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Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR

Berna, 5°giugno 2026

Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

SECO-D-4FD93401/403

Compendio

La legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11) ha lo scopo di garan- tire la sicurezza dei prodotti e di agevolare la libera circolazione transfrontaliera delle merci. È in vigore dal 1° luglio 2010 e recepisce nel diritto svizzero i principi del rego- lamento dell’UE sulla sicurezza generale dei prodotti. Da allora, il commercio transfron- taliero di merci ha conosciuto una notevole trasformazione, dovuta in particolare alla sensibile crescita del commercio online. A seguito del nuovo regolamento 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) e del nuovo regolamento 2019/1020 sulla vigilanza del mercato (MSR), la LSPro viene sottoposta a revisione parziale. Le nuove disposizioni riguardano il commercio online, la sorveglianza del mercato, la coopera- zione nazionale e internazionale, l’accesso ai sistemi europei di informazione e allerta e la protezione dei dati. La LSPro continuerà così a garantire un livello di sicurezza paragonabile a quello dell’UE e consentirà agli esportatori svizzeri di operare più facil- mente nel mercato interno dell’UE, principale partner commerciale della Svizzera. La LSPro continua ad applicarsi solo in via sussidiaria, qualora non esistano altre disposi- zioni di diritto federale che perseguono lo stesso obiettivo.

Situazione iniziale

La base giuridica generale per l’immissione in commercio di prodotti in Svizzera è la LSPro, che adegua al diritto svizzero la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSD), garantisce la loro sicurezza e facilita la libera circolazione tran- sfrontaliera delle merci. Nel 2023 il volume complessivo degli scambi commerciali della Svizzera è ammontato a 500 miliardi di franchi. Con un volume di 296 miliardi di franchi, pari al 59 per cento, gli scambi con l’UE hanno rappresentato la quota maggiore. L’UE è pertanto il principale partner commerciale del Paese. La Svizzera gode di un accesso agevolato al mercato interno dell’UE per le merci, basato principalmente sugli accordi bilaterali e sul diritto armonizzato.

Nell’UE sono in vigore due nuove normative: il MSR e il GPSR, che sostituisce la pre- cedente direttiva GPSD («General Product Safety Regulation»). Questi due regola- menti orizzontali e sussidiari contengono disposizioni sugli obblighi degli operatori eco- nomici per i prodotti non disciplinati a livello settoriale, sull’immissione in commercio dei prodotti nella vendita online, sulle competenze delle autorità di vigilanza del mer- cato e sulla cooperazione fra queste ultime e le autorità doganali. In generale, il com- mercio online ha acquisito importanza. Attualmente i prodotti vengono proposti e ven- duti 24 ore su 24. Numerosi fornitori hanno sede al di fuori della Svizzera e dell’UE. Per i commercianti online vanno stabiliti obblighi specifici e le autorità di sorveglianza del mercato devono disporre di strumenti efficaci per effettuare controlli a campione sui prodotti. La revisione parziale della LSPro e la successiva revisione parziale dell’ordi- nanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111) puntano a recepire gli elementi essenziali nella legislazione svizzera in materia di sicurezza dei prodotti per continuare a preservare la competitività della Svizzera e garantire un livello di sicurezza compara- bile.

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Contenuto del progetto

Sempre più spesso nel commercio internazionale non basta che i prodotti soddisfino determinati requisiti: le sfide della globalizzazione impongono anche all’operatore eco- nomico di adempiere determinati obblighi per poter immettere in commercio un pro- dotto. Qualora tali concetti entrino in contrasto con altre disposizioni di legge, preval- gono le norme settoriali. Il termine «prodotto» deve essere definito in modo equivalente a quello del GPSR. Analogamente alle ordinanze settoriali e al diritto dell’UE si distin- gue tra «messa a disposizione sul mercato» e «immissione in commercio», intesa come prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato, e viene introdotto il ter- mine «operatore economico» al posto di «responsabile dell’immissione in commercio». Per gli operatori economici che propongono prodotti online e i cosiddetti fornitori di un mercato online viene creata una disposizione speciale. Il Consiglio federale deve poter stabilire che un prodotto sia immesso in commercio solo se la persona che ne è re- sponsabile ha sede in Svizzera. Gli elementi da considerare nella progettazione e nella fabbricazione di un prodotto vengono ampliati per includere le caratteristiche del pro- dotto stesso e le differenze di genere. Le disposizioni legali esistenti vengono comple- tate in modo da consentire la designazione e la pubblicazione nel Foglio federale anche di norme armonizzate per prodotti non regolamentati a livello settoriale. Gli organi di esecuzione e di sorveglianza del mercato o le organizzazioni da essi incaricate po- tranno acquistare prodotti anche sotto un nome fittizio (in incognito). Per rafforzare la collaborazione con l’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) viene creata una base giuridica. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti e la sorve- glianza del mercato, la Confederazione deve aderire a sistemi internazionali compara- bili o, qualora non fosse possibile, istituire un proprio sistema di informazione e allerta. Per autorizzare la comunicazione di dati all’estero viene creata una base giuridica cor- rispondente. Per finanziare la sorveglianza del mercato nel settore del commercio on- line in forte crescita, il Consiglio federale può introdurre una tassa sui prodotti forniti direttamente dall’estero agli utenti in Svizzera. Allo scopo di garantire l’applicazione delle misure previste dalla legislazione sulla sicurezza dei prodotti, vengono introdotte sanzioni amministrative. La revisione parziale della LSPro viene coordinata con la re- visione parziale in corso della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51). In questo contesto le definizioni dei termini e gli strumenti presenti in en- trambe le leggi vengono adeguati in ugual misura.

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Indice

1 Situazione iniziale ..............................................................................................5 1.1 Necessità di agire e obiettivi ......................................................................5 1.2 Alternative esaminate e opzione scelta .....................................................7

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché

con le strategie del Consiglio federale.......................................................7 1.4 Interventi parlamentari ...............................................................................8 2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo ..................8 3 Punti essenziali del progetto ............................................................................9 3.1 La normativa proposta ...............................................................................9 3.2 Compatibilità tra compiti e finanze.............................................................9 3.3 Attuazione ...............................................................................................10 4 Commento ai singoli articoli ...........................................................................10 5 Ripercussioni ...................................................................................................26 5.1 Ripercussioni per la Confederazione.......................................................26

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le

regioni di montagna .................................................................................28 5.3 Ripercussioni sull’economia ....................................................................28 5.4 Ripercussioni sulla società ......................................................................30 5.5 Ripercussioni sull’ambiente .....................................................................30 6 Aspetti giuridici ................................................................................................31 6.1 Costituzionalità ........................................................................................31 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera .....................31 6.3 Forma dell’atto.........................................................................................31 6.4 Subordinazione al freno alle spese .........................................................31 6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà ......................................................32 6.6 Conformità alla legge sui sussidi .............................................................32 6.7 Delega di competenze legislative ............................................................32 6.8 Protezione dei dati...................................................................................33

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

La LSPro, in vigore dal 1° luglio 2010, stabilisce che i prodotti, indipendentemente dalla loro natura, non devono costituire un pericolo per le persone. Prevede a tal fine vari obblighi e divieti che ne regolano, tra l’altro, lo sviluppo, la fabbricazione, la vendita, l’uso e lo smaltimento. A seconda del tipo di prodotto o del pericolo che esso comporta e della sua «fase di vita», vanno rispettate varie prescrizioni. Queste ultime non devono tuttavia costituire inutili restrizioni alla libertà economica né ostacolare la libera circola- zione delle merci con i principali partner commerciali della Svizzera. Da un lato, la LSPro disciplina la sicurezza dei prodotti immessi in commercio a scopo commerciale o professionale che non sono soggetti a una legislazione settoriale specifica, dall’altro serve a facilitare la libera circolazione transfrontaliera delle merci allineando le dispo- sizioni di legge alle norme del principale partner commerciale della Svizzera, l’Unione europea (UE). La LSPro, che adegua il diritto svizzero alla GPSD, costituisce la base giuridica che garantisce in Svizzera l’immissione in commercio unicamente di prodotti sicuri per gli utenti e per terzi. In questo modo si assicura l’agevolazione degli scambi economici con l’UE e l’applicazione di un livello di sicurezza paragonabile a quello dell’UE per l’immissione in commercio di prodotti in Svizzera.

Nell’UE sono stati adottati due nuovi atti legislativi in materia di sicurezza dei prodotti: il MSR e il GPSR. Il GPSR, che sostituisce la GPSD, definisce i requisiti relativi all’im- missione in commercio dei prodotti di consumo per i quali manca un atto legislativo settoriale. Fra questi rientrano anche obblighi dettagliati per i vari operatori economici e nuove disposizioni per il commercio online. Il GPSR prevede anche l’istituzione e la gestione di un sistema di allerta rapida denominato «Safety Gate» destinato alla con- divisione di informazioni tra le autorità, con gli operatori economici e all’informazione dei consumatori. Il GPSR è applicabile nell’UE dal 13 dicembre 2024, il MSR dal 16 lu- glio 2021. Entrambi gli atti legislativi contengono strumenti di sorveglianza del mercato migliorati, il cui obiettivo è garantire che nell’UE siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi. In particolare, disciplina su nuove basi anche il commercio on- line, la condivisione fra le autorità di sorveglianza del mercato e la collaborazione con le autorità doganali. Fra gli operatori economici figurano ora anche i cosiddetti fornitori di servizi di logistica. Essi non hanno alcun diritto di proprietà sui prodotti e propongono per questi prodotti, a scopo commerciale, almeno due delle seguenti prestazioni: im- magazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione. È previsto in generale l’ob- bligo di collaborare con le autorità di sorveglianza del mercato. Il MSR si applica sia ai prodotti che rientrano nelle prescrizioni di armonizzazione dell’UE sia ai prodotti che sottostanno al GPSR.

Numerosi prodotti sono disciplinati da cosiddetti atti legislativi settoriali (diritto settoriale in materia di sicurezza dei prodotti). Le disposizioni specifiche del diritto settoriale in materia di sicurezza dei prodotti, fra cui quelle del diritto delle telecomunicazioni o del

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diritto dei prodotti da costruzione, prevalgono sulle disposizioni generali della LSPro. Il diritto dell’UE viene recepito nel diritto svizzero tramite questi atti legislativi settoriali. Gli operatori economici sono pertanto già al corrente degli obblighi specifici grazie al diritto settoriale.

La revisione parziale della LSPro punta a creare in Svizzera, come avvenuto finora, principi comparabili a quelli dell’UE per l’immissione in commercio dei prodotti e la sor- veglianza del mercato, in particolare anche alla luce della costante e sensibile crescita del commercio online. Il livello di sicurezza deve essere equivalente a quello dell’UE onde evitare che la Svizzera, piccolo Paese al centro dell’Europa, diventi «un’isola» in cui potrebbero essere venduti prodotti non commerciabili nell’UE. La revisione parziale serve a recepire nel nostro Paese, in modo per quanto possibile snello e laddove ne- cessario, le nuove disposizioni europee in materia di sicurezza generale dei prodotti e di sorveglianza del mercato. L’obiettivo è garantire che in Svizzera e negli Stati membri dell’UE vigano disposizioni comparabili in materia di messa a disposizione dei prodotti sul mercato, obblighi degli operatori economici e collaborazione con le autorità di sor- veglianza del mercato. Anche la legge sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) è attualmente in fase di revisione per tenere conto delle nuove disposizioni dell’Unione europea. Le due revisioni procedono in parallelo e i loro contenuti sono coordinati per garantire coerenza in sede di attuazione.

Il commercio online ha registrato una notevole diffusione negli ultimi anni, soprattutto a partire dalla pandemia di COVID-19, ed è in continua crescita. Consente di acquistare prodotti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Di conseguenza è aumentato e continua ad au- mentare anche il numero di prodotti non conformi. Le sue ripercussioni sulle autorità di sorveglianza del mercato sono pertanto maggiori e richiedono risorse supplementari. Già secondo l’attuale LSPro, l’offerta di un prodotto è equiparata alla sua messa a di- sposizione sul mercato. Le prescrizioni supplementari conferiscono alle autorità di sor- veglianza del mercato maggiori competenze, fra cui la possibilità di procedere contro i commercianti online e i fornitori di un mercato online e di acquistare prodotti sotto un nome fittizio (in incognito, il cosiddetto «mystery shopping»).

Pure nell’UE la collaborazione con le autorità doganali sta assumendo un’importanza sempre maggiore. L’UE ha introdotto disposizioni per sfruttare le sinergie. Anche la Svizzera intende creare opportunità per rafforzare la collaborazione fra le autorità di sorveglianza del mercato e l’UDSC.

In base al principio del «nuovo approccio» valido nell’UE e in Svizzera, per mettere a disposizione prodotti sul mercato non è necessaria in linea di massima un’autorizza- zione ufficiale. L’operatore economico (produttore, mandatario, importatore, distribu- tore, fornitore di servizi di logistica o fornitore di un mercato online) è responsabile che i prodotti da lui immessi in commercio non mettano a rischio la sicurezza e la salute delle persone. I prodotti, dal canto loro, vengono controllati a campione e in base al rischio nel quadro della sorveglianza del mercato. Per questa attività gli organi di ese- cuzione ricevono un’indennità dalla Confederazione.

Il commercio online in costante e massiccia crescita – anche grazie a numerosi fornitori stranieri al di fuori della Svizzera e dell’UE – pone gli organi di esecuzione di fronte a 6/33

notevoli sfide in materia di sicurezza dei prodotti. Negli ultimi dieci anni (dal 2014 al 2024) il fatturato del commercio online è raddoppiato, superando i 14,9 miliardi di fran- chi così ripartiti: 12,3 miliardi di franchi per le piattaforme online svizzere e 2,6 miliardi di franchi per quelle estere. Nel 2025 l’UDSC ha ricevuto complessivamente 61,4 mi- lioni di dichiarazioni d’importazione, con un incremento del 5,15 per cento rispetto all’anno precedente. In seguito alla presenza nel commercio online di numerosi fornitori con sede al di fuori della Svizzera e dell’UE, le autorità di sorveglianza del mercato devono esaminare fattispecie più complesse rispetto al commercio tradizionale. Questa situazione richiede una sorveglianza del mercato online più intensa, maggiormente coordinata nonché moderna e digitalizzata, come richiesto anche dal mondo politico ed economico. Sul tema del commercio online sono già stati presentati numerosi interventi parlamentari, che chiedono un rafforzamento della sorveglianza del mercato con con- dizioni di parità (v. n. 1.4 di seguito). Una sorveglianza del mercato nel commercio on- line più intensa e digitalizzata presuppone finanziamenti supplementari. Le risorse fi- nanziarie attualmente disponibili non sono sufficienti per svolgere un controllo specifico anche nel commercio online e per far rispettare misure come i divieti di vendita e i richiami. A tal fine il Consiglio federale può prevedere una tassa di sorveglianza da applicare ai prodotti venduti online agli utenti e forniti loro direttamente dall’estero. La tassa viene introdotta tramite una disposizione di delega nella LSPro con disposizioni d’esecuzione nella OSPro.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

La revisione parziale della LSPro e la successiva revisione parziale dell’OSPro garan- tiscono che in Svizzera continuino a valere un livello di sicurezza e principi comparabili a quelli dell’UE in materia di immissione in commercio di prodotti e sorveglianza del mercato. Ne consegue che gli scambi economici con questo partner risultano facilitati. Mantenere invariate le attuali LSPro e OSPro accentuerebbe le differenze tra la nor- mativa svizzera e quella europea. Si correrebbe il rischio che altri prodotti non sicuri, la cui immissione in commercio non è consentita nell’UE, finiscano con l’approdare in Svizzera. Inoltre, le normative svizzere non potrebbero tenere conto di importanti svi- luppi, p. es. nel settore digitale (commercio online). Non verrebbe infine sfruttata la possibilità di migliorare l’applicazione della LSPro.

Rinunciare alla revisione parziale della LSPro e dell’OSPro non costituirebbe pertanto un’alternativa. Gli adeguamenti necessari possono essere attuati in modo adeguato con una revisione parziale della LSPro e dell’OSPro, per cui una revisione totale non è necessaria.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con

le strategie del Consiglio federale La revisione parziale della LSPro è opportuna per facilitare gli scambi economici con l’UE e garantire in Svizzera un livello di sicurezza comparabile nell’immissione in com- mercio dei prodotti. La revisione parziale della LSPro introduce ulteriori disposizioni per gli operatori economici che propongono o vendono prodotti online agli utenti in Sviz-

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zera, conferisce alle autorità di sorveglianza del mercato strumenti più efficaci per pro- cedere contro i prodotti non conformi e garantisce il finanziamento della sorveglianza del mercato in questo settore introducendo la tassa di sorveglianza sui prodotti nel commercio online. Rappresenta inoltre la base giuridica necessaria per istituire un pro- prio sistema di informazione e allerta volto a garantire la sicurezza dei prodotti o, ideal- mente, per ottenere l’accesso ai sistemi europei di informazione e allerta.

1.4 Interventi parlamentari

Il tema del commercio online è stato oggetto di vari interventi parlamentari, come l’in- terpellanza 24.3152 Moser Tiana Angelina «Condizioni di parità per le piattaforme on- line» e la mozione 24.3687 Michaud Gigon Sophie «Obbligare le grandi piattaforme di commercio online con sede in un Paese terzo a designare un rappresentante legale in Svizzera», l’interrogazione 25.1059 Farinelli Alex «Sicurezza dei prodotti e controlli nel contesto dei micro-invii B2C», l’interpellanza 25.4422 Gobet Nadine «Sicurezza dei prodotti. Promozione di una libera concorrenza tra commercianti online svizzeri e stra- nieri», le mozioni 25.4666 Regazzi Fabio e 25.4802 Gobet Nadine «Per una maggiore sicurezza dei piccoli pacchi e contro la concorrenza sleale nei confronti delle PMI sviz- zere» e la mozione 25.4776 Würth Benedikt «Piattaforme di commercio online estere. Creare trasparenza sui prodotti vietati in Svizzera». Le disposizioni aggiuntive sul com- mercio online tengono conto di questi interventi, garantendo la disponibilità degli stru- menti necessari alla sorveglianza del mercato nel settore. L’intensificazione delle atti- vità di sorveglianza del mercato nel commercio online, richiesta dal mondo politico, dipende in particolare dalla possibilità di introdurre la tassa di sorveglianza sui prodotti venduti online.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Oltre a garantire la sicurezza dei prodotti, la LSPro punta anche a facilitare la libera circolazione transfrontaliera delle merci (v. art. 1). Per questo motivo, l’articolo 4 LSPro prevede l’obbligo di definire i requisiti essenziali di sicurezza e salute tenendo conto del diritto internazionale in materia. Come già menzionato, l’UE è il principale partner commerciale della Svizzera (v. n. 1.1). Il diritto svizzero deve essere armonizzato con i recenti sviluppi giuridici nell’UE per continuare a garantire la libera circolazione tran- sfrontaliera delle merci con il nostro principale partner commerciale e un livello di sicu- rezza equivalente a quello dell’UE. Il diritto europeo costituisce pertanto spesso il punto di riferimento per le proposte di adeguamento della LSPro. Si rinuncia pertanto, in que- sta sede, a un confronto normativo. Di seguito vengono invece illustrate le pertinenti disposizioni del diritto UE. Va sottolineato che il presente progetto intende qualificare come operatori economici i cosiddetti fornitori di un mercato online. L’UE sta lavorando a una riforma doganale1, nell’ambito della quale si propone di qualificare i fornitori di un mercato online come «importatori fittizi», i cosiddetti «deemed importer» e pertanto

1 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il Codice Doganale dell’Unione e istituisce l’Autorità doganale dell’Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM/2023/258 definitivo).

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come operatori economici. Si può pertanto presumere che su questo punto non vi sia alcuna deroga al diritto UE (stato aprile 2026: la modifica è in discussione nel Trilogo).

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

La revisione parziale della LSPro ha lo scopo di recepire ove necessario e opportuno gli elementi essenziali del GPSR e del MSR in modo autonomo nel diritto svizzero, garantendo così ai prodotti un accesso facilitato al mercato interno comunitario e un livello di sicurezza paragonabile a quello dell’UE.

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Gli adeguamenti riguardano il commercio online, la sorveglianza del mercato, la colla- borazione nazionale e internazionale, la collaborazione con l’UDSC e la protezione dei dati. Queste disposizioni si rivolgono in particolare al legislatore federale.

L’obbligo di gestire un sistema di informazione e allerta, in particolare per garantire la sicurezza dei prodotti e la sorveglianza del mercato (v. art. 13b), potrebbe comportare dei costi. Se idealmente la Svizzera ottenesse pieno accesso ai sistemi europei di in- formazione e allerta ICSMS e «Safety Gate», questi costi potrebbero essere contenuti. Ciò dipenderà in larga parte dall’approvazione da parte del popolo svizzero del pac- chetto di accordi «Bilaterali III», che consentono al nostro Paese di continuare ad avere libero accesso al mercato interno dell’UE. In caso contrario, la Svizzera dovrebbe isti- tuire e gestire un proprio sistema di informazione e allerta, il che genererebbe costi nettamente più elevati, stimati attorno ai 3,5 milioni di franchi.

La revisione parziale della LSPro supporta gli organi di esecuzione facilitandone i com- piti e conferendo loro strumenti d’intervento più efficaci, in particolare per il commercio online, e la possibilità di acquistare prodotti sotto un nome fittizio (in incognito). Le di- sposizioni a tal fine sono state coordinate con quelle della LOTC. Alla luce del sensibile e costante aumento del commercio online e della crescente complessità dei prodotti dovuta alle loro componenti tecniche, questa novità può comportare un aumento del carico di lavoro per gli organi di esecuzione. Al fine di garantire il finanziamento della sorveglianza del mercato nel settore del commercio online, in forte espansione, il Con- siglio federale può prevedere la riscossione di una tassa di sorveglianza sui prodotti venduti online e forniti direttamente dall’estero agli utenti in Svizzera. Il ricavato servi- rebbe per coprire i costi sostenuti dalla Confederazione che non possono essere co- perti dalle indennità federali e dagli introiti derivanti dagli emolumenti.

Le tasse di sorveglianza sono prelievi causali, caratterizzati dal fatto che esiste una relazione speciale tra il gruppo di persone soggette alla tassa e le attività finanziate dalla tassa e che le persone soggette alla tassa traggono un beneficio diretto da tali attività. In un certo senso, la tassa rappresenta il valore equivalente del beneficio per gli assoggettati come gruppo (ma non per i singoli assoggettati), il che si traduce in

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un’equivalenza di gruppo qualificata. La tassa contemplata dall’articolo 14a è una tassa di sorveglianza di questo tipo, il cui scopo è di addossare i costi sostenuti dall’autorità di sorveglianza del mercato nel commercio online agli operatori economici che vendono a distanza e ai fornitori di un mercato online che forniscono prodotti dall’estero diretta- mente agli utenti in Svizzera. La tassa di sorveglianza può essere utilizzata esclusiva- mente per la sorveglianza del mercato nel commercio online e serve a creare parità di condizioni nel settore con l’obiettivo di garantire una concorrenza leale tra gli operatori del mercato.

Per quanto riguarda le altre modifiche, non si prevede che comportino conseguenze finanziarie.

3.3 Attuazione

A seguito della revisione parziale della LSPro, anche l’OSPro dovrà essere sottoposta a revisione. La successiva revisione dell’OSPro ha lo scopo di integrare le disposizioni d’esecuzione corrispondenti. La LSPro riveduta contiene a tal fine numerose norme di delega. Garantisce così che le disposizioni possano essere rapidamente adeguate all’evoluzione del mercato dei prodotti. La LSPro parzialmente riveduta, l’OSPro rive- duta e la LOTC parzialmente riveduta entreranno in vigore contemporaneamente.

4 Commento ai singoli articoli

Sostituzione di espressioni: «messa a disposizione di prodotti sul mercato» anziché «immissione in commercio»

Finora nella LSPro la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto è definita «immissione in commercio». Questa espressione viene sostituita da «messa a dispo- sizione sul mercato». Alla fase della «immissione in commercio» sono connessi vari obblighi. Il prodotto, per esempio, deve essere conforme alla legge (cfr. art. 3 cpv. 1 LSPro). Inoltre, tutti gli operatori economici della catena di fornitura devono rispettare le condizioni di tracciabilità e garantire la presenza sul mercato unicamente di prodotti conformi. L’articolo 2 capoverso 1 lettera d stabilisce chi è considerato operatore eco- nomico. In generale, per operatore economico si intende una persona coinvolta nella fabbricazione di prodotti o nella loro messa a disposizione sul mercato. Il seguente elenco, che inizia con il produttore, non è esaustivo. Gli obblighi che ciascun operatore economico deve adempiere dipendono anche da quale operatore è responsabile del prodotto nelle varie fasi della catena di fornitura.

Con il recepimento equivalente in atti legislativi svizzeri di regolamenti o direttive setto- riali europei di recente entrata in vigore, fra cui le ordinanze sugli ascensori, sulle at- trezzature a pressione, sugli apparecchi a gas o l’ordinanza sulla sicurezza dei dispo- sitivi di protezione individuale, il termine di «messa a disposizione sul mercato» è stato ripreso nel diritto svizzero. La distinzione tra «messa a disposizione sul mercato» e «immissione in commercio» (denominata «immissione sul mercato» nell’UE) riveste grande importanza nella legislazione UE sulla sicurezza dei prodotti ed è stata recen- temente introdotta anche nel GPSR (cfr. art. 3, punti 6 e 7 GPSR). Di conseguenza, un

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prodotto è «immesso in commercio» quando viene messo a disposizione sul mercato per la prima volta. Questa operazione è solitamente effettuata dal produttore o da un importatore. Tutti i passaggi successivi, p. es. la consegna del prodotto da un distribu- tore a un altro distributore o da un distributore a un utente finale, sono definiti nell’UE «messa a disposizione sul mercato». L’immissione in commercio continua quindi a rap- presentare il momento più importante per la conformità dei prodotti, dovendo essi cor- rispondere alle disposizioni di legge applicabili in questa fase. La distinzione tra «im- missione in commercio» e «messa a disposizione sul mercato» è importante per il mer- cato interno dell’UE, anche perché l’immissione in commercio nell’Unione per ogni pro- dotto può avvenire una sola volta in tutta l’UE e non in ogni singolo Stato membro. Questa regola è rilevante anche per la Svizzera. Essenziale è invece che agli operatori economici vengano applicate le stesse norme nelle medesime fasi della catena di for- nitura, come accade nell’UE. La distinzione fra prima messa a disposizione sul mercato – ovvero immissione in commercio – e messa a disposizione sul mercato va pertanto recepita anche nel diritto svizzero, sebbene l’attuale definizione di «immissione in com- mercio» nella LSPro (come nella LOTC) comprenda entrambe le fasi.

In tutto l’atto legislativo, con i necessari adeguamenti grammaticali, «immissione in commercio» viene sostituito con «messa a disposizione sul mercato», «è stato im- messo in commercio» con «è stato messo a disposizione sul mercato» e «immette in commercio» con «mette a disposizione sul mercato».

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

Cpv. 2 «nell’ambito di un’attività commerciale» invece di «immissione in commercio a scopo commerciale o professionale»

L’articolo 1 capoverso 2 stabilisce che, come nell’UE, deve trattarsi di una messa a disposizione sul mercato «nell’ambito di un’attività commerciale» (cfr. art. 3 punto 6 GPSR). I termini «a scopo commerciale o professionale» sono sostituiti dalla formula- zione più attuale «nell’ambito di un’attività commerciale». Il significato è comunque lo stesso. Questa formulazione chiarisce – come già nella LSPro vigente – che l’immis- sione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da parte di privati non rientrano nel campo di applicazione della LSPro. Imporre ai privati prescrizioni in materia di sicurezza dei prodotti non è opportuno e un controllo non sarebbe attuabile nella pratica. Come accadeva già finora, i privati diventano tuttavia operatori economici e rientrano nel campo di applicazione della LSPro se propongono o rivendono a scopo commerciale prodotti importati a titolo privato.

Lett. b: Riparazione o ricondizionamento di prodotti usati prima del loro impiego

Conformemente alla lettera b, i prodotti usati che devono essere riparati o ricondizionati prima del loro impiego non rientrano tuttora nel campo di applicazione della LSPro. La novità consiste nel fatto che, per motivi di prova, la persona alla quale viene consegnato il prodotto usato deve essere sufficientemente informata per iscritto. Il GPSR contiene una disposizione di tenore simile all’articolo 2 capoverso 3.

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Art. 2 Definizioni

L’articolo 2 viene completamente riveduto, in quanto non corrisponde più alla struttura attuale delle definizioni dei termini.

Cpv. 1 lett. a: Prodotto

Per prodotto ai sensi della LSPro si intende ogni oggetto messo a disposizione sul mercato da solo o incorporato con altri oggetti. La nuova definizione di prodotto garan- tisce l’equivalenza con quella dell’UE (art. 3 punto 1 GPSR). Il termine prodotto di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a LSPro comprende anche oggetti immateriali o digi- tali/virtuali. Corrisponde all’interpretazione dell’UE del concetto di prodotto di cui all’ar- ticolo 3 punto 1 GPSR (cfr. n. 2.1 a pagina 6 degli Orientamenti sull’applicazione del quadro legislativo dell’Unione in materia di sicurezza generale dei prodotti da parte delle imprese del 21 novembre 20252). A differenza del GPSR, la LSPro si applica come finora sia ai prodotti aziendali che ai prodotti non aziendali e ai prodotti di con- sumo. La definizione di prodotto di cui al capoverso 1 lettera a tiene conto di questo aspetto.

Cpv. 1 lett. b: Messa a disposizione sul mercato

In analogia all’articolo 3 punto 6 GPSR, per messa a disposizione sul mercato ai sensi della presente legge (LSPro) si intende ogni consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato. La «messa a disposizione sul mercato» corrisponde all’«immissione in commercio» secondo la LSPro vigente e costituisce, per così dire, il termine generico. Nella LSPro il termine «immissione in commercio» viene sostanzial- mente sostituito da «messa a disposizione sul mercato», a meno che non si intenda esplicitamente l’«immissione in commercio» secondo la nuova definizione del termine. Ciò si evince con chiarezza dalle disposizioni corrispondenti. Sono equiparati alla messa a disposizione sul mercato, come previsto dal vigente articolo 2 capoverso 3: l’uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale, l’impiego o l’applica- zione di un prodotto nell’ambito della prestazione di un servizio, la messa a disposi- zione di un prodotto per l’uso da parte di terzi e l’offerta di un prodotto. Questo elenco non presenta modifiche di contenuto rispetto all’articolo 2 capoverso 3 lettere a– d LSPro, ragion per cui si rimanda ai rispettivi commenti riportati nel messaggio concer- nente la LSPro (FF 2008 6513, pag. 6539). Per quanto riguarda l’uso interno di un prodotto secondo il numero 1, l’espressione «a scopo professionale o commerciale» è stata sostituita da «nell’ambito di un’attività commerciale». L’uso interno vale, oltre che per i prodotti fabbricati da un’azienda per uso proprio, anche per l’importazione di pro- dotti da parte di un’azienda di fabbricazione per uso interno.

2 Orientamenti sull’applicazione del quadro legislativo dell’Unione in materia di sicurezza generale dei prodotti da parte delle imprese del 21 nov. 2025, Gazzetta ufficiale dell’UE C/2025/6233

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Il tenore dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b cifra 4 corrisponde alla disposizione vi- gente dell’articolo 2 capoverso 3 lettera d. Proporre un prodotto viene quindi equiparato a metterlo a disposizione sul mercato. La sede del fornitore, in Svizzera o all’estero, è irrilevante. Determinante è il fatto che l’offerta si rivolga a persone in Svizzera. La sen- tenza del Tribunale amministrativo federale A-4413/2021 del 20 settembre 2023 inte- gra la disposizione dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 4 equiparando l’offerta di un prodotto su una piattaforma di vendita online alla sua messa a disposizione sul mercato svizzero. Pertanto, anche il fornitore di un mercato online è tenuto ad adem- piere determinati obblighi in caso di messa a disposizione di prodotti sul mercato. Ciò vale anche se non è mai entrato fisicamente in possesso del prodotto o se non ha effettuato la consegna personalmente, bensì tramite un altro soggetto, come un gros- sista o un fornitore.

Cpv. 1 lett. c: Immissione in commercio

La definizione di cui all’articolo 3 punto 7 GPSR viene adattata al mercato svizzero. Di conseguenza, ai sensi della presente legge (LSPro), per «immissione in commercio» si intende la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato svizzero. L’immis- sione in commercio continua quindi a rappresentare la fase più importante per la con- formità dei prodotti, dovendo questi ultimi corrispondere alle disposizioni di legge ap- plicabili nel momento in cui vengono immessi in commercio.

Cpv. 1 lett. d: Operatori economici

Il presente progetto introduce nella LSPro il termine di operatore economico. In gene- rale, si intende con questo concetto la persona coinvolta nella fabbricazione di prodotti o nella loro messa a disposizione sul mercato. Oltre agli operatori economici che esi- stono da tempo, come i produttori, i distributori o gli importatori, rientrano nella defini- zione di operatore economico anche soggetti più recenti, come i fornitori di servizi di logistica e i fornitori di un mercato online, che si sono sviluppati parallelamente al com- mercio online.

Il fornitore di servizi di logistica è un anello centrale della catena di fornitura. I servizi logistici come l’immagazzinamento o la spedizione non sono una novità. Con l’avvento del commercio online, tuttavia, è cresciuta la necessità di soluzioni di esternalizzazione a tutto tondo. Ciò ha portato allo sviluppo di moderni fornitori di servizi di logistica che contribuiscono concretamente a decidere quali prodotti vengono immessi sul mercato e quali no. Essi svolgono pertanto un ruolo essenziale nell’accesso al mercato dei pro- dotti, motivo per cui sono classificati come operatori economici.

I fornitori di un mercato online mettono a disposizione una piattaforma digitale attra- verso la quale altri operatori economici possono proporre e vendere i loro prodotti. I venditori possono stipulare contratti con gli utenti tramite un’interfaccia online. Nel con- testo della legislazione sulla sicurezza dei prodotti il termine «interfaccia online» non

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va inteso come «interfaccia elettronica» secondo la legge federale del 17 marzo 20233 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA), bensì come interfaccia online secondo il diritto dell’UE sulla sicurezza dei prodotti (cfr. art. 3 n. 15 MSR).

La definizione di operatore economico è formulata in modo da includere i soggetti che fanno parte dell’intera catena di fornitura e di creazione del valore. L’elenco degli ope- ratori economici di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera d non è esaustivo. Da un lato è infatti probabile che, alla luce della digitalizzazione e della globalizzazione del commer- cio e nel quadro dell’economia circolare, emergano nuovi operatori economici lungo la catena di produzione e di fornitura, fra cui aziende di ricondizionamento o di riciclaggio. Dall’altro anche gli operatori economici attivi in un settore specifico, come per esempio l’utente a valle di prodotti chimici o l’azienda di montaggio ascensori, devono poter rientrare in linea di massima nella definizione di operatore economico secondo la LSPro. La natura e la portata degli obblighi dipendono dal rispettivo ruolo nella catena di fornitura e di creazione del valore e sono definite nel diritto settoriale.

Cpv. 2 Precisazione e aggiunta di termini

Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di precisare ulteriormente i termini utilizzati nella presente legge e di adeguarli in considerazione degli sviluppi internazionali. Se in futuro, per esempio, anche un’azienda di riciclaggio venisse qua- lificata come operatore economico, la Svizzera potrebbe recepire tale adeguamento nell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

Art. 3 Principi

Cpv. 3: Elementi da considerare

Il capoverso 3 elenca le circostanze di cui tenere conto nella progettazione e nella fab- bricazione di un prodotto. L’elenco attuale viene completato dai seguenti elementi, che il legislatore ritiene importanti per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi:

abis. le proprietà del prodotto: sono giuridicamente rilevanti, poiché al giorno d’oggi i prodotti diventano sempre più complessi e possono contenere anche numerosi elementi tecnici. Fra questi rientra, per esempio, l’intelligenza artificiale (IA), che trova e troverà una sempre maggiore applicazione nei prodotti;

e. differenze specifiche di genere: consentono di fabbricare prodotti specifici per ge- nere, per esempio indumenti protettivi (dispositivi di protezione individuale) per donne o uomini. Nella progettazione (design) e nella fabbricazione di un prodotto devono pertanto essere prese in considerazione le circostanze specifiche di ge- nere e il loro impatto sulla sicurezza e sulla salute.

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Cpv. 4: Potenziale di pericolo specifico

Nella versione italiana l’espressione «essere adeguatamente segnalato mediante» nella frase introduttiva del capoverso 4 è sostituita da «essere in linea con», armoniz- zandosi così con le versioni tedesca e francese. Il capoverso 4 elenca i fattori esterni che permettono agli utenti di farsi un’idea della sicurezza o del grado di pericolosità di un prodotto. Sono integrati nella lettera abis in analogia agli articoli 11 paragrafo 5 e 12 paragrafo 2 GPSR con le «condizioni di im- magazzinamento o di trasporto». Le condizioni di immagazzinamento e di trasporto garantiscono che il prodotto giunga agli utenti in condizioni di conformità. Inoltre, anche gli utenti devono sapere come conservare o trasportare il prodotto in modo sicuro. Nel diritto vigente le condizioni di immagazzinamento e di trasporto possono essere sus- sunte nella lettera e «tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto».

Cpv. 6: Adempimento degli obblighi previsti nella presente sezione

Nella successione di cui al capoverso 6 viene precisato che la responsabilità di rispet- tare le prescrizioni della sezione 2 «Condizioni per la messa a disposizione sul mer- cato» spetta in primo luogo al produttore e, a titolo sussidiario, a un altro operatore economico.

Art. 4 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

Cpv. 1: Competenze del Consiglio federale

Il Consiglio federale definisce come finora i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. D’ora in poi potrà anche decidere in quale forma – digitale o cartacea – vadano messe a disposizione le indicazioni o le informazioni relative al prodotto.

Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

Cpv. 2 e 3: Presunzione di conformità di prodotti che soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

Si presume che un prodotto fabbricato secondo le norme tecniche soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. D’ora in poi anche le specifiche comuni emanate dall’UE potranno determinare la presunzione di conformità. Negli attuali ca- poversi da 2 a 4, compresi i nuovi capoversi 3bis e 3ter viene aggiunta la formulazione «specifiche comuni». Si tratta di requisiti tecnici in cui sono descritte le caratteristiche tecniche o cliniche che un prodotto, un processo o un sistema devono possedere. Per- seguono il medesimo scopo delle norme designate, ma si differenziano in quanto non definite da un organismo di normazione, bensì da istituti statali. Data la loro origine, si distinguono anche dalle specifiche tecniche, che possono essere definite anch’esse da organismi di normazione. Avendo un effetto di armonizzazione, vengono denominate specifiche «comuni». Servono soprattutto da alternativa o complemento di norme ar- monizzate, laddove queste ultime manchino o siano lacunose. Analogamente alle

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norme armonizzate, possono essere dichiarate vincolanti o rimanere di applicazione facoltativa.

Cpv. 3bis: Presunzione di conformità per i prodotti senza requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (altri prodotti)

L’UE pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’UE anche norme tecniche e specifiche co- muni relative ai cosiddetti «altri prodotti», ovvero prodotti non disciplinati da normative settoriali, per esempio i letti a castello. Per designare tali norme e specifiche comuni e pubblicarle nel Foglio federale, la Svizzera deve creare una base giuridica agli articoli 5 capoverso 3bis e 6 capoverso 2. Un prodotto fabbricato in conformità a una norma ar- monizzata o a una specifica comune beneficia della presunzione di conformità allo stato della scienza e della tecnica.

Cpv. 3ter: Altra prova di conformità allo stato della scienza e della tecnica

Il capoverso 3ter descrive il caso di un prodotto non conforme alle norme armonizzate o alle specifiche comuni relative a un «altro prodotto» pubblicate nel Foglio federale. Non sussistendo la presunzione di conformità, l’operatore economico deve di conse- guenza dimostrare che l’«altro prodotto» soddisfa in modo diverso lo stato della scienza e della tecnica.

Cpv. 4: Altra prova

La prova che il prodotto è conforme allo stato della scienza e della tecnica deve essere fornita in altro modo qualora non siano state definite norme tecniche e specifiche co- muni conformemente all’articolo 6 capoversi 1 e 2.

Art. 6 Norme tecniche e specifiche comuni

Se applicano norme armonizzate, i produttori beneficiano della presunzione di confor- mità. Laddove manchino (ancora) norme designate o quelle esistenti non siano suffi- cienti, le cosiddette «specifiche comuni» possono colmare tali lacune. Oltre alle norme designate vengono quindi inserite «specifiche comuni» ai capoversi 1, 2 e 4, essendo anche queste in grado di determinare una presunzione di conformità. I capoversi men- zionati sono stati pertanto modificati dal punto di vista redazionale; a parte il fatto che la SECO, competente per gli «altri» prodotti è autorizzata a definire norme e specifiche comuni per gli «altri prodotti», non sono state apportate modifiche sostanziali.

Il capoverso 2 è stato spiegato all’articolo 5 capoverso 3bis.

Art. 7a Persona responsabile dei prodotti immessi in commercio

Questa disposizione è identica all’articolo 16f capoverso 2 LOTC e si ispira all’arti- colo 16 GPSR. Alla luce, tra l’altro, del crescente spostamento del commercio nello spazio digitale (commercio online), il «nuovo approccio» ha evidenziato alcune lacune nella sicurezza dei prodotti. In particolare, la vendita diretta tramite canali online da parte di operatori economici senza sede in Svizzera può impedire alle autorità locali di 16/33

sorveglianza del mercato di intervenire efficacemente contro prodotti non conformi pre- senti sul mercato svizzero. Inoltre, in tali casi i consumatori non dispongono di un refe- rente. Queste problematiche sono affrontate ad esempio nella mozione 24.3687 della consigliera nazionale Michaud Gigon Sophie «Obbligare le grandi piattaforme di com- mercio online con sede in un Paese terzo a designare un rappresentante legale in Svizzera». Il legislatore ha già tenuto conto di questa esigenza in diversi ambiti. La nuova legge sulla protezione dei dati (LPD) richiede la designazione di un rappresen- tante per la protezione dei dati in Svizzera (art. 14 LPD). Tale obbligo è previsto anche nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto (art. 67 cpv. 1 della legge federale sull’im- posta sul valore aggiunto [LIVA]). Nell’aprile 2024 il Consiglio federale ha stabilito l’ob- bligo di regolamentazione delle grandi piattaforme di comunicazione in Svizzera e ha imposto loro di designare un ufficio di contatto e un rappresentante legale in Svizzera. Per colmare questa lacuna e garantire che le stesse norme siano applicabili a tutti gli operatori economici responsabili, indipendentemente dal fatto che abbiano sede in Svizzera o all’estero, il Consiglio federale deve avere la facoltà di subordinare la messa a disposizione sul mercato di un prodotto all’indicazione di una persona responsabile del prodotto con sede o domicilio in Svizzera. Ciò favorisce una concorrenza equa (pa- rità di condizioni) e tutela gli utenti da prodotti non sicuri o non conformi. In tal modo si garantisce che le autorità di sorveglianza del mercato dispongano di un referente sul territorio svizzero e che, se del caso, possano essere disposte tempestivamente le mi- sure necessarie. Per raggiungere questo obiettivo lungo l’intera catena di fornitura, le informazioni sul prodotto devono riportare i dati di contatto della persona responsabile con sede o domicilio in Svizzera.

Art. 7b Vendita a distanza e mercati online

Il capoverso 1 conferisce al Consiglio federale, in virtù dell’articolo 19 GPSR, la com- petenza di imporre agli operatori economici che propongono prodotti tramite vendita a distanza o li mettono a disposizione sul mercato di riportare determinate indicazioni e informazioni nelle loro offerte. Tra queste figurano le indicazioni relative al produttore o, qualora quest’ultimo non abbia sede in Svizzera, alla persona responsabile, le indi- cazioni relative all’identificazione del prodotto o le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza. Nella vendita a distanza il prodotto deve essere chiaramente identificabile. I requisiti richiesti possono variare a seconda del settore. Logicamente dovrebbe essere accompagnato da un’illustrazione corrispondente. Le indicazioni obbligatorie possono essere stabilite negli atti legislativi settoriali.

Oltre all’obbligo di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può imporre ai fornitori di un mercato online (cpv. 2) di: indicare un ufficio di contatto e di registrarsi nel sistema di informazione e allerta secondo l’articolo 13b (lettera a); adottare misure quali informa- zioni tempestive a beneficio degli utenti e collaborare con gli organi di esecuzione e gli operatori economici per garantire la sicurezza dei prodotti (lettera b); garantire agli or- gani di esecuzione l’accesso alle interfacce online per identificare prodotti pericolosi e ai dati relativi a questi prodotti (lettera c). Ciò obbliga i fornitori di un mercato online a collaborare con gli organi di esecuzione e a contribuire a garantire la sicurezza dei prodotti. A tal fine, nella OSPro vengono formulate disposizioni di esecuzione che, ove opportuno, si ispirano all’articolo 22 GPSR. Per interfaccia online menzionata alla let- tera c si intendono quelle previste dal diritto UE e non le interfacce secondo la legge 17/33

federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA4). L’elenco di cui al capoverso 2 non è esaustivo, dato il carattere di- namico del commercio online.

Come l’articolo 7a, anche l’articolo 7b ha lo scopo di garantire la presenza di un punto di contatto in Svizzera che consenta una migliore applicabilità delle misure contro i prodotti non sicuri o non conformi nel commercio online.

Art. 8

L’articolo 8 LSPro è stato ampiamente riveduto e snellito, senza modificarne la so- stanza, per soddisfare l’esigenza degli organi di esecuzione di introdurre una disposi- zione di pratica applicabilità. Come previsto dall’attuale articolo 8, gli operatori econo- mici devono adottare le misure necessarie per individuare se il loro prodotto comporta un pericolo per la sicurezza e la salute degli utenti o di terzi (cpv. 1). Qualora lo con- statino, devono adottare immediatamente le misure necessarie e comunicare senza indugio all’organo di esecuzione competente i difetti riscontrati e le misure adottate. Alla luce della crescente importanza che il commercio online sta assumendo anche per i prodotti aziendali, destinati cioè a un utilizzo a scopo professionale, l’articolo 8 si ap- plica ora, oltre che ai prodotti di consumo e ai prodotti che, in condizioni ragionevol- mente prevedibili, potrebbero essere utilizzati anche dai consumatori, ai prodotti azien- dali. Numerosi prodotti sono inoltre adatti sia al settore aziendale che ai consumatori (settore extra-aziendale). L’osservazione del mercato è già nota agli operatori econo- mici grazie al diritto settoriale e non rappresenta quindi una novità.

Controlli e misure amministrative (ex art. 10 LSPro)

L’attuale articolo 10 LSPro viene suddiviso in quattro articoli. Non presenta modifiche di contenuto, pertanto si rimanda ai commenti all’articolo 10 LSPro vigente (messaggio LSPro 2008 6513, pag. 6548). Nel seguito vengono illustrate le aggiunte.

Art. 10 Controlli

Per effettuare il controllo dei prodotti, gli organi di esecuzione richiedono dapprima la relativa documentazione. Il secondo periodo del capoverso 1 è stato pertanto comple- tato di conseguenza.

L’acquisto di campioni di prodotti sotto un nome fittizio (in incognito) è un nuovo stru- mento di sorveglianza del mercato per verificare i prodotti coordinato anche con la LOTC. È previsto anche dall’articolo 14 paragrafo 4 lettera j MSR. Il nuovo capoverso 2 ne costituisce la necessaria base giuridica. I prodotti possono essere acquistati sotto nome fittizio sia dagli organi di esecuzione sia da organizzazioni da essi incaricate. La

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verifica e l’analisi dei campioni di prodotti possono tuttavia essere eseguite solo dagli organi di esecuzione, in quanto unici competenti per la sorveglianza del mercato.

Art. 10a Misure amministrative

Il capoverso 1 raggruppa il vigente articolo 10 capoversi 2 e 3 LSPro e include en- trambe le varianti in cui l’organo di esecuzione competente deve disporre misure ade- guate: quella in cui dal controllo risulta che il prodotto non soddisfa i requisiti di cui alla sezione 2 LSPro «Condizioni per la messa a disposizione sul mercato» e quella in cui dal controllo emerge la necessità di proteggere la sicurezza e la salute degli utenti. La fusione dell’articolo 10 capoversi 2 e 3 LSPro non modifica il contenuto delle disposi- zioni, pertanto, si rimanda alle considerazioni espresse sull’articolo 10 LSPro vigente (messaggio LSPro 2008 6513, p. 6548).

Il capoverso 2 contiene l’elenco non esaustivo delle misure adeguate che l’organo di esecuzione competente deve disporre nei confronti dell’operatore economico; corri- sponde all’elenco riportato nel vigente articolo 10 capoverso 3 LSPro ed è armonizzato con la LOTC (attuale art. 19 cpv. 4 LOTC e nuovo art. 19a cpv. 3 LOTC). Il divieto di esportazione (ex lett. c) viene integrato nella stessa disposizione del divieto di vendita (ex lettera a, nuova lettera b). La lettera c corrisponde alla lettera b vigente e la lettera e alla lettera d vigente.

Al capoverso 2 lettera a viene aggiunta la misura «Ripristino della conformità del pro- dotto», riportata come primo punto all’articolo 16 paragrafo 3 MSR. Un prodotto può essere messo a disposizione sul mercato solo se è conforme. La misura «Ripristino della conformità del prodotto» obbliga l’operatore economico ad assicurare la confor- mità qualora, nel corso di un controllo, ne venga constatata la mancanza. Si tratta di un aspetto centrale della sorveglianza del mercato, perché un prodotto può essere im- messo in commercio solo se conforme alla legge. Gli organi di esecuzione vengono autorizzati a esigere dalle aziende che adeguino i loro prodotti in modo da renderli conformi ai requisiti legali e alle prescrizioni tecniche. A tal fine possono fra l’altro es- sere aggiunte caratteristiche di sicurezza mancanti, apposte marcature o apportate modifiche tecniche. La misura serve a garantire la conformità senza disporre immedia- tamente un divieto di vendita o un ritiro. Prevede anche il miglioramento di un prodotto, ragion per cui quest’ultimo intervento non è menzionato separatamente.

Al capoverso 2 viene aggiunta la lettera d, che prevede un’ulteriore misura. Si tratta di impedire l’accesso a un prodotto proposto da una piattaforma online, ovvero nel com- mercio online. Una volta messi a disposizione o proposti sul mercato, i prodotti devono essere conformi alla legge, a prescindere se ciò avviene in un negozio fisico od online. Nel 2025 le merci ordinate in Svizzera da privati attraverso la vendita per corrispon- denza online hanno raggiunto un valore complessivo di 15,8 miliardi di franchi. Di que-

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sti, 13 miliardi di franchi sono stati spesi direttamente presso aziende in Svizzera, men- tre 2,8 miliardi presso commercianti online stranieri5. Per esperienza, volumi di prodotti che raggiungono queste dimensioni includono sempre anche prodotti non sicuri o non conformi. Se il produttore, l’importatore o il distributore di un prodotto non conforme non può essere identificato o non reagisce, per esempio perché ha sede all’estero o agisce in forma anonima oppure se è necessario un intervento rapido a causa di un pericolo imminente per tutelare interessi pubblici preponderanti, devono esistere stru- menti per impedire l’ulteriore offerta e vendita dei prodotti non conformi. Per consentire agli organi di esecuzione di svolgere il proprio lavoro anche in tali casi, nell’elenco delle misure è stata aggiunta la lettera d, che prevede la possibilità di vietare determinate offerte online. Ciò può avvenire bloccando o rimuovendo i contenuti in questione, i nomi di dominio ecc. o rendendone difficile l’accesso.

Il capoverso 4 vigente viene integrato nella misura esistente, di identico tenore. La let- tera d è stata riformulata in modo che l’organo di esecuzione competente possa di- sporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto e ordinarne il ritiro o il richiamo. Se necessario, tale organo può eseguire questa misura in autonomia e renderla pub- blicamente nota.

Può accadere che la causa della non conformità dei prodotti risieda in carenze delle strutture organizzative dell’operatore economico. In virtù del nuovo capoverso 3 l’or- gano di esecuzione ha la competenza, in ultima analisi, di ordinare all’operatore eco- nomico l’adozione di misure aziendali. Tali misure possono riguardare il processo di produzione e la garanzia della qualità, fino al ripristino della conformità. In casi estremi è ipotizzabile la chiusura dell’azienda.

Art. 10b Emanazione di misure sotto forma di decisione di portata generale

Il tenore di questo articolo corrisponde all’attuale articolo 10 capoverso 5. Gli attuali commenti rimangono invariati (cfr. messaggio LSPro FF 2008 6513, pag. 6549). Poiché la sorveglianza del mercato può essere regolamentata in modo diverso a seconda del settore di prodotti e del dipartimento, la destinataria della richiesta di emanazione di una decisione di portata generale viene ora denominata «autorità competente della Confederazione» anziché «organo di esecuzione competente della Confederazione». Nella pratica, questa modifica redazionale non comporta conseguenze. Le decisioni di portata generale vengono pubblicate, come da prassi, nel Foglio federale. Ciò è ora menzionato chiaramente al capoverso 3.

5 Indagine di mercato globale sul commercio online in Svizzera condotta da HANDELSVERBAND.swiss in collaborazione con NIQ/GfK e con la Posta: La consommation en ligne en Suisse a de nouveau augmenté de 6 % en 2025 – la croissance des achats à l’étranger ralentit (www.handelsverband.swiss).

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Art. 10c Misure per la protezione della popolazione

Il contenuto di questo articolo corrisponde all’articolo 10 capoverso 4 vigente. Gli attuali commenti rimangono invariati (cfr. messaggio LSPro FF 2008 6513, pag. 6548).

Art. 11 Obbligo di collaborazione

L’articolo 11 corrisponde all’articolo 11 vigente, è stato semplicemente suddiviso in due capoversi e il titolo è stato abbreviato in «Obbligo di collaborazione», in quanto quest’obbligo include anche quello di fornire informazioni. Gli attuali commenti riman- gono invariati (cfr. messaggio LSPro FF 2008 6513, pag. 6549).

Art. 11a Competenze dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

A livello di UE, la collaborazione fra le autorità di sorveglianza del mercato e le autorità doganali sta diventando uno strumento importante per proteggere il mercato comuni- tario da prodotti non conformi. Anche a livello svizzero si punta a intensificare la colla- borazione tra gli organi di esecuzione e l’UDSC. I prodotti sospettati di violare le relative disposizioni in materia di sicurezza non devono entrare nel mercato svizzero, ma poter essere bloccati già al confine. Il capoverso 1 lettere a–e crea la base giuridica che consente all’UDSC di sorvegliare tali prodotti, trattenerli in occasione di controlli, met- terli provvisoriamente al sicuro e consegnarli o segnalarli all’organo di esecuzione com- petente nonché prelevare campioni e modelli o procedere alla distruzione di piccole partite di prodotti di scarso valore conformemente all’articolo 110 della legge sui compiti d’esecuzione dell’UDSC. L’UDSC è un organo di accertamento e di intervento. Spetta all’autorità di esecuzione competente avviare misure e renderle oggetto di decisione formale se la distruzione semplificata di cui alla lettera e non è applicabile.

Il capoverso 2 conferisce all’UDSC la facoltà di trasmettere agli organi di esecuzione dati personali e dati relativi a persone giuridiche, compresi quelli concernenti procedi- menti amministrativi e penali o sanzioni, affinché tali dati possano essere inseriti nei sistemi di informazione e allerta nazionali e internazionali sulla sicurezza dei prodotti, qualora necessario per garantire la sicurezza di questi ultimi. Per evitare doppie regi- strazioni occorre creare, se possibile, un’interfaccia tra il sistema di informazione e al- lerta delle autorità di sorveglianza del mercato e quello dell’UDSC.

Art. 13 Trattamento di dati personali e dati di persone giuridiche e comunicazione di dati

Il titolo dell’articolo 13 viene modificato, in quanto ora costituisce anche la base per il trattamento dei dati delle persone giuridiche. L’assistenza amministrativa è retta da una disposizione separata, l’articolo 13a. I capoversi 1 e 2 vigenti, che corrispondono dal punto di vista del contenuto al vigente articolo 20b capoversi 1 e 2 LOTC, sono sostituiti da un nuovo capoverso in cui si stabilisce che il trattamento di dati personali e di dati relativi a persone giuridiche è retto dal nuovo articolo 20b LOTC.

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Art. 13a Assistenza amministrativa

Per motivi di sistematica, l’assistenza amministrativa viene disciplinata ora da un arti- colo separato, il cui contenuto corrisponde al vigente articolo 13 capoverso 3. Come avvenuto finora, per l’assistenza amministrativa nazionale si rimanda all’articolo 21 LOTC e per quella internazionale all’articolo 22 LOTC. Valgono pertanto i commenti relativi al vigente articolo 13 capoverso 3 e agli articoli 21 e 22 LOTC (cfr. messaggio LSPro, FF 2008 6513, pag. 6549).

Art. 13b Sistema di informazione e allerta

Un’esecuzione tempestiva presuppone un sistema di informazione e allerta che sup- porti lo svolgimento dei rispettivi compiti di esecuzione e in particolare la sicurezza dei prodotti e consenta di segnalare alla popolazione quelli pericolosi.

Il capoverso 1 precisa la base giuridica per la gestione di un sistema di informazione e allerta. Il sistema è finalizzato alla sicurezza dei prodotti e alla tutela degli utenti e di terzi e sostiene gli organi di esecuzione nell’attività di sorveglianza del mercato. Questo strumento è pensato per aiutare tali organi nell’adempimento dei loro compiti in materia di sicurezza dei prodotti. Rende inoltre possibile lo scambio di informazioni. Un’altra sua funzione centrale è quella di allertare la popolazione sulla presenza di prodotti pe- ricolosi. Ciò è necessario per consentire alla Svizzera di poter adempiere ai propri im- pegni internazionali attuali e futuri, in conformità tra l’altro con l’accordo tra la Confede- razione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento della confor- mità (MRA, RS 0.946.526.81). Il funzionamento dei sistemi europei di informazione e allerta, attualmente ICSMS (Information and Communication System for Market Sur- veillance) e «Safety Gate», presuppone infatti che gli Stati partecipanti siano in pos- sesso dei rispettivi dati. Il sistema gestito dalla Confederazione serve anche alla futura condivisione di dati con i sistemi europei di informazione e allerta tramite apposite in- terfacce. La Svizzera dispone solo di un accesso limitato a ICSMS e non ha ancora la possibilità di accedere al «Safety Gate», in precedenza RAPEX. Il sistema svizzero di informazione e allerta dovrebbe essere strutturato in modo da essere compatibile con i sistemi europei.

Sulla base del capoverso 2, tutti i dati necessari a garantire la sicurezza dei prodotti e la sorveglianza del mercato possono essere inseriti nel sistema di informazione e al- lerta. Sono inclusi anche i dati personali e i dati delle persone giuridiche di cui all’arti- colo 13. La maggior parte dei dati contenuti nel sistema di informazione e allerta non sono dati personali. Vari dati riguardano solo aspetti specifici dei prodotti (registrazione, etichettatura ecc.) o informazioni sulle aziende, pertanto non sono degni di particolare protezione e conformemente al capoverso 3 possono essere pubblicati nel rispetto del segreto professionale e d’affari.

Il Consiglio federale può disciplinare a livello di ordinanza i dettagli relativi al funziona- mento del sistema di informazione e allerta conformemente al capoverso 4. Ciò com- prende la struttura e il catalogo dei dati, i diritti di accesso, le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati nonché la durata di conservazione. 22/33

Qualora esista un trattato internazionale che disciplina la partecipazione della Svizzera a un sistema internazionale di informazione e allerta avente finalità analoghe, la Con- federazione può aderirvi. Idealmente la Svizzera può aderire, tramite l’MRA, ai sistemi europei di informazione e allerta ICSMS e «Safety Gate». In tal caso può rinunciare, in virtù del capoverso 5, alla creazione di un proprio sistema di informazione e allerta di cui al capoverso 1. Questa soluzione richiede risorse finanziare nettamente inferiori rispetto a un sistema proprio.

Se un organo di esecuzione intende gestire un proprio sistema di informazione e allerta, deve garantirne l’accesso tramite interfacce come previsto dalla LSPro.

Art. 14a Tassa di sorveglianza sui prodotti nel commercio online

Conformemente al capoverso 1, il Consiglio federale ha la possibilità di riscuotere una tassa di sorveglianza sui prodotti del commercio online. La tassa serve in generale a coprire i costi sostenuti specificamente dagli organi di esecuzione nell’ambito della sor- veglianza del mercato dei prodotti nel commercio online e non coperti dal finanziamento della Confederazione secondo l’articolo 14 capoverso 1 e dagli emolumenti di cui all’ar- ticolo 14 capoverso 2. Se l’organo di esecuzione avvia una procedura di sorveglianza del mercato dalla quale risulta che il prodotto controllato non è sicuro o non è conforme, la tassa imposta all’operatore economico secondo l’articolo 14 capoverso 2 deve co- prire tutti i costi sostenuti dall’organo di esecuzione. Per finanziare le spese non coperte da tali emolumenti, l’autorità riscuote una tassa di sorveglianza dagli operatori econo- mici, il cui scopo è garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza dei prodotti anche nel commercio online.

Il commercio online è diventato una componente centrale della libera circolazione delle merci ed è in continua crescita. Anche ad esso si applica il principio del «nuovo ap- proccio». Analogamente al commercio tradizionale, anche nel commercio online de- vono valere condizioni di parità per gli operatori economici. Per garantirle è necessario un sistema di sorveglianza del mercato efficiente per controbilanciare la libera circola- zione delle merci. La sorveglianza del mercato dei prodotti viene effettuata a posteriori (cioè dopo la messa a disposizione del prodotto sul mercato), a campione e in base al rischio. Ciò vale sia per il commercio tradizionale che per quello online. Soprattutto il commercio online, con la numerosa presenza di fornitori stranieri al di fuori della Sviz- zera e dell’UE, richiede una sorveglianza del mercato più assidua alla luce della mag- giore complessità delle fattispecie rispetto al commercio tradizionale e di operatori eco- nomici con sede in Svizzera o nell’UE. Questa sorveglianza va finanziata specifica- mente tramite un’apposita tassa a causa della mancanza di risorse.

Le tasse di vigilanza sono prelievi causali, caratterizzati dal fatto che esiste una rela- zione speciale tra il gruppo di persone soggette alla tassa e le attività da essa finanziate e che le persone soggette alla tassa traggono un beneficio diretto da tali attività. La tassa rappresenta il valore equivalente del beneficio per gli assoggettati (nello speci- fico, condizioni di parità fra i prodotti del commercio online e quelli messi a disposizione sul mercato) come gruppo – ma non per i singoli assoggettati –, il che si traduce in un’equivalenza di gruppo qualificata. La libera circolazione delle merci deve essere

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consentita anche nel commercio online. A tal fine è necessario un sistema di sorve- glianza del mercato funzionante, come nel commercio tradizionale. Le fattispecie che riguardano i prodotti del commercio online sono tuttavia molto più complesse, dal mo- mento che gli operatori economici hanno spesso sede al di fuori della Svizzera e dell’UE. Di conseguenza, l’onere per gli organi di esecuzione è nettamente maggiore. La tassa di cui all’articolo 14a è denominata di sorveglianza avendo lo scopo di trasfe- rire i costi sostenuti dagli organi di esecuzione per la sorveglianza del mercato nel com- mercio online agli operatori economici che rientrano nel campo di applicazione di cui all’articolo 14 capoverso 2. Sarebbe inopportuno chiedere alla collettività di finanziare i costi di attività causate esclusivamente da operatori economici del commercio online.

In linea con la giurisprudenza del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale, il Consiglio federale ritiene che le tasse di sorveglianza siano prelievi causali e che, a differenza delle imposte, possano essere esplicitamente definiti in una base legale formale di esclusiva competenza della Confederazione.

Secondo il capoverso 2, sono soggetti all’imposta i prodotti venduti a distanza. La loro provenienza è irrilevante. Un’ulteriore condizione è che tali prodotti vengano forniti di- rettamente dall’estero agli acquirenti in Svizzera per essere utilizzati. L’aggiunta «che utilizzano il prodotto» esclude il commercio intermedio; pertanto, i prodotti che passano attraverso la classica catena di fornitura «produttore all’estero – importatore in Svizzera – rivenditore in Svizzera e infine all’acquirente» rientrano nel campo di applicazione della tassa di sorveglianza. Se un prodotto ordinato online viene fornito a un utente e si trova già in Svizzera, p. es. in un magazzino, non rientra nel campo di applicazione della tassa di sorveglianza. Se invece un operatore economico ha il proprio magazzino all’estero ed effettua le forniture agli utenti in Svizzera direttamente da questo magaz- zino, il prodotto rientra nel campo di applicazione della tassa.

Conformemente al capoverso 3, sono tenuti a versare la tassa gli operatori con sede in Svizzera e quelli con sede all’estero. L’obbligo di versare la tassa non è quindi di- scriminatorio, è conforme agli impegni internazionali e rispetta il requisito dell’equiva- lenza di gruppo. Secondo il capoverso 4, chi è assoggettato alla tassa deve iscriversi in un registro della Confederazione affinché i suoi estremi siano rilevati. Chi viola l’ob- bligo di registrazione di cui al capoverso 3 è punibile. L’articolo 17 capoverso 2 lettera b è integrato di conseguenza.

L’entità della tassa deve essere fissata nella legge. Si tratta di un importo massimo che, secondo il capoverso 5, ammonta al massimo a cinque franchi per ogni prodotto venduto. Conformemente a tale capoverso, il Consiglio federale definisce le categorie di prodotti nelle disposizioni d’esecuzione sulla riscossione della tassa di sorveglianza. Tali disposizioni sono importanti soprattutto per la ripartizione dei contributi provenienti dalla tassa di sorveglianza, essendo la sorveglianza del mercato dei prodotti nel com- mercio online di competenza di vari organi di esecuzione. Nelle disposizioni d’esecu- zione (nella OSPro), il Consiglio federale stabilisce l’entità concreta della tassa (cpv. 7). Pertanto, la tassa per le singole categorie di prodotti può essere inferiore all’importo massimo di cui al capoverso 5. Si prevede che la sorveglianza del mercato dei prodotti nel commercio online permetterà di raccogliere circa 20 milioni di franchi. Soprattutto all’inizio, tuttavia, la creazione dell’infrastruttura necessaria al controllo dei prodotti nel 24/33

commercio online comporterà costi di investimento elevati. Per questo motivo il capo- verso 5 fissa l’entità massima della tassa a cinque franchi. La tassa è sempre identica per ogni prodotto. L’importante è che, anche con la soluzione forfettaria, le disposizioni d’esecuzione contenute nella OSPro siano formulate in modo che la tassa in questione sia destinata esclusivamente alla sorveglianza del mercato nel commercio online (re- quisito dell’equivalenza di gruppo), non venga mescolata con altri importi e rispetti il principio di copertura dei costi e di equivalenza, come già si desume dalla Costituzione federale.

Inoltre, il capoverso 7 conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire dero- ghe alla tassa di sorveglianza nell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro). Può accadere ad esempio che per una categoria di prodotti sia già prevista una tassa di sorveglianza in base a una normativa speciale oppure che la tassa di sorveglianza venga riscossa una sola volta per pacco se quest’ultimo contiene più prodotti.

Le modalità concrete della procedura di riscossione e di conteggio saranno definite dal Consiglio federale nelle disposizioni d’esecuzione. Anche la relativa base giuridica è rappresentata dal capoverso 7. Si potrebbe per esempio prevedere che gli assoggettati effettuino il conteggio con le autorità su base mensile, trimestrale, semestrale o an- nuale. Nell’ambito della procedura di conteggio, il Consiglio federale definirà anche le modalità di ripartizione delle entrate provenienti dalla tassa di sorveglianza fra gli organi d’esecuzione responsabili della sorveglianza del mercato nel commercio online, com- preso l’UDSC.

La tassa di sorveglianza serve all’applicazione delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza dei prodotti nel commercio online (garanzia della sicurezza dei prodotti, cfr. art. 1 cpv. 1 LSPro) e non è discriminatoria, dato che l’operatore economico può avere sede in Svizzera o all’estero. Anche la provenienza del prodotto è irrilevante. La tassa di sorveglianza è pertanto in linea con gli impegni internazionali.

Art. 15 Diritto procedurale applicabile e rimedi giuridici

L’articolo 10 capoverso 6 vigente diventa l’articolo 15 capoverso 1. Di conseguenza, gli attuali capoversi 1 e 2 diventano i capoversi 2 e 3. Dal punto di vista del contenuto, questi capoversi non subiscono modifiche, per cui si può rinviare ai commenti relativi all’articolo 10 capoverso 6 e all’articolo 15 vigenti (messaggio LSPro 6513, pag. 6548 segg.).

Art. 15 a Sanzioni amministrative

L’articolo 15a punta a garantire l’esecuzione dell’obbligo di informazione degli operatori economici secondo l’articolo 8 capoverso 2 nei confronti dell’organo di esecuzione competente in caso di carenze riscontrate nei prodotti e di misure adottate, delle misure decise dall’autorità di esecuzione nei confronti dell’operatore economico secondo l’ar- ticolo 10a capoversi 2 e 3 e dell’obbligo di registrazione degli assoggettati alla tassa di sorveglianza di cui all’articolo 14a capoverso 4. Il suo effetto è quindi in primo luogo

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deterrente. La natura giuridica dell’articolo 15a è pertanto quella di una sanzione am- ministrativa. Il limite massimo è pari al 10 per cento del fatturato annuo realizzato in media in Svizzera negli ultimi tre anni d’esercizio.

L’esecuzione della sorveglianza del mercato è disciplinata in modo diverso secondo il settore di prodotti. Può essere effettuata direttamente da un’autorità federale (p. es. dall’Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM per gli apparecchi di telecomunica- zioni), delegata ai Cantoni (p. es. nel diritto alimentare) o commissionata a uffici terzi (p. es. a organi di controllo come l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni SUVA e l’Ufficio prevenzione infortuni UPI per i settori di prodotti di compe- tenza della SECO). Le sanzioni amministrative possono tuttavia essere comminate solo da un’autorità federale. Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la compe- tenza di definire a livello di ordinanza l’autorità federale competente in questo caso per l’applicazione delle sanzioni amministrative a seconda del settore di prodotti.

A tenore del capoverso 3, per valutare l’entità della sanzione l’autorità federale compe- tente deve tenere conto, in particolare, della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie dell’operatore economico. La gravità della violazione si basa in particolare sulla misura o sulle misure disposte nei confronti dell’operatore economico in applica- zione dell’articolo 10a capoversi 2 e 3, per esempio un divieto di vendita o un richiamo di prodotto.

Il capoverso 4 disciplina la prescrizione. La procedura di sanzione amministrativa deve essere avviata entro cinque anni dalla violazione degli obblighi di cui al capoverso 1. Il capoverso 5 chiarisce che la procedura di sanzione amministrativa è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0).

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

La presente revisione parziale della LSPro non comporta ripercussioni dirette sul per- sonale della Confederazione. La LSPro è una legge quadro sussidiaria e disciplina aspetti orizzontali che solo in rarissimi casi determinano conseguenze dirette sul per- sonale della Confederazione. Ripercussioni di questo tipo possono verificarsi – se- condo le circostanze attuali e la configurazione concreta – solo a livello di diritto setto- riale.

Le conseguenze finanziarie della LSPro parzialmente riveduta potrebbero derivare dalla necessità di gestire un sistema di informazione e allerta per garantire la sicurezza dei prodotti e la sorveglianza del mercato (art. 13b cpv. 1). I costi per la creazione e la manutenzione di questa banca dati sarebbero a carico della Confederazione. Questo caso si verificherebbe tuttavia solo qualora la Svizzera non potesse partecipare a si- stemi di informazione internazionali comparabili (art. 13b cpv. 5). La partecipazione agli strumenti europei va considerata nell’ottica di un uso efficiente delle risorse disponibili e risulterebbe più conveniente ed efficace rispetto alla creazione e alla gestione di un 26/33

proprio sistema di informazione e allerta. Si può pensare in particolare a una parteci- pazione finanziaria della Svizzera ai sistemi dell’UE. La portata definitiva di eventuali costi potrà essere stabilita solo quando il Consiglio federale avrà deciso di partecipare agli attuali sistemi dell’UE (ICSMS e «Safety Gate»). I costi per creare un proprio si- stema di informazione e allerta, che dovrebbe disporre anche di un’interfaccia con i sistemi europei, sarebbero di circa 3,5 milioni di franchi e i costi di manutenzione e supporto ammonterebbero a quasi 250 000 franchi all’anno. Per stimarli si utilizza come riferimento il sistema ELIC (e-licensing), che serve a controllare le esportazioni di materiale bellico, beni militari speciali e beni a duplice impiego. Il sistema dispone di interfacce con altri uffici (p. es. UDSC e Dipartimento federale degli affari esteri) e inte- gra moduli standard come SAP o Burweb. È stato introdotto nel 2014 e sta per essere sostituito da ELIC 2.0. Sia il collegamento ai sistemi europei sia la creazione di un sistema proprio devono essere finanziati tramite la tassa di sorveglianza, senza inci- dere sul bilancio della Confederazione. Un sistema di informazione e allerta è fonda- mentale, in particolare nel contesto del commercio online in costante crescita, sia per condividere informazioni e consentire la cooperazione tra gli organi di esecuzione in Svizzera e con le autorità europee di sorveglianza del mercato sia per poter informare rapidamente gli utenti in merito a prodotti non sicuri o non conformi provenienti dal commercio online.

Inoltre, il commercio online in costante crescita, con numerosi fornitori al di fuori della Svizzera e dell’UE e fattispecie più complesse rispetto al commercio tradizionale con acquisti sul posto, richiede una sorveglianza del mercato accentuata, per la quale le risorse esistenti non sono tuttavia sufficienti. Una sorveglianza del mercato del com- mercio online più intensa, più coordinata e digitalizzata potrebbe essere finanziata gra- zie alla possibilità della Confederazione, prevista all’articolo 14a, di riscuotere una tassa di sorveglianza sui prodotti venduti online e forniti direttamente dall’estero agli utenti in Svizzera. Al momento i parametri di configurazione della tassa di sorveglianza (entità, riscossione, eccezioni, ripartizione e competenze) non sono ancora quantifica- bili, saranno definiti nel quadro della revisione parziale dell’OSPro. I costi della sorve- glianza del mercato di prodotti del commercio online vengono coperti tramite la tassa in questione e comprendono anche la quota per l’amministrazione e la gestione della tassa, in modo da non gravare ulteriormente sul bilancio federale.

Le nuove prescrizioni conferiscono alle autorità di sorveglianza del mercato maggiori competenze, per esempio per intervenire nei confronti dei commercianti online e con- durre indagini sotto falso nome (in incognito). Tali competenze sono attuabili con le risorse finanziarie e di personale esistenti. Eventualmente saranno necessari nuovi strumenti per la sorveglianza del mercato nel commercio online (p. es. «web crawler», un programma che scansiona sistematicamente determinati settori di prodotti). Nella fase di introduzione è prevedibile un onere iniziale una tantum, in particolare per la creazione e l’adeguamento dei sistemi informatici, la definizione di nuovi processi e il coordinamento fra le autorità coinvolte. Questo onere dovrebbe essere compensato nel medio-lungo termine da un aumento dell’efficienza, soprattutto grazie a una mi- gliore disponibilità di informazioni, una maggiore interconnessione internazionale e mi- sure di esecuzione più mirate e basate sul rischio.

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Nell’ambito della revisione parziale viene introdotta una sanzione amministrativa (art. 15a). Consente di comminare, in caso di violazioni di decisioni entrate in vigore, di violazioni dell’obbligo di informazione sui prodotti pericolosi o dell’obbligo di registra- zione in relazione alla tassa di sorveglianza, sanzioni fino al 10 per cento del fatturato realizzato in media in Svizzera negli ultimi tre anni d’esercizio. L’introduzione di questa sanzione amministrativa può impegnare risorse umane e organizzative presso l’autorità federale competente in materia, in particolare se i casi si verificano frequentemente. Le disposizioni d’esecuzione relative alle sanzioni amministrative sono disciplinate a livello di ordinanza (OSPro) o nel diritto settoriale. L’onere concreto dipende tuttavia dalla frequenza e dalla complessità dei casi e non può essere quantificato in modo affidabile al momento attuale.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le re- gioni di montagna In linea di massima non si prevedono ripercussioni in questo ambito, tranne che per i settori di prodotti in cui la sorveglianza del mercato è disciplinata a livello cantonale in base al diritto settoriale, per esempio quello alimentare. Si può quindi presumere che le ripercussioni per le autorità di sorveglianza del mercato cantonali siano le stesse di quelle menzionate a livello federale.

5.3 Ripercussioni sull’economia

Operatori economici

L’allineamento dei requisiti di sicurezza dei prodotti al diritto dell’UE consente di evitare costi aggiuntivi derivanti dall’applicazione di requisiti giuridici diversi in Svizzera e nell’UE. La conseguente riduzione di doppioni può generare risparmi ed effetti sinergici, in particolare per le aziende operanti a livello internazionale.

Grazie all’accesso agevolato al mercato interno dell’UE e a un livello di protezione dei prodotti immessi in commercio in Svizzera paragonabile a quello dei prodotti immessi in commercio nell’UE, aumenta la competitività della Svizzera e la cooperazione con l’UE ne risulta facilitata. Ciò garantisce anche l’attrattiva della piazza economica.

I prodotti non sicuri possono comportare costi aggiuntivi per i consumatori e per la so- cietà, fra cui maggiori spese sanitarie dovute a un aumento degli infortuni o delle ma- lattie. Più prodotti sicuri sono in circolazione, maggiore è la riduzione dei costi per l’eco- nomia nel suo complesso. I costi che possono insorgere sono «costi di esecuzione» e costi amministrativi per gli operatori economici.

I costi una tantum e ricorrenti per le aziende, riconducibili a obblighi più severi in materia di vendite online e obblighi consecutivi alla messa in commercio sono stimati a

9 025 932 franchi. Le aziende interessate sono tra 8000 e 80 700.

Per la maggior parte degli obblighi non è possibile stimare i costi in modo affidabile, mancando valori di riferimento. Gli operatori economici possono realizzare risparmi

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grazie alla possibilità del Consiglio federale di stabilire in quale forma devono essere messe a disposizione le indicazioni o le informazioni sui prodotti. Se venisse autoriz- zata la forma digitale, i costi di stampa dei documenti cartacei verrebbero meno e i documenti potrebbero essere aggiornati più facilmente e sarebbe necessario meno spazio all’interno del prodotto o sulla sua superficie.

In merito all’introduzione di una sanzione amministrativa secondo l’articolo 15a si può affermare che essa può rafforzare la conformità delle aziende, in quanto eventuali vio- lazioni sono suscettibili di conseguenze finanziarie significative. Questo strumento è in grado di garantire un’attuazione più coerente e prudente delle misure volte a garantire il rispetto delle norme di sicurezza dei prodotti. Contemporaneamente aumenta il ri- schio di oneri finanziari per gli operatori economici in caso di inosservanza di tali norme.

Sui prodotti venduti nel commercio online può essere riscossa una tassa di sorve- glianza che viene utilizzata specificamente per la sorveglianza del mercato nel com- mercio online a beneficio sia di una più elevata sicurezza sia degli utenti, i quali potreb- bero disporre di un maggior numero di prodotti conformi nel commercio online. La tassa non può essere superiore a cinque franchi per prodotto. Le ripercussioni sull’economia nazionale sono legate ai parametri di configurazione della tassa da parte del Consiglio federale (entità, eccezioni, riscossione, ripartizione e competenze), al momento non ancora quantificabili. Saranno definiti nel quadro della revisione parziale dell’OSPro.

La revisione parziale della LSPro riguarda soprattutto le aziende che immettono in com- mercio prodotti in Svizzera. Per l’immissione in commercio di prodotti nell’UE, gli ope- ratori economici devono rispettare già ora le prescrizioni dell’Unione, che in linea di massima sono comparabili. Gli obblighi derivanti dal diritto dell’UE valgono già anche per i prodotti contemplati dal diritto settoriale. A essere interessate sono pertanto solo le aziende che propongono altri prodotti esclusivamente sul mercato svizzero. La mag- gior parte di esse non deve quindi sostenere costi aggiuntivi per rispettare gli obblighi in materia di dati, visto che possono utilizzare le banche dati esistenti. Gli operatori economici che esportano nell’UE o importano dall’UE prodotti disciplinati dal diritto set- toriale conoscono già questi obblighi.

La nuova LSPro è formulata in modo tale da non creare uno «swiss finish», ovvero una deroga al diritto settoriale.

Utenti dei prodotti

Il progetto crea la base giuridica per una collaborazione più agevole tra gli organi di esecuzione svizzeri e quelli europei. Consente di conseguenza di individuare più rapi- damente i prodotti non sicuri o non conformi e di adottare le misure necessarie a tutela degli utenti. Qualora il Consiglio federale dovesse istituire un sistema digitale di infor- mazione e allerta secondo l’articolo 13b, gli utenti potranno consultare le informazioni sui prodotti anche in formato digitale, prendere decisioni di acquisto più sostenibili e risparmiare nel lungo periodo. Grazie all’armonizzazione del diritto svizzero con le pre- scrizioni tecniche dell’UE in materia di prodotti, gli utenti in Svizzera avranno inoltre accesso a una gamma più ampia di prodotti. Questa situazione di concorrenza può anche contribuire a combattere il fenomeno dei prezzi elevati. 29/33

5.4 Ripercussioni sulla società

L’obiettivo principale della legge sulla sicurezza dei prodotti è immettere sul mercato prodotti sicuri e sostenibili accompagnati da informazioni trasparenti. In particolare, le norme di sicurezza dei prodotti devono essere applicate anche al commercio online. I prodotti sicuri servono a tutelare la salute degli utenti e di terzi in ambito sia aziendale che extraaziendale. Contribuiscono a ridurre i rischi per la salute come lesioni e infor- tuni e di conseguenza anche i costi sanitari, in quanto fanno registrare meno infortuni e malattie. Secondo la valutazione d’impatto dell’UE, il danno per i consumatori in Eu- ropa calcolato in base al valore dei prodotti non sicuri è stimato oggi a circa 19,3 miliardi di euro. Con l’applicazione del GPSR nell’UE, tale cifra diminuirà nel primo anno di circa 1,0 miliardi di euro e, nel decennio successivo, di circa 5,5 miliardi di euro. La LSPro parzialmente riveduta integrerà nel diritto svizzero gli elementi principali del GPSR. Partendo dall’ipotesi approssimativa che queste cifre siano proporzionali al PIL e considerando un tasso di cambio di 0,95 con l’euro, ne risulta che il danno attuale per gli utenti in Svizzera è di 0,88 miliardi di franchi. La sua prevista riduzione ammon- terebbe nel primo anno a circa 0,05 miliardi di franchi e, nel decennio successivo, a circa 0,25 miliardi di franchi.

La possibilità per il Consiglio federale di stabilire in quale forma debbano essere messe a disposizione le indicazioni e le informazioni sui prodotti (in formato digitale anziché cartaceo) tiene conto della crescente consapevolezza della società in materia di soste- nibilità. Vengono inoltre prese in considerazione le esigenze di particolari gruppi della popolazione.

Relazioni economiche stabili e sicure con il principale partner commerciale, l’UE, sono nell’interesse della Svizzera. La presente revisione rende possibile un’armonizzazione autonoma con il diritto europeo in materia di sicurezza dei prodotti.

5.5 Ripercussioni sull’ambiente

Non sono previste ripercussioni negative per l’ambiente. La valutazione d’impatto dell’UE conferma un calo dei prodotti che presentano rischi per la sicurezza e l’am- biente, per esempio grazie all’esclusione di sostanze chimiche pericolose. I prodotti non devono infatti costituire un pericolo. Questa constatazione vale anche per la Sviz- zera, dato che il Paese garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello dell’UE per l’immissione in commercio di prodotti. Nel complesso, la legge contribuisce a ridurre l’impatto ambientale e a favorire prodotti più sostenibili. Anche la possibilità di rendere accessibili le informazioni sui prodotti in formato elettronico va a vantaggio della loro sostenibilità.

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La LSPro si basa sull’articolo 95 capoverso 1 (prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata), sull’articolo 97 capoverso 1 (provvedimenti a tutela dei consuma- tori), sull’articolo 110 capoverso 1 lettera a (protezione dei lavoratori e delle lavoratrici) e sull’articolo 118 (protezione della salute) della Costituzione federale della Confede- razione Svizzera (Cost.).

La sanzione amministrativa secondo l’articolo 15a costituisce un’interferenza nella li- bertà economica. È tuttavia ammessa dai principi della Costituzione (art. 95, 97, 110, 118 Cost.), dal momento che serve ad applicare i requisiti di sicurezza dei prodotti ed è proporzionata (considerazione della gravità della violazione e delle condizioni finan- ziarie; rinuncia in caso di prima infrazione, infrazione giustificabile o di lieve entità).

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La revisione parziale della LSPro è compatibile con gli impegni internazionali della Sviz- zera. In questo ambito la Svizzera non deve ottemperare a impegni internazionali sulla base dei suoi accordi con l’UE.

La nuova tassa di sorveglianza è in linea con gli impegni internazionali. Si riferisce alla sorveglianza del mercato nel commercio online e non riguarda l’accesso al mercato. Inoltre, non è discriminatoria, dato che si applica in ugual modo agli operatori economici nazionali ed esteri del commercio online.

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che conten- gono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente progetto contiene le disposizioni più importanti del diritto generale sulla sicurezza dei prodotti, i diritti degli organi di esecuzione e i diritti e i doveri degli operatori economici. Deve pertanto essere emanato secondo la procedura legislativa ordinaria.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non introduce né nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori a uno dei valori soglia previsti), né nuovi crediti d’impegno o dotazioni finanziarie con spese superiori a uno dei valori soglia. Non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.). Per quanto riguarda la sorveglianza del mercato nel commercio online, viene finanziata tramite la tassa di sorveglianza in modo da coprire i costi e non gravare ulteriormente sul bilancio federale.

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6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà

In base al principio di sussidiarietà la Confederazione può intervenire solo se una com- petenza è espressamente sancita nella Costituzione federale (presunzione di compe- tenza a favore dei Cantoni). La presente revisione parziale della LSPro prevede ade- guamenti delle disposizioni sulla circolazione transfrontaliera delle merci. Conforme- mente all’articolo 54 capoverso 1 Cost., gli affari esteri competono alla Confedera- zione, inoltre l’articolo 101 capoverso 1 Cost. stabilisce che la Confederazione salva- guarda gli interessi dell’economia svizzera all’estero. La presente revisione parziale della LSPro rispetta quindi il principio di sussidiarietà e rientra nella competenza della Confederazione.

6.6 Conformità alla legge sui sussidi

Il progetto non contiene disposizioni legislative in materia di sussidi né richiede crediti d’impegno o dotazioni finanziarie. La nuova tassa di sorveglianza di cui all’articolo 14a non costituisce un sussidio, visto che non è destinata a sostenere o promuovere pre- stazioni economiche. Si tratta piuttosto di una tassa a destinazione vincolata per finan- ziare l’attività di sorveglianza coprendo esclusivamente i costi effettivi della sorve- glianza del mercato nel commercio online. Equivale pertanto a un trasferimento di costi. I principi della legge sui sussidi non sono di conseguenza applicabili.

6.7 Delega di competenze legislative

Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempre- ché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Secondo l’articolo 164 capo- verso 1 Cost. vige in particolare il limite generale secondo cui tutte le disposizioni im- portanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il progetto disciplina pertanto il quadro entro il quale il Consiglio federale deve muoversi, delegando al Consiglio federale le seguenti nuove competenze legislative: • l’articolo 2 capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a precisare e adeguare ulteriormente le definizioni dei termini a livello di ordinanza; • con l’articolo 7a il Consiglio federale può stabilire che i prodotti possano essere immessi in commercio unicamente se la persona che ne è responsabile ha sede o domicilio in Svizzera; • l’articolo 7b prevede che il Consiglio federale possa stabilire gli obblighi che gli operatori economici e i fornitori di un mercato online devono adempiere per poter mettere a disposizione online un prodotto sul mercato; • secondo l’articolo 13b, il Consiglio federale è autorizzato a gestire un sistema di informazione e allerta per consentire l’accessibilità elettronica alle informazioni sui prodotti e sulla conformità, in particolare per garantire la sicurezza dei pro- dotti e per la sorveglianza del mercato. Qualora esista un trattato internazionale, il Consiglio federale può aderire a un sistema internazionale con finalità analo- ghe; • secondo l’articolo 14a, il Consiglio federale ha la possibilità di introdurre una tassa di sorveglianza sui prodotti nel commercio online e di disciplinarne i detta- gli;

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• l’articolo 15a introduce la possibilità di far rispettare, mediante una sanzione am- ministrativa, le misure disposte nei confronti degli operatori economici, come di- vieti di vendita o richiami.

6.8 Protezione dei dati

Gli accordi che il Consiglio federale ha concluso per eliminare o ridurre gli ostacoli tec- nici al commercio potrebbero in futuro rendere necessaria la partecipazione a banche dati internazionali. La base giuridica per tali partecipazioni è costituita dall’articolo 13b capoverso 5. In tal caso andrebbero comunicate ad autorità straniere informazioni quali segreti d’affari e di fabbricazione, dati personali, compresi quelli relativi a procedimenti amministrativi e penali e a sanzioni.

Gli organi di esecuzione sono autorizzati a comunicare tali dati ad autorità o istituzioni straniere solo se queste sono vincolate dal segreto d’ufficio e garantiscono una prote- zione dei dati equivalente a quella vigente in Svizzera. In applicazione di tali accordi e in virtù degli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro del diritto internazionale, il pro- getto di legge prevede le basi giuridiche necessarie affinché gli organi di esecuzione possano trattare e trasmettere i dati menzionati in tali accordi. In tal modo si assicura che il trattamento e la comunicazione di tali dati rispondano ai principi della protezione dei dati.

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