Art. 6 cpv. 4 La partecipazione alla riserva complementare viene prorogata fino al 31 maggio 2030. La validità dell’in- tera ordinanza viene prorogata sino alla fine del 2030 (cfr. art. 30 cpv. 2bis).
Art. 7 cpv. 1 e 2 Il limite per l’aggregazione dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione viene innalzato da 5 a 30 MW, al fine di agevolare la partecipazione alla riserva complementare e semplificare l’onere operativo di Swissgrid. Il capoverso 2 viene abrogato. Questa disposizione è stata pensata per la partecipazione dei gruppi elettrogeni di emergenza che presentano un funzionamento ad isola. La
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Modifica dell’ordinanza sulla riserva invernale
pratica ha dimostrato che questo tipo di gruppi elettrogeni di emergenza non costituisce un valore ag- giunto sostanziale per la riserva complementare. Pertanto in futuro saranno esclusi dalla partecipazione a quest’ultima.
Art. 15 cpv. 1 Questa modifica si rende necessaria a seguito dell’innalzamento a 30 MW operato all’articolo 7 capo- verso 1. La società di rete stipula con ogni aggregatore un accordo circa le modalità per la messa a disposizione congiunta dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione per la riserva complementare. Per gli impianti di cogenerazione con una potenza pari o superiore a 30 MW essa stipula un accordo direttamente con i gestori. A seguito dell’innalzamento a 30 MW decade la regola attuale secondo cui la società di rete stipula un accordo direttamente con i gestori degli impianti di cogenerazione aventi una potenza pari o superiore a 5 MW soltanto se tali impianti soddisfano i requisiti tecnici della società di rete. Gli impianti di queste dimensioni devono continuare a soddisfare i requisiti tecnici della società di rete.
Art. 30 cpv. 2bis La validità dell’OREI viene prorogata fino al 31 dicembre 2030.
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