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Iniziativa parlamentare Diritti d’autore. Per una gestione trasparente dei diritti durante i concerti Rapporto esplicativo della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati

del 17 febbraio 2026

Compendio

Di regola, i compositori non sanno dove venga eseguita la loro musica. È qui che entra in gioco la società di gestione SUISA: raccoglie le informazioni sugli eventi, riscuote il compenso per i diritti d’autore e lo ripartisce tra gli autori. Per gli orga- nizzatori è una soluzione pratica: beneficiano, da un lato, della certezza del diritto, perché negoziano con un unico servizio e, dall’altro, della sicurezza a livello della pianificazione finanziaria, poiché il compenso viene stabilito sulla base di una ta- riffa fissa. La presente modifica di legge garantisce il mantenimento futuro del si- stema esistente.

Situazione iniziale I compositori non possono determinare con un onere ragionevole le persone che ese- guono le loro composizioni e il luogo in cui si esibiscono. Quindi i loro diritti vengono generalmente fatti valere in maniera collettiva da parte della società di gestione SUISA. L’organizzatore comunica le opere eseguite e versa il rispettivo compenso direttamente alla SUISA sulla base di una tariffa comune. Evita quindi di negoziare i compensi singolarmente con ogni autore e grazie alla tariffa comune beneficia di si- curezza a livello della pianificazione finanziaria. Recentemente sono apparsi sul mercato nuovi attori: si tratta di fornitori di licenze dirette, i quali inducono gli autori (compositori e autori di testi) ad abbandonare la società di gestione per poi gestire i diritti degli autori su incarico di questi ultimi. In altre parole, invece della società di gestione sono loro a negoziare i diritti d’esecu- zione dei loro committenti direttamente con l’organizzatore. Per alcuni autori famosi questa strategia può rivelarsi vantaggiosa perché i fornitori di licenze dirette non stabiliscono il compenso secondo una tariffa comune e quindi riescono a ottenere compensi più cospicui nelle trattative con l’organizzatore. Tale modello commerciale non è tuttavia sostenibile perché compromette la trasparenza del mercato ottenuta tramite la gestione collettiva dei diritti. Gli organizzatori devono infatti negoziare, oltre che con la SUISA, anche con un numero indefinito di fornitori di licenze dirette, con la conseguenza che per gli organizzatori vengono minate la certezza del diritto e la sicurezza della pianificazione finanziaria, mentre gli autori rischiano di non rice- vere il compenso per l’utilizzo delle loro opere. Con la modifica di legge si intende preservare il sistema della gestione collettiva dei diritti d’esecuzione per garantire la trasparenza del mercato che altrimenti manche- rebbe. La concessione diretta di licenze resta possibile, ma va limitata a quei casi in cui i musicisti eseguono unicamente il loro repertorio (in genere i cantautori). Il presente progetto di atto normativo è stato elaborato in adempimento dell’iniziativa parlamentare 25.434 «Diritti d’autore. Per una gestione trasparente dei diritti du- rante i concerti», presentata l’8 aprile 2025 dalla Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S), che l’ha adottata all’unanimità. L’iniziativa mira a introdurre una regolamentazione più chiara per il compenso dei diritti d’autore nel caso di concerti. La Commissione della scienza,

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dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) si è detta favore- vole all’elaborazione di un progetto di legge e il 15 agosto 2025 ha dato seguito anch’essa all’iniziativa parlamentare all’unanimità.

Punti essenziali del progetto La modifica di legge mantiene il sistema della gestione collettiva dei diritti d’esecu- zione. Una gestione collettiva di tali diritti è necessaria poiché la mancata traspa- renza del mercato impedisce, di regola, una gestione individuale dei diritti d’esecu- zione da parte degli autori. Tuttavia, il sistema di gestione collettiva non è indicato in tutti quei casi in cui gli autori sono al contempo anche interpreti. Nella fattispecie è più facile se l’organizzatore include nella retribuzione per l’esibizione anche il com- penso per i rispettivi diritti d’autore. Il diritto d’autore rende possibile questa prassi in quanto gli autori o i loro eredi possono dichiarare di voler avvalersi della gestione personale dei loro diritti. Una nuova categoria di «fornitori di servizi» sta utilizzando tale possibilità: in qualità di rappresentanti di singoli titolari dei diritti, concedono i diritti d’esecuzione di questi ultimi in licenza diretta, ottenendo così entrate in parte superiori a quelle consentite dalla tariffa comune per la gestione collettiva. Tuttavia, questo modello risulta problematico poiché mette a rischio la trasparenza del mercato assicurata dal sistema di gestione collettiva. La possibilità di concessione diretta delle licenze viene quindi limitata a quei casi in cui i musicisti eseguono unicamente il loro repertorio. In questi casi la concessione diretta di una licenza è indicata e non ha ripercussioni negative sul sistema di gestione collettiva dei diritti d’esecuzione di altri autori.

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Rapporto

1 Genesi del progetto

Il presente progetto di atto normativo è stato elaborato in adempimento di un’inizia- tiva parlamentare presentata l’8 aprile 2025 dalla CSEC-S, adottata all’unanimità. L’iniziativa mira a introdurre regole più chiare per la gestione dei diritti d’autore nell’ambito dei concerti. La CSEC-N, la cui approvazione era necessaria per l’elaborazione di un progetto di legge, ha dato seguito all’iniziativa parlamentare all’unanimità il 15 agosto 2025. Nella sua seduta del 6 e 7 ottobre 2025, la CSEC-S ha definito i punti chiave della modifica di legge. Nella sua seduta del 17 gennaio 2026 essa ha esaminato il progetto preliminare, su cui è entrata in materia senza controproposte. Nella votazione sul complesso ha dato seguito all’unanimità al progetto preliminare e adottato il rapporto esplicativo. A se- guito delle discussioni su questo oggetto, la CSEC-S ha deciso di avviare una proce- dura di consultazione.

2 Situazione iniziale

Il diritto d’autore adempie una funzione economica centrale: protegge le opere crea- tive, accordando agli autori un diritto esclusivo sulle stesse e quindi ne incoraggia la produzione. Senza un tale diritto, gli investimenti nelle attività creative, per esempio nella musica, sarebbero più rari. Al momento dell’organizzazione di un concerto, l’or- ganizzatore deve ottenere una licenza per i diritti d’autore sulla musica che sarà ese- guita. Il diritto d’autore garantisce così che il lavoro creativo sia remunerato sul mer- cato e crea una base affidabile sia per gli autori sia per gli organizzatori dei concerti. Quando gli interpreti eseguono opere di terzi, dal punto di vista del diritto d’autore l’organizzazione di un concerto può interessare tutta una serie di compositori o autori di testi. Per gli organizzatori sarebbe troppo costoso individuare uno per uno i titolari dei diritti, contattarli e negoziare con ciascuno di loro una licenza. Gli autori e i loro successori da parte loro non sono in grado di far valere i loro diritti perché non possono monitorare il mercato in modo continuo e impedire in modo efficace le esecuzioni delle loro opere senza licenza. Per questa ragione la legge prevede che i diritti siano soggetti a una gestione collettiva. Gli organizzatori dei concerti possono così acquisire tutti i diritti d’esecuzione necessari con una sola licenza tramite una società di ge- stione, nella fattispecie la SUISA. Questa soluzione permette di ridurre considerevol- mente i costi di transazione (in particolare i costi di ricerca, negoziazione e ammini- strazione). Al contempo si garantisce che i diritti d’esecuzione vengano fatti valere e le entrate siano ripartite in maniera equa tra tutti gli autori partecipanti. Il diritto d’autore prevede, tuttavia, la riserva della gestione personale dei diritti da parte dell’autore o dei suoi eredi. Se gli interpreti eseguono le loro composizioni, l’or- ganizzatore può calcolare direttamente il compenso per i diritti d’autore insieme al

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cachet per il concerto. Questo caso eccezionale non è problematico sul piano econo- mico, poiché non ci sono catene di diritti complesse e i costi di transazione restano esigui. I fornitori di licenze dirette, a loro volta, sfruttano questa riserva per la loro attività: incoraggiano gli autori a optare per la gestione personale dei loro diritti e successiva- mente si fanno nominare da questi autori come loro rappresentanti. In questa funzione procedono poi alla negoziazione dei diritti d’esecuzione con gli organizzatori di con- certi. A differenza delle società di gestione, questi fornitori di licenze dirette non sono vincolati da un tariffario e possono, se del caso, negoziare compensi superiori alle tariffe per gli autori che rappresentano. Questo modello commerciale funziona sol- tanto se il numero di autori che ricorre a fornitori di licenze dirette per la gestione individuale dei propri diritti rimane limitato e la trasparenza del mercato continua ad essere garantita da una gestione prevalentemente collettiva dei diritti d’esecuzione. Non appena, a causa del numero crescente di licenze concesse direttamente, la traspa- renza del mercato viene compromessa, l’organizzatore deve chiarire quali diritti d’esecuzione sono gestiti dalla SUISA e quali dai diversi fornitori di licenze dirette. Con questi ultimi deve poi negoziare individualmente. Poiché la SUISA non viene sistematicamente informata della gestione personale dei diritti, può succedere anche che l’organizzatore riceva due fatture per gli stessi pezzi musicali: una volta da parte della SUISA e una seconda volta dai fornitori di licenze dirette, con conseguenti oneri elevati e costi imprevedibili per l’organizzatore. Questo rende il sistema nel com- plesso insostenibile.

3 Elementi del progetto

La presente modifica di legge intende garantire la trasparenza del mercato tramite una gestione collettiva dei diritti d’esecuzione, affinché continui a essere possibile una gestione dei diritti efficiente, venga assicurato un compenso agli autori per l’utilizzo delle loro opere e vengano mantenute la certezza della pianificazione sul piano giuri- dico e finanziario per gli organizzatori. A tal fine, l’attuale riserva della gestione per- sonale dei diritti va limitata a quei casi in cui i musicisti interpretano esclusivamente le loro opere. La precisazione proposta colma una lacuna della legge attualmente in vigore, defi- nendo chiaramente le condizioni necessarie affinché sia ammissibile una gestione per- sonale. Secondo l’articolo 40 capoverso 1 lettera a della legge sul diritto d’autore (LDA)1, la gestione di determinati diritti esclusivi delle opere musicali non teatrali sottostà alla sorveglianza della Confederazione. L’attuale articolo 40 capoverso 3 LDA sancisce una riserva per la gestione personale. Questo capoverso viene concretizzato. In tal modo le costellazioni che non sottostanno alla sorveglianza della Confederazione sono più chiare. L’articolo 40 capoverso 3 LDA viene ora suddiviso in due nuove let- tere (a e b). Il nuovo articolo 40 capoverso 3 lettera a LDA comprende i diritti esclu-

1 RS 231.1

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sivi per la diffusione di opere musicali non teatrali e per la loro registrazione su sup- porti audio o audiovisivi. L’articolo 40 capoverso 3 lettera b LDA disciplina la ge- stione personale dei diritti d’esecuzione. La riserva personale di utilizzazione si limita in tale contesto ai casi in cui l’autore partecipa all’esecuzione della propria opera mu- sicale in veste di interprete. In questi casi gli organizzatori di concerti possono con- cordare il compenso per l’esibizione e i diritti d’autore direttamente e interamente con i musicisti presenti, per cui una fatturazione tramite il sistema SUISA non avrebbe senso. Se, invece, i musicisti eseguono anche opere di terzi, non è possibile far valere la possibilità della gestione personale e la fatturazione va fatta obbligatoriamente tra- mite SUISA. Dal punto di vista economico la modifica di legge persegue tre obiettivi: Efficienza Il rafforzamento della gestione collettiva riduce i costi di transazione. Per contro, un numero crescente di repertori gestiti da fornitori di licenze dirette renderebbe neces- sari chiarimenti paralleli sulla gestione dei diritti. Gli organizzatori dovrebbero veri- ficare più spesso le catene di diritti e coordinare le diverse vie di concessione delle licenze, con il conseguente aumento dei costi di chiarimento e negoziazione. Da un punto di vista dell’economia dei costi di transazione, queste difficoltà fanno propen- dere per un chiaro raggruppamento dei diritti sotto un’organizzazione centrale. Certezza del diritto Disposizioni uniformi aiutano a comprendere quando è permessa una gestione perso- nale dei diritti. Ciò facilita la pianificazione e riduce il rischio di licenze incomplete. Stabilità del mercato Il meccanismo collettivo di ripartizione dei compensi assicura che tutti gli autori siano presi in considerazione. Non si può dire lo stesso della concessione diretta delle li- cenze, poiché con essa vengono spesso rappresentati solo alcuni titolari dei diritti e mancano informazioni su altri autori di cui vengono eseguite le opere. Questo com- porta il rischio che gli organizzatori si ritrovino con licenze incomplete e quindi deb- bano affrontare ulteriori richieste imprevedibili. Gli altri autori, le cui opere vengono eseguite, rischiano di gestire in maniera inefficiente i loro diritti. Una delimitazione giuridica chiara assicura quindi sia un corretto chiarimento dei diritti sia una riparti- zione adeguata delle entrate. In generale, la precisazione proposta stabilizza un sistema già collaudato. Definisce chiaramente le responsabilità, evita una frammentazione economicamente svantag- giosa e assicura che la gestione collettiva, in quanto sistema efficiente di concessione delle licenze e di compenso, continui a funzionare in maniera affidabile.

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4 Commento alle singole disposizioni

Art. 40 cpv. 3 L’articolo 40 capoverso 3 LDA viene concretizzato. La nuova lettera a dell’arti- colo 40 capoverso 3 LDA disciplina la gestione personale dei diritti per la diffusione di opere musicali non teatrali e per la loro registrazione su supporti audio o audiovi- sivi. Sotto il profilo materiale non cambia nulla. La precisazione riguarda la gestione personale dei diritti d’esecuzione che si trova nell’articolo 40 capoverso 3 lettera b LDA. Questa lettera elenca ora nei numeri 1 e 2 le condizioni per una concessione diretta in caso di concerti: la gestione personale dei diritti d’esecuzione non sottostà alla sorveglianza della Confederazione (e pertanto nemmeno alla gestione collettiva), se le seguenti due condizioni sono adempiute: in primo luogo l’autore deve parteci- pare all’esecuzione in veste di interprete (art. 40 cpv. 3 lett. b n. 1 LDA); in secondo luogo possono essere eseguite esclusivamente opere di cui l’autore è l’unico titolare dei diritti d’esecuzione (art. 40 cpv. 3 lett. b n. 2 LDA). In altre parole si tratta di di- sciplinare chiaramente la concessione diretta, limitandola ai casi in cui può essere ap- plicata in modo diretto e semplice senza compromettere la solidarietà fra i titolari dei diritti. Il capoverso 3 lettera b numero 2 non esclude la presenza di coautori, ma tutti i coautori devono partecipare all’esibizione in veste di interpreti.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

La modifica di legge precisa i requisiti per la gestione personale dei diritti esclusivi d’esecuzione senza estendere i compiti della Confederazione. L’attuale quadro di sor- veglianza rimane invariato e non si creano procedure o doveri di verifica supplemen- tari. Non si attendono quindi ripercussioni finanziarie né sull’effettivo del personale.

Grazie a criteri più chiari relativi alla gestione personale dei diritti d’esecuzione si potrebbero evitare in futuro ricorsi o procedimenti legali ad essa correlati.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città,

gli agglomerati e le regioni di montagna La presente revisione non comporta ulteriori compiti o costi per i Cantoni e i Comuni. La sorveglianza sulla gestione dei diritti d’esecuzione resta di competenza della Con- federazione, mentre la gestione collettiva avviene come finora da parte della società di gestione competente. Se i Comuni o i Cantoni stessi agiscono in qualità di organizzatori, ad esempio in festival locali o programmi culturali, la precisazione della gestione personale aumenta la relativa sicurezza di pianificazione, poiché vengono eliminate vie poco chiare o concorrenti per l’ottenimento di licenze.

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5.3 Ripercussioni sull’economia

Nel 2022 il settore della cultura, a cui appartiene anche quello dei concerti, ha generato un valore aggiunto lordo pari a 16,3 miliardi di franchi, contribuendo così al 2,1 per cento del prodotto interno lordo svizzero2. Il settore dei concerti costituisce solo una parte relativamente piccola del settore culturale. Inoltre, il numero delle ma- nifestazioni per le quali si ricorre alle licenze dirette è esiguo, se paragonato a quello relativo agli eventi che usufruiscono delle licenze delle società di gestione collettiva. Alla luce di ciò, dalla presente revisione non si attendono ripercussioni economiche rilevanti.

5.4 Ripercussioni sulla società

La precisazione proposta rafforza un sistema fondamentale per garantire un’offerta culturale diversificata. La gestione collettiva permette l’accesso a un ampio repertorio di opere di terzi senza che gli organizzatori debbano effettuare chiarimenti onerosi dei diritti. In tal modo facilita lo svolgimento di concerti e altri eventi pubblici e garantisce la sopravvivenza di un’offerta culturale diversificata. Criteri giuridici chiari aumentano la certezza del diritto e proteggono il modello vi- gente da interpretazioni differenti. Ne traggono beneficio sia gli organizzatori sia il pubblico, poiché una migliore sicurezza di pianificazione delle offerte culturali favo- risce la loro continuità a lungo termine. Con la gestione collettiva dei diritti si otter- ranno le licenze per l’intero repertorio, si garantisce altresì che i musicisti possano continuare a eseguire anche opere di terzi e rimanga preservata la spontaneità dell’esperienza dei concerti. Organizzatori di concerti Per gli organizzatori si riduce l’onere per chiarire i diritti: finora dovevano verificare se la licenza diretta era permessa e quali uffici erano competenti in materia. Con la precisazione proposta si capisce più chiaramente quando è possibile una gestione per- sonale, con la conseguente eliminazione di vie parallele per l’ottenimento di licenze. In questo modo si riducono i costi di transazione e aumenta la sicurezza della pianifi- cazione. Tuttavia, non è possibile stabilire con certezza nel singolo caso se i costi di una licenza diretta siano maggiori o minori rispetto alla tariffa comune della società di gestione. Società di gestione Per la SUISA, in qualità di società di gestione competente, si riduce l’onere. Il poten- ziamento delle sue competenze in materia di gestione collettiva si traduce in procedure più uniformi per il rilascio delle licenze e nei processi interni, come la fatturazione.

2 Rapporto dell’Ufficio federale di statistica (UST) del 2025 «Die Kultur als Arbeitswelt. Entwicklungen bei den Kulturschaffenden (2010–2024) und bei den Kulturbetrieben (2011–2022)»; www.bfs.admin.ch > Statistiche > Cultura, media, società dell’informa- zione, sport > Cultura > Economia culturale > Imprese culturali.

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Fornitori di licenze dirette La precisazione legislativa proposta interessa direttamente i fornitori di licenze dirette, che si presentano sempre più come intermediari. Finora questi hanno approfittato di una scappatoia giuridica poiché le condizioni non restrittive per l’esercizio della ge- stione personale permettevano di concedere licenze per i repertori di singoli autori al di fuori della gestione collettiva. Con la precisazione prevista, l’attività dei fornitori di licenze dirette non viene vietata, bensì limitata a quei casi in cui la concessione di una licenza diretta è indicata e non prevede ripercussioni svantaggiose per altri autori e organizzatori di concerti. Musicisti Per la grande maggioranza dei musicisti, la modifica del diritto assicura la continuità della regolamentazione a loro favorevole. I musicisti che detengono loro stessi tutti i diritti sulle loro opere possono continuare a fruire della gestione personale dei diritti in occasione delle loro esecuzioni in qualità di interpreti. Le conseguenze della revisione riguardano esclusivamente il gruppo di musicisti che concede in licenza le proprie opere tramite fornitori di licenze dirette, ma esegue al contempo anche opere di terzi. In questi casi viene concessa una licenza da parte della società di gestione sulla base di una tariffa comune. Poiché il numero di casi come questi è irrisorio, non si prevedono ripercussioni negative sull’intero settore.

5.5 Ripercussioni sui costi standard e sui costi della

regolamentazione La revisione prevista non estende i vigenti obblighi normativi dei gruppi interessati. Non sussistono nuovi requisiti di autorizzazione, notifica o documentazione; il si- stema esistente della gestione collettiva rimane invariato. Per gli organizzatori si prevede che i costi standard tenderanno a diminuire, poiché non serviranno più chiarimenti su possibili licenze dirette e si evitano vie parallele per la concessione di licenze. La procedura centralizzata tramite la società di gestione collettiva viene rafforzata, ciò che crea certezza del diritto e riduce gli oneri ammini- strativi.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il presente atto normativo si fonda sugli articoli 95 e 122 Cost., che attribuiscono alla Confederazione la facoltà di legiferare sull’esercizio dell’attività economica privata e in materia di diritto civile e di procedura civile.

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6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera La compatibilità del presente disciplinamento con gli impegni internazionali della Svizzera è stata verificata dai professori Florent Thouvenin e Thomas Burri. Secondo il loro parere legale del 15 novembre 2023, il diritto esclusivo d’esecuzione delle opere secondo l’articolo 11 capoverso 1 della Convenzione di Berna3 non viene limi- tato. L’articolo 40 capoverso 1 lettera a LDA precisa chi è competente per la gestione dei diritti esclusivi d’esecuzione. In questo modo è interessato solo l’esercizio del di- ritto e non il diritto in sé. La gestione collettiva di cui all’articolo 40 capoverso 1 let- tera a LDA rispetta quindi il test a tre fasi secondo l’articolo 13 dell’Accordo che isti- tuisce l’Organizzazione mondiale del commercio (Accordo TRIPS4). Se l’articolo 40 capoverso 1 lettera a LDA è compatibile con il diritto internazionale, lo è anche la nuova versione dell’articolo 40 capoverso 3 LDA, poiché implica solo un’applicabi- lità estesa dell’articolo 40 capoverso 1 lettera a LDA.

6.3 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’im- pegno o limiti di spesa, motivo per cui non sottostà al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

6.4 Protezione dei dati

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulla protezione dei dati.

3 RS  4 RS 0.632.20

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