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Modifica dell’ordinanza sull’imposizione minima (OImM) in adempimento delle mozioni 25.4392 e 25.4399

Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 6 maggio 2026

Modifica dell’ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM)

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Compendio

In virtù delle competenze conferitegli dalla Costituzione federale, il Consiglio federale ha adottato con effetto dal 1° gennaio 2024 l’imposizione minima proposta dall’OCSE per i grandi gruppi di imprese, introducendola nell’ordinanza sull’imposizione minima (RS 642.161; OImM); l’Esecutivo ha così allineato la normativa nazionale alle disposizioni internazionali delle norme tipo GloBE, al fine di salvaguardare gli interessi economici e fiscali della Svizzera. Gli orientamenti amministrativi dell’Inclusive Framework che specificano le norme tipo GloBE vengono presi in considerazione nel quadro dell’interpretazione della normativa nazionale in virtù dell’articolo 2 capoverso 3 OImM.

Con la presente modifica dell’ordinanza sull’imposizione minima si prevede di attuare le mozioni 25.4392 e 25.4399, trasmesse dalle Camere federali e aventi lo stesso tenore. L’oggetto delle mozioni è l’applicabilità temporale degli orientamenti amministrativi sull’articolo 9.1 delle norme tipo GloBE pubblicati dall’Inclusive Framework nel mese di gennaio del 2025. Tali orientamenti concretizzano, in particolare, il trattamento delle attività fiscali differite nel passaggio all’imposizione minima del 15 per cento per le grandi imprese attive a livello internazionale e ne limita l’influenza sul calcolo dell’aliquota d’imposta effettiva. Secondo le mozioni, tali orientamenti dovrebbero essere applicati soltanto per gli esercizi iniziati il 1° gennaio 2025 o in una data successiva. L’obiettivo delle mozioni è evitare che gli orientamenti vengano applicati all’esercizio 2024, già concluso al momento della loro pubblicazione.

Per la maggior parte delle imprese che applicano l’imposizione minima la modifica non dovrebbe comportare alcuna ripercussione. In alcuni casi essa potrebbe per contro portare a una riduzione dell’imposta integrativa nazionale (QDMTT) riscossa in Svizzera per l’esercizio 2024; in determinate circostanze questo sgravio verrebbe tuttavia neutralizzato da un’imposta integrativa internazionale (IIR) riscossa all’estero. Questa situazione riguarda per esempio le entità costitutive di gruppi di imprese che hanno la sede fiscale principale nell’UE. Per tali gruppi di imprese l’onere fiscale risulta quindi in ultima analisi invariato, mentre aumenta l’onere amministrativo che le imprese devono assumere per la dichiarazione fiscale all’estero. In questi casi l’obiettivo del Consiglio federale di evitare un importante deflusso della base imponibile verso l’estero e di sgravare le imprese da ulteriori procedure fiscali estere tramite l’applicazione dell’imposizione minima conformemente alla regolamentazione internazionale - perlomeno per il 2024 - non può pertanto essere raggiunto.

Gli adeguamenti entreranno in vigore immediatamente dopo la decisione del Consiglio federale relativa alla modifica dell’ordinanza.

2.1 Applicabilità temporale degli orientamenti amministrativi sull’articolo 9.1..6

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

L’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza sull’imposizione minima (OImM; RS 642.161) rimanda alle norme tipo GloBE. La loro interpretazione si basa sui commentari e sugli orientamenti amministrativi pertinenti. Dall’entrata in vigore dell’OImM, l’Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell’OCSE e del G20 (di seguito «Inclusive Framework»), cui appartiene anche la Svizzera, ha adottato ulteriori orientamenti amministrativi, pubblicati dal Segretariato dell’OCSE. In particolare, il 13 gennaio 2025 sono stati adottati, e in seguito pubblicati, gli orientamenti amministrativi dell’Inclusive Framework sull’articolo 9.1 delle norme tipo GloBE (di seguito «orientamenti amministrativi»). Le modifiche degli orientamenti amministrativi vengono regolarmente integrate in una nuova versione del commentario sulle norme tipo GloBE.

Tali documenti costituiscono un elemento essenziale dell’imposizione minima proposta dall’OCSE, concepita come un meccanismo coordinato a livello internazionale per l’imposizione minima di grandi imprese attive a livello internazionale, il cui funzionamento presuppone un coordinamento continuo tra gli Stati ai fini dell’interpretazione uniforme della normativa. L’articolo 2 capoverso 3 OImM prevede quindi l’integrazione dinamica dei commentari e dei regolamenti internazionali nell’interpretazione delle disposizioni nazionali. Secondo il diritto vigente, gli orientamenti amministrativi vanno quindi presi in considerazione nell’applicazione dell’imposta integrativa per tutti gli anni d’esercizio che iniziano a partire dal 2024.

Tuttavia, con la mozione 25.4392 Garantire la certezza del diritto nell'attuazione dell'imposizione minima dell’OCSE e la mozione 25.4399, dallo stesso titolo, trasmesse nel mese di dicembre del 2025, le Camere federali hanno incaricato il Consiglio federale di modificare l’OImM in merito all’applicazione temporale degli orientamenti amministrativi. Secondo i relatori delle Camere federali, gli standard internazionali andrebbero rispettati escludendo però nel contempo, mediante un’applicazione prospettica degli orientamenti amministrativi, un effetto retroattivo che potrebbe dare luogo a incertezze ex post. L’obiettivo sarebbe quello di adottare la regolamentazione internazionale in conformità con le procedure e il quadro di riferimento previsti dalla legislazione svizzera.

Oltre a sancire esplicitamente gli orientamenti amministrativi nella normativa, gli autori delle mozioni chiedono di chiarire a partire da quando gli orientamenti debbano essere presi in considerazione per il calcolo dell’imposta integrativa svizzera e internazionale.

Nella discussione parlamentare sulle mozioni 25.4392 e 25.4399 i relatori hanno espressamente sottolineato che un eventuale adeguamento dell’OImM dovrebbe riguardare principalmente l’applicazione al periodo fiscale 2024. I relatori hanno

motivato la limitazione temporale adducendo che le mozioni sono state presentate con l’obiettivo di evitare incertezze e oneri con effetto retroattivo per i periodi fiscali già conclusi e, allo stesso tempo, non compromettere l’accettazione a livello internazionale della normativa svizzera oltre quanto strettamente necessario.

Secondo i relatori, il testo della mozione ammette tale interpretazione ed è anche in tal senso che la maggioranza della Commissione vuole che sia inteso.

La presente modifica dell’OImM attua le mozioni nel senso suesposto.

1.2 Contenuto del progetto

Il progetto comprende le disposizioni relative alla data di applicazione degli orientamenti amministrativi del 13 gennaio 2025 sull’articolo 9.1

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con

le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 2024 sul programma di legislatura 2023–2027. Si tratta infatti di un mandato parlamentare che viene adempiuto dal Consiglio federale.

1.4 Diritto comparato; data d’applicazione degli orientamenti amministrativi

sull’articolo 9.1 statuita da altri Paesi L’imposizione minima dei gruppi di imprese multinazionali secondo le norme tipo globali è stata introdotta nell’Unione Europea tramite la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione. L’imposizione minima dell’OCSE nell’Unione Europea non si basa sul diritto dell’Unione direttamente applicabile, bensì su una direttiva che gli Stati membri hanno dovuto recepire nelle rispettive legislazioni fiscali. In tal modo viene istituita in ogni Paese una base giuridica nazionale che riprende il contenuto delle disposizioni della direttiva dell’UE, ma che formalmente fa parte del diritto fiscale nazionale. L’applicazione degli orientamenti amministrativi dell’Inclusive Framework va pertanto disciplinata anche nel diritto nazionale.

Mentre la maggior parte degli Stati attuatori applica la regola degli orientamenti amministrativi del 13 gennaio 2025 già agli esercizi che iniziano a partire dal 31 dicembre 2023, ovvero con l’entrata in vigore dell’imposizione minima, singoli Paesi hanno previsto una data successiva. Il Regno Unito prevede ad esempio, nel «Finance Act 2026»1, l’applicazione agli esercizi che terminano il 21 luglio 2025 o in una data https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2026/11/enacted

successiva; la Svezia, nell’ambito di un progetto normativo2, prevede l’applicazione delle regole agli esercizi che iniziano dopo il 31 dicembre 2026; i Paesi Bassi prevedono l’applicazione agli esercizi che iniziano dopo il 31 dicembre 2025.

Sebbene anche altri singoli Stati prevedano un’applicazione successiva, ciò non cambia il meccanismo previsto dagli orientamenti amministrativi. Secondo quest’ultimo, in base alle regole della maggior parte degli Stati attuatori, il QDMTT Safe Harbour (regime di semplificazione denominato anche «Porto sicuro») - previsto per proteggere le imprese dall’applicazione di imposte integrative internazionali all’estero - deve essere «disattivato» («switch-off») nei confronti delle entità costitutive del gruppo di imprese interessato.

La maggior parte degli Stati può quindi registrare, tramite un’imposta integrativa internazionale, gli effetti corrispondenti applicando le regole GloBE in relazione a queste entità costitutive nei Paesi che non le hanno adottate, al fine di garantire al livello dell’intero gruppo un’imposizione minima del 15 per cento. Tuttavia, per l’esercizio 2024 è applicabile «soltanto» l’imposta integrativa internazionale «primaria», secondo la regola di inclusione del reddito (IIR), mentre l’imposta integrativa internazionale «secondaria», secondo la regola sui profitti a bassa imposizione (UTPR), è applicabile solo dal 2025.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Applicabilità temporale degli orientamenti amministrativi sull’articolo 9.1

Gli articoli 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 delle norme tipo GloBE disciplinano in quanto disposizioni transitorie il trattamento delle attività delle passività fiscali differite esistenti al momento dell’adesione all’imposizione minima. Gli orientamenti amministrativi adottati il 13 gennaio 2025 sono una parte costitutiva della versione del 9 maggio 2025 del relativo commentario. Essi disciplinano le modalità di applicazione delle disposizioni transitorie dell’articolo 9.1 delle norme tipo GloBE alle attività fiscali differite («deferred tax assets») sorte dopo il 30 novembre 2021 e derivanti da determinati vantaggi fiscali, diritti di opzione oppure nuovi sistemi fiscali. Secondo gli orientamenti, inoltre, la passività fiscale differita derivante dallo «storno» totale o parziale di tali attività fiscali differite non confluisce in linea di massima nel calcolo dell’aliquota effettiva d’imposta volta a garantire l’imposizione minima del 15 per cento. È tuttavia consentita un’eccezione limitata nel tempo («grace period») e nell’ammontare dell’importo («grace period limitation»).

Secondo il nuovo articolo 2 capoverso 3bis, gli orientamenti amministrativi sull’articolo 9.1 delle norme tipo GloBE, adottati il 13 gennaio 2025, nel calcolo dell’imposta integrativa svizzera e internazionale vanno presi in considerazione

https://regeringen.se/contentassets/562b9818c8e0406882c9cb0fc9d001ca/nya-forenklingsregler-och-andra-kompletteringar-i-lagen-om- tillaggsskatt.pdf

soltanto per gli esercizi iniziati il 1° gennaio 2025 o in una data successiva. Gli orientamenti non sono quindi applicabili agli esercizi che iniziano prima di tale data.

La Svizzera ha introdotto l’imposta integrativa nazionale («Qualified Domestic Minimun Top-Up Tax», QDMTT) il 1° gennaio 2024 e l’imposta integrativa internazionale secondo la regola di inclusione del reddito (IIR) il 1° gennaio 2025. L’IIR non si applica agli esercizi che iniziano prima di ques’ultima data. La data menzionata nell’articolo 2 capoverso 3bis corrisponde quindi alla data dell’entrata in vigore dell’IIR in Svizzera.

Concretamente, la presente modifica di ordinanza esplica quindi i propri effetti soltanto sull’imposta integrativa svizzera (QDMTT). Senza la modifica di ordinanza proposta, nell’ambito di tale imposta gli orientamenti amministrativi produrrebbero effetti già sugli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2024.

La normativa proposta garantisce che non siano necessari aggiustamenti con effetto retroattivo per gli esercizi già conclusi al momento della pubblicazione degli orientamenti amministrativi. Al contempo, per gli esercizi successivi continua a rimanere garantita la compatibilità con la regolamentazione internazionale.

2.2 «Qualified status» per l’imposta integrativa svizzera

Nell’ambito delle valutazioni temporanee tra pari («peer review»), nel 2024 l’Inclusive Framework ha concesso alla Svizzera lo status di Paese con un’imposta integrativa nazionale qualificata, ovvero la summenzionata imposta integrativa svizzera (QDMTT), nonché lo status di «QDMTT Safe Harbour». Lo status di QDMTT si basa sul fatto che le disposizioni svizzere sono concepite in conformità con le norme tipo GloBE e con i relativi orientamenti amministrativi. Ciò è particolarmente importante perché consente alle imprese di applicare il cosiddetto «QDMMTT Safe Harbour» in Svizzera. In virtù di tale status, i Paesi terzi fondamentalmente non possono applicare le loro IIR e UTPR agli utili di imprese con sede in Svizzera. In questo caso, l’imposizione è effettuata in modo esaustivo in Svizzera.

Con la presente modifica dell’OImM, gli orientamenti amministrativi non saranno applicati per l’anno fiscale 2024. Ciò significa che determinati effetti di tali vantaggi fiscali non sono neutralizzati dall’imposta integrativa svizzera.

Gli orientamenti amministrativi prevedono un meccanismo da applicare per tale caso: se la Svizzera non effettua una neutralizzazione di tali effetti tramite l’imposta integrativa nazionale, si applica la cosiddetta «switch-off rule». Quest’ultima ha per effetto quello di «disattivare» («switch-off») il «QDMTT Safe Harbour» in relazione alle entità costitutive svizzere del gruppo di imprese interessato e di permettere quindi agli altri Stati di neutralizzare, con la propria imposta integrativa internazionale, gli effetti corrispondenti applicando le regole GloBE a queste entità costitutive, al fine di garantire un’imposizione minima del 15 per cento. Le imprese sono di conseguenza tenute a passare al cosiddetto metodo del computo quando dichiarano l’IIR all’estero.

Ciò garantisce che l’effetto complessivo delle regole di imposizione minima nel contesto internazionale venga mantenuto, a prescindere dall’applicazione degli orientamenti

amministrativi da parte dei singoli Stati. In tali circostanze il QDMTT svizzero conserva il proprio status di qualificazione sebbene gli orientamenti amministrativi non vengano ancora applicati dalla Svizzera a livello nazionale, dato che l’integrità del sistema è comunque garantita dal coordinamento internazionale.

Per le imprese che rientrano nell’ambito dell’imposta minima ma che nell’esercizio 2024 non hanno effettuato uno storno di attività fiscali differite secondo gli orientamenti amministrativi, la modifica dell’ordinanza non comporta alcun cambiamento.

Allo stesso modo la modifica non comporta alcun cambiamento per le imprese che sciolgono tali attività, ma che nell’esercizio 2024 non subirebbero comunque un aumento delle imposte dovuto all’imposizione minima poiché rispettano l’importo massimo (grace period limitation) previsto per il periodo di transizione (grace period).

Nel caso contrario, ovvero di imprese che sciolgono attività fiscali differite che superano tale importo e che nel periodo fiscale 2024 secondo gli orientamenti amministrativi subirebbero quindi un onere maggiore dovuto all’imposizione minima, le regole dell’imposizione minima definite dall’OCSE prevedono la menzionata «switch-off rule». In determinate circostanze, a queste imprese possono essere applicate imposte integrative internazionali (cfr. n. 2.3 e 4.1).

2.3 Imposta integrativa a seguito dell’applicazione della «switch-off rule» al

periodo fiscale 2024 Poiché nel 2024 a livello internazionale è stata introdotta soltanto l’IIR, gli altri Stati hanno un diritto di imposizione solo se (1) hanno introdotto l’IIR e (2) hanno un diritto di imposizione in relazione alle entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera. A tal fine, l’entità costitutiva deve essere detenuta da una società madre capogruppo (oppure da una holding intermedia) in uno Stato che ha introdotto l’IIR. Ciò significa, ad esempio, che una società svizzera detenuta direttamente da una società madre capogruppo statunitense non è soggetta all’IIR. Un’entità costitutiva detenuta da una holding (o holding intermedia) europea, è tuttavia soggetta nella maggior parte dei casi all’IIR. I gruppi di imprese svizzeri di norma, ovvero quando le società svizzere sono detenute dalla società madre capogruppo in Svizzera, non sono soggetti ad alcun onere dovuto alla «switch-off rule». Per permettere agli Stati con diritto di imposizione in base all’IIR in relazione alle società svizzere di verificare la corretta applicazione della «switch-off rule» da parte dei gruppi di imprese che nel 2024 hanno stornato le attività fiscali differite descritte negli orientamenti amministrativi, le pertinenti informazioni relative a queste attività differite devono essere messe a disposizione di tali Stati. Tale meccanismo di trasparenza verrà messo a punto nel quadro dell’Inclusive Framework.

2.4 Attuazione e entrata in vigore

Il Consiglio federale prevede di porre in vigore la presente modifica dell’OImM il giorno successivo alla decisione che adotterà in merito. La considerazione degli orientamenti

amministrativi per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025 è conforme al diritto vigente e può avvenire nell’ambito della procedura di imposizione a partire dal 2027 senza causare problemi sul piano amministrativo. Per gli esercizi che iniziano dopo l’entrata in vigore dell’OImM, ma prima del 1° gennaio 2025, per le imprese interessate la presente modifica può portare a una riduzione dell’imposta integrativa svizzera. Con l’entrata in vigore immediata, è possibile finalizzare tempestivamente i relativi procedimenti di imposizione.

3 Commento ai singoli articoli

Art. 1 cpv. 2 lett. a

La lettera viene adeguata per introdurre la designazione abbreviata «Inclusive Framework».

Art. 2 cpv. 3

Nel capoverso 3 è stata introdotta la designazione abbreviata «Inclusive Framework».

Gli orientamenti amministrativi dell’Inclusive Framework del 13 gennaio 2025 sull’articolo 9.1 delle norme tipo GloBE sono stati integrati nella versione del 9 maggio 2025 del relativo commentario. Il capoverso 3bis viene aggiunto al capoverso 3 come disposizione speciale; secondo tale disposizione, per gli esercizi secondo l’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano prima del 1° gennaio 2025, tali norme vanno interpretate sulla base della versione del 9 maggio 2025 del commentario, ma senza considerare le modifiche apportate da questi orientamenti amministrativi. In tal modo viene statuita la delimitazione temporale richiesta dagli autori delle mozioni. Gli orientamenti amministrativi vengono così presi in considerazione integralmente soltanto per gli esercizi secondo l’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE iniziati il 1° gennaio 2025 o in una data successiva.

La disposizione riguarda l’imposta integrativa svizzera, dal momento che l’IIR è entrata in vigore soltanto per gli esercizi iniziati il 1° gennaio 2025 o in una data successiva. In questo modo, la disposizione garantisce che il calcolo dell’imposta integrativa per gli esercizi iniziati il 1° gennaio 2025 o in una data successiva sia in linea con l’interpretazione concordata a livello internazionale dell’articolo 9.1 delle norme tipo GloBE.

Nell’articolo 9 capoverso 8.8 lettera a il commentario prevede un periodo di transizione per le attività fiscali differite iscritte a bilancio. L’articolo 2 capoverso 3ter nelle lettere a e b disciplina il trattamento dello storno di queste attività fiscali differite, poiché il periodo di transizione menzionato nel commentario comprende sia gli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2024 sia quelli iniziati il 1° gennaio 2025 o in una data

successiva. In virtù del capoverso 3bis, per la Svizzera l’applicazione del periodo di transizione è limitata agli esercizi iniziati il 1° gennaio 2025 o in una data successiva. Tuttavia, dato che l’importo massimo è determinato sulla base dello storno effettuato in ognuno dei due esercizi (2024 e 2025), nell’esercizio 2024 lo storno delle attività fiscali differite secondo l’articolo 9 capoverso 8.5 riduce l’importo massimo del periodo fiscale 2025. Ad esempio, nel caso di un’attività fiscale differita inizialmente contabilizzata iscrivendo 1’000 franchi a bilancio, secondo il commentario nel periodo di transizione l’importo massimo corrisponde al 20 per cento di tale importo, ossia a

200 franchi. Se nell’esercizio iniziato il 1° gennaio 2024 dall’ammontare di

1’000 franchi è stato stornato un importo parziale pari a 150 franchi, nel 2025 possono essere utilizzati i rimanenti 50 dell’importo massimo.

Alla lettera c viene chiarito che, alla scadenza del periodo di transizione, stornando le attività fiscali differite ancora iscritte a bilancio secondo l’articolo 9.1.2 capoverso 8.5 esse non possono essere prese in considerazione né quali imposte determinanti per il calcolo dell’imposta integrativa svizzera, né per quella internazionale e neppure per il calcolo dell’onere fiscale in caso di applicazione del regime di semplificazione «Porto sicuro» per la rendicontazione Paese per Paese.

Nell’articolo viene utilizzata la designazione abbreviata «Inclusive Framework».

4 Ripercussioni

La modifica dell’OImM riguarda unicamente gli esercizi iniziati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. Pertanto, in genere concerne un unico esercizio dei gruppi di imprese interessati.

La modifica dell’ordinanza riguarda esclusivamente gruppi di imprese multinazionali con una cifra d’affari annua consolidata pari ad almeno 750 milioni di euro. L’attuazione dell’imposizione minima è armonizzata su scala internazionale, per cui in linea di principio la regolamentazione corrisponde a quella applicata negli altri Stati attuatori. Con la presente modifica si introduce una deroga a tale regolamentazione applicabile in Svizzera.

4.1 Ripercussioni sull’economia

In linea di principio, le ripercussioni economiche dell’imposizione minima e della sua trasposizione nel diritto nazionale sono state descritte nel messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20223 relativo al decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese.

Cfr. messaggio relativo al decreto federale, n. 4.1.2 e 6.7

A differenza del diritto vigente, la modifica dell’OImM prevede di non prendere in considerazione gli orientamenti amministrativi per gli esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2025 nel calcolo dell’imposta integrativa svizzera.

Per quanto riguarda le ripercussioni sulle imprese in Svizzera, occorre distinguere fra tre gruppi che presentano casi diversi. Il primo gruppo comprende le imprese che non stornano alcuna attività fiscale differita menzionata negli orientamenti amministrativi. La modifica dell’ordinanza non ha alcun effetto su queste imprese, perché non risultano cambiamenti né nel quadro della dichiarazione fiscale, né riguardo all’imposta integrativa. Lo stesso vale per le imprese che, pur effettuando storni delle attività fiscali differite interessate, per il periodo di transizione non superano l’importo massimo ammesso secondo il commentario.

Il secondo gruppo riguarda le imprese che effettuano lo storno delle attività fiscali differite interessate superando l’importo massimo previsto per il periodo di transizione. In caso di applicabilità degli orientamenti amministrativi, presenterebbero quindi un’aliquota effettiva inferiore al 15 per cento, per cui la modifica dell’OImM porterebbe per queste imprese a una diminuzione dell’imposta integrativa svizzera. Poiché la suddetta modifica può entrare in vigore soltanto dopo la presentazione della dichiarazione d’imposta, nei casi in questione le autorità tributarie cantonali non elaboreranno la tassazione definitiva fino a quando il Consiglio federale non avrà deciso in merito alla modifica dell’OImM. l’AFC ha pubblicato con la Conferenza svizzera delle imposte una comunicazione della prassi consolidata riguardante le modalità da seguire a tale proposito.4

Infine, esiste un terzo gruppo di imprese, ossia quelle facenti parte del secondo gruppo ai cui utili derivanti da entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera è applicabile un’imposta integrativa internazionale estera (IIR). Poiché queste imprese non possono avvalersi del regime «QDMTT Safe Harbour», nel quadro della dichiarazione secondo l’IIR all’estero sono tenute a passare al cosiddetto metodo del computo. Ciò comporta un’imposta integrativa estera (IIR) sugli utili in questione. Pertanto, con la modifica dell’OImM questo sostrato fiscale verrà tassato all’estero e non in Svizzera.

Le ripercussioni finanziarie in ambito amministrativo sorgono soltanto per i gruppi di imprese appartenenti al terzo gruppo. I dati richiesti nel processo della dichiarazione fiscale sono disponibili nel conto annuale. L’onere per la dichiarazione in Svizzera rimane quindi immutato anche per tali gruppi, che tuttavia devono ora effettuare una dichiarazione sulla base di queste cifre anche all’estero.

4.2 Ripercussioni sul gettito fiscale

Secondo la regolamentazione vigente, in determinati casi gli orientamenti amministrativi diminuiscono l’entità delle imposte determinanti per l’anno fiscale 2024,

https://www.estv.admin.ch/it/comunicazioni-della-prassi-imposta-integrativa

perché lo storno dell’attività fiscale differita non deve essere trattato come onere fiscale e quindi non può essere preso in considerazione nel calcolo dell’imposizione minima del 15 per cento prevista dall’OCSE. Per i gruppi di imprese interessati questa riduzione delle imposte determinanti può comportare un onere derivante dall’applicazione di un’imposta integrativa. Con la modifica dell’OImM, questo effetto si esplica soltanto per gli esercizi iniziati il 1° gennaio 2025 o in una data successiva. In tal modo, la modifica fa sì che per il periodo fiscale 2024 l’onere fiscale determinante ai fini dell’imposizione minima prevista dall’OCSE non venga diminuito, contrariamente a quanto stabilito negli orientamenti amministrativi. Ne risulta una riduzione una tantum delle entrate provenienti dall’imposta integrativa svizzera per il succitato periodo fiscale. In assenza di dati disponibili non è possibile quantificare queste ripercussioni sul gettito fiscale, attribuibile in ragione del 25 per cento alla Confederazione e del 75 per cento ai Cantoni.

4.3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Non vi sono spese di esecuzione supplementari. La modifica riguarda l’interpretazione di norme esistenti e non comporta una modifica strutturale della procedura d’imposizione.

5 Aspetti giuridici

La presente ordinanza si fonda sull’articolo 197 numero 15 della Costituzione (Cost.)5, che, a sua volta, si rifà all’articolo 129a Cost. Il Consiglio federale esercita la competenza ivi conferitagli.

Nella letteratura specialistica,6 alcuni autori sostengono che le modifiche delle norme tipo GloBE attraverso ulteriori pubblicazioni dell’Inclusive Framework, segnatamente attraverso orientamenti amministrativi come il pacchetto «side-by-side» emanato nel mese di gennaio del 2026, dovrebbero comportare obbligatoriamente una modifica formale dell’OImM. Secondo tali autori, queste pubblicazioni da un lato non rientrerebbero nel campo di applicazione del rimando statico alle norme tipo GloBE e, dall’altro, non potrebbero nemmeno essere recepite in sede di interpretazione, in quanto modificano materialmente le succitate norme.

Nel messaggio relativo al decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese del 22 giugno 2022, il Consiglio federale ha già messo in evidenza che, in caso di attuazione dell’imposizione minima globale proposta dall’OCSE in Svizzera, è essenziale che la normativa svizzera coincida con le norme tipo dell’Inclusive Framework. In caso contrario, le imprese dovrebbero affrontare una situazione di incertezza giuridica oltre a un notevole carico amministrativo dovuto alle

5 RS 101 Peter Hongler, «Kursorische Gedanken zur Umsetzung von Side-by-Side in der Schweiz», ILE-HSG Working Papers, Working Paper n. 2026- 28, gennaio 2026; consultabile all’indirizzo: https://ile.unisg.ch/wp-content/uploads/2026/02/WP-2026-28.pdf

procedure da sbrigare all’estero. Inoltre, potrebbe verificarsi un deflusso del sostrato fiscale anche se Stati esteri tassassero gli utili delle entità costitutive in Svizzera. L’articolo 129a capoverso 2 Cost. obbliga la Confederazione a basarsi su standard e modelli di prescrizioni internazionali e al contempo (cpv. 3) ad agire nell’interesse dell’economia globale. Questo obbligo non riguarda soltanto lo stato attuale delle norme tipo GloBE consolidate nel tempo, ma anche la loro l’evoluzione internazionale nel quadro dell’Inclusive Framework. Anche l’articolo 197 numero 15 capoverso 4 secondo periodo Cost. attribuisce alla Confederazione, ossia al Consiglio federale, la facoltà di dichiarare applicabili i modelli di prescrizioni internazionali e le relative regolamentazioni. Considerare in modo statico le norme in questione, fissandosi sul tenore che avevano nel mese di dicembre del 2021 sarebbe pertanto un’azione contraria al mandato costituzionale. L’imposizione minima dell’OCSE è concepita come un meccanismo coordinato a livello internazionale. Il suo funzionamento presuppone un coordinamento continuo tra gli Stati ai fini dell’interpretazione uniforme della normativa.

L’articolo 2 capoverso 3 OImM tiene conto di tale circostanza prevedendo l’integrazione dinamica dei commentari e dei regolamenti internazionali nell’interpretazione delle disposizioni. Pertanto l’ordinanza rinvia non soltanto al tenore delle norme tipo GloBE bensì esplicitamente anche ai relativi strumenti di interpretazione. Il rispetto degli orientamenti amministrativi si basa quindi su una disposizione contenuta in un’ordinanza emanata formalmente. Il Consiglio federale lo ha esplicitamente stabilito nell’ordinanza anche perché è noto che le norme tipo GloBE dopo la loro pubblicazione continuano a essere precisate dall’Inclusive Framework. L’applicazione di nuovi orientamenti amministrativi riflette quindi l’obbligo costituzionale di orientarsi agli standard internazionali nell’ambito delle competenze attribuite al Consiglio federale e costituisce la base per garantire la certezza del diritto e della pianificazione sia per le autorità fiscali sia per le imprese interessate. Pertanto, in linea di principio non occorre una modifica formale dell’ordinanza per integrare nuovi commentari e normative dell’Inclusive Framework nella prassi svizzera.

Inoltre, gli orientamenti amministrativi emanati dall’Inclusive Framework non costituiscono un programma normativo autonomo, separato dalle norme tipo GloBE. Essi si basano sull’articolo 8.3 delle norme tipo GloBE, che obbligano gli Stati attuatori a tenere conto degli orientamenti amministrativi adottati dall’Inclusive Framework se vogliono che le proprie imposte integrative siano considerate come qualificanti.

In particolare il contenuto degli orientamenti amministrativi sull’articolo 9.1 delle norme tipo GloBE indica che questa disposizione dell’ordinanza mira a raggiungere gli obiettivi del legislatore, che con l’introduzione di un’imposta integrativa ha voluto evitare l’imposizione all’estero attraverso standard coordinati a livello internazionale. Con la presente modifica dell’OImM ciò non è più il caso per l’anno fiscale 2024, perché abroga l’applicazione degli orientamenti amministrativi per tale anno. Nella misura in cui in un Paese le disposizioni degli orientamenti amministrativi non sono applicati da un gruppo di imprese, altri Stati possono riscuotere questa imposta integrativa tramite l’IIR sulla base della cosiddetta «switch-off rule».

Quanto suesposto vale anche per gli orientamenti amministrativi relativi all’approccio «side-by-side», pubblicati nel mese di gennaio del 2026. Benché questi orientamenti concretizzino nuovi meccanismi riguardanti il regime di semplificazione «Porto sicuro», la loro presa in considerazione avviene tramite i rimandi contenuti nelle vigenti norme dell’OImM. L’articolo 8.2 delle norme tipo GloBE prevede già disposizioni sul regime «Porto sicuro». Anche in questo caso per prendere in considerazione gli orientamenti amministrativi non è quindi necessaria una modifica dell’OImM.7

Introducendo l’obbligo di attuare ogni nuovo orientamento amministrativo tramite una modifica dell’ordinanza porterebbe, in ultima analisi, a lacune sistematiche nell’esecuzione e a una maggiore incertezza del diritto. L’imposizione minima statuita dall’OCSE è caratterizzata da continue precisazioni tecniche. Se ognuna di queste precisazioni richiedesse una procedura formale di modifica dell’ordinanza, sarebbe praticamente impossibile attuarle in maniera tempestiva e coordinata.

Cfr. anche: https://www.estv.admin.ch/it/comunicazioni-della-prassi-imposta-integrativa

Modifica dell’ordinanza sull’imposizione minima (OImM) in adempimento delle mozioni 25.4392 e 25.4399 | Lexipedia | Lexipedia