Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
7 marzo 2025
Rapporto esplicativo
Indice
1. Situazione iniziale ..........................................................................................................................2 2. Punti essenziali del progetto ..........................................................................................................2 3. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni ........................................................................................................................................3 4. Ripercussioni su economia, ambiente e società ............................................................................3 5. Rapporto con il diritto europeo .......................................................................................................3 6. Commenti ai singoli articoli ............................................................................................................3
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1. Situazione iniziale
La Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) raccomanda a partire dal 2025 una disponibilità minima di 400 megawatt (MW) di potenza per le centrali termiche di riserva. I contratti attualmente in essere con le centrali di riserva di Birr, Monthey e Cornaux scadranno nel 2026. Come è emerso dal bando di gara lanciato per la realizzazione di nuove centrali di riserva, nel 2026 non saranno ancora disponibili nuovi impianti. Per evitare un’insufficienza di copertura della riserva di energia elettrica a partire dall’inverno 2026/2027 è quindi necessario prolungare l’esercizio delle centrali di riserva già esi- stenti. A tale scopo occorre prorogare l’ordinanza sulla riserva invernale (OREI; RS 734.722) fino all’en- trata in vigore della base giuridica necessaria per la riserva di energia elettrica, costituita dalla legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; FF 2024 711), attualmente ancora in revisione.
2. Punti essenziali del progetto
Il bando di gara per la riserva termica ha rivelato che non sarà possibile raggiungere entro l’inverno 2026/2027 la potenza di riserva necessaria attraverso nuove centrali elettriche di riserva. Dal cronopro- gramma dei progetti presentati emerge infatti che a partire dal 2026 la potenza disponibile grazie alle centrali elettriche di riserva non basterà. Per aggirare il problema, la OREI sarà quindi prorogata sino alla fine del 2030. La durata dei contratti stipulati con le tre centrali di riserva esistenti viene pertanto prorogata fino a quando non saranno di- sponibili nuove centrali di riserva autorizzate con procedura ordinaria. Una proroga della OREI è inevi- tabile, dal momento che il dibattito parlamentare sulla revisione della LAEl sta richiedendo molto tempo. Senza tale proroga i contratti in essere scadrebbero e a partire dalla primavera del 2026 non dispor- remmo più di alcuna centrale di riserva. Poiché anche i contratti con gli aggregatori (pooler) rispettiva- mente i gestori dei gruppi elettrogeni di emergenza non potrebbero più essere prorogati, verrebbe meno contemporaneamente la riserva complementare. La ElCom ha stabilito che la riserva termica deve essere in grado di fornire in breve tempo almeno 400 MW di potenza da poter impiegare in modo continuativo (10 settimane di esercizio continuo). Poi- ché ad oggi i contratti in essere garantiscono attraverso le centrali elettriche di riserva soltanto 336 MW, sono già iniziati i lavori per l’acquisizione di ulteriore capacità attraverso i gruppi elettrogeni di emer- genza. Questi impianti sono già stati costruiti e finanziati dai rispettivi proprietari. È quindi già disponibile un potenziale relativamente poco costoso per un esercizio continuo, seppur solo limitatamente. Per questo motivo si è deciso di stipulare i contratti necessari ad assicurarsi una parte significativa del po- tenziale teoricamente disponibile (complessivamente 280 MW più un margine di sicurezza del 20 %). Per disporre attraverso i gruppi elettrogeni di emergenza di uguale potenza con almeno la stessa qualità di oggi, i contratti con gli aggregatori dei gruppi elettrogeni di emergenza devono essere mantenuti almeno fino a quando Swissgrid non indirà il bando di gara per la fornitura di nuove capacità nel quadro della LAEl. Si ipotizza una proroga massima di due anni. L’OREI prevede soltanto il finanziamento delle misure che dimostrano un migliore approccio in termini di produzione di emissioni nocive, volte cioè a ridurre il particolato emesso durante un esercizio continuo degli impianti. Il finanziamento di ulteriori provvedimenti migliorativi, come l’impiego di catalizzatori SCR per ridurre i valori di NOx, sarà possibile solo con la revisione della legge sull’approvvigionamento elet- trico. La presente revisione dell’ordinanza innalza da 5 a 30 MW il limite per l’aggregazione dei gruppi elet- trogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione, al fine di agevolare la partecipazione e sempli- ficare l’onere operativo di Swissgrid.
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3. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e
di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni Le richieste presentate al Consiglio federale di prorogare la riserva supplementare esistente (esclusa la riserva idroelettrica, i cui costi stimati ammontano a 50 mio. fr. per un periodo di quattro anni) compor- teranno tra il 2026 e il 2030 oneri finanziari aggiuntivi per un totale stimato di 386 milioni di franchi, calcolato secondo la base di costo attuale (per le centrali di riserva e i gruppi elettrogeni di emergenza). Nel caso delle centrali di riserva si tratta essenzialmente dei costi per la loro messa a disposizione. Nel caso dei gruppi elettrogeni di emergenza vengono finanziati i costi di messa a disposizione, le misure di risanamento, come ad esempio i filtri antiparticolato, e i sistemi di sincronizzazione. Il credito aggiun- tivo necessario sarà presentato al Parlamento insieme alla seconda aggiunta 2025. Le spese aggiuntive non hanno ripercussioni sulle casse federali perché saranno compensate dai con- sumatori di energia elettrica attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete.
4. Ripercussioni su economia, ambiente e società
I costi elencati al punto 3 saranno riversati sui consumatori di energia elettrica attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete e in questo modo saranno recuperati completamente attraverso entrate di pari entità. Considerata l’attuale situazione dei costi, ciò comporterebbe per i consumatori di elettricità un onere aggiuntivo di circa 0,18 ct./kWh nel periodo 2027–2030. Per un’economia domestica media con un consumo annuo di 4500 kWh si tratta di un aumento di circa 8 franchi l’anno. Per un consuma- tore energivoro, che consuma ad esempio 10 GWh all’anno, i costi aggiuntivi ammonterebbero a circa
18 000 franchi all’anno.
5. Rapporto con il diritto europeo
Per un inquadramento generale della riserva di energia elettrica nel contesto normativo dell’UE si ri- manda al rapporto esplicativo concernente l’introduzione dell’OREI e ai messaggi concernenti la revi- sione della LAEl. In vista di un’entrata in vigore dell’accordo sull’energia elettrica occorre approfondire e presumibilmente adattare nella legislazione nazionale in particolare i seguenti aspetti: fabbisogno di una riserva, regole sui mercati della capacità, riserve strategiche, norme ambientali, neutralità tecnolo- gica e partecipazione transfrontaliera; tuttavia tali aspetti dovranno essere contenuti nel progetto di at- tuazione dell’accordo energetico.
6. Commenti ai singoli articoli
Art. 6 cpv. 4 La partecipazione alla riserva complementare viene prorogata fino al 31 maggio 2030. La validità dell’in- tera ordinanza viene prorogata sino alla fine del 2030 (cfr. art. 30 cpv. 2bis).
Art. 7 cpv. 1 e 2 Il limite per l’aggregazione dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione viene innalzato da 5 a 30 MW, al fine di agevolare la partecipazione alla riserva complementare e semplificare l’onere operativo di Swissgrid. Il capoverso 2 viene abrogato. Questa disposizione è stata pensata per la partecipazione dei gruppi elettrogeni di emergenza che presentano un funzionamento ad isola. La
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pratica ha dimostrato che questo tipo di gruppi elettrogeni di emergenza non costituisce un valore ag- giunto sostanziale per la riserva complementare. Pertanto in futuro saranno esclusi dalla partecipazione a quest’ultima.
Art. 15 cpv. 1 Questa modifica si rende necessaria a seguito dell’innalzamento a 30 MW operato all’articolo 7 capo- verso 1. La società di rete stipula con ogni aggregatore un accordo circa le modalità per la messa a disposizione congiunta dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione per la riserva complementare. Per gli impianti di cogenerazione con una potenza pari o superiore a 30 MW essa stipula un accordo direttamente con i gestori. A seguito dell’innalzamento a 30 MW decade la regola attuale secondo cui la società di rete stipula un accordo direttamente con i gestori degli impianti di cogenerazione aventi una potenza pari o superiore a 5 MW soltanto se tali impianti soddisfano i requisiti tecnici della società di rete. Gli impianti di queste dimensioni devono continuare a soddisfare i requisiti tecnici della società di rete.
Art. 30 cpv. 2bis La validità dell’OREI viene prorogata fino al 31 dicembre 2030.
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