Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Berna, 27 maggio 2026
Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
1 Situazione iniziale
Nella votazione finale del 19 dicembre 2025 il Parlamento, visto il relativo messaggio del Con- siglio federale del 24 maggio 20231, ha adottato la revisione parziale della legge del 6 ottobre 19952 sui cartelli (LCart; di seguito: revisione parziale della LCart)3. Le disposizioni della LCart riveduta, ma non ancora in vigore, sono di seguito denominate «nLCart». La modernizzazione del controllo delle concentrazioni rende necessario un adeguamento dell’ordinanza del 17 giugno 19964 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese (OCCI)5. Al fine di considerare l’aspetto del risarcimento dei danni nel calcolo delle sanzioni, la modifica della procedura di opposizione e il riconoscimento esplicito sul piano giuridico delle misure di conformità (compliance defense), è necessario adeguare l’ordinanza del 12 marzo 20046 sulle sanzioni LCart (OS LCart). Infine, l’introduzione delle spese ripetibili nella proce- dura amministrativa di prima istanza richiede una revisione dell’ordinanza del 25 febbraio 19987 sugli emolumenti LCart (OEm-LCart). Queste tre ordinanze vengono inoltre adattate agli svi- luppi legislativi e alla vasta giurisprudenza formatasi negli anni. Il contenuto delle ordinanze non è più stato rielaborato da molto tempo. Dalla sua entrata in vigore, nel 1996, l’OCCI non è più stata riveduta; di conseguenza finora non si è tenuto conto delle modifiche apportate alla nozione di impresa con la revisione della LCart del 2003 (e da allora definita nell’art. 2 cpv. 1bis LCart). Queste tre ordinanze sono sottoposte a una revisione totale a seguito dei molteplici cambiamenti intervenuti nel tempo. Un adeguamento materiale dell’ordinanza del 29 novembre 20238 sul settore degli autoveicoli (OAuto) non è invece necessario, in quanto la revisione parziale della LCart non contiene al- cuna disposizione nuova o riveduta che abbia effetti diretti sull’applicabilità dell’OAuto. L’ordi- nanza è però attualmente oggetto di una revisione volta ad attuare la mozione 22.3838 Gugger «Protezione dall’introduzione unilaterale del modello delle agenzie nel mercato automobili- stico». La consultazione su questa modifica dell’OAuto si svolge separatamente nel quadro di una proposta di attuazione della mozione 22.4544 Pfister «Leasing nel settore delle automobili: sovvenzionamenti trasversali occulti e costi non trasparenti», anch’essa rivolta in modo speci-
fico agli autoveicoli. Il Consiglio federale intende porre in vigore nella prima metà del 2027 le disposizioni della nLCart e delle tre ordinanze in oggetto.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Ordinanza sulle concentrazioni LCart (OCCI)
Uno degli elementi su cui era incentrato il progetto di revisione parziale della LCart era la mo- dernizzazione del controllo delle concentrazioni. Con il passaggio dal test di rilevamento delle posizioni dominanti al Significant Impediment to Effective Competition Test (test SIEC), utiliz- zato nel diritto della concorrenza dell’Unione europea (UE) e in quello della maggior parte suoi Stati membri, lo standard di audit della Commissione della concorrenza (COMCO) viene ade- guato alla prassi internazionale. Il test SIEC consente in particolare di considerare in modo più esaustivo i guadagni di efficienza risultanti da una concentrazione. Il Consiglio federale si pro- pone pertanto di fornire spiegazioni sulla questione sotto il profilo materiale. Oltre alla modifica dello standard di audit, la revisione parziale prevede, all’articolo 9 capo- verso 1bis nLCart, una disposizione volta a evitare doppioni nelle concentrazioni internazionali.
Il Parlamento ha gestito il dossier con il numero 23.047. 4 RS 251.4 5 L’ordinanza non ha attualmente né un titolo breve né un’abbreviazione ufficiali, ma è da tempo entrata in uso la denominazione «OCCI». 6 RS 251.5 7 RS 251.2 8 RS 251.6 3/23
Oggi le concentrazioni di imprese attive a livello internazionale devono essere valutate con- temporaneamente dalle autorità in materia di concorrenza di diversi Paesi. Se tutti i mercati dei prodotti rilevanti per la Svizzera e interessati da un progetto di concentrazione comprendono geograficamente la Svizzera e almeno il territorio dello Spazio economico europeo (SEE)9, sarà possibile rinunciare a una valutazione da parte della COMCO qualora la Commissione europea esamini la concentrazione. Tuttavia, l’articolo 9 capoverso 1ter nLCart prevede l’obbligo di pre- sentare alla COMCO una copia completa dell’annuncio di un progetto di concentrazione entro dieci giorni dalla notifica alla Commissione europea, per consentire alle autorità in materia di concorrenza di verificare in modo semplice e rapido la plausibilità delle condizioni di esenzione dall’obbligo di annuncio in Svizzera. Il presente progetto contiene anche disposizioni esecutive per queste situazioni. Inoltre, la revisione parziale della LCart introduce la possibilità di adattare i termini per l’avvio e lo svolgimento di un esame approfondito (procedura di esame secondo l’art. 33 LCart) a quelli dell’UE. Questa nuova regolamentazione serve a semplificare le procedure internazionali se l’esame di una concentrazione è richiesto anche in Svizzera. La possibilità di attenuare le dif- ferenze tra la Svizzera e l’UE, prorogando i termini in modo da evitare decisioni contraddittorie, è soggetta a due condizioni. In primo luogo, deve esserci un motivo importante per prorogare i termini e, in secondo luogo, è necessario il consenso delle imprese che effettuano l’annuncio. L’ordinanza precisa in particolare l’elemento dei motivi importanti. Il progetto contiene inoltre chiarimenti in merito agli esami di concentrazioni di banche ai sensi della legge dell’8 novembre 193410 sulle banche (LBCR). L’articolo 10 capoverso 3 LCart di- spone che l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può assumersi la com- petenza dell’esame se lo ritiene necessario per motivi di protezione dei creditori. Questi ade- guamenti si basano sulle raccomandazioni del Consiglio federale contenute nel rapporto del 12 dicembre 2025 in adempimento del postulato 23.3444 «Fusione tra UBS e CS. Valuta- zione dell’importanza dal profilo del diritto della concorrenza e dell’economia nazionale».
Infine, all’ordinanza concernente il controllo delle concentrazioni di imprese vengono aggiunti il titolo abbreviato «ordinanza sulle concentrazioni LCart» e l’abbreviazione ufficiale «OCCI».
2.2 Ordinanza sugli emolumenti e sulle indennità LCart (OEm-LCart)
La revisione parziale della LCart introduce le spese ripetibili nella procedura amministrativa di prima istanza davanti alla COMCO (art. 53b nLCart). In caso di abbandono completo o parziale senza conseguenze di un’inchiesta secondo l’articolo 27 LCart, è possibile accordare ai parte- cipanti un’indennità d’ufficio o su richiesta. Come già annunciato dal Consiglio federale nel suo messaggio concernente la revisione parziale della LCart11, l’introduzione delle spese ripetibili richiede una revisione dell’OEm-LCart. Nell’ambito della revisione parziale della LCart sono inoltre stati apportati dei chiarimenti all’ar- ticolo 53a nLCart che rendono necessaria la modifica di alcune disposizioni dell’OEm-LCart. Infine, il titolo dell’ordinanza viene così adeguato: ordinanza sugli emolumenti e sulle indennità secondo la legge sui cartelli (ordinanza sugli emolumenti e sulle indennità LCart, OEm-LCart).
2.3 Ordinanza sulle sanzioni LCart (OS-LCart)
Il Consiglio federale propone una revisione totale della LCart – ordinanza sulle sanzioni (OS LCart) al fine di considerare l’aspetto del risarcimento dei danni nel calcolo delle sanzioni, ora previsto dall’articolo 49a capoverso 5 nLCart, la modifica della procedura di opposizione se- condo l’articolo 49a capoverso 4 nLCart e il riconoscimento esplicito sul piano giuridico delle misure di conformità (compliance defense) ai sensi dell’articolo 49a capoverso 1 quinto periodo nLCart. Inoltre, l’articolo 49a capoverso 1 sesto periodo nLCart stabilisce espressamente che
9 Cfr. articolo 57 capoverso 2 lettera a dell’Accordo SEE.
10 RS 952.0
11 Messaggio LCart 2023, pag. 33. 4/23
il Consiglio federale deve emanare le disposizioni esecutive riguardanti l’introduzione delle mi- sure di conformità.
3 Commento ai singoli articoli delle ordinanze
3.1 Ordinanza sulle concentrazioni LCart (OCCI)
Osservazioni preliminari Ai fini di una maggiore comprensibilità, l’ordinanza riveduta impiega il termine «esame appro- fondito» già in uso nella pratica per designare la procedura di esame secondo l’articolo 10 capoverso 1 LCart. Ciò non comporta alcuna modifica materiale.
Art. 1 AP-OCCI Questa disposizione definisce ora l’oggetto dell’ordinanza, precisando che questa comprende disposizioni esecutive della LCart per quanto riguarda il controllo dei progetti di concentrazione.
Art. 2 AP-OCCI Questa disposizione (diritto vigente: art. 1 OCCI) stabilisce che l’assunzione del controllo può riguardare non solo un’intera impresa, ma anche «parti di essa». Questa modifica testuale tiene conto della nozione di impresa ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1bis LCart (in vigore dal 1° aprile 2004) e della relativa giurisprudenza. Un’impresa comprende quindi tutte le so- cietà che sono sottoposte a un controllo unificato; in tal senso è sufficiente che vi sia la possi- bilità di controllo. L’attuale OCCI non ha implementato completamente la nozione giuridica di impresa. L’adattamento testuale si rende necessario perché l’acquisizione può riguardare non solo intere imprese ai sensi della LCart, ma anche parti di esse (p. es. una filiale o una divi- sione).
Art. 3 AP-OCCI Questa disposizione riassume in un unico capoverso i due capoversi dell’articolo 2 OCCI. Que- sta modifica redazionale serve a migliorare la leggibilità dell’articolo 3 AP-OCCI. Inoltre, la condizione secondo cui le attività commerciali di almeno una delle imprese control- lanti passino all’impresa comune (diritto vigente: art. 2 cpv. 2 OCCI) viene eliminato. Si chiari- sce così che il passaggio delle attività commerciali a un’impresa comune non è più necessario per determinare l’esistenza di una collaborazione in questa forma, soggetta all’obbligo di an- nuncio. Nella prassi finora seguita dalla COMCO il criterio dell’apporto di una parte delle attività commerciali è stato interpretato in modo talmente ampio da essere quasi sempre considerato adempiuto12, ragione per cui in pratica l’eliminazione non comporta alcun cambiamento. Que- sta eliminazione rappresenta infine un allineamento alla legislazione dell’UE. Secondo l’arti- colo 3 paragrafo 4 del Regolamento comunitario sulle concentrazioni13, la nozione di concen- trazione nell’UE comprende la costituzione di un’impresa comune, indipendentemente dal fatto che una parte delle attività commerciali passino all’impresa comune.
Art. 4 AP-OCCI La formulazione di questa disposizione (diritto vigente: art. 3 OCCI) è stata adattata alla no- zione di impresa ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1bis LCart (in vigore dal 1° aprile 2004) e alla relativa giurisprudenza. Un’impresa comprende tutte le società soggette a un controllo unifi- cato. Poiché sia la fusione (art. 4 lett. a AP-OCCI) che l’assunzione del controllo (art. 4 lett. b AP-OCCI) possono riguardare non solo un’intera impresa ai sensi della LCart, ma anche parti
12 Cfr. p. es. COMCO, DPC 2020/2, 658 n. marg. 158 – SBB/Hupac/Rethmann/GBN; COMCO, DPC 2008/1, 124 n. marg. 17 – Joint Venture: General Electric Company/Credit Suisse Private Equity, Inc./Mubadala Develop- ment Company PJSC; COMCO, DPC 2017/2, 277 n. marg. 6 – Beratungsanfrage zur Meldepflicht eines französischen Gemeinschaftsunternehmen. 13 Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni
tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»), GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1. 5/23
di essa (p. es. una filiale o una divisione), l’articolo 4 AP-OCCI è stato completato di conse- guenza. Per quanto riguarda i termini «fusione» (art. 4 lett. a AP-OCCI) e «assunzione del controllo» (art. 4 lett. b AP-OCCI) si fa riferimento all’articolo 4 capoverso 3 lettere a e b LCart. Si chiari- sce così che questi termini devono essere interpretati nel senso specifico del diritto dei cartelli e non, ad esempio, con riferimento alla legge del 3 ottobre 200314 sulla fusione o al Codice delle obbligazioni del 30 marzo 191115.
Art. 5 AP-OCCI Le attuali disposizioni dell’articolo 4 capoversi 1, 2 e 3 OCCI concernenti il calcolo delle cifre d’affari delle imprese partecipanti sono riprese senza modifiche nell’articolo 5 capoversi 1, 2, 3 e 6 AP-OCCI. Inoltre, per il calcolo delle cifre d’affari di un’impresa comune, vengono riprese nell’articolo 5 capoversi 4 e 5 AP-OCCI le disposizioni dell’articolo 5 capoversi 2 e 3 OCCI e una disposizione della legislazione dell’UE16. Il capoverso 4 riguarda il caso in cui un’impresa partecipante eserciti il controllo congiunto su un’impresa comune insieme a un’impresa non partecipante. In questo caso, la società parteci- pante può esercitare un’influenza decisiva sull’impresa controllata congiuntamente e quindi in- fluenzarne il comportamento sul mercato. In tale contesto risulta opportuno attribuire all’im- presa partecipante l’intera cifra d’affari dell’impresa soggetta al controllo congiunto. Il capoverso 5 riguarda il caso in cui due o più imprese che partecipano al progetto di concen- trazione esercitino il controllo congiunto su un’impresa comune. Secondo il capoverso 4 la cifra d’affari dell’impresa comune dovrebbe essere attribuita a entrambe le imprese, il che significa che la cifra d’affari dell’impresa comune verrebbe considerata più volte nel quadro di un pro- getto di concentrazione. Il capoverso 5 garantisce che ciò non accada. L’attuale articolo 5 capoverso 1 OCCI stabilisce in che misura le società del gruppo e le im- prese comuni debbano essere considerate nel calcolo della cifra d’affari di un’impresa. La di- sposizione utilizza una terminologia obsoleta e incompatibile con la nozione di impresa ai sensi del diritto dei cartelli (si parla di «imprese» mentre si dovrebbe parlare di «società»). Poiché dal 1° aprile 2004 la nozione di impresa secondo il diritto dei cartelli è disciplinata dall’articolo 2 capoverso 1bis LCart ed è stata precisata dalla giurisprudenza, occorre evitare la regolamenta- zione divergente dell’articolo 5 capoverso 1 OCCI. L’elenco delle società del gruppo e delle imprese comuni rilevanti che serve al calcolo della cifra d’affari deve essere incluso nel prome- moria della COMCO.
Art. 6 AP-OCCI Questa disposizione corrisponde nel contenuto all’articolo 6 OCCI.
Art. 7 AP-OCCI Questa disposizione corrisponde nel contenuto all’articolo 8 OCCI. Le modifiche sono di natura redazionale. La citazione della legge sulle banche e l’elenco dei tipi di proventi riportato nel capoverso 1 sono adattati alla LBCR in vigore.
Art. 8 AP-OCCI Questa disposizione specifica il nuovo standard di audit per il controllo delle concentrazioni, ossia l’ostacolo significativo alla concorrenza efficace («test SIEC», dalla denominazione in- glese «significant impediment to effective competition test»; art. 10 cpv. 1 e 2 nLCart). Il capoverso 1 chiarisce che un ostacolo alla concorrenza efficace si riflette in un aumento dei prezzi o in un altro peggioramento delle caratteristiche dei beni o dei servizi rilevanti dal punto
14 RS 221.301 15 RS 220
16 Cfr. articolo 5 del Regolamento comunitario sulle concentrazioni. 6/23
di vista della controparte sul mercato, ossia sulla loro qualità. La concentrazione ostacola inol- tre la concorrenza efficace se comporta una riduzione degli sforzi in materia di innovazione. Una simile compromissione della concorrenza dinamica può, soprattutto sul lungo periodo, tra- dursi a sua volta in un aumento dei prezzi o in un calo della qualità. Il capoverso 2 elenca i principali meccanismi attraverso i quali una concentrazione può com- portare un aumento dei prezzi, un abbassamento della qualità o una riduzione degli sforzi in materia di innovazione e quindi ostacolare la concorrenza efficace. La lettera a sancisce il criterio di valutazione della creazione o del rafforzamento di una posi- zione dominante sul mercato, già applicato nel diritto vigente. La menzione di altre fattispecie sottolinea che la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato non sono più necessari per un intervento della COMCO. Secondo la lettera b le azioni coordinate possono ostacolare in modo significativo la concor- renza efficace. Per coordinamento si intende un comportamento concordato, ad esempio nella presentazione di offerte per le gare d’appalto. Per comportamento convergente si intende la pratica adottata da una o più imprese che seguono le strategie di un concorrente, ad esempio aumentando i propri prezzi se il concorrente aumenta i suoi. Nei mercati oligopolistici, ossia caratterizzati da un numero ridotto di concorrenti, tali pratiche possono ostacolare in modo significativo la concorrenza senza che sia necessario un accordo in materia di concorrenza ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LCart. Una concentrazione può favorire questi comportamenti convergenti o facilitare o rendere più stabile o efficace l’accordo preesistente tra le imprese. Secondo la lettera c le concentrazioni possono ostacolare in modo significativo la concorrenza non solo se in precedenza le imprese partecipanti erano concorrenti sullo stesso mercato, ma anche se operavano su mercati rilevanti diversi. Questo può verificarsi se le imprese operano a monte o a valle della catena di approvvigionamento (concentrazioni verticali) o in mercati vicini, offrendo ad esempio prodotti complementari o appartenenti alla stessa gamma di prodotti (concentrazioni conglomerali). In tali situazioni, una concentrazione può causare un ostacolo
significativo alla concorrenza efficace se le imprese sono messe in condizione e incentivate a precludere in tutto o in parte i mercati ai loro concorrenti, ad esempio bloccando l’accesso alle forniture (input foreclosure) o ai clienti (customer foreclosure). Il capoverso 3 chiarisce che la COMCO, per determinare se l’ostacolo alla concorrenza efficace è significativo, deve tenere conto della sua entità. Nella sua valutazione deve inoltre conside- rare il fatto che il controllo delle concentrazioni si svolge in un’ottica futura e quindi includere la probabilità che possa insorgere un ostacolo. L’articolo 10 capoverso 2 lettera b nLCart prevede che la COMCO, nella sua valutazione, tenga conto dei vantaggi in termini di efficienza per gli acquirenti, addotti dalle imprese annuncianti e verificabili, che derivano in modo specifico dalla concentrazione. L’articolo 8 capoverso 4 AP- OCCI precisa che questi vantaggi possono andare a beneficio degli acquirenti in vari modi. Così come tiene conto degli effetti di un ostacolo significativo alla concorrenza efficace, la COMCO considererà, a favore delle imprese, l’abbassamento dei prezzi, il miglioramento della qualità o l’intensificazione degli sforzi in materia di innovazione, includendo nella sua valuta- zione la loro entità e l’incertezza legata a una stima previsionale.
Art. 9 AP-OCCI I capoversi 1, 2 e 3 sono sostanzialmente identici all’articolo 9 OCCI, tranne che per il titolo dell’articolo e il numero di copie dell’annuncio da presentare. A seguito degli sviluppi tecnolo- gici, questi ultimi non devono più essere presentati in cinque esemplari, ma è sufficiente una sola copia. Il capoverso 4 introduce ora la possibilità per le imprese di stabilire di comune accordo con la segreteria il contenuto dell’annuncio (art. 10 AP-OCCI). Tale possibilità di annuncio facilitato era già prevista dal diritto vigente (art. 12 OCCI). Per motivi redazionali, il primo periodo dell’ar- ticolo 12 OCCI è stato integrato nell’articolo 9 AP-OCCI e il contenuto dell’annuncio facilitato è stato definito nell’articolo 10 capoverso 4 AP-OCCI.
Art. 10 AP-OCCI Le informazioni elencate nel capoverso 1 (diritto vigente: art. 11 OCCI) sono in linea di principio necessarie affinché l’annuncio sia considerato completo (art. 14 AP-OCCI). La segreteria e le imprese annuncianti possono tuttavia stabilire di comune accordo delle facilitazioni (art. 9 cpv. 4 AP-OCCI e art. 10 cpv. 4 AP-OCCI). Le indicazioni sulle imprese partecipanti alla concentrazione menzionate nel capoverso 1 let- tera a corrispondono in ampia misura alle informazioni da comunicare secondo il diritto vigente. Inoltre, è ora necessario indicare la struttura del gruppo e i rapporti di partecipazione delle imprese partecipanti. Queste informazioni sono necessarie per consentire alla COMCO o alla segreteria di stabilire quali persone fisiche o giuridiche esercitano il controllo sulle imprese par- tecipanti. Oltre alla struttura del gruppo, devono essere rese note anche le partecipazioni minori che possono influire sulla concorrenza efficace, come ad esempio una partecipazione incro- ciata inferiore al 50 per cento che può influenzare il comportamento di due concorrenti. Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b e c corrispondono sostanzialmente a quelle già oggi richieste. Secondo il capoverso 1 lettera d è necessario presentare, come finora, una descrizione dell’at- tività commerciale delle imprese partecipanti. In futuro andranno indicate le delimitazioni e le quote per tutti i mercati in cui opera almeno una delle imprese partecipanti e che comprendono almeno in parte la Svizzera. Sulla base di queste informazioni, la COMCO o la segreteria pos- sono esaminare in quali mercati il progetto di concentrazione rischia di ostacolare in modo significativo la concorrenza efficace. In una seconda fase, la segreteria richiede ulteriori infor- mazioni per i mercati che presentano un rischio elevato in tal senso. Si tratta di mercati in cui le imprese partecipanti detengono quote di mercato elevate (art. 10 cpv. 1 lett. e AP-OCCI). Le indicazioni sulle delimitazioni e sulle quote di mercato da presentare conformemente alla let- tera d servono a identificare in modo affidabile questi mercati. A tal fine devono essere indicate tutte le delimitazioni plausibili. Da un lato, l’impresa annun- ciante deve spiegare quali delimitazioni ritiene corrette e, dall’altro, deve menzionare tutte le
delimitazioni alternative plausibili dei mercati geografici e dei mercati dei prodotti. Le delimita- zioni alternative plausibili possono basarsi in particolare sulla prassi nazionale o sulla prassi estera (p. es. europea) in materia. In assenza di tali prassi, si può fare riferimento, tra l’altro, a studi di mercato o documenti interni delle imprese partecipanti. Per ogni delimitazione plausibile del mercato occorre stimare le quote di mercato delle imprese partecipanti. Soprattutto se le imprese partecipanti sono attive in numerosi mercati, l’onere necessario per stimare le quote di mercato per tutte le delimitazioni plausibili può essere considerevole. La segreteria può rinunciare a imporre l’obbligo di presentare informazioni se queste non sono necessarie per la decisione di avviare o meno un esame approfondito. Se, ad esempio, due imprese edili svizzere realizzano una fusione, non sarà necessario che forniscano informazioni sui mercati plausibili per quanto riguarda le mense aziendali aperte al pubblico. Qualora i mer- cati secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera e AP-OCCI possano essere identificati in modo affidabile anche con informazioni meno dettagliate, si potrà in ogni caso presentare un annun- cio facilitato ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 AP-OCCI di comune accordo con la segrete- ria. Nella prassi corrente gli annunci facilitati sono la regola. Il capoverso 1 lettera e sostituisce le disposizioni dell’articolo 11 capoverso 1 lettere d, e, f OCCI definendo in primo luogo i mercati per i quali devono essere fornite informazioni più det- tagliate. Dal punto di vista dei contenuti questa definizione corrisponde alla prassi finora appli- cata. Come già avviene, per i mercati interessati dovranno essere presentate informazioni con- cernenti le strutture di mercato, comprese le quote dei principali fornitori e acquirenti nonché la ricerca e lo sviluppo. Nel diritto vigente le indicazioni da fornire in merito agli ostacoli all’entrata sul mercato sono specificate all’articolo 11 capoverso 1 lettera f OCCI. Nell’ordinanza riveduta sono incluse nella formulazione generale dell’articolo 10 capoverso 1 lettera e AP-OCCI. Le informazioni da presentare sui mercati interessati andrebbero precisate nel formulario d’annun- cio della COMCO (cfr. art. 11 AP-OCCI).
Inoltre, nell’ambito del test SIEC (art. 10 nLCart) sono richieste informazioni sulle caratteristi- che della domanda e dell’offerta, ad esempio per quanto riguarda la struttura dei costi, le ca- ratteristiche dei prodotti o i segmenti di clientela, nella misura in cui possono avere un’influenza significativa sulla concorrenza efficace. Anche questo punto va precisato nel formulario d’an- nuncio della COMCO. Le suddette informazioni (già richieste secondo il diritto vigente) vanno fornite, oltre che per i mercati interessati, anche per quelli situati a monte o a valle o per i mercati vicini. I mercati vicini sono principalmente mercati di prodotti complementari a quelli offerti nel mercato interes- sato (p. es. stampanti e cartucce per stampanti). Le informazioni sui mercati a monte, a valle o vicini svolgono un ruolo particolarmente importante se le imprese partecipanti operano o po- trebbero operare anche in uno di questi mercati. In situazioni simili la COMCO o la segreteria devono essere in grado di esaminare se il progetto di concentrazione possa comportare la chiusura parziale o totale dei mercati a monte, a valle o vicini (art. 8 cpv. 2 lett. c AP-OCCI), e a tal fine devono disporre di informazioni su questi mercati. Secondo il capoverso 1 lettera f dovranno essere presentati determinati documenti essenziali per l’esame del progetto di concentrazione, come già avviene secondo la legislazione vigente. Il capoverso 2 prevede che i vantaggi in termini di efficienza secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b nLCart dovranno essere fatti valere già al momento dell’annuncio. Si garantisce così che la COMCO o la segreteria possano esaminarli tempestivamente. Il capoverso 3 contiene prescrizioni sulla delimitazione dei mercati dei prodotti e dei mercati geografici che rimangono invariate. Il capoverso 4 corrisponde all’articolo 12 OCCI. Come nel diritto vigente, le imprese annuncianti possono concordare facilitazioni con la segreteria (cfr. anche art. 9 cpv. 4 AP- OCCI). Il capoverso 5 corrisponde all’articolo 11 capoverso 4 OCCI.
Art. 11 AP-OCCI Come l’attuale articolo 13 OCCI, questa disposizione prevede che la COMCO elabori formulari per gli annunci e possa precisare i requisiti relativi al loro contenuto nelle note esplicative. La COMCO può inoltre stabilire in che misura un annuncio effettuato presso un’autorità estera è utilizzabile per l’annuncio in Svizzera. A questo proposito, sono fatte salve le nuove disposizioni vincolanti sull’annuncio di concentrazioni di imprese per progetti in cui tutti i mercati dei prodotti devono essere geograficamente delimitati in modo da comprendere la Svizzera e almeno lo Spazio economico europeo (art. 9 cpv. 1ter nLCart).
Art. 12 AP-OCCI L’articolo 9 capoverso 1bis nLCart prevede una deroga all’obbligo di annuncio in Svizzera per i progetti di concentrazione se tutti i mercati dei prodotti interessati comprendono geografica- mente la Svizzera e almeno lo SEE e se il progetto viene valutato dalla Commissione europea. Nel caso in cui queste condizioni siano soddisfatte, è sufficiente fornire alla COMCO una copia completa dell’annuncio entro dieci giorni dalla sua notifica alla Commissione europea (art. 9 cpv. 1ter nLCart). Per differenziarlo dall’»annuncio», in tale contesto si utilizza il termine «comu- nicazione» alla COMCO. Il capoverso 1 specifica che, oltre a una copia completa dell’annuncio alla Commissione euro- pea, la comunicazione deve comprendere tutti i suoi allegati, e che sia l’annuncio sia gli allegati devono essere trasmessi in una lingua ufficiale della Svizzera o in inglese. Questa disposizione è necessaria dal momento che nell’UE i progetti di concentrazione possono essere presentati in tutte le 24 lingue ufficiali. Il capoverso 2 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 9 capoversi 2 e 3 AP-OCCI, riguar- danti la nomina di un rappresentante comune e la designazione di un domicilio di notifica in Svizzera, devono essere osservate anche in relazione a una comunicazione. Lo scopo di que- sta disposizione è quello di consentire alla COMCO o alla segreteria di contattare in modo tempestivo e nella forma prescritta le imprese che effettuano una comunicazione. Il capoverso 3 prevede che la segreteria informi di regola le imprese entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione se ritiene che esista un obbligo di annuncio in Svizzera. 9/23
Nella maggior parte dei casi, dieci giorni saranno sufficienti per la verifica della plausibilità. In casi eccezionali (p. es. concentrazioni complesse), tuttavia, potrebbe essere necessario più tempo. Rinunciando a un termine tassativo di dieci giorni, si evita in particolare che la segreteria confermi un obbligo di annuncio in Svizzera in modo prematuro non avendo potuto effettuare la verifica della plausibilità con la necessaria accuratezza. Si tratta nello specifico di un termine ordinatorio.
Art. 13 AP-OCCI Questa disposizione stabilisce espressamente che la COMCO e la FINMA devono informarsi reciprocamente in merito all’annuncio di una concentrazione di banche ai sensi della legge sulle banche. Tale notifica va effettuata senza indugio. L’attuale articolo 10 OCCI obbliga uni- camente la COMCO a comunicare tali concentrazioni alla FINMA. La nuova regolamentazione è necessaria per chiarire che anche la FINMA deve informare senza indugio la COMCO in merito a ogni concentrazione di banche che le viene annunciata. Questo vale specialmente se essa intende autorizzare, secondo l’articolo 20 capoverso 3 AP-OCCI, l’esecuzione anticipata prima dell’annuncio. In tal modo la COMCO potrà prepararsi al più presto per la redazione della sua presa di posizione conformemente all’articolo 10 capoverso 3 secondo periodo LCart.
Art. 14 AP-OCCI Il capoverso 1 riprende, con alcuni adeguamenti redazionali, la disposizione dell’attuale arti- colo 14 primo periodo OCCI, in base alla quale entro dieci giorni la segreteria conferma per scritto il ricevimento dell’annuncio alle imprese annuncianti e, se del caso, la sua completezza. Il capoverso 2 riprende e integra la disposizione dell’attuale articolo 14 secondo periodo OCCI. Prevede ora espressamente che gli annunci incompleti saranno respinti e che la segreteria è tenuta a comunicare alle imprese annuncianti i punti nei quali l’annuncio è incompleto. L’arti- colo 14 capoverso 2 AP-OCCI sancisce così la prassi esistente. Il capoverso 3 stabilisce ora espressamente le conseguenze legali del rifiuto di un annuncio. Il termine previsto all’articolo 32 LCart inizia a decorrere dalla data di presentazione dell’annun- cio completato, in linea con la prassi attuale.
Art. 15 AP-OCCI Secondo questa disposizione, la segreteria comunica per scritto alle imprese annuncianti la decisione della COMCO di avviare un esame approfondito (art. 33 cpv. 1 LCart). La comunica- zione deve essere effettuata tramite lettera raccomandata o tramite e-mail con firma elettronica qualificata. Fatta salva una proroga del termine, la comunicazione deve avvenire entro un mese dall’annuncio (art. 32 cpv. 1 e 3 nLCart). La data della decisione permette alle imprese annun- cianti di calcolare entro quando deve essere eseguito un esame approfondito (art. 33 cpv. 3 LCart). Le disposizioni riguardanti il computo del termine sono contenute nell’articolo 21 AP- OCCI.
Art. 16 AP-OCCI Questa disposizione corrisponde nel contenuto all’articolo 18 OCCI.
Art. 17 AP-OCCI Questa disposizione riguarda le prese di posizione di terzi, che nel diritto vigente sono discipli- nate dall’articolo 19 OCCI. Quest’ultimo dispone che in singoli casi la segreteria può ordinare un’audizione. Poiché la sovranità procedurale nell’ambito delle concentrazioni spetta alla COMCO, in pratica le audizioni non sono ordinate e condotte dalla segreteria, ma dalla COMCO. Per questo motivo l’ultimo periodo dell’articolo 19 OCCI non viene ripreso nell’arti- colo 17 AP-OCCI. L’articolo 17 AP-OCCI dispone che la segreteria può invitare terzi a una consultazione orale. In questo modo la segreteria potrà mettere a verbale anche le relative prese di posizione delle
imprese e trasmetterle alla COMCO nel corso della procedura. Terze parti avranno così un’ul- teriore possibilità fornire il loro parere su progetti di concentrazione.
Art. 18 AP-OCCI I capoversi 1 e 3 corrispondono sostanzialmente all’articolo 15 OCCI, ma le disposizioni sono adattate alla nozione di impresa ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1bis LCart (in vigore dal 1° aprile 2004) e alla relativa giurisprudenza. Un’impresa comprende tutte le società sog- gette a un controllo unificato. L’espressione «imprese ad esse legate» (art. 15 cpv. 1 e 2 OCCI) si basa su una nozione obsoleta di impresa e non viene ripresa nell’articolo 18 capoversi 1 e 3 AP-OCCI. Ciò non comporta modifiche a livello di contenuti perché, secondo la nozione di impresa prevista dal diritto dei cartelli, le società legate alle imprese partecipanti fanno parte della stessa impresa. Viene eliminata anche la disposizione secondo cui gli alienatori di parte- cipazioni hanno l’obbligo di fornire indicazioni, dal momento che questi potranno essere tenuti a fornirle in quanto «terzi» ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 AP-OCCI. Il capoverso 2 precisa l’articolo 33 capoverso 3 LCart stabilendo che il periodo di quattro mesi per eseguire un esame approfondito viene sospeso se le imprese partecipanti alla concentra- zione non forniscono le indicazioni richieste dalla segreteria entro il termine stabilito. In tal modo si tiene conto dell’obbligo di collaborare delle imprese che, in caso di inadempienza, ostacolano lo svolgimento dell’esame approfondito. Inoltre, in base all’articolo 18 capoverso 2 AP-OCCI, prima che sia decorso il termine di quattro mesi la COMCO informa le imprese annuncianti, mediante una decisione, sulla durata di un’eventuale sospensione del termine.
Art. 19 AP-OCCI Questa disposizione corrisponde nel contenuto all’articolo 16 OCCI.
Art. 20 AP-OCCI Il capoverso 1 stabilisce che la FINMA sottostà agli stessi diritti e obblighi applicati alla COMCO se, in base all’articolo 10 capoverso 3 secondo periodo LCart, ritiene necessario «subentrare alla Commissione della concorrenza» per motivi di protezione dei creditori. Questo capoverso chiarisce la situazione giuridica attualmente in vigore, senza comportare modifiche materiali. Se in questi casi non si esegue un esame approfondito, risulta impossibile ponderare gli inte- ressi dei creditori con quelli del mantenimento di una concorrenza efficace. Avendo a disposi- zione gli esiti dell’esame approfondito, la FINMA, in un secondo tempo, può procedere a una ponderazione rigorosa. Questa esigenza, che si presenta già oggi, potrebbe accentuarsi ulte- riormente con la prevista introduzione del test SIEC menzionato in precedenza. Il secondo periodo specifica che le disposizioni materiali e procedurali della LCart e dell’OCCI sono appli- cabili anche in caso di fusione di risanamento secondo l’articolo 30 capoverso 2 lettere a–c LBCR. Il capoverso 2 stabilisce che in casi eccezionali la FINMA (come la COMCO) può autorizzare una concentrazione anticipata secondo l’articolo 32 capoverso 2 LCart o a titolo provvisorio secondo l’articolo 33 capoverso 2 LCart. Il capoverso 3 dispone che prima di prendere una decisione su una concentrazione la FINMA invita la COMCO a prendere posizione e le accorda un termine adeguato per pronunciarsi. In caso di decisione sull’autorizzazione dell’esecuzione anticipata o provvisoria, la FINMA invita la COMCO a prendere posizione al più tardi quando le imprese annuncianti presentano la re- lativa domanda. Le precisazioni contenute nel presente articolo corrispondono alle conclusioni formulate dal Consiglio federale nel suo rapporto del 12 dicembre 2025 in adempimento del postu- lato 23.3444 «Fusione tra UBS e CS. Valutazione dell’importanza dal profilo del diritto della concorrenza e dell’economia nazionale».
Art. 21 AP-OCCI Questa disposizione disciplina il termine per l’avvio di un esame approfondito (art. 32 cpv. 1 LCart) e il termine per la sua esecuzione (art. 33 cpv. 3 LCart). Per quanto riguarda il termine di avvio di un esame approfondito (art. 32 cpv. 1 LCart), al ca- poverso 1 l’espressione «termine di un mese» (diritto vigente: art. 20 OCCI) è sostituita da «termine per l’avvio di un esame approfondito». Questa modifica risulta necessaria poiché, in seguito alla revisione parziale della LCart, il termine può essere prorogato d’intesa con le im- prese partecipanti e non è necessariamente di un mese. Il riferimento tiene conto della possi- bilità di prorogare il termine di comune accordo. Inoltre, nell’ambito dell’armonizzazione dei termini con la giurisprudenza del Tribunale federale17 e in conformità alla Convenzione europea del 16 maggio 197218 sul computo dei termini, l’inizio della decorrenza del termine è fissato al giorno del ricevimento dell’annuncio completo anziché al giorno seguente il suo arrivo come previsto dal diritto vigente19. Ciò significa che la COMCO ha un giorno di tempo in meno per l’esame preliminare. Il capoverso 2 si basa sulla regolamentazione concernente il fine settimana prevista dall’arti- colo 5 della Convenzione europea sul computo dei termini e dall’articolo 20 capoverso 3 della legge del 20 dicembre 196820 sulla procedura amministrativa (PA). Sono considerati giorni fe- stivi quelli previsti dal diritto del personale federale secondo l’articolo 66 capoverso 2 primo periodo dell’ordinanza del 3 luglio 200121 sul personale federale (OPers). Si osserva inoltre che, nel contesto del controllo delle fusioni, le disposizioni sulla sospensione dei termini durante le vacanze giudiziarie non sono applicabili (art. 22a PA). Entrambi gli adeguamenti sono di natura dichiarativa in quanto derivanti dal diritto vigente (le vacanze giudiziarie secondo l’art. 22a PA non si applicano per i temini stabiliti per mesi). La loro inclusione nell’OCCI e nell’OS-LCart è giustificata dalla necessità pratica di un chiarimento esplicito. Il capoverso 3 prevede che il termine per l’avvio di un esame approfondito (art. 32 cpv. 1 LCart) è rispettato se la COMCO ha inviato la comunicazione della relativa decisione. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, la notifica dell’avvio di un esame approfondito
(art. 32 cpv. 1 LCart) è un obbligo dell’autorità, in questo caso la COMCO. Pertanto, il rispetto del termine può essere fatto dipendere solo dall’azione dell’autorità, ma non da circostanze di natura postale o dal comportamento del destinatario della decisione, su cui essa non ha alcuna influenza22. Facendo riferimento all’invio si chiarisce inoltre che, affinché la scadenza sia rispet- tata dalla COMCO, è necessario non solo che l’autorità decida di avviare un esame approfon- dito (art. 32 cpv. 1 LCart), ma anche che la comunicazione venga inviata alle parti interessate. L’invio, che può essere facilmente e inequivocabilmente verificato tramite una ricevuta, ri- sponde alle esigenze di tutela legale sia delle autorità in materia di concorrenza che delle im- prese interessate23. Per quanto riguarda il termine per procedere a un esame approfondito (art. 33 cpv. 3 LCart), il capoverso 4 stabilisce ora espressamente che l’evento che fa scattare il termine è la decisione della COMCO di eseguire l’esame, e non il momento in cui questa viene comunicata. La data della decisione è comunicata per scritto alle imprese annuncianti, in conformità all’articolo 15 AP-OCCI. Vengono così chiariti eventuali dubbi sulla decorrenza del termine in caso di discre- panza tra la decisione e la comunicazione.
Art. 22 AP-OCCI Questa disposizione disciplina la proroga concordata dei termini secondo l’articolo 32 capo- verso 3 nLCart e l’articolo 33 capoverso 4 nLCart. In base all’articolo 32 capoverso 3 nLCart la COMCO può, con il consenso delle imprese annuncianti, prorogare di un mese al massimo il
DTF 150 III 367. 18 RS 0.221.122.3
19 DTF 150 III 367, consid. 4.3.1 seg.
20 RS 172.021 21 RS 172.220.111.3
22 DTF 119 V 89, consid. 4. c.
23 DTF 119 V 89, consid. 4. c. 12/23
termine per l’esecuzione di un esame preliminare se sussistono motivi importanti. Secondo l’articolo 33 capoverso 4 nLCart la COMCO può, con il consenso delle imprese annuncianti, prorogare il termine per l’esecuzione di un esame approfondito di due mesi al massimo se sussistono motivi importanti. L’articolo 22 AP-OCCI descrive la procedura per la proroga con- cordata dei termini ed elenca alcuni esempi di motivi importanti. Se le imprese annuncianti non danno il loro consenso entro il termine stabilito dalla segreteria, il termine non viene prorogato (cpv. 2). Se invece acconsentono entro il termine, quest’ultimo viene prorogato. In assenza di una risposta si presuppone che il consenso non sia dato. Qualora l’iniziativa di prorogare il termine provenga dalle imprese annuncianti (cpv. 3), il ter- mine viene prorogato se la segreteria vi acconsente. Il capoverso 4 elenca alcuni esempi di motivi importanti per una proroga concordata dei termini. Possono sussistere motivi importanti ad esempio se un progetto di concentrazione viene an- nunciato anche in altre giurisdizioni e può esserci un interesse ad allineare i termini. Il motivo importante può poi essere rappresentato da accertamenti ancora da effettuare, a cui possono avere interesse sia la COMCO che le imprese annuncianti. Quest’ultimo caso può verificarsi in particolare se ulteriori chiarimenti consentono di rinunciare all’avvio di un esame approfondito. Una proroga del termine può essere opportuna anche per definire eventuali oneri e condizioni. Ciò vale in special modo se la concentrazione sarebbe altrimenti vietata.
Art. 23 AP-OCCI Questa disposizione corrisponde nel contenuto all’articolo 21 OCCI. È stata unicamente ade- guata alla giurisprudenza del Tribunale federale la regolamentazione dei termini (v. commento all’art. 21 AP-OCCI).
Art. 24 AP-OCCI Questa disposizione abroga l’ordinanza vigente.
Art. 25 AP-OCCI
Questa disposizione riprende la disposizione transitoria dell’articolo 62 nLCart per i progetti di concentrazione, ma precisa che l’annuncio deve essere completo (art. 14 AP-OCCI).
Art. 26 AP-OCCI Questa disposizione stabilisce l’entrata in vigore della nuova ordinanza.
3.2 Ordinanza sugli emolumenti e sulle indennità LCart (OEm-LCart)
Art. 1 AP-OEm-LCart Il capoverso 1 descrive l’oggetto e il campo d’applicazione dell’AP-OEm-LCart. Chiarisce che l’AP-OEm-LCart contiene disposizioni esecutive per la riscossione di emolumenti e per il ver- samento di indennità da parte delle autorità in materia di concorrenza (cfr. art. 53a e 53b nLCart). Il capoverso 2 corrisponde in larga misura all’articolo 1 capoverso 2 OEm-LCart. Il rimando alle disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 197424 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa precisa che il versamento di indennità si applica anche alle procedure penali secondo gli articoli 54 e 55 LCart. Art. 2 AP-OEm-LCart Questa disposizione corrisponde all’articolo 1a OEm-LCart.
24 RS 313.32 13/23
Art. 3 AP-OEm-LCart Il capoverso 1 stabilisce che gli emolumenti sono calcolati funzione del tempo impiegato (art. 53a cpv. 2 LCart). Il capoverso 2 corrisponde sostanzialmente all’articolo 4 capoverso 2 OEm-LCart; il criterio dell’urgenza è stato stralciato in particolare a causa della sua scarsa importanza pratica. Il capoverso 3 si basa sull’articolo 1 capoverso 2 del regolamento del 21 febbraio 200825 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF). La disposizione specifica che questi oneri sono coperti dalla tariffa oraria secondo il capo- verso 2. Art. 4 AP-OEm-LCart Questa disposizione contiene un elenco esaustivo degli esborsi computabili oltre a quelli pre- visti dall’ordinanza generale dell’8 settembre 200426 sugli emolumenti (OgeEm). Gli esborsi di cui alle lettere a e b risultano dagli articoli 15, 18, 19 e 20. La lettera c riguarda i costi legati alle perquisizioni previste all’articolo 42 capoverso 2 LCart, purché non si tratti di oneri amministrativi delle autorità in materia di concorrenza secondo l’articolo 3 capoverso 3 (p. es. costi di pernottamento in loco, del funzionario designato dal di- ritto cantonale o degli inquirenti IT consultati). La lettera d si basa sull’articolo 1 capoverso 3 TS-TAF. Art. 5 AP-OEm-LCart Il capoverso 1 corrisponde, salvo poche modifiche redazionali, all’articolo 3 capoverso 1 OEm- LCart. Viene precisato che le autorità federali e altre autorità sono esentate dal pagamento di emolumenti nella misura in cui nel caso concreto non esercitano attività imprenditoriali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1bis LCart. Il capoverso 2 prevede che la COMCO riscuota emolumenti per la redazione di un parere all’at- tenzione di un’autorità se quest’ultima li può rifatturare a terzi. Ciò riguarda pertanto in partico- lare gli emolumenti per un parere all’attenzione di un tribunale civile ai sensi dell’articolo 15 LCart. Art. 6 AP-OEm-LCart Questa disposizione riprende i contenuti della corrispondente disposizione per il ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale (art. 5 TS-TAF). Potrebbe essere applicata ad esempio se una delle parti cessa di esistere o nel caso di un’autorizzazione eccezionale secondo l’articolo 8 nLCart. Art. 7 AP-OEm-LCart Questa disposizione disciplina il diritto alle spese ripetibili secondo l’articolo 53b nLCart in pro-
cedure davanti alla COMCO. Il diritto svizzero non prevede in linea di principio spese ripetibili nelle procedure amministrative di prima istanza. L’articolo 53b nLCart deriva dalla mo- zione 16.4094 Fournier in parte adottata dal Parlamento. La presente disposizione si basa sull’articolo 64 PA e prevede ora le spese ripetibili anche nella procedura davanti alla COMCO. Per il resto gli articoli 7 e seguenti si basano in larga misura sulle disposizioni relative alla procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF). Il diritto alle spese ripetibili nelle procedure amministrative di prima istanza deve essenzialmente derivare dagli stessi presupposti del diritto e nella stessa misura previsti per la procedura di ricorso. Il capoverso 2 stabilisce che nel caso in cui un’inchiesta sia abbandonata solo in parte, siano da rimborsare le spese necessarie imputabili alla parte della procedura che è stata abbando- nata. Le spese ripetibili sono da ritenersi necessarie qualora appaiano indispensabili per far
25 RS 173.320.2 26 RS 172.041.1 14/23
valere o per difendere un diritto in modo appropriato ed efficace. Vanno versate spese ripetibili adeguate, corrispondenti alle difficoltà giuridiche ed effettive del caso. Secondo il capoverso 3 l’indennità è interamente o parzialmente rifiutata se l’impresa ha deter- minato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta e se ha con temerarietà intralciato o prolungato l’inchiesta. Il versamento di spese ripetibili viene decurtato o rifiutato se, ai sensi del diritto civile, si è in presenza di un comportamento chiaramente illecito e colpevole che ha causato l’avvio della procedura. Una procedura viene intralciata o prolungata con temerarietà in parti- colare in caso di atti procedurali dilatori (p. es. un comportamento volutamente ingannevole, istanze procedurali irrilevanti, rimedi giuridici infruttuosi, cambiamenti di mandati che ritardano le procedure). Il capoverso 4 è il corrispettivo della rinuncia agli emolumenti secondo l’articolo 3 capoverso 1 OgeEm. Può applicarsi ad esempio nel caso di un’inchiesta che viene abbandonata poco dopo essere stata aperta e che fino a quel momento non ha causato spese di rappresentanza di rilievo. Art. 8 AP-OEm-LCart Questa disposizione corrisponde all’articolo 8 TS-TAF. Il capoverso 1 stabilisce che le spese ripetibili comprendono le spese di rappresentanza ed eventuali altri esborsi. Vengono rimborsate le spese necessarie di rappresentanza e gli esborsi necessari correlati. Il base al capoverso 2, pertanto, le spese che non risultano indispensabili per far valere o di- fendere in modo appropriato ed efficace un diritto nel caso concreto non vengono rimborsate (cfr. anche il commento all’art. 7 riguardante la questione delle spese ripetibili necessarie). In tal senso per spese non necessarie si intendono in particolare le spese per la presentazione di comunicazioni scritte non richieste, che non contengono nuove informazioni, comunicazioni inutilmente lunghe e ripetitive oppure perizie private o il coinvolgimento di vari avvocati che causa doppioni. Art. 9 AP-OEm-LCart Questa disposizione specifica le spese di rappresentanza e corrisponde essenzialmente all’ar- ticolo 9 TS-TAF. Art. 10 AP-OEm-LCart Questa disposizione stabilisce che l’onorario dell’avvocato e l’indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rap-
presentanza della parte. Se il tempo necessario indicato presenta una sproporzione evidente rispetto alle difficoltà del caso concreto, la nota delle spese può essere ridotta. Lo stesso vale nel caso in cui la nota delle spese risulti chiaramente troppo elevata, ad esempio rispetto ad altre spese ripetibili concesse normalmente in altre procedure in materia di diritto dei cartelli. Per le tariffe orarie sono previsti un importo minimo e un importo massimo (cfr. cpv. 2). Ciò corrisponde all’articolo 10 capoversi 1 e 2 TS-TAF. Il tempo di viaggio di un avvocato o di un mandatario professionale che non è un avvocato non può essere computato interamente come tempo di lavoro. Il tempo di viaggio è quindi compen- sato alla metà della tariffa oraria secondo il capoverso 1. Questa disposizione corrisponde all’articolo 12 capoverso 3 del regolamento del 31 agosto 201027 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF). Art. 11 AP-OEm-LCart Vengono rimborsate le spese di rappresentanza effettivamente sostenute, ma sono fissati im- porti massimi per viaggi, viaggi in aereo, pranzi, cene e pernottamenti.
27 RS 173.713.162 15/23
Art. 12 AP-OEm-LCart Secondo il capoverso 1 le spese di cui all’articolo 11 vengono rimborsate a titolo di esborso necessario dell’impresa se superano i 100 franchi. La disposizione corrisponde all’articolo 13 lettera a TS-TAF e va intesa come soglia minima. Le spese che superano questo importo ven- gono completamente rimborsate. All’impresa non rappresentata professionalmente in giudizio può essere accordata secondo il capoverso 2 un’adeguata indennità d’inconvenienza per le spese sostenute. In questo modo, le imprese che non hanno designato un avvocato o un altro mandatario professionale non sono penalizzate rispetto alle imprese rappresentate professionalmente. Questa disposizione si basa sull’articolo 95 capoverso 3 lettera c del Codice di procedura civile (CPC). Art. 13 AP-OEm-LCart Il capoverso 1 si basa sull’articolo 14 TS-TAF e stabilisce che la COMCO decide in merito alle spese ripetibili di regola nella decisione finale. Secondo il capoverso 2 l’impresa che chiede il rimborso delle spese ripetibili deve presentare alla segreteria, insieme alla sua presa di posizione sulla proposta della segreteria di cui all’ar- ticolo 30 capoverso 1 LCart, una nota particolareggiata delle spese. Per le spese successive, ad esempio per un’audizione effettuata conformemente all’articolo 30 capoverso 2 LCart, l’im- presa può presentare alla COMCO una nota complementare delle spese prima della decisione di quest’ultima. In mancanza di una nota delle spese, la COMCO fissa l’indennità sulla base degli atti (cpv. 3). Art. 14 AP-OEm-LCart Questa disposizione corrisponde all’articolo 15 TS-TAF. Art. 15 AP-OEm-LCart Questa disposizione corrisponde all’articolo 16 TS-TAF. Art. 16 AP-OEm-LCart Questa disposizione corrisponde all’articolo 17 TS-TAF. Art. 17 AP-OEm-LCart Questa disposizione corrisponde all’articolo 18 TS-TAF. Viene rimborsato soltanto l’accompa- gnamento necessario di un testimone. Un rappresentante (avvocato o non avvocato) del testi- mone non viene rimborsato. Art. 18 AP-OEm-LCart Questa disposizione si basa sull’articolo 19 TS-TAF. A differenza della disposizione riguar- dante il Tribunale amministrativo federale, non tutti gli aspetti toccati da provvedimenti di natura probatoria danno diritto all’indennità. Le persone informate sui fatti e terzi hanno diritto all’in-
dennità soltanto per il loro interrogatorio. I terzi oggetto di una perquisizione o che devono rispondere per iscritto a un questionario, per esempio, non ricevono alcuna indennità. Art. 19 AP-OEm-LCart Questa disposizione corrisponde all’articolo 20 TS-TAF. Art. 20 AP-OEm-LCart Questa disposizione corrisponde all’articolo 21 TS-TAF. Art. 21 AP-OEm-LCart Questa disposizione abroga la OEm-LCart.
Art. 22 AP-OEm-LCart Questa disposizione transitoria si riferisce al calcolo degli emolumenti nella presente ordinanza. La disposizione transitoria in relazione alle disposizioni di ordinanza sulle spese ripetibili è di- sciplinata nell’articolo 62 capoverso 2 nLCart. Art. 23 AP-OEm-LCart Questa disposizione disciplina l’entrata in vigore della nuova ordinanza.
3.3 Ordinanza sulle sanzioni LCart (OS-LCart)
Osservazioni preliminari In occasione della revisione vengono apportate alcune modifiche linguistiche. Nell’articolo 3 il termine «costituisce» viene sostituito da «ammonta». In tedesco, per i due precedenti termini «Verstoss» e «Wettbewerbsverstoss» viene ora utilizzato soltanto il primo, reso in italiano con «infrazione», mentre per i termini tedeschi «mildernd» e «vermindern» (diritto vigente: art. 6 OS LCart) vengono utilizzati i termini «mindern» o «reduzieren». Nella versione francese l’ag- gettivo «atténuant» associato a «circonstances» viene mantenuto; la stessa scelta è stata fatta per l’italiano (circostanze attenuanti). Nell’ordinanza riveduta si parla sempre di articolo 5 ca- poverso 3 «o» 4 LCart (finora, in alcuni casi «e», cfr. art. 8 cpv. 1 OS LCart). Inoltre, nelle ver- sioni francese e italiana, all’abbreviazione dell’ordinanza viene aggiunto un trattino, mentre il titolo breve della versione tedesca e della versione italiana viene modificato rispettivamente da «KG-Sanktionsverordnung» a «Sanktionsverordnung KG» e da «LCart – Ordinanza sulle san- zioni» a «Ordinanza sulle sanzioni LCart». Art. 1 AP-OS-LCart Questa disposizione disciplina l’oggetto dell’AP-OS-LCart. Stabilisce che la presente ordinanza contiene disposizioni esecutive sulle regolamentazioni della LCart riguardanti le sanzioni di cui all’articolo 49a LCart. Sono comprese, come finora, disposizioni esecutive sul programma di clemenza e sulla procedura di opposizione. Art. 2 AP-OS-LCart Questa disposizione corrisponde all’articolo 2 OS LCart. Art. 3 AP-OS-LCart Il capoverso 1 prevede (come il diritto vigente) che l’importo di base della sanzione sia calcolato in base alle cifre d’affari realizzate in Svizzera dall’impresa sui mercati rilevanti. I capoversi 2–4 disciplinano il calcolo dell’importo di base per determinate eccezioni. In pratica è emerso, ad esempio, che le cifre d’affari non rappresentano sempre una base di calcolo adeguata, in particolare se le imprese non realizzano cifre d’affari sul mercato rilevante. Un caso importante di applicazione è costituito dagli accordi sugli appalti, in cui solo l’impresa che si aggiudica l’appalto realizza una cifra d’affari sul mercato rilevante. Gli altri partecipanti all’ac- cordo che con le loro offerte di appoggio hanno simulato la concorrenza non realizzano alcuna
cifra d’affari su tale mercato e, secondo il tenore della disposizione attuale, non possono essere sanzionate. Come ha già osservato il Tribunale amministrativo federale nella sua giurispru- denza costante, l’attuale articolo 3 OS LCart contraddice la prescrizione legale (art. 49a cpv. 1 LCart) che prevede una sanzione per tutti i partecipanti agli accordi hard core secondo l’arti- colo 5 capoversi 3 e 4 LCart. Per colmare questa lacuna nell’ordinanza e armonizzare la OS LCart con la legge, la giurisprudenza e la prassi, la norma viene integrata con un secondo capoverso che prevede una base di calcolo alternativa: se un’impresa non ha realizzato cifre d’affari sui mercati rilevanti o se l’infrazione ha avuto lo scopo di ridurre le cifre d’affari (p. es. in caso di boicottaggi o di blocchi di forniture da parte di imprese che dominano il mercato), oppure se l’infrazione ha avuto ripercussioni su altri mercati oltre che su quelli rilevanti (p. es. se l’infrazione sul mercato rilevante permette di impedire l’accesso ad altri mercati). Secondo il capoverso 3, in questi casi è possibile basare il calcolo su altre cifre d’affari o su indicatori finanziari strettamente legati all’infrazione e che riflettono l’importanza economica e il danno potenziale dell’infrazione. A seconda dei casi, per sanzionare offerte di appoggio è possibile 17/23
basarsi sulle cifre d’affari realizzate sui mercati a monte, a valle o vicini o sull’importo dell’offerta dell’impresa protetta. In caso di lacune o di cifre d’affari mancanti, si possono inoltre utilizzare cifre più vecchie o estrapolate su tre anni. Secondo il capoverso 4 è inoltre possibile fissare importi forfettari adeguati, ad esempio se si tratta di sanzionare un grande numero di parteci- panti all’accordo (p. es. tutti i membri di un’associazione). La nuova regolamentazione riprende i criteri definiti in conformità alla prassi e alla giurisprudenza e precisa il margine di manovra delle autorità. Art. 4 AP-OS-LCart Secondo il diritto vigente (art. 4 OS LCart) l’aumento dell’importo di base varia a seconda della durata dell’infrazione: con una durata inferiore a un anno non viene applicato alcun aumento, con una durata da uno a cinque anni l’aumento arriva fino al 50 per cento e con una durata superiore ai cinque anni viene applicato un aumento del 10 per cento per ogni anno supple- mentare. La struttura del nuovo articolo 4 AP-OS-LCart è più semplice: come avviene attual- mente, con una durata inferiore a un anno non verrà applicato nessun aumento. Ciò riguarda in pratica soprattutto gli accordi singoli sugli appalti, per i quali non sarebbe adeguato applicare un aumento in base alla durata. Nel caso di infrazioni di durata superiore a un anno, l’aumento potrà arrivare fino al 10 per cento per ogni anno iniziato (anche per il primo anno). Questa regolamentazione è meno severa di quella vigente nel caso di infrazioni che possono durare fino a cinque anni e corrisponde in linea di massima alla prassi attuale. Anche in futuro gli aumenti non verranno calcolati esattamente mese per mese, ma saranno considerati in ma- niera progressiva e «lineare», come risulta dai seguenti esempi:
Durata \ aumento finora massimo finora «usuale» nuovo massimo nuovo «usuale»
10 mesi 0 0 0 0
1 anno e 6 mesi 50 % 10–20 % 20 % 15 %
3 anni e 11 mesi 50 % 35–40 % 40 % 35–40 %
5 anni e 4 mesi 60 % 50–55 % 60 % 50–55 %
7 anni e 6 mesi 80 % 75 % 80 % 75 %
9 anni 90 % 90 % 90 % 90 %
Art. 5 AP-OS-LCart Questa disposizione corrisponde all’articolo 5 OS LCart. Le modifiche sono di natura redazio- nale. Art. 6 AP-OS-LCart Il capoverso 1 elenca tre categorie di circostanze attenuanti. La lettera a riprende il contenuto dell’articolo 6 capoverso 1 OS LCart. La lettera b stabilisce che un contributo essenziale alla rapida conclusione dell’inchiesta è da considerarsi quale attenuante ai fini della riduzione della sanzione, in particolare se l’impresa conclude una conciliazione o collabora durante l’inchiesta (p. es. presentando volontariamente mezzi di prova o riconoscendo i fatti). A questo proposito esistono una ricca giurisprudenza e prassi in materia. Nella lettera c viene precisato il principio dei programmi di conformità (compliance defense) introdotto nell’articolo 49a capoverso 1 nLCart. Il legislatore ha incaricato il Consiglio federale di disciplinare i criteri per valutare l’adeguatezza dei programmi di conformità. Secondo i dibat- titi condotti in Parlamento, le misure adottate da un’impresa per impedire il più possibile un’in- frazione devono essere prese in considerazione come circostanza attenuante nel calcolo della sanzione. La disposizione di legge viene specificata con un elenco di condizioni nei numeri da 1 a 7, che devono essere tutte soddisfatte affinché un programma di conformità sia consi- derato per ridurre la sanzione. Queste o simili condizioni sono comuni a livello internazionale (p. es. Italia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca o Stati Uniti) e sono contenute ad esempio anche in certe norme ISO e pubblicazioni dell’OCSE. Nei singoli casi devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.
Numero 1: l’adeguatezza del programma va valutata in maniera differenziata in base al settore nonché alle dimensioni e all’attività dell’impresa. Numero 2: il programma deve essere stato introdotto prima dell’apertura di un’inchiesta se- condo l’articolo 27 LCart. Ciò risulta peraltro dal tenore della legge, in virtù del quale l’impresa deve già aver adottato le misure. Numero 3: il programma di conformità deve aver portato a rivelare l’infrazione alle autorità in materia di concorrenza o a porvi fine. Il fatto che un programma abbia permesso di segnalare un’infrazione alle autorità in materia di concorrenza (in particolare sotto forma di autodenuncia) depone a favore della sua adeguatezza. A differenza di altre giurisdizioni (p. es. Germania, Spagna, Canada o Perù), l’autodenuncia presso l’autorità non rappresenta tuttavia una condi- zione richiesta per considerare il programma di conformità al fine di ridurre la sanzione. In assenza di un annuncio all’autorità, il programma deve però necessariamente avere contribuito all’eliminazione dell’infrazione, consentendo ad esempio di porvi fine internamente prima dell’intervento delle autorità in materia di concorrenza. Numero 4: il programma di conformità deve disporre di risorse sufficienti, in base alle dimen- sioni e all’attività dell’impresa e al settore in cui opera. Numero 5: il programma di conformità deve consentire di individuare e di valutare il rischio in materia di diritto dei cartelli all’interno dell’impresa e prevedere misure adeguate per ridurlo (in particolare formazioni dei collaboratori, meccanismi di segnalazione, misure di sorveglianza e disciplinari). Questo significa che un programma di conformità generale non è sufficiente. Le misure previste devono considerare i rischi concreti in materia di diritto dei cartelli dell’impresa. Un programma di conformità adeguato richiede inoltre una serie di strumenti interni per indivi- duare e sanzionare le infrazioni. Numero 6: l’esecuzione del programma di conformità deve essere affidata a una persona (il responsabile della conformità o compliance officer) che esercita la sua funzione in modo indi- pendente e che rende conto direttamente alla direzione dell’impresa. Questa persona deve quindi essere indipendente sul piano funzionale, organizzativo e personale. L’indipendenza
funzionale implica che il responsabile della conformità non riceva istruzioni da parte di unità operative dell’impresa in merito ai suoi esami di conformità e, in particolare, che le persone le cui attività vengono esaminate non esercitino alcun tipo di influenza. Dal punto di vista orga- nizzativo, il compliance officer deve essere sottoposto in questa funzione direttamente al livello aziendale più alto. Non è sufficiente che sia sottoposto a un’unità operativa. Nelle imprese più piccole questo requisito può essere soddisfatto affidando la responsabilità del programma di conformità a un membro della direzione. Va tuttavia evitato che la persona responsabile della conformità eserciti contemporaneamente una funzione nella quale sorveglierebbe sé stessa. Numero 7: la direzione o gli organi dell’impresa non devono essere coinvolti nell’infrazione. Non è inoltre prevista una riduzione della sanzione se erano a conoscenza dell’infrazione. Se- condo le buone pratiche internazionali, un programma di conformità è considerato per ridurre la sanzione soltanto se è integrato in una cultura della conformità, ossia se è messo in pratica e sostenuto dalla direzione dell’impresa. Questa posizione corrisponde alla volontà del Parla- mento di tener conto dei programmi nei quali, pur avendo fatto tutto il possibile, l’impresa non è riuscita a impedire un’infrazione commessa da un suo collaboratore. Non è questo il caso se la direzione stessa partecipava all’infrazione o ne era a conoscenza. Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 6 capoverso 2 OS LCart. Art. 7 AP-OS-LCart Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 7 capoverso 1 OS LCart. Nel capoverso 2 viene specificato che la sanzione massima va fissata separatamente per ogni infrazione sanzionabile (e non per procedura o per varie azioni). Se la sanzione massima fosse applicata a una serie di sanzioni, vi sarebbe il rischio che la sanzione specifica per un’infrazione
possa essere ridotta o addirittura venir meno, il che ne rimetterebbe in questione l’effetto dis- suasivo. La procedura corrisponde alla prassi e alla giurisprudenza del Tribunale amministra- tivo federale. Art. 8 AP-OS-LCart Questa disposizione corrisponde all’articolo 8 OS LCart. Le modifiche sono di natura redazio- nale. Art. 9 AP-OS-LCart I capoversi 1 e 2 corrispondono all’articolo 9 capoversi 1 e 2 OS LCart. Le modifiche sono di natura redazionale. Il capoverso 3 si differenzia dal diritto vigente (art. 9 cpv. 3 OS LCart) in quanto il suo campo d’applicazione viene esplicitamente limitato alla collaborazione in vista dell’apertura di un’in- chiesta. Le lettere a–c (che vengono riprese senza modifiche) sono adeguate a questo caso. Occorre valutare fin dall’inizio della procedura se sono date le condizioni per l’apertura di un’in- chiesta e quali informazioni mancano ancora per procedere in tal senso. Per contro, nel quadro della collaborazione prevista dall’articolo 8 capoverso 1 lettera b AP-OS-LCart, l’impresa deve presentare le prove che consentono di accertare un’infrazione. Spesso è possibile determinare soltanto alla fine della procedura, e non al suo inizio, se questa condizione è soddisfatta. Infine, l’esclusione dell’autodenuncia anonima in questo caso è incontestata sia nella dottrina che nella pratica. Di conseguenza, le lettere a–c non si applicano alla collaborazione in vista dell’ac- certamento di un’infrazione. Art. 10 AP-OS-LCart Questa disposizione corrisponde all’articolo 10 OS LCart. Le modifiche sono di natura redazio- nale. Art. 11 AP-OS-LCart Questa disposizione corrisponde all’articolo 11 OS LCart. Le modifiche sono di natura redazio- nale. Art. 12 AP-OS-LCart Nei capoversi 1 e 2 la formulazione delle condizioni relative alle modalità della collaborazione richiesta viene adeguata a quella dell’articolo 8 AP-OS-LCart (che corrisponde all’art. 8 dell’or- dinanza in vigore). Le condizioni sono le stesse che si applicano già oggi, come esplicitato nel capoverso 2 tramite la formulazione scelta e il rimando all’articolo 8 capoverso 2 AP-OS-LCart. In conformità con il testo di legge viene inoltre specificato che una riduzione è possibile anche in caso di abuso di una posizione dominante sul mercato (art. 4 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 7 LCart), in linea con la prassi delle autorità in materia di concorrenza.
Infine, il capoverso 4 chiarisce che un’ulteriore riduzione può essere ottenuta soltanto se l’im- presa fornisce informazioni o sottopone prove su altre infrazioni che sono passibili di sanzioni secondo l’articolo 49a capoverso 1 LCart. Di conseguenza, rientrano in questa disposizione i casi di cui all’articolo 5 capoversi 3 e 4 LCart e i casi di abuso di una posizione dominante sul mercato di cui all’articolo 7 LCart, ma non le fattispecie riguardanti una posizione dominante relativa. Art. 13 AP-OS-LCart Questa disposizione corrisponde all’articolo 13 OS LCart. Le modifiche sono di natura redazio- nale. Art. 14 AP-OS-LCart Questa disposizione corrisponde all’articolo 14 OS LCart. Le modifiche sono di natura redazio- nale.
Art. 15 AP-OS-LCart Una riduzione della sanzione in caso di prestazioni spontanee è possibile soltanto sulla base di una domanda. L’articolo 15 AP-OS-LCart disciplina le competenze nel corso di un’inchiesta, anche in caso di ricorso, e al termine della stessa. Art. 16 AP-OS-LCart Il capoverso 1 prevede che la sanzione possa essere ridotta in caso di prestazioni spontanee ai danneggiati. Poiché le sanzioni relative al diritto in materia di cartelli devono esplicare vari effetti, la sanzione può essere ridotta al massimo del 50 per cento. Un simile limite massimo è ragionevole, in particolare, perché la sanzione amministrativa pecuniaria secondo l’articolo 49a LCart contiene non solo elementi che incidono sull’utile o compensativi, ma anche elementi penali, repressivi e preventivi che vanno al di là delle prestazioni spontanee di cui all’arti- colo 49a capoverso 5 nLCart. A questo proposito vanno citati in primo luogo i danni che non è possibile quantificare o impu- tare a singole persone, ad esempio se un cartello riduce gli incentivi all’innovazione. In una situazione simile, in generale, il danno si ripercuote ampiamente sulla collettività. Viene poi sanzionato il comportamento che presenta un elevato danno potenziale, anche quando questo rischio non si realizza e non si verifica un danno effettivo. La sanzione riveste di nuovo un’im- portante funzione dissuasiva che non ha alcun rapporto con i diritti compensati tramite le pre- stazioni spontanee. Infine, soprattutto nel caso di infrazioni difficilmente individuabili (p. es. ac- cordi sugli appalti), la sanzione deve essere nettamente superiore all’utile realizzato dall’autore del danno, altrimenti non può esplicare un effetto dissuasivo. Anche per questo motivo, nel caso di prestazioni spontanee la sanzione deve poter essere ridotta al massimo della metà. Il capoverso 2 limita ulteriormente il margine di manovra delle autorità nel computare le presta- zioni spontanee. Per la riduzione della sanzione non viene considerato l’intero importo versato alle persone danneggiate, ma al massimo il 60 per cento (cpv. 2 lett. a). In questo modo si intende impedire che siano corrisposte prestazioni eccessive o che siano versate prestazioni a persone che non vi hanno un diritto legittimo. Se la prestazione corrisposta fosse computata
interamente, l’autore del danno non si opporrebbe a versarla anche quando il beneficiario non vi avesse diritto. Il capoverso 2 lettera b prevede inoltre che sia computato al massimo il 30 per cento delle pre- stazioni versate se l’impegno a corrisponderle viene assunto solo dopo la chiusura della pro- cedura probatoria di prima istanza davanti alla COMCO o se quest’ultima riceve la relativa domanda soltanto dopo questa data. Si intende così creare un incentivo per un indennizzo rapido e spontaneo. A essere determinante è la data dell’impegno a corrispondere la presta- zione e non quella del versamento, in modo da non escludere a priori il versamento a rate. La diminuzione della percentuale massima computabile dopo la chiusura della procedura pro- batoria di prima istanza è stabilita per i seguenti motivi: non appena l’autore del danno viene a conoscenza della valutazione della COMCO, il carattere spontaneo del versamento della pre- stazione sussiste solo in parte. Una condanna nel quadro del diritto amministrativo aumenta infatti la probabilità che l’autore debba versare le corrispondenti prestazioni in una procedura civile (azioni risarcitorie successive o follow-on). È quindi opportuno ridurre la percentuale mas- sima computabile dopo la comunicazione della decisione della COMCO. Per ragioni di econo- mia processuale, il capoverso 2 prevede tuttavia un termine leggermente anteriore a questa fase, ossia la chiusura della procedura probatoria di prima istanza. Il capoverso 3 precisa i criteri in base ai quali le autorità devono esercitare il margine di mano- vra definito nei capoversi 1 e 2. Secondo il capoverso 1 la riduzione della sanzione può arrivare fino al 50 per cento. Nel calcolo della percentuale di riduzione in un caso specifico sono deter- minanti in particolare l’ammontare della restituzione degli utili o i diritti legittimi e soddisfatti dei danneggiati rispetto all’importo della sanzione. Più alto è questo rapporto, maggiore sarà la possibile riduzione percentuale della sanzione. Viceversa, più l’elemento penale e preventivo della sanzione è elevato, minore sarà la riduzione della sanzione. Conformemente al capo- verso 2, a seconda della data in cui viene assunto l’impegno a corrispondere la prestazione
e della data in cui la COMCO riceve la relativa domanda, può essere computato fino al 60 per cento o al 30 per cento delle prestazioni corrisposte. Si intende così creare un incen- tivo per un indennizzo rapido e spontaneo. Per questo motivo, la data in cui viene assunto l’impegno a corrispondere la prestazione influisce sulla percentuale di riduzione considerata: prima viene assunto l’impegno, maggiore sarà la percentuale. Nel calcolo della percentuale di riduzione in un caso specifico occorre inoltre stabilire in particolare se le persone danneggiate vengono trattate senza discriminazioni. In linea di principio ogni persona danneggiata dovrebbe ricevere una prestazione proporzionale al suo diritto legittimo. Più questo criterio è soddisfatto, più alta sarà la percentuale computata, e viceversa. Art. 17 AP-OS-LCart Questa disposizione corrisponde in larga misura all’articolo 15 OS LCart, con l’unica differenza che l’annuncio non va più inoltrato in triplice copia. Art. 18 AP-OS-LCart Questa disposizione corrisponde nel contenuto all’articolo 16 OS LCart. Art. 19 AP-OS-LCart Questa disposizione corrisponde all’articolo 17 OS LCart. Art. 20 AP-OS-LCart Questa disposizione corrisponde all’articolo 18 OS LCart. Art. 21 AP-OS-LCart Nel capoverso 1 vengono riprese le due modifiche introdotte con la revisione parziale della LCart: il termine di opposizione è ora di soli due mesi (anziché cinque) e l’opposizione richiede l’apertura di un’inchiesta (anziché semplicemente di un’inchiesta preliminare come in prece- denza). Il capoverso 2 formula due precisazioni che corrispondono alla prassi seguita finora. Da un lato, l’esenzione dalla sanzione si applica soltanto al comportamento esplicitamente descritto nell’annuncio. Questa limitazione è la conseguenza del fatto che le imprese decidono libera- mente e se e quali informazioni fornire alla segreteria. Più è dettagliata la descrizione del com- portamento previsto, più è probabile che questo sia esentato dalla sanzione. Indicazioni troppo vaghe o lacunose possono invece sollevare richieste di chiarimenti da parte della segreteria o l’apertura di un’inchiesta, mentre la mancanza di informazioni importanti può ostacolare l’esen- zione dalla sanzione. Dall’altro lato, la regola specifica che la segreteria non è tenuta a verifi-
care di sua iniziativa se i documenti presentati comportano altre infrazioni alla LCart oltre a quelle esplicitamente annunciate. In questo modo si può evitare che le imprese debbano so- stenere costi sproporzionati, soprattutto se la documentazione presentata è voluminosa. Art. 22 AP-OS-LCart Questa disposizione stabilisce come devono procedere le autorità in materia di concorrenza per rispettare il termine di opposizione di cui all’articolo 49a capoverso 4 LCart. Non è suffi- ciente che le autorità decidano entro il termine di aprire un’inchiesta, ma devono anche comu- nicarlo alle imprese annuncianti. Risulta inoltre opportuno stabilire gli stessi termini previsti nell’ambito del controllo delle concentrazioni. Si rimanda pertanto al commento all’articolo 21 AP-OCCI. Art. 23 AP-OS-LCart Questa disposizione abroga l’OS LCart. Art. 24 AP-OS-LCart Questa disposizione stabilisce l’entrata in vigore della nuova ordinanza.
4 Ripercussioni
Le modifiche proposte di tre delle quattro ordinanze concernenti la LCart (v. n. 1) non compren- dono adeguamenti di diritto materiale. Le modifiche della LCart su cui si basano sono già state tutte, eccetto una, oggetto del messaggio del Consiglio federale concernente la LCart del 2023. Nel quadro dei dibattiti parlamentari è stato soltanto aggiunto l’espresso riconoscimento giuri- dico dei programmi di conformità (compliance defense) di cui all’articolo 49a capoverso 1 quinto periodo nLCart. Con la nuova regolamentazione e le disposizioni di ordinanza proposte non si prevedono ripercussioni di rilievo per la Confederazione, l’economia o altri attori. La presa in considerazione della compliance defense per la riduzione della sanzione, aggiunta al progetto dal Parlamento nel quadro dell’iter legislativo, è il solo elemento di cui il Consiglio federale non ha ancora potuto valutare le ripercussioni. Come il Consiglio federale ha già più volte sottolineato nel suo messaggio concernente la revisione della LCart del 201228, le misure interne adottate da un’impresa per rispettare la legge sui cartelli vanno approvate senza ri- serve: se funzionano, contribuiscono a impedire violazioni della legge. Secondo il diritto vigente i programmi di conformità possono già essere considerati nel calcolo della sanzione. La men- zione esplicita di questa regola nella legge non comporta pertanto cambiamenti di rilievo nella situazione giuridica. Dalle imprese ci si aspetterà anche in futuro che adottino misure preven- tive contro le infrazioni della LCart in funzione delle loro possibilità. Per le imprese potranno derivarne costi più elevati. Più le imprese adotteranno programmi di conformità efficaci, più sarà possibile evitare le infrazioni alla LCart e le relative sanzioni o ridurne gli importi. Per le autorità in materia di concorrenza, la nuova regolamentazione implica maggiori oneri, in quanto è prevedibile che le imprese faranno valere più spesso i loro programmi di conformità, che andranno quindi valutati attentamente. Per quanto riguarda le altre proposte di modifica delle ordinanze, si rimanda al relativo com- mento sulle ripercussioni contenuto nel messaggio LCart 202329.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Le disposizioni proposte si basano sull’articolo 182 della Costituzione federale (Cost.)30 e sull’articolo 60 LCart. Il commento riguardante la compliance defense si basa inoltre sull’arti- colo 49a capoverso 1 quinto periodo nLCart.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche delle ordinanze non contravvengono né agli impegni internazionali della Svizzera in generale né ai suoi impegni nei confronti dell’UE in particolare.
28 Messaggio del 22 febbraio 2012 concernente la revisione della legge sui cartelli e una legge sull’Autorità della concorrenza (FF 2012 3469).
29 Messaggio LCart 2023, p. 54 segg.
30 RS 101 23/23