone e ritenute ragionevoli ai sensi dell’articolo 10c. Non sarebbe invece una motivazione legittima per l’abbattimento di un lupo
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la protezione di animali da reddito per i quali non sono state adottate misure di protezione ragionevoli, nonostante fossero state possibili. Resta salvo, inoltre, l’articolo 11 capoverso 5 LCP, che vieta la regolazione del lupo all’interno di bandite federali. Il numero 2 consente di prevenire situazioni di minaccia per l’uomo a causa dei lupi. Il numero 3 consente la regolazione al fine di prevenire una riduzione eccessiva della popolazione regionale di artiodattili selvatici ad opera del lupo. L’obiettivo in tal caso è far sì che il Cantone, quale titolare del diritto di utilizzazione della selvaggina (regalia della caccia), possa continuare a disporre di un effettivo di fauna selvatica adeguato a livello regionale da destinare alla pratica venatoria ed evitare che tale effettivo subisca una riduzione eccessiva a causa dei lupi. La disposizione prevede tuttavia una restrizione che attua la volontà del legislatore. La regolazione ai sensi di questo numero non è consentita al Cantone finché la popolazione di artiodattili selvatici all’interno dell’areale di attività del branco è tale che la brucatura a scapito del ringiovanimento del bosco impone al Cantone di adottare piani di gestione del bosco e della selvaggina ai sensi dell’articolo 31 dell’ordinanza sulle foreste. Per tutelare gli alberi giovani dalla brucatura da parte degli artiodattili, questi piani contengono interventi di carattere venatorio volti a ridurre la popolazione regionale di questa specie. Ne consegue che, in questi casi, l’ulteriore impatto del lupo sulla riduzione degli effettivi di artiodattili è assolutamente auspicato, per cui non ci sarebbe alcun motivo di regolare la popolazione di lupi. Lettera c: i lupi sono animali estremamente mobili con ampi areali di attività, per cui i territori dei branchi o delle coppie di lupi si estendono spesso oltre i confini amministrativi. Per tale motivo, i Cantoni all’interno di una delle regioni di cui all’allegato 3 devono discutere preventivamente sia della popolazione di lupi che delle misure da adottare a livello cantonale (v. cpv. 6). Il capoverso 3 definisce le condizioni da rispettare in fase di regolazione. Tutti i criteri di cui all’articolo 7a capoverso 2 devono essere soddisfatti per poter ottenere l’autorizzazione a intervenire su un branco. In particolare le misure non devono mettere in pericolo la popolazione
di lupi (ai sensi degli art. 78 cpv. 4 e 79 Cost. e degli art. 1 cpv. 1, 2 e 7a LCP) e la regolazione dev’essere necessaria per uno dei tre motivi elencati al capoverso 2 lettera b. In tale contesto occorre distinguere tra interventi di regolazione secondo le lettere a e b (eliminazione dei giovani esemplari, detta anche regolazione di base) e interventi di regolazione secondo la lettera c (soppressione di interi branchi).
Lettere a e b: la regolazione di base di cui a queste due lettere consente di prelevare una determinata percentuale per branco dei giovani nati durante l’anno. I Cantoni possono effettuare tale intervento a partire dal primo branco di lupi in una regione. In presenza di un solo branco per regione, non si deve abbattere più della metà dei giovani lupi nati quello stesso anno (giovani animali). Nel momento in cui in una data regione vivono più branchi, per ognuno di essi è possibile abbattere al massimo due terzi dei giovani lupi nati nello stesso anno (giovani animali). Il branco come unità riproduttiva non deve però essere distrutto e in particolare devono essere protetti entrambi i genitori. Con questi provvedimenti, l’evoluzione dell’effettivo di lupi e quindi anche l’andamento dei danni ad animali da reddito nel complesso, come pure nell’areale di attività del branco, vengono frenati ma non impediti. Inoltre, per effetto degli abbattimenti mirati, i genitori imparano a evitare l’uomo o gli animali da reddito, trasmettendo così tale comportamento ai giovani animali sopravvissuti. Per tale motivo, la regolazione di base è ammessa su ogni branco di lupi, indipendentemente dal raggiungimento della popolazione minima in una regione di cui all’allegato 3.
Lettera c: diversamente dalla regolazione di base (lett. a e b), l’eliminazione di un intero branco secondo la lettera c è consentita solo se in una regione di cui all’allegato 3 viene superata la popolazione minima. Secondo la Convenzione di Berna, l’eliminazione dell’intero branco è intesa come ultima ratio e soggiace dunque a requisiti più severi rispetto a una regolazione dei giovani animali secondo le lettere a e b. Tali interventi sono volti a limitare la popolazione di lupi in una regione a un livello sostenibile per l’agricoltura e a eliminare i branchi «con comportamenti anomali» che negli ultimi 12 mesi hanno aggirato misure concrete di
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protezione del bestiame o hanno sviluppato un «comportamento critico» nei confronti dell’uomo e dei cani da compagnia. Un’altra situazione ipotizzabile è che il branco abbia iniziato a specializzarsi nella predazione di capi della specie bovina o equina. Tale comportamento viene messo in pratica dai genitori e quindi trasmesso alla progenie. Con l’eliminazione di questi branchi s’intende evitare che un siffatto comportamento possa consolidarsi nella popolazione di lupi. Nel complesso, gli interventi secondo la lettera c non devono però far sì che la popolazione in una regione di cui all’allegato 3 scenda sotto la popolazione minima pari a due o tre branchi per regione. A tale scopo il Consiglio federale ha definito una popolazione minima di 12 branchi per tutta la Svizzera, distribuiti tra cinque regioni in funzione della rispettiva superficie. Tali direttive tengono conto della crescita esponenziale della popolazione di lupi nel nostro Paese e del tendenziale aumento del numero di predazioni di animali da reddito. Esse consentono di mantenere la popolazione di lupi in Svizzera e di ridurre nel contempo i danni.
La popolazione minima di branchi per regione, definita all’allegato 3, serve a garantire la distribuzione delle popolazioni di lupi sul territorio nazionale. La popolazione minima è pari a tre branchi per le regioni più grandi (oltre 10 000 km2) e a due branchi per le regioni più piccole (meno di 10 000 km2). Le cinque regioni della Svizzera sono indicate all’allegato 3: nelle due regioni «Alpi nordoccidentali» e «Svizzera sudorientale» il valore soglia calcolato in base alla loro superficie (senza considerare insediamenti e laghi) è pari a tre branchi, nelle tre regioni «Giura», «Svizzera nordorientale» e «Svizzera centrale» a due branchi. Nella valutazione delle domande di regolazione cantonali, l’UFAM applica il principio dell’equa distribuzione anche all’interno di una regione. In caso di regolazione è consentito eliminare completamente anche i branchi che non si riproducono nel corso dell’anno.
Capoverso 4: è considerato particolarmente dannoso un genitore che si è specializzato nella predazione di bovini, equini e camelidi del nuovo mondo. Il capoverso 4 consente di abbattere anche un genitore che provoca danni, se la regolazione avviene in linea di principio attraverso l’abbattimento di giovani animali (secondo il cpv. 3 lett. a e b) e se non deve essere abbattuto l’intero branco o se detto abbattimento non è motivabile. Il Cantone fornisce a posteriori con strumenti adeguati la prova del genitore che provoca danni. Capoverso 5: nella quota di abbattimento dei branchi vanno computati i lupi che, nell’arco di un anno, si sono inselvatichiti o sono stati abbattuti con un’autorizzazione delle autorità, sia che si tratti dell’abbattimento di un singolo esemplare pericoloso (art. 9ter) o di interventi di regolazione effettuati sui lupi dannosi di un branco nell’ambito della regolazione reattiva secondo l’articolo 12 capoverso 4bis LCP (art. 4c). Non vanno computati invece gli esemplari trovati morti per altre ragioni. Capoverso 6: le condizioni di cui al capoverso 6 servono a far sì che, attraverso abbattimenti mirati, gli esemplari di un branco diventino e rimangano schivi. I lupi, infatti, attaccano soprattutto le prede, per cui il rischio che possano ferirsi durante la caccia a causa del comportamento difensivo dell’animale predato (in particolare colpi sferrati con gli zoccoli e con le corna) è ridotto. Tra gli animali selvatici prediligono pertanto esemplari giovani o deboli e in età avanzata, mentre tra gli animali da reddito come ovini o caprini preferiscono predare gli esemplari più piccoli e mansueti. Per ottenere l’effetto desiderato, il capoverso 6 impone ai Cantoni di effettuare gli abbattimenti dei lupi in situazioni che possano fungere da insegnamento per gli altri esemplari. Nello spirito di questa disposizione il Cantone aumenta in modo mirato il rischio per i lupi (p. es. in prossimità di greggi e mandrie di animali protetti o di insediamenti), in modo tale che l’animale impari a evitare questi luoghi e queste circostanze e in futuro se ne tenga quanto più possibile alla larga. L’adozione di misure di protezione del bestiame e l’eventuale abbattimento di lupi in loro prossimità sono pertanto da considerare un binomio inscindibile. Le esperienze degli ultimi anni nei Cantoni mostrano come un branco che
rimane schivo causi molti meno problemi rispetto ai lupi solitari vaganti. Un rischio particolare per la predazione del bestiame di piccola taglia è rappresentato dai lupi solitari o dai giovani esemplari ancora inesperti nella caccia e i cui genitori sono stati abbattuti. Se, tuttavia, la
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regolazione viene effettuata proattivamente allo scopo di mantenere un effettivo di fauna selvatica adeguato a livello regionale, come previsto al capoverso 3 lettera c, i lupi possono essere abbattuti in tutto il loro areale di attività e non soltanto nei pressi di greggi e mandrie di animali da reddito e di insediamenti, non trattandosi di interventi che devono avere un effetto educativo. Per evitare di eliminare per errore i genitori, si consiglia di iniziare il prima possibile con la regolazione proattiva dei branchi a partire da settembre/ottobre, quando gli esemplari giovani sono ancora facilmente distinguibili dagli adulti. Se invece dev’essere eliminato l’intero branco, non è più fondamentale differenziare i piccoli dai loro genitori, per cui si può iniziare a intervenire anche dopo la prima neve. A quel punto è più facile avvistare i lupi seguendone le tracce, per poi abbatterli con appostamenti fissi. Il capoverso 7 impone ai Cantoni l’obbligo di coordinarsi all’interno della rispettiva regione di cui all’allegato 3. Si tratta sia di esaminare congiuntamente i rilevamenti delle popolazioni che di coordinare le misure previste. In casi eccezionali può anche essere necessario concertarsi con una regione vicina. La disposizione di questo capoverso è legata direttamente a quella del capoverso successivo. Capoverso 8: l’UFAM rilascia la sua autorizzazione ai Cantoni per la durata di un anno o di un periodo di regolazione. Al fine di ottimizzare l’iter burocratico, i Cantoni interessati devono coordinare le domande tra loro (v. cpv. 7) onde consentire all’UFAM di verificarle in maniera ordinata. I Cantoni sono altresì tenuti a trasmettere le domande all’UFAM il prima possibile, differenziandole per regione (a cui appartiene il Cantone secondo l’all. 3) e per branco. Ai fini del coordinamento intercantonale, l’UFAM provvede dunque a esaminare tali domande per regione insieme ai Cantoni interessati, verificando la popolazione di lupi presente nella regione e la sua distribuzione a livello territoriale, l’adempimento dei presupposti per una regolazione, le quote di abbattimento consentite e l’eventuale eliminazione di determinati branchi. Nelle sue decisioni sulle singole domande dei Cantoni, l’UFAM tiene conto dell’esito di questo coordinamento intercantonale, considerando in particolare l’entità del potenziale danno nei
diversi territori battuti dai branchi, nonché la distribuzione favorevole e uniforme dei branchi all’interno delle singole regioni e della Svizzera in generale.
Art. 4c Regolazione del lupo secondo l’articolo 12 capoverso 4bis della legge sulla caccia Come stabilito all’articolo 7a LCP, il periodo di regolazione proattiva dei branchi di lupi inizia il 1º settembre e dura fino al 31 gennaio. La regolazione proattiva è possibile dunque solo al termine dell’estivazione. Il nuovo articolo 12 capoverso 4bis LCP consente tuttavia ai Cantoni, in determinate condizioni e previo consenso dell’UFAM, di regolare già durante l’estate (dal 1º giugno al 31 agosto) gli eventuali branchi che hanno causato danni (regolazione reattiva). Questo per garantire la protezione del bestiame durante il periodo di estivazione, che di solito inizia alla fine di maggio, se le misure di protezione ragionevoli non sono sufficienti. Tale regolazione può essere necessaria, secondo la disposizione di legge, soprattutto per contenere sin dall’inizio quei branchi che si specializzano nella predazione particolarmente problematica di grandi animali da reddito come bovini, equini e camelidi del nuovo mondo. In tale ottica l’articolo 12 capoverso 4bis LCP disciplina la regolazione reattiva dei branchi a titolo di legislazione speciale (lex specialis) in aggiunta all’articolo 12 capoverso 4 LCP. Il capoverso 1 precisa il danno ai sensi dell’articolo 12 capoverso 4bis LCP. La regolazione reattiva dovrebbe rimanere possibile quando viene raggiunta una soglia di danno di 8 animali da reddito (ovini e caprini) uccisi, a condizione che il danno si sia verificato durante l’attuale periodo di estivazione e che gli animali siano stati protetti mediante misure ragionevoli di protezione del bestiame. Per danno ai sensi dell’articolo 12 capoverso 4bis LCP s’intende inoltre l’uccisione o il ferimento grave di un animale da reddito della specie bovina o equina o di camelidi del nuovo mondo, a condizione che siano state adottate le misure ragionevoli di protezione del bestiame secondo
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l’articolo 10c capoverso 1 lettera b o c. Sono considerati uccisi anche gli animali da reddito che sono stati feriti dal lupo in maniera così grave da dover essere abbattuti d’urgenza, o quelli che necessitano di un trattamento veterinario prolungato, ma che grazie alle cure tornano in salute. Non si considerano ferite gravi, per esempio, graffi o morsi superficiali ed escoriazioni cutanee guaribili con una semplice cura delle ferite, eventualmente accompagnata dalla somministrazione di antibiotici prescritti dal veterinario. Ai sensi del capoverso 2 la regolazione avviene con l’abbattimento di al massimo due terzi dei giovani animali nati nell’anno della regolazione. Ovviamente, a partire dal 1º settembre un branco di questo tipo può essere ulteriormente regolato o anche eliminato del tutto, previa autorizzazione, nell’ambito della regolazione proattiva di cui all’articolo 4b. Ai sensi del capoverso 3 l’abbattimento degli animali giovani deve avvenire in prossimità del gregge o della mandria da cui proviene il bestiame predato, così da ottenere il giusto effetto educativo, per esempio evitare di avvicinarsi a bovini ed equini. Ai sensi del capoverso 4, per le domande rivolte dai Cantoni all’UFAM si applicano i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 2.
Art. 4d Aiuti finanziari per la gestione dei lupi secondo l’articolo 7a capoverso 1 della legge sulla caccia L’esecuzione della LCP ricade sotto la responsabilità dei Cantoni (art. 25 cpv. 1 LCP). La revisione della LCP prevede che la Confederazione sostenga i Cantoni con aiuti finanziari nell’ambito della regolazione di stambecchi e lupi (art. 7a cpv. 3 LCP). Il Consiglio federale ritiene che tale sostegno sia particolarmente necessario nel caso dei lupi, mentre rinuncia a un contributo per gli stambecchi, non essendo stato raggiunto un accordo al riguardo in Parlamento. La Confederazione eroga quindi ai Cantoni, sulla base di accordi programmatici, aiuti finanziari globali per la sorveglianza e l’attuazione di misure per la gestione del lupo. Capoverso 1: per poter calcolare in modo obiettivo gli aiuti finanziari per singolo Cantone, il capoverso 1 stabilisce il parametro di riferimento, vale a dire il numero di branchi di lupi per Cantone. Poiché la popolazione di lupi può variare sensibilmente di anno in anno, a causa degli interventi di cui all’articolo 4b capoverso 3, il contributo sotto forma di aiuti finanziari ai Cantoni, definito negli accordi programmatici, viene adeguato su base annua. Come base si utilizza la stima annua della popolazione di lupi effettuata dall’UFAM e dai Cantoni secondo l’articolo 4b capoverso 2. Il capoverso 2 definisce gli aiuti finanziari della Confederazione ai Cantoni come importo massimo per branco. Il contributo federale per branco è definito di volta in volta negli accordi programmatici con i Cantoni, tenendo conto dei costi dei Cantoni e della situazione di bilancio della Confederazione. L’importo complessivo erogato ai Cantoni è stabilito sulla base della popolazione effettiva di lupi in un determinato anno.
L’articolo 4e riprende ai capoversi 1–3, senza modifiche, le disposizioni del precedente articolo 4ter OCP. Al capoverso 4 il verbo «designare» è sostituito da «rappresentare». La modifica del verbo crea una chiara interpretazione giuridica, in quanto «designare» può essere inteso anche nel senso di «stabilire» (v. art. 4e cpv. 2). L’Ufficio federale di topografia è però l’unico soggetto incaricato di riprodurre, o appunto rappresentare, i percorsi consentiti sulle carte geografiche con percorsi per gli sport sulla neve.
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Art. 6 cpv. 2, terzo periodo Nel capoverso 2 viene aggiunto un terzo periodo relativo al trattamento veterinario d’emergenza di animali selvatici feriti. Questa nuova regolamentazione risponde a un’esigenza emersa nella prassi d’esecuzione e crea certezza del diritto per il personale veterinario. Capita di frequente che i veterinari in libera professione debbano intervenire su selvaggina bisognosa di cure, rinvenuta da privati nella natura. Tale situazione li pone dinanzi a un dilemma: il trattamento veterinario presuppone infatti un’autorizzazione cantonale, che però difficilmente può essere ottenuta nei tempi richiesti, e d’altro canto il mancato intervento dà luogo a un conflitto etico. È quindi comprensibile che i veterinari curino spesso gli animali feriti senza autorizzazione. Con la presente integrazione del capoverso si garantisce a livello giuridico che i veterinari in libera professione possano sottoporre tali animali a un primo trattamento anche senza autorizzazione, a condizione che questi siano poi consegnati a un centro di assistenza riconosciuto, vengano nuovamente rilasciati nel luogo del ritrovamento o siano sottoposti a eutanasia. L’uso delle espressioni «primo trattamento» e «poi» chiarisce che non deve trattarsi di cure a lungo termine. Per contro, il veterinario deve poter coprire un fine settimana o una settimana di vacanza se in quel momento non vi è alcuna istituzione competente raggiungibile.
Art. 7 cpv. 1, secondo periodo Nell’articolo 7 è disciplinato il «divieto di commercio» di animali appartenenti a specie protette. In seguito all’abrogazione dell’ORES dev’essere stralciato anche il relativo rimando nel capoverso 1. Il capoverso viene ora sistematicamente strutturato in modo più comprensibile. Le deroghe al divieto di commercio sono elencate alle lettere a e b. La lettera a riprende la deroga già prevista nell’attuale capoverso 1 per la selvaggina nata in cattività e per la quale esiste un attestato di allevamento oppure che è adeguatamente contrassegnata. La lettera b introduce invece, conformemente alle attuali previsioni dell’ORES, una deroga per gli animali selvatici catturati nell’ambito di progetti di reinsediamento secondo l’articolo 8 OCP. Con questa nuova disposizione vengono inoltre presi in considerazione, in aggiunta agli stambecchi, anche altri animali protetti. È questo il caso della lince, la cui diffusione e tutela dipendono anche da progetti ufficiali di reinsediamento.
L’articolo 8bis viene spostato nell’articolo 8a.
L’articolo 8a riprende senza modifiche le disposizioni del precedente articolo 8bis.
Art. 8b Utilizzo di droni per il salvataggio di caprioli Spesso, in primavera, le femmine di capriolo nascondono i loro piccoli appena nati nella folta vegetazione, anche nei prati da sfalcio, e tornano ad allattarli più volte al giorno per brevi periodi. Questi cuccioli sono quindi esposti alla minaccia di essere gravemente feriti o uccisi dalle falciatrici degli agricoltori. Da tempo, i cacciatori si adoperano per salvarli. L’ulteriore sviluppo di droni e termocamere consente ora di individuare in modo efficiente per via aerea i piccoli nascosti, così da poterli localizzare con precisione, catturarli e rimuoverli dalla zona di pericolo della falciatrice. Il prelievo temporaneo dei cuccioli è da intendersi come cattura. I droni rappresentano
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un’importante fonte di disturbo per la selvaggina. Per ridurre al minimo l’interferenza dell’uomo, i Cantoni regolamentano i requisiti per l’impiego di droni da parte di persone esperte per salvare i caprioli appena nati dalle falciatrici. Tale competenza riguarda sia il comando dei droni sia il «prelievo» dei cuccioli.
Sezione 2a Corridoi faunistici La nuova regolamentazione dei corridoi faunistici d’importanza sovraregionale si estende su diversi articoli dell’ordinanza. Poiché gli articoli 8c–e sono tematicamente affini, viene inserita una nuova sezione 2a dal titolo «Corridoi faunistici».
Art. 8c Inventario dei corridoi faunistici d’importanza sovraregionale Nell’ambito della procedura di consultazione, i Cantoni sono invitati a esprimersi in merito ai corridoi faunistici d’importanza sovraregionale nel loro territorio. Le popolazioni di selvaggina dotate di una lunga capacità di sopravvivenza necessitano di uno scambio di individui tra parti della popolazione. Per questo hanno bisogno di assi di interconnessione tra i loro spazi vitali essenziali. La crescente frammentazione del paesaggio causata dalle infrastrutture dell’uomo limita la diffusione della selvaggina e ostacola le migrazioni stagionali. I corridoi faunistici sono componenti degli assi di interconnessione tra gli spazi vitali essenziali limitati lateralmente in modo permanente da elementi naturali o antropici o da zone intensamente sfruttate. I corridoi faunistici d’importanza sovraregionale sono stati definiti per la prima volta nel 2001 insieme ai Cantoni e pubblicati nella pubblicazione dell’UFAM «Korridore für Wildtiere in der Schweiz» (non disponibile in italiano). Un primo aggiornamento è avvenuto in collaborazione con i Cantoni nel 2011, mentre nel 2020 ha avuto luogo una rielaborazione nel quadro del piano d’azione Strategia Biodiversità Svizzera (PA SBS). Secondo la definizione del capoverso 1, i corridoi faunistici hanno lo scopo di garantire la migrazione della selvaggina tra i suoi spazi vitali essenziali. Mantenere libere queste strettoie lungo gli assi di collegamento sovraregionali è indispensabile per lo scambio di esemplari tra le singole sottopopolazioni o anche per le migrazioni stagionali tra spazi vitali estivi e invernali (p. es. nel caso dei cervi). I corridoi faunistici sovraregionali comprendono i passi migratori di grandi mammiferi (p. es. cervi e cinghiali) e collegano spazi naturali su grandi distanze. Capoverso 2: gli oggetti che fanno parte dell’inventario federale dei corridoi faunistici d’importanza sovraregionale sono elencati nell’allegato 4 dell’ordinanza. Capoverso 3: l’inventario federale dei corridoi faunistici d’importanza sovraregionale comprende la rappresentazione cartografica del perimetro di ogni corridoio faunistico, informazioni sulle specie bersaglio, nonché una valutazione delle condizioni del corridoio e le principali misure per il mantenimento o il ripristino dell’accessibilità.
Specie bersaglio: l’attenzione è rivolta agli ungulati (cervo, cinghiale, capriolo, camoscio) e ad altre specie come volpe, tasso, lince o lepre. Condizioni: occorre distinguere tra corridoi faunistici intatti, che non presentano interruzioni causate da barriere difficilmente superabili, e corridoi compromessi e interrotti. I corridoi faunistici compromessi hanno una funzionalità limitata a causa della perdita di strutture di indirizzamento ed elementi di interconnessione. Le autostrade recintate, a volte anche le strade con traffico intenso insieme alle linee ferroviarie e agli insediamenti interrompono i corridoi faunistici in modo permanente. Le misure principali per garantire la funzionalità vengono definite per ogni singolo corridoio. L’inventario viene aggiornato periodicamente. Capoverso 4: l’inventario federale dei corridoi faunistici d’importanza sovraregionale fa parte dell’ordinanza ed è pubblicato in formato elettronico. Come base per il nuovo inventario sancito
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per legge si utilizza l’inventario esistente, disponibile sul sito web dell’UFAM e sul geoportale federale (Corridoi faunistici (admin.ch) o map.geo.admin).
Art. 8d Misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici Per garantire e promuovere l’accessibilità dei corridoi faunistici sono necessarie diverse misure. Il capoverso 1 precisa il mandato legale secondo l’articolo 11a capoverso 2 LCP per la garanzia spaziale e funzionale dei corridoi faunistici sovraregionali. Al centro è posta l’accessibilità dei corridoi, che non deve essere compromessa dalle utilizzazioni da parte dell’uomo. Nel caso di interventi che compromettono la funzionalità di un corridoio, occorre effettuare una ponderazione degli interessi che tenga adeguatamente conto dell’interesse pubblico alla funzionalità dei corridoi faunistici sovraregionali. La Confederazione provvede alla pianificazione e alla costruzione di passaggi faunistici corrispondenti nell’ambito della propria competenza per l’attraversamento di strade nazionali. Nella realizzazione di queste costose strutture è inoltre importante, nell’ottica di una sicurezza degli investimenti, che la pianificazione del territorio dei Cantoni garantisca il libero accesso della fauna selvatica all’opera in questione nel contesto paesaggistico. Secondo il capoverso 2 è necessario tenere conto dei corridoi faunistici sovraregionali sia nella pianificazione settoriale a livello federale che nelle pianificazioni direttrici e dell’utilizzazione a livello cantonale, conformemente alla legislazione sulla pianificazione del territorio. I corridoi faunistici d’importanza sovraregionale secondo l’inventario federale devono essere riportati nei piani direttori cantonali (cartina). Il capoverso 3 elenca in modo non esaustivo le misure che i Cantoni sono tenuti ad adottare nell’ambito della loro competenza per il mantenimento della funzionalità dei corridoi faunistici. Un paesaggio è maggiormente percorribile se da un lato è ridotta la presenza di ostacoli, barriere e fonti di disturbo (attività del tempo libero, rumore ed emissioni luminose durante la notte) e dall’altro aumentano le strutture di indirizzamento naturali (siepi, boschetti in terreno aperto, corsi di ruscelli, superfici sfruttate in modo estensivo ecc.).
Lettera a: i Cantoni provvedono a un’utilizzazione adeguata all’interno dei corridoi faunistici, al fine di garantire l’accessibilità del paesaggio per la selvaggina. Nella maggior parte dei casi i corridoi faunistici si sovrappongono a zone non edificabili, generalmente di tipo agricolo. Essi non comportano una perdita di terreni agricoli, bensì possono contribuire a mantenerli liberi e a proteggerli da un’ulteriore cementificazione. Lo sfruttamento agricolo e la garanzia della percorribilità dei corridoi faunistici sono sostanzialmente conciliabili. Possono sorgere problemi se lo sfruttamento agricolo è fortemente dipendente da costruzioni e impianti, per esempio nel caso di frutteti recintati, tunnel agricoli o serre. Affinché le recinzioni non compromettano i corridoi faunistici in modo permanente, occorre tenere conto dei seguenti principi per il rispetto della fauna selvatica:
- recinzioni elettriche mobili: è importante che siano installate, sottoposte a manutenzione ed elettrificate a regola d’arte e che siano contrassegnate in modo visibile. Quando all’interno della recinzione non vi sono più animali da reddito al pascolo, questa deve essere rimossa il prima possibile;
- recinzioni elettriche fisse: devono essere sotto tensione solo se vi sono animali da reddito al loro interno. Il filo più basso dev’essere collocato a un’altezza che consenta alla selvaggina di strisciare sotto la recinzione; altrimenti questo filo dev’essere rimosso quando non sono presenti animali da reddito;
- recinzioni a griglia metallica: la costruzione di recinzioni alte a griglia metallica è da evitare e dev’essere autorizzata solo su spazi ridotti. Le recinzioni forestali devono essere contrassegnate in modo visibile e dovrebbero essere rimosse il prima possibile.
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Inoltre i Cantoni devono evitare che utilizzazioni come la silvicoltura e il turismo del tempo libero, il rumore e le emissioni luminose durante la notte compromettano la funzionalità dei corridoi in modo permanente.
Lettera b: gli elementi strutturali, centrali per la valorizzazione ecologica dei corridoi faunistici, fungono da biotopi di passaggio e comprendono la piantumazione di strutture di indirizzamento come singoli alberi e siepi, abrasioni del terreno, la creazione di pozze per anfibi o la realizzazione di piccole strutture come cumuli di pietra. Per i grandi artiodattili risulta più importante agevolare l’attraversamento che non migliorare la qualità di permanenza a lungo termine. In particolare, non è necessario creare habitat a lungo termine all’interno del corridoio faunistico. La realizzazione di strutture di indirizzamento per la valorizzazione dei corridoi faunistici fornisce un contributo alla promozione della biodiversità sulla superficie utile agricola.
Lettera c: per l’attraversamento sicuro dei corridoi faunistici in presenza di vie di comunicazione con traffico molto intenso (strade cantonali o comunali, linee ferroviarie), occorre predisporre aiuti all’attraversamento per la selvaggina (cavalcavia o sottopassi per la fauna selvatica, passaggi per piccoli animali) o adottare misure per la prevenzione degli incidenti (segnalazione di passi migratori, riduzione della velocità, segnalatori acustici e olfattivi per la selvaggina, sistemi di allarme a sensore per la selvaggina ecc.). Anche il miglioramento della sicurezza all’uscita da corpi idrici fortemente arginati contribuisce alla sicurezza dell’attraversamento.
Lettera d: nella pratica, per i passaggi faunistici all’interno di corridoi faunistici d’importanza sovraregionale è spesso impossibile trovare una soluzione ottimale, in quanto sono già presenti fonti di disturbo come i campi sportivi o le aree di allenamento dei cani che pregiudicano l’efficacia di questi costosi interventi. Per assicurare i costi d’investimento della pubblica amministrazione, la lettera d incarica pertanto i Cantoni di verificare la possibilità di rimuovere le fonti di disturbo e gli ostacoli esistenti in prossimità dei passaggi faunistici. Analogamente alla Concezione energia eolica, l’area interessata copre una superficie di
300 metri attorno ai passaggi faunistici.
Art. 8e Promozione di misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici Per le misure per la garanzia funzionale dei corridoi faunistici sovraregionali, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali sulla base di accordi programmatici. Vengono finanziati provvedimenti concreti per il mantenimento o il miglioramento della permeabilità dei corridoi faunistici, ma nessun provvedimento per garantirne l’integrità spaziale. I Cantoni possono quindi richiedere, per esempio, il finanziamento di provvedimenti per l’eliminazione o il superamento di ostacoli agli spostamenti attraverso la creazione di strutture di indirizzamento, così come di provvedimenti per prevenire le collisioni. La Confederazione finanzia solo i provvedimenti all’interno dei corridoi faunistici designati.
L’ammontare delle indennità dipende dall’importanza del corridoio per l’interconnessione su vasta scala così come da diversi criteri concernenti le misure (entità, qualità, complessità, efficacia). Uno strumento idoneo per verificare l’efficacia delle misure adottate sono i controlli dell’efficacia (p. es. il monitoraggio con telecamere per la fauna selvatica).
L’attuale articolo 9bis che disciplina le misure contro singoli lupi dannosi viene abrogato. La regolamentazione è ora spostata nell’articolo 9b.
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L’attuale articolo 9ter che disciplina l’abbattimento di un singolo lupo viene abrogato. La regolamentazione è ora spostata nell’articolo 9c.
Art. 9a Misure contro singoli esemplari di specie protette Secondo l’articolo 12 capoverso 2 LCP, i Cantoni possono ognora ordinare misure contro singoli animali se questi causano un danno rilevante o rappresentano una minaccia per le persone. L’articolo 12 capoverso 2bis LCP conferisce dunque al Consiglio federale il diritto di designare le specie animali protette contro le quali l’UFAM ordina le misure. Questo consente al Consiglio federale di introdurre solo un obbligo di consultazione per gli animali protetti. Finora l’articolo 10 capoverso 5 OCP prevedeva che le misure contro castori, lontre e aquile reali fossero ordinate dall’UFAM, mentre l’articolo 10bis lettera f OCP disponeva la consultazione preliminare dell’UFAM per l’eliminazione di orsi e linci. Non sussisteva invece alcun obbligo di consultazione per le misure contro singoli lupi e sciacalli dorati. Questa eterogeneità del diritto procedurale viene ora regolamentata come segue. Capoverso 1: l’UFAM può ora decidere l’abbattimento di orsi. L’orso è una specie assolutamente protetta secondo la Convenzione di Berna (all. II, Convenzione di Berna; RS 0.455) e secondo la LCP (art. 2 in combinato disposto con gli art. 5 e 7 cpv. 1 LCP). Attualmente si registra però una presenza solo sporadica di orsi nella Svizzera sudorientale. Questa regolamentazione serve ad accelerare le procedure, in quanto gli orsi possono spostarsi molto rapidamente, anche da un Cantone all’altro. Se un orso assume un comportamento pericoloso per le persone, viene emanata una decisione di abbattimento federale che diventa efficace nel minor tempo possibile e contemporaneamente in tutti i Cantoni. Nel caso di una minaccia immediata per le persone, i Cantoni possono continuare a disporre ed eseguire direttamente l’abbattimento nell’ambito del diritto di polizia. Anche in relazione agli orsi vale la regola per cui, secondo l’articolo 9 della Convenzione di Berna, un abbattimento è consentito solo alle condizioni ivi elencate e sempre che non vi sia un’altra soluzione soddisfacente. Il capoverso 2 stabilisce che i Cantoni possono decidere l’abbattimento di singoli esemplari di linci, sciacalli dorati, lontre e aquile reali, ma solo dopo aver sentito l’UFAM. La consultazione corrisponde alla normale prassi adottata per la collaborazione tra Confederazione e Cantoni
nell’esecuzione del diritto ambientale. Nell’elenco non figurano lupi e castori, in quanto le singole misure per questi animali sono disciplinate in articoli specifici dell’ordinanza (lupo: art. 9b e 9d; castoro: art. 9e). Non è elencato neppure l’orso, dato che le misure per questo animale sono ordinate direttamente dall’UFAM (cpv. 1). In sede di consultazione, l’UFAM verifica anche in particolare la delimitazione della singola misura rispetto a una misura di regolazione della popolazione. In entrambi i casi si tratta di misure ufficiali contro specie animali protette, che sono però disciplinate diversamente a livello giuridico. È dunque importante sapere quando una misura ufficiale dev’essere adottata come singola misura o quando come regolazione. Come criterio di differenziazione si utilizza la cosiddetta «soglia del 10 per cento», che è comunque da intendersi come valore indicativo: nel caso di una singola misura può essere prelevato sull’arco di tutto l’anno al massimo il 10 per cento della popolazione locale, mentre nel caso di una regolazione è ammesso il prelievo di più del 10 per cento della popolazione. Tale criterio corrisponde alla prassi sinora adottata dall’UFAM, che è stata confermata anche dal Tribunale federale (DTF 136 II 101, consid. 5.5). Questa soglia risulta sensata in quanto tutte le specie di fauna selvatica autoctona presentano un tasso annuo di crescita superiore al 10 per cento e si può quindi avere la certezza che mediante singole misure non venga perseguita una regolazione nascosta. È logico che la popolazione locale nel caso di animali tendenzialmente stazionari e che vivono in piccoli spazi (p. es. il castoro) è da considerarsi più circoscritta rispetto alle specie animali molto mobili (p. es. il lupo).
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Art. 9b Misure contro singoli lupi secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia Il nuovo articolo 9b sostituisce l’articolo 9bis OCP e precisa l’abbattimento di singoli lupi da parte dei Cantoni (art. 12 cpv. 2 LCP). Capoverso 1: i Cantoni possono ordinare l’abbattimento di un singolo lupo non appartenente a un branco se questo ha causato un danno rilevante o costituisce una minaccia per le persone. In base al principio della proporzionalità, l’abbattimento dev’essere necessario, ovvero giustificato dall’inefficacia di interventi meno invasivi. Il capoverso 2 definisce la soglia di danno per le predazioni di animali da reddito agricolo: almeno sei ovini o caprini predati nell’arco di quattro mesi (lett. a), o almeno un bovino, un equino o un camelide del nuovo mondo ucciso o gravemente ferito (lett. b). Per la definizione di ferimento grave si applica quanto detto in merito all’articolo 4c capoverso 1. La soglia di sei ovini o caprini uccisi ai fini della misura di cui al presente articolo è dunque fissata a un livello più basso rispetto alla soglia di otto ovini o caprini uccisi ai fini della regolazione reattiva di cui all’articolo 4c, in quanto la regolazione rappresenta un intervento più invasivo sulla popolazione. Capoverso 3: possono essere computate solo le predazioni di animali da reddito che erano protetti mediante misure ragionevolmente esigibili di protezione del bestiame. Sono considerate ragionevoli le misure di protezione del bestiame secondo l’articolo 10c. Il Cantone valuta le misure ragionevolmente esigibili nel caso concreto nell’ambito della consulenza sulla protezione del bestiame (v. art. 10b). Inoltre, non possono essere computate le predazioni di animali da reddito che al momento dell’aggressione da parte del lupo stavano pascolando su superfici sulle quali l’ordinanza sui pagamenti diretti vieta il pascolo (all. 2 n. 1 OPD). Per esempio, è vietato il pascolo nel bosco. Il capoverso 4 definisce la fattispecie di minaccia per le persone, introdotta con la revisione della legge sulla caccia nell’articolo 12 capoverso 2 LCP. Sono già stati osservati comportamenti problematici che potrebbero sfociare in una minaccia per le persone. In tale contesto, non sono da classificarsi come pericolosi solo gli attacchi diretti, ma anche le fasi preliminari all’attacco. Le lettere a–c si riferiscono a comportamenti che è sufficiente si
manifestino una prima volta perché venga autorizzato l’abbattimento di un singolo lupo. L’elenco non è esaustivo e garantisce un margine di manovra sufficiente ai Cantoni per ordinare l’abbattimento anche in presenza di eventuali altre situazioni di minaccia. Lettera a: un lupo rappresenta una minaccia concreta e diretta se si comporta in modo aggressivo nei confronti di persone, ossia se ringhia contro una persona senza desistere e senza che questa lo abbia precedentemente provocato o ne abbia limitato la libertà di movimento. Lo stesso vale se un lupo attacca e morde un cane da compagnia che si trova nelle immediate vicinanze della persona, per esempio al guinzaglio. Non rientra in questa regolamentazione il comportamento aggressivo nei confronti di cani che si trovano a grande distanza dal loro proprietario, cani da protezione del bestiame o cani da caccia durante l’impiego. Il lupo percepisce tali cani come concorrenti nel suo territorio e cerca naturalmente di scacciarli. Lettera b: una situazione di minaccia sussiste anche se un lupo attacca e morde cani all’interno di insediamenti, tra cui anche piccoli villaggi, o in prossimità di edifici abitati tutto l’anno. Lettera c: i lupi che sbranano animali da reddito agricolo all’interno di stalle o di zone di libera uscita recintate sono da considerarsi pericolosi in ragione dell’immediata vicinanza dell’uomo. Lettera d: il comportamento descritto in questa lettera indica un principio di minaccia. Per tale ragione, un lupo dev’essere abbattuto solo se il comportamento si ripete e i tentativi di
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dissuasione messi in atto rimangono inefficaci. La mancanza di diffidenza e l’inefficacia delle misure di dissuasione sono da considerarsi problematiche e per questo i lupi devono essere abbattuti se mostrano un’eccessiva confidenza nei confronti dell’uomo. Quando si impiegano dispositivi tecnici per la dissuasione dei lupi, occorre considerare le disposizioni della legislazione federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm, RS 514.54; OArm, RS 514.541), sugli esplosivi (LEspl, RS 941.41; OEspl, RS 941.411) e sulla protezione degli animali (LPAn, RS 455; OPAn, RS 455.1), nonché i piani della Confederazione secondo l’articolo 10a. Capoverso 5: i Cantoni valutano i danni o le situazioni di minaccia verificatisi sul territorio di due o più Cantoni. Ciò significa anche che stabiliscono congiuntamente un perimetro di abbattimento intercantonale e le misure da adottare, tenuto conto della legislazione federale. A tal fine riconoscono i danni e le situazioni di minaccia nel territorio dell’altro Cantone. Tali danni e situazioni di minaccia possono essere elencati come motivazione nelle rispettive decisioni cantonali. Anche in questi casi occorre rispettare il diritto federale e la Convenzione di Berna. Capoverso 6: l’abbattimento di un singolo lupo deve servire a prevenire altri danni agli animali da reddito o a evitare un’ulteriore minaccia per le persone. Occorre dunque fare tutto il possibile per abbattere il lupo problematico o che manifesta un comportamento pericoloso. Il mancato abbattimento di un lupo problematico impedirebbe di raggiungere l’obiettivo di prevenire altri danni. Il perimetro di abbattimento riveste un’importanza decisiva per l’abbattimento del lupo «giusto». Lettera a: per aumentare la probabilità di abbattere il lupo effettivamente dannoso, l’abbattimento deve avvenire solo nelle immediate vicinanze degli animali da reddito minacciati ed effettivamente protetti. Lettera b: nel caso di pascoli la cui protezione è considerata dal Cantone non ragionevolmente esigibile (secondo l’art. 10c cpv. 2), il perimetro di abbattimento dev’essere limitato al pascolo che non può essere protetto e l’abbattimento risulta legittimo solo se vi si trovano ancora animali da reddito al pascolo. Occorre considerare che il detentore di animali da reddito è tenuto ad adottare determinate misure d’emergenza sugli alpeggi che non possono essere
protetti (art. 10c cpv. 2 lett. a e b). Lettera c: nel caso di una minaccia per le persone, occorre fare tutto il possibile per abbattere il singolo lupo effettivamente problematico. Le probabilità di successo sono maggiori se il lupo viene abbattuto nei luoghi in cui sussiste la minaccia – non necessariamente nel luogo originario, ma anche in una situazione analoga.
Art. 9c Abbattimento di un singolo lupo di un branco in caso di minaccia per le persone Se un lupo appartenente a un branco manifesta un comportamento qualificabile come pericoloso nei confronti delle persone (secondo l’art. 9b cpv. 4 lett. a–d), il Cantone può emanare direttamente una decisione di abbattimento di tale lupo, senza ottenere il previo consenso dell’UFAM, come avviene per le misure di regolazione dei branchi (art. 4b cpv. 1).
Art. 9d Misure contro singoli castori secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia Il nuovo articolo 9d disciplina le singole misure contro i castori e precisa l’articolo 12 capoverso 2 LCP. In linea di principio, i Cantoni possono decidere tali misure se i castori provocano danni rilevanti o rappresentano una minaccia per le persone.
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Capoverso 1: il castoro vive nelle acque del paesaggio rurale a elevata intensità d’insediamento, dove oltre a rosicchiare piante e alberi in prossimità delle sponde può anche entrare in conflitto con diversi interessi di utilizzazione a causa della sua attività di scavo e di sbarramento. Oltre a danneggiare colture agricole e alberi, il castoro causa anche danni a costruzioni e impianti, infrastrutture di trasporto, argini di piena ecc. scavando gallerie sotterranee o sbarrando corsi d’acqua e flussi in uscita da impianti tecnici. La particolarità dei danni agli impianti infrastrutturali sta nel fatto che il danno o la minaccia potenziale può essere di un’entità tale che non si può aspettare che il danno si manifesti, bensì si deve considerare già come danno l’inizio dell’attività del castoro, ossia lo scavo prima del cedimento o lo sbarramento di acque prima dell’allagamento. In tal senso, anche il semplice insediamento in corsi d’acqua artificiali e impianti tecnici è da ritenersi di per sé un valido motivo per l’adozione di misure, in quanto dalla sua presenza potrebbero derivare danni molto rilevanti in tempi molto brevi (p. es. sbarramento nell’arco di una notte). I capoversi seguenti specificano come devono essere intesi i concetti di danno rilevante e minaccia per le persone in relazione al castoro. Inoltre, eventuali misure contro singoli castori presuppongono che il danno o la minaccia non possano essere prevenuti o evitati mediante misure ragionevolmente esigibili secondo l’articolo 10h. Capoverso 2: questo capoverso definisce il concetto di danno rilevante causato da un castoro, che può condurre al suo abbattimento. Lettera a: è considerato un danno rilevante lo scavo di gallerie sotto costruzioni e impianti di interesse pubblico o sotto vie di collegamento ad aziende agricole. In tale contesto non è necessario che si verifichi un cedimento; il danno rilevante sussiste già a seguito dell’attività di scavo del castoro, se questa comporta un pericolo di cedimento. Lettera b: è considerato un danno rilevante anche lo sbarramento di un corso d’acqua, se per sua causa potrebbe verificarsi un allagamento di insediamenti, costruzioni e impianti di interesse pubblico o sistemi di drenaggio agricolo in prossimità di superfici per l’avvicendamento delle colture agricole. Lettera c: lo sbarramento di un corso d’acqua in una palude o nelle sue vicinanze può
causarne l’allagamento e configurarsi in determinati casi come un danno rilevante: le paludi sono spazi vitali rigorosamente protetti (art. 78 cpv. 5 Cost.) e devono essere tutelate da ogni sorta di danno, tenendo conto che la loro protezione rigorosa non ammette alcuna ponderazione degli interessi. In linea di principio, i castori sono parte integrante dello spazio vitale acquatico e con la loro attività di sbarramento delle acque superficiali danno vita a paludi e zone umide. In alcuni casi, però, il castoro può anche costituire una minaccia per le paludi, per esempio se sbarra un corso d’acqua in prossimità di una palude le cui acque sono fortemente contaminate dai concimi e insetticidi usati in agricoltura. Se la palude molto povera di nutrienti viene allagata da tali acque contaminate, può subirne danni permanenti. Non sussiste invece alcun motivo di intervento se il castoro sbarra le acque in uscita dalla palude stessa. Questo genere di attività rientra infatti nel processo naturale delle zone umide, anche se modifica le condizioni locali per alcune piante o comporta un limitato spostamento delle aree di nidificazione degli uccelli. Le paludi sono spazi vitali dinamici la cui protezione non può essere intesa in senso statico e il castoro è parte integrante di tale spazio vitale. Danni diversi da quelli sopra elencati (p. es. danni alle colture agricole, al bosco, a vie private, a strade agricole e forestali) vengono sì risarciti, ma non danno diritto a rilasciare un’autorizzazione di abbattimento per un castoro. Lettera d: i castori possono frequentare come habitat di ripiego anche impianti tecnici, per esempio per la depurazione delle acque. Se iniziano un’attività di sbarramento in tali impianti, nel giro di breve tempo i flussi d’acqua necessari per l’esercizio tecnico potrebbero risultarne compromessi, con conseguenti danni all’impianto. I castori devono dunque essere immediatamente allontanati da tali impianti, dopodiché i flussi in uscita dovranno essere dotati di griglie.
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Lettera e: in determinati corpi idrici artificiali, il castoro può arrecare un danno rilevante in tempi estremamente rapidi. Sono minacciati per esempio i cosiddetti «ruscelli sospesi», ossia i corsi d’acqua deviati dall’uomo in un alveo situato al di sopra del terreno circostante (come p. es. gli ex canali di mulini o i canali in prossimità di prati irrigui), o i laghetti artificiali in zone declive. Se un castoro scava sotto il bordo di tali corpi idrici o sbarra le acque, la fuoriuscita o il rigurgito dell’acqua possono causare rapidamente un danno rilevante, per esempio a costruzioni e impianti. Capoverso 3: l’attività dei castori può minacciare anche le persone. Il presente capoverso disciplina tale fattispecie nel dettaglio. Lettera a: anche se raramente, può capitare che i castori mordano le persone, perlopiù bagnanti nelle ore marginali, senza essere stati provocati. Se tale circostanza si verifica ripetutamente in un determinato luogo, si può ritenere che la responsabilità sia sempre dello stesso castoro, che potrà quindi essere abbattuto. Non si conoscono, e non sono pertanto necessarie, misure di prevenzione che possano essere adottate preventivamente e che siano anche efficaci. Lettera b: un danno secondo il capoverso 2 lettera a non comporta necessariamente una minaccia per le persone. Diverso è il discorso se i castori scavano gallerie sotto infrastrutture di trasporto di interesse pubblico, o sotto argini e scarpate di sponda che rivestono importanza per la protezione contro le piene. Nel caso delle infrastrutture di trasporto si genera un pericolo di cedimento rilevante, mentre gli argini contro le piene possono essere indeboliti a tal punto che un evento di piena potrebbe provocare una rottura con conseguente allagamento del terreno al di là dell’argine. Capoverso 4: l’autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire un danno emergente o una minaccia. Il perimetro dev’essere delimitato in modo tale che la misura sia rivolta esattamente al castoro responsabile del problema. Il periodo dell’autorizzazione di abbattimento deve avere una durata limitata, nel corso della quale dovranno essere possibilmente attuate le misure di prevenzione ragionevolmente esigibili secondo l’articolo 10h. Qualora tale intervallo di tempo non fosse sufficiente, la decisione dovrà essere
prorogata. Laddove necessario, i Cantoni coordinano le eventuali misure contro singoli castori. Poiché tali misure di prevenzione dei danni agli impianti infrastrutturali sono frequentemente molto complesse e richiedono diversi anni per la pianificazione e la realizzazione, spesso non è possibile esigerne l’adozione a titolo preventivo. Pertanto, la durata della decisione deve servire ad attuare di conseguenza tali misure di prevenzione. Capoverso 5: se nel perimetro della misura secondo il capoverso 4 è attestata la presenza di una famiglia di castori, l’esemplare dannoso non potrà essere abbattuto a distanza nel periodo di allattamento dei giovani castori, vale a dire tra il 16 marzo e il 31 luglio. La misura consisterà piuttosto nella cattura in una trappola a trabocchetto secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a. Si potrà così controllare l’animale catturato prima di un eventuale colpo di grazia ed evitare così di uccidere le femmine che allattano, che dovranno essere rimesse in libertà.
Art. 10 Risarcimento dei danni provocati da esemplari di specie protette Nell’ambito della procedura di consultazione, i Cantoni sono invitati a esprimersi in merito alle fattispecie di risarcimento secondo l’articolo 10 capoverso 1. La nuova versione dell’articolo 10 adatta la disposizione in materia di risarcimento dei danni provocati da grandi predatori come orsi, linci, lupi, sciacalli dorati, nonché da aquile reali, lontre e castori alle nuove disposizioni legislative e alle esigenze di un’esecuzione migliorata. Il capoverso 1 riformula le fattispecie di indennità, per le quali vengono sentiti i Cantoni (art. 13 cpv. 4 secondo periodo LCP).
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Lettera a: nel caso di grandi predatori, i danni agli animali da reddito agricolo vengono risarciti secondo le modalità attuali, con una partecipazione finanziaria della Confederazione pari all’80 per cento. Per le aquile reali è ora previsto un risarcimento pari all’80 per cento (prima: 50 %). L’indennità viene aumentata in quanto per gli animali da reddito uccisi dal lupo o dall’aquila reale dev’essere previsto un risarcimento identico. Lettera b: i danni causati dalle lontre e risarciti da Confederazione e Cantoni vengono precisati e si riferiscono esclusivamente a pesci e gamberi in impianti di piscicoltura e di soggiorno. La partecipazione finanziaria della Confederazione rimane pari al 50 per cento. Lettera c: nel caso di danni provocati dai castori, oltre alle fattispecie di danno relative alle colture agricole e al bosco, vengono ora risarciti anche, secondo l’articolo 13 capoverso 5 LCP, i danni a costruzioni e impianti di interesse pubblico, a infrastrutture di trasporto private e a scarpate di sponda, se a causa del loro danneggiamento non può più essere garantita la protezione contro le piene. La partecipazione finanziaria della Confederazione rimane pari al
50 per cento.
Capoverso 2: i Cantoni verificano l’esistenza dei presupposti per il risarcimento. In particolare, determinano la causa del danno e risarciscono esclusivamente i danni per i quali sia chiaramente dimostrato che sono stati causati dalla selvaggina di cui al capoverso 1. I Cantoni determinano inoltre l’ammontare del danno e se sono state adottate le misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni. Nel caso di danni al bestiame (animali della specie bovina o equina, ovini, caprini e suini secondo l’art. 6 lett. u OFE; RS 916.401), verificano che la segnalazione obbligatoria alla banca dati sul traffico di animali sia avvenuta correttamente e che il loro decesso sia correttamente registrato. Capoverso 3: la Confederazione eroga il suo contributo finanziario per i danni solo se il Cantone ha corrisposto il risarcimento all’agricoltore e si assume quindi i costi rimanenti. Il rimborso ai Cantoni avviene in un unico versamento a fine anno, con data di riferimento al 31 ottobre. L’anno di computo dei danni dura dal 1º novembre al 31 ottobre. Il capoverso 4 viene abrogato. La promozione della protezione del bestiame e delle api è ora regolamentata nell’articolo 10g. Capoverso 5: questo capoverso è abrogato. La decisione di misure contro singoli animali di determinate specie protette è ora regolamentata nell’articolo 9a.
I tre articoli 10bis, 10ter e 10quinquies sono abrogati.
L’articolo 10a riprende senza modifiche le disposizioni del precedente articolo 10bis sulle strategie (aiuti all’esecuzione) relative a singole specie animali.
Art. 10b Consulenza cantonale sulla protezione degli animali da reddito e degli apiari dai grandi predatori Già oggi i Cantoni hanno l’obbligo di integrare la consulenza sulla protezione del bestiame nella loro consulenza agricola. La consulenza cantonale sulla protezione del bestiame viene ridefinita in questo articolo al fine di semplificare dal punto di vista amministrativo le procedure ufficiali per la protezione del bestiame e delle api. Il capoverso 1 disciplina la forma della consulenza sulla protezione del bestiame e delle api per le aziende d’estivazione, le aziende agricole di base e gli apiari. Oltre il 95 per cento dei
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danni ad animali da reddito causati dai grandi predatori riguarda ovini e caprini. I danni a queste due categorie di animali da reddito si verificano principalmente durante l’estivazione. Per tale motivo, la consulenza cantonale sulla protezione del bestiame presso le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari (aziende alpestri) che praticano l’estivazione di ovini o caprini deve avvenire in modo particolarmente accurato e sotto forma di consulenza in loco. In occasione di tale consulenza, tutti i pascoli nella zona di estivazione su cui si disperdono ovini o caprini devono essere valutati singolarmente in vista di possibili misure di protezione sensate e ragionevolmente esigibili. L’esito è riportato dai Cantoni in un «piano individuale di protezione del bestiame» secondo l’articolo 47b OPD. Il responsabile dell’azienda attua le misure concordate sotto la propria responsabilità. Nel caso di aziende attive tutto l’anno sulla superficie utile agricola che tengono al pascolo animali da reddito appartenenti a categorie bisognose di protezione, nonché di aziende alpestri che devono registrare i parti di mucche al pascolo o che praticano l’estivazione di camelidi del nuovo mondo, la consulenza sulla protezione del bestiame può avvenire tramite invio di un’informazione scritta sulle misure tecniche di protezione del bestiame. Lo stesso vale per la consulenza sulla protezione delle api a beneficio di apicoltori che possiedono apiari nell’areale di attività di orsi. Il capoverso 2 prevede la possibilità per i Cantoni, nell’ambito della loro consulenza individuale sulla protezione del bestiame, di designare le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari che detengono ovini o caprini, per le quali il Cantone non considera ragionevolmente esigibile l’adozione di misure di protezione del bestiame secondo il capoverso 1 (vale a dire cani da protezione del bestiame o recinzioni per la protezione del bestiame). Lettera a: tale possibilità sussiste per esempio nel caso degli alpeggi molto piccoli con meno di dieci carichi normali consentiti di ovini o caprini, se non è presente alcuna infrastruttura per il personale d’alpeggio (p. es. nessun alloggio) e l’alpeggio è raggiungibile solo affrontando un percorso di diverse ore a piedi. Per la protezione degli animali da reddito in tali aziende, nel
caso di danni provocati da grandi predatori si applicano le cosiddette misure d’emergenza (secondo l’art. 10c cpv. 2). Lettera b: a seconda delle circostanze, l’impossibilità di proteggere il bestiame deriva anche solo dalle caratteristiche di determinati pascoli, che non consentono né una protezione tecnica (recinzioni) né l’impiego di cani da protezione del bestiame. È questo il caso, per esempio, dei pascoli molto pietrosi e soggetti a carsismo, che impediscono l’installazione di recinzioni di protezione, oppure di una copertura vegetale molto scarsa che determina particelle a pascolo ben superiori ai 20 ettari, rendendo impossibile l’impiego a regola d’arte dei cani da protezione del bestiame. Una tale impossibilità di proteggere il bestiame può riguardare tutti i pascoli di un’azienda d’estivazione o solo alcuni di essi.
Art. 10c Misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori e relativa attuazione Nell’ambito della procedura di consultazione, i Cantoni sono invitati a esprimersi in merito a questa disposizione. L’articolo 10c regolamenta le misure ragionevolmente esigibili per le aziende alpestri e agricole conformemente all’attuale articolo 10quinquies OCP. La regolamentazione è integrata con eventuali misure d’emergenza per le aziende alpestri nelle quali il Cantone non considera ragionevolmente esigibile l’adozione di misure di protezione del bestiame (art. 10c cpv. 2). Secondo l’articolo 12 capoverso 7 LCP, la Confederazione stabilisce il requisito della ragionevole esigibilità delle misure di protezione del bestiame d’intesa con i Cantoni.
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Il capoverso 1 designa le misure considerate ragionevolmente esigibili per la protezione del bestiame per ogni singola categoria di animali da reddito bisognosi di protezione. La lettera a designa le misure ragionevolmente esigibili di protezione del bestiame per ovini e caprini, vale a dire cani da protezione del bestiame qualificati e impiegati a regola d’arte e recinzioni a prova di grandi predatori. Lettera b: per i camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca), i suini al pascolo, il pollame da reddito e i cervidi tenuti in recinti alla stregua di animali da reddito agricolo (cervi, daini o cervi Sika) sono considerate ragionevolmente esigibili le recinzioni elettrificate a prova di grandi predatori. Secondo la lettera c, per gli animali della specie bovina o equina si considera ragionevolmente esigibile solo la tenuta delle madri con i loro piccoli, durante il parto e fino a quattordici giorni dopo, in cosiddetti «pascoli per il parto». Non sono richieste altre misure, come per esempio l’impiego di cani da protezione del bestiame. I pascoli per il parto sono piccoli pascoli ben visibili, piuttosto pianeggianti e sorvegliati dal detentore, sui quali le madri possono proteggere i loro piccoli dai grandi predatori. L’effetto di protezione deriva dunque dalle madri e non dalla recinzione elettrica. Poiché, nel caso di nascite al pascolo, il liquido amniotico e la placenta espulsa esercitano una forte attrazione sui predatori, le placente e gli eventuali feti morti devono essere immediatamente rimossi dal pascolo e correttamente smaltiti. La misura di protezione migliore consiste però nell’organizzare i parti degli animali della specie bovina o equina in stalla. Secondo la lettera d, un Cantone può designare la protezione di altre categorie di animali da reddito come ragionevolmente esigibile sul proprio territorio (p. es. recinzioni per la protezione dei pascoli dove sono tenuti i giovani bovini fino a un anno). Può inoltre prevedere ulteriori misure innovative sul proprio territorio se le recinzioni (elettriche) e i cani da protezione del bestiame già menzionati non risultano sufficienti. Tali misure devono tuttavia essere concordate con l’UFAM se richiedono l’impiego di risorse finanziarie della Confederazione secondo l’articolo 10f e se devono essere riconosciute come protezione efficace in caso di sinistro (p. es. in sede di risarcimento).
La lettera e stabilisce, come avviene già ora, che le recinzioni elettriche per la protezione delle colonie di api negli alveari (apiari) sono considerate ragionevolmente esigibili contro gli orsi. I requisiti per l’impiego a regola d’arte delle recinzioni a prova di grandi predatori sono i seguenti: le recinzioni devono essere completamente chiuse ed elettrificate su tutta la lunghezza e devono confinare solo con ostacoli insormontabili (p. es. facciate di edifici, pareti rocciose). I fili sotto tensione devono avere su tutta la lunghezza un’elettrificazione efficace di almeno 3000 volt e la recinzione dev’essere installata e sottoposta a manutenzione in modo da impedire o rendere estremamente difficile per i grandi predatori strisciarvi sotto, saltarla o passarvi attraverso. Tale risultato può essere ottenuto sia con semplici recinzioni elettriche (reti da pascolo, almeno a quattro fili) sia con recinzioni a griglia metallica con fili elettrici di rinforzo (p. es. nel caso di recinti per cervidi). Il filo sotto tensione più basso deve trovarsi al massimo a 20 centimetri dal suolo, mentre quello più alto dev’essere collocato a un’altezza adeguata alla categoria di animali da proteggere: minimo 105 centimetri nel caso di ovini, caprini e suini al pascolo; minimo 120 centimetri nel caso di alpaca; minimo 140 centimetri nel caso di lama; e minimo 180 centimetri nel caso di recinti per cervidi e pollame. Nel caso di pascoli per il parto organizzati a regola d’arte non sono previsti requisiti per la recinzione, in quanto le madri stesse devono provvedere alla protezione. Capoverso 2: per le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari (aziende alpestri) nelle quali l’adozione di misure per la protezione del bestiame è considerata «non ragionevolmente esigibile» sulla base della consulenza secondo l’articolo 10b capoverso 2, il Cantone deve definire delle cosiddette misure d’emergenza nell’ambito della consulenza individuale sulla protezione del bestiame. La necessità di tali misure d’emergenza deriva dall’obbligo generale di custodia del detentore, in virtù del quale questi deve proteggere i suoi animali da reddito dai ferimenti causati da pericoli prevedibili (art. 4 LPAn in combinato disposto con gli art. 5 e 7
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OPAn). A tal fine il Cantone, nell’ambito del piano individuale di protezione del bestiame, deve definire le misure d’emergenza che i detentori di animali da reddito devono adottare dopo un primo attacco in alpeggio. Lettera a: questa lettera designa la misura d’emergenza da adottare nel caso in cui non possano essere protetti solo singoli pascoli di un alpeggio, ossia trasferire gli animali da reddito da tale pascolo a uno protetto. Lettera b: se invece si ritiene che la protezione di tutti i pascoli di un alpeggio non sia ragionevolmente esigibile, il Cantone definisce la misura d’emergenza dopo i primi danni causati da grandi predatori. Per l’adozione di queste misure d’emergenza è possibile impiegare risorse finanziarie della Confederazione nell’ambito dei programmi cantonali di protezione del bestiame ed è dunque necessaria una consultazione preventiva con l’UFAM. In passato alcuni Cantoni hanno acconsentito a una discesa anticipata dell’alpeggio, nel qual caso il contributo dell’UFAM è costituito dal denaro per il mangime equivalente ai giorni d’alpeggio non fruiti a causa della discesa anticipata, ossia per il mangime che gli animali da reddito scesi dall’alpeggio consumano nell’azienda di base, ma non nei costi per la discesa stessa. In aggiunta, l’UFAG corrisponde integralmente all’azienda alpestre i contributi d’alpeggio anche se i giorni d’estivazione richiesti non sono stati fruiti a causa della discesa anticipata. Capoverso 3: gli animali da reddito che si trovano su un’area aziendale in una stalla o in una zona di libera uscita recintate sono considerati protetti. In tali situazioni non sono quindi richieste ulteriori misure di protezione del bestiame, come per esempio recinzioni elettrificate. Capoverso 4: i detentori di animali e gli apicoltori che sono stati informati dal Cantone in merito alle misure ragionevolmente esigibili per la protezione del bestiame e delle api attuano tali misure sotto la propria responsabilità, nel rispetto dell’obbligo generale di custodia degli animali da reddito ad essi affidati (art. 4 LPAn in combinato disposto con gli art. 5 e 7 OPAn). Il Cantone verifica l’attuazione delle misure nell’ambito del controllo della protezione del bestiame e delle api (art. 10e).
Art. 10d Esame e riconoscimento dei cani da protezione del bestiame I cani da protezione del bestiame rappresentano in linea di principio la misura più efficace per la protezione degli animali da reddito (di norma ovini, raramente caprini) dai grandi predatori, in quanto essi, diversamente dalle misure tecniche, sono in grado di reagire in modo mirato e flessibile al comportamento del lupo. A causa del loro impiego continuativo in libertà nello spazio pubblico, costituiscono però anche la misura che può causare il maggior numero di conflitti e che necessita di una maggiore accettazione da parte della società. L’impiego di cani da protezione del bestiame esige quindi grande sensibilità e una buona comprensione del cane da parte del detentore. Con la mozione Hassler 10.3242, il Parlamento ha conferito all’UFAM il mandato di provvedere alla sorveglianza di tali cani, di chiarire la questione della responsabilità e di assicurare la necessaria certezza del diritto per gli agricoltori che li utilizzano. L’UFAM ha quindi elaborato un sistema che disciplina la scelta della razza, l’allevamento, la formazione e l’esame dei cani, la vendita a un prezzo stabilito e l’impiego secondo i requisiti di una perizia di sicurezza. Tale sistema è stato criticato da diversi Cantoni che chiedevano maggiore autonomia, specie nella scelta della razza. La norma sui cani da protezione del bestiame contenuta in questo articolo tiene conto di tali richieste, senza però perdere di vista il mandato politico di fondo. La Confederazione continuerà a sostenere con aiuti finanziari l’esame, la tenuta e l’impiego di cani da protezione del bestiame nel quadro dei relativi programmi cantonali. Il capoverso 1 riprende senza modifiche l’attuale articolo 10quater capoverso 1, che riveste grande importanza per l’accertamento della responsabilità del detentore di cani da protezione del bestiame riconosciuti nel caso di morsi a terzi (art. 77 OPAn). Capoverso 2: un cane è riconosciuto come misura di protezione del bestiame secondo l’articolo 10c lettera a solo se è stato esaminato (v. al riguardo il cpv. 3) e se viene impiegato
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a regola d’arte. L’iscrizione come «cane da protezione del bestiame riconosciuto» nella banca dati dei cani AMICUS vale come conferma del riconoscimento di un cane da protezione del bestiame (v. cpv. 4). Per un «impiego a regola d’arte dei cani da protezione del bestiame» devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: si possono impiegare solo cani da protezione del bestiame riconosciuti. Questi devono essere tenuti e impiegati almeno in coppia, laddove il numero complessivo di cani da impiegare sarà determinato dalla quantità di animali da reddito da proteggere. Inoltre, i cani devono mantenere un contatto ininterrotto e privo di ostacoli con tutti gli animali da reddito di cui sono responsabili. Questi possono disperdersi su un pascolo di massimo 20 ettari durante il giorno e in condizioni di buona visibilità e su un pascolo di al massimo 5 ettari durante la notte e in caso di intemperie. La tenuta al pascolo degli animali da reddito deve avvenire sotto sorveglianza permanente con cani da conduzione oppure con recinzioni (p. es. pascoli permanenti o a rotazione recintati). Se impiegati in pascoli recintati senza la presenza di un pastore, i cani in alpeggio devono essere tenuti in modo conforme alla protezione degli animali. I cani devono essere controllati se possibile giornalmente, ma almeno ogni due giorni, da una persona di fiducia che deve verificarne lo stato di benessere (controllo sanitario ecc.). Capoverso 3: in tutto il mondo esistono circa 50 razze di cani da protezione del bestiame. Ora i Cantoni decidono quali razze di cani ammettere nel loro territorio per la protezione del bestiame. I Cantoni esaminano i cani per verificarne l’idoneità all’impiego nella protezione del bestiame, in conformità con le direttive generali dell’UFAM. Se un Cantone non è in grado di effettuare l’esame autonomamente, può incaricare l’UFAM di disporne uno. Nella cosiddetta verifica dell’idoneità all’impiego trova applicazione il regolamento dell’UFAM, che finora ha dimostrato la propria efficacia nell’esame di circa 500 cani da protezione del bestiame L’esame può essere effettuato solo a partire da un’età minima di 15 mesi, quando cioè i cani hanno raggiunto il grado di maturità necessario per poterlo superare. I cani devono essere esaminati singolarmente, in quanto solo un esame individuale consente di trarre conclusioni
sulla qualità dell’esemplare. In sede di esame, un cane da protezione del bestiame deve soddisfare i seguenti requisiti: Lettera a: il cane dev’essere socializzato e abituato agli stimoli ambientali conformemente ai requisiti della legislazione sulla protezione degli animali e secondo il suo scopo di utilizzo come cane da utilità. Il detentore dev’essere in grado di condurre il cane. Ciò significa, in particolare, che al di fuori del suo impiego lavorativo, quindi in assenza di animali da reddito, il cane dev’essere tollerante nei confronti di altri cani entro i limiti del comportamento sociale canino e dev’essere controllabile dal detentore. Controllabile significa che il cane deve poter essere condotto al guinzaglio o richiamato in ogni momento senza guinzaglio, anche nel caso di situazioni ambientali improvvise come rumori o stimoli visivi. Lettera b: in questa parte dell’esame il cane deve lavorare in libertà per un periodo prolungato, deve cioè trovarsi in presenza di animali da reddito ad esso familiari e di cui è responsabile. Deve rimanere spontaneamente in prossimità degli animali da reddito, nel senso che non devono esservi recinzioni a impedirgli di allontanarsi, e durante l’impiego lavorativo deve orientarsi agli spostamenti degli animali da reddito nel territorio (attaccamento al bestiame). Lettera c: i cani da protezione del bestiame non devono manifestare un comportamento oltremodo aggressivo nei confronti delle persone né durante l’impiego lavorativo né al di fuori di esso. L’esame deve dunque dimostrare che il cane non costituisce una minaccia per l’uomo. Capoverso 4: i cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti d’esame di cui al capoverso 3 sono iscritti dai Cantoni nella banca dati dei cani AMICUS come «cane da protezione del bestiame riconosciuto». Tale iscrizione viene cancellata se un cane non soddisfa più i requisiti. È questo il caso, in particolare, quando un cane ha manifestato un comportamento oltremodo aggressivo nei confronti delle persone (art. 79 OPAn), non mostra più attaccamento al bestiame e si allontana ripetutamente e per lunghe distanze senza che sia possibile correggere tale comportamento, quando il detentore è oggetto di una decisione
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cantonale che non consente più l’impiego a regola d’arte del cane (p. es. quando il suo impiego sarebbe autorizzato solo sotto sorveglianza continua), o quando il cane non può più essere impiegato per ragioni di salute. L’iscrizione come cane da protezione del bestiame riconosciuto in AMICUS costituisce inoltre il presupposto affinché la Confederazione partecipi ai contributi di promozione cantonali per i cani da protezione del bestiame (art. 10f cpv. 2 lett. d). Capoverso 5: i Cantoni provvedono affinché le zone d’impiego dei cani da protezione del bestiame riconosciuti siano segnalate mediante chiari pannelli di segnaletica. Tali pannelli devono essere apposti sulle vie di accesso ufficiali in modo tale che la mobilità lenta (pedoni, ciclisti, mountain-biker) sia informata con anticipo del probabile incontro imminente con cani da protezione del bestiame. Oltre ad annunciare la presenza dei cani, i pannelli devono contenere anche indicazioni sui principali comportamenti da tenere in caso di incontro. All’occorrenza, i Cantoni possono utilizzare i pannelli realizzati a tal fine dall’UFAM. L’UFAM riproduce le zone d’impiego dei cani da protezione del bestiame nel geoportale federale. Gli escursionisti possono così pianificare le loro attività in modo da evitare tali zone. Affinché la segnalazione delle zone d’impiego possa avvenire in tempo utile, i Cantoni sono tenuti a comunicare all’UFAM, entro il 15 aprile di ogni anno, i perimetri degli alpeggi in cui è previsto l’impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti secondo il capoverso 4.
Art. 10e Controllo della protezione del bestiame e delle api I Cantoni sono tenuti a controllare con misure idonee le aziende detentrici di animali che attuano misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili sotto la propria responsabilità. Il controllo assicura l’attuazione efficace delle misure e, nel contempo, anche l’impiego oculato dei fondi di sostegno della pubblica amministrazione nel settore della protezione del bestiame. Può avvenire sia a campione sia al verificarsi di danni agli animali da reddito causati da grandi predatori, oppure in funzione delle esigenze qualora sussistano dubbi in merito all’attuazione effettiva delle misure. Se in occasione di un controllo vengono rilevate carenze nell’attuazione o nella manutenzione a regola d’arte di misure per la protezione del bestiame o delle api, il Cantone istruisce il responsabile dell’azienda su come correggere nel minor tempo possibile le misure in questione.
Art. 10f Contributi di promozione dell’UFAM per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori Il presente articolo per la promozione di misure concrete per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori (protezione del bestiame e delle api) sostituisce l’attuale articolo 10ter. Mentre le disposizioni dettagliate, per esempio sulle misure o sui lavori di pianificazione dei Cantoni che beneficiano del sostegno, rimangono sostanzialmente identiche (cpv. 1), la procedura da seguire per il finanziamento dei programmi cantonali di protezione del bestiame (cpv. 2) viene adattata alla nuova base di legge. La revisione dell’articolo 12 capoverso 7 LCP conferisce ai Cantoni maggiore autonomia per quanto riguarda la realizzabilità delle misure di protezione del bestiame. Il sistema di finanziamento viene dunque modificato in modo che l’UFAM non debba più occuparsi dell’amministrazione concreta dei singoli contributi agli agricoltori. Piuttosto, corrisponde ai Cantoni un contributo forfettario annuale per i loro programmi di protezione del bestiame. I Cantoni, in linea con le loro priorità, utilizzano direttamente l’importo per il finanziamento di misure concrete di protezione del bestiame e delle api presso gli agricoltori e gli apicoltori. È a loro discrezione coinvolgere organizzazioni di propria scelta per l’attuazione dei programmi cantonali di protezione del bestiame. L’UFAM calcola l’ammontare del contributo ai Cantoni proporzionalmente all’incidenza dei lupi e della protezione del bestiame nel rispettivo Cantone (v. cpv. 2). Il finanziamento dei lavori di pianificazione cantonali da parte dell’UFAM (cpv. 1) non rientra in tale contributo forfettario
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annuale. Questi importi sono versati dall’UFAM ai Cantoni separatamente e mediante decisioni individuali. Capoverso 1: l’UFAM può partecipare al finanziamento dei lavori di pianificazione regionali e quindi interaziendali per la protezione del bestiame e delle api. Questa formulazione potestativa indica che eventuali lavori di pianificazione dei Cantoni secondo il presente capoverso devono essere preventivamente discussi con l’UFAM e definiti contrattualmente nell’ambito di una convenzione. L’UFAM eroga contributi forfettari caso per caso. Il contributo forfettario si basa sugli oneri medi dei Cantoni per una fornitura efficiente delle prestazioni. Viene stabilito dall’UFAM nell’ambito della prestazione di garanzia finanziaria e verificato periodicamente. La lettera a disciplina la possibile promozione della «pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini» da parte dell’UFAM. Diversamente dalla rilevazione pianificatoria delle aziende agricole sulla superficie utile agricola, in molti luoghi la rilevazione pianificatoria delle aziende alpestri non è ancora avvenuta. Questo vale in particolare per gli alpeggi per il bestiame di piccola taglia (ovini e caprini), per i quali spesso non viene rilevato il perimetro né vengono distinte le zone che non possono essere messe a pascolo secondo la legislazione vigente sull’agricoltura (art. 29 OPD). La rilevazione degli alpeggi per il bestiame di piccola taglia costituisce un presupposto fondamentale per la pianificazione cantonale della protezione del bestiame. Solo rilevando a livello pianificatorio i perimetri effettivi dei pascoli, il loro utilizzo nel tempo e il carico concreto, si possono definire concretamente le misure di protezione del bestiame possibili ed efficaci, nonché riconoscere il potenziale per eventuali modifiche dell’azienda o per il possibile accorpamento di alpeggi confinanti. In questa lettera è prevista anche la possibilità di finanziare la verifica periodica della pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini. La lettera b disciplina la possibile promozione di una pianificazione per la prevenzione di incidenti e conflitti con cani da protezione del bestiame riconosciuti nelle aziende agricole o alpestri. Finora l’UFAM ha agito su tale fronte nell’ambito del suo piano di sicurezza per la gestione dei cani da protezione del bestiame attraverso il
Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura (SPIA), operando in tutte le aziende che impiegano cani da protezione del bestiame provenienti dal programma federale. Adesso i Cantoni possono decidere se prevedere o meno una tale perizia di sicurezza. Il sostegno dell’UFAM è possibile solo per le aziende che impiegano cani da protezione del bestiame riconosciuti secondo l’articolo 10d capoverso 4 e a condizione che i contenuti di questi lavori di pianificazione corrispondano alla qualità e alla concezione degli attuali lavori di pianificazione da parte del SPIA o che l’esecuzione sia affidata al SPIA stesso. La lettera c regolamenta la partecipazione dell’UFAM alla pianificazione cantonale per la separazione della rete di percorsi pedonali e sentieri nella zona d’impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti, nonché l’attuazione delle misure corrispondenti. In linea di principio, nella creazione della rete di percorsi pedonali e sentieri occorre tenere conto delle esigenze dell’agricoltura (art. 9 LPS; RS 704). Tale separazione è considerata una delle misure più efficaci per prevenire i conflitti tra escursionisti i cani da protezione del bestiame. Una partecipazione ai costi da parte dell’UFAM è vincolata alla dimostrazione di tale misura in una perizia secondo la lettera b. La lettera d disciplina la possibile promozione della pianificazione territoriale per la prevenzione di conflitti con gli orsi bruni. Sono determinanti in particolare il riconoscimento e la localizzazione precisi delle fonti di cibo «antropiche» come bidoni dell’immondizia, mucchi di compost ma anche apiari ecc., che potrebbero indurre gli orsi ad avvicinarsi a insediamenti o edifici. Una simile assuefazione degli orsi alla vicinanza con l’uomo dev’essere assolutamente evitata, in quanto può dare luogo a problemi in tempi molto rapidi. Oltre alla rilevazione di tali fonti di cibo, viene sostenuta finanziariamente anche la pianificazione per renderle inaccessibili. L’attuazione delle misure stesse non riceve invece alcun sostegno. Il capoverso 2 regolamenta la procedura per il calcolo e l’erogazione dei contributi forfettari annuali dell’UFAM ai programmi cantonali di protezione del bestiame. I Cantoni utilizzano tali fondi in particolare per erogare aiuti finanziari ad agricoltori e apicoltori per l’adozione di misure
per la protezione del bestiame e delle api e di misure d’emergenza, qualora non vi siano misura
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di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili. L’UFAM distribuisce il credito disponibile per le misure di protezione del bestiame tra i Cantoni, in base all’incidenza dei grandi predatori e al fabbisogno di protezione del bestiame nel loro territorio. Gli indici dell’anno precedente sono utilizzati per calcolare il contributo forfettario dell’anno seguente. In associazione con il credito disponibile, all’inizio dell’anno l’UFAM comunica ai Cantoni il contributo annuale massimo che sarà erogato (prestazione di garanzia finanziaria). Rientrano nella prestazione di garanzia finanziaria anche i contributi sotto forma di aiuti finanziari validi per l’anno successivo per le singole misure di protezione del bestiame e delle api nonché per le misure d’emergenza, incluse le relative condizioni. I contributi per «altre misure dei Cantoni» devono essere negoziati in via preventiva con l’UFAM. I Cantoni tengono conto delle direttive federali nei loro programmi di protezione del bestiame. Non sono ammessi doppi finanziamenti con altri aiuti finanziari della Confederazione. Per il resto, i Cantoni possono impiegare i fondi federali in base alle priorità specifiche dei loro programmi di protezione del bestiame. I conteggi delle spese sono trasmessi all’UFAM a fine anno. L’UFAM effettua il rimborso a fine anno, corrispondendo al massimo un contributo pari all’ammontare della prestazione di garanzia finanziaria di inizio anno. È prevista la possibilità di emettere anche fatture parziali nel corso dell’anno. Il contributo forfettario ai Cantoni è calcolato sulla base di quattro parametri di riferimento (lett. a–d) che devono avere tutti la stessa ponderazione nel calcolo della disponibilità a pagare della Confederazione. Quanto più elevata è l’incidenza di tali parametri di riferimento per un Cantone, tanto maggiore è l’onere per la protezione del bestiame. I quattro parametri di riferimento sono calcolati come segue: la lettera a indica come primo criterio la quota cantonale rispetto alla popolazione di lupi della Svizzera, calcolata come numero di branchi e di coppie di lupi stanziali per Cantone. Inoltre, nell’ottica di un contributo di base, tutti i Cantoni ricevono un contributo identico per singoli lupi. La lettera b designa la quota cantonale in rapporto alla popolazione di ovini e caprini di età superiore a un anno
presenti sulla superficie utile agricola di aziende di base aventi diritto ai pagamenti diretti. La lettera c designa la quota del Cantone in rapporto alla popolazione su scala nazionale di ovini e caprini in estivazione in alpeggi del Cantone e per i quali è stato corrisposto il contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali di protezione del bestiame secondo l’articolo 47b OPD. In base all’esperienza, la maggior parte delle predazioni avviene su bestiame di piccola taglia e in alpeggi. La lettera d indica come ultimo criterio la quota cantonale in rapporto al numero su scala nazionale di cani da protezione del bestiame riconosciuti (art. 10d cpv. 4). I cani da protezione del bestiame rappresentano una misura particolarmente efficiente ma anche estremamente onerosa. I relativi costi comprendono le spese per l’esame, la detenzione e l’impiego dei cani, come anche per la tutela della sicurezza pubblica.
Art. 10g Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati da castori Il Parlamento ha deciso che la pubblica amministrazione deve partecipare anche alle seguenti misure per la prevenzione dei danni causati da castori «agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate di sponda importanti per la protezione contro le piene» (art. 12 cpv. 5 lett. b LCP). Le misure finalizzate esclusivamente a proteggere dal castoro costruzioni e impianti privati, come anche le strade agricole, non sono incluse in questo elenco della LCP e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e non vengono promosse. L’articolo 10g precisa i contributi di promozione a favore delle misure previste dalla legge. Il capoverso 1 menziona le misure per prevenire i danni causati da castori o per evitare una minaccia ad essi attribuibile, la cui adozione viene sostenuta dall’UFAM con un aiuto finanziario pari al massimo al 30 per cento. Alla lettera a sono elencate le misure molto onerose da realizzare, e quindi costose, come palancole, pareti stagne o reticoli di protezione antiscavo. Tali misure impediscono ai castori
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di scavare gallerie sotto intere zone ripuali. Tuttavia, esse hanno senso solo nelle zone ripuali che servono alla protezione contro le piene o che costituiscono la fondazione di infrastrutture di trasporto di interesse pubblico. Idealmente, tali misure sono installate a scopo preventivo al momento della realizzazione delle costruzioni. Poiché l’installazione in un secondo momento è spesso complicata a livello di pianificazione e realizzazione, nel caso di una minaccia effettiva si devono poter adottare misure individuali contro i castori fino a quando le misure di protezione non saranno attuate (art. 9c). Alla lettera b vengono descritte misure (sbarramenti di pietre e di ghiaia) che impediscono a livello locale l’attività di scavo e ingegneristica dei castori. In caso di riempimento delle tane dai castori, ci si deve assicurare che al loro interno non siano presenti esemplari. Alla lettera c viene indicata una misura, i reticoli per proteggere i canali di scolo, che serve in particolare a far sì che il castoro non possa creare sbarramenti in un canale di scolo direttamente sotto una via di comunicazione. L’esperienza insegna che un simile sbarramento è spesso difficile da rimuovere. Con questa misura s’intende in particolare evitare che a monte del canale di scolo venga a crearsi un accumulo indesiderato, per esempio in caso di forti precipitazioni, che potrebbe causare un pericoloso indebolimento degli argini e aumentarne notevolmente l’instabilità. Alla lettera d sono elencate come misura le tane di castoro artificiali. Una tana di castoro artificiale consiste in semplici tubi di calcestruzzo che vengono posizionati nell’argine in modo che il castoro possa stare sopra il pelo d’acqua e quindi all’asciutto. Con la posa di una tana di castoro artificiale si evita che i castori si costruiscano le tane da soli in maniera incontrollata. Spesso risulta utile posizionare diverse di queste tane lungo un tratto d’acqua. Alla lettera d è indicata la regolazione del livello dell’acqua mediante l’installazione di tubi di drenaggio per il sifonamento dello specchio d’acqua. Questa misura consente di regolare il livello dell’acqua a un’altezza non problematica. Va considerato che secondo la legislazione sulla protezione della natura le misure in corrispondenza della diga del castoro sono da intendersi come
intervento in uno spazio vitale degno di protezione e devono pertanto essere approvate dalle autorità cantonali. Eventualmente si dovranno adottare anche provvedimenti di sostituzione (art. 18 cpv. 1ter LPN in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 6 OPN). Alla lettera e è indicata come misura l’installazione di piastre metalliche. Questa misura risulta in genere opportuna in presenza di cedimenti dei sentieri causati dall’attività di scavo del castoro. Si tratta dunque di una misura reattiva, volta a evitare che il sentiero ceda nuovamente nello stesso punto. La lettera f consente la promozione di altre misure qualora quelle fin qui menzionate non siano sufficienti o adeguate. Tale opzione risulta opportuna alla luce del fatto che nell’esecuzione ufficiale non si ha ancora esperienza nella prevenzione dei danni causati da castori. Nello spirito di un utilizzo oculato dei fondi federali, occorre tuttavia sottolineare che l’efficacia di tali altre misure dev’essere preventivamente dimostrata. Capoverso 2: per prevenire i danni causati dai castori agli impianti infrastrutturali e la relativa minaccia potenziale per le persone, si sta affermando una pianificazione globale a livello cantonale che mette in evidenza i punti problematici e definisce le misure necessarie. Nell’ottica di una pianificazione preventiva si possono così prevenire danni rilevanti e minacce alle persone. Le misure nell’ambito di tale pianificazione globale sono pertanto sostenute dalla Confederazione con un aiuto finanziario nell’ordine del 50 per cento al massimo, anziché del
30 per cento al massimo.
Capoverso 3: scavando gallerie sotto zone ripuali critiche, il castoro può rappresentare una seria minaccia per la sicurezza pubblica, per esempio nel caso di scavi sotto le fondazioni di infrastrutture stradali di interesse pubblico o di opere di protezione contro le piene. Data la rilevanza per la sicurezza, i Cantoni, nell’ottica di una pianificazione previdente, devono
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designare le zone ripuali critiche e pianificare correttamente le misure necessarie secondo il capoverso 1. L’UFAM si assume al massimo il 50 per cento dei costi di tale pianificazione.
Art. 10h Ragionevole esigibilità delle misure per prevenire i danni causati da castori e lontre Capoverso 1: il presente capoverso definisce le misure ragionevolmente esigibili per prevenire i danni causati da castori o per evitare una minaccia ad essi imputabile. Lettera a: Se dallo sbarramento di un corso d’acqua potrebbe derivare un danno rilevante o una minaccia, la limitazione dell’attività di sbarramento mediante misure in corrispondenza della diga del castoro è considerata una misura di prevenzione ragionevolmente esigibile. Tale intervento può spaziare dall’abbassamento dell’altezza della corona della diga, al sifonamento, fino alla rimozione completa della diga. Poiché la diga del castoro rappresenta un elemento centrale dello spazio vitale di una specie selvatica protetta, occorre considerare che tali misure necessitano di un’autorizzazione cantonale (art. 18 cpv. 1ter LPN in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 6 OPN). Secondo la lettera b, è considerata ragionevolmente esigibile la protezione delle colture agricole mediante una recinzione elettrica installata a regola d’arte (p. es nel caso di prodotti della terra) o una recinzione reticolare metallica (p. es. nel caso di frutteti). Tale recinzione non dev’essere necessariamente chiusa; in molti casi è sufficiente che sia installata sul lato del corso d’acqua. Secondo la lettera c, si definisce come misura ragionevolmente esigibile l’installazione di guaine di rete metallica a maglia stretta ai piedi di singoli alberi (p. es. alberi da frutto a uso agricolo in prossimità di corsi d’acqua o alberi nei parchi). Tali guaine impediscono ai castori di rosicchiare e abbattere singoli alberi. Secondo la lettera d, è considerata ragionevolmente esigibile la protezione di scarpate di sponda e argini che servono per la protezione contro le piene mediante misure tecniche di cui all’articolo 10g capoverso 1 lettera a. Ne è un esempio l’installazione di reticoli di protezione antiscavo. Queste misure complesse devono essere ordinate dal Cantone. Per via della loro complessità, spesso si devono mettere in conto tempi di attuazione molto lunghi. In questo caso riveste particolare importanza una pianificazione previdente delle misure corrispondenti da parte del Cantone (v. art. 10g cpv. 2). Secondo la lettera e, nel caso di sentieri a rischio di cedimento o
già ceduti su brevi tratti si considera ragionevolmente esigibile l’installazione di piastre metalliche sopra la tana del castoro. A scopo preventivo, anche l’installazione di tane artificiali sotto sentieri paralleli al corso dei ruscelli può risultare utile a prevenire l’indesiderata attività di scavo del castoro. La lettera f descrive come misura ragionevolmente esigibile lo sbarramento dei flussi in entrata e in uscita di corsi d’acqua artificiali. Si tratta per esempio di flussi in uscita di impianti per la depurazione delle acque o di sistemi di drenaggio agricoli, oppure di flussi in entrata di canalizzazioni industriali e simili. Secondo la lettera g, in futuro i Cantoni potranno dichiarare ragionevolmente esigibili anche altre misure efficaci. Capoverso 2: per prevenire i danni causati dalle lontre a pesci e gamberi in impianti di piscicoltura e di soggiorno, si considera ragionevolmente esigibile l’adozione delle seguenti misure: secondo la lettera a, è considerata ragionevolmente esigibile l’installazione di una recinzione di protezione elettrificata. Secondo la lettera b, i Cantoni possono dichiarare ragionevolmente esigibili anche altre misure efficaci.
Titolo prima dell’art. 11
Sezione 4: Ricerca, documentazione e consulenza Il titolo della sezione 4 OCP è integrato con i concetti di documentazione e consulenza. Il motivo risiede nella modifica della LCP (art. 14 LCP) e nella conseguente nuova versione dell’articolo 12 OCP. Si pone così maggiormente l’accento sull’informazione della popolazione e sulla consulenza ai Cantoni, in particolare per la gestione dei grandi predatori.
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Art. 12 Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica L’articolo 12 viene modificato a seguito dell’integrazione dell’articolo 14 capoverso 4 LCP con gli ambiti tematici «documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica». Questo articolo serve a sostenere le autorità competenti di Confederazione e Cantoni nella gestione della fauna selvatica con la messa a disposizione di conoscenze specialistiche e competenze mirate. S’intende così tenere meglio conto, soprattutto, del crescente fabbisogno di sostegno da parte dei Cantoni nell’esecuzione della LCP nell’ambito della gestione delle specie che causano conflitti. Secondo l’attuale disposizione di ordinanza, i compiti di documentazione nel settore della ricerca sulla selvaggina erano delegati all’associazione Wildtier Schweiz, mentre altre istituzioni fornivano servizi importanti nel settore della selvaggina per Confederazione e Cantoni. Adesso è l’UFAM a coordinare i diversi fornitori di servizi della rete e i relativi servizi per le autorità (cpv. 2). I compiti principali dell’UFAM e di tali istituzioni sono elencati nel capoverso 3. Il capoverso 1 delega all’UFAM la gestione del Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Si tratta sostanzialmente del coordinamento di una rete di istituzioni riconosciute, attive a livello nazionale, nel settore della sorveglianza, dell’utilizzo, della protezione, della promozione, della consulenza e della ricerca su mammiferi e uccelli indigeni e migratori che rivestono importanza per la gestione della fauna selvatica della Svizzera. Un ruolo importante è oggi svolto dalle seguenti istituzioni: il Centro svizzero di cartografia della fauna (CSCF) con il servizio specializzato per i castori, nonché la fondazione KORA (progetti coordinati di ricerca sui predatori) nel settore dei mammiferi; innanzitutto la Stazione ornitologica svizzera di Sempach nel settore degli uccelli; la divisione di medicina dei pesci e della selvaggina FIWI dell’Università di Berna per il tema delle malattie e della sorveglianza della salute della fauna selvatica; l’associazione Wildtier Schweiz nel settore della gestione e del trattamento dei dati, della statistica sulla caccia e sulle zone protette e della banca dati della marcatura dei mammiferi. Con il ritorno dei grandi predatori e la
diffusione e l’aumento degli effettivi di altre specie di selvaggina o delle specie di uccelli piscivori, nonché con la maggiore frequenza di epizoozie, negli ultimi anni si è avuta la prova che per il lavoro di esecuzione dei Cantoni non è sufficiente mettere a disposizione solo i risultati della ricerca biologica sulla fauna selvatica. Soprattutto nella gestione della selvaggina responsabile di conflitti, i Cantoni dipendono dal monitoraggio degli effettivi a livello intercantonale, dalla predisposizione di basi a livello regionale e da una consulenza specialistica basata sui fatti, appropriata e tempestiva. Gli ambiti tematici previsti sono elencati nel capoverso 2. I compiti del Centro sono focalizzati soprattutto sul sostegno e sulla consulenza ai Cantoni nella gestione delle specie di fauna selvatica che rappresentano una sfida particolare. A tal fine, il Centro stipula mandati di prestazioni con diverse istituzioni, coordinandone le attività e riunendole in rete. Poiché già oggi esistono contratti con diverse di queste istituzioni, è possibile proseguire su questa linea senza generare nuovi costi. Alla lettera a vengono descritti i compiti principali di questo Centro nella gestione della fauna selvatica. Esso fornisce consulenza nella gestione delle specie selvatiche che causano conflitti o diffondono epizoozie, che necessitano di una gestione intercantonale (p. es. cormorani, cinghiali o cervi) o che vivono in zone protette secondo l’articolo 11 capoverso 1 e 2 LCP (bandite di caccia federali e riserve per uccelli acquatici e di passo). Si occupa inoltre delle specie minacciate a livello regionale o di cui è difficile rilevare la popolazione, come per esempio la pernice bianca o la beccaccia. Lettera b: le autorità competenti di Confederazione e Cantoni possono ricevere sostegno e consulenza nell’elaborazione di misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone federali protette secondo l’articolo 11 LCP e nei corridoi faunistici secondo l’articolo 11a LCP.
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Capoverso 3: questo Centro si occupa in particolare di sviluppo di metodi tecnici, realizzazione di programmi di monitoraggio pertinenti, analisi di dati e campioni biologici, realizzazione di progetti di ricerca applicata, predisposizione di basi per le decisioni di gestione e consulenza alle autorità di Confederazione e Cantoni. I compiti del Centro e delle istituzioni secondo il capoverso 2 comprendono in particolare: lettera a: la tenuta di banche dati e di rilevazioni statistiche secondo la LCP. Queste comprendono la statistica federale della caccia secondo l’articolo 16 LCP, la statistica delle zone federali protette secondo l’articolo 11 capoversi 1–3 LCP, la rilevazione delle colonie di stambecchi secondo l’articolo 4a LCP, la banca dati della marcatura secondo l’articolo 13 LCP e la banca dati sulle predazioni di animali da reddito da parte di grandi predatori come presupposto per il loro risarcimento secondo l’articolo 10 LCP. Alla lettera b sono trattati lo sviluppo e la standardizzazione di metodi per la registrazione delle popolazioni di selvaggina e del relativo impatto sullo spazio vitale. Ciò è importante ai fini della gestione della fauna selvatica a livello transfrontaliero e della pianificazione della caccia, in particolare per la selvaggina che migra su lunghe distanze, come grandi predatori, ungulati o uccelli migratori. La lettera c conferisce il mandato relativo al monitoraggio delle popolazioni di grandi predatori e castori, alla documentazione del loro ruolo nell’ecosistema, nonché al rilevamento dei danni da essi causati e dei relativi impatti. Tale monitoraggio serve a prevedere, nel caso di un aumento degli effettivi, misure di gestione basate sui fatti, appropriate e tempestive come la prevenzione, l’abbattimento di singoli esemplari o la regolazione oppure, nel caso di un calo degli effettivi, misure di protezione e di promozione alla luce della situazione complessiva. Alla lettera d è conferito il mandato relativo al monitoraggio degli effettivi di selvaggina difficili da rilevare. Occorre prestare particolare attenzione a determinate specie e gruppi di specie, al fine di non farsi sfuggire sviluppi e tendenze nelle popolazioni e nella loro diffusione. Ciò in quanto, per esempio, le specie sono molto difficili da osservare, sono solo di passaggio nel nostro Paese o esistono solo pochi
specialisti delle specie in possesso delle conoscenze necessarie per individuarle e determinarle in modo affidabile. Le lettere e ed f conferiscono mandati di coordinamento per progetti relativi alla cattura, alla marcatura e al campionamento della selvaggina, nonché per progetti di ricerca applicata sulla selvaggina (p. es. sulla diffusione, le esigenze in termini di spazio vitale, il comportamento, i disturbi antropici e la salute. Alla lettera g è conferito il mandato relativo alla documentazione e predisposizione delle informazioni generate e raccolte nei settori di ricerca e gestione della selvaggina, nonché la necessità di trasmettere tali conoscenze, in modo orientato ai gruppi bersaglio, alle autorità, ai responsabili di progetti di ricerca e di gestione e al pubblico in generale. La lettera h precisa che le istituzioni forniscono consulenza ai Cantoni sulla gestione delle specie secondo il capoverso 2, per la promozione delle specie e degli spazi vitali e in caso di interventi nelle zone federali protette.
Allegato 3 Le spiegazioni introduttive di questo allegato s’inseriscono nel contesto delle spiegazioni relative all’articolo 4b capoverso 3 (v. sopra). La cartina mostra la suddivisione nelle cinque regioni di presenza del lupo. La tabella definisce i Cantoni facenti parte delle regioni e la popolazione minima relativa ai branchi di lupi per regione. Le superfici delle regioni sono calcolate al netto dei laghi e delle aree di insediamento.
Allegato 4 Questo nuovo allegato dell’OCP si basa sull’articolo 8c capoverso 3 e comprende un elenco di tutti gli oggetti dell’inventario federale dei corridoi faunistici d’importanza sovraregionale.
5 Modifica di altri atti normativi
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Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali
Art. 5 cpv. 1 lett. fbis e i L’articolo 5 dell’ordinanza sulle bandite federali (OBAF) disciplina le disposizioni sulla protezione delle specie. Capoverso 1: secondo la lettera fbis, nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori è generalmente vietato l’utilizzo di aeromobili civili senza occupanti. È questo il caso anche dei droni, oggi utilizzati per diversi scopi professionali. Viene ora inserita una riserva per l’impiego da parte della polizia o delle forze di intervento. È inoltre introdotta la possibilità di concedere deroghe da parte dei Cantoni. Tali deroghe possono essere utili, per esempio, per la sorveglianza ufficiale delle zone protette. Con questa disposizione, la prassi invalsa nei Cantoni di concedere deroghe viene recepita nel diritto federale. È comunque chiaro che si tratta di deroghe che devono essere verificate caso per caso. I motivi alla base di simili deroghe sono elencati nei numeri 1–4. Alla lettera i sono introdotte modifiche terminologiche, in quanto il corpo delle guardie delle fortificazioni non esiste più e il corpo delle guardie di frontiera è stato rinominato in Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
Art. 11 cpv. 5 L’articolo 11 capoverso 5 viene abrogato in quanto non soddisfa più le esigenze attuali. I compiti di polizia di caccia non possono essere affidati alle guardie di confine, le quali non ricevono alcuna formazione in tal senso.
Sezione 6: Indennità e aiuti finanziari Nel titolo della sezione, il concetto di indennità è integrato con il concetto di aiuti finanziari. Dopo che la Confederazione ha finora indennizzato ai Cantoni soprattutto il lavoro dei guardacaccia, la manutenzione dell’infrastruttura e i danni causati dalla selvaggina nelle bandite di caccia, con il nuovo articolo 15a (Aiuti finanziari per misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali) in futuro sarà attribuita grande importanza allo strumento di finanziamento degli aiuti finanziari (v. art. 11 cpv. 6 LCP).
Art. 14, rubrica In seguito all’integrazione dell’articolo 11 capoverso 6 LCP con la fattispecie dei nuovi aiuti finanziari della Confederazione per i costi delle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali dei Cantoni, occorre modificare sia il titolo della sezione 6 sia le rubriche degli articoli 14 e 15. In questo articolo sono disciplinate le indennità per la sorveglianza delle bandite di caccia.
Art. 15, rubrica In seguito all’integrazione dell’articolo 11 capoverso 6 LCP con la fattispecie dei nuovi aiuti finanziari della Confederazione per i costi delle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali dei Cantoni, occorre modificare sia il titolo della sezione 6 sia le rubriche degli articoli 14 e 15. In questo articolo sono disciplinate le indennità per i danni arrecati dalla selvaggina nelle bandite di caccia.
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Art. 15a Aiuti finanziari per misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali Le misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone protette secondo l’appendice 1 OBAF e nelle zone secondo l’articolo 11 capoverso 4 LCP dipendono dalle biocenosi e dai tipi di spazi vitali presenti e sono pertanto molto eterogenee nelle diverse bandite di caccia. Per ogni zona protetta è dunque necessaria una panoramica dei valori naturalistici presenti e delle possibilità di promozione. Inoltre, anche i costi delle possibili misure di promozione sono molto eterogenei, il che impedisce una forfettizzazione dei contributi e rende sensata solo una partecipazione proporzionale della Confederazione ai costi effettivi. Un elenco delle possibili misure e la determinazione dei costi riconosciuti saranno resi noti dall’UFAM nel manuale relativo agli accordi programmatici nel settore ambientale.
Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori
Art. 5 cpv. 1 lett. fbis e i L’articolo 5 dell’ordinanza sulle riserve federali d’uccelli acquatici e migratori disciplina le disposizioni sulla protezione delle specie e viene integrato come segue: Capoverso 1: secondo la lettera fbis, nelle riserve d’importanza nazionale e internazionale d’uccelli acquatici e migratori è generalmente vietato l’utilizzo di aeromobili civili senza occupanti. È questo il caso anche dei droni, oggi utilizzati per diversi scopi professionali. Viene ora inserita una riserva per l’impiego da parte della polizia o delle forze di intervento. I Cantoni dispongono così ora della possibilità di concedere deroghe. Tali deroghe possono essere utili, per esempio, per la sorveglianza ufficiale delle zone protette. Con questa disposizione, la prassi invalsa nei Cantoni di concedere deroghe viene recepita nel diritto federale. Le deroghe corrispondenti devono essere verificate caso per caso. I motivi alla base di simili deroghe sono elencati nei numeri 1–4.
Sezione 6: Indennità e aiuti finanziari Il titolo della sezione è integrato con il concetto di aiuti finanziari. Dopo che la Confederazione ha finora indennizzato ai Cantoni soprattutto il lavoro dei guardacaccia, la manutenzione dell’infrastruttura e i danni causati dalla selvaggina nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, con il nuovo articolo 15a (Aiuti finanziari della Confederazione ai costi delle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali dei Cantoni) in futuro sarà attribuita grande importanza allo strumento di finanziamento degli aiuti finanziari (v. art. 11 cpv. 6 LCP).
Art. 14, rubrica In seguito all’integrazione dell’articolo 11 capoverso 6 LCP con la fattispecie dei nuovi aiuti finanziari della Confederazione per i costi delle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali dei Cantoni, occorre modificare sia il titolo della sezione 6 sia le rubriche degli articoli 14 e 15. In questo articolo sono disciplinate le indennità per la sorveglianza delle riserve d’uccelli acquatici e migratori.
Art. 15, rubrica In seguito all’integrazione dell’articolo 11 capoverso 6 LCP con la fattispecie dei nuovi aiuti finanziari della Confederazione per i costi delle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali dei Cantoni, occorre modificare sia il titolo della sezione 6 sia le rubriche degli articoli 14
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e 15. In questo articolo sono disciplinate le indennità per i danni arrecati dalla selvaggina nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori.
Art. 15a Aiuti finanziari per misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali Le misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone protette secondo l’appendice 1 OBAF e nelle zone secondo l’articolo 11 capoverso 4 LCP dipendono dalle biocenosi e dai tipi di spazi vitali presenti e sono pertanto molto eterogenee nelle diverse bandite di caccia. Per ogni zona protetta è dunque necessaria una panoramica dei valori naturalistici presenti e delle possibilità di promozione. Inoltre, anche i costi delle possibili misure di promozione sono molto eterogenei, il che impedisce una forfettizzazione dei contributi e rende sensata solo una partecipazione proporzionale della Confederazione ai costi effettivi. Un elenco delle possibili misure e la determinazione dei costi riconosciuti saranno resi noti dall’UFAM nel manuale relativo agli accordi programmatici nel settore ambientale.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il progetto riguarda la ripartizione dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni nella misura in cui i Cantoni dispongono di un maggiore margine di manovra e assumono la responsabilità nella protezione del bestiame. La Confederazione, da parte sua, assume la responsabilità finanziaria supplementare per i nuovi aiuti finanziari e indennità. La revisione della LCP o dell’OCP dà a medio termine luogo a un maggior fabbisogno finanziario da parte della Confederazione nell’ordine di 10 milioni di franchi: (1) gestione del lupo (art. 7a LPC, art. 4d OCP): al massimo 2 milioni di franchi all’anno; (2) corridoi faunistici (art. 11a LPC, art. 8e OCP): 4 milioni di franchi all’anno; (3) promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone protette (art. 11 cpv. 6 LCP, art. 15a OBAF e ORUAM): 2 milioni di franchi all’anno; (4) indennità nel settore della prevenzione e del risarcimento dei danni causati dal castoro:
2 milioni di franchi all’anno.
Il Consiglio federale prevede una procedura in due tappe per finanziare l’attuazione della modifica della LCP. Innanzitutto, il credito d’impegno per gli accordi programmatici nel settore ambientale per il periodo 2025–2028 sarà aumentato di 5 milioni di franchi all’anno. In seguito si prevede di aumentare lo stesso credito d’impegno per il periodo 2029–2033 di altri 3 milioni di franchi all’anno. Le risorse necessarie sono già prese in considerazione nell’ambito del messaggio relativo agli accordi programmatici nel settore ambientale 2025–2028 e si compongono come segue: (1) gestione del lupo (art. 7a LPC, art. 4d OCP): 1 milione di franchi all’anno; (2) corridoi faunistici (art. 11a LPC, art. 8e OCP): 2 milioni di franchi all’anno; (3) promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone protette (art. 11 cpv. 6 LCP, art. 15a OBAF e ORUAM): 2 milioni di franchi all’anno. Inoltre, come già indicato in precedenza, per le indennità nel settore della prevenzione e del risarcimento dei danni causati dal castoro il credito per la selvaggina e la caccia sarà aumentato di 1 milione di franchi all’anno a partire dal 2025. Un ulteriore aumento di 1 milione di franchi all’anno è previsto dal 2029. Il progetto non ha ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione. Gli oneri legati alla modifica della gestione del lupo, al risarcimento dei danni alle infrastrutture causati da castori, alla separazione e indennità dei corridoi faunistici e al coordinamento del Centro di
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consulenza per la gestione della fauna selvatica possono essere gestiti dal personale esistente.
6.2 Conseguenze per i Cantoni
Il progetto ha ripercussioni finanziarie per i Cantoni. I Cantoni devono farsi carico al 50 per cento del risarcimento dei danni causati dai castori agli impianti infrastrutturali, con un onere stimato di circa 1–2 milioni di franchi all’anno per tutta la Svizzera. Per contro, la Confederazione partecipa ora ai costi delle misure volte a prevenire i danni causati dal castoro, come anche ai costi delle misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle bandite di caccia e nelle riserve d’uccelli, che finora erano interamente a carico dei Cantoni. Il progetto ha ripercussioni per i Cantoni a livello di effettivo di personale. L’esecuzione delle disposizioni contenute nel presente atto implica un considerevole onere supplementare per le autorità cantonali preposte alla caccia. In particolare, la gestione del lupo come specie protetta comporta un elevato impegno finanziario e in termini di effettivo di personale per i Cantoni di montagna, mentre la gestione del castoro come specie protetta determina un sostanziale maggior impegno finanziario e in termini di effettivo di personale per i Cantoni di pianura. L’impegno a carico dei Cantoni di montagna per la gestione dello stambecco come specie protetta non dovrebbe invece discostarsi molto da quello attuale. Gli aiuti finanziari globali della Confederazione ai Cantoni per la gestione del lupo (art. 4d OCP) offrono un importante sostegno a tale lavoro. Il risarcimento parziale dei danni alle infrastrutture causati dal castoro comporta inoltre un sostanziale sgravio per i Cantoni di pianura. Alcune novità rendono necessarie modifiche corrispondenti nel diritto cantonale. È questo il caso in particolare degli articoli 1a, 4a, 8b, 8c-e, 10c e 10d.
6.3 Ripercussioni per i Comuni
Il progetto non ha ripercussioni finanziarie o sull’effettivo di personale per i Comuni.
6.4 Ripercussioni per l’economia, la società, l’ambiente e le zone rurali, comprese le regioni di montagna Il presente atto normativo ha l’obiettivo di sgravare soprattutto l’agricoltura di montagna, regolando in maniera efficace la popolazione di lupi. In tal modo, e unitamente alle misure di protezione del bestiame, si potranno ridurre i danni agli animali da reddito. I lupi, se schivi e tendenti a evitare l’uomo, sono garanzia di un consenso più ampio nei confronti di questa specie animale altamente dibattuta a livello politico. Anche con la presente attuazione della regolazione preventiva è possibile garantire il mantenimento della popolazione di lupi in Svizzera. Una regolazione è ammessa solo in casi motivati. La revisione dell’ordinanza assicura inoltre un numero minimo di branchi di lupi. Il presente atto normativo viene però anche incontro ai Cantoni di pianura, consentendo una gestione mirata del castoro e dei danni da esso arrecati. In tal modo il progetto contribuisce a permettere la coesistenza a lungo termine con queste specie protette di selvaggina. Il progetto non ha ripercussioni sostanziali per i centri urbani e sugli agglomerati, né ha ripercussioni rilevanti per l’economia.