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Trattato tra la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera riguardo al confine comune da Costanza a Basilea

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Berna, 2 giugno 2025

Trattato tra la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera riguardo al confine comune da Costanza a Basilea

Rapporto esplicativo sull’apertura della procedura di consultazione

BK-D-BB8A3401/1090

Compendio Come con gli altri Paesi confinanti, anche con la Germania dovrà essere stipulato un trattato internazionale moderno sul confine comune. Questo servirà soprattutto a migliorare la trasparenza e la chiarezza del tracciato di confine indiscusso sulla base di coordinate moderne sia per le cittadine e i cittadini che per le autorità interessate. Inoltre, le autorità competenti saranno sollevate da compiti ormai obsoleti. Sarà inoltre introdotta una regola chiara e trasparente in materia di competenze per la manutenzione dei tratti di confine concordati. Il trattato prevede inoltre l’istituzione di una commissione frontaliera.

Situazione iniziale

Il confine tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania non è ancora regolato da un trattato internazionale centrale e moderno. Sebbene non vi siano controversie tra i due Stati in merito al tracciato del confine, quest’ultimo e la sua manutenzione si basano su una serie di trattati più vecchi, che per la maggior parte risalgono a oltre 100 anni fa.

Contenuto del progetto

La conclusione di un nuovo trattato unico serve soprattutto a migliorare la trasparenza e la chiarezza del tracciato di confine sulla base di dati di coordinate moderni sia per le cittadine e i cittadini che per le autorità interessate (tra cui gli uffici catastali e le autorità di sicurezza). A tal fine, il trattato deve riflettere adeguatamente il progresso tecnologico e rendere vincolante e giuridicamente sicuro un metodo moderno e affidabile per la rappresentazione delle coordinate già misurate dei singoli punti di confine.

Inoltre, le autorità competenti devono essere sollevate da compiti ormai obsoleti e non più al passo coi tempi. A tal fine è particolarmente utile abolire l’obbligo imposto alle autorità di mantenere libera da vegetazione o altri ostacoli l’intera zona di confine, ridefinire l’intervallo temporale entro il quale l’intero confine deve essere controllato integralmente mediante sopralluoghi sul terreno e istituire una regola chiara e trasparente in materia di competenza per la manutenzione dei diversi nuovi tratti di confine. Il trattato prevede inoltre l’istituzione di una commissione frontaliera.

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e la pianificazione finanziaria nonché

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Il confine tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania non è ancora regolato da un trattato internazionale centrale e moderno. Sebbene non vi siano controversie tra i due Stati in merito al tracciato del confine, quest’ultimo e la sua manutenzione si basano su una serie di trattati più vecchi, che per la maggior parte risalgono a oltre 100 anni fa. Un accordo sulle coordinate comuni dei punti di confine è stato raggiunto mediante accordi amministrativi tra gli enti pubblici competenti dei due Paesi. Tuttavia, tali accordi disciplinano solo aspetti tecnici e si basano sui vecchi trattati. Questa situazione rappresenta una particolarità sia dal punto di vista svizzero che da quello tedesco rispetto ai confini esterni con altri Stati confinanti. Con gli altri Paesi confinanti esistono per lo più trattati internazionali moderni che consentono una gestione efficiente e pratica. Inoltre, i tecnici esperti di misurazione svizzeri e tedeschi sono riusciti a concordare, grazie a moderne tecnologie di misurazione e cartografia, coordinate uniformi e univoche che rappresentano l’intero tracciato del confine tra i due Stati. In questo contesto, la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania stanno portando avanti già da diversi anni il progetto di concordare un trattato di confine moderno e unitario che regoli il tracciato del confine tra i due Stati da Costanza a Basilea secondo criteri contemporanei. Il tracciato del confine nel Lago Superiore di Costanza è esplicitamente non interessato dal trattato previsto.

1.2 Alternative valutate e soluzione scelta

In linea di massima si potrebbe anche fare a meno della conclusione del trattato. In tal caso continuerebbero ad applicarsi le disposizioni previste dai numerosi accordi prece- denti (cfr. n. 1.1). Ciò non consentirebbe però una gestione moderna e al passo coi tempi del confine nazionale.

1.3 Svolgimento e risultato dei negoziati

I negoziati relativi al trattato previsto tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania sul confine tra i due Stati sono il risultato di un processo che risale a diversi anni fa. L’obiettivo era quello di creare un trattato di confine moderno e unitario che regolasse il tracciato del confine comune da Costanza a Basilea secondo criteri moderni.

I negoziati veri e propri sono iniziati nel settembre 2023 a Berlino sulla base di un’inizia- tiva comune. Si sono svolti molto positivamente e in un clima cordiale. I due Stati sono riusciti a trovare rapidamente delle soluzioni, cosicché i negoziati si sono conclusi il 27 maggio 2024 a Berna. Gli ultimi dettagli sono stati poi definiti per iscritto dalle due delegazioni. Gli obiettivi della Svizzera sono stati raggiunti nella misura in cui la manutenzione del confine tra le parti è stata ripartita e i confini naturali sono stati accettati come mobili nel nuovo accordo.

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e la pianificazione finanziaria

nonché con le strategie del Consiglio federale Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 20241 sul pro- gramma della legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 24 gennaio 20242. La conclusione del trattato con la Repubblica Federale di Germania è tuttavia opportuna per una gestione al passo coi tempi del confine nazionale. Il progetto non ha alcuna incidenza sul bilancio e sulla pianificazione finanziaria della Confederazione poiché costituisce una prosecuzione della prassi attuale.

1.5 Esecuzione degli interventi parlamentari

Il progetto non chiude alcuna procedura parlamentare.

2 Punti essenziali del progetto

La conclusione di un nuovo trattato unitario serve soprattutto a migliorare la traspa- renza e la chiarezza del tracciato di confine sulla base di dati di coordinate moderni sia per le cittadine e i cittadini che per le autorità interessate (tra cui gli uffici catastali e le autorità di sicurezza). A tal fine, il trattato deve riflettere adeguatamente il progresso tecnologico e rendere vincolante e giuridicamente sicuro un metodo moderno e affida- bile per la rappresentazione delle coordinate già misurate dei singoli punti di confine (Sistema di riferimento terrestre europeo ETRS89 o CH1903+). In questo modo vengono soddisfatti anche i requisiti della direttiva INSPIRE (2007/2/CE). Quest’ultima prevede che gli Stati membri dell’UE mettano a disposizione i nuovi set di dati geografici in un formato conforme agli standard tecnici moderni. La Svizzera è anche membro di EuroGeographics e ha contribuito in modo determinante all’elaborazione della direttiva INSPIRE. Sebbene non sia vincolante per la Svizzera, quest’ultima persegue obiettivi simili nel settore della misurazione nazionale. Il nuovo trattato garantisce il rispetto delle disposizioni del diritto svizzero, in particolare della legge sulla geoinformazione (LGI, RS 510.62) e dell’ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN, RS 510.626).

Inoltre, le autorità devono essere sollevate da compiti ormai obsoleti e non più al passo coi tempi. A tal fine è particolarmente utile abolire l’obbligo imposto alle autorità di mantenere libera da vegetazione o altri ostacoli l’intera zona del confine di Stato. Nelle attuali condizioni politiche e tecnologiche, appare invece sufficiente e adeguato limitare la visibilità del confine sul terreno ai punti in cui si trovano i singoli cippi di confine. Inoltre, l’intervallo di tempo entro il quale l’intero confine deve essere controllato inte- gralmente mediante sopralluoghi sul terreno è portato da sei a dodici anni. In futuro, i corsi d’acqua di confine dovranno essere controllati regolarmente solo ogni ventiquattro anni e, se necessario, misurati. Viene inoltre introdotta una regola chiara e trasparente in materia di competenze per la manutenzione dei vari tratti di confine, anch’essi di nuova istituzione, che tiene conto della prassi adottata finora in materia di interventi di manutenzione. Infine, anche l’istituzione di una commissione frontaliera sul modello delle esperienze maturate da entrambi gli Stati contraenti con altri Stati confinanti ha la

funzione di creare un’organizzazione dell’amministrazione più efficiente e di generare effetti sinergici.

Il trattato da concludere non riguarda espressamente la modifica del tracciato del confine o lo scambio di territori. Il progetto è giustificato piuttosto dalla suddetta nuova misurazione dei punti di confine. Inoltre, il tracciato dinamico del confine nel Reno sarà fissato in modo uniforme sulla linea mediana del corso d’acqua; finora era determinante in alcuni punti la linea di impluvio del fiume. Ciò può comportare in alcuni casi una lieve modifica del tracciato del confine già definito in modo dinamico nel Reno.

3 Commento ai singoli articoli

Parte I – Definizioni

La parte I del trattato contiene definizioni generali dei termini. L’articolo 1 definisce il confine di Stato come «il territorio degli Stati contraenti sia sulla superficie terrestre che nello spazio aereo e sotto la superficie terrestre, compresa la superficie che separa perpendicolarmente al centro della terra le strutture e gli impianti di ogni tipo, sopra e sotto il suolo». L’articolo 2 definisce altri termini importanti ai fini del trattato.

Parte II – Tracciato del confine di Stato

La parte II del trattato disciplina il tracciato del confine di Stato. Viene descritto il tracciato del confine e viene operata una distinzione tra confini fissi e mobili o confini dinamici.

L’articolo 3, cpv. 2, seconda frase, stabilisce che il confine di Stato nel Lago Inferiore di Costanza, nel Reno e negli altri corsi d’acqua di confine è mobile e, nella misura in cui il confine corre in acqua, corrisponde alla posizione della linea mediana di tali corsi d’acqua. Da un punto di vista puramente tecnico-topografico sarebbe stato ipotizzabile fissare in modo rigido il tracciato del confine senza tener conto del fatto che esso si trova sulla terraferma o in acqua. Tuttavia, un confine mobile offre diversi vantaggi. In particolare, garantisce alle cittadine e ai cittadini e alle autorità la massima visibilità possibile del tracciato del confine sul terreno. Infatti, la linea mediana di un corso d’acqua sarà sempre determinabile ad occhio nudo, almeno in modo approssimativo. Inoltre, un confine mobile all’interno del corso d’acqua garantisce che entrambi gli Stati contraenti possano, in linea di principio e in modo continuativo, utilizzare i corsi d’acqua di confine in modo paritario. Infine, il modello di confine mobile rende superfluo anche il problema che altrimenti si porrebbe, ovvero se sia necessaria una demarcazione indiretta dei punti di confine fissi situati nell’acqua su entrambi i lati dei corsi d’acqua di confine.

L’articolo 4 riprende questo punto di partenza e stabilisce disposizioni più dettagliate sugli effetti dei cambiamenti nei corsi d’acqua di confine.

Ai sensi dell’articolo 4 cpv. 1, le parti mobili del confine di Stato seguono sempre le variazioni della linea mediana del corso d’acqua di confine, purché si tratti di cambia- menti naturali di lieve entità. Ciò riflette l’idea descritta sopra secondo cui il confine deve essere il più possibile riconoscibile anche in acqua.

Ai sensi dell’articolo 4 cpv. 2, tuttavia, si applica una regola speciale per i cambiamenti naturali di maggiore entità e per i cambiamenti artificiali. In questi casi, il confine di Stato segue il tracciato precedente ai cambiamenti fino a quando la commissione frontaliera non propone un tracciato diverso, che viene poi stabilito di comune accordo dagli Stati contraenti. Alla base di questa disposizione vi è il fatto che in entrambi i casi sussistono motivi prevalenti per derogare alla regola di base di cui all’articolo 4, cpv. 1 che stabilisce che il confine segua automaticamente i cambiamenti nel corso d’acqua.

Ciò vale in primo luogo per i cambiamenti artificiali. Se nel territorio di uno degli Stati contraenti vengono ad esempio effettuati lavori di costruzione o misure di gestione delle acque che influenzano il tracciato del corso d’acqua, ciò non deve comportare automa- ticamente e obbligatoriamente una modifica anche del tracciato del confine. Inoltre, le manipolazioni arbitrarie non hanno alcun effetto sul tracciato del confine.

In secondo luogo, anche in caso di cambiamenti naturali di grande entità, il tracciato del confine non deve seguire automaticamente e obbligatoriamente i cambiamenti del corso d’acqua. In tali casi, infatti, si verificherebbero senza possibilità di reazione notevoli spostamenti sia dei territori statali che dell’accesso a tutte le risorse connesse, quali terreni agricoli, zone boschive, risorse minerarie, ecc. In virtù di eventi causali, il territorio di uno Stato contraente si amplierebbe a scapito dell’altro Stato contraente. In tali casi, l’interesse alla stabilità territoriale dello Stato può prevalere sugli interessi sopra menzionati, che sono alla base della determinazione del tracciato del confine sulla linea mediana del corso d’acqua di confine. Poiché in tali casi è indicato valutare tutti gli interessi e le esigenze rilevanti, è opportuno, in caso di cambiamenti di grande entità, lasciare inizialmente invariato il tracciato del confine (determinato durante l’ultima misurazione) e trovare una soluzione adeguata al caso specifico dopo adegua- ta preparazione da parte della commissione frontaliera. Questo meccanismo flessibile e adattabile è già stato previsto dalla Germania in diversi altri trattati di confine (ad esempio nell’art. 3, cpv. 2, del trattato di confine tra Germania e Polonia del 16 set- tembre 2004 o nell’art. 6, cpv. 2, del trattato di confine tra Germania e Repubblica Ceca del 3 marzo 1997) e ha dato buoni risultati nella pratica (nell’art. 4 del trattato di confine tra Germania e Austria del 29 febbraio 1972 è invece previsto, ad esempio, che il confine sia fisso nella maggior parte dei corsi d’acqua di confine, tra cui il tratto del Danubio, e che i cambiamenti nella linea mediana del corso d’acqua di confine non abbiano alcun effetto a priori sul tracciato del confine).

La questione se si tratti di un cambiamento di grande entità deve essere valutata nel quadro di un esame complessivo, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti del caso specifico. Essa si basa in particolare sulle circostanze rilevanti in loco. Ad esem- pio, si può tenere conto dell’eventuale impatto significativo sul regime idrico (livello dell’acqua, deflusso, capacità di autodepurazione), sull’accesso alle acque o su altri aspetti quali, in particolare, la navigazione, la pesca, l’equilibrio naturale, l’aspetto estetico, ecc. Si può anche tenere conto della velocità con cui lo sviluppo avviene (graduale o improvviso). Il termine è inoltre aperto ad altre valutazioni pertinenti, ad esempio si può tenere conto delle implicazioni ecologiche e gli effetti del cambiamento sulla flora e sulla fauna circostanti possono essere inclusi nella valutazione. Un indicatore può anche essere il fatto se in seguito al cambiamento la nuova linea mediana abbia abbandonato l’antico alveo del corso d’acqua, come era stato consta- tato durante l’ultima misurazione congiunta. Nel caso dell’Alto Reno, che è il corso d’acqua di confine più importante, viste le condizioni geomorfologiche prevalenti è improbabile si verifichino cambiamenti naturali di rilievo nel prossimo futuro.

Se la commissione frontaliera constata un cambiamento naturale di grande entità, il confine di Stato rimane inizialmente invariato rispetto alla situazione precedente al cambiamento. In una prima fase la situazione viene quindi congelata per poter proce- dere, una volta che questa si sarà stabilizzata, a una nuova valutazione consensuale della situazione. La commissione frontaliera, naturalmente con il sostegno della commissione tecnica e delle autorità locali competenti, deve elaborare una proposta per il nuovo tracciato (che può naturalmente corrispondere al tracciato congelato o prevedere che la nuova linea mediana venga seguita in modo dinamico). La proposta diventa vincolante come nuovo tracciato di confine solo se viene concordata di comune accordo dagli Stati contraenti. In sostanza, qualora la commissione frontaliera decida di presentare una proposta in tal senso occorrerà un nuovo accordo tra gli Stati contra- enti. Ciò è anche equo, poiché potrebbe eventualmente trattarsi di una vera e propria modificazione di confini. Il contenuto della ridefinizione non può essere valutato in anticipo in modo astratto e schematico, ma deve essere deciso caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti. Ad esempio, può verificarsi un cambiamento di grande entità che tuttavia (ad esempio, se un corso d’acqua di confine, dopo aver descritto un meandro, semplicemente serpeggia seguendo un nuovo corso) nel complesso lascia sostanzialmente invariati i rapporti territoriali. In tal caso può essere opportuno continuare a considerare determinante la linea mediana. La situazione può invece presentarsi diversamente se il cambiamento nel corso d’acqua ha ripercussioni anche su altri aspetti (ad esempio costruzioni, risorse naturali come giacimenti).

Al di sotto della soglia dei cambiamenti artificiali o naturali di grande entità, resta valida la regola di base secondo cui il confine corre sempre lungo la linea mediana del corso d’acqua. In caso di cambiamenti naturali di lieve entità, le modifiche del confine sono già determinate dal trattato di confine stesso. Esse vengono semplicemente verificate dalla commissione frontaliera sulla base delle misurazioni effettuate sul terreno e constatate a titolo dichiarativo.

Parte III – Demarcazione e misurazione del confine di Stato

La parte III del trattato disciplina la futura demarcazione e misurazione del confine di Stato comune. L’articolo 9 stabilisce che i segni di confine devono essere controllati ogni dodici anni e che eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati.

Parte IV – Lavori relativi ai confini e altre operazioni connesse ai confini

La parte IV del trattato contiene disposizioni relative ai lavori relativi ai confini e ad altre operazioni connesse ai confini. Il confine e l’insieme dei punti di confine sono suddivisi in tratti di confine. Per ciascun tratto di confine, in futuro la competenza primaria spet- terà in modo chiaro e trasparente a uno dei due Stati contraenti. Ciò chiarisce la respon- sabilità tecnica per la manutenzione del confine e, in generale, l’adempimento dei compiti previsti dal nuovo trattato di confine per il rispettivo tratto di confine. Alla competenza primaria corrisponde in particolare anche l’assegnazione dell’onere di manutenzione.

Si tiene conto al contempo della prassi consolidata, che ha portato all’instaurazione di rapporti di cooperazione generalmente efficaci tra le autorità svizzere e tedesche in loco. Ciò comprende non da ultimo i sopralluoghi e i controlli congiunti sul terreno, che rimangono naturalmente possibili, fermo restando che i costi aggiuntivi sono a carico delle parti interessate. In particolare, è auspicabile e possibile continuare a fornire un sostegno reciproco pragmatico con personale e risorse materiali in base alle esigenze, nella misura in cui ciò consenta di trovare soluzioni non burocratiche ed economiche caso per caso. La nuova disciplina si limita a chiarire che non sussistono diritti vincolanti tra i due Stati contraenti alla reciproca messa a disposizione di risorse, ovvero che le prestazioni di assistenza non previste dagli obblighi minimi non possono essere imposte contro la volontà di uno degli Stati contraenti.

L’obiettivo della nuova disciplina è soprattutto quello di attribuire chiaramente la responsabilità principale per la manutenzione dei rispettivi tratti di confine. In mancanza di tale disciplina possono talvolta sorgere ambiguità in materia di competenze. Tali ambiguità possono comportare che i lavori necessari non vengano eseguiti in tempo utile, con un conseguente aumento esponenziale dei costi (ad esempio in caso di deterioramento dei cippi di confine, quando un intervento immediato rappresenta l’approccio più economico). Anche tali effetti dovrebbero essere evitati grazie alla chiara attribuzione delle competenze primarie.

Alla competenza primaria segue la responsabilità fondamentale dei costi. Ciò non significa tuttavia che ogni misura di assistenza reciproca debba essere necessaria- mente fatturata, nella misura in cui si possa ad esempio presumere che gli oneri si compensino comunque in media. Ciò avverrà regolarmente, poiché nella ripartizione dei tratti di confine si è già tenuto conto del fatto che, in primo luogo, ogni Stato contraente è responsabile di un numero approssimativamente uguale di punti di confine e che, allo stesso tempo, si è cercato di garantire una ripartizione equa tra i distretti e i cantoni interessati. Allo stesso tempo, l’assegnazione chiara e trasparente delle competenze in materia di manutenzione e di assunzione dei costi deve garantire un incentivo a un comportamento il più possibile economico, poiché una chiara assegna- zione delle competenze comporta anche una maggiore trasparenza in tema di fattura- zione.

Gli Stati contraenti stabiliscono internamente quali dei loro servizi sostengono i costi per l’esecuzione dei lavori di demarcazione e misurazione che incombono al rispettivo Stato contraente e in quale proporzione.

Infine, l’articolo 11, cpv. 3, autorizza la commissione frontaliera a derogare ai principi di cui al cpv. 2. Ciò consente una gestione flessibile e serve soprattutto a tenere conto di particolari condizioni locali. In questo modo è possibile tenere conto anche dei rapporti di cooperazione consolidati nel corso del tempo. Se le città, i distretti o i cantoni desiderano derogare alle disposizioni dell’articolo 11, cpv. 2, possono presentare in qualsiasi momento una richiesta alla commissione frontaliera attraverso i consueti canali ufficiali.

Parte V – Commissione frontaliera e documentazione di confine

La parte V del trattato contiene disposizioni relative alla nuova commissione frontaliera e alla documentazione di confine. Ai sensi dell’articolo 14, gli Stati contraenti istituis- cono una commissione frontaliera permanente. Ciò si basa sull’esperienza acquisita

da entrambi gli Stati contraenti con altri Stati confinanti. Lo scopo principale della commissione frontaliera è garantire un’organizzazione amministrativa efficiente e uniforme in materia di confini. La commissione frontaliera riceve in particolare una serie di competenze che consentono di regolamentare in modo pragmatico questioni concrete relative al confine anche al di sotto della soglia di un nuovo trattato di confine. La commissione frontaliera ha in particolare il compito di precisare le disposizioni del trattato internazionale mediante l’adozione di norme generali a un livello inferiore a quello del trattato stesso e di garantirne costantemente l’applicabilità nella pratica. La commissione frontaliera è assistita nei suoi lavori da una commissione tecnica che, ad esempio, prepara le riunioni della commissione frontaliera e le questioni da trattare con competenze tecniche in materia di misurazione.

Una delle considerazioni alla base dell’istituzione della commissione frontaliera è quello di centralizzare e fornire risposte vincolanti alle eventuali questioni e sfide che potreb- bero sorgere nell’applicazione del trattato di confine. Non da ultimo ciò dovrebbe soste- nere le autorità locali nelle loro attività ed evitare inutili duplicazioni (ad esempio: un problema che può sorgere nella demarcazione del confine in più tratti non deve essere gestito separatamente dai rispettivi enti locali – siano essi distretti, cantoni o comuni – per ogni settore di confine, ma può essere affrontato in modo generale e vincolante dalla commissione frontaliera al primo caso in cui si presenta ed eventualmente essere integrato nelle norme generali della commissione). È ovvio che la commissione frontaliera necessita di informazioni sulle questioni e sulle sfide che emergono dal lavoro sul campo. A tal fine è possibile e auspicabile trasmettere alla commissione frontaliera, se necessario, osservazioni e proposte attraverso i canali ufficiali, di norma tramite la commissione tecnica.

Ai sensi dell’articolo 15, gli Stati incaricano la commissione frontaliera di redigere e aggiornare costantemente una documentazione di confine che descriva il tracciato del confine di Stato e la sua demarcazione sul terreno. Esempi di «ulteriore sviluppo del tracciato del confine di Stato» sono la sostituzione di un punto di confine esistente con un cippo o la ridefinizione di un segno di demarcazione. Nella documentazione di confine sono documentati anche i cambiamenti naturali di lieve entità del confine mobile (art. 4 cpv. 1).

Per maggiore chiarezza, i singoli compiti e le competenze della commissione frontaliera sono elencati all’articolo 16.

Parte VI – Disposizioni finali

La parte VI del trattato contiene le disposizioni finali. Queste riguardano in particolare le norme relative alla risoluzione delle controversie, l’estinzione degli accordi esistenti e l’entrata in vigore. L’articolo 21, cpv. 2, prevede un’esplicita riserva di ratifica.

Allegati

L’allegato 1 del trattato contiene un «elenco dei confini» (cfr. art. 3, cpv. 2 e 4). I punti di confine ivi indicati esistono già oggi e la numerazione esistente è stata quindi mante- nuta. In linea di principio non sono ammesse demarcazioni sui ponti. Per motivi storici possono esserci singole eccezioni per punti di confine già esistenti.

4 Ripercussioni

Il progetto non ha particolari ripercussioni finanziarie o in termini di personale per la Confederazione. La manutenzione del confine nazionale è assicurata nell’ambito del bilancio ordinario dell’Ufficio federale di topografia.

L’adozione del presente progetto non ha ripercussioni né sui cantoni e sui comuni, né sui centri urbani, sugli agglomerati e sulle regioni di montagna. Il progetto non ha inoltre alcuna ripercussione sull’economia, sulla società o sull’ambiente.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il progetto si basa sull’articolo 54 cpv. 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 cpv. 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Ai sensi dell’articolo 166 cpv. 2 Cost., l’Assemblea federale è responsabile dell’approvazione dei trattati internazionali, a meno che la loro conclusione non sia di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge sul Parlamento [LParl; RS 171.10]; art. 7a cpv. 1 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA; RS 172.010]). Nel caso in esame si tratta di un trattato internazionale la cui approvazione non è di competenza del Consiglio federale. L’approvazione spetta pertanto all’Assemblea federale.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

L’articolo 20 del trattato prevede che tutti gli accordi esistenti che riguardano materie oggetto del trattato siano abrogati nella misura in cui il trattato stesso contiene disposi- zioni specifiche. Poiché questi vecchi accordi disciplinano in parte anche altre materie non possono essere abrogati nella loro totalità.

5.3 Forma dell’atto

Ai sensi dell’articolo 141 cpv. 1 lettera d numero 1 Cost., i trattati internazionali sono soggetti al referendum facoltativo se sono conclusi a tempo indeterminato e non sono rescindibili.

Il presente trattato internazionale è concluso a tempo indeterminato e non è rescindibile (cfr. art. 21 del trattato). Esso disciplina in modo vincolante il tracciato e la manuten- zione del confine con la Germania e contiene quindi importanti disposizioni normative. Il decreto federale che approva il trattato è pertanto soggetto al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 cpv. 1, lettera d, cifre 1 e 3 Cost.

5.4 Protezione dei dati

La conclusione del trattato non comporta alcun trattamento supplementare di dati personali né ha altre ripercussioni sulla protezione dei dati.

5.5 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non introduce nuove disposizioni in materia di sovvenzioni (che comportano spese superiori a una delle soglie) né decide nuovi crediti d’impegno / limiti di spesa (con spese superiori a una delle soglie).

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