Quote di partecipazione al canone per emittenti radiofoniche locali ed emittenti televisive regionali nonché misure di sostegno a favore dei media elettronici
22.407 e 22.417
Iniziative parlamentari Ripartizione del canone radiotelevisivo e Misure di sostegno a favore dei media elettronici Progetto preliminare e rapporto esplicativo della Commissione dei tra- sporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati
del 21 giugno 2024
Compendio
Con questo progetto la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S) propone misure di sostegno ai media che possono es- sere attuate rapidamente. In questo modo si intende creare condizioni quadro inte- ressanti per un’offerta mediatica variata ed equivalente in tutte le regioni.
Situazione iniziale I media indipendenti e pluralistici adempiono a un’importante funzione ai fini della democrazia. Tuttavia, la loro situazione economica è sempre più drammatica: le en- trate pubblicitarie sono in costante calo, costringendo le organizzazioni mediatiche a risparmiare sempre di più. Questa situazione non riguarda solo i media stessi, bensì anche gli istituti che offrono loro dei servizi. Infatti non vengono ridotti solo i costi interni ma anche le spese per la formazione e la formazione continua, gli abbonamenti all’agenzia di stampa e i contributi alle organizzazioni di autoregolamentazione.
Contenuto del progetto Con il presente progetto viene modificata la legge federale sulla radiotelevisione: deve essere possibile aumentare le quote di partecipazione al canone per le emittenti radiofoniche e televisive locali e regionali; oggi il margine di manovra della legge (4–6 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo) è esaurito e deve essere au- mentato al 6–8 per cento. Inoltre, le attuali misure generali di sostegno ai media de- vono essere potenziate. Si tratta in particolare di sostenere istituti di formazione e formazione continua, agenzie di stampa e organizzazioni di autoregolamentazione. Queste misure devono migliorare la qualità dei media svizzeri. L’intero settore dei media deve trarne vantaggio indipendentemente dal modello commerciale. Il finan- ziamento avviene attraverso il canone radiotelevisivo.
Rapporto
1 Genesi del progetto
L’iniziativa parlamentare 22.407 Ripartizione del canone radiotelevisivo, presentata dal consigliere agli Stati Philippe Bauer (PLR.I Liberali Radicali, NE) il 28 febbraio 2022, chiede un aumento delle quote di partecipazione al canone per le emittenti di programmi radiofonici e televisivi locali e regionali. La Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S) ha esaminato l’iniziativa nella seduta del 4 aprile 2023 e ha deciso all’una- nimità di darle seguito. Durante la seduta del 5 settembre 2023 l’omologa Commis- sione del Consiglio nazionale (CTT-N) si è allineata a questa decisione con 13 voti contro 6 e 3 astensioni. Il 17 marzo 2022 la consigliera agli Stati Isabelle Chassot (Alleanza del Centro, FR) ha presentato l’iniziativa parlamentare 22.417 Misure di promozione [sostegno] a fa- vore dei media elettronici, il cui obiettivo è rafforzare la pluralità dei media attraverso misure di sostegno a beneficio di tutti i media elettronici. Nella seduta del 4 aprile 2023, la CTT-S ha esaminato l’iniziativa e ha deciso, con 8 voti contro 5, di darvi seguito. La CTT-N si è allineata a questa decisione durante la seduta del 5 settembre 2023, con 13 voti contro 6. Nelle motivazioni delle iniziative viene sottolineato che le richieste formulate erano elementi incontestati del pacchetto di misure a favore dei media, respinto nella vota- zione popolare del 13 febbraio 2022 (45,42 % di voti favorevoli).
Il 16 gennaio 2024, la CTT-S ha stabilito i parametri di riferimento per l’elaborazione di un progetto di rapporto e di atto normativo in adempimento delle due iniziative parlamentari e ha incaricato l’Amministrazione di prepararli di conseguenza.
Durante le sedute dell’11 aprile e del 21 giugno 2024, la CTT-S ha esaminato il pro- getto preliminare dell’atto legislativo preparato dall’Amministrazione e, con 10 voti contro 1 e 1 astensione, ha deciso di entrare in materia. Con 7 voti contro 2 e 3 asten- sioni ha inoltre respinto la proposta di sospendere la trattazione dell’oggetto e di esa- minarlo assieme al messaggio concernente l’iniziativa popolare federale «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)» e al suo eventuale controprogetto indiretto. Nella votazione sul complesso la CTT-S ha approvato il progetto con 10 voti contro 2 e ha in seguito deciso di avviare la procedura di consultazione. Conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge sulla consultazione (LCo; RS 172.061), la procedura di consultazione è indetta per la preparazione di pro- getti di legge ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.). L’atto legislativo amplierà o introdurrà nuove misure di sostegno ai media, con note- voli ripercussioni finanziarie (saranno necessari un massimo di ca. 35 mio. fr. supple- mentari provenienti dal canone radiotelevisivo).La consultazione durerà dall’8 luglio
2024 al 28 ottobre 2024.
2 Situazione iniziale
2.1 Introduzione
In Svizzera i media indipendenti e pluralistici adempiono un’importante funzione isti- tuzionale e democratica. Allo stesso tempo però la loro situazione economica continua a peggiorare, poiché a causa delle mutate abitudini di fruizione calano le entrate deri- vanti da pubblicità e abbonamenti1. Questo sviluppo mette in pericolo la pluralità dei media in Svizzera. Oltre alla stampa, anche le emittenti radiofoniche e televisive con mandato di prestazioni e partecipazione al canone risentono del calo delle entrate pub- blicitarie. La difficile situazione finanziaria dell’industria mediatica svizzera non porta solo a misure interne di risparmio (ad es. lo smantellamento o la fusione di re- dazioni), ma colpisce anche gli istituti che servono l’intero settore dei media (ad es. gli istituti di formazione e formazione continua, l’agenzia di stampa e le organizza- zioni di autoregolamentazione come il Consiglio della stampa). Tuttavia, una demo- crazia ha bisogno di media indipendenti e forti e di una popolazione informata. In particolare il potenziamento della formazione e della formazione continua dei giorna- listi assume un’importanza crescente con lo sviluppo del settore dell’intelligenza ar- tificiale (IA), la quale accentua i rischi di disinformazione e di manipolazione mirata della popolazione. In tale contesto, il Parlamento e il Consiglio federale si occupano da anni della politica dei media e delle possibili misure di sostegno.
2.2 Basi legali e situazione attuale
La legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione (LRTV) prevede nel set- tore radiotelevisivo un sistema duale, con la SSR che adempie un mandato di presta- zioni a livello nazionale e di regione linguistica e le emittenti radiotelevisive private che ricevono una concessione per un mandato di prestazioni a livello locale-regionale. Per il servizio pubblico regionale di radio e televisione è attualmente disponibile tra il 4 e il 6 per cento del canone radiotelevisivo. L’11 gennaio 2024, il DATEC ha rila- sciato 38 concessioni valide dal 2025 al 2034. La quota di partecipazione al canone ammonta al 6 per cento, ossia a 86 milioni di franchi. Negli ultimi anni, la quota di partecipazione al canone per il servizio pubblico regionale è stata gradualmente au- mentata per raggiungere il livello valido a partire dal 2025, passando da 54 milioni di franchi (2012) a 67,5 milioni di franchi (da metà 2016) e a 81 milioni di franchi dal 2019. La LRTV e l’ordinanza del 9 marzo 20073 sulla radiotelevisione (ORTV) prevedono già oggi misure generali a favore della radio e della televisione nel loro insieme. Gli istituti di formazione e formazione continua ricevono attualmente circa 1 milione di franchi sulla base di accordi di prestazioni, la ricerca sull’utenza (Mediapulse AG) è
1 Per maggiori dettagli in merito, cfr. il rapporto sulla struttura dei media: www.ufcom.ad- min.ch > Media elettronici > Studi > Rapporto struttura dei media 2023 (cfr. in particolare il n. 3.6 sul finanziamento dei media elettronici in Svizzera). 2 RS 784.40 3 RS 784.401
sostenuta con 2,8 milioni di franchi all’anno e l’agenzia di stampa Keystone-ATS ri- ceve 4 milioni di franchi all’anno conformemente a un accordo sulle prestazioni.
2.3 Necessità di agire e obiettivi
La maggioranza della Commissione riconosce l’importanza della pluralità mediatica e il ruolo fondamentale che l’informazione regionale riveste in un sistema federale e di democrazia diretta. Il pacchetto di misure a favore dei media (20.038), che avrebbe risposto alle richieste formulate nelle due iniziative parlamentari summenzionate, è stato respinto nella votazione popolare del 13 febbraio 2022 (54,58 % di voti contrari). La maggioranza della Commissione appoggia le richieste delle due iniziative parla- mentari, che a suo avviso riprendono elementi incontestati del pacchetto di misure. Ritiene che occorra adottare rapidamente misure se nei prossimi anni si vogliono man- tenere la pluralità e la qualità dei media. Una minoranza della Commissione (Friedli Esther, Stark) propone di non entrare in materia sul progetto preliminare. Considera che non sarebbe opportuno, dal punto di vista democratico, riprendere alcuni elementi del pacchetto di misure dopo che questo è stato respinto dal Popolo, dal momento che non è dato sapere quali di essi hanno portato al respingimento nella votazione. Riferendosi al rapporto in adempimento del postulato Christ 21.3781, la minoranza sottolinea che le misure proposte non guardano al futuro. Ritiene inoltre che non sia il momento giusto per adottare nuove misure di sostegno ai media. A suo parere occorrerebbe svolgere queste discussioni nell’ambito dei dibattiti sull’iniziativa popolare «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)».
3 Punti essenziali del progetto
L’iniziativa parlamentare 22.407 mira a modificare l’articolo 40 della LRTV. La quota di partecipazione al canone delle emittenti radiofoniche locali e televisive re- gionali con mandato di prestazioni deve essere aumentata dall’attuale 4-6 per cento al 6-8 per cento. Il Consiglio federale ha ormai esaurito il margine di manovra e fissato la quota di partecipazione per il servizio pubblico regionale al 6 per cento dei proventi (81 mio. fr., 86 mio. fr. a partire dal 2025). La nuova fascia permette di reagire a situazioni future, in particolare se dovessero diminuire i proventi del canone radiote- levisivo4 e quindi anche la quota destinata al servizio pubblico regionale. L’iniziativa parlamentare 22.417 mira a modificare l’articolo 76 LRTV e a introdurre i nuovi articoli 76a-76c nel capitolo 3 di questa legge. In sostanza occorre potenziare le misure di sostegno generali. Bisogna adattare alle esigenze del mondo digitalizzato gli strumenti di sostegno già consolidati, di cui oggi
4 Iniziativa popolare federale «200 franchi bastano! (iniziativa SSR)»; consultazione sulla revisione parziale dell’ordinanza sulla radiotelevisione per ridurre il canone a carico delle economie domestiche a 300 franchi ed esentare altre imprese dall’obbligo di pagare il ca-
beneficiano in particolare la radio e la televisione, facendo in modo che ne beneficino tutti i media elettronici, anche quelli gratuiti. Si tratta di tre elementi del pacchetto di misure respinto: (1) il rafforzamento della formazione e della formazione continua (art. 76 nuovo), (2) il sostegno alle organiz- zazioni di autoregolamentazione del settore come il Consiglio svizzero della stampa (art. 76a) e (3) il sostegno alle agenzie di stampa che forniscono a livello nazionale informazioni in tre lingue agli altri media (art. 76b). Poiché si rinuncia a sostenere le infrastrutture digitali innovative come proposto nel pacchetto, per finanziare le sud- dette misure è sufficiente l’1 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo (art. Le modifiche qui proposte rispondono alle sfide a cui i media elettronici devono far fronte nelle regioni e appoggiano gli sforzi profusi per mantenere la pluralità dei me- dia e per fornire informazioni di qualità.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione Le misure di sostegno a favore dei media elettronici sono disciplinate nella LRTV in un capitolo separato. L’articolo 1 è di conseguenza modificato per tenere conto di questa innovazione.
Art. 2 lett. abis Ai sensi della presente legge per media elettronici s’intendono tutte le offerte media- tiche trasmesse attraverso tecniche di telecomunicazione, destinate al pubblico in ge- nerale ed elaborate secondo criteri redazionali. Può trattarsi di offerte lineari o non lineari. In particolare i programmi radiotelevisivi tradizionali (art. 2 lett. a), trasmessi tramite reti di radiodiffusione classiche, e lo streaming via Internet sono considerati offerte di media lineari. Rientrano invece tra le offerte di media non lineari soprattutto i contributi audio e video su richiesta («on demand») ma anche le offerte di tipo te- stuale fornite in forma elettronica. Un’offerta mediatica che si rivolge esplicitamente solo a una cerchia di destinatari delimitata e può essere captata soltanto da tale cerchia non è considerata come un’offerta destinata al pubblico in generale. La comunicazione individuale tra gli utenti dei social media non rientra quindi in questa definizione.
Art. 38, al. 3 Une minoranza della Commissione (Stark, Broulis, Friedli Esther, Häberli-Koller) au- spica la possibilità di rilasciare una concessione supplementare a un’emittente televi- siva locale che offra un ampio servizio d’informazione politica. Questa concessione supplementare verrebbe rilasciata esclusivamente a condizione che l’emittente assi- curi una cronaca indipendente e regolare della politica nazionale e cantonale. La mi- noranza ritiene che in questo modo si sosterrebbe la copertura di base, poco attrattiva
nell’odierno sistema mediatico ma fondamentale per il buon funzionamento della de- mocrazia. Verrebbe inoltre intensificata la concorrenza tra le varie emittenti televisive nelle diverse regioni. Da ultimo la minoranza della Commissione ritiene che gli oneri finanziari supplementari legati alle eventuali concessioni aggiuntive rimarrebbero li- mitati, dato che ogni concessione supplementare comporterebbe un onere tra i 200 000 e i 500 000 franchi all’anno. Con 8 voti contro 4 la maggioranza della Commissione è del parere che questa richie- sta vada chiaramente al di là delle modifiche proposte dalle due iniziative parlamen- tari. La modifica auspicata dovrebbe dunque essere affrontata nell’ambito di un inter- vento o di un’iniziativa specifici, in modo da poter esaminare più in dettaglio le sue conseguenze, difficili da valutare. La maggioranza della Commissione teme peraltro che abbondare il principio consolidato «una concessione per zona di copertura» com- porti un onere amministrativo sproporzionato. Inoltre fa notare che i finanziamenti supplementari legati al rilascio di una concessione supplementare saranno elargiti a scapito di altri beneficiari di proventi del canone. Infine, considera che quanto propo- sto comporterebbe l’elaborazione di una base legale per un problema spiccatamente locale.
Art. 40 Cpv. 1 Le quote di partecipazione al canone attribuite alle emittenti che ne hanno diritto se- condo l’articolo 68a capoverso 1 lettera b LRTV ammontano ora al 6-8 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo. Come avvenuto finora, il Consiglio federale sta- bilisce l’importo del canone in funzione del fabbisogno nonché la chiave di riparti- zione (art. 68a LRTV). Ciò consente da un lato di mettere a disposizione del servizio pubblico regionale maggiori fondi e, dall’altro, di mantenere il sostegno al livello at- tuale in caso di moderato calo dei proventi del canone. Cpv. 2 La Commissione propone (con 4 voti contro 1 e 6 astensioni) di completare l’articolo 40 capoverso 2 LRTV adducendo che con la nuova chiave di ripartizione alcune radio locali riceveranno meno fondi a partire dal 1° gennaio 2025. L’adeguamento del testo di legge mira a garantire che, in termini assoluti, le somme concesse siano più elevate rispetto a passato.
Art. 68 cpv. 1 lett. h L’articolo 68a LRTV elenca in modo esaustivo le necessità finanziarie di cui il Con- siglio federale deve tenere conto nello stabilire l’importo del canone radiotelevisivo. Gli strumenti generali di sostegno, elencati agli articoli 76–76c del progetto prelimi- nare LRTV (PP-LRTV), sono ampliati e finanziati in modo uniforme tramite il canone radiotelevisivo. Di conseguenza, all’articolo 68a capoverso 1 LRTV viene aggiunta la lettera h.
Art. 76 Formazione e formazione continua L’adempimento della funzione sociale e politico-istituzionale dei media presuppone solide conoscenze specialistiche e grande professionalità giornalistica. La LRTV vi- gente prevede all’articolo 76 il sostegno della formazione e della formazione continua dei programmisti: attualmente, istituti di formazione e di formazione continua di tutte le regioni linguistiche ottengono dalla Confederazione sussidi per un valore comples- sivo di un milione di franchi all’anno. Grazie a questo sostegno, sono in grado di proporre a prezzi accessibili offerte nel settore del giornalismo informativo radiotele- visivo. I corsi sussidiati promuovono la formazione e la formazione continua, contri- buendo così a un giornalismo di qualità. Le necessità di formazione a livello di competenze giornalistiche e di standard pro- fessionali giornalistici sono sempre elevate. Il mutamento intercorso nel settore dei media ha accresciuto le aspettative nei confronti del giornalismo, e quindi anche le esigenze riguardo alla formazione e alla formazione continua. Si pensi agli sviluppi in relazione alla digitalizzazione, ossia al giornalismo multimediale, alle nuove forme narrative tese a raggiungere diversi gruppi di popolazione, alla struttura senza barriere di contenuti online, al giornalismo dei dati ecc. Inoltre, la diffusione di notizie false grazie ai progressi dell’IA pone i giornalisti dinanzi a nuove sfide, rendendo sempre più importante il ruolo della formazione di base e di quella continua. A causa di queste maggiori esigenze, l’importo deve essere aumentato. Il sostegno è versato su richiesta. I beneficiari sono gli istituti di formazione e di for- mazione continua indipendenti che propongono in modo continuativo corsi, in parti- colare nel settore del giornalismo d’informazione, destinati a chi opera nelle redazioni dei media elettronici. La formazione è improntata alla prassi; di regola i partecipanti al corso lavorano per un’organizzazione mediatica o vi svolgono uno stage. Non ven- gono stanziati sussidi per le scuole interne alle imprese mediatiche. Per contro, un istituto è da considerarsi indipendente anche se l’ente finanziatore è composto da im- prese mediatiche, a condizione che tale ente goda di un ampio sostegno e la forma- zione possa essere seguita non solo da partecipanti del proprio gruppo mediatico.
Poiché si presuppone che i diplomi e i certificati siano riconosciuti, si può dedurre che la formazione abbia una certa qualità.
Art.76a Autoregolamentazione del settore La legge istituisce ora una base per il sostegno finanziario dell’autoregolamentazione del settore. Si tratta di un’autoregolamentazione specifica al settore, ossia di regole elaborate dal e per il settore e da questo applicate. Sono sostenute organizzazioni che godono dell’appoggio di un’ampia parte del settore. A titolo di esempio può essere menzionato il Consiglio svizzero della stampa che, in quanto organizzazione di auto- regolamentazione del settore dei media, non solo è un’autorità di ricorso ma contri- buisce anche significativamente a diffondere gli standard di deontologia giornalistica (diritti e doveri dei giornalisti). Attraverso le sue attività, che comprendono anche dibattiti pubblici su temi inerenti all’etica dei media, contribuisce a sensibilizzare in merito alla grande importanza del giornalismo di qualità.
Art. 76b Prestazioni di agenzie È previsto anche un sostegno finanziario per le agenzie svizzere indipendenti che of- frono servizi equivalenti in tedesco, francese e italiano. Con le loro prestazioni a basso costo (ad es. messa a disposizione di contributi professionali sotto forma di testo, au- dio o video), le agenzie di stampa contribuiscono alla qualità giornalistica, segnata- mente anche alla qualità dei piccoli media. Possono essere sostenute anche agenzie con contenuti esclusivamente audiovisivi. Le loro prestazioni sono fondamentalmente rivolte a tutti coloro che operano nel settore dei media. I contributi sono versati su richiesta (cpv. 1). La richiesta deve essere motivata (cpv. 2). Durante il periodo in cui l’agenzia beneficia del sostegno, si applica il divieto di distribuire dividendi (cpv. 3). Poiché la SSR produce una grande quantità di contenuti informativi che potrebbero servire anche ad altri media elettronici, la legge prevede espressamente che la SSR possa collaborare con agenzie di stampa o addirittura detenerne una partecipazione. Non è volutamente previsto di costringere la SSR a cooperare. Tuttavia, dato che si- mili cooperazioni possono essere sensate, la possibilità di cooperazione è iscritta nella legge (cpv. 4). Occorre aggiungere che gli statuti della SSR prevedono che essa possa «esercitare ogni altra attività in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo. Nell'am- bito della sua politica aziendale essa può costituire società o partecipare ad altre». L’obiettivo del sostegno, ossia un servizio di base dei media elettronici, si differenzia da quello della legge del 5 ottobre 20075 sulle lingue, che consente alla Confedera- zione di stanziare aiuti finanziari ad agenzie di stampa d’importanza nazionale che diffondono informazioni sulle regioni linguistiche della Svizzera. Il presente progetto si concentra sul sostegno ai media elettronici regionali privati. Nell’accordo sulle pre- stazioni saranno richieste prestazioni giornalistiche di base nell’ambito della politica, dell’economia, dello sport ecc. Nel caso della legge sulle lingue l’accento è posto su tematiche di politica in materia di lingue, cultura e comprensione reciproca.
Art. 76c Disposizioni comuni Il Consiglio federale stabilisce i costi computabili per ciascuna misura di sostegno generale per i media di cui agli articoli 76–76c del PP-LRTV. La quota dei costi com- putabili ammonta al massimo all’80 per cento (cpv. 2). Allo scopo di evitare un soste- gno alla stampa contrario alla Costituzione, il Consiglio federale dovrà provvedere affinché siano considerate solo le prestazioni a favore dei media elettronici (cpv. 3). I contributi di sostegno vengono finanziati con i proventi del canone radiotelevisivo. Per questo scopo è a disposizione al massimo l’1 per cento dei proventi (cpv. 4). Il Consiglio federale stabilisce il fabbisogno (art. 68a cpv. 1 lett. h). Una minoranza della Commissione (Stark, Friedli Esther, Häberli-Koller) vuole evi- tare che con il nuovo cpv. 2bis i contributi di sostegno erogati dalla Confederazione al settore dei media elettronici conducano a una riduzione dei finanziamenti che gli enti finanziatori versano attualmente o verseranno in futuro. Pertanto, il rapporto fra i con- tributi di sostegno versati dalla Confederazione e quelli degli enti finanziatori deve essere mantenuto nel tempo. Se ad esempio in futuro la Confederazione sostiene un’organizzazione con 1 milione di franchi e finora (anno riferimento: 2024) gli enti
5 RS 441.1
finanziatori l’hanno sostenuta con 4 milioni di franchi, il rapporto Confedera- zione/enti finanziatori sarebbe definito come di 1 a 4. Se successivamente gli enti finanziatori riducono i loro contributi a 3 milioni di franchi anche la Confederazione ridurrà il suo contributo, portandolo a 750 000 franchi, per ristabilire il rapporto ini- ziale di 1 a 4. Con la regolamentazione proposta la minoranza vuole garantire che, una volta messi a disposizione i finanziamenti federali, gli enti finanziatori non possano sottrarsi alla loro responsabilità, ossia non riducano i loro contributi a spese della Con- federazione. Con 8 voti contro 3 la maggioranza della Commissione vuole rinunciare a questa nuova disposizione poiché in caso di riduzione dei contributi degli enti finanziatori le organizzazioni si vedrebbero ridurre anche i fondi federali e risulterebbero quindi dop- piamente penalizzate. Verrebbe così a crearsi una situazione del tutto contraria all’idea di fondo di sostenere i media nei periodi difficili. Un’altra minoranza (Friedli Esther, Stark, Wicki) vuole rinunciare alle misure di so- stegno a favore dei media elettronici in generale e stralciare l’intero capitolo 3 (art. 76–76c, compreso il sottotitolo della revisione, nonché gli articoli 1, 2 e 68a). Argomenta questa sua posizione con considerazioni relative al rispetto della demo- crazia, considerato che il Popolo ha respinto il pacchetto di misure a favore dei media. Ritiene inoltre che le misure proposte nel capitolo 3 non considerino gli sviluppi del settore mediatico (domanda e offerta) e che si legiferi quindi su basi obsolete. Da ultimo è dell’idea che le eventuali future misure di sostegno a favore dei media do- vrebbero essere decise dopo che si sia dibattuto sull’iniziativa popolare «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)». Con 8 voti contro 3 la maggioranza della Commissione sostiene le misure di sostegno a favore dei media elettronici proposte nel capitolo 3 in particolare perché considera che la formazione professionale rappresenta la base di un giornalismo di qualità. Ri- tiene che la promozione della formazione di base e della formazione continua vada a vantaggio soprattutto delle piccole imprese mediatiche, che altrimenti non disporreb- bero di sufficienti mezzi finanziari da destinare a questo scopo. Per la maggioranza,
le misure di sostegno a favore dei media elettronici proposte sono quindi gli strumenti adeguati per rafforzare la pluralità e la qualità dei media in Svizzera, un aspetto estre- mamente importante in una democrazia diretta.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Le misure proposte non comportano un maggiore fabbisogno di risorse generali della Confederazione. Inoltre, viene meno il fabbisogno per gli istituti di formazione e for- mazione continua (pari a fr. 1 mio. l’anno), perché d’ora in poi questi saranno finan- ziati con i proventi del canone radiotelevisivo (cfr. n. 4, art. 76 PP-LRTV).
Il presente progetto non rende necessario il reclutamento di nuovi collaboratori presso l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). L’onere amministrativo supple- mentare derivante dal potenziamento delle misure di sostegno indiretto è esiguo e può essere gestito con le risorse di personale esistenti.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città,
gli agglomerati e le regioni di montagna Le regioni traggono vantaggio dal sostegno ai mandati di prestazioni locali e regionali della radio e della televisione. Le misure di sostegno generali rafforzano i media na- zionali nel loro complesso, a vantaggio di tutti.
5.3 Ripercussioni sull’economia
Le ripercussioni sull’economia si prospettano da lievi a trascurabili. Le modifiche nella LRTV si prefiggono di potenziare il sostegno alle emittenti radio- televisive locali e regionali ma anche, in maniera generalizzata, quello ai media elet- tronici, per il quale sarà ora utilizzato esclusivamente il canone radiotelevisivo (mas- simo 1 % dei proventi, cfr. art. 76c PP-LRTV). Panoramica delle misure generali e del fabbisogno finanziario:
Scopo di utilizzo 2025 in futuro Quota di partecipazione al canone per fr.86 mio. Il Consiglio federale stabi- le emittenti radiotelevisive private (fino al 2024: lisce il fabbisogno (fabbiso- (art. 40 PP-LRTV) fr. 81 mio.) gno aggiuntivo massimo fr. 26 mio.) Istituti di formazione e formazione (fr. 1 mio., oggi dalle Il Consiglio federale stabi- continua (art. 76 PP-LRTV) risorse generali della lisce il fabbisogno (fabbiso- Confederazione) gno aggiuntivo art. 76-76b: massimo fr. 9 mio.) Organizzazioni di autoregolamenta- – Il Consiglio federale stabi- zione (art. 76a PP-LRTV) lisce il fabbisogno (fabbiso- gno aggiuntivo art. 76-76b: massimo fr. 9 mio.) Prestazioni di agenzia fr. 4 mio. Il Consiglio federale stabi- (art. 76b PP-LRTV) lisce il fabbisogno (fabbiso- gno aggiuntivo art. 76-76b: massimo fr. 9 mio.) Totale del fabbisogno proveniente dal fr. 90 mio. Al massimo fr. 125 mio. canone (fabbisogno aggiuntivo massimo fr. 35 mio.)
In considerazione di un volume complessivo di circa 1,3 miliardi di franchi, 35 mi- lioni di franchi (fabbisogno aggiuntivo massimo) rappresentano una cifra marginale.
Il fabbisogno per le emittenti radiofoniche e televisive private e per le misure di so- stegno generali non è messo in discussione dall’iniziativa popolare federale «200 fran- chi bastano! (iniziativa SSR)». Nel messaggio concernente l’iniziativa popolare fede- rale «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)», il Consiglio federale condivide l’obiettivo del comitato d’iniziativa di escludere le emittenti radiofoniche locali e te- levisive regionali titolari di una concessione dalle conseguenze dovute alla riduzione del canone. In questo senso, il sostegno finanziario stanziato per svolgere il mandato di servizio pubblico nell’ambito delle concessioni deve essere garantito nella sua con- tinuità. Ripercussioni sulla società
5.4 Ripercussioni sulla società
Gli effetti sulla società sono positivi. Le condizioni quadro vengono migliorate a fa- vore di un’offerta mediatica diversificata e rilevante per la democrazia e la politica sociale, in tutte le regioni linguistiche.
5.5 Ripercussioni sull’ambiente
Il progetto non ha ripercussioni sull’ambiente.
5.6 Altre ripercussioni
Il progetto potrebbe avere ripercussioni sulla SSR. Supponendo che i proventi del ca- none rimangano invariati o tendano a diminuire, qualsiasi fabbisogno aggiuntivo, fi- nanziato tramite il canone radiotelevisivo, avrà un impatto negativo sulla SSR.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La modifica della LRTV si fonda sull’articolo 93 Cost. Questo articolo contiene nel capoverso 1 una norma sulla competenza (competenza della Confederazione in mate- ria di legislazione) e nei capoversi 2–5 definisce le condizioni quadro per l’esercizio di questa competenza da parte della Confederazione. Sebbene l’articolo 93 Cost. rechi la rubrica «radiotelevisione», nella competenza legislativa al capoverso 1 sono ugual- mente menzionate altre forme di media. Pertanto il legislatore include esplicitamente anche la categoria «altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informa- zioni» nella competenza legislativa della Confederazione. Con questa formulazione viene creata una base costituzionale affinché la competenza della Confederazione ri- manga aperta a nuovi sviluppi tecnologici. Secondo un’interpretazione storica di cui si avvale gran parte della dottrina, questa regolamentazione orientata al futuro con- sente alla Confederazione di disciplinare l’intero settore dei media diffusi mediante tecniche di telecomunicazione. In base alla dottrina dominante, rientra nel concetto di
media diffusi mediante tecniche di telecomunicazione o elettroniche anche la diffu- sione delle offerte digitali6. La stampa scritta invece è chiaramente esclusa dal campo d’applicazione dell’articolo 93 capoverso 1 Cost.: una competenza da parte della Con- federazione in questo ambito richiederebbe l’elaborazione di una nuova base costitu- zionale7. Con la formulazione «compete alla Confederazione», l’articolo 93 capo- verso 1 Cost. statuisce una competenza globale della Confederazione che comprende anche misure di sostegno8. Il sostegno indiretto alla stampa, attuato tramite una ridu- zione sui costi di distribuzione da parte della Posta, si basa sulla competenza della Confederazione nel settore della posta conformemente all’articolo 92 Cost. Per distinguere i media elettronici dalla stampa scritta, secondo il tenore dell’arti- colo 93 capoverso 1 Cost. è determinante la diffusione elettronica di informazioni di- rette al pubblico. In base all’interpretazione letterale risulta che l’articolo 93 capo- verso 1 Cost. è applicabile a prescindere dal fatto che i contenuti mediatici disponibili in forma digitale lo siano contemporaneamente anche in forma stampata. Una tale lettura si impone anche in base a un’interpretazione attualizzata: nell’era della con- vergenza delle redazioni e delle offerte ibride diventa sempre più difficile ricondurre i contenuti primariamente a un’edizione stampata9. Di conseguenza, ai sensi dell’ar- ticolo 93 capoverso 1 Cost. la Confederazione dispone di una competenza legislativa per l’intero settore dei media elettronici a prescindere dall’esistenza di eventuali copie stampate. La norma federale basata sull’articolo 93 Cost. può fare però unicamente riferimento alla forma elettronica delle offerte mediatiche e deve quindi escludere le copie stampate – anche se soltanto dal profilo puramente contabile.
6 Cfr. Biaggini, Giovanni (2017): Commento all’art. 93 Cost., n. marg. 5. 2a ed. riveduta e ampliata Zurigo: Orell Füssli; Hettich, Peter / Schöller, Maximilian (2023): Commento all’art. 93 Cost., n. marg. 15 ff. In: Ehrenzeller, Bernhard / Egli, Patricia / Hettich, Peter / Hongler, Peter / Schindler, Benjamin / Schmid, Stefan G. / Schweizer, Rainer J (ed.): St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung. Zurigo: Schulthess; Sen- tenza del Tribunale amministrativo federale A-6603/2010 del 21 aprile 2011 consid. 3.3.2; cfr. in dettaglio Dumermuth, Martin (2016): Die Zuständigkeit des Bundes im Be- reich der elektronischen Medien nach Art. 93 BV, pag. 335 segg. In: AJP 2016, pag. 335 segg.; Zeller, Franz / Dumermuth, Martin (2015): Commento all’art. 93 Cost., n. marg. 12 segg. In: Waldmann, Bernhard / Belser, Eva Maria / Epiney, Astrid (ed.): Basler Kom- mentar zur Schweizerischen Bundesverfassung (BV). Basilea: edizioni Helbing Lichten- hahn; altra opinione in merito alla competenza della Confederazione per la regolamenta- zione della stampa online Saxer, Urs (2017): Die Online-Zuständigkeiten des Bundes, pag. 335 seg. e 343 seg. In: AJP 2017, pag. 334 segg. 7 Nel passato sono stati vani tutti gli sforzi per elaborare una base costituzionale per il so- stegno diretto della stampa o dei media. Nel corso degli ultimi quarant’anni, i parlamen- tari hanno cercato a quattro riprese di avviare un progetto in tal senso. Tuttavia, la que- stione non è mai stata in grado di ottenere il consenso della maggioranza ed è stata respinta in nome della libertà di stampa o dei media e nel timore di una possibile in- fluenza esercitata dallo Stato. 8 Cfr. Biaggini, Giovanni (2017): Commento all’art. 93 Cost., n. marg. 3. 2a ed. riveduta e ampliata Zurigo: Orell Füssli; Hettich, Peter / Schöller, Maximilian (2023): Commento all’art. 93 Cost., n. marg. 15 ff. In: Ehrenzeller, Bernhard / Egli, Patricia / Hettich, Peter / Hongler, Peter / Schindler, Benjamin / Schmid, Stefan G. / Schweizer, Rainer J. (ed.): St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung. Zurigo: Schulthess; Zeller, Franz / Dumermuth, Martin (2015): Commento all’art. 93 Cost., n. marg. 10. In: Wald- mann, Bernhard / Belser, Eva Maria / Epiney, Astrid (ed.): Basler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung (BV). Basilea: edizioni Helbing Lichtenhahn.
9 Cfr. Dumermuth, Martin (2016): Die Zuständigkeit des Bundes im Bereich der elektroni- schen Medien nach Art. 93 BV, pag. 352. In: AJP 2016, pag. 335 segg.
L’articolo 93 Cost. reca la rubrica «radiotelevisione» perché una parte importante di questo articolo è costituita dal capoverso 2. Di conseguenza, il legislatore deve garan- tire che l’intero sistema radiotelevisivo fornisca un’offerta pluralistica. L’articolo 93 capoverso 3 e l’articolo 17 Cost. (libertà dei media) garantiscono l’indipendenza dallo Stato in particolare della radiotelevisione e in generale dei media, ragion per cui lo Stato non può proporre offerte mediatiche direttamente o tramite organizzazioni sotto il suo controllo. L’articolo 93 capoverso 4 Cost. impone che vengano considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa. Inizialmente, questa prescrizione aveva lo scopo di tutelare innanzitutto i media stam- pati e il cinema dagli effetti negativi dell’evoluzione tecnica. Lo scopo era di contro- bilanciare un’espansione eccessiva di fornitori di media finanziati con fondi pubblici. Tuttavia il principio costituzionale di considerare la situazione e i compiti di altri me- dia non significa che occorra mantenere le attuali strutture o tutelare dalla concorrenza i tipi di media esistenti10. In particolare l’articolo 93 capoverso 4 Cost. non va inteso sulla base del principio della sussidiarietà secondo il quale lo Stato può prendere mi- sure di sostegno in un dato settore soltanto nel caso di disfunzione del mercato 11.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera Il progetto è compatibile con gli impegni della Svizzera a livello di accordi interna- zionali o relativi alla sua adesione a organizzazioni internazionali. Rispetta in partico- lare le disposizioni, vincolanti per la Svizzera, della Convenzione del 4 novem- bre 195012 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e tiene conto della libertà di espressione (art. 10 CEDU).
6.3 Forma dell’atto
Il progetto comprende importanti disposizioni contenenti norme di diritto, le quali, ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale deriva dall’articolo 163 capoverso 1 Cost. Il progetto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).
10 Cfr. Saxer, Urs (2011): Die Online-Aktivitäten der SRG und ihre rechtlichen Grenzen, pag. 695 seg. In: sic! – Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbs- recht 2011, pag. 693 segg.; Widmer-Schlumpf, Eveline (1990): Voraussetzungen der Konzession bei Radio und Fernsehen. Basilea/Zurigo/Ginevra: edizioni Helbing Lichten- hahn, pag. 18. 11 Cfr. in dettaglio con ulteriori riferimenti Müller, Jörg Paul (2017): Zur Relevanz des Sub- sidiaritätsprinzips nach Art. 6a BV im Verhältnis der SRG zu privaten Anbietern. In: Me- dialex 2017, pag. 52 segg., n. 48 seg. 12 RS 0.101
6.4 Subordinazione al freno alle spese
L’aumento della partecipazione al canone per le emittenti radiofoniche locali e tele- visive regionali e il potenziamento delle misure di sostegno generali negli articoli 76- 76c PP-LRTV sono finanziati attraverso il canone radiotelevisivo. I proventi ricavati dal canone radiotelevisivo figurano nel bilancio della Confederazione ma non nel suo consuntivo (art. 68 cpv. 3 LRTV). Pertanto, il potenziamento dei sussidi non com- porta alcuna spesa per le casse dello Stato, ragion per cui le disposizioni non devono sottostare al freno alle spese.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio
dell’equivalenza fiscale La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non è pregiudicata.
6.6 Conformità alla legge sui sussidi
Secondo l’articolo 40 capoverso 3 LRTV, la legge sui sussidi è applicabile all’attri- buzione delle quote di partecipazione al canone ai sensi dell’articolo 38 LRTV. Anche le misure generali a favore di tutti i media sono soggette alla legge sui sussidi.
6.7 Delega di competenze legislative
In base all’articolo 76c capoversi 1 e 2 PP-LRTV il Consiglio federale disciplina la quota massima dei costi computabili e i costi per le misure di sostegno generali se- condo gli articoli 76-76b PP-LRTV.
6.8 Protezione dei dati
Il progetto è irrilevante dal punto di vista della protezione dei dati.