Revisione parziale dell’Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) – Adeguamento delle categorie tariffarie per il canone delle imprese.
Berna, 19. Juni 2026
Revisione parziale dell’ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) - adeguamento delle categorie tariffarie del canone per le imprese
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Compendio
Nella sentenza del 27 novembre 2024 (9C_19/2024 9C_20/2024), il Tribunale federale ha constatato che gli attuali livelli di cifra d’affari nell’ambito del canone per le imprese sono anticostituzionali. Con la presente revisione viene adeguata la struttura tariffaria. Le nuove tariffe devono comprendere 60 livelli ed essere leggermente progressive. L’onere per le piccole e medie imprese viene ridotto ulteriormente. L’entrata in vigore dell’ordinanza riveduta è prevista per il 1° luglio 2028.
Situazione iniziale
Il canone radiotelevisivo è riscosso per ogni economia domestica e per ogni impresa. Nell’ambito delle imprese, il Consiglio federale stabilisce i livelli di cifra d’affari o le categorie tariffarie, la tariffa per ogni livello di cifra d’affari e la cifra d’affari minima per l’obbligo di pagare il canone da parte delle imprese. Il Tribunale federale ha constatato che le attuali tariffe sono decrescenti e che quindi violano il principio di uguaglianza giuridica. Con la presente revisione si intende ovviare a questa lacuna. In futuro la nuova struttura tariffaria sarà leggermente progressiva.
Contenuto del progetto
La presente revisione adegua le tariffe e le categorie tariffarie in base alla sentenza del Tribunale federale. Con la nuova struttura tariffaria, leggermente progressiva, le imprese sono ripartite in modo più differenziato tra i vari livelli e le disposizioni del Tribunale federale sono prese in considerazione nel miglior modo possibile. A seguito di questa nuova struttura tariffaria, circa il 2,5 per cento delle imprese assoggettate al canone dovrà pagare un canone più elevato, il restante 97,5 per cento pagherà meno.
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale e panoramica
Ai sensi dell’articolo 68 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione (LRTV), la Confederazione riscuote un canone per finanziare l’adempimento del mandato di prestazioni costituzionale in materia di radio e televisione (art. 93 cpv. 2 Costituzione federale del 18 aprile 19992 [Cost.]). Il canone è riscosso per ogni economia domestica e per ogni impresa. L’articolo 70 LRTV disciplina quali imprese soggiacciono al pagamento del canone. Il Consiglio federale stabilisce i livelli di cifra d’affari (o le categorie tariffarie), la tariffa per ogni livello di cifra d’affari e la cifra d’affari minima per l’obbligo di pagare il canone. Ai sensi dell’articolo 67b capoverso 1 dell’ordinanza del 9 marzo 20073 sulla radiotelevisione (ORTV), attualmente un’impresa deve pagare il canone se raggiunge una cifra d’affari minima di 500 000 franchi. Al momento esistono 18 livelli, stabiliti dall’articolo 67c capoverso 2 ORTV.
Nella sentenza del 27 novembre 20244, il Tribunale federale ha stabilito che l’attuale struttura tariffaria è anticostituzionale, in quanto le tariffe sono decrescenti e violano quindi il principio dell’uguaglianza giuridica. Fino alla modifica dell’ordinanza, la tariffa decrescente deve però rimanere in vigore, tra l’altro per motivi di certezza del diritto.
Nel determinare la nuova struttura tariffaria, si è dovuto prestare attenzione al rispetto dei principi costituzionali determinanti per le imposte (art. 127 cpv. 2 Cost: generalità e uniformità dell’imposizione, imposizione secondo la capacità economica). Soprattutto, non si poteva più prendere in considerazione una struttura decrescente delle nuove tariffe. In collaborazione con l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), l’UFCOM ha elaborato un nuovo modello tariffario che tiene conto il più possibile di queste disposizioni. Secondo il messaggio del 29 maggio 2013 5 concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione, i ricavi provenienti dal canone per le imprese rappresentano all’anno circa il 15 per cento dei ricavi totali del canone radiotelevisivo. Oggi le entrate del canone per le imprese ammontano a circa 180 milioni di franchi all’anno, ossia a circa il 13 per cento dei ricavi totali.
Le nuove categorie tariffarie e le tariffe entreranno in vigore il 1° gennaio 2028 e, a partire da questa data, saranno applicate dall’AFC per la riscossione del canone per le imprese.
5 FF 2013 4237
Una nuova soglia per la cifra d’affari minima è già stata approvata dal Consiglio federale ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2027: dal 1° gennaio 2027 saranno abrogati i due livelli più bassi 1 e 2 attualmente in vigore. Pertanto le imprese pagheranno un canone solo se la loro cifra d’affari totale assoggettata all’IVA raggiungerà 1,2 milioni di franchi. Con questa misura, circa 63 000 imprese aggiuntive non saranno più soggette al pagamento del canone. In futuro, la percentuale delle imprese assoggettate all’IVA, che non pagherà il canone per le imprese, supererà l’80 per cento.
2 Commento ai singoli articoli
Art. 67b Importo del canone
Capoverso 2: L’attuale struttura tariffaria decrescente deve essere sostituita (v. n. 1). Il 1° gennaio 2028 entrerà quindi in vigore una nuova struttura tariffaria leggermente progressiva.
La nuova struttura tariffaria è più differenziata poiché comprende ora 60 categorie tariffarie. Tuttavia, con un limite inferiore di cifra d’affari di 1,2 milioni di franchi e un limite superiore di circa 1 miliardo di franchi di cifra d’affari e oltre (categoria tariffaria 60: da 952 mio. di fr.), tale struttura rimane nel quadro attuale. I dettagli sono illustrati nel nuovo allegato 4.
Art. 67f Rimborso
Dal 2019, le imprese con una cifra d’affari annua totale assoggettata all’IVA inferiore a 500 000 franchi non pagano il canone. Dal 2027, il canone verrà riscosso solo a partire da una cifra d’affari totale assoggettata all’IVA di 1,2 milioni di franchi (art. 67b cpv. 1 ORTV).
Alle imprese che attualmente realizzano una cifra d’affari inferiore a un milione di franchi, viene rimborsato il canone su richiesta, a determinate condizioni. Poiché dal 2027 il limite inferiore della cifra d’affari sarà di 1,2 milioni di franchi, permettendo di esonerare definitivamente altre imprese, questa disposizione non è più applicabile e viene quindi abrogata.
Art. 67g Versamento del canone
Capoverso 2: la lettera c è abrogata in seguito alla soppressione dell’articolo 67f ORTV.
Art. 67i Rapporto dell’AFC
A seguito della soppressione dell’articolo 67f ORTV, l’elenco delle informazioni da pubblicare indicato all’articolo 67i ORTV deve essere modificato di conseguenza: la lettera i contiene ora solo il numero di riunioni (artt. 67c e 67d ORTV).
Allegato 4 Canone per le imprese
Mentre attualmente ci sono 18 livelli di cifra d’affari (o 16 livelli a partire dal 2027), in futuro ci saranno 60 categorie tariffarie con tariffe leggermente progressive. Le imprese vengono quindi ripartite su diversi livelli in modo più differenziato. Si garantisce una ripartizione più equilibrata del canone per le imprese e le nuove categorie tariffarie tengono conto, nel miglior modo possibile delle disposizioni del Tribunale federale.
Le nuove categorie tariffarie si presentano nel seguente modo:
Attuale tariffa del canone per le imprese: Nuova tariffa del canone per le imprese:
Livello Cifra d’affari dell’impresa (fr.) Canone Categor Cifra d’affari dell’impresa Canone (fr.) ia (fr.) (fr.) tariffari da a a da a
1 500 000 749 999 160 1 1 200 000 1 343 999 100 2 750 000 1 199 999 235 2 1 344 000 1 504 999 113 3 1 200 000 1 699 999 325 3 1 505 000 1 684 999 128 4 1 700 000 2 499 999 460 4 1 685 000 1 886 999 145 5 2 500 000 3 599 999 645 5 1 887 000 2 112 999 165 6 3 600 000 5 099 999 905 6 2 113 000 2 365 999 187 7 5 100 000 7 299 999 1270 7 2 366 000 2 648 999 211 8 7 300 000 10 399 999 1785 8 2 649 000 2 965 999 239 9 10 400 000 14 999 999 2505 9 2 966 000 3 320 999 271 10 15 000 000 22 999 999 3315 10 3 321 000 3 718 999 307 11 23 000 000 32 999 999 4935 11 3 719 000 4 164 999 347 12 33 000 000 49 999 999 6925 12 4 165 000 4 663 999 393 13 50 000 000 89 999 999 9725 13 4 664 000 5 222 999 445 14 90 000 000 179 999 999 13 665 14 5 223 000 5 848 999 503 15 180 000 000 399 999 999 19 170 15 5 849 000 6 549 999 569 16 400 000 000 699 999 999 26 915 16 6 550 000 7 334 999 644 17 700 000 000 999 999 999 37 790 17 7 335 000 8 213 999 729 18 1 000 000 000 49 925 18 8 214 000 9 197 999 824 19 9 198 000 10 299 999 932 20 10 300 000 11 533 999 1054 21 11 534 000 12 915 999 1192 22 12 916 000 14 432 999 1348 23 14 463 000 16 195 999 1523 24 16 196 000 18 135 999 1722 25 18 136 000 20 308 999 1947 26 20 309 000 22 741 999 2200 27 22 742 000 25 466 999 2486 28 25 467 000 28 517 999 2810 29 28 518 000 31 934 999 3175 30 31 935 000 35 760 999 3587 31 35 761 000 40 045 999 4053 32 40 046 000 44 843 999 4579 33 44 844 000 50 216 999 5172
34 50 217 000 56 233 999 5842 35 56 234 000 62 971 999 6598 36 62 972 000 70 516 999 7452 37 70 517 000 78 965 999 8415 38 78 966 000 88 426 999 9502 39 88 427 000 99 021 999 10 729 40 99 022 000 110 885 999 12 114 41 110 886 000 124 171 999 13 676 42 124 172 000 139 048 999 15 439 43 139 049 000 155 708 999 17 427 44 155 709 000 174 364 999 19 671 45 174 365 000 195 255 999 22 202 46 195 256 000 218 649 999 25 058 47 218 650 000 244 846 999 28 279 48 244 847 000 274 182 999 31 912 49 274 183 000 307 033 999 36 009 50 307 034 000 343 820 999 40 631 51 343 821 000 385 014 999 45 843 52 385 021 000 431 144 999 51 720 53 431 145 000 482 801 999 58 348 54 482 802 000 540 647 999 65 822 55 540 648 000 605 423 999 74 249 56 605 424 000 677 960 999 83 750 57 677 961 000 759 188 999 94 463 58 759 189 000 850 148 999 106 540 59 850 149 000 952 006 999 120 154
60 952 007 000 e oltre 135 502
3 Ripercussioni
Le entrate derivanti dal canone per le imprese dovrebbero rimanere a 180 milioni di franchi. I calcoli si basano sui dati attualmente disponibili per le cifre d’affari delle imprese (2024) e in futuro potrebbero variare incidendo sulle entrate del canone per le imprese. Dal 2028, circa il 2,5 per cento delle imprese soggette al pagamento del canone dovrà pagare un canone più elevato, mentre il restante 97,5 per cento pagherà meno.
3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale e ripercussioni
ulteriori su Confederazione e Cantoni L’AFC, responsabile della riscossione del canone per le imprese, deve adattare il proprio sistema informatico alla nuova struttura tariffaria. Le ripercussioni avvengono esclusivamente a livello federale. Non si prevede un maggiore fabbisogno di fondi federali generali e di personale presso l’AFC.
Oggi il canone per le imprese rappresenta circa il 13 per cento dei ricavi totali del canone radiotelevisivo, ossia circa 180 milioni di franchi. Come già menzionato in precedenza, le entrate derivanti dal canone per le imprese continueranno ad ammontare a circa 180 milioni di franchi anche con i nuovi livelli di cifra d’affari (o categorie tariffarie); gli adeguamenti delle categorie tariffarie non incidono quindi sugli attuali ricavi totali del canone radiotelevisivo.
Le altre modifiche dell’ORTV non hanno alcuna ripercussione sulla Confederazione e sui Cantoni.
3.2 Conseguenze su economia, ambiente e società
Le piccole e medie imprese vengono sgravate rispetto alla regolamentazione attuale. Le imprese più grandi, con una cifra d’affari minima di 110 886 000 franchi o superiore, dovranno pagare un canone più elevato. A partire dal 2028, circa 87 000 imprese assoggettate all’IVA saranno ancora tenute a pagare il canone, circa il 2,5 per cento di queste dovrà pagare di più mentre il restante 97,5 per cento pagherà meno di oggi.
La soppressione della possibilità di rimborso non ha alcun impatto su economia, ambiente e società, poiché l’attuale limite inferiore di cifra d’affari sarà portato a 1,2 milioni di franchi.
4 Aspetti giuridici
Nella sentenza del 27 novembre 20246, il Tribunale federale ha constatato che la struttura tariffaria decrescente del canone radiotelevisivo per le imprese indicata all’articolo 67b capoverso 2 ORTV è anticostituzionale, ragione per cui viene adeguata con la presente revisione.
4.1 Costituzionalità
La definizione dei nuovi livelli di cifra d’affari rispetta i principi costituzionali che disciplinano le imposte (art. 127 cpv. 2 Cost.: generalità e uniformità dell’imposizione, principio dell’imposizione secondo la capacità economica). Le tariffe sono ora leggermente progressive.
I nuovi livelli di cifra d’affari (o categorie tariffarie) si basano sulle deleghe legislative al Consiglio federale ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 e capoverso 5 LRTV in combinato disposto con l’articolo 93 Cost., secondo cui la legislazione sulla radio e sulla televisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. Il capoverso 1 sancisce che un’impresa soggiace all’obbligo di pagare il canone se ha raggiunto la cifra d’affari minima stabilita
dal Consiglio federale nel periodo fiscale ai sensi dell’articolo 34 della legge del 12 giugno 20097 sull’IVA (LIVA) conclusosi l’anno civile precedente. Secondo il capoverso 5 LRTV, l’importo del canone è stabilito in base alla cifra d’affari. Il Consiglio federale stabilisce diversi livelli di cifra d’affari con una tariffa per ogni livello (categorie tariffarie). L’articolo 70c LRTV regolamenta il rapporto dell’AFC. Secondo l’articolo 70c capoverso 2 LRTV, l’AFC pubblica ogni anno il conto annuale e un rapporto sull’attività relativa alla riscossione del canone.
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto non ha alcuna ripercussione sugli impegni internazionali della Svizzera
4.3 Protezione dei dati
Le disposizioni sono compatibili con le disposizioni sulla protezione dei dati. La revisione parziale non ha alcun impatto sul trattamento dei dati personali e dei dati di persone giuridiche.
7 RS 641.20